l`aumento delle sanzioni ridotte per il ravvedimento

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l`aumento delle sanzioni ridotte per il ravvedimento
 Circolare N. 06
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
25 gennaio 2011
L’AUMENTO DELLE SANZIONI RIDOTTE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
La Legge di stabilità 2011 ha aumentato la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo
del ravvedimento operoso.
Le nuove misure sono applicabili alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le
violazioni commesse prima di tale data possono essere sanate con le sanzioni ante modifiche.
Con DM 7.12.2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aumentato, con decorrenza 1°
gennaio 2011, il tasso di interesse legale, fissandolo all’1,5% in ragione d'anno.
L’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Mediante il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, il contribuente ha la facoltà di
regolarizzare errori ed omissioni relativi agli adempimenti tributari, beneficiando di una riduzione
delle sanzioni ordinariamente applicabili.
Il ravvedimento può effettuarsi a condizione che la violazione non sia già stata contestata
dall’Amministrazione finanziaria, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati
abbiano avuto formale conoscenza.
Pertanto, se prima del perfezionamento del ravvedimento mediante l’effettuazione di tutti gli
adempimenti previsti, interviene una delle suddette cause ostative, la procedura di ravvedimento,
anche se successivamente completata, non può avere efficacia.
La regolarizzazione avviene attraverso:
1)
2)
3)
il versamento del tributo o l’effettuazione dell’adempimento omesso/irregolarmente
eseguito;
il versamento della sanzione ridotta;
il versamento degli interessi moratori da calcolarsi al tasso legale corrente (1,5%
dall’1.1.2011) con maturazione a giorno.
I suddetti adempimenti vanno effettuati “contestualmente” entro i termini previsti da
ciascuna delle ipotesi previste dalle lett. a), b) e c), art. 13, c. 1, D.Lgs. 472/1997.
In buona sostanza, tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono essere concluse
entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma specifica (non è quindi indispensabile che gli
adempimenti richiesti vengano effettuati nello stesso giorno).
Relativamente al calcolo dei giorni, si ricorda che:


il termine iniziale dal quale decorrono i 30 giorni per il ravvedimento c.d. “breve”, va
computato dalla data di scadenza del versamento e non dalla data di effettiva commissione
della violazione;
qualora la scadenza originaria di versamento cada di sabato o in un giorno festivo, il
termine iniziale decorre dal primo giorno feriale successivo (ossia dal termine effettivo della
scadenza originaria);
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
qualora il termine finale cada di sabato o in un giorno festivo, anche il termine per effettuare
il ravvedimento è prorogato al primo giorno feriale successivo.
IL CALCOLO DEGLI INTERESSI E LA NUOVA MISURA DEL TASSO
Per il calcolo degli interessi moratori va applicata la seguente formula:
tributo x interesse legale x giorni trascorsi dalla violazione
365
Gli interessi decorrono dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto
l’adempimento, fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Con DM 7.12.2010, il MEF ha stabilito la nuova misura del saggio degli interessi legali, fissandolo
all’1,5% in ragione d'anno.
Proponiamo di seguito un riepilogo dell’evoluzione del tasso negli ultimi anni.
VIGENZA
TASSO
Dall'1.1.2001 al 31.12.2001
3,5%
dall'1.1.2002 al 31.12.2003
3%
dall'1.1.2004 al 31.12.2007
2,5%
dall'1.1.2008 al 31.12.2009
3%
dall'1.1.2010 al 31.12.2010
1%
dall’1.1.2011
1,5%
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento delle somme dovute all’Erario va effettuato con il mod. F24. Riepiloghiamo di seguito
i principali codici tributo da utilizzarsi nel mod. F24:
IMPOSTA
CODICE SANZIONE RIDOTTA
CODICE INTERESSI
IRES
8918
1990
IRPEF
8901
1989
IVA
8904
1991
IRAP
8907
1993
8912 - 8913
1992
Addizionale regionale
8902 (8916 se da mod. 730)
1994
Addizionale comunale
8926 (8917 se da mod. 730)
1995
Sostituti d’imposta
8906
===
Altre violazioni
8911
===
Imposte sostitutive
Nel mod. F24, l’esposizione degli interessi separatamente dall’imposta, non si applica alle
somme dovute dai sostituti d’imposta, per le quali il versamento va effettuato cumulando gli
interessi con l’imposta dovuta.
LE NUOVE SANZIONI RIDOTTE
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Le nuove misure delle sanzioni ridotte previste dalla Legge di stabilità risultano applicabili alle
violazioni commesse a decorrere dall’1.2.2011; per le violazioni commesse prima di tale data sono
applicabili le previgenti misure.
VIOLAZIONE
TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO
SANZIONE
PREVIGENTE
NUOVA
SANZIONE
30 giorni
1/12
1/10
1/10
1/8
1/10
1/8
1/12
1/10
Omesso/insufficiente versamento
Presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui è stata
commessa la violazione
12 mesi dalla violazione quando
non è prevista la dichiarazione
periodica
Altre violazioni
Altre violazioni
Omessa dichiarazione
90 giorni
Esaminiamo di seguito, con l’ausilio di esempi, le più ricorrenti ipotesi di ravvedimento operoso e le
nuove sanzioni ridotte.
OMESSO E INSUFFICIENTE VERSAMENTO DI TRIBUTI
La regolarizzazione dell’omesso/insufficiente versamento di tributi può avvenire:


entro 30 giorni ex art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997;
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la
violazione ex art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997 (in mancanza di dichiarazione periodica
il termine è di 12 mesi dall’omissione/errore).
VIOLAZIONE
Omesso/insufficiente
versamento tributi
Esempio 1
TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO
SANZIONE
PREVIGENTE
SANZIONE RIDOTTA
NUOVA
SANZIONE RIDOTTA
30 giorni
30%
2,5%
3%
Presentazione dichiarazione
dell’anno in cui è commessa
la violazione
30%
3%
3,75%
La società Barca Srl ha omesso il versamento dell’IVA relativa al mese di aprile 2011, pari
a € 10.000, in scadenza il 16.5.2011. La società provvede al ravvedimento in data
1.10.2012, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2012 (relativa al
2011). Il calcolo delle sanzioni e degli interessi:


sanzione ridotta: 10.000 x 3,75% = € 375,00;
interessi: 10.000 x 504 / 365 x 1,5%= € 207,12 (attenzione, il 2012 è bisestile).
La compilazione del relativo mod. F24:
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Esempio 2
La società Barca Srl ha omesso il versamento di una ritenuta di acconto di € 4.000 che
doveva essere versata entro il 16.6.2011. La società provvede al ravvedimento in data
16.7.2011, ossia entro 30 giorni dall’omesso versamento.
Il calcolo delle sanzioni e degli interessi:


sanzione ridotta: 4.000 x 3% = € 120,00;
interessi: 4.000 x 30 / 365 x 1,5% = € 4,93.
La compilazione del relativo mod. F24: (il versamento della ritenuta va effettuato,
unitamente agli interessi da ravvedimento, con il codice tributo “1040”).
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 472/1997, la dichiarazione non presentata nei termini può
essere regolarizzata entro 90 giorni dall’originario termine di presentazione.
La dichiarazione, pur se presentata tardivamente, ossia entro i predetti 90 giorni, è considerata
valida, ferma restando l’applicazione della sanzione per il ritardo in misura pari a quanto previsto
per la dichiarazione omessa, ossia da € 258 a € 1.032.
VIOLAZIONE
TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO
SANZIONE
VECCHIA SANZIONE
RIDOTTA
NUOVA SANZIONE
RIDOTTA
Omessa
presentazione
90 giorni
€ 258
€ 21
€ 25
La sanzione è dovuta per ciascuna dichiarazione non presentata nei termini (IVA, IRES,
IRPEF, IRAP).
Esempio 3
La società Barca Srl ha omesso la presentazione del mod. UNICO 2010 SC contenente la
dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale IVA e la dichiarazione IRAP. Considerata
l’originaria scadenza del 30.9.2011, il termine ultimo per la regolarizzazione dell’omissione
scade il 29.12.2011.
Il relativo ravvedimento si perfeziona:


presentando in via telematica la dichiarazione;
versando € 75 (€ 25 x n. 3 dichiarazioni) a titolo di sanzione ridotta con il mod. F24,
utilizzando il codice tributo “8911”.
OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 “A ZERO”
La mancata presentazione del mod. F24 “a zero” è sanzionata in misura variabile da € 51 a 154. Il
relativo ravvedimento operoso va effettuato, ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997,
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la
violazione.
Il ravvedimento si perfeziona:


presentando il mod. F24 non presentato e
versando contestualmente la sanzione ridotta.
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VIOLAZIONE
Mod. F24
presentato
giorni
Mod. F24
presentato
giorni
Esempio 4
TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO
a zero
entro 5
a zero
oltre 5
Presentazione dichiarazione
dell’anno in cui è commessa
la violazione
SANZIONE
MINIMA
VECCHIA SANZIONE
RIDOTTA
NUOVA SANZIONE
RIDOTTA
€ 51
€5
€6
€ 154
€ 15
€ 19
La società Barca Srl non ha presentato, entro il 16.11.2011, il mod. F24 a zero nel quale
era evidenziata la compensazione del credito IVA 2010 con un debito per contributi INPS
pari a € 4.000.
La società perfeziona il ravvedimento il 10.12.2011 effettuando i seguenti adempimenti:


presentazione del mod. F24 precedentemente omesso;
versamento con mod. F24 della sanzione ridotta pari a € 19, utilizzando il codice
tributo “8911”.
ALTRE RICORRENTI FATTISPECIE
Proponiamo di seguito un breve riepilogo delle più ricorrenti ipotesi di ravvedimento in azienda.
DICHIARAZIONE DI INTENTO
Ai sensi dell’art. 7, c. 4-bis, D.Lgs. 471/1997, la comunicazione omessa, incompleta o inesatta è
punita con una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta non applicata, relativa alle
cessioni fatte senza IVA contenute nelle dichiarazioni di intento riepilogate nella comunicazione
non inviata o erroneamente indicate nella stessa.
Tuttavia, se non sono state effettuate cessioni senza addebito d’imposta, la sanzione va da un
minimo di € 258 a un massimo di € 2.065.
La violazione può essere regolarizzata mediante il ravvedimento operoso, in particolare:


in presenza di operazioni attive effettuate senza applicazione dell’IVA, la sanzione è ridotta
a 1/8 dell’IVA dovuta sulle forniture fatte agli esportatori indicati nella comunicazione
irregolarmente inviata;
in assenza di operazioni attive effettuate senza applicazione dell’IVA, la sanzione è pari ad
1/8 di € 258, ossia € 32 per ciascun modello di comunicazione irregolarmente trasmesso.
In caso di situazioni “miste”, ad esempio, modello di comunicazione tardivamente presentato e
contenente i dati di 8 esportatori di cui per 3 di essi sono già state poste in essere cessioni di beni
o prestazioni di servizi e per gli altri 5 non è stata effettuata alcuna operazione attiva, si ritiene che
debba essere applicata la sola sanzione di 1/8 del 100% dell’IVA che si sarebbe dovuta applicare
alle fatture emesse sui tre esportatori in ipotesi di cessione non in sospensione di imposta.
La regolarizzazione va effettuata entro un anno dalla commissione delle violazioni
presentando telematicamente la comunicazione omessa (o quella corretta) e versando le
relative sanzioni.
OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT
L'omessa o tardiva presentazione degli elenchi è punita con la sanzione amministrativa da € 516 a
€ 1.032 per ciascuno elenco, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni
dalla richiesta inviata dagli Uffici.
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In caso di ravvedimento ex art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, la sanzione è pari a € 64
(precedentemente € 51), cioè ad 1/8 del minimo. Il ravvedimento va effettuato entro il termine di
presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
VIOLAZIONE
TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO
SANZIONE
MINIMA
VECCHIA SANZIONE
RIDOTTA
NUOVA SANZIONE
RIDOTTA
Omessa o tardiva
presentazione
Presentazione dichiarazione
IVA dell’anno in cui è
commessa la violazione
€ 516
€ 51
€ 64
OMESSA O IRREGOLARE PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE BLACK LIST
L’art. 1, DL 40/2010, prevede che l’omessa presentazione della comunicazione “black list” o l’invio
con dati incompleti o non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa da € 516 a € 4.130
(ossia il doppio di quanto previsto dall’art. 11, c. 1, D.Lgs. 471/1997) per ciascuna comunicazione.
La CM 53/E/2010 ha confermato che la violazione può essere regolarizzata con il ravvedimento
operoso ex art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta di € 64
(precedentemente € 51).
Anche in questa ipotesi, il ravvedimento va effettuato entro il termine di presentazione della
dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
VIOLAZIONE
TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO
SANZIONE
MINIMA
VECCHIA SANZIONE
RIDOTTA
NUOVA SANZIONE
RIDOTTA
Omessa o tardiva
presentazione
Presentazione dichiarazione
IVA dell’anno in cui è
commessa la violazione
€ 516
€ 51
€ 64
BREVI CONCLUSIONI
Nonostante l’aumento delle sanzioni applicabili, il ravvedimento rimane ancora la modalità più
“economica” per regolarizzare gli omessi versamenti dei tributi (la sanzione per l’avviso bonario
resta, infatti, fissata al 10%).
Inoltre, in caso di omesso o insufficiente versamento, il ravvedimento “lungo” resta ancora assai
più conveniente del ravvedimento nei 30 giorni, visto che tra le due forme di ravvedimento c’è
soltanto uno 0,75% di differenza (in termini di sanzioni) a fronte di una differenza temporale di
pagamento spesso di molti mesi (al tasso di interesse annuo dell’1,5%).
E’ chiaro, però, che in attesa del ravvedimento “lungo” si potrebbe incorrere in ispezioni e verifiche
che renderebbero non più praticabile questa forma di regolarizzazione. ■
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