DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO

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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE OGGETTO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Codifica adempimenti L.R. 15/08
(trasparenza)
Ufficio
Direzione Generale
istruttore
Tipo materia
organizzazione
Misura/Azione No
Privacy
No
Pubblicazione
SI
integrale
N. 26
del registro delle deliberazioni
Data adozione 09/02/2015
OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito immobile di proprietà
Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG) da adibire ad articolazione periferica
ARIF. Approvazione schema di contratto di comodato.
L’anno 2015, il giorno nove mese di febbraio in Bari presso la Sede dell’ARIF - Viale Luigi
Corigliano, 1
Il DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia
Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di
personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e
contabile;
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VISTE :
 la D.G.R. n. 30 del 18/1/2011 di nomina del Direttore Generale dell’ARIF, al quale a far
data dal 01/02/2011, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75/10, vengono
attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia
nell’ambito degli obiettivi prefissati;
 la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, avente ad oggetto: “Regolamento di funzionamento e
contabilità” con particolare riferimento all’art. 125 –co. 2- del medesimo regolamento che
stabilisce che le norme statali e regionali vigenti, in ossequio al principio della gerarchia
delle fonti, prevalgono sulle disposizioni interne recate dallo stesso;
PREMESSO CHE:

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la Regione Puglia con l’art. 5-co.4- L.R. 19-12- 2008, n.36 , come integrata e modificata
con L.R. 10-12- 2012, n.36, ha disposto, tra l’altro, che le funzioni e i compiti in materia di
lotta agli incendi boschivi di cui all’art.16 L.R. n.18/2000 e le attività in materia di impianti
irrigui già svolte dalle soppresse Comunità Montane pugliesi, siano esercitate dall’A.R.I.F;
per effetto della medesima normativa regionale e delle deliberazioni della Giunta Regione
Puglia dal n. 1906 al n. 1911 del 15-10-2013 questa Agenzia nell’anno 2014 è subentrata
nelle funzioni,attività e servizi delle soppresse Comunità montane pugliesi nelle materie di
cui all’art. 5-co.4- L.R. n. 36/2008; .
in applicazione dell’art. 5 bis-co.5- L.R.n 36/2008 ,come introdotto con L.R. n. 36/2012, con
proprie deliberazioni n. 193 del 31-07-2014 e n. 208 del 22/08/2014 , il personale
dipendente, a tempo indeterminato, proveniente dalle soppresse Comunità Montane, è stato
acquisito ed immesso nei ruoli della dotazione organica di questa Agenzia a far data dal 1°
settembre 2014;
il subentro di questa Agenzia nelle funzioni ed attività de quibus ha determinato un notevole
ampliamento del territorio e patrimonio boschivo e del patrimonio irriguo da garantire e
preservare, nonché della platea di utenti a cui assicurare il servizio irriguo;
CONSIDERATO CHE:
 a seguito del subentro di questa Agenzia nelle funzioni,compiti ed attività in materia di
lotta agli incendi boschivi e di impianti irrigui delle soppresse Comunità montane
occorre assicurare il presidio del territorio già di pertinenza delle stesse mediante la
previsione di articolazioni periferiche ex art. 20 dell’atto generale di organizzazione
come modificato con DDG n. 102 del 18-04-2014, fra le quali nel Comune di
Casalnuovo Monterotaro, nella ex sede della soppressa Comunità Montana dei Monti
Dauni Settentrionali, localizzati al primo piano di un ex edificio scolastico con accesso
dalla Piazza Municipio n.14 di proprietà del Comune medesimo;
 il Comune di Casalnuovo Monterotaro, con deliberazione della Giunta Comunale n.24 del
28/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha espresso parere favorevole in ordine alla
concessione in comodato d’uso gratuito a questa Agenzia dei locali siti in Piazza
Municipio n.14 del Comune medesimo, presso la sede dell’ex Scuola Elementare “G.
Mandes”, già sede della soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, per
un periodo di anni due, salvo proroga e previa stipula di apposito contratto;
 con la citata deliberazione il Comune di Casalnuovo ha disposto, tra l’altro, che tutte le
spese relative alle utenze necessarie all’utilizzo dei locali medesimi facciano capo a questa
Agenzia;
2

i locali di che trattasi sono assolutamente idonei e quindi possono essere adibiti ad
articolazione periferica di questa Agenzia, con l’utilizzo di personale proprio anche
proveniente dalla soppressa Comunità montana monti dauni settentrionali, a presidio del
territorio dei Monti Dauni Settentrionali, per l’espletamento delle attività e funzioni ex
art.5- co. 4 L.R. n.36/2008, previa stipula di relativo contratto di comodato d’uso gratuito
con il Comune di Casalnuovo Monterotaro;
RAVVISATA l’opportunità e la necessità di approvare l’allegato schema di contratto di
comodato d’uso gratuito dei locali siti in Piazza Municipio n.14 di proprietà del Comune di
Casalnuovo Monterotaro, presso la sede dell’ex Scuola Elementare “G. Mandes”, già sede
della soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, per un periodo di anni due,
salvo proroga;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento è conforme alle norme di legge e
regolamentari in materia e che esso non comporta alcuna spesa a carico del bilancio di questa
Agenzia, menter la spesa per le utenze correlate all’uso dei locali, sarà impegnata con apposito
successivo provvedimento dirigenziale di questa Agenzia dopo il perfezionamento del
contratto di comodato d’uso gratuito;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO;
ADEMPIMENTI CONTABILI
Il presente provvedimento non comporta mutamento quantitativo di spesa a carico del
bilancio dell’ARIF.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Maria Taurino
DELIBERA
1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si
intende integralmente riportata.
2.
DI PRENDERE ATTO
che il Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG), con
deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 28/02/2013, ha espresso parere
favorevole e quindi ha disposto la concessione, in comodato d’uso gratuito a questa
Agenzia, dei locali ubicati al primo piano dell’ex sede della Scuola Elementare “G.
Mandes”,
già sede della
soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni
Settentrionali, per una superficie netta di mq.410,00 circa, da stralciare dall’intera
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consistenza dell’immobile posto nel Comune medesimo alla Piazza Municipio n.14,
e distinto nel N.C.E.U. al foglio n.20, particella n.887, sub. 1 e 2.
3. DI APROVARE, per l’effetto, l’allegato schema di contratto di comodato d’uso
gratuito da stipularsi con il Comune di Casalnuovo Monterotaro per l’utilizzazione
dei locali di proprietà comunale indicati al precedente punto 2) del presente
provvedimento da adibire e destinare quale sede di articolazione periferica di questa
Agenzia, con l’utilizzo di personale proprio, anche proveniente dalla soppressa
Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, a presidio del territorio di
pertinenza , per l’espletamento delle attività e delle funzioni di cui all’art.5 –co. 4L.R. n.36/2008.
4. DI DARE ATTO ex art. 4 L.n. 241/1990 che l’unità organizzativa responsabile del
procedimento è la Direzione Amministrativa di questa Agenzia.
5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al comune di Casalnuovo Monterotaro (FG)
in persona del Sindaco pro tempore , nonché al commissario liquidatore unico delle
soppresse Comunità Montane Dott. Giuseppe Marotta.
6. DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on line dell’ARIF sul sito
www.arifpuglia.it accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it..
7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, non soggetto a controllo.
Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n 9 (nove) facciate è adottato in unico originale.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Maria Taurino
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
La presente deliberazione, composta da n. 9 (nove) facciate viene pubblicata all’Albo istituzionale,
sul sito www.arifpuglia.it, a partire dal 09/02/2015.
Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale, Viale Luigi Corigliano n.1 – Bari
L’incaricato
rag. Francesco Fanelli
Firmato digitalmente da:
Francesco Fanelli
Stato=IT
Organization=NON PRESENTE
Nome=FRANCESCO Cognome=FANELLI
CF=FNLFNC68R22C975I
Motivo: Concessione in comodato d’uso gratuito immobile di
proprietà Comune di Ruvo di Puglia (BA) da adibire ad articolazione
periferica ARIF. Approvazione schema di contratto di comodato
Data: 09/02/2015 - 20:26:54
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Allegato alla deliberazione del Direttore Generale
n..................................del............................................
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO
Provincia di Foggia
REP.N ..............
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO
Con la presente scrittura privata tra il Comune di Casalnuovo Monterotaro (FG)
rappresentato da _________________ nato a __________ IL _________________ e
domiciliato in ______________, via _________________________, n. ___, C.F.
_________________________, in qualità di _________________, in seguito indicato
come "comodante"
e
l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), con sede in Bari, Viale
Corigliano, 1 Partita IVA. 07026760723 nella persona del Direttore Generale Avv.
Giuseppe Maria Taurino nato a Lecce il 06/08/64, in seguito indicato come
"comodatario",
PREMESSO CHE:
- il comodante è proprietario di un immobile sito in Casalnuovo Monterotaro (FG) alla
Piazza Municipio n.14 distinto nel N.C.E.U. al foglio n.20- particella n.887- sub. n. 1 e
2 -, consistenza 18.459 mc. - rendita € 12.393,19, quale ex sede Scuola Elementare
“G. Mandes” e già sedei della soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni
Settentrionali;
- il comodatario ha manifestato l'interesse a detenere, con contratto di comodato d’uso
gratuito, parte del sopradescritto immobile al fine di adibirlo ad articolazione periferica
dell’A.R.I.F., con l’utilizzo di personale proprio, anche proveniente dalla soppressa
Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali, a presidio del territorio di
pertinenza, per l’espletamento delle attività e delle funzioni di cui all’art.5-co. 4-L.R.
n.36/2008 e ss.mm.ii.;
- il comodante, con deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 28/02/2013, ha
espresso parere favorevole in ordine alla concessione in comodato d’uso gratuito
all’A.R.I.F. dei locali sopra descritti, previa stipula di apposito contratto;
- il comodante ha dichiarato che l'immobile e i relativi impianti tecnologici sono stati
realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti e in particolare alla
Legge 10/91, al D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, al D.P.R.
503 del 24/07/1996 e al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
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ART. 2
Oggetto
Il comodante, nella qualità di proprietario, concede in comodato d’uso gratuito al
comodatario, che accetta, i locali ubicati al primo piano dell’ex sede della Scuola
Elementare “G. Mandes”, e già sede della soppressa Comunità Montana dei Monti
Dauni Settentrionali, per una superficie netta di mq.410,00 circa, da stralciare dall’intera
consistenza dell’immobile posto nel Comune di Casalnuovo Monterotaro alla Piazza
Municipio n.14, e distinto nel N.C.E.U. al foglio n.20, particella n.887, sub. 1 e 2,
Categoria B/5, consistenza mc. 18.459, rendita totale € 12.393,19.
Il comodante assicura che la destinazione è conforme agli strumenti urbanistici e alle
autorizzazioni comunali e che sui locali di cui trattasi non insistono diritti di terzi che
possono in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità, né sono in corso
azioni giudiziarie pregiudizievoli.
ART. 3
Durata
Il contratto di comodato avrà durata di anni due a decorrere dalla data del decreto del
Presidente della Giuna dellla Regione Puglia di estinzione della Comunità montana monti
Dauni settentrionali, salvo proroghe.
ART. 4
Recesso del comodatario
Sarà facoltà del comodatario di recedere in qualsiasi momento dal contratto nel caso in
cui, nell'interesse del pubblico servizio, venisse a cessare in tutto o in parte, la necessità
di disporre dei citati locali.
Il comodante riconosce espressamente al comodatario la facoltà di recedere dal
contratto.Il comodatario, pertanto, potrà esercitare in qualsiasi momento il predetto
recesso, mediante disdetta al comodante, tramite raccomandata con R.R. da inviare
almeno quindici giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
Sarà, altresì, facoltà del comodatario di rideterminare, in accordo con il comodante, la
superficie dei locali concessi in comodato d’uso, sia in difetto che in aumento.
ART. 5
Consegna dei locali
Il comodatario, o un suo delegato, dichiara che i locali oggetto del comodato sono
adatti all'uso convenuto ed alle specifiche esigenze dell’A.R.I.F Puglia. Pertanto
prende consegna, dalla data di decorrenza della presente scrittura, ad ogni effetto di
legge dei locali suindicati, ritirandone le chiavi. Il comodatario dichiara di occupare i
locali e di non avere eccezioni al riguardo.
ART. 6
Canone di comodato
Il contratto di comodato d’uso è a titolo gratuito.
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ART. 7
Riparazioni
Sono a carico del comodatario, a norma dell'art. 1609 del Codice Civile, le
riparazioni di piccola manutenzione, dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso e
non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito (artt. 1590 e 2764 C.C.).
ART. 8
Spese ed oneri a carico del comodante/comodatario
Sono a carico del Comune di Casalnuovo Monterotaro tutte
le spese di
manutenzione straordinaria, a norma dell'art.1576 del Codice Civile, e in generale le
spese non a carico del comodatario secondo quanto previsto all'articolo precedente, gli
eventuali oneri d'imposta di qualsiasi genere di cui l'immobile fosse gravato per la
specifica destinazione. E' inoltre a carico del comodante l'assicurazione dell'immobile
contro i danni da incendio, da scoppio gas e eventi atmosferici. Il comodante riconosce il
diritto del comodatario al rimborso di eventuali indennità per miglioramenti o addizioni
apportati all'immobile concesso in uso come previsto dagli artt. 1592 e 1593 del Codice
civile.
Sono a carico del comodatario le spese di ordinaria manutenzione e tutte le spese
relative alle utenze di esclusiva pertinenza in quanto correlate all’uso dei locali medesimi
(enel-gas-acqua-telefonia-rete per connessioni, TARI, ecc.);
ART.9
Riconsegna
Alla scadenza del contratto di comodato d‘uso gratuito le parti contraenti,
congiuntamente, redigeranno e sottoscriveranno il verbale di riconsegna dell'immobile
dal quale dovrà risultare lo stato di manutenzione in cui si troveranno i locali al termine
del comodato.
ART. 10
Sublocazione e cessione
Al comodatario non è data facoltà di sublocare e/o cedere, in tutto o in parte i locali
concessi dal comodante.
ART. 11
Riscatto e prelazione
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Le parti convengono di applicare al presente contratto le disposizioni, come in vigore
alla data della stipula del presente atto, contenute negli artt. 38, 39, 40 della legge
392/78.
ART. 12
Registrazione del contratto
L’onere per la registrazione del presente contratto, in caso d’uso, viene assunto dal
Comune di Casalnuovo Monterotaro. Ogni onere contrattuale e fiscale derivante dal
presente atto è posto a carico delle parti come per legge.
ART. 13
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
protezione dei dati personali"), il comodatario autorizza il
terzi i propri dati personali esclusivamente in adempimento
ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o
connessi al rapporto di comodato.
196 ("Codice in materia di
comodante a comunicare a
di specifici obblighi di legge,
funzionale ad adempimenti
ART.14
Norme applicabili
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento al Codice civile, alla
legge n. 392/1978, nonché agli usi e consuetudini provinciali ed in particolare alle leggi
speciali in materia di locazione.
ART. 15
Varie
Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio come in premessa.
Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto,
Foro competente sarà quello del luogo dove è sito l’immobile.
Allegati:
1.
planimetria;
2.
Attestato di Prestazione Energetica( APE).
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Comodatario – A.R.F. Puglia
Il Comodante – Comune di
Casalnuovo Monterotaro (FG)
__________________________
________________________
8
A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura
delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo agli articoli: art. 3)
Durata del contratto; art. 4 ) Recesso; art. 5) Consegna dei locali; art.6)Canone di comodato;
art. 7) Riparazioni; art. 8) Spese ed oneri a carico del comodante; art. 9) Riconsegna; art. 10)
Riscatto e prelazione;art. 14) Norme applicabili. Le parti dichiarano di espressamente
approvarle rejetta ogni eccezione ed istanza.
Il Comodatario
il comodante
Bari, li
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