Lucchi: "Il matrimonio acattolico"
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Lucchi: "Il matrimonio acattolico"
Il matrimonio acattolico e l'entrata in vigore delle leggi 126, 127, 128 del 30 luglio 2012: ripercussioni sugli adempimenti dello stato civile Dott.ssa Paola Lucchi LA FORMA DI CELEBRAZIONE La legislazione italiana prevede due forme di celebrazione: FORMA CIVILE Il matrimonio è celebrato dall'ufficiale di stato civile; Produce effetti civili dalla data di celebrazione; FORMA RELIGIOSA Il matrimonio è celebrato dal Ministro di culto; produce effetti civili dalla data di celebrazione SE TRASCRITTO NEI REGISTRI DI STATO CIVILE LA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI STATO CIVILE HA VALORE COSTITUTIVO IL MATRIMONIO IN FORMA RELIGIOSA Le norme di riferimento cambiano a seconda del culto: FORMA RELIGIOSA MATRIMONIO CONCORDATARIO art. 82 c.c. Legge 847/29 MATRIMONIO ACATTOLICO art. 83 c.c. CULTI SENZA INTESE Legge 1159/29 CULTI CON INTESE Leggi specifiche LE NORME DEL CODICE CIVILE DEBBONO ESSERE SEMPRE APPLICATE IN TUTTE LE FORME DI MATRIMONIO RICONOSCIUTO DALLO STATO I CULTI CON INTESE: Tavola Valdese (legge 11 agosto 1984, n. 449) •Chiese Avventiste del settimo giorno (legge 22 nov. 1988, n. 516) •Assemblee di Dio in Italia (legge 22 novembre 1988, n. 517) •Unione delle Comunità Ebraiche in Italia (legge 8 mar. 1989, n. 101) •Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (legge 12 apr. 1995, n. 116) •Chiesa Evangelica Luterana d'Italia (legge 29 novembre 1995, n.520) • e, da luglio 2012: Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (legge 30 luglio 2012 n. 126) Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (legge 30 luglio 2012 n. 127) Chiesa Apostolica in Italia (legge 30 luglio 2012 n. 128) Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (legge 30 luglio 2012 n. 126) art. 9 (matrimonio) 1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'Arcidiocesi in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara' svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve, altresi', attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile I diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile. 5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio. 6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui e' avvenuta la celebrazione. 7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegatovi, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne da' notizia al ministro di culto di cui al comma 5. 8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine. Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (legge 30 luglio 2012 n. 127) art. 14 (Matrimoni) 1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio. 2. La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile. 3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono, altresi', rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio. 6. Il ministro di culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa e' avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune dove e'avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta. 7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' formale dell'atto e l'autenticita' del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne da' notizia al ministro di culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione nuziale. 8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. Chiesa Apostolica in Italia (legge 30 luglio 2012 n. 128) art. 13 (Matrimonio) . La Repubblica, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale. 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1, devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni. 3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguira' secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. 4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di Matrimonio. 5. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione e' fatta dal ministro di culto, davanti al quale e' avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comunedel luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. 6. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne da' notizia al ministro di culto. 7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. LE NUOVE INTESE E GLI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO (art. 93 c.c.). Costituiscono un adempimento preliminare, stabilito dal codice civile, che deve precedere sempre il matrimonio, in qualunque forma venga celebrato Pertanto anche questa forma di matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni che prevedono: La richiesta di pubblicazione; •La verifica, da parte dell'ufficiale di stato civile, che i futuri sposi abbiano i requisiti per contrarre matrimonio; •L'affissione all'albo dell'atto di pubblicazione, al fine di consentire a chi avesse notizia di impedimenti, di presentare opposizione alla cerimonia; •Il rilascio del documento attestante che le pubblicazioni sono avvenute e nulla si oppone al matrimonio (nulla osta). • LE RECENTI INTESE E LA PUBBLICAZIONE: La richiesta di pubblicazione: diversamente da quanto previsto per le pubblicazioni con rito concordatario, NON è necessaria l'acquisizione della richiesta del Ministro di Culto; tale documento, infatti, non è previsto da nessuna delle tre intese trattate, pertanto si può procedere alla pubblicazione sulla base della sola richiesta degli sposi, dalla quale risulti la loro intenzione ad unirsi in matrimonio e che la celebrazione del matrimonio avvenga secondo le norme dell’ordinamento della confessione religiosa prescelta. La Chiesa Apostolica ha comunque predisposto una semplice nota informativa da trasmettere all'ufficiale di stato civile al solo fine di consentire una più efficace collaborazione fra uffici comunali e confessione religiosa. Tale documento NON è un documento ufficiale da acquisire agli atti FAC SIMILE PREDISPOSTO dalla Chiesa Apostolica Chiesa Apostolica • CENTRO NAZIONALE IN ITALIA • Via del Commendone, 25/ab – 58100 GROSSETO Tel. 0564 451025 – Fax 0564/453392 lì ______________________ All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di _________________ _ Io sottoscritto _________________________, pastore della Chiesa Evangelica Apostolica, comunità di __________________, via _______________, n. ___ , iscritto nei ruoli della Chiesa Apostolica - Ente Morale di Culto, Istruzione e beneficenza - con ruolo N. _____, informo che i seguenti nubendi intendono contrarre matrimonio secondo le norme dell'Ordinamento della Chiesa Apostolica in Italia: - Nome e cognome della sposa, nata a _______________________, il giorno ______________________ - Nome e cognome dello sposo, nato a _______________________, il giorno ______________________Informo altresì che il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento della Chiesa Apostolica si basa sulla legge n. 128 del 30 luglio 2012 (Intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa Apostolica in Italia). Tale legge sostituisce la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 che cessa quindi di avere efficacia ed applicabilità nei confronti della Chiesa Apostolica (Art. 31, legge menzionata). 1) L'Ufficiale dello Stato Civile riceve dai nubendi la comunicazione che essi intendono celebrare il loro matrimonio secondo le norme dell'ordinamento della Chiesa Apostolica e nel Comune da essi indicato. 2) L'Ufficiale dello Stato civile legge i tre articoli del Codice Civile n. 143-144-147 sui diritti e doveri dei coniugi. 3) L'Ufficiale dello Stato civile accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio (pubblicazioni). 4) Lo stesso Ufficiale dello Stato civile redigerà un NULLA OSTA (di cui allego due copie), in duplice originale, (ove vi è la precisazione che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'ordinamento della Chiesa Apostolica, nel comune indicato dai nubendi e l'attestazione che ad essi sono stati spiegati i diritti e i doveri dei coniugi - artt. 143-144-147). Preciso: due copie originali del Nulla Osta. Ove è scritto "NULLA OSTA per la celebrazione nel comune di .........." l'Ufficiale di Stato civile inserirà il Comune in cui avverrà il matrimonio e cioè "inserire la Città". L'atto di matrimonio verrà successivamente inviato al Comune dove ha avuto luogo il matrimonio che provvederà alla sua trascrizione. Al momento dell'invio dell'Atto di matrimonio il pastore provvederà ad inviare anche copia della dichiarazione del legale rappresentante della Chiesa Apostolica, relativa all'iscrizione a ruolo del ministro di culto che ha celebrato il matrimonio. Preciso che, secondo la legge sopramenzionata, il pastore della Chiesa Apostolica non deve presentare alcun decreto e neppure ricevere alcuna autorizzazione dal Comune, perché gli artt. 2 e 13 della legge 128 specificano che il ministro di culto svolge la sua attività senza alcuna ingerenza dello Stato, cioè senza ricevere alcuna autorizzazione particolare, come invece previsto dalla legge sui culti ammessi del 1929-'30. A questa lettera si allega copia dell'art. 13 di detta legge e copia del nulla osta da compilare in duplice originale. Per eventuali chiarimenti resto a sua disposizione (tel. abit. ___________ -cell.: ______________). Distinti saluti Il Pastore ________________________________ (Timbro e Firma) LE RECENTI INTESE E LA PUBBLICAZIONE: La lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile: riguardano rispettivamente i diritti e doveri reciproci dei coniugi, l'indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia, i doveri verso i figli; nel matrimonio civile vengono letti al momento della celebrazione (art. 107 del c.c.) è necessario in proposito distinguere fra i tre culti trattati: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni prevede, nella rispettiva intesa (art. 14 c. 5 l. 127/12), la lettura, da parte del Ministro di Culto, degli articoli suddetti DURANTE LA CELEBRAZIONE del matrimonio; dell'avvenuta lettura il Ministro di culto farà menzione nell'atto di matrimonio LE RECENTI INTESE E LA PUBBLICAZIONE: La lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile sia per la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (art. 9 c. 4 l. 126/12) che la per Chiesa Apostolica in Italia (art. 14 c. 5 l. 127/12), la lettura è attribuita all'ufficiale di stato civile, che vi procede NELL'AMBITO DELLA PUBBLICAZIONE di matrimonio; dell'avvenuto adempimento l'ufficiale di stato civile fa menzione, oltre che nel verbale di pubblicazione, anche nel nulla osta e nel corpo dell'atto di matrimonio al momento della trascrizione se a rappresentare gli sposi al momento della pubblicazione vi è un procuratore speciale, il nulla osta verrà rilasciato, solo dopo che gli stessi abbiano presenziato, anche successivamente alla pubblicazione, alla lettura degli articoli del c. c. LE RECENTI INTESE E LA PUBBLICAZIONE: Il nulla osta viene rilasciato al termine della pubblicazione in DUPLICE originale; un esemplare rimane negli archivi del Ministro di culto, l'altro verrà trasmesso all'ufficiale di stato civile competente alla trascrizione, in allegato all'atto di matrimonio celebrato; (art. 9 c. 3 l. 126/12; art. 14 c. 4 l. 127/12; art. 13 c. 3 l. 128/12) Richiamate le norme specifiche, l'USC attesterà che, N U L L A O S T A alla celebrazione del matrimonio Se il rito prevede la lettura degli artt. 143, 144 e 147 del codice civile da parte dell'USC, il nulla osta dovrà attestare l'avvenuto adempimento. LE RECENTI INTESE E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO Il ministro di culto Al contrario di quanto avviene nell'ambito dei matrimoni acattolici che non hanno stipulato intese, per i quali la norma specifica prevede l'autorizzazione governativa della nomina dei Ministri di culto (art. 3 legge 1159/29), le tre intese in esame stabiliscono che le nomine dei Ministri di culto si svolgono senza ingerenza statale (vedi art. 2 c. 2 legge 126/12, art. 3 c. 2 e art. 4 c.1 legge 127/12, art. 2 c. 2 e art. 3 c. 1 legge 128/12). Ciascuna intesa prevede il rilascio di apposita certificazione attestante la qualità di Ministro di Culto (art. 3 c. 5 l. 128/12, art. 4 c. 4 l. 127/12, art. 3 c. 4 l. 128/12). Pertanto l'ufficiale di stato civile ha la possibilità di verificare la titolarità della qualifica del Ministro di culto che ha proceduto alla celebrazione. LE RECENTI INTESE E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO Il matrimonio La celebrazione del matrimonio avviene secondo il rito di ciascuna confessione religiosa e nel rispetto delle norme previste dal codice civile. L'atto viene redatto in doppio originale ed una copia viene trasmessa ai fini della trascrizione all'ufficiale di stato civile competente per territorio, unitamente al nulla osta rilasciato in sede di pubblicazione e alla richiesta di trascrizione da parte del Ministro di culto. La trasmissione dell'atto deve perentoriamente avvenire entro 5 giorni dalla data di celebrazione; LE RECENTI INTESE E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO La trascrizione dell'atto di matrimonio L'ufficiale di stato civile verificherà: 1) la competenza alla trascrizione: è, come per tutti gli atti di matrimonio, l'ufficio di stato civile del comune nel cui territorio si è svolta la cerimonia, indipendentemente dal comune nel quale sono avvenute le pubblicazioni. Il luogo di celebrazione dipenderà dalle disposizioni peculiari di ciascun rito; non spetta dunque all'ufficiale di stato civile sindacare in merito alla legittimità della celebrazione avvenuta eventualmente anche al di fuori del tempio, se tale modalità è prevista dalla confessione religiosa. LE RECENTI INTESE E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO La trascrizione dell'atto di matrimonio L'ufficiale di stato civile verificherà: 2) la regolarità formale dell'atto: dell'atto - trasmesso in originale e regolarmente sottoscritto dal celebrante e dagli intervenuti; - l'atto deve essere trasmesso unitamente alla richiesta di trascrizione ed al nulla osta rilasciato al momento della pubblicazione; LE RECENTI INTESE E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO La trascrizione dell'atto di matrimonio L'ufficiale di stato civile verificherà: 3) che la celebrazione sia avvenuta entro i 180 giorni dalla conclusione della pubblicazione (calcolato dal primo giorno utile al matrimonio ai sensi dell'art. 99 del c.c.); se il termine è stato superato la pubblicazione si considera come non avvenuta e la trascrizione dell'atto deve essere rifiutata; non esiste infatti una disposizione analoga all'art. 13 della legge 847/29 del matrimonio concordatario che consenta di sanare l'omessa pubblicazione. Il rifiuto potrà essere impugnato e l'autorità giudiziaria potrà eventualmente ordinarne la trascrizione. LE RECENTI INTESE E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO La trascrizione dell'atto di matrimonio L'ufficiale di stato civile verificherà: 4) che l'atto sia stato trasmesso entro 5 giorni dalla celebrazione (calcolati ai sensi dell'art. 2963 del c.c.); la trascrizione tardiva infatti (al contrario di quello che avviene nel matrimonio concordatario ai sensi dell'art. 14 della legge 847/29) non è contemplata e pertanto l'invio oltre i termini comporta il rifiuto alla trascrizione. Il rifiuto potrà essere impugnato e l'autorità giudiziaria potrà eventualmente ordinarne la trascrizione. Nel caso di trasmissione per raccomandata fa fede la data di spedizione. LE RECENTI INTESE E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO La trascrizione dell'atto di matrimonio 5) In tutte e tre le intese religiose in esame è stato espressamente previsto che “i coniugi possano rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio” (art. 9 c. 5 legge 126/12, art. 14 c. 5 legge 127/12, art. 13 c. 4 legge 128/12). Pertanto l'atto di matrimonio religioso potrà contenere la dichiarazione degli sposi: - in merito alla scelta del regime patrimoniale - in merito al riconoscimento di filiazione naturale LE RECENTI INTESE E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO La scelta del regime patrimoniale Gli sposi potranno dichiarare: - di scegliere il regime della separazione dei beni ai sensi dell'art. 162 secondo comma del codice civile; - se uno o entrambi gli sposi sono cittadini stranieri potranno dichiarare la scelta della legge applicabile ai loro rapporti matrimoniali: italiana o straniera in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 30 c. 1 della legge n. 218/95; La dichiarazione viene riportata nell'atto del matrimonio religioso; in sede di trascrizione, l'ufficiale di stato civile lo inserisce sia nel corpo che a margine dell'atto; La mancanza di tale dichiarazione comporta che i beni dei coniugi vengano assoggettati al regime della comunione; LE RECENTI INTESE E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO il riconoscimento di filiazione naturale Figlio legittimo:nato in costanza di matrimonio; Figlio naturale: nato al di fuori del matrimonio; il figlio naturale può essere riconosciuto da uno o entrambi i genitori anche contestulamente al matrimonio SE E' GIA' STATO RICONOSCIUTO quale figlio naturale PRIMA del matrimonio: Non deve comparire alcuna dichiarazione nel matrimonio religioso, in quanto il figlio è già stato riconosciuto; dal matrimonio dei genitori deriva automaticamente la legittimazione del bambino per susseguente matrimonio: l'USC annota tale legittimazione sull'atto di nascita del figlio legittimato; Se non è stato riconosciuto prima del matrimonio: • il riconoscimento può avvenire contestualmente alla celebrazione; Perché il riconoscimento sia ricevibile devono essere rispettate le disposizioni del codice civile (Artt.250 e segg.); Tali condizioni vengono verificate dall'USC al momento della TRASCRIZIONE (NON dal Ministro di culto che si limita a registrare la dichiarazione nell'atto): •Se il riconoscimento non può avere luogo si trascrive il solo atto di matrimonio, riportando nell'atto che si omette il riconoscimento e comunicandolo tempestivamente ai genitori ed al ministro di culto (rifiutoscritto e motivato) Se è l'atto di matrimonio a non poter essere trascritto si rifiuta la trascrizione del matrimonio ma si trascrive il riconoscimento negli atti di nascita e si annota nell'atto di nascita del figlio Ulteriori adempimenti: Il matrimonio dovrà essere trascritto entro 24 ore dalla ricezione; un eventuale ritardo non pregiudica la validità del matrimonio. Una volta trascritto gli effetti civili decorrono dalla data di celebrazione. Copia dell’atto di matrimonio dovrà essere inviata ai comuni di residenza degli sposi se diversi rispetto al Comune di celebrazione. L'ufficiale dello stato civile che ha trascritto il matrimonio deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita. l’avvenuto matrimonio deve essere comunicato all’ufficiale di anagrafe competente per residenza, per l’aggiornamento delle schede anagrafiche e al rispettivo ufficio elettorale che varierà il cognome della donna maritata. Dovrà essere tempestivamente fornita assicurazione al Ministro di culto dell'avvenuta trascrizione.