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Recesso e licenziamento Apprendistato e cessazione del rapporto Pierluigi Rausei - Adapt professional fellow (*) precisamente, l’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 167/ 2011, che comunque mantiene ferma l’autonomia normativa riconosciuta ai contratti collettivi di lavoro. Alcuni dei primi accordi interconfederali si sono talora occupati specificamente dell’argomento. Vedi riquadro a piè pagina. Su tale quadro normativo, Note: (*) L’Autore è anche dirigente del Ministero del avoro e delle politiche sociali. Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene. (1) Per approfondire i contenuti del Testo Unico dell’apprendistato cfr. P. Rausei, Apprendistato. Giovani, lavoratori in mobilità e somministrazione, Ipsoa, Milano, 2012; M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffré, Milano, 2011. Accordi interconfederali Accordo interconfederale 24 aprile 2012 (Confservizi e Cgil, Cisl, Uil): «premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato»; Accordo interconfederale 20 aprile 2012 (Confapi e Cgil, Cisl, Uil): «premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato»; Accordo interconfederale 19 aprile 2012 (Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil): «premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato»; Accordo interconfederale 18 aprile 2012 (Confindustria e Cgil, Cisl, Uil): «premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato»; Accordo interconfederale 17 aprile 2012 (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil): «Alla scadenza del contratto di apprendistato, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso di trenta giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, all’apprendista si applica il trattamento previsto dall’art. 188 del Ccnl turismo 20 febbraio 2010» (art. 1, comma 4); Accordo interconfederale 28 marzo 2012 (Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil): «In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso. Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi dell’art. 2, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione» (art. 3, commi 6 e 7); Accordo interconfederale 24 marzo 2012 (Confcommercio-Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil): «In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’art. 2118 cod. civ., si applica la disciplina contrattuale nazionale del terziario in materia di indennità sostitutiva del preavviso. Alla scadenza del contratto, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta, ai sensi dell’art. 2, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011, a comunicarlo con un preavviso scritto pari a 30 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione» (art. 3, commi 6 e 7). DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 21/2013 Approfondimenti Nel contratto di apprendistato cosı̀ come disciplinato dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, contenente il «Testo Unico dell’apprendistato» (1), si ammette la possibilità per entrambe le parti del rapporto di recedere dal contratto ex art. 2118 cod. civ. con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. In questo senso, 1341 Approfondimenti 1342 peraltro, l’art. 1, comma 16, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (2), di riforma del mercato del lavoro, introduce nella lett. m), dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167/ 2011, la precisazione secondo cui durante il periodo di preavviso (3) continua a trovare integrale applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Vedi tabella a piè pagina. Qualora né il datore di lavoro né l’apprendista esercitino la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (4). Peraltro ci si è interrogati (5) riguardo alla possibilità di un libero recesso al termine del periodo di formazione in apprendistato da parte del datore di lavoro nei riguardi di una apprendista madre di un bambino di età inferiore ad un anno e si è ritenuto che il divieto di licenziamento sancito dall’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 potesse non trovare applicazione, trattandosi di una ipotesi di ultimazione della prestazione per la quale l’apprendista era stata assunta. Tuttavia, sulla questione si è espressamente pronunciato il Ministero del lavoro con la risposta ad interpello n. 16 del 14 giugno 2012 stabilendo che le cause di nullità del licenziamento (a causa di matrimonio o di maternità) «trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato», sancendo inoltre che anche per gli apprendisti valgono le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e infortunio. La risposta ad interpello n. 16/2012, peraltro, precisa che in tali circostanze, «al termine dei periodi di divieto», il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso (art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011), segnalando che in questo caso il periodo di preavviso (art. 2118 cod. civ.) «non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento». Termine di preavviso specifico per apprendisti nei Ccnl Carta industria (13 settembre 2012) Ceramica industria (17 luglio 2012) Alimentaristi industria (24 aprile 2012) PMI industria (20 aprile 2012) Cooperative (19 aprile 2012) Calzaturiero industria (19 aprile 2012) 15 giorni Turismo (17 aprile 2012) Somministrazione (5 aprile 2012) Terziario Confesercenti (28 marzo 2012) Terziario Confcommercio (24 marzo 2012) Cooperative Unci/Confsal (23 aprile 2012) Distribuzione cooperativa (13 giugno 2012) Turismo industria (14 maggio 2012) Credito cooperativo (4 maggio 2012) Ortofrutticoli (4 luglio 2012) Pulizie Federambiente Assoambiente (20 giugno 2012) Panificatori Assipan (14 giugno 2012) 30 giorni Formazione professionale (27 marzo 2012) Settore Farmaceutico (14 giugno 2012) 45 giorni DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 21/2013 Vedi riquadro a pagina successiva. Licenziamento e dimissioni Si fa divieto ad entrambe le parti del rapporto di apprenNote: (2) Per un approfondimento in merito cfr. P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una riforma sbagliata. Ulteriori osservazioni sul DDL n. 5256/2012. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, Adapt University Press, giugno 2012, 129-157; M. Tiraboschi, M. Magnani (a cura di), La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92, Giuffrè, Milano, 2012. Sia consentito rinviare anche a P. Rausei, La nuova Riforma del lavoro. Legge 28 giugno 2012, n. 92. Guida operativa, Ipsoa, Milano, 2012. (3) Con riferimento al preavviso si veda l’art. 128 del Ccnl Studi professionali del 29 novembre 2011, a norma del quale nella ipotesi di mancato preavviso, la parte che non adempie è chiamata a corrispondere all’altra una indennità di importo pari alla retribuzione globale di fatto relativa al periodo di preavviso, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. (4) In argomento era intervenuta, con riferimento al regime previgente, la giurisprudenza riconnettendo la facoltà di recesso alla natura dell’apprendistato quale rapporto di lavoro a tempo indeterminato; cfr. Trib. Milano 28 aprile 2003 (in Giurisprudenza milanese, 2004, 72) secondo cui: «Durante il rapporto di apprendistato si applicano, quanto alla stabilità del rapporto, le regole normali in materia di licenziamento che, quindi, deve essere giustificato sul piano oggettivo e soggettivo, mentre solo alla fine del periodo convenuto per l’apprendimento il recesso del datare di lavoro è libero in quanto connesso alla valutazione che questi fa dell’esito dell’apprendistato»; Trib. Torino 13 aprile 2005 (in Giurisprudenza piemontese, 2006, 1, 84) secondo cui «Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La sua peculiarità sta nel fatto che, da un lato, entro un certo termine stabilito dalle parti nel rispetto dei limiti di legge e di contrattazione collettiva, nel suo contenuto è presente il dovere di insegnamento ed i relativi necessari adattamenti alle prestazioni corrispettive e, dall’altro, proprio in considerazione di questo aspetto, il Legislatore ha mantenuto la facoltà di recesso ad nutum alla scadenza del predetto termine. Il termine di durata del contratto di apprendistato, dunque, non delimita nel tempo l’efficacia dell’intero contratto (come avviene nei contratti di lavoro a termine), ma soltanto di quelle peculiari caratteristiche delle obbligazioni reciproche legate allo scopo formativo del contratto stesso. La sua scadenza, dunque, non determina lo scioglimento del rapporto, ma costituisce in pratica un giustificato motivo ex lege di licenziamento». (5) Cfr. A. Millo, Il nuovo apprendistato: quesiti e casi pratici cit., 16. Formula per il recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo formativo con comunicazione di conseguimento della qualifica Carta intestata azienda Al Sig. ________________ Firma del datore di lavoro distato di recedere dal contratto durante il periodo di formazione senza una giusta causa o un giustificato motivo, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. l), del D.Lgs. n. 167/2011, secondo le previsioni contenute nella contrattazione collettiva (6). Qualora abbia luogo un licenziamento privo di giustificazione si applicano le sanzioni civili (ripristinatorie e risarcitorie) previste dalla normativa vigente (legge n. 604/1966 e legge n. 300/ 1970, come modificate dalla legge n. 92/2012), ma anche dai contratti collettivi di prossimità qualora deroghino a dette leggi sui profili sanzionatori (ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge n. 138/ 2011, come convertito dalla legge n. 148/2011). La norma sancisce, dunque, un vero e proprio divieto di recedere dal contratto di apprendistato per tutto lo svolgimento del periodo di formazione se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (7). Il Testo unico, sul punto, riprendendo quanto già previsto dal D.Lgs. n. 276/2003, nonché della legge n. 25/1955 (con riferimento alla legge n. 604/1966, secondo le dichiarazioni di parziale incostituzionalità sancite dalla Corte costituzionale, con sentenze 14 gennaio 1970, n. 14 e 22 novembre 1973, n. 169 -vedi riquadro a piè pagina-, con specifico riguardo agli apprendisti), sembrerebbe interessare al divieto in questione sia il datore di lavoro che il lavoratore. Tuttavia, al di là della previsione testuale del D.Lgs. n. 167/2011, che si rivolge testualmente ad entrambe le parti per un recesso motivato da giusta causa o giustificato motivo deve ritenersi che tale previsione non possa imporre un risarcimento a carico dell’apprendista che rassegni le proprie dimissioni senza giustificazione (8), salvo che non si debba prendere in esame una espressa previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva (9). Uiltucs-Uil): «Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente» (art. 1, comma 3); Accordo interconfederale 28 marzo 2012 (Confesercenti e Filcams-Cgil, FisascatCisl, Uiltucs-Uil): «Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo» (art. 3, comma 5); Accordo interconfederale 24 marzo 2012 (Confcommercio-Imprese per l’Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil): «Durante lo svolgimento dell’apprendistato le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo» (art. 3, comma 5). (7) Cfr. l’orientamento giurisprudenziale formatosi in argomento con riferimento al regime previgente; in particolare si veda Cass. 21 luglio 2000, n. 9630 secondo cui: «Il recesso dal rapporto di apprendistato può avvenire o per giusta causa o per giustificato motivo ex art. 3 della legge n. 604/1966, consistente in un notevole inadempimento del lavoratore ai suoi obblighi contrattuali (cosiddetto giustificato motivo soggettivo) oppure in ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa (cosiddetto giustificato motivo oggettivo)». Note: (8) Per A. Millo, Il nuovo apprendistato: quesiti e casi pratici cit., 16, occorre tenere un atteggiamento di prudenza e «attendere le prime indicazioni giurisprudenziali». (6) I primi accordi interconfederali si sono talora occupati specificamente dell’argomento: Accordo interconfederale 30 luglio 2012 (Confagricoltura, Coldiretti, C.I.A. e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil e Confederdia): «Durante lo svolgimento del rapporto, le parti possono recedere dal contratto di apprendistato solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo»; Accordo interconfederale 17 aprile 2012 (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Federreti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, (9) In questo senso, ad esempio, l’Accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato professionalizzante nel settore centri elaborazione dati del 24 aprile 2013, secondo cui: «L’apprendista che, senza giusta causa o giustificato, motivo interrompa il rapporto prima della scadenza del periodo di formazione è tenuto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro. In ogni caso il risarcimento non potrà avere un valore superiore a due mensilità di retribuzione». DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 21/2013 Approfondimenti Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011, con la presente si rammenta alla S.V. che in data ____________ si conclude il periodo formativo in apprendistato presso questa azienda. In proposito, in considerazione dell’esito favorevole della formazione e dell’addestramento durante l’intero periodo cosı̀ come previsto nel Piano Formativo Individuale, si comunica che Ella ha conseguito l’idoneità per la qualifica di ____________ alla quale il contratto di apprendistato era finalizzato. Si comunica, altresı̀, che alla data suindicata, quale termine del periodo formativo in apprendistato, questa azienda non intende confermare la S.V. in servizio. Conseguentemente, il rapporto di lavoro in essere, considerato il termine di preavviso pari a ____ giorni, cesserà, a tutti gli effetti di legge e contrattuali, alla data ________. Nel ringraziarLa per la proficua collaborazione prestata durante gli anni di formazione in apprendistato, augurando le migliori sorti per il percorso professionale della S.V., si porgono cordiali saluti. 1343 Approfondimenti Corte cost. sent. 22 novembre 1973 n. 169 1344 Secondo tale pronuncia, infatti: «La questione, prospettata in termini precisi e di dimostrata rilevanza, rispetto all’art. 10 della legge n. 604 del 1966 nel corso del rapporto di apprendistato, è fondata. La citata sentenza n. 14 del 1970 della Corte costituzionale, esaminando la costituzionalità dell’art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sui licenziamenti individuali, per quanto concerneva l’esclusione del rapporto di apprendistato dal novero di quelli ai quali sia assicurato il diritto all’indennità di anzianità in caso di risoluzione, ha delineato la struttura e la natura giuridica del rapporto di apprendistato, precisando che la specialità di questo «è data dal fatto che il periodo di tirocinio deve essere dall’imprenditore utilizzato anche per impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario affinché diventi lavoratore qualificato. È questa», prosegue la sentenza, «una causa del contratto che non si sovrappone all’altra riguardante la prestazione di lavoro tanto da assorbirla. Si tratta di un rapporto complesso, costituito da elementi che, componendosi, non perdono la loro individualità». E la Corte, indicando la sostanziale differenza fra l’assunzione in prova che «ha una funzione di conferma di qualificazioni tecniche che si presuppongono già formalmente acquisite» e l’apprendistato che ha per funzione l’acquisizione di tali qualificazioni, ha affermato che il rapporto di apprendistato è assimilabile all’ordinario rapporto di lavoro. Da queste premesse risulta evidente l’incostituzionalità dell’art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, anche nella parte in cui non comprende gli apprendisti fra i beneficiari delle norme di cui agli artt. 1-8, 11-13 della legge cit. e in particolare degli artt. 6 e 8. Data infatti l’assimilabilità del rapporto di apprendistato all’ordinario rapporto di lavoro non sussiste alcun razionale motivo per giustificare l’esclusione del rapporto di apprendistato della tutela di cui alle richiamate norme. Va ancora aggiunto che, come ha dichiarato la Corte nella sent. n. 14 del 1970, trattasi di un rapporto complesso nel quale l’imprenditore non ha soltanto nei confronti dell’apprendista la funzione di datore di lavoro, ma anche quella di fornire al lavoratore apprendista l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato. Il rapporto di apprendistato pertanto non soltanto è assimilabile al rapporto ordinario di lavoro, ma in esso vi è anche un rapporto vincolato fra docente e discente in forza del quale l’imprenditore «è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze», l’insegnamento cui sopra (artt. 2 e 11, lett. a), della legge 19 gennaio 1955, n. 25). nonché di «informare periodicamente la famiglia dell’apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell’addestramento» (art. 11, lett. i, stessa legge), mentre l’apprendista «deve obbedire all’imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti» nonché «frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare» (art. 12, lett. a e b, stessa legge). Trattasi pertanto di un rapporto sinallagmatico in forza del quale imprenditore e lavoratore apprendista sono obbligati ciascuno a osservare dati comportamenti fissati dalla legge allo scopo di raggiungere il risultato che si propone il contratto, cioè il conseguimento da parte dell’apprendista della capacità a divenire lavoratore qualificato. Ulteriori elementi che ancor meglio qualificano sotto questo profilo il rapporto sono le norme che stabiliscono la durata dell’apprendistato (art. 7 della legge n. 25 del 1955), le prove di idoneità all’esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell’apprendistato e il diritto dell’apprendista di essere ammesso a sostenere le prove medesime (art. 18 della stessa legge), il mantenimento in servizio del lavoratore con la qualifica conseguita qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 cod. civ. (art. 19 della stessa legge). Non sarebbe pertanto razionale che l’imprenditore potesse troncare «ad libitum» e senza un giustificato motivo inerente alla natura dell’apprendistato o anche a condizioni e situazioni personali del datore di lavoro o dell’apprendista, questo rapporto vincolativo, interrompendo l’insegnamento e l’addestramento e impedendo arbitrariamente il realizzarsi del fine cui è indirizzato il rapporto e che costituisce l’essenza di questo. Con ciò si creerebbe una nuova disparità di trattamento dell’apprendista in confronto con gli altri lavoratori, disparità che sarebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. Ed infatti, se è vero che il rapporto di apprendistato presenta, rispetto al normale rapporto di lavoro, peculiarità sue proprie, da ciò non consegue affatto che con queste risultino incompatibili le limitazioni che la legge n. 604 del 1966 ha imposto al potere di recesso del datore di lavoro: quelle peculiarità danno certamente un diverso contenuto alla «giusta causa» od al «giustificato motivo» che possano rendere legittimo il licenziamento, ma non giustificano affatto l’esclusione di ogni e qualsiasi sindacato sul licenziamento stesso. D’altra parte, coerentemente alla natura del rapporto di apprendistato, resta integra la facoltà del datore di lavoro di avvalersi del diritto di cui all’art. 19 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, di dare disdetta a norma dell’art. 2118 cod. civ. al termine del periodo di apprendistato». Da ultimo, si tenga presente che, in base alla risposta ad interpello n. 25 del 1º agosto 2012, possono iscriversi nella lista di mobilità c.d. «non indennizzata», ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 148/ 1993, convertito dalla legge n. 236/1993, gli apprendisti nei confronti dei quali il datore di lavoro ha esercitato il diritto di recesso con licenziamento per giustificato motivo oggettivo connesso DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 21/2013 a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro (motivazioni che devono essere espresse nella lettera di licenziamento) ovvero che sono cessati dal rapporto di apprendistato a Rispetto dell’onere di stabilizzazione Appare comunque importante sottolineare che al momento di cessare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro, che intenda non precludersi la possibilità di occupare in futuro nuovi apprendisti, dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 2, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 167/ 2011, inserito nel Testo unico dalla legge n. 92/2012, a norma del quale sussiste uno specifico obbligo legale di stabilizzazione degli apprendisti occupati. In effetti, qualora il datore di lavoro volesse occupare un nuovo apprendista dovrà osservare prospettivamente gli apprendisti cessati nei tre anni precedenti dallo stesso datore di lavoro, giacché attualmente il 30% (fino al 17 luglio 2015) ovvero in futuro il 50% (dopo tale data) deve risultare confermato in servizio, escludendo dal computo gli apprendistati cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni volontarie o in conseguenza di un licenziamento intimato per giusta causa. Nel tentare una utile sempli- ficazione il Ministero del lavoro nella circolare n. 18 del 18 luglio 2012 (10) aveva già sviluppato alcuni esempi numerici: – il datore di lavoro che ha provveduto a stabilizzare, nei 36 mesi precedenti, 4 apprendisti sugli 8 occupati non incontra limitazioni nell’assumere nuovi apprendisti; – il datore di lavoro che ha provveduto a stabilizzare, nei 36 mesi precedenti, 2 apprendisti sugli 8 occupati, può assumere in tutto 3 apprendisti, vale a dire, secondo l’analisi ministeriale, quelli confermati più uno da assumere ex novo; – il datore di lavoro che non ha stabilizzato nessuno degli 8 apprendisti occupati nei 36 mesi precedenti può assumere un ulteriore apprendista. Se il datore di lavoro non rispetta la percentuale legale di stabilizzazione rimane consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista ovvero, come segnala il Ministero del lavoro nella circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 (11), «di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi». Il Ministero del lavoro, inoltre, rispetto alle discipline contrattuali collettive che hanno attuato l’art. 2, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 167/ 2011, fissando oneri di stabilizzazione similari o più elevati rispetto a quelli introdotti dalla legge n. 92/ 2012 (12), ribadendo nella circolare n. 5/2013 quanto già sostenuto nella circolare n. 18/2012, afferma che i datori che occupano meno di 10 dipendenti sono tenuti ad assolvere gli oneri di stabilizzazione cosı̀ come previsti e disciplinati dal rispettivo Ccnl applicato, mentre chi occupa almeno 10 dipendenti è tenuto a stabilizzare gli apprendisti secondo le previsioni introdotte dalla legge n. 92/2012 (13). Note: (10) Per una disamina generale sul primo pronunciamento del Ministero del lavoro circa la legge n. 92/2012, sia consentito rinviare a P. Rausei, Fra luci e ombre la prima circolare sulla riforma del lavoro, in Dir. prat. lav., 2012, 32, 1993-2004. (11) Sia consentito rinviare per una analisi compiuta a P. Rausei, Apprendistato: illeciti e sanzioni, in Dir. prat. lav., 2013, 8, 494-503. (12) I richiami vanno espressamente, in via esemplificativa, ai Ccnl: Confprofessioni 29 novembre 2011, 50% dei lavoratori occupati nei 18 mesi precedenti; Confcommercio 24 marzo 2012, Confesercenti 28 marzo 2012 e Federturismo 14 maggio 2012, 80% dei lavoratori occupati nei 24 mesi precedenti con riferimento al solo contratto di mestiere. (13) La circolare n. 5/2013 evidenzia che se il datore di lavoro nel regime previsto dalla legge n. 92/2012 risulta privo di apprendisti o non ha apprendistati che siano venuti a scadere nel periodo considerato non deve assolvere alcun onere di stabilizzazione, non essendo «soggetto a particolari limitazioni in ordine a nuove assunzioni», fermi restando i limiti numerici. Cessazione dell’apprendistato Norma Previsione Art. 2, c. 1, lett. l), D.Lgs. n. 167/2011 LICENZIAMENTO E DIMISSIONI SOLO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO Si fa divieto ad entrambe le parti del rapporto di apprendistato di recedere dal contratto durante il periodo di formazione senza una giusta causa o un giustificato motivo. MOTIVO Art. 2, c. 1, lett. m), D.Lgs. n. 167/2011 RECESSO E SILENZIO-CONFERMA Si ammette la possibilità per entrambe le parti del rapporto di apprendistato di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (art. 2118 cod. civ.). Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 21/2013 Approfondimenti seguito di presentazione delle dimissioni per giusta causa. Vedi tabella a piè pagina. 1345 Approfondimenti 1346 A tal fine assume una importanza peculiare l’effettuazione del calcolo dei lavoratori occupati secondo quanto esplicitato dall’Inps nella circolare n. 22 del 23 gennaio 2007, cosı̀ come richiamata nei suoi contenuti dispositivi dalla più recente circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012 (par. 8.2) (14). La circolare ministeriale n. 5/ 2013 sancisce che il mancato rispetto degli oneri di stabilizzazione, sia legali che contrattuali collettivi, a seconda dell’azienda sulla quale essi incombono, determinerà il disconoscimento dei contratti di apprendistato che risulteranno instaurati in violazione dei limiti, secondo un criterio cronologico, vale a dire in ra- gione del tempo della comunicazione telematica di instaurazione del rapporto di lavoro. Tali rapporti di apprendistato saranno convertiti, dunque, in ordinari rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza tuttavia che trovi applicazione la rigorosa sanzione previdenziale di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011. Nota: (14) Il paragrafo 1.1. della circolare n. 22/2007 dell’Inps prevede espressamente che: «Nel calcolo dei dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per servizio militare, e/o gravidanza), va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, è stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest’ultimo. Vanno invece esclusi: gli apprendisti; eventuali Cfl ex D.Lgs. n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma operata dal D.Lgs. n. 276/ 2003; i lavoratori assunti con contratto di inserimento/reinserimento ex D.Lgs. n. 276/2003; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991; i lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell’utilizzatore. I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all’orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, D.Lgs. n. 61/2000, e successive modificazioni). I lavoratori intermittenti ex D.Lgs. n. 276/ 2003 e successive modificazioni, vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento. Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta. Si osserva, inoltre, che, ai fini di cui trattasi, il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata». Formula per la conferma in servizio dell’apprendista al termine del periodo formativo Carta intestata azienda Al Sig. ________________ Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011, secondo cui se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, considerato l’esito favorevole della formazione svolta nel corso del rapporto di apprendistato, con la presente si comunica alla S.V. che, a decorrere dal giorno ________ Ella è confermato in servizio con ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella qualifica prevista di ________. Conseguentemente, ferma restando l’anzianità di servizio, che decorre dalla data di assunzione, alla S.V. spetterà il trattamento economico e normativo previsto dal Ccnl ___________________ applicato in azienda, anche con riferimento alle successive modifiche e integrazioni che lo stesso potrà subire nel tempo. Confidando nella proficua prosecuzione della collaborazione avviata durante il rapporto di apprendistato, si porgono cordiali saluti. Firma del datore di lavoro DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 21/2013