Relazione Mazza

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Relazione Mazza
SCHEDE MASSIMARIO – CONVEGNO ANUSCA 2011
PREMESSA
a) Attività di indirizzo e coordinamento si svolge lungo molteplici direttrici ed in
numerosi ambiti.
b) Emanazione di circolari ministeriali che affrontano sia i profili di maggiore
criticità interpretativa evidenziati dalla prassi, sia le modalità organizzative
interessate dalle modifiche legislative (ad esempio, dal sempre più ampio
ricorso a tecnologie informatiche) ovvero dall’intervento di convenzioni
internazionali.
c) Risposte ai quesiti che provengono dai comuni: la consulenza giuridica a tutti
gli ufficiali di stato civile al fine di chiarire dubbi interpretativi sulle norme in
vigore ha portato ad avere cura per il tramite del Massimario di Stato civile
di rendere noto su tutto il territorio nazionale le soluzioni interpretative
adottate, al fine di assicurare la coerenza interpretativa delle norme stesse
in tutti i comuni italiani. Lo scopo è anche quello di offrire un momento di
riflessione agli operatori della materia sulle problematiche più controverse in
continua emersione mettendo a disposizione le linee di indirizzo e le
spiegazioni ritenute idonee, indicando la linea di azione da intraprendere, alla
luce della logica giuridica che è alla base di ciascun istituto, quale giusto
equilibro tra quanto indicato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, da
un lato, e dalle esigenze del cittadino, dall’altro.
SCHEDA N. 1
11.5. Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
a seguito di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
“Detta interpretazione è stata recentemente ribadita da una sentenza
della Corte di Appello di Bologna del 18 maggio 2011 la quale ha ricordato
che la sentenza che dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di
persona coniugata determina, quale automatico effetto ex art. 4 della L.
164/82, lo scioglimento del vincolo matrimoniale, confermando la legittimità
dell’operato dell’ufficiale di stato civile che aveva provveduto ad apporre, a
margine dell’atto di matrimonio l’apposita formula di scioglimento
automatico.
Si evidenzia inoltre, che il Decreto Legislativo del 1 settembre 2011, n.
150, entrato in vigore il successivo 6 ottobre, all’art. 31 c. 6 ribadisce
espressamente che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso
“…determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito
religioso”. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1°
dicembre 1970, n.898”
D.Lgs 1-9-2011 “Disposizioni complementari al codice di procedura
civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione” : in tale ambito, relativamente alle controversie regolate dal rito
ordinario di cognizione rientra l’art. 31 che tratta delle controversie in
materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
La sentenza di rettificazione di per sé determina lo scioglimento del
matrimonio, fermo restando che, in attuazione delle disposizioni della legge
1° dicembre 1970, n. 898 (divorzio), il relativo pr ocedimento giudiziario ha e
continua ad avere carattere integrativo della pronuncia originaria al fine di
regolamentare quando occorre il regime patrimoniale dei coniugi, oppure il
regime di affidamento dei figli: occorrerà per esempio decidere nell’ambito
familiare in materia di alimenti, mantenimento ed altro.
SCHEDA N. 2
9.5.1. Luogo di celebrazione del matrimonio civile
A)
E’ ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno
alla casa comunale di proprietà privata, purché acquisita alla
disponibilità comunale attraverso titolo giuridico (per
esempio, contratto di comodato d’uso, di locazione, di usufrutto,
ecc.) con carattere di ragionevole continuità temporale (e non
quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività. L’uso della
struttura, pertanto, anche se di proprietà privata, deve essere
strettamente
e
direttamente
connesso
alla
funzione
amministrativa propria della casa comunale.
B)
La celebrazione del matrimonio non potrà altresì avvenire presso
siti di proprietà comunale, che per la loro attrattiva estetica e/o
storica e/o ambientale abbiano una destinazione turistica, siano
aperte al pubblico e caratterizzate da affollamento, a meno che
tali siti siano riservati, con carattere di periodicità, all’esclusiva
disponibilità comunale per essere destinati, appunto, alle
celebrazioni.
ANALISI:
A) ammissibili anche siti esterni alla casa comunale purché
acquisiti attraverso idoneo titolo giuridico che attesti la
esclusiva disponibilità , anche con carattere di periodicità.
B) Non c’è invece esclusività se la struttura proposta, di grande
attrattiva estetica ed ambientale è tale per intuibili ragioni di
destinazione, di affollamento e di pubblico passaggio: quando
trattasi per esempio di mete turistiche di alto livello aperte al
pubblico tutto l’anno.
C) richiesta da parte di alcuni sindaci (per il rilancio dei centri
turistici o delle città d’Arte) di superare quanto disposto dall’art.
106: al di là dell’opzione ermeneutica sopra illustrata si può
solo rinviare alla valutazione di una ipotesi di modifica
dell’art.106 c.c.
SCHEDA N. 3
9.1.1. Trascrizione dell’atto di matrimonio in Italia
Non sono trascrivibili atti di matrimonio che non presuppongano la volontà
degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie manifestata di fronte
all’autorità competente.
Qualora si tratti di richiesta di trascrizione in Italia dell’atto straniero di
matrimonio (contratto all’estero tra cittadini italiani o tra italiani e stranieri,
secondo le forme ivi stabilite) che tuttavia non riporti esplicitamente il consenso al
matrimonio di entrambi gli sposi, si ritiene che tale atto debba essere trascritto
qualora la trascrizione venga richiesta per iscritto da entrambi i coniugi,
personalmente o per tramite di delega. Tale richiesta dovrà contenere l’espressa
dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ciò
confermando la volontarietà del vincolo matrimoniale precedentemente contratto
(v. Circolare n. 25 del 13 ottobre 2011).
Linea interpretativa rimodulata anche a seguito di parere conforme acquisito
dal Ministero di Giustizia (in relazione alla nota sentenza di Treviso):
Elemento imprescindibile, e resta tale, in quanto essenza stessa dell’atto di
matrimonio, è la sussistenza della volontà dei nubendi di contrarlo, ma non si
deve tuttavia confondere la sussistenza della volontà di contrarre matrimonio
con la forma mediante la quale detta volontà viene manifestata. Nel caso di
specie l’ufficiale dello stato civile ha rifiutato sulla considerazione che nel
documento probante la celebrazione del matrimonio difetta l’indicazione circa
le modalità con cui la volontà è stata prestata.
Pertanto l’analisi si è spostata su questa linea di azione: Resta ferma la necessità
di accertare la volontà coniugale, a prescindere dalle forme delle celebrazioni
previste dalla legge straniera per i matrimoni per i quali viene richiesta la
trascrizione nei registri di stato civile.
SCHEDA 4
Altro esempio di elemento mancante nella trascrizione dell’atto di
matrimonio: luogo e data del matrimonio
9.1.1 Trascrizione dell’atto di matrimonio in Italia
Non potrà essere trascritto il matrimonio contratto all’estero se il relativo atto
manchi dei requisiti essenziali del luogo di celebrazione e della data del
matrimonio. Tale documento potrà, tuttavia, essere utilizzato dagli interessati per
chiedere, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 396/2000, la formazione dell'atto di
matrimonio al tribunale competente. Qualora tale istanza venga accolta, il
tribunale emetterà un provvedimento che andrà trascritto nei registri di stato
civile e costituirà l'atto di matrimonio dell'interessato.
Nell’ipotesi in cui detti elementi, pur non risultando nell’atto di matrimonio di
cui sia richiesta la trascrizione, possano essere comprovati da documentazione
ulteriore (per es. anche acquisita tramite l’autorità consolare competente)
l’ufficiale dello stato civile dovrà eseguire la trascrizione nel suo assetto attuale
provvedendo nel contempo ad attivare la procedura di rettificazione ex art. 95 e
segg. DPR 396/2000.
Questa integrazione si è resa necessaria proprio a seguito della circolare di cui
sopra, andando ad analizzare il tipo di documentazione “c.d. atti di omologazione
del matrimonio” di cui si chiede la trascrizione.
Il principio da seguire è: la mancanza del luogo di nascita o della data del
matrimonio, senza che ci sia una documentazione consolare di supporto,
comporta e continua a comportare la non trascrivibilità del matrimonio stesso, e
l’interessato potrebbe ricorrere ai sensi dell’art.95 al Tribunale .
Resta fermo che se invece vi è la documentazione di specificazione, l’atto
viene trascritto ma di esso viene fatta segnalazione da parte dell’ufficiale dello
stato civile al procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 95, trattandosi di
aspetto di natura pubblicistica, o anche dalla parte privata con ricorso al
tribunale in quanto potrebbe avere interesse a far risultare nell’atto di
matrimonio gli elementi mancanti.
Questa massima rielaborata si pone in assonanza con l’altra riportata al
n.16.1., paragrafo 6 :
“Gli atti formati all'estero inviati o presentati per la trascrizione in Italia
possono essere lacunosi (ad esempio, i moduli plurilingue previsti da convenzioni
internazionali). E' compito dell'ufficiale dello stato civile di eseguirne la
trascrizione nel suo assetto attuale. Ove in momento successivo pervengano
ulteriori elementi integrativi, ad opera della parte interessata o dell'autorità
diplomatica o consolare, o dell'omologo straniero dell'ufficiale dello stato civile,
all'uopo richiesto, si dovrà provvedere con la procedura della rettificazione (artt.
95 ss. del D.P.R. 396/2000).
SCHEDA N. 5
8.5. Correzione del cognome (art. 98, 2° comma del D.P.R. 396/2000) per i nati
all’estero
A)
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 ottobre 2003, resa nel caso C148/02 nei confronti del Belgio, relativa ad un soggetto in possesso della
doppia cittadinanza spagnola e belga. In questa sentenza, la Corte di
Giustizia UE, pur avendo ribadito che le norme che disciplinano il
cognome rientrano nella competenza degli stati membri, ha statuito
che l’ordinamento interno deve consentire all’interessato la possibilità di
richiedere alle autorità amministrative competenti un provvedimento che
permetta di conservare il cognome acquisito al momento della nascita.
Questa decisione attiene al divieto di “discriminazione” sulla base della
nazionalità e all’istituzione della cittadinanza europea: principio che tiene fermo il
valore della disciplina vigente in ciascuno Stato nella materia del cognome , ma
tutela il soggetto comunitario a mantenere il cognome come acquisito nel suo paese.
Principio interpretato ed esteso nella nota circolare n.397 del 15 maggio 2008 che si
è resa necessaria in relazione al contrasto tra le varie normative in ambito europeo
ed extraeuropeo in tutti i casi di doppia cittadinanza, disponendo che, in caso di
minore in possesso della sola cittadinanza italiana nato all’estero, resta ferma
l’applicazione dell’art. 98 comma 2, mentre in caso di cittadino italiano in possesso
anche di altra cittadinanza, sempre nato all’estero, resta fermo il cognome
assegnatogli nel paese di nascita, a meno che non sussista diversa volontà da parte
dell’interessato stesso. Si precisa che questo principio deve valere non solo per il
soggetto in possesso di un altra cittadinanza comunitaria, ma anche per chi è in
possesso della cittadinanza di un paese extra UE, e ciò perché manca una qualsiasi
norma che consenta una modifica coattiva del cognome a chi ha la doppia
cittadinanza, indipendentemente dal paese estero del quale il soggetto ha la
cittadinanza.
Quanto alle ipotesi di cognome da attribuire al minore nato in Italia, in possesso di
doppia cittadinanza, si precisa che in tali casi, resta fermo il principio fissato nel
nostro ordinamento dell’assegnazione del cognome paterno, non sussistendo spazi
di interpretazione giuridica diversa, trattandosi di cognome assegnato ab
origine al nuovo nato.
Quanto sopra anche perché ai sensi dell’art.19 della L. 218/95, in tali ipotesi di
doppia cittadinanza, continua ad applicarsi la legge italiana, ribadendo, ad ogni buon
conto, che questo principio della prevalenza delle disposizioni vigenti nel nostro
paese non può invece continuare ad essere utilizzato per andare a modificare il
cognome originariamente assegnato, perché, come sopra detto, l’art. 98 riguarda solo
i casi di soggetto con la sola cittadinanza italiana.
E’ norma di carattere speciale e come tale non consente una interpretazione
“estensiva” rispetto alla ratio da cui è derivata.
SCHEDA 6
9.2 Cittadini stranieri che si sposano in Italia. Nulla osta al matrimonio (art. 116
del codice civile)
Questo dunque, più in generale, il quadro sinottico sulle modalità di applicazione dell’art.
116 del codice civile:
-
il nulla osta, per una ragione qualsiasi, non viene né prodotto, né inviato, né acquisito: il
matrimonio non può essere celebrato, a meno che la mancata produzione e/o emissione del
nulla osta dipenda esclusivamente da ragioni che contrastano con l’ordine pubblico italiano
(ad esempio la mancata adesione di un nubendo alla religione dell’altro);
-
il nulla osta viene acquisito, ma è negativo perché secondo la legge straniera sussistono
validi impedimenti: ugualmente il matrimonio non può essere celebrato, a meno che dall’atto
non si deduca che tale impedimento contrasti con l’ordine pubblico italiano (vedi esempio
sopra riportato);
-
il nulla osta è positivo, ma è assoggettato a condizioni, anch’esse menzionate, che
contrastano con l’ordine pubblico italiano: le pubblicazioni si possono fare e l’ufficiale di
stato civile non tiene conto della negazione o delle condizioni;
-
il nulla osta è positivo e nulla vieta di procedere alle pubblicazioni.
ANALISI:
- La recente giurisprudenza è costante nell’autorizzare l’ufficiale dello stato civile a procedere
alle pubblicazioni anche in assenza del nulla – osta previsto dall’art. 116 c.c. per il
matrimonio dello straniero, qualora il mancato rilascio risulti ingiustificato o sia determinato
da motivi religiosi e costituisca perciò un’arbitraria (o discriminatoria) preclusione del diritto
di contrarre matrimonio.
- Occorre che venga accertato che lo Stato estero subordina il rilascio del nulla osta all’adesione
alla fede musulmana del cittadino non musulmano, senza la quale sussista l’impossibilità per
i ricorrenti di contrarre matrimonio.
- In una simile situazione di fatto, in considerazione del diritto della libertà religiosa, non può
essere compresso un diritto fondamentale della persona (e non del solo cittadino italiano) di
costituire una famiglia.
- Resta fermo che dall’esame della documentazione prodotta non emergano profili di
impedimento matrimoniale, risultando la libertà di stato dei ricorrenti.
SCHEDA 7
2 ESEMPI di massime rivolte ad evidenziare l’aspetto squisitamente tecnico di
una problematica
A) 3.3.1 TRADUZIONE - art. 22 DPR 396/2000 traduzione dell’atto “…da
un interprete che attesti con giuramento davanti all’ufficiale dello stato civile le
conformità al testo straniero” .
L’atto di giuramento può essere effettuato dall’interprete-traduttore
anche
dinanzi a un cancelliere o a un notaio, nei termini di legge di cui al R.D. 1366 del
9/10/1922 e al D.P.R. 445/2000: in tali ipotesi l’ufficiale dello stato civile potrà
disporre la trascrizione dell’atto tradotto accompagnato dal verbale di giuramento
effettuato dal traduttore.
Trattasi di integrazione resasi necessaria a fronte della evidenziata opportunità
che a cura dell’ufficiale dello stato civile vengano date al privato notizie utili anche
per snellire fasi del procedimento nell’interesse reciproco.
B) 4.1 RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Quanto alle formalità del giuramento, troverà applicazione l’art. 13 del D.P.R.
396/2000 per le ipotesi in esso considerate, rientrando nella normativa dei “casi
speciali”.
Art 13 : disciplina le modalità di intervento di un interprete (che deve prestare
il giuramento di fede) a favore di colui che deve effettuare una dichiarazione ma
non conosce la lingua italiana (o è muto o sordo), dichiarazione che deve essere
ricevuta dall’ufficiale dello stato civile.