Manuale Compliance Aprile 11_Agenti

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Manuale Compliance Aprile 11_Agenti
BARCLAYS BANK PLC
BARCLAYS FAMILY SPA
Manuale di Compliance per agenti in attività finanziaria e
mediatori creditizi
Versione n. 2 valida dal 15/04/2011
Company Confidential
INDICE
INTRODUZIONE................................................................................................................................................. 3
1. IL RICICLAGGIO DI DENARO: LA KYC POLICY.................................................................................. 4
1.1
1.2
CHE COS’E’ IL RICICLAGGIO ................................................................................................................4
IL VOSTRO RUOLO QUALI COLLABORATORI DI BARCLAYS BANK PLC, BARCLAYCARD E BARCLAYS FAMILY
SPA
5
1.3
1.4
1.5
1.6
QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E OBBLIGHI NORMATIVI ...................................................................5
LA KNOW YOUR CUSTOMER POLICY DI BARCLAYS BANK PLC E BARCLAYS FAMILY SPA (POLICY 45)
.......6
IDENTIFICAZIONE DELLE “PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)” ....................................................8
IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI IN CASO DI COINTESTAZIONE DEL CONTRATTO E DEI TITOLARI DI CARTE DI
CREDITO AGGIUNTIVE ....................................................................................................................................8
................................................................8
1.7
1.8
1.9
IDENTIFICAZIONE IN CASO DI RINNOVO O PRESTITI MULTIPLI
1.10
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI .....................................................................................10
COSA FARE SE LA PROVA D’IDENTITA’ NON E’ FORNITA ........................................................................9
INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE- IL DECALOGO DELLA BANCA D’ITALIA
9
2. LA SANCTIONS POLICY ...........................................................................................................................12
2.1
L’ ACCERTAMENTO DELLA RESIDENZA DEI CITTADINI STRANIERI ............................................................13
3. LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA...............................................................................................14
3.1
3.2
3.3
LA TRASPARENZA ....................................................................................................................................14
MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DEL CONTRATTO ..................................16
CODICE DEL CONSUMO ............................................................................................................................16
4. ALLEGATI……………………………………………………………………………………………………17
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INTRODUZIONE
Il presente Manuale di Compliance illustra i seguenti argomenti:
•
Il riciclaggio di denaro;
•
La Know Your Customer (KYC) Policy;
•
La Sanction Policy;
•
La normativa sulla trasparenza;
•
Il codice di condotta.
Tutti i collaboratori di Barclays Bank PLC e Barclays Family Spa devono impegnarsi a
rispettare i principi qui indicati nello svolgimento della quotidiana attività lavorativa, allo scopo
di non esporre l’azienda al
“COMPLIANCE RISK”
consistente nel rischio materiale di sanzioni, perdite finanziarie o danni reputazionali, a
causa della mancata osservanza di leggi, regolamenti e Policy del Gruppo Barclays.
Il contributo attivo di tutti i collaboratori è essenziale al fine di raggiungere gli obiettivi
aziendali secondo i principi ispiratori delle politiche del Gruppo Barclays quali la riservatezza,
la correttezza, l’adeguatezza, l’integrità etica e professionale.
Al capitolo 4 del presente manuale sono presenti, allegate, tutte le politiche collegate agli
argomenti trattati. Siete invitati a leggerle attentamente e a utilizzarle nel caso in cui sia
necessario approfondire le tematiche trattate.
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1. IL RICICLAGGIO DI DENARO: LA KYC POLICY
La presente sessione vi permetterà di conoscere gli elementi principali della materia, di
identificare le finalità e le modalità della lotta al riciclaggio imposte dalla normativa vigente e di
approfondire i principi contenuti nella policy 45 “Linee guida antiriciclaggio e Know Your Customer
(KYC)”.
La conoscenza della materia è di fondamentale importanza per prevenire il coinvolgimento, anche
involontario, in operazioni di riciclaggio. Tutti i collaboratori di Barclays Bank PLC e Barclays Family
Spa devono assicurarsi di averne adeguatamente compreso il contenuto per evitare di essere partecipi a
violazioni di legge.
1.1
CHE COS’E’ IL RICICLAGGIO
Il fenomeno del riciclaggio consiste nell'insieme di operazioni che la criminalità mette in atto per
"ripulire" i capitali provenienti dalle attività criminose, in modo da renderli utilizzabili.
In particolare, la normativa si riferisce a capitali provenienti da delitti non colposi (cioè delitti
compiuti con la volontà di compierli), facendovi pertanto rientrare non solo ed esclusivamente (come era
nell’originaria formulazione) i fondi derivanti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di
persona a scopo di estorsione e traffico di stupefacenti, ma tutti quei capitali provenienti in genere da
attività criminosa.
Il riciclaggio dei profitti derivanti da attività illegali si articola generalmente in tre fasi:
1. fase di placement (collocamento): il denaro è collocato nel circuito finanziario attraverso
la suddivisione in piccole somme.
2. fase di layering (stratificazione): i fondi sono dispersi attraverso ulteriori trasferimenti.
3. fase di integration (integrazione): terminate le prime due fasi, il denaro è introdotto nel
circuito economico, ad esempio, grazie alla creazione di attività produttive lecite e/o
all’acquisto di beni.
Come Barclays Bank PLC e Barclays Family Spa possono venire coinvolte nel fenomeno del
riciclaggio di denaro sporco?
Possono essere utilizzate come canale inconsapevole nell’attività di riciclaggio in quanto, in
qualità di intermediari finanziari, rischiano di immettere direttamente o indirettamente nel circuito
economico ufficiale capitali di provenienza illecita, ad esempio, concedendo finanziamenti e prestiti
personali che presentano caratteristiche di anomalia nel corso della vita contrattuale perché utilizzati per
mascherare, attraverso i rimborsi anticipati, il reintegro di proventi illeciti.
Non solo, i casi di riciclaggio possono riguardare anche le carte di credito. Si può, infatti, fare
riciclaggio “di” carte di credito e “con” carte di credito quando si rubano e/o si clonano le carte, oppure “si
producono” e immettono sul mercato. Lo scopo è utilizzarle con sistemi di phishing (ossia furto di dati
altrui) o creando codici fittizi.
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Il riciclaggio con carte di credito, forse meno conosciuto, avviene attraverso l’uso della carta non
come risultato, ma come mezzo: in pratica, i soldi che alimentano la carta provengono da un’attività
delittuosa.
Se ne deduce l’importanza della conoscenza approfondita e dell’adeguata verifica dei
“clienti” di Barclays Bank PLC e Barclays Family Spa. E’ questo il principio ispiratore della KYC
Policy.
Barclays Bank PLC e Barclays Family Spa sono tenute all’applicazione e al rispetto delle norme e
regolamenti in materia di antiriciclaggio:
rispettando la vigente normativa antiriciclaggio;
aderendo alle procedure Know Your Customer;
proteggendo Barclays Bank PLC e Barclays Family Spa dall’essere utilizzate a scopo di
riciclaggio;
riportando le attività sospette alle autorità competenti in ottemperanza alla legge
applicabile.
1.2
IL VOSTRO RUOLO QUALI COLLABORATORI DI BARCLAYS BANK PLC E BARCLAYS
FAMILY SPA
Il riciclaggio di denaro è uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario e comporta
l’applicazione di sanzioni pecuniarie, amministrative e persino detentive.
Qualora abbiate il minimo dubbio o sospetto che un cliente sia coinvolto in operazioni di
riciclaggio di denaro, ciascuno di voi ha il dovere di agire proattivamente e riportare le ragioni del
sospetto al titolare dell’Agenzia ed alla Funzione Compliance di Barclays Bank PLC GRB.
1.3
QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E OBBLIGHI NORMATIVI
La normativa italiana in tema di prevenzione del riciclaggio è incentrata sul Decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (“Legge Antiriciclaggio”) che prevede
una serie di norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio attraverso i seguenti principi che si
applicano anche agli agenti in attività finanziaria, nonché ai mediatori creditizi:
Art. 15 - Obblighi di adeguata verifica: obblighi da osservarsi:
–
quando viene instaurato un rapporto continuativo;
–
quando si eseguono operazioni occasionali di importo pari o superiore a 15.000€
anche qualora si tratti di più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
–
quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
–
quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente
ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente;
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Art. 20 - Approccio basato sul rischio: gli obblighi di adeguata verifica della clientela
sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo,
operazione, prodotto o transazione.
Ogni Agente e Mediatore Creditizio di Barclays Bank PLC e Barclays Family Spa deve sapere
che ai sensi della normativa vigente è obbligatoria:
la piena e completa identificazione della nuova clientela;
la conservazione della registrazione dei dati identificativi dei clienti e del “rapporto
continuativo” di finanziamento per almeno 10 anni; le registrazioni sono inserite nell’AUI
previsto anch’esso dalla legge;
che il legale rappresentante o un suo delegato segnalino le operazioni sospette all’UIF;
che siano istituite misure di controllo interno atte ad assicurare un’adeguata formazione
dei propri dipendenti e collaboratori.
RICORDATEVI:
Ai sensi della normativa antiriciclaggio, la non corretta applicazione degli obblighi di
identificazione della clientela, registrazione delle operazioni e segnalazione delle operazioni sospette
comporta la piena responsabilità del personale incaricato.
Per "personale incaricato" devono intendersi tutti i soggetti legati all'intermediario da un rapporto
di lavoro subordinato (dipendenti Barclays Bank PLC e Barclays Family Spa) e da un rapporto di
collaborazione previsto dalla legge o da apposita convenzione, in cui siano indicati gli obblighi previsti
dalla Legge antiriciclaggio.
1.4
LA KNOW YOUR CUSTOMER POLICY DI BARCLAYS BANK PLC E BARCLAYS FAMILY
SPA (POLICY 45)
Le società di Barclays Bank PLC e Barclays Family Spa devono essere dotate di procedura KYC
e controlli interni ragionevoli per:
determinare e documentare la vera identità dei clienti con cui entrano in rapporto ed
ottenere una serie significativa di informazioni sui clienti;
ottenere e documentare ogni informazione supplementare, in base alla valutazione del
rischio di riciclaggio che si corre mettendo a sua disposizione i prodotti e servizi;
proteggere Barclays Bank PLC e Barclays Family SPA dal rischio di entrare in relazione
d’affari con individui o società/associazioni/entità non correttamente identificabili o che
rifiutano di fornire le informazioni richieste.
All’apertura del rapporto devono essere raccolte le seguenti informazioni sul cliente per
determinare il rischio di riciclaggio. Le stesse che costituiscono la prova della completa aderenza ai
principi di identificazione del KYC:
la provenienza dei fondi;
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la fonte di reddito e i beni posseduti;
la natura ed estensione dell’uso che presumibilmente il cliente farà dei servizi e prodotti
offerti.
Gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi osservano gli obblighi di adeguata verifica
della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 €.
Un’approfondita conoscenza del “cliente” consente di individuare i profili di rischio, nonché di
cogliere eventuali incongruenze tra le caratteristiche soggettive del “cliente” e la sua normale operatività.
I clienti devono essere informati degli obblighi della normativa antiriciclaggio, delle finalità che
questa si prefigge e della riservatezza nell’utilizzo delle informazioni raccolte.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:
identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni
ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della
prestazione professionale;
svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione
professionale;
l’identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo e' svolta, in
presenza del cliente, mediante un documento d'identità non scaduto, prima
dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui e' conferito l'incarico di
svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il
cliente sia una società o un ente e' verificata l'effettiva esistenza del potere di
rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare
l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.
Come determinare e documentare la vera identità del “cliente”?
L’Agente / Mediatore Creditizio acquisisce direttamente:
Per il cliente “persona fisica”:
le complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo);
gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, munito di fotografia e
sottoscrizione;
il codice fiscale.
Per il cliente “persona giuridica”:
la denominazione e la sede sociale (atto costitutivo, visura camerale)
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le generalità e gli estremi del richiedente con poteri di rappresentanza e degli eventuali
delegati, anch’essi con poteri di rappresentanza;
il codice fiscale della società e del legale rappresentante della stessa.
1.5
IDENTIFICAZIONE DELLE “PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (PEP)”
Sono “persone politicamente esposte” gli esponenti politici di primo piano anche non più in carica
(es. Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, Ministri del Governo; Membri della
Camera dei Deputati e del Senato; Capo di Stato Maggiore della Difesa, della Marina, dell’Esercito,
dell’Aeronautica Militare e Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri; Membri del Consiglio
Superiore della Magistratura; Vice-Ministri; Sottosegretari; Ambasciatori; Segretario Generale della
Difesa; Presidenti delle Regioni; Capi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza; Presidenti
delle Autorità Governative (es.: Banca d’Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
Garante per la Protezione dei Dati Personali, ecc.); Assessori regionali; Leader religiosi (es.: cardinali,
arcivescovi, ecc.); Leader di partiti politici; Riconosciute organizzazioni internazionali (es.: ONU,
UNICEF, Comitato Olimpico Internazionale, ecc.); Rappresentanti delle Unioni Sindacali;
Organizzazioni no - profit.
Rientrano, inoltre, nella categoria i parenti e le persone aventi stretti rapporti professionali con le
medesime. I parenti e le persone aventi stretti rapporti sono: genitori, marito, moglie, fratello/i, sorella/e,
padre, madre, nonni, zii, cognati, cugini, suoceri, nipoti, nuora, genero, patrigno, matrigna.
Tale argomento è stato ripreso in più momenti e in diversi atti aventi valenza internazionale in
quanto i PEP comportano una serie di rischi.
In particolare, l’entità di tali rischi può essere correlata a molti fattori; ad esempio l’impressione di
favorire finanziariamente determinate parti o rappresentanze politiche. Inoltre, con tali soggetti, sussiste
una maggiore probabilità di imbattersi in rischi reputazionali e/o di essere coinvolti in eventuali operazioni
di riciclaggio di denaro.
Alla luce di quanto precede, in fase di acquisizione del cliente va verificato se ci trova di fronte ad
un PEP, in tal caso va preventivamente avvisata la Funzione Compliance per le valutazioni del caso.
1.6
IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI IN CASO DI COINTESTAZIONE DEL CONTRATTO E
DEI TITOLARI DI CARTE DI CREDITO AGGIUNTIVE
Tutti gli intestatari del contratto di finanziamento e tutti i titolari di carte aggiuntive devono
essere opportunamente identificati secondo quanto previsto nel capitolo che precede “identificazione della
clientela”.
Attenzione: per Barclays Bank PLC e Barclays Family Spa, il co-obbligato è un co-intestatario,
quindi va identificato.
1.7
IDENTIFICAZIONE IN CASO DI RINNOVO O PRESTITI MULTIPLI
Se il documento di riconoscimento non è scaduto, non è necessario ri-verificare l’identità della
clientela.
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E’ comunque opportuno, ai fini di un costante monitoraggio sul “profilo del cliente”, ottenere tutti
i possibili aggiornamenti dei dati che lo riguardano.
1.8
COSA FARE SE LA PROVA D’IDENTITA’ NON E’ FORNITA
Non possono essere instaurate relazioni d’affari con clienti che non forniscono adeguate
prove di identificazione. Nel caso la verifica dell’identità del cliente faccia sorgere il sospetto che le
informazioni fornite siano false, dovete riferire immediatamente alla Funzione Compliance di Barclays
Bank PLC GRB documentando lo scambio di informazioni intercorso.
1.9
INDIVIDUAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE- IL DECALOGO
DELLA BANCA D’ITALIA
Il Decreto 231/07, basato sull’asserto che la lotta al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo
non si possa condurre senza una fattiva collaborazione degli operatori bancari e finanziari con le
competenti Autorità di Vigilanza, gli organi inquirenti e di polizia, vede nell’Art. 41 la norma cardine dal
momento che l’obbligo di segnalare operazioni sospette costituisce la principale concretizzazione dei fini
preventivi che la legge si pone.
Rimandando ad una lettura della Policy n.46 (“Codice comportamentale aziendale in tema di
segnalazioni di operazioni sospette”), ove è allegato il documento emanato da Banca d’Italia, che indica
un elenco non esaustivo delle casistiche di operazioni che possono destare sospetti, si segnala che per il
tipo d’attività svolta dai destinatari del presente manuale, tra queste meritano particolare attenzione le
seguenti casistiche:
clienti che si rifiutano o si mostrano riluttanti a fornire le informazioni, a dichiarare le
proprie attività, a presentare documentazione e quant’altro occorrente per aprire un
rapporto con Barclays Bank PLC e Barclays Family Spa;
clienti che senza fornire plausibili giustificazioni si rivolgono ad un Agente che opera in
un’area lontana dalla zona di residenza o d’attività;
clienti che indicano per l’appoggio dei pagamenti uno sportello bancario lontano dalla
zona in cui risiedono o svolgono l’attività;
clienti che cambiano frequentemente lo sportello bancario prescelto per l’appoggio dei
pagamenti;
clienti che indicano per l’appoggio dei pagamenti un conto corrente intestato ad un
soggetto diverso dal cliente medesimo;
clienti che chiudono frequentemente un finanziamento di importo ingente in netto anticipo
o subito dopo averlo richiesto;
clienti che richiedono un finanziamento di valore spropositato rispetto al bene acquistato;
soggetti estranei al rapporto ed al nominativo finanziato che intervengono in caso di
inadempimento del cliente e provvedono alla sistemazione degli insoluti di importo
significativo direttamente presso l’Agenzia mediante denaro contate o assegni.
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E’ bene sottolineare che dette casistiche non hanno un ruolo esaustivo nell’attività di valutazione
dell’operazione che rimane, comunque, legata principalmente alla vostra esperienza professionale e alle
informazioni di cui disponete.
E’ obbligatorio comunicare eventuali operazioni a rischio di riciclaggio.
Le operazioni che qualsiasi Agente \ Mediatore Creditizio reputa sospette di riciclaggio devono
essere segnalate secondo l’apposita procedura prevista nella citata Policy 46.
Alle operazioni sospette non deve essere data esecuzione finché non sia stata effettuata
un’adeguata valutazione delle stesse.
Si badi bene che il cliente segnalato all’UIF non deve esserne assolutamente informato.
Tutta la procedura da adottarsi per effettuare le segnalazioni di operazioni sospette deve essere
espletata in maniera tale da assicurare la massima riservatezza.
In merito a tale procedura si raccomanda agli agenti ed ai mediatori creditizi, quando
richiesto dalla Funzione Compliance di Barclays Bank PLC GRB, particolare collaborazione nel
fornire tutte le necessarie informazioni sulla clientela da loro gestita, in maniera da poter rilevare
eventuali anomalie nel più breve tempo possibile.
1.10
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
Alla fase dell’identificazione segue la fase della registrazione entro 30 giorni nell’Archivio Unico
Informatico delle seguenti informazioni:
a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di
instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del
titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate
o frazionate (cioè compiute con più operazioni singolarmente comprese fra euro 3.098,74= ed euro
15.000,00=, effettuate in un circoscritto periodo di tempo - 7 giorni antecedenti l’operazione - in modo
tale da costituire nondimeno parti di un’unica operazione).: la data, la causale, l'importo, la tipologia
dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del
soggetto per conto del quale eventualmente opera.
Ai sensi dell’Art. 37, comma 2, l’AUI è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza,
la completezza e l’immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il
mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze.
Nonostante la normativa preveda che l’Agente in attività finanziaria debba adempiere a tali
obblighi per il tramite di una comunicazione all’intermediario con il quale collabora dei dati e delle
informazioni oggetto di registrazione e conservazione (art. 36, comma 4, D.Lgs. 231/07), il principio per
cui gli stessi non possano considerarsi esonerati dall’obbligo di tenere un registro dei soggetti coi quali
vengono a contatto, durante l’esercizio della propria attività professionale, non viene meno. In tal senso si
è pronunciata anche l’associazione di categoria ASSOFIN.
Per quanto riguarda i mediatori creditizi, essi hanno l’obbligo di istituire l’archivio unico nel caso in cui,
in relazione alla natura del prodotto oggetto dell’attività di mediazione, ci siano informazioni da registrare
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e conservare con le modalità e secondo gli obblighi normativi sopra descritti. L’archivio unico può essere
tenuto e gestito anche da terzi, purché gli operatori ne mantengano l’accesso diretto ed immediato,
conservandone sempre e comunque la responsabilità in termini di obblighi di registrazione e
conservazione dei dati.
Alla luce di quanto precede gli agenti, nonché i mediatori creditizi, devono:
1) identificare i soggetti nei confronti dei quali svolgono l’attività di promozione e conclusione dei
contratti;
2) avere istituito l’AUI;
3) acquisire e conservare nell’AUI:
(i)
con riferimento ai rapporti continuativi, tutte le informazioni relative alla data ed ai
dati identificativi, nonché alle informazioni attinenti alle operazioni di conclusione
dei contratti di qualunque ammontare (l’identificazione deve essere effettuata volta
per volta dagli agenti o dai mediatori creditizi, all’atto dell’operazione, in presenza
del cliente, attraverso un documento valido per l’identificazione, non scaduto);
(ii)
con riferimento alle operazioni, tutte le informazioni relative alla data di consegna dei
mezzi di pagamento, al numero dell’eventuale rapporto continuativo movimentato,
all’ammontare ed al tipo dei mezzi di pagamento di importo, anche frazionato,
superiore a 15.000,00 euro
I dati identificativi dei clienti devono essere riportati e registrati, non oltre i trenta giorni
dall’acquisizione delle informazioni, insieme con la descrizione della prestazione fornita. Le informazioni
raccolte, nonché la relativa documentazione, devono essere conservate per almeno dieci anni, che
decorrono dal compimento dell’operazione o, per quanto riguarda i dati identificativi del cliente, dalla
identificazione ed acquisizione del cliente.
Pertanto, sia l’agente in Attività Finanziaria sia il Mediatore Creditizio (qualora si presentino le
condizioni), debbono costituire un proprio archivio unico, distinto e separato da quello dell’intermediario
finanziario ed alimentato dati secondo i criteri precedentemente esposti.
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2. LA SANCTIONS POLICY
Gli agenti in attività finanziaria, nonché i mediatori creditizi che operano per le società di
Barclays hanno il dovere, legale e morale, di impedire che terroristi, organizzazioni criminali e regimi
corrotti utilizzino Barclays per scopi correlati al crimine finanziario.
La Politica Sanctions stabilisce in che modo Barclays dovrà conformarsi alle norme sanzionatorie,
al fine di non esporre la medesima a procedimenti legali e sanzioni disciplinari, tra cui sanzioni
pecuniarie, la sospensione forzata delle attività e persino la detenzione delle persone coinvolte. Si tratta di
sanzioni gravi, che rispecchiano l’importanza di queste norme nella prevenzione del terrorismo, del
crimine organizzato, della corruzione e dei regimi di repressione.
Il rispetto della Sanctions Policy è obbligatorio per tutto il personale, agenti e mediatori creditizi
compresi.
I processi di controllo automatizzati che Barclays utilizza aiutano a prevenire le violazioni di tali
leggi.
La Sanctions Policy stabilisce la posizione del Gruppo sull’accettabilità di fare business con taluni
Paesi, entità e individui. Questo non solo al fine di proteggerne la reputazione ma anche per gestire a
livello globale i reati in ambito finanziario.
La politica Sanctions pone restrizioni su:
individui ed enti con cui possiamo stabilire o mantenere delle relazioni d’affari;
pagamenti che Barclays effettua e riceve.
Le sanzioni finanziarie sono utilizzate dalla comunità internazionale per:
incoraggiare un cambiamento nei comportamenti di un paese o di un regime;
fare pressione su un paese o un regime;
fungere da strumento di applicazione delle leggi quando la pace e la sicurezza internazionali
sono messe in pericolo e gli sforzi diplomatici sono risultati vani;
prevenire e impedire il finanziamento dei terroristi e degli atti terroristici.
Le sanzioni dovrebbero colpire i seguenti obiettivi:
terroristi noti o sospetti;
trafficanti di droga;
regimi repressivi, come la Corea del Nord e il Myanmar (Birmania), i loro ufficiali
governativi e i relativi enti statali;
persone coinvolte nel commercio di diamanti grezzi che provengono da zone di conflitto
(conflict diamonds).
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Alcune sanzioni finanziarie mirano a impedire l'erogazione di servizi finanziari di qualsiasi genere
e spesso richiedono il congelamento dei beni e la denuncia alle autorità nelle giurisdizioni competenti. In
altri casi, le sanzioni sono più selettive e consentono l'erogazione di alcuni servizi finanziari.
Le banche si impegnano attivamente nella lotta ai crimini finanziari e giocano un ruolo importante
nell'implementazione delle sanzioni finanziarie.
Per ogni informazione ulteriore riguardo la Sanctions Policy contattate la funzione Compliance.
2.1
L’ACCERTAMENTO DELLA RESIDENZA DEI CITTADINI STRANIERI
In specifici casi i cittadini dei Paesi sanzionati possono essere finanziati se dimostrano di non
essere residenti nel Paese sottoposto ad embargo (a tempo indeterminato o determinato, a seconda del
programma di sanzioni previsto).
Ai fini dell'accertamento della residenza in Italia dei cittadini stranieri, va verificato il permesso
di soggiorno, tenendo presente che lo stesso ha una validità limitata stabilita in base al motivo per il quale
viene concesso. Le date di rilascio, scadenza e rinnovo sono sempre annotate sul permesso di soggiorno.
Lo straniero che soggiorni in Italia da almeno sei anni, titolare di un regolare permesso di
soggiorno e che dimostra di avere un reddito sufficiente al proprio sostentamento e a quello della propria
famiglia, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno per sé, per il coniuge e per i figli minori
conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
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3. LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA
3.1
LA TRASPARENZA
La normativa sulla trasparenza è applicabile ai rapporti tra Agente \ Mediatore Creditizio e
cliente ed a tutti i prodotti a questo promosso. La trasparenza è definibile in termini di:
a) percezione immediata delle reali condizioni economiche che regolano il rapporto stesso
(norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari);
b) salvaguardia dell’integrità dei circuiti finanziari legali attraverso il contrasto ad attività
illecite (norme antiriciclaggio);
c) garanzia dell’adeguatezza delle prestazioni contrattuali tra le parti (legge anti-usura);
d) divieto di utilizzare i dati personali per scopi diversi da quelli per cui si è instaurato il
rapporto, garantendo il diritto alle persone di mantenere il controllo sulle proprie
informazioni.
Le principali disposizioni di legge in materia di trasparenza sono contenute nella legge 154/92
"Trasparenza", nel decreto legislativo 385/93 "TUB", nel Titolo X, capitolo I delle Istruzioni di Vigilanza
di Banca d’Italia, nel Decreto Legislativo 206/2005 e nel Decreto Legge 223/06 e sono state da ultimo
modificate con l’entrata in vigore, il 1 gennaio 2010, delle disposizioni della Banca d’Italia del
29/07/2009.
La normativa sulla trasparenza richiede che il consumatore debba essere informato sulle
condizioni che verranno praticate nelle operazioni proposte. A tal fine prevede una serie di adempimenti a
carico degli enti creditizi, nei diversi momenti del rapporto contrattuale. Vediamo come:
1) FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto deve essere stipulato per iscritto, pena nullità, e una copia dello stesso deve essere
consegnata al cliente. Il contratto include il Documento di Sintesi riepilogativo delle condizioni
economiche che verranno applicate nel corso del rapporto.
Il cliente ha altresì di il diritto di ottenere preventivamente copia del testo contrattuale idoneo
per la stipula.
Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia nel caso di offerta fuori sede, realizzata
attraverso soggetti terzi, si è tenuti a consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto, l’avviso
contenente i “principali diritti del cliente” e il foglio informativo. La Banca acquisisce dal cliente
un’attestazione dell’avvenuta consegna, che conserva agli atti
Barclays Bank PLC e Barclays Family Spa forniscono agli agenti ed ai mediatori creditizi i dati e
la documentazione necessari per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e verifica che essi rispettino
gli obblighi di trasparenza previsti1.
1
Qualora l’avviso ed il foglio informativo siano redatti dagli agenti stessi, Barclays ne accerta la conformità alle
disposizioni vigenti e la loro idoneità a conseguire pienamente le finalità della disciplina in materia di trasparenza.
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2) INFORMATIVA NEL CORSO DEL RAPPORTO
Nel corso del rapporto l’ente creditizio deve provvedere ad effettuare una comunicazione almeno
annuale delle condizioni applicate, per iscritto e presso il domicilio indicato dal cliente. Tale
comunicazione periodica, a garanzia della trasparenza delle condizioni, deve essere effettuata anche in
sede di chiusura del rapporto.
3) PUBBLICITA’
La legge sulla trasparenza creditizia prevede un sistema di pubblicità per gli enti creditizi e i
soggetti che esercitano professionalmente attività di prestito e finanziamento, nonché gli agenti e
mediatori creditizi che collaborano con essi, i quali devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al
pubblico:
i tassi di interesse effettivamente praticati (dovranno essere indicati il tasso massimo per
le tipologie di operazioni distinte per forma tecnica, durata e classi di importo, nonché la
misura degli interessi di mora);
le altre condizioni praticate per le operazioni di credito;
il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi;
l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.
L'obbligo di pubblicità non può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.
La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico del testo della
legge suindicata nonché di:
avvisi sui principali diritti del cliente;
la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici datati da mettere a disposizione
del pubblico.
Gli avvisi sui principali diritti del cliente e i fogli informativi oltre ad essere datati devono
essere costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle
spese sopra indicati.
Copia degli avvisi sui principali diritti del cliente e dei fogli informativi deve essere conservata
per dieci anni agli atti presso la sede legale e le filiali.
Le informazioni rese pubbliche devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e
non costituiscono offerta al pubblico.
Le stesse informazioni, devono essere indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate
con qualsiasi mezzo, con cui gli enti che erogano credito rendono nota la disponibilità rispettivamente
delle operazioni e dei servizi.
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3.2
MODIFICA DELLE
CONTRATTO
CONDIZIONI
CONTRATTUALI
ED
ECONOMICHE
DEL
L’art. 4, comma 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha apportato nuove sostanziali modifiche all’art.
118 del Testo Unico Bancario (TUB) sulle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.
Il testo dell’articolo riporta ora la necessità, nei contratti a tempo indeterminato, di far approvare
apposita clausola dal cliente per convenire la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre
condizioni previste dal contratto. La modifica unilaterale può avvenire solamente in presenza di un
giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale non può essere
convenuta per le clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse.
Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve comunque essere comunicata
espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di
modifica unilaterale del contratto’, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro
supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente
non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In questo caso, in sede
di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
Se le variazioni contrattuali sono sfavorevoli per il consumatore e non sono state osservate le
prescrizioni contenute nel citato art. 118, queste stesse variazioni sono da ritenersi inefficaci.
In ultimo, il nuovo testo dell’art. 118 T.u.B. specifica che le variazioni dei tassi di interesse
adottate in previsione o inconseguenza di decisioni di politica monetari a riguardano contestualmente sia i
tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.
3.3
CODICE DEL CONSUMO
Il 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206), avente quale finalità quella di riordinare e semplificare la normativa sulla tutela dei
consumatori. Tale provvedimento, articolato in 146 norme, suddivise in sei parti (I disposizioni generali;
II educazione, informazione e pubblicità; III rapporto di consumo; IV sicurezza e qualità dei prodotti; V le
associazioni dei consumatori e l’accesso alla giustizia; VI disposizioni finali), mira a raccogliere in
maniera organica e coordinata l’intera normativa riguardante i rapporti coi consumatori.
La più grande novità riguarda l’esercizio del diritto di recesso nei contratti negoziati fuori dei
locali commerciali e nei contratti a distanza. L’art. 64 del Codice ha previsto una disciplina uniforme
stabilendo che “per i contratti e le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dei locali
commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il
motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi”.
La normativa prevede che il consumatore, che abbia sottoscritto un contratto di credito al
consumo, possa sempre estinguere anticipatamente il prestito (recesso anticipato), versando il capitale
residuo e gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'estinzione, più un compenso che deve
mantenersi nei limiti previsti dalla legge (attualmente l'1% del capitale residuo).
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4. ALLEGATI
Codice Di Condotta (32)
Linee Guida Antiriciclaggio e KYC (45)
POL-032.doc
POL-045
Codice in tema di operazioni sospette (46)
Politica Sanctions (20)
POL-046
POL-20
Circolare Sulla Trasparenza (214)
CIR_BB_214
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