Vesentini, Sri - Provincia di Verona

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Vesentini, Sri - Provincia di Verona
8 luglio 2011
N. di Repertorio
40663
Al
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Sri
Atto privato - fornitura di cancelleria per la Provincia di
Verona per gli anni 2011 - 2012 - 2013 - CIG 17114014C7
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N. JOG6 3 di Rep.
PROVINCIA DI VERONA
CONTRATTO DI APPALTO
Fornitura di materiale di cancelleria per la Provincia di Verona per gli anni 2011,
2012 e 2013 . CIG 17114014C7.
L'anno duemilaundici il giorno ... .
.................del mese di V.'.
tra
- l'avv. Michele Miguidi , nato a Verona il 18 giugno 1966, dirigente provinciale,
domiciliato per la sua carica presso la sede della Provincia di Verona , il quale
interviene in rappresentanza e per conto della Provincia stessa, codice fiscale
00654810233 , competente a stipulare i contratti per conto della "Provincia", ai
sensi dell'articolo 107, comma 3 , lett. c) del D.Lgs. n . 267/2000, dell'art. 75 dello
statuto provinciale, dell'art. 17 del regolamento per la disciplina dei contratti, e per
dare esecuzione alla determinazione dirigenziale , n. 2086, in data 16 maggio 2011,
di aggiudicazione definitiva della fornitura di materiale di cancelleria per la
Provincia di Verona, per gli anni 2011 , 2012 e 2013 . Detta determinazione è
inserita nel registro delle determinazioni dirigenziali della Provincia di Verona;
dall'altra parte:
- il signor Vesentini Claudio , nato a Legnago (VR), l'8 settembre 1952, residente in
Cerea (VR), via G. Falcone , n. 16, che interviene in questo Atto nella sua qualità di
amministratore unico , e come tale munito dei necessari poteri, dell'impresa
Vesentini s.r.l., con sede in Cerea (VR), via Sangallo , n. 2, codice fiscale , partita
1
3
i.v.a. e iscrizione alla Camera di Commercio di Verona n. 01381620234.
PREMESSO
- che l'esecuzione della fornitura di cancelleria per la Provincia di Verona, per il
periodo 2011, 2012 e 2013, è stata definitivamente aggiudicata all`Appaltatore"
con la citata determinazione dirigenziale n. 2086 , in data 16 maggio 2011;
- che la suddetta determinazione dirigenziale n. 2086 in data 16 maggio 2011, di
aggiudicazione definitiva della fornitura è divenuta efficace a seguito di verifica,
con esito positivo , del possesso dei prescritti requisiti in capo all"`Appalatatore",
come previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
- che 1`Appaltatore" ha trasmesso dichiarazione, in data 21 giugno 2011 , acquisita
al protocollo generale della "Provincia" in data 27 giugno 2011, come allegato n. 2
alla nota n . 68733 di registro, con la quale comunica gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato , anche non in via esclusiva , alle commesse pubbliche, e le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso, ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- che l'impresa Vesentini s.r.l. ha presentato, come previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione
attestante, tra l'altro, la composizione societaria, l'inesistenza di diritti reali di
godimento o di garanzia sulle quote "con diritto di voto", nonché l'inesistenza di
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta
dichiarazione è stata acquisita al protocollo generale della "Provincia" in data 27
giugno 2011 , come allegato n. 2 alla nota n. 68733 di registro trasmessa dallo
stesso "Appaltatore";
2
- che a termini dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, non è necessario acquisire la certificazione cosiddetta "antimafia",
di importo
trattandosi di contratto
inferiore a
centocinquantaquattromilanovecentotrentasette/07 euro (154.937,07 euro).
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto
segue:
ARTICOLO 1
(Premesse)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne
costituiscono il primo patto.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell'appalto)
1. La "Provincia", come sopra rappresentata, affida all`Appaltatore" che, come
sopra rappresentato, accetta, l'appalto, a misura, per la fornitura di materiale di
cancelleria per la Provincia di Verona, per gli anni 2011, 2012 e 2013.
ARTICOLO 3
(Obblighi dell'Appaltatore)
1. L`Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni , modalità e patti
previsti
dal capitolato speciale d'appalto,
approvato con determinazione
dirigenziale 12 aprile 2011, n. 1517. Detto capitolato è allegato, in copia, al
presente contratto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 4
(Durata del contratto)
1. Le Parti danno atto, a parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3
del capitolato d'appalto , che la durata del contratto è fissata a partire dal 30 maggio
3
2011 , data di comunicazione dell'aggiudicazione della fornitura, fino al 31
dicembre 2013.
ARTICOLO 5
(Corrispettivo dell'appalto)
1. La "Provincia" pagherà all "`Appaltatore", che accetta, per il pieno e perfetto
adempimento del presente contratto , i prezzi unitari degli articoli offerti dallo
stesso in sede di gara risultanti dall ' applicazione del ribasso del trentuno per cento
(31%) sui prezzi posti a base di gara. Il documento contenente i prezzi offerti
dall"'Appaltatore" è allegato al presente atto sotto la lettera "B"per costituire parte
integrante e sostanziale.
2. Le Parti danno atto che l'appalto ha per oggetto un contratto "in forma aperta".
L`Appaltatore", pertanto , si impegna, a richiesta della "Provincia", ad eseguire
l'appalto fino
all'importo massimo contrattuale di euro
quarantacinquemiladuecento ,00 oltre NA (€ 45.200,00 oltre i.v.a.).
3. La "Provincia" informa 1 `Appaltatore", che ne prende atto, che il corrispettivo
è comunque soggetto alla verifica della correttezza della fornitura , sia sotto il
profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal
contratto.
4. La "Provincia" si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede dell'
"Appaltatore" al quale effettuerà i pagamenti tramite bonifico presso il conto
corrente dalla stessa indicato con dichiarazione in data 21 giugno 2011 , citata in
premessa. L`Appaltatore" si impegna a comunicare alla "Provincia" ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.
5. L`Appaltatore " prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle
applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.
4-
6. L`Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessík
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del corrispettivo di cui al precedente punto 1, da notificarsi alla "Provincia", a cura
e spese dell"`Appaltatore" stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il
luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta
dichiarazione nessuna responsabilità è attribuibile alla "Provincia" per pagamenti a
persone non autorizzate a riscuotere.
7. La "Provincia", come sopra rappresentata, dichiara che la spesa è stata
impegnata, con la determinazione dirigenziale n. 2086 del 16 maggio 2011, sugli
impegni che si riportano in via ricognitiva: esercizio 2011 impegni numero 1082,
1083, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099,
1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1128, 1129,
1133; esercizio 2012: impegni numero: 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 338, 335, 336,
337, 340, 341, 342; esercizio 2013: impegni numero 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237, 238, 239, 240, 241, 242. La "Provincia" informa 1`Appaltatore" che le fatture
relative al presente contratto dovranno riportare: il servizio provinciale ordinante; i
riferimenti al contratto (numero di repertorio provinciale e data) e agli impegni di
spesa, come previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. n. 267/2000; ed inoltre, ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D. Lgs. n. 136/2010 e successive
modifiche, il codice identificativo della gara (CIG).
ARTICOLO 6
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L`Appaltatore" si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
-5-
2. In particolare l`Appaltatore" si obbliga:
a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente
contratto sul conto corrente dedicato comunicato alla "Provincia" che, salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o
con mezzi diversi , ma che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni;
b) ad inserire, nei contratti di subappalto o nei subcontratti relativi al presente
appalto, una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità
assoluta dei contratti medesimi;
c) a trasmettere alla "Provincia" i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché
la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari , di cui alla legge n. 136/2010;
d) ad informare contestualmente la "Provincia " e la Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo di Verona qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o
subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti
dalla legge n . 136/2010.
3. Al fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della
legge n . 136/2010, la "Provincia", come sopra rappresentata, dichiara che il codice
identificativo gara (CIG) è 17114014C7.
4. La "Provincia" e 1`Appaltatore " si danno reciproco atto che il presente
contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica
-6-
dell'inadempimento.
ARTICOLO 7
(Risoluzione e recesso)
1. La "Provincia" e 1`operatore economico " si danno reciproco atto, che per la
risoluzione e per il recesso dal presente contratto trovano applicazione, oltre al
sopraindicato articolo 6 , anche gli articoli 15 e 16 del capitolato speciale d'appalto,
già allegato al presente contratto sotto la lettera "A".
ARTICOLO 8
(Foro competente)
1. La "Provincia" e "l'Appaltatore" si danno reciproco atto che eventuali
controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza
esclusiva del giudice ordinario , come stabilito all'articolo 18 del capitolato speciale
d'appalto, già allegato al presente contratto sotto la lettera "A".
2. La "Provincia" e 1`Appaltatore" accettano come Foro competente il Foro di
Verona.
ARTICOLO 9
(Termini di pagamento e interessi moratori)
I. Le Parti concordano , come previsto all'articolo 9 del capitolato speciale
d'appalto, già allegato al presente Atto sotto la lettera "A", che il termine per il
pagamento è previsto in sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento delle fatture
al protocollo generale dell'ente, e che, in caso di ritardi nei pagamenti, la
"Provincia" riconoscerà all`operatore economico" gli interessi automatici di mora
al saggio complessivo del quattro per cento (4%).
ARTICOLO 10
(Cauzione definitiva)
-7-
I. La "Provincia" e l`Appaltatore" dichiarano che, a garanzia del mancato o
inesatto adempimento del presente contratto, 1`Appaltatore" ha costituito, come
previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cauzione
definitiva di quattromilacinquecentoventi euro (E 4.520,00), a mezzo polizza
fideiussoria n. 54/03807LQ in data 9 giugno 2011, stipulata con la società Sara
Assicurazioni s.p.a., agenzia di Verona, Borgo Venezia.
2. La suddetta polizza è stata acquisita al protocollo generale della "Provincia" in
data 27 giugno 2011, come allegato n. 1 alla nota numero 68733 di registro.
3. La "Provincia' e 1`Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta
garanzia sarà progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti
dall'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
4. La "Provincia' e l`Appaltatore" si danno anche reciproco atto che, nel caso di
inadempienze contrattuali da parte dell"`Appaltatore", la "Provincia" ha diritto di
valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che 1`Appaltatore" è tenuto a
reintegrare la cauzione medesima nel termine assegnatogli se la "Provincia" avrà
dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
5. La "Provincia" e 1`Appaltatore" si danno reciprocamente atto, infine, che la
suddetta cauzione cessa di avere effetto solo a seguito della verifica dell'esatta
esecuzione del contratto.
ARTICOLO 11
(Divieto di cessione del contratto)
1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione,
come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, e
successive modificazioni.
ARTICOLO 12
-8-
(Obblighi dell`Appaltatore" nei confronti dei lavoratori dipendenti)
1. Il signor Claudio Vesentini dichiara che 1`Appaltatore" applica ai lavoratori
dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Commercio e
agisce, nei confronti degli stessi dipendenti, nel rispetto degli obblighi retributivi,
contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
ARTICOLO 13
(Spese contrattuali)
1. L`Appaltatore" assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli
oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per
l'I.V.A., che rimane a carico della "Provincia".
ARTICOLO 14
(Valore del contratto e registrazione)
1. La Provincia e l`Appaltatore" dichiarano, ai fini fiscali, che l'importo presunto
del presente contratto ammonta ad euro quarantacinquemiladuecento/00, oltre ad
i.v.a.
2. La presente scrittura privata, non autenticata, sarà registrata solo in caso d'uso,
come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa
parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, poiché
ha ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.
ARTICOLO 15
(Informativa e responsabile interno del trattamento dei dati personali)
1. D sig. Claudio Vesentini dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'utenza esterna,
esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il pubblico e presso l'ufficio
contratti e pubblicata nella pagina iniziale del sito web della Provincia di Verona -9-
0
www.nrovincia.vr.it - alla voce "Privacy".
2. L'avv. Michele Miguidi informa il sig. Claudio Vesentini che "titolare" del
trattamento è la "Provincia" e che, relativamente agli adempimenti inerenti al
contratto e la sua esecuzione , "Responsabile" del suddetto trattamento è lo stesso
avv. Michele Miguidi dirigente del servizio contratti pubblici e , per quanto attiene
ai pagamenti , il dott. Piero Rossignoli , dirigente dell'Area di supporto economico e
finanziario. Detti dirigenti sono indicati nell'elenco dei responsabili verticali del
trattamento dei dati, pubblicato quale allegato al suindicato documento
t
"Informativa per l'utenza esterna".
Letto, confermato e sotoscritto.
Claudio Vesentini
Michele Miguidi
L'anno duemilaundici il giorno diciotto (18) del mese di luglio il sottoscritto
segretario generale dr. Giuseppe Giuliano ha iscritto la presente scrittura
privata al numero 40663 del Repertorio dei contratti della Provincia.
Il segretario generale
eppe Giuliano
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CAPITOLATO D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
Articolo 2.
Oggetto della gara ............................................................................................................ 2
Validità delle offerte e utilizzo della graduatoria ............................................................ 2
Articolo 3.
Oneri dell 'appaltatore preliminari alla stipula ................................................................. 2
Articolo 4.
Articolo S.
Articolo 6.
Articolo 7.
Stipulazione del contratto ................................................................................................ 3
Obbligazioni in ordine all'inizio della fornitura .............................................................. 3
Articolo I.
Articolo 8.
Articolo 9.
Articolo 10.
Condizioni di esecuzione ................................................................................................. 4
Osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti la manodopera ....................... 4
Inadempienze e penalità................................................................................................... 5
Modalità di fatturazione e pagamenti .............................................................................. 5
Articolo 11.
Articolo 12.
Obblighi di tracciabilita' dei ti ........................................................................... 6
Divieto di cessione del contratto^ .............................................................................. 6
Subappalto ....................................................................................................................... 6
Articolo 13.
Recesso della Provincia ................................................................................................... 7
Articolo 14.
Cessione del credito ......................................................................................................... 7
Articolo 15.
Clausola risolutiva espressa del contratto , diffida ad adempiere e risoluzione per
inadempimento ................................................................................................................. 7
Responsabilità .................................................................................................................. 8
Articolo 16.
Articolo 17.
Articolo 18.
Articolo 19.
Articolo 20.
Articolo 21.
Forma delle comunicazioni e domicilio ........................................................................... 8
Risoluzione delle controversie e foro competente ........................................................... 9
Rinvio ...................................................................................................
............................9
Informazioni in materia di sicurezza ............................................................................... 9
Riservatezza ..................................................................................................................... 9
1
Articolo I. Oggetto dé% gara
1 L'oggetto del presente capitolato è la fornitura di materiale di cancelleria le cui tipologie sono
elencate nel listino prezzi , per un importo presunto complessivo relativo al triennio di curo
45.200,00 oltre IVA, corrispondente all'importo annuo di curo 15 .066,66 oltre IVA.
2. Il servizio è inteso a misura e assicurato nella forma del contratto aperto, entro l'importo innanzi
indicato, senza obbligo della Provincia di raggiungere l'importo suddetto.
3. La durata del servizio ha decorrenza, presumibilmente, dal 1° maggio 2011 e termine il 31
dicembre 2013.
4. La Provincia di Verona si riserva la facoltà di estendere il contratto nel limite di 1/5 del suo valore
nel rispetto della normativa vigente.
5. E in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.
6. Ai fini del presente appalto:
6.1. per Ente si intende la Provincia di Verona , altrimenti indicata anche solo con Provincia;
6.2. per operatore economico l'affidatario della fornitura.
7. La Provincia, qualora nel corso del contratto si verificasse la necessità di fornire prodotti non
previsti nel listino prezzi, può invitare l'operatore economico a presentare offerta per le nuove
tipologie di prodotti, valutando la congruità della stessa
8. II corrispettivo per il presente servizio è a misura determinato dai prezzi unitari dei prodotti
indicati sul listino-prezzi, diminuiti del ribasso percentuale unico formulato in sede di gara.
9. li corrispettivo fissato in sede di affidamento deve rimanere inalterato , salva esclusivamente la
revisione periodica annuale dei prezzi, a decorrere dal secondo anno di validità contrattuale,
secondo quanto disposto dall'articolo 115 del decreto legislativo n. 163/2006. In mancanza di costi
standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del suddetto decreto , l'adeguamento dei
prezzi è determinato con riferimento all'Indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi). L'onere di richiesta di
aggiornamento è ad esclusivo carico dell'impresa, che, pena decadenza dai relativi diritti, ha
l'obbligo di avanzare istanza contestualmente a ciascuna fattura , che dovrà essere già gravata
dall'aggiornamento di legge.
10.1 corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell 'offerta economica e saranno determinati a proprio
rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
11. La Provincia indicherà un proprio funzionario preposto al controllo della regolare esecuzione del
contratto.
Articolo 2. Validità delle offerte e utilizzo della graduatoria
1. L'offerta del concorrente è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
2. Il rapporto obbligatorio per la Provincia sorge solamente con la stipula del contratto o, ove sia
possibile disporlo, con l'ordine di anticipata esecuzione , a seguito dell'aggiudicazione definitiva,
nei limiti, in tal caso, della parte eseguita.
3. In caso di revoca dell'aggiudicazione , di fallimento dell'impresa aggiudicataria o di risoluzione
dei contratto con l'aggiudicatario, la Provincia ha la facoltà di interpellare progressivamente i
soggetti in graduatoria, ai fini dell'affidamento del servizio alle medesime condizioni da questi
offerte in sede di gara.
Articolo 3. Oneri dell'appaltatore preliminari alla stipula
I. La stipulazione del contratto avverrà solo previa presentazione da parte dell'operatore economico
aggiudicatario:
1.1. della cauzione definitiva;
1.2. del versamento delle spese inerenti la stipulazione del contratto;
2
1.3. della produzione della documentazione e delle dichiarazioni che saranno richieste per la
stipula stessa.
2. L'operatore economico, nel termine indicato dalla comunicazione formale di avvenuta
aggiudicazione definitiva, è obbligato a costituire la cauzione definitiva, nelle forme e
dell'importo previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
3. La cauzione definitiva garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle somme che la Provincia dovrà
eventualmente sostenere a causa dell'inadempimento dell'operatore economico. Resta salvo per la
Provincia l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
4. La cauzione può essere costituita alternativamente mediante fideiussione bancaria, polizza
assicurativa, polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed autorizzato dal Ministero
dell'Economia e delle finanze ai sensi del D.P .R. 30 marzo 2004, n. 115, con indicazione degli
estremi dell'autorizzazione o con allegazione di copia della stessa.
5. Dalla fideiussione o dalla polizza devono espressamente risultare:
5.1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
5.2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
5.3. l'operatività entro quindici giorni a semplice prima richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La cauzione è ridotta del 500/o se l'operatore economico è in possesso della certificazione UNI CEI
ISO 9001:2000. In caso di riduzione deve essere prodotta copia dichiarata conforme all'originale
della certificazione.
7. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della
fornitura nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, come previsto dall'articolo
113, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, utilizzando a tal fine i provvedimenti
di liquidazione, direttamente rinvenibili dal portale web della Provincia.
8. Qualora la Provincia debba valersi, in tutto o in parte, della cauzione definitiva, l'operatore
economico è obbligato a reintegrarla. La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione nel caso di
risoluzione d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario e
per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi.
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori.
9. La cauzione cessa di avere effetto solo a seguito della verifica all'esatta esecuzione del contratto.
Articolo 4. Stipulazione del contratto
1. L'operatore economico è obbligato a stipulare il contratto , sotto forma di scrittura privata, previo
versamento di tutte le spese, imposte, diritti inerenti e conseguenti al contratto stesso che sono a
suo totale carico , con la sola esclusione dell'I.V.A.
2. Il contratto deve essere sottoscritto nel giorno e nell'ora indicati dalla Provincia con
comunicazione scritta. In caso contrario, la Provincia può procedere , ancora con semplice
comunicazione scritta, a dichiarare decaduto l'operatore economico. In questo caso l'Ente si
riserva di affidare la fornitura al soggetto che succede in graduatoria all'operatore decaduto. La
Provincia pone a carico dell'operatore economico inadempiente le eventuali ulteriori spese che
dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.
3. La Provincia può effettuare eventuali verifiche in qualsiasi momento dell 'effettuazione della
fornitura. La mancanza dei requisiti dichiarati comporta la decadenza dall'aggiudicazione o, se già
intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche
risarcitoria a carico dell'operatore economico.
Articolo S. Obbligazioni in ordine all'inizio della fornitura
1. Dopo l'aggiudicazione definitiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la Provincia si riserva di dar
esecuzione anticipata alla fornitura in pendenza della stipulazione del contratto.
3
Articolo 6. Condizioni di esecuzione
1. L'operatore economico garantisce che i prodotti forniti come descritti nel listino prezzi sono:
1.1. originali, della migliore qualità, esenti da qualsiasi difetto di lavorazione e corrispondono alle
caratteristiche tecniche indicate a fianco di ciascun articolo;
1.2. conformi alle vigenti norme di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
2. Le strutture provinciali competenti richiedono la fornitura per iscritto attraverso apposito ordine.
Tale ordine riguarda una parte dei presente appalto e può essere di qualsiasi entità.
3. L'operatore economico deve evadere l'ordine in maniera completa entro 10 giorni dal ricevimento
dello stesso.
4. La merce ordinata dovrà essere trasportata e consegnata "al piano", a rischio e spesa della ditta
assegnataria (imballo e trasporto compresi), in orari 9-13,30 di tutti i giorni feriali (escluso il
sabato) presso i singoli uffici nelle seguenti sedi:
- Via S. Maria Antica,1 - 37121 Verona (dal piano terra al piano "torretta");
- Via Delle Franceschine, 10 - 37121 Verona;
- Via S. Giacomo, 25 - 37135 Verona;
- Via della Pieve, 64 - 37020 S. Floriano (VR);
- Centro per l'Impiego di S. Bonifacio - Via C. Battisti, 5;
- Centro per l'impiego di Legnago - Via Matteotti, 6;
- Centro per l'Impiego di Bovolone - Via 4 Novembre, 1;
- Centro per l'Impiego di Affi - Loc. CàNove (C.C. Iperaffi);
- Centro per l'impiego di Villafranca - Piazza 4 Novembre;
- Centro Formazione Professionale di Verona - Via Belgio, 6;
- Centro Formazione Professionale di Bovolone - Piazzale Aldo Moro 2;
- Centro Formazione Professionale di Zevio - Via Moro, 40.
5. La consegna dovrà essere accompagnata da apposita bolla descrittiva unitamente alla copia
dell'ordine.
6. Gli addetti a ricevere la merce oggetto della presente fornitura dovranno controllare la
corrispondenza tra la merce consegnata ed il relativo ordine.
7. La Provincia:
7.1. immediatamente restituirà alla ditta le merci che non sono state formalmente ordinate;
7.2. ricuserà quella merce che non dovesse risultare conforme, sotto l'aspetto qualitativo, a quanto
richiesto; la merce respinta dovrà essere sostituita entro 10 giorni con altra pienamente
rispondente.
8. L'accettazione della merce non solleva l'operatore economico dalle responsabilità delle proprie
obbligazioni in ordine a vizi non rilevati all'atto della consegna.
Articolo 7. Osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti la manodopera
1. L'operatore economico si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli
obblighi stabiliti dalle leggi, dalle norme sindacali, assicurative inerenti la manodopera.
2. In particolare, ai lavoratori dipendenti dell'appaltatore devono essere applicate condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro di categoria del
settore . Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l 'INAIL contro gli infortuni sul
lavoro e presso l 'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
3. Qualora l' operatore economico non risulti in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali,
assistenziali e assicurativi , la Provincia procederà alla sospensione del pagamento delle fatture
assegnando all'impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
4. Qualora l' operatore economico non dovesse adempiere entro il predetto termine , la Provincia
procederà alla risoluzione del contratto. La comunicazione alla Provincia di avvenuta
regolarizzazione rimane a carico dell'impresa appaltatrice.
4
S. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'operatore e economico non potrà opporre eccezioni,
né avrà titolo a risarcimento danni.
Articolo 8. Inadempienze e penalità
1. La Provincia. in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli
opportuni controlli relativi alla corretta effettuazione della fornitura in ogni sua fase , senza che a
seguito di ciò l'impresa possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità,
che rimane comunque intera ed assoluta.
2. Ove si verifichino inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Provincia potrà
applicare una penalità come di seguito specificato:
I. per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna: 15 curo;
2.2. per difformità del prodotto per qualità e quantità : 10 curo per ogni prodotto.
3. Le suddette penali sono cumulabili tra loro.
4. La Provincia recupera la penalità mediante ritenuta sulle liquidazioni del corrispettivo delle
prestazioni effettuate.
5. Nelle ipotesi sopra previste , oltre all'applicazione delle penali , la Provincia non compensa le
forniture non correttamente eseguite.
6. In ogni caso la Provincia può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'operatore
economico ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che deve , in tal caso, essere
immediatamente reintegrato.
7. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute la Provincia ha facoltà di risolvere il contratto
secondo quanto previsto nel presente capitolato , con tutte le conseguenze di legge che la
risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi , in danno e ferma
restando l'applicazione delle penali previste.
8. La Provincia comunica l'applicazione della penale all'operatore economico con le modalità
dell'articolo 17 del presente capitolato e l'irrogazione della stessa avverrà ad insindacabile
giudizio dell'Ente , dopo aver valutato le eventuali giustificazioni dell'impresa , che dovranno
pervenire in forma scritta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
Articolo 9. Modalitì di fatturazione e pagamenti
1. L'importo per la gestione della fornitura è corrisposto a misura sulla base degli ordinativi effettuati
dalla Provincia . La fatturazione dovrà essere curata dall'impresa per ciascun ordine, apponendovi i
relativi riferimenti , anche in relazione all'ufficio ordinante.
2. La Provincia liquida le fatture previa verifica:
2.1. del corretto svolgimento del servizio, sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza
dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto;
2.2. della regolarità contributiva.
3. Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal contratto e
dal presente capitolato. L'operatore economico, pertanto, non può pretendere alcun altro onere
aggiuntivo per la prestazione del servizio.
4. La Provincia liquida le fatture relative alla fornitura in oggetto in favore dell'operatore economico
tramite bonifico presso il conto corrente dedicato che sarà comunicato dallo stesso operatore
economico ai sensi dell ' articolo 3 , comma 7 della legge 13 agosto 2010 , n. 136. La Provincia
invierà gli avvisi di pagamento alla sede legale.
5. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte
della Provincia e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo dell'Ente della nuova fattura
corretta. con storno di quella precedentemente emessa; in caso di nuova emissione di fattura non
corretta il termine è interrotto dalla comunicazione dell'errore da parte della Provincia e inizia a
decorrere nuovamente , per l'intero tempo, dal ricevimento della nuova fattura corretta.
6. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto entro 60 (sessanta ) giorni dalla data di ricevimento
della fattura al protocollo generale dell'Ente , salva diversa indicazione formulata in sede di
5
dichiarazione per la partecipazione, secondo le modalità e i termini esplicitati negli atti di gara. Il
termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva irregolare.
7. Per i ritardi nei pagamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, il saggio complessivo degli interessi è fissato convenzionalmente nella misura
complessiva del 4 (quattro) per cento, salva diversa indicazione formulata in sede di dichiarazione
per la partecipazione, secondo modalità e termini esplicitati negli atti di gara. Gli interessi
decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Articolo 10. Obblighi di tracdabilita' dei pagamenti
I. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al D.Lgs. n. 136/2010, il codice identificativo
della gara (CIG 17114014C7) deve essere riportato sulla fattutrt.
2. L'operatore economico deve rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n . 136, modificato e integrato con il decreto legge 12
novembre 2010, n. 187. L'operatore economico trasmette alla Provincia di Verona gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato , anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e
le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul conto stesso , ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, della legge 13 agosto 2010 , n. 136.
3. In particolare l'operatore economico è obbligato:
3.1. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul
conto corrente dedicato comunicato alla Provincia che, salvo quanto previsto dall'articolo 3,
comma 3, della legge n . 13612010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3.2. ad inserire, nei contratti di subappalto o nei subcontratti relativi al presente appalto, mia
clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n . 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;
3.3. a trasmettere alla Provincia i co~ di cui al precedente punto 3.2., affinché la stessa possa
accertare l'inserimento in essi della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;
3.4. ad informare contestualmente la "Provincia" e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Verona qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli
obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge n . 136/2010.
4. L'operatore economico prende atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni . Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica
dell'inadempimento.
Articolo 11 . Divieto di cessione dd contratto
1. Il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.
Articolo 12. Subappalto
Il subappalto è ammesso solo nel rispetto della procedura di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n.
163/2006, fermo restando che l'autorizzazione al subappalto è riconosciuta solo a condizione che
la quota e tipologia di prestazioni non inficino l'efficacia del servizio , la stabilità dei referenti
dell'impresa e la continuità delle prestazioni.
2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 118 comporta l'immediata risoluzione del contratto.
3. In caso di subappalto, l'operatore economico è obbligato a trasmettere alla Provincia copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sr,---lf,+nre . entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento.
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4. Qualora il concorrente intenda riservarsi di effettuare il servizio in subappalto, dovrà
inderogabilmente indicarlo in sede di offerta, negli appositi spazi presenti sul modello A allegato
all'avviso di gara.
5. Anche in caso di subappalto, rimane ferma l'unicità del referente per la Provincia, che rimane
l'operatore economico affidatario, con il quale si terranno tutti i contatti, anche in relazione
all'ordinazione dei singoli servizi ai numeri di telefono e fax, e indirizzi e-mail prestabiliti.
6. L'operatore economico è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni
sociali e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti di
rispettivi dipendenti, nonché quelle in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente
capitolato.
7. L'affidamento in subappalto non esonera l'operatore economico da responsabilità verso la
Provincia.
Articolo 13. Recesso della Provincia
1. Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, la Provincia può recedere dal contratto, in qualunque
tempo e fino al termine del contratto di fornitura.
2. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che
dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione
del contratto.
3. In tal caso, la Provincia riconosce all'operatore economico i corrispettivi per le prestazioni già
effettuate, nonché un' indennità, comprensiva di ogni eventuale spesa, pari al 5% della differenza
tra il valore presunto del contratto e quanto già corrisposto.
Articolo 14. Cessione del credito
1. Qualora l'operatore economico ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del decreto
legislativo n. 163/2006, i crediti derivanti dal contratto, il termine previsto per il pagamento delle
fatture emesse entro i trenta giorni successivi è prolungato di ulteriori 45 giorni , in ragione
dell'aggravio procedimentale richiesto alla Provincia per le verifiche preliminari alle liquidazioni
relative ai crediti ceduti.
2. Nel caso di cessione, l'autorizzazione della Provincia, impregiudicata ogni altra riserva, resta
comunque subordinata all'acquisizione di espressa dichiarazione del cessionario di accettazione
della presente clausola.
3. La cessione del credito deve altresì rispettare tutte le norme in materia di tracciabilità dei
pagamenti secondo quanto previsto D.Lgs, n. 13612010.
Articolo 15. Clausola risolutiva espressa del contratto, diffida ad adempiere e risoluzione per
inadempimento
1. La Provincia, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il
contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva,
comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o al numero di fax indicato in sede di
selezione , nei seguenti casi:
1.1. se a giudizio insindacabile della Provincia, l'inadempimento contrattuale da parte
dell'operatore economico sia tale da non consentire il raggiungimento delle finalità del
contratto, o se il ritardo nell'esecuzione delle diverse prestazioni supera l ' importo massimo
delle penali applicabili ( 10%) del corrispettivo dell'appalto;
1.2. frode dell'operatore economico;
1.3. fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra
situazione equivalente dell'operatore economico , secondo la legislazione italiana o straniera,
se trattasi di concorrente di altro Stato; il contratto si ritiene risolto dal giorno della
dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;,
7
1.4. commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali , accertati
dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o quercia , senza necessità di attendere
l'evolversi dei relativi procedimenti, da considerasi , ai fini di specie, quali gravi
inadempimenti contrattuali;
1.5. impiego di personale non dipendente o di soggetti sprovvisti di contratto di collaborazione o
violazione degli obblighi nei co~ del personale o accertamento definitivo
dell'inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro da parte dell 'operatore
economico o del subappaltatore;
1.6. violazione della normativa sulla sicurezza;
1.7. violazione della privacy di dipendenti o agli altri soggetti i cui dati sono oggetto di
trattamento;
1.8. vertenze promosse verso la Provincia in relazione al contratto e alla sua esecuzione, in
rapporto alle quali la società non intervenga , senza indugio, a sollevare la Provincia stessa,
anche in sede giudiziale;
1.9. in ogni altra causa specificamente prevista dal presente capitolato.
2. In caso di risoluzione per inadempimento , la Provincia, ad esclusione di quanto previsto
dall'articolo 10 del presente capitolato, si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad
adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per
l'esecuzione.
3. Rimane ferma la possibilità della Provincia di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione
per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.
4. La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali previste ed il
risarcimento dei danni. A tal fine la Provincia si rivale sulla cauzione prodotta, salva ogni ulteriore
azione nei confronti dell'impresa.
5. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale e sino alla successiva aggiudicazione, la Provincia
ha diritto di esigere le prestazioni oggetto di gara, senza che l'operatore economico possa in alcun
modo interrompere la fornitura , pena l'incameramento in ogni caso della cauzione definitiva e la
rivalsa per ogni ulteriore danno.
6. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni c
contratti, in quanto compatibili.
Articolo 16. Responsabilità
1. L'operatore economico si obbliga a mantenere la Provincia sollevata e indenne da ogni
responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio
oggetto del contratto.
2. L'operatore economico sarà comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio
rinvenente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Provincia
dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
3. L'operatore economico dovrà comunicare alla Provincia , già in sede di stipula del contratto un
proprio responsabile del contratto, che gestirà in via principale tutti i rapporti con il responsabile
del procedimento ed i referenti della Provincia, ed al quale sia riferibile l'esattezza e la correttezza
dei dati forniti alla Provincia.
Articolo 17. Forma delle comunicazioni e domicilio
1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione della Provincia, all'indirizzo di
posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax al numero
dichiarato dall'operatore economico.
2. L'appaltatore dovrà eleggere domicilio nel territorio della Repubblica Italiana.
8
Articolo 18. Risoluzione delle controversie e foro competente
1. Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo
bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria
ordinaria.
2. Foro territorialmente competente è quello di Verona.
Articolo 19. Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni del codice
civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia , in quanto applicabili, ed in particolare
le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia.
Articolo 20. Informazioni in materia di sicurezza
1. Le operazioni di fornitura non devono interferire con le attività svolte nelle sedi provinciali.
2. Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto , non sono previsti
particolari rischi ai fini della sicurezza , rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell 'operatore
economico , tenuto conto che nelle attività di accesso alle sedi provinciali non vi sono dinamiche
differenti rispetto a quelle segnalate per i dipendenti provinciali.
3. Non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze,
(cosiddetto D.u.v.r . i.), né sono da prevedersi costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto4. Si informa che:
4.1. alcune sedi provinciali sono presidiate da servizio d'ordine o commessi -uscieri;
4.2. alcune sedi provinciali hanno un sistema di accesso regolamentato da sbarra o cancello;
4.3. va prestata la massima attenzione , come nelle ordinarie regole del traffico , nel caso di
concomitanti accessi o uscite.
Articolo 21. Riservatezza
1. La Provincia nomina l'operatore economico Responsabile esterno del trattamento dei dati, nel
rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
2. L'operatore economico si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei
dati da parte del Responsabile esterno che sono pubblicate alla pagina PRIVACY del portale
internet della Provincia e che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.
3. L'operatore economico deve, in ogni caso, comunicare alla Provincia i nominativi dei suoi
collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
4. La Provincia informa l'operatore economico che Titolare del trattamento è la Provincia stessa con
sede a Verona. in via S . Maria Antica 1, e che , relativamente agli adempimenti inerenti al presente
appalto, Responsabile del trattamento è l'avv . Michele Miguidi, dirigente del servizio contratti
pubblici.
5. Tutto il materiale originale sia in forma scritta sia su supporto informatico od altro , creato e/o
preparato per la Provincia in relazione al presente incarico, documentazione resterà di proprietà
esclusiva della Provincia stessa.
6. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, codice in materia di protezione dei dati
personali, si informa che:
6.1. le finalità e le modalità di trattamento dei dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto
ed alla successiva eventuale esecuzione del servizio;
6.2. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
6.3. la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in
oggetto;
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6.4. i diritti spettanti all'interessato sono previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la
rettifica, l'aggiornannento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge , nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi . Le richieste dovranno
essere rivolte al responsabile del tr attamento dei dati personali secondo quanto indicato
nell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
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Ai sensi degli articoli 1341 si approvano specificamente le con igni di seguito indicate:
- articolo 6 condizioni d'esecuzione;
- articolo 8 inadempienze e penalità;
- articolo 9 modalità di fatturazione e pagamenti;
- articolo 13 recesso della Provincia;
- articolo 14 cessione del credito;
- articolo 15 clausola risolutiva espressa diffida ad adempiere e risoluzione per inadempimento;
- articolo 16 responsabilità;
- articolo 17 forma delle comunicazioni e domicilio;
- articolo 18 risoluzione delle controversie e foro competente.
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CORRETTORE A BOCCETTA CON DILUENTE SET PELIKAN BIANCO SET cadauno
CUCITRICE cadauno
CUCITRICE A PINZA ZENITH 515 cadauno
CUCITRICE A PINZA ZENITH 548 E ( in metallo) cadauno
CUCITRICE A PINZA ZENITH 590 (in plastica) cadauno
CUCITRICE DA TAVOLO ZENITH 502 cadauno
DISTRIBUTORE COLLA PRITT PERMANENT O REMOVIBILE WA 150/160 cadauno
€ 2,25
€ 1,89
€ 1,93
€ 0,83
€ 5,78
€ 18,63
€ 12,42
€ 9,94
€ 21,74
€ 2,17
REFILL PERMANENT O REMOVIBILE PER DISTRIBUT. COLLA PRITT WA 155/165 cadauno
€ 1,29
ELASTICI A LASAGNA IN PARA al chilo
ELASTICI A LASAGNA IN GOMMA al chilo
€ 4,81
€ ,8
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ELENCO ARTICOLI CANCELLERIA ANNI 2011 -2012-2013
G 2
-1
prezzi di
aggiudicazione
(al netto di i.v.a.) Í
ELASTICI IN GOMMA GRANDI MISURE al chilo
ELASTICI IN GOMMA VARIE MISURE al chilo
ETICHETTE ADESIVE A MODULO CONTINUO AD 1 PISTA 100X36 cadauno
ETICHETTE ADESIVE SU FOGLIO A4 X LASER VARIE MISURE a confezione
€ 3,85
€ 3,85
€ 0,01
€ 6,64
ETICHETTE ADESIVE VARI FORMATI ALLA BUSTA DA 10 FOGLIETTI a confezione
€ 0,48
EVIDENZIATORI VARI COLORI FILA o PELIKAN o STABILO cadauno
FALDONI PORTA GAZZETTE UFF.LI cadauno
FALDONI CON LEGACCI (3 lacci), dorso 12 cm. Altezza 35 cm, larghezza 25 cm cadauno
FERMACAMPIONI a confezione
FERMAGLI LEONE N. 2 a confezione
FERMAGLI LEONE N. 3 a confezione
FERMAGLI LEONE N. 4 a confezione
€ 0,58
€ 0,81
€ 0,81
€ 0,87
€ 0,72
€ 0,12
€ 0,14
FERMAGLI LEONE N. 5 a confezione
€ 0,18
FERMAGLI LEONE N. 6 a confezione
€ 0,22
FORBICI PER UFFICIO CM. 18 cadauno
GOMME LAUFER 140 cadauno
GOMME STAEDTLER cadauno
INCHIOSTRO PER TIMBRI CON OLIO PELIKAN cadauno
INCHIOSTRO PER TIMBRI SENZA OLIO PELIKAN cadauno
LEVAPUNTI ZENITH 580 cadauno cadauno
LUCIDI PER FOTOCOPIARE F.TO A/4 ESSELTE cadauno
LUCIDI PER RILEGARE F.TO A/4 ESSELTE cadauno
MATITA PER CANCELLARE PELIKAN SR 10 cadauno
MATITE cadauno
MATITE STAEDTLER cadauno
MATITE BICOLORE PUNTA GROSSA cadauno
MATITE BICOLORE PUNTA NORMALE cadauno
MINE CAPILLARI 0,5 (H; HB; B) a confezione
MINE CAPILLARI 0,7 (H; HB; B) a confezione
NASTRO ADESIVO MAGIC TAPE 3M 810 cadauno
NASTRO ADESIVO MAGIC TAPE 3M 811 cadauno
NASTRO ADESIVO PER PACCHI AVANA 50X66 COMET cadauno
NASTRO ADESIVO PER PACCHI BIANCO 50X66 COMET cadauno
€ 1,37
€ 0,39
€ 0,58
€ 1,09
€ 0,90
€ 3,02
€ 14,12
€ 13,48
€ 1,03
€ 0,16 7
€ 0,24
€ 1,35
€ 0,77
€ 0,48
€ 0,68
€ 1,25
€ 1,70
€ 1,25
€ 1,25
NASTRO ADESIVO TRASPARENTE 15 X 10 COMET cadauno
€ 0,15
NASTRO ADESIVO TRASPARENTE 15 X 33 COMET cadauno
NASTRO ADESIVO TRASPARENTE 15 X 66 COMET cadauno
NASTRO ADESIVO TRASPARENTE 50 X 66 COMET cadauno
NASTRO BIADESIVO 50X3 MT. cadauno
NASTRO BIADESIVO 15X12 MT. Cadauno
NASTRO ADESIVO PER RILEGARE COLORATO MIS. 38X2,7 TELATO cadauno
NASTRO ADESIVO PER RILEGARE COLORATO MIS. 19X2,7 TELATO cadauno
€ 0,39
€ 0,55
€ 1,25
€ 0,71
€ 1,12
€ 1,16
€ 0,84
PENNARELLI INDELEBILI PUNTA TONDA O SCALPELLO TRATTO MARKER cadauno
€ 0,68
PENNARELLI PER LAVAGNA MAGNETICA VELLEDA MARKER cadauno
PENNARELLI PUNTA MEDIA TIPO PAPERMATE COD. 31011 cadauno
PENNARELLI TRATTO PEN cadauno
PENNE BIC CRISTAL NERE, ROSSE, BLU cadauno
PENNE BIC A SCATTO cadauno
€ 0,85
€ 0,57
€ 0,39
€ 0,16
€ 0,48
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ELENCO ARTICOLI CANCELLERIA ANNI 2011 -2012-2013
prezzi di
aggiudicazione
(al netto di i.v.a.)
PENNE PENTEL PEN N 50 cadauno
PENNE PILOT BPS 135 F NERE BLU E ROSSE cadauno
PENNE PILOT BPS GP PUNTA MEDIA E FINE NERE BLU ROSSE cadauno
PENNE PILOT BXV5 NERE BLU ROSSE cadauno
PENNE SUPER PIRAT PER CANCELLARE L'INCHIOSTRO cadauno
PENNE UNI BALL SIGNO 100 cadauno
€ 0,76
€ 0,71
€ 0,74
€ 1,03
€ 0,70
€ 1,00
PENNE UNI-BALL EYE MICRO cadauno
€ 1,29
PERFORATORE A DUE FORI PASSO 8 MEDI SPESSORI cadauno
PORTA MINE CAPILLARI 0,5 cadauno
PORTA PENNE cadauno
PORTAPROGETTI DELSO LINE DORSO 4 cadauno
PORTAPROGETTI DELSO LINE DORSO 10 cadauno
PORTAPROGETTI DELSO LINE DORSO 6 cadauno
PORTAPROGETTI DELSO LINE DORSO 8 cadauno
PORTAPROGETTT EUROBOX DORSO CM. 04 cadauno
PORTAPROGETTI EUROBOX DORSO CM. 06 cadauno
PORTAPROGETTI EUROBOX DORSO CM. 08 cadauno
PORTAPROGETTI EUROBOX DORSO CM. 10 cadauno
PORTAPROGETTT EUROBOX DORSO CM. 15 cadauno
POST-IT GRANDI 76X 127 3M cadauno
POST-IT MEDI 76X76 3M cadauno
POST-1T PICCOLI 38X50 3M cadauno
POST-IT INDEX MINI 11,9X43,2 mm. 3M cadauno
POST-IT SEGNA PAGINA ADESIVO cm. 4,5X1,2 a confezione
PUNTI ZENITH 130 CONF. DA 10.000 PUNTI a confezione
PUNTI ZENITH 515 CONF. DA 1.000 PUNTI a confezione
PUNTINE DA DISEGNO SCATOLETTE DA 100 PEZZI a confezione
PUNTINE DA DISEGNO A 3 PUNTE SCATOLETTE DA 100 PEZZI a confezione
QUADERNI cadauno
QUADERNONI A/4 cadauno
QUADERNONI A QUADRETTI COPERTINA RIGIDA MONOCROMATICA cadauno
RACCOGLITORI A 2 ANELLI F.TO QUADERNO IN CARTONE cadauno
RACCOGLITORI A 2 ANELLI F.TO QUADERNO IN PVC cadauno
RACCOGLITORI A 2 ANELLI F.TO QUADERNONE IN CARTONE cadauno
€ 4,57
€ 2,57
€ 0,96
€ 1,77
€ 2,23
€ 1,83
€ 1,94
€ 0,96
€ 2,22
€ 2,35
€ 2,50
€ 3,18
€ 0,61
€ 0,55
€ 0,39
€ 1,74
€ 0,99
€ 3,85
€ 0,68
€ 0,25
€ 1,00
€ 0,31
€ 0,58
€ 3,85
€ 1,83
€ 2,86
€ 3,08
RACCOGLITORI A 2 ANELLI F.TO QUADERNONE IN PVC cadauno
€ 3,85
RACCOGLITORI A 4 ANELLI F.TO QUADERNONE IN CARTONE cadauno
RACCOGLITORI A 4 ANELLI F.TO QUADERNONE IN PVC cadauno
€ 2,99
€ 4,50
RACCOGLITORI CON CHIUSURA A GANCI H. 10CM. 28 X 37 "TIC-TUC" in cartone spess.ai 3
lati H10 mm.8 e ai 2 lati 28x37 mm.2, apertura totale (non a sportello) cadauno
€ 5,14
RACCOGLITORI DELSO LINE G 13 - G 14 - G 12 - G 15 cadauno
RACCOGLITORI LOVELY DORSO 8 CM. A 2 ANELLI cadauno
RACCOGLITORI RESISTO ART. 210941 cadauno
RICAMBI PER QUADERNI AD ANELLI cadauno
RICAMBI PER QUADERNONI AD ANELLI cadauno
€ 2,57
€ 1,61
€ 7,72
€ 0,26
€ 0,48
RICAMBI PER RUBRICA TELEFONICA AD ANELLI CONF.20 cadauno
€ 2,41
RIGHELLI CM 30 cadauno
RIGHELLI CM 50 cadauno
RUBRICHE MYLAR ALFABETICA F.TO A/4 cadauno
RUBRICHE TELEFONICHE AD ANELLI SIMILPELLE F.TO 15X21 cadauno
€1,06
€ 1,06
€ 2,19
, 7,62
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ELENCO ARTICOLI CANCELLERIA ANNI 2011 -2012-2013
prezzi di
aggiudicazione
(al netto di i.v.a.)
SETTIMANALI DA TAVOLO A SPIRALE cadauno
SPAGO IN GOMITOLI GR. 100 FINO 2,3/4 cadauno
SPAGO IN GOMITOLI GR. 100 MEDIO 2/2 cadauno
SPAGO IN GOMITOLI GR. 100 GROSSO 2,7 cadauno
SPAGO IN GOMITOLI GR. 500 FINO cadauno
SPAGO IN GOMITOLI GR. 500 MEDIO cadauno
SPAGO IN GOMITOLI GR. 500 GROSSO cadauno
TAGLIACARTE cadauno
TAGLIERINE PER CARTA cadauno
LAME RICAMBIO PER TAGLIERINE CONFEZIONE DA 10 LAME a confezione
TAMPONE PER TIMBRI MIS. 0° PELIKAN cadauno
TAMPONE PER TIMBRI MIS. 1 ° PELIKAN cadauno
TAMPONE PER TIMBRI MIS. 2°PELIKAN cadauno
TAPPETTINO MOUSE cadauno
TEMPERAMATITE A 1 FORO IN METALLO cadauno
€ 4,81
€ 0,58
€ 0,77
€ 1,09
€ 2,50
€ 2,73
€ 3,73
€ 1,25
€ 0,42
€ 0,61
€ 11,87
€ 4,94
€1,86
€ 1,61
€ 0,29
TEMPERAMATITE A 2 FORI IN METALLO cadauno
€ 0,58
TIMBRO DATARIO 4 MM. Cadauno
TIMBRO DATARIO 5 MM. Cadauno
TIMBRO NUMERATORE 6 CIFRE MANUALE cadauno
TIMBRO NUMERATORE 8 CIFRE MANUALE cadauno
TIMBRO POSTA PRIORITARIA cadauno
€ 3,73
€ 3,73
€ 3,73
€ 4,97
€ 4,97
VASCHETTE PORTA CORRISPONDENZA TRANSIT ESSELTE cadauno
€ 2,09
BUSTE TRASPARENTI 50 x 35
BUSTE BIANCHE 23 x 33
BUSTE BIANCHE A5
COLLA VINAVIL
COLLA GEL 3 M
FISSATIVO 3M SCOTCH SPRAYMOUNT
€ 0,50
€ 0,05
€ 0,02
€ 3,85
€ 1,24
€ 9,32
MATITE ACQUERELLABILI STABILO
€ 9,32
MATITE CARBOTELLO 750100
€ 0,52
articoli per i Centri di Formazione Professionali
Blocco Master per schizzi carta centrimetrata bianca
Busta PVC trasparente f.to 50x70 cadauno
Cancellino con impugnatura per lavagna ardesia cadauno
€ 2,00
Cancellino con impugnatura a strappo per lavagna bianca cadauno
€ 0,62
Cartella in prespan con elastico portadisegni f.to 50x70 cadauno
Cartoncino avoriato formato A3 gr. 90 cm. 29,7x42 per attestati - modalità RGB - modalità CMYK
cadauno
€ 3,07
Cartoncino bianco formato A4 gr. 210 per fotocopiatrice (conf da 125 fogli)
€ 7,25
Cartoncino bianco formato A3 gr. 210 per fotocopiatrice
€ 12,90
Cartoncino monoruvido 200 gr. 100x70 colorato cadauno
€ 0,37
Correttore a penna bianco coprente cadaauno
€ 0,52
Dorsetti raccoglitori tondi spessore da 11 a 20 mm. Cadauno
Fissativo spray Pelikan cadauno
€ 0,11
Foglio carta disegno Fabriano F/4 liscio f.to cm. 50x70 cadauno
€ 0,33
Foglio carta disegno Fabriano F/4 ruvidio f.to cm. 50x70 cadauno
€ 0,33
Pagina 4 di 5
€ 0,61
€ 0,66
€ 0,39
€ 6,52
ELENCO ARTICOLI CANCELLERIA ANNI 2011 -2012-2013
prezzi di
aggiudicazione
(al netto di i.v.a.)
Foglio carta disegno Fabriano F/4 liscio f.to cm. 50x35 cadauno
€ 0,17
Foglio carta disegno Fabriano F/4 ruvido f.to cm. 50x35 cadauno
€ 0,17
Fogli lucidi fotocopiabili f.to A3 - scatola da 100 fogli la scatola
€ 12,98 -
Foglio lucido fotocobiabile A4 (scatola da 100 fogli)
Gessi colori assortiti C.M.P.- scatola da 12 pezzi -
€ 8,97
€ 3,80
Gessi tondi bianchi la scatola
€ 1,52
Gomma a matita "Perfection 7057" marca Faber Castell
€ 1,24
Libretto giustificativo assenze allievi, permessi entrata/uscita, rapporto scuola/famiglia cadauno
€ 0,40
Loctite super attak da 5 gr. Cadauno
€ 1,81
Matita KOH-I-NOOR 2B cadauno
Matita KOH-I-NOOR HB cadauno
€ 0,45
€ 0,45
Nastro adesivo in carta altezza mm. 19 cadauno
Nastro biadesivo trasparente altezza mm 12 su supporto strappo di plastica e lunghezza m. 6,3
€ 0,36
Pastelli colorati scatola da 40 colori (Prsimalo Aquarelle marca Caran d'Ache o Fabercastell)
€ 26,22
Pennarelli Velleda grossi rif. 1781 cadauno
€ 0,62
Pennello Martora serie 55 6
€ 4,66
Pennello Martora serie 55 4
€ 5,71
Pennello Martora serie 55 8
€ 5,71
Pennarelli colorati a punta sottile scatola da 18 pezzi
Pennarelli marca Giotto a punta sottile (scatola da 12 pezzi)
€ 17,39
€ 1,24
Pennarelli marca Giotto a punta grossa (scatola da 12 pezzi)
€ 2,69 -j
Refil per compasso 2H cadauno
€ 0,12
Registro del professore rilegato da una classe cadauno
Registro del professore rilegato da due classi cadauno
€ 1,24
Registro del professore rilegato da tre classi cadauno
€ 3,73
Risma da 300 fogli carta fotocopie 90 gr. f.to A4 21x29,7 colori tenui la risma
Risma da 300 fogli carta fotocopie 90 gr. f.to A4 21x29,7 monocolore - colori vivi la risma
€ 3,60
Risma da 300 fogli carta fotocopie 90 gr. f.to A3 42x29,7 monocolore - colori tenui la risma
Risma da 300 fogli carta fotocopie 90 gr. f.to A3 42x29,7 colori tenui la risma
€ 7,55
€ 8,85
Risma da 500 fogli carta fotocopie 80 gr. f.to A4 21 x29,7 monocolore - colori tenui la risma
Risma da 500 fogli carta fotocopie 80 gr. f.to A3 42x29,7 colori tenui la risma
€ 3,04
Squadra per disegno tecnico con angolo da 45 gradi cadauno
Squadra per disegno tecnico con angolo da 30 gradi cadauno
€ 0,50
€ 0,50
€ 2,21
€ 2,48
Pagina 5 di 5
€ 4,16
€ 7,42