IL DIRITTO DEL LAVORO IN SPAGNA

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IL DIRITTO DEL LAVORO IN SPAGNA
IL DIRITTO DEL LAVORO IN SPAGNA
I-
DATI SULL’OCCUPAZIONE IN SPAGNA (Luglio 2007)
- POPOLAZIONE: 45.120.000 abitanti totali
* 40.630.000 spagnoli
* 4.480.000 stranieri (1.700.000 cittadini dell’Unione Europea)
- POPOLAZIONE ATTIVA: 22.127.300
* 12.788.300 uomini
* 9.338.900 donne
OCCUPATI: 20.367.300 (1.551.500 tra 16-24 anni)
• Lavoratori salariati: 16.779.400 (82,38% degli occupati)
* 11.435.500 con contratti di lavoro a tempo indeterminato (68, 15 %)
* 5.343.900 con contratti di lavoro temporanei (31,85 %)
* 2.440.100 con contratti di lavoro part-time (11,98 % )
Non salariati: 3.580.000 (16,62% degli occupati)
-
-
DISOCCUPATI: 1.760.000
- TASSO DI DISOCCUPAZIONE: 7,95 %1 (il tasso più basso dal 1978)
* Uomini: 6,1 %
* Donne: 10,49%
-
TASSO DI OCCUPAZIONE: 66,77 %
TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE: 17,8 % (16,5 % nell’Unione
Europea)2
* 16-19 anni: 27 %
* 20-24 anni: 15,1 %
-
- TASSO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE:
* 16-19 anni: 24,1 %
* 20-24 anni: 59,1 %
-
TASSO DI DISOCCUPAZIONE FEMMINILE: 10,53 %
-
TASSO DI OCCUPAZIONE FEMINILE: 55,58 %
- LAVORATORI AFFILIATI AI SINDACATI:
* 2.400.000 lavoratori (16,4 %)
* 265.000 lavoratori giovani (11% del totale de lavoratori affiliati e
6,5% dei lavoratori giovani totali)
1
8,03% nel terzo trimestre de 2007.
Nel terzo trimestre de 2007, il tasso di disoccupazione giovanile in Spagna è del 18,6% (e in Europa,
del 15,2 % (EUROSTAD)
2
COPERTURA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA3: 50-60 %
dei lavoratori
• Primo semestre del 2007:
* 3.151 contratti collettivi registrati4
2467 contratti collettivi di ambito aziendali
684 contratti collettivi di ambito superiore
* 5.587.800 lavoratori5
-
- SCIOPERI:
* Numero di scioperi (fino a luglio 2007): 424
* Lavoratori partecipanti: 336.300
* Giornate non lavorate: 664.600
II-
FONTI:
- Costituzione Spagnola (1978).
I riferimenti costituzionali ai diritti dei lavoratori sono i seguenti:
Art. 7: si riconoscono i sindacati e le associazioni imprenditoriali (insieme ai partiti
politici), come strumenti principali dello Stato sociale e democratico di Diritto (art. 1.1
CE).
Art. 28.1: diritto alla libertà sindacale.
Art. 28.2: diritto allo sciopero.
Art. 35.1: tutti gli spagnoli hanno il dovere di lavorare, il diritto al lavoro, alla libera scelta
di professione, alla promozione professionale y a una retribuzione sufficiente, senza che
sia possibile la discriminazione basata sul sesso.
Art. 35.1: diritto alla contrattazione collettiva
Art. 35.2: diritto alle misure di conflitto collettivo.
Art. 38: diritto alla libertà di impresa nel contesto di un’economia di mercato.
Art. 40.1: dovere dei poteri pubblici di portare avanti politiche finalizzate al pieno
impiego.
Art. 40.2: dovere dei poteri pubblici di promuovere la formazione a riabilitazione
professionali, la sicurezza e la salute dei lavoratori sul lavoro, il riposo sufficiente e le
vacanze periodiche retribuite.
Art. 41: dovere dei poteri pubblici di garantire a tutti i cittadini un sistema pubblico di
previdenza sociale.
Leggi e Regolamenti (statali). Lo Stato ha competenza esclusiva nella
regolamentazione del lavoro. Le Regioni Autonome possono soltanto dettare
norme di esecuzione della legislazione sul lavoro dello Stato (art. 149.1.7
Costituzione).
Tra le leggi e i regolamenti si applica il principio di gerarchia normativa.
Le leggi spagnole più importanti in materia di lavoro sono:
-
3
Nel 2006, 10.507.500 lavoratori furono coperti dalla contrattazione collettiva.
3626 contratti collettivi registrati fino al 30 ottobre 2007.
5
7.040. 900 in totale lavoratori nel terzo trimestre de 2007.
4
-
-
STATUTO DEI LAVORATORI (Reale Decreto Legislativo 1/1995, 24
marzo). Regolamenta il contratto di lavoro; i rappresentati unitari dei lavoratori
nelle unità produttiva; e i contratti collettivi (statutari).
Legge 20/2007, 11 luglio, sullo Statuto del Lavoro Autonomo (SLA).
Legge 14/1994, 1 giugno, sulle Agenzie di Somministrazione.
Legge Organica 3/2007, 22 marzo, sulla Eguaglianza Effettiva fra Donne e
Uomini.
Legge Organica 11/ 185, 2 agosto, di Libertà Sindacale.
Reale-Decreto Legge 17/1977, 4 marzo, di Riforma delle Relazioni Industriali
(regolamento lo sciopero e la serratura).
Legge 31/1995, 8 novembre, sulla Prevenzione di Rischi nel Lavoro.
Legge 32/2006, 18 ottobre, sull’Appalto nell’Edilizia.
Legge 56/2003, 16 dicembre, sull’Occupazione.
Legge Organica 5/2002, 19 giugno, sulle Qualificazioni e Formazione
Professionale.
Reale Decreto-Legislativo 1/1994, 20 giugno, sulla Previdenza Sociale.
Reale Decreto Legislativo 5/2000, 4 agosto, sulle Infrazioni e Sanzioni
amministrative nel ambito sociale.
Legge 42/1997, 14 novembre, sull’Ispettorato del Lavoro.
Reale Decreto Legislativo 2/1995, 7 aprile, Processuale del Lavoro.
Contratti collettivi: devono rispettare le regole inderogabili delle leggi e dei
regolamenti.
Il diritto alla contrattazione collettiva in materia di lavoro tra i rappresentati
collettivi dei lavoratori e degli imprenditori è riconosciuto dal art. 37.1 della
Costituzione Spagnola.
L’art. 37.1 della Costituzione stabilisce anche la forza normativa dei contratti
collettivi.
* L’articolo 37 della Costituzione è stato sviluppato in forma parziale attraverso il Titolo
III dello Statuto dei Lavoratori (articoli 82 a 92).
I contratti collettivi, che sono il risultato di una contrattazione collettiva sviluppata
secondo le regole contenute in questi precetti sono contratti collettivi noti come
STATUTARI. Queste regole si riferiscono alla legittimità dei soggetti collettivi
negoziatori, alla procedura della contrattazione ed al contenuto minimo del contratto
collettivo.
I contratti collettivi statutari hanno efficacia giuridica erga omnes.
- Efficacia giuridica: il suo contenuto si incorpora in maniera automatica nel contenuto
dei contratti individuali di lavoro che si stipulino nel suo ambito di applicazione (non è
necessaria un’integrazione espressa) e le sue disposizioni non possono essere derogate ai
contratti individuali.
- Efficacia personale erga omnes (efficacia personale generale): le disposizioni di
un contratto collettivo statutario obbligano durante il suo tempo di vigenza tutti i
lavoratori e tutti gli imprenditori inclusi nel suo ambito di applicazione (art. 82.3 SL).
* I contratti collettivi che si fanno senza seguire le regole contenute nello Statuto dei
lavoratori sono chiamati contratti collettivi EXTRASTATUTARI. Non hanno nessun
fondamento legale e si basano direttamente sull’articolo 37.1 della Costituzione.
-
Hanno efficacia semplicemente contrattuale e sono applicati in esclusiva a quei lavoratori
ed imprenditori rappresentati dai soggetti collettivi particolari che lo hanno negoziato e
firmato (efficacia personale limitata).
• Non c’è mai l’obbligo di arrivare ad un contratto collettivo.
* I contratti collettivi sono sempre il risultato di un accordo libero fatto dai rappresentati
collettivi dei lavoratori e degli imprenditori in virtù della propria autonomia collettiva (art.
82.1 SL).
• La maggioranza dei contratti collettivi che si stipulano in Spagna sono statutari.
- Contratto individuale di lavoro:
Il contratto di lavoro individuale è regolato dal Titolo I dello Statuto dei Lavoratori
(ambito di applicazione, forma ed efficacia, diritti e doveri, modalità, tempo di lavoro,
potere direttivo e organizzativo dell’imprenditore, modificazioni contrattuali, sospensione
e licenziamenti).
Oltre le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, il contratto di lavoro è disciplinato
attraverso diversi regolamenti, soprattutto riguardo alle modalità contrattuali.
-
Usi e consuetudini locali e professionali: sono applicabili soltanto in difetto di
leggi e regolamenti e dei contratti collettivi e contratti individuali.
III- LAVORO SUBORDINATO/LAVORO AUTONOMO
L’articolo 1.1 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce l’ambito di applicazione del Diritto
del Lavoro: è applicabile soltanto a chi sia parte in un contratto di lavoro.
Secondo l’art. 1.1 SL, c’è un contratto di lavoro soltanto se i servizi che sviluppa una
persona hanno le seguenti caratteristiche:
- Sono prestati volontariamente.
- Sono prestati per conto della persona che riceve i servizi.
- Sono retribuiti.
- Sono prestati nell’ambito di organizzazione e direzione di un'altra persona
(lavoro subordinato).
Le parti non sono libere di scegliere se il rapporto tra loro è un contratto di lavoro o
meno. Se nella prestazione di servizi concorrono tutte le caratteristiche stabilite dal art.
1.1 SL, il rapporto si deve articolare giuridicamente attraverso un contratto di lavoro
(norma inderogabile).
Lo Statuto dei Lavoratori spagnolo nel suo art. 1.3 stabilisce le prestazioni di servizi che
non si sviluppano attraverso un rapporto di lavoro alle quali non sono applicabili le
norme di tutela del Diritto del Lavoro.
Le prestazioni di servizi che l’art. 1.3 SL considera escluse dal ambito di applicazione del
Diritto del Lavoro possono essere classificate in due grandi gruppi:
1) Prestazioni di servizi in cui mancano le caratteristiche che l’art. 1.1 SL
prevede per applicare le regole di tutela del Diritto del Lavoro:
- Le prestazioni personali obbligatorie.
- L’attività dei membri dei consigli di amministrazione delle società imprenditoriali.
- Le prestazioni di servizi effettuate a titolo di amicizia, benevolenza o buona
vicinanza.
I lavori realizzati tra familiari che convivano (presunzione iuris tantum).
I servizi degli intermediari di commercio quando assumono i rischi della propria
attività.
- In generale, tutte le attività nelle quali manchino le caratteristiche che l’art. 1.1 SL
stabilisce per qualificare una prestazione di servizi come oggetto di un vero
rapporto di lavoro.
In principio, secondo questa disposizione, il lavoro autonomo sarebbe una delle classi di
prestazioni di servizi esclusi dalla applicazione della tutela del Diritto del Lavoro. Nello
Statuto dei Lavoratori vi è una disposizione riguardante specificamente il lavoro
autonomo nella quale è previsto che il Diritto di Lavoro non sia applicabile al lavoro
autonomo, «salvo che una norma preveda espressamente il contrario in riguardo
-
ad alcuni aspetti ».
2) Prestazioni di servizi in cui non mancano nessuna delle caratteristiche che
l’art. 1.1 SL prevede per applicare le regole di tutela del Diritto del Lavoro,
ma sono escluse perché è espressamente indicato dalla legge:
- Le prestazioni di servizi dei funzionari pubblici della Pubblica Amministrazione
(dello Stato, delle Regioni Autonome e degli Enti Locali).
Al rapporto tra funzionario e Pubblica Amministrazione si applicano le regole del Diritto
Pubblico Amministrativo (Diritto della Funzione Pubblica).
I rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i lavoratori subordinati sono contratti di
lavoro e sono quindi applicabili le regole del Diritto del Lavoro seppure con qualche
particolarità.
Attualmente i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il suo personale, funzionari e
lavoratori, sono regolati dallo Statuto di base del Pubblico Impiego (Legge 7/2007, 12
aprile). Si applicano regole comuni alle due classi di impiegati. Ai lavoratori della Pubblica
Amministrazione saranno applicate le regole generali del Diritto del Lavoro in tutti i casi
in cui lo Statuto di Base dello Impiego Pubblico non stabilisca nessuna differenziazione
specifica.
Bisogna comunque tenere in considerazione che l’art. 2 SL fa un elenco di prestazioni
di lavoro (non tassativo) che debbono essere oggetto di una regolamentazione
speciale.
- Queste sono prestazioni subordinate soggette alla tutela del Diritto del Lavoro, ma non
al regime di tutela generale e sono chiamate «Rapporti di lavoro speciali».
- Il Governo ha l’obbligo di promulgare una regolamentazione di tutela speciale per ogni
tipo di suddetta prestazione adatta alle loro peculiarità. Il Governo potrà ampliare
l’elenco di rapporti di lavoro speciali.
- In tutto quello che non stabiliscono le norme speciali di tutela di questi lavoratori,
saranno applicabili le regole generali del Diritto del Lavoro comune (Diritto
supplementare).
- Attualmente sono considerati come rapporti di lavoro speciali, i seguenti:
a) Il personale di alta direzione, regolato dal Reale Decreto 1382/1985, 1 agosto.
b) Il personale del servizio domestico, regolato dal Reale Decreto 1424/1985, 1
agosto.
c) I detenuti, compresi i minorenni, regolati, rispettivamente, dal Reale Decreto
782/2001, 6 luglio e dalla Legge 5/2000, 12 gennaio, sulla responsabilità penale dei
minori.
d) Gli sportivi professionisti, regolati dal Reale Decreto 1006/1985, 26 giugno.
e) Gli artisti dello spettacolo, regolati dal Reale Decreto 1435/1985, 1 agosto.
f) Gli agenti e gli intermediari commerciali che assumono i rischi della loro
attività, regolati dal Reale Decreto 1438/1985, 1 agosto.
g) I disabili che lavorino in centri speciali di impiego, regolati dal Reale Decreto
2273/1985, 4 dicembre.
h) Gli scaricatori portuali, regolati dal Reale Decreto Legislativo 2/1986, di 23 maggio.
i) I laureati in Medicina che siano «residenti» (che facciano pratiche di
specializzazione in centri pubblici e in centri privati autorizzati), regolati dal Reale
Decreto 1146/2006, 6 ottobre.
j) Gli avvocati che lavorino in uno studio legale nell’ambito di un’organizzazione,
regolati dal Reale Decreto 1331/2006, 17 novembre.
CONCETTO DI SUBORDINAZIONE:
Fino a questo momento la giurisprudenza spagnola ha assunto un’interpretazione
tecnico-funzionale del concetto di subordinazione (formalista): si considera contratto di
lavoro, e quindi, si applicano le tutele specifiche del Diritto del Lavoro, soltanto se la
persona presta i suoi servizi sotto gli ordini dell’imprenditore (cioè, soltanto se si integra
nella organizzazione imprenditoriale).
Fino a pochi anni fa, l’interpretazione giurisprudenziale è stata espansiva per
l’applicazione della presunzione a favore dell’esistenza di contratto di lavoro contenuta
nell’articolo 8.1 Statuto dei Lavoratori (che, in realtà, adesso non è una vera
presunzione).
I giudici utilizzano “indici di dipendenza” per capire caso per caso se la prestazione di
servizi si sviluppa o no in maniera subordinata. Sono criteri dell’esperienza che sono
valutati contemporaneamente in ognuno caso particolare. Ad esempio, la giurisprudenza
spagnola considera che sono indizi a favore della subordinazione i seguenti:
• Che il lavoratore abbia un posto nell’impresa nel quale eserciti la propria
prestazione.
• Che il lavoratore lavori per un unico imprenditore.
• Che abbia un orario fisso.
• Che il lavoratore indossi abiti con il nome dell’impresa.
• Che il lavoratore debba rendere conto all’imprenditore riguardo alla sua
prestazione di servizi.
Secondo i giudici, se concorrono vari di questi indici, la prestazione di servizi è una
prestazione subordinata, quindi, oggetto di un vero contratto di lavoro e tutelata delle
regole del Diritto del Lavoro. Considerano che la subordinazione permanga anche
qualora il lavoratore sia inserito nel Regime Speciale di Previdenza Sociale riguardante i
lavoratori autonomi o stia pagando le tasse sulle attività economiche, corrispondenti
soltanto i professionisti autonomi.
Recentemente è stata attuata la Legge 20/2007, 11 luglio, sullo Statuto del Lavoro
Autonomo (SLA).
- Stabilisce un regime specifico di tutela per i lavoratori autonomi volto ad avvicinarli ai
lavoratori subordinati, soprattutto nell’ambito del rapporto individuale. Nonostante le
previsioni, la tutela che lo SLA concede ai lavoratori autonomi è ancora inferiore a quella
prevista per i lavoratori subordinati.
- La natura giuridica dei rapporti tra i lavoratori autonomi e l’imprenditore non si è
trasformata in un vero contratto di lavoro. Il rapporto giuridico dei lavoratori autonomi
mantiene la natura di rapporto civile o commerciale.
- Questa legge si applica a diversi tipi di lavoratori autonomi (quegli specificati dagli
articoli 1 e 2 SLA): i soggetti inclusi nell’ambito di applicazione del SLA è molto
eterogeneo.
1) ambito soggettivo d‘applicazione (art. 1 e 2)
Carattere generale:
a) La presente Legge sarà applicata alle persone fisiche che realizzano di maniera
abituale, personale, diretta, per conto proprio e fuori di qualsiasi ambito di
direzione e organizzazione di un’altra persona, un’attività economica o
professionale a titolo lucrativo, offrendo o non offrendo un’occupazione a
lavoratori subordinati.
b) Sarà anche d’applicazione ai lavori realizzati abitualmente per i familiari dei
subordinati che non sono lavoratori subordinati, conformemente a quanto
stabilito nel art. 1.3 e) del Testo modificato della Legge dello Statuto dei
lavoratori approvato per il Reale Decreto Legislativo 1/1995, dal marzo 24.
E in particolare:
Si dichiarano espressamente intesi nell’ambito di applicazione di questa Legge, sempre
che ci siano i requisiti ai quali si riferisce il primo paragrafo.
a. I soci industriali da società in nome collettivo e di società in accomandita.
b. I soci delle società di fatto e i soci di società civili irregolari, salvo che la
sua attività si limiti soltanto all’amministrazione dei beni dati in comune.
c. Chi esercita le funzioni di direzione e gestione che coadiuvano il
consigliere o amministratore, o prestano altre servizi per una società
mercantile capitalista, a titolo lucrativo e di maniera abituale, personale e
diretta, quando possiedono del controllo effettivo, diretto o indiretto di
quella, nei termini previsti nella disposizione addizionale vigesima settima
del testo Rifondato della Legge Generale della Sicurezza Sociale
approvato per Reale Decreto Legislativo 1/1994, dal giugno 20.
d. I LAVORATORI AUTONOMI ED ECONOMICANTE
DIPENDENTI ai quali si riferisce il Capitolo III del Titolo II della
presente Legge, sono forniti da diritti professionali specifici ed
esclusivi.
Secondo il disposto dell’art. 11 dallo Statuto del Lavoratore Autonomo, sono lavoratori
autonomi economicamente dipendenti quelli che realizzano un’attività economica o
professionale a titolo lucrativo e in maniera abituale, personale, diretta e predominante
per una persona fisica o giuridica, denominata cliente, e dalla quale dipendono
economicamente per percepire, almeno il 75 per cento delle loro entrate per reddito da
lavoro e da attività economiche o professionali, sempre che nella prestazione di queste
attività concorrano simultaneamente le seguenti condizioni:
1. Non avere a proprio carico lavoratori subordinati né assumere o
dare in subappalto a terzi parte o la completa attività, sia riguardo
all’attività assunta con il cliente dal quale dipende
economicamente sia l’attività che potrebbe assumere con altri
clienti.
2. Non realizzare la loro attività in maniera indifferenziata con i
lavoratori che prestano dei servizi sotto qualunque modalità di
contrattazione lavorativa per conto del cliente.
3. Disporre di infrastruttura produttiva e di materiale proprie,
necessarie per l'esercizio dell’attività e indipendenti da quella del
suo cliente, quando nell'attività detta sono economicamente
prominenti.
4. Sviluppare la sua attività con propri criteri organizzativi, senza
danno nelle indicazioni tecniche che potrebbe far recidere dal suo
cliente.
5. Percepire una controprestazione economica in funzione dal
risultato dalla sua attività, secondo quanto negoziato con il cliente
e presumendo il rischio legato all’attività.
I titolari di istituzioni o locali commerciali ed industriali e di uffici aperti al pubblico ed i
professionisti che esercitano la loro professione unitamente con altri nel regime
societario o sotto qualunque altra forma giuridica ammessa nel diritto, non avrà in nessun
caso considerati lavoratori autonomi economicamente dipendenti.
Il lavoratore autonomo dovrà constatare esplicitamente nel contratto la sua condizione di
dipendente economicamente riguardo al cliente che lo assume, come pure le variazioni
che si possono produrre. La condizione di dipendente potrà soltanto mostrarsi con
riguardo ad un unico cliente.
e. Qualunque altra persona che adempia con i requisiti stabiliti nell'articolo
1.1 della Legge attuale.
2. AMBITO OGGETTIVO DI TUTELA DEI LAVORATORI AUTONOMI:
2.1- DIRITTI PROFESSIONALI (INDIVIDUALI): Titolo II
2.1.a) Diritti professionali di TUTTI i lavoratori autonomi, inclusi
nell’ambito d’applicazione dallo Statuto del Lavoro Autonomo (Capitolo Secondo
dal Titolo II)
Tutti i precetti dallo Statuto dal Lavoro Autonomo che riconoscono
diritti a favore dei lavoratori autonomi senza norme indisponibili per l’autonomia della
volontà delle parti. Sono norme inderogabili in peius nelle quali si riconoscono
diritti minimi.
- Diritti costituzionali generali: I lavoratori autonomi, in quanto a cittadini, hanno il
diritto al esercizio dei diritti riconosciuti nella Costituzioni Spagnola e nei Trattati e
accordi internazionali ratificati per la Spagna riguardo alla materia, uguale che qualunque
cittadino.
- Diritti costituzionali di base di carattere professionale: riguarda i soggetti che si
impegnano a una determinata attività professionale di propria iniziativa in un mercato
libero.
Questi diritti avranno il contenuto e la portata che per ognuno di loro dispone la
normativa specifica e sono i seguenti:
a. Diritto al lavoro e alla libera scelta della professione o ufficio.
b. Libertà di iniziativa economica e diritto alla libera concorrenza.
c. Diritto di proprietà intellettuale sulle opere o prestazioni protette.
- Diritti individuali durante l'esercizio della propria attività professionale:
a. L'uguaglianza di fronte alla legge e la non discriminazione, diretta o indiretta,
per ragione di nascita, l'origine razziale o etnica, il sesso, lo stato civile, la
religione, le convinzioni, l'incapacità, l'età, l'orientazione sessuale, l'uso di alcune
delle lingue ufficiali della Spagna o qualunque altra condizione o circostanza
personale o sociale. In relazione con il diritto all'uguaglianza e la non discriminazione
per ragione di sesso si fa riferimento a quanto stabilito nella Legge Costituzionale
3/2007, dal 22 di marzo, per l'uguaglianza efficace tra donne e uomini.
b. A non essere discriminato per ragioni di incapacità, in conformità con quanto
stabilito nella Legge 51/2003, dal 2 dicembre, d’uguaglianza di opportunità, non
discriminazione e accessibilità universale delle persone con incapacità.
c. Al rispetto della sua intimità e alla considerazione appropriata della sua
dignità.
d. Alla formazione e reinserimento professionale.
e. Alla sua integrità fisica ed a una protezione adeguata della sua sicurezza e
salute nel posto di lavoro.
Il lavoratore autonomo avrà diritto a interrompere la sua attività e abbandonate il
posto di lavoro, quando si considera che questa attività include un «rischio grave
e imminente» per la sua vita o salute.
Inoltre, durante la prestazione di servizi, il lavoratore autonomo incluso nello stesso
centro di lavoro con altri lavoratori autonomi e/o con altri impresari e i suoi rispettivi
lavoratori, saranno di applicazione gli obblighi di cooperazione, informazione e
istruzione previsti negli paragrafi 1 e 2 dal articolo 24 della Legge 31/1995, dell’8
novembre, di Prevenzione di Rischi Lavorativi. L’ impresa contrattante, quando il
lavoratore autonomo sviluppa i suoi servizi professionistici nel centro di lavoro e questi
servizi corrispondano alla «propria attività», dovrà vigilare che il lavoratore autonomo
adempia £gli obblighi di prevenzione di rischi lavorativi che gli corrispondono secondo
la normativa in vigore.
Questi doveri di cooperazione risultano anche applicabili all’impresa titolare del centro di
lavoro dove i lavoratori autonomi sviluppano la propria prestazione e alle restanti
imprese o lavoratori autonomi inclusi simultaneamente in queste unità produttive per lo
svolgimento della rispettiva attività professionistica.
Se i lavoratori autonomi eseguono la propria attività professionale fuori del luogo di
lavoro dell’impresa, ma utilizzano mezzi di lavoro (macchinari, attrezzatura, prodotti,
utili, ecc.) di proprietà della stessa, essa deve garantire che questi mezzi di lavoro hanno
tutti i requisiti di sicurezza in accordo alla normativa vigente e inoltre deve informare in
termini comprensibili il lavoratore sull’utilizzo adeguato e sicuro di loro.
Se l’impresa committente del lavoratore autonomo non adempie qualcuno degli obblighi
preventivi che impone la Legge e, in conseguenza di questo, il lavoratore autonomo
soffra qualche tipo di danno in riguardo alla sua vita, alla sua integrità o alla sua salute,
l’impresa irregolare sarà l'unico responsabile del pagamento dei COMPENSI
CIVILI corrispondenti ai danni causati al lavoratore autonomo, indipendentemente
dal fatto che il lavoratore infortunato sia ricorso o non ricorso alle prestazioni per
contingenze professionali.
f. Alla percezione pontuale della controprestazione economica
convenuta per l’esercizio professionale della sua attività. I lavoratori
autonomi hanno il diritto alla percezione della controprestazione
economica per l’esecuzione del contratto nel tempo e nella forma
convenuta e conforme a quanto previsto nella Legge 3/2004, dal 29
dicembre, che stabilisce misure di lotta contro la morosità nelle
operazioni commerciali.
g. Alla conciliazione della sua attività professionale con la sua vita
personale e familiare, con il diritto a sospendere la sua attività nelle
situazioni di maternità, paternità, rischio durante la gravidanza,
rischio durante l’allattamento e adozione o ricevimento, tanto
preadottivo quanto permanente o semplice in conformità con il Codice
Civile o con le leggi civili delle Comunità Autonome che le regolano.
h. All’esercizio individuale delle azioni derivate della sua attività
professionale.
i. Alla tutela giudiziale effettiva dei suoi diritti professionali, così
come al accesso ai mezzi extragiudiziali per la soluzione di
conflitti.
j. Qualunque altro diritto derivante dai contratti da loro stipulati (nei
contratti individuali di natura civile o commerciale si possono migliorare i
diritti riconosciuti con carattere minimo nello Statuto del Lavoro
Autonomo e anche stabilire nuovi diritti non riconosciuti in questa
norma).
2.1.b) Diritti professionali specifici del LAVORATORE AUTONOMO
ECONOMICAMENTE DIPENDENTE (Capitolo Secondo dal Titolo II)
Ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti sono attribuiti una serie di diritti di
carattere speciale addizionali a quelli che sono concessi a tutti lavoratori autonomi con
carattere generale. È a loro offerta, così, una protezione rinforzata entro il gruppo dei
lavoratori autonomi inclusi nell'ambito di applicazione dello Statuto del Lavoro
Autonomo, e ciò si deve al fatto che la posizione di questa classe di lavoratori autonomi
nel contratto civile o commerciale, in virtù del quale sviluppano la loro attività
professionale, assomiglia di più a quella dei lavoratori subordinati.
I diritti individuali di carattere professionale che sono attribuiti in esclusiva ai lavoratori
autonomi economicamente dipendenti e non agli altri, sono i seguenti:
Quando nel contratto non viene fissata una durata o un servizio
determinato, si presumerà, salvo prova contraria, che il contratto
sarà pattuito a tempo indeterminato.
Il lavoratore autonomo economicamente dipendente avrà diritto
a un’interruzione della sua attività annuale pari a 18 giorni
effettivi, senza pregiudizio a che questo regime potrà essere
migliorato, tramite contratto tra le parti o tramite accordi
d’interesse professionale. Benché questo diritto non sia
denominato espressamente nello Statuto del Lavoratore
Autonomo come “Ferie”, nella pratica, risulta pienamente loro
equiparabile, sebbene si debba tener conto che ai lavoratori
subordinati nell’art. 38 SL è riconosciuto un minimo di 30 giorni
naturali di ferie retribuiti per anno di servizio.
La lavoratrice autonoma economicamente dipendente che
sia vittima di discriminazione sessuale avrà diritto
all’adeguamento dell’orario d’attività in modo da rendere
effettiva la sua protezione o il suo diritto all’assistenza
sociale integrale.
1. ESTINZIONE CONTRATTUALE CAUSALE. La relazione
contrattuale tra le parti si estinguerà in alcune delle seguenti
circostanze:
a. Mutuo accordo tra le parti.
b. Cause validamente verbalizzate nel contratto, salvo che le
stesse costituiscano un abuso di diritto manifesto.
c. Morte, pensione o invalidità incompatibile con l’attività
professionale, conforme alla corrispondente legislazione di
Previdenza Sociale.
d. Desistenza del lavoratore autonomo economicamente
dipendente, dovendo in questi casi rispettare il preavviso
stipulato o conforme agli utilizzi e abitudini.
e. Volontà dal lavoratore autonomo economicamente
dipendente, fondata su inadempienza contrattuale grave della
controparte.
f. Volontà del cliente, basata su una causa giustificata,
dovendo comunque rispettare il preavviso stipulato o
conforme agli utilizzi e abitudini.
g. Per decisione della lavoratrice autonoma economicamente
dipendente, che si vede obbligata ad estinguere il rapporto
contrattuale in conseguenza di essere vittima di
discriminazione sessuale.
h. Qualcuna altra causa legalmente stabilita.
In tutti questi casi, non avranno luogo i presupposti per l’indennità civile per
danni e pregiudizi derivati della rottura del contratto.
2. Diritto alla sospensione di contratto quando concorrano
determinate cause. Si considerarono cause debitamente
giustificate di interruzione dell’attività, da parte dal lavoratore
economicamente dipendente, quelle fondate su:
a. Mutuo accordo delle parti.
b. La necessità di attendere responsabilità famigliari urgenti,
sopravvenute e imprevedibili.
c. Il rischio grave e imminente per la vita e la salute del
lavoratore autonomo.
d. Incapacità temporale, maternità o paternità.
e. La situazione di discriminazione sessuale, per la quale la
lavoratrice autonoma economicamente dipendente renda
effettiva la sua protezione e il suo diritto all’assistenza sociale
integrale.
f. Forza maggiore.
2.2 DIRITTI COLETTIVI DEL LAVORATORE AUTONOMO (Titolo III)
I lavoratori autonomi sono titolari dei seguenti diritti collettivi:
a. Ad affiliarsi al sindacato o associazione delle imprese di sua scelta, nei
termini stabiliti nella legislazione corrispondente.
Le associazione di lavoratore autonomi sono titolari dei diritti di carattere collettivo:
- Costituire federazioni, confederazioni o unioni, previo
adempimento dei requisiti imposti per la costituzione di
associazione, con accordo espresso dei suoi organi competenti.
Allo stesso modo, potranno stabilire i vincoli che considerano
opportuni con organizzazioni sindacali e associazioni delle
imprese.
- Concretare accordi di interesse professionale per i lavoratori
autonomi economicamente dipendenti affiliati.
Esercitare la difesa e la tutela collettiva degli interessi professionali
dei lavoratori autonomi.
- Partecipare nei sistemi non giurisdizionali di soluzione delle
controversie collettive dei lavoratori autonomi quando sia
previsto negli accordi di’interesse professionale.
b.
Ad affiliarsi e fondare associazioni professionali specifiche di lavoratori
autonomi senza previa autorizzazione (non è un diritto nuovo).
Le associazione professionali di lavoratori autonomi se costituiranno ed entreranno in
vigore in base alle previsioni della Legge Organica 1/2002, dal 22 marzo, disciplinante il
Diritto di Associazione e le sue norme di sviluppo, con le specialità previste nella
presente Legge.
Queste associazioni, per le quali in riguardo a denominazione e statuti si farà riferimento
alla loro specialità soggettiva e di obiettivi, avranno la finalità di difesa degli interessi
professionali dei lavoratori autonomi e funzioni complementari, potendo sviluppare tutte
le attività lecite che siano dirette a tale finalità. In nessun caso potranno avere scopo di
lucro. Le stesse godranno d’autonomia rispetto alle Amministrazioni Pubbliche così
come rispetto a qualunque altro soggetto pubblico o privato.
Indipendentemente delle previsioni dell’art. 10 della Legge Organica 1/2002, del 22 di
marzo, disciplinante il Diritto di Associazione, le associazione professionali dei lavoratori
autonomi dovranno iscriversi e depositare i propri statuti nel registro speciale dell’ufficio
pubblico stabilito dal Ministero di Lavoro e Affari Sociali o dalla corrispondente
Comunità Autonoma, nella quale l’associazione sviluppa principalmente la sua attività.
Queste associazioni professionali potranno solo essere sospese o sciolte mediante una
risoluzione firmata dall’autorità giudiziale fondata su un’inadempienza grave delle leggi.
c. Esercitare l’attività collettiva di difesa degli interessi professionali.
Ai lavoratori economicamente dipendenti (esclusivamente a loro) oltre ai loro diritti
collettivi acquisiti, si riconosce il diritto di stipulare un tipo di accordo collettivo
denominato «ACCORDO DI INTERESSE PROFESSIONALE».
Questi accordi devono essere concertati tra le associazioni o i sindacati rappresentativi
dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti e le imprese per l’esecuzione della
loro attività e in essi si potranno stabilire le condizioni di modo, tempo e luogo di
esecuzione di detta attività così come altre condizioni generali di contrattazione. In tutti i
casi gli accordi di interesse professionale osserveranno i limiti e le condizioni stabilite
nella legislazione a difesa della concorrenza.
-
Si intenderanno nulle e privi di effetto le clausole degli accordi di interesse professionale
contrarie a disposizioni legali di diritto inderogabile stabilite nello Statuto del Lavoro
Autonomo.
Gli accordi di interesse professionale saranno pattuiti secondo le regole del Codice Civile.
L’efficacia individuale dei detti accordi è limitata alle parti firmatarie e, nel suo
caso, agli affiliati alle associazioni dei lavoratori autonomi o ai sindacati firmatari
che hanno dato espressamente il loro consenso ad esso (questi accordi, di carattere
generale non hanno un’efficacia individuale generale immediata dato che per essere
applicabili è necessario che ogni lavoratore autonomo economicamente dipendente
affiliato o associato ai soggetti collettivi firmatari, presti espressamente il suo consenso
affinché l’accordo sia applicabile: EFFICACIA MOLTO LIMITATA, POICHE’,
ALLA FINE, DIPENDE DALLA VOLONTA’ DELLO STESSO
LAVORATORE AUTONOMO ECONOMICAMENTE DIPENDENTE.
Quando il lavoratore autonomo economicamente dipendente presta il suo consenso
espresso affinché risulti applicabile un accordo di interesse professionale in vigore, le
clausole del suo contratto individuale saranno nulle qualora contrastino i disposti di detto
accordo.
2.3 DIRITTO ALLA PROTEZIONE
AUTONOMO (TITOLO IV)
SOCIALE
DEL LAVORATORE
a. Diritto alla Previdenza Sociale.
1. In conformità con l’art 41 della Costituzione, le persone che esercitano un’attività
professionale o economica per conto proprio o autonoma avranno diritto al
sostegno di un regime pubblico di Sicurezza Sociale, che garantisca loro
l’assistenza e le prestazioni sociali sufficienti a fronte di situazioni di necessità.
Le prestazioni complementari saranno libere.
2. A protezione dei lavoratori per conto proprio e autonomi si realizzerà attraverso
un unico regime, che si denominerà Regime Speciale di Previdenza Sociale
dei Lavoratori Autonomi, senza pregiudizio per nessun contratto collettivo
specifico dei lavoratori autonomi, in ragione della sua appartenenza ad un
determinato settore economico, saranno inquadrati negli altri regimi di Sicurezza
Sociale.
- Affiliazione alla Previdenza sociale. L’affiliazione al sistema di Sicurezza Sociale è
obbligatoria per i lavoratori autonomi o per conto proprio, e unica per tutta la loro vita
professionale, senza pregiudizio in riguardo all’entrata e all’uscita dai distinti regimi
integrativi del Sistema di Sicurezza Sociale, così come in riguardo alle altre variazioni che
possono prodursi successivamente all’affiliazione.
- Contribuzione alla Previdenza Sociale. La contribuzione è obbligatoria nel Regime
di Sicurezza Sociale per i lavoratori per conto proprio o autonomi nei termini previsti
dall’art 15 del testo modificato della Legge Generale della Previdenza Sociale attuata dal
Reale Decreto Legislativo 1/1994, del 20 giugno, e altre disposizioni di sviluppo.
La legge stabilisce riduzioni e abbuoni nella contribuzione alla Sicurezza Sociale in favore
dei seguenti collettivi di lavoratori autonomi:
- Coloro che, in funzione di altre attività realizzate, contribuiscono, sommando le basi di
contribuzione, al di sopra della base massima del Regime Generale della sicurezza
Sociale.
- Le persone disabili che svolgono un lavoro autonomo.
- I lavoratori autonomi che si dedicano all’attività di vendita ambulante o a domicilio.
- Coloro che si precisino legalmente o regolamentarmente.
- Azione protettiva. L’azione protettiva del Regime Speciale di Previdenza Sociale dei
lavoratori per conto proprio o autonomi, nei termini e conformemente alle condizioni
previste legalmente comprenderà, in tutti i casi (come minimo):
- L’assistenza sanitaria in caso di maternità, infermità comune o professionale e infortuni,
siano o no sul lavoro.
- Le prestazioni economiche in situazioni di incapacità temporale, rischio durante la
gravidanza, maternità, paternità, rischio durante l’allattamento, incapacità
permanente, pensionamento, morte e sopravvivenza e parenti e figli a carico. Non
comprende l’indennità di disoccupazione.
3. Misure di incentivo e promozione del lavoro autonomo da parte dei poteri
pubblici (POLITICA DI IMPIEGO) (TITOLO V)
Nello Statuto del Lavoro Autonomo si considera essenziale l’incentivo da parte dei poteri
pubblici del lavoro autonomo attraverso un serie di misure apposite.
Questo orientamento risponde pienamente alle direttive comunitarie in materia di politica
di impiego, di cui uno dei fondamenti è la promozione dello spirito imprenditoriale.
In particolare si prevede la necessità di adottare le seguenti politiche pubbliche:
- Misure di incentivo del lavoro autonomo in determinati settori o attività
attraverso la creazione di riduzioni o abbuoni nella contribuzione alla Sicurezza
Sociale
- Politiche di incentivo del lavoro autonomo dirette alla creazione e allo sviluppo
di iniziative economiche e professionali per conto proprio.
- Politiche di formazione professionale e consulenza tecnica: l’incentivazione al
lavoro autonomo sarà indirizzata specialmente ad integrare nel sistema d’istruzione e, in
particolare, nella formazione professionale la promozione del lavoro autonomo, a
promuovere la formazione e il reinserimento professionale dei lavoratori autonomi,
facilitando loro l’accesso ai programmi di formazione professionale, orientati al
miglioramento delle loro capacità professionali e allo sviluppo delle loro capacità
gestionali.
- Politica di promozione della sicurezza e salute sul lavoro per i lavoratori
autonomi: in concreto riguardo agli aspetti relativi alla consulenza tecnica, alla vigilanza
e controllo sul rispetto, da parte dei lavoratori autonomi, della normativa di prevenzione
dei rischi di lavoro e, separatamente, alla formazione preventiva specifica e adattata alle
peculiarità dei lavoratori autonomi.
- Politiche di appoggio finanziario alle iniziative economiche. I poteri pubblici,
nell’ambito delle loro rispettive competenze e nella cornice degli accordi assunti con
l’Unione Europea, adotteranno programmi di aiuto finanziario alle iniziative economiche
degli imprenditori.
L’elaborazione di questi programmi presterà attenzione alle necessità di tutela dei gruppi
con speciali difficoltà di accesso al mercato del lavoro, alla garanzia della futura
praticabilità dei progetti beneficiari, così come all’esigenza di valutazione degli effetti
economici in relazione agli obiettivi prospettati.