certificati di deposito

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certificati di deposito
CERTIFICATI DI DEPOSITO
Foglio Informativo redatto ai sensi del D.Lgs. 1/9/93, n° 385 e della Delibera CICR del 4/3/2003
Sezione I- Informazioni sulla Banca
Cassa Padana B.C.C. Società Cooperativa
Sede Legale e Amministrativa: Via Garibaldi 25 - 25024 LENO (BS)
Indirizzo telematico: www.cassapadana.it
Codice abi: 08340
Iscritta al N. 52238 Registro Imprese di Brescia
Iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo dei Gruppi Bancari al n° 8340
Codice fiscale, Partita Iva:01741030983
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Sezione II- Caratteristiche e rischi tipici
Struttura e funzione economica
Deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del
termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l' indicazione della scadenza e, per i
certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile. L' operazione può essere
effettuata anche senza la materiale consegna del certificato, in sostituzione del quale la banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, fermo il diritto
del legittimato di ottenere, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, il certificato medesimo.
Il rimborso viene effettuato:
- per i certificati di deposito nominativi, all' intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;- per i certificati di deposito al portatore, a
qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato e non ha alcun obbligo di compiere
indagini circa la legittimità del possesso. In conformità all’art.1997 cc il credito risultante dal certificato non può essere sottoposto a sequestro o
pignoramento presso la banca emittente.
Ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. n° 112 del 25/06/2008 e convertito in L. n° 133 del
06/08/2008) è vietato il trasferimento di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando
l’oggetto del trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,
istituti di moneta elettronica o di Poste Italiane S.p.A..
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alle soglie che appaiono artificiosamente frazionati.
(Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n° 290, S.O. n° 268 del 14 dicembre 2007 e Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n° 147, S.O. n° 152 del 25 giugno
2008 e Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n° 256 del 3 novembre 2009).
Principali rischi (generici e specifici)
Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso
fisso.
Possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale.
Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi).
Utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del
controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato.
Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 100.000,00 per ciascun depositante, delle
disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato. I depositi al portatore sono
esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.
Difficoltà nell'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato.
Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione
DURATA
A
A
A
A
3 MESI
6 MESI
11 MESI
12 MESI
DURATA
A
A
A
A
18
24
36
48
MESI
MESI
MESI
MESI
DURATA
A 36 MESI *
A 18 MESI *
A 24 MESI *
A 60 MESI *
TASSO FISSO SENZA CEDOLA
Nominale
Effettivo
lordo
Effettivo
netto 20%
1,200%
1,500%
2,000%
2,000%
1,205%
1,506%
2,002%
2,000%
0,963%
1,204%
1,601%
1,600%
TASSO FISSO CEDOLA
SEMESTRALE
Nominale
Effettivo
lordo
Effettivo
netto 20%
2,250%
2,500%
3,000%
3,500%
2,263%
2,516%
3,022%
3,531%
1,808%
2,010%
2,414%
2,820%
TASSO VARIABILE
CEDOLA SEMESTRALE
Parametro
Valore
Minimo
Massimo
Effettivo
lordo
Effettivo
Netto
BOT1
1,585%
2,000%
6,000%
2,010%
1,606%
Parametro
Valore
Spread
Nominale
Effettivo
lordo
Effettivo
netto
BOT2
1,585%
- 0,300%
1,285%
1,289%
1,031%
- 0,300%
1,285%
1,289%
1,031%
Euribor 6m - 0,300%
365 gg3
0,626%
0,326%
0,326%
0,261%
Pagina 1 di 3 - Foglio informativo Certificati di deposito
1- Tasso 1^ cedola 5,00% lordo su base annua. Cedole successive asta BOT “flat” (tasso min. 2,00% - max 6,00% lordo su base annua).
2- Indicizzazione legata al rendimento semplice lordo su base annua dei BOT semestrali, relativo all'ultima asta effettuata il secondo mese solare antecedente
la data di godimento di ciascuna cedola, così come pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" nonchè sui siti www.debitopubblico.it oppure
www.bancaditalia.it, diminuito degli spread sopra esposti.
3- Indicizzazione legata alla media dell'Euribor a sei mesi, determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/365, relativo al secondo mese antecedente
la data di decorrenza della cedola di godimento, così come pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, diminuito degli spread sopra esposti.
(*)certificati non più in emissione
Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato
per 365/366 (divisore dell' anno civile)
Importi massimi di spese e commissioni:
- per accensione rapporto ed emissione certificato (o ricevuta sostitutiva:
- per corresponsione interessi (pagamento cedole):
- per comunicazioni (comprese quelle periodiche dovute ai sensi del D.Lgs. 385/93):
- spese ricerca e ristampa di estratti conto, documenti contabili e singole operazioni:
€ 0
€ 0
€ 0
Pari al costo effettivamente sostenuto
per la produzione
€ 0
- per estinzione rapporto:
- per ogni atto o intervento relativo a procedure di ammortamento:
per certificati di deposito nominativi, per qualsiasi valore:
per certificati di deposito al portatore: se il valore nominale è inferiore a 500 €
se il valore nominale è compreso tra 500 € e 25.822,84 €
se il valore nominale è superiore a 25.822,84 €
€
€
€
€
50,00
50,00
300,00
400,00
Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano le operazioni relative ai principali diritti, obblighi e
limitazioni nei rapporti con il cliente
Il certificato viene rilasciato contro versamento del relativo importo. L’operazione può essere effettuata anche senza la materiale
consegna del certificato, in sostituzione del quale la banca rilascia una ricevuta non cedibile a terzi, fermo il diritto del legittimato di
ottenere, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, il certificato medesimo.
La somma depositata è vincolata per il periodo indicato. Non sono ammessi versamenti successivi, così come sono esclusi prima
della scadenza del vincolo prelevamenti totali o parziali delle somme depositate. Il regolamento contrattuale può tuttavia consentire
il rimborso anticipato delle somme depositate a determinate condizioni.
Gli interessi sono computati a partire dalla data di emissione con riferimento all’anno civile e, a seconda di quanto indicato nel
certificato, possono essere corrisposti in un’unica soluzione alla scadenza del vincolo ovvero con la periodicità stabilita.
Se il rapporto è intestato a più persone, ciascuna di esse, salva diversa pattuizione, può esigere separatamente quanto dovuto dalla
banca per capitale e interessi, nei tempi e alle condizioni contrattualmente previste. La facoltà di operare disgiuntamente può essere
revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari.
Il rimborso a scadenza e le eventuali liquidazioni periodiche di interessi (pagamento cedole) sono effettuate dietro presentazione del
certificato; nei casi di omessa consegna materiale del titolo i relativi importi sono accreditati dalla banca di propria iniziativa sul
conto corrente indicato dal soggetto legittimato a riceverli. All’atto del rimborso il certificato viene ritirato dalla banca.
Alla data di scadenza, anche se anticipata, il deposito cessa di produrre interessi, senza possibilità di rinnovo automatico.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato va fatta denuncia scritta alla banca e si applicano le disposizioni di
cui alla legge 30 luglio 1951, n.948
Modifica delle condizioni contrattuali – Ai sensi dell’art. 118 D.lgs. 385/93 e successive modifiche la banca ha la facoltà di
modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni economiche e normative del contratto qualora
sussista un “giustificato motivo”. La banca comunica le variazioni per iscritto con un preavviso minimo di 30 giorni riportando in
modo evidenziato la formula “ Proposta di modifica unilaterale del contratto”. Entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
In ogni caso il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, e di ottenere in sede di
liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
Le variazioni delle condizioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli
per Cliente.
La banca si riserva altresì la facoltà di modificare il tasso, le condizioni economiche e quelle normative applicate ai singoli rapporti
posti in essere con il cliente che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art.3, lett. a) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del
Consumo), nel rispetto di quanto previsto all’art. 33 del citato D. Lgs. n. 206 del 2005 e ferme restando le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 385/1993.
Reclami - Organi e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca con sede in via Garibaldi n. 25, 25024 Leno (BS), che risponde entro 30 giorni
dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi
a:
1) Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con
esclusione dei servizi di investimento
Pagina 2 di 3 - Foglio informativo Certificati di deposito
- Controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si
riferiscono
- Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M. 13 dicembre 2001, n° 456, emanato in
attuazione del D. Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca
d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
2) Ombudsman – Giurì Bancario
- Controversie relative a servizi di investimento
- Controversie relative a bonifici transfrontalieri
- Controversie per le quali si richiede un danno fino a 100.000 euro (prescindendo dall’importo delle operazioni)
Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario si può consultare il sito: www.conciliatorebancario.it o chiedere alla
Banca.
Il foro competente di eventuali controversie è quello che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente
sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Legenda
Periodicità di capitalizzazione degli interessi: periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori
interessi.
Cedola: tagliando, da staccarsi dal certificato, all' atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.
Procedura di ammortamento: procedimento che consente al titolare del deposito di ottenerne il rimborso in caso di distruzione,
sottrazione o smarrimento del certificato.
Spese e commissioni per estinzione rapporto: importi dovuti dal cliente all' atto del rimborso del deposito.
Giustificato motivo: non deve esse generico, ma deve riguardare gli eventi di “comprovabile effetto sul rapporto bancario” (ad
esempio: mutamento del grado di rischiosità del cliente; variazioni dei tassi di mercato che determinano un aumento dei costi
operativi per gli intermediari
LENO, 01/10/2012
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