afrik asistenza senza frontiera condizioni generali di assicurazione

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afrik asistenza senza frontiera condizioni generali di assicurazione
AFRIK ASISTENZA
SENZA FRONTIERA
CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE
Prodotto assicurativo distribuito da Attijariwafa bank Europe Spa capitale sociale 46 640 180 euros Sede Legale : 6-8, rue Chauchat – 75009 Paris - Sede secondaria – Via
Poliziano,1- 20154 Milano REA MI I954004 – CF & P IVA 07371360962 – Tel. : + 39 02 345 1194 – Fax : + 39 02 365 26583
Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione
de Servizi. - IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia
– RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi.
AFRIK ASISTENZA SENZA FRONTIERA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Questo contratto è regolato dalle disposizioni del Codice Civile relative al contratto di assicurazione. E’ composto dalle seguenti Condizioni Generali di assicurazione completate dal
Modulo di sottoscrizione valevole come Condizioni Particolari.
Versione : 04/02/2016
DEFINIZIONI
I termini che seguono devono essere intesi con le seguenti accezioni :
Assicurati :
• Il contraente, cioè la persona fisica, firmataria del presente contratto, con meno di 65
anni alla sottoscrizione, come risultante dal Modulo di sottoscrizione ;
• I passaggeri trasportati a titolo gratuito nel veicolo assicurato sono coperti per le sole
prestazioni di trasporto verso l’officina, l’hôtel o l’ospedale più vicino.
Altri assicurati, secondo l’opzione scelta, e semprechè indicati nel Modulo di sottoscrizione :
• Il coniuge o il convivente more uxorio del contraente (con meno di 60 anni al momento
della sottoscrizione) e/o I figli fisicamente a carico del contraente con meno di 25 anni e
residenti residenti in Italia.
• I figli di più di 25 anni residenti nello stesso paese del contraente, sempre che sia stato
pagato il premio per persona come indicato nel Modulo di sottoscrizione.
• E ntro il limite di due, le persone di meno di 60 anni al momento della sottoscrizione,
conviventi del contraente, sempre che sia stato pagato il premio aggiuntivo per persona
come indicato nel Modulo di sottoscrizione.
• I neonati, esclusi i bambini nati morti sono coperti semprechè la madre risulti assicurata.
I neonati sono coperti automaticamente nei primi tre mesi di vita senza dichiarazione
delle generalità all’ Assicuratore. Oltre i tre mesi, le generalità devono essere dicharate
all’Assicuratore e devono essere riportate in una apposite appendice al Modulo di sottoscrizione.
•G
li ascendenti diretti, in primo grado del sottoscrittore assicurato e/o del coniuge di
quest’ultimo purchè siano residenti nello stesso paese del sottoscrittore assicurato e, al
momento di sottoscrizione del contratto o addendum o modifica, abbiano età inferiore ai
60 anni.
Il contraente che raggiunge l’età di 60 anni dopo la sottoscrizione, continua a beneficiare
del rinnovo del contratto ad ogni scadenza. In questo caso, il rinnovo si estende ugualmente
anche agli Assicurati iscritti nel Modulo di sottoscrizione che raggiungono l’età di 60 anni
dopo la sottoscrizione.
In deroga e con riserva di accettazione da parte dell’Assicuratore, gli Assicurati possono avere
più di 60 anni e meno di 65 anni al momento della sottoscrizione, dietro il pagamento di un
supplemento individuale. Anche tali soggetti sono beneficiari del rinnovo del contratto alle
stesse condizioni citate nel paragrafo precedente.
Assicuratore :
IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale :
118 avenue de Paris – CS.40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632
- Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution - : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi (di seguito definito IMA).
Bambini nati morti :
Bambini senza vita alla nascita dopo un periodo di gravidanza di almeno 22 settimane.
Coniuge :
Coniuge inscritta nel registro della famiglia
Copertura Geografica del contratto
il contratto si applica nel caso di decesso di l’assicurato in :
•P
aese di residenza
I seguenti paesi :, Germania, Andorra, Austria, Baleari, Belgio, Bulgaria, Canarie, Costa d’Avorio,
Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda,
Islanda, Italia e isole limitrofe, Liechtenstein, Lussemburgo, Mali, Malta,, Monaco, Norvegia,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, San Marino, Senegal, Slovacchia,
Svezia, Svizzera, Turchia e Vaticano.
Domicilio :
Luogo di residenza principale legalmente identificato sito in Francia, Spagna o Italia.
Figli :
Figli iscritti nello stato di famiglia dell’assicurato o del coniuge
Incidente con danni alla Persona :
Avvenimento impovviso, imprevisibile, occasionato da un avvenimento esteriore all’Assicurato
u ai parenti e indipendente della sua volontà, senza rapporto con una Malattia e che comporta
dei danni fisici.
Intermediario :
Attjariwafa bank Europe - Società Anonima con capitale sociale di € 46 640 180 i.v. - Sede
sociale 6 rue Chauchat 75009 Paris – Francia - RCS Paris 485.031.181- Codice APE 6419Z N° P. IVA FR4748503118100244 - Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro
degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime
di Libera Pretazione di Servizi.
Luogo di inumazione
Il luogo scelto per la sepoltura del defunto situato nel paese di residenza del sottoscritore
legalmente identificato o in uno dei seguenti paesi : Senegal, Mali, Costa d’Avorio, ad esclusione
di qualsiasi altro paese.
Malattia :
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente riscontrabile.
Parente Stretto :
Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’
essere provata da una certificazione anagrafica
Periodo di carenza :
Periodo durante il quale il verificarsi di un evento in garanzia non dà luogo ad alcuna prestazione.
1.
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE 1.1 DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è prevista alle Condizioni Particolari.
La durata del presente contratto è richiamata in una nota posta sopra la firma del contraente
in modo ben visibile.
Il contratto diventa efficace in ogni sua parte alle ore 12.00 del giorno successivo alla data
di sottoscrizione o alla data indicata nelle Condizioni Particolari sempre, che il premio sia
stato pagato.
Tuttavia :
a.In caso di decesso dell’Assicurato o di un Parente Stretto, in conseguenza di un
incidente con danni alla persona, le garanzie avranno efficacia immediata ;
b.In caso di decesso dell’Assicurato o di un Parente Stretto per cause diverse da quelle
di cui al punto a) le garanzie opereranno tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente
accordo.
Il Periodo di Carenza di cui al punto b) non si applica, tuttavia, agli Assicurati che
abbiano sottoscritto con altra compagnia un contratto di assistenza equivalente, purchè
quest’ultimo sia già efficace in vigore alla data di efficacia del presente contratto.
1.2 DISDETTA, RISOLUZIONE E RECESSO
Ciascuna delle Parti può disdettare il presente contratto alla data di scadenza con un preavviso
di due mesi.
In caso di durata superiore a un anno, la disdetta prima della scadenza del termine previsto
nelle Condizioni Particolari dà luogo alla restituzione della parte residua del premio.
Il contraente puo’ disdettare il contratto in caso di modificazione del premio da parte dell’Assicuratore, fino a quindici giorni prima della scadenza annuale del contratto.
Inoltre, l’Assicuratore puo’ risolvere il contratto con lettera raccomandata al Domicilio del
contraente indicato nelle Condizioni Particolari nei seguenti casi :
- mancato pagamento del premio da parte del contraente nei dieci giorni seguenti la scadenza
e l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello
della scadenza stessa. Nell’ ipotesi di cui sopra il contratto è risolto di diritto se l’Assicuratore,
nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto, non agisce per la riscossione ;
l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione
in corso e al rimborso delle spese ;
- di dichiarazione inesatta di un rischio o di non-dichiarazione di aggravamento del rischio.
Le comunicazioni di cui sopra effettuate dal contraente possono essere svolte :
- con l’invio di una lettera raccomandata ar alla agenzia AWBE presso la quale è attestato il
contratto o direttamente presso l’Assicuratore - tramite una dichiarazione con ricevuta presso la sua agenzia AWBE o tramite costatazione
di un ufficiale giudiziario.
Il preavviso decorre dalla data di invio della lettera attestata dal timbro postale.
1.3 SURROGAZIONE
L’Assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di
essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
1.4 PRESCRIZIONE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli
altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui
si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
1.5 PREMIO E MODIFICA TARIFFARIA
1.5.1
Al momento della sottoscrizione
Il giorno della sottoscrizione, il contraente deve pagare il premio totale citato nelle Condizioni
Particolari. Il pagamento è effettuato in contanti il giorno della sottoscrizione, tramite prelievo
sul conto indicato nelle Condizioni Particolari oppure tramite carta di debito/credito.
1.5.2
Rinnovo del contratto
In caso di rinnovo del contratto alla scadenza, il contraente deve pagare il premio totale
indicato nell’avviso di scadenza entro i dieci giorni che seguono il ricevimento dell’avviso ; il
pagamento del premio si effettua in contanti, tramite prelievo automatico sul conto descritto
nelle Condizioni Particolari oppure tramite carta di debito/credito.
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AFRIK ASISTENZA SENZA FRONTIERA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1.5.3
Non pagamento del premio
Il non pagamento del premio nei tempi stabiliti comporta la sospensione delle garanzie o la
resiliazione del contratto secondo le condizioni dell’articolo 1.2.
Se il pagamento del premio e delle altre somme messe in mora secondo l’articolo 1.2 è
effettuato durante il periodo di sospensione del contratto, il contratto riprende 24 ore dopo
il pagamento.
Se il pagamento del premio è effettuato dopo la resiliazione del contratto, il premio resta
acquisito alla IMA a titolo di indennizzo.
1.5.4
Modifica del premio
Il premio puo’ essere rivisto alla scadenza del contratto. In questo caso, il contraente puo’
resiliare il contratto in conformità all’articolo 1.2.
1.6 INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati
personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento nell’ambito dei rapporti
contrattuali, La informiamo di quanto segue :
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000
000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – C.S. 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia
– RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al
controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution - : 61, rue Taitbout - 75436 Paris
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Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative previste a
favore dell’Assicurato, nonché delle connesse attività gestionali e contabili.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento :
• avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati
i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle
operazioni o complessi di operazioni indicate all’articolo 4, comma 1 del Codice Privacy :
raccolta ; registrazione e organizzazione ; elaborazione compresi modifica, raffronto/
interconnessione ; utilizzo comprese consultazione, comunicazione ; conservazione ;
cancellazione/distruzione ; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità,
integrità, tutela ;
• è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ;
• è svolto anche mediante l’uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica
o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
Comunicazione dati a soggetti terzi
I dati potranno essere comunicati a :
• prestatori di assistenza, società collegate o controllate da IMA o dalla stessa incaricate,
in Italia o all’estero, per la gestione e l’esecuzione delle obbligazioni di cui alla polizza
assicurativa ;
• enti, organismi pubblici, associativi e consortili propri del settore assicurativo (ad es.
Ivass, ANIA), nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia imposta da
Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie e/o disposizioni di organi pubblici.
• a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni operanti in Italia o all’estero (anche fuori
dall’Unione Europea), aventi finalità di ricerca o statistiche, assicurative, di gestione dei
sistemi informativi, ad Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti
dall’esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla Legge.
Consenso al trattamento
Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l’interessato manifesti il proprio consenso
al trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come
individuati dall’art. 4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta.
Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all’erogazione di prestazioni contrattuali che coinvolgono l’interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento
anche senza consenso – art. 24 –. Tale deroga non opera nel caso di dati sensibili, per i quali
resta sempre essenziale la raccolta di un consenso scritto.
Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un’adeguata
raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né
successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter contemperare l’esigenza di
adempiere alle previsioni contrattuali con l’esigenza di protezione dei dati, si informa che il
trattamento di eventuali informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove
indispensabile all’erogazione del servizio richiesto dall’interessato, ma che tali dati verranno
immediatamente cancellati al termine della prestazione su richiesta espressa dell’interessato.
Diritti dell’interessato
L’articolo 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui
quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la
loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché
della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento ; di ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati ; di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a : IMA Servizi Scarl – Ufficio Protezione Dati
-, Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI).
1.7RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere
inoltrati per iscritto alla Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami, Piazza
Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – Milano ; fax : +39 02 26223973 – e-mail :
[email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all’IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure
a mezzo fax al numero 06.42.133.353/745 oppure anche via PEC all’indirizzo ivass@pec.
ivass.it, utilizzando il modulo di cui al seguente link https://www.ivass.it/consumatori/reclami/
allegato2_guida_ai_reclami.pdf
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS,
può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire
l’Autorità Giudiziaria.
In particolare potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi :
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto
Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni) ; in talune materie,
comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di
risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento
di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si
accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite
l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto ;
• p rocedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132
(convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la
stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza
di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto ;
• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo
contratto.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
1.8 DOMANDA DI MODIFICA
Per ogni domanda di modifica del contratto (combiamento di indirizzo, di dati bancari, aggiunta
o soppressione di un assicurato, cambiamento di beneficiario del forfetto funerario…) il
contraente invia la sua richiesta per lettera alla sua agenzia AWBE, oppure presentandosi di
persona presso la sua agenzia.
1.9 LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto è soggetto alla legge del paese di residenza nel giorno della sottoscrizione.
1.10 DIRITTO DI RECESSO
Per ogni sottoscrizione fuori agenzia, il contraente ha un diritto di recesso da far valere senza
dover giustificarne il motivo e senza alcuna penalità, entro quattordici giorni.
Il termine di cui sopra decorre dalla data di conclusione del contratto o dalla data di ricezione
dei documenti contrattuali.
Questo diritto di recesso non si applica ai contratti resi completamente esecutivi dalle due
parti in seguito alla richiesta espressa del contraente prima che quest’ultimo eserciti il suo
diritto di recesso. In questo caso, il premio totale annuale è dovuto.
Questa facoltà di recesso si esercita tramite l’invio di una lettera raccomandata al agente
AWBE, non oltre il quattordicesimo giorno a partire dalla data di sottoscrizione.
2.
AMBITO D’APPLICAZIONE DELLE GARANZIE
2.1 SINISTRI COPERTI
IMA interviene 24 ore/24 ore e 365 giorni all’anno in caso di decesso di un Assicurato ;
Le garanzie prestate da IMA sono prestate senza franchigia kilometrica.
L’assistenza in caso di decesso in tutti i casi diversi dall’ Incidente con danni alla
persona viene erogata dopo un Periodo di Carenza di 3 mesi dalla data di efficacia
del contratto.
Le garanzie si applicano per i soggiorni nel limite di novanta (90) giorni consecutivi
all’anno in uno dei paesi sotto la copertura geografica del contratto.
2.2 PAESE DI RESIDENZA
L’Assicurato deve essere domiciliato in Francia, Spagna o Italia.
3.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE GARANZIE
3.1
DENUNCIA DI SINISTRO
Salvo caso fortuito o di forza maggiore, l’Assicurato deve, sotto pena di decadenza,
denuncia a IMA, al più tardi entro tre giorni, ogni sinistro che potrebbe attivare la messa
in opera delle garanzie di assistenza.
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capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Si puo’ contattare la IMA 24 ore su 24 per telefono ai numeri seguenti :
N° : 02 24 12 82 71
Oppure dall’estero N° : + 39 02 24 12 82 71
Le garanzie di assistenza prestate direttamente da IMA oppure messe in opera previo il suo
accordo preliminare.
Sono escluse le spese che l’Assicurato o i Parenti hanno sostenuto senza l’accordo
preliminare di IMA con l’attribuzione di un numero di sinistro.
IMA non puo’ sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso pubblico d’urgenza (soccorso primario, polizia, protezione civile, pompieri) ne prendere a carico le spese derivanti da tali interventi. Inoltre, IMA puo’ intervenire solo nei limiti posti dalle autorità
locali.
3.2 DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
L’attivazione delle garanzie è subordinata all’invio di documenti giustificativi. In assenza di
questi elementi, IMA potrà richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute, per la messa in
opera precedente alla ricezione dei documenti giustificativi.
3.3RIMBORSI
I rimborsi delle fatture in divisa estera sono effettuati in euro, sulla base del tasso di cambio
in vigore alla data di fatturazione.
I rimborsi sono effettuati nel termine di 30 giorni a partire dalla ricezione di un fascicolo
completo integrante tutti i documenti giustificativi richiesti.
I rimborsi sono effettuati entro il limite degli importi che sarebbero stati sostenuti da IMA se
li avesse corrisposti essa stessa.
3.4 RELAZIONE CON L’ASSICURATO E AWBE
3.4.1Modifiche
L’Assicurato deve informare immediatamente la sua agenzia AWBE nel paese di sottoscrizione
di ogni modificazione delle Condizioni Particolari, soprattutto la variazione del suo indirizzo, dei
suoi dati bancari e dei beneficiari del contratto citati nelle Condizioni Particolari.
3.4.2Contatto
L’Assicurato puo’ contattare dall’Italia il numero telefonico 02 24 12 82 71 oppure dall’ estero
il numero telefonico +39 02 24 12 82 71 :
• per ogni informazione amministrativa relativa al suo contratto,
• per ogni informazione relativa alle sue garanzie,
• per ogni domanda di assistenza, in Italia e all’estero,
• per la messa in opera delle garanzie : IMA SERVIZI – Dipartimento Assistenza - Piazza
Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI).
4. LIMITAZIONI ALL’APPLICAZIONE DELLE GARANZIE
4.1 DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENZE
Ogni falsa dichiarazione, reticenza, inesattezza o omissione nella dichiarazione del
rischio è sanzionata con la nullità del contratto o una riduzione delle garanzie.
Ogni dichiarazione inesatta o reticente al momento del sinistro comporterà la perdita di
tutti i diritti alla garanzia ; peraltro, IMA potrà richiedere il rimborso totale o parziale delle
spese che sono considerate come la conseguenza diretta di questo comportamento.
4.2 FORZA MAGGIORE
IMA non sarà ritenuta responsabile della mancata o ritardata esecuzione delle sue
obbligazioni nei casi di forza maggiore o a fronte di eventi quali la pandemia, atto
di terrorismo, guerra o guerra civile rivoluzione, movimento popolare, sommossa,
sciopero, sequestro o provvedimenti delle pubbliche Autorità, pirateria, esplosione di
ordigni, effeti nucleari o radioattivi, eventi naturali aventi caratteristiche di calamità.
4.3 ALTRE ESCLUSIONI
A – Esclusioni comuni
Sono comunque esclusi i sinistri derivanti da :
• partecipazione dell’Assicurato a competizioni sportive, concorsi, gare automobilistiche o motociclistiche, o alle loro prove preparatorie ;
• fatto volontario o doloso commesso dall’ Assicurato in violazione della legislazione
in vigore nel paese dove si trova.
B – Esclusioni applicabili all’assistenza in caso di decesso :
• Ogni sinistro avvenuto prima della sottoscrizione,
• L’accompagnamento del defunto quando la data viaggio non corrisponde con quella
del rimpatrio della salma.
• Il rimborso sulla base di fotocopie di giustificativi di spesa.
•P
er le garanzie descritte negli articoli 5.1.5, 5.2 e 5.3, la presa a carico sarà effettuata solo se la lettera di richiesta di rimborso arriva ad IMA entro 3 mesi dalla
data di decesso (come da data del timbro postale).
• Il versamento di un forfetto funerario per il decesso di bimbi nati morti e quelli di
meno di tre mesi.
• L es garanzie previste in caso di decesso quando lo stesso è causato da una malattia
la cui insorgenza è anteriore alla data di sottoscrizione e di cui è scientificamente
provato che la stessa non poteva insorgere senza che la persona assicurata ne
fosse al corrente.
• Il rimpatrio della salma di bambini di più di tre mesi se essi non sono stati comunicati ad IMA.
• Il decesso dell’Assicurato per cause diverse dall’Incidente con danno alla persona,
che si verifichi entro 3 mesi dalla data di efficacia del contrato o dalla data di
dichiarazione di un nuovo assicurato in relazione al presente contratto.
• Il pagamento delle spese funerarie in caso di decesso di un assicurato che non sia
il sottoscrittore, il coniuge del sottoscrittore, il figlio del sottoscrittore.
• I decessi verificatisi durante un soggiorne superiore a novanta (90) giorni consecutivi in uno dei paesi previsti dalla “Copertura Geografica del Contratti “ /fuori
dal paese di residenza).
5. GARANZIE IN CASO DI DECESSO
5.1 RIMPATRIO DELLA SALMA NEL LUOGO DI INUMAZIONE
In caso di decesso avvenuta in un paese di territorialità
• IMA organizza e si prende a carico il trasporto della salma fino al luogo di inumazione
scelto dai famigliari, ai sensi delle condizioni di seguito definite.
5.1.1 Preparazione della salma
Secondo i desideri della famiglia, IMA prende a carico :
• Le cure di conservazione se necessarie,
• La pulizia rituale,
• Il personale per la messa in bara della salma.
5.1.2 Bara
IMA prende a carico le spese del feretro necessarie al trasporto :
• Una bara export dello spessore di 22mm con 4 manici,
• Una imbottitura in taffetas,
• Una piastra d’identità,
• Un oblo’ con sportellino,
• Una bara in zinco e filtro depuratore.
5.1.3 Trasporto della salma
IMA prende a carico :
• Il personale alla partenza della salma,
• Il passaggio in un luogo di preghiera comune più vicino al luogo di messa in bara (corteo
funebre e personale), secondo i desideri della famiglia,
• Il trasporto dopo la messa in bara verso l’aeroporto più vicino al luogo della messa in
bara,
• Le pratiche consolari, se necessarie,
• Le pratiche e formalità di rimpatrio, se necessarie,
• Il trasporto aereo, se necessarie,
• Le autorizzazioni di polizia,
• Le spese come segue : formalità aeroportuali, preparazione della bara, consegna in
compagnia, tasse di LTA e Dogane, tassa IRC, condizionamento specifico, deposito di
una notte e di pedaggio, se necessarie,
• Le spese di pedaggio
5.1.4 Rimpatrio di oggetti personali
Su richiesta della famiglia il trasporto degli effetti personali dalla città del decesso alla città di
inumazione in Mali, Costa d’Avorio o Senegal purché entro il massimale di 90 chilogrammi.
5.1.5 Formalità per il trasporto della salma verso il luogo di inumazione
IMA prende a carico :
• Le pratiche e le formalità aeroportuali,
• Il trasporto verso il luogo di inumazione o il domicilio nel paese di inumazione, in base
alle preferenze della famiglia.
Se non è possibile per IMA il trasporto della salma fino all’aeroporto di destinazione scelto
dalla famiglia (in particolare per cause di forza maggiore) IMA partecipa alle spese sostenute fino ad un massimo di 400€ (tasse comprese). Questa participazione sarà versata sul
conto del contraente in caso di decesso di una persona assicurata. Nel caso di decesso del
contraente assicurato, il rimborso delle spese funerarie verrà effettuato a favore della persona
nominativamente designata dal contraente nel modulo di sottoscrizione o, in mancanza, del
convivente assicurato coniuge o more uxorio del contraente al momento del suo decesso.
In mancanza, della persona assicurata più anziana avente almeno 18 anni e vivente sotto
lo stesso tetto del contraente al momento del suo decesso. In mancanza dei soggetti di cui
sopra, il rimborso sarà effettuato agli aventi diritto del contraente deceduto con un versamento
bancario sul conto del contraente.
5.1.6 Rimborso delle spese di rimpatrio della salma
Secondo le disposizioni dell’articolo 3.1 del presente contratto, se la famiglia ha organizzato da
sola il rimpatrio della salma verso il luogo di inumazione che si trova in un paese della Copertura Geografica, IMA rimborsa le spese di rimpatrio e i biglietti per gli accompagnatori entro un
massimale di 3.300 euro (tasse incluse) alla persona che le ha sostenute (fa fede la fattura).
La trasmissione dei documenti giustificativi seguenti deve essere effettuata entro i 3 mesi
(90 giorni) successivi alla data del decesso :
Prodotto assicurativo distribuito da Attijariwafa bank Europe Spa capitale sociale 46 640 180 euros Sede Legale : 6-8, rue Chauchat – 75009 Paris - Sede secondaria – Via Poliziano,1- 20154 Milano REA MI I954004 – CF & P IVA
07371360962 – Tel. : + 39 02 345 1194 – Fax : + 39 02 365 26583
Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. - IMA ASSURANCES - Società Anonima con
capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi.
AFRIK ASISTENZA SENZA FRONTIERA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
• Giustificativo fiscale in originale delle spese di rimpatrio della salma dettagliato in ogni
sua parte, deve anche figurare il nome del compania,
• Fotocopia del certificato medico attestante il decesso,
• Certificato anagrafico di decesso originale.
• Documenti giustificativi in originale dei titoli di trasporto.
5.1.7 Inumazione nel paese di residenza
In caso di decesso sopraggiunto nel paese di residenza e di inumazione nel medesimo paese,
IMA organizza e si prende a carico, entro il massimale di € 2 300 (tasse incluse) :
• Il trasporto della salma fino al luogo di inumazione scelto dalla famiglia, ai sensi delle
condizioni di seguito definite.
Le spese di trasporto di un parente stretto, dal suo luogo di residenza (situato obbligatoriamente
nel paese di inumazione) fino al luogo di inumazione. Tali spese saranno coperte nel solo caso
in cui IMA abbia organizzato il rimpatrio della salma.
Se la famiglia ha organizzato autonomamente la sepoltura nel paese di residenza, IMA rimborserà alla persona che ha pagato (a condizione che venga presentata la relativa fattura) i costi
fino a € 2 300 (tasse incluse) Si precisa che questo il rimborso copre le spese di rimpatrio
del corpo e i costi di trasporto del parente stretto.
La trasmissione dei documenti giustificativi seguenti deve essere effettuata entro i 3 mesi
(90 giorni) successivi alla data del decesso :
• Giustificativo fiscale in originale delle spese di rimpatrio della salma, dettagliato in ogni
sua parte, nel quale deve comparire anche il nome del compagnia,
• Fotocopia del certificato medico attestante il decesso,
• Certificato anagrafico di decesso in originale.
• Documenti giustificativi in originale dei titoli di trasporto.
5.2 DECESSO FUORI DELLA COPERTURA GEOGRAFICA
In caso di decesso di un Assicurato sopravvenuto al di fuori di un paese coperto per la
Copertura Geografica, se la famiglia organizza da sola il rimpatrio del corpo verso il luogo
dell’inumazione che si trova in uno dei paesi della Copertura Geografica, IMA rimborsa alla
persona fisica risultante dall’intestazione del giustificativo fiscale originale, le spese di rimpatrio. Il rimborso non potrà essere superiore a € 4.600 (tasse incluse).
La trasmissione dei documenti giustificativi seguenti deve essere effettuata entro i 3 mesi
(90 giorni) successivi alla data del decesso :
• Giustificativo fiscale in originale delle spese di rimpatrio della salma dettagliato in ogni
sua parte, deve anche figurare il nome del compania,
• Fotocopia del certificato medico attestante il decesso,
• Certificato anagrafico di morte in originale,
5.3 COSTI DEL TRASPORTO DI UNA SALMA PRESO A CARICO DA UN ISTITUTO DI
PREVIDENZA SOCIALE
Se il costo del trasporto della salma dell’Assicurato deceduto è stato preso a carico parzialmente da una istituto di Previdenza Sociale, IMA versa la differenza restata a carico della
famiglia con un massimale di 1700€ tasse comprese. Questa somma sarà rimborsata da IMA
alla persona che sostenuto tale spesa (come attestato dal gisutificativo fiscale).
La trasmissione dei documenti giustificativi seguenti deve essere effettuata entro i 3 mesi
(90 giorni) successivi alla data del decesso :
• Giustificativo fiscale in originale delle spese di rimpatrio della salma dettagliato in ogni
sua parte, deve anche figurare il nome del compania,
• Fotocopia del certificato medico attestante il decesso,
• Certificato anagrafico di morte in originale.
• Certificato anagrafico di presa in carico dal istituto di previdenza sociale
Questa garanzia non è cumulabile con le garanzie di rimborso delle spese di rimpatrio
di una salma verso citate negli articoli 5.1.5 e 5.2.
5.4 ACCOMPAGNAMENTO DEL DEFUNTO
IMA prenderà a carico fino a 1 biglietti andata/ritorno per i parenti stretti del defunto residenti
in uno dei paesi della Copertura Geografica dal luogo di decesso fino al luogo di inumazione,
in treno prima classe e/o aereo classe economica, nonché le spese di taxi per i collegamenti
quando necessari. Tali spese sono limitate, nel loro complesso, a € 50 (tasse incluse).
• Decesso di un Assicurato non avente parenti stretti, nel suo paese di residenza ; in
questo caso, IMA prende a carico un titolo di trasporto a favore di una persona residente
nel medesimo paese del defunto, designata dai parenti o dalla comunità del paese di
residenza.
• Tali spese saranno coperte nel solo caso in cui IMA abbia organizzato il rimpatrio della
salma.
5.7 PARTICIPAZIONE ALLE SPESE FUNERARIE
Nel caso di decesso del sottoscrittore assicurato, del suo coniuge assicurato,, del suo e/o dei
loro figli assicurati IMA partecipa alle spese funerarie sostenute fino ad un massimo di 1300€
(tasse comprese). Questo rimborso alle spese funerarie sarà effettuato sul conto del contraente
in caso di decesso di una persona assicurata. Nel caso di decesso del contraente assicurato,
il rimborso delle spese funerarie verrà effettuato a favore della persona nominativamente
designata dal contraente nel modulo di sottoscrizione, in mancanza, del convivente coniuge o
more uxorio assicurato del contraente al momento del suo decesso.in mancanza della persona
assicurata più anziana avente almeno 18 anni e vivente sotto lo stesso tetto del contraente al
momento del suo decesso. In mancanza dei soggetti di cui sopra il rimborso sarà effettuato agli
aventi diritto del contraente deceduto con un versamento bancario sul conto del contraente.
IMA chiedera la trasmissione dei seguenti documenti giustificativi :
• Fotocopia del certificato medico attestante il decesso,
• Certificato anagrafico di morte in originale.
• Gistificativi fiscali originali delle spese funerarie
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione
della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con la società IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale
di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – C.S. 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta
al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - : 61, rue Taitbout - 75436 Paris
Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
• Ammontare complessivo del patrimoni netto : 14 177 182 euros ;
Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale : 7.000.000 euros ;
Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali : 7 177 182 euros ;
• Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente : 2,3 %.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo salvo disdetta di una parte comunicata all’altra parte
tramite raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte consistono in prestazioni di assistenza ai funerali, come
meglio precisate nell’Art 5, 6, 7 e 8. Le prestazioni di cui sopra sono soggette alle limitazioni
ed esclusioni evidenziate nell’ Art. 4.
Ugualmente sono previsti dei massimali i cui meccanismi sono debitamente precisati e chiariti
nei punti relativi alle diverse prestazioni offerte.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Si ribadisce che eventuali dichiarazioni false o reticenti del contraente sulle circostanze del
rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione
sino alla cessazione dell’assicurazione stessa.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione
del rischio.
6. Rivalse
Le condizioni di assicurazione non prevedono rivalse che coinvolgano il contraente o l’Assicurato.
7. Diritto di recesso
Salvo il diritto di cui all’ art. 1.10 non è prevista alcuna apposita clausola di recesso dal
contratto.
8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui
si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
9. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto alla legge italiana.
10. Regime fiscale
Ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), L. 29 dicembre 1990, n. 428, trattandosi di contratto di
assicurazione per interventi di assistenza, per la determinazione dell’imposta sui premi sarà
applicata un’aliquota del 10 %.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri
Trattandosi di prestazione assistenziali, l’Assicurato per attivare i servizi garantiti deve prontamente comunicare il verificarsi del sinistro all’ Assicuratore, fornendo alla stessa tutte le
informazioni necessarie per la corretta gestione del caso.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere
inoltrati per iscritto alla Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami, Piazza
Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – Milano ; fax : +39 02 26223973 – e-mail :
[email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all’IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure
a mezzo fax al numero 06.42.133.353/745 oppure anche via PEC all’indirizzo [email protected].
it, utilizzando il modulo di cui al seguente link http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/ F2180/
Allegato2_Guida_20ai_20reclami.pdf
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Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. - IMA ASSURANCES - Società Anonima con
capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi.
AFRIK ASISTENZA SENZA FRONTIERA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS,
può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire
l’Autorità Giudiziaria.
In particolare potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi :
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto
Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni) ; in talune materie,
comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di
risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento
di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si
accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite
l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto ;
• p rocedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132
(convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la
stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza
di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto ;
• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo
contratto.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet http : //ec .europa .eu/finance/fin-net/ .
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