Condizioni generali di fornitura per impianti realizzati secondo

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Condizioni generali di fornitura per impianti realizzati secondo
Condizioni generali di fornitura per impianti realizzati secondo specificazioni del cliente – Siemens Svizzera SA (Versione 12.2012)
Sector: Energy; Divisions: IC BT, IC LMV, IC SG
1.
1.1
Indicazioni generali
Offerte prive di termine di accettazione (termine vincolante) non sono
vincolanti. Il contratto è considerato concluso a ricezione della
conferma scritta contenente l'accettazione dell'ordinazione (conferma
d'ordinazione) da parte nostra. Le nostre forniture e prestazioni sono
enumerate in modo completo nella conferma d'ordinazione nonché
negli eventuali allegati relativi, in particolare nel capitolato tecnico
convenuto.
1.2
Salvo altri accordi prospetti e cataloghi pubblicitari non sono
vincolanti. Le indicazioni nella documentazione tecnica sono vincolanti
solo in quanto espressamente garantite.
1.3
Le presenti Condizioni di fornitura sono vincolanti se la nostra offerta,
risp. la nostra conferma d'ordinazione, le dichiara come applicabili.
Condizioni del committente deroganti alle presenti sono valide soltanto
se ed in quanto esplicitamente accettate per iscritto da parte nostra.
1.4
Ogni accordo od altra dichiarazione giuridicamente rilevante tra le
parti contraenti richiedono la forma scritta per essere validi. A questa
formalità si può rinunciare soltanto per iscritto.
1.5
Qualora una o più clausole di queste Condizioni di fornitura dovessero
risultare nulle o inattuabili per ragioni d'ordine giuridico, il contratto è
da ritenersi comunque valido. In quel caso le parti contraenti
converranno di sostituire la clausola in questione con una clausola
valida e possibilmente equivalente dal punto di vista economico.
1.6
Salvo esigenze tecniche esplicitamente segnalate per quanto
concerne prescrizioni e norme particolari da osservare sul luogo
operativo dell'impianto, quest'ultimo corrisponde alle prescrizioni ed
alle norme vigenti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore del
contratto.
1.7
Ci riserviamo il diritto d'incaricare dei subappaltatori dell'esecuzione di
determinati lavori e/o la fabbricazione di determinate parti
dell'impianto.
2.
2.1
Programmi di "software"
Il software è oggetto di un contratto di licenza e non di compravendita.
Il software oggetto di licenza è consegnato sotto forma di codice
oggetto su un supporto di dati convenuto. I codici sorgenti in qualsiasi
forma saranno forniti solamente se ciò è convenuto esplicitamente e
per iscritto in un contratto distinto. Il committente non è legittimato a
modificare o a sottoporre a un procedimento di sviluppo inverso il
software (reverse engineering).
2.2
Il software proprietario di Siemens è dato in licenza secondo le
condizioni di licenza individuali o secondo il valido contratto di licenza
per l’acquirente finale (EULA), che sarà fornito insieme al software. La
licenza in questione non permette l’utilizzo esclusivo né può essere
trasmessa o data in sottolicenza, a condizione che non sia pattuito
diversamente nella conferma del mandato.
I programmi standard di software di uso commerciale da fornire
eventualmente da parte nostra insieme alla relativa documentazione
sono integrati nell’impianto o trasmessi al committente rispettivamente
al consumatore finale nella quantità e forma richieste e come sono
stati forniti dal rispettivo sub-fornitore. Per questi programmi standard
di software e per la documentazione valgono esclusivamente le
determinanti condizioni di fornitura e di licenza dei sub-fornitori in
questione.
2.3
2.4
Qualora il software contenesse software open source (in seguito
“OSS”), l’OSS sarà indicata nel menu sotto la rubrica "informazioni
sulle licenze“ oppure le informazioni saranno esposte in una
documentazione scritta in accompagnamento al software. Il
committente è autorizzato a utilizzare l’OSS conformemente alle
rispettive condizioni di licenza che sono consegnate sul medesimo
supporto dati come il software o su carta. Qualora ciò fosse richiesto
dalle condizioni di licenza OSS, provvederemo, previo pagamento
delle tasse di spedizione e di amministrazione, a fornire i codici
sorgenti OSS. Salvo altre disposizioni nella conferma di mandato tutte
le licenze costituiscono licenze singole con il diritto di realizzare una
(1) copia di sicurezza.
2.5
Salvo altri accordi espliciti, stipuleremo i necessari contratti di licenza
e i contratti di manutenzione standard con fornitori terzi, convenendo
con loro che questi contratti, al momento dell’avvenuta fornitura,
passeranno al committente rispettivamente all’ultimo acquirente.
3.
3.1
Prezzo
I prezzi stabiliti nella nostra offerta, risp. nella nostra conferma
d'ordinazione, si intendono in franchi svizzeri. Tutte le spese
accessorie non explícitamente incluse nel prezzo, quali dazi, permessi
d'esportazione, d'importazione, di transito e di altro genere, nonché
attestazioni, sono a carico del committente. Inoltre eventuali
prestazioni d’assistenza e spese di viaggio o di soggiorno di cui ai
capoversi 3.4 e 3.5 non sono inclusi nel prezzo. Del resto il prezzo è
basato sull'applicazione esclusiva di queste Condizioni di fornitura. Se
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venissero richieste delle condizioni deroganti, ci riserviamo il diritto di
adattare i prezzi in modo adeguato.
3.2
Nel caso in cui le condizioni alla basa della formazione dei prezzi, in
particolare le parità monetarie, o imposte, tributi, diritti, dazi, ecc.,
statali / amministrativi subissero dei cambiamenti tra il momento
dell'offerta ed il termine di consegna convenuto, ci riserviamo il diritto
di adattare i nostri prezzi e le nostre condizioni alle circostanze del
caso. Se nello stesso periodo di tempo vi fosse un cambiamento dei
tassi di salario o dei costi di materiale, l'adeguamento dei nostri prezzi
sarà eseguito conformemente alla formula della scala mobile dei
prezzi convenuta. I prezzi cambiati eventualmente per le ragioni
summenzionate saranno conteggiati separatamente.
3.3
Se delle circostanze imputabili al committente causassero spese
supplementari imprevedibili, ne informeremo immediatamente il
committente per iscritto. In quel caso le parti contraenti si metteranno
d'accordo su un aumento adeguato del prezzo convenuto. Qualora
fossero necessarie delle modifiche dell'impianto perché i documenti e
le informazioni messi a nostra disposizione dal committente furono
incompleti o non corrispondenti alle circostanze effettive e se fosse
provato che queste modifiche comporteranno per noi delle spese
supplementari, ci riserviamo il diritto di chiedere un aumento
corrispondente del prezzo pattuito.
Se per prestazioni d'assistenza ben definite fosse stata convenuta una
retribuzione in funzione alle spese effettive, la prova delle prestazioni
effettuate è fornita in base ai documenti di registrazione da convenirsi
in anticipo con il committente nell'ambito dell'obbligo d'informazione di
cui al capoverso 7.1. Un'eventuale retribuzione stipulata in funzione
delle spese effettive è da mettere in conto al committente
conformemente alle prestazioni effettuate, la cui prova è fornita
secondo il capoverso 7.1. Tali importi, da retribuirsi separatamente,
sono esigibili con la fatturazione.
3.4
3.5
Le spese di viaggio e di soggiorno dei nostri collaboratori saranno
rimborsate dal committente al tasso solito da noi applicato, se su
desiderio esplicito del committente e per delle ragioni di cui non
fossimo responsabili dei nostri collaboratori dovessero andare in
viaggio. Eventuali costi supplementari per materiale, ecc., saranno
calcolati in funzione delle spese effettive sopravvenute; essi dovranno
essere documentati in dettaglio e specificati separatamente nelle
fatture, come anche per le spese di viaggio e di soggiorno (treno,
biglietto di prima classe). Tali importi, da retribuirse separatamente,
sono esigibili con la fatturazione.
4.
4.1
Condizioni di pagamento
La fatturazione avviene conformemente alle condizioni di pagamento
convenute. Salvo altri accordi le nostre fatture sono esigibili subito e
pagabili entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura stessa,
senza sconti e senza alcun'altra deduzione. I pagamenti vanno
effettuati su uno dei nostri conti presso le banche indicate sulle fatture.
Il pagamento viene considerato effettuato qualora l'importo esigibile
sarà stato accreditato in franchi svizzeri su uno dei conti citati e ne
potremo disporre liberamente.
Se fosse stato convenuto che il pagamento venga effettuato
mediante cambiali, il committente dovrà pagare lo sconto e la tassa
applicabili per le cambiali, nonché le spese d'incasso. La
compensazione con contropretese non è ammissibile.
I termini di pagamento dovranno essere osservati anche se si
verificassero dei ritardi nel trasporto, nella consegna, nel montaggio,
nella messa in funzione o nel collaudo di forniture o di prestazioni o se
fossero resi impossibili per ragioni di cui non siamo responsabili o se
mancassero dei pezzi meno importanti, o dei lavori supplementari
risultassero necessari che non impediscano l'uso dell'impianto.
Se l'acconto o le garanzie da fornire alla stipulazione del contratto non
fossero stati dati in conformità con quest'ultimo, ci riserviamo il diritto
di attenerci al contratto o di recedere dallo stesso e di chiedere in
ambedue i casi il risarcimento dei danni. Qualora per qualsiasi ragione
il committente fosse in ritardo con un ulteriore pagamento o se per
circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto avessimo
serie ragioni di temere che i pagamenti del committente non fossero
effettuati integralmente o entro il termine convenuto, abbiamo il diritto,
senza alcuna limitazione dei diritti che ci spettano per legge, di
sospendere l'esecuzione del contratto e di trattenere le forniture
pronte per la spedizione, finché non saranno state pattuite nuove
condizioni di pagamento e di fornitura e finché non ci saranno state
fornite garanzie sufficienti. Se non fosse possibile raggiungere un tale
accordo entro un termine ragionevole o se non ci fossero state fornite
garanzie sufficienti, abbiamo il diritto di recedere dal contratto e di
chiedere il risarcimento dei danni.
4.2
4.3
4.4
Se il committente non rispettasse i termini di pagamento convenuti,
egli è tenuto, senza diffida, a pagare, a partire dal 31. giorno dalla
data della fattura, degli interessi di mora del 8% p.a.
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5.
5.1
6.
6.1
6.2
Riserva della proprietà
L'intera fornitura rimane di nostra proprietà finché non avremo ricevuto
il pagamento completo pattuito. A conclusione del contratto il
committente ci autorizza a procedere alla registrazione della riserva
della proprietà nei registri pubblici secondo le disposizioni di legge dei
rispettivi paesi e ad adempire tutte le relative formalità. Il committente
provvederà, per l'intera durata dalla riserva della proprietà ed a sue
spese, alla manutenzione degli oggetti fornitigli, nonché ad assicurarli
a nostro beneficio contro furto, rottura, incendio, acqua ed altri rischi.
Inoltre egli adotterà tutti i provvedimenti necessari per evitare che i
nostri diritti di proprietà vengano pregiudicati o annullati.
Termine di consegna
Il termine di consegna convenuto decorre dalla ricezione
dell'ordinazione scritta e chiarita dal punto di vista tecnico e
commerciale, a condizione che tutte le formalità amministrative, come
permessi d'importazione, d'esportazione, di transito e di pagamento
siano state adempite. Inoltre devono essere chiariti i punti tecnici
essenziali. Il termine di consegna viene considerato osservato se
entro la sua scadenza l'impianto è stato consegnato, risp.
montato/installato nelle condizioni e sul luogo convenuti ed il collaudo
può essere effettuato come di seguito come al capoverso 12.
Consegne parziali e i rispettivi collaudi nonché i relativi conteggi finali
parziali, sono ammissibili nella misura in cui riguardino parti
dell'impianto già utilizzabili singolarmente o singoli impianti già
utilizzabili, che fanno parte di un'ordinazione di diversi impianti da
consegnare successivamente.
Il termine di consegna subisce una proroga adeguata:
-
se i dati e gli eventuali mezzi messi a nostra disposizione dal
committente come al capoverso 8, che ci occorrono per
l'adempimento del contratto, non ci pervenissero in tempo utile o
se il committente chiedesse in
seguito modifiche
o
complementi, causando
così un ritardo.
-
se sorgessero degli impedimenti che, malgrado le dovute
precauzioni, non possiamo evitare, sia che questi nascano da noi,
dal
committente o da terzi. Vanno considerati come
impedimenti a titolo d'esempio: provvedimenti o omissioni da
parte di autorità, sommosse,
mobilitazioni, guerra; conflitti di
lavoro, serrate, sciopero, incidente ed altre interruzioni gravi
dell'esercizio; epidemie, fenomeni naturali,
attività
terroristische. In quel caso le parti contraenti provvederanno di
comune accordo ad un adattamento adeguato del contratto.
Qualora tali impedimenti dovessero influire sul termine di
consegna, informeremo immediatamente il committente sulla
misura e sulle cause di questi impedimenti, tenendolo in seguito
al corrente dei fatti.
-
6.3
se il committente o terzi da lui ingaggiati fossero in ritardo con i
lavori assegnati oppure se fossero in mora con l'adempimento
dei loro
obblighi contrattuali o se il committente non si
attenesse alle
condizioni di pagamento.
In caso di consegne o prestazioni tardive, il committente ha diritto ad
un'indennità di mora in quanto sia provato che il ritardo fu causato da
noi e se il committente può' provare di aver subito un danno in seguito
a questo ritardo. Non è dovuta alcun'indennità di mora qualora una
fornitura di sostituzione fosse stata messa tempestivamente a
disposizione del committente.
L'indennità di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana
intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo
contrattuale della parte della fornitura consegnata in ritardo. Le prime
due settimane di ritardo non sono soggetto ad indennità di mora.
Qualora fosse raggiunto il massimo dell'indennità di mora, il
committente dovrà stabilirci per iscritto una proroga adeguata. Se per
motivi imputabili a noi questa proroga non fosse osservata, il
committente ha il diritto di rifiutare l'accettazione di quella parte della
fornitura consegnata in ritardo. Se per ragioni economiche dovesse
risultare inaccettabile per il committente d'accettare solo una parte
della fornitura, egli ha il diritto di recedere dal contratto ed a
rivendicare i pagamenti effettuati contro restituzione delle forniture
ricevute.
6.4
Il committente non può far valere altri diritti o pretese per consegne o
prestazioni tardive, salvo quelli esplicitamente indicati nel capoverso
6. Ulteriori diritti al risarcimento dei danni sono ammissibili soltanto in
caso di grave negligenza o di dolo e questo soltanto nella misura in
cui l'indennità di mora summenzionata non sia sufficiente per coprire i
danni subiti.
6.5
Se al posto di un termine di consegna fosse stato fissato un
determinato giorno, questo corrisponde all'ultimo giorno del termine di
consegna; i capoversi dal 6.1 al 6.4 sono applicabili analogamente.
7.
Cooperazione tra le parti contraenti
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7.1
Noi provvederemo ad informare il committente, alle date convenute ed
in misura adeguata, dello stato attuale dei lavori concernenti l'impianto
e la documentazione. Inoltre, in caso di bisogno, saranno concordate
a breve termine delle discussioni informative tra le parti. Le decisioni
prese in occasione di queste discussioni saranno annotate in un
verbale firmato dai partecipanti delle due parti contraenti. Il
regolamento definito nel capoverso 16.3 (modifiche del contratto)
rimane riservato.
7.2
Nell'eventualità che dei nostri collaboratori dovessero eseguire
determinati lavori dal committente, risp. dall'ultimo acquirente, questi,
nella misura in cui fosse necessario per l'esecuzione dei lavori,
metteranno a loro disposizione, in tempo utile ed a titolo gratuito, il
numero occorrente di posti di lavoro adeguatamente attrezzati,
fornendo loro l'energia elettrica necessaria. Durante la loro attività
temporanea dal committente, risp. dall'ultimo acquirente, i nostri
collaboratori dovranno osservare i regolamenti di sicurezza ivi vigenti.
Se il committente, risp. l'ultimo acquirente, desiderassero prestazioni
d'assistenza supplementari e/o corsi d'istruzione da parte nostra,
questi saranno trattati in base ad accordi separati.
7.3
8.
8.1
8.2
Mezzi di lavoro e programmi di "software" messi a disposizione
da parte del committente
Se convenuto in tal senso, il committente metterà a nostra
disposizione, in tempo utile ed a titolo di prestito, i relativi mezzi di
lavoro, i programmi di "software" e/o i dati di prova (questi ultimi su
supporti di dati adatti), con riserva del capoverso 8.5.
Noi controlleremo l'integrità e le condizioni esterne dei mezzi di lavoro
e dei programmi di "software" messi a nostra disposizione dal
committente come al capoverso 8.1 e procederemo, per quanto
necessario, ad una verifica del loro funzionamento. Informeremo il
committente inmediatamente di eventuali danni o di difetti constatati in
questa occasione. Lo stesso dicasi per difetti occulti riscontrati più
tardi.
8.3
Nel caso ritenessimo i documenti e le informazioni messi a nostra
disposizione dal committente insufficienti o se questi fossero in
contraddizione con i fatti, ne informeremo immediatamente per iscritto
il committente, avisándolo anche dell'eventualità di spese
supplementari.
8.4
I mezzi di lavoro ed i programmi di "software" di cui al capoverso 8.1
restano di proprietà del committente; essi sono da marcare come tali e
possono essere utilizzati soltanto per l'adempimento di questo
contratto e non per altri scopi, a meno che il committente non abbia
dato per iscritto la sua esplicita autorizzazione.
8.5
Alla scadenza del periodo di garanzia provvederemo a restituire tutti i
mezzi di lavoro, i programmi di "software" ed i documenti, ivi incluse
tutte le eventuali copie, che in relazione con il presente contratto ci
sono stati messi a disposizione dal committente a titolo di prestito.
9.
9.1
Obbligo di segretezza e protezione dati
Ci impegniamo a trattare confidenzialmente, in qualsiasi momento,
anche a scadenza del contratto, tutti i documenti e le informazioni
ottenuti dal committente in relazione col presente contratto, ivi inclusi
tutte le copie, risp. le registrazioni, nonché l'oggetto, il contenuto degli
incarichi affidatici, i documenti e le informazioni elaborati per il
committente, come dei segreti aziendali nostri. Ci impegniamo quindi
a non divulgare, salvo in caso di bisogno, tali documenti ed
informazioni all'interno della nostra ditta, né di renderli totalmente o
parzialmente accessibili a terzi, eccezion fatta per sub-appaltatori da
noi incaricati, con riserva del capoverso 9.4. Lo stesso dicasi per
mezzi di lavoro e programmi di "software" ricevuti dal committente,
risp. per programmi di "software" da elaborare per lui.
9.2
L'obbligo di cui al capoverso 9.1 non si estende a documenti ed a
informazioni che provatamente
-
sono diventati di dominio pubblico senza violazione dell'obbligo di
segretezza, o
sono legalmente giunti a conoscenza di terzi senza violazione
dell'obbligo di segretezza, o
sono stati indipendentemente elaborati da noi.
9.3
Nella misura in cui nel corso dei nostri lavori all'impianto ed alla
documentazione elaboreremo dei dati concernenti persone,
seguiremo le istruzioni del committente e le disposizioni di legge sulla
protezione dei dati. Inoltre adotteremo i provvedimenti opportuni
affinché questi dati non siano accessibili a terzi non autorizzati.
9.4
Per quanto necessario siamo autorizzati a passare i documenti e le
informazioni di cui al capoverso 9.1 a sub-appaltatori da noi incaricati,
a condizione che questi siano stati vincolati a loro volta in anticipo e
per iscritto ad osservare il segreto conformemente ai capoversi 9.1 9.3.
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9.5
9.6
In virtù delle disposizioni precedenti il committente s'impegna a
trattare confidenzialmente e a non rendere accessibile a terzi tutti i
documenti da noi ricevuti che portino l'annotazione "confidenziale",
"confidential", "segreto di fabbricazione", ecc.
Sono considerati quali terzi ai sensi di queste disposizioni anche le
società affiliate, le società di partecipazione e le società collegate.
10. Diritti concernenti l'impianto e la documentazione
10.1 Ogni parte contraente si riserva tutti i diritti relativi ai documenti ed ai
programmi di "software" rimessi all'altra parte. La parte ricevente
riconosce questi diritti e s'impegna a non utilizzare questi documenti e
programmi di "software" per altri scopi, eccezion fatta per quelli
previsti al momento della loro consegna, a meno che l'altra parte in
anticipo non ne abbia dato il suo consenso per iscritto.
10.2 L’intero "hardware" dell'impianto e la sua ideazione nonché tutti i
programmi relativi al "software" e tutta la documentazione,
indipendentemente dal fatto che siano proteggibili o meno, sono di
nostra proprietà intellettuale, risp. di quella dei nostri sub-appaltatori ,
risp. sub-fornitori.
10.3 Il committente, conformemente al presente contratto, avrà il diritto di
utilizzare l'impianto con i programmi di "software" e la documentazione
per lui ideata in base al contratto. Le disposizioni di cui al capoverso 9.
e le condizioni di fornitura, risp. di licenza di cui al capoverso 2.
concernenti i programmi standard di "software" provenienti da subfornitori rimangono riservati.
10.4 Salvo altri accordi il committente non è autorizzato
-
a copiare o far copiare l'impianto intero o parti di esso,
-
di riprodurre (salvo per ragioni di sicurezza) o di rendere
accessibile a terzi i rispettivi programmi di "software",
a copiare o pubblicare, oppure far copiare o far pubblicare la
relativa documentazione da parte di terzi.
10.5 Nel caso in cui l'impianto passasse ad un altro acquirente, costui è
vincolato agli obblighi ed ai diritti di cui ai capoversi 9.5, 10.3 et 10.4.
-
11. Passaggio degli utili e dei rischi
11.1 Utili e rischi passano al committente alla notifica che l'impianto è
pronto per il collaudo, conformemente al capoverso 12.1. Se la
spedizione, il montaggio o l'installazione subissero dei ritardi su
richiesta del committente o per altri motivi non imputabili a noi, i rischi
passano al committente dal momento previsto all'inizio. Da quel
momento in poi l'impianto viene immagazzinato ed assicurato a rischio
ed a spese del committente.
12. Collaudo
12.1 A consegna ultimata, risp. dopo l'installazione dell'impianto e dei
relativi programmi di "software", effettuate a regola d'arte, l'impianto è
pronto per il collaudo. Il committente viene notificato con una
settimana in anticipo e per iscritto quando l'impianto sarà pronto per il
collaudo.
12.2 Entro il termine di un mese a partire dalla notifica che l'impianto è
pronto per il collaudo, il committente, insieme a noi, procederà ad un
collaudo dell'impianto per verificarne la conformità con le specifiche
esigenze tecniche e, se necessario, con i dati di prova di cui al
capoverso 8.1.
12.3 I risultati della prova di collaudo dovranno essere annotati in un
verbale relativo firmato da noi e dal committente, risp. dal suo
rappresentante presente al collaudo. Questo verbale dovrà altresì
contenere se il collaudo è avvenuto, se è avvenuto soltanto con
riserva o se è stato rifiutato dal committente. Negli ultimi due casi ogni
singolo difetto dovrà essere annotato sul verbale in questione.
12.4 Noi provvederemo a rimediare il più presto possibile ai difetti / vizi
constatati alla prova di collaudo scegliendo se mediante riparazione o
fornitura di sostituzione. A questo scopo il committente dovrà
accordarci il tempo e l'occasione necessari per procedere alla
riparazione o alla sostituzione. Qualora fossero sostituite parti
difettose, queste diventano di nostra proprietà.
12.5 Per difetti / vizi insignificanti, verificatisi alla prova di collaudo,
soprattutto se questi non pregiudichino in modo rilevante il
funzionamento dell'impianto, il committente non può rifiutarsi
d'accettare l'impianto e d'apporre la firma al verbale.
12.6 Se invece alla prova di collaudo si verificassero gravi difetti / vizi, che
pregiudichino notevolmente l'utilizzazione dell'impianto, il committente
dovrà accordarci una proroga adeguata per rimediarvi, dopo di ché
avvertiremo nuovamente il committente che l'impianto è pronto per il
collaudo. Entro un ulteriore termine massimo di un mese egli dovrà
allora procedere ad una nuova prova di collaudo dell'impianto.
12.7 Se i difetti / vizi verificatisi ad un ulteriore collaudo come al capoverso
12.6 o durante il periodo di garanzia come al capoverso 13.1 non
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potessero essere eliminati entro un termine ragionevole e se fossero
talmente gravi che l'impianto risultasse inutilizzabile o utilizzabile solo
in misura notevolmente ridotta all'uopo previsto convenuto, il
committente ha il diritto di
- chiedere una riduzione adeguata del prezzo pattuito, o di
rifiutarsi d'accettare la parte difettosa oppure, se per ragioni
economiche dovesse risultare inaccettabile per il committente
d'accettare solo una parte della fornitura, di recedere dal
contratto. In questo caso siamo tenuti solo al rimborso degli
importi pagati per le parti dell'impianto non accettate da
committente.
12.8 Se il committente si rifiutasse d'accettare l'impianto entro il termine
stabilito nei capoversi 12.2, risp. 12.6, per ragioni diverse da quelle
concernenti difetti / vizi riducenti notevolmente l'utilizzazione prevista
dell'impianto, oppure se si rifiutasse di firmare il verbale di
accettazione, si ritiene che l'impianto sia considerato accettato alla
scadenza del termine d'accettazione stipulato.
12.9 Eccezion fatta per quelli esplicitamente stabiliti nei capoversi 12. e 13.
(garanzia, responsabilità per difetti occulti) il committente non può far
valere altri diritti o pretese per difetti / vizi di qualsiasi genere.
13. Garanzia, responsabilità per difetti occulti
13.1 Salvo altri accordi espliciti, il periodo di garanzia per l'impianto è di 24
mesi. Esso comincia a decorrere a collaudo effettuato dell'impianto,
con riserva del capoverso 12.6.
Per parti dell'impianto sostituite o riparate, il periodo di garanzia è di 6
mesi dalla loro sostituzione, dall'ultimazione della riparazione o dal
collaudo delle parti sostituite o riparate, se il periodo di garanzia per
l'impianto, stabilito nel capoverso precedente, dovesse scadere prima.
Il periodo di garanzia scade in ogni caso al massimo 30 mesi dopo
l'inizio del periodo di garanzia originario secondo cifra 13.1 capoverso
1.
-
La garanzia scade anticipatamente, se il committente o terzi
eseguissero modifiche o riparazioni senza aver chiesto in precedenza
il nostro consenso scritto, o nel caso si verificassero dei difetti / vizi, il
committente non adotti immediatamente tutte le misure atte a ridurre il
danno, dandoci l'occasione di rimediare ai difetti / vizi.
13.2 I difetti / vizi constatati durante il periodo di garanzia dovranno essere
notificati in un verbale relativo entro 30 giorni dalla loro scoperta.
Provvederemo il più presto possibile a rimediare ai difetti / vizi
constatati, scegliendo se mediante riparazione o fornitura di
sostituzione. Qualora fossero sostituite parti difettose, queste
diventano di nostra proprietà. I costi risultanti da lavori di riparazione o
di sostituzione eseguiti nel nostro stabilimento sono a nostro carico.
Qualora questi lavori dovessero essere eseguiti altrove le rispettive
spese che superano quelle normali per il trasporto, il personale, il
viaggio e il soggiorno nonché i costi per l'installazione e lo smontaggio
delle parti difettose sono a carico del committente. A scadenza del
periodo di garanzia come al capoverso 13.1, paragrafo 1, soltanto
quelle parti dell'oggetto fornito sostituite o riparate (capoverso 13.1,
paragrafo 2) sono coperte da garanzia. I costi per lo smontaggio, il
trasporto e la reinstallazione di queste parti sono a carico del
committente.
13.3 Sono considerate garantite soltanto quelle caratteristiche indicate
explícitamente come tali nelle specificazioni. La garanzia è
considerata adempita, se durante la prova di collaudo di cui al
capoverso 12. venga dimostrato che l'impianto possiede le
caratteristiche garantite; altrimenti la garanzia sarà valida entro e non
oltre la scadenza del periodo di garanzia.
Se le caratteristiche garantite non risultassero adempite o lo fossero
solo in parte, il committente ha il diritto innanzitutto all'immediata
riparazione o fornitura di sostituzione da parte nostra, accordandoci il
tempo e l'occasione indispensabili all' uopo. Qualora questa
riparazione o fornitura di sostituzione dovessero riuscire solo in parte
o non del tutto, il committente ha diritto ad una riduzione adeguata del
prezzo. Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter
essere eliminato entro un termine ragionevole e se l'impianto
risultasse inutilizzabile o utilizzabile solo in misura notevolmente
ridotta all'uopo previsto, il committente ha il diritto di rifiutarsi
d'accettare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche
dovesse risultare inaccettabile per il committente d'accettare solo una
parte della fornitura, di recedere dal contratto. Siamo responsabili
soltanto del rimborso degli importi che ci furono pagati per le parti
dell'impianto riguardanti il recesso dal contratto.
13.4 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità tutti i danni non
causati provatamente da materiale scadente o da difetti di
fabbricazione o d'esecuzione, come per esempio danni causati da
normale usura, manutenzione difettosa, inosservanza di istruzioni per
l'uso, impiego eccessivo, uso di mezzi di produzione inadeguati, effetti
chimici ed elettrolitici o disturbi da apparecchi non forniti da noi, lavori
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Condizioni generali di fornitura per impianti realizzati secondo specificazioni del cliente – Siemens Svizzera SA (Versione 12.2012)
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di costruzione o di montaggio non eseguiti da noi, nonché da altri
motivi per cui non dobbiamo rispondere.
13.5 In caso di programmi di software difettosi la garanzia viene concessa
a condizione che il difetto sia documentato il più dettagliatamente
possibile e che sia riproducibile nella versione originale inalterata sul
hardware di referenza o su quello finale previsto nel contratto. In primo
luogo i difetti di un software sono eliminati mediante un upgrade o un
update, a condizione che ciò sia possibile a costi adeguati. Se il
committente non dovesse più essere in grado di risolvere compiti
importanti che richiedono una effettuazione in tempi brevi, sarà nostra
premura cercare una soluzione di ricambio, nella misura in cui ciò sia
possibile in tempi e con dispendio adeguati. In caso di perdita o
danneggiamento di dati e / o di materiale di supporto dati la garanzia
non include il dispendio per il ripristino di dati perduti.
13.6 Per forniture e prestazioni provenienti da sub-appaltatori prescritte dal
committente e per macchine ad uso commerciale come calcolatrici,
stampanti, ecc., provenienti dal sub-fornitore ci assumiamo la garanzia
soltando nell'ambito degli obblighi di garanzia assunti da detti subappaltatori, risp sub-fornitori.
13.7 Sono considerati "difetti" e "vizi" quelle deviazioni nell'impianto, nei
programmi di "software" e/o nella documentazione, che non
corrispondono alle esigenze tecniche esplicitamente pattuite nel
capitolato tecnico.
13.8 Il committente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di
materiale, di fabbricazione e d'esecuzione e per mancanza di
caratteristiche garantite, eccezion fatta per quelli esplicitamente
stabiliti ai capoversi dal 13.1 al 13.7.
13.9 Ci riserviamo il diritto di mettere in conto al committente le spese
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
15.
15.1
relative alla ricerca dei difetti da lui reclamati, qualora nel corso di
questa ricerca non fosse stato possibile constatare o riprodurre questi
difetti. Se i difetti concernenti l'impianto o i programmi di "software"
fossero stati causati dal committente, provvederemo, a sua richiesta, a
rimediarvi contro pagamento di un' adeguata retribuzione ed a
condizioni da convenire da caso a caso.
Esclusione di altre responsabilità
In tutti i casi non esplicitamente regolati dalle presenti Condizioni di
fornitura, in particolare se iniziassimo senza motivo l'esecuzione delle
forniture e prestazioni con un ritardo tale da non lasciar prevedere il
loro compimento in tempo utile, oppure se per colpa nostra fosse
assolutamente da prevedersi un'esecuzione della fornitura contraria al
contratto, oppure se per colpa nostra fossero state eseguite delle
forniture e prestazioni contrarie al contratto, il committente è
autorizzato ad intimarci una proroga adeguata del termine di
consegna concernente le rispettive forniture e prestazioni, con la
comminatoria del recesso dal contratto in caso di non adempimento.
Qualora questo termine scadesse per colpa nostra, il committente,
riguardo alle forniture o prestazioni contrarie al contratto o la cui
esecuzione non conforme è assolutamente da prevedersi, può
recedere dal contratto ed esigere il rimborso dei pagamenti già
effettuati per le relative forniture o prestazioni. In quel caso - per
quanto riguarda eventuali pretese del committente per il risarcimento
dei danni nonché per quanto riguarda l'esclusione di ulteriori
responsabilità - sono applicabili le disposizioni del capoverso 14.2; il
risarcimento è limitato al 10% del prezzo contrattuale delle forniture e
delle prestazioni riguardanti il recesso dal contratto.
Ulteriori pretese del committente, indipendentemente dal loro
fondamento giuridico, non esplicitamente menzionate in questo
contratto, sono escluse, in particolare tutte le pretese di risarcimento
dei danni, di riduzione del prezzo, di risoluzione del contratto o di
recesso dallo stesso, che non vi siano espressamente indicate. Il
committente ha il diritto di pretendere il risarcimento dei danni non
avvenuti all'impianto stesso, come dei danni dovuti a mancata
produzione, mancato uso, mancate ordinazioni, lucro cessante,
nonché per altri danni diretti o indiretti, soltanto se esplicitamente
convenuto e fino ad un importo massimo di un milione di franchi
svizzeri. Queste limitazioni della responsabilità non sono applicabili in
caso di negligenza grave o di dolo o per quanto esse siano in
contrasto con disposizioni di diritto imperativo.
Se in seguito ad atti o omissioni del committente o del suo personale
ausiliario venissero ferite delle persone o danneggiati degli oggetti
appartenenti a terzi e per cui noi fossimo chiamati a rispondere, siamo
autorizzati ad esercitare il diritto di regresso verso il committente.
Per pretese del committente avanzate per consulenza insufficiente e
simili o per violazione di eventuali obblighi accessori siamo
responsabili soltando in caso di dolo o di negligenza grave.
Diritti di protezione e pretese di terzi
Per quanto possibile e ragionevole ci adopereremo affinché l'impianto,
in quanto per noi riconoscibile, non danneggi diritti di protezione di
terzi.
Copyright Siemens Svizzera SA 2012. All rights reserved.
15.2 Qualora un terzo dovesse far valere pretese legittime basate su diritti
di protezione (brevetti, ecc.) o in relazione a diritti di protezione
concernenti la fornitura dell'impianto o dei relativi programmi di
"software", procederemo, a nostro giudizio ed a nostre spese, con
esclusione di ulteriori pretese, a
- ottenere un diritto d'utilizzazione dal titolare del diritto di
protezione in questione, o a
- modificare le parti dell'impianto non conformi ai diritti di
protezione, o a
-
sostituire le parti dell'impianto non conformi con parti conformi ai
diritti di protezione, o a
-
riprendere l'impianto con i relativi programmi di "software" contro
restituzione del prezzo di vendita.
Le pretese di terzi sono considerate legittime soltanto se
riconosciute da parte nostra o aggiudicate mediante decisione
giudiziaria passata in giudicato.
15.3 Il committente dovrà informarci immediatamente se, per qualsiasi
fondamento giuridico, un terzo dovesse far valere delle pretese nei
nostri confronti. Il committente non è autorizzato a riconoscere tali
pretese. Egli ci assisterà nella difesa contro queste pretese e le
dispute con terzi, in particolare in vertenze giuridiche, procedendo
esclusivamente secondo nostre istruzioni scritte. Provvederemo al
rimborso delle spese relative incorse dal committente, per quanto
esse siano provate.
16. Modifiche del contratto
16.1 Eventuali modificazioni tecniche supplementari dovranno essere
richieste dal committente per iscritto. Esamineremo le relative richieste
ricevute ed informeremo il committente entro un termine ragionevole
delle conseguenze delle modificazioni per la retribuzione e per i
termini di consigna convenuti.
16.2 Informeremo il committente per iscritto di eventuali modifiche tecniche
necessarie dal nostro punto di vista e delle loro conseguenze per la
retribuzione ed i termini di consegna convenuti. Il committente entro
10 giorni vi dovrà prendere una posizione scritta in proposito.
16.3 Le modifiche del contratto dovranno essere esplicitamente indicate
come tali e necessitano del consenso scritto delle parti contraenti per
essere valide (vedi paragrafo 1.4).
16.4 Qualora
avvenimenti imprevisti modificassero notevolmente
l'importanza economica o il contenuto delle forniture e prestazioni o
influissero in modo rilevante sui nostri lavori, nonché in caso di
impossibilità
dell'esecuzione
dei
lavori
sopravvenuta
successivamente, il contratto sarà adattato in modo adeguato. Se
questo dovesse risultare insostenibile dal punto di vista economico, ci
riserviamo il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o della
relativa parte del contratto. Qualora ci decidessimo per la risoluzione
del contratto, ne informeremo il committente non appena avremo
riconosciuto chiaramente la portata del fatto, e questo anche se prima
fosse stata convenuta un proroga del termine di consegna. In caso di
risoluzione del contratto abbiamo diritto ad un'indennizzazione per le
forniture e prestazioni effettuate, conformemente al prezzo pattuito.
Pretese di risarcimento dei danni avanzate dal committente in seguito
ad una tale risoluzione del contratto sono escluse.
17. Fine del contratto
17.1 Per tutti i risultati ottenuti nel corso della durata del contratto ed in
relazione a quest'ultimo, i diritti e gli obblighi di cui ai capoversi 9. e
10. continuano inalterati anche dopo la sua scadenza.
18. Conformità alle regole di Export Control
18.1 L’adempimento del contratto da nostra parte è subordinato all’assenza
di impedimenti derivanti da normative nazionali o internazionali del
diritto del commercio estero o di disposizioni di embargo o altre
sanzioni, e sopratutto a disposizioni per il controllo dell’esportazione.
18.2 Nel caso l’Acquirente trasferisca verso terze parti beni (hardware e/o
software e/o tecnologia, compresa la corrispondente documentazione,
indipendentemente dalla modalità con cui avviene la fornitura)
consegnati da Siemens, oppure opere e servizi (inclusi tutti i tipi di
supporto tecnico) eseguiti da Siemens, l’Acquirente deve adempiere a
tutte le leggi nazionali e internazionali in materia di Export (e RiExport) Control. Per tali trasferimenti di beni, opere e servizi,
l’Acquirente deve osservare le normative di Export (e Ri-Export)
Control della Repubblica Italiana, della Repubblica Federale di
Germania, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America.
18.3 Se fosse necessario condurre delle verifiche di Export Control,
l’Acquirente, in seguito alla richiesta di Siemens, deve prontamente
fornire a Siemens stessa tutte le informazioni particolari riguardanti il
cliente finale, la destinazione e l’utilizzo dichiarato dei beni / opere e
servizi forniti da Siemens, così come ogni restrizione esistente in
materia di Export Control.
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18.4 L’Acquirente assume l’obbligo di indennizzare e di tenere indenne
Siemens da ogni pretesa, reclamo, procedimento, azione, penale,
perdita, costo o danno derivante o correlato a qualsiasi violazione
delle norme di Export Control da parte dell’Acquirente, restando inteso
che l’Acquirente dovrà risarcire Siemens di tutte le perdite e i costi
sostenuti in conseguenza di ciò, a meno che la violazione possa non
ascriversi a negligenza dell’Acquirente, al quale rimane in carico
comunque l’onere della prova.
Pubblicazione della relazione commerciale e di dati e
informazioni
19.1 Il committente acconsente alla possibilità di conservare tutti i dati e le
informazioni necessari per i rapporti commerciali oppure da questi
risultanti, in particolare atti e documenti contrattuali, nonché tutti i dati
e le informazioni necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali,
del e sul committente e dei suoi ausiliari, anche all'esterno della
Svizzera. Tutti questi dati e informazioni possono inoltre essere resi
noti a Siemens AG e alle aziende del gruppo ad esse collegate, in
particolare per l'adempimento delle prestazioni, l'adempimento dei
requisiti di legge oppure per gli obiettivi di verifica e/o di sorveglianza
interna di Siemens e per la corrispondente elaborazione; il tutto
sempre nel rispetto di tutte le leggi applicabili sulla protezione dei dati.
19.
20. Diritto applicabile
20.1 Il rapporto contrattuale è soggetto al diritto materiale svizzero. La
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti internazionali di merci
dell' 11 aprile 1980 non è applicabile per questo rapporto contrattuale.
21. Foro
21.1 Il foro competente sia per il committente che per noi è Zurigo.
Ci riserviamo tuttavia il diritto di citare il committente in giudizio anche
al foro della sua sede sociale.
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