10 Farina - Age Editrice
Transcript
10 Farina - Age Editrice
Agenti in Europa P. R. Meurs-Gerken - Luigi Farina Il contratto di agenzia in Danimarca Sommario ■Derogabilità alla legge ■Agente di commercio ■Definizione ■Esclusività ■Forma ■Obblighi dell’agente ■Obblighi del preponente ■Rivendicazione di diritti ■Merce del preponente ■Diritto alla provvigione ■Relazione con i terzi ■Cessazione del contratto di agenzia ■Indennità di fine rapporto ■Patto di non concorrenza ■Viaggiatore piazzista P rima dell’avvento della legge n. 272/90, la figura dell’agente di commercio in Danimarca aveva soltanto ricevuto dal legislatore una tutela molto limitata. La situazione è notevolemente mutata ora con la legge sugli agenti di commercio e viaggiatori piazzisti del 1990, precisamente la L. n. 272 del 2 Maggio 1990, con la quale la Danimarca ha inteso ottemperare alla direttiva dell’Unione Europea 86/653, mirante a coordinare la legislazione sugli agenti di commercio degli stati membri. La finalità della summenzionata direttiva è stata quella di creare una posizione giuridica notevolmente migliore per gli agenti di commercio. Come si potrà notare in appresso, la figura dell’agente di commercio in Danimarca non si discosta molto da quella italiana. La Danimarca, attraverso l’applicazione di tale legge, ha raggiunto, sotto molti aspetti, risultati eccellenti e similari a quelli ottenuti in Italia. Derogabilità alla legge Si puo derogare alle disposizioni normative a meno che sia stato diversamente disposto dalla legge. Per quanto riguarda il viaggiatore piazzista, si può anche derogare alle legge per consuetudine. Agente di commercio Definizione L’agente di commercio (agentur) è un agente 32 che si impegna per conto del preponente (agenturgiver), dietro corrispettivo da parte dello stesso preponente, in modo indipendente e continuativo a promuovere l’acquisto o la vendita di merce, favorendo ordinativi per il preponente o stipulando accordi nel nome del preponente. La figura dell’agente di commercio non include: - intermediari che lavorano in nome proprio, come ad esempio i commissionari, i quali ricevono una certa tutela dalla legge sugli agenti commissionari n. 636 del 15.9.1986; - dipendenti; se il dipedente è un agente piazzista, questi riceverà una qualche tutela dalla legge sugli agenti di commercio; inoltre, questi riceve anche una certa protezione attraverso la normativa sul diritto del lavoro; - intermediari che acquistano o vendono in nome e per conto proprio allo stesso modo del concessionario; tale ultima figura, normalmente, non beneficia di alcuna protezione giuridica, ma soltanto di una tutela consolidata attraverso la giurisprudenza; - soggetti che non sono remunerati o vengono retribuiti da soggetti terzi; - agenti che promuovono l’acquisto o la vendita di servizi, di immobili; - agenti che hanno operato per un periodo molto limitato di tempo o per determinati affari. Esclusività L’agente di commercio è tutelato dalla legge Agenti & rappresentanti di commercio - n. 1/2004 Agenti in Europa indipententemente se beneficia o meno del diritto di esclusiva. Le parti hanno assoluta libertà contrattuale. Forma Non esiste in Danimarca, per l’agente di commercio, alcun obbligo di registrazione presso le autorità statali ed il contratto di agenzia può essere stipulato anche verbalmente. Neppure l’agente può esigere di ottenere un contratto di agenzia che stabilisca le condizioni contratuali. Obblighi dell’agente L’agente, nell’esercizio della propria attività, deve salvaguardare gli interessi del preponente adoperando la massima lealtà e buona fede nell’esecuzione del contratto di agenzia. L’agente deve informare il preponente sulle offerte ricevute e contratti stipulati, nonché su ogni altra circostanza che deve essere comunicata al preponente. Sarà il preponente a dover provare che l’agente era a conoscenza di informazioni e che queste erano ritenute importanti dallo stesso preponente. Per questo motivo è importante stabilire contrattualmente l’obbligo dell’agente di informarsi su materie importanti per il preponente (quali ad esempio, solvibilità dei clienti, infrazione di marchi o brevetti del preponente, legislazione locale sui prodotti, etc.) A meno che sia convenuto diversamente, l’agente può svolgere altre attività anche per conto di altri preponenti, fatto salvo sempre l’obbligo di lealtà. Obblighi del preponente Il preponente, nei suoi rapporti con l’agente di commercio, deve agire con lealtà e onestà. Il preponente ha l’obbligo, inoltre, di mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa alle merci in questione, di fornire all’agente tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei suoi compiti, nonché di informare l’agente, entro un termine ritenuto ragionevole, dell’accettazione o rifiuto di una proposta da questi trasmessa o della mancata esecuzione di contratti promossi dallo stesso agente. Rivendicazioni di diritti Se una parte non rispetta i propri obblighi contrattuali, l’altra dovrà rivendicare i propri diritti senza indugio entro un tempo ragionevole, altrimenti si rischia di perdere il diritto alla rivendicazione dei diritti relativi alle indennità. Agenti & rappresentanti di commercio - n. 1/2004 Merce del preponente nel possesso dell’agente L’agente ha gli stessi diritti e doveri sulla merce del preponente in suo possesso, che vanta il commissionario secondo la legge sugli agenti commissionari (ad esempio, il diritto di ritenzione della merce, oppure il pegno legale). Diritto alla provvigione Per l’agente matura il diritto alla provvigione, su tutti gli affari conclusi nel corso del rapporto contrattuale: a) quando il contratto è stato concluso grazie al suo intervento; b) quando il contratto è stato concluso senza l’intervento dell’agente ma con terzi che egli aveva precedentemente acquisito come clienti in analoghi affari; c) quando è stato attribuito all’agente un determinato ambito geografico e di clientela ed il contratto è stato concluso, pur senza il suo intervento, ma con terzi appartenenti a tale zona o gruppo di clientela. Qualora il contratto con il terzo venga stipulato dopo l’estinzione del contratto di agenzia, l’agente di commercio avrà diritto ugualmente alla provvigione: a) qualora la proposta del terzo è pervenuta all’agente o al preponente in epoca antecedente all’estinzione del rapporto di agenzia; b) qualora il contratto è principalmente il risultato dell’attività dell’agente e il contratto è stato stipulato poco tempo dopo la cessazione del contratto. Maturazione della provvigione Il diritto alla provvigione matura in capo all’agente di commercio nel momento in cui: a) il preponente ha o avrebbe dovuto, in base all’accordo con il terzo, consegnare la merce o pagare il prezzo d’acquisto; b) il terzo ha pagato il prezzo o consegnato la merce, oppure avrebbe dovuto eseguire tale prestazione, a condizione però che il preponente abbia adempiuto alle proprie obbligazioni. È nullo qualsiasi accordo in base al quale la provvigione diventa esigibile in un momento successivo a quello di cui al suindicato punto b). Termine di pagamento della provvigione La provvigione deve essere corrisposta all’agente entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale è matura- 33 Agenti in Europa to il diritto alla provvigione. Decorso tale termine si può, inoltre, chiedere il pagamento degli interessi moratori. Tale termine non può essere derogato dalle parti con un accordo più sfavorevole per l’agente. L’agente di commercio, tuttavia, decade da tale diritto nell’ipotesi in cui venga provato che il contratto tra il preponente ed il terzo non è stato portato ad esecuzione e tale condizione si è verificata per cause non imputabili al preponente. Inoltre, l’agente ed il preponente possono prevedere una clausola di star del credere nel contratto di agenzia, ma essa deve essere espressamente accettata dall’agente. Tuttavia, una simile responsabilità a carico dell’agente non è frequente in Danimarca. ti o ritardi nella consegna delle merci, di rivolgersi direttamente all’agente nel caso in cui questi abbia collaborato alla conclusione del contratto. Tuttavia, l’agente di commercio, in simili casi, così come avviene in Italia, non può, senza specifica autorizzazione, prendere alcuna decisione riguardo a tali questioni. Se il proponente non intende accettare un’ offerta ottenuta per il tramite dell’agente, il preponente deve comunicarlo al cliente “uden ugrundet ophold” (senza ritardo). Diversamente l’ordine è considerato come accettato,a meno che si è previamente comunicato al cliente che ogni ordine deve essere espressamente accettato dal preponente. Rendiconto provvigionale. L’art. 22 della legge sul contratto di agenzia stabilisce che, in caso di contratto a tempo indeterminato, il preponente e l’agente hanno facoltà di recedere con un preavviso di 1 mese durante il primo anno del contratto di agenzia. Il termine di preavviso sarà prolungato di 1 mese per ogni successivo anno di durata del rapporto contrattuale. In ogni caso il termine per il recesso, non può comunque superare i 6 mesi (come in Italia), salvo che non sia stato concordato diversamente. La scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario. Situazione analoga si rinviene in Italia anche se in tal caso è fatta salva la possibilità per le parti di raggiungere un diverso accordo. Tramite accordi anteriori alla stipulazione del contratto di agenzia, non possono essere stabiliti termini inferiori a quelli sopra indicati. Tuttavia, si può prevedere in contratto che l’agente possa recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi nonostante la durata contrattuale sia pari o superiore ai tre anni. É stata prevista, altresì, all’art. 24 della legge n. 272/90, un’ipotesi di recesso in tronco che conferisce a ciascuna parte del contratto di agenzia la possibilità di recedere immediatamente dal medesimo contratto nel caso in cui la controparte abbia violato gravemente le proprie obbligazioni contrattuali o legali. Il preponente deve inviare all’agente, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui il diritto alla provvigione è maturato, un rendiconto delle provvigioni maturate nel trimestre. Tale rendiconto deve contenere tutte le informazioni necessarie utilizzate per il calcolo delle provvigioni. L’agente ha diritto di esigere dal preponente tutte le informazioni e documentazioni necessarie, per verificare se il rendiconto provvigionale contenga tutti gli importi che esattamente spettano all’agente di commercio. Al fine di verificare l’esattezza del calcolo provvigionale, l’agente di commercio può esigere che il controllo sul calcolo venga eseguito da un revisore dei conti da lui nominato. Relazione con i terzi Per quanto riguarda i poteri dell’agente di commercio, è già stato sottolineato che la stipulazione di un contratto di agenzia non è sufficiente per dotare l’agente dell’autorità necessaria per concludere contratti che saranno vincolanti per il preponente, in quanto è indispensabile una specifica autorizzazione del preponente nei confronti dell’agente. Tuttavia, va fatto notare che anche nell’ipotesi in cui viene autorizzato a stipulare dei contratti, l’agente di commercio non è abilitato a ricevere i pagamenti per i prodotti venduti,a concedere credito o permettere delle riduzioni sul prezzo d’acquisto della merce, senza un particolare accordo riguardo a tali aspetti con il preponente. A tal proposito,la legge prevede la possibilità per l’acquirente, il quale voglia evidenziare difet- 34 Cessazione del contratto di agenzia Indennità di fine rapporto Diritto Ultimo aspetto saliente della legge sul contratto di agenzia danese è costituito dalla tematica relativa all’indennità di fine rapporto. Agenti & rappresentanti di commercio - n. 1/2004 Agenti in Europa Con l’estinzione del contratto di agenzia, l’agente ha diritto ad un’indennità di fine rapporto nella misura in cui l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia implementato il volume d’affari con la clientela esistente. L’agente non potrà vantare alcun diritto all’indennità qualora: 1) il preponente chieda la risoluzione del contratto a causa di un grave inadempimento imputabile all’agente; 2) l’agente receda dal contratto, salvo che il recesso sia avvenuto in seguito ad una delle seguenti circostanze: a) circostanze imputabili al preponente; b) vecchiaia, malattia dell’agente, tali da non consentirgli la prosecuzione dell’attività; c) l’agente abbia ceduto ad altri i suoi diritti e doveri, previo accordo con il preponente. d) l’agente è morto. Prescrizione L’agente decade dal diritto all’indennità qualora non comunichi al preponente, entro 1 anno dalla fine del rapporto contrattuale, la sua intenzione di far valere tale diritto. Le norme sull’indennità di fine rapporto e quella sul termine decadenziale del diritto all’indennità, hanno valore inderogabile. Condizioni L’agente ha diritto ad un’ indennità a condizione: 1) che l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o un’ estensione notevole degli affari con la clientela esistente e che la relazione con questi clienti continui nel futuro a dare notevole vantaggi al preponente; 2) che il pagamento dell’indennita sia considerata ragionevole visto tutti gli aspetti incluso in particolare la perdita, da parte dell’agente, della provvigione proveniente da tale clientela. L’indennità non può superare la somma corrispondente ad un anno di provvigioni lorde, calcolata in base alla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni di attività dell’agente di commercio, ugualmente a ciò che avviene in Italia. Per quanto concerne il metodo di calcolo, come già noto, esistono due principali scuole di pensiero che sono quella tedesca e quella francese. Il metodo di calcolo dell’indennità, scelto dal- Agenti & rappresentanti di commercio - n. 1/2004 la Danimarca, come per l’Italia, è quello tedesco anche se non si può registrare allo stato attuale, nonostante le forti pressioni degli agenti, alcuna tendenza a pagare il massimo della somma dovuta in base alla legge. Patto di non concorrenza (Konkurrenceklausul) La legge danese sul contratto di agenzia prevede la possibilità di stipulare un accordo negoziale tra preponente ed agente, che limiti quest’ultimo nella sua attività professionale al termine del rapporto contrattuale. Tale patto non è indispensabile, ma può essere previsto nel contratto di agenzia ed è vincolante per l’agente solo al termine del rapporto contrattuale. Questo significa che durante il rapporto contrattuale, l’agente può svolgere contestualmente un’altra attività concorrente a quella del preponente senza incorrere in alcuna violazione normativa o contrattuale. Il patto di non concorrenza è vincolante per l’agente, però, solo nel caso in cui venga redatto in forma scritta, sia limitato all’ambito geografico e/o di clientela assegnato all’agente e riguardi merci oggetto del rapporto di agenzia. La clausola di non concorrenza, ugualmente a quanto previsto nell’ordinamento italiano, può avere una validità massima di due anni a decorrere dalla cessazione del contratto di agenzia. Riguardo a tale clausola, vi è da dire che in Italia l’accettazione di un patto di non concorrenza comporta, al momento della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente di un’indennità di natura non provvigionale, contrariamente invece a quanto previsto dal sistema danese, in cui non è prevista, in tale fase, alcuna forma di indennizzo. Viaggiatore piazzista È viaggiatore piazzista colui che si impegna, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, a visitare clienti promuovendo la vendita o l’acquisto di merci che non porta con sé. Ogni viaggiatore piazzista non può rappresentare altri preponenti, salvo che non sia stato stabilito diversamente. La maggior parte della normativa sugli agenti di commercio concernente le provvigioni si applica anche per i viaggiatori piazzisti. 35 Agenti in Europa ■L’Avv. P.R. Meurs-Gerken, è un partner dello Studio Legale Advokaterne Amaliegade No 42, con sedi in Copenaghen, Amaliegade n. 42, DK-1256 (tel. 00 45 33 11 33 99; fax 00 45 33 32 46 25; e-mail: [email protected], ed in Parigi, Boulevard Raspail n. 26, F-75007 (tel. 00 33 1 45 44 10 33; fax 00 33 1 45 44 69 21; e-mail: [email protected]). È specializzato in diritto commerciale, diritto internazionale e diritto societario, con riferimento alle problematiche relative alle questioni italo-danesi, ispano-danesi e franco-danesi. Lo Studio legale Advokaterne Amaliegade No 42, è uno Studio a vocazione prevalentemente internazionale che opera nei seguenti settori: diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto societario, diritto internazionale, agenzia e distribuzione, arbitrato internazionale, diritto bancario, trasporto, assicurazioni, settore farmaceutico e settore automobilistico. Lingue di lavoro: italiano, danese, inglese, spagnolo, francese, olandese, portoghese e tedesco. ■L’Avv. Luigi Farina è specializzato in diritto amministrativo, particolarmente nel settore degli appalti anche a livello comunitario, diritto internazionale, diritto commerciale, diritto tributario, energia (in particolare le energie alternative), marchi e brevetti. Collabora in Danimarca con lo Studio Legale Advokaterne Amaliegade No 42, Amaliegade n. 42, DK-1256, Copenaghen (tel. 00 45 33 46 10 23; fax 00 45 33 32 46 25; e-mail: [email protected]). Collabora, inoltre, con la sede di Parigi dello Studio legale Advokaterne Amaliegade No 42, Boulevard Raspail n. 26, F-75007 (tel. 00 33 1 45 44 10 33; fax 00 33 1 45 44 69 21; e-mail: [email protected]). In Italia collabora con lo Studio Legale Toscano, Via del Babuino n. 193, 00187 Roma (tel. 06 3224235; fax. 06- 3220003, e-mail: [email protected]). In Italia opera nei seguenti settori di specializzazione: diritto amministrativo, settore immobiliare, diritto internazionale, diritto civile e commerciale. Lingue di lavoro: italiano, inglese e spagnolo. ALTRE LEGISLAZIONI STRANIERE Austria Belgio PETER KUNZ, Il diritto d’agenzia in Austria. Una visione d’insieme, in “Agenti & Rappresentanti di commercio”, fasc. n. 1/1997, pag. 29. INGRID MEEUSSEN, Il contratto di agenzia in Belgio, in “Agenti & Rappresentanti di commercio”, fasc. n. 3/1998, pag. 27. INGRID MEEUSSEN, Applicazione ratione materiae della normativa belga sul contratto di agenzia a seguito della L. 4 maggio 1999, in “Agenti & Rappresentanti di commercio”, fasc. n. 3/1999, pag. 33. INGRID MEEUSSEN, Il contratto di concessione in Belgio, in “Agenti & Rappresentanti di commercio”, fasc. n. 1/2002, pag. 28. Francia JEROME ZUCCARELLI, Il contratto di agenzia in Francia, in “Agenti & Rappresentanti di commercio”, fasc. n. 1/2000, pag. 23. Germania ROBERT BUDDE, Il contratto di agenzia in Germania, in “Agenti & Rappresentanti di commercio”, fasc. n. 1/1998, pag. 27. Inghilterra GUY FACEY-ALBERTO ZILIANI, Il contratto di agenzia in Inghilterra, in “Agenti & Rappresentanti di commercio”, fasc. n. 2/2002, pag. 27. Lussemburgo INGRID MEEUSSEN, Il contratto di agenzia in Lussemburgo, in “Agenti & Rappresentanti di commercio”, fasc. n. 2/1999, pag. 27. Spagna JOSÈ RUIZ-BERDEJO Y SIGURTÀ, Il contratto di agenzia in Spagna, in “Agenti & Rappresentanti di commercio”, fasc. n. 3/2002, pag. 31. Portogallo JORGE VERÍSSIMO, Il contratto di agenzia in Portogallo, in “Agenti & Rappresentanti di commercio”, fasc. n. 4/2002, pag. 36. 36 Agenti & rappresentanti di commercio - n. 1/2004