Unione Nazionale Imprese di Trasporto
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FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma – Piazza M. Armellini, 9/A Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 – E Mail : [email protected] Sede di Bruxelles 36-38, Rue Joseph II – 1000 –Bruxelles Tel + 322 2307440 Fax + 322 2307219 – E-Mail : [email protected] www.cna.it/fita Roma, 7 Novembre 2016 Prot. n. 80/MC/mti Alla Presidenza Nazionale CNA Fita Al Consiglio Nazionale CNA Fita Ai Resp.li Reg.li e Territoriali CNA Fita Oggetto: Circolare CNA Fita 16/ 2016 - Distacco transnazionale – Dal 26 Dicembre 2016 obbligo di comunicazione preventiva da parte delle imprese estere - DM 10.8.2016 (G.U. n. 252 del 27.10.2016) Cari colleghi, il tema del distacco transnazionale e del dumping sociale praticato dalle imprese estere, è uno degli argomenti ricorrenti delle rivendicazioni avanzate al MIT. La richiesta è quella di introdurre normative che contengano l’uso, spesso illegale e distorto, del distacco transnazionale; un esempio di misura anti-dumping è la Legge “Macron” introdotta in Francia dal mese di Luglio 2016. Disposizioni analoghe a quelle francesi, sono contenute nel D.L.gs n.136/2016 in vigore dal 22 Luglio 2016 2016 (di recepimento della direttiva 67/2014/UE) sul distacco transnazionale. A tal proposito, con il Decreto Ministeriale 10 Agosto 2016 pubblicato nella G.U. n.252 del 27 Ottobre 2016, si dà attuazione al comma 2 dell’articolo 10 del D.L.gs 136/2016 introducendo le MODALITÀ DI COMUNICAZIONE preventiva che le imprese distaccanti, stabilite in un altro stato membro, dovranno effettuare in via telematica a partire dal 26 dicembre p.v. utilizzando il nuovo modello “Uni_distacco_UE” disponibile sul sito www.lavoro.gov.it. Prima di esplicitare sinteticamente il contenuto del DM 10.8.2016, per meglio comprendere il collegamento tra il contenimento del dumping sociale nel settore del trasporto (merci e persone) e la normativa di cui trattasi, riteniamo opportuno richiamare brevemente il campo di applicazione e le finalità del Decreto n.136/2016, facendo per altro presente che stiamo aspettando anche la diffusione di una apposita circolare che espliciti meglio il suo contenuto. Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa DECRETO n.136/2016 (attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 Maggio 2014, concernente l’applicazione della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno) DECRETO n.136/2016 - CAMPO DI APPLICAZIONE Il Decreto n.136/2016 si applica: 1. Alle IMPRESE STABILITE IN UN ALTRO STATO MEMBRO che distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario 2. Alle AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO STABILITE IN UN ALTRO STATO MEMBRO che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia. DECRETO n.136/2016 - CONTENUTI E SANZIONI vengono individuati puntuali criteri volti ad accertare l'autenticità del distacco; se si accerta che il distacco non è autentico, si prevedono sanzioni pecuniarie (max. € 50.000) ed il lavoratore si considera alle dipendenze dell'utilizzatore (art. 3); si sancisce la piena applicazione del principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori diretti di pari livello in Italia, specificatamente anche in caso di distacco tramite agenzia, e ricomprendendovi le previsioni di cui al CCNL (art. 4); viene sancita espressamente la responsabilità solidale dell'utilizzatore in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte del distaccante, anche in caso di somministrazione transnazionale (art. 4); viene introdotto un obbligo di nominare un referente in Italia, incaricato di inviare e ricevere i documenti (in difetto si considera l'utilizzatore) e di trattare con le parti sociali per la contrattazione di secondo livello. In caso di omissione, sanzione fino a € 6.000 (artt. 10 e 12); viene introdotto un obbligo di comunicazione preventiva a carico del distaccante: l'impresa che distacca lavoratori in Italia deve comunicare al Ministero del Lavoro, 24 ore prima l'inizio del distacco, una serie di informazioni (dati identificativi del distaccante, del distaccatorio, dei lavoratori, numero di autorizzazione, dati del referente in Italia, tipologia dei servizi, ecc.). In caso di omissione, sanzione fino a € 500 per ogni lavoratore (artt. 10 e 12); viene previsto un obbligo di tenuta di documentazione in italiano: in costanza di rapporto e fino a due anni dalla fine del distacco, il distaccante deve predisporre copia in italiano del contratto di lavoro, della busta paga, della documentazione attestante il pagamento della retribuzione, ecc. In caso di omissione, sanzioni fino a € 3.000 per ogni lavoratore (artt. 10 e 12). Il provvedimento introduce inoltre disposizioni che disciplinano la cooperazione tra Stati nell’attività di verifica dell’autenticità dei distacchi e di perseguimento e repressione dei distacchi abusivi (Capo II) nonché, in dettaglio, la disciplina relativa alla esecuzione delle sanzioni amministrative (Capo IV). 2 DECRETO n. 136/2016 – FINALITÀ Il decreto legislativo n.136/2016 vuole contrastare il fenomeno che comporta il ricorso a personale dipendetene di aziende straniere (per lo più di Stati neocomunitari dell’est), impiegati in Italia presso imprese dello stesso gruppo, oppure di altre imprese o altre unità produttive o destinatari, a cui si applicano però le regole e trattamenti retributivi e previdenziali del paese d’origine perché più convenienti. Per effetto del provvedimento, che vale anche per le agenzie di somministrazione e per il settore del trasporto su strada (merci e passeggeri) , al personale distaccato devono essere riconosciute le stesse condizioni di lavoro e di occupazione applicate nel paese in cui si svolge il distacco. Ciò significa, semplificando, riconoscere la stessa retribuzione minima e i giorni di ferie previsti dal contratto collettivo di riferimento. DECRETO N.136/2016 - CABOTAGGIO STRADALE DI MERCI E PASSEGGERI Come noto, l'ammissione di vettori non residenti, ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro dell'UE, prende il nome di CABOTAGGIO STRADALE; attività di cabotaggio significa quindi eseguire trasporti interni in un Paese membro dell’Unione Europea, o dello Spazio Economico Europeo, diverso da quello in cui il trasportatore è stabilito Il comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 136/2016, stabilisce che le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle operazioni di CABOTAGGIO di cui ai regolamenti 1072/2009 (trasporto merci) e 1073/2009 (trasporto persone): “nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al Capo III del Regolamento (CE) n.1072/2009 del 21 Ottobre 2009 e al Capo V del Regolamento (CE) n.1073/2009 del 21 Ottobre 2009”. Con tale incipit si prevede espressamente che il cabotaggio rientra nell’ambito di applicazione della Dir.96/71 e pertanto se ne deduce che, in caso di trasporti effettuati nel territorio italiano in esecuzione del regime di cabotaggio, le IMPRESE ESTERE interessate, per tali servizi, DOVRANNO RISPETTARE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DI CONTRATTO COLLETTIVO IN MATERIA DI TRATTAMENTO RETRIBUTIVO MINIMO . In buona sostanza, il Decreto n.136/2016, sembrerebbe introdurre meccanismi e regole analoghi a quelli attuati dalla Francia con la Legge Macron; fa eccezione, ad esempio, il caso del trasporto internazionale che in Francia rientra nel disposto della legge Macron mentre in Italia no. Su questo specifico aspetto (trasporto internazionale) UNATRAS ritiene necessaria una modifica che equipari la nostra norma a quella francese. In merito a quanto richiamato in questa pagina, che è ciò che ci interessa più da vicino, attendiamo però maggiori ragguagli e delucidazioni dalla circolare esplicativa che il ministero competente dovrebbe diffondere. FRANCIA - LEGGE “MACRON” Con la Legge “Macron”, le imprese estere, per non incorrere in sanzioni, sono tenute a remunerare il proprio autista sulla base del salario minimo francese. Tuttavia, il dipendente conserva la sua remunerazione contrattuale se questa è più elevata del salario minimo o del salario convenzionale francese . Rientrano nel campo di applicazione della normativa francese i seguenti casi: Prestazione di servizio transnazionale quando il destinatario della prestazione è stabilito o opera in Francia: trasporti internazionali con destinazione – partenza dalla Francia, cabotaggio Mobilità intra-gruppo Messa a disposizione di lavoro interinale da parte di un’impresa stabilita all’estero in favore di un’impresa utilizzatrice in Francia Il semplice transito sul territorio francese che non dà luogo a carico o scarico di merci o imbarco di passeggeri, non rientra nel campo di applicazione della Legge Macron. 3 DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2016 - G.U. n.252 del 27 Ottobre 2016 (Comunicazione preventiva di distacco transnazionale) Le imprese estere che intendano distaccare lavoratori nel nostro Paese ovvero che effettuano operazioni di cabotaggio all’interno del nostro territorio, dal 26 Dicembre 2016, dovranno adeguarsi a quanto disposto dal Decreto 10 Agosto 2016 anche in termini di MODALITÀ E CRITERI DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEL DISTACCO DI LAVORATORI A CARICO DEL DISTACCANTE : le disposizioni si applicano alla comunicazione preventiva di distacco di cui all’articolo 10, comma 1 del D.L.gs n.136/2016: “ 1. L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali….” sono tenute a rispettare gli obblighi di comunicazione preventiva le imprese stabilite in un altro Stato membro o in uno Stato terzo ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro stato membro che distaccano lavoratori in Italia i soggetti che distaccano lavoratori in Italia , entro le ore 24 del giorno precedente all’inizio del periodo di distacco, devono inviare una comunicazione preventiva di distacco al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ogni variazione successiva alla comunicazione preventiva deve essere comunicata entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo la comunicazione va inviata telematicamente tramite il modello “UNI Distacco UE” reperibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it Cordiali saluti (f.to) Il Responsabile Nazionale Mauro Concezzi Allegati : 1. Decreto Legislativo n.136/2016 – Attuazione Dir. 2014/67/UE 2. Decreto 10 Agosto 2016 ( G.U. n.252 del 27.10.2016) – Comunicazione preventiva di distacco 3. modello “UNI Distacco UE” 4. Allegato “A” – modalità di compilazione modello “UNI Distacco UE” 5. Allagato “C” – modalità tecniche di compilazione e trasmissione delle comunicazioni di inizio, variazione o annullamento riguardanti il distacco di lavoratori 4