Casi scelti di diritto civile

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Casi scelti di diritto civile
FIDEIUSSIO E FIDEIUSSIO INDEMNITATIS
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ARGOMENTO
FIDEIUSSIO E FIDEIUSSIO INDEMNITATIS:
ISTITUTI DIFFERENTI O IN RAPPORTO DI SPECIALITÀ?
1. Inquadramento della tematica
Tra gli strumenti apprestati dall’ordinamento a garanzia della soddisfazione
del credito, il legislatore contempla e disciplina puntualmente l’istituto della fideiussione, che costituisce, tanto nella prassi quanto nella teoria del diritto,
una delle più antiche forme di tutela delle ragioni creditorie, nonché l’exemplum da cui originano, giusta modulazione strutturale e funzionale apportata
dalla regolamentazione convenzionale dei rapporti commerciali e finanziari, le
più recenti manifestazioni atipiche di garanzia (contratto autonomo, polizze fideiussorie e lettere di patronage).
Con l’assunzione dell’obbligazione il fideiussore garantisce personalmente al
creditore beneficiario l’adempimento dell’obbligazione del debitore (art. 1936
c.c.), affiancando tutto il proprio patrimonio (a norma dell’art. 2740 c.c.) a
quello del fideiuvato a tutela delle ragioni creditorie del soggetto beneficiario
della garanzia, divenendo, in tal modo, anch’esso debitore di una obbligazione
propria, ancorché, quanto al contenuto, determinata per relationem all’obbligazione garantita.
Costituisce, pertanto, carattere naturale della fideiussione l’accessorietà,
stante l’intima dipendenza dell’obbligazione fideiussoria dall’obbligazione garantita sancita dall’art. 1939 c.c., ove la validità della garanzia è condizionata
dalla validità dell’obbligazione garantita (con l’unica eccezione rappresentata
dalla circostanza che la fideiussione sia prestata per un’obbligazione assunta
da un incapace).
La relazione di accessorietà dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella
principale non elide, però, l’autonoma identità delle due obbligazioni, le quali,
ancorché tra loro collegate (essendo la seconda antecedente logico-giuridico
della prima ed essendo quest’ultima funzionale al perseguimento dello scopo di
quella), permangono distinte sia dal lato soggettivo, in quanto il fideiussore rimane alieno al rapporto garantito, sia dal lato oggettivo-strutturale, atteso che
l’obbligazione fideiussoria non necessariamente coincide con l’obbligazione
principale: essa, infatti, non può eccedere il debito garantito né può essere prestata a condizioni più onerose, pena l’invalidità dell’eccedenza o della maggiore
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onerosità; ma può, al contrario, essere prestata per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose (art. 1941 c.c.), giacché è nella piena disponibilità del fideiussore e del creditore limitare, ex latere fideiussoris, l’onere e, ex
latere creditoris, i benefici della garanzia.
Si discute se la fideiussione postuli l’identità qualitativa dell’obbligazione garantita e di quella di garanzia (aventi entrambe ad oggetto un dare) o se, per
effetto di un disallineamento, che finirebbe per annettere alla fideiussione una
finalità indennitaria e per avvicinarla sotto questo aspetto al contratto autonomo di garanzia, sia possibile che l’obbligazione garantita abbia per oggetto
un facere infungibile o la dazione di una cosa diversa dal denaro e quella di garanzia una somma di denaro o viceversa.
A questo proposito, è d’uopo accennare in questa sede ad una figura atipica
di fideiussione che trova diffusione nella prassi convenzionale degli scambi,
denominata fideiussio indemnitatis: il garante assume nei confronti del creditore beneficiario l’obbligo di tenerlo indenne, mediante pagamento di un determinato importo, dalle conseguenze derivanti dall’inadempimento della prestazione a lui dovuta dal fideiuvato (Cass. civ., Sez. III, 1o giugno 2004, n. 19486 e
Cass. civ., Sez. III, 27 maggio 2002, n. 7712).
La fideiussio indemnitatis si distingue dall’ordinaria tipica fideiussione in
quanto oggetto dell’obbligazione principale è, per l’appunto, una prestazione
infungibile (sovente, il negozio di fideiussio indemnitatis è concluso a garanzia
della esatta esecuzione della prestazione dell’appaltatore).
L’insostituibilità della prestazione del debitore comporta che, in caso di suo
inadempimento, il creditore potrà pretendere dal garante solo una prestazione
(necessariamente) diversa da quella del debitore principale, consistente in una
somma di denaro a titolo di indennizzo satisfattivo.
Tale garanzia ha, rispetto alla fideiussione tipica, carattere indefettibilmente
sussidiario, presupponendo la preventiva, infruttuosa escussione del debitore
principale ed è sovente assunta mediante stipulazione di una polizza fideiussoria.
Vari sono stati i tentativi di ricostruzione dogmatica dell’istituto della fideiussio indemnitatis.
Coloro che ritengono che il titolo dell’obbligazione del garante nella fideiussione non possa essere diverso da quello dell’obbligazione del debitore principale riconducono la fideiussio indemnitatis a schemi negoziali diversi da quello
della fideiussione.
Secondo un primo orientamento di pensiero andrebbe, infatti, valorizzato lo
schema negoziale dell’assicurazione.
E, però, il fatto che l’inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore
principale non è qualificabile come sinistro ai sensi dell’art. 1882 c.c. rende tale
ricostruzione poco condivisibile.
Il pagamento da parte dell’assicuratore è subordinato al verificarsi di un
fatto, l’inadempimento del debitore principale, non assimilabile in tutto al fatto
che fonda il rischio assicurativo.
Ciò sarebbe dimostrato, tra l’altro, dalla lettera dell’art. 1900 c.c.
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Mentre, infatti, ai sensi di tale norma ‘‘l’assicuratore non è obbligato per sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario’’, nella fideiussio indemnitatis il garante è tenuto al pagamento anche nel
caso di inadempimento volontario del debitore principale.
Stando ad un altro orientamento di pensiero, la fideiussio indemnitatis sarebbe un contratto innominato avente una causa mista e, per la precisione,
una causa caratterizzata da elementi propri sia della fideiussione che del contratto di assicurazione.
Quest’ultima avrebbe sulla causa della fideiussio indemnitatis una incidenza
molto minore rispetto all’incidenza che, invece, su di essa avrebbe la fideiussio.
La disciplina della fideiussio indemnitatis, perciò, una volta che si sia aderito
alla teoria interpretativa maggioritaria in giurisprudenza relativamente all’individuazione della disciplina applicabile ai contratti misti (Bianca, Diritto Civile
III, Giuffrè, 2000, p. 480), finirebbe per essere molto simile alla disciplina della
fideiussione.
Non è mancato chi, infine, ha ricostruito la fideiussio indemnitatis come operazione negoziale nella quale si distinguono un rapporto di assicurazione, intercorrente tra l’assicuratore e il debitore, e una promessa di pagamento fatta
dall’assicuratore a favore del creditore garantito.
La promessa dell’assicuratore, stando a questo orientamento, avrebbe una
doppia causa.
Da una parte, garantirebbe l’assicurato nei confronti del debitore principale.
Dall’altra, consentirebbe all’assicuratore di soddisfare il proprio interesse assicurativo (Bianca, Diritto Civile V, Giuffrè, 1994).
Quanto, poi, al criterio in base al quale distinguere il classico modello fideiussorio dalla fideiussio indemnitatis, recentemente la Corte di cassazione sembra
avere aderito all’orientamento che esclude la configurabilità del primo ove ad
essere diversi siano il titolo dell’obbligazione di garanzia e il titolo dell’obbligazione garantita.
A tale conclusione il giudice di legittimità è pervenuto valorizzando la regola,
delineata dall’art. 1941 c.c., per cui ‘‘la fideiussione non può eccedere ciò che è
dovuto dal debitore’’, con la quale il legislatore avrebbe voluto non solo fissare
un tetto massimo per la prestazione del fideiussore, ma anche implicitamente
affermare che il titolo dell’obbligazione del fideiussore debba essere lo stesso
di quello dell’obbligazione del debitore principale (Cass. civ., Sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2377).
2. Guida al caso pratico
2.1. La fattispecie
Nella fattispecie in esame, la società Alfa otteneva dalla Provincia di Roma
un credito a fondo perduto finalizzato all’attuazione di un progetto di riconver-
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sione volto al raggiungimento di determinati livelli occupazionali ed economici.
Contestualmente alla erogazione del credito, e a garanzia dello stesso, viene
stipulata, da parte della società cauzioni Beta, in favore della Provincia di Roma,
una polizza fideiussoria per il caso in cui tale riconversione non abbia luogo.
In seguito al fallimento della società Alfa, debitrice garantita, e constatata la
sopravvenuta impossibilità per quest’ultima di portare a termine il progetto di
riconversione, la Provincia di Roma avviava contro tale impresa il procedimento
di decadenza dai benefici accordati e di revoca di tutti i mutui e contributi concessi.
Rilevato lo stato di decozione della predetta società, la Provincia di Roma si rivolgeva, allora, alla società cauzioni Beta, al fine di essere sollevata dall’onere
del pregiudizio subito.
Successivamente, con atto di citazione notificato in data 28 luglio 1995, la società cauzioni Beta chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare la inefficacia
della polizza fideiussoria da essa prestata in favore della Provincia di Roma, affermando, in particolare, che tale negozio deve essere considerato un contratto
tipico di fideiussione (caratterizzato dall’elemento dell’accessorietà) e non un
negozio tipico e autonomo e che comunque la Provincia di Roma si sarebbe rivelata inadempiente nei propri confronti per aver effettuato l’erogazione del
credito in una condizione di rischio ignota alla garante al momento della stipula
della polizza fideiussoria e per avere omesso di informarla su tale rischio e di ottenere la relativa accettazione
La questione centrale della descritta fattispecie attiene alla qualificazione giuridica da attribuire alla polizza fideiussoria, ove sia prestata a garanzia di una
obbligazione avente ad oggetto un facere infungibile.
In particolare, nel parere il candidato deve indicare le difese che possono essere sviluppate nel giudizio intrapreso dalla società cauzioni Beta nei confronti
della Provincia di Roma, a tutela della posizione di quest’ultima, soffermandosi,
per prima cosa, sull’orientamento prevalente e preferibile della giurisprudenza
di legittimità, ormai attestata nel senso che la polizza fideiussoria, ove sia prestata a garanzia di una obbligazione avente ad oggetto un facere infungibile, non
è più configurabile come fideiussione, bensı̀ come garanzia atipica, in quanto
l’insostituibilità della prestazione fa venire meno la solidarietà dell’obbligazione
del garante e comporta che il creditore possa pretendere dal garante medesimo
soltanto un indennizzo o un risarcimento, prestazione, questa, diversa da quella
alla quale il creditore aveva diritto.
Delineando, poi, che, a differenza di quanto si verifica in caso di fideiussione,
la polizza fideiussoria può semplicemente assicurare la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario della prestazione, compromesso dall’inadempimento, garantendolo dalle conseguenze negative derivanti dall’inadempimento
medesimo, ragion per cui la società attrice sarà tenuta ad indennizzare la Provincia di Roma, creditore insoddisfatto.
L’atto giurisdizionale deve contenere lo sviluppo dei suindicati profili.
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2.2. Riferimenti normativi
z Art. 1936 c.c. — Nozione. — È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
z Art. 1939 c.c. — Validità della fideiussione. — La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.
z Art. 1941 c.c. — Limiti della fideiussione. — La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più
onerose.
z Art. 1882 c.c. — Nozione. — L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro
i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un
capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
2.3. Giurisprudenza
z Cass. civ., Sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2377. Non configura una fideiussione l’impegno preso da una società di cauzioni di sollevare un ente territoriale
dalle conseguenze economiche pregiudizievoli derivantigli dall’inadempimento
contrattuale di un terzo.
z Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14853. L’assicurazione fideiussoria
è un contratto atipico risultante dalla commistione di elementi della fideiussione
e del deposito cauzionale, alla quale sono applicabili le norme sulla fideiussione
se non espressamente derogate dalle parti.
z Cass. civ., Sez. III, 7 gennaio 2004, n. 52. Ai fini della configurabilità di
un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è
decisivo l’impiego o meno delle espressioni ‘‘a semplice richiesta’’ o ‘‘a prima richiesta’’ del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia. Caratteristica fondamentale del
contratto di garanzia autonomo, che vale a distinguerlo da quello di fideiussione,
è la carenza dell’elemento dell’accessorietà, per cui il garante si impegna a pagare il beneficiario senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né all’efficacia del rapporto di base. Detti elementi che caratterizzano il contratto autonomo di garanzia e lo differenziano dalla fideiussione devono necessariamente
essere esplicanti nel contratto con l’impiego di specifiche clausole idonee ad indicare l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni
spettanti al debitore principale.
2.4. Dottrina
z Biscontini, Solidarietà fideiussoria e ‘‘decadenza’’, 1980, Edizioni scientifiche
italiane.
z Caringella, Della Valle F., Della Valle S., Codice civile annotato con giurisprudenza, 2007, Giuffrè.
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z Caringella-De Marzo, Manuale di diritto civile. Il contratto, Giuffrè, 2007,
p. 1395 e ss.
z Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, ESI, 2007, p. 1236 e ss.
3. Testo della sentenza
z Cass. civ., Sez. III, 31 gennaio 2008, n. 2377. La polizza fideiussoria prestata a garanzia delll’obbligazione dell’appaltatore costituisce una garanzia atipica in quanto essa, non potendo garantire l’adempimento di detta obbligazione,
perché connotata dal carattere dell’insostituibilità, può semplicemente assicurare la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario compromesso
dall’inadempimento, risultando, quindi, estranea all’ambito delle garanzie di tipo
satisfattorio proprie delle prestazioni fungibili, caratterizzate dall’identità della
prestazione, dal vincolo della solidarietà e dall’accessorietà, ed essendo, invece,
riconducibile alla figura della garanzia di tipo indennitario — cosiddetta fideiussio indemnitatis —, in forza della quale il garante è tenuto soltanto ad indennizzare, o a risarcire, il creditore insoddisfatto. (Nella specie, la S.C. ha confermato
la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la polizza fideiussoria oggetto di
controversia dovesse qualificarsi come garanzia atipica in quanto non finalizzata
a garantire la restituzione di un credito erogato dalla Provincia autonoma di Bolzano a fondo perduto per un progetto di riconversione industriale finalizzato al
raggiungimento dei livelli occupazionali ed economici preventivati, giacché detta
restituzione sarebbe stata richiesta dalla medesima Provincia unicamente nel
caso in cui il mutuatario non fosse stato in grado di adempiere al promesso
piano di riconversione industriale).
***
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 28 luglio 1995 la S.p.a., Società Italiana Cauzioni, chiedeva
al Tribunale di Roma di dichiarare l’inefficacia della polizza fideiussoria da essa
prestata in favore della Provincia di Bolzano per un credito a fondo perduto per riconversione industriale erogato dalla stessa Provincia in favore della Holzwerk Ulten s.r.l., successivamente fallita. La convenuta eccepiva l’incompetenza dell’adito
Tribunale ritenendo competente quello di Bolzano. A tale eccezione aderiva l’attrice.
La causa veniva quindi cancellata dal ruolo e riassunta dinanzi al Tribunale ritenuto competente. Di fronte a questo Tribunale la Provincia si costituiva sostenendo:
a) che solo a seguito del fallimento della debitrice garantita aveva constatato la sopravvenuta impossibilità per quest’ultima di portare a termine il progetto di riconversione, finalizzato al raggiungimento dei livelli occupazionali ed economici preventivati; b) che per tale ragione aveva avviato contro l’impresa debitrice il procedimento di decadenza dei benefici accordati nell’arco di un quinquennio e revocato
tutti i mutui e tutti i contributi concessi; c) che non aveva mai tenuto comportamenti
omissivi e si era sempre adoperata per verificare la sussistenza dei requisiti di
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legge per la concessione dei relativi benefici; d) che non era stata a conoscenza
dello stato di insolvenza della debitrice. In via riconvenzionale la Provincia Autonoma chiedeva quindi l’accertamento della responsabilità aggravata della Società
Italiana Cauzioni.
Rimanevano contumaci i soci della società debitrice, Giorgio Bianchi e Grazia
Zerbetto, citati in garanzia; non si costituiva il fallimento di Giorgio Bianchi, dichiarato fallito in corso di causa. Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 115/2002,
dichiarava che nessun rapporto processuale si era instaurato tra la Sic e Giorgio
Bianchi; rigettava tutte le eccezioni e richieste preliminari sollevate dalla Sic; dichiarava che nulla era dovuto dalla Sic alla Provincia Autonoma di Bolzano, in
virtù della polizza per cui è causa; condannava la Provincia Autonoma a restituire
alla Sic l’importo di Euro 446.089,65 oltre accessori.
Proponeva appello la Provincia Autonoma di Bolzano, lamentando l’erroneità
della pronuncia ed assumendo che il negozio per cui è causa doveva qualificarsi
come contratto autonomo di garanzia al quale non era perciò applicabile la normativa in materia di fideiussione. La S.i.c. chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte d’Appello di Trento, sezione staccata di Bolzano, in accoglimento dell’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza, condannava la Sic s.p.a. a corrispondere alla Provincia Autonoma di Bolzano la somma di Euro 445.573,19, oltre
interessi; condannava Grazia Zerbetto a manlevare e tenere indenne la Sic s.p.a. di
tutte le conseguenze pregiudizievoli della stessa sentenza; condannava la Sic alla rifusione delle spese di lite.
Proponeva ricorso per cassazione la Sic s.p.a.
Resisteva la Provincia autonoma di Bolzano.
Motivi della decisione
Con i primi due motivi del ricorso la ricorrente denuncia rispettivamente: 1) ‘‘errata valutazione giuridica della natura della polizza fideiussoria. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto; il tutto in relazione all’art. 360
nn. 3 e 5 c.p.c.’’; 2) ‘‘errata qualificazione dell’oggetto della garanzia. Omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto; il tutto in relazione all’art. 360
nn. 3 e 5 c.p.c.’’. Illustrando tali motivi la Sic sostiene in particolare che il negozio
per cui è causa deve essere considerato ‘‘un contratto tipico di fideiussione (caratterizzato dall’elemento tipico dell’accessorietà)’’ e non un ‘‘negozio atipico od autonomo’’; quindi che la Corte d’Appello ha ‘‘errato nella lettura della causale di polizza e nella ritenuta ravvisabilità di una fideiussio indemnitatis nella quale il garante non è tenuto ad eseguire la prestazione mancata bensı̀ ad indennizzare il creditore insoddisfatto’’.
I motivi, pur ampiamente argomentati, devono in effetti considerarsi non rilevanti
nel quadro della complessiva critica che la ricorrente rivolge all’impugnata sentenza perché, come la stessa Sic afferma nel terzo motivo, ‘‘il comportamento dedotto a giustificazione del rifiuto dell’escussione, s’incentra sul rapporto di garanzia
e non sul rapporto garantito’’. Superati tali motivi, l’attenzione va dunque rivolta al
terzo, con il quale la ricorrente denuncia ‘‘errata qualificazione della causa di attri-
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buzione patrimoniale. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul
punto; il tutto in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.’’. Sostiene al riguardo la Sic
che la Provincia di Bolzano si è mostrata palesemente inadempiente nei suoi confronti sotto un duplice profilo: a) perché ha effettuato l’erogazione del credito in
una condizione di rischio ignota alla stessa garante al momento del rilascio della fideiussione; b) perché ha omesso di informarla su tale rischio e di ottenere la relativa accettazione, lasciando cosı̀ che il danno si producesse proprio a svantaggio
del fideiussore, nonostante potesse evitarlo con l’uso dell’ordinaria diligenza (art.
1227 c.c.). Ad avviso della Sic la Provincia ha quindi violato la clausola generale di
buona fede in executivis che costituisce fonte diretta d’integrazione delle obbligazioni contrattuali e le sue omissioni in sede di assegnazione del contributo, proseguite durante tutto lo svolgimento del rapporto, integrano un’ipotesi di inadempimento tanto grave da far ritenere l’illegittimità e/o l’inefficacia dell’escussione operata dall’Ente. Gli argomenti utilizzati dalla ricorrente sono inammissibili e comunque infondati. Quanto alla dedotta applicazione dell’art. 1227 c.c. alla fattispecie
per cui è causa deve infatti rilevarsi che la Sic non indica quando, nel giudizio di
merito, ha formulato la relativa domanda e il correlato motivo deve perciò ritenersi
inammissibile in sede di legittimità proprio perché non proposto nella precedente
fase di merito.
Infondata è poi la critica rivolta all’impugnata sentenza per non avere quest’ultima sanzionato la violazione, da parte della Provincia autonoma, della clausola
generale di buona fede in executivis. La Corte d’appello, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, ha infatti affermato che la polizza fideiussoria, ove sia prestata a garanzia dell’obbligazione dell’appaltatore, non è più configurabile come
fideiussione, bensı̀ come garanzia atipica, in quanto l’insostituibilità della prestazione fa venire meno la solidarietà dell’obbligazione del garante e comporta che il
creditore possa pretendere da lui soltanto un indennizzo o un risarcimento, prestazione questa diversa da quella alla quale aveva diritto. In tal caso, prosegue la
Corte d’appello, la polizza fideiussoria non può dunque garantire l’adempimento
dell’obbligazione dell’appaltatore, la cui prestazione è insostituibile ma, a differenza di quanto si verifica in caso di fideiussione, può semplicemente assicurare
la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario compromesso dall’inadempimento, garantendolo dalle conseguenze da esso derivanti. Si ha in tal caso
la figura della fideiussio indemnitatis, estranea all’area delle garanzie di tipo satisfattorio proprie delle prestazioni fungibili caratterizzate dall’identità della prestazione, dal vincolo della solidarietà e dall’accessorietà, e riconducibile invece all’area delle garanzie di tipo indennitario, nelle quali il garante non è tenuto ad
eseguire la prestazione mancata, bensı̀ ad indennizzare il creditore insoddisfatto
(Cass., 27 giugno 2007, n. 14853; Cass., 10 febbraio 2004, n. 2464; Cass., 7 gennaio 2004, n. 52).
Alla luce di queste corrette premesse la Corte d’appello, nell’esercizio della sua
discrezionalità, ha ritenuto che la polizza per cui è causa non era finalizzata a garantire la restituzione di crediti della Provincia Autonoma, erogati per la massima
parte a fondo perduto, perché tale restituzione sarebbe stata richiesta dalla Provin-
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cia solo nel caso in cui il mutuatario non fosse stato in grado di adempiere al promesso piano di ristrutturazione industriale. Irrilevante è pertanto, secondo la Corte
d’appello, la circostanza che la Provincia, a seguito dell’avvenuto pignoramento
presso terzi, potesse avere piena consapevolezza della maggiore difficoltà ad
adempiere del garantito per le sue mutate condizioni economiche: una temporanea
crisi di liquidità, nell’ambito di un piano industriale, è infatti qualcosa su cui si può
contare, tanto è vero che la Provincia cercò di ovviarvi concedendo ulteriori crediti.
La motivazione della Corte d’Appello, sintetizzata nelle sue linee generali, è in effetti convincente e si pone nel solco della giurisprudenza di questa Corte, mentre la
coerenza del ragionamento e l’assenza di errori logici o giuridici rendono insindacabili in questa sede le valutazioni di merito da essa operate. Tali ragioni comportano il rigetto del ricorso, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio
di cassazione che liquida in complessivi Euro 12.100,00 di cui Euro 12.000,00 per
onorari ed Euro 100,00 per spese, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed
accessori come per legge.
4. Parere
In seguito ad istanza presentata in data 30 luglio 1993, la società Alfa otteneva
dalla Provincia di Roma un credito a fondo perduto finalizzato all’attuazione di un
progetto di riconversione volto al raggiungimento di determinati livelli occupazionali ed economici.
Contestualmente alla erogazione del credito, e a garanzia dello stesso, veniva
stipulata, da parte della società cauzioni Beta, in favore della Provincia di Roma,
una polizza fideiussoria per il caso in cui tale riconversione non avesse avuto
luogo.
In seguito al fallimento della società Alfa, debitrice garantita, constatata la sopravvenuta impossibilità per quest’ultima di portare a termine il progetto di riconversione, la Provincia di Roma avviava contro tale impresa il procedimento
di decadenza dai benefici accordati e di revoca di tutti i mutui e contributi concessi.
Rilevato lo stato di decozione della predetta società, la Provincia di Roma si rivolgeva, allora, alla società cauzioni Beta, al fine di essere sollevata dal pregiudizio
subito.
Successivamente, con atto di citazione notificato in data 28 luglio 1995, la società
cauzioni Beta chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare la inefficacia della polizza fideiussoria da essa prestata in favore della Provincia di Roma, affermando,
in particolare, che tale negozio avrebbe dovuto essere considerato un contratto tipico di fideiussione (caratterizzato dall’elemento dell’accessorietà) e non un negozio
atipico e autonomo e che comunque la Provincia di Roma si sarebbe rivelata inadempiente nei propri confronti per aver effettuato l’erogazione del credito in una
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condizione di rischio ignota alla garante al momento della stipula della polizza fideiussoria e per avere omesso di informarla su tale rischio e di ottenere la relativa
accettazione.
La Provincia di Roma si rivolge ad un legale onde ottenere parere sulla fattispecie e sulle modalità di tutela dei propri interessi.
Il candidato, premesse brevi considerazioni sulla distinzione tra fideiussione e fideiussio indemnitatis, rediga motivato parere.
Tra gli strumenti apprestati dall’ordinamento a garanzia della soddisfazione
del credito, il legislatore contempla e disciplina puntualmente l’istituto della fideiussione, che costituisce, tanto nella prassi quanto nella teoria del diritto, una
delle più antiche forme di tutela delle ragioni creditorie, nonché l’exemplum da
cui originano, giusta modulazione strutturale e funzionale apportata dalla regolamentazione convenzionale dei rapporti commerciali e finanziari, le più recenti
manifestazioni atipiche di garanzia (contratto autonomo, polizze fideiussorie e
lettere di patronage).
Con l’assunzione dell’obbligazione il fideiussore garantisce personalmente al
creditore beneficiario l’adempimento dell’obbligazione del debitore (art. 1936
c.c.), affiancando tutto il proprio patrimonio (a norma dell’art. 2740 c.c.) a quello
del fideiuvato a tutela delle ragioni creditorie del soggetto beneficiario della garanzia, divenendo, in tal modo, anch’esso debitore di una obbligazione propria,
ancorché, quanto al contenuto, determinata per relationem all’obbligazione garantita.
Costituisce, pertanto, carattere naturale della fideiussione l’accessorietà, stante
l’intima dipendenza dell’obbligazione fideiussoria dall’obbligazione garantita
sancita dall’art. 1939 c.c., ove la validità della garanzia è condizionata dalla validità dell’obbligazione garantita (con l’unica eccezione rappresentata dalla circostanza che la fideiussione sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace).
La relazione di accessorietà dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella
principale non elide, però, l’autonoma identità delle due obbligazioni, le quali,
ancorché tra loro collegate (essendo la seconda antecedente logico—giuridico
della prima ed essendo quest’ultima funzionale al perseguimento dello scopo di
quella), permangono distinte sia dal lato soggettivo, in quanto il fideiussore rimane estraneo al rapporto garantito, sia dal lato oggettivo—strutturale, atteso
che l’obbligazione fideiussoria non necessariamente coincide con l’obbligazione
principale: essa, infatti, non può eccedere il debito garantito né può essere prestata a condizioni più onerose, pena l’invalidità dell’eccedenza o della maggiore
onerosità; ma può, al contrario, essere prestata per una parte soltanto del debito
o a condizioni meno onerose (art. 1941 c.c.), giacché è nella piena disponibilità
del fideiussore e del creditore limitare, ex latere fideiussoris, l’onere e, ex latere
creditoris, i benefici della garanzia.
Si discute se la fideiussione postuli l’identità qualitativa dell’obbligazione garantita e di quella di garanzia (aventi entrambe ad oggetto un dare) o se, per ef-
FIDEIUSSIO E FIDEIUSSIO INDEMNITATIS
fetto di un disallineamento, che finirebbe per annettere alla fideiussione una finalità indennitaria e per avvicinarla sotto questo aspetto al contratto autonomo
di garanzia, sia possibile che l’obbligazione garantita abbia per oggetto un facere
infungibile o la dazione di una cosa diversa dal denaro e quella di garanzia una
somma di denaro o viceversa.
A questo proposito, è d’uopo accennare in questa sede ad una figura atipica di
fideiussione che trova diffusione nella prassi convenzionale degli scambi, denominata fideiussio indemnitatis, nell’ambito della quale il garante assume nei confronti del creditore beneficiario l’obbligo di tenerlo indenne, mediante pagamento di un determinato importo, dalle conseguenze derivanti dall’inadempimento della prestazione a lui dovuta dal fideiuvato (Cass. civ., Sez. III, 1o giugno
2004, n. 19486 e Cass. civ., Sez. III, 27 maggio 2002, n. 7712).
La fideiussio indemnitatis si distingue dall’ordinaria tipica fideiussione in
quanto oggetto dell’obbligazione principale è, per l’appunto, una prestazione infungibile (spesso, il negozio di fideiussio indemnitatis è concluso a garanzia della
esatta esecuzione della prestazione dell’appaltatore).
L’insostituibilità della prestazione del debitore comporta che, in caso di suo
inadempimento, il creditore potrà pretendere dal garante solo una prestazione
(necessariamente) diversa da quella del debitore principale, consistente in una
somma di denaro a titolo di indennizzo satisfattivo.
Tale garanzia ha, rispetto alla fideiussione tipica, carattere indefettibilmente
sussidiario, presupponendo la preventiva, infruttuosa escussione del debitore
principale ed è sovente assunta mediante stipulazione di una polizza fideiussoria.
Quanto al criterio in base al quale distinguere il classico modello fideiussorio
dalla fideiussio indemnitatis, recentemente la Corte di cassazione sembra avere
aderito all’orientamento che esclude la configurabilità del primo ove ad essere
diversi siano il titolo dell’obbligazione di garanzia e il titolo dell’obbligazione garantita.
A tale conclusione il giudice di legittimità è pervenuto valorizzando la regola,
delineata dall’art. 1941 c.c., per cui ‘‘la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore’’, con la quale il legislatore avrebbe voluto non solo fissare un
tetto massimo per la prestazione del fideiussore, ma anche implicitamente affermare che il titolo dell’obbligazione del fideiussore debba essere lo stesso di
quello dell’obbligazione del debitore principale (Cass. civ., Sez. III, 31 gennaio
2008, n. 2377).
Alla luce dell’orientamento prevalente e preferibile della giurisprudenza di legittimità, appare evidente che la società attrice sarà tenuta ad indennizzare la
Provincia di Roma, creditore insoddisfatto, in quanto la polizza fideiussoria, prestata dalla società cauzioni Beta a garanzia di una obbligazione avente ad oggetto un facere infungibile, non è certamente configurabile come fideiussione,
bensı̀ come garanzia atipica, in quanto l’insostituibilità della prestazione fa venire meno la solidarietà dell’obbligazione del garante e comporta che la Provincia di Roma, creditore, possa pretendere dal garante medesimo soltanto un in-
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dennizzo o un risarcimento, prestazione, questa, diversa da quella alla quale il
creditore aveva diritto, ovvero la restituzione dei crediti, erogati a fondo perduto
e, dunque, irripetibili.
5. Atto
In seguito ad istanza presentata in data 30 luglio 1993, la società Alfa otteneva
dalla Provincia di Roma un credito a fondo perduto finalizzato all’attuazione di un
progetto di riconversione volto al raggiungimento di determinati livelli occupazionali ed economici.
Contestualmente alla erogazione del credito, e a garanzia dello stesso, veniva
stipulata, da parte della società cauzioni Beta, in favore della Provincia di Roma,
una polizza fideiussoria per il caso in cui tale riconversione non avesse avuto
luogo.
In seguito al fallimento della società Alfa, debitrice garantita, constatata la sopravvenuta impossibilità per quest’ultima di portare a termine il progetto di riconversione, la Provincia di Roma avviava contro tale impresa il procedimento di decadenza dai benefici accordati e di revoca di tutti i mutui e contributi concessi.
Rilevato lo stato di decozione della predetta società, la Provincia di Roma si rivolgeva, allora, alla società cauzioni Beta, al fine di essere sollevata dal pregiudizio
subito.
Successivamente, con atto di citazione notificato in data 28 luglio 1995, la società
cauzioni Beta chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare la inefficacia della polizza fideiussoria da essa prestata in favore della Provincia di Roma, affermando,
in particolare, che tale negozio avrebbe dovuto essere considerato un contratto tipico di fideiussione (caratterizzato dall’elemento dell’accessorietà) e non un negozio
atipico e autonomo e che comunque la Provincia di Roma si sarebbe rivelata inadempiente nei propri confronti per aver effettuato l’erogazione del credito in una
condizione di rischio ignota alla garante al momento della stipula della polizza fideiussoria e per avere omesso di informarla su tale rischio e di ottenere la relativa
accettazione.
Il candidato, assunte le vesti del legale della Provincia di Roma, rediga l’atto ritenuto più idoneo a tutelare gli interessi del proprio assistito.
TRIBUNALE DI ROMA
COMPARSA DI RISPOSTA
PER
la Provincia di Roma, in persona del Presidente pro tempore, ..., con sede in
........, Via . . . . . . . . . ., n. . . . . ...., ai soli fini della presente procedura elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. . . . . . . . . . ., in ........, Via . . . . . . . . . ., n. . . . . ...,
come da procura alle liti in calce al presente atto, dal quale è rappresentato e difeso
convenuto
FIDEIUSSIO E FIDEIUSSIO INDEMNITATIS
CONTRO
la società cauzioni Beta, in persona del legale rappresentante sig. . . . . . . . . . .,
rappresentata e difesa dall’avv. . . . . . . . . . .
attore
FATTO
con atto di citazione notificato in data 28 luglio 1995, la società cauzioni Beta
conveniva in giudizio dinanzi codesto Tribunale la Provincia di Roma e, premesso che:
— la società Alfa aveva ottenuto dalla Provincia di Roma un credito a fondo
perduto finalizzato all’attuazione di un progetto di riconversione volto al raggiungimento di determinati livelli occupazionali ed economici;
— contestualmente alla erogazione del credito, e a garanzia dello stesso, veniva stipulata, da parte della società cauzioni Beta, in favore della Provincia di
Roma, una polizza fideiussoria per il caso in cui tale riconversione non abbia
luogo.
— in seguito al fallimento della società Alfa, debitrice garantita, e constatata
la sopravvenuta impossibilità per quest’ultima di portare a termine il progetto di
riconversione, la Provincia di Roma avviava contro tale impresa il procedimento
di decadenza dai benefici accordati e di revoca di tutti i mutui e contributi concessi.
— rilevato lo stato di decozione della predetta società, la Provincia di Roma si
rivolgeva, allora, alla società cauzioni Beta, al fine di essere sollevata dall’onere
del pregiudizio subito.
La società cauzioni Beta chiedeva pertanto al Tribunale di Roma di dichiarare
la inefficacia della polizza fideiussoria da essa prestata in favore della Provincia
di Roma, affermando, in particolare, che tale negozio deve essere considerato
un contratto tipico di fideiussione (caratterizzato dall’elemento dell’accessorietà)
e non un negozio atipico e autonomo e che comunque la Provincia di Roma si
sarebbe rivelata inadempiente nei propri confronti per aver effettuato l’erogazione del credito in una condizione di rischio ignota alla garante al momento
della stipula della polizza fideiussoria e per avere omesso di informarla su tale
rischio e di ottenere la relativa accettazione
Con il presente atto si costituisce in giudizio il convenuto, che impugna la
domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto insistendo affinché
venga rigettata per i seguenti motivi: come noto, tra gli strumenti apprestati
dall’ordinamento a garanzia della soddisfazione del credito, il legislatore contempla e disciplina puntualmente l’istituto della fideiussione, che costituisce,
tanto nella prassi quanto nella teoria del diritto, una delle più antiche forme di
tutela delle ragioni creditorie, nonché l’exemplum da cui originano, giusta modulazione strutturale e funzionale apportata dalla regolamentazione convenzionale dei rapporti commerciali e finanziari, le più recenti manifestazioni atipiche di garanzia (contratto autonomo, polizze fideiussorie e lettere di patronage).
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CASI SCELTI DI DIRITTO CIVILE
Con l’assunzione dell’obbligazione il fideiussore garantisce personalmente al
creditore beneficiario l’adempimento dell’obbligazione del debitore (art. 1936 c.c.),
affiancando tutto il proprio patrimonio (a norma dell’art. 2740 c.c.) a quello del fideiuvato a tutela delle ragioni creditorie del soggetto beneficiario della garanzia,
divenendo, in tal modo, anch’esso debitore di una obbligazione propria, ancorché,
quanto al contenuto, determinata per relationem all’obbligazione garantita.
Costituisce, pertanto, carattere naturale della fideiussione l’accessorietà, stante
l’intima dipendenza dell’obbligazione fideiussoria dall’obbligazione garantita sancita dall’art. 1939 c.c., ove la validità della garanzia è condizionata dalla validità
dell’obbligazione garantita (con l’unica eccezione rappresentata dalla circostanza
che la fideiussione sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace).
Si discute se la fideiussione postuli l’identità qualitativa dell’obbligazione garantita e di quella di garanzia (aventi entrambe ad oggetto un dare) o se, per effetto di un disallineamento, che finirebbe per annettere alla fideiussione una finalità indennitaria e per avvicinarla sotto questo aspetto al contratto autonomo
di garanzia, sia possibile che l’obbligazione garantita abbia per oggetto un facere
infungibile o la dazione di una cosa diversa dal denaro e quella di garanzia una
somma di denaro o viceversa.
A tal proposito, per quanto interessa in questa sede, viene in rilievo una figura
atipica di fideiussione che trova diffusione nella prassi convenzionale degli
scambi, denominata fideiussio indemnitatis, nell’ambito della quale il garante assume nei confronti del creditore beneficiario l’obbligo di tenerlo indenne, mediante pagamento di un determinato importo, dalle conseguenze derivanti dall’inadempimento della prestazione a lui dovuta dal fideiuvato (Cass. civ., Sez. III,
1o giugno 2004, n. 19486 e Cass. civ., Sez. III, 27 maggio 2002, n. 7712).
La fideiussio indemnitatis si distingue dall’ordinaria tipica fideiussione in
quanto oggetto dell’obbligazione principale è, per l’appunto, una prestazione infungibile (spesso, il negozio di fideiussio indemnitatis è concluso sovente a garanzia della esatta esecuzione della prestazione dell’appaltatore).
L’insostituibilità della prestazione del debitore comporta che, in caso di suo
inadempimento, il creditore potrà pretendere dal garante solo una prestazione
(necessariamente) diversa da quella del debitore principale, consistente in una
somma di denaro a titolo di indennizzo satisfattivo.
Tale garanzia ha, rispetto alla fideiussione tipica, carattere indefettibilmente
sussidiario, presupponendo la preventiva, infruttuosa escussione del debitore
principale ed è sovente assunta mediante stipulazione di una polizza fideiussoria.
Quanto al criterio in base al quale distinguere il classico modello fideiussorio
dalla fideiussio indemnitatis, recentemente la Corte di cassazione sembra avere
aderito all’orientamento che esclude la configurabilità del primo ove ad essere
diversi siano il titolo dell’obbligazione di garanzia e il titolo dell’obbligazione garantita.
A tale conclusione il giudice di legittimità è pervenuto valorizzando la regola,
delineata dall’art. 1941 c.c., per cui ‘‘la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore’’, con la quale il legislatore avrebbe voluto non solo fissare un
FIDEIUSSIO E FIDEIUSSIO INDEMNITATIS
tetto massimo per la prestazione del fideiussore, ma anche implicitamente affermare che il titolo dell’obbligazione del fideiussore debba essere lo stesso di
quello dell’obbligazione del debitore principale (Cass. civ., Sez. III, 31 gennaio
2008, n. 2377).
Alla luce dell’orientamento prevalente e preferibile della giurisprudenza di legittimità, appare evidente che la polizza fideiussoria prestata dalla società cauzioni Beta in favore della Provincia di Roma vada inquadrata nello schema, sopra delineato, della c.d. fideiussio indemnitatis e che pertanto la società attrice
sarà tenuta ad indennizzare la Provincia di Roma.
Tale polizza fideiussoria, non è dunque configurabile come fideiussione, bensı̀
come garanzia atipica, in quanto l’insostituibilità della prestazione fa venire
meno la solidarietà dell’obbligazione del garante e comporta che la Provincia di
Roma, creditore, possa pretendere dal garante medesimo soltanto un indennizzo
o un risarcimento, prestazione, questa, diversa da quella alla quale il creditore
aveva diritto, ovvero la restituzione dei crediti, erogati a fondo perduto e, dunque, irripetibili.
Tanto premesso, Tizio, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti
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PROCURA ALLE LITI
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Il sottoscritto, . . . . . . . . . ., nella qualità di Presidente della Provincia di Roma
pro tempore, delega l’Avv. . . . . . . . . . ., a rappresentarla e difenderla nel presente
giudizio e in tutti i suoi gradi successivi, conferendogli facoltà di rinunciare e
transigere, farsi sostituire, deferire giuramento decisorio e ogni altra facoltà inerente al mandato alle liti, ed eleggendo domicilio presso il suo studio in . . . . . . . . . .
Via . . . . . . . . . .
Firma
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CONCLUSIONI
affinché l’On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione voglia:
nel merito:
— rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto;
— condannare la società cauzioni Beta al pagamento dell’indennizzo fissato
nella polizza fideiussoria in favore del convenuto, oltre interessi e rivalutazione
monetaria, come per legge.
In ogni caso, con salvezza di spese.
Ai sensi dell’art. 14, d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente
processo è pari ad E . . . . . . . . . .
Data
FIRMA DELL’AVVOCATO
Per autentica
Avv. . . . . . . . . . .
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CASI SCELTI DI DIRITTO CIVILE
RELATA DI NOTIFICA
L’anno . . . . . . . . . ., il giorno . . . . . del mese di . . . . . . . . . . io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario addetto all’UNEP della Corte d’Appello di Roma, su istanza come in
atti, ho notificato copia del presente atto alla società cauzioni Beta, in personale
del legale rappresentante sig. . . . . . . . . . ., elettivamente domiciliato presso studio
dell’avv. . . . . . . . . . ., in . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . ., ivi recandomi e consegnandone copia conforme all’originale a mani di . . . . . . . . . .