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LE MACCHINE AGRICOLE Seminario interforze regione FVG. Maniago, Trieste, Udine Ottobre 2012 Nozione di veicolo Titolo III Dei veicoli Capo I Dei veicoli in generale Art. 46. Nozione di veicolo 1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento. WM Le macchine agricole 2 Definizione delle macchine agricole Art. 57. Macchine agricole 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio (Periodo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2-bis, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162). 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: a) Semoventi: b) Trainate WM Le macchine 3 agricole Articolo 57. Macchine agricole a) Semoventi: 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola; 2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole; 3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente. WM Le macchine agricole 4 Articolo 57. Macchine agricole b) Trainate 1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3); 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente. WM Le macchine agricole 5 Macchine agricole semoventi. Le macchine agricole semoventi sono azionate da un motore a scoppio e comprendono: Trattrici agricole con 2 o più assi, con o senza piano di carico, con ruote o cingoli, destinate a trainare, spingere, trasportare o azionare strumenti, attrezzature portate o semiportate e rimorchi impiegati nell’attività agricola WM Le macchine agricole 6 Macchine agricole semoventi. Le trattrici possono essere allestite con piano di carico, anche movibile,nel rispetto delle prescrizioni seguenti: a) quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,35 m: a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m; a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m; a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t; b) quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,35 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi WM Le macchine agricole 7 Macchine agricole semoventi. Macchine agricole operatrici a due o più assi Macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole, per esempio mietitrebbiatrici, raccoglipomodoro, raccoglibietole etc. WM Le macchine agricole 8 Macchine agricole semoventi Macchine agricole operatrici a 2 o più assi (Fig. 3), equipaggiate con motore proprio e destinate a particolari lavorazioni agricole;possono essere predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per lavorazioni (es. mietitrebbiatrice con barre di taglio) WM Le macchine agricole 9 Macchine agricole semoventi. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate (Fig. 2) non possono superare la lunghezza di 16,50 m. (105, c.1, C.d.S.); le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice (105, c.2 C.d.S.); alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente (105, c. 3 C.d.S.); WM Le macchine agricole 10 Macchine agricole semoventi macchine agricole operatrici ad 1 asse, guidate generalmente da un conducente a terra ed equipaggiabili con carrello separabile destinato al trasporto del solo conducente. La massa complessiva deve essere inferiore a 700 Kg., compreso il conducente (es. motocoltivatore e motofalciatore); WM Le macchine agricole 11 Macchine agricole semoventi Motoagricole a 2 assi, dotate di motore proprio ed atte al carico ed in possesso del “certificato di idoneità tecnica di circolazione”. Le macchine agricole semoventi, se hanno almeno 2 assi possono trainare un rimorchio di qualsiasi peso, mentre quelle aventi 1 asse (motofalciatrici, motocoltivatori, ecc.) non possono trainare rimorchi. WM Le macchine agricole 12 Macchine agricole trainate Le macchine agricole trainate sono prive di motore proprio e si agganciano ad una macchina agricola semovente, eccetto quelle ad 1 asse, come per es. il motocoltivatore. Possono essere di tipo: a) portato (es. spargisementi, spandiconcime centrifugo) se la loro massa poggia completamente sulla trattrice trainante; b) semiportato (es. atomizzatore) se la loro massa grava in parte sulla trattrice trainante ed in parte sulle ruote dell’attrezzatura stessa trainata; WM Le macchine agricole 13 Macchina agricola trainata. Attrezzatura portata. La massa grava integralmente sulla macchina cui è applicata. WM Le macchine agricole 14 Macchina agricola trainata. Attrezzatura semiportata. La massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l’attrezzatura stessa. WM Le macchine agricole 15 Macchine agricole trainate c) rimorchi agricoli trainabili da trattrice, con almeno 1 asse, destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. (Fig. 4). I rimorchi agricoli che non superano la massa complessiva a pieno carico di 1,5 t., la lunghezza, compresi gli organi di attacco, di m. 4,00 e la larghezza di m. 2,00 sono considerati parte integrante della trattrice agricola (Fig. 5). WM Le macchine agricole 16 Macchine agricole trainate Macchine agricole operatrici, sono macchine per l'esecuzione di m operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle ad un asse. WM Le macchine agricole 17 Utilizzi diversi “È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio” trattasi di un periodo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2-bis, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162. E’ pertanto formalmente consentito l’uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. Tale impiego è possibile solo previa verifica della corretta installazione sul trattore agricolo del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e se, previa visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità a circolare su strada con le speciali attrezzature identificate, sia riportata sulla carta di circolazione del veicolo, ovvero sul relativo allegato tecnico, la seguente annotazione: “Il trattore agricolo può circolare per i viaggi di trasferimento con le seguenti attrezzature (…) per l’impiego quale macchina operatrice: in tal caso è fatto divieto di usare carburante agevolato”. Utilizzi diversi Ricordando la definizione dell’articolo 57: 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio. E’ opportuno ricordare che le macchine agricole non possono circolare su strada per il trasporto delle merci fatto salvo quanto prevede il primo comma. Qualora ciò non rientrasse si ipotizzerebbe l’applicazione delle norme della Legge 6 giugno 1974, n. 298 di Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada. Utilizzi diversi Articolo 26 (Esercizio abusivo dell'autotrasporto) Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo. Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285… omissis Utilizzi diversi Articolo 46 (Trasporti abusivi) Fermo quanto previsto dall'art. 26 della presente legge, chiunque disponga l'esecuzione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, senza licenza o senza autorizzazione oppure violando le condizioni o i limiti stabiliti nella licenza o nell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 26, accertata con provvedimento esecutivo. Alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Trasporto di persone Le macchine agricole possono trasportare, oltre al conducente, anche addetti alle lavorazioni se previsto dal documento di circolazione. Le trattrici agricole e le macchine agricole operatrici semoventi (ad esclusione di quelle ad un asse) . possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente. Velocità max 30 o 40 km/h. Non può essere superata la massa complessiva del veicolo stesso. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono essere omologati. Il trasporto di persone è subordinato all’accertamento dell’idoneità da parte dell’ufficio provinciale della Direzione Generale della D.T.T. con annotazione sulla carta indicante il numero di persone ammesso. WM Le macchine agricole 22 Trasporto di persone Trasportare persone su macchine agricole senza specifica annotazione sulla carta di circolazione: art. 82/8° e 10°, da € 80,00 a € 318,00 + sospensione della carta di circolazione; ¨ Dotare la macchina agricola di attrezzature per il trasporto di persone senza preventiva visita e prova presso il DTT e quindi senza aggiornamento della carta di circolazione: art. 112/1° e 4°, da € 80,00 a € 318,00 + sospensione della carta di circolazione; Violare le prescrizioni riportate sulla carta di circolazione relative alle attrezzature e alle modalità di trasporto delle persone: art. 110/7°, da € 80,00 a € 318,00; SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI Sono gli artt. 57, 104 e 105 del CdS che determinano le dimensioni e le masse ammissibili per le macchine agricole anche se in taluni casi, vale la lettura combinata degli stessi con quelli degli art. 61 e 62 del CdS che determinano invece le dimensioni e le masse di tutti i veicoli a motore. WM Le macchine agricole 24 SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI SAGOMA LIMITE: MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI lunghezza 12,00m. larghezza 2,55m. H. 4,00m. (es.: trattrice; mietitrebbia; irroratrice) MACCHINE AGRICOLE TRAINATE (ad 1,2 o più assi) lunghezza 12,00m. Larghezza 2,55m. H. 4,00m. (es.: raccoglitrice o rotopressa per la raccolta di prodotti agricoli) CONVOGLI DI MACCHINE lunghezza 16,50m. Larghezza 2,55m. H. 4,00m. (es.: trattrice+ raccoglitrice o rotopressa; mietitrebbia+carrello porta barra ) WM Le macchine agricole 25 AGRICOLE Sagoma limite. < 2,55 > > < 12,00 WM Le macchine agricole 26 Sagoma limite. La sagoma (lunghezza, larghezza, altezza) di ogni macchina agricola semovente e trainata (veicolo isolato) deve rispettare determinati parametri. Nel caso tali parametri dovessero essere superati il veicolo diventa eccezionale per sagoma e, agli effetti della circolazione su strada, deve rispettare gli obblighi relativi a tale tipologia di veicolo. Chiunque circola con una macchina agricola che supera le sagome fissate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398 a € 1.596 (104, c. 10). Sanzione accessoria (art. 10 c. 24 e 25 richiamati da 104, c. 13): • sospensione della patente da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi. WM Le macchine agricole 27 Sagoma limite. Il venticinquesimo comma dell’articolo 10 prevede che l'agente accertatore intimi al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (art. 10, c. 25). La circolazione oltre il luogo di destinazione ovvero oltre il tempo necessario per raggiungerlo, configura l’illecito di guida con patente e carta di circolazione sospese (art. 217 con sequestro a fine confisca per carta e art. 218 fermo 3 mesi per patente. PMR non ammessi). WM Le macchine 28 agricole SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI MASSA LIMITE: MACCHINE AGRICOLE SU RUOTE (es.: trattrice): 104, c. 2: ad 1 asse t. 5,00 a 2 assi t. 8,00 a 3 assi o più t. 10,00 Dette masse possono essere superate fino ad un massimo, rispettivamente, di 6t, 14t, 20t, purché il veicolo, semovente o trainato, sia munito di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall’area d’impronta sulla strada non sia superiore a 8daN/cmq (8kg/cm2) e quando, se trattasi di veicoli a 3 o più assi la distanza tra due assi contigui non sia superiore a 1,20m (104, c. 3). MACCHINE AGRICOLE CINGOLATE Massa complessiva t. 16,00 (104, c. 6) WM Le macchine agricole 29 SAGOME E MASSE LIMITE DI MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI MASSA GRAVANTE SUGLI ASSI (104, c. 4): Sull’asse più caricato t. 10,00 somma delle masse gravanti su assi contigui: (d = distanza in metri tra due assi contigui) - se d < 1,20 m. t. 11,00 - se d >= 1,20 m. t. 14,00 trattrice su cingoli macchina irroratrice WM Le macchine agricole raccoglitrici 30 Massa limite. La massa di ogni macchina agricola semovente e trainata che circola su strada deve rispettare i parametri visti. Nel caso tali parametri dovessero essere superati, la qual cosa si verifica, soprattutto, quando si abbini alla macchina una attrezzatura portata o semiportata, il veicolo diventa eccezionale per massa e deve rispettare gli obblighi relativi a tale tipologia di macchina. Chiunque circola con una macchina agricola che supera le masse fissate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 398 a € 1.596 (104, c. 10). Sanzione accessoria (art. 10 c. 24 e 25 richiamati da 104, c. 13): • sospensione della patente da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi. WM Le macchine agricole 31 Massa limite. Il venticinquesimo comma dell’articolo 10 prevede che l'agente accertatore intimi al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (art. 10, c. 25). La circolazione oltre il luogo di destinazione ovvero oltre il tempo necessario per raggiungerlo, configura l’illecito di guida con patente e carta di circolazione sospese (art. 217 con sequestro a fine confisca per carta e art. 218 fermo 3 mesi per patente. PMR non ammessi) WM Le macchine agricole 32 Massa limite. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall’asse di guida, in condizioni statiche, non deve essere inferiore al 20% della massa (M) della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate (104, c.5). Il superamento di tali limiti non consente la circolazione su strada delle macchine. 80%M >20%M WM Le macchine agricole 33 Massa rimorchiabile e rapporto di rimorchiabilità La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare. Dipende principalmente da due fattori: la potenza del motore e la massa aderente alla macchina traente. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa della macchina agricola traente, in ordine di marcia, è limitato dal rapporto di rimorchiabilità ovvero dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente. WM Le macchine agricole 34 Superamento masse complessive veicoli. A prescindere dai limiti visti in precedenza, il cui superamento costituisce circolazione di veicolo eccezionale, i veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione (art. 167, c. 1). Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione(tolleranza non ammessa per trasporto merci pericolose), quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (167,c. 2): a) euro 39 (decurtazione 1), se l'eccedenza non supera 1 t; b) euro 80 (decurtazione 2), se l'eccedenza non supera le 2 t; c) euro 159 (decurtazione 3), se l'eccedenza non supera le 3 t; d) euro 398 (decurtazione 4), se l'eccedenza supera le 3 t. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 e le decurtazioni del 126bis, sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. WM Le macchine agricole 35 Superamento masse complessive veicoli. Art. 167,c. 8: le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. Art. 167,c. 9: Le sanzioni amministrative si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo (3 verbali distinti, il proprietario è anche obbligato in solido per la violazione del conducente). Ai sensi articoli 2 e 7 del D.Lgs 286/2005, qualora si tratti di imprese, la sanzione si applica al caricatore, se persona diversa (sempre) e, ove ne sia provata il concorso di responsabilità, al vettore, committente e proprietario merce. Art. 167, c.10: Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti (riportare l’obbligo sul verbale, l’inosservanza art. 650CP). WM Le macchine agricole 36 Traino macchine agricole Una macchina agricola semovente e una macchina agricola trainata costituiscono un convoglio, la cui lunghezza non può superare 16,50 m. La trattrice è la macchina agricola cui solitamente è affidata la funzione di trainare rimorchi e macchine agricole operatrici. La trattrice può trainare (art. 105): un solo rimorchio. Se la trattrice agricola è munita di attrezzi portati anteriormente il rimorchio deve essere provvisto di dispositivo di frenatura anche se considerato parte integrante del veicolo traente; una macchina operatrice agricola; due macchine operatrici agricole se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice. WM Le macchine agricole 37 Traino macchine agricole Per l’inosservanza si applica la sanzione amministrativa da € 159 a € 639. Nessuna sanzione accessoria o decurtazione di punti. Ad esempio: • per traino di 2 o più rimorchi; • per traino di rimorchio sprovvisto di freno in presenza di trattrice che porta attrezzatura anteriore; • per lunghezza del convoglio superiore a 16,50 m. per traino di oltre 2 macchine operatrici; per traino di 2 operatrici se sono sprovviste di freni comandati dalla trattrice; per traino di operatrice sprovvista di freno in presenza di trattrice che porta attrezzatura anteriore WM Le macchine agricole 38 Traino macchine agricole OCCHIONI DELLE MACCHINE AGRICOLE TRAINATE Come per gli organi di traino, le macchine agricole rimorchiate devono essere dotate di occhioni di tipo approvato applicati al timone. I diversi tipi di occhioni sono indicati nell'art. 285 del Regolamento del C.d.S. e si devono abbinare alle categorie ganci previsti dalla normativa CUNA. Categoria Punzonatura della macchina agricola trainata Massa massima Kg Carico verticale sul gancio Kg E 6t V0 6.000 0 E1 3t V0,25 3.000 250 E2 6t V0,5 6.000 500 E3 6t V1,5 6.000 1.500 F 12t V0 12.000 0 F1 20t V0 20.000 0 F2 14t V2 14.000 2.000 F3 20t V2,5 20.000 2.500 Ogni gancio di traino viene contrassegnato con punzonatura riportato sulla carta di circolazione DGM GA(gancio agricolo) nr omologazione, anno fabbricazione, categoria. Parimenti per gli occhioni (RA al posto di GA). WM Le macchine agricole 39 ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE L’ art. 57 oltre a fornire la definizione di “macchina agricola” e sue distinzioni, stabilisce che a queste possono essere agganciate attrezzature, sia portate che semiportate, per la realizzazione di lavori agricoli o forestali. Queste attrezzature, che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante della macchina a cui sono agganciate, possono essere montate su macchine operatrici agricole semoventi a due o più assi oppure su rimorchi agricoli. Le condizioni di impiego e di ammissibilità ai fini della circolazione stradale variano a seconda del tipo di macchina agricola a cui gli attrezzi sono agganciati. WM Le macchine agricole 40 SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE Macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate Sono le trattrici che solitamente circolano su strada con attrezzature portate o semiportate collegate agli “appositi attacchi” previsti dal costruttore. Se il complesso non rientra in alcuni parametri diventa eccezionale per sagoma o massa. In tal caso, occorre richiedere le specifiche autorizzazioni. Con l’espressione “appositi attacchi” sono da intendersi: • l’attacco a due o tre punti posto in posizione posteriore o anteriore della macchina. La sua presenza deve essere rilevata in sede di omologazione e riportata sulla carta di circolazione; • gli appositi fori o ancoraggi predisposti dal costruttore sul telaio della macchina. Devono essere rilevati in sede di omologazione o risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal costruttore. WM Le macchine agricole 41 SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE Macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate I parametri (art. 104, c. 7) da rispettare sono i seguenti: a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata; b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata; WM Le macchine agricole 42 SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE < 0,6 L > < L > Dove lo sbalzo anteriore viene misurato dall’asse del pneumatico anteriore della trattrice e la massima sporgenza dell’attrezzatura semiportata, mentre L è la lunghezza fuoritutto della trattrice. WM Le macchine agricole 43 SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE < L > < 0,9 L > Dove lo sbalzo posteriore viene misurato dall’asse del pneumatico posteriore della trattrice e la massima sporgenza dell’attrezzatura portata, mentre L è la lunghezza fuoritutto della trattrice. WM Le macchine agricole 44 SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE Macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate I parametri (art. 104, c. 7) da rispettare sono i seguenti: c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata; < 2L < L > > WM Le macchine agricole 45 SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE: bloccaggio tridimensionale WM Le macchine agricole 46 Macchine agricole eccezionali Articolo 104, comma 12 Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria WM Le macchine agricole 47 Macchine agricole eccezionali Articolo 104, c. 8: 8. “Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.” WM Le macchine agricole 48 Segnalazione delle macchine agricole L'art. 265 del Regolamento CdS prescrive che: 1 le macchine agricole che eccedono le dimensioni di cui all'art. 104 del CdS, quindi eccezionali, e; 2 le macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo devono essere segnalate con i pannelli WM Le macchine agricole 49 Segnalazione delle macchine agricole L'art. 266 del Regolamento CdS prevede, parimenti, che le macchine agricole semoventi di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 104 CdS, cioè le eccezionali o quelle con attrezzature portate o semiportate, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luci lampeggianti gialle od arancioni. WM Le macchine agricole 50 Dispositivi di segnalazione dei complessi eccezionali Su tutte le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, gli ingombri devono essere segnalati con pannelli (a strisce alterne gialle e rosse) le cui caratteristiche e modalità di installazione sono stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti WM Le macchine agricole 51 Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali Sulla parte posteriore deve essere montato un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m (a strisce alterne bianche e rosse) per segnalare che la macchina ha dimensioni eccezionali. WM Le macchine agricole 52 Pannelli di segnalazione Il D.M. 19 giugno 1992, n. 391, per quanto concerne i pannelli delle attrezzature portate o semiportate ovvero degli ingombri a sbalzo che eccedano la sagoma prevede che i pannelli che segnalino longitudinalmente e/o trasversalmente siano: Fissi o amovibili purché l'installazione sia stabile e sicura; Avere almeno 4 fori, uno per angolo; WM Le macchine agricole 53 Pannelli di segnalazione I pannelli per la segnalazione anteriore e/o posteriore devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare all'asse della trattrice e, per quanto possibile, posti al limite estremo degli ingombri a sbalzo; I pannelli per le segnalazioni laterali devono essere applicati parallelamente al piano longitudinale mediano del complesso WM Le macchine agricole 54 Pannelli di segnalazione In entrambi i casi altezza max dal suolo del bordo superiore dei pannelli 2,20 m; Non possono sporgere dalla sagoma del complesso ovvero costituire sporgenza pericolosa rispetto alla parte su cui sono applicati WM Le macchine agricole 55 Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali COLORI: ■ Rosso fluorescente Giallo retroriflettente TOLLERANZE: Larghezza strisce ± 2,5 mm Inclinazione strisce ± 5° Altre quote ± 2,5 mm Misure in mm WM Le macchine agricole 56 Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali I pannelli possono essere amovibili purché la loro installazione sia stabile e sicura. Per la segnalazione anteriore e posteriore i pannelli vanno applicati su un piano verticale, mentre per le segnalazioni laterali debbono essere applicati parallelamente al piano longitudinale mediano del complesso senza superare 2,20 m. Quando l’ingombro laterale a sbalzo supera l’ingombro in larghezza della trattrice occorre utilizzare i pannelli rettangolari (282x564) ponendoli ai quattro angoli (diagonali NE-SO, figura sx, sul lato sx). Se l’ingombro ha una larghezza inferiore a 1,20 m. è sufficiente il pannello quadrato (423x423). Il sollevatore idraulico a riposo non ha bisogno di alcun cartello. WM Le macchine 57 agricole DM 391/1992 WM Le macchine agricole 58 WM Le macchine agricole 59 Parti a sbalzo pericolose Se le parti a sbalzo sono costituite da attrezzature che presentano superfici taglienti od appuntite, devono essere protette con cuffie atte ad attenuarne la pericolosità oltre all'apposizione dei pannelli ex art. 6 DM 391/1992 e prevista dalla lettera h dei dispositivi di equipaggiamento ex art. 106. Sanzione 112, c. 4, 80€ e ritiro carta circolazione. WM Le macchine agricole 60 Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali Debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata. Il dispositivo deve essere montato, di norma, nella parte più alta del corpo della macchina (H min. 2,00mt e comunque più alto degli indicatori di direzione) e può essere amovibile. Campo ottico su un 360°, min. 10° verso l’alto e verso il basso, sono ammesse zone di mascheramento dovuti agli attrezzi, non superiori a 60°. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, quindi, anche di giorno (art 266 reg. CdS). WM Le macchine 61 agricole Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali Art. 104: c. 11: Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. 13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10 (sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi). WM Le macchine agricole 62 Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi non eccezionali Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che non eccedono la sagoma del veicolo devono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione (art. 266 Reg. CdS). Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente, di norma, nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, quindi, anche di giorno. WM Le macchine agricole 63 Dispositivi di illuminazione e segnalazione dei complessi eccezionali Chiunque circola su strada con una macchina agricola in violazione delle norme sui dispositivi di segnalazione visiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 159 a € 639. Sanzioni accessorie: • sospensione della patente da 15 a 30 giorni; • sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo del veicolo da 1 a 2 mesi. (104, c. 11 e 13) e l’intimazione a non proseguire il viaggio ex art. 10, comma 25. WM Le macchine agricole 64 Dispositivi di equipaggiamento a) Dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione: luci di posizione anteriore di colore bianco, luci di posizione posteriore di colore rosso, catadiottri posteriori a luce riflessa rossa, proiettori anteriori anabbaglianti a luce bianca o gialla, indicatori di direzione a luce lampeggiante arancione, luci di arresto posteriori di colore rosso, luci di ingombro anteriori bianche e posteriori rosse (solo per le macchine agricole eccezionali) luce di illuminazione della targa (per i veicoli che ne sono dotati); WM Le macchine agricole 65 Dispositivi di equipaggiamento b) Dispositivi per la frenatura; c) Dispositivi di sterzo; d) Dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore; e) Dispositivo per la segnalazione acustica; WM Le macchine agricole 66 Dispositivi di equipaggiamento f) Dispositivo retrovisore: può essere sia esterno che interno. Se esterno, è sufficiente la presenza di quello di sinistra (per macchine ante 07.05.1997 non obbligatori se non presenti, circolare 909/4811 dd 03.06.1999); g) Ruote o cingoli idonei per la marcia su strada; h) Dispositivi amovibili per la protezione delle parti pericolose;WM Le macchine agricole 67 Dispositivi di equipaggiamento i) Dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se predisposte per il traino; j) Superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo tergivetro del parabrezza. WM Le macchine agricole 68 Dispositivi di equipaggiamento Le macchine agricole semoventi operatrici ad un asse devono essere munite solo dei dispositivi di cui alle precedenti lettere: a) Sistema di illuminazione, le luci possono essere anche amovibili; b) Sistema frenante ma ne possono essere sprovviste se la loro massa è inferiore a 0,3 t; c) sterzo; d) silenziatore; e) Dispositivi per la protezione parti pericolose; f) Ruote o cingoli WM Le macchine agricole 69 Dispositivi di equipaggiamento Le macchine agricole trainate, operatrici e rimorchi, devono essere munite dei dispositivi di cui alle precedenti lettere: a) Sistema di illuminazione, catadiottri a luce riflessa bianca anteriori e catadiottri a luce riflessa rossa posteriori, luci di posizione posteriori di colore rosso, indicatori di direzione a luce lampeggiante arancione, luci di arresto posteriori di colore rosso, luce di illuminazione della targa per i veicoli che ne sono provvisti, luci di ingombro posteriori di colore rosso per i rimorchi eccezionali. Tutti questi dispositivi devono essere fissi nei rimorchi, ma possono essere amovibili sulle altre macchine; b) possono essere prive di freni le macchine agricole operatrici trainate qualora di massa complessiva uguale o inferiore a quella rimorchiabile della trattrice ma deve essere equipaggiato con calzatoie per il bloccaggio del veicolo isolato nel corso attività operativa e c’è il divieto di sgancio durante la circolazione stradale (110, c.7, 80€); WM Le macchine 70 agricole Dispositivi di equipaggiamento L’art- 283 del regolamento prevede l’obbligo dei sovrapattini metallici con eventuali elementi di gomma per la marcia su strada delle macchine agricole cingolate. Su ciascun elemento deve essere impresso il marchio di fabbrica ed il carico max in kg. La mancanza dei sovrapattini su strada comporta l’applicazione dell’art. 112, quarto comma, 80€ e ritiro carta circolazione oltre, se ricorre, il 15, primo comma, lett. a) ed obbligo ripristino dei luoghi per il danneggiamento del manto stradale. WM Le macchine agricole 71 Dispositivi di equipaggiamento. Sistema frenante rimorchi I rimorchi appendice (fino a 1,5 t di massa complessiva a pieno carico, larghezza fino a 2 metri e lunghezza fino a 4 metri compresi gli organi di agganciamento) possono essere privi di sistema di frenatura. WM Le macchine agricole 72 Dispositivi di equipaggiamento. Sistema frenante rimorchi Rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere dotato di un dispositivo di frenatura di servizio. Tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare richiesto per azionarlo non può essere superiore a 30 daN. Rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere dotato di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse. Tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e può agire anche sul solo asse anteriore. WM Le macchine agricole 73 Dispositivi di equipaggiamento. Sistema frenante rimorchi Rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t deve essere dotato di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio. Tale dispositivo deve agire contemporaneamente su tutte le ruote. Rimorchio di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento. Può essere comandato da una persona a terra, ma lo sforzo sulla leva di comando non può essere superiore a 60 daN. WM Le macchine agricole 74 Dispositivi protezione conducente L'art. 271 del regolamento obbliga le sole trattrici agricole a ruote (escludendo quelle a cingoli), indipendentemente dalla velocità sviluppata su strada dalle stesse, ad essere equipaggiate con il dispositivo di protezione del conducente in caso di ribaltamento del veicolo. In realtà, per tale dispositivo occorre fare riferimento alle norme comunitarie, in forza delle quali il dispositivo è diventato obbligatorio per tutti i tipi di trattori. WM Le macchine agricole 75 Dispositivi protezione conducente I primi interventi del legislatore che richiamano la necessità di proteggere il conducente del trattore attraverso l’installazione di telai di protezione risalgono al 1973 allorquando furono emanate le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 201 del 26.01.73 e n. 209 del 29.09.73. Negli anni che seguirono il legislatore ha provveduto a recepire una serie di direttive che andavano a completare il quadro legislativo di riferimento relativo alle prove da effettuarsi sui telai di protezione da installare anche su tipologie di trattori non contemplati nella precedente legislazione, quali i trattori a carreggiata stretta (vedi direttiva 86/298/CEE e 87/402/CEE) e trattori a cingoli (vedi codice 8 OCSE di cui alla Direttiva 2003/37/CE). WM Le macchine agricole 76 Dispositivi protezione conducente Le Direttive di interesse ai fini della omologazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori sono le seguenti: direttiva 77/536/CEE; Direttive 87/354/CEE e 89/680/CEE e adeguata al progresso tecnico con direttiva 1999/55/CE; La direttiva 79/622/CEE che è stata modificata dalla direttiva 87/354/CEE e adeguata al progresso tecnico dalle direttive 82/953/CEE, 88/413/CEE e 1999/40/CE; direttiva 86/298/CEE che è stata modificata dalla Direttiva 89/682/CEE e adeguata al progresso tecnico dalla direttiva 2000/19/CE; direttiva 87/402/CEE che è stata modificata dalla Direttiva 89/681/CEE e adeguata al progresso tecnico dalla Direttiva 2000/22/CE; direttiva 2003/37/CE; direttiva 2009/57/CE WM Le macchine agricole 77 Dispositivi protezione conducente Il D.Lgs. n. 359/99 dà attuazione alla direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva n. 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Con tale decreto il legislatore modifica e integra il titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro” del D.Lgs. n. 626/1994. Il punto 2.4 della parte II dell’allegato V al D. Lgs. n. 81/08, richiama la norma della 626 che ha reso obbligatorio in Italia l'adeguamento dei trattori già in uso, attraverso il montaggio del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, sia per i datori di lavoro come anche per i lavoratori autonomi (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 11/2005) WM Le macchine agricole 78 Dispositivi protezione conducente Con circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e in particolare dalla Circolare n. 3 del 28 febbraio 2007 approvate le linee guida che si compongono di due sezioni: l’installazione dei sistemi di ritenzione del conducente e l’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento. WM Le macchine agricole 79 Dispositivi protezione conducente Per il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, si evidenzia quanto segue: - a seguito dell’installazione della struttura di protezione contro il rischio di ribaltamento, non è richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione del trattore se, unitamente ad essa, l’utente conserva un certificato di conformità, rilasciato dal costruttore della struttura di protezione, che ne attesti la rispondenza alle indicazioni tecniche riportate nella linea guida nazionale ISPESL “L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali” e una dichiarazione di corretta installazione della struttura di protezione redatta dal soggetto che ha effettuato l’intervento; WM Le macchine agricole 80 Dispositivi protezione conducente Dal ‘74 le trattrici prevedono la “cabina” con struttura in acciaio a 4 montanti. Da metà anni ‘80 per i vigneti vennero previsti le strutture a due montanti. Oggi con i ROPS c’è un dispositivo elettromeccanico automatico che si attiva con il superamento di un determinato angolo di inclinazione similare ai rollbar a scomparsa di molti spider. WM Le macchine agricole 81 Sistema di ritenzione Nel 2005 sono state pubblicate Linee Guida specifiche che, analogamente alle Linee Guida per la realizzazione del telaio di protezione, sono state realizzate dall’Ispesl. In questo documento vengono specificate le cinture di sicurezza idonee per l’applicazione sui trattori agricoli e forestali sia a ruote, del tipo standard che a carreggiata stretta, sia a cingoli. Per l’applicazione di questo dispositivo di sicurezza bisogna, però, verificare se il sedile, fisso o mobile che sia, è predisposto con i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza. Se questi punti di ancoraggio sono presenti, si deve procedere con l’applicazione di idonee cinture di sicurezza. Nel caso di sedile mobile sprovvisto di punti di ancoraggio delle cinture, si deve sostituire lo stesso con un altro ritenuto idoneo dal costruttore dei sedili ed applicare le cinture di sicurezza. Nel caso di sedile fisso non predisposto con i punti di ancoraggio, si deve verificare se è possibile fissare le cinture di sicurezza a parti fisse del trattore (escluso il telaio di protezione) oppure sostituire il sedile con altro idoneo come nel caso precedente. WM Le macchine agricole 82 Sistema di ritenzione Per il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada, il datore di lavoro deve conservare nella carta di circolazione: - la dichiarazione rilasciata dal costruttore del sedile di rispondenza dello stesso per quel tipo di trattore; - la dichiarazione dell’installatore che il sedile è stato installato correttamente. WM Le macchine agricole 83 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione su strada delle macchine agricole Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, ad eccezione di alcune macchine operatrici trainate (erpici, aratri e seminatrici), devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione, ovvero di una carta di circolazione. Per ottenere tali documenti le macchine devono essere preventivamente sottoposte (solitamente dal costruttore) all’accertamento dei requisiti di idoneità previsti per legge. L’accertamento è effettuato mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (D.G. della M.C.T.C.), dei dati di identificazione, della potenza del motore, quando ricorre, e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Sono al momento escluse dall’accertamento: gli aratri, le seminatrici e gli erpici . WM Le macchine agricole 84 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione su strada delle macchine agricole I documenti di circolazione per le macchine agricole sono rappresentati dalla carta di circolazione e dal certificato di idoneità tecnica alla circolazione. Entrambi vengono rilasciati dal competente Ufficio Provinciale del DTT sulla base: ¨ Del certificato di origine della macchina agricola, qualora si tratti di un esemplare non prodotto in serie. E‘ rilasciato dalla fabbrica costruttrice; ¨ Del certificato di conformità della macchina agricola attestante la conformità al tipo omologato, qualora si tratti di un esemplare prodotto in serie. E' rilasciato dal costruttore. WM Le macchine agricole 85 Immatricolazione macchine agricole Per le trattrici agricole, macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi, rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t, e per i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza è necessaria la carta di circolazione e immatricolazione. La carta di circolazione è rilasciata dall’ufficio provinciale della D.T.T. nella cui circoscrizione si trova l’azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell’impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole. Il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 639 (art. 110, c. 6). Il 110 non ha accessoria ma si applica il 93, c. 7, sequestro a fine di confisca. WM Le macchine 86 agricole Immatricolazione macchine agricole L’ufficio della D.T.T. competente per territorio immatricola la macchina agricola a nome di colui che: • dichiari di esserne proprietario; • sia in possesso della dichiarazione di titolarità che era può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione con il quale il titolare o rappresentante dell’impresa agricola, impresa che effettua lavorazioni meccanico agrarie o presidente di enti, anche pubblici, e consorzi dichiara di svolgere attività agricola, forestale o di manutenzione di parchi e giardini, indicando denominazione, sede, iscrizione alla CCIA o dichiarazione sostitutiva di esenzione all’iscrizione CCIA, numero partita IVA. Se sulla macchina è installato un serbatoio per liquame agricolo, oltre alla dichiarazione CE di conformità della macchina deve essere allegato il certificato di approvazione del serbatoio. Chiunque circola con una trattrice agricola, una macchina agricola operatrice semovente a due o più assi, un rimorchio agricolo senza targa è soggetto alla sanzione amministrativa da € 80 a € 318 (art. 113, c. 5). Dalla violazione descritta deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo ex 93, c. 7, per veicolo non immatricolato senza carta circolazione. WM Le macchine agricole 87 Immatricolazione macchine agricole Trasferimento di proprietà Deve essere comunicato, entro trenta giorni dal suo verificarsi, all’ufficio provinciale della D.T.T.. dal nuovo proprietario che deve trasmettere: - la dichiarazione di titolarità; - la carta di circolazione. Trasferimento di sede e trasferimento di residenza Devono essere comunicati, entro trenta giorni dal loro verificarsi, all’ufficio provinciale del D.T.T. dall’intestatario della carta di circolazione che deve trasmettere: - la dichiarazione di titolarità; - la carta di circolazione. WM Le macchine agricole 88 Immatricolazione macchine agricole Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 39 a € 159 (art. 110, c. 8). Dalla violazione consegue la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione. La dichiarazione di titolarità attesta che il richiedente è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o esercita la locazione di macchine agricole ed è rilasciata dal competente Assessorato delle Regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano WM Le macchine agricole 89 Immatricolazione macchine agricole Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse, rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza e le macchine agricole operatrici trainate (escluse le seminatrici, gli aratri, gli erpici) hanno, quale documento di circolazione il Certificato di idoneità tecnica alla circolazione. Il certificato di circolazione è rilasciato dall’ufficio provinciale del D.T.T. nella cui circoscrizione si trova l’azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell’impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 639 (art. 110, c. 6). WM Le macchine agricole 90 Immatricolazione macchine agricole Per ottenere la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica, come già specificato, il titolare della macchina deve essere in possesso della “dichiarazione di conformità” attestante che il veicolo, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Tale documento, di cui il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti di legge, deve essere consegnato all’acquirente contestualmente al veicolo. In carenza di documentazione la macchina deve essere comunque sottoposta ad operazioni di visita e prova WM Le macchine agricole 91 Immatricolazione macchine agricole La carta di circolazione riporta: • Estremi della targa di immatricolazione. • Generalità del proprietario. • Numero di omologazione del tipo del veicolo. • Numero del telaio. • Caratteristiche tecniche del veicolo. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 318 (art. 110, c. 7). Il certificato di idoneità tecnica riporta: • Numero di omologazione del tipo del veicolo. • Numero del telaio. • Caratteristiche tecniche del veicolo. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 318 (art. 110, c. 7). Es. traino rimorchio di massa superiore. WM Le macchine agricole 92 Allegato tecnico E’ il documento rilasciato dal Ministero Trasporti – DTT quale integrazione della dichiarazione di conformità ed alla carta di circolazione (è annotato nelle note) delle macchine agricole semoventi e contiene in modo dettagliato le caratteristiche tecniche con le possibili varianti di allestimento autorizzato per quella macchina. La mancanza, quale parte integrante della carta circolazione comporta la sanzione art. 180, c.1 e 7 di 39€, l’inosservanza delle prescrizioni 110, c. 7 80€ WM Le macchine 93 agricole “vecchie” macchine agricole Il nuovo codice della strada ha introdotto l'obbligo di omologazione e di approvazione per alcuni tipi di macchine agricole che, sulla base delle norme del codice abrogato (DPR 393/59), non erano sottoposte a tale regime. Infatti il codice precedente imponeva l'immatricolazione solo per: trattrici agricole, motoagricole, carrelli portatrattrici semoventi, mietitrebbiatrici, rimorchi agricoli di massa superiore a 1,5 t. WM Le macchine agricole 94 “vecchie” macchine agricole Il Ministero Trasporti è intervenuto con una Circolare, prot. n. 844/4801 del 17.06.1997, precisando che le macchine agricole già in circolazione alla data del 06.05.1997 sprovviste dei documenti di circolazione in quanto non previsti dal DPR 393/59 (cioè tutte quelle per le quali il nuovo codice prevede il rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione nonché le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi, escluse le mietitrebbie) dovranno essere munite di una dichiarazione, datata e firmata dai proprietari dei veicoli stessi, riportante la fabbrica, il tipo e il numero di telaio del mezzo e riportante l'attestazione che l'immissione in circolazione è avvenuta in vigenza del DPR 393/59 oppure entro la data del 06.05.1997, in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte. Quelle successive soggiacciono invece alle norme dell’attuale CdS WM Le macchine agricole 95 Immatricolazione macchine agricole Alle macchine agricole soggette ad immatricolazione e al rilascio della carta di circolazione si applicano, in quanto possibile e per quanto non diversamente regolato, le disposizioni sui documenti di circolazione valide per tutti gli altri tipi di veicoli contenute negli articoli 93 (formalità e documenti necessari per la circolazione), 94 (formalità per i trasferimenti di proprietà o di residenza), 95 (carta provvisoria ed estratto della carta di circolazione), 98 (circolazione di prova), 99 (foglio di via), DPR 09.03.2000 n. 105 (nuovo procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione). WM Le macchine agricole 96 Revisioni Le macchine agricole soggette ad immatricolazione possono essere sottoposte a revisione, previa emissione di appositi decreti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse. Tali decreti non sono mai stati emessi, per cui attualmente le macchine agricole non sono soggette a nessun tipo di revisione. E' facoltà della Direzione provinciale del DTT, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole. WM Le macchine agricole 97 Revisioni Alle macchine agricole, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80 comma 7: in caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o i rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza della circolazione, gli organi di polizia stradale sono tenuti a darne notizia al competente DTT per l'adozione del provvedimento di revisione singola. IPOTESI TEORICAMENTE SANZIONABILI ¨ Circolare su strada con una macchina agricola che non sia stata presentata alla revisione. art. 111/6°, da € 80,00 a € 318,00 + ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica. WM Le macchine agricole 98 Targhe macchine agricole Le trattrici agricole, le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi ed i rimorchi agricoli con massa complessiva superiore a 1,5 t per circolare su strada devono essere muniti di una targa con caratteristiche rifrangenti. Le targhe di immatricolazione delle macchine agricole hanno il fondo giallo. Trattrici agricole e Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi hanno una targa in alluminio contenente i dati di immatricolazione posizionata posteriormente di forma quadrata. WM Le macchine agricole 99 Targhe macchine agricole Ultimo elemento del convoglio di macchine agricole (da applicare a rimorchi agricoli e macchine agricole operatrici trainate) ha una targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa d’immatricolazione di quest’ultima. La targa ripetitrice di forma quadrata come la targa principale con una R nella sua parta superiore tre il secondo ed il terzo carattere della targa stessa. WM Le macchine agricole 100 Targhe macchine agricole Rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t ed i rimorchi agricoli di massa complessiva inferiore a 1,5 t se le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 di larghezza hanno una speciale targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso di forma rettangolare con, nella parte superiore RIM. AGR in rosso. WM Le macchine agricole 101 Targhe macchine agricole Smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe: L’intestatario della carta di circolazione deve, entro 48 ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. Dopo aver effettuato la denuncia ed in attesa di provvedere eventualmente alla nuova immatricolazione, è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell’intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia, senza che la targa sia stata rinvenuta, l’intestatario deve richiedere all’ufficio provinciale della D.T.T. una nuova immatricolazione del veicolo. Sanzione amministrativa, ex art. 102, c. 1 e2 e 6, di una somma da € 80 a € 318 per: • mancata denuncia; • apposizione del pannello in assenza di denuncia e richiesta di nuova immatricolazione Dati della targa illeggibili a causa di deterioramento: L’intestatario della carta di circolazione deve richiedere all’ufficio provinciale del D.T.T. una nuova immatricolazione del veicolo. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa ex 102, c. 7, di una somma da € 39 € 159. WM Le macchine agricole 102 Macchine agricole ante 1997 Le tipologie di macchine agricole già in circolazione alla data del 7 maggio 1997, se sprovviste di documenti di circolazione, in quanto non previsti dal previgente codice della strada, devono essere munite di una specifica autodichiarazione (direttiva impartita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con propria circolare n. 844/4801 dd 17.06.1997). Si tratta delle Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi (ad eccezione delle mietitrebbiatrici), delle Macchine agricole operatrici semoventi ad un asse, delle Macchine agricole operatrici trainate ed, infine, dei Rimorchi con massa complessiva non superiore a 1,5 t. I documenti necessari sono: la dichiarazione, datata e firmata dai proprietari dei veicoli stessi, riportante: • la fabbrica; • il tipo ed il numero di telaio; • attestazione che il veicolo è stato immesso in circolazione in vigenza del D.P.R. 393/59 (Codice della Strada previgente) ovvero entro la data del 6 maggio 1997, in quanto conforme alle norme al riguardo prescritte. WM Le macchine agricole 103 Aggiornamenti tecnici Aggiornamento della carta di circolazione delle trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato L’allegato tecnico (per le trattrici omologate ed immatricolate dopo il 6 maggio 1997) o l’apposito nulla osta, ambedue rilasciati dal costruttore del veicolo (per le trattrici agricole omologate entro il 6 maggio 1997, ma immatricolate successivamente), devono riportare i carichi massimi tecnicamente ammissibili sugli assi della macchina, la compatibilità delle attrezzature portate o semiportate con la trattrice a cui le medesime sono fissate. N.B. L’allegato tecnico, per le trattrici omologate dopo il 6 maggio 1997, deve essere presentato, in duplice copia, all’Ufficio Provinciale della D.T.T. all’atto della richiesta dell’immatricolazione e della carta di circolazione. Una copia dell’allegato tecnico (con timbro dell’ufficio provinciale della D.G. della D.T.T.) deve essere restituito al titolare congiuntamente alla carta di circolazione di cui diviene parte integrante. WM Le macchine agricole 104 Aggiornamenti tecnici Omologata e immatricolata entro il 6.5.97 Può circolare su strada con le attrezzature portate o semiportate senza obbligo di aggiornamento della carta di circolazione o di allegare a quest’ultima il nulla osta del costruttore. È sufficiente la carta di circolazione. Omologata e immatricolata dopo il 6.5.97 Può circolare su strada con attrezzature portate o semiportate nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 104 del C.d.S. senza aggiornamento della carta di circolazione. L’allegato tecnico deve sempre accompagnare la trattrice unitamente alla carta di circolazione di cui è considerato parte integrante. Omologata entro il 6.5.97, ma immatricolata dopo tale data Può circolare su strada solo se in possesso del nulla osta rilasciato dal costruttore. Il nulla osta deve sempre accompagnare la trattrice unitamente alla carta di circolazione di cui è considerato parte integrante. Nel caso il costruttore non abbia provveduto a rilasciare il nulla-osta, o ne sia impossibilitato, vi è l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione a seguito di visita e prova. WM Le macchine agricole 105 Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione La macchina agricola, alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel documento di circolazione (per esempio sostituzione dei dispositivi di agganciamento, di frenatura, del dispositivo retrovisore ecc.), deve essere sottoposta, su richiesta dell’interessato, a visita e prova di accertamento presso gli uffici provinciali del D.T.T.. A seguito dell’esito favorevole dell’accertamento, i predetti uffici provvedono all’aggiornamento del documento stesso. WM Le macchine agricole 106 Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione Le trattrici agricole; le macchine agricole operatrici semoventi a due assi; le macchine agricole operatrici semoventi ad un asse; le macchine agricole operatrici trainate (esclusi aratri, erpici e seminatrici) ed i rimorchi agricoli non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione, ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti. Chiunque circola su strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nei documenti di circolazione nonché con i dispositivi alterati, danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 318 (art. 112, c. 1 e 4), salvo che il fatto costituisca reato. Sanzione accessoria: ritiro della carta di circolazione (rientra anche mancanza o alterazione numero telaio). WM Le macchine 107 agricole Guida delle macchine agricole Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici che circolano su strada è necessario avere la patente di guida ex art. 124. La patente di categoria B abilita alla guida di tutte le macchine agricole comprese quelle eccezionali. Per le macchine operatrici eccezionali necessita invece la patente C. WM Le macchine agricole 108 Guida delle macchine agricole Sottocategoria A1: Può essere conseguita a 16 anni e abilita alla guida delle macchine agricole che presentano i requisiti di cui all’art. 115 del Codice: ¨ Non deve trasportare altre persone oltre al conducente; ¨ Non può superare la velocità di 40 Km/h; ¨ Non deve superare la massa di 1,55 t; ¨ Non deve superare i metri 2,00 di larghezza, i 4 di lunghezza e i 2,50 di altezza; Il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni sopra elencate comporta: la necessità del possesso della patente di categoria A, nel caso si trasporti un passeggero senza modifica delle condizioni di massa, sagoma e velocità; oppure la necessità del possesso della patente di categoria B, nel caso in cui vengano superati i limiti delle altre condizioni WM Le macchine agricole 109 Guida delle macchine agricole Il D.P.R. 393/59 introdusse un nuovo tipo di patente: la patente agricola, modello MC 703, che in realtà non serviva solo per la guida delle macchine agricole. Infatti, tale patente poteva abilitare: 1. alla guida di macchine agricole (tipo A), 2. alla guida dei carrelli (tipo B), 3. alla guida delle macchine operatrici (tipo C). WM Le macchine agricole 110 Guida delle macchine agricole La Legge 14.02.1974 n. 62 intervenne consentendo la guida delle macchine agricole, dei carrelli e delle macchine operatrici con la normale patente di cat. A o B rilasciata ai sensi del D.P.R. 393/59, ma si dimenticò di prevedere la formale abrogazione della precedente patente specifica, quella cosiddetta agricola di tipo A, B e C rilasciata per effetto dello stesso D.P.R. 393/59. Per questo motivo si possono trovare tuttora in corso di validità patenti agricole stampate su carta telata di colore verde, del tipo a foglietto a sei facciate ripiegato in tre parti. Vengono rinnovate ancora oggi e il rinnovo avviene con l’applicazione del tagliando adesivo di colore rosa identico a quello degli altri tipi di patente dello stesso formato. WM Le macchine agricole 111 MC703 Guida delle macchine agricole WM Le macchine agricole 113 Assicurazione La circolazione su strada delle macchine agricole è soggetta all'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 193 comma 1 del codice. Ai sensi dell'art. 237 del codice, diversamente da quanto previsto per gli altri tipi di veicoli, il contratto di assicurazione per le macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infra annuali, comunque non inferiori ad un bimestre. L'assicurazione è obbligatoria per: 1. Trattrici agricole; 2. Macchine agricole operatrici semoventi. In quanto non provvisti di motore e non classificati tra i rimorchi, non hanno l'obbligo della copertura assicurativa le macchine agricole trainate, cioè le macchine agricole operatrici trainate e i rimorchi agricoli. Quando questi tipi di macchine agricole sono agganciate ad una trattrice agricola, l'assicurazione di quest'ultima copre anche il veicolo trainato mentre le attrezzature portate o semiportate fanno parte del veicolo. WM Le macchine agricole 114 Assicurazione I rimorchi agricoli con targa stradale propria, e pertanto di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t, hanno invece l'obbligo di avere la polizza assicurativa contro il cosiddetto "rischio statico", che li copre per danni a terzi derivanti dagli stessi veicoli quando sono lasciati in sosta staccati dalla motrice su area pubblica o di uso pubblico. Nella polizza deve essere riportata la seguente clausola: "la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione". WM Le macchine agricole 115 Divieti di circolazione nei giorni festivi ed in altri periodi dell’anno Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare, può, conformemente alle direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il Prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose WM Le macchine agricole 116 Divieti di circolazione nei giorni festivi ed in altri periodi dell’anno Veicoli esclusi totalmente dal divieto: Macchine agricole, adibite al trasporto di cose (trattrici con pianale di carico o convogli costituiti da trattrici e rimorchi) con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t e le Macchine agricole eccezionali esclusivamente quando la circolazione avvenga su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale. Per i veicoli adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate È ammessa la circolazione nelle 48 ore precedenti e successive la manifestazione stessa. Veicoli per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP (temperatura controllata) soltanto quando la massa complessiva massima autorizzata non sia superiore a 14 t. Veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari. Tali veicoli, immatricolati per trasporto di i liquidi alimentari possono trasportare latte o essere diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro WM Le macchine agricole 117 Divieti di circolazione nei giorni festivi ed in altri periodi dell’anno Veicoli esclusi totalmente dal divieto: Veicoli che trasportano prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive possono circolare sempre. Come i precedenti devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro WM Le macchine agricole 118 Divieti di circolazione nei giorni festivi ed in altri periodi dell’anno Veicoli esclusi purché muniti di autorizzazione prefettizia: Veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t se circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale: • nei giorni festivi; • negli altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi indicati nel calendario. Macchine agricole eccezionali Se circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale: • nei giorni festivi; • negli altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi indicati nel calendario. I veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli deperibili in regime di esclusione totale, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita se circolano: • nei giorni festivi; • negli altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi indicati nel WM Le macchine calendario. agricole 119 Divieti di circolazione nei giorni festivi ed in altri periodi dell’anno Veicoli esclusi purché muniti di autorizzazione prefettizia: La circolazione di macchine agricole, indipendentemente dalle loro dimensioni e dai limiti di massa, è interdetta sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 159 a € 639. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 398 a € 1.596. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione e del fermo amministrativo del veicolo per lo stesso periodo. Per le Macchine agricole, destinate al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, la richiesta va presentata alla Prefettura della provincia di partenza, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare. WM Le macchine agricole 120 Velocità delle macchine agricole Macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente: WM Le macchine agricole 121 Velocità delle macchine agricole Macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini: WM Le macchine agricole 122 Velocità delle macchine agricole Macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente: WM Le macchine agricole 123 Velocità delle macchine agricole Art. 142, c. 3: Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate: c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi; Art. 142, c. 4: Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Art. 142, c. 10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21 a euro 85. WM Le macchine agricole 124 Velocità delle macchine agricole Quindi, nella parte posteriore delle macchine agricole è obbligatoria l’indicazione della velocità massima consentita (disco adesivo retroriflettente, di cm 20 di diametro, con fondo bianco a bordo rosso recante al centro in nero il valore numerico della velocità massima). Nel caso si tratti di complessi di veicoli, l’indicazione del limite va riportata sul retro dei rimorchi e sul retro dell’attrezzatura portata o semiportata nel caso in cui queste siano di dimensioni tali da occultare il segnale posto sulla WM Le macchine trattrice. 125 agricole Trasporto di cose Le macchine agricole ed, in particolare, i rimorchi possono trasportare: . prodotti agricoli (tutto ciò che l’agricoltore o silvicoltore produce); . sostanze di uso agrario (concimi, fertilizzanti, sottoprodotti quali letame e compost, fanghi); . attrezzature destinate ad essere impiegate in attività agricole e forestali (forche, pale, zappe); . macchine agricole. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva. WM Le macchine agricole 126 Trasporto di cose Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 (larghezza 2,55 m, altezza 4 m, lunghezza 12 m). Non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo. Può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall’art. 61. La sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari (quando il carico sporge longitudinalmente per l’intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno ad un estremo del carico, o della sagoma sporgente), rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all’asse del veicolo. WM Le macchine 127 agricole Trasporto di cose Fermi restando i limiti massimi di sagoma possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote. Chiunque viola le disposizioni sulla sistemazione del carico è soggetto alla sanzione amministrativa (art. 164) da € 80 a € 318. Decurtazione 3 punti. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico correttamente. Sanzione accessoria: • ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida fino al ripristino condizioni. WM Le macchine agricole 128 Trasporto di cose Articolo 82 CdS: 8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. 9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. 10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi. WM Le macchine 129 agricole Trasporto cose, uso diverso Trasporto di merce diversa dai prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di attrezzature non destinate all’esecuzione di attività agro-forestali: art. 82/8° e 10°, da € 80,00 a € 318,00 + sospensione della carta di circolazione; Trasporto cose, uso diverso Qualora il trasporto di cose non sia configurabile nel quadro di quanto prevede l’articolo 57 potrebbe ipotizzarsi anche l’applicazione degli articoli 26 e 46 della legge 298/1974. Chiunque utilizza per trasporto in conto terzi un veicolo non adibito a tale uso è punito con sanzioni amministrative. Tali sanzioni hanno entità diversa a seconda della massa del veicolo con cui il trasporto è stato effettuato: • se la violazione è commessa con un veicolo di massa inferiore a 6 t, ricorre la violazione dell'art. 82, c. 8, CDS e si applica la procedura del Codice della strada; • quando il veicolo ha, invece, massa complessiva superiore a 6 t, ricorre la violazione dell'art. 88 CDS; poiché il Codice della strada richiama le sanzioni dell'art. 46, legge n. 298/1974, si applica la procedura prevista per questa violazione. La violazione relativa all'impiego di un veicolo non destinato a tale uso, può essere commessa senza un abusivo esercizio dell'attività di autotrasporto oppure può concorrere con quella dell'art. 26, legge n. 298/1974 quando l'esercizio abusivo dell'attività di autotrasporto viene realizzato con veicoli non immatricolati per uso di terzi (uso proprio che trasporta merci appartenenti ad altro soggetto e per conto di questo). Trasporto cose, uso diverso Da evidenziare, per i c.d. “terzisti” la definizione legislativa: Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38“ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004 Art. 5. Attività agromeccanica 1. E' definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta. Articolo 15 L’articolo contempla un’ampia gamma di comportamenti vietati a tutela delle strade e delle loro pertinenze, e della sicurezza della circolazione che si svolge su esse: per danneggiamento di strade, loro piantagioni e impianti p.m.r. € 38; per danneggiamento, spostamento, rimozione o imbrattamento della segnaletica p.m.r. € 39; per impedimento del deflusso delle acque p.m.r. € 24; per circolazione di bestiame su strade diverse da quelle “locali” di classe “F” p.m.r. € 24; per getto o deposito di rifiuti sulle strade, e per loro imbrattamento p.m.r. € 24; per apporto di fango sulle strade con le ruote dei veicoli p.m.r. € 39; per immissioni e scarichi abusivi in cunette stradali p.m.r. € 24; per getto di cose dai veicoli in movimento p.m.r. € 24; Tutte queste violazioni sono accompagnate dalla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ex art. 211 C.d.S WM Le macchine agricole 133 Articolo 15 f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; “f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento; g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni; i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. 2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 155,00. 3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00. 3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 400,00. 4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .” WM Le macchine agricole 134 Art. 16 Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati Art. 26 Regolamento (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati): L’articolo determina le minime distanze da osservarsi, per i nuovi interventi di diversa natura, fuori dai centri abitati rispetto al confine stradale, che ovviamente non coincide con il margine della carreggiata, bensì con il confine delle pertinenze stradali di esercizio come definite all’art. 24 del CdS. 1. per canali, fossi ed escavazioni in genere: distanza pari alla profondità dello scavo, con un minimo di m. 3 (pari a quanto già stabilito in materia dal R.D. 1740/33); 2. per nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade: 2/a. fuori dai centri abitati e delle zone di espansione edilizia previste dal P.R.G.C. sono state riproposte, sostanzialmente le distanze minime prescritte dal D.M. 01/04/1968, n. 1404 in caso di edificazione, e cioè: m. 60 per le strade di classe A (autostrade); m. 40 per le strade di classe B (strade extraurbane principali); m. 30 per le strade di classe C (strade extraurbane secondarie); m. 20 per le strade di classe F (strade locali) non vicinali; m. 10 per le strade di classe F (strade locali) vicinali. WM Le macchine agricole 135 Art. 16 Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati Art. 26 Regolamento (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati): 2/b. nelle zone di espansione edilizia previste dal P.R.G.C., esterne al centro abitato: m. 30 per le strade di classe A; m. 20 per le strade di classe B; m. 10 per le strade di classe C. Per le strade di classe E (di quartiere) ed F (locali) il Regolamento non stabilisce distanze minime, le quali possono essere fissate dagli strumenti urbanistici comunali. Non sono stabilite dal Reg. distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione; anche in questi casi distanze minime possono essere previste dalle norme urbanistiche locali. 3. per muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza: m. 5 per le strade di Classe A e di classe B; m. 3 per le strade di classe C e di classe F. anche per le strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione il regolamento non fissa distanze minime, che possono essere previste localmente dalle disposizioni urbanistiche. WM Le macchine agricole 136 Art. 16 Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati Art. 26 Regolamento (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati): 4. per gli alberi: distanza pari alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza al compimento del ciclo vegetativo, con un minimo di m. 6; considerato che la norma fa esplicito riferimento all’essenza di appartenenza, e non al singolo esemplare, si ritiene che la distanza pari alla massima altezza raggiungibile dalla specie vada osservata anche nel caso si intendesse costringere l’albero ad altezze inferiori, per esempio, mediante potature 5. per siepi vive non più alte di m. 1: distanza di m. 1 6. per siepi vive e piantagioni di altezza superiore a m. 1: distanza di m. 3; questa distanza è naturalmente vincolante anche per le colture agrarie non arboree, come ad esempio quella del mais; 7. per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti, fili spinati e materiali simili: 7/a. m. 1 ove tali recinzioni non eccedano l’altezza di m. 1 o poggino su un eventuale cordolo non più alto di cm. 30 dal suolo; 7/b. m. 3 nel caso la loro altezza superi m. 1. e/o siano fissate su cordolo più alto di 30 cm. WM Le macchine agricole 137 Art. 17 (Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati) L’articolo prevede che, fuori dei centri abitati, all’interno delle curve sia rispettata una fascia di rispetto “ … inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito ” fissata dall’art. 27 del Regolamento. Lungo il lato esterno delle curve, dove non sussistono problemi di visuale, vengono rispettate le fasce di rispetto previste in rettilineo. Per le violazioni p.m.r. € 398 accompagnato dal ripristino dello stato dei luoghi ex art. 211 C.d.S. Art. 27 Reg (Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati): Nella parte interna delle curve stradali esterne agli abitati le fasce di rispetto sono così determinate: in caso di strade con raggio di curvatura superiore a m. 250 = distanza prevista dall’art. 26 del Regolamento per i rettilinei; in caso di strade con raggio di curvatura inferiore a m. 250 = la fascia è delimitata dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero determinata dalle distanze di cui all’art. 26 del Regolamento se delimitano una fascia di ampiezza maggiore. WM Le macchine agricole 138 Art. 29 Piantagioni e siepi Impone ai proprietari della vegetazione esistente lungo le strade “… di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”. “Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile”. In caso di violazione: p.m.r. € 159 + obbligo ripristino dello stato dei luoghi con le procedure dell’art. 211 C.d.S. adottando gli accorgimenti già illustrati in precedenza (in caso di pericolo incombente o intralcio, segnalazione degli ingombri e immediata trasmissione degli atti alla Prefettura). Sono impregiudicati: gli obblighi risarcitori per eventuali danni causati a terzi o all’ente proprietario della strada. nell’ipotesi di contestuali danneggiamenti a manufatti stradali, le sanzioni pecuniarie ed accessorie di cui all’art. 15 lett. a) e/o b) C.d.S. ravvisabile in concorso con quella dell’art. 29. WM Le macchine agricole 139