Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di

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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale nella gestione delle attività di
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Introduzione
Dott. Alessandro Preti
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Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti generali
Dott. Alessandro Preti
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti generali
Normativa generale di riferimento:
- Codice Civile libro V del Lavoro - art. 2222 “Contratto d’opera”: Quando una
persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente (lavoro autonomo);
- Codice di Procedura Civile (regole processuali in materia di lavoro) - art. 409
comma 3 – omissis … rapporti di collaborazione che si concretizzano in una
prestazione d’opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non
a carattere subordinato … omissis;
- Decreto legislativo 165/2001 art. 7, comma 6, evidenzia la possibilità per le
Amministrazioni Pubbliche di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per
prestazioni di elevata professionalità e provata competenza, contraddistinte da una
elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di
lavoro autonomo.
- Dlgs. 10 settembre 2003, n. 276 attuativo della L. 14 febbraio 2003 n. 30 c.d.
Legge Biagi di riforma del mercato del lavoro (attività riconducibile a programmi e
progetti).
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti generali
Dlgs. N. 276 del 24 ottobre 2004 attuativo della c.d. Legge Biagi
-art. 61: “i rapporti di collaborazione coordinata continuativa, prevalentemente personale
e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409, c. 3, del codice di procedura civile
devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi
di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in
funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività
lavorativa”.
- Art. 1 “le disposizioni contenute nel decreto medesimo non trovano applicazione per
le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”. Di conseguenza nulla cambia in
capo ai tradizionali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (e di lavoro
autonomo occasionale) instaurati con le pubbliche amministrazioni.
-Art.86, comma 8 prevede che il Ministro per la funzione pubblica convochi le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla
entrata in vigore del decreto legislativo anche ai fini della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi nella materia.
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti generali
Legge Biagi e P.A. un primo punto di incontro - la Circolare n. 4 della P.C.M.
Dipartimento della Funzione pubblica del 15 luglio 2004
Attività riconducibile a programmi e progetti anche per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con la P.A. – Circolare n. 4 della P.C.M.
Dipartimento della Funzione pubblica del 15 luglio 2004 avente ad oggetto
“Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei
contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale”: “omissis …
anche le pubbliche amministrazioni sono profondamente orientate da logiche
programmatorie, finalizzate al controllo delle attività ed alla valutazione dei risultati,
pertanto l’utilizzo delle collaborazioni esterne dovrebbe già naturalmente inserirsi
nell’ambito di attività oggetto dell’indirizzo politico-amministrativo che trovano logica
attuazione attraverso la definizione di obiettivi strategici ed obiettivi operativi.
Pertanto, anche alla luce dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, in materia di controllo, la motivazione che sottende l’attivazione della
collaborazione dovrebbe far riferimento a programmi, progetti o fasi di essi.
In generale: qualsiasi contratto di lavoro autonomo contiene un progetto o un
programma perché il progetto o il programma altro non è che il contenuto della
prestazione.
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti generali
Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo – Adunanza del 15/2/2005
– Criteri per valutare la legittimità degli incarichi e consulenze esterni -rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente;
- impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria
organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico;
- temporaneità dell’incarico ed eccezionalità della proroga;
- proporzione fra compensi
dall’amministrazione.
erogati
all’incaricato
e
le
utilità
conseguite
N.B. Tali condizioni devono risultare dal contratto e ricorrere tutte quante affinchè
l’incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere
nell’ipotesi del danno erariale.
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti generali
Normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa di riferimento:
DPR 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) art. 50, comma 1 lettera c-bis) (disciplina
fiscale): omissis … rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di
attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica prestabilita … omissis;
Legge 335/1995 introduce gli obblighi contributivi, con la Gestione Separata Inps
(disciplina previdenziale);
DPR 1124/1965 (T.U. INAIL) – D.lgs 23/2/2000 n. 38 art. 5 introduce per i
lavoratori parasubordinati gli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti generali
Requisiti derivanti da normativa, giurisprudenza della Corte dei Conti e prassi
-Coordinazione: prestazione autonoma del collaboratore finalizzata all’attività del
committente ovvero rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione
conferente – Cfr. Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per il Veneto, 3 novembre
2003, n. 1124/2003;
-Continuità: cooperazione non occasionale all’attività del committente;
-Personalità ed elevata professionalità della prestazione: prevalenza del carattere
professionale e personale dell’apporto lavorativo del collaboratore rispetto all’impiego di
mezzi e/o di altri soggetti dei quali il collaboratore può avvalersi;
-Parasubordinazione: la prestazione di lavoro autonomo si svolge a favore del
committente senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con
l’assunzione di proprie responsabilità;
- Compenso: periodico prestabilito;
- Attività riconducibile a programmi e progetti (anche per la P.A. – Circolare n. 4 della
P.C.M. Dipartimento per la Funzione pubblica del 15 Luglio 2004).
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti generali
Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR
Art. 89
(Prestazioni di lavoro autonomo)
1.
In conformità al titolo III del libro V del codice civile, il CNR può
concludere contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo
svolgimento di compiti temporanei, e determinati nell’oggetto.
2.
Tali contratti possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività di
ricerca, per acquisire prestazioni di consulenza, di progettazione o di
supporto alla ricerca ed ai servizi amministrativi o tecnici dell’Ente, nonché
per la formazione delle commissioni di cui all’articolo 79 o per lo
svolgimento dei controlli previsti dall’articolo 61, comma 2.
3.
Alla scelta del contraente si provvede mediante procedure, ristrette o
negoziate, senza bando. Qualora si tratti di prestazioni ad alto contenuto di
professionalità, che richiedano un rapporto intuitu personae e che non
abbiano ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, la scelta
del contraente può avvenire mediante procedura negoziata non
concorrenziale.
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti generali
Tipologie di rapporti di Collaborazione coordinata e continuativa
Nell’ambito degli incarichi conferiti a titolo di collaborazione coordinata e
continuativa rientrano:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Contratti d’opera regolamentati ai sensi del disciplinare di cui alla circolare del
CNR n. 16 del 4 luglio 2001;
Incarichi di ricerca retribuiti conferiti anche a pensionati regolamentati ai
sensi del disciplinare di cui alla circolare del CNR n. 24 del 5 novembre 1999;
Cariche istituzionali (Presidente, membri del Consiglio di amministrazione e del
collegio dei revisori dei conti, ecc.);
Altri contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa a non residenti
fiscalmente in Italia, con convenzione tra i paesi per evitare la doppia
imposizione fiscale;
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa a non residenti
fiscalmente in Italia, senza convenzione tra i paesi per evitare la doppia
imposizione fiscale.
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Aspetti fiscali, previdenziali ed assicurativi
Dott. Alessandro Preti
Dott. Paolo Collacchi
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
Dott. Paolo Collacchi
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
INQUADRAMENTO FISCALE
Normativa di riferimento
1) TUIR art. 50 comma 1 lett. c-bis) - DPR 600/73 art. 23 e 24 (IRE);
2)Dlgs 446/97 art. 10-bis e 16 (IRAP);
3)Dlgs 446/97 art. 50 – (ADDIZIONALE REGIONALE ALL‘IRE);
4) Dlgs 360/98 (ADDIZIONALE COMUNALE ALL‘IRE).
L’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, collegato fiscale alla legge
finanziaria per l’anno 2000, ha aggiunto all’articolo 47 del testo unico delle imposte
sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
lettera c-bis, operando così la trasformazione fiscale dei redditi derivanti da
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da redditi da lavoro autonomo a
redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.
Attualmente, a seguito del riordino del testo operato dal decreto legislativo 12
dicembre 2003, n. 344, la disciplina dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente
è rinvenibile all’articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi.
In particolare, le collaborazioni coordinate e continuative sono inquadrate
fiscalmente nell’art. 50 comma 1 lettera c bis.
N.B. Le modifiche riguardano il solo profilo fiscale e non incidono sulla disciplina
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del rapporto contrattuale.
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INQUADRAMENTO
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Aspetti fiscali
FISCALE
Definizione di residenti fiscalmente in Italia art. 2 del TUIR
Le persone fisiche sono considerate residenti in Italia ai fini tributari se:
1. soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del
periodo d’imposta;
2. soggetti non iscritti nelle anagrafi, che hanno nello Stato il domicilio per la maggior
parte del periodo d’imposta (il domicilio è nel luogo in cui essi hanno stabilito la sede
principale dei suoi affari e interessi art. 43 cc);
3. soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza per la maggior
parte del periodo d’imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale
art. 43 cc).
Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d’imposta se sussistono
per oltre 183 gg anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente
tra l’inizio dell’anno e il decesso o la nascita e la fine dell’anno. La circolare n. 304 del
02.12.1997 precisa che il riferimento temporale all’iscrizione anagrafica, al domicilio o
alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un
legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia
mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e
sociali. In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati
residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente in quanto emigrati in territori aventi un regime fiscale
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privilegiato, individuati con DM 4/5/99.
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
I PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI FINI DELLA
RESIDENZA (D.M. 4 MAGGIO 1999, G.U. n.107 del 10/5/1999)
Alderney
Grenada
Niue
Andorra
Guernsey
Oman
Anguilla
Hong Kong
Panama
Antigua e Barbuda Isola di Man
Polinesia Francese
Antille Olandesi
Isole Cayman
San Marino
Aruba
Isole Cook
Sark
Bahama
Isole Marshall
Seychelles
Bahrein
Isole Vergini Britanniche Singapore
Barbados
Jersey
Saint Kitts e Nevis
Belize
Libano
Saint Lucia
Bermuda
Liberia
Saint Vincent e Grenadine
Brunei
Liechtenstein
Samoa
Cipro
Macao
Svizzera
Costa Rica
Malaysia
Taiwan
Dominica
Maldive
Tonga
Emirati Arabi Uniti Malta
Turks e Caicos
Ecuador
Mauritius
Tuvalu
Filippine
Monaco
Uruguay
Gibilterra
Monserrat
Vanuatu
Gibuti
Nauru
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Aspetti fiscali
INQUADRAMENTO FISCALE
Trattamento fiscale dei collaboratori non residenti
L’art. 3 del TUIR definisce la base imponibile IRE. Il primo comma stabilisce che
“L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato … omissis … per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato … omissis …”.
L’art. 23 del TUIR “Applicazione dell’imposta ai non residenti” stabilisce al comma 2 che
“ … omissis … si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo
Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
territorio stesso di soggetti non residenti: … omissis … b) i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis) … omissis … dell’art. 50”.
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Aspetti fiscali
INQUADRAMENTO FISCALE
Trattamento fiscale dei collaboratori non residenti
L’ART. 24 del DPR 600/73 al comma 1 ter stabilisce che sui redditi di cui all’art. 50,
comma 1 lettera c-bis) deve essere operata una ritenuta a titolo di imposta nella
misura del 30%.
L’art. 24 del TUIR “Determinazione dell’imposta dovuta ai non residenti” stabilisce al
comma 3 che “ … omissis …Le detrazioni (oggi deduzioni) per carichi di famiglia non
competono.”
L’ART. 4 del Dlgs 446/97 stabilisce al comma 1 che l’IRAP si applica sul valore della
produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione.
Pertanto, l’IRAP si applica anche ai collaboratori non residenti che svolgono attività
nel territorio di una Regione Italiana.
L’art. 50 del Dlgs 446/97 istituisce l’addizionale regionale all’IRE che non è dovuta dai
soggetti non residenti ai sensi del comma 2.
L’art. 1 del Dlgs 360/98 istituisce l’addizionale comunale all’IRE che non si applica ai
non residenti, in quanto la medesima segue le stesse modalità stabilite per l’addizionale
regionale all’IRE.
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Aspetti fiscali
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia
Aspetti fiscali di rilievo
1) IRE
Ritenuta operata sull’imponibile fiscale del compenso, determinata applicando le aliquote
progressive per scaglioni di reddito, previste all’articolo 13 del Testo unico delle imposte
sui redditi, all’atto del pagamento del compenso. Al fine di determinare correttamente
l’imponibile fiscale si deve tener conto:
-del contributo previdenziale G.S. Inps a carico del collaboratore (1/3);
-del contributo assicurativo INAIL a carico del collaboratore (1/3);
della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (no tax area) art. 11 del
TUIR;
- delle deduzioni per oneri di famiglia (Family area) – art. 12 del TUIR.
2) Addizionali regionali e comunali all’IRE
Stabilite rispettivamente da Regioni e Comuni, calcolate sul compenso lordo ridotto di 1/3
del contributo previdenziale G.S. Inps nonché del contributo assicurativo INAIL a carico
del collaboratore (no deduzioni art. 11 e 12) al momento della cessazione (in unica
soluzione) o in sede di conguaglio di fine anno (in 11/9 rate a partire dall’anno successivo). 18
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Aspetti fiscali
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo
3) IRAP
Assoggettamento ad IRAP del compenso lordo nella misura del:
8,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività istituzionale (art. 16 comma
2 Dlgs 446/97), calcolata sul compenso lordo;
4,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività commerciale (art. 16 comma
1 Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo aumentato dei 2/3 a carico del CNR per
INPS G.S. ed INAIL.
4) Conguagli fiscali
Le U.O. che hanno corrisposto compensi a collaboratori coordinati e
continuativi
devono effettuare il conguaglio fiscale alla cessazione del rapporto o alla fine dell’anno;
5) Certificazioni e dichiarazioni dei redditi
- Rilascio da parte del CNR del modello CUD;
- Possibilità per il Collaboratore di presentare il modello 730.
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Aspetti fiscali
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo
Legge n. 289 del 27/12/2002, c.d. “Legge finanziaria 2003“
(cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 15/1/2003 e n.15 del 5/3/2003)
L’art. 2 della Legge finanziaria 2003 ai commi 1 e 2 avvia il processo di riforma fiscale
con riferimento alla tassazione dei redditi delle persone fisiche. La riforma prevede la
graduale sostituzione delle detrazioni dall’imposta con le deduzioni dal reddito al fine di
realizzare una progressività dell’imposizione IRE che consenta di bilanciare la
contemporanea rimodulazione delle aliquote riguardanti l’imposta medesima.
Tale processo continua poi con la Legge finanziaria 2005 che introduce le deduzioni
familiari (Family area) al posto delle detrazioni ed elimina definitivamente le detrazioni
sui redditi di lavoro.
La No Tax Area
L’articolo 3 del TUIR, relativo alla determinazione della base imponibile stabilisce che
l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto … omissis …, al netto degli oneri
deducibili indicati nell’articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai
sensi degli artt. 11 … omissis ….
Ai fini dell’applicazione dell’imposta, quindi, si tiene conto a partire dal periodo
d’imposta 2003 anche della deduzione dell’art. 11 del TUIR c.d. “no tax area”.
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Aspetti fiscali
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo
Legge n. 289 del 27/12/2002, c.d. “Legge finanziaria 2003“
1) La deduzione base (art. 11 comma 1 del TUIR)
E’ pari ad euro 3.000 euro ed opera:
-a favore di tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto, e
quindi anche per i collaboratori coordinati e continuativi;
- in riduzione del reddito complessivo;
-autonomamente in quanto direttamente riconosciuta dal committente sulla base del
reddito da corrispondere al collaboratore, in proporzione al periodo di durata del
rapporto di lavoro nell’anno.
N.B. Il diritto a tale deduzione spetta, tuttavia, a prescindere dalla durata del rapporto
di lavoro, il collaboratore, pertanto, può godere della parte della deduzione non
attribuita dal sostituto (committente) in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su
richiesta al sostituto, in sede di conguaglio.
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A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo
Legge n. 289 del 27/12/2002, c.d. “Legge finanziaria 2003“
2) L’ulteriore deduzione (art. 11 comma 1 del TUIR)
Pari a euro 4.500, spetta in aggiunta alla deduzione base, nel caso in cui alla formazione
del reddito complessivo concorra anche un reddito riguardante i collaboratori coordinati
e continuativi.
Tale deduzione a differenza di quella base, spetta in misura rapportata al periodo di
lavoro nell’anno.
La deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (3.000 + 4.500) deve
essere autonomamente riconosciuta dal committente sulla base dell’ammontare del
reddito di collaborazione che lo stesso corrisponde ed in proporzione alla durata del
rapporto di lavoro nell’anno (determinato con riferimento a quanto stabilito nel
contratto).
Il committente è tenuto a richiedere espressamente al collaboratore se, in
considerazione del reddito complessivo che presume di conseguire nel periodo
d’imposta, ritenga di non usufruire di detta deduzione (3.000 + 4.500) in sede di
effettuazione delle ritenute. In assenza di una espressa rinuncia, infatti, più
committenti potrebbero attribuire al collaboratore la deduzione di cui all’articolo 11 con
evidenti conseguenze in sede di conguaglio o dichiarazione dei redditi.
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Legge n. 289 del 27/12/2002, c.d. “Legge finanziaria 2003“
3) il calcolo della “no tax area” (art. 11 comma 5)
In particolare la deduzione per lavoro dipendente ed assimilato al lavoro dipendente di
euro 7.500 (3.000 + 4.500) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare di 26.000 euro, aumentato della “no tax area” e degli oneri deducibili di cui
all’art. 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo da lavoro, e l'importo di 26.000
euro. Se il predetto rapporto è:
-maggiore o uguale a 1: la deduzione compete per intero;
-pari a zero o minore di zero: la deduzione non compete;
- compreso tra zero ed uno: la deduzione compete per un importo comunque
significativo.
Si fa presente che ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre
decimali e che l’arrotondamento delle cifre decimali deve essere effettuato attraverso
il meccanismo del troncamento.
Il calcolo della deduzione spettante può essere espresso dalla formula seguente:
26.000 + oneri deducibili + 7.500 - reddito del collaboratore
_________________________________________________
26.000
x 7.500
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4) Addizionali all’IRE
L’articolo 2, comma 4 della L. 289/2002, stabilisce l’irrilevanza, rispetto alle addizionali
regionale e comunale all’IRPEF, della “no tax area” nel senso che la base imponibile
delle addizionali è determinata con riferimento al reddito complessivo al netto dei
soli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir.
La stessa disposizione stabilisce che si applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo
50, comma 4, del d.lgs n. 446 del 1997 per l’addizionale regionale e dell’articolo 1, comma
3, del d.lgs n. 360 del 1998, per l’addizionale comunale le quali stabiliscono che le
addizionali sono dovute se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute.
Quindi, le addizionali non sono dovute qualora, per lo stesso anno l’imposta sul
reddito delle persone fisiche, non risulti dovuta, anche per effetto della nuova
deduzione “no tax area”.
Quindi se la “no tax area” determina solo un minor debito d’imposta, le addizionali sono
dovute e la relativa base imponibile deve essere calcolata al lordo della predetta
deduzione.
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nella gestione delle attività di ricerca
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Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo
Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE
(cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 3 gennaio 2005)
La Legge Finanziaria 2005 ha introdotto le seguenti novità:
-tre nuove aliquote al posto delle cinque dello scorso anno;
- un contributo di solidarietà del 4% per i redditi superiori ai 100.000 euro;
- deduzioni per figli, coniuge, familiari a carico ed altre persone previste dall’art. 433
del codice civile, in sostituzione delle precedenti detrazioni, che, pertanto, vengono
contestualmente soppresse;
- eliminazione delle altre detrazioni, già previste per i redditi di lavoro dipendente.
Irpef a scaglioni
Importo
Inferiore
Oltre 100.000,00
Importo
Superiore
Aliquota %
0,00
26.000,00
23
26.000,01
33.500,00
33
33.500,01
100.000,00
39
--
39 + 4
25
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo
Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE
Il contributo di Solidarietà
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contributo di solidarietà del 4% deve essere
interpretato e gestito a tutti gli effetti come un’ulteriore aliquota d’imposta.
Conseguentemente il medesimo :
-concorre, unitamente all’IRE, all’importo sul quale possono essere fatte valere eventuali
detrazioni d’imposta;
- rileva ai fini della determinazione dell’aliquota media da applicare all’indennità di
anzianità;
- concorre alla definizione dell’aliquota media nel calcolo della tassazione separata;
- deve essere preso in considerazione dal sostituto d’imposta nell’effettuazione delle
ritenute.
26
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo
Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE
La Family Area
La nuova deduzione per carichi familiari, opera con le stesse modalità della no-tax area,
ma con soglie più alte, ad integrale sostituzione delle detrazioni per carichi di
famiglia precedentemente vigenti.
La sostituzione delle detrazioni con le nuove deduzioni modifica in maniera sostanziale le
regole di determinazione del reddito imponibile e dell’imposta dovuta dai collaboratori
coordinati e continuativi. Se, infatti, le detrazioni per oneri di famiglia, disciplinate dal
previgente articolo 13 del TUIR, operavano direttamente in riduzione dell’imposta lorda
dovuta dal contribuente, le nuove deduzioni operano, invece, in riduzione del reddito
complessivo (imponibile).
Tali deduzioni ammontano rispettivamente a:
a) 3.200 euro per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ciascun figlio
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per
ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento
dell’autorità giudiziaria;
27
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo
Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE
La Family Area
L’importo di euro 2.900 è incrementato al verificarsi di alcune condizioni, in particolare:
c) da 2.900 a 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
d) da 2.900 a 3.200 euro, per il primo figlio, se l’altro coniuge manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,
affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato;
e) da 2.900 a 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell’articolo 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
28
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo
Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE
La Family Area
Come le precedenti detrazioni, le sopraesposte deduzioni presentano le seguenti
peculiarità:
-sono tra loro alternative;
- sono ripartite tra coloro che ne hanno diritto;
-devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le
condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate;
- spettano solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico. Il limite di reddito che
il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico non deve
superare euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili (cioè senza tener conto della
deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione e della deduzione per
eventuali oneri di famiglia);
per i figli a carico, spettano con riferimento a ciascun figlio, a prescindere dalla sua età
e dalla circostanza che questi conviva o meno con il contribuente.
29
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo
Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE
La Family Area
E’ rimasta invariata la disciplina relativa alla comunicazione da parte del collaboratore.
Il medesimo deve dichiarare il proprio diritto a dette deduzioni, esplicitando le
condizioni di spettanza e impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi. Ove
non vi siano state nuove indicazioni da parte del dipendente in ordine alle condizioni già
comunicate ai fini della fruizione per l’anno 2004 delle detrazioni d’imposta per carichi
di famiglia, è possibile utilizzare i dati già comunicatigli prima dell’entrata in vigore della
legge finanziaria per il 2005.
Il collaboratore al fine di non sostenere un conguaglio troppo alto, può comunicare
l’ammontare presunto del reddito complessivo in base al quale il si dovranno calcolare le
deduzioni spettanti.
Il collaboratore può richiedere, altresì, al CNR di non applicare dette deduzioni
nell’ipotesi in cui, disponendo di altri redditi, presuma di avere diritto a deduzioni
inferiori rispetto a quelle che gli sarebbero riconosciute dal sostituto. In mancanza di
comunicazioni in tal senso da parte del percipiente, il CNR considererà, quale
reddito complessivo, solo quello da lui stesso corrisposto nel corso dell’anno.
30
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia - Aspetti fiscali di rilievo
Le novità della Finanziaria 2005 in materia di IRE
La Family Area
Il calcolo della deduzione spettante per familiare a carico è espresso dalla seguente
formula:
78.000 + deduz. teoriche per oneri di famiglia + oneri deducibili - reddito collaboratore
--------------------------------------------------------------------------------------------------78.000
Il risultato di tale rapporto potrà essere:
1. maggiore o uguale a 1: in tal caso la deduzione compete per intero;
2. pari a zero o minore: in tal caso la deduzione non compete;
3. compreso tra zero ed 1: in tal caso la deduzione compete parzialmente e viene
calcolata computando le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso.
Il risultato del predetto rapporto deve essere moltiplicato per le deduzioni teoriche al
fine di stabilire l’importo di deduzione effettivamente spettante.
31
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
B) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia
con convenzione per evitare le doppie imposizioni
Aspetti fiscali di rilievo
1) IRE
Esente da ritenuta IRE (salvo diversa disposizione convenzionale).
2) Addizionali regionali e comunali all’IRE
Esente da addizionali (salvo diversa disposizione convenzionale).
3) IRAP
Assoggettamento ad IRAP del compenso lordo nella misura del:
8,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività istituzionale (art. 16 comma 2
Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo;
4,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività commerciale (art. 16 comma 1
Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo (salvo diversa disposizione convenzionale).
4) Conguagli fiscali, certificazioni e dichiarazioni dei redditi
Non si effettuano.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
B) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia con convenzione per evitare le doppie imposizioni
Aspetti fiscali di rilievo
Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Sono accordi internazionali bilaterali che individuano quale dei due Stati contraenti
debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti residenti in
uno di essi che abbiano maturato redditi nell’altro.
Oggetto delle convenzioni sono le imposte sul reddito e, in alcuni casi, taluni elementi
del patrimonio. Esse disciplinano, altresì, la cooperazione tra le amministrazioni fiscali
degli Stati contraenti.
Oltre allo scopo di eliminare le doppie imposizioni, le Convenzioni mirano anche a
prevenire l’evasione e l’elusione fiscali. L’Italia ha stipulato convenzioni con una serie
di Paesi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio. Le convenzioni ratificate si possono consultare nel sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E/O SUL PATRIMONIO
Paese contraente
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Belgio
Brasile
Bulgaria
Canada
Cecoslovacchia
Cina
Cipro
Corea del Sud
Costa d’Avorio
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Filippine
Firma
Tirana 12.12.1994
Algeri 03.02.1991
Roma 15.11.1979
Canberra 14.12.1982
Vienna 29.06.1981
Roma 20.03.1990
Roma 29.04.1983
Roma 03.10.1978
Sofia 21.09.1988
Toronto 17.11.1977
Praga 05.05.1981
Pechino 31.10.1986
Nicosia 24.04.1974
Seul 10.01.1989
Abidjan 30.07.1982
Copenaghen 05.05.1999
Quito 23.05.1984
Roma 07.05.1979
Abu Dhabi 22.01.1995
Tallinn 20.03.1997
Roma 05.12.1980
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
Ratifica
21.05.1998, n. 175
14.12.1994, n. 711
27.04.1982, n. 282
27.05.1985, n. 292
18.10.1984, n. 762
05.07.1995, n. 301
03.04.1989, n. 148
29.11.1980, n. 844
29.11.1990, n. 389
21.12.1978, n. 912
02.05.1983, n. 303
31.10.1989, n. 376
10.07.1982, n. 564
10.02.1992, n. 199
27.05.1985, n. 293
11.07.2002, n. 745
31.10.1989, n. 377
25.05.1981, n. 387
28.08.1997, n. 309
19.10.1999, n. 427
28.08.1989, n. 312
34
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E/O SUL PATRIMONIO
Paese contraente
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
India
Indonesia
Irlanda
Israele
Jugoslavia
Kazakhistan
Kuwait
Lituania
Lussemburgo
Macedonia
Malaysia
Malta
Marocco
Mauritius
Messico
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Paesi Bassi
Pakistan
Firma
Helsinki 12.06.1981
Venezia 05.10.1989
Bonn 18.10.1989
Tokyo 20.03.1969
Atene 03.09.1987
New Delhi 19.02.1993
Giacarta 18.02.1990
Dublino 11.06.1971
Roma 08.09.1995
Belgrado 24.02.1982
Roma 22.09.1994
Roma 17.12.1987
Vilnius 04.04.1996
Lussemburgo 03.06.1981
Roma 20.12.1996
Kuala Lumpur 28.01.1984
La Valletta 16.07.1981
Rabat 07.06.1972
Port Louis 09.03.1990
Roma 08.07.1991
Roma 17.06.1985
Roma 06.12.1979
Mascate 06.05.1998
L’Aja 08.05.1990
Roma 22.06.1984
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
Ratifica
25.01.1983, n. 38
07.01.1992, n. 20
24.11.1992, n. 459
18.12.1972, n. 855
30.12.1989, n. 445
14.07.1995, n. 319
14.12.1994, n. 707
09.10.1974, n. 583
09.10.1997, n. 371
18.12.1984, n. 974
12.03.1996, n. 174
07.01.1992, n. 53
09.02.1999, n. 31
14.08.1982, n. 747
19.10.1999, n. 482
14.10.1985, n. 607
02.05.1983, n. 304
05.08.1981, n. 504
14.12.1994, n. 712
14.12.1994, n. 710
02.03.1987, n. 108
10.07.1982, n. 566
11.03.2002, n. 50
26.07.1993, n. 305
28.08.1989, n. 313
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E/O SUL PATRIMONIO
Paese contraente
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania
Russia
Senegal
Singapore
Spagna
Sri Lanka
Stati Uniti
Sud Africa
Svezia
Svizzera
Tanzania
Thailandia
Trinidad e Tobago
Tunisia
Turchia
Ucrania
Ungheria
Unione Sovietica
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Zambia
Firma
Roma 21.06.1985
Roma 14.05.1980
Pallanza 21.10.1988
Bucarest 14.01.1977
Roma 09.04.1996
Roma 20.07.1998
Singapore 29.01.1977
Roma 08.09.1977
Colombo 28.03.1984
Roma 17.04.1984
Roma 16.11.1995
Roma 06.03.1980
Roma 09.03.1976
Dar Es Salam 07.03.1973
Bangkok 22.12.1977
Port of Spain 26.03.1971
Tunisi 16.05.1979
Ankara 27.07.1990
Kiev 26.02.1997
Budapest 16.05.1977
Roma 26.02.1985
Roma 21.11.2000
Roma 05.06.1990
Hanoi 26.11.1996
Lusaka 27.10.1972
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
Ratifica
21.02.1989, n. 97
10.07.1982, n. 562
05.11.1990, n. 329
18.10.1978, n. 680
09.10.1997, n. 370
20.12.2000, n. 417
26.07.1978, n. 575
29.09.1980, n. 663
28.08.1989, n. 314
11.12.1985, n. 763
15.12.1998, n. 473
04.06.1982, n. 439
23.12.1978, n. 943
07.10.1981, n. 667
02.04.1980, n. 202
20.03.1973, n. 167
25.05.1981, n. 388
07.06.1993, n. 195
11.07.2002, n. 169
23.07.1980, n. 509
19.07.1988, n. 311
10.01.2004, n. 22
10.02.1992, n. 200
15.12.1998, n. 474
27.04.1982, n. 286
36
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
C) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia
senza convenzione per evitare le doppie imposizioni
Aspetti fiscali di rilievo
1) IRE
Ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30% - art. 24 del DPR 600/73 comma 1 ter).
2) Addizionali regionali e comunali all’IRE
Esente da addizionali.
37
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti fiscali
C) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia senza convenzione per evitare le doppie imposizioni
Aspetti fiscali di rilievo
3) IRAP
Assoggettamento ad IRAP del compenso lordo nella misura del:
8,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività istituzionale (art. 16 comma 2
Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo;
4,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività commerciale (art. 16 comma 1
Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo aumentato dei 2/3 a carico del CNR per INPS
G.S. ed INAIL.
4) Conguagli fiscali, certificazioni e dichiarazioni dei redditi
Non si effettuano i conguagli fiscali, si rilascia certificazione del compenso corrisposto e
della ritenuta operata, non possono presentare il modello 730.
38
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nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti previdenziali
Dott. Paolo Collacchi
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti previdenziali
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Normativa di riferimento
Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare.
Legge n.326 del 24 novembre 2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.
Determinazione del contributo
La suddetta norma ha disposto, all’articolo 2, comma 26, l’iscrizione in una apposita
gestione separata presso l’INPS anche dei titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa.
Il contributo è determinato applicando le seguenti aliquote:
-10% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap, ecc.) e per i
titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
- 15% per i soggetti titolari di pensione diretta;
- 18% per gli iscritti alla G.S. Inps che non risultino assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie. Tale aliquota si applica sul primo scaglione di reddito
pensionabile, vale a dire, per il 2005, fino a euro 38.641. Sul secondo scaglione, per la
quota di reddito eccedente euro 38.641 e fino al massimale, per l’anno 2005, di euro
40
84.049, va invece applicata l’aliquota del 19%.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti previdenziali
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Determinazione del contributo
Il suddetto massimale pari ad euro 84.049 si applica anche ai redditi soggetti alle
aliquote del 10% e del 15%.
Il contributo dovuto segue la ripartizione tra committente e collaboratore nella misura
rispettivamente pari a 2/3 e 1/3, così come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto
Ministeriale n. 281/1996, “Regolamento recante modalità e termini per il versamento del
contributo previsto dall’articolo 2, comma 30, della legge 8 Agosto 1995, n. 335”.
Il committente è tenuto a versare il contributo dovuto anche per la parte che resta a
carico del collaboratore, attraverso i modelli ed alle scadenze previste.
41
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Aspetti previdenziali
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Denuncia contributiva mensile E - MENS
La legge n.326 del 24 novembre 2003 all’art. 44 ha previsto che, a partire dalle
retribuzioni del mese di gennaio 2005, le aziende trasmettano mensilmente agli Enti
previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l’ultimo giorno
del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al
calcolo dei contributi, all’implementazione delle posizioni assicurative individuali ed
all’erogazione delle prestazioni.
A partire dalla suddetta data, pertanto, il modello GLA è “abrogato”.
Accentramento degli adempimenti: dal 1 gennaio 2005, gli adempimenti riguardanti la
Gestione separata INPS, sia di versamento che di denuncia contributiva mensile, sono
effettuati direttamente dal competente Ufficio Contabilità Fiscale del Servizio VII del
DSTS.
42
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I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti previdenziali
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Denuncia contributiva mensile E – MENS
Al fine di consentire la corretta compilazione e trasmissione telematica della denuncia
contributiva E – MENS è necessario, tuttavia, che le singole U.O. inseriscano
correttamente in Sigla il codice “tipo rapporto” inerente il rapporto instaurato con il
collaboratore.
43
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Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti previdenziali
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Denuncia contributiva mensile E – MENS
Per tutti i rapporti di Collaborazione coordinata e continuativa deve essere indicato il
codice tipo rapporto 11 “Collaborazioni coordinate e continuative presso la P.A.”
<TipoRapporto>
Elemento obbligatorio.
Può assumere i seguenti valori:
01 Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri
enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società
02 Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili
03 Partecipante a collegi e commissioni
04 Amministratore di enti locali (D.M. 25.5.2001)
05 Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR
06 Collaboratore coordinato e continuativo (con contratto a
progetto/programma di lavoro o fase di esso) – Va compilato anche
l’ elemento <CodiceAttivita>
07 Venditore porta a porta
08 Collaborazioni occasionali (art.61 c.2 D. Legislativo 276/2003) - Va
compilato anche l’ elemento <CodiceAttivita>
09 Rapporti occasionali autonomi (L.326/2003)
10 Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di
vecchiaia o ultrasessantacinquenni - Va compilato anche l’elemento
<CodiceAttivita>
11 Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica
Amministrazione – Va compilato anche l’elemento <CodiceAttivita>
12 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prorogati (con
durata non superiore al 24/10/2005) - Va compilato anche l’elemento
<CodiceAttivita>
13 Associati in partecipazione
44
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti previdenziali
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Denuncia contributiva mensile E – MENS
Deve essere, inoltre, compilato anche l’elemento “codice attività”.
<CodiceAttivita>
Va compilato solo a fronte di particolari <TipiRapporto> e può assumere i
seguenti valori:
01 Attività di traduzione e interpretariato
02 Attività di trasporti o spedizioni o recapiti
03 Attività nel campo immobiliare
04 Attività nel campo assicurativo
05 Attività di formazione, istruzione, addestramento
06 Attività di recupero crediti, intermediazione, notifica atti
07 Attività nel settore della moda
08 Socio lavoratore di cooperativa
09 Consulenza aziendale
10 Consulenza fiscale
11 Attività amministrativo, contabile
12 Attività informatica
13 Attività finanziaria
14 Attività per mostre, mercati, fiere, vetrine, ecc.
15 Attività nel settore dell’igiene e della salute e sicurezza
16 Attività di marketing, pubblicità e statistica
17 Attività diversa dalle precedenti
45
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti previdenziali
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Denuncia contributiva mensile E – MENS
Deve essere, inoltre, compilato anche l’elemento codice “AltraASS” da indicare obbligatoriamente
solo nel caso di applicazione di aliquote ridotte.
<AltraAss>
Può assumere i seguenti valori:
001 Pensionati di tutti gli Enti pensionistici obbligatori
308 Medici
002 Titolari di pensione diretta
309 Farmacisti
101 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
310 Veterinari
102 Artigiani
311 Chimici
103 Commercianti
312 Agronomi
104 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
313 Geologi
105 Versamenti Volontari
314 Attuari
315 Infermieri professionali, Assistenti
106 Versamenti Figurativi (CIG, ecc.)
107 Fondi speciali
sanitari, Vigilatrici d’ infanzia
316 Psicologi
201 Dipendenti Enti locali e
Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato
317 Biologi
301 Dottori commercialisti
318 Periti Industriali
302 Ragionieri
319 Agrotecnici, Periti Agrari
303 Ingegneri e Architetti
320 Giornalisti
304 Geometri
321 Spedizionieri (sino al 31-12-1997)
305 Avvocati
401 Dirigenti d’ Azienda
306 Consulenti del lavoro
501 Lavoratori dello spettacolo
307 Notai
601 Lavoratori Poste Italiane S.p.A.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti previdenziali
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia
Aspetti previdenziali di rilievo
1) Gestione separata Inps
Si applica.
2) Denuncia mensile E – MENS
Si presenta.
47
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Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti previdenziali
B) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia
con convenzione per evitare le doppie imposizioni
Aspetti previdenziali di rilievo
1) Gestione separata Inps
Non si applica (se esente IRE).
2) Denuncia contributiva mensile E – MENS
Non si presenta.
48
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti previdenziali
C) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia
senza convenzione per evitare le doppie imposizioni
Aspetti previdenziali di rilievo
1) Gestione separata Inps
Si applica.
2) Denuncia contributiva mensile E – MENS
Si presenta.
49
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Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti assicurativi
Dott. Paolo Collacchi
50
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti assicurativi
INQUADRAMENTO ASSISTENZIALE – ASSICURATIVO
Normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali;
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – Assicurazione dei lavoratori
parasubordinati
Adempimenti di versamento e denuncia INAIL
Le pubbliche amministrazioni che abbiano stipulato rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa debbono tener conto che tali collaboratori sono soggetti agli obblighi
assicurativi qualora svolgano una delle attività previste dall’articolo 1 del Decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto disposto
dall’articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Le P.A., pertanto sono
tenute a tutti gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro dal citato Testo unico.
In pratica, si tratta delle attività già indicate nell’articolo 4 del Testo unico, integrate
dalle attività nelle quali vi sia utilizzo non occasionale di veicoli a motore per l’esercizio
51
delle mansioni affidate.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti assicurativi
INQUADRAMENTO ASSISTENZIALE – ASSICURATIVO
Adempimenti di versamento e denuncia INAIL
Il committente è tenuto alla denuncia di esercizio nella quale, oltre ad essere riportati
tutti gli elementi utili alla valutazione del rischio, debbono essere indicati i nominativi
dei collaboratori, la misura dei compensi e la durata del rapporto di collaborazione.
Inoltre, provvederà al pagamento periodico del premio alle scadenze previste, alla
eventuale denuncia di infortunio o malattia professionale, nonché alla denuncia di
cessazione del rapporto di lavoro.
Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di un terzo a carico del
lavoratore e di due terzi a carico del committente ed è calcolato sull’ammontare dei
compensi lordi effettivamente percepiti.
Stante la formulazione della disposizione di cui all’articolo 5 del citato decreto
legislativo 38/2000, deve ritenersi che i committenti siano tenuti all’obbligo di
registrazione sui libri matricola e paga anche per i collaboratori coordinati e
continuativi. In tal senso, si è espresso anche il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con nota del 2 gennaio 2001, nella quale è indicata la possibilità di semplificare la
tenuta dei libri paga e matricola per tali lavoratori, considerata la particolarità della
prestazione non riconducibile a quella del lavoro dipendente.
52
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Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti assicurativi
INQUADRAMENTO ASSISTENZIALE – ASSICURATIVO
Adempimenti di versamento e denuncia INAIL
Accentramento degli adempimenti: dal 1 gennaio 2005, gli adempimenti riguardanti
l’INAIL, la denuncia di inizio/cessazione attività, il versamento del premio, di denuncia
annuale, sono effettuati direttamente dal competente Ufficio Contabilità Fiscale del
Servizio VII del DSTS.
53
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti assicurativi
A) Collaboratori residenti fiscalmente in Italia
Aspetti assistenziali di rilievo
1) INAIL
Si applica.
2) Denuncia INAIL
Si presenta.
54
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti assicurativi
B) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia
con convenzione per evitare le doppie imposizioni
Aspetti assistenziali di rilievo
1) INAIL
Si applica.
2) INAIL
Si presenta.
55
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti assicurativi
C) Collaboratori non residenti fiscalmente in Italia
senza convenzione per evitare le doppie imposizioni
Aspetti assistenziali di rilievo
1) INAIL
Si applica.
2) INAIL
Si presenta.
56
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Trattamento di trasferta
Dott. Paolo Collacchi
57
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Trattamento di trasferta
Ai collaboratori coordinati e continuativi spetta la corresponsione del trattamento di
missione previsto per i lavoratori dipendenti ai sensi del combinato disposto
dell’art. 51, comma 5 e 52 del TUIR.
L’art. 51 comma 5 del T.u., dispone quanto segue:
“Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale
concorrono a formare il reddito per la parte eccedente euro 46,48 al giorno, elevate a
euro 77,47 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto
fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in
caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso
analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non
concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non
documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette
trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di euro 15,49, elevate a euro
25,82 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte
nell’ambito del territorio comunale, tranne e rimborsi di spese di trasporto comprovate
da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.
58
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
MISSIONI IN ITALIA
SPESE AMMESSE A RIMBORSO
tipologia
spese di trasporto:
biglietti ferroviari
WL singolo o speciale
biglietti aerei
biglietti nave
bigletti autolinee extraurbane
terminal da/per aeroporto
su percorso extra urbano
uso mezzo proprio:
1/5 costo litro benzina
x Km percorsi
+ pedaggi autostradali
indennità di
maggiorazione
documentazione da produrre
SPESE NON RIMBORSABILI
tipologia
10%
5%
10%
10%
titoli originali di viaggio
10%
tagliandi di pedaggio in originale
schede o tagliandi parcheggio
originale fattura autonoleggio
noleggio auto
(località non servita da mezzi
pubblici, trasporto materiale
pesante e/o voluminoso)
(quietanzata o corredata da
attestazione di pagamento ef f ettuato
(ad es.: contabile bancaria di bonif ico
eseguito)
taxi su percorsi urbani
(sciopero mezzi ordinari, trasporto
materiale voluminoso e/o pesante,
urgenza)
originale della ricevuta di tras porto
biglietti di trasporto linee urbane
spese di pernottamento:
Fattura Hotel categoria
secondo spettanza
originale fattura quietanzata
o copia fattura
(in presenza di voucher Agenzia)
spese per pasti:
1-2 pasti secondo il livello
professionale/la durata della
missione
originale fattura o ricevuta fiscale
del ristorante
(singola, completa di intestazione e
quietanzata)
spese diverse:
iscrizioni a Convegni, Corsi,
Seminari, ecc…
originale f attura o ricevuta quietanzata
o corredata da attestazione di
pagamento ef f ettuato (ad es.:
contabile bancaria di bonif ico eseguito)
59
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
MISSIONI IN ITALIA
INDENNITA' DI TRASFERTA
tipologia
condizioni di attribuibilità
diaria giornaliera intera
ogni 24 h di assenza dal servizio
dall'ora di inizio missione
in assenza di rimborso spese di
pernottamento e pasti
2/3 diaria giornaliera
ogni 24 h di assenza dal servizio
dall'ora di inizio missione
in presenza di rimborso spese di
pernottamento
1/3 diaria giornaliera
ogni 24 h di assenza dal servizio
dall'ora di inizio missione
in presenza di rimborso spese di
pernottamento e pasti
1/2 diaria giornaliera
ogni 24 h di assenza dal servizio
in presenza di rimborso spese di pasto
dall'ora di inizio missione
diaria oraria intera
diaria oraria ridotta
a 2/3
a 1/3
a 1/2
per missioni inferiori alle 24 h
o frazioni di giorno
eccedenti giornate intere
in assenza di rimborso spese di
pernottamento e pasti
le riduzioni seguono gli stessi criteri previsti per la diaria intera
60
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
MISSIONI ALL'ESTERO
SPESE AMMESSE A RIMBORSO
tipologia
spese di trasporto:
biglietti ferroviari
WL
biglietti aerei
biglietti nave
bigletti autolinee extraurbane
terminal o shuttles
da/per aeroporto
su percorso extra urbano
indennità di
maggiorazione
documentazione da produrre
(località non servita da mezzi
pubblici, trasporto materiale
pesante e/o voluminoso)
tipologia
10%
5%
10%
10%
titoli originali di viaggio
10%
non è mai consentito
l'uso del mezzo proprio,
neanche fino al confine
uso mezzo proprio:
noleggio auto
solo per spostamenti
all'interno del paese
estero
SPESE NON RIMBORSABILI
originale fattura autonoleggio
(quietanzata o corredata da
attestazione di pagamento ef f ettuato
(ad es.: contabile bancaria di bonif ico
eseguito)
taxi su percorsi urbani
(sciopero mezzi ordinari, trasporto
materiale voluminoso e/o pesante,
urgenza)
originale della ricevuta di tras porto
biglietti di trasporto linee urbane
spese di pernottamento:
originale fattura quietanzata
o copia fattura
Fattura Hotel
(in presenza di voucher Agenzia)
spese per pasti:
non rimborsabili
spese diverse:
iscrizioni a Convegni, Corsi,
Seminari, ecc…
originale ricevuta/f attura quietanzata o
corredata da attestazione di
pagamento ef f ettuato (ad es.:
contabile bancaria di bonif ico eseguito)
61
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
MISSIONI ALL'ESTERO
INDENNITA' DI TRASFERTA
tipologia
diaria giornaliera intera
2/3 diaria giornaliera
diaria giornaliera ridotta
a 1/3
a 1/2
importo
specificamente
prevista per i
diversi paesi di
destinazione (*)
secondo i vari
gruppi di
afferenza
specificamente
prevista per i
diversi paesi di
destinazione (*)
secondo i vari
gruppi di
afferenza
specificamente
prevista per i
diversi paesi di
destinazione (*)
secondo i vari
gruppi di
afferenza
condizioni di attribuibilità
ogni giorno solare in paese estero
dal giorno di sbarco al giorno di
reimbarco in territorio straniero
in assenza
di rimborso spese di pernottamento
ogni giorno solare in paese estero
dal giorno di sbarco al giorno di
reimbarco in territorio straniero
in presenza
di rimborso spese di pernottamento
qualora il pagamento di iscrizioni a Convegni comprenda
il costo di vitto e/o alloggio non scorporabile
(*) Decreto Ministero Economia Finanze del 13/01/2003 - G.U. n° 51 del 03/03/2003
62
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
e professionale
Dott. Alessandro Preti
63
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti generali
Dott. Alessandro Preti
64
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti generali
Normativa generale di riferimento:
- Codice Civile libro V del Lavoro - art. 2222 “Contratto d’opera”:
Quando una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente (lavoro autonomo).
- Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - Art. 89
titolato “Prestazioni di lavoro autonomo”. “ … omissis … il CNR può concludere
contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti
temporanei, e determinati nell’oggetto. … omissis … .
N.B. Le disposizioni del D.Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi) non si applicano
alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale. Le pubbliche
amministrazioni, compresi il CNR e gli altri enti di ricerca, continueranno a
disciplinare, come per il passato, le prestazioni occasionali. Pertanto, una
prestazione occasionale conferita dal CNR, svolta per un periodo superiore a 30
giorni e per un corrispettivo superiore ad euro 5.000, continua ad essere
disciplinata tra i “redditi diversi” dall’art. 67 comma 1 lettera l nel nuovo articolato
del TUIR (già art. 81 comma 1 lettera l del TUIR) e non si trasforma in
“collaborazione a progetto”.
65
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti generali
Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo – Adunanza del 15/2/2005
– Criteri per valutare la legittimità degli incarichi e consulenze esterni -rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente;
- impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria
organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico;
- straordinarietà ed occasionalità della prestazione: limitata ad una o più questioni
distinte e preventivamente determinate.
- temporaneità dell’incarico ed eccezionalità della proroga;
- proporzione fra compensi
dall’amministrazione.
erogati
all’incaricato
e
le
utilità
conseguite
N.B. Tali condizioni devono risultare dal contratto e ricorrere tutte quante affinchè
l’incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere
66
nell’ipotesi del danno erariale.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti generali
Normativa fiscale e previdenziale di riferimento:
- DPR 917/86 (TUIR) art. 67, comma 1, lettera L): “Sono redditi diversi … omissis
… l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o
dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (Disciplina fiscale).
- D.L. 269/2003, convertito con modifiche dalla Legge 326/2003 - art. 44,
comma 2, che stabilisce per i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo
occasionale l’obbligo all’iscrizione alla Gestione Separata Inps qualora il reddito annuo
derivante da tale attività abbia superato l’importo di euro 5.000, a prescindere
dal numero di committenti. Tale disposizione ha innovato l’art. 26 della Legge
335/95, inserendo, tra i soggetti tenuti alla iscrizione alla Gestione Separata
Inps, anche i prestatori di lavoro autonomo occasionale che rientrino nella
condizione sopra detta. (Disciplina previdenziale);
67
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti generali
Requisiti derivanti da normativa, giurisprudenza della Corte dei Conti e prassi
-Non abitualità: cooperazione occasionale ed episodica all’attività del committente;
-Personalità ed elevata professionalità della prestazione: prevalenza del carattere
professionale e personale dell’apporto lavorativo del lavoratore;
- Compenso: non periodico (acconto e saldo).
68
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti lavoro autonomo occasionale
Aspetti generali
Tipologie di rapporti di lavoro autonomo occasionale
Nell’ambito degli incarichi conferiti a titolo di lavoro autonomo occasionale
rientrano:
1)
2)
3)
gli incarichi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale conferiti a residenti
in Italia;
gli incarichi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale conferiti a non
residenti fiscalmente in Italia, con convenzione tra i paesi per evitare la doppia
imposizione fiscale;
gli incarichi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale conferiti a non
residenti fiscalmente in Italia, senza convenzione tra i paesi per evitare la
doppia imposizione fiscale.
69
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti fiscali e previdenziali
Dott. Alessandro Preti
70
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti fiscali
71
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti fiscali
INQUADRAMENTO FISCALE
Normativa di riferimento
1)
TUIR art. 67 comma 1 lett. L) - DPR 600/73 art. 25 (IRE);
2)
Dlgs 446/97 art. 10-bis e 16 (IRAP);
3)
Dlgs 446/97 art. 50 – (ADD. REGIONALE IRE) – no sostituto d‘imposta;
4)
Dlgs 360/98 (ADD. COMUNALE IRE) – no sostituto d‘imposta.
N.B. Le addizionali, se dovute, sono determinate e versate dal prestatore in sede di
dichiarazione dei redditi.
72
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti fiscali
A) Prestatori occasionali residenti fiscalmente in Italia
Aspetti fiscali di rilievo
1) IRE
Ritenuta del 20% a titolo di acconto effettuata dal sostituto d’imposta che corrisponde
il compenso.
2) Addizionali regionali e comunali all’IRE
Le determina e le versa direttamente il prestatore in sede di dichiarazione dei redditi.
3) IRAP
Assoggettamento ad IRAP del compenso lordo nella misura del:
8,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività istituzionale (art. 16 comma 2
del Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo;
4,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività commerciale (art. 16 comma 1
del Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo aumentato dei 2/3 relativi alla G.S. Inps a
carico del committente.
4) Certificazioni
Il sostituto deve rilasciare apposita certificazione dei compensi corrisposti e delle
ritenute operate.
5) Conguagli fiscali e modello 730
Non si effettuano.
73
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti fiscali
B) Prestatori occasionali non residenti fiscalmente in Italia
con convenzione per evitare le doppie imposizioni
Aspetti fiscali di rilievo
1) IRE
Esente da ritenute IRE (salvo diversa disposizione convenzionale).
2) Addizionali regionali e comunali all’IRE
Esente da addizionali (salvo diversa disposizione convenzionale).
3) IRAP
Assoggettamento ad IRAP del compenso lordo nella misura del:
8,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività istituzionale (art. 16 comma 2
Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo;
4,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività commerciale (art. 16 comma 1
Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo (salvo diversa disposizione convenzionale).
4) Conguagli fiscali, certificazioni e dichiarazioni dei redditi
Non si effettuano.
74
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti fiscali
C) Prestatori occasionali non residenti fiscalmente in Italia
senza convenzione per evitare le doppie imposizioni
Aspetti fiscali di rilievo
1) IRE
Ritenuta del 30% a titolo di imposta effettuata dal sostituto d’imposta che corrisponde
il compenso - art. 25 del DPR 600/73 comma 2.
Esente da addizionali.
2) Addizionali regionali e comunali all’IRE
3) IRAP
Assoggettamento ad IRAP del compenso lordo nella misura del:
8,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività istituzionale (art. 16 comma 2
Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo;
4,5% se l’incarico è conferito per lo svolgimento di attività commerciale (art. 16 comma 1
Dlgs 446/97) calcolata sul compenso lordo aumentato dei 2/3 della G.S. Inps a carico del
committente.
4) Certificazioni
Il sostituto deve rilasciare apposita certificazione dei compensi corrisposti e delle
ritenute operate.
Non si effettuano.
5) Conguagli fiscali e modello 730
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti previdenziali
Dott. Alessandro Preti
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
Aspetti previdenziali
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Normativa di riferimento
Legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare.
D.L. 269/2003, convertito con modifiche dalla Legge 326/2003 - art. 44, comma 2,
che stabilisce per i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale
l’obbligo all’iscrizione alla Gestione Separata Inps qualora il reddito annuo derivante da
tale attività abbia superato l’importo di euro 5.000, a prescindere dal numero di
committenti. Tale disposizione ha innovato l’art. 26 della Legge 335/95, inserendo, tra
i soggetti tenuti alla iscrizione alla Gestione Separata Inps, anche i prestatori di
lavoro autonomo occasionale che rientrino nella condizione sopra detta. (Disciplina
previdenziale).
N.B. Ai fini della determinazione della corretta contribuzione previdenziale, dovrà
tenersi necessariamente conto (da inserire SIGLA come “compensi esterni”) anche degli
altri compensi soggetti a G.S. Inps (co.co.co., assegni di ricerca), compresi quelli da
analoghe prestazioni occasionali, eventualmente corrisposti allo stesso soggetto da
committenti diversi dal CNR ed a quest’ultimo comunicati dall’interessato.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti previdenziali
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Determinazione del contributo
Il contributo è determinato sulla parte di compenso superiore ai 5.000 euro, applicando le
aliquote previste per la G.S. Inps, fino al massimale, per l’anno 2005, di euro 84.049.
I contributi previdenziali debbono essere calcolati (1/3 a carico del prestatore e 2/3 a
carico del committente) sul compenso lordo erogato al lavoratore occasionale, al netto
della franchigia di euro 5.000 annui, con esclusione delle spese poste a carico del
committente, purché indicate nella nota di addebito (ad esempio, spese di viaggio
documentate). Esempio: in caso di compenso pari a € 6.800 ed ipotizzando un addebito di
ulteriori € 500 per spese inerenti la produzione di reddito, i contributi andranno calcolati
solo sull’importo di € 1.800.
Sotto il profilo fiscale, invece, la ritenuta di acconto del 20% deve essere operata sia sul
compenso lordo, sia sulle spese indicate in fattura (nell’esempio precedente sull’importo di
€ 7.300). Pertanto, la base imponibile fiscale e quella previdenziale non sempre
coincidono.
78
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
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I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti previdenziali
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Denuncia contributiva mensile E - MENS
Al fine di consentire la corretta compilazione e trasmissione telematica
della denuncia contributiva E – MENS è necessario che le singole U.O.
inseriscano correttamente in Sigla il codice “tipo rapporto” inerente il
rapporto instaurato con il prestatore occasionale.
Per tutti i rapporti di di lavoro autonomo occasionale deve essere indicato
il codice tipo
326/2003)”.
rapporto
09
“Rapporti
occasionali
autonomi
(L.
79
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
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I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti previdenziali
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Denuncia contributiva mensile E – MENS
Deve essere, inoltre, compilato anche l’elemento codice “AltraASS” da indicare
obbligatoriamente solo nel caso di applicazione di aliquote ridotte.
<AltraAss>
Può assumere i seguenti valori:
001 Pensionati di tutti gli Enti pensionistici obbligatori
308 Medici
002 Titolari di pensione diretta
309 Farmacisti
101 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
310 Veterinari
102 Artigiani
311 Chimici
103 Commercianti
312 Agronomi
104 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
313 Geologi
105 Versamenti Volontari
314 Attuari
315 Infermieri professionali, Assistenti
106 Versamenti Figurativi (CIG, ecc.)
107 Fondi speciali
sanitari, Vigilatrici d’ infanzia
316 Psicologi
201 Dipendenti Enti locali e
Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato
317 Biologi
301 Dottori commercialisti
318 Periti Industriali
302 Ragionieri
319 Agrotecnici, Periti Agrari
303 Ingegneri e Architetti
320 Giornalisti
304 Geometri
321 Spedizionieri (sino al 31-12-1997)
305 Avvocati
401 Dirigenti d’ Azienda
306 Consulenti del lavoro
501 Lavoratori dello spettacolo
307 Notai
601 Lavoratori Poste Italiane S.p.A.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti previdenziali
A) Prestatori occasionali residenti fiscalmente in Italia
Aspetti previdenziali di rilievo
1) Gestione separata Inps
Si applica.
2) Denuncia mensile E – MENS
Si presenta.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti previdenziali
B) Prestatori occasionali non residenti fiscalmente in Italia
con convenzione per evitare le doppie imposizioni
Aspetti previdenziali di rilievo
1) Gestione separata Inps
Esente.
2) Denuncia mensile E – MENS
Non si presenta.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti previdenziali
C) Prestatori occasionali non residenti fiscalmente in Italia
senza convenzione per evitare le doppie imposizioni
Aspetti previdenziali di rilievo
1) Gestione separata Inps
Si applica.
2) Denuncia mensile E – MENS
Si presenta.
83
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Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti fiscali e previdenziali
MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DATI FISCALI E PREVIDENZIALI
a cura di collaboratori coordinati e continuativi e prestatori occasionali
Al fine di una corretta applicazione della normativa riguardante tutti i compensi
soggetti la G.S. Inps, il Servizio VII del DSTS ha predisposto i seguenti modelli:
MOD.1 – Scheda Anagrafica;
MOD.2 – Scheda Informativa;
MOD.3 – Scheda di comunicazione dati per calcolo contributi;
MOD. 4 – Scheda di comunicazione dati fiscali (per i soli titolari di collaborazioni
coordinate e continuative e prestazioni d’opera ai sensi dell’art. 51 Legge 449/97.
Il MOD. 1 deve essere compilato dal lavoratore soggetto alla G.S. Inps, presentato
alla struttura CNR al momento dell’attribuzione dell’incarico e rinnovato solo in caso
di variazione dei dati in esso contenuti.
Il MOD. 2 deve essere compilato dal lavoratore, presentato al momento
dell’attribuzione dell’incarico e rinnovato all’inizio di ogni anno solare ed in ogni caso
di variazione dei dati in esso contenuti.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Aspetti fiscali e previdenziali
MODELLI PER LA COMUNICAZIONE DATI FISCALI E PREVIDENZIALI
a cura di collaboratori coordinati e continuativi e prestatori occasionali
Il MOD. 3 deve essere compilato dal lavoratore e presentato al momento del
pagamento della nota di addebito o rata in scadenza solamente qualora lo stesso
abbia percepito, precedentemente al pagamento da effettuare, compensi da terzi
esterni all’Ente, a titolo di prestazioni di lavoro occasionale e/o collaborazioni
coordinate e continuative, prestazioni d’opera, assegni di ricerca;
Il MOD. 4 deve essere compilato esclusivamente dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa/prestatori d’opera, presentato al momento
dell’attribuzione dell’incarico e rinnovato all’inizio di ogni anno solare ed in caso di
variazione dei dati in esso contenuti.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Trattamento di trasferta
Dott. Alessandro Preti
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Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo occasionale
Trattamento di trasferta
Spettanza
Se previste nel contratto di prestazione occasionale, il lavoratore addebitare
al CNR il rimborso delle spese inerenti la produzione del reddito di lavoro
autonomo, tra cui rientrano anche eventuali spese di trasferta (viaggio, vitto
ed alloggio).
Trattamento fiscale delle spese di trasferta dei lavoratori occasionali
“… omissis … le somme corrisposte a titolo di rimborso spese inerenti alla
produzione del reddito di lavoro autonomo anche occasionale devono
considerarsi, in via generale, quali compensi “comunque denominati” e
devono essere, quindi, assoggettati, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600 del
1973, alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20 per cento”
(Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 69/E del 21 marzo 2003).
Trattamento previdenziale delle spese di trasferta dei lavoratori occasionali
Le spese di trasferta di cui il lavoratore ha diritto al rimborso, addebitate al
committente, non sono soggette alla gestione separata INPS.
87
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo professionale
Aspetti generali
Dott. Alessandro Preti
88
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo professionale
Aspetti generali
Normativa generale di riferimento
-Codice Civile libro V del
Lavoro - art. 2229 “Esercizio delle professioni
intellettuali”. Detta disposizioni riguardanti le professioni intellettuali
per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi od elenchi
professionali. I successivi commi dal 2230 al 2238 regolano il contratto che ha per
oggetto una prestazione d’opera intellettuale ed in particolare dettano disposizioni
riguardanti: Esecuzione dell’Opera che deve essere eseguita personalmente anche
se il professionista può avvalersi sotto la propria direzione e responsabilità di
sostituti ed ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto e non è
incompatibile con l’oggetto della prestazione; Compenso, determinato dalle parti o
dalle tariffe professionali. Il compenso deve essere adeguato all’importanza
dell’opera ed al decoro professionale. Ecc.
- Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR - Art. 89
titolato “Prestazioni di lavoro autonomo”. “ … omissis … il CNR può concludere
contratti d’opera o affidare incarichi professionali per lo svolgimento di compiti
temporanei, e determinati nell’oggetto. … omissis … .
89
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Dipartimento per i servizi tecnici e di supporto
Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
I rapporti di lavoro autonomo professionale
Aspetti generali
Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo – Adunanza del 15/2/2005
– Criteri per valutare la legittimità degli incarichi e consulenze esterni -rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente;
- impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria
organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico;
-straordinarietà ed occasionalità della prestazione: limitata ad una o più questioni
distinte e preventivamente determinate.
- temporaneità dell’incarico ed eccezionalità della proroga;
- proporzione fra compensi
dall’amministrazione.
erogati
all’incaricato
e
le
utilità
conseguite
N.B. Tali condizioni devono risultare dal contratto e ricorrere tutte quante affinchè
l’incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere
90
nell’ipotesi del danno erariale.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo professionale
Aspetti generali
Normativa fiscale e previdenziale di riferimento:
- DPR 917/86 (TUIR) art. 53 comma 1: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che
derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si
intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva di attitivà di lavoro
autonomo … omissis ….(Disciplina fiscale).
- Legge 335/95 di riforma del sistema pensionistico – Art. 2 comma 26 ha
introdotto un contributo previdenziale del 10% dovuto da lavoratori autonomi che
esercitano una attività professionale per la quale non è prevista una forma assicurativa
pensionistica. I professionisti iscritti alla G.S. suddetta liquidano direttamente il
contributo in sede di dichiarazione dei redditi esercitando il diritto di rivalsa sul
committente in ragione del 4% del corrispettivo pattuito.
- Regolamenti propri della cassa di appartennza che stabiliscono la misura del
contributo anche da addebitare in fattura al committente. (Disciplina previdenziale)
91
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Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo professionale
Aspetti generali
Requisiti derivanti da normativa, giurisprudenza della Corte dei Conti e prassi
-Attività di carattere intellettuale (scientifica, tecnica, artistica ecc.);
-Personalità ed elevata professionalità della prestazione: professione abituale del
soggetto ancorchè non esercitata esclusivamente;
- Compenso:
convenuto tra le parti, determinato da tariffe professionali e
proporzionato all’importanza dell’opera ed al decoro della professione;
-Prestazione straordinaria ed occasionale: limitata ad una o più questioni distinte e
preventivamente determinate.
N.B. Gli atti di conferimento degli incarichi devono essere trasmessi alla Corte dei
Conti con le modalità previste dalla Circolare CNR n. 3/2005 del Servizio II del
DSTS “Concorsi e borse di studio”.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo professionale
Aspetti fiscali e previdenziali
Dott. Alessandro Preti
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo professionale
Aspetti fiscali e previdenziali
INQUADRAMENTO FISCALE
Normativa di riferimento
1)
TUIR art. 53 comma 1 - DPR 600/73 art. 25 (IRE). Il sostituto d‘imposta
effettua la ritenuta del 20% a titolo di acconto all’atto della corresponsione del
compenso;
2)
Dlgs 446/97 art. 8 e 16 comma 1 (IRAP) no sostituto d‘imposta;
3)
Dlgs 446/97 art. 50 – (ADD. REGIONALE IRE) – no sostituto d‘imposta;
4)
Dlgs 360/98 (ADD. COMUNALE IRE) – no sostituto d‘imposta.
94
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Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
I rapporti di lavoro autonomo professionale
Aspetti fiscali e previdenziali
INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE
Normativa di riferimento
1) Professionisti non titolari di propria cassa di previdenza: Legge 335/95 di
riforma del sistema pensionistico – Art. 2 comma 26 ha introdotto un contributo
previdenziale del 10% dovuto da lavoratori autonomi che esercitano una attività
professionale per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica. I
professionisti iscritti alla G.S. suddetta liquidano direttamente il contributo in sede di
dichiarazione dei redditi esercitando il diritto di rivalsa sul committente in ragione del
4% del corrispettivo pattuito.
Tale contributo, calcolato sul compenso lordo, è imponibile sia ai fini Iva sia ai fini
della ritenuta d’acconto IRE.
2) Professionisti titolari di propria cassa di previdenza - Regolamenti propri della
cassa di appartenenza che stabiliscono la misura del contributo anche da addebitare in
fattura al committente.
Tale contributo, calcolato sul compenso lordo, è imponibile esclusivamente ai fini Iva.
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Gli Assegni di Ricerca
Aspetti generali, fiscali, previdenziali ed assicurativi
Dott. Alessandro Preti
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Servizio VII – Ragioneria della S.A.C.
Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Assegni di ricerca
Aspetti generali, fiscali, previdenziali ed assicurativi
Normativa generale di riferimento
-Legge 449/97 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” art. 51,
comma 6 … omissis … gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di
valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per
la collaborazione ad attivita' di ricerca. … Omissis … Agli assegni di cui al
presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo
4 della legge 13 agosto 1984, n.476, e successive modificazione e integrazioni,
nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e
integrazioni.
(Cfr. Circolare CNR n. 16 del 4 luglio 2001).
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Aspetti contrattuali e disciplina fiscale
nella gestione delle attività di ricerca
Assegni di ricerca
Aspetti generali, fiscali, previdenziali ed assicurativi
Normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa di riferimento:
- DPR 917/86 (TUIR) art. 50 comma 1 lettera c)
“Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: … omissis … c) le somme da chiunque
corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno … omissis … , se il beneficiario non è
legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
- Legge del 13/08/1984 n. 476, “Norme in materia di borse di studio e dottorato di
ricerca nelle Universita‘” - art. 4
“Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone
fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e …
omissis … . (Disciplina fiscale).
Grazie al rinvio effettuato dall’art. 51 della Legge 446/97 gli assegni di ricerca
sono esenti dall’IRE e conseguentemente anche da addizionali all’IRE.
- Legge 335/95 di riforma del sistema pensionistico – Art. 2 comma 26
Grazie al rinvio effettuato dall’art. 51 della Legge 446/97 gli assegni di ricerca sono
assoggettati alla G.S. INPS (Disciplina previdenziale).
- Dlgs 446/97 art. 10 bis: “Sono escluse dalla base imponibile IRAP (Istituzionale)
le somme di cui all’art. 50 comma 1 lettera c) del medesimo testo unico esenti
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
-Non sono soggetti alle norme riguardanti l’INAIL (cfr. Nota INAIL del 4 /8/2000).
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