Cugini - Laboratorio di Economia e Produzione

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Cugini - Laboratorio di Economia e Produzione
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PRETURA ROMA, 15 dicembre 1998 (ordinanza)
Dott. De Renzis
L'attività dei complessi musicali va inquadrata nello schema societario (1).
Il nome del gruppo costituisce vera e propria denominazione sociale dello stesso, e I' uso esclusivo di
esso sussiste in capo al complesso quale autonomo centro di imputazione di interessi (2).
La denominazione del complesso, a meno di un'ipotesi di strettissima interdipendenza tra I' attività
dei singoli e quella del gruppo, non ha natura di pseudonimo collettivo, che è segno distintivo secondario che si aggiunge al nome ma non è idoneo a sostituirlo (3).
(Omissis)
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. Brandi Giorgio - premesso di essere entrato a far parte,
in qualità di cantante e tastierista, del complesso denominato «I Cugini di Campagna», unitamente ai componenti Flavio Paulin, cantante solista e ai fratelli Ivano e
Silvano Michetti, rispettivamente chitarrista e batterista - adiva il Pretore di Roma per
ivi sentir disporre l’adozione dei seguenti provvedimenti:
1) dichiarare che la denominazione «I Cugini di Campagna» appartiene collettivamente, oltre che al Michetti Ivano e Silvano, anche ad esso ricorrente Brandi Giorgio;
2) inibire agli attuali componenti del gruppo Michetti Ivano, Michetti Silvano e Luca
Storelli l'utilizzo, in qualunque modo e forma, di tale denominazione «I Cugini di
Campagna» senza il preventivo consenso e autorizzazione di esso ricorrente;
3) disporre il sequestro giudiziario di tutti i manifesti in possesso dei Michetti, o presso chiunque altro si trovino, riproducenti la denominazione «I Cugini di Campagna»,
nonché di tutti i dischi e le registrazioni e di qualunque altro supporto contrassegnati
con tale denominazione, prodotti e/o distribuiti senza l’apposito consenso o
l’autorizzazione del Brandi Giorgio ai fratelli Michetti.
4) inibite al Luca Storelli la partecipazione a qualunque spettacolo e sotto qualunque
altra forma artistica effettuata o prodotta sotto la denominazione «I Cugini di Campagna».
Il tutto con riserva di richiedere nella successiva fase di merito la condanna dei responsabili al risarcimento dei danni, che allo stato ed in via presuntiva, venivano fatti
rientrare nella competenza pretorile.
Il ricorrente in particolare esponeva che, sin dalla formazione del complesso musicale, entrò a farne parte e che la denominazione «I Cugini di Campagna» fu attribuita ai
quattro componenti del gruppo vocale-strumentale dal noto autore ed interprete
Gianni Meccia, il quale l'aveva ideata nel 1973 in occasione della stipulazione del contratto artistico stipulato con l'etichetta discografica «PULL» S.r.l.
Sin da tale epoca il ricorrente ha continuato a far parte del complesso ininterrottamente sicché la sua immagine e il suo nome, così come quelli degli altri componenti,
si sono strettamente ed inscindibilmente legati alla detta denominazione «I Cugini di
Campagna», riferita al complesso vocale-musicale composto da essi artisti come un
tutto unico.
Verso la fine dell'anno 1996, a seguito di alcune vicende di carattere penale che hanno coinvolto il Michetti Ivano e che hanno avuto vasta eco anche sulla stampa na-
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zionale e sulle reti televisive, tra i componenti del complesso si addivenne ad un accordo verbale per interrompere momentaneamente l'attività artistica sino a che il Michetti non avesse risolto la sua situazione.
Il Brandi, in tale periodo di attesa, aveva sospeso la propria attività, sino a quando, i
primi mesi dell'anno 1997, i funzionari della RAI - Radio Televisione Italiana lo invitarono a partecipare, quale componente del complesso «I Cugini di Campagna», unitamente agli altri componenti; ad una trasmissione televisiva dal titolo «Anima Mia».
Conseguentemente, fornì ai predetti funzionari, al fine di ricostruire temporaneamente il complesso, i recapiti dei due fratelli Michetti ma, inspiegabilmente, all'atto della
messa in onda della trasmissione, il ricorrente, al quale nel frattempo erano stati chiesti i dati anagrafici, non fu più convocato mentre i Michetti presero parte alla trasmissione.
Successivamente, i fratelli Michetti introdussero nel complesso tale Luca Storelli per
sostituire il ricorrente alle tastiere e sotto la denominazione «I Cugini di Campagna»,
forti del richiamo pubblicitario derivato dalla partecipazione a detta trasmissione televisiva, hanno ripreso la loro attività, effettuando spettacoli, serate canore, incidendo
due dischi con l'uso arbitrario della denominazione «I Cugini di Campagna» e con
l'affissione di manifesti riproducenti persino l’immagine del ricorrente medesimo.
A nulla valevano le rimostranze del ricorrente, al quale non veniva fornito alcun rendiconto, ne alcun versamento degli incassi delle serate o spettacoli ad oggi effettuati
dai fratelli Michetti sotto il nome «I Cugini di Campagna», i quali peraltro hanno ostacolato e tuttora ostacolano ogni pur minimo tentativo di attività del ricorrente al
fine di sopperire a quotidiane necessità di carattere familiare.
Infine, il Michetti Ivano, non appena appreso di alcune serate canore cui il ricorrente
era stato invitato ad esibirsi unitamente all'altro componente storico del complesso
Flavio Paulin, è intervenuto pesantemente sui committenti per far annullare gli ingaggi, proponendosi direttamente per l'esecuzione dello spettacolo.
Tali comportamenti non possono non incidere negativamente ed irreparabilmente
sulla sfera dei diritti del ricorrente configurando una confusione ed uno sviamento
produttivo di danni difficilmente reintegrabili o risarcibili in moneta.
Si costituivano in giudizio gli attuali componenti del gruppo musicale Michetti Ivano,
Michetti Silvano e Storelli Luca, i quali contestavano integralmente quanto « ex adverso » dedotto.
I resistenti in particolare rilevavano che il Brandi, a partire dal 1996, formalizzò ufficialmente la propria volontà di uscire dal gruppo musicale accettando, anche prima di
tale periodo, ingaggi al seguito di cantanti famosi, quali Bobby Solo e Little Tony.
Conseguentemente alla decisione del Brandi di abbandonare il gruppo, gli artisti decisero persino di sciogliere la Società Gulp S.n.c. (v. doc. n. 6 in atti), ma l'attività artistica degli altri componenti proseguì incessantemente sino alla recente partecipazione
alla trasmissione «Anima Mia», andata in onda nel Gennaio 1997 su Raidue.
In ordine poi alle istanze cautelari avanzate dal ricorrente essi ne deducevano la totale
infondatezza e/o inammissibilità per la carenza dei requisiti di legge.
Nel corso della fase sommaria si procedeva all'assunzione di sommarie informazioni
testimoniali e all'esito il Pretore si riservava di decidere sulle istanze avanzate dalle
parti.
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2. – Letti gli atti di causa, osserva il giudicante che le richieste avanzate dal ricorrente
non meritano di essere accolte.
La decisione della domanda impone anzitutto di verificare la ricorrenza della condizione del fumus boni iuris, che implica peraltro esclusivamente la formulazione di un
giudizio di probabilità in ordine all'eventuale fondatezza della pretesa.
Trattasi, per sua stessa natura, di un giudizio necessariamente sommario, da svolgersi
allo stato degli atti e risolventesi nella comparazione – alla luce delle sommarie informazioni testimoniali e della documentazione prodotta – tra le attendibilità delle
prospettazioni svolte dalle parti in conflitto.
Il ricorrente ha lamentato la lesione del diritto allo pseudonimo collettivo «1 Cugini
di Campagna» per l'uso indebito fattone dai resistenti, che lo avrebbero arbitrariamente estromesso dal complesso musicale, inibendogli altresì la partecipazione alla
trasmissione televisiva «Anima Mia» e precludendogli il successivo sfruttamento
commerciale di tale denominazione.
Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, nonché dalle dichiarazioni
rilasciate dai testi assunti a sommarie informazioni, è emerso che il complesso «I Cugini di Campagna» (vedi contratto in data 1.4.1970 stipulato tra la Pull S.r.l. e gli artisti Michetti Ivano, Michetti Silvano, Fiori Gianni e Paulin Flavio) nacque all'incirca
nel 1970.
Così composto il gruppo comincia ad incidere e diffondere i primi dischi di successo,
tra i quali «Il ballo di Peppe» (1970), che verrà utilizzato da Gianni Boncompagni
quale sigla della trasmissione radiofonica «Alto Gradimento», «Di Di Yammi» (1971);
« Un letto e una coperta» (1972) (v. documenti 4, 4 bis e 4 ter del fascicolo di parte
resistente).
Il ricorrente entrò a far parte del gruppo solo nel 1973 subentrando al tastierista
Gianni Fiori, che lasciava il complesso durante la preparazione del nuovo disco «Anima Mia», tanto che per la registrazione del disco veniva utilizzato al suono delle tastiere il maestro Gianni Mazza (v. doc. n. 5).
Invero il ricorrente, in precedenza, faceva parte di altro complesso denominato
«Panna Fredda» e, come dallo stesso ammesso, entrava a far parte del complesso soltanto in seguito all'uscita sul mercato del disco «Anima Mia».
Altro fatto inconfutabile, in quanto supportato da tutti gli ele-menti probatori acquisiti in fase cautelare, riguarda l'allontanamento volontario dal gruppo al termine della
tournée estiva del 1996, e precisamente nel mese di Settembre, anche se la formalizzazione di tale abbandono avvenne in data 5.12.1996 con l'atto per notaio Marco
Cordero di Montezemolo.
Univoche sul punto risultano le dichiarazione rese dalle persone informate sui fatti di
causa, che hanno confermato la volontà del Brandi di lasciare il complesso proprio al
termine dell'estate del 1996, a seguito di alcune incomprensioni con gli altri componenti del gruppo ed in particolare con i fratelli Michetti.
A tale proposito, l'impresario del complesso, ascoltato quale persona informata sui
fatti di causa, ha affermato che il Brandi lasciò la formazione artistica nel Settembre
1996, per ragioni esclusivamente personali legate ad un momento di insoddisfazione
professionale, e che, in quell'occasione egli stesso venne contattato dal Brandi perché
lo aiutasse «a crearsi uno spazio autonomo come musicista».
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Tale teste ha ribadito che il complesso «Cugini di Campagna» non si è mai sciolto,
neppure temporaneamente, per ricostruirsi successivamente, come invece sostenuto
dal ricorrente, ma ha sempre continuato a svolgere la propria attività anche se non
con la stessa intensità di quest'ultimo periodo, coincidente con la rivalutazione artistica degli anni '70.
Nicolino Luciani, attuale componente del gruppo, ha affermato che il Brandi, già in
epoca precedente al 1996, aveva più volte manifestato la propria intenzione di abbandonare il complesso e di costruire una sua formazione unitamente agli altri cantanti già usciti dal complesso, quali Marco Occhetti, in arte «Kim», Paul Manners, e
Flavio Paulin, estendendo la proposta anche al Luciani.
Non dissimili le dichiarazioni rese dal Natali Antonino, il quale ha riferito che, il
giorno 30.9.1996, al termine di un concerto tenuto dai «Cugini di Campagna» a
Strozzano si recò a salutare i componenti del complesso, e, nell'occasione, ebbe modo di parlare con il Brandi e apprese da costui la volontà di lasciare il gruppo perché
il repertorio rimaneva invariato da anni.
Da ultimo, l'informatore Sandro Cinti, amico del Brandi, ha confermato le motivazioni che indussero il ricorrente ad abbandonare il gruppo e da ricondurre alle varie
incomprensioni sorte con tutti gli altri componenti.
Tanto premesso, appare provata la circostanza relativa allo spontaneo abbandono del
complesso da parte del ricorrente, al fine di intraprendere una nuova attività artistica
e di crearsi uno spazio musicale in cui operare autonomamente.
Alla luce delle vicende artistiche del gruppo e dei fatti siccome emersi e ricostruiti in
fase sommaria, si può ritenere che il nome d'arte «Cugini di Campagna» spetti legittimamente al complesso musicale nella sua attuale formazione e non al Brandi Giorgio, il quale, allontanandosi spontaneamente dal gruppo, ha perso la possibilità di
fruire di tale denominazione.
Nella fattispecie trattasi pertanto di individuare a chi spetti legittimamente l'uso dei
segni distintivi del gruppo musicale.
Se, da un lato, la produzione musicale di un complesso determina una stretta connessione tra la personalità artistica dei singoli e il prodotto musicale collettivo, dall'altro,
non sembra ipotizzabile una tutela individuale di tale denominazione e tale da potersi
perseguire anche a seguito di un volontario abbandono del gruppo da parte dell'artista.
Non possono pertanto condividersi le conclusioni cui giunge il ricorrente e cioè: 1)
l'impossibilità di utilizzare lo «pseudonimo collettivo» per denotare il complesso che
sia, a seguito di avvicendamenti artistici, composto diversamente rispetto all'originaria
compagine;
2) l'attribuzione del diritto all'uso dello pseudonimo collettivo a tutti quei componenti che, anche in passato, facevano parte del gruppo e ciò quando tale pseudonimo
abbia conseguito agli occhi del pubblico un «secondary meaning»;
3 ) l'attribuzione autoritativa del diritto ad usare tale pseudonimo collettivo anche agli
artisti usciti dal gruppo.
Tali considerazioni non possono né logicamente né giuridicamente condividersi.
Se fossero condivisibili le argomentazioni suddette anche l'attuale ricorrente, subentrato solo successivamente nel complesso i «Cugini di Campagna» (quando il gruppo
già riscuoteva un notevole successo), non avrebbe potuto, per tutto il periodo di ap-
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partenenza al gruppo, fare uso di tale denominazione originariamente creata per un
complesso composto da altri artisti.
Applicando tali principi, tutti gli artisti nel tempo avvicendatisi nel gruppo, potrebbero ancora, a distanza di anni e poiché tale denominazione loro si appartiene anche dal
punto di vista individuale, chiedere la medesima tutela invocata dal ricorrente e pretendere di utilizzare anche singolarmente lo «pseudonimo collettivo».
Siffatta interpretazione è stata di recente sostenuta da parte della giurisprudenza, che
ha considerato il nome del complesso «idoneo a identificare, per mezzo del gruppo musicale)
anche le personalità artistiche dei singoli componenti», le cui personalità ed immagini spesso
risultano prevalenti rispetto agli aspetti puramente artistici delle realizzazioni; la denominazione, allora, assume la natura di «pseudonimo collettivo», in grado di individuare
anche ciascun singolo componente (Trib. Velletri, ord. 14 Luglio 1994, Abbatini c.
D'Orazio Sony Music).
Da ciò deriverebbe che, in applicazione dell'art. 9 c.c., a ciascun componente del
gruppo, contitolare delle pseudonimo, spetterebbe il diritto di vedere inibita l'utilizzazione della denominazione da parte di un artista singolo o da parte del gruppo composto diversamente (sempre in tal senso Trib. Velletri, ord. cit.).
Tale ricostruzione, ad avviso dell'odierno giudicante, non appare adattarsi alla presente fattispecie e non risulta generalmente applicabile a tutte le vicende inerenti i complessi musicali e le loro scissioni.
Tanto premesso, quanto alla configurazione giuridica dell'attività artistica comune,
occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza prevalente, l'attività artistica comune,
ed in specifico riferimento l'attività di orchestre e complessi musicali, merita di essere
inquadrata nello schema della società semplice o della società in nome collettivo irregolare (ex plurimis, Cass. pen. 31 maggio 1961; Trib. Milano 9 ottobre 1969, Macchia
c. s.n.c. Kansas – caso Camaleonti; Trib. Milano, 9 aprile 1970, Waechter c. Sansoni –
caso New Dada; Pret. Torino 30 giugno 1986, Carluccio c. Tamagno; Trib. Catania 22
giugno 1994, De Martini c. Ruggiero).
Già in passato, (Trib. Firenze 1 aprile 1947, Medici del Vascello c. Rosai) la giurisprudenza formatasi subito dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942 riconosceva la necessità di fare ricorso alle norme in materia di società e di associazioni per
regolare i rapporti inerenti ad un raggruppamento di pittori e scultori, in vista della
predisposizione comune di mostre.
Tale ricostruzione (natura associativa e/o societaria dei gruppi musicali) trova inoltre
conferma nella stessa legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), che all'art. 84, comma 2, ipotizza una organizzazione in società dei complessi orchestrali e
corali e dispone che un «equo compenso»: «per il complesso orchestrale e corale è corrisposto
al rappresentante del complesso stesso o a favore dell'ente o della società in cui esso è organizzato».
Va pertanto evidenziato che siffatto indirizzo, (per una indagine più approfondita v.
ord. Tribunale Napoli 2 Dicembre 1996 Mauriello c. Nuova Compagnia di Canto
Popolare), partendo dalla configurazione dei gruppi musicali come entità associative
(società semplici e/o società in nome collettivo) considera il nome del gruppo come
una vera e propria denominazione, ossia un principium individuationis del gruppo tra
tutti gli altri soggetti e gruppi organizzati.
Siffatta impostazione perviene alla conclusione che il nome del complesso musicale,
lungi dal costituire uno pseudonimo collettivo, identifica il gruppo nel suo insieme.
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Il nome del complesso musicale, secondo detto orientamento, è direttamente tutelato
in capo al gruppo, in quanto centro autonomo di imputazione di interessi, e resta di
sua esclusiva pertinenza quando alcuno degli originari componenti se ne allontani o
venga escluso: esso non è atto ad identificare, se non in casi eccezionali, la personalità
artistica dei singoli musicisti e pertanto non può essere ricondotto alla categoria dello
« pseudonimo collettivo » (sul punto sempre Tribunale Napoli, ord. cit.).
Lo pseudonimo, infatti, costituisce non un segno distintivo primario (quale è il nome), ma, al contrario, un segno distintivo c.d. secondario, che si aggiunge al nome e
lo caratterizza.
In particolare, lo pseudonimo non sostituisce il nome, ma si aggiunge ad esso concorrendo all'identificazione del soggetto.
Anche in dottrina non mancano autori che di recente hanno risolto il problema della
scissione dei gruppi musicali, o meglio dei gruppi associativi in genere, facendo riferimento ad un effettivo diritto da parte degli enti (non aventi il carattere di aggregazione occasionale) sulla propria denominazione e sul proprio simbolo (ove sussistano
i requisiti della distinguibilità e novità) modellato analogicamente sul diritto al nome
della persona fisica (art. 7 c.c.) e tutelato nei confronti delle usurpazioni provenienti
dall'esterno.
Tale ricostruzione potrà agevolmente essere applicata anche nella fattispecie in esame.
Se la denominazione del gruppo musicale fosse una sorta di «pseudonimo collettivo» il
gruppo, stando alla normativa civilistica, dovrebbe avere, oltre allo pseudonimo, anche un nome proprio a cui lo pseudonimo si affianca e/ o si sovrappone.
Potrebbe viceversa sostenersi (v. ord. Trib. Velletri cit. in precedenza) che lo pseudonimo c.d. collettivo nella denominazione dei gruppi musicali vada a sostituire i singoli nomi delle persone fisiche che compongono l'insieme del gruppo.
Tuttavia anche tale ricostruzione, applicabile in casi eccezionali, non si attaglia alla
presente fattispecie.
L'indirizzo volto a riconoscere natura di pseudonimo collettivo al nome del gruppo
potrebbe trovare applicabilità, ad avviso dell'odierno giudicante, solo in ipotesi particolari, laddove il gruppo sia identificabile più nelle singole persone che nell'insieme
dei componenti (complesso musicale) e laddove i singoli, per peculiari doti ed attività
artistiche, non possano essere separati dall'attività del gruppo.
Dovrebbe verificarsi – per potersi riconoscere alla denominazione del complesso natura di «pseudonimo collettivo» – una sorta di strettissima interdipendenza tra l'attività dei
singoli e l'attività del gruppo, tale da far escludere la possibilità di subentro di componenti diversi da quelli originari.
Generalmente una situazione di questo tipo si verifica quando il nome del complesso
contenga il nome o lo pseudonimo di uno dei musicisti, ovvero quando il gruppo abbia conquistato una notorietà fortemente legata alla personalità, all'estro e all'inconfondibilità di uno dei suoi componenti e tale da suscitare nel pubblico la forte sensazione e/o percezione che gli altri componenti costituiscano un mero supporto orchestrale e possano essere comunque sostituiti con altri artisti.
Nella fattispecie, poi, il recente scioglimento (verificatosi poco prima della fuoriuscita
del Brandi dal complesso e precisamente in data 5.12.1996) della società artistica
Gulp S.n.c., gestita direttamente dalle parti in causa, non ha automaticamente deter-
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minato la scomparsa del gruppo e/o la cessazione dell'attività artistica dello stesso,
come risulta comprovato dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali.
Non vi è dubbio invece che la denominazione «Cugini di Campagna» costituisca tuttora la denominazione e/o la ragione sociale della società inizialmente costituita tra i
membri del complesso, di cui peraltro il Brandi originariamente non faceva parte (v.
documentazione in atti e segnatamente contratto in data 1.4.1970), ne può dubitarsi
della attuale natura societaria del rapporto, tenuto conto dei caratteri della affectio societatis, dello scopo di lucro e dello svolgimento in comune di un'attività avente rilievo
economico.
Inoltre, va rilevato che, nella specie, pur riconoscendosi l'indubbia e notevole capacità artistica del Brandi, il complesso, noto prevalentemente per l'immagine collettiva
del gruppo, legata a particolari armonie vocali (falsetto angelico, il cui esecutore originario era il Paulin) e alla moda degli anni '70, si identifica esclusivamente nel gruppo «folk» in quanto tale e semmai nell'immagine degli originari artisti e cioè i fratelli
Michetti.
Va poi ricordato che la denominazione «Cugini di Campagna» era stata ideata dagli
originari componenti del gruppo: i due fratelli Ivano e Silvano e gli altri due fratelli
Flavio e Gianni, che erano soliti incontrarsi nei momenti liberi sull'aia di un casale.
Al Brandi dunque non può essere consentita l'autonoma spendita del nome sociale,
considerato altresì il recesso volontario dal gruppo e la particolarità del complesso
musicale in oggetto identificabile prevalentemente con lo stile «folk», la qualità della
musica prodotta e la personalità dei fratelli Michetti, originari componenti e fondatori
del gruppo.
La circostanza relativa al recesso volontario del Brandi dal gruppo risulta incontrovertibilmente accertata dalle dichiarazioni degli informatori sul punto, nonché dalla
missiva in data 14.12.96 indirizzata alla 103 Edizioni Musicali S.r.l. (v. documento n.
7 di parte resistente) con cui il Brandi si proponeva in qualità di singolo artista per l'esecuzione e l'arrangiamento di brani musicali.
Ancora, occorre analizzare, alla luce dei principi sopra esposti, il ruolo del Brandi all'interno del complesso musicale: costui rivestiva il ruolo di tastierista e non di voce
solista o di arrangiatore (v. deposizioni testimoniali in atti), con la conseguenza che,
pur riconoscendosi le indubbie e spiccate doti dell'artista, l'apporto personale individuale del ricorrente poteva comunque essere sostituito e sul piano tecnico e sul piano
dell'immagine.
Inoltre, la scrittura privata in data 23.2.1978 (v. documentazione in atti), comprova
quanto sinora affermato ed evidenzia la volontà degli artisti di connotare il complesso proprio con la predetta denominazione.
Con tale scrittura privata, intercorsa tra Flavio Paulin, Giorgio Brandi, Ivano Michetti, Silvano Michetti, Gianni Meccia, si consentiva al Flavio Paulin di cessare di far
parte del gruppo, stabilendo altresì che la denominazione e il marchio «I Cugini di
Campagna» restavano acquisiti agli altri componenti del gruppo.
Tale circostanza, anziché supportare la tesi difensiva del ricorrente, conferma invece,
le argomentazioni sinora esposte e cioè che tale denominazione era ed è volta all'identificazione del gruppo nel suo insieme, nonché all'identificazione degli artisti che
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ne continuano a far parte e/o di quelli che sono successivamente subentrati e non già
dei singoli artisti individualmente considerati.
Va pertanto ribadito il principio secondo cui il diritto all'uso esclusivo del nome, che
contraddistingue l'attività di un complesso musicale, sussiste in capo al complesso
stesso quale centro autonomo di imputazione di interessi e diritti e quindi ai suoi
componenti qualora si trovino in una situazione di effettiva relazione con esso.
Molteplici in campo artistico, e specificatamente musicale, sono gli esempi che comprovano l'applicabilità dei principi esposti: numerosi complessi musicali, infatti, hanno continuato e continuano la loro attività artistica spendendo la denominazione originaria anche a seguito della fuoriuscita dal gruppo di artisti di spicco.
Da ultimo, per quanto concerne poi il richiamo operato dal ricorrente alle norme
contenute negli artt. 80-83 della legge 22.4.1941 n. 633, va evidenziato che nella fattispecie non si evince alcuna violazione della normativa predetta.
Tali norme infatti tutelano il diritto degli artisti (nella specie da identificarsi con il
complesso musicale) alla diffusione delle loro opere e non appaiono specificatamente
violate.
Sulla base di quanto sinora argomentato il presupposto del «fumus boni juris» appare
insussistente nel caso in esame.,
2. – Parimenti insussistente si appalesa l'altro presupposto previsto dalla legge per la
concessione dei provvedimenti cautelari ed urgenti, ossia il «periculum in mora».
Dall'attività istruttoria svolta non è emerso infatti alcun elemento da cui potersi evincere il carattere della irreparabilità ed imminenza del pregiudizio in capo Brandi.
Invero, il ricorrente ha più volte evidenziato, sia nel ricorso introduttivo, sia in sede
di interrogatorio libero, che il diritto soggettivo da lui fatto valere si sostanzia nel corrispondente diritto ad ottenere, nel successivo giudizio di merito, il risarcimento dei
danni (contenuto, peraltro, entro i limiti della competenza pretorile) a causa dell'illegittimo comportamento tenuto dagli attuali componenti del gruppo ed in particolare
dai fratelli Michetti e dallo Storelli Gianluca.
L'avere ipotizzato un presunto danno di natura esclusivamente patrimoniale, a fronte
della lamentata lesione di diritti a contenuto e a funzione non patrimoniale (tutela
dello pseudonimo collettivo «Cugini di Campagna»), non consente di ritenere tale
pregiudizio «imminente ed irreparabile».
Il ricorrente infatti ha paventato un danno, come egli stesso ha chiarito, di natura eminentemente economica ravvisabile nella mancata partecipazione ai guadagni derivanti dal rinnovato successo dei «Cugini di Campagna», nonché dalla mancata partecipazione alla trasmissione televisiva «Anima Mia».
I provvedimenti richiesti contrastano infatti con la tutela risarcitoria invocata e il
danno paventato, per la sua natura di pregiudizio economico, non assume i caratteri
della irreparabilità in quanto pienamente reintegrabile con gli ordinari strumenti risarcitori previsti dalla legge.
Ancora, le misure cautelari d'urgenza presuppongono il pericolo di una situazione attuale di danno, derivante dall'attesa del giudizio, e mirano ad eliminare e/o scongiurare tale pericolo con l'anticipazione degli effetti del giudizio stesso.
Nella specie, tuttavia, il trascorrere di un periodo di tempo piuttosto lungo (di oltre
un anno) tra il verificarsi dei fatti e la proposizione del ricorso per l'emanazione dei
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provvedimenti urgenti determina altresì il venir meno del requisito dell'imminenza
del pregiudizio.
Dalla ricostruzione storica dei fatti di causa si evince infatti che il ricorrente ha fatto
ricorso alla tutela cautelare dopo parecchi mesi dagli episodi lamentati ed, in particolare dopo molto tempo dalla messa in onda della trasmissione «Anima Mia», dalla
quale si assumeva ingiustamente estromesso dai resistenti.
Stante l'esito del presente procedimento le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo. (Omissis)