N. RF300 Anno 2014 OGGETTO Le violazioni
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N. RF300 Anno 2014 OGGETTO Le violazioni
Anno 2014 N. RF300 www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Pag. 1 / 8 OGGETTO MODELLO 770/2014 - RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI ENTRO IL 18/12 RIFERIMENTI DLGS. N. 472/97; DLGS. N. 471/97; ISTRUZIONI MOD. 770/2014; DPCM 31/07/2014 CIRCOLARE DEL 10/11/2014 Le violazioni inerenti il modello 770/2014 Ordinario/Semplificato, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 19/09/2014 (come prorogato dal DPCM 31/07/2014 in GU n. 179/2014), possono essere sanate mediante ravvedimento operoso qualora non siano state già constatate o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) di cui il contribuente ne era formalmente a conoscenza. 770/2014 TARDIVO NEI 90 GIORNI Come noto, è considerata “tardiva” la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello; pertanto con riferimento al 770/2014: termine ordinario (prorogato) : 19/09/2014 termine con i 90 gg: 18/12/2014 SANZIONE: si applica la sanzione fissa da €. 258 a €. 2.065 (art. 2 c.3 DLgs 471/97) a prescindere: dalla presenza di ritenute non effettuate e/o non versate dal numero di percepenti “omessi”. RAVVEDIMENTO OPEROSO Entro il prossimo 18/12/2014 il contribuente può sanare la violazione: presentando la dichiarazione (non va barrata la casella “integrativa” o “correttiva nei termini”) versando una sanzione ridotta di €. 25 (1/10 di € 258) MODELLO F24: ai fini della compilazione occorre: - utilizzare il codice tributo “8911” - indicare, quale periodo di riferimento, l’anno della violazione (ossia il “2014”) 8911 2014 25 00 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Sintesi: entro il prossimo 18/12/2014, i contribuenti potranno sanare mediante ravvedimento operoso (prima che siano iniziate le attività di controllo dell’Ufficio) le violazioni inerenti il modello 770/2014, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 19/09/2014 (così prorogato dal DPCM 31/07/2014) Analogamente sarà possibile sanare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (31/07/2015), i modelli regolarmente presentati ma contenenti errori formali o sostanziali. Inoltre, per evitare la sanzione da €.516 a €.5.164, è possibile ricorrere al ravvedimento anche per le violazioni commesse dall’intermediario. Redazione Fiscale Info Fisco 300/2014 Pag. 2 / 8 OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO RITENUTE Qualora non risultano versate le ritenute indicate nel 770/2014 “tardivo” trova applicazione anche la sanzione, pari al 30%, prevista per l’omesso/insufficiente versamento. Nota: la predetta sanzione del 30% è ridotta: - al 10% (1/3) qualora le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dalla comunicazione di controllo automatico (art. 36-bis, DPR 600/73) - al 20% (2/3) qualora le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dalla comunicazione di controllo formale (art. 36-ter, DPR 600/73) Nota: ai fini del ravvedimento si rammenta che: - per la Cassazione (sent. n. 12661/2011 e n. 14298/2012) la regolarizzazione dell’omesso/tardivo versamento si perfeziona solo con “l’integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi”; pertanto, in caso di errata determinazione dell’importo da versare (anche se di “tenue” entità) il ravvedimento diventa inefficace, con conseguente applicazione, da parte dell’Ufficio, della sanzione in misura “piena” - secondo la CM 180/98, la “contestuale” effettuazione degli adempimenti richiesti ai fini della regolarizzazione (rimozione violazione, versamento di sanzione ridotta ed interessi) va intesa nel senso che gli stessi devono essere conclusi entro il termine stabilito per il ravvedimento e non che siano effettuati necessariamente lo stesso giorno. VIOLAZIONE DICHIARAZIONE TARDIVA presentata entro il 18/12/2014 SANZIONE da € 258 a € 2.065 + 30% sulle ritenute non versate RAVVEDIMENTO € 25 (1/10 di € 258) 770/2014 OMESSO Qualora il modello 770/2014: viene presentato con un ritardo superiore ai 90 giorni (ossia dopo il 18/12/2014) non viene presentato la dichiarazione è considerata omessa e non più sanabile mediante ravvedimento. In tal caso, l’Ufficio applica le sanzioni distinguendo tra: Ritenute non versate (in tutto o in parte) Ritenute versate È prevista una sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di € 258. Secondo la CM 23/99 tale sanzione è applicabile anche qualora solo una delle ritenute risulti non versata alla data della violazione. È prevista una sanzione da € 258 a € 2.065 nel caso in cui, ancorché non dichiarate, le ritenute siano state versate. In aggiunta è, altresì, applicabile una sanzione di €. 51 per ogni percipiente non dichiarato. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Al riguardo si rammenta che: non è più sanabile l’omesso versamento delle ritenute relative al 2013; ciò in quanto tale regolarizzazione avrebbe dovuto essere effettuata entro il 19/09/2014 è sanabile, entro il termine di presentazione del 770/2015 (ossia, il 31/07/2015), la violazione relativa alle ritenute (operate in dicembre 2013) da versare in gennaio 2014. Redazione Fiscale Info Fisco 300/2014 Pag. 3 / 8 Nota: tale regime sanzionatorio si applica anche nel caso in cui la dichiarazione: - sia redatta su modelli non conformi a quelli approvati dalle Entrate - non risulta sottoscritta ovvero è sottoscritta da un soggetto privo della rappresentanza legale o negoziale, qualora la violazione non è sanata entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio. VIOLAZIONE SANZIONE DICHIARAZIONE OMESSA presentata dopo il 18/12/2014 Ritenute non versate Ritenute versate dal 120% al 240% dell’importo non versato con un minimo di €. 258 + € 51 per ogni percipiente non dichiarato da €.258 a €. 2065 + € 51 per ogni percipiente non dichiarato RAVVEDIMENTO Non ammesso È considerata "infedele" la dichiarazione nella quale l'ammontare di compensi, interessi ed altre somme dichiarate è inferiore rispetto a quanto accertato dall'Ufficio. In tal caso il contribuente deve versare: Ritenute non versate Ritenute versate entro il 19/09/2014 una sanzione dal 100% al 200% dell'importo delle ritenute non versate, con un minimo di € 258 una sanzione da €.258 a € 2.065 se le ritenute sono state versate entro il 19/09/2014 (termine dichiarazione originaria) In aggiunta è, altresì, applicabile una sanzione di €. 51 per ogni percipiente non dichiarato. RAVVEDIMENTO OPEROSO E’ possibile sanare il 770/2014 “infedele”: presentando il 770 “integrativo” entro la dichiarazione dell' anno successivo (31/07/2015) versando: le ritenute non versate + interessi calcolati a giorni (non anche la sanzione per tardivo versamento, posto che il ravvedimento non si perfezionerebbe) le sanzioni ridotte secondo le seguenti distinzioni: Se ritenute versate entro il 19/09/2014 Se ritenute non versate sanzione unica di €. 32 (1/8 di 258) + €.6 (1/8 di 51) per ogni percipiente non dichiarato sanzione pari al 12,5% (1/8 del 100%) delle ritenute omesse (minimo €.32) + €. 6 (1/8 di 51) per ogni percipiente non dichiarato Nota: se la dichiarazione “correttiva” è presentata nei termini, ovvero entro il 19/09/2014: - non si configura l’ipotesi di dichiarazione infedele - non è dovuta alcuna sanzione CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it 770/2014 INFEDELE Redazione Fiscale VIOLAZIONE DICHIARAZIONE INFEDELE Info Fisco 300/2014 SANZIONE RITENUTE NON VERSATE RITENUTE VERSATE Pag. 4 / 8 RAVVEDIMENTO dal 100% al 200% dell’importo non 12,5% delle ritenute omesse versato con un minimo di €. 258 (minimo €.32) + + € 51 per ogni percipiente non dichiarato €. 6 per ogni percipiente non dichiarato da €.258 a €. 2065 €.32 (1/8 di €.258) + + € 51 per ogni percipiente non dichiarato € 6 per ogni percipiente non dichiarato 770/2014 INESATTO O IRREGOLARE Nel caso di violazioni formali, ossia che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta la dichiarazione si definisce inesatta o irregolare. In tal caso, ai fini sanzionatori, occorre distinguere tra violazioni: VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI In presenza di violazioni “meramente” formali: non si applica alcuna sanzione non è necessario utilizzare il ravvedimento operoso Art.6 c. 5-bis DLgs.472/97: “non sono… punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’ esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’ imposta e sul versamento del tributo”. Qualora si intenda, comunque, sanare la violazione prima dell’inizio delle attività di controllo, è sufficiente presentare il 770“integrativo”. VIOLAZIONI FORMALI Come anticipato, si tratta di quelle violazioni che ostacolano l'attività di controllo dell’Ufficio; in particolare, ciò si rileva nei seguenti casi: Dichiarazione non conforme Dati contribuente Altri elementi Conservazione atti e documenti dichiarazione non redatta in conformità al modello di dichiarazione approvato dalle Entrate omessa o errata/incompleta indicazione dei dati relativi l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante omessa o errata indicazione di ogni altro elemento prescritto per l’effettuazione dei controlli, quale la mancata compilazione di un quadro che non incide sulla determinazione delle imposte mancata conservazione di atti e documenti ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all’Ufficio richiedente. SANZIONE: in tali ipotesi è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065 (art. 8, c. 1, DLgs 471/97) CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it MERAMENTE FORMALI che non arrecano pregiudizio all’attività di controllo dell’Ufficio FORMALI che arrecano pregiudizio all’attività di controllo dell’Ufficio Redazione Fiscale Pag. 5 / 8 Info Fisco 300/2014 RAVVEDIMENTO OPEROSO Il contribuente può sanare le suddette violazioni: presentando il “770 integrativo” entro la dichiarazione dell'anno successivo (31/07/2015) versando la sanzione ridotta di € 32 (1/8 di € 258). OMESSA/INCOMPLETA INDICAZIONE DATI Qualora nella dichiarazione siano omessi o riportati in maniera incompleta i dati e gli elementi necessari per (art. 4, DPR 322/98): l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, delle ritenute/contributi/premi l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello, esclusi quelli che l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL sono in grado di acquisire direttamente RAVVEDIMENTO: è possibile sanare l’irregolarità: - presentando il 770 “integrativo” entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo - versando la sanzione ridotta di € 64 (1/8 di € 516). VIOLAZIONE DICHIARAZIONE INESATTA O IRREGOLARE SANZIONE VIOLAZIONI FORMALI VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI RAVVEDIMENTO da € 258 a € 2.065 € 32 (1/8 di € 258) da € 516 a € 4.131 se non indicati gli elementi di cui all'art. 4, DPR 322/98 € 64 (1/8 di € 516) Nessuna sanzione Si può sanare la posizione prima di un controllo mediante 770“integrativo” DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO 90 GIORNI In merito alle suddette sanzioni, è possibile riscontrare una maggiore penalizzazione per il contribuente che presenti una dichiarazione “integrativa” nei termini (entro il 19/09/2014), ancorché contenente errori formali o sostanziali, rispetto al caso di tardiva presentazione. Al fine superare detta incongruenza, nell’appendice delle istruzioni al 770/2014 viene precisato che la sanzione di €.25 è applicabile “se la dichiarazione originaria o integrativa è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni”. La considerazione sopra esposta trova conferma nella lettura della CM 55/2001 secondo la quale: “per effetto delle disposizioni portate dall'articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei termini; di conseguenza anche la dichiarazione rettificativa presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione originaria sostituisce la precedente. Tuttavia in tal caso, pur essendo la dichiarazione valida a tutti gli effetti, poiché viene presentata tardivamente, torna applicabile la sanzione amministrativa prevista per la tardiva presentazione del modello UNICO”. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it è applicabile la sanzione da €.516 a € 4.131. Redazione Fiscale Pag. 6 / 8 Info Fisco 300/2014 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’INTEGRATIVA Le modalità di presentazione del 770 correttivo/integrativo sono diverse a seconda che il sostituto dichiari più o meno di 200 percipienti: CONTRIBUENTI FINO A 200 PERCIPIENTI Il sostituto d’imposta rettifica i dati con: il re-invio del mod.770/2014 completo di tutte le sue parti (comprese quelle invariate) barrando la casella “ Dichiarazione integrativa”: X a) il modello con tutte le comunicazioni (comprese quelle originariamente corrette) b) per il 770 semplificato, le sole comunicazioni modificate (frontespizio + comunicazioni oggetto di integrazione o rettifica + quadro riepilogativi SS, ST, SV, SX e SY) In tal caso va barrata la casella “Correttiva /Integrativa parziale”. X Riservata alla integrativa di chi ha più di 200 percipienti (re-invio dei soli quadri modificati) INTERMEDIARIO: OMESSA O TARDIVA TRASMISSIONE TELEMATICA Oltre alle sanzioni comminate al contribuente è, altresì, prevista una specifica sanzione in capo all’intermediario che non trasmette ovvero trasmette in ritardo le dichiarazioni. In particolare, secondo la CM 11/2008 la trasmissione telematica si considera: OMESSA se non è stata effettuata ovvero non è andata a buon fine se è stata effettuata: oltre il termine di presentazione della dichiarazione, qualora l’impegno alla trasmissione sia stato assunto entro il 19/09/2014 oltre 1 mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione qualora lo stesso sia TARDIVA stato assunto dopo il 19/09/2014 (ciò avviene ad es. se l’impegno all’ invio è stato assunto il 10/10/2014 e la dichiarazione non viene trasmessa entro il 10/11/2014). Per tali violazioni è applicabile una sanzione da € 516 a € 5.164 (art. 7-bis, DLgs 241/97) Inoltre, si rammenta che la sanzione per tardivo/omesso invio viene irrogata (CM 11/08) : al soggetto abilitato alla trasmissione telematica, sia esso persona fisica o giuridica (come in caso di CAF imprese o dipendenti o di una società di servizi) al professionista che ha assunto l’incarico qualora la dichiarazione sia trasmessa da uno studio associato. Nota: le violazioni che interessano l’intermediario sono distinte da quelle commessa dal contribuente. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it CONTRIBUENTI CON PIÙ DI 200 PERCIPIENTI Nel presentare la dichiarazione integrativa/rettificativa il sostituto può scegliere di inviare: Redazione Fiscale Info Fisco 300/2014 Pag. 7 / 8 RAVVEDIMENTO OPEROSO Anche per le violazioni commesse dall’intermediario è possibile ricorrere al ravvedimento; ciò fermo restando che non siano iniziate attività di controllo da parte dell’Ufficio. In particolare, condizione necessaria per potersi avvalere di tale istituto è che la dichiarazione possa ancora essere validamente presentata. Art.7 c. 7 DPR 322/98: “sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo…”. Pertanto, per sanare l’omessa trasmissione telematica del modello l’intermediario deve: presentare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza (entro il 18/12/2014) versare la sanzione ridotta pari a € 52 (1/10 di € 516) 8924 2014 52 00 Inoltre, va osservato che per le dichiarazioni presentate mediante Unico l’intermediario potrà ravvedersi calcolando un’unica sanzione ridotta e non, come il contribuente, tante sanzioni quante sono le dichiarazioni che confluiscono in Unico presentate tardivamente (CM 11/08) Esempio1 In data 07/07/2014 un professionista: abbia assunto l’impegno alla trasmissione telematica del 770/2014 di una Sas ma non abbia provveduto all’invio dello stesso entro il 19/09/2014. Considerato che le relative ritenute sono state regolarmente versate, ai fini del ravvedimento sarà necessario: - inviare il 770/2014 entro il 18/12/2014 indicando “07/07/2014” quale data di impegno alla trasmissione telematica - versare la sanzione di €.52 (cod. trib. “8924”) per sanare la violazione dell’intermediario - versare la sanzione di €.25 (cod. trib. “8911”) per sanare la violazione del contribuente In data 17/10/2014 un professionista abbia assunto l’impegno alla trasmissione telematica del 770/2014 di una ditta individuale. Esempio2 Se l’intermediario invia la dichiarazione entro il 17/11/2014, indicando nel frontespizio del modello il “17/10/2014” quale data di impegno - lo stesso non commette alcuna violazione e pertanto non è sanzionabile - per il contribuente, la dichiarazione è considerata valida ma tardiva (in quanto trasmessa entro 90 gg dalla scadenza) pertanto, questi dovrà sanare la violazione entro il 18/12/2014, mediante ravvedimento, versando la sanzione di € 25 (1/10 di € 258). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. IVA e C.F.: 02001870225 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - [email protected] - www.redazionefiscale.it RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it MODELLO F24: ai fini della compilazione occorre: - utilizzare il codice tributo “8924” - indicare, quale periodo di riferimento, l’anno in cui si è realizzata la violazione/ritardo (cioè il “2014”) Redazione Fiscale Pag. 8 / 8 Info Fisco 300/2014 RAVVEDIMENTO MOD. 770/2014 - PRONTUAZIONI DELLE SANZIONI VIOLAZIONE SANZIONE TARDIVA DICHIARAZIONE da 258 a € 2.065 + 30% sulle ritenute non versate TERMINE Entro il 18/12/2014 (entro 90 giorni da presentazione 770) da € 258 a € 2.065 in presenza di ritenute versate + € 51 per ogni percipiente non dichiarato Non ammesso Dal 100 al 200% delle ritenute non Entro il termine di versate (min. di €. 258) presentazione del 770 + dell’anno successivo €. 51 per ciascun percipiente non dichiarato DICHIARAZIONE INFEDELE: compensi non dichiarati con ritenute versate da € 258 a € 2.065 se le ritenute sono state versate + €. 51 per ciascun percipiente non dichiarato DICHIARAZIONE INESATTA/IRREGOLARE: violazioni meramente formali €. 25 (1/10 di €. 258) dal 120 al 240% delle ritenute non versate (min. €. 258) + €. 51 per ciascun percipiente non dichiarato DICHIARAZIONE INFEDELE: compensi non dichiarati con ritenute non versate DICHIARAZIONE INESATTA/IRREGOLARE: violazioni formali SANZIONE RIDOTTA Entro il termine di presentazione del 770 dell’anno successivo Entro il termine di presentazione del 770 da € 516 a € 4.131 se non indicati dell’anno successivo gli elementi dell’art. 4,DPR 322/98 da € 258 a € 2.065 nessuna sanzione 12,5% (1/8 del 100%) con min €.32 + €.6 per ciascun percipiente non dichiarato €.32 (1/8 di €.258) + €. 6 per ciascun percipiente non dichiarato € 32 (1/8 di € 258) € 64 (1/8 di € 516) Si può sanare la posizione prima di un controllo mediante 770“integrativo” CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Redazione Fiscale Srl - C.so Garibaldi n. 5 – 35122 Padova (PD) - P. 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