Speciale Pac - Coldiretti Ferrara

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Speciale Pac - Coldiretti Ferrara
COLDIRETTI
FERRARA
CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA COLDIRETTI
SPECIALE P.A.C.
2014-2020
Prima Parte
SPECIALE P.A.C.
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SPECIALE P.A.C.
Con questo speciale Aratro intendiamo portare all’attenzione dei
nostri soci gli aspetti che sono alla base dei requisiti fondamentali
per la richiesta degli aiuti comunitari della nuova programmazione
della PAC, con l’intento di contribuire a prendere le giuste decisioni per l’accesso pieno a tali aiuti.
Alcuni aspetti applicativi peraltro non sono ancora stati decisi e
sarà quindi necessario pubblicare un ulteriore testo nelle prossime settimane, così come si raccomanda di essere presenti agli
incontri che saranno organizzati da Coldiretti in ogni zona della
nostra provincia per poter avere le ultime informazioni utili.
Il testo che segue è stato elaborato dal C.A.A. Coldiretti provinciale di Ferrara, alla data del 1° settembre 2014.
Entro il 01/08/2014 il ministero della Politiche Agricole ha comunicato che il documento nazionale contenente le scelte per la prima
applicazione della riforma PAC 2014/2020 è stato approvato dal
Consiglio dei Ministri. E’ peraltro già in lavorazione un Decreto
Ministeriale di recepimento che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per dare modo all’AGEA ed agli Organismi Pagatori
Regionali di emanare gli atti amministrativi che competono loro
per la ricezione delle dichiarazioni ed i relativi atti di pagamento.
Il primo pilastro degli aiuti comunitari comprende le misure di sostegno al mercato e i pagamenti diretti, che oggi rappresentano
la principale fonte di finanziamento comunitario in agricoltura. I
pagamenti diretti, meglio conosciuti più semplicemente come aiuti
PAC, sono stati disaccoppiati a partire dalla riforma Fischler del
2003, ovvero sono stati disgiunti sia dal tipo di produzione che dal
quantitativo prodotto. Il sostegno oggi è diretto non ai prodotti ma
ai produttori. Nel tempo, i pagamenti diretti sono stati anche progressivamente orientati all’incentivo di comportamenti sostenibili
degli agricoltori, concorrendo al rispetto dell’ambiente attraverso
un meccanismo che vincola l’ammontare delle risorse finanziarie
destinate agli stessi, alla produzione di beni pubblici in agricoltura.
L’accordo politico della nuova PAC si è chiuso, dopo un lungo dibattito, durato circa due anni, il 26/06/2013; nel dicembre del 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totale
3.953
3.902
3.850
3.799
3.751
3.704
3.704 27.000
Il pagamento unico in vigore fino alla scorsa domanda della PAC,
(annata agraria 2013/2014) era fondato sui titoli storici, che saranno “ritirati” tutti al 31/12/2014, e sostituiti dai nuovi pagamenti
diretti che entreranno in vigore dal 01 gennaio 2015 e che ci terranno compagnia sino al 2020; saranno articolati in 5 componenti
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sono stati approvati i regolamenti di riferimento, che rappresentano il corpo normativo per la nuova PAC che ci accompagnerà sino
al 2020. La riforma è il frutto del cosiddetto “trilogo” , ovvero il dialogo a tre, generato dal mutato processo decisionale di Bruxelles
tra Commissione, Parlamento e Consiglio europei.
Di seguito vediamo le principali novità introdotte da questa nuova
riforma nell’ambito dei pagamenti diretti.
Per quanto riguarda la nostra situazione, l’Italia potrà far conto su
di un plafond di spesa complessivo ammontante a circa 27 miliardi
di Euro, da utilizzare nelle domande della PAC dal 2014 al 2020.
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COMPOSIZIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI
NELLA NUOVA PAC
2014-2020
AGRICOLTORI ATTIVI
PAGAMENTO DI BASE
58% del plafond
PAGAMENTO VERDE GREENING
30% del plafond
PAGAMENTO AI GIOVANI AGRICOLTORI
1% del plafond
PAGAMENTO ACCOPPIATO
11% del plafond
PAGAMENTO AI PICCOLI AGRICOLTORI
27 miliardi di € saranno il plafond per la prossima riforma
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come di seguito schematizzati:
• Ditte che percepiscono aiuti diretti per un ammontare non superiore ai 5.000 € nelle zone svantaggiate e/o in quelle di montagna.
• Ditte che percepiscono aiuti diretti per un ammontare non superiore ai 1.250 € per le zone di pianura.
• Ditte con Partita IVA agricola e con dichiarazione annuale IVA
per le zone di pianura.
•
Ditte con Partita IVA agricola per le zone svantaggiate e / o di
montagna senza bisogno della dichiarazione annuale IVA.
Quindi nel caso in cui venga superato il limite nella zona di pianura non svantaggiata si dovrà valutare la convenienza della tenuta
della contabilità agricola per poter raggiungere il requisito fondamentale per accedere alla nuova programmazione.
La nuova PAC spetta a tutti gli agricoltori che fossero in attività nel
2013 con una domanda della PAC, oppure in un qualsiasi altro
modo possano giustificare la loro presenza in attività, facendo rientrare in questo modo anche quelle posizioni che non hanno mai
fissato negli anni i “titoli”, come i produttori di ortofrutta, patate da
consumo , patate da seme, piante ornamentali e vigneti.
Nel caso in cui l’azienda sia stata trasferita ad altro agricoltore per
successione effettiva od anticipata, cambio della forma giuridica,
fusione e scissione, l’attuale avente titolo soddisferà comunque il
requisito di “presenza in attività 2013”, assumendolo dall’agricoltore che gestiva in origine.
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La nuova PAC spetta agli “agricoltori attivi”, una rivoluzione nelle
norme su cui si è basata la discussione della nuova riforma. Infatti
dopo anni in cui si sono susseguite riforme, viene inserita una
nuova definizione che individua il beneficiario quale “agricoltore”; tale requisito viene soddisfatto rispondendo ad almeno una di
queste situazioni:
• Ditte iscritte presso l’INPS come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
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REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE 2015
ESSERE AGRICOLTORE ATTIVO
PRESENZA DOMANDA UNICA 2013
oppure
DEROGA PER PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, PATATE DA CONSUMO E/O SEME PIANTE ORNAMENTALI ,
VIGNETI OPPURE ACCESSO ALLA RISERVA
NAZIONALE DALL’ANNATA 2014...
il tutto comunque PRESENTANDO ELEMENTI
DI PROVA VERIFICABILI
Presentare la domanda entro e non oltre il 15/05/2015
presso un ufficio CAA
Entro il 15/05/2015 le ditte che risponderanno a tali requisiti, in
possesso di terreni coltivati, avranno la possibilità di presentare la
domanda della nuova PAC, dando origine alla fissazione di nuovi
“titoli PAC” che rimarranno in dote ad ogni agricoltore fino al 2020.
Sarà importante presentare la domanda entro tale data, in quanto
poi verrà concessa la possibilità negli anni futuri dell’acquisizione
dei nuovi titoli della PAC solo attraverso la richiesta alla riserva
nazionale e solamente a nuove posizioni, nate successivamente
al 15/05/2015.
La nuova PAC sarà composta da più premi che verranno sommati
tra di loro ed erogati sulla base di:
• Il pagamento di base
• Il pagamento greening
• Il pagamento accoppiato
• Il pagamento per i giovani agricoltori
In alternativa un pagamento che li sostituisce tutti chiamato premio per i piccoli agricoltori che avrà regole diverse.
Gli aiuti della PAC quindi saranno ridistribuiti con il metodo della
Regionalizzazione. Per l’Italia è stato scelto un valore come regione unica Italia, ovvero aiuti per ettaro uniformi a livello nazionale;
tale strumento porterà ad avere per ogni ettaro di superficie un
aiuto uguale per tutti, che raggiungerà l’allineamento in maniera
parziale al 2019; un sistema messo in atto per attenuare le differenze in maniera graduale, affinché la riforma, non si ripercuota
sul valore dei diritti in modo immediato dal primo anno.
In sostanza si inizierà con un aiuto per ettaro differenziato, per
arrivare all’annualità 2019 ad avere, per chi parte con un aiuto
superiore alla media nazionale, un calo graduale che non può superare il 30% dal valore iniziale 2015; mentre per chi parte da un
valore inferiore alla media nazionale, un aumento graduale fino ad
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Possiamo considerarlo l’erede dei titoli storici che sono stati maturati con la fissazione del 2005 e quelle successive; quella infatti
derivava dal calcolo delle annualità richieste a premio nel 20002001-2002. Tali titoli storici verranno tutti ritirati il 31/12/2014 per
dare vita con la nuova domanda della PAC al 15/05/2015 ai nuovi
titoli, chiamati appunto pagamenti di base; gli stessi saranno pari
al numero degli ettari che si avranno in conduzione al 15/05/2015,
indipendentemente da cosa sia coltivato , infatti saranno attribuiti
titoli trasferibili per superficie ammissibile intendendo come superficie ammissibile ogni tipologia di utilizzo:
seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti; tali pagamenti di base avranno un valore proporzionale al pagamento netto realizzato nell’annualità 2014. Questo valore sarà
dinamico in base all’importo della prima annualità di riforma e ricalibrato ogni anno in base al budget nazionale.
Uno degli intenti della nuova riforma è quello di assegnare nuovi
aiuti a tutti i terreni coltivati, senza attribuirlo come nella scorsa
riforma, solamente ad alcuni settori (cerealicolo, barbabietole da
zucchero, riso, ortofrutta da trasformazione, ecc.) ma rimettendo ogni terreno ammissibile a premio PAC indipendentemente da
cosa venga coltivato su di esso.
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IL PAGAMENTO DI BASE
arrivare ad almeno il 60% della media stessa, ipotizzando come
media nazionale circa 300 € all’ettaro; i grafici di seguito riportati
rendono meglio l’idea degli effetti che la convergenza rivestirà sul
valore futuro dei pagamenti di base, la cosiddetta “convergenza a
metodo irlandese”
Caso di un agricoltore che nel 2014 possiede un titolo dal valore unitario più elevato del valore medio
Euro
Perdita max
- 30% valore
unitario iniziale
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Valore medio
300 €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Caso di un agricoltore che nel 2014 non possiede titoli
Euro
60% del valore
medio naz./reg.
Valore medio
300 €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
IL PAGAMENTO GREENING
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Si tratta di un pagamento ecologico che va aggiunto al pagamento di base, e che sarà pagato solo con l’effettiva presenza dello
stesso e rispettando nel contempo alcuni requisiti che, rispetto
alla stesura UE iniziale, sono stati molto semplificati, rendendoli di
semplice attuazione per l’azienda agricola. I vincoli che devono
essere rispettati sono i seguenti:
• Diversificazione colturale
• Mantenimento Prati Permanenti
• Aree a valenza ambientale “EFA”
Il primo riguarda la diversificazione delle colture
aziendali, concetto ben diverso dalla rotazione. Si intende con diversificazione infatti la presenza contemporanea di più colture nell’azienda, non di rotazione o avvicendamento delle colture. In altre parole, l’agricoltore
che ha in conduzione più di 10.00 ettari di superficie e
comunque fino a 30.00 ettari adibiti a seminativo (escludendo dal
calcolo le superfici investite a frutteto e tutte le aree arboree), deve
dimostrare la presenza annualmente di almeno due colture nella
propria azienda, senza bisogno di dimostrare l’avvicendamento
delle colture nelle parcelle agricole. Se la superficie aziendale a
seminativo supera invece i 30.00 ettari, dovrà inserire anche una
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Il greening era stato annunciato dalla Commissione europea; la
proposta di regolamento del 12 ottobre 2011 lo definisce “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”.
Si pone come una remunerazione per la produzione di beni pubblici, in linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per la
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.
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Il pagamento per l’agricoltura verde, detto comunemente greening, è la vera novità della PAC, e rientra nel cosiddetto processo di inverdimento di sostegno all’agricoltura; una nuova forma di
aiuto che porterà alcuni cambiamenti nel comportamento di tante
aziende agricole e che peraltro ha innescato una forte polemica
contro la proposta di riforma.
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terza coltura; le stesse dovranno essere proporzionali tra di loro in
base alla superficie complessiva a seminativo.
Le diverse colture possono essere posizionate anche in corpi
aziendali distinti e lontani tra di loro, purché ovviamente gestiti
dalla stessa ragione sociale.
Per meglio comprendere possiamo vedere tali obblighi nello specchietto di seguito riportato :
Superficie aziendale
Colture
a seminativo
Composizione
delle superfici
fino a 10 ettari
esenzione
-
da 10 a 30 ettari
min. 2
La colture principale deve coprire massimo
il 75% della superficie a seminativo
min. 3
La colture principale deve coprire massimo
il 75% della superficie a seminativo ; la
somma delle due colture principali deve
essere massimo del 95% , riservando
almeno il 5% per la terza da inserire nel
conteggio delle 3 .
maggiore di 30 ettari
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PER “COLTURA DIVERSA”
COSA SI INTENDE
• grano duro (Triticum durum) e grano tenero (Triticum aestivum)
non sono colture diverse appartengono infatti allo stesso genere (genere Triticum);
• grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono considerate colture diverse, il genere infatti è diverso.
Nello stesso tempo anche le colture:
• appartenenti a specie diverse brassicacee, solanacee, cucurbitacee;
• anche i terreni a riposo o dedicati ad altre piante erbacee da
foraggio;
• e le colture invernali e primaverili anche se dello stesso genere
sono considerate colture distinte.
Sono state previste tre deroghe, che esentano l’azienda dall’applicazione della diversificazione delle colture nei casi in cui:
– l’azienda sia in possesso di superfici interamente utilizzate per
la produzione di erba (prati avvicendati, esempio erba medica,
ecc.) oppure interamente utilizzate a colture sommerse per una
parte significativa dell’anno (riso);
– l’azienda sia in possesso di superfici interamente lasciate a riposo;
– l’azienda sia in possesso di superfici investite per più del 75%
a foraggio, a prato ed a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso) a condizione che i seminativi non coperti
da questi usi non superino i 30.00 ettari;
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Una coltura è diversa da un’altra quando appartiene
ad un genere della classificazione botanica diverso,
oppure a diverse specie di colture, per esempio:
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Per quanto riguarda il secondo vincolo, quello del
mantenimento dei prati e pascoli permanenti, sarà applicato ad aree sensibili designate dallo
Stato Membro nelle quali, gli agricoltori, dovranno
mantenere le superfici adibite a tale utilizzo, definito meglio come qualsiasi terreno utilizzato per la
coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali
(spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda da almeno 5 anni, considerando anche specie adatte per il pascolo purché l’erba e le altre piante
erbacee da foraggio restino predominati. In questo caso lo Stato
Membro dovrà assicurare un mantenimento a livello nazionale.
Nella nostra realtà tale vincolo non susciterà particolari difficoltà.
– terreni lasciati a riposo;
– terrazzamenti;
– elementi caratteristici del paesaggio (siepi, fasce alberate, alberi isolati, in filari ed a gruppi, bordi dei campi, stagni, fossati,
maceri, muretti in pietra tradizionali);
– fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti;
– fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste;
– superfici con bosco ceduo a rotazione rapida;
– superfici oggetto di imboschimento con i PSR (senza garantirsi
una doppia contribuzione) ;
– superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio);
– superfici con colture azotofissatrici comprendendo anche soia
e medica (attribuendo un fattore di ponderazione di calcolo diverso dagli altri interventi) ;
Quindi prima di pensare di lasciare terreni a riposo, ovvero ai
vincoli del set-aside, dovremmo valutare bene cosa nelle nostre
aziende di già creato c’è da poter utilizzare per soddisfare tale
vincolo e vedere cosa in proiezione anche agli anni futuri, si possa
creare per poterlo poi utilizzare ogni anno.
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Le aziende che saranno obbligate al rispetto di tale vincolo saranno quelle che avranno una superficie a seminativo estesa per oltre 15 ettari, escludendo da tale calcolo tutte le superfici investite
a colture permanenti (prati e pascoli permanenti, frutteti, vigneti,
oliveti, ecc…); tali aziende dovranno adibire almeno il 5% della
loro superficie seminativa per scopi ecologici; tale vincolo può essere soddisfatto con i seguenti interventi:
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Il terzo vincolo del greening è quello legato alla creazione delle aree a valenza ambientale “EFA”
Ecological Focus Area, una sorta del vecchio setaside rivisitato ed alleggerito sia come impegno di
superficie, rispetto al passato, che di interventi abbinabili.
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Detto questo per meglio comprendere come applicare questo requisito dovremo attendere la definizione dei regolamenti applicativi, che ci porteranno a valutare in maniera oggettiva le scelte da
fare.
Anche in questo caso, come per il vincolo della diversificazione,
avremo deroghe che escluderanno da tale vincolo le situazioni di
seguito riportate:
– aziende in possesso di superfici investite per più del 75% a
foraggio, a prato ed a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso) a condizione che i seminativi non coperti
da questi usi non superino i 30 ettari;
– aziende in possesso di superfici interamente utilizzate per la
produzione di erba (prati avvicendati, esempio erba medica,
ecc.) oppure interamente utilizzate a colture sommerse per una
parte significativa dell’anno (riso);
Per i primi anni di riforma la percentuale da destinare a tali superfici rimarrà il 5%, mentre dall’annualità 2018 tale percentuale
potrebbe essere aumentata al 7% .
Se viene accertato il mancato rispetto dei 3 impegni relativi al greening, il pagamento è revocato in toto o in parte. La riduzione del
pagamento è graduale in funzione della gravità accertata, della
portata e della durata e della eventuale ripetizione dell’inadempienza, per i primi 2 anni senza un regime sanzionatorio, poi dal
2017 verrà applicato anche un regime sanzionatorio.
Ci saranno anche aziende che potranno soddisfare i 3 vincoli del
greening anche con pratiche cosiddette equivalenti, operando
pratiche analoghe che si allineano alle regole viste prima superandole, facendo raggiungere all’azienda livelli ambientali “superiori” che meglio potremo valutare con l’uscita dei decreti applicativi nazionali .
IL PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI
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I requisiti di accesso al premio di giovane agricoltore sono i seguenti :
• Giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità
di capo di azienda o che si sono insediati negli ultimi 5 anni;
• Età compresa tra i 18 e i 40 anni;
• Adeguate competenze professionali;
Tale pagamento sarà riconosciuto fino ad un massimo di ettari ad
azienda pari a 90.
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Lo stesso dovrà consentire di riconoscere alle aziende che risponderanno ai requisiti, una integrazione pari ad un massimo del 25%
dei valore dei titoli detenuti dall’agricoltore, al massimo per un periodo di 5 anni.
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Anche questa si può definire una scelta rivoluzionaria voluta e
inserita dall’Unione Europea, propedeutica a stimolare e promuovere un ricambio generazionale, riconoscendo un incremento
all’ettaro richiesto in domanda ad ogni agricoltore che risponda ai
requisiti di “giovane agricoltore”. L’Italia ha deciso di destinare a
tale intervento un plafond nazionale pari ad un 1% del massimale.
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IL PAGAMENTO ACCOPPIATO
Da regolamento comunitario gli aiuti accoppiati devono essere
concessi esclusivamente a quei settori che rivestono particolare
importanza per lo stato Membro per ragioni economiche, sociali o
ambientali e che si trovano in difficoltà. Un’ulteriore considerazione è stata fatta inserendo anche i settori particolarmente penalizzati dal processo di convergenza.
Il plafond nazionale destinato a questo intervento è stato limitato all’11% (anziché il 15%), pari a 426,8 milioni di euro,
favorendo così un dirottamento di fondi verso il pagamento di
base, in maniera da favorire quella parte di aiuti destinati a tutti i
beneficiari; non è stato comunque facile creare il pacchetto degli
aiuti accoppiati, che trovasse un equilibrio tra le esigenze politiche
territoriali e settoriali a livello nazionale, vista l’adozione della “regione unica Italia”.
Gli aiuti accoppiati sono suddivisi in 3 macro-settori chiamati “piani”:
Piano zootecnico nazionale
210,5 milioni di euro, pari al 49,3%
del plafond nazionale
Piano seminativi
146,3 milioni di euro 34,3%
del plafond nazionale
Piano colture permanenti
70 milioni di euro 16,4%
del plafond nazionale
Questi sono i tre settori che avranno diritto ai pagamenti aggiunti
accoppiati alle produzioni che nella tabella di seguito sono specificate con i relativi importi:
Bovini da latte
Il premio è concesso alle vacche da latte che hanno partorito e
che abbiano prodotto latte per almeno una resa minima da definire a livello territoriale. Gli allevatori dovranno provvedere alla
registrazione del vitello nato entro i termini previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.
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L’importo unitario di base stimato è 56 €/capo
A questo premio si aggiunge una misura aggiuntiva per la zootecnia da latte in “zone di montagna”, con un importo stimato di
40 €/capo. Pertanto una vacche da latte in “zone di montagna”
percepirà circa 96 €/capo
Vacche nutrici
Il premio è concesso alle vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici e ai Registri anagrafici che hanno partorito e i cui vitelli sono
registrati entro i termini previsti dalla regolamentazione nazionale
e comunitaria.
L’importo di base stimato è di 202 €/capo
Bovini macellati
Il premio è concesso ai bovini di età compresa tra i 12 e i 24
mesi al momento della macellazione, allevati presso le aziende
dei richiedenti per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della
macellazione. L’importo di base stimato è di 46 €/capo a cui ver-
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rà aggiunto di una parte di aiuti se le macellazioni sono legate a
sistemi di qualità certificati.
Ovini
Il premio è assegnato al singolo capo (agnello da riproduzione
dell’anno in corso). I capi devono essere correttamente identificati
in anagrafe zootecnica ed aderire ai piani regionali di selezione.
Il valore del contributo è pari a 12,00 €/capo più eventuali aggiunte per obbiettivi che verrano definiti per la rimonta.
Agnello IGP
Il premio è concesso agli allevatori che certificano capi ovi-caprini
idonei alla macellazione come Igp; l’importo stimato è di 10 €/
capo.
Bufalini
Il premio è concesso alle bufale di età superiore ai 30 mesi che
hanno partorito.
L’importo stimato è di 25 €/capo; parte dei contributi andranno
riversati in un fondo di mutualità per le epizoozie.
Soia
Il premio è concesso alle aziende agricole che destinano fino al
10% della propria superficie a seminativi alla produzione di soia,
con una franchigia su un numero massimo di ettari a seminativo
pari a 5-10 ettari per azienda. L’area di intervento interessa le
regioni del Nord Italia: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia. L’importo stimato è di 97 €/ha
OleoProteaginose e frumento duro
Solo per le Regioni: Toscana, Umbria, Marche, Lazio.
Il premio è concesso alle aziende agricole che destinano una percentuale della propria superficie a seminativi a: girasole, colza, leguminose da granella (lenticchie, cece, veccia), erbai di sole leguminose, frumento duro ➡ l’importo dovrebbe definirsi in 90 €/ha
Colture proteiche e frumento duro
Solo per le Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Campania,
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Basilicata, Sicilia e Sardegna.
proteiche da granella (pisello proteico, fave, favino, lupino dolce),
erbai di sole leguminose, frumento duro ➡ l’importo dovrebbe definirsi in 60 €/ha
Barbabietola da zucchero
Il premio è concesso alle superfici coltivate a barbabietola da zucchero. L’importo unitario stimato è di 325 €/ha
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Riso
Il premio è concesso alle superfici coltivate a riso. L’importo stimato è di 120 €/ha
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Pomodoro da industria
Il premio è concesso alle superfici coltivate a pomodoro da industria. L’importo unitario stimato è di 160 €/ha
Olivo
L’olivicoltura acquisisce un sostegno di 70 milioni di euro, distribuito in tre misure:
- premio base 78 €/ha
- premio aggiuntivo 70 €/ha
- premio aggiuntivo per l’olivicoltura con rilevante importanza economica territoriale e di qualità, con un importo stimato di 130 €/ha
Quindi tutte le imprese presenteranno la domanda unica al
15/05/2015 e quelle che valuteranno di optare al regime semplificato come “piccolo agricoltore” potranno presentare una apposita richiesta entro il 15/10/2015.
Tale scelta potrà essere fatta indipendentemente dalle dimensioni
aziendali. Gli agricoltori nel regime semplificato dovranno mantenere il numero degli ettari pari al numero degli ettari ammissibili
dichiarati nel 2015.
NOVITA’ ACCESSO MINIMO E CAPPING
PER I MASSIMALI OLTRE I 150.000 €
La nuova programmazione della PAC, cambia anche la soglia
minima di ingresso alle domande per i prossimi anni. Fino all’anno scorso una domanda per poter essere pagata doveva avere un
valore richiesto di almeno 100 €; le nuove regole comunitarie definiscono la volontà di innalzare tale limite, addirittura fino a 400 €
a discrezione di ogni singolo Stato Membro. Per quanto riguarda
la situazione italiana, la discussione, che attende solo la conferma
dalla Conferenza Stato Regioni, dovrebbe fissare una soglia di
pagamento minimo a 250 € per i primi due anni di riforma, per poi
elevarlo a 300 € dal 2017 in poi; scopo di questa norma è ridurre
i costi per pagamenti irrisori, di ammontare inferiore allo stesso
costo amministrativo della gestione della pratica di aiuto.
La nuova programmazione della PAC mette una regola anche alla
richiesta degli aiuti limitando gli importi massimi richiesti, in questo caso dei soli pagamenti di base, inserendo delle riduzioni che
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E’ stata prevista la facoltà per lo Stato membro di adottare un quadro semplificato per le piccole aziende che riceveranno un contributo forfettario, eliminando lungaggini burocratiche e semplificando le procedure sia per gli agricoltori che per le Amministrazioni.
Le imprese che potranno aderire a questo regime semplificato saranno quelle con aiuti entro i 1.250 €. Le stesse saranno esentate dai vincoli del greening; tale aiuto sostituirà tutti gli altri e verrà
confermato tutti gli anni validi della riforma.
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IL PAGAMENTO PER I PICCOLI AGRICOLTORI
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scattano oltre certi scaglioni soglia:
fino a
oltre a
oltre i
150.000 €
150.000 €
500.000 €
riduzione 0%
riduzione del 50%
riduzione del 100%
Nello stesso tempo viene comunque tutelata l’azienda datrice di
lavoro e/o iscritta previdenzialmente in quanto verrà tenuto conto degli oneri sostenuti dall’azienda per pagare salari e stipendi
ai dipendenti dell’attività agricola, comprese le imposte, gli oneri
sociali i contributi previdenziali e assistenziali pagati dall’imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi famigliari, detraendo dalla somma dei soli pagamenti di base, il valore sostenuto
per gli oneri suddetti, e solo dopo questa operazione, verranno
eseguite le eventuali riduzioni di cui sopra.
ALCUNI ESEMPI
30 Ha MAIS
50% incidenza Mais sul totale a seminativo
20 Ha GRANO TENERO
30% incidenza GranoTenero sul totale
a seminativo
10 Ha GRANO DURO
20% incidenza Grano Duro sul totale
a seminativo
25 Ha PERO
escluso dal conteggio ogni coltura a
frutteto
60 Ha totale seminativo
MANTENIMENTO
DEI PRATI PERMANENTI
azienda non ha prati
permanenti dichiarati
“EFA” AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
superando i 15 Ha di seminativo ricado anche
nel 3° vincolo quello delle EFA e devo destinare
almeno il 5% ad un utilizzo ambientale. In questo caso questa azienda ha creato nel 2012 un
fascia tampone adiacente ad un corso di acqua
soggetto al vincolo condizionalità ed ha una superficie di 1 Ha e
deve pensare a come impegnare gli altri 2 Ha …..scegliendo tra
uno di questi utilizzi :
– terreni lasciati a riposo;
– terrazzamenti;
– elementi caratteristici del paesaggio (siepi, fasce alberate,alberi
isolati,in filari ed a gruppi,bordi dei campi stagni,fossati, maceri)
– fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti;
– fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste;
– superfici con bosco ceduo a rotazione rapida;
– superfici oggetto di imboschimento con i PSR (senza garantirsi
una doppia contribuzione) ;
– superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio);
– superfici con colture azotofissatrici comprendendo anche soia
e medica (attribuendo un fattore di ponderazione di calcolo diverso dagli altri interventi)
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SPECIALE P.A.C.
DIVERSIFICAZIONE
Quindi devo allinearmi alle regole dettate per le
aziende che hanno più di 30 Ha di seminativo
dove il vincolo dettato dalla diversificazione è
quella di coltivare almeno 3 colture diverse…..?
Considerato che il grano duro ed il grano tenero sono per definizione una “stessa” coltura devo inserirne una
3° che sia diversa ….e che comprenda almeno un 5% dei 60 Ha
…..quindi almeno 3 Ha .
SPECIALE P.A.C.
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ALCUNI ESEMPI
40 Ha RISO
69% incidenza Riso sul totale
a seminativo 58 Ha
10 Ha MAIS
17% incidenza Mais sul totale
a seminativo 58 Ha
8 Ha GRANO TENERO
14% incidenza Grano Tenero
sul totale a seminativo 58 Ha
58 Ha totale seminativo
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MANTENIMENTO
DEI PRATI PERMANENTI
azienda non ha prati
permanenti dichiarati
“EFA” AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
destinare almeno il 5% delle superfici presenti
in azienda in questo caso l’azienda non ha nulla di già esistente, e vuole crearsi uno spazio
della superficie di 2,90 Ha, che vada a coprire il
vincolo, di elementi naturali rispondenti al regolamento.
L’azienda però potrebbe anche valutare di aumentare la superficie coltivata a riso ed arrivare ad un 75% si superficie coperta da
tale utilizzo, visto che il resto del seminativo non supera i 30 Ha,
così facendo può entrare nell’esonero delle EFA come da regolamento infatti:
aziende in possesso di superfici investite per più del 75% a foraggio , a prato ed a colture sommerse per una parte significativa
dell’anno (riso) a condizione che i seminativi non coperti da questi
usi non superino i 30 ettari
SPECIALE P.A.C.
DIVERSIFICAZIONE
Considerato che il piano colturale prevede la
coltivazione già di tre colture diverse, e visto che
la principale rispetta il limite del 75%, e la terza
rappresenta almeno il 5% , posso considerare il
vincolo della diversificazione soddisfatto.
SPECIALE P.A.C.
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ALCUNI ESEMPI
80 Ha Medica ➡ 80% del totale
+ 75% solleva l’azienda
dal vincolo
10 Ha Mais ➡ 10% del totale
10 Ha Grano Tenero ➡ 10% del totale
100 Ha totale seminativo
DIVERSIFICAZIONE
Considerato che il piano colturale prevede la
coltivazione di “erbai” per oltre il 75% , e per il rimanente non supera i 30 Ha si può considerare
esonerata dalla tenuta del vincoli
MANTENIMENTO
DEI PRATI PERMANENTI
azienda non ha prati
permanenti dichiarati
“EFA” AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
Considerato che il piano colturale prevede la
coltivazione di “erbai” per oltre il 75% , e per il rimanente non supera i 30 Ha si può considerare
esonerata dalla tenuta del vincoli
SPECIALE P.A.C.
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SPECIALE P.A.C.
CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA COLDIRETTI
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ALCUNI ESEMPI
10 Ha Mais ➡ 43% del totale
entro il 75%
10 Ha Grano Tenero ➡ 43% del totale
8 Ha Pero ➡ escluso dal conteggio
3 Ha Barbabietole
da zucchero ➡ 14% del totale
almeno il 5%
23 Ha totale seminativo
DIVERSIFICAZIONE
Considerato che il piano colturale prevede la coltivazione di due colture considerate diverse con
percentuali di incidenza proporzionate ai regolamenti, ha soddisfatto il vincolo.
MANTENIMENTO
DEI PRATI PERMANENTI
azienda non ha prati
permanenti dichiarati
“EFA” AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
Considerato che la superficie a seminativo supera i 15 Ha dovrà adoperarsi per adibire 1,15
Ha ad una superficie che possa essere riconosciuta come una area di interesse ecologico.
Alessandra Mariotti
Responsabile Provinciale C.A.A.
Foto di Michele e Riccardo Casotti
SPECIALE P.A.C.
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NOTE
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SPECIALE P.A.C.
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E A CASA MIA
INVECE?
come programmo un piano colturale
che possa rispondere
alle regole della nuova PAC
__________ Ha ________ ➡ _______% del totale
__________ Ha ________ ➡ _______% del totale
__________ Ha ________ ➡ _______% del totale
__________ Ha ________ ➡ _______% del totale
__________ Ha ________ ➡ _______% del totale
__________ Ha ________ ➡ _______% del totale
__________ Ha ________ ➡ _______% del totale
DIVERSIFICAZIONE
La somma dei seminativi in questa azienda
è di _____________Ha
Quante colture devo fare ? ___________
Quante colture compongono il mio piano colturale n° ________
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La principale incide per un ____________% della complessiva
superficie a seminativo.
Se ne sussiste la necessità la terza incide per un ___________%
della complessiva superficie a seminativo
__________________ Ha
“EFA” AREE DI INTERESSE ECOLOGICO
La somma dei seminativi in questa azienda
è di _____________Ha
La mia azienda supera i 15 Ha di superficie seminativa?
➡ Se NO
-----NO EFA -----
➡ se SI ➡ il 5% del mio seminativo
corrisponde a ________Ha
e posso pensare ad abbinare tali superfici a:
– terreni lasciati a riposo;
– terrazzamenti;
– elementi caratteristici del paesaggio (siepi, fasce alberate,alberi
isolati,in filari ed a gruppi,bordi dei campi stagni,fossati, maceri)
– fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti;
– fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste;
– superfici con bosco ceduo a rotazione rapida;
– superfici oggetto di imboschimento con i PSR (senza garantirsi
una doppia contribuzione) ;
– superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio);
– superfici con colture azotofissatrici comprendendo anche soia
e medica (attribuendo un fattore di ponderazione di calcolo diverso dagli altri interventi)
SPECIALE P.A.C.
MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI
quanti Ha di prati permanenti sono dichiarati in domanda?
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