N. RF300 Anno 2014 OGGETTO Le violazioni

Transcript

N. RF300 Anno 2014 OGGETTO Le violazioni
Anno 2014
N. RF300
www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
Pag. 1 / 8
OGGETTO
MODELLO 770/2014 - RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI ENTRO IL 18/12
RIFERIMENTI
DLGS. N. 472/97; DLGS. N. 471/97; ISTRUZIONI MOD. 770/2014; DPCM 31/07/2014
CIRCOLARE DEL 10/11/2014
Le violazioni inerenti il modello 770/2014 Ordinario/Semplificato, il cui termine di presentazione è
scaduto lo scorso 19/09/2014 (come prorogato dal DPCM 31/07/2014 in GU n. 179/2014), possono
essere sanate mediante ravvedimento operoso qualora non siano state già constatate o non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, questionari,
richiesta di documenti, ecc.) di cui il contribuente ne era formalmente a conoscenza.
770/2014 TARDIVO NEI 90 GIORNI
Come noto, è considerata “tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di
presentazione del modello; pertanto con riferimento al 770/2014:
 termine ordinario (prorogato) : 19/09/2014
 termine con i 90 gg:
18/12/2014
SANZIONE: si applica la sanzione fissa da €. 258 a €. 2.065 (art. 2 c.3 DLgs 471/97) a prescindere:
 dalla presenza di ritenute non effettuate e/o non versate
 dal numero di percepenti “omessi”.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Entro il prossimo 18/12/2014 il contribuente può sanare la violazione:
 presentando la dichiarazione (non va barrata la casella “integrativa” o “correttiva nei termini”)
 versando una sanzione ridotta di €. 25 (1/10 di € 258)
MODELLO F24: ai fini della compilazione occorre:
- utilizzare il codice tributo “8911”
- indicare, quale periodo di riferimento, l’anno della violazione (ossia il “2014”)
8911
2014
25 00
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
Sintesi: entro il prossimo 18/12/2014, i contribuenti potranno sanare mediante ravvedimento operoso
(prima che siano iniziate le attività di controllo dell’Ufficio) le violazioni inerenti il modello 770/2014, il cui
termine di presentazione è scaduto lo scorso 19/09/2014 (così prorogato dal DPCM 31/07/2014)
Analogamente sarà possibile sanare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno
successivo (31/07/2015), i modelli regolarmente presentati ma contenenti errori formali o sostanziali.
Inoltre, per evitare la sanzione da €.516 a €.5.164, è possibile ricorrere al ravvedimento anche per le
violazioni commesse dall’intermediario.
Redazione Fiscale
Info Fisco 300/2014
Pag. 2 / 8
OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO RITENUTE
Qualora non risultano versate le ritenute indicate nel 770/2014 “tardivo” trova applicazione anche
la sanzione, pari al 30%, prevista per l’omesso/insufficiente versamento.
Nota: la predetta sanzione del 30% è ridotta:
- al 10% (1/3) qualora le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dalla comunicazione di controllo
automatico (art. 36-bis, DPR 600/73)
- al 20% (2/3) qualora le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dalla comunicazione di controllo
formale (art. 36-ter, DPR 600/73)
Nota: ai fini del ravvedimento si rammenta che:
- per la Cassazione (sent. n. 12661/2011 e n. 14298/2012) la regolarizzazione dell’omesso/tardivo
versamento si perfeziona solo con “l’integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi”;
pertanto, in caso di errata determinazione dell’importo da versare (anche se di “tenue” entità) il
ravvedimento diventa inefficace, con conseguente applicazione, da parte dell’Ufficio, della sanzione in
misura “piena”
- secondo la CM 180/98, la “contestuale” effettuazione degli adempimenti richiesti ai fini della
regolarizzazione (rimozione violazione, versamento di sanzione ridotta ed interessi) va intesa nel
senso che gli stessi devono essere conclusi entro il termine stabilito per il ravvedimento e non che
siano effettuati necessariamente lo stesso giorno.
VIOLAZIONE
DICHIARAZIONE TARDIVA
presentata entro il 18/12/2014
SANZIONE
da € 258 a € 2.065
+
30% sulle ritenute non versate
RAVVEDIMENTO
€ 25 (1/10 di € 258)
770/2014 OMESSO
Qualora il modello 770/2014:
 viene presentato con un ritardo superiore ai 90 giorni (ossia dopo il 18/12/2014)
 non viene presentato
la dichiarazione è considerata omessa e non più sanabile mediante ravvedimento.
In tal caso, l’Ufficio applica le sanzioni distinguendo tra:
Ritenute non versate
(in tutto o in parte)
Ritenute versate
È prevista una sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un
minimo di € 258. Secondo la CM 23/99 tale sanzione è applicabile anche
qualora solo una delle ritenute risulti non versata alla data della violazione.
È prevista una sanzione da € 258 a € 2.065 nel caso in cui, ancorché non
dichiarate, le ritenute siano state versate.
In aggiunta è, altresì, applicabile una sanzione di €. 51 per ogni percipiente non dichiarato.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
Al riguardo si rammenta che:
 non è più sanabile l’omesso versamento delle ritenute relative al 2013; ciò in quanto tale
regolarizzazione avrebbe dovuto essere effettuata entro il 19/09/2014
 è sanabile, entro il termine di presentazione del 770/2015 (ossia, il 31/07/2015), la violazione
relativa alle ritenute (operate in dicembre 2013) da versare in gennaio 2014.
Redazione Fiscale
Info Fisco 300/2014
Pag. 3 / 8
Nota: tale regime sanzionatorio si applica anche nel caso in cui la dichiarazione:
- sia redatta su modelli non conformi a quelli approvati dalle Entrate
- non risulta sottoscritta ovvero è sottoscritta da un soggetto privo della rappresentanza legale o
negoziale, qualora la violazione non è sanata entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio.
VIOLAZIONE
SANZIONE
DICHIARAZIONE OMESSA
presentata dopo il 18/12/2014
Ritenute
non versate
Ritenute
versate
dal 120% al 240% dell’importo non versato
con un minimo di €. 258
+
€ 51 per ogni percipiente non dichiarato
da €.258 a €. 2065
+
€ 51 per ogni percipiente non dichiarato
RAVVEDIMENTO
Non ammesso
È considerata "infedele" la dichiarazione nella quale l'ammontare di compensi, interessi ed altre
somme dichiarate è inferiore rispetto a quanto accertato dall'Ufficio.
In tal caso il contribuente deve versare:
Ritenute
non versate
Ritenute versate
entro il 19/09/2014
una sanzione dal 100% al 200% dell'importo delle ritenute non versate,
con un minimo di € 258
una sanzione da €.258 a € 2.065 se le ritenute sono state versate entro il
19/09/2014 (termine dichiarazione originaria)
In aggiunta è, altresì, applicabile una sanzione di €. 51 per ogni percipiente non dichiarato.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
E’ possibile sanare il 770/2014 “infedele”:
 presentando il 770 “integrativo” entro la dichiarazione dell' anno successivo (31/07/2015)
 versando:
 le ritenute non versate + interessi calcolati a giorni (non anche la sanzione per tardivo
versamento, posto che il ravvedimento non si perfezionerebbe)
 le sanzioni ridotte secondo le seguenti distinzioni:
Se ritenute versate
entro il 19/09/2014
Se ritenute
non versate
sanzione unica di €. 32 (1/8 di 258) + €.6 (1/8 di 51) per ogni percipiente
non dichiarato
sanzione pari al 12,5% (1/8 del 100%) delle ritenute omesse (minimo €.32)
+ €. 6 (1/8 di 51) per ogni percipiente non dichiarato
Nota: se la dichiarazione “correttiva” è presentata nei termini, ovvero entro il 19/09/2014:
- non si configura l’ipotesi di dichiarazione infedele
- non è dovuta alcuna sanzione
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
770/2014 INFEDELE
Redazione Fiscale
VIOLAZIONE
DICHIARAZIONE
INFEDELE
Info Fisco 300/2014
SANZIONE
RITENUTE
NON
VERSATE
RITENUTE
VERSATE
Pag. 4 / 8
RAVVEDIMENTO
dal 100% al 200% dell’importo non
12,5% delle ritenute omesse
versato con un minimo di €. 258
(minimo €.32)
+
+
€ 51 per ogni percipiente non dichiarato €. 6 per ogni percipiente non dichiarato
da €.258 a €. 2065
€.32 (1/8 di €.258)
+
+
€ 51 per ogni percipiente non dichiarato € 6 per ogni percipiente non dichiarato
770/2014 INESATTO O IRREGOLARE
Nel caso di violazioni formali, ossia che non incidono sulla determinazione del reddito o
dell’imposta la dichiarazione si definisce inesatta o irregolare.
In tal caso, ai fini sanzionatori, occorre distinguere tra violazioni:
VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI
In presenza di violazioni “meramente” formali:
 non si applica alcuna sanzione
 non è necessario utilizzare il ravvedimento operoso
Art.6 c. 5-bis DLgs.472/97: “non sono… punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’ esercizio delle
azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’ imposta e sul versamento del
tributo”.
Qualora si intenda, comunque, sanare la violazione prima dell’inizio delle attività di controllo, è
sufficiente presentare il 770“integrativo”.
VIOLAZIONI FORMALI
Come anticipato, si tratta di quelle violazioni che ostacolano l'attività di controllo dell’Ufficio; in
particolare, ciò si rileva nei seguenti casi:
Dichiarazione
non conforme
Dati contribuente
Altri elementi
Conservazione atti e
documenti
dichiarazione non redatta in conformità al modello di dichiarazione
approvato dalle Entrate
omessa o errata/incompleta indicazione dei dati relativi
l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante
omessa o errata indicazione di ogni altro elemento prescritto per
l’effettuazione dei controlli, quale la mancata compilazione di un
quadro che non incide sulla determinazione delle imposte
mancata conservazione di atti e documenti ovvero mancata esibizione
o trasmissione degli stessi all’Ufficio richiedente.
SANZIONE: in tali ipotesi è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 (art. 8, c. 1, DLgs 471/97)
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
MERAMENTE FORMALI che non arrecano pregiudizio all’attività di controllo dell’Ufficio
FORMALI
che arrecano pregiudizio all’attività di controllo dell’Ufficio
Redazione Fiscale
Pag. 5 / 8
Info Fisco 300/2014
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il contribuente può sanare le suddette violazioni:
 presentando il “770 integrativo” entro la dichiarazione dell'anno successivo (31/07/2015)
 versando la sanzione ridotta di € 32 (1/8 di € 258).
OMESSA/INCOMPLETA INDICAZIONE DATI
Qualora nella dichiarazione siano omessi o riportati in maniera incompleta i dati e gli elementi
necessari per (art. 4, DPR 322/98):
 l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti
 la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, delle ritenute/contributi/premi
 l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello, esclusi quelli che l'Agenzia
delle Entrate, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente
RAVVEDIMENTO: è possibile sanare l’irregolarità:
- presentando il 770 “integrativo” entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo
- versando la sanzione ridotta di € 64 (1/8 di € 516).
VIOLAZIONE
DICHIARAZIONE
INESATTA
O IRREGOLARE
SANZIONE
VIOLAZIONI FORMALI
VIOLAZIONI
MERAMENTE
FORMALI
RAVVEDIMENTO
da € 258 a € 2.065
€ 32 (1/8 di € 258)
da € 516 a € 4.131 se non indicati gli
elementi di cui all'art. 4, DPR 322/98
€ 64 (1/8 di € 516)
Nessuna sanzione
Si può sanare la posizione
prima di un controllo
mediante 770“integrativo”
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO 90 GIORNI
In merito alle suddette sanzioni, è possibile riscontrare una maggiore penalizzazione per il
contribuente che presenti una dichiarazione “integrativa” nei termini (entro il 19/09/2014), ancorché
contenente errori formali o sostanziali, rispetto al caso di tardiva presentazione.
Al fine superare detta incongruenza, nell’appendice delle istruzioni al 770/2014 viene precisato che
la sanzione di €.25 è applicabile “se la dichiarazione originaria o integrativa è presentata
con ritardo non superiore a novanta giorni”.
La considerazione sopra esposta trova conferma nella lettura della CM 55/2001 secondo la quale:
“per effetto delle disposizioni portate dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono
considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei termini; di
conseguenza anche la dichiarazione rettificativa presentata entro novanta giorni dalla scadenza del
termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria sostituisce la precedente. Tuttavia in
tal caso, pur essendo la dichiarazione valida a tutti gli effetti, poiché viene presentata tardivamente, torna
applicabile la sanzione amministrativa prevista per la tardiva presentazione del modello UNICO”.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
è applicabile la sanzione da €.516 a € 4.131.
Redazione Fiscale
Pag. 6 / 8
Info Fisco 300/2014
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’INTEGRATIVA
Le modalità di presentazione del 770 correttivo/integrativo sono diverse a seconda che il sostituto
dichiari più o meno di 200 percipienti:
CONTRIBUENTI FINO A 200 PERCIPIENTI
Il sostituto d’imposta rettifica i dati con:
 il re-invio del mod.770/2014 completo di tutte le sue parti (comprese quelle invariate)
 barrando la casella “ Dichiarazione integrativa”:
X
a) il modello con tutte le comunicazioni (comprese quelle originariamente corrette)
b) per il 770 semplificato, le sole comunicazioni modificate (frontespizio + comunicazioni
oggetto di integrazione o rettifica + quadro riepilogativi SS, ST, SV, SX e SY)
In tal caso va barrata la casella “Correttiva /Integrativa parziale”.
X
Riservata alla integrativa di chi ha più di 200 percipienti (re-invio dei soli quadri modificati)
INTERMEDIARIO: OMESSA O TARDIVA TRASMISSIONE TELEMATICA
Oltre alle sanzioni comminate al contribuente è, altresì, prevista una specifica sanzione in capo
all’intermediario che non trasmette ovvero trasmette in ritardo le dichiarazioni.
In particolare, secondo la CM 11/2008 la trasmissione telematica si considera:
OMESSA
se non è stata effettuata ovvero non è andata a buon fine
se è stata effettuata:
 oltre il termine di presentazione della dichiarazione, qualora l’impegno alla
trasmissione sia stato assunto entro il 19/09/2014
 oltre 1 mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione qualora lo stesso sia
TARDIVA
stato assunto dopo il 19/09/2014 (ciò avviene ad es. se l’impegno all’ invio è stato
assunto il 10/10/2014 e la dichiarazione non viene trasmessa entro il 10/11/2014).
Per tali violazioni è applicabile una sanzione da € 516 a € 5.164 (art. 7-bis, DLgs 241/97)
Inoltre, si rammenta che la sanzione per tardivo/omesso invio viene irrogata (CM 11/08) :
 al soggetto abilitato alla trasmissione telematica, sia esso persona fisica o giuridica (come
in caso di CAF imprese o dipendenti o di una società di servizi)
 al professionista che ha assunto l’incarico qualora la dichiarazione sia trasmessa da uno
studio associato.
Nota: le violazioni che interessano l’intermediario sono distinte da quelle commessa dal contribuente.
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
CONTRIBUENTI CON PIÙ DI 200 PERCIPIENTI
Nel presentare la dichiarazione integrativa/rettificativa il sostituto può scegliere di inviare:
Redazione Fiscale
Info Fisco 300/2014
Pag. 7 / 8
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Anche per le violazioni commesse dall’intermediario è possibile ricorrere al ravvedimento; ciò
fermo restando che non siano iniziate attività di controllo da parte dell’Ufficio.
In particolare, condizione necessaria per potersi avvalere di tale istituto è che la dichiarazione
possa ancora essere validamente presentata.
Art.7 c. 7 DPR 322/98: “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza
del termine, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo…”.
Pertanto, per sanare l’omessa trasmissione telematica del modello l’intermediario deve:
 presentare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza (entro il 18/12/2014)
 versare la sanzione ridotta pari a € 52 (1/10 di € 516)
8924
2014
52 00
Inoltre, va osservato che per le dichiarazioni presentate mediante Unico l’intermediario potrà
ravvedersi calcolando un’unica sanzione ridotta e non, come il contribuente, tante sanzioni
quante sono le dichiarazioni che confluiscono in Unico presentate tardivamente (CM 11/08)
Esempio1
In data 07/07/2014 un professionista:
 abbia assunto l’impegno alla trasmissione telematica del 770/2014 di una Sas
 ma non abbia provveduto all’invio dello stesso entro il 19/09/2014.
Considerato che le relative ritenute sono state regolarmente versate, ai fini del
ravvedimento sarà necessario:
- inviare il 770/2014 entro il 18/12/2014 indicando “07/07/2014” quale data di impegno
alla trasmissione telematica
- versare la sanzione di €.52 (cod. trib. “8924”) per sanare la violazione dell’intermediario
- versare la sanzione di €.25 (cod. trib. “8911”) per sanare la violazione del contribuente
In data 17/10/2014 un professionista abbia assunto l’impegno alla trasmissione telematica
del 770/2014 di una ditta individuale.
Esempio2
Se l’intermediario invia la dichiarazione entro il 17/11/2014, indicando nel frontespizio del
modello il “17/10/2014” quale data di impegno
- lo stesso non commette alcuna violazione e pertanto non è sanzionabile
- per il contribuente, la dichiarazione è considerata valida ma tardiva (in quanto
trasmessa entro 90 gg dalla scadenza) pertanto, questi dovrà sanare la violazione entro
il 18/12/2014, mediante ravvedimento, versando la sanzione di € 25 (1/10 di € 258).
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
MODELLO F24: ai fini della compilazione occorre:
- utilizzare il codice tributo “8924”
- indicare, quale periodo di riferimento, l’anno in cui si è realizzata la violazione/ritardo (cioè il “2014”)
Redazione Fiscale
Pag. 8 / 8
Info Fisco 300/2014
RAVVEDIMENTO MOD. 770/2014 - PRONTUAZIONI DELLE SANZIONI
VIOLAZIONE
SANZIONE
TARDIVA DICHIARAZIONE
da 258 a € 2.065
+
30% sulle ritenute non versate
TERMINE
Entro il 18/12/2014
(entro 90 giorni da
presentazione 770)
da € 258 a € 2.065 in presenza di
ritenute versate
+
€ 51 per ogni percipiente non
dichiarato
Non ammesso
Dal 100 al 200% delle ritenute non
Entro il termine di
versate (min. di €. 258)
presentazione del 770
+
dell’anno successivo
€. 51 per ciascun percipiente non
dichiarato
DICHIARAZIONE
INFEDELE:
compensi non dichiarati
con ritenute versate
da € 258 a € 2.065 se le ritenute
sono state versate
+
€. 51 per ciascun percipiente non
dichiarato
DICHIARAZIONE
INESATTA/IRREGOLARE:
violazioni meramente
formali
€. 25
(1/10 di €. 258)
dal 120 al 240% delle ritenute
non versate (min. €. 258)
+ €. 51 per ciascun percipiente
non dichiarato
DICHIARAZIONE
INFEDELE:
compensi non dichiarati
con ritenute non versate
DICHIARAZIONE
INESATTA/IRREGOLARE:
violazioni formali
SANZIONE RIDOTTA
Entro il termine di
presentazione del 770
dell’anno successivo
Entro il termine di
presentazione del 770
da € 516 a € 4.131 se non indicati dell’anno successivo
gli elementi dell’art. 4,DPR 322/98
da € 258 a € 2.065
nessuna sanzione
12,5%
(1/8 del 100%)
con min €.32
+
€.6 per ciascun
percipiente non
dichiarato
€.32 (1/8 di €.258)
+
€. 6 per ciascun
percipiente non
dichiarato
€ 32 (1/8 di € 258)
€ 64 (1/8 di € 516)
Si può sanare la posizione prima di un
controllo mediante 770“integrativo”
CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it
RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it
OMESSA DICHIARAZIONE
presentata dopo il
18/12/2014
RAVVEDIMENTO