PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO
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PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO
Pagina 1 di 11 FOGLIO INFORMATIVO relativo al MUTUO AGRARIO FONDIARIO INFORMAZIONI SULLA BANCA MANTOVABANCA 1896 Credito Cooperativo Società Cooperativa {Globale_Intestazione_Banca _SX} Viale della Vittoria, n.1 - 46041 Asola (Mn) Tel.: 0376 7221 – Fax: 0376 722344 [email protected] – www.bcconline.it Registro delle Imprese della CCIAA di Mantova n 01625640204 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 8001 - cod. ABI 8001 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159252 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CHE COS’È IL MUTUO AGRARIO FONDIARIO Il mutuo agrario è un mutuo di scopo concesso ad imprenditori agricoli e finalizzato all’esercizio delle attività agricole e zootecniche e a quelle ad esse connesse e collaterali. Può essere a breve, medio o lungo termine. Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale ed interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto. Il tasso di interesse può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Quando il rimborso del mutuo è garantito da ipoteca su beni immobili, il mutuo agrario è qualificato come fondiario ed è disciplinato dalle norme in tema di mutuo fondiario (art. 38 e seguenti del Testo Unico Bancario). In quest’ultimo caso, l’ammontare massimo della somma erogabile è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. L’ipoteca è normalmente, ma non necessariamente, di primo grado. Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti, il limite dell’80% deve comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento. Il rimborso di quanto dovuto in forza del mutuo può essere garantito anche da privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti in pubblici registri. Il rimborso è assistito dalla garanzia sussidiaria dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA (Ex SGFA Società di Gestione Fondi per l’Agroalimentare) secondo le modalità che di seguito si riassumono : Per le operazioni a breve termine (di durata fino a diciotto mesi), l’aliquota è pari allo 0,30%; Per le operazioni a medio termine (di durata superiore a diciotto mesi e fino a sessanta mesi), l’aliquota è pari allo 0,50%; Per le operazioni a lungo termine (di durata superiore a sessanta mesi), per le quali resta ferma la necessità di acquisire un’idonea garanzia ipotecaria, l’aliquota è pari allo 0,75%. La fondiarietà del mutuo consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti della metà, mentre l’eventuale durata medio – lunga del prestito permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva ai sensi del D.P.R. 29/9/1973, n. 601). I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. 10/03/2017 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 1/11 Pagina 2 di 11 Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), il contratto può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Solo se il mutuatario non è un consumatore o una micro-impresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo. CONDIZIONI ECONOMICHE C QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO FONDIARIO AGRARIO Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Calcolato includendo anche la polizza assicurativa obbligatoria “Certificato Incendio” di Assimoco riferito ad mutuo agrario fondiario di € 100.000,00 della durata di 20 anni con periodicità rata mensile, a tasso variabile (indicizzato al tasso Euribor 3 mesi 365 gg) inizialmente del 4,00 %, spese di istruttoria € 1.000,00, spese di perizia tecnica € 550,00, spese incasso rata € 4,15, imposta sostitutiva € 250,00, contributo Ismea € 750,00, polizza assicurativa sul fabbricato agricolo su di un valore di ricostruzione di € 200.000,00, a copertura dello scoppio, dell’incendio ed eventi naturali esclusi eventi catastrofici (terremoto, maremoto, ecc.) a premio annuale di € 181,60. 4,489 % riferito ad mutuo agrario fondiario di € 100.000,00 della durata di 20 anni con periodicità rata mensile, a tasso variabile (indicizzato al tasso Euribor 6 mesi 365 gg) inizialmente del 4,00 %, spese di istruttoria € 1.000,00, spese di perizia tecnica € 1.000,00, spese incasso rata € 4,15, imposta sostitutiva € 250,00, contributo Ismea € 750.00, polizza assicurativa sul fabbricato agricolo su di un valore di ricostruzione di € 200.000,00, a copertura dello scoppio, dell’incendio ed eventi naturali esclusi eventi catastrofici (terremoto, maremoto, ecc.) a premio annuale di € 181,60. 4,489 % Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questi resti immutato per tutta la durata del contratto. Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento salvo le polizze assicurative che, in questo indicatore, sono incluse Il TAEG è stato calcolato alla luce di informazioni ricavate per stima, rappresentative del contratto in oggetto. VOCI Importo massimo finanziabile Durata minima Durata massima Modalità di calcolo degli interessi COSTI Non superiore al 80% del valore dell’immobile accertato dal perito. anni 5 anni 20 di cui massimo eventuali anni 3 di preammortamento Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile. Tasso di interesse nominale annuo per il periodo di ammortamento 10/03/2017 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 2/11 Pagina 3 di 11 MUTUI A TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL’EURIBOR 3 MESI/365 Parametro di indicizzazione Spread Tasso minimo TASSI Tasso massimo Tasso di interesse di preammortamento Tasso Minimo Tasso di mora Euribor 3 mesi divisore 365 Il tasso Euribor a 3 mesi è rilevato l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, arrotondato al punto decimale superiore in presenza di due o più decimali con troncamento al secondo decimale, dei tassi interbancari Euribor a 3 mesi pubblicata su "Il Sole 24 Ore", attualmente pari al – 0,320% Il tasso di interesse è variato con decorrenza mensile, sulla base dell’andamento del parametro riferito all'ultimo giorno lavorativo del mese solare precedente 6,00 % Pari allo spread applicato qualora il parametro di indicizzazione dovesse scendere al di sotto dello zero 6,00 % La misura degli interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo Uguale al Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento applicato Non previsto 1,5 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora. La misura degli interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo MUTUI A TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL’EURIBOR 6 MESI/365 Parametro di indicizzazione Spread 10/03/2017 aggiornato al {Data_Agg_Documento} Euribor 6 mesi divisore 365 Il tasso Euribor a 6 mesi è rilevato l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, arrotondato al punto decimale superiore in presenza di due o più decimali con troncamento al secondo decimale, dei tassi interbancari Euribor a 6 mesi pubblicata su "Il Sole 24 Ore", attualmente pari al -0,230% Il tasso di interesse è variato con decorrenza mensile, sulla base dell’andamento del parametro riferito all'ultimo giorno lavorativo del mese solare precedente 6,00 % 3/11 Pagina Tasso minimo Tasso massimo Tasso di interesse di preammortamento Tasso Minimo Tasso di mora Istruttoria Spese per la stipula del contratto SPESE Perizia tecnica Spese per la stipula atto fuori dai locali della banca Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica Spese incasso rata 4 di 11 Pari allo spread applicato qualora il parametro di indicizzazione dovesse scendere al di sotto dello zero 6,00 % La misura degli interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo Uguale al Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento applicato Non previsto 1,5 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora La misura degli interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo 1,00% dell’importo concesso a mutuo, con un minimo di € 350,00 da pagarsi al momento della richiesta La valutazione sarà effettuata da un perito indipendente nominato dalla Banca e scelto tra quelli benevisi iscritti ad Albi e/o Ordini Professionali indipendenti dalla filiera di concessione del credito. La valutazione dell’immobile sarà effettuata con i criteri previsti dalle linee guida ABI. Le spese sostenute per la perizia tecnica sull’immobile oggetto di garanzia ipotecaria, sono a carico del cliente che si impegna a rimborsarle alla Banca anche nel caso che l’operazione richiesta non venga per qualunque motivo perfezionata. Le fatture emesse dai professionisti saranno intestate alla Banca la quale provvederà a recuperare i relativi importi con addebito sul c/c del cliente mutuatario o, in mancanza, a trattenerli al momento dell’erogazione. Per i costi vedasi la tabella “Tariffe per adempimenti da parte di perito indipendente” € 100,00 € 0,00 Con addebito automatico in conto corrente, mediante SDD o pagamento per cassa - periodicità mensile € 4,15 - altre periodicità € 7,75 Spese per solleciti di pagamento € 30,00 per ogni sollecito Spese per comunicazioni periodiche cartaceo € 2,60 in formato elettronico Gratuite Periodicità di invio Annuale al 31 dicembre e all’estinzione del rapporto Spese per altre comunicazioni cartaceo € 2,60 in formato elettronico Gratuite 10/03/2017 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 4/11 Pagina 5 di 11 PIANO DI AMMORTAMENTO Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata € 5,00 Spese per richiesta Da quantificare all’atto della richiesta in proporzione documentazione ai costi effettivamente sostenuti dalla banca. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo. Variazione, restrizione, € 154,94 trasferimento di ipoteca Rinnovazione ipoteca € 300,00 e competenze notarili Cancellazione ipoteca a € 0,00 seguito dell’estinzione del Non è inoltre prevista alcuna spesa per le mutuo (art.40 bis del TUB) comunicazioni cui è tenuta la Banca per ottenere la cancellazione dell’ipoteca a seguito dell’estinzione del debito Cancellazione ipoteca € 154,94 oltre alle spese e competenze notarili (parziale o totale) a mezzo atto notarile (su richiesta della parte mutuataria) Accollo mutuo € 154,94 per ogni accollo Compenso per estinzione 2,00% del debito residuo in caso di estinzione totale anticipata 2,00% del capitale rimborsato in caso di estinzione parziale Spese ripianificazione mutuo 1,00% dell’importo concesso a mutuo, con un (modifica del piano di minimo di € 350,00 da pagarsi al momento della ammortamento richiesta originariamente pattuito) Spese per mutui erogati a - singola erogazione € 30,00 S.A.L. - perizia: vedasi la tabella “Tariffe per adempimenti (Stato Avanzamento Lavori) da parte di perito indipendente” Spese per la stipula atto fuori € 100,00 dai locali della banca Tipo di ammortamento francese Tipologia di rata costante Periodicità delle rate Mensile, trimestrale, semestrale, annuale ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (PER I MUTUI A TASSO VARIABILE) (Fonte “Il Sole 24 Ore”) Parametro di indicizzazione Euribor 3 Mesi 365 Euribor 3 Mesi 365 Euribor 3 Mesi 365 Data DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017 FEBBRAIO 2017 Valore -0,323% -0,332% -0,335% Parametro di indicizzazione Euribor 6 Mesi 365 Euribor 6 Mesi 365 Euribor 6 Mesi 365 Data DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017 FEBBRAIO 2017 Valore -0,224% -0,246% -0,242% Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al momento della stipula. Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. 10/03/2017 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 5/11 Pagina 6 di 11 CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Mutuo con tasso Euribor 3 mesi Tasso di Durata del Importo della rata interesse finanziamento mensile per € applicato (anni) 100.000 di capitale 4,00 % 4,00 % 4,00 % 10 15 20 € 1.016,82 € 744,04 € 610,33 Mutuo con tasso Euribor 6 mesi Tasso di Durata del Importo della rata interesse finanziamento mensile per € applicato (anni) 100.000 di capitale 4,00 % 4,00 % 4,00 % 10 15 20 € 1.016,82 € 744,04 € 610,33 Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni. * Si ipotizza Euribor pari a 2,00% + spread 4,00 % € 1.114,71 € 848,34 € 720,91 Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni. * Si ipotizza Euribor pari a 0,00% + spread 4,00 % Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni. * Si ipotizza Euribor pari a 2,00% + spread 4,00 % € 1.114,71 € 848,34 € 720,91 Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni. * Si ipotizza Euribor pari a 0,00% + spread 4,00 % € 1.016,82 € 744,04 € 610,33 € 1.016,82 € 744,04 € 610,33 * Gli importi delle rate sono calcolate ipotizzando la ripianificazione del debito. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai mutui ipotecari, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bcconline.it). SERVIZI ACCESSORI Polizza assicurativa obbligatoria Ai fini della concessione del finanziamento è richiesta la presenza di una polizza assicurativa. Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato e, in caso di polizza rilasciata da un intermediario terzo, la stessa deve essere di gradimento della Banca. Il cliente può espressamente e liberamente richiedere alla Banca una polizza assicurativa tra quelle indicate nel presente Foglio Informativo. Per maggiori informazioni relative a tali polizze, il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca. In tale ipotesi, la polizza non verrà in ogni modo posta a beneficio diretto della Banca. Qualora invece il cliente stipuli una polizza non collocata dalla Banca, tale polizza sarà posta a beneficio diretto di quest’ultima. Il cliente è tenuto ad assicurare l’immobile su cui è iscritta l’ipoteca per tutta la durata del finanziamento, contro i danni causati da incendio, scoppio e fulmine. Il cliente è libero di scegliere la polizza sul mercato e, in caso di polizza rilasciata da un intermediario terzo, la stessa deve essere di gradimento della Banca. 10/03/2017 aggiornato al {Data_Agg_Documento} Polizza “Certificato Incendio” di Assimoco Polizza assicurativa sull’immobile Incendio e altri danni a beni sul fabbricato oggetto di ipoteca e garanzia ricorso terzi. Tariffa variabile in funzione della destinazione d’uso del fabbricato. Tasso annuo minimo del 0,040% / massimo del 0,177% sul valore fabbricato; tasso annuo minimo del 0,025% / massimo del 0,11% sul valore ricorso terzi Quota di premio percepita dal mutuante collocatore: 23% 6/11 Pagina 7 di 11 Polizza assicurativa facoltativa Polizza “Le Rate Protette Assimoco Vita e Assimoco La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. Polizza assicurativa multirischio a copertura del credito Per maggiori informazioni relative alle polizze indicate nel presente Foglio Informativo il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca. Assimoco” di Garanzie previste: • Decesso (operante per ogni assicurato) • Invalidità permanente totale (operante, per ogni assicurato) e, in caso di mutuo di durata non superiore a 20 anni, in funzione dello status lavorativo degli assicurati: • Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (operante per lavoratore autonomo o dipendente pubblico) • Perdita involontaria d’impiego per giustificato motivo oggettivo (operante per dipendente del settore privato) • Ricovero ospedaliero (operante per non lavoratore) Per mutui fino ad euro 50.000,00 e durata massima di 72 mesi, l’importo del premio unico anticipato varia dal 3,181% al 4,237% della somma di finanziamento richiesta Negli altri casi, determinato: l’importo del premio è in funzione dell’età della durata del finanziamento e del tan (tasso annuo nominale) Per durate fino a 10 anni è disponibile la soluzione a premio unico anticipato o a premio annuo. Per durate superiori a 10 anni è disponibile la soluzione a premio annuo o a premio unico iniziale per i primi 10 anni e successivamente a premio annuo. Quota di premio percepita dal mutuante collocatore: 37,50% Polizza assicurativa facoltativa Polizza “Tutelali” di Assimoco La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. Polizza assicurativa multirischio Per maggiori informazioni relative alle polizze indicate nel presente Foglio Informativo il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca. Tariffa monoannuale variabile in funzione dell’età e della tipologia di clientela. Tasso annuo minimo del 0,097% fino ad un massimo del 3,28% della somma assicurata. Decesso Invalidità permanente totale Il prodotto prevede una tariffa FORMULA CLIENTI ed una tariffa FORMULA AGEVOLATA riservata ai soci Quota di premio percepita dal mutuante collocatore: 16% tariffa soci, 35% tariffa clientela 10/03/2017 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 7/11 Pagina Polizza assicurativa facoltativa La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. 8 di Polizza “ Più Protetto Infortuni” di Assimoco Polizza assicurativa sugli Infortuni Decesso da infortunio Invalidità permanente da infortunio Tariffa variabile in funzione dell’attività svolta. Caso morte: tasso annuo minimo 0,072% / massimo 0,110% su somme assicurate. Per maggiori informazioni relative alle polizze indicate nel presente Foglio Informativo il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca. Caso Invalidità Permanente: tasso annuo minimo 0,113% / massimo 0,190% su somme assicurate. Polizza assicurativa facoltativa Polizza “Famiglia Confort Coop” di Assimoco Polizza assicurativa sull’immobile La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato. Per maggiori informazioni relative alle polizze indicate nel presente Foglio Informativo il cliente può consultare i rispettivi Fascicoli Informativi disponibili presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca. 11 Quota di premio percepita dal mutuante collocatore: 25% Incendio e altri danni a beni sul fabbricato oggetto di ipoteca e garanzia ricorso terzi. Tasso annuo del 0,082% sul massimale valore fabbricato assicurato; tasso annuo 0,029% sul massimale ricorso terzi assicurato. Quota di premio percepita dal mutuante collocatore: 25% ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Contributo ISMEA (ex S.G.F.A.) Adempimenti notarili Imposta sostitutiva (per finanziamenti per i quali è stata esercitata l’opzione) Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l’opzione dell’imposta sostitutiva) Tassa ipotecaria (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi o di durata superiore per i quali non è stata esercitata l’opzione dell’imposta sostitutiva) 10/03/2017 aggiornato al {Data_Agg_Documento} - Per le operazioni a breve termine (di durata fino a diciotto mesi), l’aliquota è pari allo 0,30%; - Per le operazioni a medio termine (di durata superiore a diciotto mesi e fino a sessanta mesi), l’aliquota è pari allo 0,50%; - Per le operazioni a lungo termine (di durata superiore a sessanta mesi), per le quali resta ferma la necessità di acquisire un’idonea garanzia ipotecaria, l’aliquota è pari allo 0,75%. Secondo la tariffa notarile 0,25% della somma erogata euro 16,00 Conformemente a quanto previsto dalla disciplina fiscale vigente 8/11 Pagina 9 di 11 TEMPI DI EROGAZIONE - Durata dell’istruttoria: entro 40 giorni dalla presentazione della documentazione completa. - Disponibilità dell’importo: contestuale alla stipula IONI UMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO TARIFFE PER ADEMPIMENTI DA PARTE DEL PERITO INDIPENDENTE E DOC Compenso per relazione tecnica estimativa. Sono escluse Iva, ritenute ed imposte di legge Immobili ad uso residenziale Scaglione di importo di finanziamento per mutuo richiesto immobili in trasformazione e aree edificabili Immobili finiti Perizia a Sal (1°sopralluogo) Perizia a Sal (sopralluoghi successivo) fino a € 200.000,00 € 300,00 € 350,00 € 200,00 € 200.000,01 ‐ € 800.000,00 € 380,00 € 500,00 € 200,00 € 800.000,01 ‐ € 1.500.000,00 € 600,00 € 650,00 € 250,00 oltre € 1.500.000 € 1.000,00 € 1.050,00 € 250,00 Compenso per relazione tecnica estimativa. Sono escluse Iva, ritenute ed imposte di legge Immobili ad uso non residenziale Scaglione di importo di finanziamento per mutuo richiesto fino a € 500.000,00 € 500.000,01 ‐ € 2.000.000,00 € 2.000.000,01 ‐ € 5.000.000 immobili in trasformazione e aree edificabili Immobili finiti € 550,00 € 800,00 € 2.000,00 Perizia a Sal (1°sopralluogo) € 550,00 € 925,00 € 2.000,00 Perizia a Sal (sopralluoghi successivo) € 200,00 € 260,00 € 750,00 ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 15 giorni pagando un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, non superiore al 2,00 % del debito residuo. Il compenso omnicomprensivo non è dovuto: se il mutuo è concesso ad un imprenditore individuale per l’acquisto di immobili da adibire allo svolgimento della propria attività economica; se, essendo il mutuo concesso ad un imprenditore agricolo individuale o ad una società agricola qualificabile come micro-impresa, l’estinzione anticipata totale avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. Portabilità del mutuo Se mutuatario è un imprenditore agricolo individuale o una micro-impresa, nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. 10/03/2017 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 9/11 Pagina 10 di 11 Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. Reclami I reclami vanno inviati per posta ordinaria o per Raccomandata A/R all’Ufficio Reclami di Mantovabanca 1896, Viale della Vittoria 1, 46041 Asola (Mn) o all’indirizzo email [email protected] o all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purchè iscritto nell’ apposito registro ministeriale. LEGENDA ABF Accollo Arbitro Bancario Finanziario Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo. Contributo ISMEA (ex S.G.F.A.) Commissioni per il rilascio della garanzia sussidiaria da parte dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) Imposta sostitutiva Imposta pari allo 0,25% della somma erogata Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per mutui a tasso variabile)/ determinare il tasso di interesse. Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota “francese” capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. 10/03/2017 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 10/11 Pagina 11 di 11 Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso annuo effettivo globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in (TAEG) percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio, quelle notarili. Tasso di interesse preammortamento di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale annuo compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso effettivo globale medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e (TEGM) delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E’ utilizzato per il calcolo del cosiddetto “tasso soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso d’interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il “tasso soglia” riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il “tasso soglia” dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato. T.U.B. Testo Unico Bancario Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 10/03/2017 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 11/11