Regolamento Palazzetto dello Sport

Transcript

Regolamento Palazzetto dello Sport
REGOLAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI BELLANO
(APPROVATO CON DELIBERA DI Consiglio Comunale N. 60 DEL 30.11.2012)
CAP. 1 – NORME GENERALI
ART. 1
Il Palazzetto dello Sport è gestito direttamente dal Comune di Bellano, secondo le norme
del presente Regolamento, nel quadro della promozione delle attività ricreative e sportive
di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 616 del 24.7.77 e dall’art. 8 dello Statuto Comunale.
ART. 2
Il Comune di Bellano gestisce il Palazzetto avvalendosi della collaborazione e delle
proposte dell’Assessorato allo Sport.
ART. 3
Tutte le spese relative alla custodia, alla pulizia, alla conservazione dell’immobile e dei suoi
impianti, comprese attrezzature ed arredi, al consumo di combustibile, d’acqua potabile e
di energia elettrica, sono a carico del Comune.
ART. 4
Sarà compito dell’Assessorato allo Sport controllare ed imporre il rispetto da parte degli
utenti dell’impianto delle attrezzature sportive ivi presenti e delle norme stabilite dal
presente Regolamento.
CAP. 2 - NORME PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
ART. 5
Il Palazzetto dello Sport è a disposizione delle attività scolastiche e delle attività sportive
praticate da Associazioni, da Enti e da privati cittadini - di seguito denominati utenti comprese quelle svolte nell’ambito dell’organizzazione del Coni e delle Federazioni
sportive nazionali interessate. L’Assessorato allo Sport definirà in accordo con i dirigenti
scolastici o loro referenti i calendari di uso scolastico.
ART. 6
A titolo di concorso nelle spese di gestione, il Comune provvederà a richiedere agli utenti,
sia per allenamenti, che per manifestazioni, il pagamento di tariffe di concessione, il cui
ammontare è determinato dalla Giunta Comunale. L’uso gratuito è consentito per le
12C060RE.doc
Pagina 1 di 4
istituzioni scolastiche nonché per la Polisportiva Bellano. Ogni altra eventuale richiesta di
uso gratuito dovrà essere vagliata direttamente dalla Giunta Comunale.
ART. 7
La tariffa di cui all’art. 6 ed altre eventuali somme dovute dovranno essere corrisposte dal
richiedente tre giorni prima dell’utilizzo dell’impianto, mediante versamenti mensili alla
Tesoreria Comunale. Il mancato pagamento della tariffa e comunque l’inosservanza delle
presenti norme regolamentari, comporterà l’esclusione da ogni ulteriore uso dell’impianto.
ART. 8
Le domande intese ad ottenere l’uso del Palazzetto dello Sport, sia per allenamenti che per
manifestazioni, dovranno pervenire al Comune con almeno 15 giorni di anticipo. Il Comune
si impegna a rispondere nel termine di 7(sette) giorni dalla richiesta. La concessione sarà
rilasciata dal responsabile Affari Generali, sentito l’Assessore competente, secondo il
seguente ordine di precedenza:
1)
2)
3)
4)
Scuole limitatamente al periodo scolastico;
società sportive o Associazioni o Enti con sede in Bellano;
società sportive o Associazioni o Enti non aventi sede in Bellano;
privati cittadini.
Nel caso di domande concomitanti sarà compito del responsabile Affari Generali
coordinare le varie richieste ai fini di un corretto e regolare utilizzo dell’impianto. Nella
domanda firmata dal Presidente della Società sportiva o dell’Associazione o dell’Ente sarà
necessario indicare il nome della persona responsabile che dovrà essere presente per tutto
il tempo in cui sarà usato l’impianto. Gli utenti saranno ritenuti responsabili di ogni danno
e manomissione all’impianto ed alle attrezzature presenti nel Palazzetto; la persona
responsabile dovrà inoltre vigilare sull’uso corretto degli spogliatoi e delle docce.
ART. 9
L’utente si obbliga ad usare il Palazzetto con tutta la professionalità necessaria per evitare
danni di qualsiasi genere. In ogni caso, lo stesso risponderà di qualsiasi infortunio e danno
arrecato a persone o cose che dovessero verificarsi durante o in conseguenza dell’utilizzo
dell’impianto, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.
12C060RE.doc
Pagina 2 di 4
ART. 10
L’utente che ottiene la concessione per l’uso dell’impianto potrà utilizzare le attrezzature
specifiche per cui ha fatto richiesta. Sarà compito dell’utente provvedere a ripristinare il
campo di gara al termine di ogni utilizzo.
ART. 11
In occasione di manifestazioni, l’utente dovrà provvedere ad assicurare a propria cura e
spese, il necessario servizio medico secondo le vigenti disposizioni di Legge.
CAP. 3 – NORME PER L’UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
ART. 12
Gli utenti per poter utilizzare il campo di gara e gli spogliatoi dovranno:
-
essere accompagnati dal responsabile;
essere muniti di scarpe per l’attività ginnica, che dovranno essere calzate negli
spogliatoi;
rimettere nell’apposito locale tutti gli attrezzi ginnici usati.
ART. 13
Ad ogni utente è assolutamente vietato:
-
manovrare l’impianto di riscaldamento e di illuminazione;
fumare, nel campo da gioco, negli spogliatoi sulle tribune ed in tutti gli altri locali;
imbrattare, sporcare il campo di gara e gli spogliatoi con scritte e rifiuti di qualsiasi
genere;
accedere alle tribune senza alcuna autorizzazione;
utilizzare i muri di arrampicata senza la presenza di un responsabile (guida alpina o
maestro d’arrampicata) e senza utilizzare tutta la necessaria attrezzatura di
arrampicata.
ART. 14
In caso di violazione delle norme di cui ai precedenti articoli 12 e 13, ogni trasgressore sarà
assoggettato ad una sanzione pecuniaria sino ad un importo di €uro 100,00, previa
contestazione della violazione medesima. Per danni di grave entità la Giunta Comunale
potrà valutare l’applicazione di sanzioni maggiori in rapporto alla gravità del danno
12C060RE.doc
Pagina 3 di 4
arrecato. In caso di recidività, ai trasgressori sarà proibito l’accesso al Palazzetto con
provvedimento motivato del Sindaco.
ART. 15
Tutti coloro che praticano sport nel Palazzetto dello Sport dovranno essere in possesso
della prescritta idoneità medica. Le Società sportive o Enti o Associazioni ne saranno i
diretti responsabili. Al riguardo, il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità.
ART. 16
Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente nel Palazzetto dello Sport per lo
svolgimento delle manifestazioni non dovrà essere fissato o assicurato ai muri, pilastri o
soffitti e dovrà essere sgombrato entro e non oltre il giorno successivo il termine della
manifestazione per cui è stato installato.
12C060RE.doc
Pagina 4 di 4