IL RISCHIO DA AGENTI FISICI A cura di: Massimo Cecchini e

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IL RISCHIO DA AGENTI FISICI A cura di: Massimo Cecchini e
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO
CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI DELL’ALLEGATO XIV del D.LGS. 81/08 e smi
in collaborazione con CEFAS – VITERBO
IL RISCHIO DA AGENTI FISICI
A cura di:
Massimo Cecchini e Danilo Monarca
TITOLO VIII AGENTI FISICI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
• Art. 180. - (Definizioni e campo di applicazione)
• 1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si
intendono:
– il rumore,
– gli ultrasuoni, gli infrasuoni,
– le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici,
– le radiazioni ottiche, di origine artificiale,
– il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
TITOLO VIII AGENTI FISICI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
• 2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività
comportanti
– esposizione a rumore si applica il capo II,
– esposizione a vibrazioni si applica il capo III,
– esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV,
– Per esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
• 3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti é
disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e sue successive modificazioni.
Art. 181 - Valutazione dei rischi
• 1. Nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 28, il datore di
lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in
modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione
e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica
ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é
programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da
personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La
valutazione dei rischi é aggiornata ogni qual volta si verifichino
mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i
risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei
livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di
valutazione del rischio.
Valutazione dei rischi
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di
prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione
dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui all’articolo
28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro
secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria
una valutazione dei rischi più dettagliata.
Art. 182.
(Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi)
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per
controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall’esposizione agli
agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione
dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui
principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai
valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché,
nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione
del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il
datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione
al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del
superamento dei valori limite di esposizione e adegua di
conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un
nuovo superamento.
• Art. 183.
(Lavoratori particolarmente sensibili)
• Art. 184.
(Informazione e formazione dei lavoratori)
• Art. 185.
(Sorveglianza sanitaria)
• Art. 186.
(Cartella sanitaria e di rischio)
RUMORE IN AMBIENTE DI LAVORO
Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277 – Capo IV
Decreto Legislativo 10 aprile 2006 n. 195
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626
Titolo V-bis Protezione da agenti fisici
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
Titolo VIII Protezione da agenti fisici Capo II Rumore
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AL
RUMORE
D.Lgs. 626/94 – Titolo V-bis
D.Lgs. 81/2008 – Titolo VIII Capo II
• FINALITA’ (art. 49-bis D.Lgs. 626/94)
• CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 187
D.Lgs. 81/2008)
• Protezione dei lavoratori contro i rischi per
la salute e la sicurezza derivanti
dall’esposizione a rumore durante il lavoro
e in particolare per l’udito.
DEFINIZIONI
• Livello di esposizione giornaliera al rumore LEX,8h [dBA
riferito a 20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione del
tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una
giornata lavorativa nominale di 8 ore, definito dalla
norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si
riferisce a tutti i rumori sul lavoro, compreso il rumore
impulsivo.
• Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h)
LEX,w : valore medio, ponderato in funzione del tempo,
dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una
settimana nominale di 5 giornate lavorative di 8 ore,
definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto
3.6. nota 2.
DEFINIZIONI
• Pressione acustica di
picco (ppeak): valore
massimo della pressione
acustica istantanea
ponderata in frequenza “C”.
IL LIVELLO DI
ESPOSIZIONE
[PERSONALE]
LEX,8h
IL LIVELLO DI
ESPOSIZIONE
[PERSONALE]
LEX,8h
IL LIVELLO DI
ESPOSIZIONE
[PERSONALE]
LEX,8h
LEX,8h
LEX,8h
LEX,8h
CALCOLO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE
[PERSONALE]
OPERATORE N. 01 (Cognome Nome)
MACCHINA N.
OPERAZIONE
Leq [dB(A)]
Tempo [ h ]
1
1
Leq 1
t1
2
1
Leq 2
t2
3
1
Leq 3
t3
1
2
Leq 4
t4
2
2
Leq 5
t5
3
2
Leq 6
t6
...
...
...
...
3
m
Leq n
tn
CALCOLO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE
[PERSONALE]
OPERATORE N. 01 (Cognome Nome)
LAeq,Te = 10 log [ 1/Te x ∑i=1 10 0,1 x Leqi x ti ]
[dB(A)]
LEX
,8H = LAeq,Te + 10 log Te/To
LEP,d
[dB(A)]
n
To = 8 ore
NUOVI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E
VALORI DI AZIONE
Valori limite di esposizione:
LEX,8h = 87 dB(A)
ppeak = 200 Pa (140 dBC)
Valori superiori di azione:
LEX,8h = 85 dB(A)
ppeak = 140 Pa (137 dBC)
Valori inferiori di azione:
LEX,8h = 80 dB(A)
ppeak = 112 Pa (135 dBC)
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Livello di esposizione: qualsiasi
Misure di tutela: Valutazione del rischio
• Livello, tipo e durata dell'esposizione (anche rumore impulsivo)
• Lavoratori particolarmente sensibili al rumore
• Effetti derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con
l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni
• Effetti indiretti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che
vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni
• Informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura
• Esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore
• Prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro
normale, in locali di cui e' responsabile
• Informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria (anche da letteratura scientifica)
• Disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Livello di esposizione: > valori inferiori di azione
Misure di tutela: Valutazione del rischio
• Misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti
• Riporta i risultati sono riportati nel documento di valutazione
• Metodi e apparecchiature adattati (campionatura si, purché rappresentativa
dell'esposizione del lavoratore)
• Metodi e strumentazioni rispondenti alle norme di buona tecnica
• Tiene conto delle imprecisioni delle misurazioni secondo la prassi metrologica
• Valutazione individua misure di prevenzione e protezione necessarie ed è
documentata
• Valutazione e misurazione programmante ed effettuate con cadenza almeno
quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione
• Valutazione aggiornata in occasione di notevoli mutamenti o quando i risultati
della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Livello di esposizione: qualsiasi
Misure di tutela: Misure di prevenzione e protezione
• Elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non
superiori ai valori limite di esposizione
• Adozione di altri metodi di lavoro
• Scelta di attrezzature adeguate
• Progettazione della struttura luoghi e posti di lavoro
• Informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
• Misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea,
quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento
• Programmi di manutenzione attrezzature, luogo di lavoro, sistemi
• Migliore organizzazione del lavoro (limitazione durata e intensità
dell'esposizione e adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi
di riposo)
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Livello di esposizione: > valori inferiori di azione
Misure di tutela: Misure di prevenzione e protezione
• Elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a
ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al
comma 1
• Se presenti locali di riposo, il rumore in questi locali è ridotto a un livello
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo
Livello di esposizione: > valori superiori di azione
Misure di tutela: Misure di prevenzione e protezione
• I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di
sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali
• Dette aree sono delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove tecnicamente
possibile e giustificato dal rischio di esposizione
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Livello di esposizione: > valori inferiori di azione
Misure di tutela: Dispositivi di Protezione Individuale Uditivi
• Mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito
• Sceglie DPIU che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al
minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti
• Verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito
Livello di esposizione: ≥ valori superiori di azione
Misure di tutela: Dispositivi di Protezione Individuale Uditivi
• Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di
protezione individuale dell'udito
• Tiene conto dell'attenuazione prodotta dai DPIU indossati dal lavoratore solo ai
fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Livello di esposizione: > valori limite di esposizione
Misure di tutela: Misure per la limitazione dell'esposizione
• Adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite
di esposizione
• Individua le cause dell'esposizione eccessiva
• Modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione
si ripeta
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Livello di esposizione: ≥ valori inferiori di azione
Misure di tutela: Informazione e formazione dei lavoratori
• Natura dei rischi
• Misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio da
rumore e circostanze in cui si applicano dette misure
• Valori limite di esposizione e valori di azione
• Risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore e spiegazione
del loro significato e dei rischi potenziali
• Uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito
• Utilità e mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di
danni all'udito
• Circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a sorveglianza
sanitaria e obiettivo della stessa
• Procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al
rumore
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO
Livello di esposizione: > valori superiori di azione (estesa agli esposti a livelli
> valori inferiori di azione, su loro richiesta o se il medico competente ne
conferma l'opportunità)
Misure di tutela: Sorveglianza sanitaria
•
•
Nel caso la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore,
l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a rumore, il
medico competente ne informa il datore di lavoro ed il lavoratore
Negli stessi casi il datore di lavoro:
a) riesamina la valutazione del rischio
b) riesamina le misure volte a eliminare o ridurre i rischi
c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio
d) adotta le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di
tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione
analoga
DEROGHE
•
•
•
•
Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei DPIU e al rispetto del
valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione
completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la
salute e sicurezza maggiori
Le deroghe sono concesse, sentite le parti sociali, dall'organo di vigilanza
territorialmente competente ne dà comunicazione, specificandone ragioni e
circostanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le deroghe sono
riesaminate ogni quattro anni e sono abrogate non appena le circostanze che
le hanno giustificate cessano di sussistere
La concessione delle deroghe richiede una intensificazione della sorveglianza
sanitaria e condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari
circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla
Commissione dell'Unione europea un prospetto globale e motivato delle
deroghe concesse
NUOVI OBBLIGHI
Le principali novità rispetto al D.Lgs. 277/91 sono:
•
Settori navigazione aerea e marittima (dal 2011), musica e attività
ricreative (dal 2008)
•
•
•
•
Limite di esposizione LEX,8h ≥ 87 dBA anziché LEP,d ≥ 90 dBA
Fornitura DPI a esposti LEX,8h ≥ 80 dBA o ppeak ≥ 135 dBC
Uso obbligatorio DPI per esposti LEX,8h ≥ 85 dBA o ppeak ≥ 137 dBC
Segnalazione e perimetrazione zone “a rischio LEX,8h ≥ 85 dBA o
ppeak ≥ 137 dBC”
Sorveglianza sanitaria: periodicità non definita dalla legge
Ponderazione “C” del picco (+ differenziazione in 3 livelli limite)
Requisiti strumenti (non definiti)
Ripetizione valutazione ogni 4 anni (e per modifiche sostanziali…)
Sanzioni (riduzione)
•
•
•
•
•
NUOVI OBBLIGHI
Principali novità rispetto al D.Lgs. 626/94 – Titolo V bis:
- Art. 191 - Valutazione di attività a livello di
esposizione molto variabile
- Art. 198 - Linee Guida per i settori della musica,
delle attività ricreative e dei call center
Le novità del D.Lgs. 106 - 1
• Come noto, il D.Lgs. 81/2008 è stato modificato di recente dal
D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sul
Supplemento Ordinario N. 142 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5
agosto 2009.
• Anche il Titolo VIII “AGENTI FISICI” è stato modificato; con
particolare riferimento al rumore le modifiche hanno riguardato gli
artt. 190, 192, 193 e 198 del Capo II “Protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”.
• Di seguito prenderemo in considerazione le modifiche intervenute ai
succitati articoli, approfondendo quelli riguardanti le misure di
prevenzione e protezione.
Le novità del D.Lgs. 106 - 2
•
•
L’articolo 190 - Valutazione del rischio – è stato modificato dall’art. 97 del
D.Lgs. 106/2009, che ha introdotto un nuovo comma 5-bis che, a sua volta,
corrisponde al testo dell’art. 103 del D.Lgs. 81/2008 che è stato abrogato:
“5-bis. L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può
essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore
standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte
documentale cui si è fatto riferimento”.
Con questa importante modifica si rende possibile l’effettuazione di
valutazioni acustiche previsionali, utilizzando valori di emissione sonora di
macchine e attrezzature validati dalla Commissione consultiva permanente,
nei casi di nuovi insediamenti produttivi per i quali non si dispone di propri
dati di rumore, estendendo il campo di applicazione dai cantieri temporanei
e mobili, trattati nel Titolo IV, a tutti i comparti produttivi.
Le novità del D.Lgs. 106 - 3
•
•
•
•
•
L’articolo 192 – Misure di prevenzione e protezione – al comma 1 afferma
che: “Fermo restando quanto stabilito dall’art. 182, il datore di lavoro elimina
i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione
al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di
rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di
cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di
lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
Le novità del D.Lgs. 106 - 4
•
e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
•
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
•
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e
l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.”
Le novità del D.Lgs. 106 - 5
•
•
•
•
L’articolo 192 prosegue con altri tre commi:
“2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i
valori superiori di azione sono oltrepassati, il datore di lavoro elabora ed
applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre
l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al
comma 1.
3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore
al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali.
Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò
sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.
4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici
dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il
rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le
loro condizioni di utilizzo.”
Le novità del D.Lgs. 106 - 6
•
•
•
L’art. 98 del D.Lgs. 106/2009 ha modificato il comma 2, mentre i commi 1, 3
e 4 sono rimasti uguali.
Rilevante è la modifica apportata al comma 2, ove si è sostituito il
riferimento ai “valori inferiori” di azione (80 dB(A) di LEX e/o 135 dB(C) di
picco) con quello ai “valori superiori” di azione (85 dB(A) di LEX e/o 137
dB(C) di picco). Infatti, il riferimento ai livelli superiori di azione ripristina la
formulazione dell’art. 49-sexies del D.Lgs. 626/94, che aveva recepito la
previsione normativa contenuta nell’art. 5, paragrafo 2, della direttiva
2003/10/CE (rumore) dove si parla, appunto, di valori superiori di azione.
Il Legislatore ha ritenuto quindi di modificare la precedente situazione che
vedeva l’Italia in una posizione di maggior rigore rispetto ad ogni altro
Paese europeo, con conseguenze in termini di aggravio di adempimenti
connessi ai diversi livelli considerati.
Le novità del D.Lgs. 106 - 7
•
•
•
•
•
Il successivo articolo 193 – Uso dei dispositivi di protezione individuali - al
comma 1 riafferma che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 18,
comma 1, lettera c2, il datore di lavoro qualora i rischi derivanti dal rumore
non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui
all'articolo 192, fornisce i DPIu conformi alle disposizioni contenute nel
Titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il
datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori
superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione
individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di
eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei
lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
Le novità del D.Lgs. 106 - 8
•
•
•
Il comma 2 prosegue affermando che “Il datore di lavoro tiene conto
dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il
rispetto dei valori limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito
sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e
comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche”.
Questo comma è stato modificato dall’art. 99 del D.Lgs. 106/2009 rispetto al
precedente testo, sostituendo nell’ultimo paragrafo le parole “mantengono un
livello di rischio uguale o inferiore ai livelli inferiori di azione” con le parole “e
comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche”. Si è
ritenuto con questa modifica di ancorare le prestazioni dei dispositivi di
protezione individuale dell’udito (DPI-u) alle normative tecniche, suscettibili di
aggiornamento in base ai progressi della tecnica, piuttosto che a un valore di
legge statico.
La norma tecnica di riferimento in Italia è la UNI 9432:2008.
Le novità del D.Lgs. 106 - 9
•
•
Proseguendo, l’articolo 194 - Misure per la limitazione dell’esposizione - recita:
“1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di
esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del
presente titolo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di
lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite
di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione
si ripeta”.
•
Questo articolo non è stato modificato dal D.Lgs. 106/2009,
ART. 191 - VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ A LIVELLO DI
ESPOSIZIONE MOLTO VARIABILE
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività
che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei
lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al
rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di
prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la formazione;
b) il controllo sanitario.
In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a
determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore
ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per
formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all’articolo
192, comma 2.
2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei
lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo
ART. 198 - LINEE GUIDA PER I SETTORI DELLA
MUSICA, DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE E DEI CALL
CENTER
1. Su proposta della Commissione permanente
per la prevenzione degli infortuni e l’igiene
del lavoro di cui all’articolo 6, sentite la parti
sociali, entro un anno dall’entrata in vigore
del presente Capo, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definisce le linee guida per
l’applicazione del presente Capo nei settori
della musica, delle attività ricreative e dei call
center.
VECCHIE SANZIONI (D.Lgs. 626/94)
• Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la
violazione, tra l’altro, dell’art. 49-quinquies, commi 1 e 6.
• Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti, inoltre, con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli artt. 49quinquies, commi 2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies,
commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo
periodo.
SANZIONI (D.Lgs. 81/2008 – Art. 219)
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• 1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto
mesi o con l’ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la
violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5,
209, commi 1 e 5, 216, comma 1.
• 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a
4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185,
190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196 , 197,
comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma
1, e 217, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro
1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3, e
217, commi 2 e 3.
SANZIONI (D.Lgs. 81/2008 – Art. 220)
Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi
o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la
violazione degli articoli 185 e 186.
SANZIONI (D.Lgs. 81/2008 – Art. 220)
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta
secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico
competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi Capi del presente
Titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono
trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e
protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione
apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico
competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto
professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare
o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
SANZIONI (D.Lgs. 81/2008 – Art. 220)
Articolo 186
Cartella sanitaria e di rischio
1. Nella cartella di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente
riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione
individuali, ove previsti negli specifici Capi del presente Titolo, comunicati
dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.