GUARDIA DI FINANZA

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GUARDIA DI FINANZA
GUARDIA DI FINANZA
L’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
AI REATI TRIBUTARI
T.COL. MASSIMO GHIBAUDO
COMANDANTE GRUPPO GUARDIA DI FINANZA BERGAMO
Misure di prevenzione nei reati tributari
PREMESSA
Le mafie compiono sempre con maggiore intensità, a
fianco dei reati tradizionali (traffico di droga, armi, ecc.),
delitti di tipo economico-finanziario (frodi fiscali, truffe ai
danni dello Stato e dell’UE, bancarotte, fallimenti
«pilotati», ecc.), per il minore grado di rischio e la
maggiore reddittività degli stessi. Negli ultimi anni è
emersa la consapevolezza che il contrasto alla criminalità,
non solo organizzata, ma anche economico-finanziaria,
richiede l’adozione di misure di carattere patrimoniale.
Misure di prevenzione nei reati tributari
CRITICITA’
Insufficienza degli strumenti del diritto
penale classico
L’approccio fondato sull’applicazione delle sole
sanzioni penali si è rivelato inadeguato, a causa della
notevole capacità dei sodalizi criminali di rimpiazzare
rapidamente i propri appartenenti, anche in ruoli
apicali o direttivi, laddove vengono colpiti da
provvedimenti di natura cautelare e da condanne a
lunghi periodi di detenzione.
Misure di prevenzione nei reati tributari
DISPOSITIVO DI CONTRASTO
Il legislatore, a seguito di questa presa di coscienza, ha messo a
disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente e delle Forze di
Polizia numerosi strumenti operativi per sottrarre all’autore del
reato il suo illecito arricchimento:
-
CONFISCA PENALE CLASSICA (art. 240 Codice Penale);
-
CONFISCA PENALE ALLARGATA (art. 12 sexies D.L. n. 356/1992);
-
IPOTESI SPECIALI DI CONFISCA PENALE OBBLIGATORIA;
-
CONFISCA PENALE PER EQUIVALENTE;
-
CONFISCA DI PREVENZIONE (D.Lgs. 159/2011 «Codice Antimafia»).
Misure di prevenzione nei reati tributari
Complessità dei vari strumenti a disposizione
240 c.p.
EQUIVALENTE
Confisca ex.
art. 12 sexies
D.L. 306/92
Confisca di
prevenzione
Misure di prevenzione nei reati tributari
MISURE DI PREVENZIONE
MISURE
PERSONALI
Sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza
MISURE
PATRIMONIALI
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’APPLICAZIONE DISGIUNTA DELLE MISURE DI
PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI
(Art. 18 co.1, D.Lgs. N. 159/2011)
Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere
richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione
patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto
proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della
misura di prevenzione.
Le misure di prevenzione possono essere disposte anche in caso di
morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte
sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti
degli eredi o comunque degli aventi causa.
Misure di prevenzione nei reati tributari
LA CONFISCA DI PREVENZIONE
Ratio: forma di tutela particolarmente efficace delle esigenze di
sicurezza poiché prescinde dall’accertamento dello specifico fatto
reato.
Presupposto: non la prova di un reato di cui il soggetto è ritenuto
responsabile, bensì il riconoscimento sulla base di indizi di una
pericolosità sociale particolarmente qualificata, intesa come
probabilità di commissione di ulteriori reati.
Compatibilità con la carta Europea dei Diritti dell’uomo: l’interesse
generale a combattere le forme di criminalità organizzata e più gravi,
legittima la misura, che rappresenta un’ingerenza «non sproporzionata
allo scopo perseguito», e la confisca, che costituisce un’arma efficace e
necessaria per combattere questo fenomeno ed appare proporzionata
all’obiettivo perseguito.
Misure di prevenzione nei reati tributari
PERICOLOSITA’ SOCIALE
E’ l’attitudine a commettere reati, con comportamenti
sintomatici di varia natura, non definiti tassativamente,
tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da
parte degli organi di Pubblica Sicurezza.
NON RICHIEDE UNA PREESISTENTE CONDANNA
(può essere applicata anche ad incensurato,
esempio colui che con le proprie attività
economiche favorisce sodalizi criminali)
PUO’ COESISTERE CON PREGRESSE ASSOLUZIONI O
PRONUNCE DI NON PUNIBILITA’ (ESEMPIO PRESCRIZIONI)
Misure di prevenzione nei reati tributari
Corte Cassazione
L’attitudine a commettere il reato è il semplice indizio
della possibilità della commissione di un reato, non è né
la prova giudiziaria, né la gravità giudiziaria necessaria
per l’emissione di una misura cautelare personale, ma è
«la prova non ancora pienamente verificata, tale da far
apparire probabile o ragionevolmente fondata
l’appartenenza del proposto a un sodalizio criminale,
ovvero di avere commesso il reato, senza che sia,
tuttavia, necessario raggiungere il livello della piena
certezza sul punto – Corte Cass. sentenze nr. 265/1989, 1706/1988,
1606/1995, 950/1999, 23014/2002) »
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’INDIZIO
Può consistere in elementi di prova rappresentativa o
logico-indiziaria, purché sempre e comunque ancorati
ad elementi certi, vale a dire a circostanze oggettive e
verificabili, con l’esclusione dei meri sospetti, delle
congetture e delle illazioni (Corte Cass. sentenze nn. 5786/1999,
12511/2001, 5649/2002, 2006/2006, 6613/2008).
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FORME DI PERICOLOSITA’ SOCIALE
ART. 4 D.LGS. 159/2011
Ha permesso di riunire tutte le forme di
pericolosità sociale, permettendo l’applicazione
della misura di prevenzione patrimoniale a tutte e
quattro le categorie di persone individuate nel
tempo dal legislatore, estendendo una possibilità
ammessa fino ad allora solo nei confronti dei
patrimoni mafiosi.
Misure di prevenzione nei reati tributari
FORME DI PERICOLOSITA’ SOCIALE
LE QUATTRO FORME INDIVIDUATE DAL LEGISLATORE
QUALIFICATA: incentrata sulla figura dell’indiziato o di
appartenenza ad associazione mafiosa di
cui all’art. 416-bis c.p. o di commissione
di uno dei reati di cui al comma 3-bis
dell’art. 51 c.p.p. ovvero del delitto di cui
all’art. 12-quinques, comma 1, del D.L. n.
306 del 1992;
(L. 31.05.1965, n.575 «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso» e
L.19.03.1990 nr. 55 «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale»)
Misure di prevenzione nei reati tributari
FORME DI PERICOLOSITA’ SOCIALE
SOVVERSIVA: riguardante i soggetti abitualmente dediti
ad attività di eversione e di terrorismo
anche internazionale, coloro che hanno
fatto parte di associazioni politiche
disciolte per terrorismo ed eversione, e le
persone che hanno commesso atti
finalizzati alla ricostituzione del partito
fascista, nonché i loro sostenitori,
finanziatori e istigatori.
(L. 22.05.1975, n.152 «Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico»)
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FORME DI PERICOLOSITA’ SOCIALE
PER RICORSO ALLA VIOLENZA IN MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Indiziati di avere agevolato gruppi o persone che
hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle
manifestazioni di violenza sportiva (art. 6 L.13 n.
401/89), relativamente ai beni, nella disponibilità
dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in
qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva
a fatti di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive.
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FORME DI PERICOLOSITA’ SOCIALE
COMUNE: Soggetti abitualmente dediti a traffici
delittuosi, che vivono in tutto o in parte con
i proventi di attività delittuose, dediti alla
commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo l’integrità fisica o morale
dei minorenni, la sanità e la sicurezza o la
tranquillità pubblica.
(L. 27.12.1956, n.1423 «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità»)
Misure di prevenzione nei reati tributari
Con la previsione dell’art. 4 D.Lgs. 159/2011 viene
incentrata l’attenzione anche sui patrimoni
economico-criminali in senso lato, formatisi
attraverso il ricorso, in via ripetuta, seriale ed abituale
alle più disparate condotte illecite, non
necessariamente mafiose (furti, rapine, truffe, ecc.) e
quindi anche frodi in materia fiscale e previdenziale,
fallimenti, bancarotte (cosa non possibile con la
confisca «allargata» del art. 12 sexies D.L. 306/92),
condotte che colpiscono in modo letale l’economia
del Paese, rallentandone lo sviluppo.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Differente applicabilità tra confisca «allargata» e misura
di prevenzione patrimoniale in ordine all’elemento
soggettivo.
-
Art. 12 sexies: fonda la sua applicazione sull’esistenza di una sentenza di
condanna (anche non definitiva) per reati tassativamente previsti
(delitti contro la P.A., associazione di tipo mafioso, associazione per
delinquere per determinati reati - tra cui la contraffazione, estorsione,
sequestro di persona, riciclaggio, usura, associazione finalizzata al traffico
illecito di stupefacenti, ecc.).
-
Confisca ex art. 24 D.Lgs. 159/2011: è sufficiente la sola presenza di indizi
tali da far ritenere che la persona sia «socialmente pericolosa».
Misure di prevenzione nei reati tributari
Differente applicabilità tra confisca «allargata» e
misura di prevenzione in ordine al patrimonio del
soggetto colpito
Art. 12 sexies
D.L. 306/92
Sproporzione patrimonio/reddito e
impossibilità per il condannato di
giustificarne la provenienza.
D.Lgs.
159/2011
Sproporzione patrimonio/reddito o
(alternativamente) sufficienti indizi
tali da far ritenere che il patrimonio
oggetto di accertamento sia frutto o
reimpiego di attività illecite.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Il sufficiente indizio non consiste in un effettivo
accertamento in positivo di tale circostanza (cosa
estremamente difficile quando si usano strumenti societari
e finanziari opachi, quali società aventi sede in paradisi
fiscali o Stati non collaborativi), ma nella mancanza di prove
dell’esistenza di risorse o attività legali che possano
giustificare l’origine lecita delle somme investite nel
patrimonio dell’indagato, ovvero dell’insufficienza di quelle
concretamente disponibili in capo alla persona oggetto di
accertamento.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Pertanto i sufficienti indizi richiesti dalla norma consistono:
- nella c.d. prova indiziaria
Indizi «gravi», «precisi» e
«concordanti»;
ovvero
- in una serie di aspetti concreti dai quali si desuma la
provenienza illecita o la mancanza di una possibile e
logica giustificazione alternativa al suo formarsi.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Ne consegue che la confisca di cui all’art. 12-sexies,
permette al condannato, chiamato a giustificare l’origine del
suo patrimonio sperequato, di giustificarsi adducendo
l’esistenza di proventi «in nero», ovvero di somme derivanti
da reati o da violazioni tributarie, anche solo amministrative
(Corte Cass., sez. I, 21 febbraio 2013, n. 13425).
Nella confisca «di prevenzione», ove non è richiesta
nessuna condanna e nessun accertamento del reato, tale
giustificazione non è ammessa.
Sono sufficienti indizi di provenienza da attività illecite,
ovvero da qualsiasi attività illegale, tra le quali anche quelle
di natura fiscale (e non deve necessariamente sfociare nelle
ipotesi previste dal D.Lgs. 74/2000).
Misure di prevenzione nei reati tributari
Caratteristiche della misura di prevenzione nei reati tributari
₋ l’abitudine alla commissione di reati economicofinanziari o all’evasione;
₋ che la persona oggetto dell’indagine tragga da tale
comportamento, anche solo in parte, le risorse
economiche necessarie per il proprio mantenimento.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Caratteristica della CONFISCA ALLARGATA e
della CONFISCA A SEGUITO DI MISURA DI PREVENZIONE
Non prevedono quale condizione necessaria per la loro
applicazione, previo l’accertamento dei diversi requisiti
soggettivi, la verifica del nesso di causalità tra la
commissione del reato e il bene da aggredire.
Misure di prevenzione nei reati tributari
CONFISCA «ALLARGATA» e di «PREVENZIONE»
ELEMENTI IN COMUNE
Riferimento all’INTERO PATRIMONIO
(anche posseduto indirettamente)
SPROPORZIONE
tra il suo valore ed i redditi dichiarati
Misure di prevenzione nei reati tributari
CONFISCA «ALLARGATA» e di «PREVENZIONE»
DIFFERENZA
REQUISITO SOGGETTIVO
Le caratteristiche che devono essere possedute dalla
persona oggetto di accertamento affinché sia possibile
intervenire sul suo patrimonio.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Caratteristiche della condotta dell’evasore socialmente pericoloso
Le condotte delittuose di natura fiscale (dichiarazione
fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione,
emissione ed annotazione di fatture per operazioni
inesistenti, bancarotta fraudolenta, fallimento, ecc.) non
devono essere episodiche o sporadiche, ma ripetute e
seriali (abitualità).
Non rileva che le condotte si siano verificate in un’unica e
sola circostanza, perché può essere sufficiente che l’oggetto
dell’unica denuncia «copra» diversi e successivi periodi
d’imposta.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’evasore è «socialmente pericoloso» quando fa
dell’evadere il Fisco un vero e proprio «stile di vita»,
attraverso il ricorso a metodologie e strumenti finalizzati
all’occultamento dei proventi e alla dissimulazione della
realtà.
l’emissione e l’utilizzo di F.O.I.;
l’appropriazione indebita;
Misure di prevenzione nei reati tributari
Caratteristiche della condotta dell’evasore socialmente pericoloso
l’utilizzo di schemi societari complessi fondati sul
ricorso a soggetti giuridici sottoposti a giurisdizioni
off shore o non collaborative;
i reati fallimentari;
la violazione alle norme in materia di riciclaggio;
la violazione alle norme in materia di collocamento
al lavoro, in materia di previdenza e contribuzione,
di circolazione delle attività finanziarie.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Compatibilità misure di prevenzione patrimoniali con varie forme di
conciliazione
L’adesione al Condono Tombale ex Legge n. 413 del 1991, nulla
comporta in tema di confiscabilità dei proventi dell’evasione
fiscale, posto che le procedure connesse allo stesso, a seguito
delle quali le somme non dichiarate entrano lecitamente nel
patrimonio del proposto, non modificano l’originale illiceità del
comportamento grazie al quale esse si erano accumulate (Corte
Cass. Sezioni Unite sentenza nr. 23 del 29 maggio 2014). La
disciplina di prevenzione non incontra il limite dell’irretroattività
e della prescrizione.
Analoga interpretazione, dal tenore normativo, pare
applicarsi anche a chi ha aderito alla VOLUNTARY
DISCLOSURE.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Collegamento misura di prevenzione patrimoniale e evasione fiscale
La finalità della norma è eliminare dal circuito economico tutti i
beni di sospetta provenienza illegittima, perché nella
disponibilità diretta o indiretta di persone socialmente
pericolose.
L’evasione fiscale, indipendentemente dalla sua rilevanza penale,
è sempre e comunque un’attività illecita («Sicuramente l’evasione
fiscale integra ex se attività illecita - contra legem - anche qualora non integri
reato - Corte Cass., sezioni unite, sent. 23.05.2014 n.13).
I redditi non dichiarati, ancorché provenienti da attività legale,
non possono mai essere considerati ai fini della dimostrazione
della coerenza del patrimonio posseduto (Corte Cass., sezioni unite,
sent. 23.05.2014 n.13)
Misure di prevenzione nei reati tributari
Collegamento misura di prevenzione patrimoniale e evasione fiscale
La provvista finanziaria, creatasi per effetto della mancata
denuncia degli imponibili, costituisce sempre un provento di
delitto, inteso come un vero e proprio vantaggio economico
illegalmente ottenuto.
In tal senso la Pronuncia della Corte di Cass, sez. I, 10 giugno 2013, n.
32032 che ha ritenuto applicabili le misure di prevenzione personali e
patrimoniali, a soggetto dedito in modo continuativo a condotte
elusive degli obblighi contributivi e che rinveste i relativi profitti in
attività commerciali. Sul punto la Corte ha constatato che un soggetto
dedito in modo massiccio e continuativo a condotte elusive degli
obblighi contributivi realizza, in tal modo, una provvista finanziaria
indubbiamente da considerarsi come provento di delitto, inteso quale
sostanziale vantaggio economico che si ricava per effetto della
commissione del reato.
Misure di prevenzione nei reati tributari
Collegamento misura di prevenzione patrimoniale e evasione fiscale
L’evasione fiscale, specie se ripetuta negli anni, sistematica e per
importi rilevanti (da cui l’evasore fiscale socialmente pericoloso),
comporta sempre e inevitabilmente il reimpiego dei suoi proventi nel
circuito economico dell’evasore, generando così una confusione,
destinata a moltiplicarsi negli anni, tra ciò che è di origine lecita
(attività d’impresa) e ciò che non lo è (reddito non dichiarato).
Questo porta che, laddove la quota di evasione fiscale indebitamente
trattenuta venga successivamente reinvestita in attività di tipo
commerciale, i profitti saranno inevitabilmente inquinati da tale
modalità di reinvestimento e in caso di misura di prevenzione
patrimoniale, non si darà luogo a scorporo della relativa parte dal
patrimonio lecito, anche perché se non vi fosse stato quell’impiego,
non si sarebbero ottenuti quei profitti. Un tale scorporo sarebbe
teoricamente possibile solo nel caso di un’evasione puntuale,
circoscritta e unisussistente, senza effettivo reimpiego (Corte Cass., sezioni
unite, sent. 23.05.2014 n.13).
Misure di prevenzione nei reati tributari
AUTONOMIA TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO DI PREVENZIONE
La valutazione dei presupposti per l’applicazione (pericolosità sociale ed
altri) non deve essere necessariamente formulata sulla base di fatti
integranti estremi di reato, ma si può fondare su qualsiasi elemento
idoneo a giustificare il libero convincimento del giudice.
E’ sufficiente ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione
l’esistenza di meri indizi, senza che essi debbano necessariamente
rivestire quella gravità, precisione e convergenza richiesti quali elementi
di prova ai fini dell’affermazione di colpevolezza.
Per tale motivo il proscioglimento o l’archiviazione per uno dei reati che
legittimano la prevenzione non impediscono l’applicazione della misura
poiché il giudizio di pericolosità può essere espresso anche in presenza di
prove insufficienti per una pronuncia di condanna (è escluso in ogni caso
il ricorso a «sospetti, congetture, illazioni o mere intuizioni del giudice».
Misure di prevenzione nei reati tributari
CONFISCA DI PREVENZIONE
CRITERI PROBATORI E DI GIUDIZIO PER SEQUESTRO/CONFISCA
Occorre dimostrare:
a) che i beni sono nell’effettiva disponibilità del proposto;
b) che gli stessi hanno un valore sproporzionato rispetto al reddito
dichiarato o all’attività economica svolta, ovvero che siano frutto o
reimpiego di attività illecite.
Il proposto, per evitare la confisca, dovrà giustificare la legittima
provenienza del bene, quanto meno deducendo elementi a suo favore
che il Tribunale potrà verificare, con i suoi ampi poteri «istruttori».
L’uso del termine «legittima» provenienza determina che tale prova non
potrà mai avere ad oggetto l’acquisizione del bene attraverso redditi
percepiti «in nero» o, comunque, non dichiarati ai fini delle imposte sul
reddito.
Misure di prevenzione nei reati tributari
I TITOLARI DEL POTERE DI PROPOSTA
(ART. 5, 17 d.Lgs. N. 159/11)
Procuratore Nazionale Antimafia (solo personali).
Potere di applicazione di magistrati alle DDA per
seguire singoli procedimenti patrimoniali.
Procuratore della Repubblica ove ha sede il distretto
di Corte Di Appello ove la persona dimora (per i
pericolosi «semplici» il Procuratore del circondario).
Questore.
Direttore della Direzione Investigativa Antimafia.
Misure di prevenzione nei reati tributari
GLI ACCERTAMENTI PATRIMONIALI
(ART. 19 d.Lgs. N. 159/11)
Gli accertamenti patrimoniali vengono svolti attraverso:
Indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie, sul
patrimonio, sull’attività economica e sulle fonti di reddito.
Accertamenti su titolarità licenze, autorizzazioni, concessioni o
abilitazioni all’esercizio di attività imprenditoriali e commerciali
comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri.
Attività informativa su percezione contributi, finanziamenti o
mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti
pubblici o delle Comunità Europee.
Attività informativa sul territorio per l’acquisizione di una
completa conoscenza del contesto ambientale in cui opera il
soggetto nei cui confronti sono in corso indagini patrimoniali.
Misure di prevenzione nei reati tributari
I SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI AGLI ACCERTAMENTI
Gli accertamenti patrimoniali vengono eseguiti:
Su soggetti nei cui confronti può essere formulata la
proposta di misura personale;
Coniuge e figli;
Conviventi nell’ultimo quinquennio;
Persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni
del cui patrimonio i soggetti, nei cui confronti può essere
proposta la misura di prevenzione, risultano poter disporre
in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.
Misure di prevenzione nei reati tributari
INDAGINI SUL TENORE DI VITA DEL SOGGETTO E DELLA FAMIGLIA
Individuazione e valutazione di validi indici di capacità
contributiva che fanno presumere un consumo di reddito
(beni particolarmente costosi, abitazioni particolarmente
lussuose, frequentazione di case da gioco, alberghi,
ristoranti, acquisti di preziosi, quadri d’autore, pellicce, ecc.
Determinazione e quantificazione del reddito consumato
attraverso informazioni sulle spese di giustizia, parcelle
avvocati, viaggi, spese sanitarie non coperte da SSN,
pagamenti con carte di credito, polizze assicurative, ecc.
Misure di prevenzione nei reati tributari
MORTE DEL SOGGETTO NEI CUI CONFRONTI POTREBBE
ESSERE DISPOSTA LA CONFISCA
(Art. 18 D.Lgs. N. 159/2011)
• In caso di morte del soggetto prima dell’inizio del procedimento:
La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti
del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo
universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso. Oggetto
dell’accertamento deve essere sia la pericolosità personale manifestata dal
soggetto all’epoca di acquisizione dei beni, sia l’illecita provenienza dei beni
che erano nella disponibilità del defunto.
• In caso di morte del soggetto proposto per la confisca durante il
procedimento:
Il procedimento continua nei confronti degli eredi, che vengono citati per
intervenire al fine di esercitare il proprio diritto di difesa.
Misure di prevenzione nei reati tributari
I CASI DI DISPERSIONE, DISTRAZIONE ,
OCCULTAMENTO O SVALUTAZIONE DEI BENI.
LA CONFISCA PER EQUIVALENTE
(Art. 25 D.Lgs. N. 159/2011)
Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione
disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei
provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca
hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente.
Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in
quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a
terzi in buona fede.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
PRIMO CASO
Sulla base di un procedimento penale istaurato per i reati di usura (644 c.p.),
estorsione (art. 629 c.p.) e dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di
fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) nei confronti di un
soggetto, fino a quel momento incensurato, è stata inoltrata dal Reparto del
Corpo operante, la proposta alla Procura della Repubblica competente, di
sequestro preventivo (ex. art. 321 c.p.p.), finalizzato alla confisca per
sproporzione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 159/2011, sulla base degli elementi
oggettivi (pericolosità sociale, attraverso evidenziazione di condotte illecite e
reiterate nel tempo, tali da evidenziare uno stile di vita delittuoso) e
soggettivi (sproporzione superiore a 3 milioni di euro fra redditi dichiarati e
fonti lecite con il patrimonio ricostruito e il tenore di vita accertato), tali da
presupporre che il soggetto vivesse, almeno in parte, con il provento del
reato.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
La Procura della Repubblica ha accolto in modo totale la proposta
fatta dal reparto della Guardia di Finanza, facendola propria e
richiedendo al tribunale l’emissione della misura patrimoniale.
Il Tribunale ha ritenuto fondati gli elementi oggettivi e soggettivi in
capo al proposto, disponendo il sequestro degli 8 immobili e dei saldi
dei rapporti bancari emersi dagli approfondimenti della Guardia di
Finanza, sia nei confronti del soggetto, che del proprio nucleo
famigliare (cosiddetta disponibilità indiretta).
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
SECONDO CASO
Nell’ambito di un procedimento di prevenzione istruito presso una
Procura della Repubblica, il reparto del Corpo operante ha svolto
indagini patrimoniali ex. art. 19 del D.lgs. n.159 /2011, nei confronti di
un imprenditore deceduto e dei suoi legittimi eredi, destinatari di tale
accertamento, ai sensi dell’art. 18, comma 3 della stessa norma
(possibilità che il procedimento di prevenzione patrimoniale possa
essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del
quale potrebbe essere disposta la confisca). Nel caso di specie
l’attenzione del reparto si è concentrata su beni che erano stati
intestati a terze persone «vita durante», soprattutto famigliari
conviventi nell’arco dei cinque anni precedenti al decesso e
prestanome.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
Un’applicazione letterale della norma, che prevede che la richiesta di
applicazione della misura di prevenzione può essere disposta nei
confronti dei successori a titolo universale o particolare entro il
termine di cinque anni dal decesso, avrebbe comportato che la parte
di patrimonio intestata fin ad origine a terzi, non sarebbe mai stata
sottoposta a sequestro e confisca, dispiegando nel tempo i suoi effetti
«negativi» all’interno del sistema economico e finanziario.
Una tale interpretazione della norma sarebbe stata in contrasto con
l’ormai consolidato orientamento del Legislatore, teso a colpire, con il
procedimento di prevenzione, non tanto la pericolosità del soggetto,
quanto quella del patrimonio da lui posseduto o a lui riconducibile.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
Il Tribunale, in ossequio a precedenti pronunce relative a procedimenti di
prevenzione conclusi in via definitiva, si esprimeva per un’interpretazione
estensiva che superava il mero e formale contenuto letterale della norma
per attribuire, invece, importanza al dato concreto e reale, ovvero ai tempi
ed alle modalità con cui si era formato il patrimonio oggetto d’indagine.
Pertanto il Reparto del Corpo orientava le indagini al fine di accertare la
sussistenza dei presupposti giuridici che avrebbero reso possibile
l’applicazione «in vita» della misura di prevenzione nei confronti del defunto,
con particolare riguardo alla «abituale» pericolosità sociale, alla
sproporzione tra redditi dallo stesso dichiarati, le attività economiche
esercitate ed il patrimonio posseduto, alla ricerca dell’esistenza di sufficienti
indizi tali da far ritenere che il medesimo patrimonio era, in tutto o in parte,
frutto di condotte illecite o ne costituiva il reimpiego.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
Il reparto del Corpo ha ripercorso la vita del deceduto, a partire dagli
anni ‘80, accertando come lo stesso aveva esercitato diverse attività
imprenditoriali in diversi settori commerciali e come sicuramente,
nell’ultimo decennio della sua vita, egli era stato sicuramente dedito a
diverse attività delittuose, i cui rilevantissimi proventi gli avevano
consentito di accrescere il patrimonio. Tali comportamenti delittuosi,
non sporadici e occasionali, sono stati la materiale espressione
dell’abituale e reiterata «dedizione» all’evasione fiscale che,
indipendentemente dalla sua rilevanza penale, rientra a pieno titolo
nella categoria della pericolosità delineata dal combinato disposto di
cui agli artt. 4 lett. c) ed 1 lett. a) e b) dello stesso Codice Antimafia.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
Sono stati pertanto presi a base non solo le ripetute e numerose violazioni al
D.Lgs. 74/2000, accertate nell’ambito di un procedimento penale radicatosi
nell’ultimo quinquennio, ma anche considerati sintomatici della pericolosità
prevista dalla norma i fatti di mera, ma ripetuta e continuata, sottrazione di
imponibile (attraverso allocazione all’estero), ingeneranti numerosi avvisi di
accertamento dell’Agenzia delle Entrate, relativi a più annualità d’imposta.
Attraverso l’esame degli atti del procedimento penale è stato possibile
evincere che il deceduto aveva potuto disporre, utilizzare, spendere e
soprattutto «reinvestire» in alcune delle attività aziendali somme di denaro
per alcune decine di milioni di euro, tutte chiaramente provento di delitti, tra
cui l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, schemi
societari complessi, ricorso a prestanome e diversi conti esteri, con ipotesi di
appropriazione indebita. Con il denaro dell’attività illecita aveva accresciuto
nel tempo il proprio patrimonio.
Misure di prevenzione nei reati tributari
L’ESPERIENZA DEI REPARTI DEL CORPO
Gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di sostenere e dimostrare la
presenza di quei sufficienti indizi richiesti dalla norma, tali da far ritenere che
i beni e le disponibilità finanziarie realizzate «in vita» (direttamente e/o
indirettamente) dal deceduto e dopo la sua morte nella disponibilità
materiale degli eredi e dei prestanome, erano frutto o il reimpiego di quelle
stesse condotte illecite a cui era dedito.
Alla luce di quanto acclarato, il Tribunale disponeva, accogliendo quasi
integralmente le richieste formulate dalla Procura della Repubblica, il
sequestro, ex. art. 20 del Codice Antimafia, di un patrimonio del valore di
oltre 60 milioni di euro, composto da duecentocinquanta tra terreni e
fabbricati, quattrocento tra autovetture e motocicli da collezione e da cinque
motoscafi di lusso.
GUARDIA DI FINANZA
SI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE