Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Introduzione Dott. Alessandro Preti 1 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti generali Dott. Alessandro Preti 2 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti generali Normativa generale di riferimento: - Codice Civile libro V del Lavoro - art. 2222 “Contratto d’opera”: Quando una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (lavoro autonomo); - Codice di Procedura Civile (regole processuali in materia di lavoro) - art. 409 comma 3 – omissis … rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione d’opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato … omissis; - Decreto legislativo 165/2001 art. 7, comma 6, evidenzia la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità e provata competenza, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo. - Dlgs. 10 settembre 2003, n. 276 attuativo della L. 14 febbraio 2003 n. 30 c.d. Legge Biagi di riforma del mercato del lavoro (attività riconducibile a programmi e progetti). 3 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti generali Dlgs. N. 276 del 24 ottobre 2004 attuativo della c.d. Legge Biagi -art. 61: “i rapporti di collaborazione coordinata continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409, c. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”. - Art. 1 “le disposizioni contenute nel decreto medesimo non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”. Di conseguenza nulla cambia in capo ai tradizionali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (e di lavoro autonomo occasionale) instaurati con le pubbliche amministrazioni. -Art.86, comma 8 prevede che il Ministro per la funzione pubblica convochi le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del decreto legislativo anche ai fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi nella materia. 4 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti generali Legge Biagi e P.A. un primo punto di incontro - la Circolare n. 4 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 15 luglio 2004 Attività riconducibile a programmi e progetti anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la P.A. – Circolare n. 4 della P.C.M. Dipartimento della Funzione pubblica del 15 luglio 2004 avente ad oggetto “Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale”: “omissis … anche le pubbliche amministrazioni sono profondamente orientate da logiche programmatorie, finalizzate al controllo delle attività ed alla valutazione dei risultati, pertanto l’utilizzo delle collaborazioni esterne dovrebbe già naturalmente inserirsi nell’ambito di attività oggetto dell’indirizzo politico-amministrativo che trovano logica attuazione attraverso la definizione di obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Pertanto, anche alla luce dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo, la motivazione che sottende l’attivazione della collaborazione dovrebbe far riferimento a programmi, progetti o fasi di essi. In generale: qualsiasi contratto di lavoro autonomo contiene un progetto o un programma perché il progetto o il programma altro non è che il contenuto della prestazione. 5 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti generali Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo – Adunanza del 15/2/2005 – Criteri per valutare la legittimità degli incarichi e consulenze esterni -rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente; - impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione; - specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico; - temporaneità dell’incarico ed eccezionalità della proroga; - proporzione fra compensi dall’amministrazione. erogati all’incaricato e le utilità conseguite N.B. Tali condizioni devono risultare dal contratto e ricorrere tutte quante affinchè l’incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nell’ipotesi del danno erariale. 6 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti generali Normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa di riferimento: DPR 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) art. 50, comma 1 lettera c-bis) (disciplina fiscale): omissis … rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita … omissis; Legge 335/1995 introduce gli obblighi contributivi, con la Gestione Separata Inps (disciplina previdenziale); DPR 1124/1965 (T.U. INAIL) – D.lgs 23/2/2000 n. 38 art. 5 introduce per i lavoratori parasubordinati gli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 7 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti generali Requisiti derivanti da normativa, giurisprudenza della Corte dei Conti e prassi -Coordinazione: prestazione autonoma del collaboratore finalizzata all’attività del committente ovvero rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente – Cfr. Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per il Veneto, 3 novembre 2003, n. 1124/2003; -Continuità: cooperazione non occasionale all’attività del committente; -Personalità ed elevata professionalità della prestazione: prevalenza del carattere professionale e personale dell’apporto lavorativo del collaboratore rispetto all’impiego di mezzi e/o di altri soggetti dei quali il collaboratore può avvalersi; -Parasubordinazione: la prestazione di lavoro autonomo si svolge a favore del committente senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con l’assunzione di proprie responsabilità; - Compenso: periodico prestabilito; - Attività riconducibile a programmi e progetti (anche per la P.A. – Circolare n. 4 della P.C.M. Dipartimento per la Funzione pubblica del 15 Luglio 2004). 8 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti generali Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR Art. 89 (Prestazioni di lavoro autonomo) 1. In conformità al titolo III del libro V del codice civile, il CNR può concludere contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell’oggetto. 2. Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell’Ente, nonché per la formazione delle commissioni di cui all’articolo 79 o per lo svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 61, comma 2. 3. Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di professionalità, che richiedano un rapporto intuitu personae e che non abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la scelta del contraente può avvenire mediante procedura negoziata non concorrenziale. 9 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti generali Tipologie di rapporti di Collaborazione coordinata e continuativa Nell’ambito degli incarichi conferiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa rientrano: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Contratti d’opera regolamentati ai sensi del disciplinare di cui alla circolare del CNR n. 16 del 4 luglio 2001; Incarichi di ricerca retribuiti conferiti anche a pensionati regolamentati ai sensi del disciplinare di cui alla circolare del CNR n. 24 del 5 novembre 1999; Cariche istituzionali (Presidente, membri del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, ecc.); Altri contratti di collaborazione coordinata e continuativa; Contratti di collaborazione coordinata e continuativa a non residenti fiscalmente in Italia, con convenzione tra i paesi per evitare la doppia imposizione fiscale; Contratti di collaborazione coordinata e continuativa a non residenti fiscalmente in Italia, senza convenzione tra i paesi per evitare la doppia imposizione fiscale. 10 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali, previdenziali ed assicurativi Dott. Alessandro Preti Dott. Paolo Collacchi 11 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali Dott. Paolo Collacchi 12 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali INQUADRAMENTO FISCALE Normativa di riferimento 1) TUIR art. 50 comma 1 lett. c-bis) - DPR 600/73 art. 23 e 24 (IRE); 2)Dlgs 446/97 art. 10-bis e 16 (IRAP); 3)Dlgs 446/97 art. 50 – (ADDIZIONALE REGIONALE ALL‘IRE); 4) Dlgs 360/98 (ADDIZIONALE COMUNALE ALL‘IRE). L’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, collegato fiscale alla legge finanziaria per l’anno 2000, ha aggiunto all’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis, operando così la trasformazione fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da redditi da lavoro autonomo a redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Attualmente, a seguito del riordino del testo operato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la disciplina dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente è rinvenibile all’articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi. In particolare, le collaborazioni coordinate e continuative sono inquadrate fiscalmente nell’art. 50 comma 1 lettera c bis. N.B. Le modifiche riguardano il solo profilo fiscale e non incidono sulla disciplina 13 del rapporto contrattuale. Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. INQUADRAMENTO Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali FISCALE Definizione di residenti fiscalmente in Italia art. 2 del TUIR Le persone fisiche sono considerate residenti in Italia ai fini tributari se: 1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta; 2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior parte del periodo d’imposta (il domicilio è nel luogo in cui essi hanno stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi art. 43 cc); 3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale art. 43 cc). Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono per oltre 183 gg anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno. La circolare n. 304 del 02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale 14 privilegiato, individuati con DM 4/5/99. Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali I PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI FINI DELLA RESIDENZA (D.M. 4 MAGGIO 1999, G.U. n.107 del 10/5/1999) Alderney Grenada Niue Andorra Guernsey Oman Anguilla Hong Kong Panama Antigua e Barbuda Isola di Man Polinesia Francese Antille Olandesi Isole Cayman San Marino Aruba Isole Cook Sark Bahama Isole Marshall Seychelles Bahrein Isole Vergini Britanniche Singapore Barbados Jersey Saint Kitts e Nevis Belize Libano Saint Lucia Bermuda Liberia Saint Vincent e Grenadine Brunei Liechtenstein Samoa Cipro Macao Svizzera Costa Rica Malaysia Taiwan Dominica Maldive Tonga Emirati Arabi Uniti Malta Turks e Caicos Ecuador Mauritius Tuvalu Filippine Monaco Uruguay Gibilterra Monserrat Vanuatu Gibuti Nauru 15 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali INQUADRAMENTO FISCALE Trattamento fiscale dei collaboratori non residenti L’art. 3 del TUIR definisce la base imponibile IRE. Il primo comma stabilisce che “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato … omissis … per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato … omissis …”. L’art. 23 del TUIR “Applicazione dell’imposta ai non residenti” stabilisce al comma 2 che “ … omissis … si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: … omissis … b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis) … omissis … dell’art. 50”. 16 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali INQUADRAMENTO FISCALE Trattamento fiscale dei collaboratori non residenti L’ART. 24 del DPR 600/73 al comma 1 ter stabilisce che sui redditi di cui all’art. 50, comma 1 lettera c-bis) deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30%. L’art. 24 del TUIR “Determinazione dell’imposta dovuta ai non residenti” stabilisce al comma 3 che “ … omissis …Le detrazioni (oggi deduzioni) per carichi di famiglia non competono.” L’ART. 4 del Dlgs 446/97 stabilisce al comma 1 che l’IRAP si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione. Pertanto, l’IRAP si applica anche ai collaboratori non residenti che svolgono attività nel territorio di una Regione Italiana. L’art. 50 del Dlgs 446/97 istituisce l’addizionale regionale all’IRE che non è dovuta dai soggetti non residenti ai sensi del comma 2. L’art. 1 del Dlgs 360/98 istituisce l’addizionale comunale all’IRE che non si applica ai non residenti, in quanto la medesima segue le stesse modalità stabilite per l’addizionale regionale all’IRE. 17 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia Aspetti fiscali di rilievo 1) IRE Ritenuta operata sull’imponibile fiscale del compenso, determinata applicando le aliquote progressive per scaglioni di reddito, previste all’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, all’atto del pagamento del compenso. Al fine di determinare correttamente l’imponibile fiscale si deve tener conto: -del contributo previdenziale G.S. Inps a carico del collaboratore (1/3); -del contributo assicurativo INAIL a carico del collaboratore (1/3); della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (no tax area) art. 11 del TUIR; - delle deduzioni per oneri di famiglia (Family area) – art. 12 del TUIR. 2) Addizionali regionali e comunali all’IRE Stabilite rispettivamente da Regioni e Comuni, calcolate sul compenso lordo ridotto di 1/3 del contributo previdenziale G.S. Inps nonché del contributo assicurativo INAIL a carico del collaboratore (no deduzioni art. 11 e 12) al momento della cessazione (in unica soluzione) o in sede di conguaglio di fine anno (in 11/9 rate a partire dall’anno successivo). 18 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo 3) IRAP Assoggettamento ad IRAP del compenso lordo nella misura del: 8,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività istituzionale (art. 16 comma 2 Dlgs 446/97), calcolata sul compenso lordo; 4,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività commerciale (art. 16 comma 1 Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo aumentato dei 2/3 a carico del CNR per INPS G.S. ed INAIL. 4) Conguagli fiscali Le U.O. che hanno corrisposto compensi a collaboratori coordinati e continuativi devono effettuare il conguaglio fiscale alla cessazione del rapporto o alla fine dell’anno; 5) Certificazioni e dichiarazioni dei redditi - Rilascio da parte del CNR del modello CUD; - Possibilità per il Collaboratore di presentare il modello 730. 19 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo Legge n. 289 del 27/12/2002, c.d. “Legge finanziaria 2003“ (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 15/1/2003 e n.15 del 5/3/2003) L’art. 2 della Legge finanziaria 2003 ai commi 1 e 2 avvia il processo di riforma fiscale con riferimento alla tassazione dei redditi delle persone fisiche. La riforma prevede la graduale sostituzione delle detrazioni dall’imposta con le deduzioni dal reddito al fine di realizzare una progressività dell’imposizione IRE che consenta di bilanciare la contemporanea rimodulazione delle aliquote riguardanti l’imposta medesima. Tale processo continua poi con la Legge finanziaria 2005 che introduce le deduzioni familiari (Family area) al posto delle detrazioni ed elimina definitivamente le detrazioni sui redditi di lavoro. La No Tax Area L’articolo 3 del TUIR, relativo alla determinazione della base imponibile stabilisce che l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto … omissis …, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli artt. 11 … omissis …. Ai fini dell’applicazione dell’imposta, quindi, si tiene conto a partire dal periodo d’imposta 2003 anche della deduzione dell’art. 11 del TUIR c.d. “no tax area”. 20 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo Legge n. 289 del 27/12/2002, c.d. “Legge finanziaria 2003“ 1) La deduzione base (art. 11 comma 1 del TUIR) E’ pari ad euro 3.000 euro ed opera: -a favore di tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto, e quindi anche per i collaboratori coordinati e continuativi; - in riduzione del reddito complessivo; -autonomamente in quanto direttamente riconosciuta dal committente sulla base del reddito da corrispondere al collaboratore, in proporzione al periodo di durata del rapporto di lavoro nell’anno. N.B. Il diritto a tale deduzione spetta, tuttavia, a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro, il collaboratore, pertanto, può godere della parte della deduzione non attribuita dal sostituto (committente) in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta al sostituto, in sede di conguaglio. 21 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo Legge n. 289 del 27/12/2002, c.d. “Legge finanziaria 2003“ 2) L’ulteriore deduzione (art. 11 comma 1 del TUIR) Pari a euro 4.500, spetta in aggiunta alla deduzione base, nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorra anche un reddito riguardante i collaboratori coordinati e continuativi. Tale deduzione a differenza di quella base, spetta in misura rapportata al periodo di lavoro nell’anno. La deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (3.000 + 4.500) deve essere autonomamente riconosciuta dal committente sulla base dell’ammontare del reddito di collaborazione che lo stesso corrisponde ed in proporzione alla durata del rapporto di lavoro nell’anno (determinato con riferimento a quanto stabilito nel contratto). Il committente è tenuto a richiedere espressamente al collaboratore se, in considerazione del reddito complessivo che presume di conseguire nel periodo d’imposta, ritenga di non usufruire di detta deduzione (3.000 + 4.500) in sede di effettuazione delle ritenute. In assenza di una espressa rinuncia, infatti, più committenti potrebbero attribuire al collaboratore la deduzione di cui all’articolo 11 con evidenti conseguenze in sede di conguaglio o dichiarazione dei redditi. 22 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo Legge n. 289 del 27/12/2002, c.d. “Legge finanziaria 2003“ 3) il calcolo della “no tax area” (art. 11 comma 5) In particolare la deduzione per lavoro dipendente ed assimilato al lavoro dipendente di euro 7.500 (3.000 + 4.500) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato della “no tax area” e degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo da lavoro, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è: -maggiore o uguale a 1: la deduzione compete per intero; -pari a zero o minore di zero: la deduzione non compete; - compreso tra zero ed uno: la deduzione compete per un importo comunque significativo. Si fa presente che ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali e che l’arrotondamento delle cifre decimali deve essere effettuato attraverso il meccanismo del troncamento. Il calcolo della deduzione spettante può essere espresso dalla formula seguente: 26.000 + oneri deducibili + 7.500 - reddito del collaboratore _________________________________________________ 26.000 x 7.500 23 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo Legge n. 289 del 27/12/2002, c.d. “Legge finanziaria 2003“ 4) Addizionali all’IRE L’articolo 2, comma 4 della L. 289/2002, stabilisce l’irrilevanza, rispetto alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, della “no tax area” nel senso che la base imponibile delle addizionali è determinata con riferimento al reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir. La stessa disposizione stabilisce che si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 50, comma 4, del d.lgs n. 446 del 1997 per l’addizionale regionale e dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs n. 360 del 1998, per l’addizionale comunale le quali stabiliscono che le addizionali sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute. Quindi, le addizionali non sono dovute qualora, per lo stesso anno l’imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti dovuta, anche per effetto della nuova deduzione “no tax area”. Quindi se la “no tax area” determina solo un minor debito d’imposta, le addizionali sono dovute e la relativa base imponibile deve essere calcolata al lordo della predetta deduzione. 24 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 3 gennaio 2005) La Legge Finanziaria 2005 ha introdotto le seguenti novità: -tre nuove aliquote al posto delle cinque dello scorso anno; - un contributo di solidarietà del 4% per i redditi superiori ai 100.000 euro; - deduzioni per figli, coniuge, familiari a carico ed altre persone previste dall’art. 433 del codice civile, in sostituzione delle precedenti detrazioni, che, pertanto, vengono contestualmente soppresse; - eliminazione delle altre detrazioni, già previste per i redditi di lavoro dipendente. Irpef a scaglioni Importo Inferiore Oltre 100.000,00 Importo Superiore Aliquota % 0,00 26.000,00 23 26.000,01 33.500,00 33 33.500,01 100.000,00 39 -- 39 + 4 25 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE Il contributo di Solidarietà L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contributo di solidarietà del 4% deve essere interpretato e gestito a tutti gli effetti come un’ulteriore aliquota d’imposta. Conseguentemente il medesimo : -concorre, unitamente all’IRE, all’importo sul quale possono essere fatte valere eventuali detrazioni d’imposta; - rileva ai fini della determinazione dell’aliquota media da applicare all’indennità di anzianità; - concorre alla definizione dell’aliquota media nel calcolo della tassazione separata; - deve essere preso in considerazione dal sostituto d’imposta nell’effettuazione delle ritenute. 26 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE La Family Area La nuova deduzione per carichi familiari, opera con le stesse modalità della no-tax area, ma con soglie più alte, ad integrale sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia precedentemente vigenti. La sostituzione delle detrazioni con le nuove deduzioni modifica in maniera sostanziale le regole di determinazione del reddito imponibile e dell’imposta dovuta dai collaboratori coordinati e continuativi. Se, infatti, le detrazioni per oneri di famiglia, disciplinate dal previgente articolo 13 del TUIR, operavano direttamente in riduzione dell’imposta lorda dovuta dal contribuente, le nuove deduzioni operano, invece, in riduzione del reddito complessivo (imponibile). Tali deduzioni ammontano rispettivamente a: a) 3.200 euro per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato; b) 2.900 euro, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ciascun figlio compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell’autorità giudiziaria; 27 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE La Family Area L’importo di euro 2.900 è incrementato al verificarsi di alcune condizioni, in particolare: c) da 2.900 a 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; d) da 2.900 a 3.200 euro, per il primo figlio, se l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato; e) da 2.900 a 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 28 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE La Family Area Come le precedenti detrazioni, le sopraesposte deduzioni presentano le seguenti peculiarità: -sono tra loro alternative; - sono ripartite tra coloro che ne hanno diritto; -devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate; - spettano solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico. Il limite di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico non deve superare euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili (cioè senza tener conto della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione e della deduzione per eventuali oneri di famiglia); per i figli a carico, spettano con riferimento a ciascun figlio, a prescindere dalla sua età e dalla circostanza che questi conviva o meno con il contribuente. 29 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE La Family Area E’ rimasta invariata la disciplina relativa alla comunicazione da parte del collaboratore. Il medesimo deve dichiarare il proprio diritto a dette deduzioni, esplicitando le condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi. Ove non vi siano state nuove indicazioni da parte del dipendente in ordine alle condizioni già comunicate ai fini della fruizione per l’anno 2004 delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, è possibile utilizzare i dati già comunicatigli prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2005. Il collaboratore al fine di non sostenere un conguaglio troppo alto, può comunicare l’ammontare presunto del reddito complessivo in base al quale il si dovranno calcolare le deduzioni spettanti. Il collaboratore può richiedere, altresì, al CNR di non applicare dette deduzioni nell’ipotesi in cui, disponendo di altri redditi, presuma di avere diritto a deduzioni inferiori rispetto a quelle che gli sarebbero riconosciute dal sostituto. In mancanza di comunicazioni in tal senso da parte del percipiente, il CNR considererà, quale reddito complessivo, solo quello da lui stesso corrisposto nel corso dell’anno. 30 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE La Family Area Il calcolo della deduzione spettante per familiare a carico è espresso dalla seguente formula: 78.000 + deduz. teoriche per oneri di famiglia + oneri deducibili - reddito collaboratore --------------------------------------------------------------------------------------------------78.000 Il risultato di tale rapporto potrà essere: 1. maggiore o uguale a 1: in tal caso la deduzione compete per intero; 2. pari a zero o minore: in tal caso la deduzione non compete; 3. compreso tra zero ed 1: in tal caso la deduzione compete parzialmente e viene calcolata computando le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso. Il risultato del predetto rapporto deve essere moltiplicato per le deduzioni teoriche al fine di stabilire l’importo di deduzione effettivamente spettante. 31 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali B) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia con convenzione per evitare le doppie imposizioni Aspetti fiscali di rilievo 1) IRE Esente da ritenuta IRE (salvo diversa disposizione convenzionale). 2) Addizionali regionali e comunali all’IRE Esente da addizionali (salvo diversa disposizione convenzionale). 3) IRAP Assoggettamento ad IRAP del compenso lordo nella misura del: 8,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività istituzionale (art. 16 comma 2 Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo; 4,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività commerciale (art. 16 comma 1 Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo (salvo diversa disposizione convenzionale). 4) Conguagli fiscali, certificazioni e dichiarazioni dei redditi Non si effettuano. 32 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali B) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia con convenzione per evitare le doppie imposizioni Aspetti fiscali di rilievo Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni Sono accordi internazionali bilaterali che individuano quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti residenti in uno di essi che abbiano maturato redditi nell’altro. Oggetto delle convenzioni sono le imposte sul reddito e, in alcuni casi, taluni elementi del patrimonio. Esse disciplinano, altresì, la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. Oltre allo scopo di eliminare le doppie imposizioni, le Convenzioni mirano anche a prevenire l’evasione e l’elusione fiscali. L’Italia ha stipulato convenzioni con una serie di Paesi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Le convenzioni ratificate si possono consultare nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it. 33 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E/O SUL PATRIMONIO Paese contraente Albania Algeria Argentina Australia Austria Bangladesh Belgio Brasile Bulgaria Canada Cecoslovacchia Cina Cipro Corea del Sud Costa d’Avorio Danimarca Ecuador Egitto Emirati Arabi Uniti Estonia Filippine Firma Tirana 12.12.1994 Algeri 03.02.1991 Roma 15.11.1979 Canberra 14.12.1982 Vienna 29.06.1981 Roma 20.03.1990 Roma 29.04.1983 Roma 03.10.1978 Sofia 21.09.1988 Toronto 17.11.1977 Praga 05.05.1981 Pechino 31.10.1986 Nicosia 24.04.1974 Seul 10.01.1989 Abidjan 30.07.1982 Copenaghen 05.05.1999 Quito 23.05.1984 Roma 07.05.1979 Abu Dhabi 22.01.1995 Tallinn 20.03.1997 Roma 05.12.1980 L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. Ratifica 21.05.1998, n. 175 14.12.1994, n. 711 27.04.1982, n. 282 27.05.1985, n. 292 18.10.1984, n. 762 05.07.1995, n. 301 03.04.1989, n. 148 29.11.1980, n. 844 29.11.1990, n. 389 21.12.1978, n. 912 02.05.1983, n. 303 31.10.1989, n. 376 10.07.1982, n. 564 10.02.1992, n. 199 27.05.1985, n. 293 11.07.2002, n. 745 31.10.1989, n. 377 25.05.1981, n. 387 28.08.1997, n. 309 19.10.1999, n. 427 28.08.1989, n. 312 34 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E/O SUL PATRIMONIO Paese contraente Finlandia Francia Germania Giappone Grecia India Indonesia Irlanda Israele Jugoslavia Kazakhistan Kuwait Lituania Lussemburgo Macedonia Malaysia Malta Marocco Mauritius Messico Norvegia Nuova Zelanda Oman Paesi Bassi Pakistan Firma Helsinki 12.06.1981 Venezia 05.10.1989 Bonn 18.10.1989 Tokyo 20.03.1969 Atene 03.09.1987 New Delhi 19.02.1993 Giacarta 18.02.1990 Dublino 11.06.1971 Roma 08.09.1995 Belgrado 24.02.1982 Roma 22.09.1994 Roma 17.12.1987 Vilnius 04.04.1996 Lussemburgo 03.06.1981 Roma 20.12.1996 Kuala Lumpur 28.01.1984 La Valletta 16.07.1981 Rabat 07.06.1972 Port Louis 09.03.1990 Roma 08.07.1991 Roma 17.06.1985 Roma 06.12.1979 Mascate 06.05.1998 L’Aja 08.05.1990 Roma 22.06.1984 L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. Ratifica 25.01.1983, n. 38 07.01.1992, n. 20 24.11.1992, n. 459 18.12.1972, n. 855 30.12.1989, n. 445 14.07.1995, n. 319 14.12.1994, n. 707 09.10.1974, n. 583 09.10.1997, n. 371 18.12.1984, n. 974 12.03.1996, n. 174 07.01.1992, n. 53 09.02.1999, n. 31 14.08.1982, n. 747 19.10.1999, n. 482 14.10.1985, n. 607 02.05.1983, n. 304 05.08.1981, n. 504 14.12.1994, n. 712 14.12.1994, n. 710 02.03.1987, n. 108 10.07.1982, n. 566 11.03.2002, n. 50 26.07.1993, n. 305 28.08.1989, n. 313 35 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E/O SUL PATRIMONIO Paese contraente Polonia Portogallo Regno Unito Romania Russia Senegal Singapore Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sud Africa Svezia Svizzera Tanzania Thailandia Trinidad e Tobago Tunisia Turchia Ucrania Ungheria Unione Sovietica Uzbekistan Venezuela Vietnam Zambia Firma Roma 21.06.1985 Roma 14.05.1980 Pallanza 21.10.1988 Bucarest 14.01.1977 Roma 09.04.1996 Roma 20.07.1998 Singapore 29.01.1977 Roma 08.09.1977 Colombo 28.03.1984 Roma 17.04.1984 Roma 16.11.1995 Roma 06.03.1980 Roma 09.03.1976 Dar Es Salam 07.03.1973 Bangkok 22.12.1977 Port of Spain 26.03.1971 Tunisi 16.05.1979 Ankara 27.07.1990 Kiev 26.02.1997 Budapest 16.05.1977 Roma 26.02.1985 Roma 21.11.2000 Roma 05.06.1990 Hanoi 26.11.1996 Lusaka 27.10.1972 L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. Ratifica 21.02.1989, n. 97 10.07.1982, n. 562 05.11.1990, n. 329 18.10.1978, n. 680 09.10.1997, n. 370 20.12.2000, n. 417 26.07.1978, n. 575 29.09.1980, n. 663 28.08.1989, n. 314 11.12.1985, n. 763 15.12.1998, n. 473 04.06.1982, n. 439 23.12.1978, n. 943 07.10.1981, n. 667 02.04.1980, n. 202 20.03.1973, n. 167 25.05.1981, n. 388 07.06.1993, n. 195 11.07.2002, n. 169 23.07.1980, n. 509 19.07.1988, n. 311 10.01.2004, n. 22 10.02.1992, n. 200 15.12.1998, n. 474 27.04.1982, n. 286 36 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali C) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia senza convenzione per evitare le doppie imposizioni Aspetti fiscali di rilievo 1) IRE Ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30% - art. 24 del DPR 600/73 comma 1 ter). 2) Addizionali regionali e comunali all’IRE Esente da addizionali. 37 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti fiscali C) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia senza convenzione per evitare le doppie imposizioni Aspetti fiscali di rilievo 3) IRAP Assoggettamento ad IRAP del compenso lordo nella misura del: 8,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività istituzionale (art. 16 comma 2 Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo; 4,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività commerciale (art. 16 comma 1 Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo aumentato dei 2/3 a carico del CNR per INPS G.S. ed INAIL. 4) Conguagli fiscali, certificazioni e dichiarazioni dei redditi Non si effettuano i conguagli fiscali, si rilascia certificazione del compenso corrisposto e della ritenuta operata, non possono presentare il modello 730. 38 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti previdenziali Dott. Paolo Collacchi 39 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti previdenziali INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE Normativa di riferimento Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Legge n.326 del 24 novembre 2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici. Determinazione del contributo La suddetta norma ha disposto, all’articolo 2, comma 26, l’iscrizione in una apposita gestione separata presso l’INPS anche dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il contributo è determinato applicando le seguenti aliquote: -10% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap, ecc.) e per i titolari di pensione indiretta o di reversibilità; - 15% per i soggetti titolari di pensione diretta; - 18% per gli iscritti alla G.S. Inps che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie. Tale aliquota si applica sul primo scaglione di reddito pensionabile, vale a dire, per il 2005, fino a euro 38.641. Sul secondo scaglione, per la quota di reddito eccedente euro 38.641 e fino al massimale, per l’anno 2005, di euro 40 84.049, va invece applicata l’aliquota del 19%. Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti previdenziali INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE Determinazione del contributo Il suddetto massimale pari ad euro 84.049 si applica anche ai redditi soggetti alle aliquote del 10% e del 15%. Il contributo dovuto segue la ripartizione tra committente e collaboratore nella misura rispettivamente pari a 2/3 e 1/3, così come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto Ministeriale n. 281/1996, “Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 30, della legge 8 Agosto 1995, n. 335”. Il committente è tenuto a versare il contributo dovuto anche per la parte che resta a carico del collaboratore, attraverso i modelli ed alle scadenze previste. 41 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti previdenziali INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE Denuncia contributiva mensile E - MENS La legge n.326 del 24 novembre 2003 all’art. 44 ha previsto che, a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, le aziende trasmettano mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, all’implementazione delle posizioni assicurative individuali ed all’erogazione delle prestazioni. A partire dalla suddetta data, pertanto, il modello GLA è “abrogato”. Accentramento degli adempimenti: dal 1 gennaio 2005, gli adempimenti riguardanti la Gestione separata INPS, sia di versamento che di denuncia contributiva mensile, sono effettuati direttamente dal competente Ufficio Contabilità Fiscale del Servizio VII del DSTS. 42 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti previdenziali INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE Denuncia contributiva mensile E – MENS Al fine di consentire la corretta compilazione e trasmissione telematica della denuncia contributiva E – MENS è necessario, tuttavia, che le singole U.O. inseriscano correttamente in Sigla il codice “tipo rapporto” inerente il rapporto instaurato con il collaboratore. 43 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti previdenziali INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE Denuncia contributiva mensile E – MENS Per tutti i rapporti di Collaborazione coordinata e continuativa deve essere indicato il codice tipo rapporto 11 “Collaborazioni coordinate e continuative presso la P.A.” <TipoRapporto> Elemento obbligatorio. Può assumere i seguenti valori: 01 Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società 02 Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili 03 Partecipante a collegi e commissioni 04 Amministratore di enti locali (D.M. 25.5.2001) 05 Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR 06 Collaboratore coordinato e continuativo (con contratto a progetto/programma di lavoro o fase di esso) – Va compilato anche l’ elemento <CodiceAttivita> 07 Venditore porta a porta 08 Collaborazioni occasionali (art.61 c.2 D. Legislativo 276/2003) - Va compilato anche l’ elemento <CodiceAttivita> 09 Rapporti occasionali autonomi (L.326/2003) 10 Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni - Va compilato anche l’elemento <CodiceAttivita> 11 Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione – Va compilato anche l’elemento <CodiceAttivita> 12 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prorogati (con durata non superiore al 24/10/2005) - Va compilato anche l’elemento <CodiceAttivita> 13 Associati in partecipazione 44 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti previdenziali INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE Denuncia contributiva mensile E – MENS Deve essere, inoltre, compilato anche l’elemento “codice attività”. <CodiceAttivita> Va compilato solo a fronte di particolari <TipiRapporto> e può assumere i seguenti valori: 01 Attività di traduzione e interpretariato 02 Attività di trasporti o spedizioni o recapiti 03 Attività nel campo immobiliare 04 Attività nel campo assicurativo 05 Attività di formazione, istruzione, addestramento 06 Attività di recupero crediti, intermediazione, notifica atti 07 Attività nel settore della moda 08 Socio lavoratore di cooperativa 09 Consulenza aziendale 10 Consulenza fiscale 11 Attività amministrativo, contabile 12 Attività informatica 13 Attività finanziaria 14 Attività per mostre, mercati, fiere, vetrine, ecc. 15 Attività nel settore dell’igiene e della salute e sicurezza 16 Attività di marketing, pubblicità e statistica 17 Attività diversa dalle precedenti 45 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti previdenziali INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE Denuncia contributiva mensile E – MENS Deve essere, inoltre, compilato anche l’elemento codice “AltraASS” da indicare obbligatoriamente solo nel caso di applicazione di aliquote ridotte. <AltraAss> Può assumere i seguenti valori: 001 Pensionati di tutti gli Enti pensionistici obbligatori 308 Medici 002 Titolari di pensione diretta 309 Farmacisti 101 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 310 Veterinari 102 Artigiani 311 Chimici 103 Commercianti 312 Agronomi 104 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni 313 Geologi 105 Versamenti Volontari 314 Attuari 315 Infermieri professionali, Assistenti 106 Versamenti Figurativi (CIG, ecc.) 107 Fondi speciali sanitari, Vigilatrici d’ infanzia 316 Psicologi 201 Dipendenti Enti locali e Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato 317 Biologi 301 Dottori commercialisti 318 Periti Industriali 302 Ragionieri 319 Agrotecnici, Periti Agrari 303 Ingegneri e Architetti 320 Giornalisti 304 Geometri 321 Spedizionieri (sino al 31-12-1997) 305 Avvocati 401 Dirigenti d’ Azienda 306 Consulenti del lavoro 501 Lavoratori dello spettacolo 307 Notai 601 Lavoratori Poste Italiane S.p.A. 46 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti previdenziali A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia Aspetti previdenziali di rilievo 1) Gestione separata Inps Si applica. 2) Denuncia mensile E – MENS Si presenta. 47 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti previdenziali B) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia con convenzione per evitare le doppie imposizioni Aspetti previdenziali di rilievo 1) Gestione separata Inps Non si applica (se esente IRE). 2) Denuncia contributiva mensile E – MENS Non si presenta. 48 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti previdenziali C) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia senza convenzione per evitare le doppie imposizioni Aspetti previdenziali di rilievo 1) Gestione separata Inps Si applica. 2) Denuncia contributiva mensile E – MENS Si presenta. 49 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti assicurativi Dott. Paolo Collacchi 50 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti assicurativi INQUADRAMENTO ASSISTENZIALE – ASSICURATIVO Normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali; Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – Assicurazione dei lavoratori parasubordinati Adempimenti di versamento e denuncia INAIL Le pubbliche amministrazioni che abbiano stipulato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debbono tener conto che tali collaboratori sono soggetti agli obblighi assicurativi qualora svolgano una delle attività previste dall’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Le P.A., pertanto sono tenute a tutti gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro dal citato Testo unico. In pratica, si tratta delle attività già indicate nell’articolo 4 del Testo unico, integrate dalle attività nelle quali vi sia utilizzo non occasionale di veicoli a motore per l’esercizio 51 delle mansioni affidate. Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti assicurativi INQUADRAMENTO ASSISTENZIALE – ASSICURATIVO Adempimenti di versamento e denuncia INAIL Il committente è tenuto alla denuncia di esercizio nella quale, oltre ad essere riportati tutti gli elementi utili alla valutazione del rischio, debbono essere indicati i nominativi dei collaboratori, la misura dei compensi e la durata del rapporto di collaborazione. Inoltre, provvederà al pagamento periodico del premio alle scadenze previste, alla eventuale denuncia di infortunio o malattia professionale, nonché alla denuncia di cessazione del rapporto di lavoro. Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente ed è calcolato sull’ammontare dei compensi lordi effettivamente percepiti. Stante la formulazione della disposizione di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo 38/2000, deve ritenersi che i committenti siano tenuti all’obbligo di registrazione sui libri matricola e paga anche per i collaboratori coordinati e continuativi. In tal senso, si è espresso anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota del 2 gennaio 2001, nella quale è indicata la possibilità di semplificare la tenuta dei libri paga e matricola per tali lavoratori, considerata la particolarità della prestazione non riconducibile a quella del lavoro dipendente. 52 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti assicurativi INQUADRAMENTO ASSISTENZIALE – ASSICURATIVO Adempimenti di versamento e denuncia INAIL Accentramento degli adempimenti: dal 1 gennaio 2005, gli adempimenti riguardanti l’INAIL, la denuncia di inizio/cessazione attività, il versamento del premio, di denuncia annuale, sono effettuati direttamente dal competente Ufficio Contabilità Fiscale del Servizio VII del DSTS. 53 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti assicurativi A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia Aspetti assistenziali di rilievo 1) INAIL Si applica. 2) Denuncia INAIL Si presenta. 54 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti assicurativi B) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia con convenzione per evitare le doppie imposizioni Aspetti assistenziali di rilievo 1) INAIL Si applica. 2) INAIL Si presenta. 55 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti assicurativi C) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia senza convenzione per evitare le doppie imposizioni Aspetti assistenziali di rilievo 1) INAIL Si applica. 2) INAIL Si presenta. 56 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Trattamento di trasferta Dott. Paolo Collacchi 57 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Trattamento di trasferta Ai collaboratori coordinati e continuativi spetta la corresponsione del trattamento di missione previsto per i lavoratori dipendenti ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 5 e 52 del TUIR. L’art. 51 comma 5 del T.u., dispone quanto segue: “Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate a euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevate a euro 25,82 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne e rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”. 58 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca MISSIONI IN ITALIA SPESE AMMESSE A RIMBORSO tipologia spese di trasporto: biglietti ferroviari WL singolo o speciale biglietti aerei biglietti nave bigletti autolinee extraurbane terminal da/per aeroporto su percorso extra urbano uso mezzo proprio: 1/5 costo litro benzina x Km percorsi + pedaggi autostradali indennità di maggiorazione documentazione da produrre SPESE NON RIMBORSABILI tipologia 10% 5% 10% 10% titoli originali di viaggio 10% tagliandi di pedaggio in originale schede o tagliandi parcheggio originale fattura autonoleggio noleggio auto (località non servita da mezzi pubblici, trasporto materiale pesante e/o voluminoso) (quietanzata o corredata da attestazione di pagamento ef f ettuato (ad es.: contabile bancaria di bonif ico eseguito) taxi su percorsi urbani (sciopero mezzi ordinari, trasporto materiale voluminoso e/o pesante, urgenza) originale della ricevuta di tras porto biglietti di trasporto linee urbane spese di pernottamento: Fattura Hotel categoria secondo spettanza originale fattura quietanzata o copia fattura (in presenza di voucher Agenzia) spese per pasti: 1-2 pasti secondo il livello professionale/la durata della missione originale fattura o ricevuta fiscale del ristorante (singola, completa di intestazione e quietanzata) spese diverse: iscrizioni a Convegni, Corsi, Seminari, ecc… originale f attura o ricevuta quietanzata o corredata da attestazione di pagamento ef f ettuato (ad es.: contabile bancaria di bonif ico eseguito) 59 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. MISSIONI IN ITALIA INDENNITA' DI TRASFERTA tipologia condizioni di attribuibilità diaria giornaliera intera ogni 24 h di assenza dal servizio dall'ora di inizio missione in assenza di rimborso spese di pernottamento e pasti 2/3 diaria giornaliera ogni 24 h di assenza dal servizio dall'ora di inizio missione in presenza di rimborso spese di pernottamento 1/3 diaria giornaliera ogni 24 h di assenza dal servizio dall'ora di inizio missione in presenza di rimborso spese di pernottamento e pasti 1/2 diaria giornaliera ogni 24 h di assenza dal servizio in presenza di rimborso spese di pasto dall'ora di inizio missione diaria oraria intera diaria oraria ridotta a 2/3 a 1/3 a 1/2 per missioni inferiori alle 24 h o frazioni di giorno eccedenti giornate intere in assenza di rimborso spese di pernottamento e pasti le riduzioni seguono gli stessi criteri previsti per la diaria intera 60 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. MISSIONI ALL'ESTERO SPESE AMMESSE A RIMBORSO tipologia spese di trasporto: biglietti ferroviari WL biglietti aerei biglietti nave bigletti autolinee extraurbane terminal o shuttles da/per aeroporto su percorso extra urbano indennità di maggiorazione documentazione da produrre (località non servita da mezzi pubblici, trasporto materiale pesante e/o voluminoso) tipologia 10% 5% 10% 10% titoli originali di viaggio 10% non è mai consentito l'uso del mezzo proprio, neanche fino al confine uso mezzo proprio: noleggio auto solo per spostamenti all'interno del paese estero SPESE NON RIMBORSABILI originale fattura autonoleggio (quietanzata o corredata da attestazione di pagamento ef f ettuato (ad es.: contabile bancaria di bonif ico eseguito) taxi su percorsi urbani (sciopero mezzi ordinari, trasporto materiale voluminoso e/o pesante, urgenza) originale della ricevuta di tras porto biglietti di trasporto linee urbane spese di pernottamento: originale fattura quietanzata o copia fattura Fattura Hotel (in presenza di voucher Agenzia) spese per pasti: non rimborsabili spese diverse: iscrizioni a Convegni, Corsi, Seminari, ecc… originale ricevuta/f attura quietanzata o corredata da attestazione di pagamento ef f ettuato (ad es.: contabile bancaria di bonif ico eseguito) 61 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. MISSIONI ALL'ESTERO INDENNITA' DI TRASFERTA tipologia diaria giornaliera intera 2/3 diaria giornaliera diaria giornaliera ridotta a 1/3 a 1/2 importo specificamente prevista per i diversi paesi di destinazione (*) secondo i vari gruppi di afferenza specificamente prevista per i diversi paesi di destinazione (*) secondo i vari gruppi di afferenza specificamente prevista per i diversi paesi di destinazione (*) secondo i vari gruppi di afferenza condizioni di attribuibilità ogni giorno solare in paese estero dal giorno di sbarco al giorno di reimbarco in territorio straniero in assenza di rimborso spese di pernottamento ogni giorno solare in paese estero dal giorno di sbarco al giorno di reimbarco in territorio straniero in presenza di rimborso spese di pernottamento qualora il pagamento di iscrizioni a Convegni comprenda il costo di vitto e/o alloggio non scorporabile (*) Decreto Ministero Economia Finanze del 13/01/2003 - G.U. n° 51 del 03/03/2003 62 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale e professionale Dott. Alessandro Preti 63 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti generali Dott. Alessandro Preti 64 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti generali Normativa generale di riferimento: - Codice Civile libro V del Lavoro - art. 2222 “Contratto d’opera”: Quando una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (lavoro autonomo). - Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - Art. 89 titolato “Prestazioni di lavoro autonomo”. “ … omissis … il CNR può concludere contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell’oggetto. … omissis … . N.B. Le disposizioni del D.Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi) non si applicano alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale. Le pubbliche amministrazioni, compresi il CNR e gli altri enti di ricerca, continueranno a disciplinare, come per il passato, le prestazioni occasionali. Pertanto, una prestazione occasionale conferita dal CNR, svolta per un periodo superiore a 30 giorni e per un corrispettivo superiore ad euro 5.000, continua ad essere disciplinata tra i “redditi diversi” dall’art. 67 comma 1 lettera l nel nuovo articolato del TUIR (già art. 81 comma 1 lettera l del TUIR) e non si trasforma in “collaborazione a progetto”. 65 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti generali Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo – Adunanza del 15/2/2005 – Criteri per valutare la legittimità degli incarichi e consulenze esterni -rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente; - impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione; - specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico; - straordinarietà ed occasionalità della prestazione: limitata ad una o più questioni distinte e preventivamente determinate. - temporaneità dell’incarico ed eccezionalità della proroga; - proporzione fra compensi dall’amministrazione. erogati all’incaricato e le utilità conseguite N.B. Tali condizioni devono risultare dal contratto e ricorrere tutte quante affinchè l’incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere 66 nell’ipotesi del danno erariale. Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti generali Normativa fiscale e previdenziale di riferimento: - DPR 917/86 (TUIR) art. 67, comma 1, lettera L): “Sono redditi diversi … omissis … l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (Disciplina fiscale). - D.L. 269/2003, convertito con modifiche dalla Legge 326/2003 - art. 44, comma 2, che stabilisce per i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale l’obbligo all’iscrizione alla Gestione Separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività abbia superato l’importo di euro 5.000, a prescindere dal numero di committenti. Tale disposizione ha innovato l’art. 26 della Legge 335/95, inserendo, tra i soggetti tenuti alla iscrizione alla Gestione Separata Inps, anche i prestatori di lavoro autonomo occasionale che rientrino nella condizione sopra detta. (Disciplina previdenziale); 67 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti generali Requisiti derivanti da normativa, giurisprudenza della Corte dei Conti e prassi -Non abitualità: cooperazione occasionale ed episodica all’attività del committente; -Personalità ed elevata professionalità della prestazione: prevalenza del carattere professionale e personale dell’apporto lavorativo del lavoratore; - Compenso: non periodico (acconto e saldo). 68 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti lavoro autonomo occasionale Aspetti generali Tipologie di rapporti di lavoro autonomo occasionale Nell’ambito degli incarichi conferiti a titolo di lavoro autonomo occasionale rientrano: 1) 2) 3) gli incarichi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale conferiti a residenti in Italia; gli incarichi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale conferiti a non residenti fiscalmente in Italia, con convenzione tra i paesi per evitare la doppia imposizione fiscale; gli incarichi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale conferiti a non residenti fiscalmente in Italia, senza convenzione tra i paesi per evitare la doppia imposizione fiscale. 69 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti fiscali e previdenziali Dott. Alessandro Preti 70 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti fiscali 71 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti fiscali INQUADRAMENTO FISCALE Normativa di riferimento 1) TUIR art. 67 comma 1 lett. L) - DPR 600/73 art. 25 (IRE); 2) Dlgs 446/97 art. 10-bis e 16 (IRAP); 3) Dlgs 446/97 art. 50 – (ADD. REGIONALE IRE) – no sostituto d‘imposta; 4) Dlgs 360/98 (ADD. COMUNALE IRE) – no sostituto d‘imposta. N.B. Le addizionali, se dovute, sono determinate e versate dal prestatore in sede di dichiarazione dei redditi. 72 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti fiscali A) Prestatori occasionali residenti fiscalmente in Italia Aspetti fiscali di rilievo 1) IRE Ritenuta del 20% a titolo di acconto effettuata dal sostituto d’imposta che corrisponde il compenso. 2) Addizionali regionali e comunali all’IRE Le determina e le versa direttamente il prestatore in sede di dichiarazione dei redditi. 3) IRAP Assoggettamento ad IRAP del compenso lordo nella misura del: 8,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività istituzionale (art. 16 comma 2 del Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo; 4,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività commerciale (art. 16 comma 1 del Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo aumentato dei 2/3 relativi alla G.S. Inps a carico del committente. 4) Certificazioni Il sostituto deve rilasciare apposita certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute operate. 5) Conguagli fiscali e modello 730 Non si effettuano. 73 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti fiscali B) Prestatori occasionali non residenti fiscalmente in Italia con convenzione per evitare le doppie imposizioni Aspetti fiscali di rilievo 1) IRE Esente da ritenute IRE (salvo diversa disposizione convenzionale). 2) Addizionali regionali e comunali all’IRE Esente da addizionali (salvo diversa disposizione convenzionale). 3) IRAP Assoggettamento ad IRAP del compenso lordo nella misura del: 8,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività istituzionale (art. 16 comma 2 Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo; 4,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività commerciale (art. 16 comma 1 Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo (salvo diversa disposizione convenzionale). 4) Conguagli fiscali, certificazioni e dichiarazioni dei redditi Non si effettuano. 74 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti fiscali C) Prestatori occasionali non residenti fiscalmente in Italia senza convenzione per evitare le doppie imposizioni Aspetti fiscali di rilievo 1) IRE Ritenuta del 30% a titolo di imposta effettuata dal sostituto d’imposta che corrisponde il compenso - art. 25 del DPR 600/73 comma 2. Esente da addizionali. 2) Addizionali regionali e comunali all’IRE 3) IRAP Assoggettamento ad IRAP del compenso lordo nella misura del: 8,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività istituzionale (art. 16 comma 2 Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo; 4,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività commerciale (art. 16 comma 1 Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo aumentato dei 2/3 della G.S. Inps a carico del committente. 4) Certificazioni Il sostituto deve rilasciare apposita certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute operate. Non si effettuano. 5) Conguagli fiscali e modello 730 75 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti previdenziali Dott. Alessandro Preti 76 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Aspetti previdenziali INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE Normativa di riferimento Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. D.L. 269/2003, convertito con modifiche dalla Legge 326/2003 - art. 44, comma 2, che stabilisce per i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale l’obbligo all’iscrizione alla Gestione Separata Inps qualora il reddito annuo derivante da tale attività abbia superato l’importo di euro 5.000, a prescindere dal numero di committenti. Tale disposizione ha innovato l’art. 26 della Legge 335/95, inserendo, tra i soggetti tenuti alla iscrizione alla Gestione Separata Inps, anche i prestatori di lavoro autonomo occasionale che rientrino nella condizione sopra detta. (Disciplina previdenziale). N.B. Ai fini della determinazione della corretta contribuzione previdenziale, dovrà tenersi necessariamente conto (da inserire SIGLA come “compensi esterni”) anche degli altri compensi soggetti a G.S. Inps (co.co.co., assegni di ricerca), compresi quelli da analoghe prestazioni occasionali, eventualmente corrisposti allo stesso soggetto da committenti diversi dal CNR ed a quest’ultimo comunicati dall’interessato. 77 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti previdenziali INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE Determinazione del contributo Il contributo è determinato sulla parte di compenso superiore ai 5.000 euro, applicando le aliquote previste per la G.S. Inps, fino al massimale, per l’anno 2005, di euro 84.049. I contributi previdenziali debbono essere calcolati (1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente) sul compenso lordo erogato al lavoratore occasionale, al netto della franchigia di euro 5.000 annui, con esclusione delle spese poste a carico del committente, purché indicate nella nota di addebito (ad esempio, spese di viaggio documentate). Esempio: in caso di compenso pari a € 6.800 ed ipotizzando un addebito di ulteriori € 500 per spese inerenti la produzione di reddito, i contributi andranno calcolati solo sull’importo di € 1.800. Sotto il profilo fiscale, invece, la ritenuta di acconto del 20% deve essere operata sia sul compenso lordo, sia sulle spese indicate in fattura (nell’esempio precedente sull’importo di € 7.300). Pertanto, la base imponibile fiscale e quella previdenziale non sempre coincidono. 78 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti previdenziali INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE Denuncia contributiva mensile E - MENS Al fine di consentire la corretta compilazione e trasmissione telematica della denuncia contributiva E – MENS è necessario che le singole U.O. inseriscano correttamente in Sigla il codice “tipo rapporto” inerente il rapporto instaurato con il prestatore occasionale. Per tutti i rapporti di di lavoro autonomo occasionale deve essere indicato il codice tipo 326/2003)”. rapporto 09 “Rapporti occasionali autonomi (L. 79 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti previdenziali INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE Denuncia contributiva mensile E – MENS Deve essere, inoltre, compilato anche l’elemento codice “AltraASS” da indicare obbligatoriamente solo nel caso di applicazione di aliquote ridotte. <AltraAss> Può assumere i seguenti valori: 001 Pensionati di tutti gli Enti pensionistici obbligatori 308 Medici 002 Titolari di pensione diretta 309 Farmacisti 101 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 310 Veterinari 102 Artigiani 311 Chimici 103 Commercianti 312 Agronomi 104 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni 313 Geologi 105 Versamenti Volontari 314 Attuari 315 Infermieri professionali, Assistenti 106 Versamenti Figurativi (CIG, ecc.) 107 Fondi speciali sanitari, Vigilatrici d’ infanzia 316 Psicologi 201 Dipendenti Enti locali e Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato 317 Biologi 301 Dottori commercialisti 318 Periti Industriali 302 Ragionieri 319 Agrotecnici, Periti Agrari 303 Ingegneri e Architetti 320 Giornalisti 304 Geometri 321 Spedizionieri (sino al 31-12-1997) 305 Avvocati 401 Dirigenti d’ Azienda 306 Consulenti del lavoro 501 Lavoratori dello spettacolo 307 Notai 601 Lavoratori Poste Italiane S.p.A. 80 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti previdenziali A) Prestatori occasionali residenti fiscalmente in Italia Aspetti previdenziali di rilievo 1) Gestione separata Inps Si applica. 2) Denuncia mensile E – MENS Si presenta. 81 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti previdenziali B) Prestatori occasionali non residenti fiscalmente in Italia con convenzione per evitare le doppie imposizioni Aspetti previdenziali di rilievo 1) Gestione separata Inps Esente. 2) Denuncia mensile E – MENS Non si presenta. 82 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti previdenziali C) Prestatori occasionali non residenti fiscalmente in Italia senza convenzione per evitare le doppie imposizioni Aspetti previdenziali di rilievo 1) Gestione separata Inps Si applica. 2) Denuncia mensile E – MENS Si presenta. 83 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti fiscali e previdenziali MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DATI FISCALI E PREVIDENZIALI a cura di collaboratori coordinati e continuativi e prestatori occasionali Al fine di una corretta applicazione della normativa riguardante tutti i compensi soggetti la G.S. Inps, il Servizio VII del DSTS ha predisposto i seguenti modelli: MOD.1 – Scheda Anagrafica; MOD.2 – Scheda Informativa; MOD.3 – Scheda di comunicazione dati per calcolo contributi; MOD. 4 – Scheda di comunicazione dati fiscali (per i soli titolari di collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni d’opera ai sensi dell’art. 51 Legge 449/97. Il MOD. 1 deve essere compilato dal lavoratore soggetto alla G.S. Inps, presentato alla struttura CNR al momento dell’attribuzione dell’incarico e rinnovato solo in caso di variazione dei dati in esso contenuti. Il MOD. 2 deve essere compilato dal lavoratore, presentato al momento dell’attribuzione dell’incarico e rinnovato all’inizio di ogni anno solare ed in ogni caso di variazione dei dati in esso contenuti. 84 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Aspetti fiscali e previdenziali MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DATI FISCALI E PREVIDENZIALI a cura di collaboratori coordinati e continuativi e prestatori occasionali Il MOD. 3 deve essere compilato dal lavoratore e presentato al momento del pagamento della nota di addebito o rata in scadenza solamente qualora lo stesso abbia percepito, precedentemente al pagamento da effettuare, compensi da terzi esterni all’Ente, a titolo di prestazioni di lavoro occasionale e/o collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni d’opera, assegni di ricerca; Il MOD. 4 deve essere compilato esclusivamente dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa/prestatori d’opera, presentato al momento dell’attribuzione dell’incarico e rinnovato all’inizio di ogni anno solare ed in caso di variazione dei dati in esso contenuti. 85 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Trattamento di trasferta Dott. Alessandro Preti 86 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo occasionale Trattamento di trasferta Spettanza Se previste nel contratto di prestazione occasionale, il lavoratore addebitare al CNR il rimborso delle spese inerenti la produzione del reddito di lavoro autonomo, tra cui rientrano anche eventuali spese di trasferta (viaggio, vitto ed alloggio). Trattamento fiscale delle spese di trasferta dei lavoratori occasionali “… omissis … le somme corrisposte a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo anche occasionale devono considerarsi, in via generale, quali compensi “comunque denominati” e devono essere, quindi, assoggettati, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600 del 1973, alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20 per cento” (Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 69/E del 21 marzo 2003). Trattamento previdenziale delle spese di trasferta dei lavoratori occasionali Le spese di trasferta di cui il lavoratore ha diritto al rimborso, addebitate al committente, non sono soggette alla gestione separata INPS. 87 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo professionale Aspetti generali Dott. Alessandro Preti 88 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo professionale Aspetti generali Normativa generale di riferimento -Codice Civile libro V del Lavoro - art. 2229 “Esercizio delle professioni intellettuali”. Detta disposizioni riguardanti le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi od elenchi professionali. I successivi commi dal 2230 al 2238 regolano il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale ed in particolare dettano disposizioni riguardanti: Esecuzione dell’Opera che deve essere eseguita personalmente anche se il professionista può avvalersi sotto la propria direzione e responsabilità di sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione; Compenso, determinato dalle parti o dalle tariffe professionali. Il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera ed al decoro professionale. Ecc. - Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - Art. 89 titolato “Prestazioni di lavoro autonomo”. “ … omissis … il CNR può concludere contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell’oggetto. … omissis … . 89 Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. I rapporti di lavoro autonomo professionale Aspetti generali Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo – Adunanza del 15/2/2005 – Criteri per valutare la legittimità degli incarichi e consulenze esterni -rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente; - impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione; - specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico; -straordinarietà ed occasionalità della prestazione: limitata ad una o più questioni distinte e preventivamente determinate. - temporaneità dell’incarico ed eccezionalità della proroga; - proporzione fra compensi dall’amministrazione. erogati all’incaricato e le utilità conseguite N.B. Tali condizioni devono risultare dal contratto e ricorrere tutte quante affinchè l’incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere 90 nell’ipotesi del danno erariale. Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo professionale Aspetti generali Normativa fiscale e previdenziale di riferimento: - DPR 917/86 (TUIR) art. 53 comma 1: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva di attitivà di lavoro autonomo … omissis ….(Disciplina fiscale). - Legge 335/95 di riforma del sistema pensionistico – Art. 2 comma 26 ha introdotto un contributo previdenziale del 10% dovuto da lavoratori autonomi che esercitano una attività professionale per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica. I professionisti iscritti alla G.S. suddetta liquidano direttamente il contributo in sede di dichiarazione dei redditi esercitando il diritto di rivalsa sul committente in ragione del 4% del corrispettivo pattuito. - Regolamenti propri della cassa di appartennza che stabiliscono la misura del contributo anche da addebitare in fattura al committente. (Disciplina previdenziale) 91 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo professionale Aspetti generali Requisiti derivanti da normativa, giurisprudenza della Corte dei Conti e prassi -Attività di carattere intellettuale (scientifica, tecnica, artistica ecc.); -Personalità ed elevata professionalità della prestazione: professione abituale del soggetto ancorchè non esercitata esclusivamente; - Compenso: convenuto tra le parti, determinato da tariffe professionali e proporzionato all’importanza dell’opera ed al decoro della professione; -Prestazione straordinaria ed occasionale: limitata ad una o più questioni distinte e preventivamente determinate. N.B. Gli atti di conferimento degli incarichi devono essere trasmessi alla Corte dei Conti con le modalità previste dalla Circolare CNR n. 3/2005 del Servizio II del DSTS “Concorsi e borse di studio”. 92 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo professionale Aspetti fiscali e previdenziali Dott. Alessandro Preti 93 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo professionale Aspetti fiscali e previdenziali INQUADRAMENTO FISCALE Normativa di riferimento 1) TUIR art. 53 comma 1 - DPR 600/73 art. 25 (IRE). Il sostituto d‘imposta effettua la ritenuta del 20% a titolo di acconto all’atto della corresponsione del compenso; 2) Dlgs 446/97 art. 8 e 16 comma 1 (IRAP) no sostituto d‘imposta; 3) Dlgs 446/97 art. 50 – (ADD. REGIONALE IRE) – no sostituto d‘imposta; 4) Dlgs 360/98 (ADD. COMUNALE IRE) – no sostituto d‘imposta. 94 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca I rapporti di lavoro autonomo professionale Aspetti fiscali e previdenziali INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE Normativa di riferimento 1) Professionisti non titolari di propria cassa di previdenza: Legge 335/95 di riforma del sistema pensionistico – Art. 2 comma 26 ha introdotto un contributo previdenziale del 10% dovuto da lavoratori autonomi che esercitano una attività professionale per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica. I professionisti iscritti alla G.S. suddetta liquidano direttamente il contributo in sede di dichiarazione dei redditi esercitando il diritto di rivalsa sul committente in ragione del 4% del corrispettivo pattuito. Tale contributo, calcolato sul compenso lordo, è imponibile sia ai fini Iva sia ai fini della ritenuta d’acconto IRE. 2) Professionisti titolari di propria cassa di previdenza - Regolamenti propri della cassa di appartenenza che stabiliscono la misura del contributo anche da addebitare in fattura al committente. Tale contributo, calcolato sul compenso lordo, è imponibile esclusivamente ai fini Iva. 95 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Gli Assegni di Ricerca Aspetti generali, fiscali, previdenziali ed assicurativi Dott. Alessandro Preti 96 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Assegni di ricerca Aspetti generali, fiscali, previdenziali ed assicurativi Normativa generale di riferimento -Legge 449/97 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” art. 51, comma 6 … omissis … gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. … Omissis … Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n.476, e successive modificazione e integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. (Cfr. Circolare CNR n. 16 del 4 luglio 2001). 97 Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto Servizio VII – Ragioneria della S.A.C. Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di ricerca Assegni di ricerca Aspetti generali, fiscali, previdenziali ed assicurativi Normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa di riferimento: - DPR 917/86 (TUIR) art. 50 comma 1 lettera c) “Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: … omissis … c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno … omissis … , se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. - Legge del 13/08/1984 n. 476, “Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita‘” - art. 4 “Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e … omissis … . (Disciplina fiscale). Grazie al rinvio effettuato dall’art. 51 della Legge 446/97 gli assegni di ricerca sono esenti dall’IRE e conseguentemente anche da addizionali all’IRE. - Legge 335/95 di riforma del sistema pensionistico – Art. 2 comma 26 Grazie al rinvio effettuato dall’art. 51 della Legge 446/97 gli assegni di ricerca sono assoggettati alla G.S. INPS (Disciplina previdenziale). - Dlgs 446/97 art. 10 bis: “Sono escluse dalla base imponibile IRAP (Istituzionale) le somme di cui all’art. 50 comma 1 lettera c) del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. -Non sono soggetti alle norme riguardanti l’INAIL (cfr. Nota INAIL del 4 /8/2000). 98