Foglio informativo CGI Finance

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Foglio informativo CGI Finance
FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA SUPERIORI A € 75.000,00
Foglio N. 1
Data aggiornamento : 12/04/2013
Data Decorrenza: 12/04/2013
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA RELATIVE ALL’ACQUISTO DI UNITÀ DA DIPORTO
(Le condizioni di seguito indicate non costituiscono offerta al pubblico di cui all’art. 1336 c.c.)
1. INFORMAZIONI SUL LOCATORE
CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements - SA con capitale di 58.606.156 EUR - SIREN 303 236 186
RCS Lille Métropole – Sede legale: 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Barœul (Francia),
CGL S.A. opera in Italia l’attività di finanziamento in regime di libera prestazione di servizi, senza stabilimento di una
sede o succursale nel territorio dello Stato Italiano, a seguito di autorizzazione ricevuta dalla Banque de France e dalla
Banca D’Italia.
2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Per contratto di Locazione Finanziaria si intende l’operazione di locazione di beni mobili o immobili (in seguito anche
“bene” o “unità da diporto”), effettuata da una società di leasing (in seguito, “Società di leasing o Locatore”) ad un terzo
(in seguito “Cliente o Conduttore”), che può perseguire una duplice finalità e può avere, conseguentemente, un duplice
schema giuridico ed una duplice causa tipica.
- c.d. Leasing Finanziario: in tal caso la Locazione Finanziaria persegue l’acquisto della proprietà del bene e pertanto il
contratto ha la causa tipica e lo schema giuridico del finanziamento, ovvero del contratto di mutuo. Il Locatore acquista
un bene mobile o immobile da un terzo venditore designato dal Conduttore e lo cede a quest’ultimo in Locazione
Finanziaria. In tali fattispecie la durata del contratto si dipana in un arco temporale relativamente breve rispetto
all’effettiva vita utile del bene, prevede la facoltà di riscatto al termine del periodo d’ammortamento dei canoni oltre il
quale il bene, conserva un apprezzabile valore economico. Particolare rilevante del contratto di Leasing Finanziario,
che lo rende simile alla vendita con riserva di proprietà, (1523 e ss. c.c.) consiste nel fatto che nonostante la proprietà
passi solamente al momento in cui venga esercitato il diritto di riscatto, dal momento della consegna del bene, grava
comunque sul Conduttore ogni rischio relativo alla sorte dei beni.
- c.d. Leasing Operativo: in tale secondo caso la Locazione Finanziaria può avere ad oggetto il semplice godimento del
bene per un periodo determinato ad un canone prefissato. Nel Leasing Operativo lo schema giuridico e la causa tipica
corrispondono sostanzialmente a quelli della locazione di diritto comune. Normalmente il contratto si dipana su un arco
temporale molto più lungo, l’ammontare del canone è correlativamente più basso di quanto non accada nel caso de
Leasing Finanziario e non è previsto il diritto di riscatto.
In ogni caso la remunerazione del contratto o corrispettivo del Locatore è costituito dall’interesse applicato sulle somme
corrispondenti al canone della Locazione Finanziaria ed è commisurato a vari parametri fra cui il costo del denaro ed il
rischio sopportato dal Locatore, quest’ultimo determinato, principalmente, dalla durata del contratto e dalle garanzie
offerte dal Conduttore.
L’operazione di Locazione Finanziaria è frequentemente accompagnata da obbligazioni accessorie ed aggiuntive volte a
garantire, per quanto possibile, la soddisfazione del credito del Locatore.
Il contratto di Locazione Finanziaria non fa eccezione in tal senso, ponendo a carico del Conduttore alcune obbligazioni
accessorie ed aggiuntive rispetto al semplice rimborso del capitale, oltre gli interessi alle scadenze pattuite ed alcuni diritti
in favore della Società di leasing quali:
eventuale rilascio di fideiussione da parte del Conduttore;
obbligo di custodia, manutenzione, assicurazione del bene oggetto del contratto.
Il Conduttore ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa con primaria società d’assicurazione, a copertura
dell’eventuale perimento, danneggiamento dei beni oggetto di Locazione Finanziaria.
Rischi tipici
I rischi attinenti al normale svolgimento del rapporto, sono quelli comuni ai contratti di Locazione Finanziaria derivanti
dall’impegno irrevocabile del Conduttore a corrispondere l’importo del canone oltre ad interessi ed oneri accessori,
indipendentemente dal verificarsi di fatti quali, a titolo esemplificativo:
- sopravvenute modifiche della normativa tributaria, civilistica o amministrativa, che deprimano o facciano venir meno la
convenienza alla prosecuzione contratto, per il Conduttore;
- mancato avveramento di condizioni, diritti o aspettative relativamente all’ammissione a gare pubbliche, o all’accesso
ad agevolazioni di qualsiasi natura;
- verificarsi di ogni altro fatto che faccia venir meno l’interesse, da parte del Conduttore, alla prosecuzione del rapporto o
al bene per il quale è stata stipulata la Locazione Finanziaria;
- nei casi in cui l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato a parametri espressivi del costo corrente del
denaro (quali ad esempio l’Euribor), il cliente si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione
all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a canoni fissi costanti per
l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del
denaro. Analogamente nei contratti di locazione finanziaria a tassi misti i Vantaggi e svantaggi sono alternativamente
quelli del tasso fisso o del tasso variabile.
Rischi connessi a particolari vicende
I rischi che attengono alle vicende anomale del contratto di Locazione Finanziaria sono, prevalentemente, quelli connessi
ai casi d’inadempimento, ritardo nell’adempimento da parte del Conduttore oppure a vicende relative alla vita dei beni
acquistati, atteso che il ruolo meramente finanziario del Locatore lo esonera da qualsiasi responsabilità in tal senso, quali
a titolo esemplificativo:
-
risoluzione del contratto e riconsegna del bene oggetto di Locazione Finanziaria;
-
applicazione degli interessi di mora in via automatica (cioè senza necessità di una specifica intimazione);
-
impossibilità di agire verso il Locatore per vizi e difetti relativi al bene acquistato, ritardata, difforme od omessa
consegna da parte del venditore;
-
responsabilità per distruzione, perimento, furto o danneggiamento del bene oggetto di finanziamento;
-
responsabilità dell’obsolescenza di carattere tecnologico o normativo del bene oggetto di finanziamento;
-
verificarsi di ogni altro fatto relativo alla vita del bene oggetto di Locazione Finanziaria.
3. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL’OPERAZIONE
QUANTO PUÒ COSTARE LA LOCAZIONE FINANZIARIA
Il corrispettivo per l’attività di Locazione Finanziaria è dato dalla somma del canone anticipato iniziale e dei canoni
periodici il cui ammontare varia a seconda della struttura dell’operazione finanziaria che tiene conto, tra l’altro, del costo
originario del bene, dell’ammontare dell’importo eventualmente versato a titolo di canone anticipato iniziale, della durata
della locazione, della periodicità dei pagamenti, del prezzo per il diritto di riscatto e del tasso di leasing ecc.
Costo del bene
Superiore ad € 75.000,00
TAEG massimo applicato
9%
Di seguito si fornisce un esempio:
Leasing a tasso fisso
Costo acquisto bene
Durata locazione
Spese istruttoria pratica
Canone iniziale anticipato
Frequenza canoni
Prezzo opzione finale
TAN
Tasso di riferimento
Importo canone periodico
TAEG
Modalità di pagamento
€ 200.000,00 IVA incl
96 mesi
0,0897 % del PA IVA incl.
30 % del PA IVA incl.
mensile
1% del PA IVA incl.
5,65%
Tasso interno di rifinanziamento (TIR) 2,940% rilevato il 10
aprile 2013
0,7985% del PA IVA incl.
5,84%
autorizzazione permanente R.I.D. per addebito in conto
corrente
Si precisa che il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108 e
pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta il tasso effettivo globale
medio riscontrato sul sistema. Pertanto il tasso di leasing applicato sulla singola operazione potrà essere anche superiore
al corrispondente TEGM, ma non potrà mai superare il tasso di usura di cui al comma 4, dell’art. 2 della medesima L. 7
Marzo 1996, n. 108, che è determinato dal TEGM medesimo, aumentato di un quarto, a cui si aggiunge un margine di
ulteriori quattro punti percentuali (“Tassi Soglia”). La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a
otto punti percentuali. I TEGM delle operazioni di locazione finanziaria oggetto di questo Foglio Informativo pubblicati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (sempre consultabili sul cartello esposto nei locali aperti al pubblico ai sensi
dell’art. 2 comma 3 della L. 7 marzo 1996, n. 108) sono i seguenti:
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Costo in unità di Euro del bene locato (al
netto IVA)
Leasing autoveicoli
aeronavali Oltre 25.000
Euro
Leasing strumentale
TASSI MEDI1 (su base annua)
8,05%
6,75%
TASSI SOGLIA (su base annua)
14,0625%
12,4375%
Oltre 25.000 Euro
Periodo di applicazione dal 1° aprile 2013 fino al 30 giugno 2013, decreto ministeriale del 24 dicembre 2010 in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ogni eventuale variazione del costo dell’unità da diporto intervenuta, per qualsiasi causa (ivi compresa, ad esempio, in
via esemplificativa e non esaustiva, oscillazione cambi, tasse, soprattasse, diritti doganali, oneri fiscali, disposizioni
dell’autorità, ecc.), comunque connessa con l’operazione di cui al presente contratto, da facoltà al Locatore di adeguare
automaticamente il corrispettivo della locazione finanziaria.
Altre Condizioni economiche della Locazione Finanziaria
•
Durata della locazione finanziaria: da 3 a 15 anni;
•
Canone Anticipato iniziale: dal 20% al 40%, oltre a Iva ai sensi di legge;
•
Periodicità dei canoni: mensile o trimestrale o semestrale o annuale;
•
Prezzo di riscatto: da 0,01% al 5% oltre ad Iva ai sensi di legge;
•
Deposito cauzionale: Richiesto /non Richiesto;
•
Fideiussione: bancaria o personale: Richiesta/non Richiesta ;
•
Tasso di interesse di mora: tasso legale ex art. 1284 c.c.;
•
Indennizzo per inadempimento: 10% delle rate arretrate non soddisfatte
•
Penale per ritardata consegna dell’unità da diporto: 1/90 dell’ultimo canone annuale o 1/30 dell’ultimo canone
mensile di locazione finanziaria per ogni giorno di ritardo nella restituzione (salvo risarcimento per maggior danno)
Spese tasse ed oneri accessori
Spese istruttoria:
Registrazione contratto:
Stesura perizie tecnico estimative sull’imbarcazione:
Spese notarili:
Variazione domiciliare bancaria:
Rilascio copia documenti (esclusa copia gratuita del contratto):
Spese modificazione scadenziario contrattuale:
Spese gestione subentro:
Spese gestione trasferimento di proprietà
Gestione contravvenzioni/sanzioni, pagamento imposte/tasse inevase:
Gestione sinistri:
Variazione indirrizzo seguito “indirrizzo non identificato”
Variazione data di addebito
Astenzione di un canone
Spese di rapresentazione (insoluti)
Spese di rateizzazione di un debito
0,5% prezzo di acquisto al netto dell’IVA
Tariffe albi professionali
Tariffe albi professionali
Tariffe albi professionali
Euro 18
Euro 16
Euro 100+ costi vivi
Euro 600
Euro 500 a Eur 1000
Euro 100
Euro 100
Euro 20
Euro 18+ costi vivi
Euro 26
Euro 30 + costi vivi
Euro 30 + costi vivi
Indicizzazione dei canoni.
Quando la data di consegna effettiva del bene, come registrata nel verbale di consegna-ricevimento, supera di oltre un
mese la data di emissione della presente offerta, il coefficiente di calcolo dei canoni successivi al primo (che è invece
soggetto alle condizioni particolari), viene rivisto al rialzo o al ribasso mediante applicazione della seguente formula:
∆ canone = Ä TX * K * W * (1+IVAA)
Nuovo canone = canone previsto alla data dell’offerta + ∆ canone Per le pratiche di durata pari o inferiore a 7 anni ∆
TX1 = (0,8466 * ∆ T5) + (0,3822 * ∆ E12)
Per le pratiche di durata superiore a 7 anni
∆ TX1 = (0,3732 * ∆ T10) + (0,4585 * ∆ T5) + (0,2450 * ∆ E12)
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Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto
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∆TX = ∆ TX1 / periodo (/1200 se mensile, /400 se trimestrale, /200 se semestrale, /100 se annuale) ∆ E12 = variazione
dell'EURIBOR 12 mesi tra l’ultimo giorno del mese precedente all’emissione della presente offerta e l’ultimo giorno del
mese precedente alla consegna del bene.
∆ T5 = variazione del TEC 5 tra l’ultimo giorno del mese precedente alla presente offerta e l’ultimo giorno del mese
precedente alla consegna del bene.
∆ T10 = variazione del TEC 10 tra l’ultimo giorno del mese precedente all’emissione della presente offerta e l’ultimo
giorno del mese precedente alla consegna del bene.
K = valore locativo iniziale IVA esclusa2 (1)
W = cumulo dei valori locativi IVA esclusa, calcolati in base alla periodicità dei canoni, dopo ogni canone scaduto, diviso
per (valore locativo iniziale IVA esclusa * numero di canoni)
IVAA = IVA acquisto
4. PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto: l’Utilizzatore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto
solo se ha ottenuto il preventivo consenso del Locatore. Non appena l’Utilizzatore ha adempiuto a tutti gli obblighi
contrattuali maturati alla data del recesso e ha fornito tutta la documentazione richiesta dal Locatore, quest’ultimo
trasferirà all’Utilizzatore la proprietà del bene entro trenta giorni previo pagamento dell’indennizzo previsto allo specifico
articolo contrattuale.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione: Il cliente prima di adire un organo
di composizione stragiudiziale delle controversie può presentare, a mezzo lettera raccomandata A/R un reclamo a CGL –
Servizio Internazionale - BP 6019 - 59706 Marcq-en-Baroeul Cedex o per via telematica (indirizzando un messaggio di
posta a [email protected]). Il reclamo va inviato con lettera raccomandata A/R o in via informatica. L’Ufficio
Reclami evade la richiesta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Se il Locatore dà
ragione al Cliente, la stessa comunica i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Il Cliente – qualora sia
rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in
parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla società) – può rivolgersi a un
mediatore indipendente di cui il Servizio Internazionale provvederà a fornirLe le coordinate dietro semplice richiesta
ovvero può richiedere al Locatore l’indicazione dell’organo di composizione stragiudiziale (partecipante alla rete Fin.Net
promossa dalla Commissione Europea) al quale aderisce. Il cliente che abbia proposto un ricorso ad un mediatore
indipendente deve darne tempestiva comunicazione, inviando all’intermediario copia del ricorso con lettera raccomandata
A/R o posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla proposizione. Resta ferma la facoltà del Cliente di ricorrere
all’autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.
5. LEGENDA
Locatore: è l’intermediario bancario o finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria;
Conduttore: è il cliente debitore che utilizza il bene ricevuto in locazione finanziaria;
Venditore: è il soggetto che vende al Locatore l’unità da diporto scelta dal Conduttore per la locazione;
Consumatore: nel c.d. “Leasing al consumo” è il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
professionale o imprenditoriale eventualmente svolta entro i limiti di importo previsti dalle normative vigenti;
Tasso di Leasing: è il tasso interno di attualizzazione definito nella sezione 3;
Diritto di riscatto: è la facoltà in forza della quale il Conduttore, alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a
tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato;
Valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi,
rispettivamente per il beneficiario e per il pagatore;
Corrispettivo (totale) della locazione finanziaria: è la somma del canone anticipato iniziale e dei canoni periodici
Canone anticipato iniziale: è l’importo del canone iniziale che il Conduttore deve corrispondere prima della decorrenza
della locazione finanziaria e che solitamente è superiore ai canoni periodici;
Canone (periodico): è l’importo periodico del corrispettivo della locazione finanziaria;
Parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del
tasso contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate;
Foro: è l’Autorità Giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in
deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal Codice di Procedura civile.
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Ai fini dell’interpretazione delle presenti condizioni generali, il valore locativo iniziale IVA esclusa corrisponde al
prezzo di acquisto IVA esclusa del bene finanziato, deduzione fatta del 1° canone maggiorato, IVA esclusa, e del
deposito cauzionale. Il valore locativo viene successivamente rivalutato dopo il pagamento di ciascun canone.
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FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO SUPERIORI A € 75.000,00
Foglio N. 1
Data aggiornamento : 12/04/2013
Data Decorrenza: 12/04/2013
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI UNITÀ DA DIPORTO
(Le condizioni di seguito indicate non costituiscono offerta al pubblico di cui all’art. 1336 c.c.)
1. INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE
CGL, Compagnie Générale de Location d'Equipements - SA con capitale di 58.606.156 EUR - SIREN 303 236 186
RCS Lille Métropole – Sede legale: 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en-Barœul (Francia),
CGL S.A. opera in Italia l’attività di finanziamento in regime di libera prestazione di servizi, senza stabilimento di una
sede o succursale nel territorio dello Stato Italiano, a seguito di autorizzazione ricevuta dalla Banque de France e dalla
Banca D’Italia.
2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
Per contratto di finanziamento si intende l’operazione di prestito di denaro, avente come schema giuridico e causa tipica,
essenzialmente il contratto di mutuo, posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (in seguito, “Banca”)
a favore di un terzo, consumatore o professionista, (in seguito, “Cliente”).
Il contratto di finanziamento è solitamente concesso in relazione ad un contratto collegato (compravendita, locazione,
appalto, somministrazione ecc) ed è finalizzato all’immediato pagamento del corrispettivo del soggetto (in seguito,
“Venditore”), che vende il bene o rende il servizio al Cliente con conseguente trasferimento del rischio sulla Banca.
La remunerazione o corrispettivo della Banca è costituita dall’interesse applicato sulla somma concessa a titolo di
finanziamento, che è commisurato a vari parametri fra cui il costo del denaro ed il rischio sopportato dalla Banca stessa,
quest’ultimo determinato, principalmente, dalla durata del finanziamento e dalle garanzie offerte dal Cliente.
L’operazione di finanziamento, è frequentemente accompagnata da obbligazioni accessorie ed aggiuntive volte a
garantire, per quanto possibile, la soddisfazione del credito della Banca.
Finanziamento a Tasso Fisso - Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia
l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è
consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle
singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di
mercato.
Rischi tipici
I rischi attinenti il normale svolgimento del rapporto, sono quelli comuni ai contratti di finanziamento derivanti
dall’impegno irrevocabile del Cliente a corrispondere il rimborso del capitale oltre ad interessi ed oneri accessori,
indipendentemente dal verificarsi di fatti quali, a titolo esemplificativo:
- sopravvenute modifiche della normativa tributaria, civilistica o amministrativa, che deprimano o facciano venir meno
la convenienza alla prosecuzione contratto, per il Cliente;
- mancato avveramento di condizioni, diritti o aspettative relativamente all’ammissione a gare pubbliche, o all’accesso
ad agevolazioni di qualsiasi natura;
- rischio di cambio nel caso in cui il rimborso delle somme di cui al contratto di finanziamento sia espresso e/o
indicizzato in valute diverse dall’Euro;
- rischio connesso all’andamento crescente dei parametri d’indicizzazione (es. Euribor), qualora il Cliente abbia scelto
un tasso variabile;
- rischio connesso al mancato beneficio derivante dall’eventuale andamento decrescente dei parametri d’indicizzazione
(es: Euribor), qualora il Cliente abbia scelto parametri fissi per l’intera durata contrattuale;
Rischi connessi a particolari vicende
I rischi che attengono alle vicende anomale del contratto di finanziamento sono, prevalentemente, quelli connessi ai casi
d’inadempimento, ritardo nell’adempimento da parte del Cliente oppure a vicende relative alla vita dei beni acquistati,
atteso che il ruolo meramente finanziario della Banca la esonera da qualsiasi responsabilità in tal senso, quali a titolo
esemplificativo:
- revoca della disponibilità da parte della Banca all’erogazione di finanziamenti, in caso d’inadempimento del Cliente;
- revoca di eventuali finanziamenti in corso con obbligo di immediata restituzione, in caso d’inadempimento del
Cliente;
- applicazione d’interessi di mora in via automatica (cioè senza necessità di una specifica intimazione);
-
impossibilità di agire verso la Banca per vizi e difetti relativi al bene acquistato, ritardata, difforme od omessa
consegna da parte del Venditore;
responsabilità per distruzione, perimento, furto o danneggiamento del bene oggetto di finanziamento;
responsabilità dell’obsolescenza di carattere tecnologico o normativo del bene oggetto di finanziamento;
verificarsi di ogni altro fatto relativo alla vita del bene oggetto di finanziamento.
3. CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL’OPERAZIONE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) massimo
9%
Tasso Annuo Nominale (TAN) massimo
8,5 %
Il Tasso Nominale Annuo è il tasso che viene applicato al finanziamento per determinare l’ammontare del suo
corrispettivo ed è pari al rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale
prestato) ed il capitale prestato.
Il TAEG indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del
finanziamento concesso. Comprende il Tasso d’Interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese istruttoria della pratica e
di riscossione della rata. Altre spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Oltre al Tasso Nominale Annuo e al TAEG vanno considerati altri costi quali le imposte e le spese di assicurazione del
bene.
Di seguito si forniscono i dati relativi all’esempio:
Finanziamento a tasso fisso
Importo finanziato
Durata
Spese istruttoria pratica
Frequenza rata
TAN
Tasso di riferimento
Importo rata
TAEG
Modalità di pagamento
€ 140.000,00 + IVA
96 mesi
€700
mensile
6%
Tasso interno di rifinanziamento (TIR) 2,940% rilevato il
10 aprile 2013
€1839,80
6,34%
autorizzazione permanente R.I.D. per addebito in conto
corrente
Si precisa che il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108 e
pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta il tasso effettivo globale
medio riscontrato sul sistema. Pertanto il tasso di leasing applicato sulla singola operazione potrà essere anche superiore
al corrispondente TEGM, ma non potrà mai superare il tasso di usura di cui al comma 4, dell’art. 2 della medesima L. 7
Marzo 1996, n. 108, che è determinato dal TEGM medesimo, aumentato di un quarto, a cui si aggiunge un margine di
ulteriori quattro punti percentuali (“Tassi Soglia”). La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a
otto punti percentuali. I TEGM delle operazioni di finanziamento oggetto di questo Foglio Informativo pubblicati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze (sempre consultabili sul cartello esposto nei locali aperti al pubblico ai sensi
dell’art. 2 comma 3 della L. 7 marzo 1996, n. 108) sono i seguenti:
Ammontare del finanziamento
erogato
Credito finalizzato oltre
Euro 5.000,00
Mutui a tasso
fisso
Altri finanziamenti alle
famiglie e alle imprese
TASSI MEDI1 (su base annua)
10,25%
5,42%
10,69%
TASSI SOGLIA (su base annua)
16,8125%
10,7750%
17,3625%
Periodo di applicazione dal 1° aprile 2013 fino al 30 giugno 2013, decreto ministeriale del 24 dicembre 2010 in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1
Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto
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Altre Condizioni economiche del Finanziamento
•
Durata del finanziamento: da 3 a 15 anni ;
•
Periodicità delle rate: mensile o trimestrale o semestrale o annuale;
•
Deposito cauzionale: Richiesto /non Richiesto
•
Fideiussione: bancaria o personale: Richiesta/non Richiesta;
•
Indennizzo per inadempimento: 10% delle rate arretrate non soddisfatte
•
Penale per estinzione anticipata: 6% delle somme dovute
Tempi di Erogazione
•
•
Durata dell’istruttoria: massimo 10 giorni decorrenti dalla presentazione di tutta la documentazione sino alla
stipula del contratto;
Disponibilità dell’importo: massimo 30 giorni decorrenti dalla data di consegna dell’unità da diporto ovvero se la
consegna è già avvenuta dalla stipula del contratto sino alla effettiva messa a disposizione della somma.
Spese tasse ed oneri accessori
Spese istruttoria:
Registrazione contratto:
Stesura perizie tecnico estimative sull’imbarcazione:
Spese notarili:
Variazione domiciliare bancaria:
Rilascio copia documenti (esclusa copia gratuita del contratto):
Spese modificazione scadenziario contrattuale:
Gestione contravvenzioni/sanzioni, pagamento imposte/tasse inevase:
Iscrizione o cancellazione di ipoteca:
Oneri fiscali iscrizione di ipoteca (se dovuti):
Gestione sinistri:
Variazione indirrizzo seguito “indirrizzo non identificato”
Variazione data di addebito
Astenzione di un rate
Spese di rapresentazione (insoluti)
Spese di rateizzazione di un debito
0,5% del importo del finanziamento (minimo €
300)
Tariffe albi professionali
Tariffe albi professionali
Tariffe albi professionali
Euro 18
Euro 16
Euro 100+ costi vivi
Euro 100
Tariffe albi professionali
Tariffe albi professionali
Euro 100
Euro 20
Euro 18+ costi vivi
Euro 26
Euro 30 + costi vivi
Euro 30 + costi vivi
4. PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Estinzione anticipata: Il mutuatario ha la facoltà di estinguere anticipatamente il debito delle rimanenti somme dovute
(capitale residuo dovuto maggiorato di un indennizzo del 6%) osservando un termine di preavviso di due mesi. Tale
facoltà potrà essere esercitata nella misura in cui il finanziatore non possa valersi della decadenza dal beneficio del
termine.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione: Il cliente prima di adire un organo
di composizione stragiudiziale delle controversie può presentare, a mezzo lettera raccomandata A/R un reclamo a CGL –
Servizio Internazionale - BP 6019 - 59706 Marcq-en-Baroeul Cedex o per via telematica (indirizzando un messaggio di
posta a [email protected]).
Il reclamo va inviato con lettera raccomandata A/R o in via informatica. L’Ufficio Reclami evade la richiesta entro il
termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Se il Finanziatore dà ragione al Cliente, la stessa comunica
i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente – qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la
risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla
società) – può rivolgersi a un mediatore indipendente di cui il servizio internazionale provvederà a fornirLe le coordinate
dietro semplice richiesta ovvero può richiedere al Finanziatore l’indicazione dell’organo di composizione stragiudiziale
(partecipante alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione Europea) al quale aderisce.
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Il cliente che abbia proposto un ricorso ad un mediatore indipendente deve darne tempestiva comunicazione, inviando
all’intermediario copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, entro 30 giorni dalla
proposizione.
Resta ferma la facoltà del Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto
dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.
Tempi massimi di chiusura del rapporto di finanziamento: massimo di 120 giorni dalla ricezione da parte del
Concedente del saldo effettuato dal Distributore, di ogni suo debito, così come risultante alla data di effettivo pagamento.
I suddetti tempi sono da intendersi salvo buon fine dei pagamenti.
5. LEGENDA
Concedente: è l’intermediario finanziario creditore che “concede” il finanziamento, erogando una somma di denaro;
Cliente: è il soggetto debitore cui il concedente eroga il finanziamento;
Terzo datore di ipoteca: è il soggetto, diverso dal cliente, proprietario del bene (nave o imbarcazione da diporto) oggetto
della garanzia ipotecaria a favore del concedente;
Consumatore: è il cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale
eventualmente svolta;
Piano di ammortamento: è l’elaborato, prodotto dal sistema informativo del concedente, che riporta il piano delle rate di
rimborso del finanziamento, le loro scadenze, la suddivisione delle stesse in quota capitale e quota interessi nonché il
debito capitale pagato ed il debito capitale residuo ad ogni scadenza;
Rata: è la frazione del corrispettivo del finanziamento che si paga ad ogni scadenza fissata;
T.A.N.: è il tasso nominale annuo che viene applicato al finanziamento per determinare l’ammontare del suo corrispettivo;
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di
istruttoria della pratica e di riscossione della rata. alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi,
rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
Operazioni o servizi accessori: i servizi, anche non strettamente connessi con il finanziamento, prestati o
commercializzati dal concedente congiuntamente al finanziamento stesso, ancorché su base obbligatoria;
Quota capitale quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Capitale residuo: è la quota dell’importo finanziato che il cliente deve ancora corrispondere e che corrisponde alla quota
capitale delle rate a scadere;
Debito residuo: quota del finanziamento che il cliente deve ancora restituire al concedente;
Spread maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Interessi convenzionali di mora: sono gli interessi dovuti per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
Penale per estinzione anticipata: spetta al concedente in caso di rimborso anticipato del finanziamento ed è pari
all’importo che si ricava applicando, al debito residuo del piano di ammortamento, la percentuale indicata nelle
condizioni particolari;
Decadenza dal beneficio del termine: è la facoltà che il concedente ha di esigere immediatamente, nei casi previsti, il
pagamento dell’intero debito;
Ipoteca: è una garanzia che attribuisce al concedente, in caso di insolvenza del debitore, il potere di far vendere il bene
sul quale è iscritta l’ipoteca di 1° grado e di essere pagata con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita dello stesso
bene.
Foro convenzionale: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto
in deroga alle disposizioni sulla competenza
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