PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6 <<Esenzione dal

Transcript

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6 <<Esenzione dal
PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6
presentata dai consiglieri
Ziberna, De Anna, Novelli, Riccardi, Ciriani, Piccin
<<Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per veicoli e
motoveicoli storici>>
Presentata l’11 maggio 2015
Egregio Presidente, gentili Consiglieri,
fino al 31 dicembre 2014 la legislazione su veicoli storici, prevedeva in base all'art 60
del Codice della Strada, un età minima di 20 anni per poter certificare un veicoli di interesse
storico, per il quale attraverso l'art 63 della legge 342/2000, veniva concessa l'esenzione
della tassa di possesso, con l'introduzione della tassa di circolazione pari a € 25.82 per le
auto e €10.33 per le moto.
Se oggi, durante le manifestazioni di veicoli storici, c'è la possibilità di ammirare una
variegata tipologia di veicoli, ciò lo si deve anche al fatto che fino agli anni ‘80, esisteva la
tassa di circolazione e non quella di possesso riferita agli autoveicoli, e per questa ragione
molti veicoli hanno potuto essere preservati fino ad oggi, mantenendone la loro bellezza e
valorizzandone l'aspetto culturale, che deriva dal fatto che questi mezzi sono stati
protagonisti attivi e insostituibili della storia del Ventesimo secolo, dell'evoluzione tecnica,
del design, del costume e della abitudini dell’epoca, ma anche della valenza storica e
culturale che essi rappresentano e che va consegnata alle generazioni future.
Dal 1 gennaio 2015 la legge di stabilità ha abolito la tassa di circolazione e
reintrodotto la tassa di possesso per i veicoli storici, con ciò comportando ingenti aumenti
degli oneri a carico dei proprietari. In risposta a questa nuova imposta lo scenario più
plausibile sarà il ricorso alla demolizione di molti veicoli storici, che risultano essere la
seconda o la terza vettura per alcune famiglie, le quali non potranno più permettersi, anche
a causa dell’attuale crisi, gli oneri di manutenzione.
Diverse regioni italiane con propria norma regionale hanno voluto salvaguardare il
proprio patrimonio storico motoristico, mantenendo comunque le agevolazioni per queste
categorie di veicoli ed accollandosi la differenza di entrate. Tra questa la Regione Veneto, il
cui testo, mutata mutandis, è quello contenuto nella presente proposta.
La consapevolezza da cui muovono le diverse leggi regionali, come peraltro la
presente, è che l’inasprimento contributivo imposto dalla legge statale determinerà danni
assai superiori alle maggiori (assai scarse) entrate prevedibili, ripercuotendosi sull’indotto,
fatto aziende che operano nella meccanica, nella carrozzeria, nella componentistica ed
accessori, ecc.
Il nostro Consiglio ha già approvato una mozione con cui chiedere al Governo
nazionale di intervenire, che a nostro avviso però è assai poco incisivo.
Con questa proposta di legge nazionale, se approvata, verrà eliminata la tassa di
possesso per gli autoveicoli storici e ripristinata solo quella di circolazione, in attesa che
detta competenza possa essere trasferita alla nostra regione, analogamente alle altre
regioni.
Non viene fatto espresso riferimento all’anzianità dell’autovettura di 20 anni, come
requisito per poter fruire dei benefici della legge, in quanto detta anzianità è già prevista
come requisito essenziale per l’iscrizione all’ASI.
I
Mi auguro che per le suesposte ragioni il Consiglio possa celermente prendere in
esame ed approvare questa proposta di legge nazionale da inviare poi ai due rami del
Parlamento nazionale.
ZIBERNA
DE ANNA
NOVELLI
RICCARDI
CIRIANI
PICCIN
.
II
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
-1-
XI Legislatura - Atti consiliari
PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6
<<Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per veicoli e motoveicoli storici>>
Art. 1
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)
1.
Si applica l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria
per:
a)
i veicoli muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico
recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI),
Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall’articolo 60, comma 4, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
b)
i motoveicoli di interesse storico collezionistico muniti del certificato
rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 285/1992.
2.
Si definiscono veicoli ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali
siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con
l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora
trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo.
3.
Non è ammessa l’autocertificazione per dimostrare il diritto al beneficio
fiscale.
4.
I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su
pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di 28,40 euro per gli
autoveicoli e di 11,36 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli
adibiti ad uso professionale, utilizzati nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni. Per la
liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e
successive modifiche.
Art. 2
(Disposizioni in materia di tassa automobilistica)
1.
Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli adibiti al
trasporto dei disabili e degli anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato.
2.
Con regolamento da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge saranno definiti i criteri per l’individuazione dei veicoli di cui al comma
1.
006_PLN
Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia
-2-
XI Legislatura - Atti consiliari
PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6
<<Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per veicoli e motoveicoli storici>>
Art. 3
(Pubblicazione)
1.
Il testo della presente legge è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
006_PLN