deposito a risparmio procedure esecutive immobiliari
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deposito a risparmio procedure esecutive immobiliari
FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO A RISPARMIO PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI (DR03) INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio Calvi – Società Cooperativa Piazza Risorgimento, 16 - 82029 – San Marco dei Cavoti (BN) Tel.: 0824 996711 - Fax: 0824 996730 Email: [email protected] Sito internet: www.bccsanmarcocavoti.it Registro delle Imprese della CCIAA di Benevento n. 52880 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4736 - cod. ABI 08997 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159783 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca. È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento. I depositi a risparmio possono essere: a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento; b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito. Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore. Tra i principali rischi vanno tenuti presente: Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto. Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi). Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto. Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. LIBRETTI NOMINATIVI Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto. I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato. L’ammontare del deposito non ha limiti. È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00. LIBRETTI AL PORTATORE Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante per la natura “al portatore” del libretto. Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 04/01/2016 (ZF/000002153) Pagina 1 di 3 Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 il trasferimento di titoli al portatore, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro, deve essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.a.. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere pari o superiore a 1.000 euro. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore, la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di 3.000 euro. Se la violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. N.B. Questo prodotto è destinato esclusivamente agli Uffici giudiziari, agli Organi delegati e ad altri Operatori abilitati per la gestione delle somme in esso depositate derivanti da procedure esecutive immobiliari. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. TASSI 0,2% Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,2% Tasso nominale annuo al lordo della ritenuta fiscale SPESE SPESE PER OPERAZIONE / GENERICHE PRELEVAMENTO CONTANTI SPESE FISSE € 0,00 € 0,00 € 0,00 SPESE MASSIME € 0,00 INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA € 0,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND. € 0,00 STAMPA ELENCO CONDIZIONI € 0,00 GIORNI VALUTA / GENERICHE In giornata DISPONIBILITÀ / GENERICHE In giornata ALTRE CONDIZIONI PERIODO APPL. SPESE FISSE ANNUALE RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI ANNO CIVILE CAPITALIZZAZIONE AVERE ANNUALE Applicata fino all'entrata in vigore della Delibera del CICR attuativa dell'articolo 120 comma 2 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo 1/9/93 n.385). IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO PERIODICO Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria e salvo esenzioni previste dalla legge. - Persone Fisiche: Attualmente pari a Euro 34,20 annuo. -Persone Giuridiche: Attualmente pari a Euro 100,00 annuo. RITENUTA FISCALE SUGLI INTERESSI CREDITORI Attualmente pari al 26 % IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE A carico del cliente SPESE VIVE Recuperate nella misura effettivamente sostenuta FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 04/01/2016 (ZF/000002153) Pagina 2 di 3 RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto In caso di deposito a risparmio libero o vincolato a scadenza indeterminata il Cliente può recedere in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 1 giorno. Anche la Banca potrà recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 1 giorno, con le modalità di cui al precedente punto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca potrà recedere dal contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Cliente. Il recesso è efficace dal momento in cui l’altra Parte riceve la comunicazione, decorso il termine di preavviso. Il Cliente deve rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni in corso. Nell’ipotesi di deposito vincolato a scadenza determinata sia la banca che il cliente possono recedere solo alla scadenza del vincolo, salvo la facoltà della Banca di consentire, in via eccezionale, rimborsi prima della scadenza alle condizioni indicate nel documento di sintesi o, in caso di libretto al portatore, nel libretto stesso. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Coincidenti con quelli indicati alla precedente voce “Recesso dal contratto”. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca, P.zza Risorgimento, 16 – 82029 – San Marco dei Cavoti (BN), email: [email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.” LEGENDA Imel Istituto di moneta elettronica. Periodicità di capitalizzazione degli Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle interessi spese di tenuta del deposito. Tasso creditore Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del Cliente. Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi Spese di liquidazione Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 04/01/2016 (ZF/000002153) Pagina 3 di 3