Guida all`ANTICIPAZIONE del TFR

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Guida all`ANTICIPAZIONE del TFR
Guida all’ANTICIPAZIONE del
TFR
INDICE
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REGOLE
SPESE SANITARIE
ACQUISTO e/o RISTRUTTURAZIONE PRIMA e SECONDA CASA-1
ACQUISTO e/o RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA-2
RISCATTO / RINCONGIUNZIONE PERIODI CONTRIBUTIVI
DECURTAZIONI o ESTINZIONI MUTUO IPOTECARIO
SPESE da sostenere durante il PERIODO DI CONGEDO PER FORMAZIONE
SPESE da sostenere durante il PERIODO DI CONGEDO PARENTALI – MALATTIA
FIGLIO – ASPETTATIVA AGGIUNTIVA PUERPERIO
SPESE LEGALI
SPESE FUNERARIE
RIPIANAMENTO SCOPERTO DI CONTO CORRENTE
ACQUISTO AUTOVETTURA PER LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP
ANTICIPAZIONE SU PREVENTIVO e MODALITA’ DI EROGAZIONE
FONTI NORMATIVE - 1
FONTI NORMATIVE - 2
Edizione settembre 2010
by Centro Studi Libero/SINFUB 
REGOLE
Le condizioni per ottenere un’anticipazione
del Trattamento di Fine Rapporto sono:

essere assunti a tempo indeterminato con
almeno 8 anni di anzianità di servizio;

che le richieste non abbiano già raggiunto
o
o

il 10% dei dipendenti con almeno 8
anni di servizio ed
il 4% del numero complessivo di
dipendenti
assunti
a
tempo
indeterminato al 1° gennaio di ogni
anno.
L’importo massimo anticipabile è pari al
70% del TFR lordo maturato al mese
precedente la domanda.
SPESE SANITARIE
SPESE SANITARIE per terapie e
interventi straordinari a beneficio:
DOCUMENTAZIONE
1)
Domanda
del lavoratore
del coniuge o del convivente
dei figli e degli altri familiari a carico
(con le regole previste per l’erogazione
degli assegni familiari)
delle persone per le quali il lavoratore ha
il c.d. “obbligo alimentare”
2)
Dichiarazione della struttura pubblica che
attesti la necessità delle terapie o degli
interventi straordinari
3)
Preventivi di spesa delle strutture
sanitarie che effettueranno le terapie o
l’intervento
4)
Nel caso in cui le spese non siano riferite al
lavoratore, autocertificazione dello stato
di famiglia
5)
Fatture,
ricevute
fiscali
od
documentazione
fiscalmente
attinente la spesa sostenuta
L’anticipazione è concessa anche per
le spese complementari essenziali,
quali ad esempio
 Spese per viaggi
 Spese per assistenza accompagnatore
altra
valida
ACQUISTO e/o RISTRUTTURAZIONE
PRIMA e SECONDA CASA – 1
ACQUISTO
e/o
RISTRUTTURAZIONE
PRIMA CASA per sé o per i figli maggiorenni
PRIMA CASA – Casa stabile e ordinaria del dipendente,
non necessariamente sita nel comune della sede di
lavoro, l’importante è che consenta il pendolarismo
giornaliero alla sede di lavoro.
LIMITI – L’anticipazione è concessa a condizione che il
dipendente, il coniuge (anche in regime di separazione
legale dei beni) ed i figli conviventi
 NON siano proprietari di unità immobiliari abitative adeguate
(anche se locate o cedute in uso a parenti o a terzi –sia a titolo
oneroso sia titolo gratuito- nell’ambito del comune della sede di
lavoro e nell’ambito del comune ove è stato eletto il domicilio
 Siano titolari della sola nuda proprietà di unità immobiliare
abitativa adeguata gravata da usufrutto per legge o successione
e/o di comproprietà pro indiviso fino al 50%
 Se l’anticipazione è richiesta per il figlio maggiorenne non
convivente o che si distacca dal nucleo familiare stabilendo
altrove il proprio domicilio, occorre che quest’ultimo (e gli eventuali
componenti del suo nucleo familiare) NON sia proprietario di unità
immobiliare abitativa adeguata (anche se locate o cedute in uso a
parenti o a terzi –sia a titolo oneroso sia titolo gratuito- nell’ambito
del comune della sede di lavoro e nell’ambito del comune ove è stato
eletto il domicilio).
Rientrano in questa causale
1) Acquisto da terzi della prima casa del dipendente
richiedente e del relativo nucleo familiare o per il
figlio maggiorenne, a condizione che l’atto di
compravendita non sia stato stipulato da oltre 6 mesi
2) Acquisto da terzi della prima casa per il proprio
nucleo familiare in presenza di unità abitativa
INADEGUATA, per tale intendendosi quella avente un
numero di vani (esclusi cucina, servizi, ripostigli e
accessori) inferiore al numero dei componenti il nucleo
familiare del lavoratore
3) Costruzione prima casa di abitazione per il nucleo
familiare o per il figlio maggiorenne
4) Acquisto in cooperativa per prima casa di abitazione
per il nucleo familiare o per il figlio maggiorenne
5) Ristrutturazione della prima casa di abitazione per il
nucleo familiare o per il figlio maggiorenne
6) Acquisto prima casa di abitazione a patto che
l’abitazione già di proprietà ed idonea sia messa in
vendita
7) Ampliamento prima casa di abitazione già di proprietà
insufficiente in quanto non adeguata
8) Acquisto di GARAGE o POSTO AUTO a condizione che
sia collegato alla proprietà della prima casa di
abitazione (pertinenza)
1) Acquisto o ristrutturazione della
CASA
SECONDA
destinata a residenza saltuaria
dipendente e del proprio nucleo familiare.
del
ACQUISTO e/o RISTRUTTURAZIONE
PRIMA CASA – 2
PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
ABITAZIONE
L’ANTICIPAZIONE
COMMISURATA A:
DI
VA
• spesa da sostenere per l’acquisto dell’immobile così
come risultante dall’atto notarile definitivo o dalle
fatture, maggiorata delle spese notarili e dall’imposta
di registro inerente l’acquisto;
• spese di urbanizzazione, se presenti;
• importo residuo dell’eventuale mutuo gravante
sull’immobile venduto, come desumibile da idonea
quietanza d’estinzione, al quale andranno sottratti
–
–
l’importo dell’eventuale nuovo mutuo concesso allo
stesso titolo al dipendente o ad altri componenti
del nucleo familiare e
l’eventuale anticipo del TFR concesso sempre per
la stessa finalità ad altri componenti del nucleo
familiare;
• nel caso di vendita contestuale di altra casa idonea
al
nucleo
familiare,
l’importo
erogabile
sarà
commisurato alla differenza tra l’importo derivante
dalla vendita e quello derivante dall’acquisto
(eventualmente maggiorato delle spese accessorie).
La richiesta è reiterabile se sono
trascorsi almeno 5 anni dalla
domanda precedente.
RISCATTO / RICONGIUNZIONE
PERIODI CONTRIBUTIVI
RICONGIUNZIONE / RISCATTO
DI PERIODI CONTRIBUTIVI
L’anticipazione può essere chiesta a
condizione che la ricongiunzione /
riscatto dei periodi contributivi:
 sia riferita al dipendente
 sia pagata in unica soluzione
DECURTAZIONE O ESTINZIONE
MUTUO IPOTECARIO
DECURTAZIONE O ESTINZIONE
MUTUO IPOTECARIO
L’anticipazione può essere chiesta a
condizione che:
 il mutuo da decurtare od estinguere sia
stato contratto per l’acquisto della prima
casa di abitazione per sé e per i figli

per l’acquisto originario non si sia
ottenuta l’anticipazione del TFR
SPESE DA SOSTENERE DURANTE IL PERIODO IN CUI SI
FRUISCE DEI CONGEDI DI FORMAZIONE E DI
FORMAZIONE CONTINUA
SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA
FRUIZIONE
DEI
CONGEDI
DI
FORMAZIONE E DI FORMAZIONE
CONTINUA (LEGGE 53/2000, ARTT. 5 E 6)
L’anticipazione può essere chiesta per:
 il completamento della scuola dell’obbligo
L’importo concedibile è commisurato a:

il conseguimento del titolo di studio di 2°
grado, del diploma universitario o della laurea
•
ammontare
della
retribuzione
corrisposta nel periodo di assenza

•
costo del riscatto previdenziale per il
periodo di assenza, che deve essere
documentato
al
momento
della
presentazione della richiesta
•
ulteriori spese –documentate- sostenute
per la finalità oggetto della richiesta
la partecipazione ad attività formative
diverse da quelle poste in essere o finanziate
dal datore di lavoro

il proseguimento dei percorsi formativi
-c.d.“formazione continua”- per accrescere
competenze/conoscenze
personali
del
dipendente.
non
SPESE DA SOSTENERE NEL PERIODO IN CUI SI
USUFRUISCE DEI CONGEDI PARENTALI / CONGEDO PER
MALATTIA DEL FIGLIO O NEI TRE MESI DI
ASPETTATIVA AGGIUNTIVA PER PUERPERIO
SPESE DA SOSTENERE NEL PERIODO
DI FRUIZIONE
° DEI CONGEDI PARENTALI (art-5 D.Lgs
151/2001)
° DEL CONGEDO PER MALATTIA DEL
FIGLIO DI ETA’ NON SUPERIORE A TRE
ANNI (ART. 47 D.LGS. 151/2001)
°
TRE
MESI
AGGIUNTIVA PER
Armonizzazione-
DI
ASPETTATIVA
PUERPERIO –Accordo
L’importo concedibile è commisurato a:
•ammontare della retribuzione non corrisposta
nel periodo di assenza
•costo del riscatto previdenziale per il periodo
di assenza, che deve essere documentato al
momento della presentazione della richiesta
•ulteriori spese –documentate- sostenute per
la finalità oggetto della richiesta
SPESE LEGALI
SPESE LEGALI
L’anticipazione può essere chiesta a
condizione che la controversia veda
come parte il dipendente.
SPESE FUNERARIE
SPESE FUNERARIE
L’anticipazione può essere chiesta per
le spese funerarie:
• del coniuge (anche legalmente separato)
• parenti entro il 2° grado (anche non
conviventi)
•
ulteriori componenti della
iscritti nello stato di famiglia
famiglia
• altri parenti od affini purché conviventi
RIPIANAMENTO SCOPERTO DI
CONTO CORRENTE
RIPIANAMENTO SCOPERTO DI
CONTO CORRENTE
L’anticipazione può essere chiesta alle
seguenti condizioni
• il ripianamento deve riguardare lo
scoperto del conto corrente -acceso presso
una banca del Gruppo- nel quale viene
accreditata la retribuzione
• l’importo concedibile è quello riferito allo
scoperto alla data di presentazione della
domanda
LA RICHIESTA DI RIPIANAMENTO
NON COMPORTA LA RIDUZIONE O
REVOCA DELLA LINEA DI CREDITO IN
ESSERE
ACQUISTO AUTOVETTURA PER LAVORATORE
PORTATORE DI HANDICAP
ACQUISTO AUTOVETTURA PER
LAVORATORE PORTATORE DI
HANDICAP
L’anticipazione può essere chiesta
per l’acquisto di un’autovettura per:
• il lavoratore portatore di handicap;
• gli altri componenti della famiglia
portatori di handicap che siano
iscritti nello stato di famiglia.
ANTICIPAZIONE su PREVENTIVO e
MODALITA’ DI EROGAZIONE
PREVENTIVO
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Qualora ve ne siano i presupposti le
anticipazioni possono essere concesse
anche su presentazione di un preventivo,
fatto salvo in ogni caso l’obbligo di fornire
successivamente la documentazione di
spesa ordinariamente prevista.
L’importo dell’anticipazione (al netto delle
imposte) sarà accreditato con il cedolino
stipendio.
ATTENZIONE
Nei casi in cui la spesa per la quale è stata
concessa l’anticipazione:
• non sia più stata sostenuta
• non sia documentata in via definitiva entro i
termini previsti
sia di importo inferiore rispetto a quanto
•
anticipato
l’intero importo percepito, o
percepito in eccesso, dovrà
restituito.
quanto
essere
FONTI NORMATIVE - 1
Art. 2120 del Codice civile
"Disciplina del trattamento di fine rapporto"
SENTENZA 18 MARZO-5 APRILE 1991 N. 142
LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di
lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del
rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10
per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e
comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di :
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal
trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta
dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti
collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì
stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione.
Conseguentemente anche la prescrizione dell'atto notarile, …non può
più costituire esclusiva tipizzazione legale della prova di cui è onerato il
lavoratore che richieda l'anticipazione, atteso che l'acquisto in itinere
può atteggiarsi in diverse e variegate fattispecie concrete (preliminare
di compravendita, partecipazione a cooperativa edilizia, costruzione
dell'immobile su suolo proprio ed ogni altra possibile fattispecie
acquisitiva a realizzazione progressiva); deve quindi consentirsi che
esso possa essere parimenti provato anche con mezzi diversi dall'atto
notarile, i quali - secondo il prudente apprezzamento del giudice del
merito - ne dimostrino l'effettività, ossia dimostrino la serietà
dell'operazione negoziale in corso e quindi la sua attendibile idoneità al
raggiungimento del fine dell'acquisto della prima casa di abitazione per
il lavoratore medesimo o i suoi figli
Vanno pertanto rimosse le limitazioni al beneficio de quo,…nella parte
in cui - richiedendosi, come esclusivo presupposto dell'anticipazione
del trattamento di fine rapporto, la già verificatasi definitività
dell'acquisto della casa di abitazione, documentato con atto notarile non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di
acquisto anche non definitivo, e quindi in itinere, comprovato con
mezzi diversi dall'atto notarile purché idonei, nella congruenza con le
fattispecie
acquisitive
ipotizzabili,
a
dimostrare
l'effettività
dell'operazione negoziale in corso.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'ottavo comma, lett. b), dell'art.
2120, come novellato dall'art. 1, legge 29 maggio 1982, n. 297,
("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica"), nella parte in cui non prevede la possibilità di
concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere
comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettività.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 18 marzo 1991
FONTI NORMATIVE - 2
La mancata corrispondenza con la finalità dell'erogazione
della richiesta anticipazione di TFR non costituisce di per
sé inadempimento di un obbligo del lavoratore, poiché il
rapporto di lavoro rappresenta solo un "titolo" per la sua
concessione, anche se tale oggettiva estraneità non
esclude un riflesso che il comportamento del dipendente
può assumere sul piano del generale rapporto di fiducia
che si pone alla base del contratto di lavoro. Allo scopo,
però, della configurabilità di tale condotta come causa
giustificativa del licenziamento è necessario che essa sia
qualificabile in termini di notevole gravità, dovendo
risultare
idonea
a
non
consentire,
neppure
provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tale valutazione è rimessa al giudice del merito ed è
insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata
motivazione. (Cass. 29/1/2007 n. 1827)
La ratio della disposizione di cui all’art. 2120 c.c.
sull’anticipazione del tfr per l’acquisto della prima casa di
abitazione è quella di consentire al lavoratore di diventare
proprietario della casa dove normalmente egli vive con il
suo nucleo familiare, sicché l’unica condizione che la
norma pone è che l’anticipazione sia impiegata per il detto
scopo; la norma non impone che la casa di abitazione sia
necessariamente vicina al luogo di lavoro, la lontananza
potendo solo essere un indizio di insussistenza del
presupposto. (Corte app. Milano 9/1/2006)
L’art. 7, L. n. 53/2000 prevede la possibilità di anticipare la
corresponsione del trattamento di fine rapporto, al fine di fruire
dei congedi formativi previsti dalla legge stessa; detto articolo
prevede espressamente ipotesi diverse da quelle di cui all’art.
2120 c.c. e, non richiamando il requisito degli otto anni di
anzianità previsto dall’art. 2120 c.c., non richiede il detto
requisito di anzianità per gli anticipi per congedi formativi. (Trib.
Bologna 18/6/2004)
Sussiste il diritto all'anticipazione del Tfr, non soltanto per
l'acquisto della prima casa, ma anche per diverse attività
negoziali che conducano al medesimo risultato, fra le quali
rientra senz'altro anche l'ipotesi di costruzione in proprio della
casa (Pret. Tivoli 11/7/95)
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., 8° comma, lett. b), il diritto
all’anticipazione del trattamento di fine rapporto per l’acquisto
della prima casa di abitazione, sussiste non solo nel caso in cui
sia il lavoratore a effettuare l’acquisto, ma anche quando
l’acquisto debba essere effettuato da un figlio del lavoratore e la
richiesta di anticipazione sia giustificata dalla necessità di
quest’ultimo di disporre del relativo importo (Cass. 8/7/97 n.
6189)
Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione del Tfr è
necessaria la sussistenza di una serie di condizioni, che è onere
del lavoratore provare, mentre, esclusa la discrezionalità della
scelta tra più richiedenti da parte del datore di lavoro, unico
elemento ulteriore rilevante risulta l’ordine di presentazione delle
domande (Pret. La Spezia 8/8/96)