Sulle pagine di Italia Oggi

Transcript

Sulle pagine di Italia Oggi
A`YQPn"./"?QYY
A`YQPn"./"?QYYMUZ".,-.
DE?AC#D?6BC
.
<MWWM"[]Z^QO`dUZYQ"PU"M__UaU_l"MWWM"^ZSWUM"PQU"/1"MYYU6"U"P`NNU"QXQ]^U"YQW"aUPQZRZ]`X"PU"1F5?>53<<>
B^X_X#[PRTVP#OPT#VTWTVT'
UL#\NPU]L#OT_PW]L#\PWbL#TWNXRWT]P#
FNTVZN!N!Pa^N!
7=!4A7E84!5BA;=
http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'IO034078' - http://www.italiaoggi.it
;
dcd!^!gZfj^h^i^!Y^!VXXZhhd!
Z! aZ! XVjhZ! dhiVi^kZ! YZa!
cjdkd!gZ\^bZ!YZ^!b^c^+
b^!X]Z!V\^iVcd!^a!hdccd!
YZ^!Xdcig^WjZci^!Z!YZ^!adgd!egd+
[Zhh^dc^hi^!^c!fjZhi^!eg^b^!\^dgc^!
YZaayVccd!0./0,!Ec[Vii^*!YjgVciZ!
^a!k^YZd[dgjb!Y^!@`NXVNETTV+EehdV!
YZa!/6!\ZccV^d!hXdghd*!^!fjZh^i^!hj!
iVaZ!cjdkd!gZ\^bZ!V!^bedhiV!hd+
hi^iji^kV!jaigVg^YdiiV*!g^heZiid!Va!
idiVaZ!YZ^!fjZh^i^!eZgkZcji^!VaaV!
gZYVo^dcZ*!]Vccd!gVeegZhZciVid!
Y^!\gVc!ajc\V!aV!eZgXZcijVaZ!e^ˆ!
g^aZkVciZ,!Odcd!ZhhZco^VabZciZ!
YjZ!aZ!bdi^kVo^dc^!Y^!fjZhiV!V[+
[VccdhV!g^XZgXV!Y^!X]^Vg^bZci^!YV!
eVgiZ!YZ^!Xdcig^WjZci^8!ayVhhZcoV!
Y^!egZX^hVo^dc^!j[z!X^Va^!YV!eVgiZ!
YZaayVbb^c^higVo^dcZ![^cVco^V+
g^V!Z!aV!cZXZhh^i‚!Y^!YdkZg![VgZ*!
egdeg^d!^c!fjZhi^!\^dgc^*!aZ!hXZaiZ!
kVaZkda^!eZg!ay^ciZgd!Vccd,!
BgV! aZ! fjZhi^dc^! e^ˆ! he^cdhZ!
hja!iVeeZid!Ydb^cV!^a!egdWaZbV!
YZaaV!kZg^z!XV!^c!dgY^cZ!VaaV!bZgV!
egdhZXjo^dcZ!YZaayVii^k^i‚!^cigV+
egZhV!d!YV!^cigVegZcYZgZ!YV!eVg+
iZ!YZa!Xdcig^WjZciZ!^c!gZaVo^dcZ!V!
fjZaaV!\^‚!hkdaiV!^c!eVhhVid!XdbZ!
Y^eZcYZciZ!d!Vjidcdbd,!O^!igViiV!
Y^!jcV!kZg^z!XV!cdc!XZgid!hZbea^+
XZ!X]Z!aV!hiZhhV!Vbb^c^higVo^dcZ!
[^cVco^Vg^V!VaayZedXV!YZaay^cigd+
Yjo^dcZ!YZa!gZ\^bZ!YZaaZ!cjdkZ!
^c^o^Vi^kZ! egdYjii^kZ! 'Vgi^Xdad!
/1!aZ\\Z!c,!166-0...(*!YVa!fjVaZ!
ad!hiZhhd!„!idiVabZciZ!bjijVid*!
cdc!Zh^i‡!V!YZz!c^gZ!XdbZ!kVajiV+
W^aZ!XVhd!eZg!XVhd!Xdc!g^\jVgYd!Va!
XdciZhid!\ZcZgVaZ!^c!Xj^!aV!cjdkV!
Vii^k^i‚!k^ZcZ!V!ZhhZgZ!ZhZgX^iViV,!
Jdc!Zh^hiZ*!YjcfjZ*!jcV!YZz!c^o^d+
cZ!Y^!bZgV!egdhZXjo^dcZ!Y^!Vii^k^+
i‚!kVaZkdaZ!hZbegZ!Z!XdbjcfjZ,!
?^‡!X]Z!^!Xdcig^WjZci^!YdkgVccd!
kZg^z!XVgZ!„!aV!z!cVa^i‚!Vci^Zajh^+
kV!YZaaV!Y^hedh^o^dcZ!hjaaV!WVhZ!
YZaaV!fjVaZ!d\c^!kdaiV!^c!Xj^!h^!z!+
c^hXV!eZg!hdiigVggZ!gZYY^i^!Y^!Vi+
i^k^i‚!Vhhd\\ZiiViZ!V!iVhhVo^dcZ!
dgY^cVg^V!Xdc!Vaig^!YV!hdiidedggZ!
Vaay^bedh^o^dcZ!}eVgVY^h^VXV•!YZa!
3$!V!i^idad!hdhi^iji^kd*!^a!g^hX]^d!
Y^!Xdcz!\jgVo^dcZ!YZaaV!bZgV!egd+
hZXjo^dcZ!YZaayVii^k^i‚!z!c^g‚!eZg!
gZcYZgh^!hZbegZ!e^ˆ!XdcXgZid,!
Pjii^!YV!^ciZgegZiVgZ!VcX]Z!^!
h^\c^z!XVi^!XdciZcji^!cZa!egdkkZY^+
bZcid!Y^gZiidg^VaZ!YZa!00!Y^XZb+
WgZ!hXdghd!^c!dgY^cZ!VaayZh^bZciZ!
gZaVi^kV!VaaZ!h^ijVo^dc^!^c!Xj^!^a!
Xdcig^WjZciZ!VWW^V!eZghd!^a!aVkd+
gd!d!h^!igdk^!^c!bdW^a^i‚!eZg!XVjhZ!
^cY^eZcYZci^!YVaaV!hjV!kdadci‚,!
Ec!gZaVo^dcZ!V!iVaZ!gZfj^h^id!X]Z!
[V!kZc^g!bZcd!aV!XVjhV!dhiVi^kV!
YZaaV!bZgV!egdhZXjo^dcZ!Y^!jcyVi+
i^k^i‚!egZXZYZciZbZciZ!hkdaiV*!^c!
bdai^!h^!X]^ZYdcd*!^c[Vii^*!hZ!h^Vcd!
V!ZhhV!Vhh^b^aVW^aZ!aZ!h^ijVo^dc^!
Y^! Xdadgd! V^! fjVa^! cdc! „! hiVid!
g^ccdkVid!^a!XdcigViid!V!iZgb^cZ!
hXVYjid!d!h^!„!Y^hYZiiVid!d!cdc!g^c+
cdkVid!jc!XdcigViid!Y^!XdaaVWdgV+
o^dcZ!XddgY^cViV!Z!Xdci^cjVi^kd!
d!V!egd\Ziid,
JZa!h^aZco^d!YZaayVbb^c^higV+
o^dcZ!hjaayZhViiV!edgiViV!Y^!fjZ+
hid!cjdkd!gZfj^h^id!cdc!Xy„!YjWW^d!
+!DF>B8>D6@>!9I77>!9;>!@;HHCF>
AP\L!Z\Y]PN_bTYXP!
OPVVeL^^T`T^h
"# IJTPWVW#R#ZNY]R[R\R#PRi#OWZU]TJ\R#XNZ#TN#V]W^N#RVR`RJ\R^N#XZW,
M]\\R^N#JZ\-#02#TNPPN#277.1///;
"# !#VJTR\i#JV\RNT][RWVN#MNTTJ#VWZUJ
"# MJ#^JT]\JZN#LJ[W#XNZ#LJ[W
ETVP`LXbL!OPVVeP^h!
LXLR\Lf!NL!#,.!LXXT$
"# ERTN^J#[WTW#XNZ#TdN^NV\]JTN#UJPPRWZN#XNZUJVNV`J#VNT#ZN,
PRUN#MNR#V]W^R#URVRUR
"# VWV#MR[LZRURVJ#RV#JTL]V#UWMW#TdJLLN[[W#RV`RJTN
=VT!]^LRP!QY\WL^T`T!
P!TV!^T\YNTXTY!YMMVTRL^Y\TY
"# FWTW#RT#XNZRWMW#MR#XZJ\RLJV\J\W#WKKTRPJ\WZRW#XNZ#TdJLLN[[W#
JPTR#JTKR#VWV#j#LWV[RMNZJ\J#UNZJ#XZW[NL]`RWVN#MNTTdJ\\R,
^R\i
ALXNL^Y!\TXXY`Y!NYX^\L^^T!
L!^P\WTXP!P!NYVVLMY\LbTYXT
"# FN#RT#LWV\ZRK]NV\N#XW\Zi#MRUW[\ZJZN#LQN#VWV#MRXNVMWVW#
MJTTJ#[]J#^WTWV\i#VWV#RUXNMR[LWVW#TdJLLN[[W#JR#V]W^R#
URVRUR
9TNT^_\P!]_T!OYN_WPX^T!
PWP]]T
"# DNZ#TdN[LT][RWVN#?^J#MNTTN#XZN[\J`RWVR#N#XNZ#TdN[WVNZW#MJTTJ#
ZR\NV]\J#MdJLLWV\W#j#WXXWZ\]VW#RT#ZRLQRJUW#JTTJ#VWZUJ#MNT#
MT#87.1/00#VNT#LWZXW#MNTTJ#OJ\\]ZJ#
DL]]LRRTY!OLVVP!X_Y`P!
TXTbTL^T`P!Z\YO_^^T`P
"# h#XW[[RKRTN#JLLNMNZN#JT#ZNPRUN#MRN#V]W^R#URVRUR-#FN#VWV#j#
\ZJ[LWZ[W#RT#XNZRWMW#URVRUW#MNT#\ZRNVVRW#WLLWZZNZi#ZN^WLJ,
ZN#N[XZN[[JUNV\N#RT#ZNPRUN#MNTTJ#TNPPN#277.1///
DP\OT^P!OPT!X_Y`T!WTXTWT
"# FWVW#ZRXWZ\JKRTR#JPTR#N[NZLR`R#[]LLN[[R^R#[NV`J#TRUR\J`RWVR#
\ZJ\\JVMW[R#MR#V]W^N#J\\R^R\i
5B!J;BH6=@>C!9>!F;=>A>!D>S!C!A;BC!G;AD@>Q!86H>
;PNY\\PXdL5!0.0.1/01
EP[_T]T^T5!WPPN\\R^R#N#[WPPN\\R^R
FPWZVTf!NLdTYXT5!VW#[LZR\\]ZN+#VW#?^J+#VW#?ZJX+#VW#[\]MR+#VW#ZR\NV]\N
GL]]LdTYXP5!RUXW[\J#[W[\R\]R^J#4&#LWV#LZR\NZRW#MR#LJ[[J
EPRTWP
OPT!X_Y`T!WTXTWT
#L\^'!+0%!NYWWT!*&+%
OV!21(+)**$
"!
"!
"!
"!
EPRTWP!OPRVT!Pa
WTXTWT
#L\^'!+0%!NYWWL!,%
OV!21(+)**$
"! ;PNY\\PXdL5#0.0.1/01
"! EP[_T]T^T5!WPPN\\R^R#N#[WPPN\\R^R#MR#L]R#JR#LWUUR#MJ#85#N#88#JZ\-#
0+#TNPPN#133.1//6
"! FPWZVTf!NLdTYXT5!VW#[LZR\\]ZN+#VW#?ZJX+#?^J#RV#MRLQRJZJ`RWVN#JVV]JTN
"! GL]]LdTYXP5#JTRY]W\N#?ZXNO#WZMRVJZRN
B_Y`P!TXTbTL^T`P
Z\YO_^^T`P
#L\^'!*,%!VPRRP
X'!,11(+)))$
"!
"!
"!
"!
>WZ\P]P!WTXY\T
#L\^'!//%!OZ\
2*0(*21/$
"! EP[_T]T^T5#TRUR\R#MR#ZRLJ^R#XNZ#J\\R^R\i
"! FPWZVTf!NLdTYXP5#\NV]\J#[WTW#ZNPR[\ZR#?^J#RV\NPZJ\R#LWV#TN#WXNZJ,
`RWVR#ZRTN^JV\R#?R->M"! GL]]LdTYXP5!?ZXNO#JTRY]W\N#WZMRVJZRN
EPRTWP!Z\PWTLVP
OPV!^_^Y\LRRTY
#L\^'!*)%!NYWWT!*&1%
OV!+)*(+)**$
"! ;PNY\\PXdL5#0.0.1/02
"! ;P]^TXL^L\T5!RUXZN[N#RVMR^RM]JTR+#XZWON[[RWVR[\R+#[WLRN\i#N_#JZ\-#4#G]RZ
"! FPWZVTf!NLdTYXT5!JMNUXRUNV\R#LWV\JKRTR+#ZRM]`RWVN#\NZURVR#JLLNZ,
\JUNV\W+#LWUXNV[JKRTR\i#?^J#JTTJZPJ\J
"! GL]]LdTYXP5#?ZXNO#[NLWVMW#LZR\NZRW#MR#LJ[[J
X]Z!VcX]Z!aZ!h^ijVo^dc^!YV!jai^bd!
ZhedhiZ!h^Vcd!bZg^iZkda^!Y^!VYZ+
\jViV!ijiZaV,!Ea!ijiid!V!eViid!Z!
V!XdcY^o^dcZ!X]Z!^a!Xdcig^WjZciZ!
h^V!ed^!^c!\gVYd! Y^! Y^bdhigVgZ!
VcX]Z!^c!iVa^!X^gXdhiVcoZ*!aV!hjV!
ZhZco^dcZ!YV!fjVah^Vh^!XdaeV!Z!aV!
gZVaZ!Z[[Zii^k^i‚!YZaaZ!hiZhhZ,!Ida+
i^!YjWW^!VcX]Z!hjaad!hkda\^bZcid!
Y^!Vii^k^i‚!Y^!hiV\Z![dgbVi^k^!Z!Y^!
i^gdX^c^!VW^a^iVci^!cdc!z!cVa^ooV+
;PNY\\PXdL5#0.0.1//0
EP[_T]T^T5#VW^R\i#J\\R^R\i+#TRUR\R#MR#ZRLJ^R.LWUXNV[R
FPWZVTf!NLdTYXT5!VW#ZR\NV]\J#JLLWV\W
GL]]LdTYXP5#RUXW[\J#[W[\R\]\R^J#0/&
i^!eZg‡!Vaay^hXg^o^dcZ!^c!VaW^!egd+
[Zhh^dcVa^!c…!dWWa^\Vidg^VbZciZ!
egZk^hi^! eZg! aZ\\Z! V! iVa^! [^c^,!
PZcjid!Xdcid!YZaaZ!kVg^Z![dgbZ!
Zh^hiZci^!hja!bZgXVid!YZa!aVkdgd!
^c!gZaVo^dcZ!V!iVa^!eZgXdgh^![dg+
bVi^k^*!cdc!Xy„!YjWW^d!X]Z!ayjc^Xd!
ijiZaVid!YVaaZ!cjdkZ!Y^hedh^o^dc^!
^cigdYdiiZ!cZaayVgi^Xdad!05!YZa!Ya!
76-0.//!h^V!fjZaad!^YZci^z!XVW^aZ!
cZa!eZg^dYd!Y^!egVi^XV!dWWa^\Vid+
g^V!V^!z!c^!YZaayZhZgX^o^d!Y^!Vgi^!d!
egd[Zhh^dc^,!@V!h\dbWgVgZ!^ckZXZ!
ijii^!^!YjWW^!^cZgZci^!^a!eVhhV\\^d!
YVa!gZ\^bZ!YZaaZ!cjdkZ!^c^o^Vi^kZ!
egdYjii^kZ!Zm!Vgi^Xdad!/1!YZaaV!
aZ\\Z!c,!166-0...!Va!gZ\^bZ!YZ^!
cjdk^! b^c^b^,! ?dbZ! X]^Vg^id!
YVa!egdkkZY^bZcid!Y^gZiidg^VaZ!
YZa!00!Y^XZbWgZ!hXdghd*!iVaZ!eVh+
hV\\^d!hVg‚!hZbegZ!edhh^W^aZ!Z!h^!
igViiZg‚!Y^!kZg^z!XVgZ!jc^XVbZciZ!
http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente
hZ!ad!hiZhhd!Ydkg‚!d!bZcd!ZhhZgZ!
egZXZYjid!YVaaV!gZkdXV!YZa!gZ\^bZ!
YZaaZ!cjdkZ!^c^o^Vi^kZ!egdYjii^kZ,!
?^gXdhiVcoV!fjZhiyjai^bV!X]Z!h^!
kZg^[^X]Zg‚! hdaiVcid! fjVcYd! ^a!
eVhhV\\^d!Va!cjdkd!gZ\^bZ!YZ^!
b^c^b^!VkkZgg‚!eg^bV!YZa!YZXdg+
hd!YZa!ig^Zcc^d!b^c^bd!Y^!eZgbV+
cZcoV!g^X]^Zhid!YVaaV!X^iViV!aZ\\Z!
c,!166-0...,!
@jWW^!^cz!cZ!VcX]Z!hj\a^!VheZi+
i^!egVi^X^!YZa!cjdkd!gZ\^bZ,!Qc!
XZgid!cjbZgd!Y^!^ciZgkZcji^!Va!
[dgjb! ]Vccd*! ^c[Vii^*! X]^Zhid!
ajb^!hjaaZ!Y^X^ijgZ!cZXZhhVg^Z!YV!
^chZg^gZ!cZaaZ![ViijgZ!X]Z!^!cjdk^!
b^c^b^!ZbZiiZgVccd!cZa!Xdghd!
YZa!0./0!eZg!Zk^YZco^VgZ!h^V!^a!
cdc!Vhhd\\ZiiVbZcid!V!EkV!YZaaZ!
egZhiVo^dc^!YV\a^!hiZhh^!Z[[ZiijV+
iZ!h^V!^a!cdc!dWWa^\d!Y^!g^iZcjiV!
YyVXXdcid!hjaaZ!egZhiVo^dc^!hiZhhZ,!
=cX]Z!eZg!iVa^!egdWaZbVi^X]Z*!^c!
VhhZcoV!Y^!X]^Vg^bZci^!j[z!X^Va^!
YZaaZ!ZcigViZ!„!Vjhe^XVW^aZ!^cY^+
XVgZ!^c![ViijgV!^a!i^ed!Y^!gZ\^bZ!
[^hXVaZ! YZa! hd\\Ziid! Zb^iiZciZ!
[VXZcYd!Zhea^X^id!g^[Zg^bZcid!Va!
[Viid!X]Z!igViiVh^!Y^!Xdcig^WjZc+
iZ!^c!gZ\^bZ!z!hXVaZ!Y^!kVciV\\^d!
eZg!ay^begZcY^idg^V!\^dkVc^aZ!Z!
eZg!^!aVkdgVidg^!^c!bdW^a^i‚!Y^!Xj^!
VaayVgi^Xdad!05*!Xdbb^!/!Z!0*!YZa!
Ya!76-0.//,!
p!?K!\XQUSK!NOS!+,&!Ea!Xdbe^+
bZcid!YZ^!13!Vcc^!cdc!„!jc!a^b^iZ!
bV!jcV!k^giˆ!YZ^!cjdk^!b^c^b^,!
HV!aZiijgV!Y^!VaXjc^!fjZh^i^!^cda+
igVi^! YV^! aZiidg^! aVhX^V*! ^c[Vii^*!
^cigVkZYZgZ! jcy^ciZgegZiVo^d+
cZ!gZhig^ii^kV! Y^!iVaZ!gZfj^h^id!
VcV\gV[^Xd*!fjVh^!X]Z!ad!hiZhhd!
Xdhi^ij^hhZ!jcV!hdgiV!Y^!WVgg^ZgV!
Vaay^c\gZhhd!eZg!ayVXXZhhd!Va!cjdkd!
gZ\^bZ!V!^bedh^o^dcZ!hjeZg!g^Ydi+
iV!YZa!3$,!
€! WZcZ! egZX^hVgZ! hjW^id! X]Z!
^a!gZ\^bZ!YZ^!cjdk^!b^c^b^!cdc!
„!egZXajhd!V^!hd\\Zii^!X]Z!^cigV+
egZcYdcd! jcV! cjdkV! Vii^k^i‚!
Yy^begZhV!d!Y^!aVkdgd!Vjidcdbd!
d!ay]Vccd!\^‚!^cigVegZhV!hjXXZhh^+
kVbZciZ!Va!1/!Y^XZbWgZ!0..5,!Ea!
[Viid!Y^!ZhhZgZ!jc!\^dkVcZ!Z!VkZ+
gZ!bZcd!Y^!igZciVX^cfjZ!Vcc^!Va!
bdbZcid!YZaayVkk^d!YZaaV!cjdkV!
Vii^k^i‚!edig‚!^c[Vii^!jc^XVbZciZ!
XdchZci^gZ!Y^!WZcZz!X^VgZ!Y^!jc!
e^ˆ!ajc\d!eZg^dYd!Y^!eZgbVcZcoV!
Vaay^ciZgcd!YZa!gZ\^bZ!hjeZg!V\Z+
kdaVid!g^heZiid!V^!XVcdc^!X^cfjZ!
ZhZgX^o^!XdcXZhh^!VaaV!\ZcZgVa^i‚!
YZ^!Xdcig^WjZci^,!
Hyjai^bd!eZg^dYd!YZa!eg^bd!Xdb+
bV!YZaayVgi^Xdad!05!YZa!Ya!76-0.//!
g^X]^VbV!iVaZ!Zi‚!VcV\gVz!XV!jc^+
XVbZciZ!eZg!egZX^hVgZ!X]Z!}^a!gZ+
\^bZ!Y^!Xj^!V^!eZg^dY^!egZXZYZci^!
„!Veea^XVW^aZ!VcX]Z!daigZ!^a!fjVgid!
eZg^dYd!Yy^bedhiV!hjXXZhh^kd!V!
fjZaad!Y^!^c^o^d!YZaayVii^k^i‚*!bV!
cdc!daigZ!^a!eZg^dYd!Yy^bedhiV!Y^!
Xdbe^bZcid!YZa!igZciVX^cfjZh^+
bd!Vccd!Y^!Zi‚,!Odad!\a^!jcYZg!
igZciVX^cfjZcc^!edigVccd!Yjc+
fjZ!heZgVgZ!Y^!g^bVcZgZ!cZa!eVgV+
Y^hd!z!hXVaZ!YZ^!cjdk^!b^c^b^!e^ˆ!
YZa!eZg^dYd!fj^cfjZccVaZ!egZk^+
hid!YVaaV!cdgbV,!AXXdaV!YjcfjZ!
ayjc^XV!k^giˆ!g^XdcYjX^W^aZ!V!iVaZ!
Zi‚!VcV\gVz!XV,
j!GV\^[QafV[ZR!^V_R^bN`N
'IO034078' - http://www.italiaoggi.it
/
A`YQPn"./"?QYYMUZ".,-.
DE?AC#D?6BC
AQ"]U^[Z^_Q"PU"1F5?>53<<>"MU"\`Q^U_U"PU"_QWQ^[Q__M_Z]U"Q"WQ__Z]U"^`W"Y`ZaZ"]QSUXQ"PQU"XUYUXU
8?"KLRGPW"BCIIU?PPGRGPW"R?"RCNGDGA?P?"A?OL"MCN"A?OL
http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'IO034078' - http://www.italiaoggi.it
=a!B!PBSSBHHJ!
TRB!RFHJMJ
FS!MRSONO!NS!\KYO[O!\O!
S!MXW][SL^OW]S!MRO!WOU!
MX[\X! NOQUS! KWWS! *()(!
O!*())!RKWWX!KYO[]X!UK!
YK[]S]K!=_K!XY]KWNX!YO[!
SU! [OQSVO! NOUUO! W^X_O!
SWSaSK]S_O! Y[XN^]]S_O!
NS! M^S! KUUcK[]SMXUX! )+!
NOUUK! UOQQO! W&+//'*(((!
YX\\XWX$! K_OWNXWO! S!
[OZ^S\S]S$!KMMONO[O!NKU!
)f! QOWWKSX! *()*! KU! [O%
QSVO!NOS!W^X_S!VSWSVS!
NS!M^S!KUUcK[]SMXUX!*.!NOU!
NU! 0/'*())&! B! NO_XWX!
K]]OWNO[O! WOMO\\K[SK%
VOW]O! SU! MXVYSVOW]X!
NOU!][SOWWSX!NS!YO[VK%
WOWaK! O\Y[O\\KVOW]O!
Y[O_S\]X! NKUUK! WX[VK!
S\]S]^]S_K! NS! ]KUO! Y[O%
MONOW]O![OQSVO2!";S^%
USK!GOVYO\]SWS! b! @K[K!
5O[]X!b!FKU_K]X[O!@K[%
MXWO!b!8^\]KMRSX!6SUOK!
b!4W]XWSX!FMKWX!b!@K\%
\SVSUSKWX!FYK]K[X#!
N^hedhiV8!OjaaV!WVhZ!YZa+
aZ!Y^hedh^o^dc^!XdciZcjiZ!
cZa!egdkkZY^bZcid!Y^gZi+
idg^VaZ! YZa! 00! Y^XZbWgZ!
0.//! c,/6360.! edhhdcd!
VXXZYZgZ!Va!gZ\^bZ!z!hXV+
aZ!Y^!kVciV\\^d!^cigdYdiid!
YVaayVgi^Xdad! 05! Xdbb^! /!
Z!0!YZa!@a!76-0.//!VcX]Z!
^!Xdcig^WjZci^!X]Z!]Vccd!
^cigVegZhd!jcyVii^k^i‚!Y^!
^begZhV*!VgiZ!d!egd[Zhh^d+
cZ!hjXXZhh^kVbZciZ!Va!1/!
Y^XZbWgZ! 0..5*! deiVcYd!
eZg!^a!gZ\^bZ!z!hXVaZ!V\Z+
kdaVid! eZg! aZ! cjdkZ! ^c^+
o^Vi^kZ!^begZcY^idg^Va^!Z!
Y^!aVkdgd!Vjidcdbd!Y^!Xj^!
VaayVgi^Xdad!/1!YZaaV!aZ\\Z!
01!Y^XZbWgZ!0...!c,166,!
HyVXXZhhd! Va! cjdkd! gZ+
\^bZ! YZ^! b^c^b^! edig‚!
g^\jVgYVgZ!^!eZg^dY^!Yy^b+
edhiV! gZh^Yj^! Va! XdbeaZ+
iVbZcid!YZa!fj^cfjZcc^d!
g^heZiid! Va!eZg^dYd! Yy^b+
edhiV!Y^!^c^o^d!YZaayVii^k^+
i‚!deejgZ*!hZ!e^ˆ!ZaZkVid*!
[^cd! Va! Xdbe^bZcid! YZa!
igZciVX^cfjZh^bd!Vccd!Y^!
Zi‚!YZa!Xdcig^WjZciZ,
Ea!eVhhV\\^d!YVaaZ!cjd+
kZ! ^c^o^Vi^kZ! egdYjii^kZ!
V^!cjdk^!b^c^b^!„!YjcfjZ!
XdchZci^id,!Ea!Xdcig^WjZciZ!
X]Z!Z[[ZiijV!iVaZ!eVhhV\\^d!
Ydkg‚!kZg^z!XVgZ!aZ!hjV!ed+
h^o^dcZ!g^heZiid!Va!eZg^dYd!
ig^ZccVaZ!Y^!eZgbVcZcoV!
cZa!gZ\^bZ!Zm!Vgi^Xdad!/1!
aZ\\Z!166-0...,!OZ!iVaZ!eZ+
g^dYd!cdc!„!VcXdgV!iZgb^+
cVid!dXXdggZg‚!egdXZYZgZ!
VaaV!gZkdXV!ZhegZhhV!YZa+
ad! hiZhhd! YV! Xdbjc^XVgZ!
Vaay=\Zco^V!YZaaZ!ZcigViZ!
Xdc! ayVeedh^id! bdYZaad!
==7,!OZ!^ckZXZ!^a!ig^Zcc^d!
Y^!eZgbVcZcoV!cZa!gZ\^bZ!
YZaaZ!cjdkZ!^c^o^Vi^kZ!egd+
Yjii^kZ!h^!„!XdcXajhd!cVij+
gVabZciZ!VaadgV!^a!eVhhV\+
\^d!V^!cjdk^!b^c^b^!edig‚!
VkkZc^gZ!hZcoV!W^hd\cd!Y^!
VaXjcV!Y^!VaXjcV!gZkdXV!d!
Xdbjc^XVo^dcZ,
FNTVZR!N!Pa^N!
7=!4A7E84!5BA;=
@`NXVNETTV!HR``R! ejWWa^XV!aZ!
g^hedhiZ!V^!fjZh^i^!^c!iZbV!Y^!gZ+
\^bZ!YZ^!b^c^b^*!edhi^!YV!aZiidg^!
Z!iZaZheZiiVidg^!Va!k^YZd[dgjb!
0./0!Y^!@`NXVNETTV+EehdV,
HW!MXW][SL^OW]O!MXW!YSl!
NS!+,!KWWS!NS!O]i!MRO!RK!KYO[%
]X! WOU! *()(! UK! YK[]S]K! =_K!
MXW]SW^KWNX! UcK]]S_S]i! NOU!
\^X!Y[OMONOW]O!NK]X[O!NS!UK%
_X[X!Y^k!KMMONO[O!NKU!*()*!
KU!W^X_X![OQSVO!NOS!VSWSVS2!
"@K[MX!?XWQXLK[NS#
ES\YX\]K&!Ea!fjZh^id*!hZeejg!
hig^c\Vid*!Xdci^ZcZ!Va!hjd!^c+
iZgcd!ijiiV!jcV!hZg^Z!Y^!g^a^Zk^!
X]Z!bZg^iVcd!Y^!ZhhZgZ!igViiVi^!
Xdc!ViiZco^dcZ,
Ec!eg^bd!ajd\d!ayZi‚!YZa!ediZc+
o^VaZ!cjdkd!b^c^bd,!Ea![Viid!Y^!
VkZgZ!e^ˆ!Y^!igZciVX^cfjZ!Vcc^!
Va!bdbZcid!YZaayVeZgijgV!YZaaV!
eVgi^iV!EkV!cdc!Xdhi^ij^hXZ! Y^!
eZg! h…! VaXjc! bdi^kd! dhiVi^kd!
VaayVXXZhhd!Va!cjdkd!gZ\^bZ!YZ^!
b^c^b^!Zm!Vgi^Xdad!05*!Xdbb^!/!
Z!0!*!YZa!Ya!76-0.//,!PVaZ!gZfj^+
h^id!VcV\gVz!Xd!VhhjbZ!^c[Vii^!
g^a^Zkd! jc^XVbZciZ! eZg! ^a! eZ+
g^dYd!bVhh^bd!Y^!eZgbVcZcoV!
^c!iVaZ!gZ\^bZ!X]Z!hVg‚!^c!k^V!
dgY^cVg^V!Y^!X^cfjZ!Vcc^!ediZc+
Ydh^! Vbea^VgZ! [^cd! Va! eZg^dYd!
Yy^bedhiV! Y^! Xdbe^bZcid! YZa!
igZciVX^cfjZh^bd!Vccd!Y^!Zi‚!
eZg!^!hd\\Zii^!e^ˆ!\^dkVc^,
HV!Xdci^cjVo^dcZ!Y^!jcV!Vii^+
k^i‚!egZXZYZciZbZciZ!hkdaiV!YV!
Vaig^!hd\\Zii^!egZhjeedcZ!^ckZ+
XZ!aV!kZg^z!XV!YZa!gZfj^h^id!ed+
+@!ND6F69>GC!Q!G86@;O!9;>!BICJ>!A>B>A>! M!,;!F;=C@;
BY\WP!LZZVTNLMTVT
"# <Z\RLWTW#16+#LWUUR#0#N#1#MT#87.1/00
"# <Z\RLWTW#0+#LWUUR#MJ#85#J#006#TNPPN#166.1//6#W^N#JXXTRLJKRTR
"# DZW^^NMRUNV\W#V#-07471/#MNT#11.01.1/00
EP[_T]T^T!OeTXR\P]]Y
"# ?VR`RW#V]W^J#J\\R^R\i#MWXW#RT#20-01-1//6#LWV#R#ZNY]R[R\R#MR#L]R#JR#
LWUUR#MJ#85#J#88#TNPPN#133.1/66#N#LWUUJ#1+#JZ\RLWTW#16#MT#
87.1/00
9_\L^L!\PRTWP
"# DNZRWMW#MdRVR`RW#J\\R^R\i#NM#R#Y]J\\ZW#[]LLN[[R^R#LWV#XW[[RKRTN#N[\NV,
[RWVN#!#VW#JT#XNZRWMW#MdRUXW[\J#MR#LWUXRUNV\W#MNT#24f#JVVW
CZbTYXT
"# FNUXZN#XW[[RKRTN#][LRZN#MJR#V]W^R#URVRUR#XNZ#WX`RWVN#JLLNMNVMW#
[RJ#JR#ZNPRUR#WZMRVJZR#LQN#[NUXTR!##LJ\R#(N_#URVRUR#LWUXZN[W)
>WZY]^L!]Y]^T^_^T`L
"# ?V#UR[]ZJ#XJZR#JT#4&#MNT#ZNMMR\W#[W[\R\]\R^J#MNTTdRZXNO+#N#MNTTN#JM,
MR`RWVJTR#ZNPRWVJTR#N#LWU]VJTR
"# BW#ZR\NV]\J#MdJLLWV\W#[]R#ZRLJ^R.LWUXNV[R
6OPWZTWPX^T
"# ?[LZR`RWVN#NTNVLQR#IRN[#c#VW#LWU]VRLJ`RWVR#KTJLS#TR[\#c#VW#[XN[W,
UN\ZW#c#VW#LNZ\R!##LJ`RWVN#LWZZR[XN\\R^R#c#VW#R^J#c#VW#RZJX#c#VW#[\]MR#
MR#[N\\WZN#c#VW#LWV\JKRTR\i
hid!YVaaV!aZiiZgV!X(!YZa!XdbbV!0!
YZaayVgi^Xdad!05!X^iVid!dkkZgd!X]Z!
ayVbbdciVgZ!YZ^!g^XVk^!gZVa^ooV+
i^!cZa!eZg^dYd!Yy^bedhiV!egZXZ+
YZciZ!VaaV!XZhh^dcZ!YZaayVii^k^i‚!
hiZhhV!cdc!h^V!hiVid!hjeZg^dgZ!V!
1.b^aV!Zjgd,!RZg^z!XV!X]Z!hZXdc+
Yd!aZ!AcigViZ!'X^gXdaVgZ!c,6!YZa!
04-/-0../(!cdc!YZkZ!ZhhZgZ![ViiV!
^c!XVhd!Y^!egdhZXjo^dcZ!Y^!jcV!
egZXZYZciZ!Vii^k^i‚!Y^!aVkdgd!Vj+
idcdbd!X]Z!Y^!eZg!h…!cdc!egZkZ+
YZ!aV!hjXXZhh^dcZ!hd\\Zii^kV,
Ec[^cZ! aV! X^gXdhiVcoV! X]Z! ^a!
XZYZciZ!ayVii^k^i‚!h^V!^a!YVidgZ!
Y^!aVkdgd!YZa!ediZco^VaZ!cjdkd!
b^c^bd,!Ec!fjZhid!XVhd!^c[Vii^!
h^!Ydkg‚!VaigZh†!kVajiVgZ!hZ!h^!
„! ^c! egZhZcoV! d! bZcd! Y^! jcV!
bZgV!egdhZXjo^dcZ!YZaayVii^k^i‚!
egZXZYZciZbZciZ!hkdaiV!hdiid!
[dgbV!Y^!aVkdgVidgZ!Y^eZcYZc+
iZ!d!Vjidcdbd,!Ec!fjZhid!hZchd*!
hZbegZ!hZXdcYd!aZ!AcigViZ*!}t„!
YV!g^iZcZgh^!XZgiVbZciZ!bZgV!
egdhZXjo^dcZ! YZaayVii^k^i‚! ^c!
egZXZYZcoV!ZhZgX^iViV!fjZaayVi+
i^k^i‚!X]Z!egZhZciV!^a!XVgViiZgZ!
YZaaV!cdk^i‚!jc^XVbZciZ!hdiid!
ayVheZiid![dgbVaZ!bV!X]Z!k^ZcZ!
hkdaiV!^c!hdhiVco^VaZ!Xdci^cj^+
i‚!ji^a^ooVcYd*!eZg!ZhZbe^d*!\a^!
hiZhh^!WZc^!YZaayVii^k^i‚!egZXZ+
YZciZ*!cZaad!hiZhhd!ajd\d!Z!cZ^!
Xdc[gdci^!YZ\a^!hiZhh^!Xa^Zci^•,
?^gXdhiVcoZ!fjZhiZ!jai^bZ!X]Z!
cdc!hjhh^hidcd!d\c^!fjVa!kdaiV!^a!
Y^eZcYZciZ!g^aZkV!ayVii^k^i‚!YZa!
hjd!YVidgZ!Y^!aVkdgd!VhhjbZc+
YdhZcZ!^!g^hX]^*!g^aZkVcYdcZ!aZ!
ViigZooVijgZ! Z! g^kda\ZcYdh^! V!
jcV!Xa^ZciZaV!Y^kZghV!YV!fjZaaV!
Xdhi^ij^iV!jc^XVbZciZ!YVa!YV+
idgZ!Y^!aVkdgd!hiZhhd,!Ec!fjZhiZ!
h^ijVo^dc^!^c[Vii^!ay^cYV\^cZ!z!+
cVa^ooViV!VY!VXXZgiVgZ!aV!cdk^i‚!
YZaayVii^k^i‚!YZkZ!ZhhZgZ!Z[[Zi+
ijViV!XVhd!eZg!XVhd*!ZhVb^cVid!
VcX]Z!^a!XdciZhid!\ZcZgVaZ!cZa!
fjVaZ!aV!cjdkV! Vii^k^i‚! k^ZcZ!
^cigVegZhV,
2)!7<,9;054,!*54;85=,89)!+,22)!3,8)!6859,*<>054,!+0!);;0=0;R!68,*,+,4;,
2LII?@LN?SGLKG"C"ALKPN?PPG"?"PCJML"KLK"D?KKL"CAACSGLKC
D`!dibhc!/+/!XY`!dfcjjYX]aYbhc!X]fYh*
hcf]U`Y!XY`!//!X]WYaVfY!/-..!ghUV]`]gWY!
W\Y!bcb!Wcgh]hi]gWY!aYfU!dfcgYWin]cbY!
X]!U`hfU!Uhh]j]h•!dfYWYXYbhYaYbhY!gjc`*
hU!gchhc!ZcfaU!X]!`Ujcfc!X]dYbXYbhY!`U!
W]fWcghUbnU!]b!Wi]!]`!Wcbhf]ViYbhY!X]U!
dfcjU!X]!UjYf!dYfgc!]`!`Ujcfc!c!X]!YggYfY!
]b!acV]`]h•!dYf!WUigY!]bX]dYbXYbh]!XU``U!
giU!jc`cbh•+!OU`Y!]dchYg]!g]!Udd`]WU!Ub*
W\Y!]b!WUgc!X]!fYjcWU!WcbhfUhh]!X]!Wc``U*
VcfUn]cbY)!U!dfc[Yhhc!Y!g]a]`])!bcbW\•!
dYf!aUbWUhc!f]bbcjc!X]!ib!WcbhfUhhc!X]!
`Ujcfc!U!hYadc!XYhYfa]bUhc![]ibhc!U``U!
giU!bUhifU`Y!gWUXYbnU9!&>`UiX]U!HU*
[bUb]!t!<bXfYU!IUf[]!t!GiWU!<VcfX]!'
ES\YX\]K&!HV!Y^hedh^o^dcZ!XdciZcjiV!
cZa! egdkkZY^bZcid! Y^gZiidg^VaZ! hdegV!
g^X]^VbVid!Xdhi^ij^hXZ!^c!Z[[Zii^!jcV!YZa+
aZ!e^ˆ!g^aZkVci^!ZXXZo^dc^!Va!XdcXZiid!Y^!
bZgV! egdhZXjo^dcZ! YZaayVii^k^i‚! X]Z! ^c!
k^V! \ZcZgVaZ! Xdhi^ij^hXZ! hZbegZ! XVjhV!
Y^!ZhXajh^dcZ!YVa!gZ\^bZ!YZ^!X,Y,!cjdk^!
b^c^b^,!HZiiZgVabZciZ!^a!egdkkZY^bZcid!
YZa!00!Y^XZbWgZ!0.//!hiVW^a^hXZ!X]Z!iVaZ!
XVjhV!Y^!ZhXajh^dcZ!cdc!deZgV!}!,,aVYYdkZ!
^a!Xdcig^WjZciZ!Y^V!egdkV!Y^!VkZg!eZghd!^a!
aVkdgd!d!Y^!ZhhZgZ!^c!bdW^a^i‚!eZg!XVjhZ!
^cY^eZcYZci^!YVaaV!egdeg^V!kdadci‚,
Ec!VhhZcoV!Y^!heZX^z!X]Z!egZhZ!Y^!ed+
h^o^dcZ!YZaaZ!AcigViZ!hj!iVaZ!Y^hedh^o^d+
cZ!„!XdbjcfjZ!YV!g^iZcZgZ!X]Z*!iZcjid!
VcX]Z!Xdcid!YZaaZ!z!cVa^i‚!YZa!cjdkd!gZ+
\^bZ! z!hXVaZ!Y^!kVciV\\^d!X]Z*!XdbZ!h^!
aZ\\Z!cZa!eg^bd!XdbbV!YZaayVgi^Xdad!05!
YZa!Ya!76-0.//!„!fjZaad!Y^!},,,[Vkdg^gZ!aV!
Xdhi^ijo^dcZ!Y^!cjdkZ!^begZhZ!YV!eVgiZ!
Y^!\^dkVc^!dkkZgd!Y^!Xdadgd!X]Z!eZgYdcd!
^a!aVkdgd,,•*!iVaZ!X^gXdhiVcoV!cdc!YZWWV!
ZhhZgZ!a^b^iViV!hdad!V^!XdcigVii^!Y^!aVkd+
gd!V!iZbed!^cYZiZgb^cVid*!bV!h^!edhhV!
kZg^z!XVgZ!VcX]Z!cZaaZ!^ediZh^!egdheZiiViZ!
YV^!aZiidg^,!Hy^bedgiVciZ!hVg‚!Y^bdhigVgZ!
X]Z!ay^ciZggjo^dcZ!d!^a!bVcXVid!g^ccdkd!
YZa!XdcigViid!Y^!aVkdgd!V!iZbed!YZiZgb^+
cVid!d!YZa!XdcigViid!Y^!XdaaVWdgVo^dcZ!d!V!
egd\Ziid*!h^V!Ydkjid!V!XVjhZ!^cY^eZcYZci^!
YVaaV!kdadci‚!YZa!Xdcig^WjZciZ!hiZhhd,
=W!Y[O\OWaK!NS!^W!YO[SXNX!NS!]S[XMSWSX!
PX[VK]S_X!X!NS!\]KQO![O][SL^S]X!Y[O\\X!
^WcKaSOWNK!SWN^\][SKUO!X!MXVVO[MSK%
UO!j!YX\\SLSUO!Y[XMONO[O!YXS!KUUcKYO[%
]^[K!NOUUK!YK[]S]K!=_K!SW![OQSVO!NOS!
VSWSVS! YO[! UX! \_XUQSVOW]X! NS! ^WK!
K]]S_S]i!NS!WK]^[K!Y[XPO\\SXWKUO!WOS!
MXWP[XW]S!NOUUK!\]O\\K!KaSOWNK!MXW!UK!
Z^KUO!\S!j!OPPO]]^K]X!SU!\^NNO]]X!]S[X%
MSWSX2!"8W[SMK!@X]]K#
ES\YX\]K&!JZa!XVhd!^c!ZhVbZ!^a!Xdcig^+
WjZciZ!cdc!edig‚![Vg!kVaZgZ!ayZh^bZciZ!
VaaV!bZgV!egdhZXjo^dcZ!YZaayVii^k^i‚!Xdc+
iZcjiV!cZaaV!hZXdcYV!eVgiZ!YZaaV!aZiiZgV!
W(!YZaayVgi^Xdad!05!Xdhi^ij^iV!YVa!eZg^dYd!Y^!
egVi^XV!dWWa^\Vidg^V!V^![^c^!YZaayZhZgX^o^d!
Y^!Vgi^!d!egd[Zhh^dc^,
Hd!hiV\Z![dgbVi^kd! Z! gZig^Wj^id! egZhhd!
ay^begZhV!Xdhi^ij^hXZ*!^c[Vii^*!jc!kZgd!Z!
egdeg^d!gVeedgid!Y^!aVkdgd!X]Z!Ydkg‚!ZhhZ+
gZ!VcVa^ooVid!cZa!XdcXgZid!Va!egZX^hd![^cZ!
Y^!kZg^[^XVgZ!hZ!aV!cjdkV!Vii^k^i‚!Xdc!eVg+
i^iV!EkV!edhhV!d!bZcd!ZhhZgZ!Xdch^YZgViV!
fjVaZ!bZgV!egdhZXjo^dcZ!Y^!fjZaaV!Z[[Zi+
http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente
ijViV!YjgVciZ!iVaZ!eZg^dYd![dgbVi^kd,!
HW!\XQQO]]X!RK!\_XU]X!SU!YO[SXNX!NS!
Y[K]SMK! Y[XPO\\SXWKUO!XLLUSQK]X[SK!
MXVO!NX]]X[O!MXVVO[MSKUS\]K!Y[O\\X!
^WX!\]^NSX&!GO[VSWK]X!]KUO!YO[SXNX!O!
SW!K]]O\K!NOU!\^YO[KVOW]X!NOUUcO\KVO!
NS!\]K]X!RK!MXW]SW^K]X!K!MXUUKLX[K%
[O!Y[O\\X!UX!\]^NSX!NOU!]^]X[!MXW!^W!
MXW][K]]X!K!Y[XQO]]X&!B[K$!\^YO[K]X!
UcO\KVO!ON!O\\OWNX\S!KLSUS]K]X!SU!MXW%
][SL^OW]O!SW]OWNO!KY[S[O!UK!YK[]S]K!
=_K!MXVO! W^X_X!VSWSVX!O!SWSaSK[O!
UcK]]S_S]i!NS!MXVVO[MSKUS\]K&!h!YX\\S%
LSUO2!6XVO!SWPU^S[KWWX!\^!]KUO!\MOU]K!
SU!YO[SXNX!NS!Y[K]SMKW]K]X!O!SU!MXW%
][K]]X!K!Y[XQO]]X2!"@K[K!5O[]X#
ES\YX\]K&!LZg!aV!g^hedhiV!V!iVaZ!fjZh^id!
h^!ej‡!g^egZcYZgZ*!fjVh^!aZiiZgVabZciZ*!
fjVcid!XdciZcjid!cZaaV!X^gXdaVgZ!c,6!YZa!
04-./-0../!YZaay=\Zco^V!YZaaZ!ZcigViZ,
Ea!eZg^dYd!Y^!egVi^XVciVid!dWWa^\Vidg^d!eZg!
ayVXXZhhd!VaaV!egd[Zhh^dcZ!Z!aV!hjXXZhh^kV!
hi^ejaV!Y^!jc!XdcigViid!V!egd\Ziid!d!Y^!
XdaaVWdgVo^dcZ*!cdc!Xdhi^ij^hXdcd!XVjhZ!
dhiVi^kZ!VaayVXXZhhd!Va!cjdkd!gZ\^bZ!YZ^!
Xdcig^WjZci^!b^c^b^!Xdh†!XdbZ!cdc!Xdhi^+
ij^kVcd!XVjhV!dhiVi^kV!Va!cjdkd!gZ\^bZ!
YZaaZ!^c^o^Vi^kZ!egdYjii^kZ!Zm!Vgi^Xdad!/1!
YZaaV!aZ\\Z!c,166-0...,
=!iVaZ!egdedh^id*!^c[Vii^*!aZ!AcigViZ*!^c!
g^hedhiV!VY!VcVad\d!fjZh^id!Y^!jc!Vkkd+
XVid*!ZWWZgd!bdYd!Y^!egZX^hVgZ!X]Z!aV!
XdaaVWdgVo^dcZ!hjXXZhh^kV!Va!eZg^dYd!Y^!
egVi^XV!dWWa^\Vidg^V!cdc!ej‡!Xdc[^\jgVg+
h^!fjVaZ!bZgV!egdhZXjo^dcZ!YZaayVii^k^i‚!
'IO034078' - http://www.italiaoggi.it
A`YQPn"./"?QYY
A`YQPn"./"?QYYMUZ".,-.
DE?AC#D?6BC
*6GGHE;!;!F8CBGE>B>#!FG;FF;!9>K>CB>!9;@!I;88=>C!E;<>A;
http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente 'IO034078' - http://www.italiaoggi.it
FS!MRSONO!NS!MXWX\MO[O!Z^KUO!NO_O!
O\\O[O!UcO\K]]K!NSaSXWO!MRO!^W!MXW][S%
L^OW]O!NX_[i![SYX[]K[O!WOUUK!PK]]^[K'
\MXW][SWX!Z^KUX[K!OQUS!\SK!SW![OQSVO!
NOS!W^X_S!VSWSVS!NKU!)f!QOWWKSX!*()*!
\SK! YO[! QS^\]Sd!MK[O! UcO\OWaSXWO! =_K!
\SK!YO[!O_SNOWaSK[O!SU!WXW!K\\XQQO]%
]KVOW]X!NOU!\^X!MXVYOW\X!K![S]OW^]K!
NcKMMXW]X&!"@K[SK!GO[O\K!9XW]S!b!CK%
][SaSK!5K]OUUK!b!6UK^NSX!?SYK[S#
ES\YX\]K&!Ec!VhhZcoV!Y^!egZX^hZ!egZhZ!
Y^!edh^o^dcZ!YV!eVgiZ!YZaay=\Zco^V!YZaaZ!
ZcigViZ!h^!g^i^ZcZ!X]Z!iVa^!Xdcig^WjZci^*!
^c!VcVad\^V!V!fjVcid!egZk^hid!eZg!^a!kZX+
X]^d!gZ\^bZ!YZ^!b^c^b^*!eZg!\^jhi^z!XVgZ!
aV!cdc!Veea^XVo^dcZ!YZaayEkV!YdkgVccd!^c+
Y^XVgZ!cZ^!YdXjbZci^!V!g^aZkVcoV!z!hXVaZ!
YV\a^!hiZhh^!ZbZhh^!jcV!Y^X^ijgV!YZa!i^ed!
}deZgVo^dcZ!Z[[ZiijViV!YV!hd\\Ziid!Ve+
eVgiZcZciZ!Va!gZ\^bZ!z!hXVaZ!Y^!kVciV\+
\^d!eZg!ay^begZcY^idg^V!\^dkVc^aZ!Z!eZg!^!
aVkdgVidg^!^c!bdW^a^i‚!Y^!Xj^!VaayVgi^Xdad!
05*!Xdbb^!/!Z!0*!YZa!Ya!76-0.//•,
LZg!Zk^iVgZ!ayVhhd\\ZiiVbZcid!V!g^iZ+
cjiV!YZa!adgd!XdbeZchd!^!cjdk^!b^c^b^!
edigVccd!deedgijcVbZciZ!^cY^XVgZ!cZa!
Xdged!YZaaV![ViijgV!jcV!Y^X^ijgV!YZa!i^ed8!
}hdbbZ!cdc!hd\\ZiiZ!V!g^iZcjiV!YyVXXdc+
id!V^!hZch^!YZa!ejcid!3,0!YZa!LgdkkZY^+
bZcid! YZa! Y^gZiidgZ!YZaay=\Zco^V!YZaaZ!
ZcigViZ!YZa!00-/0-0.//!c,/6360.•,
!
HW!MXW][SL^OW]O!SW![OQSVO!\OVYUS%
d!MK]X!MXW!KYO[]^[K!YK[]S]K!=_K!WOU!
*()(!O!\XMSX!NS!^WK!\XMSO]i!SW!WXVO!
MXUUO]]S_X!WOU!YO[SXNX!*((,%*((/!Y^k!
^\^P[^S[O!NKU!*()*!SW!YXS!NOU!W^X_X!
[OQSVO!NOS!VSWSVS!NS!M^S!KUUcK[]SMXUX!
*.$!MXVVS!)!O!*!NOU!NU!0/'*())2!"FK%
_O[SX!;KNKUO]K#!
ES\YX\]K&!=^!hZch^!YZaaV!Y^hedh^o^dcZ!
XdciZcjiV!cZaaV!aZiiZgV!V(!YZa!XdbbV!0!
YZaayVgi^Xdad!05!YZa!Ya!76-0.//!^!WZcZz!X^!
XdcXZhh^! YVa! gZ\^bZ! YZ^! cjdk^! Xdcig^+
WjZci^!b^c^b^!gZhiVcd!egZXajh^!V!Xdadgd!
X]Z!]Vccd!ZhZgX^iVid!cZa!ig^Zcc^d!egZXZ+
eZgX]…!hdad!V!hZ\j^id!YZaayVW^a^iVo^dcZ!Z!
YZaay^hXg^o^dcZ!VaayVaWd!„!^c[Vii^!edhh^W^aZ!
hkda\ZgZ!^c!bdYd!e^Zcd!Z!XdbeaZid!ayVii^+
k^i‚!egd[Zhh^dcVaZ,
Ea!XdcigViid!V!egd\Ziid!hi^ejaVid!YVa!Xdcig^+
WjZciZ!Yded!aV!egVi^XV!Y^!YdiidgZ!XdbbZg+
X^Va^hiV!cdc!ej‡!X]Z!Xdhi^ij^gZ!fj^cY^!hdad!
jcV!eVgiZ!a^b^iViV!YZaaV!hjXXZhh^kV!Vii^k^i‚!
egd[Zhh^dcVaZ!Z!fj^cY^!XdbZ!iVaZ!cdc!ej‡!
gVeegZhZciVgZ!jcV!XVjhV!dhiVi^kV!VaayVX+
XZhhd!YZa!cjdkd!gZ\^bZ!YZ^!Xdcig^WjZci^!
b^c^b^,
h!YX\\SLSUO!PK[!MXO\S\]O[O!SU!W^X_X!
[OQSVO! NOS! MXW][SL^OW]S! VSWSVS! NS!
M^S!KUUcK[]SMXUX!*.$!MXVVS!)!O!*$!NOU!7U!
0/'*())!MXW!KU][K!K]]S_S]i!NS!UK_X[X!NS%
YOWNOW]O!X!NS!MXUUKLX[KaSXWO2!"@K]%
]OX!@K[MX!b!@K[SK!6[S\]SKWX!b!4W]XWSX!
FMKWX!b!8W[SMK!@X]]K!b!4QK]K!6K\MXWO!
b!CSO[KW]XWSX!CS[SWS#&
ES\YX\]K&!Ea!YjWW^d!hdaaZkVid!YV^!aZiidg^!
g^\jVgYV!aV!Y^hedh^o^dcZ!XdciZcjiV!cZaaV!
aZiiZgV!W(!YZa!XdbbV!0!YZaayVgi^Xdad!05!YZa!
Ya!76-0.//*!V^!hZch^!YZaaV!fjVaZ!^!WZcZz!X^!YZa!
gZ\^bZ!YZ^!cjdk^!b^c^b^!cdc!h^!Veea^XVcd!
fjVcYd!ayVii^k^i‚!YV!ZhZgX^iVgZ!Xdhi^ij^hXV!
jcV!bZgV! egdhZXjo^dcZ!Y^!VaigV!Vii^k^i‚!
egZXZYZciZbZciZ!hkdaiV!hdiid![dgbV!Y^!aV+
kdgd!Y^eZcYZciZ!d!Vjidcdbd,!
PVaZ!ZhXajh^dcZ!„!ayZhViiV!g^egdYjo^dcZ!Y^!
fjVcid!\^‚!egZk^hid!YVaayVgi^Xdad!/1!YZaaV!
aZ\\Z!c,!166!YZa!0...!^c!bViZg^V!Y^!gZ\^bZ!
z!hXVaZ!V\ZkdaVid!eZg!aZ!cjdkZ!^c^o^Vi^kZ!^b+
egZcY^idg^Va^!Z!Y^!aVkdgd!Vjidcdbd,
?dbZ!aV!hiZhhV!Vbb^c^higVo^dcZ!z!cVc+
o^Vg^V!]V!\^‚!Vkjid!bdYd!Y^!X]^Vg^gZ!^c!gZ+
YZciZ!Vaay^c^o^d!YZaayVii^k^i‚*!jcyVii^k^i‚!
Vgi^hi^XV*!egd[Zhh^dcVaZ!dkkZgd!Yy^begZhV!
VcX]Z!^c![dgbV!VhhdX^ViV!d![Vb^a^VgZ,!O^!
igViiV!Y^!jcV!Y^hedh^o^dcZ!z!cVa^ooViV!V!
^cXZci^kVgZ!cjdkZ!^c^o^Vi^kZ!egdYjii^kZ!
bjijViV!VcX]yZhhV!YVaayVgi^Xdad!/1!YZaaV!
aZ\\Z!c,166-0...,
JZa! XVhd! Y^! heZX^Z! aV! eVgiZX^eVo^dcZ!
VaaV!hcX!YVa!0..6!Va!0./.!Xdhi^ij^hXZ!jcV!
kZgV!Z!egdeg^V!XVjhV!Y^!ZhXajh^dcZ!eZgX]…!
^a!hdX^d!VXXdbVcYViVg^d!cdc!ej‡!Zh^bZgh^!
YVaayZ[[Zii^kd!hkda\^bZcid!YZaaV!hdX^Zi‚!Va!
XdcigVg^d*!eZg!ZhZbe^d*!YZaayVXXdbVcYVciZ!
Y^!OVh!'X^gXdaVgZ!c,37-Z!YZa!0../(,
@V!hdiida^cZVgZ!eZgVaigd!X]Z!aV!XdciZ+
hijVaZ!egZhZcoV!cZa!eZg^dYd!0./.!Y^!jc!
gZYY^id!YV!eVgiZX^eVo^dcZ!VaaV!
hjYYZiiV!hdX^Zi‚!^c!cdbZ!XdaaZi+
i^kd!Z!^a!gZYY^id!Yy^begZhV!^c!gZ+
\^bZ!YZ^!b^c^b^!Xdhi^ij^kV!\^‚!
Y^!eZg!h…!XVjhV!Y^!ZhXajh^dcZ!YVa!
hjYYZiid!gZ\^bZ!Zm!Vgi^Xdad!/*!
XdbbV!77*!aZiiZgV!Y(!YZaaV!aZ\\Z!
c,022-0..5,
!
?O!YO[NS]O!O_OW]^KUVOW%
]O![OKUSaaK]O!NK!^W!MXW][S%
L^OW]O!SW![OQSVO!NOS!W^X_S!
VSWSVS!WOU!MX[\X!NOU!YO[SX%
NX!NcSVYX\]K!*()*!\XWX![S%
YX[]KLSUS!WOU!*()+2!"@K\\S%
VSUSKWX!FYK]K[X#
Xdghd!YZa!0./0!YVa!Xdcig^WjZciZ!^c!gZ\^bZ!
YZ^!cjdk^!b^c^b^!Va!eZg^dYd!Yy^bedhiV!hjX+
XZhh^kd!'0./1(,
ES\YX\]K&!Ea!gZ\^bZ!YZ^!cjdk^!b^c^b^!
cjaaV!egZkZYZ!^c!iZbV!Y^!eZgY^iZ!gZVa^ooViZ!
YjgVciZ!aV!eZgbVcZcoV!Va!hjd!^ciZgcd,!=!
iVa!z!cZ!hdcd!kVa^YZ!aZ!Y^hedh^o^dc^!XdciZ+
cjiZ!cZaayVgi^Xdad!/!YZaaV!aZ\\Z!022-0..5!Z!
^c!eVgi^XdaVgZ!^a!XdbbV!/.6!YZaaV!Y^hedh^+
o^dcZ!hiZhhV*!V^!hZch^!YZa!fjVaZ!aZ!eZgY^iZ!
z!hXVa^!\ZcZgViZh^!cZa!Xdghd!YZaayVeea^XV+
o^dcZ!YZa!gZ\^bZ!YZ^!Xdcig^WjZci^!b^c^b^!
hdcd!XdbejiViZ!^c!Y^b^cjo^dcZ!YZa!gZYY^id!
XdbeaZhh^kd!YZ^!eZg^dY^!Yy^bedhiV!hjXXZh+
h^k^!bV!cdc!daigZ!^a!fj^cid,
Ec!k^giˆ!Y^!iVaZ!g^X]^Vbd!cdgbVi^kd!h^!
ej‡! fj^cY^! V[[ZgbVgZ! aV! edhh^W^a^i‚! YZa!
g^edgid!YZaaZ!ZkZcijVa^!eZgY^iZ!hjW^iZ!cZa!
76-0.//!XdbedgiV!^a!kZgd!Z!egdeg^d!g^eg^+
hi^cd!YZ\a^!VbbdgiVbZci^!gZaVi^k^!V^!WZc^!
higjbZciVa^!egZXZYZciZbZciZ!hdheZh^!YVa!
Xg^iZg^d!Y^!YZiZgb^cVo^dcZ!YZa!gZYY^id!YZ^!
Xdcig^WjZci^!b^c^b^!hjaaV!WVhZ!YZa!gZ\^+
bZ!Y^!XVhhV!Vhhdajid,!LZgiVcid!cZa!XVhd!
Y^!heZX^Z!^a!Xdcig^WjZciZ!Ydkg‚!g^Vii^kVgZ!
cZa!0./0!^a!gZ\^higd!YZ^!WZc^!higjbZciVa^!
Z!egdXZYZgZ!VaayVbbdgiVbZcid!YZa!WZcZ!
hja!kVadgZ!X]Z!gZh^YjV!YVa!eVhhV\\^d!YVa!
gZ\^bZ!YZ^!b^c^b^!Z!X]Z!Xd^cX^YZg‚!Xdc!aV!
Y^[[ZgZcoV![gV!^a!Xdhid!YZa!WZcZ!Z!aV!eVgiZ!
YZaad!hiZhhd!eV\ViV!cZa!Xdghd!YZa!0.//!Z!
heZhViV!cZa!gZ\^bZ!Vco^YZiid,
aVo^dcZ!V!iVaZ!eg^bd!^ciZgkZcid!cdgbVi^kd*!
h^!igViiV!Y^!jcV!Y^hedh^o^dcZ!Xdc!Zk^YZci^!
z!cVa^i‚!Vci^Zajh^kZ!X]Z!b^gV!V!Zk^iVgZ!\a^!
VWjh^!Y^!X]^!Xdci^cj^!Y^![Viid!V!ZhZgX^iVgZ!aV!
hiZhhV!Vii^k^i‚!Y^!aVkdgd!Y^eZcYZciZ!bjiVc+
YdcZ!Va!XdciZbed!aV!hdaV!kZhiZ!\^jg^Y^XV!^c!
^begZhV!d!aVkdgd!Vjidcdbd!eZg!hdiigVggZ!^!
gZaVi^k^!egdkZci^!VaaV!dgY^cVg^V!iVhhVo^dcZ!
'X^gXdaVgZ!=A!c,/!YZa!1-/-0../(,
JZ^!XVh^!hdaaZkVi^! YV^! aZiidg^!cdc!eVgZ!
ZhhZgZ!^c!Y^hXjhh^dcZ!ay^ciZcid!Zajh^kd!YZ^!
Xdcig^WjZci^!Y^!igVh[dgbVgZ!^a!adgd!gVeedg+
id!Y^!aVkdgd!Y^eZcYZciZ!d!Y^!XdaaVWdgVo^dcZ!
^c!Vii^k^i‚!Yy^begZhV!d!Y^!aVkdgd!Vjidcdbd!
YV!Vhhd\\ZiiVgZ!V!^bedh^o^dcZ!hdhi^iji^kV*!
WZch†! fjZaad! Y^! V[[^VcXVgZ! VaaV!hjYYZiiV!
Vii^k^i‚!jcV!cjdkV!Vii^k^i‚!^c!gZ\^bZ!YZ^!
cjdk^!b^c^b^,
Ec!a^cZV!Y^!eg^cX^e^d!YjcfjZ!jcV!iVaZ!Xd+
Zh^hiZcoV!VeeVgZ!e^ZcVbZciZ!gZVa^ooVW^aZ!
Xdhi^ijZcYd!XVjhZ!dhiVi^kZ!hdaiVcid!ayZhZgX^+
o^d!cZ^!igZ!Vcc^!egZXZYZci^!V!fjZaad!Y^!^c^o^d!
YZaayVii^k^i‚*!Y^!Vii^k^i‚!Vgi^hi^X]Z*!egd[Zh+
h^dcVa^!dkkZgd!Yy^begZhV!VcX]Z!^c![dgbV!
VhhdX^ViV!d![Vb^a^VgZ!deejgZ!aV!XdciZhijV+
aZ!eVgiZX^eVo^dcZ!V!hdX^Zi‚!d!VhhdX^Vo^dc^!
igVheVgZci^,
Pjiid!X^‡!dkk^VbZciZ!V!XdcY^o^dcZ!X]Z!aV!
cjdkV!Vii^k^i‚!^c!gZ\^bZ!YZ^!b^c^b^!cdc!
h^V!}Y^![Viid!aV!egdhZXjo^dcZ!YZaayVii^k^i‚!
Y^!aVkdgd!Y^eZcYZciZ!d!Y^!XdaaVWdgVo^dcZ!\^‚!
^c!ZhhZgZ!aV!fjVaZ!cdc!k^ZcZ![dgbVabZciZ!
^ciZggdiiV!bV!hkjdiViV!Y^![Viid,
h!YX\\SLSUO! KMMONO[O! KU![OQSVO!NOS!
W^X_S!VSWSVS!Z^KWNX!SU!MXW][SL^OW]O!
RK!\_XU]X!SW!YK\\K]X!K]]S_S]i!\SVSUS!][K%
VS]O!MXW][K]]S!K!Y[XQO]]X$!UK_X[X!NSYOW%
6XVO! YX][i!NON^[[O! UK! \YO\K! YO[!
UcKMZ^S\]X! NS! ^WcK^]X! \X\]OW^]K! WOU!
*())!^W!Y[XPO\\SXWS\]K!MRO!YK\\K!NKU!
[OQSVO!NOS!_OMMRS!VSWSVS!K!Z^OUUX!NO%
QUS!O`!VSWSVS!NKU!*()*!MXW\SNO[KWNX!
MRO! SU! Y[OaaX! NOUUcK^]XVOaaX! _SOWO!
YKQK]X![K]OKUVOW]O!NKU!*())!KU!*()+!
2!"7K_SNO!GK[KLX[OUUS#
ES\YX\]K&!Ea!eVhhV\\^d!YVa!gZ\^bZ!YZ^!
kZXX]^!b^c^b^!V!fjZaad!YZ^!X,Y,!Zm!b^c^+
b^!Y^!Xj^!VaayVgi^Xdad!05*!XdbbV!1*!YZa!@a!
0
5!MOEFLLJ!
NON!VBNNO!
BHHJORNBTJ
6C! 9DCHF@8I<CH<! 9?<! ;7A!
)Q! ><CC7@D! *()*! @CH<C;<!
7JJ7A<FG@!;<A!CIDJD!F<>@&
B<! =@G97A<! ;@! J7CH7>>@D!
<K!7FH@9DAD!*+%!9DBB@!)!<!
*%!;<A!;A!-,'*())!;<J<!EF<&
G<CH7F<!A7!;@9?@7F7L@DC<!
;@!@C@L@D!7HH@J@HS!BD;<AAD!
//-')(! 87FF7C;D! A7! G<&
L@DC<!F<A7H@J7!7A!J<99?@D!
F<>@B<! ;<@! 9DCHF@8I<CH@!
FW"VXVOW\X"NOU"^SNOXPXZ]V"NNS";\KUSKAQQS
j!GV\^[QafV[ZR!^V_R^bN`N
NOW]O!YK[]%]SVO$!Y[O\]KaSXWS!XMMK\SXWK%
US$!UK_X[X!K!MRSKVK]K!O!\SVSUS2!"?X[OWaX!
9[SQO[SX!b!8WaX!@K[SWXaaS!b!;^SNX!;SX%
_KWWXWS!b!?X[OWK!@XW]KUNX#
ES\YX\]K&!Ea!XdcXZiid!Y^!bZgV!egdhZXjo^d+
cZ!YZaayVii^k^i‚!egZXZYZciZbZciZ!hkdaiV!hdi+
id![dgbV!Y^!aVkdgd!Y^eZcYZciZ!d!Vjidcdbd!„!
hiViV!bjijViV!YVa!Ya!76-0.//!YVaayVgi^Xdad!
/1!YZaaV!aZ\\Z!c,166-0...,!
LZg!ay^cY^k^YjVo^dcZ!d!bZcd!Y^!iVaZ!XVjhV!
Y^!ZhXajh^dcZ!h^!ej‡!fj^cY^![VgZ!g^[Zg^bZcid!
V^!X]^Vg^bZci^!Y^!egVhh^!Vbb^c^higVi^kV!\^‚!
[dgc^i^!YVaaZ!ZcigViZ!V!iVaZ!ZedXV*!^c!eVgi^Xd+
aVgZ!VaaZ!X^gXdaVg^!cjbZg^!/!Z!6!YZa!0../,!
HV!edh^o^dcZ!YZaaZ!AcigViZ!hja!ejcid!„!aV!
hZ\jZciZ8!h^!igViiV!Y^!jcV!XVjhV!Y^!ZhXajh^d+
cZ!Xdc!z!cVa^i‚!Vci^Zajh^kZ!kdaiZ!V!XdcigV+
hiVgZ![ZcdbZc^!Y^!bZgV!bdY^z!XV![dgbVaZ!
YZa!gVeedgid![gV!aZ!eVgi^!eZg!hdiigVggZ!bV+
iZg^V!^bedc^W^aZ!VaaV!iVhhVo^dcZ!dgY^cVg^V!Z!
YZhi^cVgaV!V!fjZaaV!hdhi^iji^kV,!?^‡!h^\c^z!XV!
X]Z!h^!hVg‚!^c!egZhZcoV!Y^!jcV!bZgV!egdhZ+
Xjo^dcZ!Y^!jcV!Vii^k^i‚!egZXZYZciZbZciZ!
hkdaiV!hdiid![dgbV!Y^!aVkdgd!Y^eZcYZciZ!d!
Vjidcdbd!fjVcYd*!Va!Y^!a‚!YZaaV!cjdkV!fjV+
a^z!XVo^dcZ![dgbVaZ*!^a!Xdcig^WjZciZ!hkda\V!
aV!bZYZh^bV!Vii^k^i‚*!jh^!^!bZYZh^b^!WZc^!
higjbZciVa^!X]Z!ji^a^ooVkV!eg^bV*!h^!g^kda+
\V!VaaV!hiZhhV!Xa^ZciZaV*!ZhZgX^i^!cZ\a^!hiZhh^!
adXVa^*!ZXXZiZgV,!@^!Xdcigd!g^hjaiV!Zk^YZciZ!
X]Z!fjVcYd!fjZhiZ!X^gXdhiVcoZ!cdc!h^!gZV+
a^ooVcd!cdc!h^!„!Y^![gdciZ!V!jcV!bZgV!egd+
hZXjo^dcZ!Y^!Vii^k^i‚!Z!^a!Xdcig^WjZciZ*!hZ!^c!
edhhZhhd!YZ\a^!Vaig^!gZfj^h^i^!egZk^hi^!YVaaV!
cdgbV*!edig‚!VXXZYZgZ!Va!gZ\^bZ!YZ^!cjdk^!
Xdcig^WjZci^!b^c^b^,
http://www.milanofinanza.it - questa copia è concessa in licenza esclusiva all'utente
j!GV\^[QafV[ZR!^V_R^bN`N
B@C@B@!DEEIF<!7HH<C;<F<!
AP7>>@DFC7B<CHD! ;<@! BD&
;<AA@! ;@!9DBIC@97L@DC<!D!
7EF@F<!IC7!CIDJ7!E7FH@H7!
4J7.!#3;D7F;D!5GH@C<AA@!O!
3I><C@7!2<!0<C<;@9H@G$
M]gdcghU7!@bhfUaV]!]!bicj]!
fY[]a]!]bhfcXchh]!XU``uUfh]*
Wc`c!/4!XY`!X`!65,/-..!&Yl!
a]b]a]! Y! bicj]! a]b]a]'!
Wcgh]hi]gWcbc!jYf]!Y!dfcdf]!
fY[]a]!bUhifU`]!dYf!]!Wcb*
hf]ViYbh]!W\Y!f]gi`hUbc!]b!
dcggYggc!XY]!fYei]g]h]!X]!UW*
WYggc+!>]ƒ!g][b]w!WU!W\Y!dYf!
]!Wcbhf]ViYbh]![]•!]b!fY[]aY!
XY]! a]b]a]! U`! 0.,./,/-..!
`u] b [ fY g gc ! b Y ``u i b c ! c!
bY``uU`hfc! XY]! XiY! fY[]a]!
]bX]j]XiUh]! XU``uUfh]Wc`c!
/4!XY`!X`!65,/-..!UjjYff•!
gYbnU! V]gc[bc! XY``uYZZYh*
hiUn]cbY!X]!U`WibU!cdn]c*
bY! dfYjYbh]jU+! ?]jYfgc! €!
]bjYWY!]`!WUgc!XY`!gc[[Yhhc!
W\Y!UdfY!`U!dfcdf]U!dcg]n]c*
bY!DjU!Xcdc!]`!.|![YbbU]c!
/-./!Y!]bhYbXY!cdhUfY!dYf!
ibc! XY]! XiY! fY[]a]! Ubn]*
XYhh]+!Db!eiYghc!WUgc!f]ZU*
WYbXcg]! U``Y! X]gdcg]n]cb]!
WcbhYbihY! bY`! WcaaU! 65!
XY``uUfh]Wc`c!.!XY``U!`Y[[Y!
b+/11,/--4!gUf•!bYWYggUf]c!
Wcaib]WUfY!bY``U!X]W\]UfU*
n]cbY!X]!]b]n]c!Uhh]j]h•!X]!
Wi]!U``uUfh]Wc`c!02!XY`!Xdf!
300,.64/!X]!dfYgiaYfY!`U!
gigg]ghYbnU! XY]! fYei]g]h]!
dYf!`uUWWYggc!U`!bicjc!fY*
[]aY!w!gWU`Y!X]!jUbhU[[]c!X]!
Wi]!U`!?`!65,/-..+!LiUbhc!
U``U! jUf]Un]cbY,U[[]cfbU*
aYbhc! XY]! acXY``]! X]! Wc*
aib]WUn]cbY!UbU[fUw!WU!€!
XU!f]hYbYfY!W\Y!bY``Y!acfY!
XY[`]!ghYgg]!]`!Wcbhf]ViYbhY!
dcggU!jU`]XUaYbhY!VUffUfY!
`U!WUgY``U!fY`Uh]jU!U`!jYW*
W\]c!fY[]aY!XY]!a]b]a]!W\Y!
dYfU`hfc)!gYWcbXc!eiUbhc!
]bX]WUhc! bY`! df]ac! Wca*
aU!XY``uUfh]Wc`c!/4!XY`!X`!
65,/-..!Wcbh]biU!U!gigg]*
ghYfY!gYddif!Wcb!`Y!jUf]Ub*
h]!]bhfcXchhY!XU]!Wcaa]!.!Y!
/!XY``U!W]hUhU!X]gdcg]n]cbY!
bcfaUh]jU+
'IO034078' - http://www.italiaoggi.it
38
Sabato 21 Gennaio 2012
VIDEOFORUM 2012
Le risposte di ItaliaOggi sull’inquadramento degli acquisti presso un unico fornitore
La fedeltà non lega le operazioni
Spesometro, collegamento solo se ci sono elementi oggettivi
ItaliaOggi pubblica le
risposte ai quesiti in tema
di spesometro posti dai telespettatori al videoforum
ItaliaOggi-Ipsoa del 18
gennaio.
incertezza; in difetto di tale
circostanza, l’irregolarità è,
in astratto, sanzionabile, non
potendosi considerare come un
errore a favore dell’erario.
RAPPORTI FIDUCIARI E
CONTRATTI COLLEGATI
Nella risposta ai quesiti
del 22/12/2011 pare di capire
che per le imprese edili, di
impiantistica idro-elettrica,
di imbiancatura ecc. che effettuano acquisti ripetuti
nel corso dell’anno presso lo
stesso fornitore e per le imprese che operano per conto terzi che hanno frequenti
rapporti con pochi committenti si è in presenza di contratti collegati e quindi la
comunicazione è obbligatoria se l’importo complessivo
dei contratti supera il limite
indicato dalla legge. È da intendersi, nel caso di società
che operano per conto terzi
e acquistano durante l’anno
con più fatture materiale di
consumo o servizi superiori
alla soglia con lo stesso fornitore, l’invio come contratti collegati anche se non c’è
un contratto scritto? Nell’incertezza, è sanzionabile il
comportamento di inserire
un’operazione nell’invio
nonostante non ne sussista
l’obbligo? Grazie.
Manuel Nicola Bacchetti
ACQUISTI PRESSO
LO STESSO FORNITORE
In relazione a un commerciante che acquista in
più riprese dallo stesso fornitore merce destinata alla
vendita senza formalizzare
per iscritto gli ordini, si
chiede se, non essendoci un
contratto di fornitura sottostante, devo verificare il superamento dei 25 mila euro
per ogni singola fattura o
devo considerare il totale
annuo ed inviare tutte le fatture anche se singolarmente
inferiori a tale importo.
Mara Berto
Risposta
Sulla risposta richiamata
dal lettore va segnalata un’importante integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate,
che in documento datato 13
gennaio 2012 ha precisato, in
sostanza, che la circostanza
che vengano poste in essere
regolarmente operazioni tra
le stesse parti non è di per sé
idonea a ritenere che si tratti di operazioni collegate nel
senso dello «spesometro». A
tal fine è infatti necessario
un elemento di collegamento,
che potrebbe essere la fattura
riepilogativa, oppure una commessa o un’ordinazione (dalla
quale discendono poi più operazioni), oppure un contratto
formalizzato o un ordine di valore prestabilito. In particolare, precisa l’Agenzia, riguardo
agli acquisti dell’impresa edile, dell’impiantista, dell’idraulico, effettuati presso lo stesso
fornitore di fiducia, occorre che
le forniture siano collegate da
un contratto. Diversamente.
non si può parlare di contratti collegati e la comunicazione
dovrà essere resa con riferimento a ciascuna operazione
di importo superiore alla soglia di rilevanza.
Quanto all’eventualità che
nello spesometro vengano
incluse anche operazioni non
dovute, la violazione (inesattezza della comunicazione)
non è sicuramente sanzionabile in presenza di obiettiva
Risposta
Il quesito, similmente al
precedente, solleva una questione rientrante nella complessa area delle operazioni
collegate. Se si tratta di singoli acquisti, distinti ed autonomi, sia pure effettuati
presso lo stesso fornitore di
fiducia, la sussistenza o meno
dell’obbligo di comunicazione,
con riferimento alla soglia di
rilevanza, deve essere verificata distintamente per ciascuna
operazione. In presenza di elementi di collegamento, invece,
occorrerà considerare la somma delle operazioni collegate:
questa ipotesi si realizza, ad
esempio, nel caso di un unico
ordine di acquisto che il fornitore abbia eseguito in più
soluzioni e fatturato separatamente, o, viceversa, nel caso
di plurime cessioni autonome
che abbiano formato oggetto di
una fatturazione cumulativa
da parte del fornitore.
COMUNICAZIONE
DI DATI NON DOVUTI
Può essere in qualche
modo sanzionato il comportamento del contribuente che ai fini dello
spesometro invia un file
contenente tutte le operazioni con tutti i clienti e
fornitori indipendentemente dall’importo sopra/sotto
i 3/25 mila euro e includendo eventualmente anche
operazioni che potrebbero
teoricamente essere escluse dalla comunicazione?
Si ritiene che tale comportamento possa essere ritenuto corretto in quanto non si
vede in base a quale norma
possa essere comminata una
sanzione in caso in cui si trasmettano più informazioni
rispetto a quelle richieste.
Saccullo Francesco
Risposta
La conclusione del lettore
non è condivisibile. Va pre-
messo che l’invio di una comunicazione contenente anche
operazioni che non vi dovevano essere incluse configura comunque l’inesattezza della comunicazione stessa, anche se
può fondatamente escludersi
che una simile irregolarità sia
finalizzata all’evasione.
La questione che si pone è se
tale inesattezza sia o meno sanzionabile, dovendosi a tal fine
verificare se sussista o meno
negligenza del contribuente (e
vi sia quindi, nella violazione,
l’elemento soggettivo della colpa). In quest’ottica, pertanto,
si dovrebbe distinguere l’inesattezza causata da incertezza
circa l’obbligo o meno di comunicare una data operazione, rispetto all’inesattezza causata
dalla (pur comprensibile, ma
negligente) determinazione
del contribuente di «semplificarsi la vita», segnalando tutte le operazioni. Si aggiunge
che una tale violazione non
potrebbe essere considerata
meramente formale ai sensi
dell’art. 6, comma 5-bis, dlgs n.
472/97, perché, causando verosimilmente il disallineamento
delle informazioni acquisite
dall’Agenzia delle entrate e
una possibile segnalazione di
anomalia da verificare, finisce per arrecare pregiudizio
all’azione di controllo.
PARCELLE S.A.L.
Professionista emette e
incassa parcelle per stati
di avanzamento lavori: due
sopra i 25 mila euro e due
per 1.500 euro. Si conferma
che tutte e quattro vanno
incluse nello spesometro in
scadenza il 31/1/2012?
Carlo Colombino
Risposta
La risposta è affermativa.
Trattandosi di parcelle (presumibilmente emesse nel 2010)
riferibili tutte al medesimo
contratto il cui valore complessivo è superiore alla soglia di
rilevanza, andranno segnalate
tutte nella comunicazione da
trasmettere entro il prossimo
31 gennaio. Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che in
relazione al suddetto contratto dovranno essere comunicate, con riferimento al periodo
d’imposta di registrazione,
anche tutte le altre parcelle
eventualmente emesse in anni
successivi, ancorché di singolo
importo inferiore alla soglia di
rilevanza.
RAPPORTI
CONTINUATIVI
Si chiede come deve essere interpretata la diciassettesima risposta del comunicato 22/12/2011. Se in
tale risposta il concetto di
contratti collegati è stato
esteso fino a ricomprendere un po’ tutti i «rapporti
continuativi» tra contribuenti, di fatto è come
dire che se il totale annuale delle fatture registrate
supera la soglia, si devono
comunicare tutte le operazioni dell’anno, senza stare
a valutare se c’è un reale
collegamento tra un’operazione e l’altra. Deve essere
inteso così, senza equivoci?
Allora bastava dirlo subito,
e ripristinare gli «elenchi»
telematici di Visco.
Daniele Menciassi
Risposta
La risposta alla quale fa riferimento il lettore va letta alla
luce degli ulteriori chiarimenti
forniti sul punto dall’Agenzia
delle entrate nel documento
del 13 gennaio 2012, ove viene
precisato che, affinché si possa
parlare di operazioni collegate, è necessario che sussista
un elemento di collegamento
che potrebbe essere la fattura
riepilogativa, una commessa,
un’ordinazione, un contratto
formalizzato, un ordine di valore prestabilito. In assenza di simili elementi oggettivi, dunque,
la mera coincidenza soggettiva
delle parti non vale a realizzare
il collegamento delle operazioni
ai fini dello spesometro.
CONTRATTI
DI LOCAZIONE
All’inizio di pag. 9 delle
risposte del 22/12/2011, nel
fare l’elenco delle operazioni escluse dalla comunicazione, si parla di «contratti
di locazione e compravendita» senza specificare quali.
Si deve intendere «di immobili», visto che sono soggetti
a registrazione, oppure si
voleva dire altro?
Monica Geri
Risposta
La fattispecie di esclusione
dallo «spesometro» affermata
nel documento del 22/12/2011
deve ritenersi circoscritta,
come correttamente ipotizza
la lettrice, ai contratti di locazione e compravendita di
immobili. Per quanto concerne
le locazioni immobiliari, il citato documento amplia quindi
i casi di esclusione indicati nei
provvedimenti dell’Agenzia
delle entrate e nella circolare
n. 24/2011, decisione che si
spiega, effettivamente, con la
conoscibilità dell’operazione,
da parte dell’amministrazione, attraverso il contratto registrato. Si deve però ricordare
che non sono soggetti a registrazione, se non sono formati
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, i contratti di locazione e di affitto
di immobili di durata fino a 30
giorni complessivi nell’anno.
risposte a cura
di Roberto Rosati
© Riproduzione riservata
r"OOP/VNFSP€
2,504QFEJ[JPOFJOBQBSUDMFHHF%$#.JMBOPLunedì 23 Gennaio 2012r
t/&--*/4&3505655&-&4$"%&/;&%&-.&4&%*'&##3"*01&3'*4$0&-"7030t
DPOHVJEBj-BNBOPWSB.POUJvBõJOQJÜDPOHVJEBj-FTPDJFUÆEJDPNPEPvBõJOQJÜDPOHVJEBj-BSJGPSNBEFMMFQFOTJPOJvBõJOQJÜDPOHVJEBj-BNBOPWSBàTDBMFEJ.POUJvBõJOQJÜDPOHVJEBj-FNBOPWSFEFMMBàOBO[JBSJBEFMvBõJOQJÜDPOj(VJEBBHMJTUSVNFOUJàOBO[JBSJEFSJWBUJvBõJOQJÜ
www.italiaoggi.it
IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE
Sette
.JOJNJJTUSV[JPOJQFSMVTP
*MSFHJNFTVQFSBHFWPMBUPÍHJÆJOQJTUBEBMQSJNPHFOOBJP.BNBODBOPMF
SFHPMFBUUVBUJWF&DDPDIJQVÖCFOFGJDJBSOFFDPNFOPOTCBHMJBSFBQQSPDDJP
MARINO LONGONI
[email protected]
DI
IN EVIDENZA
C
ome Alice nel paese delle meraviglie. Chi avvia una nuova attività e valuta la possibilità
di entrare nel regime fiscale dei
nuovi minimi rischia di trovarsi
di fronte un mondo fantastico,
ma un po’ irreale. Fantastico,
perché mai si era vista prima la
possibilità di versare a titolo di
imposta solo il 5% del reddito,
senza obblighi di versamento
dell’Iva e con una semplificazione contabile estrema. Un po’ irreale perché in realtà si tratta di
un regime mai sperimentato, di
cui mancano però tutte le istruzioni applicative. Non è un caso
se più dell’80% dei quesiti giunti
dai lettori di ItaliaOggi nel corso
del videoforum del 18 gennaio
facevano riferimento proprio a
questo regime speciale partito
teoricamente dal primo gennaio,
ma che ora deve essere calato
dall’astrattezza delle norme alla
prassi completa dell’azienda. Le
prime pagine di questo numero
di ItaliaOggi Sette sono perciò dedicate a riassumere la disciplina
dei nuovi minimi nel tentativo di
dare una risposta ai quesiti più
frequenti.
Intanto qualche certezza. Non
c’è nessun limite di età. Può accedere al regime dei nuovi minimi previsto dal decreto legge n.
98 del 2011 anche chi ha più di
35 anni. Il dato anagrafico è importante solo perché fino a quel
limite di età è possibile restare
nel regime agevolato anche oltre
il quinto anno dall’inizio dell’attività. Chi ha più di 35 anni, invece, dopo il quinto anno entra
automaticamente nel regime
ordinario. Possono entrare tutti
coloro che hanno perso il lavoro,
quindi (per estensione) anche chi
non ha avuto il rinnovo del cont tt
t
i
d l
t tt
***
Primo piano/1 - Strada in discesa per chi
sceglie la «via spagnola» per diventare avvocato. I paletti degli
ordini nel mirino della Cassazione
e dell’Antitrust
7FOUVSBBQBH
Primo piano/2 - Il fallimento
civile raddoppia. La commissione
Giustizia del Senato approva il ddl
che si sovrappone al decreto legge
212/2011 in conversione
$JDDJBBQBH
Fisco - Scade il 31 gennaio il
termine per la trasmissione dello
Spesometro 2010. Istruzioni last
minute dal fisco
3JDDBEBQBH
Spendere meglio - Imposta di
bollo sul conto titoli, tassazione
rimodulata in base al prodotto
bancario e limitazione al contante. I contribuenti fanno i calcoli
1BEBBQBH
Affari in Piazza - Agenzie di
rating sotto esame. Contestati
errori e conflitti di interesse
-VJBQBH
Documenti - La sentenza della Cassazione
sull’ex marito professionista
JU MJ
J JUE J in edicola
da lunedì
Minimi, ecco
le istruzioni per l’uso
Il regime superagevolato è già
in pista dal primo gennaio. Ma
mancano le regole attuative. Ecco
chi può beneficiarne e come non
sbagliare approccio
M&a, la crisi
dimezza l’attività
Secondo l’ultimo rapporto
Mergermarket il settore ha
subito una contrazione del 54%
nel 2011
Fuga di cervelli
Il biglietto è di sola andata
Non funzionano i piani di rientro
dei migranti dell’intelletto. Solo
uno su dieci riesce a stabilizzarsi
Per gli abogados
crollano gli ostacoli
I controlli degli ordini forensi
sulla «via spagnola» nel mirino
di Cassazione e Antitrust. Il titolo costa anche 20 mila euro
E IN PIÙ
L’inserto con tutte le
scadenze del mese di
febbraio per fisco e
lavoro
E IL QUESITARIO
Giovedì 19 Gennaio 2012
Diritto
& Fisco
23
IN EDICOLA
A SOLI € 7,90*
CON
* oltre il prezzo del quotidiano
VIDEOFORUM 2012/ Il direttore delle Entrate è intervenuto alla teleconferenza ItaliaOggi-Ipsoa
Dati finanziari a prova di privacy
Befera: ad accedere saranno non più di tre o quattro persone
DI
VALERIO STROPPA
I numeri del videoforum
«I
dati sulle movimentazioni finanziarie dei
contribuenti serviranno solo per selezionare i soggetti a rischio evasione.
Lo screening avverrà a livello
centrale e all’archivio avranno
accesso non più di tre o quattro
persone. La privacy dei cittadini sarà pienamente tutelata».
Ad affermarlo è Attilio Befera,
direttore dell’Agenzia delle entrate, intervenuto ieri al videoforum ItaliaOggi-Ipsoa sulle
novità fiscali e in materia di lavoro registrate negli ultimi mesi
con il succedersi delle diverse
manovre del governo. L’iniziativa, trasmessa in diretta tv da
Class/Cnbc e sui siti internet di
ItaliaOggi, Ipsoa e Agenzia delle
entrate, ha visto partecipare circa 42 mila professionisti: 30 mila
nelle oltre 200 sedi collegate degli
ordini territoriali di commercialisti e consulenti del lavoro, più
altri 12 mila che hanno assistito
ai lavori via web.
Quello che è stato ribattezzato
il «grande fratello fiscale», vale
a dire l’obbligo per gli intermediari finanziari di trasmettere le
operazioni all’Archivio rapporti,
sarà selettivo. E, come anticipato
da ItaliaOggi del 3 gennaio 2012,
non sarà «aperto» agli uffici, ma
solo ai piani alti di via Cristoforo
Colombo. Befera ribadisce che il
monitoraggio dei conti correnti
in vigore dal
1° gennaio
2012 sarà
Oltre 200 sedi collegate
30 mila professionisti presenti in sala
12 mila contatti dai siti di ItaliaOggi e Ipsoa
4 ore di diretta televisiva
19 risposte ufficiali dall’Agenzia delle entrate
11 risposte dal ministero del lavoro
Un momento del Videoforum
implementato con estrema cautela. «Gestiremo i dati in stretta collaborazione con il garante
della privacy», conferma il direttore delle Entrate, «siamo già al
lavoro per dare operatività alla
norma». Sulla novità introdotta dall’articolo 11, comma 2 del
dl n. 201/2011 si sono tuttavia
registrate numerose preoccupazioni. Una fra tutte quelle
che la trasmissione di una così
imponente mole di informazioni
abbia un costo per gli intermediari (soprattutto banche), i quali potrebbero traslare l’onere sui
clienti finali. «È una visione che
non condivido», spiega Befera, «in
primo luogo perché non chiederemo tutte le operazioni presenti
negli estratti conto, ma solo una
sintesi delle movimentazioni. E
poi perché le infrastrutture informatiche sia nostre sia degli
istituti di credito sono in grado di
sopportare l’adempimento senza
particolari aggravi
o difficoltà».
Sulla stessa lunghezza d’onda
Marina Calderone, presidente
dei consulenti del lavoro. «Suscita un amaro sorriso vedere le
banche lamentarsi dei costi per
la trasmissione dei dati, minacciando di scaricarli sul cliente»,
evidenzia Calderone, che è anche
al vertice del Cup nazionale, «soprattutto agli occhi di centinaia
di migliaia di professionisti che
da anni sono investiti di tali oneri e che hanno sempre adempiuto senza percepire alcun tipo di
compenso. Questa forma di controllo svolto per conto della p.a.
è solo uno degli elementi che ci
danno la consapevolezza di come
le professioni, specialmente ora
che ci apprestiamo alla loro riforma, possono rivelarsi utili al paese per uscire dalla crisi. Obiettivo
che non si può raggiungere solo
con manovre repressive e in alcuni tratti recessive».
Befera ha parlato an-
che del nuovo redditometro,
assicurando che «stiamo
tuttora raccogliendo i dati della
sperimentazione attraverso la
Sose ed entro la fine del mese di
febbraio chiuderemo la fase di
test». Il discorso si allaccia alla
crisi economica e alla cosiddetta
«evasione di necessità».
«La legge è uguale per tutti,
come pure il principio della capacità contributiva sancito dall’articolo 53 della Costituzione»,
chiosa il numero uno dell’Agenzia. «Tuttavia, lo abbiamo ripetuto più volte, quando andremo
ad applicare il redditometro
pescheremo le grandi differenze. L’evasione è un fenomeno
così grande che colpire i piccoli
scostamenti sarebbe poco significativo, oltre che scarsamente
etico».
Proprio in tema di correttezza, commentando i dati 2010 del
contenzioso tributario, i commercialisti chiedono maggiore
attenzione da parte dei verificatori in sede di ac-
certamento. «Nel 40% dei casi il
contribuente risulta vittorioso»,
commenta Claudio Siciliotti, presidente del Cndcec, «ciò significa
che è stato costretto dal Fisco ad
anticipare delle somme non dovute. In periodi di congiuntura
negativa come quello attuale
ciò può rivelarsi pesantissimo.
Auspichiamo rigore nella lotta
all’evasione, attraverso rettifiche derivanti preferibilmente
da controlli piuttosto che da
presunzioni. Frutto di un lavoro
svolto a tavolino, in maniera silenziosa, senza spettacolarizzazioni. Così come è giunto il momento, parallelamente a tutte le
nuove tasse introdotte in questi
mesi, di intervenire anche con
tagli alla spesa pubblica».
Le risposte dell’Agenzia
delle entrate e gli approfondimenti
da pag. 24 a pag. 30
Paolo
Pennesi
Attilio Befera
Marina
Calderone
Claudio
Siciliotti
24
VIDEOFORUM 2012
Giovedì 19 Gennaio 2012
I gestori di carte di credito e bancomat dovranno segnalare solo le transazioni over 3.600 €
Lo spesometro con via di fuga
Il pagamento Pos non abbina le operazioni frazionate
DI
C
FRANCO RICCA
on i pagamenti Pos, lo
spesometro «perde» i
collegamenti negoziali:
gli operatori finanziari,
tenuti a comunicare gli acquisti
fatti da privati consumatori e
pagati con carta di credito, si
limiteranno infatti a segnalare
le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, in quanto
non sono in grado di verificare
eventuali legami di più operazioni di singolo importo «sotto
soglia». Per le operazioni soggette al regime del margine sui
beni usati, si potrà considerare
(e comunicare nello spesometro) l’intero corrispettivo della
vendita, e non soltanto il margine, peraltro non calcolabile nel
caso di applicazione del metodo
globale. Sono alcune risposte in
materia di comunicazione telematica delle operazioni Iva di
importo non inferiore a 3.000
euro, ai sensi dell’art. 21 del dl
n. 78/2011, fornite dall’agenzia
delle entrate ieri, nel corso del
Videoforum ItaliaOggi-Ipsoa.
Operazioni nel regime
del margine
Nella circolare n. 24 del 31
maggio 2011, illustrando a tutto campo l’adempimento istituito dall’art. 21 del dl n. 78/2010
e attuato con il provvedimento
dell’agenzia delle entrate del 22
dicembre 2010, è stato chiarito
che, nel caso di operazioni rientranti nel regime del margine
per i rivenditori di beni usati,
di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione (art. 36,
dl 41/95), deve essere indicata
nello «spesometro» la sola base
imponibile cui è riferibile l’imposta, restando non rilevante
la quota parte fuori campo Iva.
In ordine alla precisazione della circolare, si è però osservato
che, da un lato, così procedendo, la spesa non viene rilevata
per l’effettivo ammontare, ma
solo per una parte, spesso di
gran lunga inferiore; dall’altro,
che nel caso di applicazione
del metodo globale, il margine
non è calcolato analiticamente
per ciascuna operazione, ma
periodicamente, raffrontando
la massa delle vendite e degli
acquisti del periodo, sicché non
è possibile rispettare l’indicazione. Riconoscendo fondate
queste osservazioni, l’agenzia
ha risposto ieri di ritenere condivisibile la soluzione di far comunicare l’intero corrispettivo,
senza distinguere la parte imponibile, non imponibile o non
soggetta, percepito per ciascuna operazione, nel presupposto
della rilevanza dell’operazione
stessa, nel suo complesso, ai fini
dell’Iva. Pertanto, l’agenzia ri-
tiene che non sia in contrasto
con la norma «la comunicazione
dell’intero corrispettivo relativo alla cessione di ciascun bene
usato, se di importo pari o superiore a 3.000 euro (25.000 per
il 2010), indipendentemente dal
metodo di calcolo del margine
(analitico, forfetario o globale) e,
sulla base dei medesimi criteri,
di estendere l’obbligo di comunicazione dell’intero importo
anche agli acquisti superiori ai
predetti limiti se effettuati da
soggetti passivi Iva». Al di là del
tenore letterale della precisazione, che parrebbe ammettere, in
via facoltativa, la comunicazione dell’intero importo (in luogo
del solo margine), è da ritenere
che si tratti di una soluzione
necessaria, alla luce delle considerazioni di cui sopra.
Pagamenti Pos
Con il dl 98/2011, la norma
istitutiva dello spesometro è
stata integrata al fine di stabilire che l’obbligo di comunicazione delle operazioni «sopra
soglia», effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti
passivi dell’Iva, quando il pagamento dei
corrispettivi sia
effettuato
mediante
carte di
credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari
soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 del dpr
605/73, è adempiuto, anziché
dagli esercenti, dagli stessi operatori finanziari, con le modalità
successivamente stabilite con il
provvedimento dell’agenzia delle entrate del 29 dicembre 2011.
Questa disposizione introduce
una situazione peculiare nei
riflessi dell’adempimento, caratterizzata da oggettive difficoltà di applicare la disciplina
generale. È il caso delle c.d. operazioni collegate, che secondo
il provvedimento dell’agenzia
delle entrate devono essere
comunicate quando il loro ammontare complessivo risulta superiore alla soglia di rilevanza,
ancorché ciascuna operazione,
isolatamente considerata, non
superi la soglia. È evidente, infatti, che se l’obbligo è posto a
carico di un soggetto estraneo
all’operazione, qual è l’operatore finanziario, questi non sarà
in grado di apprezzare le circostanze e verificare l’esistenza di
un eventuale collegamento fra
singole operazioni «sotto soglia»,
al fine di darne comunicazione
ove l’ammontare complessivo
sia invece superiore.
L’Agenzia delle entrate ha
confermato ieri che, in questo
caso, l’operatore finanziario, non
essendo in grado di rilevare gli
eventuali collegamenti in base
all’estratto conto, comunicherà
solo le operazioni non inferiori alla soglia di 3.600 euro. Di
conseguenza, le singole transazioni «sotto soglia», ad esempio
il pagamento di un acconto di
2.000 euro e il successivo saldo di 2.000 euro, non saranno
segnalate, ancorché collegate.
Va da sé che le modalità di pagamento tracciabili consentono
comunque all’amministrazione,
per altra via, di risalire alle operazioni.
Sempre in merito ai pagamenti Pos, l’Agenzia ha inoltre
chiarito che, indipendentemente dall’emissione o meno della
fattura, gli acquisti fatti da privati e pagati con carta di credito devono essere comunicati
solo dagli operatori finanziari
al raggiungimento della soglia
di 3.600 euro.
© Riproduzione riservata
LE RISPOSTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
ItaliaOggi pubblica le risposte fornite dall’Agenzia
delle entrate ai quesiti degli esperti nell’ambito del
Videoforum 2012 ItaliaOggi-Ipsoa.
Accertamento e riscossione
1. Domanda: A fronte della nuova disciplina
degli accertamenti esecutivi, non sarebbe il caso
di abbandonare la prassi, in parte avallata anche
dai giudici di legittimità, ma tuttora contrastata
da molti giudici di merito, di provvedere alla c.d.
notifica per posta direttamente effettuata dagli
uffici, senza l’intermediazione di un agente della
notificazione?
Risposta. La possibilità per gli uffici finanziari di
provvedere «direttamente» alla notificazione degli atti
tributari, compresi gli avvisi di accertamento esecutivi,
a mezzo della posta è prevista dall’art. 14 della legge n.
890 del 1982, nel rispetto delle modalità previste dalla
stessa legge. Il vigente ordinamento prevede che la notificazione degli atti tributari possa avvenire anche con
altre modalità, contenute innanzitutto nella disciplina di
riferimento in tema di notifiche, l’art. 60 del dpr n. 600,
non escludendo comunque l’uso del mezzo postale per le
notifiche, previsto espressamente oltre che dalla richia-
mata legge n. 890 del
1982 anche da diverse
altre disposizioni, con
riguardo a specifici
atti tributari.
Il principio di ecoPierluigi Magnaschi
nomicità dell’azione
amministrativa, che
necessariamente deve orientare l’operatività degli uffici,
impone di non escludere dalla prassi la modalità di notifica in questione, la quale, analogamente alle altre forme
previste per legge, assicura la conoscibilità dell’atto da
parte del destinatario.
Nel caso concreto, tuttavia, spetta all’ufficio scegliere
la modalità della notifica dell’atto preferibile tra quelle
consentite, cercando di contemperare le diverse esigenze
contingenti, quali celerità, efficacia ed anche, come detto,
economicità e verificando, comunque, il buon esito della
notifica.
2. D: Perché alcune Direzioni provinciale avviano richieste di misure cautelari pro fisco (in specie
ipoteche e sequestri conservativi, anche d’azienda) davanti alle Commissioni tributarie, ex art. 22
d. lgs. n. 472/1997. anziché procedere alle iscrizioni
a ruolo straordinarie, ove ancora possibili, o agli
affidamenti in carico straordinari ex art.
29, comma 1, lett. c, del d.l. n. 78/2010 conv.
in l. n. 122/2010, sempre che ne sussistano
i presupposti?
R: In via preliminare, occorre sottolineare
che, sebbene il presupposto comune sia il pericolo per la riscossione, trattasi di istituti aventi
finalità diverse: le misure cautelari ex art. 22
dlgs 472/97 hanno lo scopo di preservare l’integrità del patrimonio contro il rischio di eventuali atti dispositivi del debitore garantendo il
soddisfacimento della pretesa erariale; l’iscrizione a ruolo straordinario o l’affidamento del
carico straordinario consentono all’Agente del-
Uno dei tavoli del Videoforum
la Riscossione di procedere direttamente alla riscossione
coattiva del credito.
I due istituti, pertanto, non sono alternativi e possono
essere adottati entrambi. Tenuto conto, infatti, dei tempi
tecnici necessari per la consegna del ruolo o affidamento
del carico e per l’inizio della procedura esecutiva da parte
dell’Agente della Riscossione, il procedimento di adozione
delle misure cautelari ai sensi del citato art. 22, essendo
attivabile immediatamente dopo la notifica dell’avviso
di accertamento o anche precedentemente sulla base del
processo verbale di constatazione, anticipa la tutela del
credito erariale in funzione della successiva attività di
recupero coattivo.
Detrazioni 36% e 55%
3. D: Stante le modifiche intervenute, si chiede
se a decorrere dal 1° gennaio 2012 si rende ancora
necessaria la conservazione delle dichiarazioni
ICI, come indicato dal provvedimento direttoriale
2/11/2011 n. 149646.
R: Ai fini del controllo sulla spettanza della detrazione,
restano valide le disposizioni contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Novembre 2011. I contribuenti sono dunque ancora tenuti a
conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, le ricevute
di pagamento dell’ICI se dovuta. Nel provvedimento non
sia fa alcun riferimento alle dichiarazioni ICI come riportato nel quesito.
Si ricorda che il soggetto tenuto al pagamento dell’ICI
può non coincidere con il soggetto che usufruisce della
detrazione delle spese per interventi di recupero del pa-
VIDEOFORUM 2012
Giovedì 19 Gennaio 2012
25
Per effetto dell’estensione delle norme sulla vendita, la stessa regola si applica pure alla permuta
Detrazione del 36% trasferibile
Scelta alle parti. Anche in presenza di atti a titolo gratuito
DI
FABRIZIO G. POGGIANI
L
a detrazione del 36% potrà
essere trasferita o meno, a
scelta delle parti, anche
in presenza di atti a titolo
gratuito, come la donazione, o in
caso di permuta, assimilabile alla
cessione.
Questa una delle attese risposte ai quesiti posti dagli esperti,
fornite dall’Agenzia delle entrate
nel corso del Videoforum 2012.
È noto che la lettera c), del comma 1, dell’art. 4, dl n. 201/2011,
convertito nella legge n. 214/2011
ha inserito all’interno del testo
unico delle imposte dirette, di cui
al dpr n. 917/1986, l’art. 16-bis,
mettendo a regime la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni
edilizie, a partire dal 1° gennaio
scorso.
Numerosi i quesiti posti alle
Entrate sul tema, su cui spicca
quella inerente al trasferimento
del bonus in capo all’acquirente
dell’unità immobiliare; in effetti,
la locuzione inserita al comma 8,
del nuovo articolo dispone che, in
caso di vendita dell’unità immobiliare, «… la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita
per i rimanenti periodi d’imposta,
salvo diverso accordo tra le parti,
all’acquirente persona fisica …».
Pertanto, il tenore letterale
delle nuove disposizioni, che facevano riferimento alla vendita e
I CHIARIMENTI SUL BONUS 36%
I contribuenti devono conservare ed
esibire le ricevute di pagamento Ici,
naturalmente ove dovuta
La detrazione può essere trasferita anche
se non si tratta di compravendita (cessione), ma anche in presenza di atti a titolo
Trasferimento
gratuito (donazione) e di permute.
In assenza di accordo espresso nell’atto,
la detrazione è trasferita all’acquirente
La detrazione si trasferisce anche in
presenza di cessione pro-quota ma solo
Cessione
quando il diritto di proprietà, per effetto
pro-quota
della cessione, si consolida in capo all’acquirente che diventa proprietario esclusivo (100%) dell’unità immobiliare
Ici
all’acquirente, sembrava escludere tutti quei trasferimenti diversi
dalla compravendita, come la donazione o la permuta.
Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha fornito un indirizzo evolutivo partendo dalle indicazioni
rilevabili dalla relazione illustrativa del medesimo decreto che,
confermando gli ambiti di applicazione del bonus, soggettivo e
oggettivo, di cui all’art. 1, legge n.
449/1997, ha confermato in toto le
indicazioni ministeriali già fornite
con i precedenti documenti di prassi.
Di conseguenza, con particolare riferimento agli atti di trasferimento a titolo «non» oneroso, le
Entrate hanno richiamato una
datata circolare ministeriale
(Ministero delle finanze, circolare 24/02/1998 n. 57) confermando
che, con l’espressione «vendita»,
si devono intendere tutte quelle
ipotesi di trasferimento dell’unità
abitativa, con cui «… si realizza
una cessione dell’immobile, anche
a titolo gratuito …»; di conseguenza, in presenza di un atto di dona-
zione, le parti potranno stabilire
che la detrazione rimanga in capo
al donante.
Sulla medesima falsariga la
«permuta», per effetto dell’estensione dell’applicazione delle norme stabilite per la vendita, per
quanto compatibili, come stabilito
dall’art. 1555 del codice civile.
Inoltre, altra precisazione opportuna, le Entrate confermano
che, sulla base delle modifiche
intervenute alle disposizioni
che identificano i beneficiari del
bonus, dal 17/09/2011, data di
entrata in vigore della legge n.
148/2011 che è intervenuta ulteriormente sull’agevolazione
in commento, in caso di vendita dell’unità immobiliare, sulla
quale il contribuente ha eseguito
ristrutturazioni agevolabili, è possibile mantenere la quota residua
di detrazione in capo al venditore,
ma «… in presenza di un espresso accordo delle parti nell’atto di
vendita …»; al contrario, è confermato l’automatismo mediante il
quale la detrazione è trasferita in
capo all’acquirente.
Con riferimento al trasferimento del bonus del 36%, l’Agenzia
delle entrate conferma quanto
a suo tempo già precisato (risoluzione n. 77/E/2009) ovvero
che, in caso di cessione pro-quota
dell’unità immobiliare, il trasferi-
mento è possibile ma solo se, per
effetto del consolidamento del diritto di proprietà, l’acquirente diventa il proprietario esclusivo; è il
caso, indicato anche dall’Agenzia,
del comproprietario del 50% che
acquista l’ulteriore 50%.
Nella risoluzione del 2009, infatti, le Entrate avevano precisato che «… la residua detrazione Irpef spettante in materia di
ristrutturazioni del patrimonio
edilizio, si trasmette alla parte
acquirente non solo in ipotesi di
cessione dell’intero immobile,
ma altresì qualora, per effetto
della cessione pro-quota, la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell’immobile,
parimenti verificandosi, in tale
ultima ipotesi, i presupposti richiesti dalla riportata disposizione normativa …».
Infine, ai fini del riconoscimento
della detrazione, l’Agenzia ha confermato la validità dei contenuti
del provvedimento direttoriale
dello scorso 2 novembre, con il
quale s’impone al contribuente la
conservazione ed esibizione delle
ricevute di versamento dell’imposta comunale (Ici), confermando
che dette ricevute potranno essere controllate in presenza di
soggetto debitore e fruitore della
detrazione del 36% coincidenti.
© Riproduzione riservata
trimonio edilizio. Si evidenzia, pertanto, che si procederà
al controllo delle ricevute di pagamento dell’ICI solo nel
caso in cui il soggetto che usufruisce della detrazione sia
anche tenuto al versamento dell’imposta.
IVA
Spesometro: operazioni esenti in regime di dispensa
4. D: Secondo la circolare n. 24/2011, l’obbligo di
comunicazione sussiste anche per le operazioni
esenti effettuate in regime di dispensa ex art. 36bis, dpr 633/72. Considerato che, in tal caso, non
sussistono gli obblighi di fatturazione e di registrazione delle operazioni, si chiede di sapere
quali basi documentali e criteri temporali debbano assumersi, sia da parte del fornitore che del
destinatario, ai fini dell’adempimento.
R: La circolare n. 24/2011 specifica che nel campo «data
dell’operazione» del tracciato record allegato al provvedimento del 22 dicembre 2010 va indicata la data di
registrazione dell’operazione effettuata nell’anno di riferimento ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione,
la data di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972
Spesometro: regime del margine globale
5. D: Nella circolare n. 24/2011 è stato chiarito
che, per le operazioni rientranti nel regime del
margine per i beni usati, dovrà essere comunicata
solo la base imponibile cui è riferibile l’imposta,
mentre non si deve tenere conto della quota fuori
campo Iva. Nel rappresentare che, così procedendo, la spesa sostenuta dall’acquirente viene assunta in misura inferiore a quella reale, si chiede se
l’indicazione valga anche nel caso di applicazione
del regime del margine globale, nel quale la base
imponibile non è individuata analiticamente, e potrebbe addirittura mancare qualora, nel periodo
di effettuazione, gli acquisti siano superiori alle
vendite.
Rosamaria Di Palma
Agenzia delle entrate
Luigi Stefanucci
Agenzia delle entrate
R: Con riferimento alle operazioni effettuate da coloro
che applicano il regime del margine globale, sembra condivisibile la soluzione di far comunicare l’intero corrispettivo (senza riferirsi a parte imponibile, non imponibile
o non soggetta) percepito per ciascuna operazione, nel
presupposto che trattasi di un’operazione nel suo complesso rilevante ai fini IVA, così come definita dall’art.
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Posto infatti che le cessioni di beni usati soggette al
regime del margine devono comunque essere fatturate
– sia pure senza separata indicazione dell’imposta, ai
sensi dell’articolo 38 del D.L. n. 41 del 1995 – ne discende
la rilevanza ai fini IVA dell’intero importo pagato dal
cessionario.
Pertanto, anche al fine di semplificare gli
adempimenti, si ritiene che non sia in contrasto con il suddetto art. 21, la comunicazione
dell’intero corrispettivo relativo alla cessione di ciascun bene usato, se di importo pari
o superiore a 3.000 euro (25.000 per il 2010),
indipendentemente dal metodo di calcolo del
margine (analitico, forfettario o globale), e,
sulla base dei medesimi criteri, di estendere
l’obbligo di comunicazione dell’intero importo
anche agli acquisti superiori ai predetti limiti
se effettuati da soggetti passivi IVA
Spesometro: operazioni con pagamento Pos
Marino Longoni
6. D: Acquisti di importo netto Iva superiore
a 3.000 euro, effettuati da privati consumatori
e pagati con carta di credito. Qualora sia stata
emessa fattura, l’operazione dovrà essere comunicata dall’esercente, dall’operatore finanziario o
da entrambi? Per l’operatore finanziario, che non
è in grado di sapere se sia stata emessa fattura, la
soglia è di 3.000 euro o di 3.600 euro?
R: L’operazione dovrà essere comunicata dall’operatore
finanziario che ha emesso la carta di credito o debito
utilizzata per la transazione, per il quale la soglia di
Continua a pagina 26
26
VIDEOFORUM 2012
Giovedì 19 Gennaio 2012
Le rassicurazioni ai contribuenti date dal direttore dell’Agenzia delle entrate Attilio Befera
Scostamenti elevati colpiti prima
Redditometro, software in tempo per la scadenza di Unico
I
DI
ANDREA BONGI
l nuovo redditometro colpirà
i contribuenti che presentano maggiori scostamenti
fra il reddito complessivo dichiarato e quello sinteticamente
accertabile. Il nuovo software di
calcolo sarà pronto e messo a
disposizione degli utenti prima
del termine di scadenza dei pagamenti di Unico 2012.
Sono queste, in estrema sintesi, le principali rassicurazioni che
il direttore dell’agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha ritenuto
di fornire di ieri durante i lavori
del Videoforum 2012 organizzato da ItaliaOggi in collaborazione
con Ipsoa.
Conscio delle preoccupazioni
che assillano i contribuenti in
vista dell’imminente debutto
del nuovo strumento di accertamento sintetico, il direttore
delle entrate ha voluto dunque
precisare come gli accertamenti verranno mirati proprio nei
confronti di quei soggetti che
presentano anomalie elevate fra
tenore di vita e redditi dichiarati.
Di contro, interpretando al contrario il pensiero del direttore si
può quindi ritenere che, almeno
nella prima fase di applicazione
del nuovo accertamento sinteti-
co, tutti coloro che risulteranno
sostanzialmente in linea con il
nuovo strumento di calcolo sintetico o presenteranno scostamenti
modesti, potranno dormire sonni
tranquilli.
Anche sulla tempistica di diffusione del software di calcolo
Befera ha tenuto a rassicurare i
partecipanti alla giornata di aggiornamento fiscale precisando
che lo stesso sarà sicuramente
disponibile prima della stagione
dei prossimi dichiarativi.
La fase sperimentale, ha proseguito Befera, avrà termine alla
fine di febbraio dopodiché il software di calcolo verrà rilasciato
e potrà essere utilizzato dai contribuenti per verificare la tenuta
del loro reddito complessivo da
dichiarare al fisco per il periodo
d’imposta 2011.
In questo momento, ha ricordato il numero uno delle Entrate, sta proseguendo in maniera
utile e proficua la collaborazione
con le categorie professionali e le
associazioni che rappresentano i
vari settori economici. Sono stati
infatti inviate a Sose numerose
simulazioni che verranno utilizzate per affinare e testare ulteriormente l’applicativo
di calcolo del nuovo
reddito sinteticamen-
te accertabile.
La possibilità di avere entro
termini ragionevoli la versione
definitiva del nuovo software di
calcolo rappresenta infatti un
elemento di grande importanza
per i contribuenti ed i loro professionisti. Solo così sarà infatti
possibile avere contezza del livello di reddito sinteticamente determinato dal software e
dell’eventuale scostamento con
il reddito del contribuente e del
suo nucleo familiare. Solo grazie
a tale comparazione sarà infatti
possibile decidere eventuali adeguamenti ed i comportamenti
dichiarativi conseguenti.
Durante la presentazione del
nuovo strumento di accertamento sintetico lo scorso 25 ottobre le
entrate avevano infatti precisato
come nel redditometro, così come
avviene per gli studi di settore, i
risultati del software finiranno
per individuare essenzialmente tre categorie di scostamenti:
quelli molto elevati, quelli elevati
e quelli minimi.
Le ulteriori precisazioni fornite ieri da Befera lasciano dunque intravedere un maggior
rischio di selezione e successivo
accertamento sintetico da nuovo
redditometro solo nei confronti
di quelle posizioni che presentano scostamenti elevati. Solo in
questi casi, ha infatti precisato
Befera, l’azione del fisco potrà
trovare una sua giustificazione
anche in termini di recupero per
le casse dell’erario. Perseguire i
soggetti con scostamenti minimi, oltre ad avere minor appeal
in termini di recupero dell’evasione, potrebbe anche avere un
effetto deterrente al contrario.
Potrebbe infatti esserci il rischio
che i soggetti più fedeli al fisco
avvertano una sorta di accanimento nei loro confronti a favore dei soggetti a maggior rischio
evasione.
Del resto che il fisco punti i
suoi fari sulle posizioni a più alto
rischio di evasione è principio
sacrosanto al quale nemmeno il
nuovo redditometro può assolutamente sfuggire.
Sugli altri temi caldi del momento il direttore delle Entrate
ha ulteriormente puntualizzato i
risultati raggiunti ad oggi dalla
struttura dallo stesso guidata.
Particolare soddisfazione è
stata espressa da Befera in or-
dine ai risultati raggiunti dalle
Entrate nel contenzioso tributario. Secondo il direttore infatti la percentuale dei risultati
favorevoli all’amministrazione
finanziaria nei procedimenti
presso le commissioni tributarie
provinciali e regionali è in continuo aumento ed ha raggiunto
risultati significativi soprattutto
nelle vertenze tributarie di maggior valore.
Uno degli elementi attraverso i quali tali risultati possono
essere spiegati è l’investimento
in termini di uomini e mezzi
che l’amministrazione finanziaria ha effettuato in tale settore.
Da oltre due anni, ha ricordato infatti Befera, all’interno
dell’organigramma dell’agenzia
delle entrate, è operativa un a
struttura appositamente dedicata allo studio ed all’esame del
contenzioso tributario. Grazie ad
essa l’amministrazione finanziaria sta fornendo assistenza specializzata e puntuale alle sue
strutture periferiche consentendo alle stesse di intervenire nel
processo tributario con maggior
preparazione e puntualità.
©Riproduzione riservata
Segue da pagina 25
riferimento è di 3.600 €.
Spesometro: contratti collegati con pagamento Pos
7. D: Per gli acquisti «sopra soglia» effettuati da
privati consumatori e pagati con carta di credito,
l’obbligo della comunicazione ricade sull’operatore finanziario, che deve adempiervi secondo le
disposizioni del provvedimento del 29 dicembre
2011. Si chiede conferma che, in tal caso, l’operatore dovrà comunicare soltanto le singole transazioni sopra soglia, non essendo in grado di verificare eventuali collegamenti contrattuali di quelle
«sotto soglia».
R: Poiché l’operatore finanziario non è in grado di verificare, in base all’estratto conto relativo allo strumento
di pagamento, gli eventuali collegamenti contrattuali,
l’obbligo di comunicazione riguarda unicamente le operazioni non inferiori alla soglia di 3.600 €.
Effettuazione di operazioni intraUe in assenza di autorizzazione
8. D: Nella circolare n. 39/2011 è stato chiarito
che le operazioni intracomunitarie eventualmente poste in essere in assenza di autorizzazione non possono fruire del regime proprio di tali
operazioni, nei riflessi delle quali il soggetto non
autorizzato deve considerarsi privo della sogget-
Marina Ferraro
Agenzia delle entrate
Felicia Sommese
Agenzia delle entrate
tività passiva. E’ corretto, pertanto, ritenere che
il soggetto passivo italiano non autorizzato possa
legittimamente acquistare servizi assoggettati ad
Iva in altro Stato membro da parte del fornitore
ivi stabilito? L’imposta, in questo caso, potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 38-bis1,
dpr 633/72?
R: La Circolare 39/2011 ha chiarito che l’assenza
dall’archivio VIES determina il venir meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale loro proprio, in quanto il soggetto
non può essere considerato come soggetto passivo IVA
italiano ai fini dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie.
Pertanto, eventuali acquisti di servizi in altro Stato
UE da parte di un soggetto escluso dall’archivio VIES
devono ritenersi effettuati in qualità di privato consumatore e, pertanto, assoggettati
ad IVA nell’altro Stato Membro. Al riguardo,
si precisa che, trattandosi di un’operazione
intercorsa tra un soggetto passivo UE ed un
privato consumatore italiano, il soggetto italiano non incluso nel VIES non può chiedere
il rimborso dell’IVA pagata ai sensi dell’art.
38-bis 1 del DPR 633/1972, in quanto il medesimo non è un soggetto passivo d’imposta in
relazione all’operazione di cui trattasi. L’art.
38 –bis 1, infatti, prevede che l’istanza di rimborso dell’IVA assolta possa essere presentata esclusivamente dai soggetti passivi.
Inoltre, tra i requisiti previsti per il rim-
Franco Ricca
borso, vi è quello che il soggetto che chiede il rimborso
indichi nell’istanza, il proprio pro-rata di detrazione,
requisito impossibile da soddisfare per un soggetto che
ha agito in qualità di privato consumatore».
Studi di settore e varie
9. D: Si chiede conferma sul fatto che le nuove
misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo
10 del dl 201/2011, seppur inserite nel contesto di
una disposizione che introduce un regime semplificato riservato ad alcuni contribuenti, abbiano in
realtà una portata generale e si applichino a tutti
i contribuenti soggetti a studi di settore.
R: Si conferma che le misure premiali previste nel comma 9 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011
hanno una portata generale applicandosi a tutti i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle
risultanze degli studi di settore di cui all’articolo 10 della
legge n. 146 del 1998.
10. D: L’aumento della franchigia da accertamenti sintetici da un quinto ad un terzo prevista
nella lettera c) del comma 9 dell’articolo 10 del dl
201/2011 si rende applicabile anche ai soci di società trasparenti (es. snc, sas, etc) congrue, coerenti
e fedeli agli studi di settore o solo alle imprese
individuali ed ai lavoratori autonomi?
R: Il comma 9 dell’articolo 10 del DL n. 201 del 2011
prevede limiti ai poteri di accertamento dell’Agenzia «Nei
confronti dei contribuenti soggetti al regime di accerta-
VIDEOFORUM 2012
Giovedì 19 Gennaio 2012
27
Il chiarimento riguarda le operazioni intracomunitarie dopo il regime autorizzatorio
Il Vies stabilisce la tassazione
Fuori all’archivio si paga l’Iva al fornitore, senza rimborso
I
DI
FRANCO RICCA
l soggetto passivo che effettua acquisti intracomunitari senza essere iscritto
nell’archivio Vies paga l’Iva
nel paese di origine, ma non
può chiederla a rimborso. Sono
queste le sole conseguenze che
derivano dall’assenza dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, secondo
quanto si evince dalla risposta
resa dall’agenzia delle entrate
durante il Videoforum fiscale
2012 ItaliaOggi-Ipsoa, che si
è svolto ieri, 18 gennaio 2012.
Conseguenze che, invero, era
lecito desumere dalle indicazioni fornite dall’agenzia delle
entrate nella circolare n. 41
del 1° agosto 2011, sulle quali
tuttavia persistevano incertezze di fondo, legate ai principi
informatori della tassazione
degli scambi intracomunitari
nel regime transitorio, che la
risposta dell’agenzia viene ora
a fugare. Per lo meno, sotto il
profilo della chiarezza della posizione dell’amministrazione,
mentre restano ferme le riserve
di ordine sistematico. A questo
proposito, occorre infatti considerare che gli scambi intracomunitari “b2b” sono soggetti, in
via di principio, all’applicazione
dell’Iva nel paese di destinazione, mentre quelli “b2c” nel paese
di origine. Pertanto, il soggetto
passivo italiano che effettua, in
tale veste, acquisti di beni o di
servizi in altri stati membri, è
tenuto a tassarli in Italia, con
il meccanismo dell’inversione
contabile, per cui non si vedrà
addebitare l’imposta dal fornitore comunitario. Fanno eccezione
a questo principio gli acquisti
intracomunitari di beni di importo fino a 10.000 euro annui,
effettuati da soggetti senza diritto a detrazione (o da enti non
soggetti passivi): in tal caso, gli
acquisti sono infatti tassati nel
paese di origine, salvo opzione
dell’acquirente per l’applicazione dell’Iva nel paese di destinazione (nessuna eccezione è
invece prevista per gli acquisti
di servizi).
Con l’introduzione del regime
autorizzatorio ad opera dell’art.
27 del dl n. 78/2010, i soggetti
passivi nazionali, per poter effettuare operazioni intracomunitarie (attive o passive) tassabili a
destinazione, secondo il principio proprio di tali operazioni
“b2b”, devono essere
iscritti nell’elenco dei
soggetti abilitati (ar-
mento basato sugli studi di settore».
In particolare, alla lettera c) è previsto che, per tali soggetti, la determinazione sintetica del reddito complessivo
è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Tanto premesso, dall’analisi della disposizione citata
si ritiene di dover fornire risposta negativa al quesito
posto.
Infatti, dalla lettura congiunta dei due incisi si rileva
che il beneficio di cui alla citata lettera c) è riferibile
ai soli contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore nei cui confronti si applicano
le previsioni normative in materia di determinazione
sintetica del reddito.
11. D: Comunicazione beni d’impresa in godimento ai soci: come si deve comportare la società in presenza di società fiduciaria socia e bene
sociale concesso in godimento a persona fisica
riferibile alla quota fiduciaria? (stessa questione
si pone con il Trust e godimento bene al disponente)?
R: Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 16 novembre 2011, prot. n. 166485, al punto 1.1 dispone che «I soggetti che esercitano attività di
impresa, sia in forma individuale che collettiva, comunicano i dati anagrafici dei soci - comprese le persone
fisiche che direttamente o indirettamente detengono
partecipazioni nell’impresa concedente - o dei familiari
dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni
dell’impresa …». Pertanto, nel caso prospettato, va comunicato come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero
il disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione
indiretta di quote.
12. D: Comunicazione beni dei soci: in ordine
alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni l’obbligo sussiste solo se tali operazioni sono strumentali all’acquisizione dei beni
poi concessi in godimento ai soci o a prescindere
da tale circostanza?
R: I finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l’intero ammontare,
indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano
chivio Vies). In assenza di iscrizione, secondo la relazione del
dl 78/2010, ripresa dalla citata
circolare 41/2011 dell’agenzia,
non sussiste soggettività passiva per le operazioni intracomunitarie; di conseguenza, ove fossero effettuate ugualmente, non
potrebbero essere assoggettate
al regime loro proprio, ma:
a) le operazioni attive (cessioni e prestazioni fatte da soggetti
nazionali verso soggetti comunitari) sarebbero assoggettate
all’Iva in Italia
b) le operazioni passive (acquisti di beni e servizi fatti da
soggetti nazionali presso fornitori comunitari) sarebbero assoggettate all’Iva nel paese di
origine, come se il destinatario
fosse un privato consumatore.
L’ipotesi sub a) è certamente
poco frequente, giacché il cliente
comunitario non gradisce l’addebito dell’Iva italiana. Altrettanto
non può dirsi, però, dell’ipotesi
sub b), perché, soprattutto per
i soggetti che effettuano poche
transazioni con altri paesi Ue,
il fatto di pagare l’Iva al fornitore, anche se l’imposta non
potrà poi essere chiesta a rim-
Carmela Petrone
Agenzia delle entrate
borso secondo quanto precisato
ieri dall’agenzia delle entrate, si
traduce in una semplificazione
degli adempimenti (e a volte in
un risparmio di costi). Si pensi al
professionista italiano che acquista via internet un software del
costo di poche decine di euro da
un fornitore francese: se iscritto
al Vies, il professionista dovrebbe applicare l’Iva, previa integrazione della fattura del fornitore,
e presentare il modello Intrastat
servizi; se non iscritto, invece, si
limiterebbe a pagare l’Iva francese al proprio fornitore. Ma ce
di più. Se l’operatore nazionale
non ha diritto alla detrazione,
ad esempio un medico che effettua esclusivamente operazioni
esenti, potrebbe anche conseguire un effettivo risparmio
di Iva localizzando i propri acquisti nei paesi con le aliquote
più basse. Lo spostamento del
luogo “naturale” dell’imposizione e i possibili effetti distorsivi
del mercato e della concorrenza suscitano perplessità, ma
la risposta dell’agenzia mette
comunque l’operatore al riparo
da sorprese in ordine agli effetti
interni della mancata iscrizio-
Cristiana Usai
Agenzia delle entrate
strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.
13. D: Perché non vengono nuovamente sintonizzati, sulla falsariga di quanto previsto dall’art.
39 del d. lgs. n. 13 aprile 1999, n. 112, i rapporti
tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia ai fini di
un migliore, complessivo esercizio della funzione impositiva e di quella esattiva in pendenza di
giudizio?
ne al Vies.
Quanto alla preclusione
della possibilità di chiedere il
rimborso dell’Iva pagata nello stato membro di origine ai
sensi delle disposizioni dell’art.
38-bis1 del dpr 633/72, motivata
dall’agenzia in considerazione
della carenza di soggettività
passiva nell’operazione intracomunitaria, è da osservare che
questa posizione parrebbe trovare conforto, per lo meno con
riguardo agli acquisti di beni,
nell’art. 4 della direttiva 2008/9/
CE, concernente la disciplina
del rimborso dell’Iva assolta in
uno stato membro diverso da
quello di residenza. Questa disposizione, infatti, stabilisce che
detta disciplina non si applica
agli importi dell’Iva che sono
stati indebitamente fatturati,
nonché agli importi dell’Iva che
sono stati fatturati in relazione
a cessioni di beni che “siano, o
possano essere, esenti ai sensi
dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b),
della direttiva 2006/112/CE”, e
dunque in relazione anche alle
cessioni intracomunitarie.
©Riproduzione riservata
Duilio Liburdi
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite».
14. D: Come, nel prossimo futuro, si pensa di regolare, a livello operativo, mancando sul punto
una chiara presa di posizione del legislatore, le
relazioni tra accertamento con adesione e la c.d.
mediazione fiscale obbligatoria?
R: L’art. 39, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, ha inserito nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l’art. 17-bis, concernente l’istituto
della mediazione.
Tale disposizione ha introdotto, per le controversie
tributarie di valore non superiore a ventimila euro, uno
R: I rapporti fra Uffici dell’Agenzia delle entrate ed
Agenti della riscossione sono improntati ai principi di
collaborazione e coordinamento. Per quanto riguarda il
contenzioso, il debitore che intenda impugnare dinanzi al
giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere
Continua a pagina 28
contro la competente Direzione regionale o provinciale
dell’Agenzia se contesta vizi dell’attività della
AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI S.p.A.
stessa, vale a dire motivi di ricorso concerVia L. Montaldo, 2 - 16137 GENOVA Tel. 010-5582.242
nenti la legittimità della pretesa; deve invece
ricorrere contro l’Agente della riscossione se
contesta vizi dell’attività dello stesso, vale a
FFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICITARI
dire motivi di ricorso che riguardano l’attività
Scadenza
presentazione
domande di partecipazione: ore 16:00 del 27 gennaio 2012.
svolta successivamente alla consegna del ruolo
all’Agente della riscossione. In materia, l’art. La partecipazione alla gara d’appalto avverrà secondo le modalità previste nel Bando presente sul sito
internet di AMT S.p.A. www.amt.genova.it ¼ Fornitori ed Appalti
39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, Chiarimenti o informazioni possono essere richieste a AMT S.p.A. – Settore Gare e Contratti, via
in riferimento ai rapporti interni fra Ente im- L.Montaldo 2 – 16137 GENOVA o a mezzo fax, al n° 010-5582.239, o all’indirizzo di posta elettronica
positore ed Agente della riscossione dispone [email protected] citando l’oggetto della gara, il nominativo e l’indirizzo completo del richiedente.
che quest’ultimo, «nelle liti promosse contro Si invitano i soggetti partecipanti, nel loro diretto interesse, a prendere visione e visitare
di lui che non riguardano esclusivamente la questo sito periodicamente, al fine di recepire eventuali “errata corrige” e/o chiarimenti e/o
regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve informazioni relativi all’appalto.
L’Amministratore Delegato
chiamare in causa l’ente creditore interessato;
A
Dott. Paolo Cervetti
28
VIDEOFORUM 2012
Giovedì 19 Gennaio 2012
Informazioni dal fiduciante se la partecipazione societaria è detenuta tramite fiduciaria
Filo diretto tra i soci e le Entrate
Finanziamenti comunicati anche senza acquisto di beni
DI ANDREA BONGI
E DUILIO LIBURDI
T
utti i finanziamenti effettuati dai soci andranno
comunicati all’Agenzia
delle entrate anche se non
sono stati strumentali per l’acquisizione dei beni utilizzati poi
dai soci stessi. Inoltre, laddove
alla figura del socio si «sommi»
quella del dipendente, le regole di tassazione sono quelle già
previste dal testo unico delle
imposte sui redditi senza che, in
capo alla persona fisica, possa
generarsi reddito diverso. Infine,
laddove la partecipazione nella
società sia detenuta per il tramite di una fiduciaria, la comunicazione riguarderà comunque
il fiduciante trattandosi, nel caso
di specie, di detenzione indiretta
della partecipazione societaria.
Sono questi alcuni dei chiarimenti emersi in occasione del
forum di ieri organizzato da ItaliaOggi ed al quale ha partecipato l’agenzia delle entrate che,
tra le risposte fornite, si è anche
occupata della disposizione introdotta dalla legge n. 148 del
2011 in base alla quale, entro il
prossimo 2 aprile, dovrà formare
oggetto di comunicazione il fatto
che beni dell’impresa siano utilizzati dai soci. Tale comunicazione, come noto, andrà effettuata
utilizzando il provvedimento
del direttore dell’agenzia delle
entrate dello scorso 16 novembre 2011.
La norma di riferimento.
L’articolo 2, commi da 36 terdecies a 36 duodevicies della legge
n. 148 del 2011 dispongono in
merito a:
- L’identificazione di un reddito diverso in capo al socio destinatario di un bene della società
come utilizzatore, reddito pari
alla differenza tra il valore normale del bene e quanto corrisposto dal socio stesso
- In relazione a tale ipotesi i
costi afferenti il bene sono indeducibili nella determinazione del
reddito di impresa
- Al fine di garantire l’attività di controllo della fattispecie
regolamentata dalla legge, previsto l’obbligo di effettuare una
comunicazione entro il 2 aprile
2011
- È inoltre previsto che l’agenzia delle entrate attivi una sistematica attività di controllo
in capo alle persone fisiche che
hanno utilizzato i beni concessi
in godimento e, ai fini della applicazione del redditometro, si tiene
conto, in particolare, di qualunque forma di finanziamento o
capitalizzazione effettuata nei
confronti della società stessa
- Le norme in questione si applicano, in generale, dal periodo
di imposta 2012.
Il caso dei finanziamenti dei soci. La ratio della disposizione normativa lasciava
intendere come il rapporto tra
finanziamento effettuato dal
socio e bene utilizzato dal socio
stesso dovesse essere nella sostanza diretto. Il ragionamento,
in base alla lettera della legge,
pareva dunque essere
quello in base al quale a fronte dell’afflusso
di denaro da parte di un socio
all’interno della società, il bene
poi utilizzato dal socio derivasse
da quel denaro. Tale previsione,
peraltro, sembrava già in parte
messa in dubbio dal contenuto
delle specifiche tecniche di trasmissione delle notizie richieste
contenute nel provvedimento
dell’agenzia delle entrate. Ora,
in occasione del forum, l’amministrazione finanziaria conferma questa impostazione estremamente rigorosa e che lascia
più di una perplessità. In altri
termini si fissa un principio di
indipendenza tra quanto affluito
in società ad opera del socio ed
i beni utilizzati dal socio stesso.
Letteralmente, inoltre, la risposta dell’amministrazione finanziaria appare andare addirittura oltre le indicazioni contenute
nelle stesse specifiche tecniche
in quanto si afferma che oggetto
della comunicazione dovranno
essere i versamenti ed i finanziamenti (quindi sembrerebbe
poste di capitale e poste debitorie), effettuati o anche ricevuti
dai soci, indipendentemente dal
fatto che tali operazioni siano
strumentali alla acquisizione dei
beni poi concessi in godimento.
Questo starebbe a significare,
ad esempio, che anche un afflusso di denaro in grado di fruire
dell’agevolazione ACE dovrebbe
formare, a prescindere, oggetto
della comunicazione annuale
all’agenzia delle entrate. Se questa indicazione verrà confermata
(e questo non è da auspicare), si
chiederebbero dati già in possesso dell’agenzia gravando le
imprese ed i contribuenti di un
adempimento che diventerebbe
estremamente complesso e da
attuare in forma ripetitiva, ogni
anno. Ci si augura, dunque, che
l’agenzia delle entrate possa
meglio ponderare l’indicazione
emersa ieri.
Socio dipendente. Una
delle problematiche operative
emerse in previsione della prima applicazione della norma è
quella legata alla coincidenza
possibile tra la figura del socio e
quella del dipendente. Analogamente, peraltro, si può ragionare
sull’ipotesi del socio amministratore. Su questo aspetto, l’amministrazione finanziaria assume
invece una posizione del tutto
condivisibile affermando come
la previsione in merito all’ipotesi di reddito diverso in capo alla
persona fisica si applica solo nel
caso in cui il testo unico delle
imposte sui redditi non preveda
specifiche norme che limitano
la deducibilità dei costi relativi
ai beni concessi in godimento in
capo al concedente e che tassano
il relativo reddito in capo all’utilizzatore. Quindi, nel caso in cui
un automezzo sia concesso in uso
ad un amministratore socio che
sia anche dipendente della società, si configura un fringe benefit
che non rientra nell’ambito applicativo della nuova fattispecie
di reddito diverso ma resta as-
soggettato alla disciplina di cui
all’articolo 51 del TUIR. Nella
sostanza, dunque :
- Se l’auto è concessa in uso
promiscuo al socio – dipendente
si genera un fringe benefit pari
al 30 per cento di 15 mila chilometri ed una deducibilità del
costo auto pari al 90 per cento;
- Se l’auto è concessa in uso
promiscuo al socio amministratore si genera un fringe benefit
pari al 30 per cento di 15 mila
chilometri ed una deducibilità
del costo pari al 40 per cento;
- Se l’auto è concessa in uso
promiscuo al socio, si genera un
reddito diverso ed una deducibilità del costo auto pari al 40
per cento.
Nelle ipotesi sopra delineate,
peraltro, si dovrà tenere conto
anche degli eventuali riaddebiti
che dovrebbero peraltro garantire la deducibilità dei costi sino a
concorrenza dei riaddebiti medesimi come evidenziato dall’agenzia delle entrate nelle circolari 1
ed 11 del 2007.
Partecipazione intestata fiduciariamente. L’agenzia delle
entrate afferma che, in questo
caso, la comunicazione dovrà riguardare comunque il fiduciante
in quanto vi è una partecipazione
detenuta in via indiretta proprio
per il tramite di una società fiduciaria. Viene dunque eliminato, a
questi fini, lo schermo fiduciario
ai fini della detenzione della partecipazione.
©Riproduzione riservata
Segue da pagina 27
strumento deflativo del contenzioso, il quale è preordinato ad anticipare, in pratica, con una determinazione
amministrativa, l’esito ragionevolmente atteso del giudizio, evitando così un «rinvio» ai Giudici tributari delle
contestazioni che possono essere risolte in sede amministrativa.
La ratio del nuovo istituto è quella di prevedere sistematicamente un contraddittorio col contribuente prima
dell’instaurazione del contenzioso, al fine di verificare
sempre in via preventiva la possibilità di definire la lite
potenziale senza le lungaggini e gli oneri del contenzioso
giurisdizionale.
Nella fase obbligatoria di mediazione l’Agenzia è tenuta
ad esaminare l’istanza del contribuente e ad assumere,
al riguardo, una motivata decisione di accoglimento
o rigetto dell’istanza ovvero a formulare una proposta di mediazione.
In definitiva, il procedimento amministrativo di
mediazione consente al contribuente e all’Agenzia
di illustrarsi le reciproche ragioni prima di incardinare la lite; e se le ragioni di una delle parti sono
fondate e non vengono ragionevolmente accolte
dall’altra, è prevedibile ed auspicabile che il Giudice tributario la condanni sempre alla rifusione sia
delle spese di lite sia delle spese del procedimento
di mediazione, forfetizzate dal legislatore nel 50%
delle spese di lite, oltre ovviamente alle altre possibili conseguenze negative della soccombenza in
una lite temeraria.
In estrema sintesi, la mediazione è una parentesi
di 90 giorni di riesame e ponderazione per entrambe
le parti, parentesi che si dispiega fra due termini
processuali, quello di 60 giorni per notificare il ricorso all’Agenzia e quello successivo di 30 giorni
Stefania Trocini
Agenzia delle entrate
Assunta De Cesare
Agenzia delle entrate
che ha il ricorrente per depositare in Commissione
tributaria il medesimo ricorso.
La mediazione ha un ambito di applicazione più
ampio e in parte diverso rispetto all’accertamento
con adesione e agli altri istituti deflattivi del contenzioso, considerato, in particolare, che:
- non riguarda solo gli accertamenti, ma tutti gli
atti impugnabili, compresi i dinieghi di rimborso;
- obbliga l’Agenzia ad esaminare e rispondere sistematicamente alle contestazioni del contribuente
prima che lo stesso si rivolga al giudice;
- la decisione che l’Agenzia deve adottare
sull’istanza del contribuente si fonda, per espressa previsione normativa, sul grado di sostenibilità
della pretesa, sull’incertezza della questione controversa e sul principio di economicità dell’azione
amministrativa.
La mediazione rappresenta infine una grande opportunità per ridurre ulteriormente il contenzioso
tributario in misura consistente, con evidenti benefici per tutti ed allineamento con gli altri Paesi
europei, presso i quali i rinvii alla fase giurisdizionale
sono molto meno frequenti.
Enrico Polella
Agenzia delle entrate
Tale sfidante obiettivo verrà raggiunto se nella fase di
mediazione le Aree legali dell’Agenzia e i difensori dei
contribuenti si comporteranno applicando concretamente i principi di collaborazione, buona fede, correttezza e
ragionevolezza.
Detrazioni 36% e 55%
15. D: Per effetto dell’utilizzo della locuzione «…
in caso di vendita …», al comma 8, del nuovo articolo 16-bis, d.p.r. n. 917/1986, la detrazione del
36% non utilizzata può essere trasferita o meno,
a scelta delle parti, anche in presenza di atti a titolo non oneroso (donazioni) o di altre tipologie
(permute)?
R: L’articolo 4, comma 1, lett. c) del DL 6 dicembre 2011,
n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214) ha inserito l’art. 16-bis nel testo unico
delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917 del 1987
(di seguito TUIR), introducendo a regime la detrazione
dall’imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari
al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di
VIDEOFORUM 2012
Giovedì 19 Gennaio 2012
29
Le regole previste dalla legge non possono essere derogate dall’amministrazione finanziaria
Danni da (non) notifica risarcibili
I contribuenti pignorati possono chiedere il risarcimento
DI
S
CESARE GLENDI
e la notifica non è valida e ha luogo il pignoramento, il contribuente potrà non solo
rivolgersi al giudice tributario
facendo valere la giuridica inesistenza dell’atto impoesattivo, ma potrà anche proporre
opposizione agli atti esecutivi
e potrà, infi ne, citare in giudizio l’Agenzia delle Entrate,
non già l’Agente della riscossione, chiedendo il risarcimento dei danni per la lesione patrimoniale subita.
Infatti, la possibilità di
provvedere o meno alla c.d.
notificazione diretta a mezzo
posta degli atti dell’Amministrazione finanziaria non
dipende da una libera scelta
dell’Amministrazione stessa,
ma da quanto disposto dalla
legge, che, com’è noto, regola
tutta l’azione impositiva, che
è per definizione un’attività
vincolata e nient’affatto discrezionale.
Per quanto attiene in particolare alla notifica degli avvisi
di accertamento l’art. 60 del
d.p.r. n. 600/1973 è assolutamente chiaro nello stabilire
che «la notifica degli avvisi e
degli altri atti che per legge
devono essere notificato al
contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli
artt. 137 e seguenti del codice
di procedura», sia pure con
alcune modifiche, tra le quali,
per l’appunto, non già quella
di poter fare a meno dell’in-
termediazione dell’agente
della notificazione tra l’autore
dell’atto e il suo destinatario,
bensì quella di considerare
quali speciali figure di soggetti abilitati alla notificazione di tali atti tassativamente i
messi comunali ovvero i messi
speciali autorizzati dall’ufficio
delle imposte.
La regola generale, espressa dall’art. 60 del d.p.r. n.
600/1973, è dunque quella
che le notifiche debbono essere
necessariamente effettuate da
questi soggetti i quali naturalmente possono anche servirsi
del servizio postale.
Gli agenti della notificazione
debbono quindi, anche quando
si servono del servizio postale, redigere apposita relata di
notifica, che è atto che attesta
il compiuto svolgimento delle attività notifi catorie poste
in essere e fa prova
di quanto attestato sino a querela di
recupero del patrimonio edilizio.
Come evidenziato nella relazione illustrativa al menzionato art. 16-bis, restano confermati non solo l’ambito,
soggettivo e oggettivo, di applicazione delle disposizioni
relative alla suddetta detrazione – introdotta dall’art.
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – ma anche le
condizioni di spettanza del beneficio fiscale, così da consentire di fare salvo il consolidato orientamento di prassi
formatosi in materia.
Il comma 8 dell’art. 16-bis prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di
ristrutturazione edilizia, «la detrazione non utilizzata
in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di
imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente
persona fisica dell’unità immobiliare»
Con riferimento agli atti di trasferimento a titolo non
oneroso, si confermano i chiarimenti già forniti con la
circolare del 24 febbraio 1998, n. 57 del Min. Finanze –
Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III, nella quale, in relazione alla detrazione del 36 per cento, si è precisato che
l’espressione «vendita» debba intendersi riferita a tutte
le ipotesi in cui si realizza una cessione dell’immobile,
anche a titolo gratuito.
Pertanto, in caso di cessione a titolo gratuito (ad
esempio, la donazione), le parti potranno stabilire che
la detrazione permanga in capo al donante.
Le medesime considerazioni valgono anche in caso di
permuta poiché, in base all’art. 1555 del codice civile, «le
norme stabilite per la vendita si applicano anche alla
permuta, in quanto siano con questa compatibili».
L’articolo 4 del DL 201 del 2011 entra in vigore il 1°
gennaio 2012.
Al riguardo si fa presente che già i commi 12-bis e 12ter dell’art. 2 del DL n. 138 del 2011, introdotti in sede di
conversione ad opera della legge n. 148 del 2011, hanno
modificato le disposizioni che individuano i soggetti cui
falso, fornendo così un alto
grado di porva, tanto per l’autore dell’atto, quanto per il suo
destinatario riguardo all’effettuazione della notifica stessa.
E’ ben vero che l’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n.
890, nel primo periodo del suo
primo comma, espressamente
prevede che «la notifi cazione
degli avvisi e degli altri atti
che per legge devono essere
notificati al contribuente» «può
eseguirsi a mezzo della posta
direttamente dagli uffi cio fi nanziari» ed è quindi certamente consentito all’ufficio, ad
es., di notificare direttamente
a mezzo posta atti come inviti
a comparire, richieste di questionari e così via.
Ma è importante far rilevare
che lo stesso 1° comma dell’art
14 l. cit., nel secondo periodo,
espressamente stabilisce che
Andrea Bongi
«sono fatti salvi i disposti di
cui agli articoli 26, 45 e seguenti del d.p.r. 29 settembre
1972, n. 602 e 60 del d.p.r. 29
settembre 1973, n. 600».
Tutto ciò sta precisamente
a significare che la possibilità
della notifi ca diretta per posta non vale per atti come gli
avvisi di accertamento, per i
quali la legge espressamente
richiede che la notifi cazione
debba essere fatta sempre,
anche per posta, tramite uno
dei soggetti indicati dalla legge stessa quali agenti della
notificazione, con l’obbligo da
parte degli stessi di redigere
la relata di notifica.
La conferma dell’esattezza di quanto sopra rilevato è
fornita oggi proprio dalla disciplina degli atti c.d. impoesattivi .
L’art. 29 del d.l. n. 78/2010
conv. nella l. n. 122/2010 prevede, infatti, la possibilità per
l’ente impositore della notifica
diretta a mezzo posta, ma la
consente espressamente solo
per i c.d. atti impoesattivi secondari, cioè quelli posti in
essere per le riliquidazioni
susseguenti agli atti impoesattivi c.d. primari, per i quali,
in tal modo, inequivocamente
resta confermata e ribadita
la necessità della sola vera
e propria notifica effettuata
da agenti della notificazione,
magari a mezzo posta, sempre
comunque con la redazione di
Cesare Glendi
compete la fruizione della detrazione in caso di vendita
e, più in generale, in caso di trasferimento per atto tra
vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili (art. 1, comma 7, della legge
n. 449 del 1997, e art. 2, comma 5, terzo periodo, della
legge n. 289 del 2002).
Quindi, dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di
vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, è consentito in presenza
di un espresso accordo delle parti nell’atto di vendita il
mantenimento delle detrazioni in capo al venditore.
Rimane fermo, anche in base al disposto del comma
8 dell’articolo 16-bis del TUIR, che in assenza di detto
accordo la detrazione è trasferita all’acquirente.
16. D: Sempre con riferimento al trasferimento
del bonus, se l’unico proprietario trasferisce ad altro soggetto una quota di proprietà dell’immobile,
può mantenere in capo a se stesso o può trasferire
al cessionario l’intera detrazione residuale?
R: In merito alla questione prospettata, si conferma-
apposita relata di notifica.
La ratio è ben chiara. Nei
casi degli atti impoesattivi secondari il contribuente è già
stato notificato dell’atto impoesattivo primario e quindi si
ritiene sufficiente la notificazione della riliquidazione con
atto direttamente inviato per
posta. Ma per gli atti impoesattivi primari, che incidono per
la prima volta nella sfera patrimoniale del destinatario, la
notifica deve essere fatta come
di legge, cioè con l’intervento
dell’agente della notificazione,
e con la redazione d’apposita
relata di notifica.
Con i nuovi atti impoesattivi
può non esservi dunque altro
atto all’infuori del pignoramento. E’ la stessa amministrazione ad avere interesse
che l’atto sia ben notificato e
che di ciò sia data prova con
la relata di notifica impugnabile solo con querela di falso.
Perché, se la notifica non è
valida e ha luogo il pignoramento, il contribuente potrà
non solo rivolgersi al giudice
tributario facendo valere la
giuridica inesistenza dell’atto
impoesattivo, ma potrà anche
proporre opposizione agli atti
esecutivi e potrà, infine, citare in giudizio l’Agenzia delle
Entrate, non già l’Agente della
riscossione, chiedendo il risarcimento dei danni per la lesione patrimoniale subita.
©Riproduzione riservata
Fabrizio G. Poggiani
no i chiarimenti forniti in via interpretativa da ultimo
con la risoluzione n. 77 del 2009 in cui si è affermato
che «la residua detrazione Irpef spettante in materia di
ristrutturazioni del patrimonio edilizio, si trasmette alla
parte acquirente non solo in ipotesi di cessione dell’intero
immobile, ma altresì qualora, per effetto della cessione
pro-quota, la parte acquirente diventa proprietaria esclusiva dell’immobile, parimenti verificandosi, in tale ultima
ipotesi, i presupposti richiesti dalla riportata disposizione
normativa».
Pertanto, le nuove disposizioni sul trasferimento della detrazione troveranno applicazione solo qualora per
effetto della cessione pro-quota, il diritto di proprietà si
consolida in capo all’acquirente che diventa proprietario
esclusivo dell’immobile (ad es. comproprietario per metà
che acquista l’altra metà).
Diversamente, la detrazione delle quote residue permane in capo al cedente.
17. D. Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci: se la società concede in uso l’autoContinua a pagina 30
30
VIDEOFORUM 2012
Giovedì 19 Gennaio 2012
La risposta di Paolo Pennesi (ministero del lavoro) può disinnescare eventuali contenziosi
Decontribuzione a maglie larghe
Per gli apprendisti ciò che rileva è la data di assunzione
P
er la decontribuzione
degli apprendisti rileva
la data di assunzione. A
confermarlo il Ministero
del Lavoro al Forum di ItaliaOggi-Ipsoa di ieri.
Ad intervenire in tal senso é
stato il Direttore Generale delle
Attività Ispettive Paolo Pennesi,
rispondendo ad un quesito degli
esperti di ItaliaOggi in cui si chiedeva la posizione del Ministero
del Lavoro sull’esonero totale dei
contributi nel caso di un datore di
lavoro che all’atto dell’assunzione
occupa fino a 9 lavoratori ma successivamente supera tale limite.
In particolare, si chiedeva se lo
stesso datore di lavoro, a seguito del superamento di tale limite
nel corso del triennio agevolato,
perde la possibilità di usufruire
della decontribuzione totale.
Secondo Paolo Pennesi, «quello
che va visto nella logica dei benefici contributivi è il momento
genetico del rapporto. Se ci fosse
questa interpretazione restrittiva si ostacolerebbero anche i
processi di sviluppo delle aziende
che sono invece auspicabili, evi-
dentemente.» In buona sostanza, quindi, rileva la situazione
all’atto dell’assunzione: se il datore di lavoro aveva i requisiti,
li mantiene per tutto il triennio.
Di converso, se non li possedeva
all’atto dell’assunzione ( datori di
lavoro con piú di nove lavoratori
che scendono nel corso del triennio al di sotto di tale soglia) non
potrà usufruire dell’incentivo neanche successivamente.
Si tratta di una conferma
importante nella logica della
deflazione del contenzioso che
potrebbe derivare da una interpretazione diversa da parte degli
organi ispettivi.
Giova infatti ricordare che, ai
sensi del comma 1 dell’art.22 della legge 183/2011, solo i datori di
lavoro che occupano al massimo
nove lavoratori possono godere
dell’esonero contributivo di tre
anni per le assunzioni effettuate
dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre
2016. Gli altri, invece, dovranno
continuare a versare il 10%.
Invero, analoga posizione era stata assunta anche dall’IN-
PS nella circolare n.22/2007. In
quella occasione, l’Istituto aveva
espressamente ritenuto che «...il
momento da prendere in considerazione per la determinazione del
requisito occupazionale (fino a 9
addetti), è quello di costituzione
dei singoli rapporti di lavoro”.
Altro punto sui cui é intervenuto il Ministero é il criterio
di computo dei nove lavoratori.
A tal proposito, ha ricordato
che « valgono i criteri generali
di quantificazioni dei limiti dimensionali delle imprese. «, ciò
perché la norma non dispone
nulla e quindi occorre riferirsimalle disposizione che regolano
i singoli istituti contrattuali.
Vanno quindi esclusi gli apprendisti, i contratti di inserimento
e di reinserimento; i contratti
a tempo parziale vanno invece
considerati proporzionalmente
sulla base dell’orario di lavoro
concordato tra le parti, tenendo
conto anche delle prestazioni di
lavoro supplementare e di quelle
per le clausole elastiche, e quello
normale fissato dai contratti collettivi; analogo criterio va seguito
per i lavoratori intermittenti per
i quali, secondo quanto previsto
dall’art.39 D.Lgs.276/2003, vanno considerate le prestazioni del
semestre.
Altro aspetto su cui é intervenuto il Direttore generale del Ministero durante il Forum, riguarda il dubbio se la decontribuzione
riguarda tutti i tipi di contratto.
Sul punto ha ritenuto che «
Non ci sono motivi per escludere né quello di diritto-dovere né
la tipologia dell’alta fritenuto i;
l’ipotesi interpretativa più ragionevole porta a ritenere che valgano per tutte le forme di apprendistato.» Rimane il dubbio tuttavia
se con tale affermazione abbia
voluto ricomprendere anche la
nuova ipotesi di apprendistato
prevista nel nuovo testo unico
approvato ad ottobre scorso, che
consente l’assunzione anche per
i lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità. L’art.7, comma 4, del
testo unico prevede che si applica
il regime contributivo agevolato
di cui all’art.25, comma 9, della
legge 223/1991. Pertanto, pur ricordando che tale ultima norma
rinvia alla contribuzione degli
apprendisti, sembrerebbe applicabile l’aliquota già prevista per
i lavoratori in mobilità assunti
con altri istituti contrattuali che
richiamano i medesimi incentivi. Ovvero la contribuzione degli
apprendisti ma nella misura ordinaria, cioè quella del 10% (circ.
Inps22/2007).
Domani su ItaliaOggi le risposte
del ministero del lavoro
Segue da pagina 29
vettura ad un amministratore/socio che sia anche
dipendente della società l’utilizzo configura una
fattispecie rientrante nell’art. 67, c. 1, lett. hter?
R: L’art. 67, c. 1, lett. h-ter del TUIR dispone che
costituisce reddito diverso «la differenza tra il valore
di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione
in godimento dei beni dell’impresa a soci o familiari
dell’imprenditore».
Al riguardo si osserva che tale disposizione trova
applicazione solo nel caso in cui il TUIR non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei
costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al
concedente, e che tassano il relativo reddito in capo
al soggetto utilizzatore.
Ciò premesso si ritiene che la concessione in uso
dell’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società configurando un fringe
benefit, non rientra nell’ambito applicativo dell’art.
67, c. 1, lett. h-ter, e resta assoggettato alla specifica
disciplina fiscale di cui all’ artt. 51 del TUIR.
IVA
Aliquota media rimborso IVA e canoni di leasing
18. D: Con risoluzione n. 392/E del 28 dicembre 2007, meglio esplicitando il precedente
orientamento, l’Agenzia ha affermato che la
possibilità di considerare ammortizzabili, ai
fini del diritto al rimborso, i beni oggetto di
contratti di locazione finanziaria riguarda solo
l’impresa concedente e non l’impresa utilizzatrice. Si chiede di sapere se, coerentemente con
tale posizione, l’impresa utilizzatrice possa, ai
predetti fini, computare l’importo dei canoni di
locazione finanziaria dei beni strumentali nel
calcolo dell’aliquota media.
R: L’articolo 3, comma 5, del decreto legge 28 giugno
1995, n. 250, dispone che «Agli effetti dell’articolo 30,
terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso
si intende spettante quando l’aliquota mediamente
applicata sulle operazioni registrate o soggette a registrazione per il periodo di riferimento, con esclusione
delle cessioni di beni ammortizzabili, è inferiore a
quella mediamente applicata sugli acquisti e sulle
Annamaria Mangiarelli
Agenzia delle entrate
Sabina Costantino
Agenzia delle entrate
importazioni registrati o soggetti a registrazione per
lo stesso periodo, con esclusione degli acquisti di beni
ammortizzabili e delle spese generali.»
La norma esclude, quindi, dal computo dell’aliquota media gli «acquisti» e le importazioni aventi
ad oggetto i beni ammortizzabili, nel presupposto
che ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, lettera c),
del dPR n. 633 del 1972, l’eccedenza detraibile «può
essere chiesta a rimborso limitatamente all’imposta
relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, …»
Ciò posto, poiché il bene acquistato dalla società di
leasing, per poi essere concesso in locazione finanziaria, può essere ammortizzato solo dalla concedente
- che è, quindi, l’unica a poter invocare il presupposto
di cui alla citata lettera c) - l’utilizzatore può computare nel calcolo dell’aliquota media, ai fini del calcolo
dell’eccedenza rimborsabile ex lettera a), l’imposta
relativa ai canoni di locazione finanziaria.
Revoca del rimborso IVA
19. D: L’art. 7, comma 2, lett. i), del dl n. 70/2011,
ha aggiunto nel dPR n. 322/98 l’art. 8-ter, che
prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi e dell’Irap per modificare
l’originaria richiesta di rimborso, optando per
la compensazione del credito, mediante dichiarazione integrativa da presentare entro 120
giorni dalla scadenza del termine ordinario.
Posto che la nuova disposizione non rientra
fra quelle del dpr n. 322/98 applicabili anche
all’IVA, si chiede di sapere quale sia il termine
per presentare la dichiarazione integrativa diretta a revocare la richiesta di rimborso IVA.
R: Dal 1° febbraio 2011, per effetto delle modifiche
apportate dall’articolo 10, comma 1, lett. a), n. 3.1,
Giuseppe Buscema
del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), che
ha sostituito l’ottavo ed il nono periodo del primo
comma dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il rimborso
dell’eccedenza a credito IVA annuale non può più essere richiesto utilizzando l’apposito modello cartaceo
(denominato Modello VR), bensì unicamente in sede
di presentazione della dichiarazione annuale IVA,
mediante la compilazione del Quadro VR.
Alla luce di tali recenti modifiche normative e di
quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la
circolare del 6 maggio 2011, n. 17/E, in tema di rettifica nel caso di mancata prestazione della garanzia
ai fini dell’erogazione di un rimborso IVA, si precisa che il contribuente può rettificare la richiesta di
rimborso del credito eccedente presentando - entro il
termine di cui all’articolo 2, comma 8-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo
- una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il
medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da
utilizzare in detrazione o compensazione (variazione
del Quadro VX).
Tale soluzione è, peraltro, in linea con le indicazioni
contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2011, punto 1.3., laddove prevede che «La rettifica della somma richiesta
a rimborso in conto fiscale avviene mediante presentazione di una dichiarazione annuale dell’imposta
sul valore aggiunto o di una dichiarazione unificata
integrativa.
La presentazione di una dichiarazione integrativa determina la valutazione del competente ufficio
dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’esecuzione del
rimborso.»
22
VIDEOFORUM 2012
Venerdì 20 Gennaio 2012
La legge 183/2011 consente la possibilità di disciplinare le prestazioni a livello individuale
Flessibilità fai-da-te nel part-time
In assenza di ccnl, la regolamentazione spetta alle parti
P
er le clausole flessibili
ed elastiche nel contratto part-time, non occorre
necessariamente l’intervento del contratto collettivo. O
quantomeno, in assenza di regolamentazione, basta l’accordo tra
le parti.
È questo il parere del ministero del lavoro dopo l’entrata
in vigore della legge di stabilità
2012 espresso in occasione del
Videoforum 2012 - Fisco, Lavoro e previdenza organizzato da
ItaliaOggi-Ipsoa il 18 gennaio
scorso.
Le novità in materia di contratto a tempo parziale sono contenute all’articolo 22, comma 4,
della legge 183/2011 approvata
nel mese di novembre 2011 ma
che, per espressa previsione
all’articolo 36, è entrata in vigore, per gli interventi di specie,
solo dal 2012.
Con tali disposizioni, il legislatore ha reintrodotto la
medesima disciplina in vigore
fino al 2007 che consentiva alle
parti del contratto individuale
di poter concordare le clausole
flessibili ed elastiche in assenza
di regolamentazione della con-
trattazione collettiva. La legge
183/2011 abroga le lettere a) e
b) del comma 44 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n.
247 e pertanto riacquistano, lo
indica espressamente il legislatore, efficacia le disposizioni in
materia di contratto di lavoro a
tempo parziale di cui all’articolo
3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
nel testo recato dall’articolo 46
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Operativamente, è previsto
ora che «le parti del contratto di
lavoro a tempo parziale» e non
più «i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative...», possono
concordare le citate clausole anche se alle condizioni previste
dalla stessa norma.
Si tratta di aspetti tutt’altro
che secondari in quanto consentono una migliore gestione della
prestazione lavorativa nei contratti part-time che, altrimenti,
risulta legata esclusivamente ad
accordi che, di volta in volta, le
parti debbono concordare.
Esse, rispettivamente, danno
la possibilità da un lato di spostare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa (nel
caso di clausola flessibile) ovvero
richiedere una maggiore prestazione nei contratti di tipo verticale e misto (clausola elastica),
senza la necessità di un consenso tra le parti. Sarà infatti sufficiente la richiesta del solo datore
di lavoro in quanto il lavoratore
lo ha già concesso in occasione
della stipula del contratto ovvero
successivamente concordando di
introdurre le citate clausole.
Il ministero del lavoro è intervenuto su alcuni quesiti degli
esperti di ItaliaOggi attraverso
il direttore generale delle attività ispettive Paolo Pennesi
evidenziando che «Per i nuovi
contratti che sorgono durante
l’applicazione della nuova disciplina il problema non si pone,
non è necessario l’intervento
della contrattazione collettiva».
Si tratta di una precisazione
importante in quanto il legislatore, nonostante il chiaro intento
di riaffidare alle parti la gestione
di tali clausole, non ha reintro-
dotto un’importante norma che
consentiva espressamente tale
possibilità in assenza di contrattazione collettiva. Infatti,
non ha riproposto il comma 2 ter
dell’articolo 8 decreto legislativo 61/2000, anch’esso abrogato
dalla legge 247/2007, che prevedeva la possibilità di stipulare
tali clausole a livello di contrattazione individuale in assenza di
previsioni della contrattazione
collettiva.
Occorre infatti puntualizzare
che la possibilità di stipularle a
livello individuale riguarda i casi
in cui i contratti collettivi non le
abbiano regolamentate. Le stesse infatti, in ogni caso, sono comunque condizionate, di regola,
alle previsioni della contrattazione collettiva che dovrà stabilire
per esempio le condizioni e le
modalità con cui il datore di lavoro può avvalersene. Solo in caso
di assenza potrebbe sopperire la
contrattazione individuale. Ma
la mancata reintroduzione del
citato comma 2 ter all’articolo 8
lascia qualche dubbio che dalla
risposta fornita dal ministero
non sembra emergere.
© Riproduzione riservata
LE RISPOSTE DEL MINISTERO DEL LAVORO
Non licenziabile chi sceglie di lavorare fino a 70 anni
ItaliaOggi pubblica le risposte
fornite dal ministero del lavoro ai
quesiti degli esperti nell’ambito del
Videoforum 2012 ItaliaOggi-Ipsoa
Decontribuzione apprendistato
1. Domanda. Una delle novità
del 2012 è rappresentata dall’azzeramento dei contributi in caso
di assunzione di apprendisti da
parte di datori di lavoro che
occupano fino a nove lavoratori. Considerando le sanzioni in
caso di violazioni sulla formazione, si chiede: cosa si intende per
«carenza di formazione pubblica». Vuol dire che se il datore di
lavoro non riceve formalmente
alcuna offerta si realizza tale
presupposto? Può attivarsi a
prescindere con la formazione
interna?
Risposta. L’apparato sanzionatorio per la mancanza dell’elemento
formativo molto opportunamente fa
riferimento a un’esclusiva responsabilità datoriale. Questo implica che
la formazione pubblica è quella che
dovrebbe essere data dal sistema formativo regionale. Quindi è evidente
che se il sistema formativo regionale non ha materialmente previsto la
possibilità per quel tipo di rapporto
di fare una formazione pubblica in
senso stretto, sarà difficile individuare una responsabilità totalmente
ascrivibile al datore di lavoro. Quindi
bisognerà vedere se la contrattazione collettiva prevede che cosa deve
fare il datore di lavoro in assenza di
questa offerta formativa pubblica,
per cui se la contrattazione collettiva
demanda al datore di lavoro anche
questa parte sarà lui ad attivarsi
in prima persona. Diversamente, se
non c’è la delega nella contrattazione
collettiva e né le regioni riescono a
organizzarla, evidentemente non ci
potrà essere una responsabilità del
datore di lavoro.
2. D. Sempre in tema di formazione. Il datore di lavoro potrà
anticipare la formazione tutta
il primo anno o posticiparla alla
fine?
R. Non c’è dubbio che sia possibile una osmosi tra un anno e l’altro
della durata formativa complessiva
dell’apprendistato. Ipotizzando la
durata triennale, le 40 ore annuali
possono subire un’oscillazione o una
diversificazione. Una concentrazione
della formazione, in particolare tutta
alla fine del periodo di apprendistato
sembra però rischiosa perché è vero
che c’è una oggettiva recuperabilità
di una parte non svolta rispetto a
una svolta (il piano formativo normalmente deve declinare anno per
anno una sua scansione, che può essere soggetta a recuperi in caso di
ritardi o anche ad accelerazioni se ve
ne sono le condizioni), però sarebbe
preferibile non aspettare la scadenza dei 36 mesi per concentrare tutto
nella parte finale, perché in questo
caso qualche problema ci potrebbe
essere anche in sede di verifiche e
di controlli
3. D. Qualora nel 2012 venga
riassunto un apprendista il cui
rapporto era stato risolto prece-
dentemente con lo stesso datore
di lavoro, poiché in alcuni casi
è previsto che il periodo di apprendistato già compiuto debba
essere decurtato da quello relativo al nuovo contratto, come deve
essere considerato ai fini delle
agevolazioni?
R. Questa è un’altra questione sulla quale il testo unico 167 non declina più la possibilità prevista dalla
legge 25/1955 e cioè la possibilità
di sommare più spezzoni del periodo di apprendistato ove non fosse
trascorso più di un arco temporale
lungo 12 mesi. Quindi, la risposta
può essere data solo immaginando una delega della contrattazione
collettiva che riesca a reintrodurre
quello che normativamente più non
è e cioè la possibilità di cumulare sia
i periodi dello stesso apprendistato,
professionalizzante o di mestiere, o
anche i vari tipi di apprendistato,
quello diritto-dovere dell’istruzione
o quello dell’alta formazione. Qui
non è possibile prevedere altro che
una delega della contrattazione collettiva che dovrà anche stabilire in
che modo considerare i precedenti
rapporti.
4. D. Le agevolazioni in materia di apprendistato riguardano
tutti i tipi di contratto?
R. Non ci sono motivi per escludere né quello di diritto-dovere né la
tipologia dell’alta formazione: l’ipotesi interpretativa più ragionevole
porta a ritenere che le agevolazioni
valgano per tutte le forme di apprendistato.
5. D. Qualora un datore di lavoro all’atto dell’assunzione occupava fino a nove lavoratori,
ma successivamente supera tale
limite, perde la possibilità di
usufruire della decontribuzione
totale ?
R. Quello che va visto nella logica dei benefici contributivi è il momento genetico del rapporto. Se ci
fosse un’interpretazione restrittiva
si ostacolerebbe anche i processi di
sviluppo delle aziende che sono invece auspicabili, evidentemente. È
il momento genetico che va considerato, ovvero se l’azienda aveva piò
o meno quel limite al momento del
contratto.
6. D. Come si computa il limite
dei nove lavoratori ai fi ni della
decontribuzione?
R. Valgono i criteri generali di
quantifi cazioni dei limiti dimensionali delle imprese. Per esempio non
vanno considerati gli apprendisti,
non vanno conteggiati i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i
lavoratori part-time sono quantificati
pro quota così come gli intermittenti.
Insomma occorre rifarsi alle regole
ordinarie che sono puntualmente
descritte nelle circolari Inps per i
criteri di computo dei lavoratori dipendenti.
Part-time
1. Domanda. Non è più necessaria dal 2012 la convalida della
VIDEOFORUM 2012
Venerdì 20 Gennaio 2012
23
Le regole introdotte dalla manovra estiva valgono per chi riveste unicamente la figura di socio
Vecchie regole per l’auto aziendale
A dipendenti e amministratori si applica la tassazione del Tuir
DI
N
DUILIO LIBURDI
essuna modifica per la
tassazione dei redditi
in capo ai dipendenti e
agli amministratori che
utilizzano gli automezzi aziendali: saranno applicabili, in questo
caso, le norme conosciute del Testo unico delle imposte sui redditi nell’ambito della disciplina
del reddito di lavoro dipendente.
Solo nei confronti del socio che
non è amministratore o dipendente risulteranno applicabili
le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 148 del 2011.
Sono queste le conclusioni alle
quali appare possibile giungere
in relazione alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate
in occasione del Videoforum organizzato da ItaliaOggi-Ipsoa lo
scorso 18 gennaio concernenti le
nuove regole previste in materia
di assegnazione dei beni in godimento ai soci.
La tassazione in capo alla
persona fisica. La norma prevede che il bene di impresa in godimento ai soci generi un reddito
diverso pari alla differenza tra il
valore normale del bene stesso e
quanto corrisposto dal socio. La
problematica che si era posta,
una volta analizzato il tenore
letterale della disposizione normativa era comprendere se tale
nuova regola andasse a superare le disposizioni già conosciute
all’interno del Testo unico delle
imposte sui redditi in materia di
fringe benefit. Tale ipotesi si verifica quando un bene aziendale
viene concesso in uso promiscuo
al dipendente ovvero all’amministratore e, in questo caso, l’articolo 51 del Tuir prevede una
ferrettizzazione del reddito imponibile nel caso in cui il bene in
uso promiscuo sia un automezzo
casistica che appare senz’altro la
più frequente.
Le indicazioni dell’Agenzia
delle entrate. In occasione del
Videoforum l’amministrazione finanziaria ha avuto modo di confermare che, laddove esistano già
delle disposizioni normative che
prevedono un regime di tassazione specifico con riferimento ai
beni di impresa utilizzati dai soci,
questo regime continua a essere
applicabile. Conseguentemente,
laddove sia attribuita un auto
in uso promiscuo al dipendente
trasformazione del contratto da tempo
pieno a tempo parziale. In tal caso è prevista alcuna comunicazione della trasformazione mediante l’UniLav, è giusto?
Risposta. In realtà non esiste questa previsione però le circolari ministeriali danno come
indicazione ai datori di lavoro, ove possibile,
di effettuare questa comunicazione.
2. D. In materia di clausole flessibili ed
elastiche si chiede se, in presenza di un
contratto in cui era stato stabilito che il
datore di lavoro poteva avvalersene qualora previsto dai ccnl, ma il ccnl nulla
disponeva, può ora variare ad esempio la
collocazione temporale della prestazione
visto che tale materia è stata riaffidata
alle parti.
R. Per i nuovi contratti che sorgono durante
l’applicazione della nuova disciplina il problema non si pone, non è necessario l’intervento
della contrattazione collettiva. Ma anche per
quei rapporti sorti quando la questione era
demandata alla contrattazione, ma la contrattazione nulla diceva, anche lì il problema
non si pone: bisogna vedere cosa è scritto nel
contratto individuale. Da un punto di vista
normativo questo sarà attualizzabile anche
per i rapporti già sorti
Inserimento
1. Domanda. La legge di stabilità modifica il contratto di inserimento per le
donne. Viene previsto che il decreto individui, oltre alle aree in cui sarà possibile
procedere all’assunzione, anche i settori
in cui vi sia una minore occupazione femminile rispetto alla media. Si chiede se le
agevolazioni spettino per le lavoratrici
che, pur non essendo occupate in settori che risulteranno agevolati, versino in
una condizione di svantaggio per altri
ovvero all’amministratore, continuerà a trovare applicazione
il meccanismo impositivo di cui
all’articolo 51 con conseguente
tassazione per un importo pari
al 30% di 15 mila chilometri.
L’applicabilità della nuova
previsione. Come diretta conseguenza, dunque, appare possibile
sostenere che le nuove regole introdotte dalla manovra estiva si
rendano applicabili unicamente
nei confronti delle persone fisiche
che rivestono, all’interno della
società, unicamente la figura di
socio. In questo caso, a partire dal
periodo di imposta 2012, si renderà necessario assoggettare a
tassazione Irpef un importo come
reddito diverso pari alla differenza tra valore normale del bene e
quanto corrisposto dal socio. In
effetti, e questa indicazione può
essere utilizzata anche in relazione alle posizioni del dipendente
e dell’amministratore, un ruolo
importante può essere rivestito
dal meccanismo del riaddebito
per l’utilizzo del bene. Di fatto,
con tale meccanismo, l’utilizzatore remunera la parte di utilizzo
del bene che attiene alla sfera
personale diminuendo, nel con-
motivi.
Risposta. Se sussistono i presupposti perché la stessa lavoratrice sia benefi ciaria di
altre agevolazioni (per esempio, quelle previste dalla legge 407 per assunzioni di lavoratori disoccupati da più di due anni) non ci
sono ostacoli per ritenere applicabili le altre
disposizioni agevolative, non quella relativa
al contratto di inserimento.
Licenziamento
1. Domanda. È possibile licenziare il
dipendente che raggiunge il requisito
pensionistico anche se lo stesso intende
continuare a lavorare?
Risposta. Per come sono scritte le norme
del decreto Monti si può dire che esiste un
diritto potestativo del lavoratore a continuare a lavorare fino a 70 anni. In questo caso
trovano applicazione le regole generali, e cioè
quelle che il lavoratore, siccome è costituzionalizzato il principio della giusta causa
o giustificato motivo di licenziamento, che
intende rimanere fino a 70 anni può essere
licenziato solo con queste motivazioni e non
certo con recesso ad nutum non motivato.
2. D. La possibilità per il lavoratore di
continuare a lavorare fino a 70 anni che
rende applicabile l’articolo 18 riguarda
solo i datori di lavoro per i quali si applica la tutela reale ?
R. Il riferimento normativo è espressamente all’articolo 18 e dunque relativo alle
aziende con più di 15 dipendenti gli si applicherà anche il regime della stabilità reale.
Per gli altri lavoratori, dipendenti da datori
di lavoro con meno di 15 dipendenti, troverà
applicazione il principio indennitario della
legge 604/1966.
tempo, la base imponibile Irpef.
Sulla fattispecie relativa ai riaddebiti, peraltro, appare interessante andare a rivedere quanto
precisato dall’amministrazione
finanziaria nelle circolari n. 1 e
11 del 2007 nelle quali l’Agenzia
aveva affermato come il riaddebito rappresenta un elemento positivo di reddito da assoggettare
a tassazione a fronte del quale,
però, deve essere correlato un
componente negativo sino a concorrenza del riaddebito stesso.
Per l’eccedenza, invece, trovano
applicazione le normali regole in
materia di deducibilità dei costi
auto.
Le conseguenze sulle imprese. Dal tenore letterale della
risposta fornita dall’amministrazione finanziaria, apparirebbero
confermate anche le disposizioni in materia di deducibilità dei
costi auto contenute nell’articolo
164 del testo unico delle imposte
sui redditi. In altri termini, la
norma che disciplina la completa indeducibilità dei costi in caso
di assegnazione in godimento ai
soci di beni dell’impresa, potrebbe di fatto non produrre effetti
pratici in quanto, si deve ritene-
re che la presunzione di utilizzo,
seppure parziale nell’ambito del
reddito di impresa possa consentire comunque la deduzione
di una parte dei costi in questione. Proprio con riferimento agli
automezzi, dunque, dovrebbe
essere conservata la disciplina
prevista dall’articolo 164 del Tuir
in base alla quale a fronte della
concessione in uso promiscuo di
un auto al dipendente, il costo
in questione è deducibile per il
90%. Il meccanismo di completa
indeducibilità dovrebbe dunque
scattare in caso di attribuzione
al solo uso personale del bene di
impresa, fattispecie peraltro che
già in precedenza avrebbe dovuto comportare tale conseguenza
in virtù dell’assenza di inerenza
del costo del bene rispetto allo
svolgimento della attività di impresa. Pertanto, la vera novità
rappresentata dalla norma introdotta con la legge n. 148 del
2011 appare essere la tassazione
in capo al socio che non riveste la
figura né di amministratore né di
dipendente di una quota di reddito corrispondente all’utilizzo del
bene formalmente di impresa e
riferibile alla sfera personale.
Troppe distonie nel sistema
delle misure cautelari pro fisco
L’attuale sistema di misure cautelari pro fisco presenta vistose distonie. Sotto certi aspetti è insufficiente per lo stesso ente creditore.
Sotto altri aspetti si presenta eccessivamente gravoso per il contribuente.
In astratto è corretto ritenere che la via dell’iscrizione straordinaria a ruolo (o, in oggi, dell’affidamento straordinario in carico all’agente della riscossione) possa essere praticato anche cumulativamente
all’adozione di misure cautelari come quelle previste
dal dlgs n. 472/1997 o dal dpr n. 602/1973.
Difetta però una chiara linea di demarcazione fra
le diverse misure cautelari astrattamente previste
dal legislatore.
Si faccia il caso delle iscrizioni ipotecarie.
Possono essere effettuate dall’ufficio e dall’agente
della riscossione.
È profondamente irrazionale che per ottenere
un’iscrizione ipotecaria l’ente impositore ex art.
22 dlgs n. 472/1997, debba soggiacere a una previa
sentenza da parte della Commissione tributaria
provinciale, mentre l’agente della riscossione può
provvedere a tanto direttamente, salvo darne comunicazione al contribuente che resta poi onerato di
proporre impugnazione, in base a quanto disposto
dall’art. 77 decreto del presidente della repubblica n.
602/1973 e dall’art. 19, comma 1, lett. e-bis del dlgs
n. 546/1992.
Ma è ancor meno spiegabile che, magari dopo che
all’ente impositore sia stata negata l’autorizzazione
all’iscrizione ipotecaria, questa possa essere invece
effettuata dall’agente della riscossione.
Infine, è semplicemente assurdo che su di uno stesso immobile vengano iscritte ipoteche per lo stesso credito, da parte dell’ente impositore e da parte
dell’agente della riscossione, come purtroppo è accaduto e accade, costringendo il debitore a costose
procedure di liberazione dai relativi vincoli.
Resta quindi evidente l’esigenza di una riforma di
tutta la disciplina in materia che stabilisca procedure
chiare e linee di demarcazione nette, quanto ad ambiti
di operatività, tempi di attuazione e ripartizioni di
competenze.
Cesare Glendi
24
Venerdì 20 Gennaio 2012
VIDEOFORUM 2012
Le risposte di ItaliaOggi ai quesiti di telespettatori e lettori sulla nuova imposta sugli immobili
Casa ai parenti con l’Imu piena
Non più permessa l’assimilazione all’abitazione principale
ItaliaOggi pubblica le risposte ai quesiti sul tema
della nuova imposta municipale propria (Imu) posti dai
telespettatori al videoforum
ItaliaOggi-Ipsoa.
FABBRICATO
CONCESSO A PARENTI
Vorrei capire come viene
tassato dall’Imu un immobile utilizzato per intero
(posseduto al 100% senza
alcun atto) come abitazione principale da un soggetto proprietario per 1/3
e come viene tassato per
gli altri familiari proprietari per 2/3; segue le stesse
regole dell’Ici?
Grazia Siano
Risposta
Posto che per verificare il
reale impatto dell’Imu si deve
attendere l’emanazione dei regolamenti dei singoli comuni
e i necessari chiarimenti ministeriali e che l’aliquota dello
0,76% dovrà essere applicata
anche all’immobile concesso
in uso gratuito a parenti del
proprietario (immobili che,
in vigenza dell’Ici, godevano
dell’esenzione dal tributo in
presenza di un regolamento comunale che prevedeva
l’assimilazione all’abitazione
principale), si ritiene che l’imposta possa essere determinata come di seguito indicato,
trattandosi di unità immobiliare inserita nella categoria
«A»:
- proprietario (1/3), dimorante e residente: utilizzare
la rendita catastale vigente
al 1° gennaio 2012, da rivalutare del 5% e moltiplicando il prodotto ottenuto per il
moltiplicatore 160, applicando
all’ulteriore valore l’aliquota
ridotta dello 0,4%. Ottenuta
l’imposta, applicare la totale
detrazione pari a 200 euro e
l’eventuale maggiorazione di
quest’ultima;
- familiari proprietari: stesso calcolo per ottenere la base
imponibile (rendita x 1,05 x
160) utilizzando, però, l’aliquota dello 0,76% senza decurtare alcuna detrazione.
RENDITA FABBRICATI
STRUMENTALI
Per quei fabbricati che,
alla data del 16 giugno
2012, si troveranno ancora
censiti al catasto terreni,
la manovra prevede che il
contribuente debba utilizzare la rendita attribuita a
fabbricati similari e, in presenza di scostamenti tra la
rendita presunta e quella
proposta dal contribuente
e accettata dall’Agenzia
del territorio sarà il comune a effettuare le operazioni di conguaglio. Sul
punto si chiedono chiarimenti in merito al fatto che
evidenziare che, per esempio,
il nuovo tributo, ancorché con
aliquota ridotta (0,4%), si rende applicabile anche sull’abitazione principale, impattando
sulla totalità dei contribuenti
italiani.
Inoltre, l’Imu introduce nuovi moltiplicatori ai fini della
determinazione della base
imponibile che comportano, a
decorrere dal 2012, un aumento medio del 60% dei valori catastali degli immobili, ancorché gli stessi siano utilizzati
esclusivamente per la determinazione del tributo locale
quota dello 0,4%, riferita
all’abitazione principale e
quella dello 0,2% per le costruzioni rurali strumentali
che, insieme alle unità abitative rurali, erano esenti ai fini
Ici, se classate nelle categorie
specifiche «A/6» (abitazioni) e
«D/10» (strumentali).
Infine, si nota un depotenziamento della potestà legislativa dei comuni e, nonostante
la definizione «municipale»,
il 50% dell’introito derivante
dall’applicazione dell’aliquota
ordinaria dello 0,76% è destinato alle casse dello stato.
IN EDICOLA
ESENZIONI
ESE
TERRENI AGRICOLI
TER
Vor
Vorrei sapere se l’esenzione prevista dalla normati
mativa Ici per i terreni
agric
agricoli in zone montane
è con
confermata anche dalla
disc
disciplina dell’Imu.
Carlo Cadeddu
la rendita presunta debba
essere utilizzata anche per
i fabbricati strumentali o
se invece, per tali immobili, purché interamente
posseduti da imprese agricole e distintamente contabilizzati, si debba fare
riferimento ai valori contabili, stante il fatto che
il comma 3, dell’articolo
13, dl n. 201/2011 richiama espressamente il comma 3, dell’art. 5, del dlgs
504/1992.
Francesco Bonfanti
Risposta
Il quesito è stato
inoltrato all’Agenzia delle entrate
ancor prima che il
gentile lettore lo
avesse prodotto, essendo un problema
ricorrente e già evidenziato dalla più
attenta dottrina.
Purtroppo, però,
l’Agenzia delle entrate non ha fornito un
chiarimento preciso,
permanendo allo sta-a
to attuale l’incertezza
o
evidenziata e dovendo
e
fornire un’indicazione
nbasata esclusivamenni
te sulle disposizioni
vigenti.
ti,
Si ricorda, infatti,
uche le costruzioni ruto
rali censite al catasto
terreni, ai sensi del
rticomma 14-ter, dell’arti11,
colo 13, dl n. 201/2011,
va,
nella stesura definitiva,
site
dovranno essere censite
al catasto fabbricati entro il 30/11/2012 e che
Imu
(comma 14-quater) l’Imu
sta,
deve essere corrisposta,
ulla
a titolo di acconto, sulla
base della rendita delle unità
similari già iscritte in catasto.
Nel caso specifico, però, per
quanto concerne in particolare
i fabbricati classificabili nella
categoria «D», se interamente
posseduti da imprese agricole
e distintamente contabilizzati,
fino al momento del richiesto
accatastamento, la base imponibile si ritiene debba essere
quantificata con riferimento
ai «valori contabili» indicati
nel comma 3, dell’art. 5, dlgs
n. 504/1992, poiché espressamente richiamato dal comma 3, dell’art. 13, del dl n.
201/2011.
DIFFERENZE
TRA IMU E ICI
Quali sono le differenze
principali tra Imu e Ici,
oltre a quella di dover pagare L’Imu nel caso di abitazione principale e non
con l’Ici.
Adolfo Santoni
Risposta
Per quanto richiesto, si può
Ri
Risposta
C
Come indicato direttamen
mente in sede di Video Forum 2012, i terreni agricoli
coll
collocati
nelle aree montane o di collina, delimitate
ai ssensi dell’articolo 15 della legge n. 984 del 1977,
res
restano
esenti dall’imposiz
sizione.
Si aggiunge, inoltre, che
l’e
l’elenco
dei comuni è rileva
vabile
all’interno della
ci
circolare
n. 9/249 del 14
g
giugno
1993 (sul tema,
r
risoluzione
17/09/2003 n.
5
5/DPF
e Suprema Corte
d cassazione, sentenza
di
2
29/10/2010
n. 22125).
gi.it
www.italiaog
(resta esclusa l’applicazione,
per esempio, per determinare il valore catastale ai fini
dell’imposta di registro e delle
donazioni e successioni).
La nozione di abitazione principale ricalca quella
dell’Imu a regime ma è diversa rispetto da quella dell’Ici,
poiché occorre la coincidenza
della dimora abituale con la
residenza anagrafica e che sia
presente un’unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, mentre le pertinenze devono essere collocate
nelle specifiche categorie (C/2,
C/6 e C/7) con assegnazione
dell’agevolazione per l’abitazione principale a una soltanto di esse (due posti auto, uno
solo agevolato).
Saltano alcune agevolazioni, quella più nota prescritta
dall’art. 59, dlgs n. 446/1997
che prevedeva la possibilità
di equiparare all’abitazione
principale le unità abitative
concesse in uso gratuito (comodato) a parenti e talune
esenzioni prescritte dall’art.
7, della legge n. 504/1992.
Del tutto nuove sono l’ali-
FABBRICATI
IN CATEGORIA E
I fabbricati accatastati in categoria «E» sono
soggetti all’Imposta Municipale Propria sperimentale?
Fabrizio Mei
Risposta
Le disposizioni inerenti
all’imposta municipale propria «sperimentale» fanno
espresso rinvio alle disposizioni indicate negli articoli 8,
9 e 14, commi 1 e 6, del decreto
legislativo n. 23/2011, concernente le disposizioni in materia di «Federalismo fiscale».
Nel rispetto del comma 8,
dell’articolo 9, del citato decreto sul federalismo fiscale,
richiamato espressamente dai
commi 1 e 13 delle disposizioni
sull’imposta municipale, come
appena indicato, sono esenti
dal pagamento del tributo i
fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da
«E/1» a «E/9»; trattasi di tutti
quegli immobili a destinazione particolare come le stazioni
per servizi di trasporto (terrestri, marittimi e aerei), ponti
comunali e provinciali soggetti
a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze
pubbliche, recinti chiusi per
speciali esigenze pubbliche,
fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze, fari,
semafori, torri per rendere
d’uso pubblico l’orologio, fabbricati destinati all’esercizio
pubblico dei culti, fabbricati
e costruzioni nei cimiteri, con
esclusione dei colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia e
gli edifici a destinazione particolare (categoria residuale).
ESENZIONI IMU
PER DISABILI
È ancora attuale l’esenzione Imu per la prima
casa abitata da disabile
grave?
Eugenio
Risposta
Sul punto non si può che ricordare che il comma 8, dell’articolo 9, del dlgs n. 23 del 2011,
espressamente richiamato dal
comma 13, dell’art. 13, del dl.
n. 201/2011 dispone che «…
sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili
posseduti dallo stato, nonché
gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,
dalle comunità montane, dai
consorzi fra detti enti, ove non
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati ai compiti istituzionali. Si
applicano, inoltre, le esenzioni
previste dall’articolo 7, comma
1, lettere b), c), d), e), f), h) e i)
del citato decreto legislativo
504/1992…».
Inoltre, il comma 10, dell’art.
13 in commento ha esteso determinati benefici (aliquota ridotta e detrazione d’imposta)
alle fattispecie indicate nel
comma 3-bis, dell’art. 6, dlgs
n. 504/1992 (casa coniugale o
ex coniugale, unità abitative
possedute dalle cooperative
edilizie a proprietà indivisa,
alloggi assegnati dagli Iacp),
mentre è possibile applicare
l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale per le unità immobiliari
utilizzate da «anziano» o «disabile», con residenza acquisita in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente,
purché non locato.
Rientra, però, nella potestà
regolamentare dei comuni di
estendere le agevolazioni previste per l’abitazione principale agli anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, ai sensi del comma 10,
dell’articolo 13.
Non si riscontra, almeno
nella disciplina Imu una specifica esenzione per la prima
casa abitata da disabile grave, se dallo stesso utilizzata
in assenza di ricovero permanente.
risposte a cura
di Fabrizio G. Poggiani
VIDEOFORUM 2012
Venerdì 20 Gennaio 2012
25
Ma la maggior franchigia (pari a un terzo) non si estende ai soci delle società trasparenti
Studi di settore, premi fedeltà
I soggetti congrui e coerenti evitano gli accertamenti
DI
ANDREA BONGI
remi ai fedelissimi agli
studi di settore per tutti
ad eccezione della maggior franchigia da redditometro che sarà preclusa ai soci
delle società trasparenti.
Le nuove disposizioni introdotte dalla manovra Monti in
materia di studi di settore hanno infatti una portata generale
ma la franchigia di un terzo da
accertamenti sintetici non proteggerà i soci delle società congrue, coerenti e fedeli agli studi
di settore.
Anche se le disposizioni della manovra che interessano gli
studi di settore sono collocate
all’interno dell’articolo 10 che
prevede il nuovo regime premiale del tutoraggio, le novità e
i benefici per i «fedelissimi» agli
studi di settore si applicheranno,
a decorrere dall’esercizio 2011,
a tutti i soggetti ai quali si applica tale strumento induttivo
di accertamento. Principio questo che però è allo stesso tempo
soggetto, secondo le Entrate, a
una discutibile limitazione per
quanto riguarda appunto la citata maggior franchigia da accertamenti sintetici.
P
Sono questi, in estrema sintesi, i contenuti delle due risposte
in materia di studi di settore
fornite dall’agenzia delle entrate
durante i lavori del Videoforum
2012 organizzato da ItaliaOggi in collaborazione con Ipsoa
tenutosi a Milano lo scorso 18
gennaio (si vedano le risposte
delle Entrate pubblicate su ItaliaOggi di ieri).
Le due risposte sono, almeno
sotto certi punti di vista, in contrasto l’una con l’altra. Se infatti la nuova norma premiale che
consente ai soggetti congrui, anche per adeguamento in dichiarazione, coerenti agli indicatori e
fedeli nella compilazione dei modelli dati rilevanti di poter beneficiare della protezione totale
da accertamenti basati su mere
presunzioni semplici, del minor
termine di decadenza dell’attività di accertamento per gli uffici e della franchigia allargata
a un terzo per gli accertamenti
sintetici, si applicano a tutti i
contribuenti soggetti a studi di
settore, indipendentemente dal
regime contabile dagli stessi
prescelto, non si capisce perché
tali disposizioni di favore siano
contemporaneamente affievolite
quando il contribuente ai quali
DOMANDE E RISPOSTE
DOMANDE
Le nuove disposizioni in
tema di studi di settore
contenute nell’articolo 10
del dl 201/2011 hanno
portata generale?
L’aumento della franchigia
da accertamenti sintetici
da un quinto a un terzo
vale anche per i soci persone fisiche delle società
congrue, coerenti e fedeli
agli studi di settore?
si applicano gli studi sia una società trasparente.
La conseguenza della risposta fornita dalle entrate finisce dunque per creare, di fatto,
due tipologie di regimi premiali
concessi dalla manovra Monti
ai soggetti congrui, coerenti e
fedeli alle risultanze di Gerico.
Una prima tipologia di soggetti
costituiti da imprenditori indi-
RISPOSTE
AGENZIA ENTRATE
SI. Le stesse si applicano a tutti i contribuenti
soggetti al regime di accertamento basato sulle
risultanze degli studi di
settore.
NO. Tale beneficio è riferibile solo ai contribuenti
ai quali si applicano le
previsioni normative in
materia di determinazione sintetica del reddito
(persone fisiche).
viduali e liberi professionisti
operanti non in forma associata,
ai quali si applicheranno tutti e
tre i benefici previsti nel comma 9 dell’articolo 10 del decreto
legge n.201/2011 e che saranno,
in ultima analisi, i veri fruitori
del nuovo regime premiale introdotto dalla stessa norma. Una
seconda categoria di soggetti,
costituiti da tutte le forme so-
cietarie e associative trasparenti
che, seppur congrue, coerenti e
fedeli agli studi di settore, potranno beneficiare unicamente
di due dei tre premi concessi
dalla manovra Monti nel suddetto comma 9 dell’articolo 10:
la preclusione da accertamenti
basati su presunzioni semplici e
la riduzione di un anno nei termini di decadenza per l’attività
di accertamento degli uffici.
Il terzo requisito, la maggior
franchigia da accertamenti ex
articolo 38 del dpr 600/73, sarà
infatti ad essi precluso trattandosi di tipologie di contribuenti
che non soddisfano contemporaneamente la condizione di soggezione al regime di accertamento
basato sugli studi di settore e di
determinazione sintetica del
reddito complessivo.
Forse, con una interpretazione più coraggiosa, si sarebbe
potuto estendere questo terzo
beneficio anche ai soci persone
fisiche delle società trasparenti
fedeli agli studi di settore magari prevedendo l’allargamento
della franchigia da accertamenti
sintetici limitatamente alla quota di reddito attributo agli stessi
dalla società trasparente.
©Riproduzione riservata
LE PRECISAZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI IVA
Per la revoca dichiarazioni integrative entro un anno
Tra le operazioni passive anche le fatture relative ai canoni di leasing di beni strumentali
L
a revoca, totale o parziale, del
rimborso Iva richiesto nel quadro
VR della dichiarazione annuale
può essere manifestata con una
dichiarazione integrativa da presentare
entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d’imposta successivo. Tra le operazioni passive da considerare ai fini del
presupposto del rimborso basato sull’aliquota media rientrano anche le fatture
relative ai canoni di locazione finanziaria
di beni strumentali. Queste le precisazioni
in tema di rimborso Iva che l’Agenzia delle
entrate ha fornito in occasione del video
forum fiscale di ItaliaOggi del 18 gennaio
2012. Vediamole più in dettaglio.
Revoca del rimborso
Con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio
2011, sono state dettate disposizioni dirette a disciplinare l’erogazione dei rimborsi
annuali Iva, in conseguenza delle novità
entrate a regime nel 2011 con riferimento
al credito Iva del 2010, ossia la soppressione dell’autonomo modello VR (che si
presentava all’agente della riscossione) e
il ripristino della dichiarazione annuale,
quadro VR, quale mezzo per
richiedere il rimborso del
credito emergente dalla dichiarazione stessa.
Il provvedimento stabilisce, tra l’altro, che la rettifica della somma richiesta
a rimborso in conto fiscale
avviene mediante presentazione di una dichiarazione
annuale Iva o di una dichiarazione unificata integrativa, precisando che, in tale
eventualità, l’esecuzione del rimborso è
rimessa alla valutazione del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate (in
sostanza, l’agente della riscossione non
potrà rimborsare di propria iniziativa,
seguendo la procedura in conto fiscale,
ma dovrà attendere l’input dell’ufficio
dell’Agenzia).
Considerato che l’art. 7, comma 2, lett.
i), del dl n. 70/2011, ha aggiunto nel dpr n.
322/98 l’art. 8-ter, nel quale viene prevista
la possibilità di integrare la dichiarazione
dei redditi e dell’Irap per modificare l’originaria richiesta di rimborso, optando per
la compensazione del credito, mediante
dichiarazione integrativa da presentare
entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario, e che tale nuova disposizione,
all’esito dei collegamenti e dei rinvii normativi, non risulta applicabile al settore
dell’Iva, è sorta incertezza in ordine al
termine entro il quale occorre presentare
la dichiarazione integrativa diretta a modificare la richiesta di rimborso dell’Iva.
La risposta dell’Agenzia fuga questa
incertezza, chiarendo che tale dichiarazione può essere presentata nel termine
previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del dpr
322/98 per la dichiarazione integrativa «a
favore», ovverosia entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. In tale
dichiarazione, il ripensamento in ordine
alla precedente richiesta di rimborso si
concretizzerà indicando nel quadro VX, in
tutto o in parte, l’eccedenza chiesta a rimborso come credito da utilizzare nell’anno successivo. Per effetto della modifica
della scelta, dovrebbe ammettersi che la
dichiarazione integrativa contenga anche
il visto di conformità eventualmente non
presente in quella originaria, atteso che
viene presentata proprio per modificare la
scelta in ordine all’utilizzo del credito.
Rimborso basato
sull’aliquota media
La lettera a) del terzo comma dell’art.
30, dpr 633/72, riconosce il diritto al rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale al contribuente che esercita
esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote
inferiori a quelle dell’imposta relativa agli
acquisti e alle importazioni; al riguardo,
l’art. 3 del dl
n. 250/95
ha stabilito che tale
presupposto si realizza quando
l’aliquota
media d’imposta sulle
Videoforum in replica
Oggi alle 23,20 su Class/Cnbc (canale 507
di Sky) sarà trasmessa la replica integrale
del videoforum di ItaliaOggi-Ipsoa
operazioni attive, aumentata del 10%,
risulta inferiore a quella media sugli acquisti e sulle importazioni. Dal calcolo
dell’aliquota media devono essere escluse
le cessioni e gli acquisti di beni ammortizzabili. Sul punto, era dubbio se dovessero
essere escluse anche le spese inerenti i
beni strumentali acquisiti in base a contratti di locazione finanziaria, in considerazione del fatto che, con la risoluzione n.
392/2007, con riferimento al diritto al rimborso dell’imposta relativa all’acquisto di
beni ammortizzabili (art. 30, terzo comma,
lett. c), è stato precisato che non è rimborsabile l’Iva sui canoni di leasing di beni
strumentali, non trattandosi, per l’utilizzatore, di beni ammortizzabili. Anche
questo dubbio è stato risolto dall’Agenzia,
che ha osservato che la citata disposizione
dell’art. 3 del dl 250/95 esclude dal calcolo «gli acquisti di beni ammortizzabili»;
poiché il bene acquistato dalla società di
leasing per essere concesso in locazione
finanziaria può essere ammortizzato solo
dalla società stessa e non dall’utilizzatore,
quest’ultimo potrà computare nel calcolo dell’aliquota media, «ai fini del calcolo
dell’eccedenza rimborsabile ex lettera a),
l’imposta relativa ai canoni di locazione
finanziaria». Nonostante faccia riferimento soltanto all’imposta relativa ai canoni e
al calcolo dell’eccedenza detraibile, il senso della risposta sembra indubbiamente
quello di ritenere computabile l’importo
dei canoni di leasing nel calcolo finalizzato
alla verifica del presupposto per il rimborso del credito ai sensi della lettera a)
dell’art. 30, dpr 633/72.
Roberto Rosati