Normativa per la riduzione dell`effetto serra L`effetto serra L`effetto

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Normativa per la riduzione dell`effetto serra L`effetto serra L`effetto
Normativa per la riduzione dell’effetto serra
L'effetto serra
L'effetto serra è un fenomeno naturale — possibile grazie alla presenza in atmosfera
di alcuni "gas serra" — che permette il riscaldamento dell'atmosfera terrestre fino ad
una temperatura adatta alla vita.
Le attività umane — in particolare con l'utilizzo di combustibili fossili ed il
disboscamento delle foreste tropicali — hanno però alterato l'equilibrio energetico
terrestre, provocando un aumento sempre più veloce della concentrazione di gas serra
nell'atmosfera — con conseguente anomalo aumento della temperatura atmosferica
— a sua volta causa principale dei cambiamenti climatici (aumento del livello dei
mari, desertificazione, perdita di biodiversità, ecc...).
I principali Gas serra (Greenhouse gases, Ghg) di natura antropica sono:
Anidride carbonica (Co2): che proviene dalla combustione dei carburanti
fossili e contribuisce per il 73,5%
Metano (Ch4) conta per il 16,8% delle emissioni;
Protossido di azoto (N2O) che pesa per l’8,7%;
Idrofluorocarburi (HFC) l’emissione di una sola tonnellata di un HFC-23,
equivale a 14.800 tonnellate di CO2.
Perfluorocarburi (PFC);
Esafluoruro di zolfo (Sf6).
Sono tutti i gas atmosferici che causano cambiamenti climatici in quanto intrappolano
il calore solare all’interno dell’atmosfera terrestre, appunto provocando un effetto
serra. Una parte di questi gas è di origine naturale, ma una parte crescente di questi
gas è direttamente o indirettamente collegabile alle attività umane.
A livello internazionale si sono presi impegni politici e giuridici per contenere le
emissioni delle sostanze considerate alteranti i meccanismi naturali del clima.
Nel 1992 - a New York viene elaborata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, poi adottata durante il Vertice su ambiente e sviluppo di
Rio de Janeiro del successivo giugno.
Obiettivi di New York: riduzione del consumo delle risorse naturali ed energetiche
per abbassare l'emissione dei gas dannosi per l'ambiente
La Convenzione, recepita in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 65, ha istituito
la Conferenza delle Parti, che si riunisce una volta l'anno, con il compito di dare
attuazione degli accordi della Convenzione, la Unfccc (il segretariato onu della
convenzione ai cambiamenti climatici) .
Nel 1997 - Adozione del protocollo di Kyoto nel corso della terza Conferenza delle
Parti della Convenzione sottoscritta a Rio nel 1992.
Obiettivi di Kyoto: aggiornamento della Convenzione quadro del 1992. Il Protocollo
di Kyoto stabilisce la progressiva riduzione dei gas ad effetto serra attraverso i
seguenti obiettivi specifici:
— promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori;
— sviluppo delle fonti rinnovabili e di tecnologie innovative per la riduzione delle
emissioni;
— protezione ed estensione delle foreste per l'assorbimento del carbonio;
— promozione dell'agricoltura sostenibile;
— riduzione delle emissioni di metano da discariche di rifiuti e da altri settori
energetici;
— riduzione delle emissioni degli altri gas industriali e commerciali;
— misure fiscali per disincentivare le emissioni di gas ad effetto serra
Situazione in Italia. Il Protocollo di Kyoto è stato recepito in Italia con la legge 1°
giugno 2002, n. 120 (recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto
l'11 dicembre 1997").
Entrata in vigore del Protocollo. Due erano le condizioni per l'entrata in vigore del
Protocollo:
a) almeno 55 partecipanti della Convenzione sul clima dovevano ratificare (accettare,
approvare o accedere) il Protocollo;
b) tra questi vi dovevano essere partecipanti inclusi nell'Appendice I (Paesi
industrializzati e Paesi ad economia in transizione) che complessivamente fossero
responsabili del 55% circa delle emissioni totali di anidride carbonica emessa nel
1990.
Il Protocollo è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, novanta giorni dopo la ratifica da
parte della Russia.
L'obiettivo fissato è quello "di ritornare singolarmente o congiuntamente ai livelli
1990 di queste emissioni, causate dall'uomo, di biossido di carbonio o di altri gas ad
effetto serra non inclusi nella Convenzione di Montreal" (accordo relativo alle
sostanze che riducono lo strato di ozono come i Cfc, gli halon, gli Hcfc); tale
obiettivo non è stato rispettato.
I Paesi degli Allegati (Annex Countries)
Sono gruppi di nazioni con diversi obblighi nei confronti degli accordi internazionali
sul clima.
L’Allegato 1 della Convenzione Onu sui cambiamenti climatici elenca 36 nazioni
industrializzate o con economia in transizione che hanno sottoscritto un impegno non
vincolante di ridurre le emissioni di gas climalteranti al livello del 1990 (come
obiettivo collettivo).
L’Allegato 2 comprende i paesi che si sono impegnati a intervenire in aiuto ai paesi
in via di sviluppo attraverso assistenza tecnologica, finanziaria e altre forme di
intervento.
L’Allegato B enumera i 39 paesi industrializzati o con economia in transizione cui
sono stati assegnati dal Protocollo di Kyoto obiettivi vincolanti di diminuzione delle
emissioni entro il 2012.
L’Allegato 1 e l’Allegato B sono analoghi, e spesso citati l’un per l’altro. Ma, per
essere precisi, solo i paesi dell’Allegato 1 possono investire nei progetti del Clean
Development Mechanism e della Joint Implementation e ospitare progetti Ji. Mentre
solo i paesi non elencati nell’Allegato 1 possono ospitare progetti Cdm.
Gli obblighi comuni a tutte le Parti comprendono :
il monitoraggio delle emissioni nazionali di gas serra tramite l'istituzione di inventari
nazionali delle emissioni e delle eliminazioni di gas serra, l'attuazione di programmi
nazionali per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi (alla
base della Unfccc vi sono difatti due strategie, una di "mitigazione dei cambiamenti
climatici" e l'altra di "adattamento ai cambiamenti climatici"), la promozione delle
tecnologie e dei processi che contrastino le emissioni; un obbligo generale di
collaborazione e cooperazione .
I Paesi industrializzati e quelli in via di transizione (allegato I) devono "prendere
l'iniziativa" adottando politiche nazionali che limitino le emissioni antropogeniche di
gas serra e incrementino i "pozzi" — processi, attività o meccanismi che eliminano
dall'atmosfera un gas serra, un suo precursore o un aerosol — ed i "serbatoi" —
componente del sistema climatico in cui è immaganizzato un gas serra o un suo
precursore — di gas ad effetto serra.
I Paesi industrializzati (allegato 2) devono, infine, fornire risorse finanziarie per
permettere ai Paesi in via di sviluppo — ed in particolare ai Paesi con specifiche
necessità di adattamento ai cambiamenti climatici — di adempiere ai propri obblighi
di monitoraggio e di comunicazione e attuare le misure stabilite nell'ambito della
Convenzione.
I meccanismi finanziari
L'articolo 11 della Unfccc istituisce un meccanismo finanziario per l'assegnazione di
risorse finanziarie a titolo di dono o di prestito agevolato, anche per il trasferimento
di tecnologia.
Il meccanismo è gestito da uno o più Enti internazionali esistenti attraverso vari fondi
specifici:
il "Global environment facility" (Gef) della Banca mondiale;
lo "Special climate change fund" destinato ai Paesi in via di sviluppo
economicamente minacciati dai cambiamenti climatici ;
il "Least develope country fund" per lo sviluppo sostenibile dei Paesi più poveri,
alimentato dai Paesi industrializzati e gestito dalla Banca mondiale.
Il "Kyoto adaption fund" è un'altro fondo destinato a finanziarie progetti di
adattamento nei Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici, da parte della Banca
Mondiale.
Altri sistemi previsti per il funzionamento del protocollo sono i cosiddetti
meccanismi flessibili che si affidano alle dinamiche di mercato.
Clean development mechanism (Cdm)
È il meccanismo previsto dal Protocollo di Kyoto che consente ai paesi
industrializzati di conteggiare, nei propri obiettivi nazionali di riduzione delle
emissioni, anche quelle ottenute attraverso progetti di investimento in paesi in via di
sviluppo che vanno nella direzione della riduzione delle emissioni.
Joint implementation (Ji)
È il meccanismo previsto dal Protocollo di Kyoto che consente ai paesi
industrializzati di investire in progetti di riduzione delle emissioni in altri paesi
industrializzati (analogamente a quanto prevede il Clean Development
Mechanism rispetto ai paesi in via di sviluppo). Molti progetti Ji si svolgono
nell’Europa dell’Est.
Politiche di utilizzo dei suoli, variazione dell’utilizzo dei suoli, forestazione.
L’utilizzo dei suoli designa le particolari attività che hanno luogo sul singolo
appezzamento di terreno: pascolo, attività forestali, tessuto urbano ecc.
Le variazioni nell’utilizzo dei suoli possono comportare notevoli modifiche anche
nelle emissioni di gas serra, ad esempio nel caso di conversione di una foresta in zona
agricola. Le modalità di utilizzo dei suoli sono quindi un’importante variabile di cui
tener conto nei negoziati sul clima e nelle politiche di riduzione delle emissioni.
Applicazione in Europa
Lo strumento adottato dall'Europa per applicare il Protocollo (direttiva 2003/87/Ce in
vigore dal 1° marzo 2005) è l'Emission Trading (Eu Ets), un libero mercato di
scambio di "permessi di emissione" tra le aziende che emettono Co2, permessi
ottenuti direttamente dal proprio Governo in base al proprio settore e attività.
Esso presuppone quindi che ogni Governo presenti alla Commissione europea il
proprio Piano di allocazione nazionale delle emissioni (Nap) contenente
l'assegnazione delle quote di Co2 che, una volta rilasciate, possono essere vendute e
acquistate.
Il Piano nazionale delle allocazioni (Nap) introduce quindi il principio che i grandi
impianti siano vincolati a permessi annuali di emissione il cui ammontare viene
definito dallo stesso Piano: essi devono sia possedere i permessi all'emissione in
atmosfera di gas serra per poter operare, sia rendere, alla fine dell'anno, un numero di
quote (o diritti) d'emissione pari alle emissioni rilasciate durante l'anno.
Vengono così premiate le imprese virtuose che, producendo emissioni inferiori
rispetto al proprio tetto massimo, possono vendere le quote rimanenti sul mercato alle
aziende che non riescono a stare sotto i limiti: si incentiva economicamente il minor
inquinamento.
La mancata resa di una quota di emissione comporta una sanzione pecuniaria e inoltre
anche pagando non sono esonerate dall'obbligo di resa di quote.
Il Dlgs 216 del 2006
Con l'entrata in vigore del Dlgs 4 aprile 2006, n. 216, l'Italia ha recepito la direttiva
2003/87/Ce.
Il Dlgs 216/2006 si applica alle emissioni provenienti dalle attività elencate
nell'allegato A (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi,
industria dei prodotti minerali, impianti industriali destinati alla fabbricazione di
pasta di carta, carta e cartone) e nel nuovo allegato A-bis (trasporto aereo),
relativamente ai gas elencati nell'allegato B (anidride carbonica, metano, protossido
di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoro di zolfo).
L'allegato A stabilisce la tipologia di impianti sottoposti all'obbligo di autorizzazione
a decorrere dal 20 giugno 2006, mentre l'allegato A-bis elenca le categorie di
trasporto aereo che rientrano nel campo di applicazione del provvedimento a partire
dal 1° gennaio 2012.
Le aziende coinvolte sono quelle dei settori industriali a maggiore intensità di
energia:
Settore
Descrizione
Attività
energetiche
Impianti di combustione con potenza > 20 MW
termici, raffinerie di petrolio, cokerie
Produzione e
Impianti di produzione di acciaio e ghisa,
trasformazione di impianti di arrostimento o sinterizzazione dei
metalli ferrosi
minerali metallici
Industria dei
prodotti minerali
Impianti per la produzione di clinker con
capacità > 500 t/giorno, impianti per la
produzione del vetro, capacità fusione > 20
t/giorno, impianti per la produzione di materiali
ceramici mediante cottura capacità > 75 t/giorno
o cap. di forno > 4 m3 e densità di colata > 300
kg/m3
Altre attività
Impianti destinati alla fabbricazione di pasta per
carta e di carta e cartoni con capacità > 20
t/giorno
Impianti fissi
Fatti salvi gli impianti già autorizzati, i gestori di impianti rientranti nell'allegato A
del Dlgs 216/2006 devono presentare una domanda di autorizzazione ad emettere gas
serra al Comitato nazionale non prima di 180 giorni e almeno 90 giorni prima
dell'entrata in esercizio dell'impianto; il Comitato ha 45 giorni di tempo per rilasciare
l'autorizzazione, prorogabili nel caso richieda ulteriori informazioni.
Gli stessi termini valgono per l'aggiornamento dell'autorizzazione nel caso di
modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di
cambiamenti del gestore o delle metodologie di monitoraggio.
L'autorizzazione dovrà contenere come minimo:
a) individuazione del soggetto, delle attività e delle emissioni;
b) disposizioni in tema di monitoraggio e di comunicazioni;
c) obbligo di restituzione delle quote;
d) termine di durata.
Il Piano nazionale di assegnazione (Pna) 2008-2012
Il 29 .02.2008 è stata approvata la Decisione di assegnazione delle quote di Co2 per il
periodo 2008-2012 .
Le quote assegnate agli impianti del settore termoelettrico è stata ridotta a 9.5
MtCO2/anno; nel settore raffinazione è ridotta di 1 MtCO2/anno ; nel settore
acciaierie è di 1,72 MtCO2/anno; la riserva per gli impianti nuovi entranti è stata
ridotta di 1,43 MtCO2/anno.
Non si prevedono assegnazioni a pagamento.
Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni
Rimane presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ex
Apat, il Registro nazionale per la contabilizzazione delle quote — rilasciate,
possedute, trasferite, restituite e cancellate — che deve operare nel rispetto della
decisione 280/2004/Ce (meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto
serra) e del regolamento (Ce) n. 2216/2004 (sistema standardizzato e sicuro di registri
a norma della direttiva 2003/87/Ce).
Sono obbligati ad iscriversi al Registro i gestori di impianti rientranti nell'allegato A,
gli operatori aerei amministrati dall'Italia che esercitano attività elencate nell'allegato
A-bis, nonché qualsiasi persona che intenda effettuare operazioni di trasferimento,
restituzione e cancellazione quote; il tutto perché "qualsiasi persona può possedere
quote di emissioni".
Nell'ambito della sopracitata decisione 2004/280/Ce, il Dlgs 58/2001 ha poi istituito
il "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra",
affidandone la gestione all'Ispra.