afrik asistenza senza frontiera condizioni generali di assicurazione
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afrik asistenza senza frontiera condizioni generali di assicurazione
AFRIK ASISTENZA SENZA FRONTIERA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Prodotto assicurativo distribuito da Attijariwafa bank Europe Spa capitale sociale 46 640 180 euros Sede Legale : 6-8, rue Chauchat – 75009 Paris - Sede secondaria – Via Poliziano,1- 20154 Milano REA MI I954004 – CF & P IVA 07371360962 – Tel. : + 39 02 345 1194 – Fax : + 39 02 365 26583 Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. - IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. AFRIK ASISTENZA SENZA FRONTIERA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Questo contratto è regolato dalle disposizioni del Codice Civile relative al contratto di assicurazione. E’ composto dalle seguenti Condizioni Generali di assicurazione completate dal Modulo di sottoscrizione valevole come Condizioni Particolari. Versione : 04/02/2016 DEFINIZIONI I termini che seguono devono essere intesi con le seguenti accezioni : Assicurati : • Il contraente, cioè la persona fisica, firmataria del presente contratto, con meno di 65 anni alla sottoscrizione, come risultante dal Modulo di sottoscrizione ; • I passaggeri trasportati a titolo gratuito nel veicolo assicurato sono coperti per le sole prestazioni di trasporto verso l’officina, l’hôtel o l’ospedale più vicino. Altri assicurati, secondo l’opzione scelta, e semprechè indicati nel Modulo di sottoscrizione : • Il coniuge o il convivente more uxorio del contraente (con meno di 60 anni al momento della sottoscrizione) e/o I figli fisicamente a carico del contraente con meno di 25 anni e residenti residenti in Italia. • I figli di più di 25 anni residenti nello stesso paese del contraente, sempre che sia stato pagato il premio per persona come indicato nel Modulo di sottoscrizione. • E ntro il limite di due, le persone di meno di 60 anni al momento della sottoscrizione, conviventi del contraente, sempre che sia stato pagato il premio aggiuntivo per persona come indicato nel Modulo di sottoscrizione. • I neonati, esclusi i bambini nati morti sono coperti semprechè la madre risulti assicurata. I neonati sono coperti automaticamente nei primi tre mesi di vita senza dichiarazione delle generalità all’ Assicuratore. Oltre i tre mesi, le generalità devono essere dicharate all’Assicuratore e devono essere riportate in una apposite appendice al Modulo di sottoscrizione. •G li ascendenti diretti, in primo grado del sottoscrittore assicurato e/o del coniuge di quest’ultimo purchè siano residenti nello stesso paese del sottoscrittore assicurato e, al momento di sottoscrizione del contratto o addendum o modifica, abbiano età inferiore ai 60 anni. Il contraente che raggiunge l’età di 60 anni dopo la sottoscrizione, continua a beneficiare del rinnovo del contratto ad ogni scadenza. In questo caso, il rinnovo si estende ugualmente anche agli Assicurati iscritti nel Modulo di sottoscrizione che raggiungono l’età di 60 anni dopo la sottoscrizione. In deroga e con riserva di accettazione da parte dell’Assicuratore, gli Assicurati possono avere più di 60 anni e meno di 65 anni al momento della sottoscrizione, dietro il pagamento di un supplemento individuale. Anche tali soggetti sono beneficiari del rinnovo del contratto alle stesse condizioni citate nel paragrafo precedente. Assicuratore : IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – CS.40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi (di seguito definito IMA). Bambini nati morti : Bambini senza vita alla nascita dopo un periodo di gravidanza di almeno 22 settimane. Coniuge : Coniuge inscritta nel registro della famiglia Copertura Geografica del contratto il contratto si applica nel caso di decesso di l’assicurato in : •P aese di residenza I seguenti paesi :, Germania, Andorra, Austria, Baleari, Belgio, Bulgaria, Canarie, Costa d’Avorio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia e isole limitrofe, Liechtenstein, Lussemburgo, Mali, Malta,, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, San Marino, Senegal, Slovacchia, Svezia, Svizzera, Turchia e Vaticano. Domicilio : Luogo di residenza principale legalmente identificato sito in Francia, Spagna o Italia. Figli : Figli iscritti nello stato di famiglia dell’assicurato o del coniuge Incidente con danni alla Persona : Avvenimento impovviso, imprevisibile, occasionato da un avvenimento esteriore all’Assicurato u ai parenti e indipendente della sua volontà, senza rapporto con una Malattia e che comporta dei danni fisici. Intermediario : Attjariwafa bank Europe - Società Anonima con capitale sociale di € 46 640 180 i.v. - Sede sociale 6 rue Chauchat 75009 Paris – Francia - RCS Paris 485.031.181- Codice APE 6419Z N° P. IVA FR4748503118100244 - Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione di Servizi. Luogo di inumazione Il luogo scelto per la sepoltura del defunto situato nel paese di residenza del sottoscritore legalmente identificato o in uno dei seguenti paesi : Senegal, Mali, Costa d’Avorio, ad esclusione di qualsiasi altro paese. Malattia : Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio e oggettivamente riscontrabile. Parente Stretto : Il coniuge, gli ascendenti e discendenti di primo grado dell’Assicurato la cui parentela puo’ essere provata da una certificazione anagrafica Periodo di carenza : Periodo durante il quale il verificarsi di un evento in garanzia non dà luogo ad alcuna prestazione. 1. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE 1.1 DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO La durata del contratto è prevista alle Condizioni Particolari. La durata del presente contratto è richiamata in una nota posta sopra la firma del contraente in modo ben visibile. Il contratto diventa efficace in ogni sua parte alle ore 12.00 del giorno successivo alla data di sottoscrizione o alla data indicata nelle Condizioni Particolari sempre, che il premio sia stato pagato. Tuttavia : a.In caso di decesso dell’Assicurato o di un Parente Stretto, in conseguenza di un incidente con danni alla persona, le garanzie avranno efficacia immediata ; b.In caso di decesso dell’Assicurato o di un Parente Stretto per cause diverse da quelle di cui al punto a) le garanzie opereranno tre mesi dopo l’entrata in vigore del presente accordo. Il Periodo di Carenza di cui al punto b) non si applica, tuttavia, agli Assicurati che abbiano sottoscritto con altra compagnia un contratto di assistenza equivalente, purchè quest’ultimo sia già efficace in vigore alla data di efficacia del presente contratto. 1.2 DISDETTA, RISOLUZIONE E RECESSO Ciascuna delle Parti può disdettare il presente contratto alla data di scadenza con un preavviso di due mesi. In caso di durata superiore a un anno, la disdetta prima della scadenza del termine previsto nelle Condizioni Particolari dà luogo alla restituzione della parte residua del premio. Il contraente puo’ disdettare il contratto in caso di modificazione del premio da parte dell’Assicuratore, fino a quindici giorni prima della scadenza annuale del contratto. Inoltre, l’Assicuratore puo’ risolvere il contratto con lettera raccomandata al Domicilio del contraente indicato nelle Condizioni Particolari nei seguenti casi : - mancato pagamento del premio da parte del contraente nei dieci giorni seguenti la scadenza e l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza stessa. Nell’ ipotesi di cui sopra il contratto è risolto di diritto se l’Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto, non agisce per la riscossione ; l’Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese ; - di dichiarazione inesatta di un rischio o di non-dichiarazione di aggravamento del rischio. Le comunicazioni di cui sopra effettuate dal contraente possono essere svolte : - con l’invio di una lettera raccomandata ar alla agenzia AWBE presso la quale è attestato il contratto o direttamente presso l’Assicuratore - tramite una dichiarazione con ricevuta presso la sua agenzia AWBE o tramite costatazione di un ufficiale giudiziario. Il preavviso decorre dalla data di invio della lettera attestata dal timbro postale. 1.3 SURROGAZIONE L’Assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. 1.4 PRESCRIZIONE Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 1.5 PREMIO E MODIFICA TARIFFARIA 1.5.1 Al momento della sottoscrizione Il giorno della sottoscrizione, il contraente deve pagare il premio totale citato nelle Condizioni Particolari. Il pagamento è effettuato in contanti il giorno della sottoscrizione, tramite prelievo sul conto indicato nelle Condizioni Particolari oppure tramite carta di debito/credito. 1.5.2 Rinnovo del contratto In caso di rinnovo del contratto alla scadenza, il contraente deve pagare il premio totale indicato nell’avviso di scadenza entro i dieci giorni che seguono il ricevimento dell’avviso ; il pagamento del premio si effettua in contanti, tramite prelievo automatico sul conto descritto nelle Condizioni Particolari oppure tramite carta di debito/credito. Prodotto assicurativo distribuito da Attijariwafa bank Europe Spa capitale sociale 46 640 180 euros Sede Legale : 6-8, rue Chauchat – 75009 Paris - Sede secondaria – Via Poliziano,1- 20154 Milano REA MI I954004 – CF & P IVA 07371360962 – Tel. : + 39 02 345 1194 – Fax : + 39 02 365 26583 Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. - IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. AFRIK ASISTENZA SENZA FRONTIERA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1.5.3 Non pagamento del premio Il non pagamento del premio nei tempi stabiliti comporta la sospensione delle garanzie o la resiliazione del contratto secondo le condizioni dell’articolo 1.2. Se il pagamento del premio e delle altre somme messe in mora secondo l’articolo 1.2 è effettuato durante il periodo di sospensione del contratto, il contratto riprende 24 ore dopo il pagamento. Se il pagamento del premio è effettuato dopo la resiliazione del contratto, il premio resta acquisito alla IMA a titolo di indennizzo. 1.5.4 Modifica del premio Il premio puo’ essere rivisto alla scadenza del contratto. In questo caso, il contraente puo’ resiliare il contratto in conformità all’articolo 1.2. 1.6 INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento nell’ambito dei rapporti contrattuali, La informiamo di quanto segue : Titolare del trattamento Titolare del trattamento è IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – C.S. 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution - : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento è finalizzato alla fornitura dei servizi e delle prestazioni assicurative previste a favore dell’Assicurato, nonché delle connesse attività gestionali e contabili. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento : • avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’articolo 4, comma 1 del Codice Privacy : raccolta ; registrazione e organizzazione ; elaborazione compresi modifica, raffronto/ interconnessione ; utilizzo comprese consultazione, comunicazione ; conservazione ; cancellazione/distruzione ; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela ; • è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ; • è svolto anche mediante l’uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Comunicazione dati a soggetti terzi I dati potranno essere comunicati a : • prestatori di assistenza, società collegate o controllate da IMA o dalla stessa incaricate, in Italia o all’estero, per la gestione e l’esecuzione delle obbligazioni di cui alla polizza assicurativa ; • enti, organismi pubblici, associativi e consortili propri del settore assicurativo (ad es. Ivass, ANIA), nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia imposta da Leggi, Regolamenti, Normative Comunitarie e/o disposizioni di organi pubblici. • a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni operanti in Italia o all’estero (anche fuori dall’Unione Europea), aventi finalità di ricerca o statistiche, assicurative, di gestione dei sistemi informativi, ad Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla Legge. Consenso al trattamento Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l’interessato manifesti il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall’art. 4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta. Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all’erogazione di prestazioni contrattuali che coinvolgono l’interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento anche senza consenso – art. 24 –. Tale deroga non opera nel caso di dati sensibili, per i quali resta sempre essenziale la raccolta di un consenso scritto. Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un’adeguata raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter contemperare l’esigenza di adempiere alle previsioni contrattuali con l’esigenza di protezione dei dati, si informa che il trattamento di eventuali informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove indispensabile all’erogazione del servizio richiesto dall’interessato, ma che tali dati verranno immediatamente cancellati al termine della prestazione su richiesta espressa dell’interessato. Diritti dell’interessato L’articolo 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica, delle finalità e modalità su cui si basa il trattamento ; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati ; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a : IMA Servizi Scarl – Ufficio Protezione Dati -, Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI). 1.7RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – Milano ; fax : +39 02 26223973 – e-mail : [email protected] Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure a mezzo fax al numero 06.42.133.353/745 oppure anche via PEC all’indirizzo ivass@pec. ivass.it, utilizzando il modulo di cui al seguente link https://www.ivass.it/consumatori/reclami/ allegato2_guida_ai_reclami.pdf In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS, può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire l’Autorità Giudiziaria. In particolare potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi : • procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni) ; in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto ; • p rocedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto ; • procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo contratto. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/ 1.8 DOMANDA DI MODIFICA Per ogni domanda di modifica del contratto (combiamento di indirizzo, di dati bancari, aggiunta o soppressione di un assicurato, cambiamento di beneficiario del forfetto funerario…) il contraente invia la sua richiesta per lettera alla sua agenzia AWBE, oppure presentandosi di persona presso la sua agenzia. 1.9 LEGGE APPLICABILE Il presente contratto è soggetto alla legge del paese di residenza nel giorno della sottoscrizione. 1.10 DIRITTO DI RECESSO Per ogni sottoscrizione fuori agenzia, il contraente ha un diritto di recesso da far valere senza dover giustificarne il motivo e senza alcuna penalità, entro quattordici giorni. Il termine di cui sopra decorre dalla data di conclusione del contratto o dalla data di ricezione dei documenti contrattuali. Questo diritto di recesso non si applica ai contratti resi completamente esecutivi dalle due parti in seguito alla richiesta espressa del contraente prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso. In questo caso, il premio totale annuale è dovuto. Questa facoltà di recesso si esercita tramite l’invio di una lettera raccomandata al agente AWBE, non oltre il quattordicesimo giorno a partire dalla data di sottoscrizione. 2. AMBITO D’APPLICAZIONE DELLE GARANZIE 2.1 SINISTRI COPERTI IMA interviene 24 ore/24 ore e 365 giorni all’anno in caso di decesso di un Assicurato ; Le garanzie prestate da IMA sono prestate senza franchigia kilometrica. L’assistenza in caso di decesso in tutti i casi diversi dall’ Incidente con danni alla persona viene erogata dopo un Periodo di Carenza di 3 mesi dalla data di efficacia del contratto. Le garanzie si applicano per i soggiorni nel limite di novanta (90) giorni consecutivi all’anno in uno dei paesi sotto la copertura geografica del contratto. 2.2 PAESE DI RESIDENZA L’Assicurato deve essere domiciliato in Francia, Spagna o Italia. 3. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE GARANZIE 3.1 DENUNCIA DI SINISTRO Salvo caso fortuito o di forza maggiore, l’Assicurato deve, sotto pena di decadenza, denuncia a IMA, al più tardi entro tre giorni, ogni sinistro che potrebbe attivare la messa in opera delle garanzie di assistenza. Prodotto assicurativo distribuito da Attijariwafa bank Europe Spa capitale sociale 46 640 180 euros Sede Legale : 6-8, rue Chauchat – 75009 Paris - Sede secondaria – Via Poliziano,1- 20154 Milano REA MI I954004 – CF & P IVA 07371360962 – Tel. : + 39 02 345 1194 – Fax : + 39 02 365 26583 Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. - IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. AFRIK ASISTENZA SENZA FRONTIERA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Si puo’ contattare la IMA 24 ore su 24 per telefono ai numeri seguenti : N° : 02 24 12 82 71 Oppure dall’estero N° : + 39 02 24 12 82 71 Le garanzie di assistenza prestate direttamente da IMA oppure messe in opera previo il suo accordo preliminare. Sono escluse le spese che l’Assicurato o i Parenti hanno sostenuto senza l’accordo preliminare di IMA con l’attribuzione di un numero di sinistro. IMA non puo’ sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso pubblico d’urgenza (soccorso primario, polizia, protezione civile, pompieri) ne prendere a carico le spese derivanti da tali interventi. Inoltre, IMA puo’ intervenire solo nei limiti posti dalle autorità locali. 3.2 DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI L’attivazione delle garanzie è subordinata all’invio di documenti giustificativi. In assenza di questi elementi, IMA potrà richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute, per la messa in opera precedente alla ricezione dei documenti giustificativi. 3.3RIMBORSI I rimborsi delle fatture in divisa estera sono effettuati in euro, sulla base del tasso di cambio in vigore alla data di fatturazione. I rimborsi sono effettuati nel termine di 30 giorni a partire dalla ricezione di un fascicolo completo integrante tutti i documenti giustificativi richiesti. I rimborsi sono effettuati entro il limite degli importi che sarebbero stati sostenuti da IMA se li avesse corrisposti essa stessa. 3.4 RELAZIONE CON L’ASSICURATO E AWBE 3.4.1Modifiche L’Assicurato deve informare immediatamente la sua agenzia AWBE nel paese di sottoscrizione di ogni modificazione delle Condizioni Particolari, soprattutto la variazione del suo indirizzo, dei suoi dati bancari e dei beneficiari del contratto citati nelle Condizioni Particolari. 3.4.2Contatto L’Assicurato puo’ contattare dall’Italia il numero telefonico 02 24 12 82 71 oppure dall’ estero il numero telefonico +39 02 24 12 82 71 : • per ogni informazione amministrativa relativa al suo contratto, • per ogni informazione relativa alle sue garanzie, • per ogni domanda di assistenza, in Italia e all’estero, • per la messa in opera delle garanzie : IMA SERVIZI – Dipartimento Assistenza - Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI). 4. LIMITAZIONI ALL’APPLICAZIONE DELLE GARANZIE 4.1 DICHIARAZIONE INESATTE O RETICENZE Ogni falsa dichiarazione, reticenza, inesattezza o omissione nella dichiarazione del rischio è sanzionata con la nullità del contratto o una riduzione delle garanzie. Ogni dichiarazione inesatta o reticente al momento del sinistro comporterà la perdita di tutti i diritti alla garanzia ; peraltro, IMA potrà richiedere il rimborso totale o parziale delle spese che sono considerate come la conseguenza diretta di questo comportamento. 4.2 FORZA MAGGIORE IMA non sarà ritenuta responsabile della mancata o ritardata esecuzione delle sue obbligazioni nei casi di forza maggiore o a fronte di eventi quali la pandemia, atto di terrorismo, guerra o guerra civile rivoluzione, movimento popolare, sommossa, sciopero, sequestro o provvedimenti delle pubbliche Autorità, pirateria, esplosione di ordigni, effeti nucleari o radioattivi, eventi naturali aventi caratteristiche di calamità. 4.3 ALTRE ESCLUSIONI A – Esclusioni comuni Sono comunque esclusi i sinistri derivanti da : • partecipazione dell’Assicurato a competizioni sportive, concorsi, gare automobilistiche o motociclistiche, o alle loro prove preparatorie ; • fatto volontario o doloso commesso dall’ Assicurato in violazione della legislazione in vigore nel paese dove si trova. B – Esclusioni applicabili all’assistenza in caso di decesso : • Ogni sinistro avvenuto prima della sottoscrizione, • L’accompagnamento del defunto quando la data viaggio non corrisponde con quella del rimpatrio della salma. • Il rimborso sulla base di fotocopie di giustificativi di spesa. •P er le garanzie descritte negli articoli 5.1.5, 5.2 e 5.3, la presa a carico sarà effettuata solo se la lettera di richiesta di rimborso arriva ad IMA entro 3 mesi dalla data di decesso (come da data del timbro postale). • Il versamento di un forfetto funerario per il decesso di bimbi nati morti e quelli di meno di tre mesi. • L es garanzie previste in caso di decesso quando lo stesso è causato da una malattia la cui insorgenza è anteriore alla data di sottoscrizione e di cui è scientificamente provato che la stessa non poteva insorgere senza che la persona assicurata ne fosse al corrente. • Il rimpatrio della salma di bambini di più di tre mesi se essi non sono stati comunicati ad IMA. • Il decesso dell’Assicurato per cause diverse dall’Incidente con danno alla persona, che si verifichi entro 3 mesi dalla data di efficacia del contrato o dalla data di dichiarazione di un nuovo assicurato in relazione al presente contratto. • Il pagamento delle spese funerarie in caso di decesso di un assicurato che non sia il sottoscrittore, il coniuge del sottoscrittore, il figlio del sottoscrittore. • I decessi verificatisi durante un soggiorne superiore a novanta (90) giorni consecutivi in uno dei paesi previsti dalla “Copertura Geografica del Contratti “ /fuori dal paese di residenza). 5. GARANZIE IN CASO DI DECESSO 5.1 RIMPATRIO DELLA SALMA NEL LUOGO DI INUMAZIONE In caso di decesso avvenuta in un paese di territorialità • IMA organizza e si prende a carico il trasporto della salma fino al luogo di inumazione scelto dai famigliari, ai sensi delle condizioni di seguito definite. 5.1.1 Preparazione della salma Secondo i desideri della famiglia, IMA prende a carico : • Le cure di conservazione se necessarie, • La pulizia rituale, • Il personale per la messa in bara della salma. 5.1.2 Bara IMA prende a carico le spese del feretro necessarie al trasporto : • Una bara export dello spessore di 22mm con 4 manici, • Una imbottitura in taffetas, • Una piastra d’identità, • Un oblo’ con sportellino, • Una bara in zinco e filtro depuratore. 5.1.3 Trasporto della salma IMA prende a carico : • Il personale alla partenza della salma, • Il passaggio in un luogo di preghiera comune più vicino al luogo di messa in bara (corteo funebre e personale), secondo i desideri della famiglia, • Il trasporto dopo la messa in bara verso l’aeroporto più vicino al luogo della messa in bara, • Le pratiche consolari, se necessarie, • Le pratiche e formalità di rimpatrio, se necessarie, • Il trasporto aereo, se necessarie, • Le autorizzazioni di polizia, • Le spese come segue : formalità aeroportuali, preparazione della bara, consegna in compagnia, tasse di LTA e Dogane, tassa IRC, condizionamento specifico, deposito di una notte e di pedaggio, se necessarie, • Le spese di pedaggio 5.1.4 Rimpatrio di oggetti personali Su richiesta della famiglia il trasporto degli effetti personali dalla città del decesso alla città di inumazione in Mali, Costa d’Avorio o Senegal purché entro il massimale di 90 chilogrammi. 5.1.5 Formalità per il trasporto della salma verso il luogo di inumazione IMA prende a carico : • Le pratiche e le formalità aeroportuali, • Il trasporto verso il luogo di inumazione o il domicilio nel paese di inumazione, in base alle preferenze della famiglia. Se non è possibile per IMA il trasporto della salma fino all’aeroporto di destinazione scelto dalla famiglia (in particolare per cause di forza maggiore) IMA partecipa alle spese sostenute fino ad un massimo di 400€ (tasse comprese). Questa participazione sarà versata sul conto del contraente in caso di decesso di una persona assicurata. Nel caso di decesso del contraente assicurato, il rimborso delle spese funerarie verrà effettuato a favore della persona nominativamente designata dal contraente nel modulo di sottoscrizione o, in mancanza, del convivente assicurato coniuge o more uxorio del contraente al momento del suo decesso. In mancanza, della persona assicurata più anziana avente almeno 18 anni e vivente sotto lo stesso tetto del contraente al momento del suo decesso. In mancanza dei soggetti di cui sopra, il rimborso sarà effettuato agli aventi diritto del contraente deceduto con un versamento bancario sul conto del contraente. 5.1.6 Rimborso delle spese di rimpatrio della salma Secondo le disposizioni dell’articolo 3.1 del presente contratto, se la famiglia ha organizzato da sola il rimpatrio della salma verso il luogo di inumazione che si trova in un paese della Copertura Geografica, IMA rimborsa le spese di rimpatrio e i biglietti per gli accompagnatori entro un massimale di 3.300 euro (tasse incluse) alla persona che le ha sostenute (fa fede la fattura). La trasmissione dei documenti giustificativi seguenti deve essere effettuata entro i 3 mesi (90 giorni) successivi alla data del decesso : Prodotto assicurativo distribuito da Attijariwafa bank Europe Spa capitale sociale 46 640 180 euros Sede Legale : 6-8, rue Chauchat – 75009 Paris - Sede secondaria – Via Poliziano,1- 20154 Milano REA MI I954004 – CF & P IVA 07371360962 – Tel. : + 39 02 345 1194 – Fax : + 39 02 365 26583 Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. - IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. AFRIK ASISTENZA SENZA FRONTIERA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE • Giustificativo fiscale in originale delle spese di rimpatrio della salma dettagliato in ogni sua parte, deve anche figurare il nome del compania, • Fotocopia del certificato medico attestante il decesso, • Certificato anagrafico di decesso originale. • Documenti giustificativi in originale dei titoli di trasporto. 5.1.7 Inumazione nel paese di residenza In caso di decesso sopraggiunto nel paese di residenza e di inumazione nel medesimo paese, IMA organizza e si prende a carico, entro il massimale di € 2 300 (tasse incluse) : • Il trasporto della salma fino al luogo di inumazione scelto dalla famiglia, ai sensi delle condizioni di seguito definite. Le spese di trasporto di un parente stretto, dal suo luogo di residenza (situato obbligatoriamente nel paese di inumazione) fino al luogo di inumazione. Tali spese saranno coperte nel solo caso in cui IMA abbia organizzato il rimpatrio della salma. Se la famiglia ha organizzato autonomamente la sepoltura nel paese di residenza, IMA rimborserà alla persona che ha pagato (a condizione che venga presentata la relativa fattura) i costi fino a € 2 300 (tasse incluse) Si precisa che questo il rimborso copre le spese di rimpatrio del corpo e i costi di trasporto del parente stretto. La trasmissione dei documenti giustificativi seguenti deve essere effettuata entro i 3 mesi (90 giorni) successivi alla data del decesso : • Giustificativo fiscale in originale delle spese di rimpatrio della salma, dettagliato in ogni sua parte, nel quale deve comparire anche il nome del compagnia, • Fotocopia del certificato medico attestante il decesso, • Certificato anagrafico di decesso in originale. • Documenti giustificativi in originale dei titoli di trasporto. 5.2 DECESSO FUORI DELLA COPERTURA GEOGRAFICA In caso di decesso di un Assicurato sopravvenuto al di fuori di un paese coperto per la Copertura Geografica, se la famiglia organizza da sola il rimpatrio del corpo verso il luogo dell’inumazione che si trova in uno dei paesi della Copertura Geografica, IMA rimborsa alla persona fisica risultante dall’intestazione del giustificativo fiscale originale, le spese di rimpatrio. Il rimborso non potrà essere superiore a € 4.600 (tasse incluse). La trasmissione dei documenti giustificativi seguenti deve essere effettuata entro i 3 mesi (90 giorni) successivi alla data del decesso : • Giustificativo fiscale in originale delle spese di rimpatrio della salma dettagliato in ogni sua parte, deve anche figurare il nome del compania, • Fotocopia del certificato medico attestante il decesso, • Certificato anagrafico di morte in originale, 5.3 COSTI DEL TRASPORTO DI UNA SALMA PRESO A CARICO DA UN ISTITUTO DI PREVIDENZA SOCIALE Se il costo del trasporto della salma dell’Assicurato deceduto è stato preso a carico parzialmente da una istituto di Previdenza Sociale, IMA versa la differenza restata a carico della famiglia con un massimale di 1700€ tasse comprese. Questa somma sarà rimborsata da IMA alla persona che sostenuto tale spesa (come attestato dal gisutificativo fiscale). La trasmissione dei documenti giustificativi seguenti deve essere effettuata entro i 3 mesi (90 giorni) successivi alla data del decesso : • Giustificativo fiscale in originale delle spese di rimpatrio della salma dettagliato in ogni sua parte, deve anche figurare il nome del compania, • Fotocopia del certificato medico attestante il decesso, • Certificato anagrafico di morte in originale. • Certificato anagrafico di presa in carico dal istituto di previdenza sociale Questa garanzia non è cumulabile con le garanzie di rimborso delle spese di rimpatrio di una salma verso citate negli articoli 5.1.5 e 5.2. 5.4 ACCOMPAGNAMENTO DEL DEFUNTO IMA prenderà a carico fino a 1 biglietti andata/ritorno per i parenti stretti del defunto residenti in uno dei paesi della Copertura Geografica dal luogo di decesso fino al luogo di inumazione, in treno prima classe e/o aereo classe economica, nonché le spese di taxi per i collegamenti quando necessari. Tali spese sono limitate, nel loro complesso, a € 50 (tasse incluse). • Decesso di un Assicurato non avente parenti stretti, nel suo paese di residenza ; in questo caso, IMA prende a carico un titolo di trasporto a favore di una persona residente nel medesimo paese del defunto, designata dai parenti o dalla comunità del paese di residenza. • Tali spese saranno coperte nel solo caso in cui IMA abbia organizzato il rimpatrio della salma. 5.7 PARTICIPAZIONE ALLE SPESE FUNERARIE Nel caso di decesso del sottoscrittore assicurato, del suo coniuge assicurato,, del suo e/o dei loro figli assicurati IMA partecipa alle spese funerarie sostenute fino ad un massimo di 1300€ (tasse comprese). Questo rimborso alle spese funerarie sarà effettuato sul conto del contraente in caso di decesso di una persona assicurata. Nel caso di decesso del contraente assicurato, il rimborso delle spese funerarie verrà effettuato a favore della persona nominativamente designata dal contraente nel modulo di sottoscrizione, in mancanza, del convivente coniuge o more uxorio assicurato del contraente al momento del suo decesso.in mancanza della persona assicurata più anziana avente almeno 18 anni e vivente sotto lo stesso tetto del contraente al momento del suo decesso. In mancanza dei soggetti di cui sopra il rimborso sarà effettuato agli aventi diritto del contraente deceduto con un versamento bancario sul conto del contraente. IMA chiedera la trasmissione dei seguenti documenti giustificativi : • Fotocopia del certificato medico attestante il decesso, • Certificato anagrafico di morte in originale. • Gistificativi fiscali originali delle spese funerarie NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la società IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – C.S. 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa • Ammontare complessivo del patrimoni netto : 14 177 182 euros ; Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale : 7.000.000 euros ; Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali : 7 177 182 euros ; • Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente : 2,3 %. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato con tacito rinnovo salvo disdetta di una parte comunicata all’altra parte tramite raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative offerte consistono in prestazioni di assistenza ai funerali, come meglio precisate nell’Art 5, 6, 7 e 8. Le prestazioni di cui sopra sono soggette alle limitazioni ed esclusioni evidenziate nell’ Art. 4. Ugualmente sono previsti dei massimali i cui meccanismi sono debitamente precisati e chiariti nei punti relativi alle diverse prestazioni offerte. 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Si ribadisce che eventuali dichiarazioni false o reticenti del contraente sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione sino alla cessazione dell’assicurazione stessa. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il contraente deve dare comunicazione scritta all’impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. 6. Rivalse Le condizioni di assicurazione non prevedono rivalse che coinvolgano il contraente o l’Assicurato. 7. Diritto di recesso Salvo il diritto di cui all’ art. 1.10 non è prevista alcuna apposita clausola di recesso dal contratto. 8. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. 9. Legge applicabile al contratto Il contratto è soggetto alla legge italiana. 10. Regime fiscale Ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), L. 29 dicembre 1990, n. 428, trattandosi di contratto di assicurazione per interventi di assistenza, per la determinazione dell’imposta sui premi sarà applicata un’aliquota del 10 %. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Trattandosi di prestazione assistenziali, l’Assicurato per attivare i servizi garantiti deve prontamente comunicare il verificarsi del sinistro all’ Assicuratore, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del caso. 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – Milano ; fax : +39 02 26223973 – e-mail : [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro della Compagnia nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure a mezzo fax al numero 06.42.133.353/745 oppure anche via PEC all’indirizzo [email protected]. it, utilizzando il modulo di cui al seguente link http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/ F2180/ Allegato2_Guida_20ai_20reclami.pdf Prodotto assicurativo distribuito da Attijariwafa bank Europe Spa capitale sociale 46 640 180 euros Sede Legale : 6-8, rue Chauchat – 75009 Paris - Sede secondaria – Via Poliziano,1- 20154 Milano REA MI I954004 – CF & P IVA 07371360962 – Tel. : + 39 02 345 1194 – Fax : + 39 02 365 26583 Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. - IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. AFRIK ASISTENZA SENZA FRONTIERA CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS, può ricorrere ai seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie prima di adire l’Autorità Giudiziaria. In particolare potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi : • procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28 (e successive modifiche e integrazioni) ; in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto ; • p rocedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto ; • procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione che regolano il suo contratto. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET accedendo al sito internet http : //ec .europa .eu/finance/fin-net/ . Prodotto assicurativo distribuito da Attijariwafa bank Europe Spa capitale sociale 46 640 180 euros Sede Legale : 6-8, rue Chauchat – 75009 Paris - Sede secondaria – Via Poliziano,1- 20154 Milano REA MI I954004 – CF & P IVA 07371360962 – Tel. : + 39 02 345 1194 – Fax : + 39 02 365 26583 Società di intermediazione assicurativa iscritta al registro degli intermediari con il n° 09051757 www.orias.fr abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi. - IMA ASSURANCES - Società Anonima con capitale sociale di € 7 000 000 i.v. - Sede sociale : 118 avenue de Paris – CS 40 000 - 79033 Niort Cedex 09 - Francia – RCS Niort 481.511.632 - Impresa soggetta al Codice delle Assicurazioni e sottoposta al controllo dell’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09 – Francia - abilitata a esercitare in Italia in regime di Libera Pretazione de Servizi.