MATERNITA` E CONCILIAZIONE VITA LAVORO
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MATERNITA` E CONCILIAZIONE VITA LAVORO
MATERNITA’ E CONCILIAZIONE VITA LAVORO A cura di Barbara Maiani LEGGE N.183/2014 COMMI 8 -9 Sostegno alla genitorialita’ Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle alla genitorialità cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. COSA CAMBIA E COSA RESTA Commento al d.lgs.80/2015 in raccordo con TU 151/2001 Le tutele per i lavoratori dipendenti Divieto di licenziamento (art.54 TU) «1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. …. 7. In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.» Segue «3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.» Divieto di licenziamento per adozioni/affidamenti «8.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento» Divieto di licenziamento per le lavoratrici domestiche Corte di Cassazionen.17433/15 il licenziamento delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno d’età del bambino non è qualificabile come illecito o discriminatorio, non essendo per legge vietato licenziare in ambito di lavoro domestico. L’art.62 del Dlgs. n.151/01, nel richiamare le varie norme applicabili al lavoro domestico, omette di citare quella in tema di divieto di licenziamento durante la maternità. Il CCNL per gli addetti ai sevizi domestici, invece, prevede l’applicazione delle norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri anche ai collaboratori domestici. Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro (quindi in deroga all’art.54 del Dlgs. n.151/01, secondo cui il divieto di licenziamento opera in relazione allo stato oggettivo della gravidanza) e fino alla cessazione del periodo di astensione per congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Divieto di sospensione (ar.54 TU) 4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b). Dimissioni (art.55 come mod. art.12 Dlgs.80/2015) «1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso» Unione del co.1 e co.5, senza modifiche sostanziali alla tutela Convalida delle dimissioni (art.55 TU co.4) 4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.» (Vedi anche circ. Min. Lav.18 del 18.7.2012) la convalida è in questo caso una condizione essenziale di validità delle dimissioni, che diversamente risultano viziate da nullità L’estensione della convalida a 3 anni di età del minore non modifica il diritto alle indennità previste dalla legge Cosa cambia con il D.lgs.151/2015 (art.26)? L’istituto della convalida resta invariato per i lavoratori che si trovino nelle condizioni soggettive di cui all’art.55 co.4 del D.lgs.151/2015, per i quali l’efficacia delle dimissioni resta condizionata alla convalida da effettuarsi presso le DTL competenti per territorio. Ulteriore eccezione è prevista per le dimissioni che avvengano nelle sedi di cui all’art.2113 co.4 c.c., dinanzi alle Commissioni di certificazione di cui all’76 D.lgs.276/2003 nonché per i lavoratori domestici. Negli altri casi “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche…”. Permessi per visite diagnostiche Il datore di lavoro ha il dovere di concedere dei permessi retribuiti alla lavoratrice gestante che, durante l’orario di lavoro, necessita di esami prenatali La lavoratrice deve presentare apposita richiesta al datore di lavoro e idonea documentazione dopo la vista, attestante orario e giorno degli esami I permessi per esami e controlli prenatali non riducono il monte ore annuo di permessi previsto da CCNL (art.14 TU) Demansionamento (art.7 TU) Il demansionamento è ammesso laddove la lavoratrice sia adibita a lavori pericolosi, faticosi e insalubri Vige il principio di irriducibilità della retribuzione Nel caso in cui non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni, la lavoratrice ha diritto all’astensione anticipata di cui all.art.17 TU. Lo spostamento ad altre mansioni non può comportare un utilizzo poco impegnativo della lavoratrice tanto da rendere di fatto inesigibile la prestazione lavorativa Salute e sicurezza Obbligo di informazione del datore di lavoro (vedi art. 8, con riferimento ad attività esposte a radiazioni ionizzanti) E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato Nel documento di valutazione dei rischi deve essere contemplato anche il rischio suddiviso per genere e in particolare deve essere valutato il rischio per le donne in gravidanza (art.12 TU e art.28 co.1 D.lgs.81/2008) Lavoro notturno (art.53 TU come mod. art.11 D.lgs.80/2015 e art.22) 1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni. b bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o , in alternativa, alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa. 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Segue Il legislatore comunitario prevede invece l’ esonero della lavoratrice madre dal lavoro notturno unicamente quando ciò va a detrimento della sua salute e dietro presentazione della relativa documentazione sanitaria (Interpello Ministero del lavoro n. 1 del 04 febbraio 2009). Il nostro ordinamento è quindi più severo Astensione anticipata L’astensione anticipata è ammessa: A) per gravi complicazioni della gravidanza o persistenti forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza; • Competenza esclusiva dell’ASL. Il ddl non può disporre autonomamente dell’interdizione della lavoratrice (Min. lav. Int. 97/2006) B) Quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna o del nascituro; C) quanto la lavoratrice svolge un’attività faticosa o insalubre o che la espone ad un rischio per la sicurezza e la salute e non possa essere spostata ad altre mansioni. Segue Non è ammesso un provvedimento di interdizione dal lavoro a carattere parziale (Int. Min. Lav. 28/11/2006) In caso di lavoratrice impiegata part time presso due datori di lavoro deve essere adottato un provvedimento di interdizione per ciascuno dei rapporti di lavoro instaurati Alla domanda di interdizione anticipata per le lettere b) e c) può essere allegata una dichiarazione del datore di lavoro che attesta l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni (provvedimento emanato entro 7 gg – vedi int. Min.Lav. 1/6/2006) Interruzione della gravidanza L’interruzione di gravidanza – spontanea o volontaria – che si verifica prima del 180 giorno dall’inizio della gestazione, si considera aborto. La lavoratrice ha diritto: Trattamento economico di malattia Alla non computabilità del periodo di malattia ai fini del comporto L’interruzione di gravidanza deve essere certificata da medico di base convenzionato. In caso di interruzione avvenuta oltre il 180 giorno dall’inizio della gestazione, l’evento è equiparato al parto. La lavoratrice ha diritto: Congedo di maternità per i tre mesi successivi all’evento (art.19 TU, Circ. INPS 139/2002) Astensione obbligatoria (congedo di maternità) – art.16 TU (come mod. art.2 D.lgs.80/2015) 1. E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20 (1); d) durante i gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di 5 mesi» Flessibilità del congedo di maternità È prevista dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi È ammessa solo a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro La lavoratrice deve presentare apposita domanda di flessibilità al datore di lavoro ed all’Inps corredata della certificazioni sanitarie attestante li predetto presupposto acquisita nel corso del 7° mese di gravidanza Segue E’ ammessa in: Assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta Assenza di un provvedimento di interdizione dal lavoro dal parte della DTL /ASL Venir meno delle causa che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza Assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto Assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro Art.16 bis TU (di nuova introduzione) 1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto a chiedere la sospensione del congedo di maternità nel periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d) e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. 2. il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.» Conservazione del posto (art.56 TU) «Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità. Conservazione del posto (art.56 TU) «3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. « Maternità e altri istituti contrattuali Malattia Infortunio Inabilità temporanea è prevalente rispetto a quello di maternità (INAIL circ. 14/5/1987 n.33), con eventuale integrazione carico INPS fino a concorrenza dell’indennità di maternità (cric. INPS n.182/1997) ANF Art.22 TU: l’indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia (INPS circ.8/2003 punto 5) Spetta per tutto il periodo di congedo di maternità Congedo matrimoniale Incompatibilità dell’assegno per congedo matrimoniale con la contemporanea erogazione dell’indennità di maternità (INPS circ. 248/1997) Proroga dell’astensione fino al settimo mese di vita del bambino Può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice sia addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri e non possa essere adibita ad altre mansioni Il provvedimento è adottato dalla DPL, anche su richiesta della lavoratrice Interpello n.16/2015 del 20/7/2015 Lavoratrici adibite alla categoria dei lavori usuranti ex art.1 d.lgs.67/2011 Divieto di adibire le lavoratrici madri al trasporto e sollevamento pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri (art.5 dpr 1026/1976 -allegato A D.lgs.151/2001) • Vi rientrano le conducenti di linee di servizio pubblico di trasporto collettivo Lavori che comportano il rischio a esposizione a particolari agenti e condizioni di lavoro che rendono insalubre e insicuro l’ambiente di lavoro (allegato B D.lgs.151/2001) • L’eventuale inclusione delle conducenti di cui sopra deve essere prevista dal DVR ex art.28 D.lgs.81/2008 Indennità di maternità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (art.24 TU come mod. art.3 D.lgs.80/2015) 1. L'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17 (1). Estensione anche alle ipotesi di risoluzione del rapporto per giusta causa Congedo di maternità per adozioni e affidamenti (art.26 TU come mod. art.4 D.lgs.80/2015) Si applica alle lavoratrici la medesima disciplina del congedo di maternità alle lavoratrici che abbiano adottato un minore, per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia (art.26 TU) In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. • È l’ente autorizzato a curare la procedura di adozione a certificare la durata del congedo nonché la permanenza all’estero Nel caso in cui il congedo non venga richiesto dalla madre è concesso alle medesime condizioni al padre (art.31 co.1 TU) Adozioni internazionali e affidi Art.26 co.6 «Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi Art.26 co.6 bis «La disposizione di cui all’art.16 bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo.» Segue: adozioni internazionali e affidi Art.27 TU 1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i sei anni e sino al compimento della maggiore età. 2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità né retribuzione. Congedo di paternità (art.28 TU come mod. art.5 d.lgs.80/2015) 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. 1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66. 1 ter. L’indennità di cui all’articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Segue 2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1 bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’INPS provvede di ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all’erogazione dell’indennità di cui al comma 1 ter con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente» Congedo di paternità in caso di adozione e affidamento (art.31 TU come mod. art.6 D.lgs.80/2015) 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore. Congedo parentale (art.32 TU come mod. art.7 D.lgs.80/2015) 1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Segue: congedo parentale a ore 1bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo. Segue: congedo parentale a ore 1 ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi e riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco. Segue 3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque quindici giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. 4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. Circ. INPS 152/2015 Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo…. In ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale si richiamano le istruzioni a suo tempo fornite nei messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011. Al riguardo, si rappresenta che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria - con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa - le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa. Segue: criteri di computo In una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria. Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità). In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero. CCNL metalmeccanica piccola industria 29/7/2013 – regolamentazione del congedo parentale a ore Frazionamento il congedo parentale nella modalità oraria può essere goduto con una soglia minima di due ore, da riproporzionare in caso di lavoro parziale nel mese di utilizzo non può essere programmato per una durata inferiore ad una giornata Modalità di richiesta richiesta scritta di godimento del congedo parentale ad ore almeno quindici giorni prima della fruizione, con indicazione; della durata del periodo richiesto, l'equivalente in numero di giorni delle ore da fruire e il calendario con l'indicazione della loro collocazione, all'interno del periodo indicato. Segue: criteri di calcolo La frazionabilità massima è stabilita in gruppi di due ore con una programmazione minima di otto ore in un mese. I criteri di calcolo sono gli stessi applicati all'indennità dovuta su una ordinaria singola giornata di otto ore. Per quanto stabilito nell'accordo, il calcolo, corrispondente a sei mesi di congedo parentale per la madre lavoratrice o il padre lavoratore, viene così determinato: - 365,25 giorni medi di un anno : 7 giorni la settimana = 52,18 settimane medie annue; - 52,18 settimane x 40 ore settimanali = 2.087,20 ore annue; - 2087,20 ore annue : 12 mesi = 173,93 ore medie mensili; - 173,93 ore medie mensili x 6 mesi = 1.044 ore totali che il richiedente può fruire a titolo di congedo parentale, il cui valore economico per ciascuna ora sarà calcolato ad un centosettantatreesimo (1/173) della retribuzione media globale mensile con applicazione della percentuale di legge. Inps messaggio 6704 del 3/11/2015 Precisazioni sulle incumulabilità tra congedo parentale ad ore ed altri permessi/congedi In base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, può prevedere criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal citato comma 1 ter dettagliati con il messaggio Tabella delle incompatibilità Tipo di congedo/permesso Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.) Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.) non compatibile Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.) non compatibile Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.) non compatibile Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104) compatibile Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104) compatibile Trasformazione part time o rinuncia alcongedo parentale ad ore. Quale conviene? Art.8 co.7 d.lgs.81/2015: in luogo del congedo parentale il lavoratore può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro in part time entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione dell’orario non superiore al 50% Segue Istituto Part time ex art.8 Congedo co.7 parentale ad ore D.lgs.81/2015 Riduzione oraria Può essere chiesto anche in misura inferiore al 50% Misura pari al 50% dell’orario di lavoro Preavviso 15 giorni 2 giorni Compatibilità con altri permessi Compatibile con altri permessi Non consentita, tranne eccezioni (mess.INPS 6704/2015) Retribuzione Riduzione oraria non retribuita 30% della RMG fino al sesto anno di vita del figlio Prolungamento del congedo parentale (art.33 come mod. art.8 D.lgs.80/2015) 1. ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Trattamento economico e normativo dei congedi parentali (art.33 TU come mod. art.9 D.lgs. 80/2015) 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al sesto anno terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso. 2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33. Segue 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all’ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. … 5.I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Congedo parentale in caso di adozione e affidamento (art.36 TU come mod. art.10 D.lgs. 80/2015) 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. 2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. 3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia. Riposi giornalieri (art.39 -41 TU) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di età del bambino di due periodi di riposo di un’ora ciascuno In caso di parto plurimo i permessi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere godute dal padre La durata del riposo è ridotta a mezz’ora quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituita dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze In caso di lavoratrice part-time con orario giornaliero inferiore alle 6 ore, il periodo di riposto è di un’ora unico Anche se non più riconducibili esclusivamente all’allattamento, continuano ad essere attribuiti in via prioritaria alla madre Interpello n.23/2015 – 24/09/2015 Nel caso in cui la lavoratrice madre non intenda usufruire dei riposi ex art.39 D.lgs.151/2001 - trattandosi di diritto potestativo della lavoratrice – il datore di lavoro non incorre nella sanzione prevista dall’art.46 D.lgs.151/2001 Il datore di lavoro incorre nella sanzione unicamente solo nel caso in cui non consenta il godimento dei permessi «resta ferma la possibilità – da parte degli organi di vigilanza – di effettuare eventuali verifiche in ordine alla spontaneità della rinuncia della lavoratrice circa il godimento dei permessi.. ..Appare opportuno che la suddetta rinuncia sia giustificata da ragioni che rispondano in modo inequivocabile ad un interesse della lavoratrice (ad es. frequenza di un corso di formazione)» Consigliabile una richiesta scritta e motivata dalla lavoratrice, eventualmente con l’assistenza del sindacato Segue – riposi giornalieri al padre Il padre lavoratore ha diritto ai riposi giornalieri: Qualora i figli gli siano affidati in via esclusiva In alternativa alla madre lavoratrice subordinata che non se ne avvalga Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente In caso di morte o grave infermità della madre Il padre può usufruire dei riposi durante i 3 mesi dopo il parto nonché durante l’eventuale periodo di congedo parentale della madre (circ.INPS n.95bis /2006) Segue In caso di madre non lavoratrice non dipendente (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista), il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto. Nell'ipotesi di madre non lavoratrice dipendente, deve essere ricompresa anche la lavoratrice casalinga (si vedano Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4293/2008; Cassazione, sez. III, n. 20324/2005 e lettera circolare del ministero del Lavoro del 12 maggio 2009) (circ.INPS 12/05/09) Permessi per adozioni e affidamenti Il diritto ai riposi spetta entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia Spetta in tutte le adozioni e affidamenti, preadottivi e provvisori, per minori che non abbiano raggiunto la maggiore età In caso di adozioni o affidamenti plurimi, i riposi raddoppiano Possono essere utilizzati dal giorno seguente all’ingresso in famiglia La madre può beneficiare dei riposi anche in costanza di congedo parentale del padre, ma non di congedo di paternità Il padre non può godere dei riposi giornalieri né durante il congedo di maternità o parentale della madre o in caso di sospensione del rapporto della stessa Permessi per malattia del figlio Il diritto all’astensione è riconosciuto su base paritaria ad entrambi i genitori I congedi non sono retribuiti, si ha contribuzione figurativa e sono computati nell’anzianità di servizio È possibile astenersi senza limiti temporali Fino a 3 anni di età del figlio naturale Fino a 6 anni di età del figlio adottivo o in affidamento Diritto all’astensione per 5 giorni all’anno Da 3 a 8 anni di età del figlio naturale Da 6 a 8 anni di età in caso di adozione o affidamento Da 6 a 12 anni di età in caso di adozione e affidamento, per malattie che si verifichino entro 3 anni dall’ingresso in famiglia Segue Per fruire del diritto è necessario presentare al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato Controlli: art.47 co.5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore Le tutele per i lavoratori parasubordinati e autonomi Iscritti alla Gestione separata INPS DESTINATARI: madri lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS che versano il contributo pieno (non in possesso quindi di altre forme previdenziali obbligatorie) È prevista un’indennità calcolata in misura analoga in caso di adozione o affidamento, per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice, se il bambino non supera i 6 anni di età (18 se adozione internazionale) CORRESPONSIONE: per i 2 mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla stessa, calcolata sulla base della retribuzione giornaliera Per le lavoratrici che nei 12 mesi precedenti il parto abbiamo versato almeno 3 mensilità contributiva Segue MISURA: REDDITO DI RIFERIMENTO: È pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale a fini contributivi, per i 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile Per i lavoratori autonomi è costituito dal reddito risultante “dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti 12 mesi” Per i collaboratori è costituito dal reddito risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente La lavoratrice deve fare espressa richiesta all’INPS Modifiche introdotte dal d.lgs. 80/2015 art.13 Art. 64 bis (Adozioni e affidamenti). «1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n.355, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta su base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n.449.» Segue: modifiche introdotte dal d.lgs.15780/2015 art.13 Art. 64 ter (automaticità delle prestazioni).»1. I lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 non iscritti ad altre forme obbligatorie, hanno diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.» Interpello n.10/2015 – 17/4/2015 Principio di automaticità delle prestazioni per coadiuvanti familiari dell’imprenditore Non trova applicazione in quanto non hanno con l’imprenditore un rapporto di lavoro subordinato Maternità per lavoratrici autonome e imprenditrici agricole – ( art. 66 Tu come mod. art.15 D.lgs.157/2015) 1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 180957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni, è corrisposta una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68. «1 bis. L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre» Modalità di erogazione dell’indennità di maternià per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole (art.67 TU come mod. art.16 D.lgs.157/2015) 1. L'indennità di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194. 1 bis. L’indennità di cui all’articolo 66, comma 1 bis, è erogata previa domanda all’INPS, corredata di certificazione relativa alla condizioni ivi previste. In caso di abbandono del padre lavoratore autonomo ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2000 n.445. 2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di età, secondo quanto previsto all'articolo 27. per i periodi e secondo quanto previsto dall’articolo 26.» Il congedo parentale (art.69 TU) 1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'articolo 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari (2). Libere professioniste Hanno diritto ad un indennità giornaliera di maternità per i 2 mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi a tale data, indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro (per interruzione di gravidanza e adozione/affidamento le regole sono le stesse viste in precedenza) L’indennità è corrisposta indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro Il trattamento giornaliero è pari all’80% dei 5/12 del solo reddito professionale, percepito e denunciato a fini fiscali, come reddito da lavoro autonomo, dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento Le modifiche introdotte dall’art.18 d.lgs. 80/2015 Art.70 co.3 ter. «L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo a cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.» Estensione del diritto al padre libero professionista del congedo di paternità (art.71 TU come mod. art.19 D.lgs. 80/2015) 3 bis. «L’indennità di cui all’articolo 70, comma e ter, è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata di certificazione relativa alla condizioni ivi previste. In caso di abbandono del padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2000 n.445.» Adozioni e affidamenti (art.72 Tu come mod. art.20 D.lgs. 80/2015) 1. L'indennità di cui all'articolo 70 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età. 2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia (1). 1. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto dall’articolo 26. Segue - Adozioni e affidamenti (art.72 Tu come mod. art.20 D.lgs. 80/2015) 2. La domanda deve essere presentata dalla madrea la competente ente che gestice forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di 180 giorni dall’ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sendi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, attestanti l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore in famiglia. 3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento. Disposizioni in materia di telelavoro Articolo 23 D.lgs. 80/2015 I datori di lavoro privati che facciano ricorso all’istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Misure di conciliazione vita lavoro Misura sperimentale Validità: triennio 2016 – 2018 Finanziamento: 10% delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello art.1 co.68 L.247/2007 e succ. mod.int. Criteri e modalità di utilizzo delle risorse: devono essere stabilite con decreto del Min. lavoro di concerto con Min. Finanze sulla base di linee guida stabilite da una cabina di regia, attraverso l’adozione di modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali Le misure a sostegno dell’inserimento lavorativo e al mantenimento del posto di lavoro per le donne vittime di violenza Congedo per donne vittime di violenza di genere Lavoratrici dipendenti o collaboratrici a progetto impiegate presso datori di lavoro pubblici o privati imprenditori • Inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio Astensione del lavoro per un periodo massimo di 3 mesi (congedo) per lavoratrici dipendenti • Congedo su base oraria o giornaliera • Periodo di fruizione pari a 3 anni Sospensione del rapporto contrattuale per una durata non superiore a 3 mesi per le collaboratrici a progetto Segue Preavviso – salvo casi di oggettiva impossibilità – di 7 giorni per la fruizione del congedo • indicazione dell’inizio e fine del periodo di congedo • produzione di idonea certificazione Durante il congedo è dovuta l’intera retribuzione Segue Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (anche ai fini della maturazione delle ferie, TFR, tredicesima) La fruizione su base oraria è demandata ad accordi collettivi nazionali •In mancanza è possibile per una durata massima pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo Part time La lavoratrice dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale Il part time è reversibile in full time a richiesta della lavoratrice Iniziale transitorietà delle tutele Articolo 25 d.lgs. 80/2015 2. Le disposizioni di cui agli articolo 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,13, 14, 15, 16 e 23 si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo. 3. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato all’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n.183, che individuino adeguata copertura di spesa. Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall’anno 2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,13, 14, 15, 16 e 23 si applicano nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto. Misure strutturali Estensione del divieto di lavoro notturno per i genitori affidatari e adottivi Riconoscimento del congedo di paternità per i genitori adottivi/affidatari Riconoscimento del congedo di paternità in caso di adozione /affidamento laddove la madre non sia lavoratrice Estensione del congedo di paternità ai genitori entrambi professionisti Non computabilità del telelavoro per esigenze di conciliazione introdotto dalla contrattazione collettiva Le disposizioni del decreto D.lgs.148/2015 Messa a regime delle misure Art. 43 co.2 d.lgs.148/2015 I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno 2016, 125 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro per l'anno 2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni di euro per l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo. Parte II – strumenti di conciliazione vita lavoro nella contrattazione collettiva Istituti e disposizioni legati alla tutela delle pari opportunità 1. Parte obbligatoria • Comitati paritetici e osservatori 2. Parte normativa • Orario di lavoro • Contratti flessibili (part time, telelavoro) • Congedi per motivi di cura • Permessi e aspettative • Tutela della maternità 3. Parte economica • Premi di produttività • Rifessi su anzianità di servizio, avanzamento di carriera e altri istituti delle assenze per motivi di cura Parte normativa Orario di lavoro Orario flessibile Banca ore Articolazione su turni Contratti flessibili Part time Telelavoro Diritti di precedenza per contratti a tempo determinato Misure contenute nella L.183/2014 e d.lgs.80/2015 Incentivazione sistemi di flessibilità di orario Cedibilità dei permessi Non computabilità del telelavoro (art.22 d.lgs.80/2015) Tutela per la maternità Integrazione indennità di maternità Permessi di cura del bambino Estensione tutela permessi per malattia del figlio Diritto al part time per esigenze di cura dei figli Congedo parentale a ore Congedo parentale a ore Dal 1.1.2013 – in attuazione della direttiva 2010/18/CE è stata introdotta la facoltà – per il lavoratore/lavoratrice – di richiedere il godimento del congedo parentale a ore. L’operatività della disposizione è subordinata all’intervento della contrattazione collettiva, chiamata a individuare le modalità di fruizione e i criteri di calcolo su base oraria del congedo L’articolo 7 del D.lgs./2015 introduce una modalità transitoria per il godimento dei congedi parentali a ore, in attesa degli interventi della contrattazione collettiva Le misure sperimentali introdotte dalla l.92/2012 Voucher di cura È attivabile al termine del congedo di maternità e per gli undici mesi successivi in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a). Per l’anno 2015 è prevista la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati fino ad un importo massimo mensile di 600 euro Segue È fruibile unicamente per le madri, negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio. Dal 2015 sono ammesse al beneficio anche le dipendenti pubbliche. Per le iscritte alla Gest.Sep.INPS il voucher spetta per 3 mesi. E’ possibile fare domanda fino al 31.1.2015. Congedo obbligatorio per il padre Deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio Obbligo di astensione dal lavoro per un periodo di un giorno (due facoltativi) Durante il congedo al padre spetta un’indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione Obbligo di fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro Parte economica Premi di produttività Elementi rilevanti: Inquadramento del lavoratore Produttività dell’impresa/settore/reparto/del singolo Presenza Rifessi su anzianità di servizio, avanzamento di carriera e altri istituti delle assenze per motivi di cura Astensione obbligatoria Astensione facoltativa Congedi straordinari Il ruolo della bilateralità Tutele per eventi sospensivi duraturi Tutele per la maternità Tutele per la famiglia Prestiti per esigenze familiari (acquisto della prima casa, pagamento rette universitarie dei figli, spese per motivi di salute) Contrattazione di secondo livello Quali spazi per la contrattazione collettiva di secondo livello? Corporate welfare Premi di produttività (vedi art.9 Legge delega) Orario di lavoro flessibile Azioni positive (es. programmi per avanzamenti di carriera) Welfare aziendale aree di intervento e ruolo della contrattazione collettiva Welfare aziendale o company welfare Insieme di servizi e iniziative che le imprese realizzano a favore dei propri dipendenti per assicurarne il benessere all’interno della struttura produttiva e nella loro vita privata Le finalità dichiarate dei sistemi di welfare aziendale Per le imprese • Creazione un ambiente di lavoro motivante • Diminuzione dei conflitti interni • Riduzione dell’assenteismo • Mantenimento dei livelli occupazionali • Attrazione di forza lavoro motivata • Garanzia un ritorno di immagine Per i lavoratori • Elemento retributivo variabile con maggiore potere d’acquisto • Integrazione al sistema di welfare statale • Benessere sia lavorativo che familiare Le aree di intervento del welfare aziendale Spazi di intervento del welfare aziendale Coperture assicurative e di previdenza integrativa Sistemi articolati di benefit Misure di conciliazione vita lavoro Esempi di politiche di welfare aziendale SOSTEGNO ALLA GENITORIA LITA’ Permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle previsioni di legge Bonus monetari alla nascita di un figlio Contributi monetari per i primi anni di vita Asilo nido (aziendale o in convenzione) Counselling alla genitorialità Formazione professionale durante la maternità Baby sitter Assenze per la cura dei figli Segue TUTELA DELLA SALUTE Medico in azienda Rimborso spese sanitarie Assicurazione sanitaria integrativa Controlli e check up gratuiti Incontri/seminari sulla tutela della salute Operatori socio sanitari e socio assistenziali per bambini, anziani e disabili in convenzione Segue FORMAZIONE PROFESSIONALE Corsi di aggiornamento professionale Rimborso delle spese scolastiche/universitarie Finanziamento per la frequenza di master o altri corsi di formazione Corsi di inglese e di informatica Biblioteca interna Segue SERVIZI E AGEVOLAZIONI PER FAMILIARI E DIPENDENTI Borse di studio/vacanze premio per i figli profittevoli Contributo per l’acquisto di libri scolastici Rimborso spese per colf e badanti Campus e soggiorni estivi per i figli di dipendenti Servizi di pronto intervento per la casa Segue INIZIATIVE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO Convenzioni con librerie Abbonamenti a teatro/cinema/concerti Visite guidate a mostre e musei Organizzazione di gite Soggiorni a prezzi convenzionati Convenzioni con alberghi/tour operator/stabilimenti termali/centri benessere Abbonamenti a manifestazioni sportive Sconti e convenzioni con negozi Segue SERVIZI ON SITE Mensa Palestra Aree relax Sportello bancario e assicurativo Sportello viaggi Disbrigo commissioni (maggiordomo aziendale) Spaccio aziendale Segue ALTRI SERVIZI Buoni pasto Bus navetta Car sharing Contributo per abbonamento ai mezzi pubblici Consulenza per effettuazione di pratiche fiscali Il welfare negli accordi di secondo livello Contrattazione collettiva aziendale Strumenti che beneficiano di vantaggi fiscali Strumenti che non beneficiano di vantaggi fiscali •Gli strumenti di welfare aziendale sono disciplinati nel corpus del DPR 22 dicembre 1986, nr 917 (TUIR) e dalle disposizioni inerenti le forme di retribuzione non monetaria c.d. Fringe benefit Art 51 Dall'art 95 al 100 • tratta il reddito dipendente • definiscono limiti e condizioni deducibilita' dei costi in sede di determinazione del reddito d'impresa Art.51 TUIR (in vigore) Determinazione del reddito di lavoro dipendente 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: …. f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12 ; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; Art.51 come mod.art.12 legge di stabilità 2016 F) l’utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari indicati dall’articolo 12 delle opere e dei servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 F bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari di cui all’articolo 12, dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza a ludoteche e di centri estivi ed invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; F tris) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 Segue Comma 3 bis. Ai fini dell’applicazione del comma 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni ed opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale Strumenti di welfare in alternativa a premi di risultato La nuova normativa dispone che le somme e i valori di cui al co. 2 e all'ultimo periodo del co. 3 dell'art. 51 del T.u.i.r. non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato concordati a livello collettivo e teoricamente detassabili. i premi di produttività potrebbero essere fruiti, in tutto o in parte, sotto forma di contributi versati dal datore di lavoro a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale oppure sotto forma di contributi versati al fondo di previdenza complementare. i contributi non concorrerebbero alla formazione del reddito di lavoro dipendente nei limiti, rispettivamente, di 3.615,20 e 5.164,57 euro, considerando in tali importi anche quanto già cumulativamente versato nel medesimo periodo d'imposta dal datore di lavoro e dal dipendente. Segue L’opzione è possibile unicamente per i soggetti rientranti nell'ambito di applicabilità della detassazione (ossia con reddito non superiore a euro 50.000). Mancano specifiche relativamente ad eventuali agevolazioni di carattere contributivo. Modifiche art.51 e 100 tuir Modifiche alle lett. f) ed f-bis) del comma 2 dell'art. 51 del T.u.i.r. servizi di utilità sociale ex art. 100 T.u.i.r. "erogati dal datore di lavoro" • estende l'agevolazione alle somme e alle prestazioni "erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12". somme e i servizi "di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari« • si evidenzia il superamento del concetto riduttivo di asili nido a favore della più ampia definizione di educazione e istruzione "in età prescolare" che consente di agevolare anche le scuole materne prima paradossalmente escluse Segue art. 51 del T.u.i.r. comma 3-bis l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro potrà avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (c.d. voucher). Misura a favore delle piccole imprese Art.100 TUIR 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. PER IL DATORE DI LAVORO ● IRES: – ● nel limite del 5 per mille delle spese di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione IRAP: – – deducibili natura) (se erogazioni indeducibili (rimborso spese ) in PER IL LAVORATORE ● sono esenti se sono presenti le seguenti condizioni: a) volontarietà spesa b) generalità o categorie di dipendenti c) finalità art. 100 Tuir d) somme non previste dal contratto di lavoro Gli interventi «tradizionali e consolidati» di W.A. Miglioramento dei trattamenti previdenziali a carico degli istituti previdenziali •Carenza in caso di malattia •Integrazione indennità a carico INPS e INAIL Ampliamento delle tutele legislative in caso di assenze, esigenze familiari, di conciliazione •Permessi per motivi familiari •Estensione congedi straordinari •Flessibilità oraria •Banca ore Segue: gli interventi «tradizionali e consolidati» di W.A. Intervento della bilateralità • Interventi a sostegno del reddito del lavoratore • Prestazioni previdenziali integrative sia in caso di costanza di rapporto di lavoro che di cessazione • Tutele per lavoratori «Precari» Fondi integrativi da CCNL • Fondi di previdenza complementare chiusi • Fondi di assistenza sanitaria integrativa Perché è importante investire sui sistemi di welfare aziendale Effetti dichiarati dei sistemi di welfare aziendale Incremento della produttività Necessità di minore controllo gerarchico Riduzione del turn over Cosa serve alle imprese per costruire un sistema di welfare aziendale? Conoscenza delle opportunità e strumenti di w.a. Assistenza nella costruzione di un sistema di w.a. CONOSCENZA DEI VANTAGGI ECONOMICI DEI SISTEMI DI WELFARE AZIENDALE PARTE III AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE FEMMINILE ASSUNZIONE DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO Finalità della norma Per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro alle donne che risultano prive di impiego da lungo periodo è previsto uno sgravio contributivo nella misura del 50% rispetto all’aliquota generale applicabile a carico del datore di lavoro. ( art . 4, cc. 8-11, L. 92/2012) Datori di lavoro ammessi al beneficio Tutti i datori di lavoro privati, comprese le cooperative. Sono esclusi dall'agevolazione i datori di lavoro pubblici, datori di lavoro domestico Beneficiarie All'agevolazione sono ammesse: donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (con riferimento alla durata e alla remunerazione del rapporto di lavoro) donne di qualsiasi età, residenti in aree particolarmente svantaggiate ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali della UE, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (con riferimento alla durata e alla remunerazione del rapporto di lavoro) donne di qualsiasi età, occupabili in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo/donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo/donna, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (con riferimento alla durata e alla remunerazione del rapporto di lavoro). Segue Possono essere assunte anche lavoratrici • appartenenti alle categorie protette o disabili, • comunitarie o extracomunitarie, • iscritte alle liste di mobilità, purché risultino disoccupati (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 8). Segue Esclusioni: • rapporti di lavoro domestico; • contratti di lavoro accessorio; • contratti di lavoro intermittente Requisiti oggettivi del rapporto di lavoro L’agevolazione è ammessa per le seguenti tipologie di assunzione: • contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, (non è riconosciuta l'agevolazione per contratti a termine di natura "sostitutiva"); • contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; • trasformazioni a tempo indeterminato di rapporto a termine agevolato, purchè la trasformazione avvenga prima della scadenza; • contratto a tempo pieno o part-time; • contratto di somministrazione. I settori interessati Per l'anno 2013 e 2014 i predetti settori e professioni sono stati individuati con i Decreti 2 settembre 2013 del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l’anno 2015 in data 21 dicembre è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 22/12/2014 che individua i settori con disparità di genere. In particolare, le agevolazioni sono previste per: • il settore agricoltura, nel quale tutte le attività sono caratterizzate dalla disparità uomo-donna; • il settore industriale, con riferimento alle seguenti attività: costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera; • il settore dei servizi, con riferimento alle seguenti attività: trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali della PA, organizzazioni ed organismi extraterritoriali. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 13 ottobre 2015 Individuazione, per l'anno 2016, dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione di cui all'articolo 4, commi 811, della legge 92/2012. SETTORI CARATTERIZZATI DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMODONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA. ANNO 2014 SEZIONI ATECO 2007 Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine Tasso di disparità 294 112 406 72,3 27,7 44,7 790 71 861 91,7 8,3 83,5 33 4 36 90,1 9,9 80,2 187 29 216 86,5 13,5 73,0 79 24 103 76,7 23,3 53,4 2.624 977 3.601 72,9 27,1 45,7 Trasporto e magazzinaggio 706 199 905 78,0 22,0 56,1 Informazione e comunicazione 287 133 420 68,3 31,7 36,6 Servizi generali della PA 835 433 1.268 65,9 34,1 31,7 Agricoltura Agricoltura Industria Costruzioni Ind. Estrattiva Acqua e gestione rifiuti Ind. Energetica Ind. Manifatturiera Servizi PROFESSIONI CARATTERIZZATE DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMODONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA. ANNO 2014* Professione (CP2011) Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine Tasso di disparità 91 - Ufficiali delle forze armate 29 - 29 99,7 0,3 99,3 92 - Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate 97 1 98 98,8 1,2 97,6 74 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 614 11 626 98,2 1,8 96,3 61 - Artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici 576 11 587 98,1 1,9 96,2 62 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche 822 19 841 97,8 2,2 95,6 93 - Truppa delle forze armate 106 5 110 95,9 4,1 91,8 64 - Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia 109 14 123 88,7 11,3 77,4 71 - Conduttori di impianti industriali 271 42 313 86,7 13,3 73,3 31 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione 806 134 939 85,8 14,2 71,6 12 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende 89 17 105 84,3 15,7 68,5 22 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate 119 24 143 83,0 17,0 66,0 84 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni 140 33 172 81,1 18,9 62,1 21 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali 124 34 157 78,5 21,5 56,9 63 - Artigiani e operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa e assimilati 98 34 132 74,3 25,7 48,5 83 -Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca 225 82 306 73,3 26,7 46,6 13 6 19 68,4 31,6 36,8 13 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende 72 - Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio 425 209 634 67,0 33,0 34,1 73 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 49 26 75 65,6 34,4 31,2 11 - Membri dei corpi legislativi, dirigenti e equiparati dell'amministrazio ne pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale 52 31 83 62,8 37,2 25,6 65 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo 256 156 413 62,1 37,9 24,2 94 67 161 58,5 41,5 17,1 279 211 489 57,0 43,0 14,0 24 - Specialisti della salute 25 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali Misura dello sgravio Riduzione al 50% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro e dei contributi Inail per i seguenti periodi: 12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato (ovvero per tutta la durata del rapporto in caso di contratti a termine di durata inferiore); 18 mesi per i rapporti a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi in caso di successiva trasformazione a tempo indeterminato di assunzioni agevolate a termine, purchè la trasformazione sia intervenuta entro la scadenza del beneficio; Prerequisiti Requisiti oggettivi del datore di lavoro: • incremento occupazionale • regolarità contributiva • rispetto CCNL e di secondo livello • rispetto normativa sicurezza sul lavoro (art. 1, c. 1175, L. n. 296/2006, ML circ. n. 5/2008 e ML circ. n. 34/2008); In sintesi: misura dell’agevolazione In caso di assunzione a tempo determinato: riduzione del 50 % dei contributi a carico del datore di lavoro (ivi inclusa contribuzione INAIL). In caso di trasformazione a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto a termine In caso di assunzione a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione Principio del cumulo e limiti all'applicazione Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata: • si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; • non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori; • il cumulo dei periodi è ammesso anche in caso di assunzioni discontinue, purché il lavoratore abbia conservato lo stato di disoccupazione superiore a 12 mesi: in tal caso l'agevolazione spetta per il periodo residuo; • l'agevolazione spetta anche per proroghe o trasformazioni di rapporti inizialmente non agevolati per mancanza di requisiti soggettivi (età del lavoratore) o oggettivi (mancanza dell'incremento netto della base occupazionale), qualora in occasione della proroga o trasformazione detti requisiti sussistano, fermo restando lo stato di anzianità di disoccupazione del lavoratore. Esempi Assunzione a termine di durata di 15 mesi e successiva trasformazione a tempo indeterminato al termine del rapporto: L'agevolazione spetterà per la durata complessiva di 12 mesi. Assunzione a termine di durata di 15 mesi e trasformazione a tempo indeterminato al decimo mese del rapporto: L'agevolazione spetterà per la durata complessiva di 18 mesi. Assunzione a termine di durata di 3 mesi. Successiva assunzione a termine di durata di 12 mesi. L'agevolazione spetterà per la durata complessiva di 12 mesi (3+9). Assunzione a termine di durata di 3 mesi. Successiva assunzione a tempo indeterminato. L'agevolazione spetterà per la durata complessiva di 18 mesi (3+15). Assunzione a termine di durata di 10 mesi. Successiva assunzione a termine di durata di 12 mesi. L'agevolazione spetterà per la durata complessiva di 10 mesi relativi al primo rapporto, in quanto il lavoratore ha perso lo stato di disoccupazione. AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER CONGEDO «GENITORIALE» Tipologia di agevolazione Per le assunzioni con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione di lavoratrici/lavoratori che, in qualità di "genitori", fruiscono dei congedi previsti dalla legge, è riconosciuta una riduzione pari al 50% dei contributi previdenziali INPS e dei premi assicurativi INAIL a carico del datore di lavoro ( D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 4). La riduzione spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore in congedo Datori di lavoro ammessi al beneficio Possono fruire dell’agevolazione i datori di lavoro che occupano meno di 20 dipendenti (nessun limite dimensionale per le assunzioni in sostituzione di lavoratrici autonome coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali). Lavoratori beneficiari ll lavoratore deve essere assunto a tempo determinato ovvero inserito in azienda in somministrazione di lavoro in sostituzione di lavoratori assenti per: congedo di maternità; congedo di paternità; congedo parentale; congedo per malattia del figlio di età non superiore a un anno. Sostituzione di lavoratore autonomo L'incentivo è concesso anche in caso di sostituzione di lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali) in astensione dal lavoro per maternità. Lavoratori esclusi Non sono interessati dall'agevolazione: gli apprendisti gli assunti con contratto di inserimento (ex art.4 L.92/2012) i lavoratori occasionali (voucher ecc.) i lavoratori con rapporto di tipo parasubordinato (es. co.co.pro). Precondizioni L'accesso all'agevolazione presuppone: • il possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro; • il requisito occupazionale inferiore ai 20 dipendenti (salvo che nel caso di sostituzione di lavoratrice autonoma: coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali): dal computo sono esclusi gli apprendisti mentre i lavoratori part-time sono calcolati in proporzione all'orario svolto; • un'assunzione, anche part-time, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro temporaneo, che può essere effettuata con un anticipo di un mese rispetto al periodo di inizio del congedo del sostituito; • l'equivalenza oraria delle prestazioni del lavoratore sostituito con il sostituto. Segue Procede all'assunzione del sostituto, indicando per iscritto nel contratto il nome del lavoratore sostituito, la causa della sostituzione nonché il termine del contratto. E' possibile anche instaurare rapporti con più soggetti, che però complessivamente non possono superare l'orario del sostituito. Interpello n.18/2015 del 20/7/2015 Lo sgravio contributivo per assunzione di personale con contratto a termine in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo di maternità/paternità trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato – in sostituzione di personale in congedo di maternità/paternità – iscritti alla gestione previdenziale istituita presso l’INPGI, ferma restando la facoltà dell’istituto di modularne il contenuto attraverso proprie delibere Maternità e incentivi ex L.190/2015 Il periodo di congedo per maternità sospende il periodo di validità dell’esonero contributivo triennale con differimento del periodo temporale di fruizione (vedi circ. INPS 178/2015) I diritti di precedenza per le lavoratrici madri Diritto di precedenza (art.24) Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Tempo determinato e congedo di maternità Il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001 – fruito durante un contratto a termine - concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle lavoratrici che abbiano usufruito del congedo di maternità durante un rapporto a tempo detemrinato, è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. Diritto di precedenza e contratto di lavoro Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4 può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto. In sintesi Il lavoratore deve manifestare la volontà di esercitare il diritto di precedenza obbligatoriamente in forma scritta (e nel termine di 6 mesi (3 mesi nel caso di lavoro stagionale) decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro Termine di decadenza Contrattazione collettiva e diritti di precedenza Art.14 CCNL APL Le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione obbligatoria e che abbiano reso dichiarazione di disponibilità alla ApL, entro 30 giorni dalla cessazione dello stesso o dell’eventuale periodo di astensione facoltativa, hanno diritto di precedenza per l’avvio in missione di pari livello e contenuto professionale delle precedenti attività svolte. Ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza contrattualmente previsto alle lavoratrici, all’atto di assunzione, viene consegnata copia del modello riportato nell’allegato 3 al CCNL. In caso di impossibilità di avviamento, alle stesse saranno proposte misure di politiche attive di carattere formativo accompagnate da misure di sostegno al reddito. Alle lavoratrici in gravidanza, per le quali la missione cessi nell’arco dei primi 180 giorni della stessa, e alle quali non spetti l’indennità relativa alla maternità obbligatoria, è garantita una indennità una tantum di 2.250 euro a carico di EBITEMP secondo le modalità previste nell’allegato 2. IL JOBS ACT ED I CONTROLLI A DISTANZA SUL LAVORATORE SUBORDINATO L’art. 4 dello Statuto prima del Jobs Act Il primo comma •Il divieto di installazione di impianti audiovisivi (o di altre apparecchiature) per il controllo a distanza dell’attività del lavoratore. Segue Il concetto di controllo a distanza l’elemento topografico l’elemento temporale L’art. 4 dello Statuto prima del Jobs Act Il secondo comma: il controllo preterintezionale • La nozione: è il controllo richiesto • da esigenze organizzative e produttive • oppure, da esigenze di sicurezza sul lavoro. Il controllo preterintenzionale Il doppio filtro Il controllo in sede sindacale Il controllo in sede amministrativa Segue Violare l’art. 4 dello Statuto è reato La sanzione penale: • l’art. 114 del codice della privacy La categoria del controllo difensivo L’imprenditore ha l’esigenza di tutelare il patrimonio aziendale. La Corte di Cassazione, nel 2002, afferma la legittimità del controllo a distanza difensivo. Il decreto legislativo n. 151 del 2015 L’art. 23 modifica l’art. 4 dello Statuto, che oggi risulta dunque modificato, rispetto al testo originario del 1970, rimasto in vigore fino al 24 settembre 2015. Il nuovo art. 4 dello Statuto Il primo comma. • Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Segue I controlli di cui al primo comma richiedono il doppio filtro di controllo L’art. 4 dello Statuto post Jobs Act Il secondo comma. •La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Segue Il terzo comma. • Le informazioni raccolte ai sensi di commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal codice della privacy.