MATERNITA` - Scuola di Formazione Ipsoa
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MATERNITA` - Scuola di Formazione Ipsoa
MATERNITA’ A cura di Studio Bravi SOSPENSIONE RAPPORTO DI LAVORO MALATTIA INFORTUNIO MATERNITA’ PERMESSI 2 RIFERIMENTI NORMATIVI L. 30/12/1971, n° 1204 L. 9/12/1977, n° 903 (trattamento economico) L. 8/3/2000, n° 53 D.Lgs. 26/3/2001, n° 151 (T.U. maternità e paternità) D.Lgs. 15/6/2015, n° 80 L. n° 104/2006, art. 1 (dirigenti di datori di lavoro privati) D.L. n° 112/2008, art. 20, c. 2 (dipendenti pubblici) D.Lgs. n° 66/2003, art. 11 (divieto di lavoro notturno) 3 AMBITO DI APPLICAZIONE La tutela della maternità e della paternità si applica a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, sia subordinati (compresi gli apprendisti, i dirigenti ed i soci lavoratori di cooperative) che autonomi (compresi collaboratori a progetto, associati in partecipazione, liberi professionisti, collaboratori “tipici”, ecc.). 4 AMBITO DI APPLICAZIONE Interruzione della gravidanza L’interruzione della gravidanza, sia spontanea che terapeutica, intervenuta dal 180° giorno (compreso) di gestazione è equiparato al parto, nel senso che nei tre mesi successivi all’evento di aborto è prevista l’erogazione dell’indennità di maternità nonché il divieto di lavorare. 5 TUTELA SALUTE E SICUREZZA Per le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che abbiano informato del proprio stato il datore di lavoro, sono previste particolari disposizioni miranti a salvaguardare la loro sicurezza e salute. Gli obblighi in materia di tutela fisica diventano operativi solo dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza. Tale certificato deve essere presentato dalla lavoratrice il più presto possibile, senza che, tuttavia, eventuali ritardi comportino per la stessa la perdita dei relativi diritti (art. 5, c. 5, D.P.R. n° 1026/1976). 6 TUTELA SALUTE E SICUREZZA Durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. E’ inoltre vietato adibire le lavoratrici ad un lungo elenco di lavori pericolosi, faticosi o insalubri (ved. art. 7 e 8 del D.Lgs. n° 151/2001). Durante tale periodo la lavoratrice deve essere addetta ad altre mansioni, conservando la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte. Nel caso di temporanea assegnazione a mansioni superiori, ha temporaneamente diritto al trattamento corrispondente all’attività effettivamente svolta. Attenzione alla valutazione dei rischi 7 PERMESSI PER VISITE MEDICHE Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi, retribuiti dal datore di lavoro, per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Le ore di permesso usufruite a tal fine non riducono il monte ore di r.o.l. previsto dal ccnl. Per fruire di tali permessi le lavoratrici devono presentare al datore apposita istanza e, successivamente, la relativa documentazione giustificativa dell’assenza, recante l’indicazione della data e ora di effettuazione degli esami, nonché attestazione relativa alla necessità di svolgimento durante l’orario di lavoro (circ. MinLavoro 6/5/1997, n° 66). 8 CONGEDO DI MATERNITA’ Per “congedo di maternità” s’intende, secondo la terminologia introdotta dal T.U., l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice per i seguenti periodi: - durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; - ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva del parto; - durante i tre mesi dopo il parto; - durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei suindicati periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. 9 CONGEDO DI MATERNITA’ Flessibilità dell’astensione Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, la lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista del SSN nonché il medico competente nominato ai sensi del D.Lgs. n° 626/1994 attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. A tal fine, le certificazioni mediche di cui sopra devono necessariamente essere rilasciate in data anteriore all’inizio del normale periodo di interdizione obbligatoria. 10 CONGEDO DI MATERNITA’ Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di 10 gg. al datore di lavoro, a condizione che venga prodotta adeguata certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute. (Modifica introdotta dal D.Lgs. n° 119/2011, a decorrere dall’11 agosto 2011). 11 INTERVENTO CORTE COSTITUZION. Il congedo di maternità post partum ha una duplice finalità: 1) tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente successivo al parto, per consentirle di recuperare le energie psico-fisiche necessarie per riprendere l’attività lavorativa; 2) proteggere il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, sia per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici che in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino. Tuttavia quando il bambino nasce prematuro e rimane ricoverato in una struttura sanitaria, il fine di proteggere il rapporto che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto escluso. Pertanto, la Corte Costituzionale con sentenza n° 116 del 7/4/2011 ha introdotto il seguente principio che successivamente è stato confermato dal D.Lgs. 80/2015: 12 CONGEDO DI MATERNITA’ In caso di ricovero del neonato, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità durante il periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi dopo il parto, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. (Previsione introdotta dal D.Lgs. n° 80/2015, a decorrere dal 25 giugno 2015). Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio e, comunque, è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. 13 ASTENSIONE ANTICIPATA L’astensione obbligatoria è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto, quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli, PREVISTI DA APPOSITO DECRETO MINISTERIALE 14 ASTENSIONE ANTICIPATA Su richiesta della lavoratrice, la ASL dispone l’astensione anticipata: 1. nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. In tal caso la relativa domanda si intende accolta dalla Asl decorsi 7 gg. dalla sua presentazione, e il provvedimento decorre dalla data di inizio dell’astensione dal lavoro. (Min. Lavoro, circ. n° 25/I/5249 del 17/4/08) 15 ASTENSIONE ANTICIPATA La DTL, invece, dispone l’astensione anticipata: 2. quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e non sia possibile assegnare altre mansioni. In questo caso il provvedimento di interdizione presuppone un accertamento da parte della DTL, salvo il caso in cui il datore di lavoro produca una dichiarazione da cui risulti ben chiara, sulla base di elementi tecnici ed organizzativi, l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. L’interdizione decorre dalla data del provvedimento della DTL. (Min. Lavoro, circ. n° 25/I/5249 del 17/4/08) . 16 PROROGA L’astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto, se la lavoratrice è addetta a lavori faticosi, pericolosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato dalla DTL, anche su richiesta della lavoratrice. 17 CONGEDO DI PATERNITA’ Per congedo di paternità si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore padre, fruita in alternativa al congedo di maternità (art. 2, c. 1, lett. b), D.Lgs. n° 151/2001). E’ AMMESSO, per tutta la durata prevista per il congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, solo nel caso di: - decesso della madre o di sua grave infermità che renda impossibile l’assistenza materna al minore nei primi mesi di vita; - abbandono da parte della madre; - affidamento esclusivo al padre; - in caso di adozione o affidamento di minori, rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante. 18 CONGEDO DI PATERNITA’ Tale disposizione si applica anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità economica, nonché nel caso in cui il padre stesso sia lavoratore autonomo. (Modifica introdotta dal D.Lgs. n° 80/2015) Il padre lavoratore che intenda avvalersi di tale diritto deve presentare al proprio datore di lavoro la certificazione attestante le condizioni descritte. Per quanto riguarda il trattamento normativo, si applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni previste per il congedo di maternità. 19 CONGEDO DI PATERNITA’ La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la seguenti misure a sostegno della genitorialità: Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Tale diritto si configura come un diritto autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito dal padre lavoratore anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre. Per la fruizione dello stesso, al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione in relazione al periodo di astensione. 20 INDENNITA’ INPS: misura Durante tutto il congedo di maternità, spetta un importo pari all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolata con le stesse modalità previste per il caso di malattia: IMPIEGATI: (Retribuzione lorda soggetta a contributi del mese precedente l’inizio dell’astensione : 30) più (Rateo mensile lordo di 13^ e 14^ : 30) 21 INDENNITA’ INPS: misura OPERAI MENSILIZZATI: (Retribuzione lorda soggetta a contributi del mese precedente l’inizio dell’astensione : 26) più (Rateo mensile lordo di 13^ e 14^ : 25) OPERAI IN MISURA ORARIA: (Retribuzione lorda soggetta a contributi del mese precedente l’inizio dell’astensione diviso [giornate retribuite + incidenza seste giornate in caso di settimana corta (ossia, gg. retribuite x 0,20)]) più (Rateo mensile lordo di 13^ e 14^ : 25) 22 R.M.G. e aumenti retributivi Il sistema di quantificazione della retribuzione media giornaliera, basato sulla retribuzione maturata dalla lavoratrice nel mese precedente quello di inizio dell’astensione, rende assolutamente ininfluenti eventuali aumenti retributivi decorrenti dal mese di inizio del congedo stesso. Gli arretrati retributivi dovuti in forza di rinnovi contrattuali, invece, hanno riflessi anche sulle prestazioni economiche di maternità erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi stessi. Detti emolumenti non devono essere presi in considerazione nel periodo di paga in cui sono stati effettivamente corrisposti, ma suddivisi pro quota - tenendo conto di quanto effettivamente dovuto per il mese considerato - per i mesi ai quali si riferiscono. 23 R.M.G. e lavoratrici part time Alle lavoratrici part time viene garantita parità di trattamento rispetto a quelle a tempo pieno. Ciò avviene con il riproporzionamento delle retribuzioni e delle indennità. Nel part time di tipo orizzontale il riproporzionamento del trattamento economico è già di per sé rapportato all’effettiva entità della retribuzione percepita in misura ridotta. Nel part time di tipo verticale o misto, invece, non si fa riferimento alla retribuzione del mese precedente, ma a quella globale dei 12 mesi precedenti l’inizio dell’assenza. La r.m.g. viene poi ottenuta dividendo tale somma per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nell’anno (360 per gli impiegati ovvero 312 per gli operai). 24 PERIODO INDENNIZZATO Le giornate indennizzabili sono tutte quelle comprese nel periodo di congedo, tranne: per i dipendenti con qualifica di operai: le domeniche e le festività cadenti nel periodo di astensione (a carico del datore di lavoro); per i dipendenti con qualifica di impiegati: le festività coincidenti con la domenica, in quanto a carico del datore. 25 PERIODO INDENNIZZATO Nel caso di part time verticale o ciclico, se il congedo di maternità inizia: - entro il periodo lavorativo o entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato, l’indennità spetta per tutto il periodo di congedo, anche durante la fase non lavorativa; - oltre il 60° giorno dall’ultimo lavorato, l’indennità viene riconosciuta solo per i giorni compresi durante le fasi lavorative, e non compete durante le previste pause. 26 DIRIGENTI A seguito dell’entrata in vigore della L. n° 104/2006, a partire dal 1° Aprile 2006 sono state estese anche ai dirigenti le stesse tutele e gli stessi diritti previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. A fronte di ciò è stato previsto un incremento contributivo a carico delle aziende, per far si che l’Inps subentrasse al datore nel pagamento delle indennità dovute ai dirigenti stessi durante i periodi di astensione. 27 PER OTTENERE L’INDENNITA’ Tutte le lavoratrici dipendenti devono presentare la domanda sia all’Inps competente per residenza sia al datore di lavoro, tramite il mod. MAT, prima dell’inizio dell’astensione. Le lavoratrici autonome devono, invece, presentare la domanda, utilizzando il mod. MAT.AUT, dopo il parto, alla sola sede competente dell’Inps. 28 PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ Nel caso di lavoro dipendente, l’indennità di maternità è anticipata dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, all’atto dell’erogazione della retribuzione. Il datore si rivale successivamente nei confronti dell’Istituto, conguagliando tale importo con le somme dovute per contributi, mediante esposizione nel mod. Uniemens. 29 PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ L’Inps (msg. n° 28997 del 18/11/2010) ha fornito chiarimenti in merito ad un’eventuale mancata anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro. In proposito, ha individuato i casi in cui, essendo comprovata la mancata anticipazione, viene previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps stesso, previa richiesta dell’interessato: - datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale; - aziende per le quali l’Inps stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione; - aziende per le quali la DTL, accertato l’inadempimento del datore, abbia disposto il pagamento diretto da parte dell’Inps; - casi in cui l’omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso dell’attività di azienda successivamente cessata; - aziende tuttora attive che, però, rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto (dopo diffida da parte dell’Istituto e salva, comunque, l’applicazione di sanzione pari a € 125,00 per ciascun dipendente). 30 PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per: - licenziamento per giusta causa o g.m.s.; - cessazione dell’attività aziendale; - ultimazione della prestazione, o scadenza del termine, in caso di lavoratrice a tempo determinato purché le citate condizioni si verifichino durante il congedo ordinario di maternità o durante i periodi di interdizione anticipata. 31 PAGAMENTO DELL’INDENNITA’ Possono godere dell’indennità di maternità anche quelle lavoratrici che, all’inizio del congedo di maternità, si trovano: - sospese; - assenti dal lavoro senza retribuzione; - disoccupate; purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni. 32 DOCUMENTAZIONE 1. 2. PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTENSIONE: la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro il certificato medico indicante la data presunta del parto. SUCCESSIVAMENTE AL PARTO: entro 30 giorni dal parto (termine ordinatorio), la lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di nascita del figlio, od una dichiarazione sostitutiva. Tali certificati, oltre che dai medici del SSN, possono essere rilasciati anche dal medico curante di medicina generale convenzionato o da un ginecologo convenzionato con il SSN stesso (circ. Inps 29/4/2010, n° 62). 33 INTEGRAZIONE DELL’INDENNITA’ Molto spesso i ccnl stabiliscono l’erogazione di un’integrazione dell’indennità Inps, a carico del datore. Poiché l’indennità Inps non è soggetta a contributi, per evitare che la retribuzione netta risulti superiore a quella normalmente spettante, si utilizza il sistema della “lordizzazione”: in sostanza l’indennità Inps viene aumentata figurativamente in funzione dell’incidenza della contribuzione e l’integrazione a carico del datore viene calcolata per differenza tra la normale retribuzione lorda e l’indennità lordizzata. 34 LORDIZZAZIONE Esempio: Nel caso di aliquota 9,49% a carico del dipendente, il coefficiente di lordizzazione si ottiene (anche) nel modo seguente: (100 – 9,49) = 90,51 (100 : 90,51) = 1,10485 (coeff. di lordizzazione) 35 EFFETTI NORMATIVI Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (anche nel caso di utilizzazione da parte del padre) deve essere computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla 13^ e 14^ mensilità ed alle ferie (art. 22 del D.Lgs. n° 151/2001), nonché ai fini della progressione in carriera quando il ccnl non richieda a tale scopo particolari requisiti. 36 EFFETTI NORMATIVI E’ utile anche per la maturazione del Tfr, per la quale si considera, ai fini del computo, la retribuzione che sarebbe normalmente spettata alla lavoratrice per quel periodo. I periodi di assenza per maternità e per congedi parentali non si computano, invece, nella durata complessiva dell’apprendistato. (In tal caso si ritiene opportuno avvisare la lavoratrice circa la conseguente proroga della scadenza). 37 EFFETTI NORMATIVI I periodi di congedo di maternità non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell’indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano, invece, ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennità di mobilità. 38 LAVORO NOTTURNO Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, indipendentemente dall’attività svolta. Inoltre il datore non può obbligare a prestare lavoro notturno: - la lavoratrice madre di un figlio di età < 3 anni o, in alternativa, il padre con lei convivente; - la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di figlio convivente di età < 12 anni; - la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno d’età o, in alternativa, il lavoratore padre adottivo o affidatario (D.Lgs. n° 80/2015); - la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. n° 104/1992. 39 LICENZIAMENTO La lavoratrice (o il lavoratore, se fruitore del congedo di paternità) non può essere licenziata dal momento del concepimento fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento non opera nel caso di: - licenziamento per giusta causa; - cessazione dell’attività aziendale; - spirare del termine in caso di assunzione a tempo determinato; - esito negativo della prova. 40 LICENZIAMENTO A tale proposito è utile evidenziare che: a) Cessazione dell’attività aziendale: Il licenziamento viene ritenuto giustificato non soltanto in ipotesi di cessazione totale, ma anche nel caso di cessazione e/o chiusura del reparto al quale la lavoratrice sia addetta, a condizione che lo stesso abbia autonomia funzionale e la lavoratrice non sia collocabile in altro reparto (Cass. 21/12/2004, n° 23684). In tale ultima ipotesi ricade sul datore di lavoro l’onere della prova dell’impossibilità di reimpiegare utilmente la lavoratrice presso altri reparti aziendali. 41 LICENZIAMENTO b) Esito negativo della prova: L’esito negativo della prova quale causa giustificatrice del licenziamento intimato alla lavoratrice in periodo protetto, è subordinato a rigorose condizioni, che sono state messe in luce dalla giurisprudenza della Suprema Corte; sarà, quindi, onere del datore di lavoro dimostrare e rendere conto dei motivi che lo abbiano indotto a risolvere il rapporto, tali da escludere, con ragionevole certezza, che la risoluzione non sia dipesa dallo stato di gravidanza o di puerperio della lavoratrice. (N.B.: la motivazione sul giudizio negativo della prova costituisce strumento che consente, da un lato, al giudice di indagare i motivi del recesso e, dall’altro, alla lavoratrice interessata di fornire la prova contraria). 42 LICENZIAMENTO Il licenziamento intimato in violazione delle disposizioni è nullo. E’ altresì nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino. Nel caso di licenziamento intimato in buona fede, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione da cui risulta lo stato della lavoratrice, non dà luogo a retribuzione. Tale periodo è, però, computato nella anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità aggiuntive. 43 LICENZIAMENTO Il divieto di licenziamento opera fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro anche nel caso in cui il bambino sia nato morto o sia deceduto durante tale periodo. Ove, invece, il bambino sia deceduto dopo il periodo di interdizione e prima del compimento di un anno di età, il divieto di licenziamento opera fino a 10 giorni dopo la sua morte. (art. 2, D.P.R. n° 1026/1976) 44 LAVORO STAGIONALE Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che danno luogo a disoccupazione stagionale (ved. tabella annessa al D.M. 20/11/1964), licenziate per cessazione dell’attività stagionale stessa, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell’attività lavorativa stagionale ed alla precedenza nelle riassunzioni, sempreché in tale momento non si trovino in periodo di congedo di maternità. L’assicurazione di maternità è riconosciuta anche alle lavoratrici straniere titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. 45 SOSPENSIONE DAL LAVORO Durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice o il lavoratore non possono essere sospesi dal lavoro, salvo il caso in cui sia sospesa l’attività dell’azienda o dell’intero reparto cui essi sono addetti, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. Essi non possono, inoltre, essere collocati in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, salvo il caso di cessazione dell’attività aziendale. 46 DIMISSIONI La comunicazione delle dimissioni presentata dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza, nonché quella presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo triennio di vita del bambino o di accoglienza del minore adottato o affidato, deve essere convalidata dal Servizio ispettivo del ministero del Lavoro, e la risoluzione del rapporto lavorativo è condizionata a tale convalida. In caso di dimissioni presentate durante il periodo di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso ed hanno diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali previste per il caso di licenziamento. 47 Rientro al lavoro al termine dell’assenza obbligatoria La L. 06/6/2008 n° 101 ha previsto che al termine dell’astensione obbligatoria la lavoratrice ha diritto (salvo rinuncia), oltre alla conservazione del posto, anche al rientro nella stessa unità produttiva (o altra nello stesso comune) ove era occupata all’inizio della gravidanza e di rimanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; inoltre ha diritto ad essere adibita alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. Con l’interpello n. 39 del 21.09.2011 il Ministero del Lavoro ha però precisato che il demansionamento della lavoratrice che torna al lavoro al termine del congedo è legittimo se funzionale alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Occorre tuttavia verificare che il contesto aziendale sia tale che, per fondate e comprovabili esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi, non sussistano alternative diverse per garantire la conservazione del posto di lavoro e per consentire aliunde l’esercizio delle mansioni. 48 ADOZIONI e AFFIDAMENTI 1. 2. 3. Adozioni nazionali: il congedo di maternità/paternità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall’età del minore stesso Adozioni internazionali: il congedo spetta per 5 mesi a prescindere dall’età del minore, e può essere fruito sia prima che dopo l’ingresso in Italia del minore stesso Affidamento: il congedo spetta solo per 3 mesi, da fruire entro i 5 mesi decorrenti dalla data di affidamento 49 ADOZIONI e AFFIDAMENTI Il congedo di maternità previsto in caso di adozione o affidamento, che non sia stato richiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore, anche qualora la madre non sia lavoratrice (quest’ultima estensione è stata prevista dall’art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 80/2015 a decorrere dal 25 giugno 2015). 50 ADOZIONE E AFFIDAMENTO: divieto di licenziamento Quanto previsto riguardo il divieto di licenziamento si applica anche in caso di adozione o affidamento, fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore da adottare, ovvero della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento (art. 2, c. 1, lett. b), D.Lgs. 25/10/2010, n° 5). 51 COPERTURA CONTRIBUTIVA Durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa calcolato sull’intera retribuzione figurativa, che viene riconosciuto senza la necessità di rispettare un requisito minimo di contribuzione effettiva (L. n° 155/1981, art. 8). Per i periodi di congedo di maternità in costanza di rapporto di lavoro, non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi. Nel caso in cui la maternità si realizzi al di fuori del rapporto di lavoro, invece, l’accredito figurativo avviene su domanda della lavoratrice, sempre che possa far valere, all’atto della presentazione della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa subordinata (non sono validi i periodi di lavoro autonomo) (Inps, msg. n° 6726/2005). Non è più necessario che i 5 anni debbano riferirsi esclusivamente a contribuzione italiana (Inps, circ. n° 41 del 25/2/2011). 52 Visita medica preassuntiva Le visite mediche preassuntive sono sempre vietate se finalizzate ad accertare lo stato di gravidanza della lavoratrice (art. 41, D.Lgs. n° 81/2008). 53 Rapporti della maternità con gli altri istituti: MALATTIA In relazione all’insorgenza di un evento di malattia durante la fruizione del congedo di maternità, l’art. 22, c. 2, D.Lgs. n° 151/2001 prevede che l’indennità per congedo di maternità sia già comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia (ved. anche circ. Inps n° 8/2003, punto 5). 54 Rapporti della maternità con altri istituti: INFORTUNIO L’Inail (circ. n° 33/1987) ha disposto che il trattamento economico per inabilità temporanea per infortunio o malattia professionale prevalga su quello di maternità. Pertanto l’indennità di maternità non dovrà essere corrisposta per tutto il periodo per il quale l’Inail provvede al pagamento dell’indennità giornaliera. Tuttavia all’Inps fa carico l’eventuale integrazione dell’indennità riconosciuta dall’Inail, fino a concorrenza dell’importo spettante a titolo di indennità di maternità (Inps, circ. n° 182/1997). 55 Rapporti della maternità con altri istituti: CONGEDO MATRIMONIALE Come precisato dall’Inps (circ. n° 248/1992), il trattamento di maternità viene riconosciuto quale sostitutivo di un reddito perso, pertanto nel caso di corresponsione del trattamento per congedo matrimoniale (sia a carico dell’Inps che del datore di lavoro) esiste una incompatibilità con la contemporanea erogazione dell’indennità di maternità. 56 Rapporti della maternità con altri istituti: A.N.F. Alla lavoratrice titolare di Assegno per il Nucleo Familiare spetta l’assegno stesso per tutto il periodo di congedo di maternità, parentale e per malattia del bambino inferiore a tre anni, con le consuete modalità di riconoscimento. L'assegno spetta altresì in caso di adozione o affidamento preadottivo nei periodi di spettanza dell'indennità. 57 GESTIONE SEPARATA INPS L’indennità di maternità per i soggetti iscritti alla gestione Separata presso l’Inps è erogata direttamente dall’Istituto (D.M. 12/7/2007; Inps, circ. n° 137/2007), anche in caso di adozione o affidamento, ed è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa. L’indennità giornaliera è riconosciuta in misura pari all’80% di 1/365° del reddito prodotto nei 12 mesi precedenti l’astensione per maternità. La domanda (Inps mod. Mat/Gest.Sep.) può essere presentata (corredata dal certificato medico di gravidanza) sia prima che dopo il parto. In tale ultimo caso il periodo indennizzabile sarà pari ai due mesi precedenti ed ai tre successivi la data effettiva del parto. A partire dal 25 giugno 2015, il D.Lgs. n° 80/2015 ha introdotto un principio di automaticità delle prestazioni anche a favore delle lavoratrici iscritte alla Gest. Sep., pertanto anche a questi soggetti verrà erogata l'indennità di maternità nonostante l’eventuale mancato versamento dei relativi contributi previdenziali da parte del committente. 58 CONGEDO PARENTALE 59 LA NORMA Il congedo parentale consiste nella possibilità, da parte di ciascun genitore, di astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo rispetto a quello obbligatorio. Il c. 1 dell’art. 32 del D.Lgs. n° 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. n° 80/2015, stabilisce che “per ogni bambino, nei suoi primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro …“ 60 DURATA CONGEDO PARENTALE 6 mesi per ciascun genitore (complessivamente non si può superare la durata di 10 mesi); se il padre usufruisce di almeno 3 mesi il periodo massimo aumenta fino ad 11 mesi; 10 mesi per il genitore “solo” ossia in caso di morte dell’altro genitore, mancato riconoscimento o abbandono del figlio da parte dell’altro genitore, oppure affidamento ad un solo genitore 61 DURATA CONGEDO PARENTALE Se il bambino è stato inizialmente riconosciuto da un solo genitore (ragazza madre) e solo successivamente anche dall’altro, il periodo di congedo complessivamente fruibile tra i due genitori è, comunque, quello ordinario. Esempio: Madre che ha goduto di 8 mesi di congedo parentale: Il padre può godere di un periodo massimo di 2 mesi di congedo (complessivamente 10 mesi). Madre che ha goduto di 7 mesi di congedo parentale: Il padre può godere fino a 4 mesi di congedo (per un totale di 11 mesi) poiché, avendo la possibilità di fruire di almeno 3 mesi di congedo, può scegliere di elevare il congedo fino a 11 mesi complessivi. 62 DURATA CONGEDO PARENTALE Come detto, in caso di parto gemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi ordinari di congedo parentale, nei suoi primi 12 anni di vita. La norma trova applicazione anche nell’ipotesi di adozione o affidamento di minori (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data. Gli unici casi di esclusione dalla possibilità di fruire del congedo parentale sono rappresentati dai lavoratori a domicilio e dagli addetti ai servizi domestici e familiari. 63 DURATA CONGEDO PARENTALE La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore, genitori di un minore portatore di handicap grave, possono prolungare fino a tre anni il congedo parentale (per le modalità di applicazione ved. Inps, msg. 17/9/2007, n° 22578). Sempre l’Inps (msg. 20/9/2007, n° 22912) ha inoltre ritenuto ammissibile che, per lo stesso figlio, i genitori possano fruire contemporaneamente, l’uno del congedo di maternità o parentale e l’altro del congedo straordinario di due anni previsto dall’art. 4, c. 2, della L. n° 53/2000, con diritto ad un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione (nel rispetto di un massimale annuo). Il periodo è coperto da contribuzione figurativa. In alternativa al prolungamento del congedo parentale, i genitori di portatori di handicap grave possono usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di età del bambino. 64 MODALITA’ DI FRUIZIONE I periodi di congedo possono essere goduti entro i primi 12 (modifica introdotta dal D.Lgs. n. 80/2015) anni di età del bambino (compreso il giorno del 12° compleanno). Il congedo può essere fruito in un’unica soluzione oppure frazionato in più periodi. In caso di fruizione frazionata, tra due periodi è necessaria la ripresa del lavoro, anche per un solo giorno. Esempio: Se in un’azienda che pratica la settimana corta viene chiesto di usufruire del congedo per due settimane, dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica compresi tra le due settimane, non essendoci stata ripresa lavorativa, sono considerate giornate di congedo. N.B.: le ferie non sono considerate quale ripresa effettiva del lavoro. 65 FRUIZIONE A ORE L’Inps (Msg. 19772 del 18 ottobre 2011) aveva chiarito che il congedo parentale non è fruibile a ore, ma con un’eccezione: se la lavoratrice è titolare allo stesso tempo di due (o più) rapporti di lavoro part time di tipo orizzontale o misto, ha la possibilità di astenersi a titolo di congedo parentale da uno dei due, proseguendo l’attività presso l’altro datore di lavoro. In tale ipotesi, ai fini del computo dei mesi di durata del congedo, l’assenza si considera per l’intera giornata, anche se di fatto si è limitata solo ad alcune ore. Quanto all’indennità, essa andrà logicamente commisurata alle ore di effettiva assenza dal lavoro. ./.. 66 FRUIZIONE A ORE Dopo una timida modifica introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2013, il D.Lgs. n° 80/2015 ha, però, apportato alcune modifiche al D.Lgs. n° 151/2001, a seguito delle quali è divenuta strutturale la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria. D.Lgs. n° 151/2001, Art. 32 c. 1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 (congedo parentale) su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. … c. 1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. 67 FRUIZIONE A ORE Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La norma, però, esclude la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con la fruizione di permessi o riposi di cui al decreto legislativo n° 151/2001. 68 LA NORMA Il diritto del genitore ad astenersi dal lavoro ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto. Per il padre lavoratore dipendente costituisce, come per la madre, un diritto proprio e non più un diritto derivato, pertanto risulta esercitabile a prescindere dall’altro genitore. I genitori possono, quindi, anche decidere di fruire dei permessi contemporaneamente. 69 LA NORMA In particolare, il padre lavoratore può utilizzare i congedi: - in concomitanza con l’utilizzo del congedo di maternità da parte della madre lavoratrice; - se la madre al termine del congedo di maternità decide di non riprendere subito l’attività lavorativa e chiede anch’essa il congedo parentale; - se la madre usufruisce dei riposi giornalieri (ma non viceversa). 70 COMPUTO 1. 2. Come detto, il congedo può essere fruito in un’unica soluzione oppure frazionato in più periodi. Qualora i periodi di godimento dell’assenza siano di durata inferiore o superiore al mese, per il computo si procede come segue: per i periodi di durata inferiore al mese si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese e tenendo in evidenza i giorni residui, per sommarli successivamente ad eventuali altri periodi; per i periodi di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il mese o il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero. Per questi ultimi si seguirà il criterio di cui al precedente punto 1) 71 Esempio Esempio di utilizzazione frazionata (Inps, circ. 26 gennaio 1982, n° 17) 1° periodo: dal 12 al 28 marzo = mesi 0 + giorni 17 2° periodo: dal 10 maggio al 31 agosto = mesi 3 + giorni 22 3° periodo dal 9 settembre all’8 ottobre = giorni 30, pari a mesi 1 ------------------------------------------------------------------Totale = mesi 4 + giorni 39 = mesi 5 + giorni 9 72 TRATTAMENTO ECONOMICO Per un periodo massimo complessivo tra i genitori pari a sei mesi, spetta un importo pari al 30 per cento della r.m.g. relativa al periodo mensile precedente l’inizio del congedo: entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile; Oltre i 6 anni e fino agli 8 di età del bambino, per la parte non precedentemente fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. N.B.: nel calcolo della R.M.G. non si computano i ratei di mensilità aggiuntive 73 GIORNATE INDENNIZZABILI Valgono le stesse regole previste per il congedo di maternità e paternità Unica eccezione, il part time verticale: l’indennità non spetta per le giornate di pausa contrattuale 74 Modalità per l’esercizio del diritto L’esercizio del diritto del genitore all’astensione è subordinato al preavviso, nei confronti del datore, non inferiore a 5 gg. in caso di fruizione su base giornaliera ed a 2 gg. in caso di fruizione su base oraria (nuovi termini introdotti dal 25 giugno 2015 ad opera del D.Lgs. n° 80/2015), indicando l’inizio e la fine del congedo. I termini e le modalità possono comunque essere definiti dalla contrattazione collettiva. Per quanto attiene la richiesta dell’indennità, i genitori devono presentare all’Inps ed al datore, con il medesimo preavviso, il mod. AST.FAC allegando il certificato di nascita ovvero copia del provvedimento di adozione. Nel modulo, tra l’altro, deve essere indicata la dichiarazione di responsabilità dell’altro genitore, relativa agli eventuali periodi già fruiti per il figlio di cui trattasi. 75 ADOZIONI E AFFIDAMENTI Nei casi di adozione e di affidamento, siano essi nazionali od internazionali, l’astensione facoltativa può essere fruita, alle stesse condizioni e modalità previste per i genitori naturali, entro 12 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità giornaliera spetta entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia (Inps, circ. n° 16/2008). In caso di adozione ed affidamento preadottivo internazionale, è previsto per entrambi i genitori un congedo non retribuito della durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato estero richiesto per l’adozione o l’affidamento. 76 Computo ai fini normativi I periodi di assenza per astensione facoltativa sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle mensilità aggiuntive ed alle ferie. I medesimi periodi non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato. 77 COPERTURA PREVIDENZIALE L’astensione facoltativa assistita dal trattamento economico è coperta da contribuzione figurativa piena, prescindendo dall’anzianità contributiva maturata. Gli ulteriori periodi di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ridotta attribuendo come valore retributivo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento (con possibilità di integrazione da parte dell’interessato, mediante riscatto). Ai fini dell’accredito figurativo i periodi di astensione facoltativa devono collocarsi nell’ambito di un rapporto assicurativo. I periodi di astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro possono essere riscattati solo se l’interessato, all’atto della domanda, può vantare almeno 5 anni di contribuzione effettiva. 78 Attività durante il congedo E’ a rischio di licenziamento il dipendente che nel periodo di astensione facoltativa svolga una diversa attività lavorativa, sia essa di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo (ved. anche Inps, circ. 29/4/2010, n° 62). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n° 16207 del 16/6/2008), definendo assolutamente irrilevante il fatto che il nuovo impiego contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia. Nel caso, invece, di più rapporti a part-time orizzontale, è ammessa la possibilità di fruire del congedo parentale relativamente ad un solo rapporto e proseguire contemporaneamente l’attività nell’altro. 79 Rapporto con altri istituti: MALATTIA E INFORTUNIO L’indennità per congedo parentale non compete alla lavoratrice assente dal lavoro per malattia od infortunio sul lavoro. Pertanto nel caso in cui l’evento morboso insorga durante il congedo parentale l’erogazione dell’indennità viene sospesa. Trascorso il periodo di malattia, il diritto all’indennità riprende la sua operatività. Al fine del conteggio dei mesi usufruiti come congedo parentale, i periodi di malattia indennizzati devono essere considerati neutri. (Inps, circ. n° 134382/1982 e n° 8/2003) 80 Rapporto con altri istituti: MALATTIA DEL BAMBINO In caso di insorgenza di malattia del bambino è possibile, su domanda, sospendere la fruizione del congedo parentale, mutando il titolo dell’assenza dal lavoro (Min. Lavoro, nota 28/8/2006, prot. 25/I/0003004). E’ stato inoltre riconosciuto il diritto al lavoratore di poter mutare il titolo giustificativo dell’assenza da congedo parentale a permesso (non retribuito) per gravi motivi di salute del figlio eventualmente disciplinato dalla contrattazione collettiva (Min. Lavoro, interpello n° 31/2009). 81 Alternativa al congedo parentale (art. 8, c. 7, D.Lgs. n. 81/2015) A far data dal 25 giugno 2015, la norma suindicata prevede che “il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante … la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta”. 82 GESTIONE SEPARATA INPS In favore degli iscritti alla Gestione Separata è prevista un’indennità per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. Destinatari della norma sono i lavoratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata dello 0,72%, che possano vantare l’accreditamento di almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti il parto. L’erogazione del trattamento economico è effettuata, su richiesta dell’interessato, direttamente dall’Inps ed è riconosciuta esclusivamente per i parti o gli ingressi in famiglia verificatisi dall’1/1/2007. 83 PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del 12° anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo (comprensivo del periodo di congedo parentale “ordinario”) non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. In alternativa a tale prolungamento, e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, possono essere fruiti i riposi giornalieri, in misura pari a 2 ore/gg., previsti dall’art. 33, c. 2, della L. n° 104/1992. 84 RIPOSI GIORNALIERI (Ex permessi per allattamento) 1) 2) 3) 4) Spettano entro il compimento del primo anno di vita del bambino. Il padre può richiederli quando: il figlio è affidato al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non ne usufruisce; anche se la madre non è lavoratrice dipendente; se la madre è deceduta oppure in stato di grave infermità. E’ escluso il diritto del padre quando la madre non svolge alcuna attività lavorativa nonché durante i periodi di congedo parentale della madre. 85 RIPOSI GIORNALIERI 2 ore giornaliere Generalità dei casi con diritto ad uscire dall’azienda 1 ora al giorno Nel caso in cui la lavoratrice usufruisca della camera di allattamento interna all'azienda 1 ora al giorno Se il normale orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere Si retribuiscono le ore con la retribuzione oraria “piena” 86 RIPOSI GIORNALIERI: parto plurimo A decorrere dal 28 marzo 2000 in caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate eventualmente anche dal padre. Ciascun genitore ha diritto a fruire di un numero di ore di riposo raddoppiate rispetto a quelle previste per un solo figlio; vale a dire di 4 ore ovvero di 2 a seconda che l'orario giornaliero di lavoro sia pari o superiore a 6 ore, ovvero sia inferiore a 6 ore. Le ore fruibili sono identificate secondo l'orario di lavoro del genitore che si avvale dei riposi. 87 ASSENZE MALATTIA BAMBINO Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro (senza retribuzione) per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio (senza applicazione delle disposizioni sulla facoltà di controllo della malattia del lavoratore) : - senza limiti di tempo fino ai 3 anni di vita del bambino; - nel limite di 5 giorni all’anno per ciascun genitore per figli con età compresa tra 3 ed 8 anni. Ai fini della fruizione è necessario che il medico emetta regolare certificazione di malattia, con le medesime modalità previste per i casi di malattia del lavoratore stesso. I periodi si computano ai fini dell’anzianità di servizio ma non fanno maturare ferie e mensilità aggiuntive 88 MALATTIA DEL BAMBINO E ADOZIONE O AFFIDAMENTO In caso di adozione o affidamento spettano ai genitori i congedi per malattia del figlio, fino al compimento dei 6 anni di età del figlio; dopo il compimento del 6° e fino al compimento dell’8° anno di età i genitori hanno, invece, diritto a fruire di cinque giorni all’anno alternativamente. Qualora all’atto dell’adozione o affidamento il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12, il congedo per la malattia del bambino in misura pari a cinque giorni all’anno può essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia. 89 MALATTIA DEL BAMBINO E FERIE La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore stesso per i medesimi periodi previsti per gli ordinari congedi per malattia del bambino (art. 47, c. 4, D.Lgs. n° 151/2001). Durata della sospensione: • Bambino fino a 3 anni di età: non ci sono limiti • Bambino di età compresa tra 3 e 8 anni: 5 giorni lavorativi all’anno per ogni genitore 90 L’ANNOSO E NON RISOLTO PROBLEMA DEL RAPPORTO TRA CONGEDO PARENTALE E T.F.R. 91 T.F.R. – criterio di calcolo In caso di sospensione della prestazione lavorativa nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione con intervento di integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro (comprensiva, quindi, anche di eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria al lavoratore. Ad es.: straord. a forfait, ecc.) 92 T.F.R. e assenze dal lavoro I casi contemplati dal citato art. 2110 c.c. sono relativi a: - infortunio - malattia - gravidanza e puerperio 93 T.F.R. e congedi parentali Un profilo di problematicità riguarda quali periodi di assenza per maternità siano considerati utili, in quanto l’art. 2110 c.c. fa un generico rinvio al periodo della “gravidanza” e del “puerperio”, senza menzionare espressamente i congedi parentali. Mentre non ci sono dubbi riguardo la computabilità dei congedi per maternità, non c’è certezza riguardo i congedi parentali. Un primo orientamento giurisprudenziale prevedeva la computabilità anche di questi ultimi, mentre altre (tutte condivisibili) sentenze hanno stabilito che l’assenza facoltativa non è utile alla maturazione del Tfr… 94 T.F.R. e congedi parentali In effetti, non esistendo una definizione giuridica di puerperio, al momento le soluzioni adottate dalla giurisprudenza sono tre: 1) con interpretazione estensiva del puerperio, Cassazione n° 2114/1993 e 23898/2004 ammette il congedo parentale (si ritiene fino all’età di 12 anni del bambino) 95 T.F.R. e congedi parentali 2) Con un’interpretazione più restrittiva, una seconda soluzione consente che il periodo massimo di astensione dal lavoro per la maturazione del Tfr è di 3 mesi, considerato che il puerperio, come situazione di carattere medico, non supera i 30-40 gg. (Si ritiene che questa sia la soluzione giuridicamente più condivisibile) 96 T.F.R. e congedi parentali 3) La terza soluzione, con un chiaro approccio di compromesso tra le prime due, ammette il congedo parentale ma solo fino all’età di 6 anni del bambino (Si ricorda che la L. 53/2000 ed il D.Lgs. 151/2001 prevedono che il congedo può essere fruito fino ai 6 anni del bambino e dai 6 agli 8 solo con particolari modalità) 97