Unione Nazionale Imprese di Trasporto

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Unione Nazionale Imprese di Trasporto
FITA
Unione Nazionale Imprese di Trasporto
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Roma, 7 Novembre 2016
Prot. n. 80/MC/mti
Alla Presidenza Nazionale CNA Fita
Al Consiglio Nazionale CNA Fita
Ai Resp.li Reg.li e Territoriali CNA Fita
Oggetto: Circolare CNA Fita 16/ 2016 - Distacco transnazionale – Dal 26 Dicembre 2016 obbligo di
comunicazione preventiva da parte delle imprese estere - DM 10.8.2016 (G.U. n. 252 del 27.10.2016)
Cari colleghi,
il tema del distacco transnazionale e del dumping sociale praticato dalle imprese estere, è uno degli
argomenti ricorrenti delle rivendicazioni avanzate al MIT.
La richiesta è quella di introdurre normative che contengano l’uso, spesso illegale e distorto, del distacco
transnazionale; un esempio di misura anti-dumping è la Legge “Macron” introdotta in Francia dal mese di
Luglio 2016.
Disposizioni analoghe a quelle francesi, sono contenute nel D.L.gs n.136/2016 in vigore dal 22 Luglio 2016
2016 (di recepimento della direttiva 67/2014/UE) sul distacco transnazionale.
A tal proposito, con il Decreto Ministeriale 10 Agosto 2016 pubblicato nella G.U. n.252 del 27 Ottobre
2016, si dà attuazione al comma 2 dell’articolo 10 del D.L.gs 136/2016 introducendo le MODALITÀ DI
COMUNICAZIONE preventiva che le imprese distaccanti, stabilite in un altro stato membro, dovranno
effettuare in via telematica a partire dal 26 dicembre p.v. utilizzando il nuovo modello “Uni_distacco_UE”
disponibile sul sito www.lavoro.gov.it.
Prima di esplicitare sinteticamente il contenuto del DM 10.8.2016, per meglio comprendere il collegamento
tra il contenimento del dumping sociale nel settore del trasporto (merci e persone) e la normativa di cui
trattasi, riteniamo opportuno richiamare brevemente il campo di applicazione e le finalità del Decreto
n.136/2016, facendo per altro presente che stiamo aspettando anche la diffusione di una apposita
circolare che espliciti meglio il suo contenuto.
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
DECRETO n.136/2016
(attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 Maggio 2014,
concernente l’applicazione della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una
prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno)
DECRETO n.136/2016 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Decreto n.136/2016 si applica:
1. Alle IMPRESE STABILITE IN UN ALTRO STATO MEMBRO che distaccano in Italia uno o più lavoratori
in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva
o di un altro destinatario
2. Alle AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO STABILITE IN UN ALTRO STATO MEMBRO che
distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in
Italia.
DECRETO n.136/2016 - CONTENUTI E SANZIONI
 vengono individuati puntuali criteri volti ad accertare l'autenticità del distacco; se si accerta che il
distacco non è autentico, si prevedono sanzioni pecuniarie (max. € 50.000) ed il lavoratore si considera
alle dipendenze dell'utilizzatore (art. 3);
 si sancisce la piena applicazione del principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori diretti di
pari livello in Italia, specificatamente anche in caso di distacco tramite agenzia, e ricomprendendovi le
previsioni di cui al CCNL (art. 4);
 viene sancita espressamente la responsabilità solidale dell'utilizzatore in caso di inadempimento degli
obblighi retributivi e contributivi da parte del distaccante, anche in caso di somministrazione
transnazionale (art. 4);
 viene introdotto un obbligo di nominare un referente in Italia, incaricato di inviare e ricevere i
documenti (in difetto si considera l'utilizzatore) e di trattare con le parti sociali per la contrattazione di
secondo livello. In caso di omissione, sanzione fino a € 6.000 (artt. 10 e 12);
 viene introdotto un obbligo di comunicazione preventiva a carico del distaccante: l'impresa che
distacca lavoratori in Italia deve comunicare al Ministero del Lavoro, 24 ore prima l'inizio del distacco,
una serie di informazioni (dati identificativi del distaccante, del distaccatorio, dei lavoratori, numero di
autorizzazione, dati del referente in Italia, tipologia dei servizi, ecc.). In caso di omissione, sanzione fino a
€ 500 per ogni lavoratore (artt. 10 e 12);
 viene previsto un obbligo di tenuta di documentazione in italiano: in costanza di rapporto e fino a due
anni dalla fine del distacco, il distaccante deve predisporre copia in italiano del contratto di lavoro, della
busta paga, della documentazione attestante il pagamento della retribuzione, ecc. In caso di omissione,
sanzioni fino a € 3.000 per ogni lavoratore (artt. 10 e 12).
Il provvedimento introduce inoltre disposizioni che disciplinano la cooperazione tra Stati nell’attività di
verifica dell’autenticità dei distacchi e di perseguimento e repressione dei distacchi abusivi (Capo II) nonché,
in dettaglio, la disciplina relativa alla esecuzione delle sanzioni amministrative (Capo IV).
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DECRETO n. 136/2016 – FINALITÀ
Il decreto legislativo n.136/2016 vuole contrastare il fenomeno che comporta il ricorso a personale
dipendetene di aziende straniere (per lo più di Stati neocomunitari dell’est), impiegati in Italia presso
imprese dello stesso gruppo, oppure di altre imprese o altre unità produttive o destinatari, a cui si applicano
però le regole e trattamenti retributivi e previdenziali del paese d’origine perché più convenienti. Per effetto
del provvedimento, che vale anche per le agenzie di somministrazione e per il settore del trasporto su
strada (merci e passeggeri) , al personale distaccato devono essere riconosciute le stesse condizioni di
lavoro e di occupazione applicate nel paese in cui si svolge il distacco. Ciò significa, semplificando,
riconoscere la stessa retribuzione minima e i giorni di ferie previsti dal contratto collettivo di riferimento.
DECRETO N.136/2016 - CABOTAGGIO STRADALE DI MERCI E PASSEGGERI
Come noto, l'ammissione di vettori non residenti, ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato
membro dell'UE, prende il nome di CABOTAGGIO STRADALE; attività di cabotaggio significa quindi eseguire
trasporti interni in un Paese membro dell’Unione Europea, o dello Spazio Economico Europeo, diverso da
quello in cui il trasportatore è stabilito
Il comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 136/2016, stabilisce che le disposizioni di questo
decreto si applicano anche alle operazioni di CABOTAGGIO di cui ai regolamenti 1072/2009 (trasporto
merci) e 1073/2009 (trasporto persone):
“nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al
Capo III del Regolamento (CE) n.1072/2009 del 21 Ottobre 2009 e al Capo V del Regolamento (CE)
n.1073/2009 del 21 Ottobre 2009”.
Con tale incipit si prevede espressamente che il cabotaggio rientra nell’ambito di applicazione della
Dir.96/71 e pertanto se ne deduce che, in caso di trasporti effettuati nel territorio italiano in esecuzione
del regime di cabotaggio, le IMPRESE ESTERE interessate, per tali servizi, DOVRANNO RISPETTARE LE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E DI CONTRATTO COLLETTIVO IN MATERIA DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
MINIMO .
In buona sostanza, il Decreto n.136/2016, sembrerebbe introdurre meccanismi e regole analoghi a quelli
attuati dalla Francia con la Legge Macron; fa eccezione, ad esempio, il caso del trasporto internazionale
che in Francia rientra nel disposto della legge Macron mentre in Italia no. Su questo specifico aspetto
(trasporto internazionale) UNATRAS ritiene necessaria una modifica che equipari la nostra norma a quella
francese.
In merito a quanto richiamato in questa pagina, che è ciò che ci interessa più da vicino, attendiamo però maggiori
ragguagli e delucidazioni dalla circolare esplicativa che il ministero competente dovrebbe diffondere.
FRANCIA - LEGGE “MACRON”
Con la Legge “Macron”, le imprese estere, per non incorrere in sanzioni, sono tenute a
remunerare il proprio autista sulla base del salario minimo francese. Tuttavia, il dipendente
conserva la sua remunerazione contrattuale se questa è più elevata del salario minimo o del
salario convenzionale francese .
Rientrano nel campo di applicazione della normativa francese i seguenti casi:
 Prestazione di servizio transnazionale quando il destinatario della prestazione è stabilito o
opera in Francia: trasporti internazionali con destinazione – partenza dalla Francia,
cabotaggio
 Mobilità intra-gruppo
 Messa a disposizione di lavoro interinale da parte di un’impresa stabilita all’estero in
favore di un’impresa utilizzatrice in Francia
Il semplice transito sul territorio francese che non dà luogo a carico o scarico di merci o imbarco
di passeggeri, non rientra nel campo di applicazione della Legge Macron.
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DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2016 - G.U. n.252 del 27 Ottobre 2016
(Comunicazione preventiva di distacco transnazionale)
Le imprese estere che intendano distaccare lavoratori nel nostro Paese ovvero che effettuano operazioni di
cabotaggio all’interno del nostro territorio, dal 26 Dicembre 2016, dovranno adeguarsi a quanto disposto
dal Decreto 10 Agosto 2016 anche in termini di MODALITÀ E CRITERI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA
DEL DISTACCO DI LAVORATORI A CARICO DEL DISTACCANTE :
 le disposizioni si applicano alla comunicazione preventiva di distacco di cui all’articolo 10, comma 1
del D.L.gs n.136/2016:
“ 1. L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali….”
 sono tenute a rispettare gli obblighi di comunicazione preventiva le imprese stabilite in un altro
Stato membro o in uno Stato terzo ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un
altro stato membro che distaccano lavoratori in Italia
 i soggetti che distaccano lavoratori in Italia , entro le ore 24 del giorno precedente all’inizio del
periodo di distacco, devono inviare una comunicazione preventiva di distacco al Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali
 ogni variazione successiva alla comunicazione preventiva deve essere comunicata entro 5 giorni dal
verificarsi dell’evento modificativo
 la comunicazione va inviata telematicamente tramite il modello “UNI Distacco UE” reperibile sul
sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it
Cordiali saluti
(f.to) Il Responsabile Nazionale
Mauro Concezzi
Allegati :
1. Decreto Legislativo n.136/2016 – Attuazione Dir. 2014/67/UE
2. Decreto 10 Agosto 2016 ( G.U. n.252 del 27.10.2016) – Comunicazione preventiva di distacco
3. modello “UNI Distacco UE”
4. Allegato “A” – modalità di compilazione modello “UNI Distacco UE”
5. Allagato “C” – modalità tecniche di compilazione e trasmissione delle comunicazioni di inizio,
variazione o annullamento riguardanti il distacco di lavoratori
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