Lucchi: "Il matrimonio acattolico"

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Lucchi: "Il matrimonio acattolico"
Il matrimonio acattolico
e l'entrata in vigore delle leggi 126, 127, 128 del 30 luglio 2012:
ripercussioni sugli adempimenti dello stato civile
Dott.ssa Paola Lucchi
LA FORMA DI CELEBRAZIONE
La legislazione italiana prevede due forme di celebrazione:
FORMA CIVILE
Il matrimonio è celebrato dall'ufficiale di stato civile;
Produce effetti civili dalla data di celebrazione;
FORMA RELIGIOSA
Il matrimonio è celebrato dal Ministro di culto;
produce effetti civili dalla data di celebrazione
SE TRASCRITTO NEI REGISTRI DI STATO CIVILE
LA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DI STATO CIVILE
HA VALORE COSTITUTIVO
IL MATRIMONIO IN FORMA RELIGIOSA
Le norme di riferimento cambiano a seconda del culto:
FORMA RELIGIOSA
MATRIMONIO
CONCORDATARIO
art. 82 c.c.
Legge 847/29
MATRIMONIO
ACATTOLICO
art. 83 c.c.
CULTI SENZA
INTESE
Legge 1159/29
CULTI CON
INTESE
Leggi specifiche
LE NORME DEL CODICE CIVILE DEBBONO ESSERE SEMPRE APPLICATE IN
TUTTE LE FORME DI MATRIMONIO RICONOSCIUTO DALLO STATO
I CULTI CON INTESE:
Tavola Valdese (legge 11 agosto 1984, n. 449)
•Chiese Avventiste del settimo giorno (legge 22 nov. 1988, n. 516)
•Assemblee di Dio in Italia (legge 22 novembre 1988, n. 517)
•Unione delle Comunità Ebraiche in Italia (legge 8 mar. 1989, n. 101)
•Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (legge 12 apr. 1995, n. 116)
•Chiesa Evangelica Luterana d'Italia (legge 29 novembre 1995, n.520)
•
e, da luglio 2012:
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa
Meridionale (legge 30 luglio 2012 n. 126)
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (legge 30 luglio
2012 n. 127)
Chiesa Apostolica in Italia (legge 30 luglio 2012 n. 128)
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa
Meridionale
(legge 30 luglio 2012 n. 126)
art. 9 (matrimonio)
1. La Repubblica riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto dell'Arcidiocesi in
possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile,
previe pubblicazioni nella casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo quanto previsto dal comma 1 devono comunicare tale
intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione con un nulla osta che
rilascia ai nubendi in duplice originale.
4. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sara' svolta secondo il rito ortodosso e ad indicare il
comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve, altresi', attestare che ad essi sono stati spiegati dal
predetto ufficiale dello stato civile I diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del
codice civile.
5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio allega il nulla osta, rilasciato
dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la
celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di
matrimonio.
6. Entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto di cui al comma 5 deve trasmettere per la
trascrizione un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo in cui e'
avvenuta la celebrazione.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la formale regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegatovi,
effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e
ne da' notizia al ministro di culto di cui al comma 5.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione,anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato
civile, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.
Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni
(legge 30 luglio 2012 n. 127)
art. 14 (Matrimoni)
1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato
esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.
2. La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della
Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella
casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale
intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che
rilascia ai nubendi in duplice originale.
5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio,
dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono,
altresi', rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.
6. Il ministro di culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo,
in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello
stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa e' avvenuta,
trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune dove e'avvenuta la celebrazione un originale dell'atto
di matrimonio insieme
al nulla osta.
7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' formale dell'atto e l'autenticita' del nulla osta,
effettua la
trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne da' notizia al
ministro di culto davanti al quale e' avvenuta la celebrazione nuziale.
8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che
ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
Chiesa Apostolica in Italia
(legge 30 luglio 2012 n. 128)
art. 13 (Matrimonio)
. La Repubblica, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della
Chiesa apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei
registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.
2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1, devono comunicare tale
intenzione all'ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni.
3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e
dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme
di legge, ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla
osta, oltre a precisare che la
celebrazione nuziale seguira' secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai
nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei
coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.
4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato
dall'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito
dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano
espresse nell'atto di
Matrimonio.
5. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione e' fatta dal ministro di
culto, davanti al quale e' avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comunedel
luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
6. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta
allegato, effettua la
trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne da' notizia al ministro di culto.
7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato
civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
LE NUOVE INTESE E GLI ADEMPIMENTI
DELL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO (art. 93 c.c.).
Costituiscono un adempimento preliminare, stabilito dal codice civile, che
deve precedere sempre il matrimonio, in qualunque forma venga celebrato
Pertanto anche questa forma di matrimonio è preceduta dalle
pubblicazioni che prevedono:
La richiesta di pubblicazione;
•La verifica, da parte dell'ufficiale di stato civile, che i futuri sposi abbiano
i requisiti per contrarre matrimonio;
•L'affissione all'albo dell'atto di pubblicazione, al fine di consentire a chi
avesse notizia di impedimenti, di presentare opposizione alla cerimonia;
•Il rilascio del documento attestante che le pubblicazioni sono avvenute e
nulla si oppone al matrimonio (nulla osta).
•
LE RECENTI INTESE
E LA PUBBLICAZIONE:
La richiesta di pubblicazione:
diversamente da quanto previsto per le pubblicazioni con rito
concordatario, NON è necessaria l'acquisizione della richiesta
del Ministro di Culto;
tale documento, infatti, non è previsto da nessuna delle tre intese
trattate, pertanto si può procedere alla pubblicazione sulla base
della sola richiesta degli sposi, dalla quale risulti la loro
intenzione ad unirsi in matrimonio e che la celebrazione del matrimonio
avvenga secondo le norme dell’ordinamento della confessione religiosa
prescelta.
La Chiesa Apostolica ha comunque predisposto una semplice nota informativa da trasmettere all'ufficiale di
stato civile al solo fine di consentire una più efficace collaborazione fra uffici comunali e confessione
religiosa. Tale documento NON è un documento ufficiale da acquisire agli atti
FAC SIMILE PREDISPOSTO dalla Chiesa Apostolica
Chiesa Apostolica
• CENTRO NAZIONALE IN ITALIA •
Via del Commendone, 25/ab – 58100 GROSSETO
Tel. 0564 451025 – Fax 0564/453392
lì ______________________
All'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di _________________
_
Io sottoscritto _________________________, pastore della Chiesa Evangelica Apostolica, comunità di __________________, via _______________, n. ___ ,
iscritto nei ruoli della Chiesa Apostolica - Ente Morale di Culto, Istruzione e beneficenza - con ruolo N. _____, informo che i seguenti nubendi intendono contrarre
matrimonio secondo le norme dell'Ordinamento della Chiesa Apostolica in Italia:
- Nome e cognome della sposa, nata a _______________________, il giorno ______________________
- Nome e cognome dello sposo, nato a _______________________, il giorno ______________________Informo altresì che il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento della Chiesa Apostolica si basa sulla legge n. 128 del 30 luglio 2012 (Intesa tra lo Stato
italiano e la Chiesa Apostolica in Italia). Tale legge sostituisce la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 che cessa quindi di avere efficacia ed
applicabilità nei confronti della Chiesa Apostolica (Art. 31, legge menzionata).
1) L'Ufficiale dello Stato Civile riceve dai nubendi la comunicazione che essi intendono celebrare il loro matrimonio secondo le norme dell'ordinamento della
Chiesa Apostolica e nel Comune da essi indicato.
2) L'Ufficiale dello Stato civile legge i tre articoli del Codice Civile n. 143-144-147 sui diritti e doveri dei coniugi.
3) L'Ufficiale dello Stato civile accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio (pubblicazioni).
4) Lo stesso Ufficiale dello Stato civile redigerà un NULLA OSTA (di cui allego due copie),
in duplice originale, (ove vi è la precisazione che la celebrazione nuziale seguirà secondo
le norme dell'ordinamento della Chiesa Apostolica, nel comune indicato dai nubendi e l'attestazione che ad essi sono stati spiegati i diritti e i doveri dei
coniugi - artt. 143-144-147).
Preciso: due copie originali del Nulla Osta.
Ove è scritto "NULLA OSTA per la celebrazione nel comune di .........." l'Ufficiale di Stato civile inserirà il Comune in cui avverrà il matrimonio e cioè "inserire
la Città".
L'atto di matrimonio verrà successivamente inviato al Comune dove ha avuto luogo il matrimonio che provvederà alla sua trascrizione. Al momento dell'invio
dell'Atto di matrimonio il pastore provvederà ad inviare anche copia della dichiarazione del legale rappresentante della Chiesa Apostolica, relativa all'iscrizione a
ruolo del ministro di culto che ha celebrato il matrimonio.
Preciso che, secondo la legge sopramenzionata, il pastore della Chiesa Apostolica non deve presentare alcun decreto e neppure ricevere alcuna
autorizzazione dal Comune, perché gli artt. 2 e 13 della legge 128 specificano che il ministro di culto svolge la sua attività senza alcuna ingerenza dello Stato,
cioè senza ricevere alcuna autorizzazione particolare, come invece previsto dalla legge sui culti ammessi del 1929-'30.
A questa lettera si allega copia dell'art. 13 di detta legge e copia del nulla osta da compilare in duplice originale. Per eventuali chiarimenti resto a sua
disposizione (tel. abit. ___________ -cell.: ______________).
Distinti saluti
Il Pastore
________________________________
(Timbro e Firma)
LE RECENTI INTESE
E LA PUBBLICAZIONE:
La lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile:
riguardano rispettivamente i diritti e doveri reciproci dei coniugi, l'indirizzo
della vita familiare e residenza della famiglia, i doveri verso i figli; nel
matrimonio civile vengono letti al momento della celebrazione (art. 107 del
c.c.)
è necessario in proposito distinguere fra i tre culti trattati:
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
prevede, nella rispettiva intesa (art. 14 c. 5 l. 127/12), la
lettura, da parte del Ministro di Culto, degli articoli
suddetti DURANTE LA CELEBRAZIONE del
matrimonio; dell'avvenuta lettura il Ministro di culto farà
menzione nell'atto di matrimonio
LE RECENTI INTESE
E LA PUBBLICAZIONE:
La lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile
sia per la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per
l'Europa Meridionale (art. 9 c. 4 l. 126/12) che la per Chiesa
Apostolica in Italia (art. 14 c. 5 l. 127/12), la lettura è attribuita
all'ufficiale di stato civile, che vi procede NELL'AMBITO
DELLA PUBBLICAZIONE di matrimonio; dell'avvenuto
adempimento l'ufficiale di stato civile fa menzione, oltre che
nel verbale di pubblicazione, anche nel nulla osta e nel corpo
dell'atto di matrimonio al momento della trascrizione
se a rappresentare gli sposi al momento della pubblicazione vi è un
procuratore speciale, il nulla osta verrà rilasciato, solo dopo che gli stessi
abbiano presenziato, anche successivamente alla pubblicazione, alla lettura
degli articoli del c. c.
LE RECENTI INTESE
E LA PUBBLICAZIONE:
Il nulla osta
viene rilasciato al termine della pubblicazione in DUPLICE
originale; un esemplare rimane negli archivi del Ministro di
culto, l'altro verrà trasmesso all'ufficiale di stato civile
competente alla trascrizione, in allegato all'atto di matrimonio
celebrato; (art. 9 c. 3 l. 126/12; art. 14 c. 4 l. 127/12; art. 13 c.
3 l. 128/12)
Richiamate le norme specifiche, l'USC attesterà che,
N U L L A O S T A alla celebrazione del matrimonio
Se il rito prevede la lettura degli artt. 143, 144 e 147 del
codice civile da parte dell'USC, il nulla osta dovrà attestare
l'avvenuto adempimento.
LE RECENTI INTESE
E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO
Il ministro di culto
Al contrario di quanto avviene nell'ambito dei matrimoni
acattolici che non hanno stipulato intese, per i quali la norma
specifica prevede l'autorizzazione governativa della nomina dei
Ministri di culto (art. 3 legge 1159/29), le tre intese in esame
stabiliscono che le nomine dei Ministri di culto si svolgono
senza ingerenza statale (vedi art. 2 c. 2 legge 126/12, art. 3 c. 2
e art. 4 c.1 legge 127/12, art. 2 c. 2 e art. 3 c. 1 legge 128/12).
Ciascuna intesa prevede il rilascio di apposita certificazione
attestante la qualità di Ministro di Culto (art. 3 c. 5 l. 128/12,
art. 4 c. 4 l. 127/12, art. 3 c. 4 l. 128/12).
Pertanto l'ufficiale di stato civile ha la possibilità di verificare
la titolarità della qualifica del Ministro di culto che ha
proceduto alla celebrazione.
LE RECENTI INTESE
E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO
Il matrimonio
La celebrazione del matrimonio avviene secondo il rito di
ciascuna confessione religiosa e nel rispetto delle norme
previste dal codice civile.
L'atto viene redatto in doppio originale ed una copia viene
trasmessa ai fini della trascrizione all'ufficiale di stato civile
competente per territorio, unitamente al nulla osta rilasciato in
sede di pubblicazione e alla richiesta di trascrizione da parte
del Ministro di culto.
La trasmissione dell'atto deve perentoriamente avvenire entro
5 giorni dalla data di celebrazione;
LE RECENTI INTESE
E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO
La trascrizione dell'atto di matrimonio
L'ufficiale di stato civile verificherà:
1) la competenza alla trascrizione: è, come per tutti gli atti di
matrimonio, l'ufficio di stato civile del comune nel cui
territorio si è svolta la cerimonia, indipendentemente dal
comune nel quale sono avvenute le pubblicazioni.
Il luogo di celebrazione dipenderà dalle disposizioni peculiari
di ciascun rito; non spetta dunque all'ufficiale di stato civile
sindacare in merito alla legittimità della celebrazione avvenuta
eventualmente anche al di fuori del tempio, se tale modalità è
prevista dalla confessione religiosa.
LE RECENTI INTESE
E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO
La trascrizione dell'atto di matrimonio
L'ufficiale di stato civile verificherà:
2) la regolarità formale dell'atto:
dell'atto
- trasmesso in originale e regolarmente sottoscritto dal
celebrante e dagli intervenuti;
- l'atto deve essere trasmesso unitamente alla richiesta di
trascrizione ed al nulla osta rilasciato al momento della
pubblicazione;
LE RECENTI INTESE
E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO
La trascrizione dell'atto di matrimonio
L'ufficiale di stato civile verificherà:
3) che la celebrazione sia avvenuta entro i 180 giorni dalla
conclusione della pubblicazione (calcolato dal primo giorno
utile al matrimonio ai sensi dell'art. 99 del c.c.); se il termine è
stato superato la pubblicazione si considera come non avvenuta
e la trascrizione dell'atto deve essere rifiutata; non esiste infatti
una disposizione analoga all'art. 13 della legge 847/29 del
matrimonio concordatario che consenta di sanare l'omessa
pubblicazione. Il rifiuto potrà essere impugnato e l'autorità
giudiziaria potrà eventualmente ordinarne la trascrizione.
LE RECENTI INTESE
E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO
La trascrizione dell'atto di matrimonio
L'ufficiale di stato civile verificherà:
4) che l'atto sia stato trasmesso entro 5 giorni dalla
celebrazione (calcolati ai sensi dell'art. 2963 del c.c.);
la trascrizione tardiva infatti (al contrario di quello che avviene
nel matrimonio concordatario ai sensi dell'art. 14 della legge
847/29) non è contemplata e pertanto l'invio oltre i termini
comporta il rifiuto alla trascrizione.
Il rifiuto potrà essere impugnato e l'autorità giudiziaria potrà
eventualmente ordinarne la trascrizione.
Nel caso di trasmissione per raccomandata fa fede la data di
spedizione.
LE RECENTI INTESE
E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO
La trascrizione dell'atto di matrimonio
5) In tutte e tre le intese religiose in esame è stato
espressamente previsto che “i coniugi possano rendere le
dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di
matrimonio” (art. 9 c. 5 legge 126/12, art. 14 c. 5 legge
127/12, art. 13 c. 4 legge 128/12).
Pertanto l'atto di matrimonio religioso potrà contenere la
dichiarazione degli sposi:
- in merito alla scelta del regime patrimoniale
- in merito al riconoscimento di filiazione naturale
LE RECENTI INTESE
E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO
La scelta del regime patrimoniale
Gli sposi potranno dichiarare:
- di scegliere il regime della separazione dei beni ai sensi dell'art.
162 secondo comma del codice civile;
- se uno o entrambi gli sposi sono cittadini stranieri potranno
dichiarare la scelta della legge applicabile ai loro rapporti
matrimoniali: italiana o straniera in ottemperanza a quanto stabilito
dall'art. 30 c. 1 della legge n. 218/95;
La dichiarazione viene riportata nell'atto del matrimonio religioso;
in sede di trascrizione, l'ufficiale di stato civile lo inserisce sia nel
corpo che a margine dell'atto;
La mancanza di tale dichiarazione comporta che i beni dei coniugi
vengano assoggettati al regime della comunione;
LE RECENTI INTESE
E LA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO
il riconoscimento di filiazione naturale
Figlio legittimo:nato in costanza di matrimonio;
Figlio naturale: nato al di fuori del matrimonio;
il figlio naturale può essere riconosciuto da uno o entrambi i genitori
anche contestulamente al matrimonio
SE E' GIA' STATO RICONOSCIUTO
quale figlio naturale PRIMA del matrimonio:
Non deve comparire alcuna dichiarazione nel matrimonio religioso,
in quanto il figlio è già stato riconosciuto;
dal matrimonio dei genitori deriva automaticamente la
legittimazione del bambino per susseguente matrimonio: l'USC
annota tale legittimazione sull'atto di nascita del figlio legittimato;
Se non è stato riconosciuto prima del matrimonio:
•
il riconoscimento può avvenire contestualmente alla
celebrazione;
Perché il riconoscimento sia ricevibile devono essere
rispettate le disposizioni del codice civile (Artt.250 e
segg.);
Tali condizioni vengono verificate dall'USC al momento
della TRASCRIZIONE (NON dal Ministro di culto che si
limita a registrare la dichiarazione nell'atto):
•Se il riconoscimento non può avere luogo si trascrive il
solo atto di matrimonio, riportando nell'atto che si omette
il riconoscimento e comunicandolo tempestivamente ai
genitori ed al ministro di culto (rifiutoscritto e motivato)
Se è l'atto di matrimonio a non poter essere trascritto si
rifiuta la trascrizione del matrimonio ma si trascrive il
riconoscimento negli atti di nascita e si annota nell'atto di
nascita del figlio
Ulteriori adempimenti:
Il matrimonio dovrà essere trascritto entro 24 ore dalla ricezione; un
eventuale ritardo non pregiudica la validità del matrimonio. Una volta
trascritto gli effetti civili decorrono dalla data di celebrazione.
Copia dell’atto di matrimonio dovrà essere inviata ai comuni di
residenza degli sposi se diversi rispetto al Comune di celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile che ha trascritto il matrimonio deve darne
prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita
degli sposi ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.
l’avvenuto matrimonio deve essere comunicato all’ufficiale di anagrafe
competente per residenza, per l’aggiornamento delle schede
anagrafiche e al rispettivo ufficio elettorale che varierà il cognome della
donna maritata.
Dovrà essere tempestivamente fornita assicurazione al Ministro di
culto dell'avvenuta trascrizione.