Antitrust Notizie/34

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Antitrust Notizie/34
Antitrust
Notizie/34
Dicembre 2007
Indice
Istruttorie
Avvio istruttoria per presunta intesa sul prezzo del pane- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- --- --- -Avvio istruttoria per presunta intesa sul prezzo della pasta- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- --- ----Chiusa con impegni istruttoria per presunti abusi di Enel Distribuzione- - - - -- - - - - - - - - - -- --Avviato procedimento per abuso di posizione dominante di Telecom- -- - - - --- --- - -- - -- - -- -Sanzionata intesa nel trasporto pubblico locale- - - - - - - - -- - - -- - - - -- - -- - - - -- - - - -- --- - ---Aperto procedimento per presunto abuso della società Acquedotto Pugliese- -- -- - - -- - -- - -- Accertata intesa tra ACEA e SUEZ Environnement- - -- - - -- - - - --- - - -- - - - --- - - -- - --- -- - --Avviata istruttoria nei confronti dell’ACI- - - -- - - -- - - -- - -- - -- - - -- - - - --- - - -- - ---- - - -- - ---- Avvio istruttoria sulla concentrazione San Paolo/Cassa di Risparmio di Firenze - - - --- - - -- - --Avviato procedimento per abuso nei confronti di Toscana Energia- - - -- - - -- - - -- - -- - -- - - -- Avviato altro procedimento per abuso di posizione dominante di Telecom- - - - - - - - - - - - - - Accettati impegni nel mercato dei carburanti per autotrazione- - -- - - - --- - - -- - ---- - - -- - ----- Avvio procedimento per intesa nel mercato dei servizi portuali di movimentazione containers- Accertate intesa e abuso di posizione dominante nel mercato del calcestruzzo- - - - - - - - - - -
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Segnalazioni
Normativa in materia di rifiuti pericolosi- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- --- -------Normativa in materia di trasporto ferroviario - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- ------ -----Servizi di sorveglianza sulla sicurezza sul lavoro- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - Funzioni dei centri autorizzati di assistenza agricola- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- Portabilità dell’ipoteca nei contratti di mutuo - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - ----- - - -- - - - - - - - - - Disegno di Legge Finanziaria 2007- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -------- - - ----Regolamentazione dei contratti di assicurazione per RC auto - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - --- -- - --Normativa sulla realizzazione di postazioni per le radiocomunicazioni- - - - - - - - - - -- - - - ---- - -Accesso all’attività di distribuzione carburanti- - - - - - - - - - -- - - - ---- - - - - - - - - - -- - - - ----- - --Divieto di pubblicità del latte artificiale di proseguimento - - - - - - -- - - - --- - - -- - ------- - - -- - ---Contratti di sponsorizzazione degli enti pubblici---- - - - - - - - - - - -- - - - --- - -- - - - - - - - - - -- - - -
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ISTRUTTORIE
Avvio istruttoria
per presunta
intesa sul prezzo
del pane
L’Agcm, nella riunione del 10 ottobre 2007, ha deliberato di avviare
un’istruttoria nei confronti dell’Unione Panificatori di Roma e
Provincia, (di seguito l’Unione) al fine di accertare l’esistenza di
un’intesa avente ad oggetto il prezzo del pane.
Il mercato
rilevante
Sotto il profilo merceologico, l’Agcm ha individuato quale mercato
rilevante quello della produzione e della vendita del pane, con
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esclusione del pane consumato attraverso i bar, o altri luoghi di
ristorazione collettiva (cd. canale horeca), che viene acquistato e
consumato come parte di un prodotto-servizio più ampio, e che,
rispondendo a bisogni peculiari, è caratterizzato da prezzi differenti.
:
Dal punto di vista geografico, l’Agcm ha individuato quale mercato
rilevante il mercato della provincia di Roma, senza però escludere
la possibilità di identificare, nel corso del procedimento, mercati più
ristretti e coincidenti con gli ambiti comunali. La produzione e
vendita del pane avrebbe dimensione locale, non superiore
all'ambito provinciale o addirittura comunale, in considerazione
delle abitudini dei consumatori che tendono ad acquistare il pane
con una frequenza elevata e, quindi, in prossimità della propria
abitazione.
Nel mercato romano del pane, l’Agcm ha riscontrato una
significativa frammentazione, determinata dalla presenza di
pochissime imprese industriali ma di una miriade di piccole imprese
artigianali.
La presunta
intesa
Nel corso dell’avviata istruttoria, l’Agcm accerterà se sussistono gli
estremi di un’intesa anticoncorrenziale nei comportamenti
attraverso i quali l’Unione ha fornito indicazioni di prezzo alle
proprie associate. Questi comportamenti sarebbero consistiti
nell’adozione di un listino dei prezzi, ma anche in annunci, fatti
tramite organi di informazione di ampia diffusione, relativi al livello
dei prezzi da adottare a fronte dell’aumento del costo della materia
prima farina.
Avvio istruttoria
per presunta
intesa sul prezzo
della pasta
L’Agcm, nella riunione del 10 ottobre 2007, ha deciso di avviare
un’istruttoria nei confronti di UNIPI – Unione Industriale Pastai
Italiani e nei confronti di UnionAlimentari – Unione Nazionale della
Piccola e Media Industria Alimentare, per accertare l'esistenza di
un’intesa avente ad oggetto il prezzo della pasta.
Il mercato
rilevante
Al fine di addivenire ad una preliminare definizione del mercato
rilevante, l’Agcm ha evidenziato come il settore interessato dai
comportamenti descritti possa suddividersi in due comparti, quello
della pasta secca e quello della pasta fresca, che parrebbero
identificare due mercati distinti. La pasta fresca e quella secca si
differenzierebbero, infatti, sulla base delle caratteristiche
organolettiche, del prezzo e delle modalità di conservazione e di
consumo; ed anche, in certa misura, sulla base del processo
produttivo e delle materie prime utilizzate. La dimensione
geografica dei mercati sembrerebbe coincidere con l'intero territorio
nazionale, dove si riscontrano volumi e abitudini di consumo
sensibilmente diversi rispetto all'estero.
Nei mercati della pasta, sembrerebbero operare diverse tipologie di
imprese: in particolare, accanto a grandi operatori di livello
nazionale conviverebbero numerose imprese di carattere
artigianale, spesso attive solo a livello locale.
La presunta
intesa
Nel corso dell’avviata istruttoria, l’Agcm accerterà se sussistono gli
estremi di un’intesa anticoncorrenziale nei comportamenti
attraverso i quali le due associazioni di cui sopra avrebbero dato
indicazioni di prezzo alle proprie associate. Questi comportamenti si
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sarebbero concretati in incontri, ma anche in annunci, fatti tramite
articoli di stampa e comunicati via Interne. Attraverso questi mezzi,
le imprese si sarebbero scambiate informazioni ed opinioni in merito
al recente, consistente aumento dei costi della materia prima,
concordando sulla necessità di incrementare il prezzo finale di
vendita di una percentuale pari a circa il 20%.
Chiusa con
impegni
istruttoria per
presunti abusi di
Enel
Distribuzione
La posizione
dominante
Nella riunione del 18 ottobre 2007, l’Agcm ha deciso di accogliere
gli impegni presentati da Enel Distribuzione a fronte dell’avvio, nei
suoi confronti, di un’istruttoria, in data 19 luglio, volta
all’accertamento di comportamenti abusivi posti in essere, nel
mercato della fornitura e distribuzione di energia elettrica. I presunti
comportamenti abusivi consistevano nel rifiuto, da parte di Enel
Distribuzione, di procedere all’allaccio di nuove utenze in presenza
di situazioni di morosità, sebbene attribuibili ad altri soggetti.
L’Agcm, nel provvedimento di avvio, si era innanzitutto soffermata
sull’esistenza di una posizione dominante in capo a Enel
Distribuzione. Questa posizione sarebbe stata comprovata dalle
elevatissime quote di mercato spettanti all’impresa, anche a seguito
della liberalizzazione intervenuta il 1° luglio 2007. ENEL
Distribuzione, a livello nazionale, fornisce, infatti, l’energia elettrica
a circa 30 sui complessivi 34,4 milioni di punti di prelievo da reti di
distribuzione,
e registra vendite, a livello nazionale, che
rappresentano il 73% circa delle vendite complessive ai clienti exvincolati.
L’adozione di
misure cautelari
Fatte queste osservazioni in merito all’esistenza di una posizione
dominante, e valutata prima facie l’abusività dei comportamenti con
i quali Enel Distribuzione trascinava situazioni di morosità pregresse
nella fornitura di energia elettrica in capo a nuovi clienti diversi da
quelli inadempienti, l’Agcm, in sede di avvio istruttoria aveva anche
ritenuto di applicare misure cautelari atte ad impedire quei
comportamenti.
Gli impegni di
Enel Distribuzione
A fronte di queste posizioni dell’Agcm, Enel Distribuzione ha
ritenuto di presentare, in data 9 agosto 2007, una serie di impegni
che sono state ritenute idonei ad eliminare ogni preoccupazione
concorrenziale.
In particolare, nei casi di richiesta di
attivazione/subentro su utenze morose, Enel Distribuzione ha
ridefinito le procedure interne nel senso di eliminare qualsiasi
condizione o adempimento preliminare normalmente non applicato
alla generalità della clientela, (quali il rilascio di copia di titoli di
proprietà o di affitto dell’immobile, la dichiarazione sostitutiva di
residenza storica e/o altre dichiarazioni di estraneità ai consumi
precedenti). Inoltre la società ha espunto dagli indirizzi operativi
interni anche gli accertamenti relativi agli eventuali preesistenti
“rapporti di fatto” ovvero di pregressa convivenza tra il precedente
utente e il nuovo richiedente e si è impegnata ad adottare
procedure di rimborso rapido a favore dei clienti nei casi di accertati
errori nelle situazione di subentro su utenze caratterizzate da
morosità pregresse.
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Avviato
procedimento
per abuso nei
confronti di
Telecom Italia
I mercati rilevanti
L’Agcm, in data 24 ottobre 2007, ha avviato un’istruttoria per
accertare un presunto abuso di posizione dominante commesso da
Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom).
I mercati nei quali, questo abuso si sarebbe compiuto, sono stati
individuati nel mercato dei servizi di telefonia vocale su rete fissa
all’utenza residenziale, nel mercato dei servizi di telefonia vocale su
rete fissa all’utenza non residenziale, e nel mercato dei servizi al
dettaglio di accesso ad Internet a banda larga.
Rispetto ai mercati dei servizi di fonia vocale all’utenza residenziale
e a quella non residenziale, l’Agcm, dal punto di vista merceologico,
non ha ritenuto necessario, allo stato, ipotizzare confini
merceologici più ristretti e distinti a seconda delle diverse direttrici
del traffico (locale, nazionale internazionale e verso terminali
mobili), in considerazione del fatto che la maggioranza degli
operatori di telecomunicazioni è in grado di offrire l’intera gamma di
servizi. Dal punto di vista geografico, poi, l’Agcm ha ritenuto che
questi mercati avessero dimensione nazionale, in quanto i relativi
servizi sono offerti dagli operatori in maniera uniforme su tutto il
territorio nazionale, sia in termini di copertura geografica che di
condizioni economiche applicate alla clientela.
La sussistenza di una posizione dominante di Telecom nei mercati
di fonia mobile, residenziale e non residenziale, secondo un primo
vaglio dell’Agcm, sembrerebbe emergere dalle elevate quote di
mercato dell’impresa, che si attestano sopra al 60 %, ma anche
dalla titolarità della rete pubblica commutata capillarmente diffusa
su tutto il territorio nazionale, dall’indubbia e significativa esperienza
di Telecom nella fornitura di prodotti e servizi e dalla sua facilità di
accesso alle risorse finanziarie.
Riguardo al mercato dei servizi al dettaglio di accesso ad Internet
da rete fissa, servizi che consentono agli utenti finali di ricevere dati,
l’Agcm, allo stato, dal punto di vista merceologico, non ha ritenuto di
individuare mercati separati a seconda dal mezzo trasmissivo
utilizzato (rame, fibra ottica o satellite), né ha ritenuto di distinguere
tra servizi forniti ad utenti residenziali sia i servizi forniti ad utenti
non residenziali. Anche questo mercato, secondo l’Agcm,
sembrerebbe avere dimensione nazionale, in quanto pur a fronte di
una disomogenea caratterizzazione territoriale delle infrastrutture
trasmissive, non si rileva un’analoga frammentazione nelle
condizioni competitive dell’offerta. La posizione dominante di
Telecom sembrerebbe emergere dalla quota di mercato detenuta
(pari al 57,5%), dalla differenza tra tale quota e quella dei principali
concorrenti, e dalla natura verticalmente integrata dell’operatore.
I presunti abusi
I presunti comportamenti abusivi di Telecom, che l’Agcm analizzerà
nel corso dell’istruttoria, si sarebbero tradotti in una politica
commerciale molto aggressiva, fatta di offerte mirate e
particolarmente vantaggiose volte a recuperare i clienti passati ai
concorrenti o in fase di cambio dell’operatore.
Questa politica di winback e retention sarebbe stata possibile a
Telecom in ragione del patrimonio informativo privilegiato di cui
dispone, che costituisce un vantaggio competitivo non eguagliabile
dai concorrenti. Grazie a questo patrimonio, Telecom è infatti in
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grado di costruire i profili dei clienti da recuperare proponendo loro
offerte personalizzate, a volte anche sulla base delle abitudini di
consumo.
Per l’Agcm se, in linea di principio, è legittimo, anche per l’operatore
dominante, tentare di recuperare la clientela attraverso promozioni
di natura universale, rivolte indistintamente al mercato, la
promozione di offerte selettive rivolte ai propri clienti in transizione o
già passati ad altro operatore, può costituire, al contrario, una forma
di abuso di posizione dominante, con l’effetto di escludere i
concorrenti. Nel caso di specie, peraltro, il presunto intento
escludente di Telecom, sembrerebbe rafforzato sia da specifiche
politiche incentivanti riconosciute agli agenti commerciali, sia,
secondo quanto affermato dalle denunce, da azioni denigratorie
degli altri operatori, in grado di determinare un incremento dei costi
per il concorrente per contrastare la perdita dei clienti.
Sanzionate
intese nel
settore del
trasporto
pubblico locale
Il mercato
rilevante
L’Agcm, nella riunione del 30 ottobre 2007, ha irrogato sanzioni
pecuniarie per circa 10 milioni di euro in capo a 15 importanti
operatori di trasporto, ritenuti responsabili di aver posto in essere
intese restrittive della concorrenza finalizzate alla partecipazione in
modo coordinato a gare per l’affidamento del servizio di trasporto
pubblico locale .
Il mercato rilevante è stato individuato dall’Agcm nei singoli bacini di
interesse delle imprese partecipanti alle intese, bacini che, di volta
in volta, sono stati o avrebbero potuto essere affidati tramite gara.
L’insieme di tali bacini, secondo l’Autorità, non sarebbe idoneo a
identificare, dunque, la dimensione geografica del mercato, bensì la
portata delle intese.
La prima intesa:
partecipazione
alla gare per i
servizi aggiuntivi
nel Comune di
Roma
La prima intesa accertata dall’Agcm è stata quella posta in essere
tra le società SITA – Società per azioni, (di seguito SITA), A.P.M.
Esercizi S.p.A. (di seguito A.P.M.) e Autolinee Regionali Pubbliche
abruzzesi A.R.P.A. S.p.A. (di seguito A.R.P.A., in occasione della
partecipazione ad una gara, indetta nel 2005, per l’affidamento, per
tre anni, della gestione del 20% del trasporto pubblico del Comune
di Roma (cd. servizio aggiuntivo). Questa intesa, sarebbe stata
volta al perseguimento di un proposito più ampio, ovvero quello di
coordinare più in generale, la partecipazione a tutte le gare del
contesto laziale e abruzzese.
Le condotte
anticoncorrenziali
Nel concreto, alla gara per il cd. servizio aggiuntivo è stata
presentata un’unica offerta formulata dall’ATI composta da SITA
con il 51%, APM con il 44% e COTRI con il 5%, che è risultata poi
aggiudicataria. A seguito dell’aggiudicazione, tra le tre società è
stata costituita la società Tevere TPL, destinata a gestire i servizi
aggiuntivi nel Comune di Roma, ma anche ad organizzare la
partecipazione delle società a possibili future gare. Secondo
l’Agcm, la prova dei propositi anticoncorrenziali posti a fondamento
della costituzione dell’ATI e della società Tevere TPL emergerebbe
dal fatto che, tanto nel caso della partecipazione alla gara nel
Comune di Roma, quanto rispetto alla partecipazione prospettata di
concerto per l’affidamento di altri bacini territoriali, non era affatto
necessaria rispetto ai requisiti del bando la presenza congiunta di
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SITA e APM,
autonomamente.
La seconda
intesa: la
costituzione della
società
RETITALIA
Le condotte
anticoncorrenziali
La terza intesa: la
costituzione della
società TP NET
le
quali
potuto
sicuramente
concorrere
La seconda intesa individuata dall’Agcm troverebbe il suo
fondamento nella costituzione della Società Consortile RETITALIA,
avvenuta in data 21 novembre 2002, tra le società GTT, APM,
ACTM, ACTV, TRANSDEV. I patti parasociali allegati all’atto
costitutivo di RETITALIA disciplinavano, espressamente, regole di
comportamento in merito alla concertazione nella partecipazione
delle imprese alle procedure di selezione bandite in Italia per la
gestione dei servizi di trasporto pubblico locale. Il contenuto di uno
degli allegati ai patti parasociali evidenziava, addirittura, il proposito
comune di salvaguardare gli affidamenti per i soggetti consorziati
già operanti in contesti territoriali consolidati, anche a mezzo di una
forte limitazione dello spazio di azione autonomo delle consorziate
in relazione alla partecipazione a tutte le gare che si ipotizzava
potessero essere bandite sul territorio nazionale. Più in dettaglio,
l’allegato distingueva le gare riferibili ad ambiti territoriale
storicamente di spettanza di singoli soci - in relazione al quale si
conferisce la piena autonomia agli incumbent nel definire modalità
di intervento ed eventuale quota di partecipazione degli altri soci –
rispetto alle procedure non riferibili ad alcun ATR “di competenza
delle società consorziate”. Relativamente a queste ultime, (c.d.
“gare di attacco” ), l’allegato stabiliva che, qualora in sede di
assemblea ordinaria di RETITALIA non si fosse raggiunta
l’unanimità in merito alle modalità di partecipazione alle gare, le
società consorziate dissenzienti o astenute o non partecipanti alla
votazione non avrebbero potuto partecipare alle gare, cui avrebbero
potuto partecipare, in riunione temporanee d’impresa, solo le
società consorziate che avranno espresso voto favorevole.
Nel concreto, la società RETITALIA, in quanto soggetto giuridico
distinto dai propri soci, pare che non abbia mai partecipato
direttamente a procedure di gara, ma si sia limitata a coordinare le
attività dei consorziati. Secondo la ricostruzione dell’Agcm, l’attività
di coordinamento di RETITALIA si sarebbe esplicata nei seguenti
casi: – coordinamento dei soci presenti in ACTS, affidataria del
servizio di TPL del Bacino S della Provincia di Savona; –
coordinamento delle attività dei soci nell’ambito della procedura di
gara per l’affidamento del servizio di TPL nella Provincia di La
Spezia; – coordinamento nella negoziazione degli accordi fra i soci
di APAM Esercizio S.r.l., affidataria del servizio di TPL nel Comune
di Mantova e nella Provincia di Mantova; – confronto per una
collaborazione con l’aggregazione del 60 milioni di chilometri
(costituito da TEP di Parma, TEMPI di Piacenza, ATC di La Spezia,
APAM ed infine Tigullio).
La terza intesa individuata dall’Agcm avrebbe avuto origine nella
costituzione della società TP NET. Questa società sarebba nata,
alla fine del 2002, da un precedente accordo stipulato tra le società
TRAMBUS, ACT Bologna e ATAF, riguardante una generale
collaborazione in merito alla partecipazione in regime di esclusiva
ad alcune gare, alla ripartizione di affidamenti sulla base di quote
storiche, ai rapporti di reciproca esclusiva nella partecipazione alle
gare. Della società TP NET successivamente sarebbero entrate a
far parte anche altre società di trasporto, che però non
risulterebbero coinvolte nell’accordo di cui sopra.
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
Le condotte
anticoncorrenziali
La quarta intesa:
la costituzione
dell’Associazione
60 MC
Le condotte
anticoncorrenziali
Secondo l’Agcm, nel concreto, le condotte anticoncorrenziali della
società TP NET sarebbero riscontrabili nelle rinunce di TRAMBUS a
partecipare a due gare per la gestione del servizio pubblico locale:
quella indetta nella Provincia di La Spezia e quella indetta nella
Provincia di Savona.
La quarta intesa accertata dall’Agcm troverebbe la sua espressione
nella nascita, nel febbraio 2002, dell’Associazione “Sessanta Milioni
di Chilometri” (di seguito 60 MC). Attraverso la partecipazione a
questa Associazione, le società APAM, ATC La Spezia, TEMPI,
TEP e TPT (ATP) avrebbero aderito allo scopo comune di avviare
attività volte alla partecipazione coordinata alle gare “che si
andavano prospettando per le aziende aderenti”. Nel testo relativo
agli obiettivi del Comitato Tecnico dell’Associazione si legge, infatti,
che le imprese associate “si impegnano a collaborare, costituendo
appositi Raggruppamenti nelle gare per l’assegnazione dei bacini di
traffico. I raggruppamenti (costituiti per ogni singolo bacino)
vedranno la partecipazione maggioritaria dell’Azienda oggi titolare
della concessione; le altre Aziende del polo parteciperanno con
quote che saranno definite volta per volta. Sarà ammessa la
partecipazione di terzi ai raggruppamenti, previo consenso delle
Aziende del Gruppo”.
In relazione a questa intesa, l’Agcm ha individuato quali espressioni
di fatto dei propositi anticoncorrenziali dell’Associazione i
comportamenti tenuti con riferimento alle gare per la gestione del
servizio pubblico locale di Mantova e di La Spezia. In occasione di
quelle gare, il gruppo delle aziende di 60 MC ha costituito ATI molto
numerose a cui hanno partecipano anche soci di RETITALIA.
Tutte le gare sopramenzionate e, per l’esattezza, le gare svoltesi
nei bacini di Roma, Savona, La Spezia e Mantova, hanno visto la
conferma pressoché sistematica del soggetto precedentemente
affidatario del bacino messo a gara. Questo, secondo l’Agcm,
sarebbe la prova e il frutto delle intese poste in essere tra gli
operatori, i quali hanno limitato il confronto concorrenziale,
attraverso associazioni temporanee di imprese chiaramente
sproporzionate rispetto alla dimensione del servizio da gestire e
niente affatto volte a sviluppare finalità sinergiche. Le intese
accertate, secondo l’Agcm, avrebbero contribuito ad eludere la
piena realizzazione del processo di liberalizzazione del settore, in
vista dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale tramite
gara, che è slittato al prossimo gennaio 2008.
Avvio istruttoria
per abuso di
posizione
dominante della
società
Acquedotto
Pugliese
Il mercato rilevante
L’Agcm, nella riunione dell’8 novembre 2007, ha deciso di avviare
un’istruttoria, per abuso di posizione dominante, nei confronti della
società Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito AQP).
Le presunte condotte abusive di AQP riguarderebbero il mercato
dell’erogazione del servizio idrico integrato (di seguito SII)
nell’Ambito Territoriale Ottimale Puglia (di seguito ATO Puglia). Il
SII comprende l’insieme dei servizi di captazione, adduzione e
distribuzione d’acqua ad usi civici, fognatura e depurazione delle
acque reflue. Il SII nell’ATO Puglia è svolto in esclusiva da AQP
sulla base dell’affidamento previsto da una Convenzione per la
gestione del servizio idrico integrato stipulata nel 2002 .
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
I presunti abusi
L’istruttoria, avviata alla luce delle segnalazioni ricevute da alcuni
consumatori, dovrà verificare se la società AQP, nell’ambito
territoriale ottimale (ATO) di competenza, abbia violato la
normativa a tutela della concorrenza, ritenendo di essere titolare di
un monopolio legale comprendente, non solo l’offerta dei servizi
sopra menzionati, ma anche l’esecuzione delle opere di allaccio
delle abitazioni alla rete idrica o fognaria, che non sembrerebbero
invece rientrare fra le attività attribuite in esclusiva alla società
dalla legge.
A questo proposito, la Convenzione sopra citata, dopo aver
attribuito all’AQP una posizione di monopolio legale nella gestione
del SII, in relazione alle spese di allacciamento si limita a stabilire
che queste non rientrano nel computo della cd. tariffa d’ambito e
restano pertanto a carico dei soggetti richiedenti l’allacciamento
delle reti.
Nel fatti, invece, la società AQP avrebbe condizionato la
somministrazione dell’acqua o la gestione dei reflui alla
realizzazione delle opere di allacciamento e al pagamento
anticipato di tariffe individuate sulla base di propri parametri e di
importo superiore ai costi dell’impresa. La tariffa sarebbe infatti
calcolata prendendo a riferimento impianti di dimensione superiore
alla media.
Secondo l’Agcm, attraverso questa linea di comportamento, AQP
parrebbe aver imposto agli utenti una prestazione supplementare
non giustificata e non strettamente necessaria alla erogazione del
servizio idrico integrato, con una tariffa di allaccio forfettaria
economicamente più svantaggiosa di quelle ottenibili attraverso
l’attivazione di meccanismi di libero mercato.
L’Agcm, attraverso la propria attività istruttoria, verificherà, in primo
luogo, se l’attività di allaccio rientri o meno tra le attività oggetto di
affidamento ex-lege ad Acquedotto Pugliese;e, in secondo luogo,
se i comportamenti della società, indipendentemente dall’esistenza
di questo limite all’affidamento, potrebbero comunque risultare
abusivi in quanto sarebbe stata applicata una tariffa di
allacciamento, ulteriore rispetto alla tariffa d’ambito, e comunque
eccessivamente gravosa.
Intesa tra ACEA
e SUEZ
ENVIRONNEME
NT
L’Agcm, con provvedimento del 22 novembre 2007, ha
condannato al pagamento di sanzioni pari, rispettivamente, a 8,3 e
3 milioni di euro, le società ACEA S.p.A. (di seguito ACEA) e
SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. (di seguito SE) per aver posto in
essere un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato
nazionale della gestione dei servizi idrici.
Il mercato
rilevante
Secondo l’Agcm, l’intesa tra ACEA e SE, protrattasi a partire dal
2001, avrebbe avuto dimensioni complessivamente rilevanti a
livello nazionale, essendosi concretata nella partecipazione alle
Gare Dirette e alle procedure per la definizione di partnerariati
pubblico-privato, cd. PPP, interessanti un numero significativo di
Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito ATO).
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
Le condotte
illecite
Nel concreto la concertazione tra le due imprese, nel settore delle
gestioni idriche, avrebbe trovato la sua espressione: nel
coordinamento nella partecipazione a diverse gare svoltesi in
Toscana; nella cooperazione tra ACEA e SE rispetto alla strategia
di crescita esterna della prima; e nel rispetto di un’area territoriale
di autonomia operativa per ACEA, corrispondente all’area laziale e
complementare a una più ampia definizione di aree di competenza
o esclusiva a livello nazionale.
Quanto alla partecipazione coordinata alle gare, l’Agcm avrebbe
rilevato come ACEA e SE, siano ricorse in maniera sistematica alla
partecipazione mediante raggruppamenti temporanei di impresa, in
occasione di diverse gare indette in Toscana, alle quali entrambe
le imprese, o almeno una delle due, avrebbero sicuramente potuto
partecipare autonomamente e competendo tra loro. L’Agcm ha
sottolineato in proposito come l’istituto del raggruppamento
temporaneo di imprese abbia carattere di per sé giuridicamente
neutro, e anzi potenzialmente pro-concorrenziale, solo quando
coinvolge imprese che non sarebbero in grado di partecipare da
sole alla gara e quando ha di per sé un carattere temporaneo e
occasionale.
Nell’esaminare i casi di partecipazione coordinata di SE e ACEA
alle gare della Regione Toscana, l’Agcm si è soffermata, in
particolar modo, sulla vicenda relativa alla partecipazione delle
stesse
ad un raggruppamento temporaneo risultato poi
aggiudicatario della gara per l’acquisizione del 40% della società
Publiacqua, società di gestione dei servizi idrici all’interno
dell’ambito territoriale ottimale n. 3 - Medio Valdarno della Regione
Toscana (cd. ATO3). Oltre che sulla circostanza che le due
imprese avrebbero potuto partecipare autonomamente al Bando di
gara, (circostanza rispetto al quale parrebbero sussistere alcuni
elementi di dubbio), l’Agcm si è soffermata su alcuni fatti accaduti,
sia durante lo svolgimento della Gara, che dopo la sua
aggiudicazione definitiva al r.t.i. capofilato da ACEA. In questo
RTI, innanzitutto, si sarebbero verificate numerose variazioni delle
quote detenute dalle diverse imprese partecipanti, fino all’attuale
preminenza di ACEA e SE: (23% SE, e 68,5% ACEA). Queste
quote di SE e ACEA sarebbero state trasposte nel capitale sociale
di una società Acque Blu Fiorentine (Abf), attuale titolare del 40%
di PBA, e, con riferimento a questa società, i suoi soci avrebbero
stipulato dei patti parasociali, nei quali sarebbe stato
espressamente previsto un vincolo per Abf, ACEA e SE a
mantenere una trasparenza informativa circa i programmi di
partecipazione a gare sull’intero territorio nazionale. L’Agcm, con il
suo provvedimento di chiusura del procedimento, ha ritenuto tale
clausola coerente con la cooperazione anticoncorrenziale già
esistente tra le parti e ne ha quindi imposto l’eliminazione dal
patto, vietandone comunque l’attuazione.
Oltre alla partecipazione congiunta a gare, l’Agcm ha rilevato
anche casi di cooperazione tra le società ACEA e SE,
soffermandosi, in particolar modo, sul caso dell’acquisizione di
Crea da parte di ACEA, avvenuta anche grazie al diretto intervento
di SE nei confronti del venditore gruppo Bouygues, a discapito del
concorrente Vivendi-Veolia. Tale vicenda confermerebbe gli
strettissimi rapporti strategici esistenti tra SE e ACEA, e
esemplificherebbe la valutazione congiunta effettuata dalle parti di
una pluralità di gestioni idriche concentrate nell’area toscana. In
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9
ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
questo senso avrebbe estremo rilievo anche il caso della gara
relativa all’ATO5 (insistente anche questo sul territorio toscano),
dove ACEA si sarebbe presentata in RTI con Italgas, mentre SE
non avrebbe preso parte alla procedura, ma – sarebbe intervenuta
presso la propria controllata Agbar per indurla a non partecipare. A
questo proposito, ACEA, pur non essendosi aggiudicata la gara,
avrebbe espresso la sua riconoscenza a SE, arrivando a ipotizzare
una successiva ripartizione delle attività idriche livornesi
recuperabili a seguito dell’eventuale buon esito di un ricorso
giudiziario. Secondo l’Agcm, tale scambio di favori avrebbe
determinato una grave alterazione del confronto concorrenziale
che, se lasciato svolgersi nella sua piena effettività, avrebbe
dovuto consentire la miglior selezione del socio privato di AsaLivorno.
Avviata
istruttoria nei
confronti
dell’ACI
L’Agcm, nella riunione del 22 novembre 2007, ha deliberato di
avviare un’istruttoria nei confronti di ACI - Automobile Club d’Italia,
per possibili restrizioni della concorrenza nel settore
dell’automobilismo sportivo. L’istruttoria dovrà verificare se le
delibere e i regolamenti dell’ACI rappresentino intese restrittive
della concorrenza, finalizzate a favorire l’attività degli Automobile
Club Provinciali nel settore dell’organizzazione di eventi sportivi
automobilistici. L’istruttoria dovrà anche verificare se i
comportamenti di ACI, volti a riservare a sé attività economiche e
la competenza su tutto lo sport automobilistico, costituiscano un
abuso della posizione dominante che l’ACI detiene in virtù del suo
ruolo “istituzionale” di unica federazione sportiva automobilistica
riconosciuta nell’ordinamento sportivo nazionale.
I mercato rilevanti
Nell’ambito del settore dell’organizzazione di eventi sportivi
automobilistici, l’Agcm ha ritenuto di poter individuare i distinti
mercati dell’organizzazione delle gare, della promozione delle
stesse e della gestione degli autodromi. La dimensione geografica
di tali mercati sembrerebbe essere nazionale. Le gare
automobilistiche, infatti, sono eventi normalmente di interesse non
limitato all’area geografica in cui si svolgono, per cui sia
l’organizzazione che la promozione e il noleggio degli autodromi si
svolgono in un ambito nel quale si pongono in concorrenza tutti gli
operatori nazionali, che dispongono delle competenze e delle
strutture omologate per lo svolgimento di tali attività.
La posizione
dominante di ACI
L’ACI è un’associazione che, oltre a svolgere attività
rappresentativa, regolatoria e/o organizzativa di imprese attive nel
settore automobilistico, opera nella gestione diretta di attività
economiche, attraverso la propria società controllata ACI Sport
S.p.A., che svolge sia attività di promozione degli eventi sportivi sia
attività di organizzazione degli stessi. L’ACI, in quanto operante
direttamente nell’ambito del mercato rilevante dell'organizzazione
delle manifestazioni automobilistiche, appare detenere su di esso
una posizione dominante ai sensi dell’articolo 82 del Trattato CE in
forza principalmente ma non esclusivamente del suo ruolo
“istituzionale”, che si traduce nell’esercizio di poteri di
regolamentazione e coordinamento dell’attività automobilistica su
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
tutto il territorio nazionale.
Anche alcuni degli Automobil Club Provinciali (di seguito ACP),
che, nella loro veste di articolazione dell’ACI sul territorio, svolgono
funzioni relative alla promozione e regolamentazione dell’attività
sportiva, operano direttamente, o attraverso soggetti controllati,
nell’attività di organizzazione di gare automobilistiche, e nella
gestione dei principali circuiti utilizzati per l’organizzazione di
competizioni sportive. Per quel che riguarda l’attività di
organizzazione di gare, gli ACP sembrano detenere una posizione
privilegiata rispetto agli altri concorrenti. In particolare sulla base di
alcune deliberazioni e alcuni regolamenti dell’ACI, agli ACP,
diversamente da quanto è previsto per altri soggetti concorrenti,
non è richiesto il requisito dell’affiancamento ad un operatore già
attivo per l’ottenimento della licenza; né alcun nulla osta specifico
per l’organizzazione di ogni singolo evento.
Le presunte
intese
Il presunto abuso
Avvio istruttoria
sulla
concentrazione
San Paolo/Cassa
di Risparmio di
Firenze
A questo proposito, l’Agcm, nel corso del procedimento, dovrà,
verificare se costituiscano o meno intese restrittive della
concorrenza le delibere con le quali sono state adottate norme
tecnico-sportive che stabiliscono discriminazioni tra gli ACP e tutti
gli altri soggetti loro diretti concorrenti, nell’attività di
organizzazione di gare.
Oltre a ciò, l’Agcm dovrà accertare se integri gli estremi dell’abuso
di posizione dominante il comportamento attraverso il quale l’ACI
si è riservata l’esclusiva su tutte le attività sportive
automobilistiche, e quindi non solo su quelle definibili come vera e
propria attività “agonistica”, ovvero finalizzata al riconoscimento dei
risultati conseguiti nell’ambito delle sole manifestazioni organizzate
allo scopo di formare una classifica con riconoscimento a livello
nazionale ed internazionale. L’ACI, in particolare, grazie al suo
ruolo “istituzionale” di unica federazione sportiva automobilistica
riconosciuta nell’ordinamento sportivo nazionale, si sarebbe
riservata in esclusiva le attività di promozione e sfruttamento
economico delle gare di campionato in circuito, affidandole, con
una delibera del 2000, alla propria controllata ACI Sport S.p.A. Gli
altri soggetti non possono più, dunque, svolgere l’attività di
promozione di gare in circuito, se non limitatamente alle gare non
inserite nel campionato regolamentato dall’ACI.
L’Agcm, nella riunione del 29 novembre 2007, ha deliberato l’avvio
di un’istruttoria sull’acquisizione di Cassa di Risparmio di Firenze
da parte di Intesa-San Paolo.
L’istruttoria dovrà verificare se la realizzazione dell’operazione di
concentrazione comporti il rischio di costituzione o rafforzamento
di una posizione dominante in diversi mercati rilevanti. Si tratta
delle attività inerenti la raccolta bancaria, gli impieghi alle famiglie
consumatrici, gli impieghi alle famiglie produttrici-PMI, il credito al
consumo, le carte di credito, la distribuzione di fondi comuni di
investimento, la distribuzione di gestioni individuali di patrimoni
nonché la distribuzione di prodotti assicurativi vita. L’Agcm ha, già
in sede di provvedimento di avvio, escluso che l’operazione in
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
esame incida sugli assetti competitivi di altri mercati, pure
interessati, come: leasing, factoring, risparmio amministrato,
mercati della previdenza complementare e mercati assicurativi
rami danni.
Il settore bancario
Nel settore bancario in senso stretto, l’Agcm ha individuato quali
rilevanti i mercati della raccolta e il mercato degli impieghi. Il
mercato della raccolta identifica l’insieme della raccolta diretta
bancaria a breve termine da clientela ordinaria e, in
considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, ha
rilevanza territoriale provinciale. In tale definizione non è compresa
la raccolta postale. Nel provvedimento di avvio istruttoria, l’Agcm
ha segnalato significative preoccupazioni concorrenziali derivanti
dal fatto che nelle province di La Spezia, Terni, Pistoia, Viterbo e
Firenze, l’entità nascente dalla fusione raggiungerebbe una quota
di mercato superiore al 25% e molto distante da quella dei
concorrenti.
Il mercato degli impieghi, invece, include il credito a breve, a medio
e a lungo termine. Dal lato della domanda, gli impieghi
comprendono tipologie di clienti distinguibili in quattro categorie: (i)
famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole
dimensioni (c.d. PMI); (iii) imprese di medie e grandi dimensioni;
(iv) enti pubblici. A seconda del tipo di clientela, le banche offrono
prodotti/servizi diversificati, idonei a costituire altrettanti mercati del
prodotto rilevanti. Le diverse forme di domanda espressa risultano
caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità. In
particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole
imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale,
mentre i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli
enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica regionale.
Rispetto ai mercati degli impieghi, secondo l’Agcm l’operazione di
concentrazione sembrerebbe comportare rischi di costituzione di
posizioni dominanti nel mercato degli impieghi alle famiglie
consumatrici nella Provincia di Terni, e nei mercati degli impieghi
alle famiglie produttrici delle province di La Spezia, Terni e Pistoia.
Il settore del
credito al
consumo
L’Agcm ha rilevato preoccupazioni concorrenziali legate alla
fusione anche nel settore del credito al consumo. Il settore del
credito al consumo ha per oggetto la concessione di credito sotto
forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra
analoga facilitazione a favore di una persona fisica, che agisce per
scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta. Il
credito al consumo può essere distinto nelle categorie del credito
finalizzato all’acquisto di beni specifici (autoveicoli, motocicli,
elettrodomestici, mobili, etc.) e del credito diretto, erogato nella
forma di prestiti personali senza vincolo di destinazione. Le due
tipologie di credito al consumo inducono, anche in base ai
precedenti dell’Autorità, ad individuare più segmenti se non
addirittura più mercati rilevanti differenti, in funzione del diverso
servizio prestato e delle relative condizioni commerciali. Con
riferimento all’ambito geografico, l’estensione geografica del
credito diretto, erogato in prevalenza da banche, (piuttosto che da
intermediari finanziari, pure operanti nel settore), risulta legata ad
una dimensione locale tipicamente circoscritta ai confini regionali,
mentre per il credito finalizzato essa è convenzionalmente ritenuta
nazionale, in considerazione del fatto che le caratteristiche di
produzione e di commercializzazione dei servizi in questione
risultano essere omogenee sull’intero territorio nazionale. Secondo
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
l’Agcm, l’operazione in esame potrebbe determinare effetti
restrittivi della concorrenza nel mercato del credito al consumo
finalizzato e in tutti i segmenti del mercato del credito al consumo
diretto (carte revolving, prestiti personali e cessione del quinto). La
nuova entità nascente dalla fusione diventerà, infatti, il primo
operatore, con quote di mercato comprese tra il 20% e il 30% del
flusso di credito erogato nel 2006 ed in presenza di incrementi non
trascurabili dovuti al merger.
L’operazione non parrebbe produrre effetti restrittivi della
concorrenza nei mercati delle carte di credito e delle carte di
debito.
Il settore del
risparmio gestito
Nel settore del risparmio gestito, secondo l’Agcm, ai fini del
presente procedimento, almeno tre tipi di servizi appaiono rilevanti:
i fondi comuni d’investimento mobiliare; la gestione su base
individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF) e la
previdenza complementare. I servizi offerti nell’ambito del
risparmio gestito sopra indicati hanno una fase della gestione, a
monte, e una fase della distribuzione, a valle. Ciascuna di queste
porta ad individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini
geografici, nazionale e provinciale rispettivamente, che di prodotto.
Nei mercati del settore risparmio gestito, l’Agcm sottolinea come la
valutazione delle posizioni che assumerà l’entità post-fusione
andrà fatta anche alla luce della capacità distributiva che il nuovo
soggetto acquisterà. L’Agcm ha ritenuto, allo stato, che non
sussistano particolari rischi concorrenziali nel mercato dei fondi
comuni di investimento e nel mercato dell’erogazione di servizi di
gestione individuale (GPM e GPF.) Rischi concorrenziali sono stati
rilevati, invece, nei mercati della distribuzione dei vari servizi del
risparmio gestito nelle province di Terni, Pistoia e La Spezia, dove
le quote della nuova entità raggiungeranno il 50%.
Il settore
assicurativo
Nel settore assicurativo, i mercati rilevanti del prodotto sono
rappresentati da ciascun ramo del settore dell’assicurazione danni
e da ciascun ramo del settore dell’assicurazione vita, a loro volta
suddivisi tra fase della produzione e fase della distribuzione. La
dimensione geografica dei mercati della produzione risulta
generalmente nazionale in quanto non è dato riscontrare
differenze sostanziali nelle abitudini di consumo e nella tipologia
dei prodotti. A livello distributivo, invece, il mercato geografico
parrebbe limitato ad ambiti territoriali più circoscritti, in ragione
della circostanza che, per la maggior parte dei rami, la domanda è
rappresentata da soggetti per i quali è importante il “servizio di
prossimità” che il distributore può assicurare. Allo stato, le
preoccupazioni dell’Agcm rispetto al settore assicurativo appaiono
circoscritte ai mercati della distribuzione delle assicurazioni vita
nelle province di La Spezia e Firenze. In particolare, l’operazione
in esame, consentendo l’espansione della rete di canali bancari
facente capo al nuovo gruppo, permetterà a quest’ultimo di
acquisire una posizione di rilievo nella fase distributiva nelle
province già individuate nella raccolta.
Avvio istruttoria
per presunto
L’Agcm, nella riunione del 5 dicembre 2007, ha deciso di avviare
un’istruttoria per verificare se Toscana Energia S.p.A. (di seguito
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
abuso di
posizione
dominate nei
confronti di
Toscana Energia
Toscana Energia), società titolare in via esclusiva delle
concessioni per la gestione del servizio di distribuzione del gas,
abbia posto in essere un abuso di posizione dominante nel
mercato della progettazione e realizzazione dei lavori di ingegneria
civile e industriale.
Il mercato
rilevante
Il mercato della progettazione e realizzazione dei lavori di
ingegneria civile e industriale interessa opere di urbanizzazione
quali strade, autostrade, ponti, viadotti, gallerie, dighe, opere
idrauliche, pavimentazioni, edifici civili e industriali, acquedotti,
fognature, reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, con
prevalenza delle opere pubbliche. L’Agcm, in sede di
provvedimento di avvio, non si è soffermata particolarmente sulla
definizione del mercato rilevante, limitandosi a rilevare come, da
un punto di vista merceologico, nell’ambito della progettazione e
realizzazione dei lavori di ingegneria civile e industriale, potrebbe
essere corretto individuare mercati distinti a seconda della
tipologia di infrastruttura da realizzarsi, dell’entità economica dei
lavori, ovvero della natura pubblica o privata dei lavori; e, dal punto
di vista geografico, il mercato potrebbe avere dimensione anche
superiore a quella nazionale per gli appalti di lavori pubblici di
importo eccedente le soglie previste dalla normativa comunitaria.
Il presunto abuso
Fatte queste osservazioni in merito al mercato rilevante, l’Agcm si
è soffermata su presunti comportamenti abusivi di Toscana
Energia, che sarebbero consistiti nel condizionare la prestazione
del servizio pubblico di allacciamento (attività in monopolio), alla
prestazione anche dei lavori di metanizzazione nelle lottizzazioni
private (attività in concorrenza). Secondo Toscana Energia,
entrambi i servizi sarebbero oggetto di monopolio legale, e,
pertanto, la società disporrebbe di un diritto in esclusiva, anche
con riguardo alla prestazione dei lavori di metanizzazione nelle
aree oggetto di lottizzazioni private, in virtù delle stesse
concessioni rilasciate dai Comuni interessati.
Dalla disamina della disciplina del servizio di distribuzione del gas,
effettuata dall’Agcm, risulterebbe, invece, che lo stesso sia da
intendersi come servizio di trasporto del gas lungo la rete di
distribuzione e gestione della stessa rete di proprietà del comune
(o, eventualmente, di società da questo controllata). La
concessione potrebbe al massimo comportare ed includere piani di
investimento nella rete e la realizzazione di porzioni di rete, che in
ogni caso, ove previsti, potrebbero riguardare solo la realizzazione
di opere sul suolo e sottosuolo pubblico di pertinenza del comune.
A questo proposito, le stesse concessioni esaminate dall’Agcm e
rilasciate a Toscana Energia dal Comune di Fucecchio e dal
Comune di Capraia e Limite sull’Arno, pur estendendo il regime di
concessione esclusiva di fornitura del servizio anche al
collocamento di condutture e impianti per la distribuzione del gas,
farebbero esplicito riferimento alla realizzazione dei metanodotti
solo nel sottosuolo comunale e sul demanio pubblico, e non quindi
su terreno privato.
Alla luce di queste preliminari osservazioni, l’Agcm parrebbe
portata a ritenere che il fatto che Toscana Energia abbia costretto i
privati a ricevere entrambe le prestazioni, pena il mancato
allacciamento della porzione di rete realizzata in autonomia, integri
gli estremi di un abuso della posizione dominante di cui è titolare la
società nel mercato del servizio di distribuzione di gas naturale.
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
Ad integrare gli estremi del comportamento abusivo di Toscana
Energia ci sarebbe anche il fatto che il prezzo praticato da
Toscana Energia, nell’unico caso in cui ha concesso
l’allacciamento alla rete a fronte di opere realizzate da altri, sia
stato ingiustificatamente gravoso: 800 euro al metro lineare a
fronte dei 57 euro proposti dalla stessa società nel preventivo per
la posa di tubazioni, inclusivo anche del servizio di allacciamento.
La fissazione di un prezzo così elevato per la fornitura del solo
servizio di allacciamento sembrerebbe funzionale ad una strategia
più complessa, volta a sfruttare la propria posizione dominante nel
mercato locale della distribuzione del gas, per escludere altre
imprese dalla realizzazione dei lavori di posa di condutture del gas.
Avvio istruttoria
per abuso di
posizione
dominante da
parte di Telecom
L’Agcm, con provvedimento del 13 dicembre 2007, ha deciso di
avviare un’istruttoria per verificare se sussistono gli estremi di un
abuso di posizione dominante nei comportamenti con i quali
Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom) richiede a chi subentra
in un’utenza o chiede un nuova linea telefonica, il pagamento delle
morosità dei precedenti intestatari del telefono, abusi, pena il
mancato allaccio.
I mercati rilevanti
L’Agcm ha ritenuto di individuare quali mercati rilevanti il mercato
nazionale dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione
fissa per clienti residenziali, quello per clienti non residenziali e il
mercato nazionale dei servizi a valle di telefonia vocale all’utenza
residenziale e non residenziale. I presunti comportamenti abusivi
apparirebbero, infatti, suscettibili di limitare non solo l’accesso
dell’utente alla rete telefonica di Telecom, innalzandone i costi
d’entrata, ma altresì la possibilità di fruire dei servizi offerti sulla
rete di Telecom da parte di tutti i clienti che acquistino tali servizi
da questa società o da società concorrenti.
Il presunto abuso
Ai fini di una preventiva verifica dei fatti oggetto del procedimento,
l’Agcm ha rilevato come già nel sito Internet della società risulti
che chi subentra succede in tutti i rapporti contrattuali del
precedente intestatario della linea, compresi quelli a titolo oneroso.
Al riguardo, alcuni articoli delle Condizioni generali di
abbonamento disporrebbero, espressamente, che Telecom può
richiedere, in caso di domande di nuovo abbonamento, di trasloco
o di subentro, presentate da persone conviventi o comunque
coabitanti con un cliente moroso, il pagamento delle somme
dovute. Analoga richiesta può essere avanzata nei confronti delle
persone giuridiche, imprese, enti o associazioni a qualsiasi titolo
partecipate
dal
cliente
debitore.
Secondo l’Agcm, il fatto che Telecom subordini l’attivazione di una
nuova linea telefonica (o il subentro) al pagamento di un
corrispettivo da parte di chi non è debitore, potrebbe dunque
costituire una fattispecie di abuso di posizione dominante.
Attraverso questo abuso Telecom non solo innalzerebbe il costo di
accesso alla propria rete telefonica, ma limiterebbe la possibilità
per il potenziale utente di fruizione dei servizi voce e dati offerti
dalla medesima società, nonché da altri concorrenti.
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
Chiusura con
impegni del
procedimento
per intesa nel
mercato dei
carburanti per
autotrazione
L’oggetto del
procedimento
L’Agcm, con provvedimento del 20 dicembre 2007, ha deciso di
accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati da otto
compagnie petrolifere nei cui confronti era stata avviata, nel
gennaio 2007, un’istruttoria per intesa restrittiva della concorrenza
sui mercati italiani dei carburanti per autotrazione.
La contestazione all’origine del procedimento (v. Antitrust
Notizie/31) si fondava innanzitutto sull’esistenza di uno scambio di
informazioni tra le imprese petrolifere, consistente nella
comunicazione alla stampa dei prezzi consigliati nazionali e delle
componenti aggiuntive di tali prezzi, i c.d. “differenziali integrativi”.
La trasparenza sui prezzi consigliati, in particolare i differenziali
integrativi, era stata considerata, nell’ipotesi formulata nel
provvedimento di avvio, come un possibile strumento facilitante il
parallelismo di prezzi osservato sul mercato italiano, quantomeno
a partire dal 2004. Nel medesimo provvedimento, peraltro, era
stato indicato come tale parallelismo di prezzi poteva risultare
favorito anche dalle condizioni strutturali nelle quali si svolgeva
l’attività di distribuzione di carburanti in rete in Italia: pochi
operatori, tutti attivi anche in altri mercati e interessati da reciproci
legami strutturali, (specie per quanto riguarda l’utilizzo delle
strutture logistiche); elevate barriere all’ingresso; omogeneità del
prodotto; elevatissimo numero di interazioni; assenza di potere
contrattuale della domanda.
Gli impegni delle
parti
Nel corso del procedimento, le parti hanno ritenuto di ovviare alle
preoccupazioni concorrenziali espresse dall’Agcm, attraverso la
presentazione di impegni. Tutte le parti del procedimento si sono
impegnate, innanzitutto, all’introduzione di misure volte a limitare la
trasparenza sui prezzi consigliati e sui differenziali integrativi,
previa cessazione di ogni comunicazione alla stampa
specializzata. ENI, ERG, TAMOIL e ESSO si sono impegnate
anche a definire i prezzi consigliati su base non più nazionale,
bensì locale. Altri impegni presentati solo da alcune delle parti
hanno, invece, riguardato l’introduzione di misure volte ad
incentivare l’utilizzo del selfservice, la disponibilità di strutture
logistiche e prodotto, e l’ingresso e lo sviluppo della GDO nel
mercato della distribuzione di carburanti in rete.
Le valutazioni
dell’Agcm
In seguito al market test dell’Agcm, talune società hanno ritenuto di
apportare alcune modifiche accessorie agli impegni, ampliando in
taluni casi la portata degli sconti o degli investimenti proposti in
relazione ai selfservice; ovvero la disponibilità di strutture logistiche
o di prodotto; o, ancora, riconoscendo alle società della GDO
maggiori margini al fine di organizzare la distribuzione del
carburante in modo indipendente dalle società petrolifere.
L’Agcm, innanzitutto, in considerazione del fatto che le principali
preoccupazioni concorrenziali sottese all’ipotesi istruttoria erano
relative allo scambio di informazioni e sarebbero state superate
dagli impegni a cessare le comunicazioni alla stampa e a definire
una molteplicità di prezzi consigliati, e pur nella consapevolezza
che ancora molto andrà fatto al fine di agevolare nuovi ingressi
nella distribuzione del carburante, ha ritenuto complessivamente
gli impegni delle parti idonei a far venir meno i profili concorrenziali
oggetto di istruttoria.
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
Avvio istruttoria
nel mercato dei
servizi portuali
di
movimentazione
containers
L’Agcm, con provvedimento del 13 dicembre 2007, ha deciso di
avviare un’istruttoria per accertare l’esistenza di un’intesa
restrittiva della concorrenza posta in essere nel mercato dei servizi
di movimentazione dei containers nel porto di Livorno.
La presunta
intesa
Questi soggetti, ovvero la società Terminal Darsena Toscana S.r.l.
(di seguito TDT) e la società Servizi Integrati Terrestri Marittimi Sintermar S.p.A. (di seguito Sintermar), nello stesso giorno di
novembre, il 16, del 2006, essendo state entrambe invitate a
formulare offerte a fronte della domanda espressa dalla società
CCL, avrebbero avuto comportamenti paralleli, concretatisi,
innanzitutto, nell’invio quasi contemporaneo di comunicazioni via
email alla CCL del loro proposito di abbandonare le rispettive
trattative commerciali. A queste comunicazioni sarebbero seguiti
altri analoghi comportamenti, ed in particolare, entrambe le
imprese avrebbero ripreso le trattative con la CCL, proponendo
prezzi superiori rispetto a quelli discussi prima del 16 novembre. In
conclusione della vicenda Sintermar si sarebbe aggiudicata la
fornitura a prezzi più elevati rispetto a quelli praticati alla stessa
CCL nel precedente contratto in scadenze il 31 gennaio 2007.
L’Agcm ha ritenuto di individuare nel porto di Livorno i confini
geografici del mercato rilevante, pur in presenza di una certa
sostituibilità tra i porti di Livorno e di La Spezia, in quanto il
procedimento in oggetto riguarda una presunta intesa avvenuta tra
soggetti coinvolti in una contrattazione relativa all’acquisto di
servizi di movimentazione in quel porto. Il mercato in questione
appare fortemente concentrato: in particolare, i soggetti coinvolti
nella presunta intesa il 90% del totale dei servizi.
Secondo l’Agcm, nel complesso, l’andamento delle trattative dal 15
novembre 2006 e l’esito della vicenda rifletterebbero
una
concertazione volta al mantenimento del cliente CCL in capo a
Sintermar a condizioni più favorevoli per l’impresa terminalista, in
ragione dell’eliminazione dell’incertezza relativa al confronto
concorrenziale fra le due imprese terminaliste. Il presunto
coordinamento di TDT e Sintermar nei confronti di CCL, peraltro,
potrebbe segnalare l’esistenza di un’intesa, fra le due imprese,
volta, in particolare, alla ripartizione della clientela.
Sanzionata
intesa e abuso
nel mercato del
calcestruzzo
autoclavato
L’Agcm, nella riunione del 24 ottobre 2007, ha deciso di
sanzionare un’intesa tra le imprese Xella International GmbH (di
seguito Xella) e RDB S.p.A. (di seguito RDB) nel mercato italiano
del calcestruzzo cellulare autoclavato (CCA). Nel medesimo
mercato, l’Agcm ha anche ritenuto RDB autonomamente
responsabile di un abuso di posizione dominante nei confronti
della concorrente Italgasbeton S.p.A.
Il mercato del
prodotto
Il procedimento ha interessato il settore dei materiali per l’edilizia,
e, più in particolare, il comparto degli elementi per murature.
All’interno di questo settore l’Agmc ha individuato quale distinto
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
mercato rilevante del prodotto quello del calcestruzzo autoclavato
(di seguito CCA). Sebbene gli elementi per muratura siano
materiali aventi funzioni assai simili, l’Agcm ha ritenuto che la
differenziazione qualitativa tra CCA e gli altri elementi dimostri la
non replicabilità – a parità di spessore e peso della parete – delle
prestazioni del CCA, e ciò conferisca al CCA un evidente
vantaggio competitivo, sotto il profilo dell’adeguamento alla
sempre più stringente normativa in materia di risparmio energetico.
Tale differenza qualitativa giustifica una differenza di prezzo anche
marcata rispetto agli altri elementi per murature e costituisce
un’importante fonte di rigidità della domanda, soprattutto a livello di
utilizzatore.
Il mercato
geografico
L’intesa tra RDB
e Xella
L’esistenza
dell’impresa
comune RDBH
Secondo l’Agcm, il mercato del CCC avrebbe dimensione
nazionale. Per escludere ambiti più ristretti, pure ipotizzabili per
altri elementi per muratura, data l’incidenza dei costi di trasporto,
l’Agcm ha rilevato come il CCA sia un prodotto dal peso specifico
minore e il prezzo medio tendenzialmente più elevato: ciò incide
sulla sua distribuzione, avente un’ampiezza molto maggiore
rispetto agli altri. A conferma di ciò, l’Agcm ha riscontrato che la
distribuzione del CCA a partire dagli stabilimenti di produzione
nazionali (allo stato, localizzati uno in Lombardia, uno nel Lazio e
uno in Campania) risulta essere corrispondente al complesso del
territorio italiano, isole comprese. A far escludere l’individuazione
di confini geografici più ampi, sono state invece le peculiari
caratteristiche distributive del CCA e la sua correlazione con la
struttura della domanda riscontrata in Italia, congiuntamente alle
elevate differenze di prezzo rispetto agli altri paesi europei.
Nel mercato così individuato, secondo l’Agcm, Xella e RDB –
rispettivamente il primo produttore di CCA a livello mondiale e
nazionale, avrebbero posto in essere un’intesa orizzontale che ha
avente per oggetto un coordinamento delle rispettive strategie
commerciali finalizzato alla monopolizzazione e alla ripartizione del
mercato italiano del CCA, nonché alla compartimentazione dei
mercati territorialmente contigui. L’istruttoria, in particolare,
avrebbe comprovato che, a partire dagli ultimi mesi del 2004,
XELLA e RDB si sarebbero accordati per (1) un aumento dei
prezzi a decorrere dal gennaio 2005; (2) una protezione delle
attività dei rispettivi agenti di vendita; (3) una protezione delle
rispettive vendite, con il disegno di coordinarsi in particolare per
evitare di trovarsi in diretta concorrenza rispetto a specifici
segmenti del mercato italiano del CCA, quali rivenditori e forniture
a grandi progetti di costruzione; (4) una compartimentazione di
mercati territorialmente contigui, con l’impegno da parte di RDB a
non vendere proprio CCA in Francia; (5) l’acquisizione dei restanti
produttori concorrenti.
Fondamentale per addivenire a questi accordi sarebbe stata la
compartecipazione delle due società all’impresa comune RDB
Hebel S.p.A., (di seguito RDBH). RDBH rappresenta un’impresa
comune di grande importanza per il mercato italiano, dal momento
che ad essa è riconducibile oltre l’80-90% della produzione
nazionale di CCA, da cui – in virtù del contratto di distribuzione
esclusiva intercorrente con RDB – dipendono le vendite del primo
operatore nazionale. In altri termini, RDBH costituisce un’impresa
comune fra i due principali concorrenti sul mercato italiano, i quali
hanno complessivamente una quota rilevantissima, pari nell’anno
2006 all’80-90% delle vendite in volume e all’80-90% di quelle in
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
valore. Nel caso di specie, inoltre, il fatto che la produzione di
RDBH sia destinata ad una sola delle società madri, RDB,
comporta una distorsione strutturale nei rapporti fra i due soci, dal
momento che XELLA è in grado di conoscere e condizionare – in
primo luogo opponendosi al rinnovo del contratto di distribuzione
esclusiva tra RDB e RDBH – la disponibilità di prodotto del suo
principale concorrente. Gli elementi istruttori avrebbero in effetti
dimostrato come l’esistenza dell’impresa comune sia risultata
assolutamente fondamentale per definire gli aspetti essenziali di
un coordinamento tra RDB e XELLA sul mercato italiano del CCA,
a partire dal suo favorire incontri, discussioni e scambi di
informazioni fra i soci/concorrenti. L’Agcm, data l’importanza e il
tipo di attività svolta dall’impresa comune, la natura estremamente
concentrata del mercato, e l’assenza di ragioni di efficienza
riconoscibili a RDBH sotto il profilo del miglioramento della
produzione, della distribuzione o della promozione del progresso
tecnico o economico, ha ritenuto l’esistenza stessa di RDBH
pregiudizievole per il mantenimento di una concorrenza effettiva
sul mercato nazionale di riferimento e, per questa ragione, ne ha
imposto alle parti di limare, entro diciotto mesi la loro compresenza
nel capitale sociale.
La posizione
dominante di
RDB
Nel mercato nazionale del CCA, l’Agcm ha accertato anche
comportamenti di abuso di posizione dominante posti in essere da
RDB. La posizione dominante di questa società è stata riscontrata,
in primo luogo, attraverso l’analisi delle quote di mercato. RDB
costituisce di gran lunga il principale operatore presente nel
mercato rilevante, detenendo quote, in valore e in volume, che si
aggirano intorno al 70% e che sono di gran lunga superiori (4-5
volte) a quelle del più immediato concorrente. Con specifico
riferimento alle attività di vendita di CCA, e sempre al fine di
verificare l’esistenza di una posizione dominante in capo a RDB,
l’Agcm ha anche considerato che questa impresa dispone di una
rete distributiva molto capillare e specializzata, operante sull’intero
territorio nazionale, e con la disponibilità anche di altri prodotti del
gruppo, il che costituisce un vantaggio concorrenziale ben
difficilmente replicabile dagli altri operatori con la sola eccezione di
XELLA, la cui rete è tuttavia ancora concentrata nel Nord Italia.
Ancora, l’Agcm ha riscontrato come l’ingresso sul mercato richiede
cospicui investimenti con tecnologie e competenze altamente
specializzate e dedicate alla produzione di CCA e come RDB
disponga di un marchio d’impresa molto noto, Gasbeton. Sulla
base di questi elementi, l’Agcm ha ritenuto che RDB detenga una
posizione dominante all’interno del mercato italiano del CCA,
posizione rafforzata da un insieme composito di peculiarità
soggettive e ambientali, tra cui la partecipazione di RDB a
un’intesa con il concorrente XELLA.
L’abuso di RDB
L’abuso di posizione dominante da parte di RDB sarebbe
consistito in un complesso di condotte volte a estromettere dal
mercato italiano del CCA l’impresa concorrente Italgasbeton (di
seguito ITGB), secondo operatore nazionale in volume, dotato di
un impianto per la produzione di CCA dalla caratteristiche tecniche
assolutamente peculiari. Tali condotte si sarebbe concretate
nell’adozione di una complessa strategia predatoria nei confronti
del rivale, incentrata sul ricorso estensivo a prezzi selettivi e
sorretta da attività funzionali a pregiudicare le già precarie
condizioni finanziarie del rivale in vista della cessazione delle sue
attività. In particolare, dall’istruttoria compiuta dall’Agcm sarebbe
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19
ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
emerso che RDB, nel corso dell’anno 2005, avrebbe fatto ricorso
all’applicazione di prezzi selettivi al fine di sottrarre clientela a
ITGB, concentrandosi in modo particolare sui clienti storici del
concorrente e nelle aree geografiche dove questo, in ragione della
localizzazione del proprio impianto produttivo, risultava
tradizionalmente più presente.
La prova
dell’abuso
Ai fini di provare l’illiceità della condotta, l’Agcm ha, dunque, dato
particolare rilevanza a determinate tipologie di evidenze, quali la
selettività dei prezzi praticati rispetto a certi clienti e qualificabili
come predatori, la dipendenza della ‘preda’ (e la corrispondente
scarsa dipendenza dell’impresa dominante) da finanziamenti
esterni, la possibilità per la ‘preda’ di mettere in atto controstrategie efficaci, la possibilità per l’impresa dominante di
recuperare le perdite in un prevedibile futuro alzando i prezzi,
ovvero di compensare le perdite sulle vendite interessate dalla
strategia escludente con i guadagni ottenuti su altre vendite. La
selettività della politica dei prezzi praticata da RDB nel 2005,
sarebbe risultata dall’esistenza di una percentuale rilevante di
ordini il cui prezzo non copriva la media dei costi totali e che
risultava avere una frequenza significativa proprio con riferimento
ai clienti condivisi con ITGB nel 2005. L’analisi a livello di cliente
avrebbe consentito di accertare in maniera ancora più chiara la
selettività dei prezzi praticati da RDB nel 2005, posto che la
frequenza di prezzi sospetti tra i clienti comuni di RDB con ITGB
sarebbe risultata estremamente più alta di quella riscontrata tra i
clienti non comuni.
Le sanzioni
In relazione all’intesa, l’Autorità ha deliberato le seguenti sanzioni:
per Xella euro 510.000; per RDB euro 1.860.000. Con riferimento
all’abuso di posizione dominante, l’Autorità ha deliberato per RDB
una sanzione pari a euro 1.960.000.
SEGNALAZIONI
Normativa in
materia di
conferimento di
rifiuti pericolosi
L’Agcm, in data 10 ottobre 2007, ha segnalato le distorsioni alla
concorrenza derivanti dalla disposizione normativa contenuta
nell’articolo 189 del DL 152/2006, che stabilisce che la scelta
dell’operatore pubblico per il conferimento di rifiuti pericolosi
solleva i produttori dei medesimi dagli oneri di comunicazione che
dovrebbero invece fronteggiare in caso di ricorso a operatori
privati.
Secondo l’Agcm, posto che nell’offerta di servizi di raccolta e
smaltimento di rifiuti pericolosi, le imprese pubbliche e private si
trovano in diretta concorrenza, una tale disparità di trattamento dei
produttori di rifiuti pericolosi a seconda degli operatori a cui fanno
riferimento per le attività di smaltimento dei medesimi, si concreta
in un vantaggio concorrenziale delle imprese pubbliche rispetto a
quelle private. Questo vantaggio appare ancor più ingiustificato se
si considera che speso le imprese pubbliche fanno ricorso al
subappalto dei servizi suddetti ad imprese private.
Pur nel doveroso rispetto dei principi di tutela e sicurezza
ambientale che possono rilevare nella considerazione del caso di
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20
ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
specie, l’Agcm auspica dunque una modifica della normativa
rilevante sopra richiamata nei termini di un’effettiva parità di
trattamento delle imprese, o quantomeno di un divieto di
subappalto dei servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali da
parte di imprese pubbliche a private.
Normativa in
materia di
trasporto
ferroviario
L’Agcm, con provvedimento del 24 ottobre 2007, ha espresso
alcune perplessità relative all’art. 13 del d.d.l. AS n. 1644 ed in
particolare,
ad
un
emendamento
governativo
relativo
all’applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL)
alle imprese ferroviarie operanti sul territorio nazionale. Per effetto
di tale emendamento, le imprese ferroviarie, al fine di ottenere le
necessarie autorizzazioni alla propria attività, dovrebbero applicare
nei confronti dei dipendenti il CCNL dei ferrovieri, il quale
diventerebbe pertanto obbligatorio.
Rispetto ad una tale previsione, l’Agcm manifesta il timore che la
norma sottoposta al vaglio del Parlamento possa ridurre la
concorrenza nel settore, appena liberalizzato, laddove risultasse
idonea ad imporre ai nuovi entranti di pagare un fattore produttivo
di primaria importanza, quale, il lavoro ad un prezzo simile a quello
sopportato fino ad oggi solamente dall’ex monopolista. L’Autorità
auspica che le osservazioni svolte possano essere prese in
considerazione nelle valutazioni che i soggetti in indirizzo saranno
chiamati ad assumere sulla materia.
Servizi di
sorveglianza
sulla sicurezza
sul lavoro
L’Agcm, con provvedimento dell’8 novembre 2007, ha analizzato la
normativa regionale siciliana, di cui all’art. 39 della L. Regionale
4/2003, la quale stabilisce che le ASL prestino “prioritariamente”
servizi di sorveglianza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo l’Agcm, lo svolgimento di tale attività economica da parte
delle ASL sarebbe incompatibile, sotto il profilo concorrenziale, con
l’attività di controllo e vigilanza istituzionalmente svolta dalle citate
aziende nel medesimo settore, con conseguente alterazione dei
relativi equilibri competitivi. E’ ragionevole presumere infatti che i
fruitori di quei servizi o quelle prestazioni siano incentivati ad
avvalersi dell’ente istituzionalmente preposto all’esercizio di tale
funzione, anziché rivolgersi alle imprese private concorrenti, nella
ragionevole aspettativa di precostituirsi un rapporto privilegiato con
il soggetto “controllore”.
D’altra parte, la previsione di un duplice ruolo in capo ad un unico
soggetto determina sicuramente una limitazione dell’efficacia
stessa delle attività di controllo e certificazione, dato che tali attività
istituzionali sono condizionate da un potenziale conflitto di interessi
e, pertanto, possono essere realizzate in assenza del
fondamentale
requisito
di
imparzialità
della
pubblica
amministrazione.
L’Agcm, auspicando che le considerazioni sopra svolte
conducano, nel caso di specie, ad un riesame della normativa di
cui trattasi da parte della Regione Sicilia, confida che anche il il
Ministero della salute, quello del Lavoro e la Conferenza Stato
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
Regioni, si attivino al fine di consentire l’applicazione dei principi
contenuti nella presente segnalazione in tutti gli ambiti territoriali.
Funzioni dei
centri autorizzati
di assistenza
agricola
L’Agcm, con segnalazione del 15 novembre 2005, ha rilevato
come il cumulo in capo ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola
(di seguito CCA) delle funzioni pubbliche di gestore dei pagamenti
dei contributi comunitari e di prestatore di servizi di consulenza ai
soggetti beneficiari degli stessi contributi, determini una situazione
di incompatibilità e di conflitto d’interessi. L’affidamento di funzioni
amministrative ad un soggetto che può contemporaneamente
operare sul mercato dei servizi di consulenza in concorrenza con
altre imprese, assume chiaramente rilevanza sotto il profilo
concorrenziale in relazione al pericolo che ciò conferisca allo
stesso un ingiustificato vantaggio. Infatti, nel richiedere i servizi di
consulenza, gli utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del
soggetto istituzionalmente preposto all’esercizio delle funzioni
amministrative e con accesso diretto al portale del Servizio
Informativo Agricolo Nazionale –SIAN, anziché rivolgersi a soggetti
concorrenti.
Per queste ragioni, l’Agcm auspica la tempestiva approvazione
dello schema di Decreto Ministeriale relativo all’istituzione ed
all’utilizzo dei servizi di consulenza aziendale nel settore agricolo, il
quale prevede, per gli organismi che partecipano alla gestione ed
al controllo dei procedimenti amministrativi inerenti l’erogazione di
finanziamenti pubblici all’agricoltura, l’incompatibilità a svolgere
attività di consulenza.
Procedura di
portabilità
dell’ipoteca nei
contratti di
mutuo
L’Agcm, in una segnalazione, approvata nella riunione del 22
novembre 2007, ha riportato alcune osservazioni critiche rispetto
all’iniziativa di autoregolamentazione intrapresa dall’Associazione
Bancaria Italiana (di seguito ABI) e dal Consiglio Nazionale del
Notariato (di seguito CNN) di condividere la procedura per la
portabilità dell’ipoteca nei contratti di mutuo.
L’Agcm, in particolare, ha sottolineato come la procedura delineata
presupporrebbe che la surrogazione del mutuo si attui attraverso
una costante triangolazione dei soggetti coinvolti: banca originaria,
nuova banca e cliente finale, piuttosto che agevolare la mobilità,
favorisca l’instaurarsi di dinamiche improprie tra gli operatori e il
permanere della clientela con la banca originaria.
Altre perplessità sono state manifestate dall’Agcm rispetto alla alla
necessità, cui si riferisce la procedura individuata da ABI e CNN,
che la banca originaria, oltre alla quietanza di pagamento, rilasci il
proprio consenso alla surrogazione dell’ipoteca. Secondo l’Agcm
se il consenso non è richiesto per la cessione del credito, a
maggior ragione non dovrebbe essere necessario rispetto a
garanzie ad esso accessorie.
Ancora, secondo l’Agcm, non sarebbe opportuno il pieno
coinvolgimento del notaio, pure previsto nella procedura delineata
da ABI e CNN, in quanto idoneo ad appesantire la procedura,
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
attraverso l’introduzione di ulteriori costi economici.
Fatte queste osservazioni, l’Agcm ha evidenziato quanto sia
essenziale per il cliente, al fine di avviare qualsiasi processo di
ricerca di una nuova banca, la possibilità di richiedere, on line o
allo sportello della sua banca, il rilascio istantaneo dello stato del
rapporto di mutuo in corso.
In conclusione, dunque, l’Agcm ha evidenziato come l’iniziativa
intrapresa dall’ABI e dal CNN non parrebbe aver individuato le
soluzioni più coerenti con lo sviluppo di efficaci dinamiche
concorrenziali. L’Agcm auspica che in futuro tutti gli operatori
abbiano massima considerazione dell’esigenza di semplificazione,
celerità e contenimento dei costi della procedura e che siano
lasciati agli stessi ampi spazi di autonomia.
Disegno di
Legge
Finanziaria 2007
L’Agcm, in data 22 novembre 2007, ha compiuto una serie di rilievi
in relazione ad alcuni articoli del disegno di legge finanziaria 2007.
Il primo di questi ha riguardato la previsione di una norma relativa
alla rideterminazione degli ambiti ottimali per la gestione dei servizi
idrici e del servizio di gestione dei rifiuti. L’Agcm pur apprezzando
la volontà del legislatore di riorganizzare questi servizi secondo
principi di efficenza e riduzione della spesa, ha criticato la scelta di
indicare l’ambito provinciale quale criterio prevalente al quale le
Regioni dovrebbero ispirarsi per rideterminare l’ambito ottimale. A
tal proposito, l’Agcm ha osservato che tra le principali difficoltà sin
qui sperimentate, nel raggiungimento di un’organizzazione
efficiente delle imprese che prestano i servizi in questione, vi siano
proprio le dimensioni ancora eccessivamente ridotte dei singoli
ambiti operativi, e per lo più già attualmente corrispondenti ai
territori provinciali. Nella maggior parte dei casi, questi ambiti non
consentono la realizzazione di opportune economie di scala, che
sono una condizione indispensabile affinché le imprese del settore
siano effettivamente in grado di fornire servizi di migliore qualità,
con costi e quindi prezzi realmente competitivi. Secondo l’Agcm,
l’ambito ottimale per la gestione dei servizi dovrebbe essere
individuato dalle regioni in base ai più corretti criteri unicità del
bacino idrografico, unicità della gestione e adeguatezza delle
dimensioni gestionali previsti dall’articolo147 Dlgs. 3 aprile 2006, n.
152.
Un secondo rilievo al disegno di legge, ha riguardato l’articolo 99
che ha introdotto nel nostro sistema giuridico l’azione collettiva
risarcitoria a tutela dei consumatori (class action). L’Autorità ha,
innanzitutto, condiviso, in linea di principio, la scelta di introdurre
del nostro ordinamento tale istituto, che arricchisce gli strumenti
giuridici posti a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, e
pone l’Italia al passo con altri Paesi particolarmente sensibili alle
istanze dei consumatori e alla necessità di assicurare loro
strumenti di tutela pieni, rapidi ed efficaci. Secondo l’Agcm, però la
disciplina dell’azione collettiva, così come prevista, andrebbe
perfezionata e migliorata nell’ottica di assicurare, da un lato, la
piena tutela dei diritti dei consumatori e, dall’altro, di non risultare
irrazionalmente punitiva per le imprese, producendo l’effetto
indesiderato di scoraggiare gli investimenti, l’avvio di nuove attività
imprenditoriali o la loro prosecuzione. L’Agcm ha auspicato anche
che possano essere introdotte disposizioni di raccordo tra la
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
disciplina della class action e le proprie competenze, ad esempio,
prevedendo un sistema in cui l’azione collettiva risarcitoria possa
essere esperita a seguito del procedimento amministrativo di
competenza dell’Autorità.
L’Agcm ha, inoltre, auspicato l’eliminazione del comma 11
dell’articolo 99, il quale fa discendere un effetto di nullità dei
contratti dalla decisione di accertamento dell’ingannevolezza del
messaggio da parte dell’Autorità garante. Questo effetto appare
extra ordinem, nella misura in cui riconnette alla decisione adottata
in sede amministrativa dirette conseguenze sulla validità di una
serie indefinita di contratti, determinando in questo modo anche
una grave incertezza nelle transazioni commerciali.
Altro rilievo critico avanzato dall’Agcm al disegno di legge
finanziaria 2007 ha riguardato l’art. 123, il quale prevede che, dal
1° gennaio 2008, i soggetti titolari di concessioni per l’attività di
stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche
profonde, o comunque autorizzati all’installazione e all’esercizio di
nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondano alle
regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a
titolo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, “un
importo annuo pari all’1% del valore della capacità complessiva
autorizzata di stoccaggio di gas naturale”. Secondo l’Agcm, questa
previsione non sufficientemente definita, rischia di essere arbitraria
e discriminatoria, specialmente ai danni delle nuove imprese che
decidessero di entrare in tale settore. L’Agcm, dunque, ha
auspicato che, laddove si ritenga di dover mantenere il contributo,
il legislatore delimiti in modo più puntuale, certo e non
discriminatorio il parametro da prendere in considerazione per
calcolare la misura della contribuzione, sia in relazione al momento
e alla fase di sviluppo da prendere in considerazione (il rilascio
della concessione o l’autorizzazione dei potenziamenti), sia in
relazione alla nozione di “valore” della capacità.
Regolamentazio
ne dei contratti
di assicurazione
per RC auto
L’Agcm, con segnalazione del 29 novembre 2008, ha evidenziato
come una serie di elementi caratterizzanti la vigente
regolamentazione in materia di trasparenza dei contratti
assicurativi possa concorrere ad impedire la piena comprensione
della proposta assicurativa delle singole imprese da parte dei
consumatori, determinando, da un lato, una minore capacità
dell’utente di far valere i propri diritti nel rapporto contrattuale con
l’impresa di assicurazione, dall’altro, una riduzione della possibilità
di confronti concorrenziali tra le offerte di più imprese, con effetti
negativi sulla mobilità della domanda.
Da uno studio effettuato dall’Agcm sui documenti contrattuali e
informativi predisposto da 50 imprese assicurative, sarebbe
effettivamente emersa una forte difficoltà di comprensione e
scarsa confrontabilità delle offerte contrattuali delle relative note
informative. Sono state rilevate l’omissione di elementi essenziali
nelle condizioni di contratto e l’assenza di informazioni puntuali nel
contratto sottoscritto dall’assicurato, spesso chiamato ad una
specifica sottoscrizione per clausole potenzialmente abusive,
indicate solo mediante il titolo e/o il numero di condizione
contrattuale. Inoltre, è emerso il non facile accesso ad elementi
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
chiave per la scelta nei periodi successivi, quali il premio praticato
dall’impresa all’atto del rinnovo, le eventuali variazioni introdotte
nelle condizioni di contratto, gli effetti sul premio futuro derivanti
dall’applicazione del sistema bonus-malus. I contratti
Per ovviare ad un tale quadro, l’Agcm ha auspicato che venga
realizzato, attraverso un intervento regolamentare un significativo
processo di semplificazione, che potrebbe anche comportare la
standardizzazione di alcune informazioni e procedure. L’Agcm ha
suggerito, in particolare, la predisposizione da parte dell’Autorità di
regolazione, di un documento unico per tutte le imprese, relativo
agli elementi informativi comuni al mercato, che dovrebbe
accompagnare un secondo documento relativo alle informazioni
della singola impresa, ma redatto con uno standard comune, in
modo da consentire un confronto immediato sulle variabili rilevanti.
Dovrebbero rientrare in questo secondo documento le clausole
che definiscono l’estensione della garanzia e quelle relative alle
regole evolutive del sistema bonus-malus. Il consumatore
dovrebbe inoltre essere messo in condizione di conoscere i fattori
utilizzati dall’impresa per il calcolo del premio, sia per sfruttare
eventuali opportunità di risparmio sia per poter comunicare a
tempo debito ogni eventuale variazione del rischio. Prima del
rinnovo del contratto, inoltre, le imprese dovrebbero informare per
iscritto l’assicurato circa l’entità, almeno percentuale, di aumento e
riduzione del premio in caso di presenza o assenza di sinistri nel
corso del periodo di vigenza dello stesso. In tal modo l’assicurato
sarebbe posto in condizione di conoscere, in caso di sinistro,
quando può risultare conveniente rimborsare il danno causato e
quindi se denunciare lo stesso alla propria impresa di
assicurazione.
Ancora l’Agcm ha suggerito oltre all’abolizione dell’istituto del
rinnovo tacito, l’eliminazione delle informazioni non necessarie,
(attraverso la predisposizione, ad esempio, documenti specifici per
ogni tipologia di veicoli) e dei rinvii a norme di legge o
regolamentari non riportate chiaramente nel contratto stesso.
Assistenza
fiscale ai
lavoratori
dipendenti
L’Agcm, con segnalazione del 29 novembre 2008, ha evidenziato il
permanere di restrizioni della concorrenza determinate dall’attuale
disciplina delle attività di assistenza fiscale nei confronti dei
lavoratori dipendenti ed assimilati.
Sulla base dell’attuale normativa, l’esercizio di determinate attività
di consulenza ed assistenza in materia tributaria in favore dei
contribuenti percettori di redditi di lavoro dipendente, di pensione o
assimilati, che adempiano ai propri obblighi tributari mediante la
dichiarazione semplificata modello 730, è riservato ai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF), ai consulenti del lavoro ed ai dottori
commercialisti ed esperti contabili.
Secondo l’Agcm, al fine di aumentare le opportunità di scelta del
lavoratore dipendente, sarebbe, invece, opportuno estendere
l’attività di presentazione e liquidazione dei modelli 730 a tutti
coloro che svolgono in modo abituale attività di consulenza fiscale,
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
anche in assenza di iscrizione ad albi professionali.
Normativa in
materia di
realizzazione di
postazioni per le
radiocomunicazi
oni
L’Agcm, con segnalazione del 29 novembre 2007, ha formulato
alcune osservazioni critiche rispetto agli artt. 8 e 9 della legge
25/2005, recante “Disciplina per l’installazione, la localizzazione e
l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di
radiotelecomunicazioni”
(di
seguito
Legge
Regionale).
Questi articoli introducono la possibilità per il Comune di Aosta e gli
altri Comuni della Val d’Aosta, in forma associata attraverso le
Comunità montane, di acquisire siti attrezzati e le postazioni per le
radiocomunicazioni mediante esproprio o, in alternativa, di
disciplinare l’accesso da parte dei singoli operatori ai siti attrezzati e
alle postazioni di proprietà di privati, determinando a tal fine, i criteri,
compresi quelli relativi alla determinazione dei corrispettivi da
corrispondere, con i quali i proprietari privati dei siti e delle postazioni
ne consentono l’uso ai diversi operatori, al fine di razionalizzare la
localizzazione delle stazioni radioelettriche.
L’Agcm, pur condividendo le finalità della legge di procedere al
censimento e alla razionalizzazione dei siti attrezzati per ospitare gli
impianti di radiocomunicazione nel territorio della Valle d’Aosta, ha
sottolineato l’esigenza di bilanciare gli interessi pubblici di protezione
del territorio e della salute delle persone con l’interesse pubblico di
tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato. In
particolare, l’Agcm ha sostenuto che l’intervento normativo
considerato non risulti coerente con il quadro normativo comunitario
vigente nel settore delle comunicazioni elettroniche, (così come
recepito nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche), e sia da
ritenersi altresì ostativo dello sviluppo concorrenziale nel settore
interessato. Infatti, le norme vigenti in materia prevedono che
l’esproprio dei siti attrezzati e delle postazioni trasmissive realizzate
da soggetti privati sia praticabile solo nel caso in cui tali infrastrutture
siano dichiarate di pubblica utilità con decreto del Ministro delle
Comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse (articolo
90, comma 2, del Codice).
Peraltro, l’articolo 93, comma 1, del Codice stabilisce che “le
pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non
possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di
comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per
legge”. Inoltre, secondo quanto espressamente rilevato, con la
sentenza n. 450/06, dalla Corte Costituzionale, che si è pronunciata
proprio sull’illegittimità di altri articoli della stessa Legge Regionale,
l’art. 93, co 1 del Codice “costituisce espressione di un principio
fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli
operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la
previsione del divieto di porre, a carico degli stessi, oneri o canoni. In
mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna Regione potrebbe
liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti
operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di
un’ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni,
per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È
evidente che la finalità della norma è anche quella di “tutela della
concorrenza”, sub- specie di garanzia di parità di trattamento e di
misure volte a non ostacolare l’ingresso di nuovi soggetti nel settore”
(punto 8.1 della sentenza n. 450/06).
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
Secondo l’Agcm il principio di non discriminazione degli operatori a
livello interregionale ha una particolare rilevanza in un settore in cui
lo sviluppo di reti con copertura nazionale risulta fondamentale per
garantire un adeguato livello di concorrenza e per non ostacolare
l’ingresso di nuovi soggetti. Peraltro, le preoccupazioni degli enti
locali e territoriali in ordine a problemi di natura paesaggistica e/o
ambientale possono essere affrontati introducendo a livello locale
vincoli all’edificazione di ulteriori infrastrutture e incentivando l’uso
condiviso di quelle già esistenti. Alla luce di ciò, l’Agcm ha auspicato
che la Regione Val d’Aosta voglia considerare la possibilità di
rivedere gli aspetti contenuti nella legge regionale n. 25/05, che
riguardano la proprietà dei siti attrezzati e delle postazioni, nonché la
loro razionalizzazione.
Accesso
all’attività di
distribuzione dei
carburanti
L’Agcm, con provvedimento del 20 dicembre 2007, ha formulato
alcune osservazioni sull’assetto generale del settore della
distribuzione di carburanti in rete, e volte a incentivare un più
deciso supporto all’ingresso e alla piena operatività di nuovi
soggetti, nonché allo svolgimento, da parte di operatori già
esistenti, diversi dalle società petrolifere verticalmente integrate, di
un ruolo maggiormente indipendente da queste ultime.
In particolare rispetto ad un disegno di legge presentato dal
Governo sulla materia ed ad un Documento di indirizzi comuni
formulato da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni,
l’Agcm ha invitato il legislatore a scongiurare che alcuna norma
possa lasciare spazio a regolamentazioni
volte reintrodurre
surrettiziamente obblighi di distanze minime per l’apertura di nuovi
distributori, ovvero vincoli all’orario massimo di apertura degli
impianti. Altra preoccupazione è stata espressa dall’Agcm in
relazione al fatto che vincoli e limitazioni possano essere rivolti
esclusivamente ai nuovi entranti, come ad esempio la fissazione di
superfici minime commerciali per ottenere standard qualitativi più
elevati ovvero la promozione di impianti di distribuzione
autosufficienti dal punto di vista energetico. L’Agcm ha sottolineato
come laddove si intendesse raggiungere tali obiettivi solo
attraverso imposizioni ai nuovi punti vendita e non anche a quelli
preesistenti, il perseguimento del miglioramento del benessere
collettivo sarebbe rallentato e si dovrebbe comunque sostenere il
costo di imporre ai nuovi entranti oneri aggiuntivi rispetto a quelli
sostenuti dagli incumbents. I predetti oneri integrerebbero una
discriminazione che agirebbe, nella sostanza, come una barriera
all’ingresso.
Per promuovere e garantire l’accesso e l’indipendenza di
distributori non legati verticalmente alle società petrolifere, l’Agcm
ha anche aggiunto che sarebbe necessario individuare ulteriori
modalità per la messa a disposizione degli operatori non
verticalmente integrati del prodotto e delle capacità di transito e
stoccaggio, che sono ad oggi controllati ed usufruiti
esclusivamente dalle società petrolifere.
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
Divieto di
pubblicità del
latte artificiale di
proseguimento
L’Agcm, con segnalazione del 20 dicembre 2007, ha formulato
alcune osservazioni in ordine agli effetti distorsivi della concorrenza
che derivano dalle norme di cui agli artt. 11 e 12 del “Regolamento
concernente l’attuazione della Direttiva 2006/141/CE”, in corso di
approvazione.
Queste norme stabiliscono un divieto assoluto di pubblicità non solo
per gli alimenti per lattanti, come prescritto dalla Direttiva, ma anche
per gli alimenti di proseguimento. Al riguardo, l’Agcm ritiene che il
divieto della pubblicità dei latti di proseguimento comporti
un’ingiustificata riduzione sia della concorrenza intrabrand che
interbrand. Il divieto di pubblicità e la conseguente impossibilità di
informare il consumatore finale possono, infatti, ridurre gli incentivi a
distribuire il latte per l’infanzia dei canali diversi dalle farmacie e in
particolare della GDO, ed indebolire la pressione concorrenziale dei
prodotti a più basso prezzo caratterizzati da marchi meno cari.
Contratti di
sponsorizzazion
e da parte di enti
pubblici
L’Agcm,, in data 20 dicembre, nell’esercizio del proprio potere di
segnalazione, ha espresso alcune osservazioni rispetto all’adozione,
da parte di enti pubblici locali, di contratti di sponsorizzazione ovvero
di quei contratti, a titolo oneroso, a mezzo dei quali
un’amministrazione pubblica offre a un soggetto terzo la possibilità di
pubblicizzare sé medesimo e/o i propri prodotti in forme diverse
entro appositi e predefiniti spazi pubblicitari, dietro liquidazione di un
determinato corrispettivo e/o fornitura di determinate prestazioni o
beni.
A fronte dell’ampiezza applicativa a cui un simile rapporto
contrattuale può andare incontro – e tenuto a mente il riferimento di
cui all’art. 26 del Codice dei lavori pubblici circa la necessaria
considerazione dei principi del Trattato CE, nonché della rigorosa
considerazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti interessati –
l’Agcm ha raccomandato, pertanto, alle competenti amministrazioni
di adottare la maggior cura (i) nella rigorosa definizione di prestazioni
e controprestazioni del rapporto derivante dal contratto di
sponsorizzazione, (ii) nella pubblicizzazione della possibilità di fare
ricorso a tale rapporto con la pubblica amministrazione, della
concreta stipula di un contratto e dei suoi relativi termini operativi, (iii)
nell’evitare ogni possibile distorsione della concorrenza derivante dal
ricorso a tale tipologia contrattuale, che di fatto può anche
determinare un’eliminazione del confronto concorrenziale con altri
operatori, esclusi dalla realizzazione e/o fornitura di opere o servizi in
virtù della migliore offerta (in quanto gratuita) da parte di un soggetto
concorrente.
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ANTITRUST NOTIZIE/34 – dicembre 2007
Lear è una società di analisi economica specializzata in materia di antitrust
e regolamentazione in grado di fornire gli strumenti richiesti a complemento
dell’analisi giuridica, attraverso attività di consulenza, formazione e ricerca.
Lear fornisce consulenza agli studi legali, alle imprese e a tutti gli operatori
coinvolti in casi di antitrust e nei processi di regolamentazione.
L’analisi economica svolta da Lear è essenziale per la predisposizione delle
notifiche di operazioni di concentrazione e intese, la preparazione di
memorie difensive e la presentazione di denunce di comportamenti
anticoncorrenziali posti in essere da concorrenti, fornitori o distributori, la
partecipazione ai processi di formazione delle regole settoriali e
l’adeguamento delle condotte di tutti gli operatori economici alle norme
antitrust e di regolamentazione.
l recapiti di Lear sono:
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Questo numero di ANTITRUST NOTIZIE è stato chiuso il 31 dicembre 2007
Disclaimer: Le notizie qui riportate, unicamente a fini informativi, sono pubblicamente
disponibili, non sono il risultato di ricerche condotte da Lear e pertanto non intendono
esporne il punto di vista.
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