Documento Informativo di Generali Investments Europe

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Documento Informativo di Generali Investments Europe
DOCUMENTO INFORMATIVO DI GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
Il presente Documento Informativo (di seguito ‘’Documento’’), rivolto ai Clienti ed ai potenziali
Clienti di Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio (di seguito la
“GENERALI SGR S.p.A.” o ‘’Società’’ o “la SGR”) è redatto ai sensi della normativa comunitaria
di riferimento.
Scopo del Documento è di fornire informazioni finalizzate ad una chiara e corretta
rappresentazione della Società, della natura dei servizi di investimento prestati, dei fondi comuni
di investimento promossi, del tipo specifico di strumenti finanziari interessati nonché dei rischi ad
esso connessi al fine di consentire al Cliente di assumere consapevoli decisioni in materia di
investimenti.
Le successive modifiche rilevanti delle informazioni contenute nel presente Documento verranno
comunicate in tempo utile al Cliente.
A) Informazioni sulla Società e sui servizi di investimento da essa offerti
Dati Societari sulla Società
La Società con sede legale in Trieste, Via Machiavelli n. 4 e sedi secondarie in Milano 20159,
Corso Italia n. 6, in Francia – Rue Pillet-Will 75309 Paris Cedex 09 e in Germania 50667 Colonia,
Tunisstraße 19-23 e con uffici operativi in Italia siti in Trieste 34132, Via Trento n. 8 e in Roma
00145, Via Silvio D’Amico n. 40, appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali, soggetta alla
direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding SpA, Codice Fiscale e num.
d’iscrizione al registro delle Imprese di Trieste 05641591002, Partita IVA 01004480321 [tel.
040671111 – fax 040 671400] è una Società di Gestione del Risparmio autorizzata con
provvedimento della Banca d’Italia (Sede di Roma – Via Venti Settembre n. 97 E – Roma sito
internet: www.bancaditalia.it) in data 8 maggio 1999 ed iscritta all’Albo delle società di gestione
del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n. 22.
Modalità di comunicazione tra il Cliente e la Società
Le comunicazioni di qualsiasi genere tra il Cliente e la Società concernenti la prestazione del
servizio di investimento di gestione di portafogli, ivi compreso l’invio di eventuali ordini (istruzioni
particolari) alla Società da parte del Cliente, devono avere forma scritta e devono essere
inoltrate:
- per la corrispondenza al Cliente: all’indirizzo indicato nel contratto di gestione di portafogli
conferito dal Cliente alla Società, nel contratto di consulenza in materia di investimenti
(“consulenza”) o nel modulo di sottoscrizione dei fondi comuni di investimento promossi dalla
Società (i “Fondi”), ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto;
- per la corrispondenza alla Società:
in Italia, a Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio – Via Trento n.
8 – 34132 Trieste oppure al diverso indirizzo e con le diverse modalità eventualmente
concordati con il Cliente ed indicati nel relativo contratto;
in Francia, a Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio – Rue PilletWill 2, 75309 Paris Cedex 09, oppure al diverso indirizzo e con le diverse modalità
eventualmente concordati con il Cliente ed indicati nel relativo contratto;
in Germania a Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio - 50667
Colonia, Tunisstraße 19-23 oppure al diverso indirizzo e con le diverse modalità eventualmente
concordati con il Cliente ed indicati nel relativo contratto.
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Lingua utilizzata
Il contratto di gestione di portafogli o di consulenza nonché tutta la documentazione afferente i
Fondi sono redatti nella lingua di riferimento del Cliente o di domiciliazione del Fondo; la
medesima lingua dovrà essere utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o
scritte che interverranno tra il Cliente e la Società.
Trattazione dei Reclami
La Società ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami
presentati per iscritto dagli investitori e comunicati secondo le modalità individuate nella sezione
“Comunicazione con la Clientela”. Le procedure adottate prevedono, la conservazione delle
registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere
per risolvere il problema sollevato.
La struttura organizzativa preposta alla trattazione dei reclami è la Funzione Compliance.
I reclami devono contenere:
i)
gli estremi del ricorrente;
ii)
i motivi del reclamo;
iii)
la sottoscrizione o analogo riferimento che consenta l’identificazione certa del
Cliente;
Tutti i reclami devono essere inoltrati per iscritto in Italia a:
Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio – FUNZIONE
COMPLIANCE, Via Trento, 8 – 34132 Trieste;
in Francia a:
Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, Rue Pillet-Will 2, 75309
Paris Cedex 09 – Compliance Department;
in Germania a:
Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio, 50667 Colonia,
Tunisstraße 19-23 - Compliance Department;
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della Società, è comunicato per iscritto al
Cliente, di regola, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento. Qualora esigenze particolari
richiedano tempi più lunghi, la Società fornisce al Cliente, entro detto termine, informazioni sui
tempi necessari per formulare una risposta esaustiva.
Servizi di investimento ed attività esercitabili
La Società è autorizzata dalla Banca d’Italia allo svolgimento dei seguenti servizi di investimento
ed attività:
- gestione di portafogli,
- consulenza in materia di investimenti,
- servizi accessori,
- servizio di gestione collettiva del risparmio,
- istituzione e gestione di fondi pensione,
- attività connesse o strumentali,
- commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi, in conformità alle regole di
condotta stabilite dalle Autorità di Vigilanza;
Documentazione fornita all’investitore a rendiconto dell’attività svolta
In relazione allo specifico servizio di investimento di gestione di portafogli, la Società invia
mensilmente (entro 15 giorni lavorativi dalla fine del periodo di riferimento) al Cliente una
rendicontazione sull’attività svolta alla fine del periodo oggetto del rendiconto secondo le modalità
e con i contenuti previsti dalla normativa vigente. Il rendiconto è inviato al domicilio del Cliente,
così come risultante dal Contratto di gestione o ad altro indirizzo successivamente comunicato.
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Ulteriori informative, possono essere concordate nel contratto di gestione conferito dal Cliente.
Nell’ipotesi in cui il Contratto tra la Società ed il Cliente autorizzi un portafoglio caratterizzato da
effetto leva, la Società comunicherà altresì al Cliente eventuali perdite che superino la soglia
predeterminata convenuta nel contratto di gestione, entro la fine del giorno nel quale la soglia è
superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo).
In relazione al servizio di gestione collettiva, la Società rende disponibile - in occasione di ciascun
ordine (sottoscrizione, switch, rimborso) impartito dal Cliente sul Fondo/Fondi al/ai quale/i
partecipa – un avviso su supporto duraturo che ne conferma l’esecuzione da parte della Società.
Tale avviso viene trasmesso al Cliente entro i termini previsti dalla normativa vigente.
I rendiconti dei Fondi sono pubblicati sul sito internet della Società e possono essere acquisiti dal
Cliente su supporto duraturo. E’ inoltre facoltà del Cliente richiederne l’invio al proprio indirizzo di
corrispondenza.
Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia
La Società aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, istituito a tutela degli investitori.
Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall’art. 5
del Decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485 per i crediti derivanti dalla
prestazione dei servizi di investimento e del servizio accessorio di custodia e amministrazione
degli strumenti finanziari nei confronti degli Intermediari nei casi di liquidazione coatta
amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli Intermediari medesimi.
Nei termini e con le modalità meglio specificate nel Regolamento operativo approvato con i
decreti del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 giugno
1998 e del 29 marzo 2001 e del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2007,
l’investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Fondo stesso.
La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a
carico degli Intermediari aderenti.
Politica di gestione dei conflitti di interesse
La Società ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che nella prestazione di servizi o
attività di investimento e servizi accessori nonché del servizio di gestione collettiva del risparmio
potrebbero sorgere tra la Società stessa ed il Cliente, ovvero tra i Clienti stessi. Ai sensi della
vigente normativa, la Società ha elaborato un’efficace politica di gestione dei conflitti di interesse,
diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo
altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti al Gruppo Assicurazioni
Generali (di seguito, il “Gruppo”).
La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Società è illustrata nel documento
‘’Estratto della politica per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse” che costituisce
allegato al presente Documento e che viene consegnato unitamente allo stesso formandone
parte integrante.
Politica di esecuzione/trasmissione ordini e sedi di negoziazione
Per sede di esecuzione degli ordini si intendono:
- i mercati regolamentati
- i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)
- internalizzatori sistematici
- i market makers
- i negoziatori conto proprio
- le sedi equivalenti di paese extra europeo.
La Società al fine di ottenere a favore della propria Clientela il “miglior risultato possibile” (“Best
execution”) sceglie la sede di esecuzione degli ordini nel rispetto delle modalità e dei criteri
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riportati nel documento ‘’Internal Execution Policy’’ che costituisce allegato al presente
Documento e che viene consegnato unitamente allo stesso formandone parte integrante.
B) Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità
della Clientela
Modalità di deposito di strumenti finanziari e liquidità presso depositari
Le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari conferiti in gestione, nonché le disponibilità
liquide e gli strumenti finanziari di volta in volta derivanti dal servizio di gestione di portafogli
svolto dalla Società per conto del Cliente, sono depositati su conti e depositi intestati alla Società
medesima, esplicitamente rubricati come conti di terzi.
I depositari (o sub-depositari) sono scelti dalla Società sulla base delle competenze e della
reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano.
I conti intestati alla Società per conto terzi sono tenuti distinti da quelli della Società stessa.
Per tali conti non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei
confronti della Società.
La Società monitora periodicamente l’attività svolta dai depositari al fine di riesaminare l’efficienza
e l’affidabilità del servizio da questi prestato.
La specifica individuazione dei depositari nonché le condizioni e modalità di tenuta del deposito
sono dettagliate nello specifico contratto di gestione tenendo anche conto delle specifiche
esigenze del Cliente derivanti dalle norme applicabili al Cliente stesso.
La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei Fondi gestiti dalla Società è
affidata ad una Banca Depositaria la quale agisce in modo indipendente dalla Società e
nell’interesse dei partecipanti a ciascun Fondo.
La Banca Depositaria, responsabile nei confronti della Società e dei partecipanti a ciascun Fondo
di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi:
a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del Fondo;
b) provvede al calcolo del valore delle quote del Fondo;
c) esegue le istruzioni della Società se non sono contrarie alla legge, al Regolamento o alle
prescrizioni degli Organi di vigilanza.
Ciascun Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della
Società e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla Società
medesima. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società o
nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o nell’interesse dello stesso.
Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse limitatamente alle quote di
partecipazione dei medesimi.
La responsabilità della Società nei confronti della clientela rimane ferma anche qualora gli
strumenti finanziari o la liquidità dei clienti siano depositati presso terzi.
Insolvenza del depositario
Ferma restando la responsabilità della Società come evidenziato nel precedente paragrafo, in
caso di insolvenza del terzo detentore, la possibilità, per il Cliente, di rientrare in possesso del
proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni
normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi ai
quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del
soggetto dissestato.
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Deposito presso organismi extracomunitari
Poiché in caso di deposito presso organismi extracomunitari, il regime legale, le disposizioni di
vigilanza nonché le norme di regolamento (settlement) possono differire anche sostanzialmente
rispetto a quelli vigenti negli ordinamenti comunitari (soprattutto per quanto concerne le regole
per l’identificazione separata dei beni della clientela), prima di depositare gli strumenti finanziari o
somme di denaro appartenenti al Cliente in uno stato extracomunitario, la Società si informa sulle
norme ivi vigenti e sui potenziali effetti che l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento
giuridico extracomunitario può comportare sui diritti dei Clienti e considera che, in tali casi,
l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti.
In particolare, la Società non deposita i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui
ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che
svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, salvo sussista una delle
seguenti condizioni:
a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano
per iscritto alla Società di depositarli presso quel soggetto;
b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli
stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.
Evidenze contabili presso la Società
La Società predispone presso la propria sede specifiche evidenze contabili degli strumenti
finanziari e del denaro dei Clienti.
Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati
e indicano il depositario dei beni medesimi.
Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter
ricostruire, in qualsiasi momento, con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono inoltre
regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni
concluse nel periodo – con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) prodotti dai depositari.
Nelle evidenze della Società sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni
di pertinenza della clientela, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto
e la data dell’effettivo regolamento.
La Società si astiene da effettuare compensazioni tra le posizioni (sia in denaro che in titoli) dei
singoli clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la
costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, la Società presterà particolare cura
affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente
distinte in modo da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relative ad operazioni
poste in essere per conto di differenti clienti o per proprio conto. Infine, per l’operatività in
strumenti derivati quotati su mercati regolamentati è possibile che vengano costituiti, sulla base
delle prassi contrattuali adottate dai relativi broker, diritti di garanzia o privilegio sulle liquidità
/strumenti finanziari in essere nel portafoglio, a copertura degli impegni rivenienti dalla suddetta
operatività.
C) Informazioni riguardanti la Clientela
Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di protezione
Al momento della sottoscrizione del contratto la Società, anche per il tramite del soggetto
incaricato della commercializzazione del servizio o dei Fondi, comunica al Cliente la seguente
classificazione, a questi assegnata ai sensi della normativa vigente con riferimento ai servizi e
alle attività offerte dalla Società:
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Cliente al dettaglio o Cliente professionale.
È onere del Cliente comunicare alla Società eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla
propria classificazione, fermo restando il diritto della Società di modificare la classificazione del
Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione
precedentemente assegnata.
Al Cliente al dettaglio è riconosciuto il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione (a
titolo generale o rispetto ad una particolare categoria di operazioni). A seguito di tale richiesta, la
Società comunica al Cliente su supporto duraturo quali sono le conseguenze che in tema di
norme di protezione e diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta.
Il Cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione
con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata.
Nel caso in cui il Cliente renda tale conferma, la Società valuta le caratteristiche e l’idoneità dello
stesso ad essere trattato come Cliente professionale e gli comunica l’accettazione o la non
accettazione della richiesta.
Qualora il Cliente classificato come Cliente professionale richieda, in via generale o per una
determinata operazione o classe di operazioni, di essere considerato come Cliente al dettaglio, la
Società si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato la gestione del portafoglio del
Cliente e di recedere dal contratto.
La Società può di propria iniziativa trattare un Cliente, classificato come Cliente professionale,
come Cliente al dettaglio.
D) Informazioni sui termini essenziali del contratto di gestione di portafogli e sui Fondi
Termini essenziali del contratto di gestione di portafogli
Il Contratto di gestione di portafogli ha per oggetto la prestazione da parte della Società del
servizio di gestione di portafogli, secondo i criteri di investimento e le linee di indirizzo indicati dal
Cliente.
Le caratteristiche della gestione sono rappresentate da:
a) le tipologie di strumenti finanziari, che possono costituire oggetto di investimento, nonché
i rischi ad essi associati;
b) i tipi di operazioni che possono essere realizzate sui suddetti strumenti e beni;
c) l’eventuale utilizzo della leva finanziaria;
d) il parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del
portafoglio del cliente;
e) gli obiettivi della gestione.
Di seguito si illustrano gli elementi di cui alle precedenti lettere da a) a d). Per l’illustrazione degli
obiettivi della gestione si rinvia al Contratto.
Tipologie di strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente o costituire
l’investimento dei Fondi sono classificati, come segue:
a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri
soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori
mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento
ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a
merci, a indici o a misure;
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e) “strumenti del mercato monetario” quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di
deposito e le carte commerciali;
f) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi
per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari,
valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure
finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
h) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi
per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui
regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal
modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
i) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri
contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del
sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
l) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti
a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può
avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera i),
che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari
derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di
compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
m) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
n) contratti finanziari differenziali;
o) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»,
contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche,
tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche
ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà
consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto,
nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli
indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema
multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di
compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.
Valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari
La Società, per valutare il rischio derivante dall’investimento in strumenti finanziari tiene in
considerazione i seguenti fattori di rischio:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario
dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente (solidità patrimoniale della
stessa e prospettive economiche dei settori in cui la medesima opera) e dall’andamento dei
mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno
accentuato a seconda della sua natura. Infatti, in linea generale, la variazione del prezzo
delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da
comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle
obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse e di mercato e dalle
valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi
dovuti ed al rimborso del capitale di debito a scadenza;
b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari ossia la loro attitudine a
trasformarsi prontamente in moneta, senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del
mercato in cui gli stessi sono trattati. In genere gli strumenti finanziari trattati su mercati
regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili
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di quelli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre
complesso l’apprezzamento del valore effettivo dello strumento finanziario la cui
determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali;
c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento –diretto o indiretto- in
strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominata la linea di
gestione o il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta
di riferimento della linea di gestione o del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli
investimenti;
d) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di
assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente
sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di
mercato, anche lieve, ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul
portafoglio gestito o sul Fondo rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva.
e) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a
rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire
ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi
alla situazione politico – finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
L’investimento in strumenti finanziari o la partecipazione ad operazioni che combinano tra
loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi possono comportare rischi superiori ai
rischi connessi alle singole componenti.
Tipologia di operazioni
La Società potrà compiere le seguenti tipologie di operazioni su strumenti finanziari:
•
•
•
•
compravendite a pronti
compravendite a termine
operazioni di prestito titoli e di riporto
pronti contro termine
oltre che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•
•
•
sottoscrizione di aumenti di capitale sociale
sottoscrizione e conversione di titoli obbligazionari e richiesta di rimborso dei medesimi
acquisto, esercizio o alienazione di diritti inerenti strumenti finanziari.
La Società può trattare le operazioni svolte per conto del Cliente/Fondo in aggregazione con
quelle svolte per conto proprio o per conto di altri clienti/Fondi.
In tale circostanza la Società si impegna a minimizzare il rischio che ciò vada a discapito del
Cliente/Fondo.
Il Cliente è informato e prende atto che, in caso di ordini generati da sue istruzioni specifiche
nell’ambito del servizio di gestione di portafogli prestato dalla Società, l’effetto
dell’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a tali particolari ordini.
Leva finanziaria
Per leva finanziaria si intende il rapporto tra il controvalore di mercato delle posizioni nette in
strumenti finanziari ed il controvalore affidato dal Cliente nell’ambito del servizio di gestione di
portafogli. La Società contrae obbligazioni per conto del Cliente che lo impegnano oltre il
patrimonio gestito qualora la leva finanziaria utilizzata superi l’unità.
Parametro di riferimento
Il parametro di riferimento, ove presente, costituisce un mero elemento indicativo del profilo
rischio/rendimento del portafoglio in gestione o del Fondo, utile per il raffronto dei risultati
ottenuti nell’attività di gestione.
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Esso non costituisce un indicatore di futuri risultati dell’attività di gestione e la Società non ha
alcun obbligo di raggiungerlo o superarlo.
Inoltre, la Società non si propone di replicare il parametro di riferimento, ma esercita una
gestione attiva e pertanto il risultato della gestione stessa potrà discostarsi dall’andamento
del parametro di riferimento, che comunque non tiene conto degli oneri diretti e/o indiretti che
gravano sul portafoglio in gestione, quali, a titolo di esempio: oneri fiscali, commissioni e
spese, costi di transazione, etc.
Gli obiettivi di gestione, i limiti di investimento sugli strumenti finanziari sopra indicati, il livello di
rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed il parametro di riferimento
al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente vengono esplicitati, per quanto
riguarda il servizio di gestione di portafogli, nel contratto di gestione su indicazione del Cliente, o,
eventualmente, concordati con la Società, in coerenza con la valutazione di adeguatezza,
prevista dalla normativa applicabile, effettuata dalla Società in base alle informazioni di cui
all’articolo 39 del predetto Regolamento, rilasciate dal Cliente e per quanto riguarda il servizio di
gestione collettiva vengono esplicitati nel Regolamento di gestione del Fondo.
Termini essenziali del servizio di gestione collettiva
Il Servizio di gestione collettiva ha per oggetto la promozione e gestione, da parte della Società di
Fondi comuni di investimento mobiliare aperti offerti al pubblico ex art. 94 e ss. del T.U.F. i cui
criteri e politiche di investimento sono puntualmente individuati nel Prospetto dei Fondi offerti.
Ove il Cliente intendesse ricevere copia dei Prospetti gli stessi sono disponibile su supporto
duraturo sul sito internet della SGR o ne potrà essere richiesto l’invio per corrispondenza.
E) Strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei Fondi Gestiti
La Società ha predisposto la strategia per l’esercizio dei diritti di voto nelle assemblee delle
società nel cui capitale i Fondi hanno investito. Le linee guida di tale strategia sono contenute nel
Documento Sintetico della Strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli
OICR gestiti che costituisce allegato al presente Documento e che viene consegnato unitamente
allo stesso, formandone parte integrante.
Il Documento di sintesi della Strategia per l’esercizio dei diritti di voto ed i loro eventuali
aggiornamenti é altresì disponibile sul sito della Società.
F) Ulteriori informazioni sul contratto di gestione di portafogli
Informazioni sulle deleghe di gestione
La Società non si avvale al momento della facoltà di delega della gestione. Nel caso in cui la
Società ritenga di avvalersi della facoltà di delega di gestione, fornirà ai Clienti dettagli sulle
eventuali deleghe conferite specificando l’ampiezza delle stesse.
Valutazione degli strumenti finanziari in gestione
La valutazione di tutti gli strumenti finanziari avviene con frequenza prevalentemente giornaliera
utilizzando i prezzi forniti da diverse tipologie di fonti, in funzione della qualità e secondo le
seguenti priorità:
- mercati di riferimento (per i solo quotati);
- circuiti di scambio alternativi che per trasparenza e liquidità abbiano caratteristiche analoghe ai
mercati regolamentati;
- controparti;
- modelli interni di calcolo del “fair price”.
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Modalità attraverso le quali il Cliente può impartire istruzioni
Il Cliente ha facoltà di impartire alla Società istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari
operazioni (“Istruzioni”).
Le Istruzioni devono essere impartite per iscritto e dovranno contenere un’esatta indicazione
della tipologia e della quantità degli strumenti finanziari che il Cliente intende acquistare o
vendere precisando altresì le modalità di effettuazione dell’operazione. Ulteriori modalità di
trasmissione delle Istruzioni sono riportate nel contratto di gestione.
Ove la Società, sulla base delle informazioni in suo possesso, reputi che le Istruzioni ricevute dal
Cliente si riferiscano a un’operazione non adeguata, provvede a informare il Cliente di tale
circostanza e della circostanza che non potrà procedere alla sua esecuzione.
Periodo d’efficacia e modalità di rinnovo del Contratto
Il Contratto è, di norma, a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal Contratto in ogni
momento, senza alcun preavviso e senza alcuna penalità, mediante comunicazione scritta,
inviata alla Società secondo le modalità specificate nel Contratto.
Dal momento del recesso, di norma la Società non potrà compiere atti di gestione sul Patrimonio
gestito, salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del
suddetto Patrimonio. La Società può, inoltre, eseguire le operazioni già disposte dal Cliente e non
ancora eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate.
Modalità di modificazione del Contratto e Recesso
Il Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle parti.
Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto ovvero di disporre, in tutto o in
parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che sia addebitata allo stesso alcuna
penalità.
G) Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi
I costi e gli oneri applicati dalla Società al Cliente in relazione al servizio di gestione di portafogli,
nonché le modalità per l’effettuazione dei pagamenti alla Società o tramite la stessa, sono
specificati nel contratto di gestione.
In particolare, la struttura commissionale applicata dalla Società ed indicata sul contratto di
gestione è articolata come segue:
a) commissioni di gestione, che possono essere rappresentate da una componente fissa, e/o
da una componente variabile espressa come percentuale calcolata sulla base della
consistenza media del portafoglio.
b) commissioni di incentivo/performance determinate sulla base dell’andamento della
gestione rispetto al benchmark di riferimento.
Possono essere concordate diverse modalità di determinazione e regolamento delle suddette
commissioni con il Cliente all’atto del conferimento del contratto di gestione.
Sono inoltre a carico del Cliente:
a) commissioni di negoziazione, addebitate da terzi intermediari per singola operazione ed il
cui importo viene determinato applicando una percentuale commissionale (diversa per tipo di
strumento finanziario negoziato e/o per mercato di negoziazione)
al controvalore
dell’operazione;
In particolare, per le operazioni sui titoli azionari quotati, di norma, verrà applicata, oltre alla
predetta commissione di negoziazione, una commissione per servizi di ricerca ed informatici,
sempre commisurata al controvalore dell’operazione;
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b) spese per amministrazione e custodia del patrimonio presso i depositari (es: spese per
il regolamento delle operazioni, invio del rendiconto, emissione biglietti per partecipazione
assembleare, diritti di custodia su titoli domestici ed esteri quotati e non) ;
L’importo di tali spese è determinato nelle condizioni generali applicate dalla banca/he
depositaria/e;
c) oneri fiscali (es.: ritenute su interessi e dividendi, tassa sui contratti di borsa ed imposta di
bollo sui conti di deposito titoli e liquidità come indicato dalla normativa vigente). Il regime
fiscale applicato al servizio di gestione prestato dipende dalla specifica classificazione del
Cliente ai fini tributari e sarà indicato nel contratto.
Gli importi relativi alle commissioni e spese di cui ai punti sopra indicati, di norma, sono prelevate
dalle disponibilità liquide del patrimonio in gestione, dandone evidenza al Cliente nella
rendicontazione.
I costi e gli oneri applicati dalla Società al Cliente in relazione al servizio di gestione collettiva,
nonché le modalità per l’effettuazione dei pagamenti alla Società o tramite la stessa, sono
specificati nei Prospetti dei Fondi e/ dei Regolamenti di gestione ai quali si rinvia.
H) Disciplina degli Incentivi
Incentivi corrisposti
La Società, a fronte dell’attività di commercializzazione dei servizi d’investimento e dei Fondi
svolta da alcuni distributori, nonché della relativa assistenza post vendita da questi fornita,
riconosce ai medesimi distributori una quota parte delle commissioni di gestione applicate al
relativo servizio.
Per quanto riguarda il servizio di gestione di portafogli offerti in Italia tale riconoscimento avviene,
in misura pari, in media, a circa il 66% del totale delle commissioni di gestione percepite dalla
Società
Per quanto riguarda il servizio di gestione collettiva svolto in Italia viene riconosciuta ai distributori
italiani, in media, l’80% del totale delle commissioni di gestione percepite dalla Società.
Per quanto riguarda il servizio di gestione collettiva svolto in Francia viene riconosciuta ai
distributori francesi, in media, il 55% del totale delle commissioni di gestione percepite dalla
Società.
La Società può corrispondere incentivi ai soggetti gestori di portafogli, su base individuale o
collettiva, che investono nei Fondi da essa promossi. Tali incentivi si sostanziano nella
retrocessione di commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni dei Fondi
oggetto di investimento da parte di tali soggetti gestori e vengono corrisposti ai suddetti soggetti
dietro loro formale impegno a riaccreditare tali retrocessioni a beneficio dei patrimoni (e quindi dei
clienti) dagli stessi gestiti.
Ai clienti professionali di cui all’Allegato n. 3 della delibera Consob n. 16190/2007, nonché ai
clienti professionali pubblici, ai sensi dell’art.6, comma 2 sexies del D.lgs. n. 58/98, (“investitori
professionali”), che effettuino ingenti sottoscrizioni nei fondi della SGR in nome proprio, la Società
può concedere la retrocessione parziale della provvigione di gestione fino al 99% della stessa,
riferita al valore del patrimonio del Fondo rappresentato dalle quote sottoscritte dall’investitore
professionale.
Incentivi percepiti
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Nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli prestato a favore dei propri
clienti/Fondi, la Società, ai fini dell’assunzione delle scelte di investimento a valere sugli strumenti
finanziari azionari, si avvale della ricerca in materia di investimenti, fornita da soggetti intermediari
terzi.
Coerentemente con quanto previsto ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2006/73/CE della
Commissione Europea (cd. "direttiva MiFID di livello 2"), tale ricerca si sostanzia in ricerche o
altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una
strategia di investimento, riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti
finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a
canali di distribuzione o al pubblico.
La Società si avvale di diversi intermediari negoziatori, cui vengono indirizzati gli ordini di
negoziazione a valere su strumenti finanziari azionari.
A fronte dei predetti ordini è prevista l’applicazione di una commissione di negoziazione
complessiva che remunera per una determinata parte il servizio di negoziazione prestato da tali
intermediari (corrispettivo di negoziazione) e per la restante parte servizi ancillari (quali la ricerca
in materia di investimenti) prestati alla SGR da soggetti terzi (corrispettivo per servizi ancillari). In
particolare, nei Commission Sharing Agreements stipulati tra la SGR ed i vari intermediari
negoziatori dei quali la SGR si avvale è previsto che, a fronte di una commissione complessiva,
applicata al controvalore degli ordini di negoziazione su titoli azionari, pari a 10 basis point,
• la componente di negoziazione sia pari a 2 basis point,
• la componente per i servizi ancillari sia pari a 8 basis point.
Pertanto, la relativa incidenza economica del servizio di ricerca, ancorché non separatamente
contabilizzata, risulta inglobata nella commissione complessivamente resa al negoziatore.
Il processo di remunerazione dei soggetti prestatori del servizio di ricerca in materia di
investimenti, adottato dalla Società, prevede che gli stessi soggetti siano remunerati per il tramite
dei diversi intermediari negoziatori dei quali la SGR si avvale, e tale ruolo è previsto nell’ambito
dei Commission Sharing Agreement stipulati con la Società.
Avuto riguardo di ciò ed in considerazione di quanto previsto dalla comunicazione Consob
n.DIN/9003258 del 14-1-2009, la ricezione del servizio di ricerca fornito da soggetti terzi e
pagato, come detto, attraverso i vari intermediari negoziatori che hanno stipulato i Commission
Sharing Agreement, non essendo separatamente remunerato (bundled) rispetto all’attività di
esecuzione degli ordini svolta dagli intermediari negoziatori di cui la Società si avvale, configura
una prestazione non monetaria (c.d. soft commission) fornita alla Società da un soggetto diverso
dal cliente e, dunque, rileva in tema di inducements ai sensi della normativa applicabile.
Nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione vigente, la ricerca prestata da soggetti terzi
indipendenti, è considerata ricevibile in quanto le informazioni, indicazioni, analisi, valutazioni
ricevute dai soggetti prestatori, integrano ed arricchiscono la ricerca elaborata internamente dalla
Società, consentendo di:
• individuare nuove opportunità di investimento;
• apportare valor aggiunto alle strategie di gestione;
• supportare nell’individuazione del momento in cui effettuare le operazioni.
A tal fine, la ricerca di cui la Società si avvale rispetta i seguenti requisiti:
i) novità: assicura valore aggiunto al servizio prestato, risultando complementare rispetto alla
ricerca previamente elaborata da Società per l’adozione delle scelte di investimento, nell’ambito
del processo decisionale posto in essere;
ii) originalità: rappresenta un’elaborazione originale. In tal senso consiste in valutazioni critiche di
fatti nuovi o già esistenti, ma non nella mera ripetizione o riformulazione di dati esistenti o già
diffusi;
iii) carattere: è rigorosa e non si limita all’affermazione di ciò che è comunemente noto o
evidente;
iv) significatività: comprende un’analisi o un’elaborazione di dati volte a raggiungere conclusioni
significative.
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I) Informativa “Privacy”
Le informazioni da rilasciare al Cliente, in materia di trattamenti dei suoi dati personali ed il
modulo per la manifestazione del relativo consenso, sono riportati nelle Informative Privacy
fornite nei Paesi in cui la Società è presente, in conformità della normativa di riferimento
applicabile.
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