PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6 <<Esenzione dal
Transcript
PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6 <<Esenzione dal
PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6 presentata dai consiglieri Ziberna, De Anna, Novelli, Riccardi, Ciriani, Piccin <<Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per veicoli e motoveicoli storici>> Presentata l’11 maggio 2015 Egregio Presidente, gentili Consiglieri, fino al 31 dicembre 2014 la legislazione su veicoli storici, prevedeva in base all'art 60 del Codice della Strada, un età minima di 20 anni per poter certificare un veicoli di interesse storico, per il quale attraverso l'art 63 della legge 342/2000, veniva concessa l'esenzione della tassa di possesso, con l'introduzione della tassa di circolazione pari a € 25.82 per le auto e €10.33 per le moto. Se oggi, durante le manifestazioni di veicoli storici, c'è la possibilità di ammirare una variegata tipologia di veicoli, ciò lo si deve anche al fatto che fino agli anni ‘80, esisteva la tassa di circolazione e non quella di possesso riferita agli autoveicoli, e per questa ragione molti veicoli hanno potuto essere preservati fino ad oggi, mantenendone la loro bellezza e valorizzandone l'aspetto culturale, che deriva dal fatto che questi mezzi sono stati protagonisti attivi e insostituibili della storia del Ventesimo secolo, dell'evoluzione tecnica, del design, del costume e della abitudini dell’epoca, ma anche della valenza storica e culturale che essi rappresentano e che va consegnata alle generazioni future. Dal 1 gennaio 2015 la legge di stabilità ha abolito la tassa di circolazione e reintrodotto la tassa di possesso per i veicoli storici, con ciò comportando ingenti aumenti degli oneri a carico dei proprietari. In risposta a questa nuova imposta lo scenario più plausibile sarà il ricorso alla demolizione di molti veicoli storici, che risultano essere la seconda o la terza vettura per alcune famiglie, le quali non potranno più permettersi, anche a causa dell’attuale crisi, gli oneri di manutenzione. Diverse regioni italiane con propria norma regionale hanno voluto salvaguardare il proprio patrimonio storico motoristico, mantenendo comunque le agevolazioni per queste categorie di veicoli ed accollandosi la differenza di entrate. Tra questa la Regione Veneto, il cui testo, mutata mutandis, è quello contenuto nella presente proposta. La consapevolezza da cui muovono le diverse leggi regionali, come peraltro la presente, è che l’inasprimento contributivo imposto dalla legge statale determinerà danni assai superiori alle maggiori (assai scarse) entrate prevedibili, ripercuotendosi sull’indotto, fatto aziende che operano nella meccanica, nella carrozzeria, nella componentistica ed accessori, ecc. Il nostro Consiglio ha già approvato una mozione con cui chiedere al Governo nazionale di intervenire, che a nostro avviso però è assai poco incisivo. Con questa proposta di legge nazionale, se approvata, verrà eliminata la tassa di possesso per gli autoveicoli storici e ripristinata solo quella di circolazione, in attesa che detta competenza possa essere trasferita alla nostra regione, analogamente alle altre regioni. Non viene fatto espresso riferimento all’anzianità dell’autovettura di 20 anni, come requisito per poter fruire dei benefici della legge, in quanto detta anzianità è già prevista come requisito essenziale per l’iscrizione all’ASI. I Mi auguro che per le suesposte ragioni il Consiglio possa celermente prendere in esame ed approvare questa proposta di legge nazionale da inviare poi ai due rami del Parlamento nazionale. ZIBERNA DE ANNA NOVELLI RICCARDI CIRIANI PICCIN . II Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia -1- XI Legislatura - Atti consiliari PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6 <<Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per veicoli e motoveicoli storici>> Art. 1 (Disposizioni in materia di tassa automobilistica) 1. Si applica l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per: a) i veicoli muniti di apposito certificato di interesse storico collezionistico recante gli estremi identificativi del veicolo rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, previsti dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); b) i motoveicoli di interesse storico collezionistico muniti del certificato rilasciato da Automobilclub storico italiano (ASI), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 285/1992. 2. Si definiscono veicoli ultraventennali gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo. 3. Non è ammessa l’autocertificazione per dimostrare il diritto al beneficio fiscale. 4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di 28,40 euro per gli autoveicoli e di 11,36 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modifiche. Art. 2 (Disposizioni in materia di tassa automobilistica) 1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli adibiti al trasporto dei disabili e degli anziani di proprietà delle organizzazioni di volontariato. 2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge saranno definiti i criteri per l’individuazione dei veicoli di cui al comma 1. 006_PLN Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia -2- XI Legislatura - Atti consiliari PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6 <<Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ordinaria per veicoli e motoveicoli storici>> Art. 3 (Pubblicazione) 1. Il testo della presente legge è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 006_PLN