Relazione Mazza
Transcript
Relazione Mazza
SCHEDE MASSIMARIO – CONVEGNO ANUSCA 2011 PREMESSA a) Attività di indirizzo e coordinamento si svolge lungo molteplici direttrici ed in numerosi ambiti. b) Emanazione di circolari ministeriali che affrontano sia i profili di maggiore criticità interpretativa evidenziati dalla prassi, sia le modalità organizzative interessate dalle modifiche legislative (ad esempio, dal sempre più ampio ricorso a tecnologie informatiche) ovvero dall’intervento di convenzioni internazionali. c) Risposte ai quesiti che provengono dai comuni: la consulenza giuridica a tutti gli ufficiali di stato civile al fine di chiarire dubbi interpretativi sulle norme in vigore ha portato ad avere cura per il tramite del Massimario di Stato civile di rendere noto su tutto il territorio nazionale le soluzioni interpretative adottate, al fine di assicurare la coerenza interpretativa delle norme stesse in tutti i comuni italiani. Lo scopo è anche quello di offrire un momento di riflessione agli operatori della materia sulle problematiche più controverse in continua emersione mettendo a disposizione le linee di indirizzo e le spiegazioni ritenute idonee, indicando la linea di azione da intraprendere, alla luce della logica giuridica che è alla base di ciascun istituto, quale giusto equilibro tra quanto indicato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, da un lato, e dalle esigenze del cittadino, dall’altro. SCHEDA N. 1 11.5. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. “Detta interpretazione è stata recentemente ribadita da una sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18 maggio 2011 la quale ha ricordato che la sentenza che dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di persona coniugata determina, quale automatico effetto ex art. 4 della L. 164/82, lo scioglimento del vincolo matrimoniale, confermando la legittimità dell’operato dell’ufficiale di stato civile che aveva provveduto ad apporre, a margine dell’atto di matrimonio l’apposita formula di scioglimento automatico. Si evidenzia inoltre, che il Decreto Legislativo del 1 settembre 2011, n. 150, entrato in vigore il successivo 6 ottobre, all’art. 31 c. 6 ribadisce espressamente che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso “…determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso”. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n.898” D.Lgs 1-9-2011 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione” : in tale ambito, relativamente alle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione rientra l’art. 31 che tratta delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. La sentenza di rettificazione di per sé determina lo scioglimento del matrimonio, fermo restando che, in attuazione delle disposizioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (divorzio), il relativo pr ocedimento giudiziario ha e continua ad avere carattere integrativo della pronuncia originaria al fine di regolamentare quando occorre il regime patrimoniale dei coniugi, oppure il regime di affidamento dei figli: occorrerà per esempio decidere nell’ambito familiare in materia di alimenti, mantenimento ed altro. SCHEDA N. 2 9.5.1. Luogo di celebrazione del matrimonio civile A) E’ ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla casa comunale di proprietà privata, purché acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico (per esempio, contratto di comodato d’uso, di locazione, di usufrutto, ecc.) con carattere di ragionevole continuità temporale (e non quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività. L’uso della struttura, pertanto, anche se di proprietà privata, deve essere strettamente e direttamente connesso alla funzione amministrativa propria della casa comunale. B) La celebrazione del matrimonio non potrà altresì avvenire presso siti di proprietà comunale, che per la loro attrattiva estetica e/o storica e/o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano aperte al pubblico e caratterizzate da affollamento, a meno che tali siti siano riservati, con carattere di periodicità, all’esclusiva disponibilità comunale per essere destinati, appunto, alle celebrazioni. ANALISI: A) ammissibili anche siti esterni alla casa comunale purché acquisiti attraverso idoneo titolo giuridico che attesti la esclusiva disponibilità , anche con carattere di periodicità. B) Non c’è invece esclusività se la struttura proposta, di grande attrattiva estetica ed ambientale è tale per intuibili ragioni di destinazione, di affollamento e di pubblico passaggio: quando trattasi per esempio di mete turistiche di alto livello aperte al pubblico tutto l’anno. C) richiesta da parte di alcuni sindaci (per il rilancio dei centri turistici o delle città d’Arte) di superare quanto disposto dall’art. 106: al di là dell’opzione ermeneutica sopra illustrata si può solo rinviare alla valutazione di una ipotesi di modifica dell’art.106 c.c. SCHEDA N. 3 9.1.1. Trascrizione dell’atto di matrimonio in Italia Non sono trascrivibili atti di matrimonio che non presuppongano la volontà degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie manifestata di fronte all’autorità competente. Qualora si tratti di richiesta di trascrizione in Italia dell’atto straniero di matrimonio (contratto all’estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri, secondo le forme ivi stabilite) che tuttavia non riporti esplicitamente il consenso al matrimonio di entrambi gli sposi, si ritiene che tale atto debba essere trascritto qualora la trascrizione venga richiesta per iscritto da entrambi i coniugi, personalmente o per tramite di delega. Tale richiesta dovrà contenere l’espressa dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ciò confermando la volontarietà del vincolo matrimoniale precedentemente contratto (v. Circolare n. 25 del 13 ottobre 2011). Linea interpretativa rimodulata anche a seguito di parere conforme acquisito dal Ministero di Giustizia (in relazione alla nota sentenza di Treviso): Elemento imprescindibile, e resta tale, in quanto essenza stessa dell’atto di matrimonio, è la sussistenza della volontà dei nubendi di contrarlo, ma non si deve tuttavia confondere la sussistenza della volontà di contrarre matrimonio con la forma mediante la quale detta volontà viene manifestata. Nel caso di specie l’ufficiale dello stato civile ha rifiutato sulla considerazione che nel documento probante la celebrazione del matrimonio difetta l’indicazione circa le modalità con cui la volontà è stata prestata. Pertanto l’analisi si è spostata su questa linea di azione: Resta ferma la necessità di accertare la volontà coniugale, a prescindere dalle forme delle celebrazioni previste dalla legge straniera per i matrimoni per i quali viene richiesta la trascrizione nei registri di stato civile. SCHEDA 4 Altro esempio di elemento mancante nella trascrizione dell’atto di matrimonio: luogo e data del matrimonio 9.1.1 Trascrizione dell’atto di matrimonio in Italia Non potrà essere trascritto il matrimonio contratto all’estero se il relativo atto manchi dei requisiti essenziali del luogo di celebrazione e della data del matrimonio. Tale documento potrà, tuttavia, essere utilizzato dagli interessati per chiedere, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000, la formazione dell'atto di matrimonio al tribunale competente. Qualora tale istanza venga accolta, il tribunale emetterà un provvedimento che andrà trascritto nei registri di stato civile e costituirà l'atto di matrimonio dell'interessato. Nell’ipotesi in cui detti elementi, pur non risultando nell’atto di matrimonio di cui sia richiesta la trascrizione, possano essere comprovati da documentazione ulteriore (per es. anche acquisita tramite l’autorità consolare competente) l’ufficiale dello stato civile dovrà eseguire la trascrizione nel suo assetto attuale provvedendo nel contempo ad attivare la procedura di rettificazione ex art. 95 e segg. DPR 396/2000. Questa integrazione si è resa necessaria proprio a seguito della circolare di cui sopra, andando ad analizzare il tipo di documentazione “c.d. atti di omologazione del matrimonio” di cui si chiede la trascrizione. Il principio da seguire è: la mancanza del luogo di nascita o della data del matrimonio, senza che ci sia una documentazione consolare di supporto, comporta e continua a comportare la non trascrivibilità del matrimonio stesso, e l’interessato potrebbe ricorrere ai sensi dell’art.95 al Tribunale . Resta fermo che se invece vi è la documentazione di specificazione, l’atto viene trascritto ma di esso viene fatta segnalazione da parte dell’ufficiale dello stato civile al procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 95, trattandosi di aspetto di natura pubblicistica, o anche dalla parte privata con ricorso al tribunale in quanto potrebbe avere interesse a far risultare nell’atto di matrimonio gli elementi mancanti. Questa massima rielaborata si pone in assonanza con l’altra riportata al n.16.1., paragrafo 6 : “Gli atti formati all'estero inviati o presentati per la trascrizione in Italia possono essere lacunosi (ad esempio, i moduli plurilingue previsti da convenzioni internazionali). E' compito dell'ufficiale dello stato civile di eseguirne la trascrizione nel suo assetto attuale. Ove in momento successivo pervengano ulteriori elementi integrativi, ad opera della parte interessata o dell'autorità diplomatica o consolare, o dell'omologo straniero dell'ufficiale dello stato civile, all'uopo richiesto, si dovrà provvedere con la procedura della rettificazione (artt. 95 ss. del D.P.R. 396/2000). SCHEDA N. 5 8.5. Correzione del cognome (art. 98, 2° comma del D.P.R. 396/2000) per i nati all’estero A) Sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 ottobre 2003, resa nel caso C148/02 nei confronti del Belgio, relativa ad un soggetto in possesso della doppia cittadinanza spagnola e belga. In questa sentenza, la Corte di Giustizia UE, pur avendo ribadito che le norme che disciplinano il cognome rientrano nella competenza degli stati membri, ha statuito che l’ordinamento interno deve consentire all’interessato la possibilità di richiedere alle autorità amministrative competenti un provvedimento che permetta di conservare il cognome acquisito al momento della nascita. Questa decisione attiene al divieto di “discriminazione” sulla base della nazionalità e all’istituzione della cittadinanza europea: principio che tiene fermo il valore della disciplina vigente in ciascuno Stato nella materia del cognome , ma tutela il soggetto comunitario a mantenere il cognome come acquisito nel suo paese. Principio interpretato ed esteso nella nota circolare n.397 del 15 maggio 2008 che si è resa necessaria in relazione al contrasto tra le varie normative in ambito europeo ed extraeuropeo in tutti i casi di doppia cittadinanza, disponendo che, in caso di minore in possesso della sola cittadinanza italiana nato all’estero, resta ferma l’applicazione dell’art. 98 comma 2, mentre in caso di cittadino italiano in possesso anche di altra cittadinanza, sempre nato all’estero, resta fermo il cognome assegnatogli nel paese di nascita, a meno che non sussista diversa volontà da parte dell’interessato stesso. Si precisa che questo principio deve valere non solo per il soggetto in possesso di un altra cittadinanza comunitaria, ma anche per chi è in possesso della cittadinanza di un paese extra UE, e ciò perché manca una qualsiasi norma che consenta una modifica coattiva del cognome a chi ha la doppia cittadinanza, indipendentemente dal paese estero del quale il soggetto ha la cittadinanza. Quanto alle ipotesi di cognome da attribuire al minore nato in Italia, in possesso di doppia cittadinanza, si precisa che in tali casi, resta fermo il principio fissato nel nostro ordinamento dell’assegnazione del cognome paterno, non sussistendo spazi di interpretazione giuridica diversa, trattandosi di cognome assegnato ab origine al nuovo nato. Quanto sopra anche perché ai sensi dell’art.19 della L. 218/95, in tali ipotesi di doppia cittadinanza, continua ad applicarsi la legge italiana, ribadendo, ad ogni buon conto, che questo principio della prevalenza delle disposizioni vigenti nel nostro paese non può invece continuare ad essere utilizzato per andare a modificare il cognome originariamente assegnato, perché, come sopra detto, l’art. 98 riguarda solo i casi di soggetto con la sola cittadinanza italiana. E’ norma di carattere speciale e come tale non consente una interpretazione “estensiva” rispetto alla ratio da cui è derivata. SCHEDA 6 9.2 Cittadini stranieri che si sposano in Italia. Nulla osta al matrimonio (art. 116 del codice civile) Questo dunque, più in generale, il quadro sinottico sulle modalità di applicazione dell’art. 116 del codice civile: - il nulla osta, per una ragione qualsiasi, non viene né prodotto, né inviato, né acquisito: il matrimonio non può essere celebrato, a meno che la mancata produzione e/o emissione del nulla osta dipenda esclusivamente da ragioni che contrastano con l’ordine pubblico italiano (ad esempio la mancata adesione di un nubendo alla religione dell’altro); - il nulla osta viene acquisito, ma è negativo perché secondo la legge straniera sussistono validi impedimenti: ugualmente il matrimonio non può essere celebrato, a meno che dall’atto non si deduca che tale impedimento contrasti con l’ordine pubblico italiano (vedi esempio sopra riportato); - il nulla osta è positivo, ma è assoggettato a condizioni, anch’esse menzionate, che contrastano con l’ordine pubblico italiano: le pubblicazioni si possono fare e l’ufficiale di stato civile non tiene conto della negazione o delle condizioni; - il nulla osta è positivo e nulla vieta di procedere alle pubblicazioni. ANALISI: - La recente giurisprudenza è costante nell’autorizzare l’ufficiale dello stato civile a procedere alle pubblicazioni anche in assenza del nulla – osta previsto dall’art. 116 c.c. per il matrimonio dello straniero, qualora il mancato rilascio risulti ingiustificato o sia determinato da motivi religiosi e costituisca perciò un’arbitraria (o discriminatoria) preclusione del diritto di contrarre matrimonio. - Occorre che venga accertato che lo Stato estero subordina il rilascio del nulla osta all’adesione alla fede musulmana del cittadino non musulmano, senza la quale sussista l’impossibilità per i ricorrenti di contrarre matrimonio. - In una simile situazione di fatto, in considerazione del diritto della libertà religiosa, non può essere compresso un diritto fondamentale della persona (e non del solo cittadino italiano) di costituire una famiglia. - Resta fermo che dall’esame della documentazione prodotta non emergano profili di impedimento matrimoniale, risultando la libertà di stato dei ricorrenti. SCHEDA 7 2 ESEMPI di massime rivolte ad evidenziare l’aspetto squisitamente tecnico di una problematica A) 3.3.1 TRADUZIONE - art. 22 DPR 396/2000 traduzione dell’atto “…da un interprete che attesti con giuramento davanti all’ufficiale dello stato civile le conformità al testo straniero” . L’atto di giuramento può essere effettuato dall’interprete-traduttore anche dinanzi a un cancelliere o a un notaio, nei termini di legge di cui al R.D. 1366 del 9/10/1922 e al D.P.R. 445/2000: in tali ipotesi l’ufficiale dello stato civile potrà disporre la trascrizione dell’atto tradotto accompagnato dal verbale di giuramento effettuato dal traduttore. Trattasi di integrazione resasi necessaria a fronte della evidenziata opportunità che a cura dell’ufficiale dello stato civile vengano date al privato notizie utili anche per snellire fasi del procedimento nell’interesse reciproco. B) 4.1 RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA Quanto alle formalità del giuramento, troverà applicazione l’art. 13 del D.P.R. 396/2000 per le ipotesi in esso considerate, rientrando nella normativa dei “casi speciali”. Art 13 : disciplina le modalità di intervento di un interprete (che deve prestare il giuramento di fede) a favore di colui che deve effettuare una dichiarazione ma non conosce la lingua italiana (o è muto o sordo), dichiarazione che deve essere ricevuta dall’ufficiale dello stato civile.