Tassazione dei dividendi
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Tassazione dei dividendi
Il fisco in sintesi n versamenti fatti dai soci a fon- Tassazione dei dividendi La riforma del diritto societario ha introdotto importanti modifiche al regime di tassazione dei dividendi distribuiti a partire dal 1º gennaio 2004. Con la riforma viene modificato il regime di tassazione fondato sul principio della imputazione del dividendo (c.d. imputation system), che consisteva nel considerare il socio (e non la società) l’effettivo possessore dell’utile societario con la conseguenza che l’imposta assolta dalla società in sede di produzione dell’utile era per certi aspetti solo un mero acconto a titolo d’imposta di Riccardo Rizzi - Dottore commercialista in Bergamo Con il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 il sistema dell’imputazione viene abbandonato, in particolare scompare il meccanismo del credito di imposta e si introduce il sistema dell’esenzione. Attraverso il nuovo regime l’utile viene tassato solo al momento della produzione in capo alla società che lo produce e non in capo al percettore. Lo scopo del sistema fiscale introdotto a seguito della riforma è quello di attuare attraverso norme semplificative un graduale adeguamento del regime italiano a quelli già adottati nella maggioranza dei paesi dell’Unione Europea. Come richiesto dalla Commissione Europea, con le nuove norme sarà possibile assoggettare sia i dividendi italiani che quelli di provenienza estera allo stesso trattamento fiscale che esclude la tassazione in capo al percettore (anche se ciò, come vedremo, avviene solo in parte). Definizione di dividendo Con il termine dividendi si intendono gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti passivi 56 PMI n. 1/2005 Ires di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per i soci percettori al di fuori dell’esercizio di impresa i dividendi costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986. Gli utili da partecipazione possono derivare dalla distribuzione dell’utile di esercizio, dalla distribuzione di utili di esercizi precedenti ovvero dalla distribuzione di riserve di capitale. Si intendono per riserve di capitale le riserve e i fondi costituiti con: n sovrapprezzo di emissione di azioni o quote; n interessi di conguaglio emessi e versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; do perduto o in conto capitale; n saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Tali riserve di capitale non sono imponibili in capo al percettore ma riducono il costo fiscale della partecipazione ai sensi del comma 5, dell’art. 47, D.P.R. n. 917/ 1986. Le riserve di utili generano invece un dividendo tassato in capo al percettore con modalità differenti riassumibili nella Tavola 1. Dividendi percepiti dalle persone fisiche Ai fini della determinazione del regime fiscale applicabile ai dividendi percepiti dalla persone fisiche bisogna distinguere: a) dividendi percepiti fuori dall’esercizio di impresa; b) dividendi percepiti nell’esercizio di impresa. Fuori dall’esercizio di impresa I dividendi percepiti al di fuori dell’esercizio di impresa sono sottoposti ad un regime differente a seconda che si tratti di dividendi relativi a: n partecipazioni qualificate; n partecipazioni non qualificate. TAVOLA 1 - REGIME DI TASSAZIONE DEI DIVIDENDI ITALIANI Soggetto percettore Tipo di partecipazione Tassazione Qualificata Ordinaria sul 40% dei dividendi Soggetto non esercente attività d’impresa Non qualificata Ritenuta a titolo d’imposta del 12,5% Soggetto esercente attività d’impresa Qualificata Ordinaria sul 40% dei dividendi Non qualificata Ordinaria sul 40% dei dividendi Società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.A.) Qualificata e non qualificata Il 5% del dividendo concorre alla formazione del reddito imponibile Il fisco in sintesi È opportuno a tal proposito ricordare che per partecipazioni qualificate, come previsto al comma 1, dell’art. 67, D.P.R. n. 917/1986, si intendono le azioni (diverse da quelle di risparmio) ed ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata che: n superano il 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria oppure il 5% del patrimonio o capitale (per le società quotate in mercati regolamentati); n superano il 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria o il 25% del patrimonio o capitale (per le società e gli altri soggetti IRES); n superano il 25% del patrimonio (per società di persone). Partecipazioni non qualificate Gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 12,5%, obbligatoriamente e senza la possibilità di optare per l’inclusione degli utili nell’ambito del reddito imponibile complessivo (nella disciplina previgente tale ritenuta prevista dell’art. 27, D.P.R. n. 600/1973 era facoltativa). Partecipazioni qualificate Gli utili derivanti da partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare e sono assoggettate ad imposizione progressiva secondo le aliquote delle imposte sul reddito in vigore al momento della percezione. L’art. 47, del D.P.R. n. 917/1986, relativo ai redditi di capitale, detta una serie di regole per l’applicazione del regime di tassazione previsto per i dividendi percepiti non nell’esercizio di impresa. Al primo comma, si stabilisce che, indipendentemente dalla delibera assembleare, ai fini fiscali si presumono prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve diverse da quelle di capitale indicate al comma 5 dello stesso, per le quote di esse non accantonate in sospensione di imposta. L’agenzia delle Entrate con la Circolare n. 26/E, 16 giugno 2004 ha chiarito che la presunzione di distribuzione di riserve di utili si applica alle delibere di distribuzione approvate a partire dal primo gennaio 2004 (secondo la disposizione di carattere generale di entrata in vigore della riforma), indipendentemente dalla data di formazione delle riserve e sempre che le riserve di utili siano liberamente disponibili. Nel caso che la società ponga in distribuzione riserve di capitale, ad esempio, riserve da sovrapprezzo azioni, la stessa deve specificare che, in mancanza di utili da distribuire e in mancanza di riserve di utili, la distribuzione non costituisce reddito tassabile oppure deve specificare che, nonostante stia distribuendo dal punto di vista civilistico riserve di capitale, la distribuzione costituisce reddito tassabile ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 917/1986. La presunzione di cui al comma 1, dell’art. 47 del D.P.R. n. 917/ 1986, opera a condizione che le riserve di utili presenti siano liberamente disponibili, quindi, nel caso in cui oltre a riserve di capitale vi siano solo riserve di utili indisponibili, ad esempio riserva legale o riserva acquisto azioni proprie, la presunzione non opera. In virtù dei rinvii contenuti rispettivamente al comma 1 dell’art. 59 e al comma 4, dell’art. 89, D.P.R. n. 917/1986, la disciplina del comma 1, art. 47 si considera applicabile oltre che alle persone fisiche che non esercitano attività di impresa anche ai soci persone fisiche esercenti attività di impresa e ai soci Ires. Dividendi percepiti nell’esercizio di impresa Nel caso di dividendi percepiti da persone fisiche nell’esercizio di impresa e da società di persone in base a quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 47, D.P.R. n. 917/1986, questi concorrono alla formazione del reddito d’impresa dell’imprenditore (o società di persone) nella misura del 40% dell’ammontare a prescindere dal fatto i dividendi derivino da partecipazioni qualificate o non qualificate. Variazione del carico fiscale: confronto con regime fino al 2003 per i dividendi da partecipazioni «non qualificate» Nella Tavola 2 si evidenzia quale sia la tassazione Irpef sui dividendi percepiti che diano diritto al credito d’imposta del 56,25% (trattasi del credito più «diffuso» per il 2003 essendo relativo a dividendi deliberati in tale anno entro il 30/09), considerando il differenziale tra l’aliquota Irpef raggiunta (in presenza di al- PMI n. 1/2005 57 Il fisco in sintesi TAVOLA 2 - VARIAZIONE DEL CARICO D’IMPOSTA SUI DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE Altri redditi fino a Aliquota marginale redditi ulteriori* Tassazione con credito d’imposta Tassazione con ritenuta Differenza 15.000 29% –10,90% 12,50% 23,40% 29.000 31% –7,80% 12,50% 20,30% 32.600 39% 4,70% 12,50% 7,80% Oltre 70.000 45% 14,10% 12,50% –1,60% * Il raffronto è fatto con le aliquote vigenti dal 1/1/2003 contenute nell’art. 12 del nuovo TUIR tri redditi) e l’aliquota del credito d’imposta. La tassazione con credito d’imposta è conveniente fintantoché non si raggiunga l’aliquota marginale del 45%. In tale situazione conviene la tassazione con ritenuta al 12,5%, percentuale inferiore rispetto al 14,10% che si avrebbe con il meccanismo del credito d’imposta. Per beneficiare del credito d’imposta si ha l’onere di presentare la dichiarazione dei redditi. Dividendi di fonte estera percepiti da persona fisica residente Il nuovo comma 4, art. 27, D.P.R. n. 600/1973, stabilisce che sugli utili corrisposti da soggetti non residenti a soggetti italiani si deve applicare, da parte dei soggetti intermediari nella riscossione (banche), una ritenuta pari al 12,5%. La ritenuta del 12,5% deve essere applicata al valore del dividendo realmente percepito, al netto delle ritenute già applicate nello stato estero di residenza della società che provvede all’erogazione. Tale ritenuta è a titolo d’imposta qualora la partecipazione sia non qualificata, a titolo d’acconto se trattasi di dividendo da parteci- 58 PMI n. 1/2005 pazione qualificata, da assoggettare pertanto a tassazione sul 40% dell’importo; in quest’ultimo caso la ritenuta del 12,5% deve essere applicata solo sul 40% imponibile. La ritenuta operata sui dividendi da partecipazioni non qualificate esonera il contribuente dalla indicazione del dividendo nella dichiarazione dei redditi in quanto la ritenuta operata a titolo definitivo dall’intermediario è pari all’imposta dovuta in Italia. In assenza di intermediario nella riscossione, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi l’ammontare dei dividendo percepito e applicare l’imposta. Il regime di tassazione per i dividendi esteri relativi a partecipazioni qualificate, come quello previsto per i dividendi italiani, prevede il concorso alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40% del loro ammontare, secondo la regola generale dell’art. 47, D.P.R. n. 917/1986. Tassazione dei dividendi percepiti da soggetti Ires I dividendi percepiti dai soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali residenti ed enti com- merciali non residenti con stabile organizzazione in Italia) beneficiano di un regime di esenzione ispirato dalla volontà di assoggettare gli utili a tassazione al momento della loro produzione in capo alla società partecipata, indipendentemente dalla loro distribuzione presso la società che detiene le partecipazioni. Società di capitali e enti commerciali residenti La riforma introduce all’art. 89, D.P.R. n. 917/1986, l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile del 95% dei dividendi distribuiti dalle società residenti a soggetti passivi Ires residenti, senza alcuna distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. I dividendi verranno dunque tassati in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 5% del loro ammontare. L’applicazione dell’esclusione non è subordinata ad alcuna condizione, le società e gli enti commerciali residenti possono beneficiarne anche se gli utili percepiti non sono stati assoggettati a imposta dalla società distributrice. Il fisco in sintesi Consolidato nazionale Una eccezione alla tassazione parziale degli utili è previsto nel caso in cui la società partecipata appartenga ad un gruppo societario che abbia aderito al consolidato nazionale. L’art. 122, D.P.R. n. 917/1986 al comma 1, lett. a) consente infatti di escludere integralmente da imposizione gli utili distribuiti dalla società che abbiano esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo. Regime di trasparenza Una deroga al principio ordinario di tassazione è concesso in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza previsto dagli art. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986. Ai sensi del comma 1 dell’art. 8, D.M. 23 aprile 2004, gli utili e le riserve di utili formatisi nei periodi in cui è efficace l’opzione, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui le predette distribuzioni avvengano successivamente ai periodi di efficacia dell’opzione o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi, a condizione che rientrino tra i soggetti destinatari dell’agevolazione in parola. È doveroso ricordare, inoltre, che la presunzione di prioritaria distribuzione, di cui al comma 1 dell’art. 41, D.P.R. n. 917/1986, non opera per i dividendi derivanti da utili e riserve di utili formatisi in periodi in cui la società partecipata ha optato per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 917/1986. Salvo diversa volontà assemblea- re, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utili realizzati nel periodo di efficacia dell’opzione; tale presunzione si applica anche se gli utili e le riserve sono distribuiti in periodi diversi da quelli in cui è efficace l’opzione. Nel caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di capitale di cui al comma 5 dell’art. 47, D.P.R. n. 917/1986, la presunzione assoluta in base alla quale si considerano prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve di utili (ex comma 1, art. 47, D.P.R. n. 917/ 1986), si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili di periodi di imposta nei quali non ha operato la tassazione per trasparenza. Per un approfondimento all’argomento del regime di tassazione per trasparenza si rimanda a Pmi n.10/2004, pag. 59. Enti non commerciali residenti Gli enti commerciali sono stati provvisoriamente inclusi tra i soggetti cui si applica l’Ires anche se con criteri di determinazione della base imponibile differenti. Per gli enti non commerciali infatti continuano a concorrere per il calcolo della base imponibile sia i redditi fondiari che i redditi di capitale, d’impresa e diversi secondo le regole contenute all’art. 43, D.P.R. n. 917/1986. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali sono esenti da tassazione nel limite del 95% del loro ammontare, anche se conseguiti al di fuori dell’esercizio di impresa, per disposizione della norma transitoria contenuta alla lett. a), comma 1, art. 4, D.Lgs. n. 344/ 2003, fino a quando non verrà attuato il principio della legge delega che prevede la loro inclusione tra i soggetti passivi Ire. La norma contenuta nell’art. 4, D.Lgs. n. 344/2003, stabilisce, inoltre, che sul 5% degli utili in qualunque forma corrisposti, a partire dal 1º gennaio 2004, le società e gli enti indicati nel comma 1 dell’art. 23, D.P.R. n. 600/1973 operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50% a titolo di acconto, senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Dividendi italiani percepiti da soggetti non residenti Nel caso di dividendi italiani percepiti da soggetti non residenti, il regime di tassazione non ha subito alcuna modifica a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 344/ 2003. Il regime fiscale in questo caso continua ad essere più penalizzante rispetto a quello che trova attuazione per i residenti e non conforme ai principi di non discriminazione stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La disciplina del regime di tassazione dei dividenti corrisposti a soggetti non residenti, contenuta nell’art. 27, D.P.R. n. 600/ 1973, stabilisce che la società residente che eroga il dividendo deve applicare una ritenuta a titolo di imposta del 27% sul dividendo corrisposto al socio non residente, salvo l’applicazione di Convenzioni contro la doppia imposizione. Nel caso si tratti di azioni di risparmio la ritenuta a titolo d’imposta da applicare è del 12,5%. In ogni caso i soggetti non resi- PMI n. 1/2005 59 Il fisco in sintesi denti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata all’estero, per un importo non superiore ai quattro noni della ritenuta subita; per poter richiedere il rimborso è necessario produrre un’attestazione dell’ufficio fiscale estero di competenza di avvenuto pagamento dell’imposta da rimborsare. Distribuzioni di riserve in caso di recesso o esclusione Soggetti Ires L’art. 87, D.P.R. n. 917/1986, al comma 7 disciplina il trattamento delle plusvalenze derivanti dalle somme e dal valore normale di beni attribuiti ai soci in occasione degli eventi elencati al comma 7 dell’art. 47, D.P.R. n. 917/1986: — recesso del socio; — esclusione del socio; — riscatto delle azioni o quote; — riduzione del capitale per esuberanza dello stesso; — liquidazione anche concorsuale della società o dell’ente. In ciascuna delle ipotesi sopra elencate le somme corrisposte ai soci possono provenire: (a) dalle riserve di capitale di cui al comma 5, dell’art. 47, D.P.R. n. 917/1986 (riserve o fondi costituiti con soprapprezzi di emissione di azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria senti da imposta); (b) da altre riserve o fondi. Qualora le somme distribuite provengono dalle riserve di cui 60 PMI n. 1/2005 al comma 5, dell’art. 47, D.P.R. n. 917/1986, la differenza tra le somme distribuite e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione sarà: — integralmente esente da tassazione se la partecipazione posseduta dal percettore possiede requisiti dell’art. 87, D.P.R. n. 917/1986 (regime della partecipation exemption); — integralmente imponibile nel caso che la plusvalenza derivi da partecipazioni che non possiedono i requisiti per l’esenzione di cui all’art. 87, D.P.R. n. 917/ 1986 e quindi imponibili ai sensi dell’art. 86, D.P.R. n. 917/1986. Qualora le somme corrisposte derivino da riserve o fondi diversi da quelli elencati al comma 5, dell’art. 47, D.P.R. n. 917/1986, le somme distribuite verranno considerate come utile e sconteranno il regime ordinario di tassazione previsto per dividendi (esenzione per il 95% dell’ammontare complessivo), ai sensi del comma 2, dell’art. 89, D.P.R. n. 917/1986. Soggetti Irpef imprenditori Sulla base del rinvio operato dal comma 2, dell’art. 58, D.P.R. n. 917/1986 anche ai soggetti Irpef che detengono partecipazioni in regime di impresa è applicabile la disposizione contenuta al comma 7, dell’art. 87, D.P.R. n. 917/1986. Quindi, nei casi di recesso, esclusione o riduzione del capitale per esubero, di cui al comma 7, dell’art. 47, D.P.R. n. 917/ 1986, se la partecipazione posseduta presenta i requisiti richiesti dall’art. 87, D.P.R. n. 917/1986 (partecipation exemption), la plusvalenza derivante dalle somme o dal valore dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di cui all’art. 47, comma 5, sarà imponibile per il 40% del relativo ammontare. Qualora le somme ricevute provengano da distribuzione di riserve o fondi diversi da quelli di cui al comma 5, art. 47, D.P.R. n. 917/1986, esse sono da considerarsi come utili e non plusvalenze, e per disposizione dell’art. 59 del D.P.R. n. 917/1986, concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 40% del loro ammontare. La liquidazione della partecipazione viene considerata come cessione (con applicabilità eventuale dell’esenzione sulle plusvalenze) relativamente alle somme derivanti da riserve di capitale e come incasso di dividendo per le somme incassate dalla distribuzione di riserve per utili. La distinzione assume rilievo qualora si consideri che in caso di cessione si applica il principio di competenza, mentre il presupposto impositivo dei dividendi è l’effettivo incasso, che prescinde dal criterio di competenza. Soggetti Irpef non imprenditori Le somme ricevute in occasione di recesso o esclusione del socio, riduzione del capitale per esuberanza o liquidazione anche concorsuale della società o ente, di cui al comma 7, art. 47, D.P.R. n. 917/1986, sono qualificabili come dividendo imponibile per la parte di esse che eccede il costo di acquisto e seguono il regime previsto per le partecipazioni distinguendo tra qualificate e non qualificate.