l`aumento delle sanzioni ridotte per il ravvedimento
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l`aumento delle sanzioni ridotte per il ravvedimento
Circolare N. 06 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 25 gennaio 2011 L’AUMENTO DELLE SANZIONI RIDOTTE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO La Legge di stabilità 2011 ha aumentato la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. Le nuove misure sono applicabili alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le violazioni commesse prima di tale data possono essere sanate con le sanzioni ante modifiche. Con DM 7.12.2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aumentato, con decorrenza 1° gennaio 2011, il tasso di interesse legale, fissandolo all’1,5% in ragione d'anno. L’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO Mediante il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, il contribuente ha la facoltà di regolarizzare errori ed omissioni relativi agli adempimenti tributari, beneficiando di una riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili. Il ravvedimento può effettuarsi a condizione che la violazione non sia già stata contestata dall’Amministrazione finanziaria, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Pertanto, se prima del perfezionamento del ravvedimento mediante l’effettuazione di tutti gli adempimenti previsti, interviene una delle suddette cause ostative, la procedura di ravvedimento, anche se successivamente completata, non può avere efficacia. La regolarizzazione avviene attraverso: 1) 2) 3) il versamento del tributo o l’effettuazione dell’adempimento omesso/irregolarmente eseguito; il versamento della sanzione ridotta; il versamento degli interessi moratori da calcolarsi al tasso legale corrente (1,5% dall’1.1.2011) con maturazione a giorno. I suddetti adempimenti vanno effettuati “contestualmente” entro i termini previsti da ciascuna delle ipotesi previste dalle lett. a), b) e c), art. 13, c. 1, D.Lgs. 472/1997. In buona sostanza, tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono essere concluse entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma specifica (non è quindi indispensabile che gli adempimenti richiesti vengano effettuati nello stesso giorno). Relativamente al calcolo dei giorni, si ricorda che: il termine iniziale dal quale decorrono i 30 giorni per il ravvedimento c.d. “breve”, va computato dalla data di scadenza del versamento e non dalla data di effettiva commissione della violazione; qualora la scadenza originaria di versamento cada di sabato o in un giorno festivo, il termine iniziale decorre dal primo giorno feriale successivo (ossia dal termine effettivo della scadenza originaria); RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 6 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] qualora il termine finale cada di sabato o in un giorno festivo, anche il termine per effettuare il ravvedimento è prorogato al primo giorno feriale successivo. IL CALCOLO DEGLI INTERESSI E LA NUOVA MISURA DEL TASSO Per il calcolo degli interessi moratori va applicata la seguente formula: tributo x interesse legale x giorni trascorsi dalla violazione 365 Gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento, fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Con DM 7.12.2010, il MEF ha stabilito la nuova misura del saggio degli interessi legali, fissandolo all’1,5% in ragione d'anno. Proponiamo di seguito un riepilogo dell’evoluzione del tasso negli ultimi anni. VIGENZA TASSO Dall'1.1.2001 al 31.12.2001 3,5% dall'1.1.2002 al 31.12.2003 3% dall'1.1.2004 al 31.12.2007 2,5% dall'1.1.2008 al 31.12.2009 3% dall'1.1.2010 al 31.12.2010 1% dall’1.1.2011 1,5% MODALITÀ DI VERSAMENTO Il versamento delle somme dovute all’Erario va effettuato con il mod. F24. Riepiloghiamo di seguito i principali codici tributo da utilizzarsi nel mod. F24: IMPOSTA CODICE SANZIONE RIDOTTA CODICE INTERESSI IRES 8918 1990 IRPEF 8901 1989 IVA 8904 1991 IRAP 8907 1993 8912 - 8913 1992 Addizionale regionale 8902 (8916 se da mod. 730) 1994 Addizionale comunale 8926 (8917 se da mod. 730) 1995 Sostituti d’imposta 8906 === Altre violazioni 8911 === Imposte sostitutive Nel mod. F24, l’esposizione degli interessi separatamente dall’imposta, non si applica alle somme dovute dai sostituti d’imposta, per le quali il versamento va effettuato cumulando gli interessi con l’imposta dovuta. LE NUOVE SANZIONI RIDOTTE 110125 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 6 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Le nuove misure delle sanzioni ridotte previste dalla Legge di stabilità risultano applicabili alle violazioni commesse a decorrere dall’1.2.2011; per le violazioni commesse prima di tale data sono applicabili le previgenti misure. VIOLAZIONE TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO SANZIONE PREVIGENTE NUOVA SANZIONE 30 giorni 1/12 1/10 1/10 1/8 1/10 1/8 1/12 1/10 Omesso/insufficiente versamento Presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione 12 mesi dalla violazione quando non è prevista la dichiarazione periodica Altre violazioni Altre violazioni Omessa dichiarazione 90 giorni Esaminiamo di seguito, con l’ausilio di esempi, le più ricorrenti ipotesi di ravvedimento operoso e le nuove sanzioni ridotte. OMESSO E INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI TRIBUTI La regolarizzazione dell’omesso/insufficiente versamento di tributi può avvenire: entro 30 giorni ex art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997; entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione ex art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997 (in mancanza di dichiarazione periodica il termine è di 12 mesi dall’omissione/errore). VIOLAZIONE Omesso/insufficiente versamento tributi Esempio 1 TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO SANZIONE PREVIGENTE SANZIONE RIDOTTA NUOVA SANZIONE RIDOTTA 30 giorni 30% 2,5% 3% Presentazione dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione 30% 3% 3,75% La società Barca Srl ha omesso il versamento dell’IVA relativa al mese di aprile 2011, pari a € 10.000, in scadenza il 16.5.2011. La società provvede al ravvedimento in data 1.10.2012, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2012 (relativa al 2011). Il calcolo delle sanzioni e degli interessi: sanzione ridotta: 10.000 x 3,75% = € 375,00; interessi: 10.000 x 504 / 365 x 1,5%= € 207,12 (attenzione, il 2012 è bisestile). La compilazione del relativo mod. F24: 110125 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 6 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Esempio 2 La società Barca Srl ha omesso il versamento di una ritenuta di acconto di € 4.000 che doveva essere versata entro il 16.6.2011. La società provvede al ravvedimento in data 16.7.2011, ossia entro 30 giorni dall’omesso versamento. Il calcolo delle sanzioni e degli interessi: sanzione ridotta: 4.000 x 3% = € 120,00; interessi: 4.000 x 30 / 365 x 1,5% = € 4,93. La compilazione del relativo mod. F24: (il versamento della ritenuta va effettuato, unitamente agli interessi da ravvedimento, con il codice tributo “1040”). OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE Ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997, la dichiarazione non presentata nei termini può essere regolarizzata entro 90 giorni dall’originario termine di presentazione. La dichiarazione, pur se presentata tardivamente, ossia entro i predetti 90 giorni, è considerata valida, ferma restando l’applicazione della sanzione per il ritardo in misura pari a quanto previsto per la dichiarazione omessa, ossia da € 258 a € 1.032. VIOLAZIONE TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO SANZIONE VECCHIA SANZIONE RIDOTTA NUOVA SANZIONE RIDOTTA Omessa presentazione 90 giorni € 258 € 21 € 25 La sanzione è dovuta per ciascuna dichiarazione non presentata nei termini (IVA, IRES, IRPEF, IRAP). Esempio 3 La società Barca Srl ha omesso la presentazione del mod. UNICO 2010 SC contenente la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale IVA e la dichiarazione IRAP. Considerata l’originaria scadenza del 30.9.2011, il termine ultimo per la regolarizzazione dell’omissione scade il 29.12.2011. Il relativo ravvedimento si perfeziona: presentando in via telematica la dichiarazione; versando € 75 (€ 25 x n. 3 dichiarazioni) a titolo di sanzione ridotta con il mod. F24, utilizzando il codice tributo “8911”. OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 “A ZERO” La mancata presentazione del mod. F24 “a zero” è sanzionata in misura variabile da € 51 a 154. Il relativo ravvedimento operoso va effettuato, ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione. Il ravvedimento si perfeziona: presentando il mod. F24 non presentato e versando contestualmente la sanzione ridotta. 110125 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 4 di 6 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] VIOLAZIONE Mod. F24 presentato giorni Mod. F24 presentato giorni Esempio 4 TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO a zero entro 5 a zero oltre 5 Presentazione dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione SANZIONE MINIMA VECCHIA SANZIONE RIDOTTA NUOVA SANZIONE RIDOTTA € 51 €5 €6 € 154 € 15 € 19 La società Barca Srl non ha presentato, entro il 16.11.2011, il mod. F24 a zero nel quale era evidenziata la compensazione del credito IVA 2010 con un debito per contributi INPS pari a € 4.000. La società perfeziona il ravvedimento il 10.12.2011 effettuando i seguenti adempimenti: presentazione del mod. F24 precedentemente omesso; versamento con mod. F24 della sanzione ridotta pari a € 19, utilizzando il codice tributo “8911”. ALTRE RICORRENTI FATTISPECIE Proponiamo di seguito un breve riepilogo delle più ricorrenti ipotesi di ravvedimento in azienda. DICHIARAZIONE DI INTENTO Ai sensi dell’art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. 471/1997, la comunicazione omessa, incompleta o inesatta è punita con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, relativa alle cessioni fatte senza IVA contenute nelle dichiarazioni di intento riepilogate nella comunicazione non inviata o erroneamente indicate nella stessa. Tuttavia, se non sono state effettuate cessioni senza addebito d’imposta, la sanzione va da un minimo di € 258 a un massimo di € 2.065. La violazione può essere regolarizzata mediante il ravvedimento operoso, in particolare: in presenza di operazioni attive effettuate senza applicazione dell’IVA, la sanzione è ridotta a 1/8 dell’IVA dovuta sulle forniture fatte agli esportatori indicati nella comunicazione irregolarmente inviata; in assenza di operazioni attive effettuate senza applicazione dell’IVA, la sanzione è pari ad 1/8 di € 258, ossia € 32 per ciascun modello di comunicazione irregolarmente trasmesso. In caso di situazioni “miste”, ad esempio, modello di comunicazione tardivamente presentato e contenente i dati di 8 esportatori di cui per 3 di essi sono già state poste in essere cessioni di beni o prestazioni di servizi e per gli altri 5 non è stata effettuata alcuna operazione attiva, si ritiene che debba essere applicata la sola sanzione di 1/8 del 100% dell’IVA che si sarebbe dovuta applicare alle fatture emesse sui tre esportatori in ipotesi di cessione non in sospensione di imposta. La regolarizzazione va effettuata entro un anno dalla commissione delle violazioni presentando telematicamente la comunicazione omessa (o quella corretta) e versando le relative sanzioni. OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT L'omessa o tardiva presentazione degli elenchi è punita con la sanzione amministrativa da € 516 a € 1.032 per ciascuno elenco, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli Uffici. 110125 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 5 di 6 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] In caso di ravvedimento ex art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, la sanzione è pari a € 64 (precedentemente € 51), cioè ad 1/8 del minimo. Il ravvedimento va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. VIOLAZIONE TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO SANZIONE MINIMA VECCHIA SANZIONE RIDOTTA NUOVA SANZIONE RIDOTTA Omessa o tardiva presentazione Presentazione dichiarazione IVA dell’anno in cui è commessa la violazione € 516 € 51 € 64 OMESSA O IRREGOLARE PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE BLACK LIST L’art. 1, DL 40/2010, prevede che l’omessa presentazione della comunicazione “black list” o l’invio con dati incompleti o non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa da € 516 a € 4.130 (ossia il doppio di quanto previsto dall’art. 11, c. 1, D.Lgs. 471/1997) per ciascuna comunicazione. La CM 53/E/2010 ha confermato che la violazione può essere regolarizzata con il ravvedimento operoso ex art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta di € 64 (precedentemente € 51). Anche in questa ipotesi, il ravvedimento va effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. VIOLAZIONE TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO SANZIONE MINIMA VECCHIA SANZIONE RIDOTTA NUOVA SANZIONE RIDOTTA Omessa o tardiva presentazione Presentazione dichiarazione IVA dell’anno in cui è commessa la violazione € 516 € 51 € 64 BREVI CONCLUSIONI Nonostante l’aumento delle sanzioni applicabili, il ravvedimento rimane ancora la modalità più “economica” per regolarizzare gli omessi versamenti dei tributi (la sanzione per l’avviso bonario resta, infatti, fissata al 10%). Inoltre, in caso di omesso o insufficiente versamento, il ravvedimento “lungo” resta ancora assai più conveniente del ravvedimento nei 30 giorni, visto che tra le due forme di ravvedimento c’è soltanto uno 0,75% di differenza (in termini di sanzioni) a fronte di una differenza temporale di pagamento spesso di molti mesi (al tasso di interesse annuo dell’1,5%). E’ chiaro, però, che in attesa del ravvedimento “lungo” si potrebbe incorrere in ispezioni e verifiche che renderebbero non più praticabile questa forma di regolarizzazione. ■ 110125 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 6 di 6 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]