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LE MACCHINE AGRICOLE
Seminario interforze regione
FVG.
Maniago, Trieste, Udine Ottobre 2012
Nozione di veicolo
Titolo III
Dei veicoli
Capo I
Dei veicoli in generale
Art. 46.
Nozione di veicolo
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per
veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle
strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di
veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se
asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti
stabiliti dal regolamento.
WM Le macchine
agricole
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Definizione delle macchine agricole
Art. 57.
Macchine agricole
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli
destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e
possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio
trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e
forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di
addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature
destinate alla esecuzione di dette attività. È consentito l'uso delle
macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del
territorio (Periodo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2-bis, D.L. 23
ottobre 2008, n. 162).
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si
distinguono in:
a) Semoventi:
b) Trainate
WM Le macchine
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agricole
Articolo 57. Macchine agricole
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico
munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione,
concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di
uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare
parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o
predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per
l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da
conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello
separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente.
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Articolo 57. Macchine agricole
b) Trainate
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto
di attrezzature e di accessori funzionali per le
lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle
macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle
di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
trainabili dalle trattrici agricole; possono
eventualmente essere muniti di apparecchiature per
lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono
considerati parte integrante della trattrice traente.
WM Le macchine
agricole
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Macchine agricole semoventi.
Le macchine agricole semoventi sono azionate da un
motore a scoppio e comprendono:
Trattrici agricole con 2 o più assi, con o senza piano di
carico, con ruote o cingoli, destinate a trainare, spingere,
trasportare o azionare strumenti, attrezzature portate o
semiportate e rimorchi impiegati nell’attività agricola
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Macchine agricole semoventi.
Le trattrici possono essere allestite con piano di carico, anche movibile,nel rispetto delle
prescrizioni seguenti:
a) quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m:
a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la
carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;
a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m;
a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t;
b) quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano
di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la
larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la
circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi
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Macchine agricole semoventi.
Macchine agricole operatrici a due o più assi
Macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per
l'esecuzione di operazioni agricole, per esempio mietitrebbiatrici,
raccoglipomodoro, raccoglibietole etc.
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agricole
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Macchine agricole semoventi
Macchine agricole operatrici a 2 o più assi (Fig. 3),
equipaggiate con motore proprio e destinate a
particolari lavorazioni agricole;possono essere
predisposte per l’applicazione di speciali
apparecchiature per lavorazioni (es.
mietitrebbiatrice con barre di taglio)
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Macchine agricole semoventi.
I convogli formati da macchine agricole semoventi e
macchine agricole trainate (Fig. 2) non possono superare
la lunghezza di 16,50 m. (105, c.1, C.d.S.); le trattrici
agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non
più di due macchine operatrici agricole, se munite di
dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice (105, c.2
C.d.S.); alle trattrici agricole con attrezzi portati
anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole
rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se
considerate parte integrante del veicolo traente (105, c. 3
C.d.S.);
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Macchine agricole semoventi
macchine agricole operatrici ad 1 asse, guidate
generalmente da un conducente a terra ed
equipaggiabili con carrello separabile destinato al
trasporto del solo conducente. La massa complessiva
deve essere inferiore a 700 Kg., compreso il
conducente (es. motocoltivatore e motofalciatore);
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Macchine agricole semoventi
Motoagricole a 2 assi, dotate di motore
proprio ed atte al carico ed in
possesso del “certificato di idoneità
tecnica di circolazione”.
Le macchine agricole semoventi, se
hanno almeno 2 assi possono trainare
un rimorchio di qualsiasi peso, mentre
quelle aventi 1 asse (motofalciatrici,
motocoltivatori, ecc.) non possono
trainare rimorchi.
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Macchine agricole trainate
Le macchine agricole trainate sono prive di
motore proprio e si agganciano ad una macchina
agricola semovente, eccetto quelle ad 1 asse,
come per es. il motocoltivatore.
Possono essere di tipo:
a)
portato (es. spargisementi, spandiconcime
centrifugo)
se
la
loro
massa
poggia
completamente sulla trattrice trainante;
b) semiportato (es. atomizzatore) se la loro
massa grava in parte sulla trattrice trainante ed
in parte sulle ruote dell’attrezzatura stessa
trainata;
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Macchina agricola trainata. Attrezzatura portata.
La massa grava integralmente sulla macchina
cui è applicata.
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Macchina agricola trainata. Attrezzatura semiportata.
La massa viene parzialmente trasmessa alla
strada dalla o dalle ruote equipaggianti
l’attrezzatura stessa.
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Macchine agricole trainate
c) rimorchi agricoli trainabili da trattrice, con almeno 1
asse, destinati al trasporto di merci ed aventi massa
complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. (Fig. 4). I
rimorchi agricoli che non superano la massa
complessiva a pieno carico di 1,5 t., la lunghezza,
compresi gli organi di attacco, di m. 4,00 e la
larghezza di m. 2,00 sono considerati parte integrante
della trattrice agricola (Fig. 5).
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Macchine agricole trainate
Macchine agricole operatrici, sono macchine
per l'esecuzione di
m
operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori
funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle
macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle ad un asse.
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Utilizzi diversi
“È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di
manutenzione e tutela del territorio” trattasi di un periodo aggiunto
dal comma 1 dell'art. 2-bis, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162.
E’ pertanto formalmente consentito l’uso delle macchine agricole nelle
operazioni di manutenzione e tutela del territorio.
Tale impiego è possibile solo previa verifica della corretta installazione
sul trattore agricolo del dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce lampeggiante gialla e se, previa visita e prova per
l’accertamento dei requisiti di idoneità a circolare su strada con le
speciali attrezzature identificate, sia riportata sulla carta di
circolazione del veicolo, ovvero sul relativo allegato tecnico, la
seguente annotazione: “Il trattore agricolo può circolare per i viaggi
di trasferimento con le seguenti attrezzature (…) per l’impiego quale
macchina operatrice: in tal caso è fatto divieto di usare carburante
agevolato”.
Utilizzi diversi
Ricordando la definizione dell’articolo 57:
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad
essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in
quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il
trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette
attività. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di
manutenzione e tutela del territorio.
E’ opportuno ricordare che le macchine agricole non possono circolare su
strada per il trasporto delle merci fatto salvo quanto prevede il primo
comma.
Qualora ciò non rientrasse si ipotizzerebbe l’applicazione delle norme
della Legge 6 giugno 1974, n. 298 di Istituzione dell'albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli
autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella
per i trasporti di merci su strada.
Utilizzi diversi
Articolo 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto)
Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto
nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di
sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha
commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o
dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo. Chiunque
affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi
esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui
all'articolo 46 della presente legge, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire
diciotto milioni.
Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285… omissis
Utilizzi diversi
Articolo 46 (Trasporti abusivi)
Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque
disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o
motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure
violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o
nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire
ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso
un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o
dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo.
Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Trasporto di persone
Le macchine agricole possono trasportare, oltre al
conducente, anche addetti alle lavorazioni se previsto
dal documento di circolazione.
Le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici
semoventi (ad esclusione di quelle ad un asse) .
possono essere attrezzate con un numero di posti per
gli addetti non superiore a tre, compreso quello del
conducente. Velocità max 30 o 40 km/h. Non può
essere superata la massa complessiva del veicolo
stesso.
I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine
agricole semoventi, devono essere omologati.
Il trasporto di persone è subordinato all’accertamento
dell’idoneità da parte dell’ufficio provinciale della
Direzione Generale della D.T.T. con annotazione sulla
carta indicante il numero di persone ammesso.
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Trasporto di persone
Trasportare persone su macchine agricole senza specifica
annotazione sulla carta di circolazione:
art. 82/8° e 10°, da € 80,00 a € 318,00 + sospensione della
carta di circolazione;
¨ Dotare la macchina agricola di attrezzature per il trasporto
di persone senza preventiva visita e prova presso il DTT e
quindi senza aggiornamento della carta di circolazione:
art. 112/1° e 4°, da € 80,00 a € 318,00 + sospensione della
carta di circolazione;
Violare le prescrizioni riportate sulla carta di circolazione
relative alle attrezzature e alle modalità di trasporto delle
persone:
art. 110/7°, da € 80,00 a € 318,00;
SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED
OPERATRICI
Sono gli artt. 57, 104 e 105 del
CdS che determinano le
dimensioni e le masse ammissibili
per le macchine agricole anche se
in taluni casi, vale la lettura
combinata degli stessi con quelli
degli art. 61 e 62 del CdS che
determinano invece le dimensioni
e le masse di tutti i veicoli a
motore.
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SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED
OPERATRICI
SAGOMA LIMITE:
MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI
lunghezza 12,00m. larghezza 2,55m. H. 4,00m.
(es.: trattrice; mietitrebbia; irroratrice)
MACCHINE AGRICOLE TRAINATE (ad 1,2 o più assi)
lunghezza 12,00m. Larghezza 2,55m. H. 4,00m.
(es.: raccoglitrice o rotopressa per la raccolta di prodotti
agricoli)
CONVOGLI
DI
MACCHINE
lunghezza 16,50m. Larghezza 2,55m. H. 4,00m.
(es.: trattrice+ raccoglitrice o rotopressa;
mietitrebbia+carrello porta barra )
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AGRICOLE
Sagoma limite.
< 2,55 >
>
<
12,00
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agricole
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Sagoma limite.
La sagoma (lunghezza, larghezza, altezza) di ogni macchina
agricola semovente e trainata (veicolo isolato) deve rispettare
determinati parametri. Nel caso tali parametri dovessero essere
superati il veicolo diventa eccezionale per sagoma e, agli effetti
della circolazione su strada, deve rispettare gli obblighi relativi a
tale tipologia di veicolo.
Chiunque circola con una macchina agricola che supera le sagome
fissate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 398 a € 1.596 (104, c. 10).
Sanzione accessoria (art. 10 c. 24 e 25 richiamati da 104, c. 13):
• sospensione della patente da 15 a 30 giorni;
• sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo
del veicolo da 1 a 2 mesi.
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Sagoma limite.
Il venticinquesimo comma dell’articolo 10 prevede che l'agente
accertatore intimi al conducente di non proseguire il viaggio, fino
a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia
ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite
nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo
indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al
fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del
veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario.
Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se
le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi (art. 10, c. 25).
La circolazione oltre il luogo di destinazione ovvero oltre il
tempo necessario per raggiungerlo, configura l’illecito di guida
con patente e carta di circolazione sospese (art. 217 con sequestro
a fine confisca per carta e art. 218 fermo 3 mesi per patente. PMR
non ammessi).
WM Le macchine
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agricole
SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE
AGRICOLE ED OPERATRICI
MASSA LIMITE:
MACCHINE AGRICOLE SU RUOTE (es.: trattrice):
104, c. 2:
ad 1 asse
t. 5,00
a 2 assi
t. 8,00
a 3 assi o più
t. 10,00
Dette masse possono essere superate fino ad un massimo,
rispettivamente, di 6t, 14t, 20t, purché il veicolo,
semovente o trainato, sia munito di pneumatici, tali che il
carico unitario medio trasmesso dall’area d’impronta sulla
strada non sia superiore a 8daN/cmq (8kg/cm2) e quando,
se trattasi di veicoli a 3 o più assi la distanza tra due assi
contigui non sia superiore a 1,20m (104, c. 3).
MACCHINE AGRICOLE CINGOLATE
Massa complessiva t. 16,00 (104, c. 6)
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SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED
OPERATRICI
MASSA GRAVANTE SUGLI ASSI (104, c. 4):
Sull’asse più caricato t. 10,00
somma delle masse gravanti su assi contigui:
(d = distanza in metri tra due assi contigui)
- se d < 1,20 m. t. 11,00
- se d >= 1,20 m. t. 14,00
trattrice su cingoli
macchina irroratrice
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raccoglitrici
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Massa limite.
La massa di ogni macchina agricola semovente e trainata che circola
su strada deve rispettare i parametri visti. Nel caso tali parametri
dovessero essere superati, la qual cosa si verifica, soprattutto, quando
si abbini alla macchina una attrezzatura portata o semiportata, il
veicolo diventa eccezionale per massa e deve rispettare gli obblighi
relativi a tale tipologia di macchina.
Chiunque circola con una macchina agricola che supera le masse
fissate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 398 a € 1.596 (104, c. 10).
Sanzione accessoria (art. 10 c. 24 e 25 richiamati da 104, c. 13):
• sospensione della patente da 15 a 30 giorni;
• sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo
del veicolo da 1 a 2 mesi.
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Massa limite.
Il venticinquesimo comma dell’articolo 10 prevede che l'agente
accertatore intimi al conducente di non proseguire il viaggio,
fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non
abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite
nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo
indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al
fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del
veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del
proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi (art. 10, c. 25).
La circolazione oltre il luogo di destinazione ovvero oltre il tempo
necessario per raggiungerlo, configura l’illecito di guida con patente e
carta di circolazione sospese (art. 217 con sequestro a fine confisca
per carta e art. 218 fermo 3 mesi per patente. PMR non ammessi)
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Massa limite.
Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente,
la massa trasmessa alla strada dall’asse di guida, in condizioni statiche, non
deve essere inferiore al 20% della massa (M) della macchina stessa in
ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le
macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine
agricole semicingolate (104, c.5). Il superamento di tali limiti non consente
la circolazione su strada delle macchine.
80%M
>20%M
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Massa rimorchiabile e rapporto di
rimorchiabilità
La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede
di omologazione del tipo della macchina agricola
semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e
prova per ciascun esemplare. Dipende principalmente
da due fattori: la potenza del motore e la massa aderente
alla macchina traente.
Il valore massimo della massa rimorchiabile,
individuato come differenza tra la massa massima del
treno agricolo e la massa della macchina agricola
traente, in ordine di marcia, è limitato dal rapporto di
rimorchiabilità ovvero dal rapporto tra la massa
complessiva della macchina agricola rimorchiata e la
massa della macchina agricola traente.
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Superamento masse complessive veicoli.
A prescindere dai limiti visti in precedenza, il cui superamento costituisce
circolazione di veicolo eccezionale, i veicoli a motore ed i rimorchi non
possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione
(art. 167, c. 1).
Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico
risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella
carta di circolazione(tolleranza non ammessa per trasporto merci
pericolose), quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma (167,c. 2):
a) euro 39 (decurtazione 1), se l'eccedenza non supera 1 t;
b) euro 80 (decurtazione 2), se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) euro 159 (decurtazione 3), se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) euro 398 (decurtazione 4), se l'eccedenza supera le 3 t.
Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le
sanzioni amministrative previste nel comma 2 e le decurtazioni del
126bis, sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per
cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure
superi il trenta per cento della massa complessiva.
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Superamento masse complessive veicoli.
Art. 167,c. 8: le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte
di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante
l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare
arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
Art. 167,c. 9: Le sanzioni amministrative si applicano sia al
conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente,
quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo (3 verbali
distinti, il proprietario è anche obbligato in solido per la violazione del
conducente). Ai sensi articoli 2 e 7 del D.Lgs 286/2005, qualora si
tratti di imprese, la sanzione si applica al caricatore, se persona diversa
(sempre) e, ove ne sia provata il concorso di responsabilità, al vettore,
committente e proprietario merce.
Art. 167, c.10: Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al
dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella
carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti (riportare l’obbligo sul
verbale, l’inosservanza art. 650CP).
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Traino macchine agricole
Una macchina agricola semovente e una macchina
agricola trainata costituiscono un convoglio, la cui
lunghezza non può superare 16,50 m. La trattrice è la
macchina agricola cui solitamente è affidata la
funzione di trainare rimorchi e macchine agricole
operatrici.
La trattrice può trainare (art. 105):
un solo rimorchio. Se la trattrice agricola è munita di
attrezzi portati anteriormente il rimorchio deve essere
provvisto di dispositivo di frenatura anche se
considerato parte integrante del veicolo traente;
una macchina operatrice agricola;
due macchine operatrici agricole se munite di
dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
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Traino macchine agricole
Per l’inosservanza si applica la sanzione amministrativa
da € 159 a € 639. Nessuna sanzione accessoria o
decurtazione di punti. Ad esempio:
• per traino di 2 o più rimorchi;
• per traino di rimorchio sprovvisto di freno in presenza
di trattrice che porta attrezzatura anteriore;
• per lunghezza del convoglio superiore a 16,50 m.
per traino di oltre 2 macchine operatrici;
per traino di 2 operatrici se sono sprovviste di freni
comandati dalla trattrice;
per traino di operatrice sprovvista di freno in presenza di
trattrice che porta attrezzatura anteriore
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Traino macchine agricole
OCCHIONI DELLE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE
Come per gli organi di traino, le macchine agricole rimorchiate devono
essere dotate di occhioni di tipo approvato applicati al timone.
I diversi tipi di occhioni sono indicati nell'art. 285 del Regolamento del C.d.S.
e si devono abbinare alle categorie ganci previsti dalla normativa CUNA.
Categoria Punzonatura della macchina agricola trainata
Massa massima Kg
Carico verticale sul gancio Kg
E 6t V0 6.000 0
E1 3t V0,25 3.000 250
E2 6t V0,5 6.000 500
E3 6t V1,5 6.000 1.500
F 12t V0 12.000 0
F1 20t V0 20.000 0
F2 14t V2 14.000 2.000
F3 20t V2,5 20.000 2.500
Ogni gancio di traino viene contrassegnato con punzonatura riportato sulla
carta di circolazione DGM GA(gancio agricolo) nr omologazione, anno
fabbricazione, categoria. Parimenti per gli occhioni (RA al posto di GA).
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ATTREZZATURE PORTATE O
SEMIPORTATE
L’ art. 57 oltre a fornire la definizione di
“macchina agricola” e sue distinzioni, stabilisce
che a queste possono essere agganciate
attrezzature, sia portate che semiportate, per
la realizzazione di lavori agricoli o forestali.
Queste attrezzature, che costituiscono a tutti
gli effetti parte integrante della macchina a cui
sono agganciate, possono essere montate su
macchine operatrici agricole semoventi a due
o più assi oppure su rimorchi agricoli.
Le condizioni di impiego e di ammissibilità ai
fini della circolazione stradale variano a
seconda del tipo di macchina agricola a cui gli
attrezzi sono agganciati.
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SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE
Macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate
Sono le trattrici che solitamente circolano su strada con
attrezzature portate o semiportate collegate agli “appositi
attacchi” previsti dal costruttore. Se il complesso non rientra
in alcuni parametri diventa eccezionale per sagoma o massa.
In tal caso, occorre richiedere le specifiche autorizzazioni.
Con l’espressione “appositi attacchi” sono da intendersi:
• l’attacco a due o tre punti posto in posizione posteriore o
anteriore della macchina. La sua presenza deve essere rilevata
in sede di omologazione e riportata sulla carta di circolazione;
• gli appositi fori o ancoraggi predisposti dal costruttore sul
telaio della macchina. Devono essere rilevati in sede di
omologazione o risultare da apposita dichiarazione rilasciata
dal costruttore.
WM Le macchine
agricole
41
SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE
Macchine agricole equipaggiate con attrezzature
portate o semiportate
I parametri (art. 104, c. 7) da rispettare sono i seguenti:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare
superiore al 60% della lunghezza della trattrice non
zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare
superiore al 90% della lunghezza della trattrice non
zavorrata;
WM Le macchine
agricole
42
SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE
<
0,6 L
>
<
L
>
Dove lo sbalzo anteriore viene misurato dall’asse del
pneumatico anteriore della trattrice e la massima sporgenza
dell’attrezzatura semiportata, mentre L è la lunghezza fuoritutto
della trattrice.
WM Le macchine
agricole
43
SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE
<
L
>
<
0,9 L
>
Dove lo sbalzo posteriore viene misurato dall’asse del pneumatico
posteriore della trattrice e la massima sporgenza dell’attrezzatura portata,
mentre L è la lunghezza fuoritutto della trattrice.
WM Le macchine
agricole
44
SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE
Macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate
I parametri (art. 104, c. 7) da rispettare sono i seguenti:
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due
sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il
doppio di quella della trattrice non zavorrata;
<
2L
<
L
>
>
WM Le macchine
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45
SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE:
bloccaggio tridimensionale
WM Le macchine
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46
Macchine agricole eccezionali
Articolo 104, comma 12
Chiunque circola su strada con una macchina
agricola eccezionale senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma
da euro 39.
Il viaggio potrà proseguire solo dopo la
esibizione dell'autorizzazione; questa non
sana l'obbligo di corrispondere la somma
dovuta a titolo di sanzione pecuniaria
WM Le macchine
agricole
47
Macchine agricole eccezionali
Articolo 104, c. 8: 8. “Le macchine agricole che per
necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti
quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici
equipaggiate con attrezzature di tipo portato o
semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel
comma 7, sono considerate macchine agricole
eccezionali e devono essere munite, per circolare su
strada, dell'autorizzazione valida per due anni e
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S.
di partenza per le strade statali e dalla regione di
partenza per la rimanente rete stradale.”
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48
Segnalazione delle macchine
agricole
L'art. 265 del Regolamento CdS prescrive che:
1 le macchine agricole che eccedono le
dimensioni di cui all'art. 104 del CdS, quindi
eccezionali, e;
2 le macchine agricole equipaggiate con
attrezzature portate o semiportate che eccedono
la sagoma del veicolo devono essere segnalate
con i pannelli
WM Le macchine
agricole
49
Segnalazione delle macchine
agricole
L'art. 266 del Regolamento CdS prevede,
parimenti, che le macchine agricole
semoventi di cui ai commi 7 ed 8 dell'art.
104 CdS, cioè le eccezionali o quelle con
attrezzature portate o semiportate, debbono
essere equipaggiate con uno o più
dispositivi supplementari a luci
lampeggianti gialle od arancioni.
WM Le macchine
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50
Dispositivi di segnalazione dei complessi eccezionali
Su tutte le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, gli ingombri devono
essere segnalati con pannelli (a strisce alterne gialle e rosse) le cui
caratteristiche e modalità di installazione sono stabilite con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
WM Le macchine
agricole
51
Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei
complessi eccezionali
Sulla parte posteriore deve essere montato un pannello amovibile
delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m (a strisce alterne bianche e
rosse) per segnalare che la macchina ha dimensioni eccezionali.
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52
Pannelli di segnalazione
Il D.M. 19 giugno 1992, n. 391, per quanto
concerne i pannelli delle attrezzature portate
o semiportate ovvero degli ingombri a
sbalzo che eccedano la sagoma prevede che
i pannelli che segnalino longitudinalmente
e/o trasversalmente siano:
Fissi o amovibili purché l'installazione sia
stabile e sicura;
Avere almeno 4 fori, uno per angolo;
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53
Pannelli di segnalazione
I pannelli per la segnalazione anteriore e/o
posteriore devono essere applicati su un
piano verticale perpendicolare all'asse della
trattrice e, per quanto possibile, posti al
limite estremo degli ingombri a sbalzo;
I pannelli per le segnalazioni laterali devono
essere applicati parallelamente al piano
longitudinale mediano del complesso
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54
Pannelli di segnalazione
In entrambi i casi altezza max dal suolo del
bordo superiore dei pannelli 2,20 m;
Non possono sporgere dalla sagoma del
complesso ovvero costituire sporgenza
pericolosa rispetto alla parte su cui sono
applicati
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agricole
55
Dispositivi di illuminazione e segnalazione
dei complessi eccezionali
COLORI:
■ Rosso fluorescente
Giallo retroriflettente
TOLLERANZE:
Larghezza strisce ± 2,5 mm
Inclinazione strisce ± 5°
Altre quote ± 2,5 mm
Misure in mm
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56
Dispositivi di illuminazione e segnalazione
dei complessi eccezionali
I pannelli possono essere amovibili purché la loro
installazione sia stabile e sicura.
Per la segnalazione anteriore e posteriore i pannelli vanno
applicati su un piano verticale, mentre per le segnalazioni
laterali debbono essere applicati parallelamente al piano
longitudinale mediano del complesso senza superare 2,20
m. Quando l’ingombro laterale a sbalzo supera l’ingombro
in larghezza della trattrice occorre utilizzare i pannelli
rettangolari (282x564) ponendoli ai quattro angoli
(diagonali NE-SO, figura sx, sul lato sx). Se l’ingombro ha
una larghezza inferiore a 1,20 m. è sufficiente il pannello
quadrato (423x423).
Il sollevatore idraulico a riposo non ha bisogno di alcun
cartello.
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57
agricole
DM 391/1992
WM Le macchine
agricole
58
WM Le macchine
agricole
59
Parti a sbalzo pericolose
Se le parti a sbalzo sono costituite da attrezzature
che presentano superfici taglienti od appuntite,
devono essere protette con cuffie atte ad
attenuarne la pericolosità oltre all'apposizione
dei pannelli ex art. 6 DM 391/1992 e prevista
dalla lettera h dei dispositivi di
equipaggiamento ex art. 106.
Sanzione 112, c. 4, 80€ e ritiro carta circolazione.
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60
Dispositivi di illuminazione e segnalazione
dei complessi eccezionali
Debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi
supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione.
Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente
ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella
trainata. Il dispositivo deve essere montato, di norma, nella parte
più alta del corpo della macchina (H min. 2,00mt e comunque
più alto degli indicatori di direzione) e può essere amovibile.
Campo ottico su un 360°, min. 10° verso l’alto e verso il basso,
sono ammesse zone di mascheramento dovuti agli attrezzi, non
superiori a 60°.
Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche
quando non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione, quindi, anche di giorno (art 266 reg.
CdS).
WM Le macchine
61
agricole
Dispositivi di illuminazione e segnalazione
dei complessi eccezionali
Art. 104:
c. 11: Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli
attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui
al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la
sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25
dell'art. 10 (sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida del conducente per un
periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della
carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi).
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62
Dispositivi di illuminazione e segnalazione
dei complessi non eccezionali
Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature
portate o semiportate che non eccedono la sagoma del
veicolo devono essere equipaggiate con uno o più
dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o
arancione (art. 266 Reg. CdS).
Il dispositivo deve essere montato sulla macchina
semovente, di norma, nella parte più alta del corpo della
macchina e può essere amovibile.
Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione
anche quando non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione, quindi, anche di
giorno.
WM Le macchine
agricole
63
Dispositivi di illuminazione e segnalazione
dei complessi eccezionali
Chiunque circola su strada con una macchina
agricola in violazione delle norme sui dispositivi
di segnalazione visiva è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento da € 159 a € 639.
Sanzioni accessorie: • sospensione della patente
da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di
circolazione e fermo amministrativo del veicolo
da 1 a 2 mesi. (104, c. 11 e 13) e l’intimazione a
non proseguire il viaggio ex art. 10, comma 25.
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64
Dispositivi di equipaggiamento
a) Dispositivi per la segnalazione visiva e per
l'illuminazione: luci di posizione anteriore
di colore bianco, luci di posizione posteriore di colore
rosso, catadiottri posteriori a luce riflessa rossa,
proiettori anteriori anabbaglianti a luce bianca o gialla,
indicatori di direzione a luce lampeggiante arancione,
luci di arresto posteriori di colore rosso, luci di
ingombro anteriori bianche e posteriori rosse (solo per
le macchine agricole eccezionali) luce di illuminazione
della targa (per i veicoli che ne sono dotati);
WM Le macchine
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65
Dispositivi di equipaggiamento
b) Dispositivi per la frenatura;
c) Dispositivi di sterzo;
d) Dispositivo silenziatore del rumore
emesso dal motore;
e) Dispositivo per la segnalazione acustica;
WM Le macchine
agricole
66
Dispositivi di equipaggiamento
f) Dispositivo retrovisore: può essere sia
esterno che interno. Se esterno, è sufficiente
la presenza di quello di sinistra (per
macchine ante 07.05.1997 non obbligatori se
non presenti, circolare 909/4811 dd
03.06.1999);
g) Ruote o cingoli idonei per la marcia su
strada;
h) Dispositivi amovibili per la protezione delle
parti pericolose;WM Le macchine
agricole
67
Dispositivi di equipaggiamento
i) Dispositivi di agganciamento, anche
amovibili, se predisposte per il traino;
j) Superfici trasparenti di sicurezza e
dispositivo tergivetro del parabrezza.
WM Le macchine
agricole
68
Dispositivi di equipaggiamento
Le macchine agricole semoventi operatrici ad un asse devono
essere munite solo dei dispositivi di cui alle precedenti
lettere:
a) Sistema di illuminazione, le luci possono essere anche
amovibili;
b) Sistema frenante ma ne possono essere sprovviste se la
loro massa è inferiore a 0,3 t;
c) sterzo;
d) silenziatore;
e) Dispositivi per la protezione parti pericolose;
f) Ruote o cingoli
WM Le macchine
agricole
69
Dispositivi di equipaggiamento
Le macchine agricole trainate, operatrici e rimorchi, devono
essere munite dei dispositivi di cui alle precedenti lettere:
a) Sistema di illuminazione, catadiottri a luce riflessa bianca
anteriori e catadiottri a luce riflessa rossa posteriori, luci di
posizione posteriori di colore rosso, indicatori di direzione a luce
lampeggiante arancione, luci di arresto posteriori di colore rosso,
luce di illuminazione della targa per i veicoli che ne sono
provvisti, luci di ingombro posteriori di colore rosso per i
rimorchi eccezionali.
Tutti questi dispositivi devono essere fissi nei rimorchi, ma possono
essere amovibili sulle altre macchine;
b) possono essere prive di freni le macchine agricole operatrici
trainate qualora di massa complessiva uguale o inferiore a quella
rimorchiabile della trattrice ma deve essere equipaggiato con
calzatoie per il bloccaggio del veicolo isolato nel corso attività
operativa e c’è il divieto di sgancio durante la circolazione
stradale (110, c.7, 80€);
WM Le macchine
70
agricole
Dispositivi di equipaggiamento
L’art- 283 del regolamento prevede l’obbligo dei
sovrapattini metallici con eventuali elementi di gomma
per la marcia su strada delle macchine agricole
cingolate. Su ciascun elemento deve essere impresso il
marchio di fabbrica ed il carico max in kg.
La mancanza dei sovrapattini su strada comporta
l’applicazione dell’art. 112, quarto comma, 80€ e ritiro
carta circolazione oltre, se ricorre, il 15, primo comma,
lett. a) ed obbligo ripristino dei luoghi per il
danneggiamento del manto stradale.
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71
Dispositivi di equipaggiamento. Sistema
frenante rimorchi
I rimorchi appendice (fino a 1,5 t di massa
complessiva a pieno carico, larghezza fino a 2
metri e lunghezza fino a 4 metri compresi gli
organi di agganciamento) possono essere privi
di sistema di frenatura.
WM Le macchine
agricole
72
Dispositivi di equipaggiamento. Sistema
frenante rimorchi
Rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere dotato di un
dispositivo di frenatura di servizio.
Tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a
leva montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno
un asse. Lo sforzo muscolare richiesto per azionarlo non può
essere superiore a 30 daN.
Rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere dotato di un dispositivo
di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse.
Tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato
dall'inerzia del rimorchio e può agire anche sul solo asse
anteriore.
WM Le macchine
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Dispositivi di equipaggiamento. Sistema
frenante rimorchi
Rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 6 t deve essere dotato di un dispositivo di
frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia
diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia
cinetica del rimorchio.
Tale dispositivo deve agire contemporaneamente su tutte le
ruote.
Rimorchio di massa complessiva a pieno carico superiore a
1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di
frenatura di stazionamento. Può essere comandato da una
persona a terra, ma lo sforzo sulla leva di comando non
può essere superiore a 60 daN.
WM Le macchine
agricole
74
Dispositivi protezione conducente
L'art. 271 del regolamento obbliga le sole trattrici
agricole a ruote (escludendo quelle a cingoli),
indipendentemente dalla velocità sviluppata su
strada dalle stesse, ad essere equipaggiate con il
dispositivo di protezione del conducente in caso di
ribaltamento del veicolo.
In realtà, per tale dispositivo occorre fare riferimento
alle norme comunitarie, in forza delle quali il
dispositivo è diventato obbligatorio per tutti i tipi
di trattori.
WM Le macchine
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75
Dispositivi protezione conducente
I primi interventi del legislatore che richiamano la necessità
di proteggere il conducente del trattore attraverso
l’installazione di telai di protezione risalgono al 1973
allorquando furono emanate le circolari del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 201 del 26.01.73 e n.
209 del 29.09.73.
Negli anni che seguirono il legislatore ha provveduto a
recepire una serie di direttive che andavano a completare il
quadro legislativo di riferimento relativo alle prove da
effettuarsi sui telai di protezione da installare anche su
tipologie di trattori non contemplati nella precedente
legislazione, quali i trattori a carreggiata stretta (vedi
direttiva 86/298/CEE e 87/402/CEE) e trattori a cingoli
(vedi codice 8 OCSE di cui alla Direttiva 2003/37/CE).
WM Le macchine
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76
Dispositivi protezione conducente
Le Direttive di interesse ai fini della omologazione dei dispositivi di
protezione in caso di capovolgimento dei trattori sono le seguenti:
direttiva 77/536/CEE;
Direttive 87/354/CEE e 89/680/CEE e adeguata al progresso tecnico con
direttiva 1999/55/CE;
La direttiva 79/622/CEE che è stata modificata dalla direttiva 87/354/CEE
e adeguata al progresso tecnico dalle direttive 82/953/CEE,
88/413/CEE e 1999/40/CE;
direttiva 86/298/CEE che è stata modificata dalla Direttiva 89/682/CEE e
adeguata al progresso tecnico dalla direttiva 2000/19/CE;
direttiva 87/402/CEE che è stata modificata dalla Direttiva 89/681/CEE e
adeguata al progresso tecnico dalla Direttiva 2000/22/CE;
direttiva 2003/37/CE;
direttiva 2009/57/CE
WM Le macchine
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77
Dispositivi protezione conducente
Il D.Lgs. n. 359/99 dà attuazione alla direttiva 95/63/CE che
modifica la direttiva n. 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi
di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori.
Con tale decreto il legislatore modifica e integra il titolo III “Uso
delle attrezzature di lavoro” del D.Lgs. n. 626/1994.
Il punto 2.4 della parte II dell’allegato V al D. Lgs. n. 81/08,
richiama la norma della 626 che ha reso obbligatorio in Italia
l'adeguamento dei trattori già in uso, attraverso il montaggio del
dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, sia per i
datori di lavoro come anche per i lavoratori autonomi (Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 11/2005)
WM Le macchine
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78
Dispositivi protezione conducente
Con circolari del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, e in particolare dalla Circolare
n. 3 del 28 febbraio 2007 approvate le linee guida
che si compongono di due sezioni:
l’installazione dei sistemi di ritenzione del
conducente e
l’installazione dei dispositivi di protezione in caso di
ribaltamento.
WM Le macchine
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79
Dispositivi protezione conducente
Per il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, si
evidenzia quanto segue:
- a seguito dell’installazione della struttura di protezione
contro il rischio di ribaltamento, non è richiesto
l’aggiornamento della carta di circolazione del trattore se,
unitamente ad essa, l’utente conserva un certificato di
conformità, rilasciato dal costruttore della struttura di
protezione, che ne attesti la rispondenza alle indicazioni
tecniche riportate nella linea guida nazionale ISPESL
“L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di
ribaltamento nei trattori agricoli o forestali” e una
dichiarazione di corretta installazione della struttura di
protezione redatta dal soggetto che ha effettuato
l’intervento;
WM Le macchine
agricole
80
Dispositivi protezione conducente
Dal ‘74 le trattrici prevedono la “cabina” con
struttura in acciaio a 4 montanti.
Da metà anni ‘80 per i vigneti vennero previsti le
strutture a due montanti.
Oggi con i ROPS c’è un dispositivo
elettromeccanico automatico che si attiva con
il superamento di un determinato angolo di
inclinazione similare ai rollbar a scomparsa di
molti spider.
WM Le macchine
agricole
81
Sistema di ritenzione
Nel 2005 sono state pubblicate Linee Guida specifiche che, analogamente
alle Linee Guida per la realizzazione del telaio di protezione, sono
state realizzate dall’Ispesl.
In questo documento vengono specificate le cinture di sicurezza idonee
per l’applicazione sui trattori agricoli e forestali sia a ruote, del tipo
standard che a carreggiata stretta, sia a cingoli.
Per l’applicazione di questo dispositivo di sicurezza bisogna, però,
verificare se il sedile, fisso o mobile che sia, è predisposto con i punti
di ancoraggio delle cinture di sicurezza.
Se questi punti di ancoraggio sono presenti, si deve procedere con
l’applicazione di idonee cinture di sicurezza.
Nel caso di sedile mobile sprovvisto di punti di ancoraggio delle cinture,
si deve sostituire lo stesso con un altro ritenuto idoneo dal costruttore
dei sedili ed applicare le cinture di sicurezza.
Nel caso di sedile fisso non predisposto con i punti di ancoraggio, si deve
verificare se è possibile fissare le cinture di sicurezza a parti fisse del
trattore (escluso il telaio di protezione) oppure sostituire il sedile con
altro idoneo come nel caso precedente.
WM Le macchine
agricole
82
Sistema di ritenzione
Per il rispetto delle norme previste dal Codice della
Strada, il datore di lavoro deve conservare nella carta
di circolazione:
- la dichiarazione rilasciata dal costruttore del sedile
di rispondenza dello stesso per quel tipo di trattore;
- la dichiarazione dell’installatore che il sedile è stato
installato correttamente.
WM Le macchine
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83
Accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione su strada delle macchine agricole
Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, ad
eccezione di alcune macchine operatrici trainate (erpici, aratri e
seminatrici), devono essere munite di un certificato di idoneità
tecnica alla circolazione, ovvero di una carta di circolazione. Per
ottenere tali documenti le macchine devono essere
preventivamente sottoposte (solitamente dal costruttore)
all’accertamento dei requisiti di idoneità previsti per legge.
L’accertamento è effettuato mediante visita e prova da parte
degli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione (D.G. della M.C.T.C.), dei dati di
identificazione, della potenza del motore, quando ricorre, e della
corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche
disposte a norma di legge. Sono al momento escluse
dall’accertamento: gli aratri, le seminatrici e gli erpici .
WM Le macchine
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84
Accertamento dei requisiti di idoneità alla
circolazione su strada delle macchine agricole
I documenti di circolazione per le macchine agricole sono
rappresentati dalla carta di circolazione e dal certificato di
idoneità tecnica alla circolazione. Entrambi vengono
rilasciati dal competente Ufficio Provinciale del DTT sulla
base:
¨ Del certificato di origine della macchina agricola, qualora
si tratti di un esemplare non prodotto in serie. E‘ rilasciato
dalla fabbrica costruttrice;
¨ Del certificato di conformità della macchina agricola
attestante la conformità al tipo omologato, qualora si
tratti di un esemplare prodotto in serie. E' rilasciato dal
costruttore.
WM Le macchine
agricole
85
Immatricolazione macchine agricole
Per le trattrici agricole, macchine agricole operatrici semoventi a
due o più assi, rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a
1,5 t, e per i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore
a 1,5 t, se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di
agganciamento, superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza
è necessaria la carta di circolazione e immatricolazione.
La carta di circolazione è rilasciata dall’ufficio provinciale della
D.T.T. nella cui circoscrizione si trova l’azienda agricola o
forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede
dell’impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione
di macchine agricole. Il medesimo ufficio provvede alla
immatricolazione.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale
non è stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a
€ 639 (art. 110, c. 6). Il 110 non ha accessoria ma si applica il 93,
c. 7, sequestro a fine di confisca.
WM Le macchine
86
agricole
Immatricolazione macchine agricole
L’ufficio della D.T.T. competente per territorio immatricola la macchina
agricola a nome di colui che:
• dichiari di esserne proprietario;
• sia in possesso della dichiarazione di titolarità che era può essere sostituita
dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione con il quale il titolare o
rappresentante dell’impresa agricola, impresa che effettua lavorazioni
meccanico agrarie o presidente di enti, anche pubblici, e consorzi dichiara di
svolgere attività agricola, forestale o di manutenzione di parchi e giardini,
indicando denominazione, sede, iscrizione alla CCIA o dichiarazione
sostitutiva di esenzione all’iscrizione CCIA, numero partita IVA.
Se sulla macchina è installato un serbatoio per liquame agricolo, oltre alla
dichiarazione CE di conformità della macchina deve essere allegato il
certificato di approvazione del serbatoio.
Chiunque circola con una trattrice agricola, una macchina agricola operatrice
semovente a due o più assi, un rimorchio agricolo senza targa è soggetto alla
sanzione amministrativa da € 80 a € 318 (art. 113, c. 5).
Dalla violazione descritta deriva la sanzione accessoria della confisca del
veicolo ex 93, c. 7, per veicolo non immatricolato senza carta circolazione.
WM Le macchine
agricole
87
Immatricolazione macchine agricole
Trasferimento di proprietà
Deve essere comunicato, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, all’ufficio provinciale della D.T.T.. dal nuovo
proprietario che deve trasmettere:
- la dichiarazione di titolarità;
- la carta di circolazione.
Trasferimento di sede e trasferimento di residenza
Devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro
verificarsi, all’ufficio provinciale del D.T.T.
dall’intestatario della carta di circolazione che deve
trasmettere:
- la dichiarazione di titolarità;
- la carta di circolazione.
WM Le macchine
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88
Immatricolazione macchine agricole
Chiunque omette di comunicare il trasferimento di
proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine
stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 39 a € 159 (art. 110, c. 8).
Dalla violazione consegue la sanzione accessoria del ritiro
della carta di circolazione o del certificato di idoneità
tecnica alla circolazione.
La dichiarazione di titolarità attesta che il richiedente è
titolare di azienda agricola o di impresa che effettua
lavorazioni meccanico-agrarie o esercita la locazione di
macchine agricole ed è rilasciata dal competente
Assessorato delle Regioni, ovvero delle Province
autonome di Trento e Bolzano
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agricole
89
Immatricolazione macchine agricole
Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse, rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, se le
dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento,
non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza e le
macchine agricole operatrici trainate (escluse le seminatrici, gli
aratri, gli erpici) hanno, quale documento di circolazione il
Certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
Il certificato di circolazione è rilasciato dall’ufficio provinciale
del D.T.T. nella cui circoscrizione si trova l’azienda agricola o
forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la
sede dell’impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o
locazione di macchine agricole.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la
quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 159 a € 639 (art. 110, c. 6).
WM Le macchine
agricole
90
Immatricolazione macchine agricole
Per ottenere la carta di circolazione o il certificato di
idoneità tecnica, come già specificato, il titolare della
macchina deve essere in possesso della
“dichiarazione di conformità” attestante che il
veicolo, in tutte le sue parti, è conforme al tipo
omologato.
Tale documento, di cui il costruttore assume la piena
responsabilità a tutti gli effetti di legge, deve essere
consegnato all’acquirente contestualmente al
veicolo. In carenza di documentazione la macchina
deve essere comunque sottoposta ad operazioni di
visita e prova
WM Le macchine
agricole
91
Immatricolazione macchine agricole
La carta di circolazione riporta:
• Estremi della targa di
immatricolazione.
• Generalità del proprietario.
• Numero di omologazione del tipo
del veicolo.
• Numero del telaio.
• Caratteristiche tecniche del
veicolo.
Chiunque circola su strada con una
macchina agricola non osservando
le prescrizioni contenute nella
carta di circolazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 80
a € 318 (art. 110, c. 7).
Il certificato di idoneità tecnica
riporta:
• Numero di omologazione del tipo del
veicolo.
• Numero del telaio.
• Caratteristiche tecniche del veicolo.
Chiunque circola su strada con una
macchina agricola non osservando
le prescrizioni contenute nel
certificato di idoneità tecnica, è
soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da € 80 a € 318 (art.
110, c. 7). Es. traino rimorchio di
massa superiore.
WM Le macchine
agricole
92
Allegato tecnico
E’ il documento rilasciato dal Ministero Trasporti –
DTT quale integrazione della dichiarazione di
conformità ed alla carta di circolazione (è
annotato nelle note) delle macchine agricole
semoventi e contiene in modo dettagliato le
caratteristiche tecniche con le possibili varianti
di allestimento autorizzato per quella macchina.
La mancanza, quale parte integrante della carta
circolazione comporta la sanzione art. 180, c.1 e
7 di 39€, l’inosservanza delle prescrizioni 110, c.
7 80€
WM Le macchine
93
agricole
“vecchie” macchine agricole
Il nuovo codice della strada ha introdotto l'obbligo
di omologazione e di approvazione per alcuni
tipi di macchine agricole che, sulla base delle
norme del codice abrogato (DPR 393/59), non
erano sottoposte a tale regime.
Infatti il codice precedente imponeva
l'immatricolazione solo per:
trattrici agricole, motoagricole, carrelli
portatrattrici semoventi, mietitrebbiatrici,
rimorchi agricoli di massa superiore a 1,5 t.
WM Le macchine
agricole
94
“vecchie” macchine agricole
Il Ministero Trasporti è intervenuto con una Circolare, prot. n.
844/4801 del 17.06.1997, precisando che le macchine agricole
già in circolazione alla data del 06.05.1997 sprovviste dei
documenti di circolazione in quanto non previsti dal DPR
393/59 (cioè tutte quelle per le quali il nuovo codice prevede il
rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione
nonché le macchine agricole operatrici semoventi a due o più
assi, escluse le mietitrebbie) dovranno essere munite di una
dichiarazione, datata e firmata dai proprietari dei veicoli stessi,
riportante la fabbrica, il tipo e il numero di telaio del mezzo e
riportante l'attestazione che l'immissione in circolazione è
avvenuta in vigenza del DPR 393/59 oppure entro la data del
06.05.1997, in quanto conforme alle norme al riguardo
prescritte.
Quelle successive soggiacciono invece alle norme dell’attuale
CdS
WM Le macchine
agricole
95
Immatricolazione macchine agricole
Alle macchine agricole soggette ad immatricolazione
e al rilascio della carta di circolazione si
applicano, in quanto possibile e per quanto non
diversamente regolato, le disposizioni sui
documenti di circolazione valide per tutti gli altri
tipi di veicoli contenute negli articoli 93 (formalità
e documenti necessari per la circolazione), 94
(formalità per i trasferimenti di proprietà o di
residenza), 95 (carta provvisoria ed estratto della
carta di circolazione), 98 (circolazione di prova),
99 (foglio di via), DPR 09.03.2000 n. 105 (nuovo
procedimento per il rilascio del duplicato della
carta di circolazione).
WM Le macchine
agricole
96
Revisioni
Le macchine agricole soggette ad immatricolazione possono
essere sottoposte a revisione, previa emissione di appositi
decreti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire
dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole
stesse.
Tali decreti non sono mai stati emessi, per cui attualmente le
macchine agricole non sono soggette a nessun tipo di
revisione.
E' facoltà della Direzione provinciale del DTT, qualora sorgano
dubbi sulla persistenza dei requisiti minimi di idoneità per la
sicurezza della circolazione, ordinare in qualsiasi momento la
revisione di singole macchine agricole.
WM Le macchine
agricole
97
Revisioni
Alle macchine agricole, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 80 comma 7: in caso di incidente stradale nel quale i
veicoli a motore o i rimorchi abbiano subito gravi danni in
conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
condizioni di sicurezza della circolazione, gli organi di
polizia stradale sono tenuti a darne notizia al competente
DTT per l'adozione del provvedimento di revisione
singola.
IPOTESI TEORICAMENTE SANZIONABILI
¨ Circolare su strada con una macchina agricola che non sia
stata presentata alla revisione.
art. 111/6°, da € 80,00 a € 318,00 + ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneità tecnica.
WM Le macchine
agricole
98
Targhe macchine agricole
Le trattrici agricole, le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi
ed i rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1,5 t per circolare su
strada devono essere muniti di una targa con caratteristiche rifrangenti. Le
targhe di immatricolazione delle macchine agricole hanno il fondo giallo.
Trattrici agricole e Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi
hanno una targa in alluminio contenente i dati di immatricolazione
posizionata posteriormente di forma quadrata.
WM Le macchine
agricole
99
Targhe macchine agricole
Ultimo elemento del convoglio di macchine agricole (da applicare a rimorchi
agricoli e macchine agricole operatrici trainate) ha una targa ripetitrice della
macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa
d’immatricolazione di quest’ultima. La targa ripetitrice di forma quadrata
come la targa principale con una R nella sua parta superiore tre il secondo ed
il terzo carattere della targa stessa.
WM Le macchine
agricole
100
Targhe macchine agricole
Rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t ed i rimorchi
agricoli di massa complessiva inferiore a 1,5 t se le dimensioni di ingombro,
compresi gli organi di agganciamento, superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di
larghezza hanno una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del
rimorchio stesso di forma rettangolare con, nella parte superiore RIM. AGR
in rosso.
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agricole
101
Targhe macchine agricole
Smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe:
L’intestatario della carta di circolazione deve, entro 48 ore, farne denuncia agli
organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
Dopo aver effettuato la denuncia ed in attesa di provvedere eventualmente alla
nuova immatricolazione, è consentita la circolazione del veicolo previa
apposizione sullo stesso, a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco
riportante le indicazioni contenute nella targa originaria.
Trascorsi 15 giorni dalla denuncia, senza che la targa sia stata rinvenuta,
l’intestatario deve richiedere all’ufficio provinciale della D.T.T. una nuova
immatricolazione del veicolo.
Sanzione amministrativa, ex art. 102, c. 1 e2 e 6, di una somma da € 80 a €
318 per:
• mancata denuncia;
• apposizione del pannello in assenza di denuncia e richiesta di nuova
immatricolazione
Dati della targa illeggibili a causa di deterioramento:
L’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio provinciale
del D.T.T. una nuova immatricolazione del veicolo.
Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è
soggetto alla sanzione amministrativa ex 102, c. 7, di una somma da € 39 €
159.
WM Le macchine
agricole
102
Macchine agricole ante 1997
Le tipologie di macchine agricole già in circolazione alla data del 7 maggio
1997, se sprovviste di documenti di circolazione, in quanto non previsti dal
previgente codice della strada, devono essere munite di una specifica
autodichiarazione (direttiva impartita dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con propria circolare n. 844/4801 dd 17.06.1997).
Si tratta delle Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi (ad
eccezione delle mietitrebbiatrici), delle Macchine agricole operatrici
semoventi ad un asse, delle Macchine agricole operatrici trainate ed, infine,
dei Rimorchi con massa complessiva non superiore a 1,5 t.
I documenti necessari sono:
la dichiarazione, datata e firmata dai proprietari dei veicoli stessi, riportante:
• la fabbrica;
• il tipo ed il numero di telaio;
• attestazione che il veicolo è stato immesso in circolazione in vigenza del
D.P.R. 393/59 (Codice della Strada previgente) ovvero entro la data del 6
maggio 1997, in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte.
WM Le macchine
agricole
103
Aggiornamenti tecnici
Aggiornamento della carta di circolazione delle trattrici agricole
equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato
L’allegato tecnico (per le trattrici omologate ed immatricolate dopo
il 6 maggio 1997) o l’apposito nulla osta, ambedue rilasciati dal
costruttore del veicolo (per le trattrici agricole omologate entro il 6
maggio 1997, ma immatricolate successivamente), devono riportare
i carichi massimi tecnicamente ammissibili sugli assi della
macchina, la compatibilità delle attrezzature portate o semiportate
con la trattrice a cui le medesime sono fissate.
N.B. L’allegato tecnico, per le trattrici omologate dopo il 6 maggio
1997, deve essere presentato, in duplice copia, all’Ufficio
Provinciale della D.T.T. all’atto della richiesta
dell’immatricolazione e della carta di circolazione. Una copia
dell’allegato tecnico (con timbro dell’ufficio provinciale della D.G.
della D.T.T.) deve essere restituito al titolare congiuntamente alla
carta di circolazione di cui diviene parte integrante.
WM Le macchine
agricole
104
Aggiornamenti tecnici
Omologata e immatricolata entro il 6.5.97
Può circolare su strada con le attrezzature portate o semiportate senza
obbligo di aggiornamento della carta di circolazione o di allegare a
quest’ultima il nulla osta del costruttore. È sufficiente la carta di
circolazione.
Omologata e immatricolata dopo il 6.5.97
Può circolare su strada con attrezzature portate o semiportate nel rispetto
delle prescrizioni contenute nell’art. 104 del C.d.S. senza aggiornamento
della carta di circolazione. L’allegato tecnico deve sempre accompagnare
la trattrice unitamente alla carta di circolazione di cui è considerato parte
integrante.
Omologata entro il 6.5.97, ma immatricolata dopo tale data
Può circolare su strada solo se in possesso del nulla osta rilasciato dal
costruttore. Il nulla osta deve sempre accompagnare la trattrice unitamente
alla carta di circolazione di cui è considerato parte integrante.
Nel caso il costruttore non abbia provveduto a rilasciare il nulla-osta, o ne
sia impossibilitato, vi è l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione a
seguito di visita e prova.
WM Le macchine
agricole
105
Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in
circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
La macchina agricola, alla quale siano state modificate
una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi
indicati nel documento di circolazione (per esempio
sostituzione dei dispositivi di agganciamento, di
frenatura, del dispositivo retrovisore ecc.), deve essere
sottoposta, su richiesta dell’interessato, a visita e prova
di accertamento presso gli uffici provinciali del D.T.T..
A seguito dell’esito favorevole dell’accertamento, i
predetti uffici provvedono all’aggiornamento del
documento stesso.
WM Le macchine
agricole
106
Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in
circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
Le trattrici agricole; le macchine agricole operatrici semoventi
a due assi; le macchine agricole operatrici semoventi ad un
asse; le macchine agricole operatrici trainate (esclusi aratri,
erpici e seminatrici) ed i rimorchi agricoli non devono
presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella
carta di circolazione, ovvero nel certificato di idoneità tecnica
alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei
dispositivi prescritti.
Chiunque circola su strada con una macchina agricola
difforme nelle caratteristiche indicate nei documenti di
circolazione nonché con i dispositivi alterati, danneggiati o
mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 80 a € 318 (art. 112, c. 1 e 4),
salvo che il fatto costituisca reato. Sanzione accessoria: ritiro
della carta di circolazione (rientra anche mancanza o
alterazione numero telaio).
WM Le macchine
107
agricole
Guida delle macchine agricole
Per guidare macchine agricole, escluse quelle con
conducente a terra, nonché macchine operatrici
che circolano su strada è necessario avere la
patente di guida ex art. 124.
La patente di categoria B abilita alla guida di tutte
le macchine agricole comprese quelle
eccezionali.
Per le macchine operatrici eccezionali necessita
invece la patente C.
WM Le macchine
agricole
108
Guida delle macchine agricole
Sottocategoria A1:
Può essere conseguita a 16 anni e abilita alla guida delle macchine agricole che presentano
i requisiti di cui all’art. 115 del Codice:
¨ Non deve trasportare altre persone oltre al conducente;
¨ Non può superare la velocità di 40 Km/h;
¨ Non deve superare la massa di 1,55 t;
¨ Non deve superare i metri 2,00 di larghezza, i 4 di lunghezza e i 2,50 di altezza;
Il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni sopra elencate comporta:
la necessità del possesso della patente di categoria A, nel caso si trasporti un passeggero
senza modifica delle condizioni di massa, sagoma e velocità;
oppure la necessità del possesso della patente di categoria B, nel caso in cui vengano
superati i limiti delle altre condizioni
WM Le macchine
agricole
109
Guida delle macchine agricole
Il D.P.R. 393/59 introdusse un nuovo tipo di
patente: la patente agricola, modello
MC 703, che in realtà non serviva solo per la
guida delle macchine agricole. Infatti, tale
patente poteva abilitare:
1. alla guida di macchine agricole (tipo A),
2. alla guida dei carrelli (tipo B),
3. alla guida delle macchine operatrici (tipo
C).
WM Le macchine
agricole
110
Guida delle macchine agricole
La Legge 14.02.1974 n. 62 intervenne consentendo la guida delle
macchine agricole, dei carrelli e delle macchine operatrici con la
normale patente di cat. A o B rilasciata ai sensi del D.P.R. 393/59,
ma si dimenticò di prevedere la formale abrogazione della
precedente patente specifica, quella cosiddetta agricola di tipo A,
B e C rilasciata per effetto dello stesso D.P.R. 393/59.
Per questo motivo si possono trovare tuttora in corso di validità
patenti agricole stampate su carta telata di colore verde, del tipo a
foglietto a sei facciate ripiegato in tre parti.
Vengono rinnovate ancora oggi e il rinnovo avviene con
l’applicazione del tagliando adesivo di colore rosa identico a
quello degli altri tipi di patente dello stesso formato.
WM Le macchine
agricole
111
MC703
Guida delle macchine agricole
WM Le macchine
agricole
113
Assicurazione
La circolazione su strada delle macchine agricole è soggetta all'obbligo della copertura
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 193 comma 1 del codice.
Ai sensi dell'art. 237 del codice, diversamente da quanto previsto per gli altri tipi di veicoli, il
contratto di assicurazione per le macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla
effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infra annuali, comunque
non inferiori ad un bimestre.
L'assicurazione è obbligatoria per:
1. Trattrici agricole;
2. Macchine agricole operatrici semoventi.
In quanto non provvisti di motore e non classificati tra i rimorchi, non hanno l'obbligo della
copertura assicurativa le macchine agricole trainate, cioè le macchine agricole operatrici
trainate e i rimorchi agricoli.
Quando questi tipi di macchine agricole sono agganciate ad una trattrice agricola, l'assicurazione
di quest'ultima copre anche il veicolo trainato mentre le attrezzature portate o semiportate
fanno parte del veicolo.
WM Le macchine
agricole
114
Assicurazione
I rimorchi agricoli con targa stradale propria, e pertanto di
massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t, hanno
invece l'obbligo di avere la polizza assicurativa contro il
cosiddetto "rischio statico", che li copre per danni a terzi
derivanti dagli stessi veicoli quando sono lasciati in sosta
staccati dalla motrice su area pubblica o di uso pubblico.
Nella polizza deve essere riportata la seguente clausola: "la
garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti
da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è
staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di
costruzione o da difetti di manutenzione".
WM Le macchine
agricole
115
Divieti di circolazione nei giorni festivi ed
in altri periodi dell’anno
Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti
alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute,
nonché per esigenze di carattere militare, può,
conformemente alle direttive del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il
Prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri
giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto
di cose
WM Le macchine
agricole
116
Divieti di circolazione nei giorni festivi ed
in altri periodi dell’anno
Veicoli esclusi totalmente dal divieto:
Macchine agricole, adibite al trasporto di cose (trattrici con pianale di carico o
convogli costituiti da trattrici e rimorchi) con massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t e le Macchine agricole eccezionali esclusivamente quando la
circolazione avvenga su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale.
Per i veicoli adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in
manifestazioni agonistiche autorizzate
È ammessa la circolazione nelle 48 ore precedenti e successive la manifestazione
stessa.
Veicoli per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP (temperatura
controllata) soltanto quando la massa complessiva massima autorizzata non sia
superiore a 14 t.
Veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga
conservazione, o di liquidi alimentari. Tali veicoli, immatricolati per trasporto di i
liquidi alimentari possono trasportare latte o essere diretti al caricamento dello stesso.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d”
minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro
WM Le macchine
agricole
117
Divieti di circolazione nei giorni festivi ed
in altri periodi dell’anno
Veicoli esclusi totalmente dal divieto:
Veicoli che trasportano prodotti deperibili, quali
frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori
recisi, animali vivi destinati alla macellazione o
provenienti dall’estero, latticini freschi, derivati
del latte freschi e sementi vive possono circolare
sempre. Come i precedenti devono essere muniti di
cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni
di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa
in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a
0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro
WM Le macchine
agricole
118
Divieti di circolazione nei giorni festivi ed
in altri periodi dell’anno
Veicoli esclusi purché muniti di autorizzazione prefettizia:
Veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al
trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t
se circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale:
• nei giorni festivi;
• negli altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi indicati nel
calendario.
Macchine agricole eccezionali
Se circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale:
• nei giorni festivi;
• negli altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi indicati nel
calendario.
I veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli deperibili in regime
di esclusione totale, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e
stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano
di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o
vendita se circolano:
• nei giorni festivi;
• negli altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi indicati nel
WM Le macchine
calendario.
agricole
119
Divieti di circolazione nei giorni festivi ed
in altri periodi dell’anno
Veicoli esclusi purché muniti di autorizzazione prefettizia:
La circolazione di macchine agricole, indipendentemente dalle loro
dimensioni e dai limiti di massa, è interdetta sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali.
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €
159 a € 639. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo
adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da € 398 a € 1.596. In questa ultima ipotesi dalla violazione
consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per
un periodo da uno a quattro mesi,
nonché della sospensione della carta di circolazione e del fermo
amministrativo del veicolo per lo stesso periodo.
Per le Macchine agricole, destinate al trasporto di cose, di massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, la richiesta va presentata
alla Prefettura della provincia di partenza, almeno dieci giorni prima della
data in cui si chiede di poter circolare.
WM Le macchine
agricole
120
Velocità delle macchine agricole
Macchine agricole semoventi a ruote
pneumatiche o a sistema equivalente:
WM Le macchine
agricole
121
Velocità delle macchine agricole
Macchine agricole a ruote metalliche, semi
pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di
sovrappattini:
WM Le macchine
agricole
122
Velocità delle macchine agricole
Macchine agricole operatrici ad un asse con
carrello per il conducente:
WM Le macchine
agricole
123
Velocità delle macchine agricole
Art. 142, c. 3: Le seguenti categorie di veicoli non possono
superare le velocità sottoindicate:
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se
montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15
km/h in tutti gli altri casi;
Art. 142, c. 4: Nella parte posteriore dei veicoli di cui al
comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b),
devono essere indicate le velocità massime consentite.
Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del
limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi.
Art. 142, c. 10. Chiunque viola le disposizioni di cui al
comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 21 a euro 85.
WM Le macchine
agricole
124
Velocità delle macchine agricole
Quindi, nella parte posteriore delle macchine
agricole è obbligatoria l’indicazione della velocità
massima consentita (disco adesivo retroriflettente,
di cm 20 di diametro, con fondo bianco
a bordo rosso recante al centro in nero il valore
numerico della velocità massima).
Nel caso si tratti di complessi di veicoli,
l’indicazione del limite va riportata sul retro dei
rimorchi e sul retro dell’attrezzatura portata o
semiportata nel caso in cui queste siano di
dimensioni tali da occultare il segnale posto sulla
WM Le macchine
trattrice.
125
agricole
Trasporto di cose
Le macchine agricole ed, in particolare, i rimorchi possono trasportare:
. prodotti agricoli (tutto ciò che l’agricoltore o silvicoltore produce);
. sostanze di uso agrario (concimi, fertilizzanti, sottoprodotti quali
letame e compost, fanghi);
. attrezzature destinate ad essere impiegate in attività agricole e
forestali (forche, pale, zappe);
. macchine agricole.
Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta
o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al
conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non
compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di
illuminazione e di segnalazione visiva.
WM Le macchine
agricole
126
Trasporto di cose
Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61
(larghezza 2,55 m, altezza 4 m, lunghezza 12 m).
Non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del
veicolo.
Può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se
costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del
veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61.
La sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o
due speciali pannelli quadrangolari (quando il carico sporge
longitudinalmente per l’intera larghezza della parte posteriore
del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti
trasversalmente, ciascuno ad un estremo del carico, o della
sagoma sporgente), rivestiti di materiale retroriflettente, posti
alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente
normali all’asse del veicolo.
WM Le macchine
127
agricole
Trasporto di cose
Fermi restando i limiti massimi di sagoma possono essere trasportate
cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché
la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci
di posizione anteriori e posteriori.
Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati
orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la
sagoma propria del veicolo.
Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori
della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se
in parte sostenute da ruote.
Chiunque viola le disposizioni sulla sistemazione del carico è soggetto
alla sanzione amministrativa (art. 164) da € 80 a € 318. Decurtazione 3
punti. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non
abbia provveduto a sistemare il carico correttamente. Sanzione
accessoria: • ritiro immediato della carta di circolazione e della patente
di guida fino al ripristino condizioni.
WM Le macchine
agricole
128
Trasporto di cose
Articolo 82 CdS:
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque
utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro
318.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza
per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di
cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 398 a euro 1.596.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da
sei a dodici mesi.
WM Le macchine
129
agricole
Trasporto cose, uso diverso
Trasporto di merce diversa dai prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di
attrezzature non destinate all’esecuzione di
attività agro-forestali:
art. 82/8° e 10°, da € 80,00 a € 318,00 +
sospensione della carta di circolazione;
Trasporto cose, uso diverso
Qualora il trasporto di cose non sia configurabile nel quadro di quanto prevede
l’articolo 57 potrebbe ipotizzarsi anche l’applicazione degli articoli 26 e 46
della legge 298/1974.
Chiunque utilizza per trasporto in conto terzi un veicolo non adibito a tale uso è
punito con sanzioni amministrative. Tali sanzioni hanno entità diversa a
seconda della massa del veicolo con cui il trasporto è stato effettuato:
• se la violazione è commessa con un veicolo di massa inferiore a 6 t, ricorre la
violazione dell'art. 82, c. 8, CDS e si applica la procedura del Codice della
strada;
• quando il veicolo ha, invece, massa complessiva superiore a 6 t, ricorre la
violazione dell'art. 88 CDS; poiché il Codice della strada richiama le
sanzioni dell'art. 46, legge n. 298/1974, si applica la procedura prevista per
questa violazione.
La violazione relativa all'impiego di un veicolo non destinato a tale uso, può
essere commessa senza un abusivo esercizio dell'attività di autotrasporto
oppure può concorrere con quella dell'art. 26, legge n. 298/1974 quando
l'esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto viene realizzato con veicoli
non immatricolati per uso di terzi (uso proprio che trasporta merci
appartenenti ad altro soggetto e per conto di questo).
Trasporto cose, uso diverso
Da evidenziare, per i c.d. “terzisti” la definizione legislativa:
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo
2003, n. 38“ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile
2004
Art. 5.
Attività agromeccanica
1. E' definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con
mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura
ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo
stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la
manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla
raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì
ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al
conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria
di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha
effettuato la raccolta.
Articolo 15
L’articolo contempla un’ampia gamma di comportamenti vietati a tutela delle strade
e delle loro pertinenze, e della sicurezza della circolazione che si svolge su
esse:
per danneggiamento di strade, loro piantagioni e impianti p.m.r. € 38;
per danneggiamento, spostamento, rimozione o imbrattamento della segnaletica
p.m.r. € 39;
per impedimento del deflusso delle acque p.m.r. € 24;
per circolazione di bestiame su strade diverse da quelle “locali” di classe “F” p.m.r.
€ 24;
per getto o deposito di rifiuti sulle strade, e per loro imbrattamento p.m.r. € 24;
per apporto di fango sulle strade con le ruote dei veicoli p.m.r. € 39;
per immissioni e scarichi abusivi in cunette stradali p.m.r. € 24;
per getto di cose dai veicoli in movimento p.m.r. € 24;
Tutte queste violazioni sono accompagnate dalla sanzione accessoria del ripristino
dello stato dei luoghi ex art. 211 C.d.S
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Articolo 15
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare
comunque la strada e le sue pertinenze;
“f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in
sosta o in movimento;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli
provenienti da accessi e diramazioni;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a €
92,00.
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 400,00.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi
a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .”
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Art. 16 Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di
visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
Art. 26 Regolamento (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati):
L’articolo determina le minime distanze da osservarsi, per i nuovi interventi di
diversa natura, fuori dai centri abitati rispetto al confine stradale, che
ovviamente non coincide con il margine della carreggiata, bensì con il
confine delle pertinenze stradali di esercizio come definite all’art. 24 del
CdS.
1. per canali, fossi ed escavazioni in genere: distanza pari alla profondità
dello scavo, con un minimo di m. 3 (pari a quanto già stabilito in materia dal
R.D. 1740/33);
2. per nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e
negli ampliamenti fronteggianti le strade:
2/a. fuori dai centri abitati e delle zone di espansione edilizia previste dal
P.R.G.C. sono state riproposte, sostanzialmente le distanze minime
prescritte dal D.M. 01/04/1968, n. 1404 in caso di edificazione, e cioè: m. 60
per le strade di classe A (autostrade); m. 40 per le strade di classe B (strade
extraurbane principali); m. 30 per le strade di classe C (strade extraurbane
secondarie); m. 20 per le strade di classe F (strade locali) non vicinali; m. 10
per le strade di classe F (strade locali) vicinali.
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Art. 16 Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di
visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
Art. 26 Regolamento (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati):
2/b. nelle zone di espansione edilizia previste dal P.R.G.C., esterne al
centro abitato: m. 30 per le strade di classe A; m. 20 per le strade di
classe B; m. 10 per le strade di classe C. Per le strade di classe E (di
quartiere) ed F (locali) il Regolamento non stabilisce distanze minime, le
quali possono essere fissate dagli strumenti urbanistici comunali.
Non sono stabilite dal Reg. distanze minime dalle strade di quartiere dei
nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione; anche in
questi casi distanze minime possono essere previste dalle norme
urbanistiche locali.
3. per muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza:
m. 5 per le strade di Classe A e di classe B;
m. 3 per le strade di classe C e di classe F.
anche per le strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in
corso di realizzazione il regolamento non fissa distanze minime, che
possono essere previste localmente dalle disposizioni urbanistiche.
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Art. 16 Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di
visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati
Art. 26 Regolamento (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati):
4. per gli alberi:
distanza pari alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza al compimento
del ciclo vegetativo, con un minimo di m. 6; considerato che la norma fa esplicito
riferimento all’essenza di appartenenza, e non al singolo esemplare, si ritiene che la
distanza pari alla massima altezza raggiungibile dalla specie vada osservata anche nel
caso si intendesse costringere l’albero ad altezze inferiori, per esempio, mediante
potature
5. per siepi vive non più alte di m. 1:
distanza di m. 1
6. per siepi vive e piantagioni di altezza superiore a m. 1:
distanza di m. 3;
questa distanza è naturalmente vincolante anche per le colture agrarie non arboree, come
ad esempio quella del mais;
7. per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti, fili spinati e materiali simili:
7/a. m. 1 ove tali recinzioni non eccedano l’altezza di m. 1 o poggino su un eventuale
cordolo non più alto di cm. 30 dal suolo;
7/b. m. 3 nel caso la loro altezza superi m. 1. e/o siano fissate su cordolo più alto di 30 cm.
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Art. 17 (Fasce di rispetto nelle
curve fuori dei centri abitati)
L’articolo prevede che, fuori dei centri abitati, all’interno delle curve sia
rispettata una fascia di rispetto “ … inibita a qualsiasi tipo di
costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito ” fissata dall’art.
27 del Regolamento.
Lungo il lato esterno delle curve, dove non sussistono problemi di visuale,
vengono rispettate le fasce di rispetto previste in rettilineo.
Per le violazioni p.m.r. € 398 accompagnato dal ripristino dello stato dei
luoghi ex art. 211 C.d.S.
Art. 27 Reg (Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati):
Nella parte interna delle curve stradali esterne agli abitati le fasce di
rispetto sono così determinate:
in caso di strade con raggio di curvatura superiore a m. 250 = distanza
prevista dall’art. 26 del Regolamento per i rettilinei;
in caso di strade con raggio di curvatura inferiore a m. 250 = la fascia è
delimitata dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero
determinata dalle distanze di cui all’art. 26 del Regolamento se
delimitano una fascia di ampiezza maggiore.
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Art. 29 Piantagioni e siepi
Impone ai proprietari della vegetazione esistente lungo le strade “… di mantenere le
siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare
i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la
segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla
angolazione necessarie”.
“Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul
piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e
dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo
possibile”.
In caso di violazione: p.m.r. € 159 + obbligo ripristino dello stato dei luoghi con le
procedure dell’art. 211 C.d.S. adottando gli accorgimenti già illustrati in precedenza
(in caso di pericolo incombente o intralcio, segnalazione degli ingombri e immediata
trasmissione degli atti alla Prefettura).
Sono impregiudicati:
gli obblighi risarcitori per eventuali danni causati a terzi o all’ente proprietario della
strada.
nell’ipotesi di contestuali danneggiamenti a manufatti stradali, le sanzioni pecuniarie
ed accessorie di cui all’art. 15 lett. a) e/o b) C.d.S. ravvisabile in concorso con
quella dell’art. 29.
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