ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI in seno al

Transcript

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI in seno al
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli Studenti
Si rende noto che con D.R. 544 del 02/09/2016 (integrato e rettificato dai DD.RR. 577/2016 e 586/2016)
sono state indette le elezioni per la designazione di:
a)
b)
c)
d)
n. 4 rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico;
n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione;
n. 20 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti;
n. 2 rappresentanti tra gli iscritti alle Scuole di Specializzazione in seno al Consiglio degli
Studenti
e) n. 2 rappresentanti tra gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca in seno al Consiglio degli
Studenti.
Le votazioni avranno luogo nei giorni:
mercoledì
giovedì
16 novembre 2016
17 novembre 2016
dalle ore 8:30 alle ore 16:30
dalle ore 8:30 alle ore 14:30
Coloro che risulteranno eletti sono rieleggibili una sola volta ed il loro mandato durerà:
- in seno al Senato Accademico e al Consiglio degli studenti, per il biennio accademico 2016/2017 –
2017/2018 (artt. 14 e 40 dello Statuto);
- in seno al Consiglio di Amministrazione due anni a decorrere dal 8/5/2017 (art. 16 dello Statuto).
Elettorato attivo e passivo
Per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Senato Accademico:
- l’elettorato attivo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea
magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell’Ateneo alla data dello svolgimento
dell’elezione;
- l’elettorato passivo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il
primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuole di
specializzazione dell’Ateneo, alla data di scadenza per la presentazione delle liste di candidati.
Per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione:
- l’elettorato attivo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea
magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell’Ateneo alla data dello svolgimento
dell’elezione;
- l’elettorato passivo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il
primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuole di
specializzazione dell’Ateneo, alla data di scadenza per la presentazione delle liste di candidati.
Per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio degli Studenti:
- l’elettorato attivo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale
dell'ateneo, alla data dello svolgimento delle elezioni;
- l’elettorato passivo spetta agli anzidetti studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non
oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'ateneo alla data di scadenza per la
presentazione delle liste di candidati.
Per l’elezione di n. 2 rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione in seno al Consiglio
degli Studenti:
- l’elettorato attivo spetta agli specializzandi che risultano iscritti alle scuole di specializzazione con contratto
in corso di validità alla data dello svolgimento delle elezioni;
- l’elettorato passivo spetta agli specializzandi che risultano iscritti alle scuole di specializzazione con
contratto in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle liste di candidati.
Per l’elezione di n. 2 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca in seno al Consiglio
degli Studenti
- l’elettorato attivo spetta ai dottorandi che risultano iscritti ai corsi di dottorato di ricerca alla data dello
svolgimento delle elezioni;
1
- l’elettorato passivo ai dottorandi che risultano iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso
ai corsi di dottorato dell’ateneo, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera h della legge 240/2010, alla data di
scadenza per la presentazione delle liste di candidati.
Le liste degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo sono predisposte dall’Ufficio Affari Generali – sezione
elezione – sito in Caserta al viale Lincoln, 5 (Palazzina B). Le liste sono messe a disposizione di chi ha
interesse presso il medesimo ufficio e pubblicate sul sito web di Ateneo, entro il 16 settembre 2016. Gli
aventi diritto all’elettorato attivo e passivo esclusi dalle liste potranno proporre ricorso, entro 10 giorni dalla
data della pubblicazione, al Rettore, che decide entro i successivi 5 giorni.
Presentazione candidature
Le candidature devono essere contenute in liste. Il numero minimo di candidati da inserire nelle liste deve
corrispondere al numero minimo di rappresentanti degli studenti da eleggere. Le liste possono prevedere un
numero massimo di candidati corrispondente al numero dei rappresentanti da eleggere più tre unità.
Le liste devono essere corredate:
a) per le elezioni della rappresentanza studentesca in seno al senato accademico, al consiglio di
amministrazione e al consiglio degli studenti, dalle firme di almeno 30 studenti iscritti nelle liste elettorali
dell’ateneo;
b) per le elezioni della rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato in
seno al consiglio degli studenti, per ciascuna rappresentanza, dalle rispettive firme di almeno 10 elettori.
I candidati devono indicare, nel modello predisposto dall’Ufficio Affari Generali: il cognome, il nome, la data e
il luogo di nascita, il corso di studio di appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di
fuori corso. Al modello di candidatura andrà allegata una fotocopia di un idoneo documento di
riconoscimento.
Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste per l'elezione nello stesso organo, a
pena di esclusione da tutte le liste. Ogni lista può essere contrassegnata da un simbolo e/o motto disegnato
e/o scritto, riprodotto anche su supporto magnetico. La modulistica necessaria sarà in distribuzione, oltre che
presso l'ufficio anzidetto, anche presso il sito web dell'Ateneo http://web.unina2.it.
Ciascuna lista e le dichiarazioni di candidatura devono essere presentate all’Ufficio Affari Generali
ubicato in Caserta, viale Lincoln n. 5 (Palazzina B) nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nonché il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30) entro le
ore 12:00 del giorno 03/10/2016. Ai fini dell’accertamento dell’avvenuta presentazione della lista, nei
termini di cui sopra, fa fede l’ora che la struttura accettante appone sulle liste dei candidati presentate.
Coloro che intendono appoggiare la lista dei candidati devono apporre la firma di sostegno in presenza di
un’unità di personale tecnico-amministrativo dell’Ufficio Affari Generali ubicato in Caserta al viale Lincoln, 5
(Palazzina B), a decorrere dal 04/10/2016 (dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30) e non
oltre le ore 12:00 del 10/10/2016, esibendo un idoneo documento di riconoscimento. Ciascuno studente non
candidato potrà appoggiare la presentazione di una sola lista per ogni organo.
Nei 12 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle relative firme di
appoggio, la commissione elettorale centrale procede alla verifica delle stesse assegnando un numero ad
ogni lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione.
Esaurita la fase del controllo la commissione elettorale centrale trasmette il verbale nonché le liste dei
candidati presentate all’ufficio affari generali. L’elenco delle liste di candidati ammesse alla competizione
elettorale è pubblicato sul sito web di ateneo.
Avverso errori od omissioni nelle liste dei candidati, di cui al precedente articolo, è ammesso ricorso, entro
48 ore dalla data di pubblicazione o di deposito delle liste, alla commissione elettorale centrale che decide
insindacabilmente entro le successive 24 ore.
Operazioni di voto
Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di un valido documento di riconoscimento e potrà
esprimere una preferenza per ciascuna elezione.
2
Validità delle elezioni
La votazione, relativa a ciascuna elezione, è valida se vi avrà preso parte almeno il 3% degli aventi diritto al
voto. Il mancato raggiungimento del quorum anzidetto comporta la possibilità di ripetere le operazioni di voto
per una sola volta tra coloro che hanno ottenuto almeno un voto nella prima tornata.
Incompatibilità
In virtù di quanto dispone l’art. 45, comma 6, dello Statuto ciascun rappresentante degli studenti può far
parte di uno solo tra i seguenti organi: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di
Valutazione.
Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell’art. 45, comma 6, dello Statuto ai componenti del senato accademico
e del consiglio di amministrazione è fatto divieto, tra l’altro:
- di essere componente di altri organi dell'ateneo salvo che del consiglio di dipartimento, del consiglio della
scuola, del consiglio di corso di studio e dei consigli e comitati scientifici relativi ad altre attività
istituzionali;
- di rivestire alcun incarico di natura politica, per la durata del mandato;
- di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività
universitarie presso il ministero dell’università, il consiglio universitario nazionale e l’ANVUR.
Chiunque incorre nei divieti di cui all’art. 45 dello statuto deve presentare all'Ufficio Affari Generali - Sezione
Elezioni - sito in Caserta, viale Lincoln n. 5 (Palazzina B) una dichiarazione scritta di opzione entro cinque
giorni dalla proclamazione dei risultati della relativa consultazione elettorale, in caso contrario il mancato o
intempestivo esercizio dell’opzione equivale ad accettazione della carica acquisita per ultima.
Seggi elettorali
L’ubicazione dei seggi elettorali e l’afferenza agli stessi del corpo elettorale saranno rese note con
successivo avviso che sarà affisso all’Albo di Ateneo e sul sito web dell’Ateneo. Eventuali rappresentanti di
lista presso i seggi potranno essere individuati solo dal presentatore di lista può individuare, tra gli studenti
che non sono candidati, con l’esclusivo compito di presenziare allo svolgimento delle elezioni.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal bando, si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento
Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.
Caserta, 02/09/2016
3