Condizioni generali di fornitura per impianti realizzati secondo
Transcript
Condizioni generali di fornitura per impianti realizzati secondo
Condizioni generali di fornitura per impianti realizzati secondo specificazioni del cliente – Siemens Svizzera SA (Versione 12.2012) Sector: Energy; Divisions: IC BT, IC LMV, IC SG 1. 1.1 Indicazioni generali Offerte prive di termine di accettazione (termine vincolante) non sono vincolanti. Il contratto è considerato concluso a ricezione della conferma scritta contenente l'accettazione dell'ordinazione (conferma d'ordinazione) da parte nostra. Le nostre forniture e prestazioni sono enumerate in modo completo nella conferma d'ordinazione nonché negli eventuali allegati relativi, in particolare nel capitolato tecnico convenuto. 1.2 Salvo altri accordi prospetti e cataloghi pubblicitari non sono vincolanti. Le indicazioni nella documentazione tecnica sono vincolanti solo in quanto espressamente garantite. 1.3 Le presenti Condizioni di fornitura sono vincolanti se la nostra offerta, risp. la nostra conferma d'ordinazione, le dichiara come applicabili. Condizioni del committente deroganti alle presenti sono valide soltanto se ed in quanto esplicitamente accettate per iscritto da parte nostra. 1.4 Ogni accordo od altra dichiarazione giuridicamente rilevante tra le parti contraenti richiedono la forma scritta per essere validi. A questa formalità si può rinunciare soltanto per iscritto. 1.5 Qualora una o più clausole di queste Condizioni di fornitura dovessero risultare nulle o inattuabili per ragioni d'ordine giuridico, il contratto è da ritenersi comunque valido. In quel caso le parti contraenti converranno di sostituire la clausola in questione con una clausola valida e possibilmente equivalente dal punto di vista economico. 1.6 Salvo esigenze tecniche esplicitamente segnalate per quanto concerne prescrizioni e norme particolari da osservare sul luogo operativo dell'impianto, quest'ultimo corrisponde alle prescrizioni ed alle norme vigenti in Svizzera al momento dell'entrata in vigore del contratto. 1.7 Ci riserviamo il diritto d'incaricare dei subappaltatori dell'esecuzione di determinati lavori e/o la fabbricazione di determinate parti dell'impianto. 2. 2.1 Programmi di "software" Il software è oggetto di un contratto di licenza e non di compravendita. Il software oggetto di licenza è consegnato sotto forma di codice oggetto su un supporto di dati convenuto. I codici sorgenti in qualsiasi forma saranno forniti solamente se ciò è convenuto esplicitamente e per iscritto in un contratto distinto. Il committente non è legittimato a modificare o a sottoporre a un procedimento di sviluppo inverso il software (reverse engineering). 2.2 Il software proprietario di Siemens è dato in licenza secondo le condizioni di licenza individuali o secondo il valido contratto di licenza per l’acquirente finale (EULA), che sarà fornito insieme al software. La licenza in questione non permette l’utilizzo esclusivo né può essere trasmessa o data in sottolicenza, a condizione che non sia pattuito diversamente nella conferma del mandato. I programmi standard di software di uso commerciale da fornire eventualmente da parte nostra insieme alla relativa documentazione sono integrati nell’impianto o trasmessi al committente rispettivamente al consumatore finale nella quantità e forma richieste e come sono stati forniti dal rispettivo sub-fornitore. Per questi programmi standard di software e per la documentazione valgono esclusivamente le determinanti condizioni di fornitura e di licenza dei sub-fornitori in questione. 2.3 2.4 Qualora il software contenesse software open source (in seguito “OSS”), l’OSS sarà indicata nel menu sotto la rubrica "informazioni sulle licenze“ oppure le informazioni saranno esposte in una documentazione scritta in accompagnamento al software. Il committente è autorizzato a utilizzare l’OSS conformemente alle rispettive condizioni di licenza che sono consegnate sul medesimo supporto dati come il software o su carta. Qualora ciò fosse richiesto dalle condizioni di licenza OSS, provvederemo, previo pagamento delle tasse di spedizione e di amministrazione, a fornire i codici sorgenti OSS. Salvo altre disposizioni nella conferma di mandato tutte le licenze costituiscono licenze singole con il diritto di realizzare una (1) copia di sicurezza. 2.5 Salvo altri accordi espliciti, stipuleremo i necessari contratti di licenza e i contratti di manutenzione standard con fornitori terzi, convenendo con loro che questi contratti, al momento dell’avvenuta fornitura, passeranno al committente rispettivamente all’ultimo acquirente. 3. 3.1 Prezzo I prezzi stabiliti nella nostra offerta, risp. nella nostra conferma d'ordinazione, si intendono in franchi svizzeri. Tutte le spese accessorie non explícitamente incluse nel prezzo, quali dazi, permessi d'esportazione, d'importazione, di transito e di altro genere, nonché attestazioni, sono a carico del committente. Inoltre eventuali prestazioni d’assistenza e spese di viaggio o di soggiorno di cui ai capoversi 3.4 e 3.5 non sono inclusi nel prezzo. Del resto il prezzo è basato sull'applicazione esclusiva di queste Condizioni di fornitura. Se Copyright Siemens Svizzera SA 2012. All rights reserved. venissero richieste delle condizioni deroganti, ci riserviamo il diritto di adattare i prezzi in modo adeguato. 3.2 Nel caso in cui le condizioni alla basa della formazione dei prezzi, in particolare le parità monetarie, o imposte, tributi, diritti, dazi, ecc., statali / amministrativi subissero dei cambiamenti tra il momento dell'offerta ed il termine di consegna convenuto, ci riserviamo il diritto di adattare i nostri prezzi e le nostre condizioni alle circostanze del caso. Se nello stesso periodo di tempo vi fosse un cambiamento dei tassi di salario o dei costi di materiale, l'adeguamento dei nostri prezzi sarà eseguito conformemente alla formula della scala mobile dei prezzi convenuta. I prezzi cambiati eventualmente per le ragioni summenzionate saranno conteggiati separatamente. 3.3 Se delle circostanze imputabili al committente causassero spese supplementari imprevedibili, ne informeremo immediatamente il committente per iscritto. In quel caso le parti contraenti si metteranno d'accordo su un aumento adeguato del prezzo convenuto. Qualora fossero necessarie delle modifiche dell'impianto perché i documenti e le informazioni messi a nostra disposizione dal committente furono incompleti o non corrispondenti alle circostanze effettive e se fosse provato che queste modifiche comporteranno per noi delle spese supplementari, ci riserviamo il diritto di chiedere un aumento corrispondente del prezzo pattuito. Se per prestazioni d'assistenza ben definite fosse stata convenuta una retribuzione in funzione alle spese effettive, la prova delle prestazioni effettuate è fornita in base ai documenti di registrazione da convenirsi in anticipo con il committente nell'ambito dell'obbligo d'informazione di cui al capoverso 7.1. Un'eventuale retribuzione stipulata in funzione delle spese effettive è da mettere in conto al committente conformemente alle prestazioni effettuate, la cui prova è fornita secondo il capoverso 7.1. Tali importi, da retribuirsi separatamente, sono esigibili con la fatturazione. 3.4 3.5 Le spese di viaggio e di soggiorno dei nostri collaboratori saranno rimborsate dal committente al tasso solito da noi applicato, se su desiderio esplicito del committente e per delle ragioni di cui non fossimo responsabili dei nostri collaboratori dovessero andare in viaggio. Eventuali costi supplementari per materiale, ecc., saranno calcolati in funzione delle spese effettive sopravvenute; essi dovranno essere documentati in dettaglio e specificati separatamente nelle fatture, come anche per le spese di viaggio e di soggiorno (treno, biglietto di prima classe). Tali importi, da retribuirse separatamente, sono esigibili con la fatturazione. 4. 4.1 Condizioni di pagamento La fatturazione avviene conformemente alle condizioni di pagamento convenute. Salvo altri accordi le nostre fatture sono esigibili subito e pagabili entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura stessa, senza sconti e senza alcun'altra deduzione. I pagamenti vanno effettuati su uno dei nostri conti presso le banche indicate sulle fatture. Il pagamento viene considerato effettuato qualora l'importo esigibile sarà stato accreditato in franchi svizzeri su uno dei conti citati e ne potremo disporre liberamente. Se fosse stato convenuto che il pagamento venga effettuato mediante cambiali, il committente dovrà pagare lo sconto e la tassa applicabili per le cambiali, nonché le spese d'incasso. La compensazione con contropretese non è ammissibile. I termini di pagamento dovranno essere osservati anche se si verificassero dei ritardi nel trasporto, nella consegna, nel montaggio, nella messa in funzione o nel collaudo di forniture o di prestazioni o se fossero resi impossibili per ragioni di cui non siamo responsabili o se mancassero dei pezzi meno importanti, o dei lavori supplementari risultassero necessari che non impediscano l'uso dell'impianto. Se l'acconto o le garanzie da fornire alla stipulazione del contratto non fossero stati dati in conformità con quest'ultimo, ci riserviamo il diritto di attenerci al contratto o di recedere dallo stesso e di chiedere in ambedue i casi il risarcimento dei danni. Qualora per qualsiasi ragione il committente fosse in ritardo con un ulteriore pagamento o se per circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto avessimo serie ragioni di temere che i pagamenti del committente non fossero effettuati integralmente o entro il termine convenuto, abbiamo il diritto, senza alcuna limitazione dei diritti che ci spettano per legge, di sospendere l'esecuzione del contratto e di trattenere le forniture pronte per la spedizione, finché non saranno state pattuite nuove condizioni di pagamento e di fornitura e finché non ci saranno state fornite garanzie sufficienti. Se non fosse possibile raggiungere un tale accordo entro un termine ragionevole o se non ci fossero state fornite garanzie sufficienti, abbiamo il diritto di recedere dal contratto e di chiedere il risarcimento dei danni. 4.2 4.3 4.4 Se il committente non rispettasse i termini di pagamento convenuti, egli è tenuto, senza diffida, a pagare, a partire dal 31. giorno dalla data della fattura, degli interessi di mora del 8% p.a. Pagina 1 di 5 Condizioni generali di fornitura per impianti realizzati secondo specificazioni del cliente – Siemens Svizzera SA (Versione 12.2012) Sector: Energy; Divisions: IC BT, IC LMV, IC SG 5. 5.1 6. 6.1 6.2 Riserva della proprietà L'intera fornitura rimane di nostra proprietà finché non avremo ricevuto il pagamento completo pattuito. A conclusione del contratto il committente ci autorizza a procedere alla registrazione della riserva della proprietà nei registri pubblici secondo le disposizioni di legge dei rispettivi paesi e ad adempire tutte le relative formalità. Il committente provvederà, per l'intera durata dalla riserva della proprietà ed a sue spese, alla manutenzione degli oggetti fornitigli, nonché ad assicurarli a nostro beneficio contro furto, rottura, incendio, acqua ed altri rischi. Inoltre egli adotterà tutti i provvedimenti necessari per evitare che i nostri diritti di proprietà vengano pregiudicati o annullati. Termine di consegna Il termine di consegna convenuto decorre dalla ricezione dell'ordinazione scritta e chiarita dal punto di vista tecnico e commerciale, a condizione che tutte le formalità amministrative, come permessi d'importazione, d'esportazione, di transito e di pagamento siano state adempite. Inoltre devono essere chiariti i punti tecnici essenziali. Il termine di consegna viene considerato osservato se entro la sua scadenza l'impianto è stato consegnato, risp. montato/installato nelle condizioni e sul luogo convenuti ed il collaudo può essere effettuato come di seguito come al capoverso 12. Consegne parziali e i rispettivi collaudi nonché i relativi conteggi finali parziali, sono ammissibili nella misura in cui riguardino parti dell'impianto già utilizzabili singolarmente o singoli impianti già utilizzabili, che fanno parte di un'ordinazione di diversi impianti da consegnare successivamente. Il termine di consegna subisce una proroga adeguata: - se i dati e gli eventuali mezzi messi a nostra disposizione dal committente come al capoverso 8, che ci occorrono per l'adempimento del contratto, non ci pervenissero in tempo utile o se il committente chiedesse in seguito modifiche o complementi, causando così un ritardo. - se sorgessero degli impedimenti che, malgrado le dovute precauzioni, non possiamo evitare, sia che questi nascano da noi, dal committente o da terzi. Vanno considerati come impedimenti a titolo d'esempio: provvedimenti o omissioni da parte di autorità, sommosse, mobilitazioni, guerra; conflitti di lavoro, serrate, sciopero, incidente ed altre interruzioni gravi dell'esercizio; epidemie, fenomeni naturali, attività terroristische. In quel caso le parti contraenti provvederanno di comune accordo ad un adattamento adeguato del contratto. Qualora tali impedimenti dovessero influire sul termine di consegna, informeremo immediatamente il committente sulla misura e sulle cause di questi impedimenti, tenendolo in seguito al corrente dei fatti. - 6.3 se il committente o terzi da lui ingaggiati fossero in ritardo con i lavori assegnati oppure se fossero in mora con l'adempimento dei loro obblighi contrattuali o se il committente non si attenesse alle condizioni di pagamento. In caso di consegne o prestazioni tardive, il committente ha diritto ad un'indennità di mora in quanto sia provato che il ritardo fu causato da noi e se il committente può' provare di aver subito un danno in seguito a questo ritardo. Non è dovuta alcun'indennità di mora qualora una fornitura di sostituzione fosse stata messa tempestivamente a disposizione del committente. L'indennità di mora ammonta al massimo allo 0,5% per ogni settimana intera di ritardo e, complessivamente, a non oltre il 5% del prezzo contrattuale della parte della fornitura consegnata in ritardo. Le prime due settimane di ritardo non sono soggetto ad indennità di mora. Qualora fosse raggiunto il massimo dell'indennità di mora, il committente dovrà stabilirci per iscritto una proroga adeguata. Se per motivi imputabili a noi questa proroga non fosse osservata, il committente ha il diritto di rifiutare l'accettazione di quella parte della fornitura consegnata in ritardo. Se per ragioni economiche dovesse risultare inaccettabile per il committente d'accettare solo una parte della fornitura, egli ha il diritto di recedere dal contratto ed a rivendicare i pagamenti effettuati contro restituzione delle forniture ricevute. 6.4 Il committente non può far valere altri diritti o pretese per consegne o prestazioni tardive, salvo quelli esplicitamente indicati nel capoverso 6. Ulteriori diritti al risarcimento dei danni sono ammissibili soltanto in caso di grave negligenza o di dolo e questo soltanto nella misura in cui l'indennità di mora summenzionata non sia sufficiente per coprire i danni subiti. 6.5 Se al posto di un termine di consegna fosse stato fissato un determinato giorno, questo corrisponde all'ultimo giorno del termine di consegna; i capoversi dal 6.1 al 6.4 sono applicabili analogamente. 7. Cooperazione tra le parti contraenti Copyright Siemens Svizzera SA 2012. All rights reserved. 7.1 Noi provvederemo ad informare il committente, alle date convenute ed in misura adeguata, dello stato attuale dei lavori concernenti l'impianto e la documentazione. Inoltre, in caso di bisogno, saranno concordate a breve termine delle discussioni informative tra le parti. Le decisioni prese in occasione di queste discussioni saranno annotate in un verbale firmato dai partecipanti delle due parti contraenti. Il regolamento definito nel capoverso 16.3 (modifiche del contratto) rimane riservato. 7.2 Nell'eventualità che dei nostri collaboratori dovessero eseguire determinati lavori dal committente, risp. dall'ultimo acquirente, questi, nella misura in cui fosse necessario per l'esecuzione dei lavori, metteranno a loro disposizione, in tempo utile ed a titolo gratuito, il numero occorrente di posti di lavoro adeguatamente attrezzati, fornendo loro l'energia elettrica necessaria. Durante la loro attività temporanea dal committente, risp. dall'ultimo acquirente, i nostri collaboratori dovranno osservare i regolamenti di sicurezza ivi vigenti. Se il committente, risp. l'ultimo acquirente, desiderassero prestazioni d'assistenza supplementari e/o corsi d'istruzione da parte nostra, questi saranno trattati in base ad accordi separati. 7.3 8. 8.1 8.2 Mezzi di lavoro e programmi di "software" messi a disposizione da parte del committente Se convenuto in tal senso, il committente metterà a nostra disposizione, in tempo utile ed a titolo di prestito, i relativi mezzi di lavoro, i programmi di "software" e/o i dati di prova (questi ultimi su supporti di dati adatti), con riserva del capoverso 8.5. Noi controlleremo l'integrità e le condizioni esterne dei mezzi di lavoro e dei programmi di "software" messi a nostra disposizione dal committente come al capoverso 8.1 e procederemo, per quanto necessario, ad una verifica del loro funzionamento. Informeremo il committente inmediatamente di eventuali danni o di difetti constatati in questa occasione. Lo stesso dicasi per difetti occulti riscontrati più tardi. 8.3 Nel caso ritenessimo i documenti e le informazioni messi a nostra disposizione dal committente insufficienti o se questi fossero in contraddizione con i fatti, ne informeremo immediatamente per iscritto il committente, avisándolo anche dell'eventualità di spese supplementari. 8.4 I mezzi di lavoro ed i programmi di "software" di cui al capoverso 8.1 restano di proprietà del committente; essi sono da marcare come tali e possono essere utilizzati soltanto per l'adempimento di questo contratto e non per altri scopi, a meno che il committente non abbia dato per iscritto la sua esplicita autorizzazione. 8.5 Alla scadenza del periodo di garanzia provvederemo a restituire tutti i mezzi di lavoro, i programmi di "software" ed i documenti, ivi incluse tutte le eventuali copie, che in relazione con il presente contratto ci sono stati messi a disposizione dal committente a titolo di prestito. 9. 9.1 Obbligo di segretezza e protezione dati Ci impegniamo a trattare confidenzialmente, in qualsiasi momento, anche a scadenza del contratto, tutti i documenti e le informazioni ottenuti dal committente in relazione col presente contratto, ivi inclusi tutte le copie, risp. le registrazioni, nonché l'oggetto, il contenuto degli incarichi affidatici, i documenti e le informazioni elaborati per il committente, come dei segreti aziendali nostri. Ci impegniamo quindi a non divulgare, salvo in caso di bisogno, tali documenti ed informazioni all'interno della nostra ditta, né di renderli totalmente o parzialmente accessibili a terzi, eccezion fatta per sub-appaltatori da noi incaricati, con riserva del capoverso 9.4. Lo stesso dicasi per mezzi di lavoro e programmi di "software" ricevuti dal committente, risp. per programmi di "software" da elaborare per lui. 9.2 L'obbligo di cui al capoverso 9.1 non si estende a documenti ed a informazioni che provatamente - sono diventati di dominio pubblico senza violazione dell'obbligo di segretezza, o sono legalmente giunti a conoscenza di terzi senza violazione dell'obbligo di segretezza, o sono stati indipendentemente elaborati da noi. 9.3 Nella misura in cui nel corso dei nostri lavori all'impianto ed alla documentazione elaboreremo dei dati concernenti persone, seguiremo le istruzioni del committente e le disposizioni di legge sulla protezione dei dati. Inoltre adotteremo i provvedimenti opportuni affinché questi dati non siano accessibili a terzi non autorizzati. 9.4 Per quanto necessario siamo autorizzati a passare i documenti e le informazioni di cui al capoverso 9.1 a sub-appaltatori da noi incaricati, a condizione che questi siano stati vincolati a loro volta in anticipo e per iscritto ad osservare il segreto conformemente ai capoversi 9.1 9.3. Pagina 2 di 5 Condizioni generali di fornitura per impianti realizzati secondo specificazioni del cliente – Siemens Svizzera SA (Versione 12.2012) Sector: Energy; Divisions: IC BT, IC LMV, IC SG 9.5 9.6 In virtù delle disposizioni precedenti il committente s'impegna a trattare confidenzialmente e a non rendere accessibile a terzi tutti i documenti da noi ricevuti che portino l'annotazione "confidenziale", "confidential", "segreto di fabbricazione", ecc. Sono considerati quali terzi ai sensi di queste disposizioni anche le società affiliate, le società di partecipazione e le società collegate. 10. Diritti concernenti l'impianto e la documentazione 10.1 Ogni parte contraente si riserva tutti i diritti relativi ai documenti ed ai programmi di "software" rimessi all'altra parte. La parte ricevente riconosce questi diritti e s'impegna a non utilizzare questi documenti e programmi di "software" per altri scopi, eccezion fatta per quelli previsti al momento della loro consegna, a meno che l'altra parte in anticipo non ne abbia dato il suo consenso per iscritto. 10.2 L’intero "hardware" dell'impianto e la sua ideazione nonché tutti i programmi relativi al "software" e tutta la documentazione, indipendentemente dal fatto che siano proteggibili o meno, sono di nostra proprietà intellettuale, risp. di quella dei nostri sub-appaltatori , risp. sub-fornitori. 10.3 Il committente, conformemente al presente contratto, avrà il diritto di utilizzare l'impianto con i programmi di "software" e la documentazione per lui ideata in base al contratto. Le disposizioni di cui al capoverso 9. e le condizioni di fornitura, risp. di licenza di cui al capoverso 2. concernenti i programmi standard di "software" provenienti da subfornitori rimangono riservati. 10.4 Salvo altri accordi il committente non è autorizzato - a copiare o far copiare l'impianto intero o parti di esso, - di riprodurre (salvo per ragioni di sicurezza) o di rendere accessibile a terzi i rispettivi programmi di "software", a copiare o pubblicare, oppure far copiare o far pubblicare la relativa documentazione da parte di terzi. 10.5 Nel caso in cui l'impianto passasse ad un altro acquirente, costui è vincolato agli obblighi ed ai diritti di cui ai capoversi 9.5, 10.3 et 10.4. - 11. Passaggio degli utili e dei rischi 11.1 Utili e rischi passano al committente alla notifica che l'impianto è pronto per il collaudo, conformemente al capoverso 12.1. Se la spedizione, il montaggio o l'installazione subissero dei ritardi su richiesta del committente o per altri motivi non imputabili a noi, i rischi passano al committente dal momento previsto all'inizio. Da quel momento in poi l'impianto viene immagazzinato ed assicurato a rischio ed a spese del committente. 12. Collaudo 12.1 A consegna ultimata, risp. dopo l'installazione dell'impianto e dei relativi programmi di "software", effettuate a regola d'arte, l'impianto è pronto per il collaudo. Il committente viene notificato con una settimana in anticipo e per iscritto quando l'impianto sarà pronto per il collaudo. 12.2 Entro il termine di un mese a partire dalla notifica che l'impianto è pronto per il collaudo, il committente, insieme a noi, procederà ad un collaudo dell'impianto per verificarne la conformità con le specifiche esigenze tecniche e, se necessario, con i dati di prova di cui al capoverso 8.1. 12.3 I risultati della prova di collaudo dovranno essere annotati in un verbale relativo firmato da noi e dal committente, risp. dal suo rappresentante presente al collaudo. Questo verbale dovrà altresì contenere se il collaudo è avvenuto, se è avvenuto soltanto con riserva o se è stato rifiutato dal committente. Negli ultimi due casi ogni singolo difetto dovrà essere annotato sul verbale in questione. 12.4 Noi provvederemo a rimediare il più presto possibile ai difetti / vizi constatati alla prova di collaudo scegliendo se mediante riparazione o fornitura di sostituzione. A questo scopo il committente dovrà accordarci il tempo e l'occasione necessari per procedere alla riparazione o alla sostituzione. Qualora fossero sostituite parti difettose, queste diventano di nostra proprietà. 12.5 Per difetti / vizi insignificanti, verificatisi alla prova di collaudo, soprattutto se questi non pregiudichino in modo rilevante il funzionamento dell'impianto, il committente non può rifiutarsi d'accettare l'impianto e d'apporre la firma al verbale. 12.6 Se invece alla prova di collaudo si verificassero gravi difetti / vizi, che pregiudichino notevolmente l'utilizzazione dell'impianto, il committente dovrà accordarci una proroga adeguata per rimediarvi, dopo di ché avvertiremo nuovamente il committente che l'impianto è pronto per il collaudo. Entro un ulteriore termine massimo di un mese egli dovrà allora procedere ad una nuova prova di collaudo dell'impianto. 12.7 Se i difetti / vizi verificatisi ad un ulteriore collaudo come al capoverso 12.6 o durante il periodo di garanzia come al capoverso 13.1 non Copyright Siemens Svizzera SA 2012. All rights reserved. potessero essere eliminati entro un termine ragionevole e se fossero talmente gravi che l'impianto risultasse inutilizzabile o utilizzabile solo in misura notevolmente ridotta all'uopo previsto convenuto, il committente ha il diritto di - chiedere una riduzione adeguata del prezzo pattuito, o di rifiutarsi d'accettare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche dovesse risultare inaccettabile per il committente d'accettare solo una parte della fornitura, di recedere dal contratto. In questo caso siamo tenuti solo al rimborso degli importi pagati per le parti dell'impianto non accettate da committente. 12.8 Se il committente si rifiutasse d'accettare l'impianto entro il termine stabilito nei capoversi 12.2, risp. 12.6, per ragioni diverse da quelle concernenti difetti / vizi riducenti notevolmente l'utilizzazione prevista dell'impianto, oppure se si rifiutasse di firmare il verbale di accettazione, si ritiene che l'impianto sia considerato accettato alla scadenza del termine d'accettazione stipulato. 12.9 Eccezion fatta per quelli esplicitamente stabiliti nei capoversi 12. e 13. (garanzia, responsabilità per difetti occulti) il committente non può far valere altri diritti o pretese per difetti / vizi di qualsiasi genere. 13. Garanzia, responsabilità per difetti occulti 13.1 Salvo altri accordi espliciti, il periodo di garanzia per l'impianto è di 24 mesi. Esso comincia a decorrere a collaudo effettuato dell'impianto, con riserva del capoverso 12.6. Per parti dell'impianto sostituite o riparate, il periodo di garanzia è di 6 mesi dalla loro sostituzione, dall'ultimazione della riparazione o dal collaudo delle parti sostituite o riparate, se il periodo di garanzia per l'impianto, stabilito nel capoverso precedente, dovesse scadere prima. Il periodo di garanzia scade in ogni caso al massimo 30 mesi dopo l'inizio del periodo di garanzia originario secondo cifra 13.1 capoverso 1. - La garanzia scade anticipatamente, se il committente o terzi eseguissero modifiche o riparazioni senza aver chiesto in precedenza il nostro consenso scritto, o nel caso si verificassero dei difetti / vizi, il committente non adotti immediatamente tutte le misure atte a ridurre il danno, dandoci l'occasione di rimediare ai difetti / vizi. 13.2 I difetti / vizi constatati durante il periodo di garanzia dovranno essere notificati in un verbale relativo entro 30 giorni dalla loro scoperta. Provvederemo il più presto possibile a rimediare ai difetti / vizi constatati, scegliendo se mediante riparazione o fornitura di sostituzione. Qualora fossero sostituite parti difettose, queste diventano di nostra proprietà. I costi risultanti da lavori di riparazione o di sostituzione eseguiti nel nostro stabilimento sono a nostro carico. Qualora questi lavori dovessero essere eseguiti altrove le rispettive spese che superano quelle normali per il trasporto, il personale, il viaggio e il soggiorno nonché i costi per l'installazione e lo smontaggio delle parti difettose sono a carico del committente. A scadenza del periodo di garanzia come al capoverso 13.1, paragrafo 1, soltanto quelle parti dell'oggetto fornito sostituite o riparate (capoverso 13.1, paragrafo 2) sono coperte da garanzia. I costi per lo smontaggio, il trasporto e la reinstallazione di queste parti sono a carico del committente. 13.3 Sono considerate garantite soltanto quelle caratteristiche indicate explícitamente come tali nelle specificazioni. La garanzia è considerata adempita, se durante la prova di collaudo di cui al capoverso 12. venga dimostrato che l'impianto possiede le caratteristiche garantite; altrimenti la garanzia sarà valida entro e non oltre la scadenza del periodo di garanzia. Se le caratteristiche garantite non risultassero adempite o lo fossero solo in parte, il committente ha il diritto innanzitutto all'immediata riparazione o fornitura di sostituzione da parte nostra, accordandoci il tempo e l'occasione indispensabili all' uopo. Qualora questa riparazione o fornitura di sostituzione dovessero riuscire solo in parte o non del tutto, il committente ha diritto ad una riduzione adeguata del prezzo. Se il difetto dovesse rivelarsi talmente grave da non poter essere eliminato entro un termine ragionevole e se l'impianto risultasse inutilizzabile o utilizzabile solo in misura notevolmente ridotta all'uopo previsto, il committente ha il diritto di rifiutarsi d'accettare la parte difettosa oppure, se per ragioni economiche dovesse risultare inaccettabile per il committente d'accettare solo una parte della fornitura, di recedere dal contratto. Siamo responsabili soltanto del rimborso degli importi che ci furono pagati per le parti dell'impianto riguardanti il recesso dal contratto. 13.4 Sono esclusi dalla garanzia e dalla responsabilità tutti i danni non causati provatamente da materiale scadente o da difetti di fabbricazione o d'esecuzione, come per esempio danni causati da normale usura, manutenzione difettosa, inosservanza di istruzioni per l'uso, impiego eccessivo, uso di mezzi di produzione inadeguati, effetti chimici ed elettrolitici o disturbi da apparecchi non forniti da noi, lavori Pagina 3 di 5 Condizioni generali di fornitura per impianti realizzati secondo specificazioni del cliente – Siemens Svizzera SA (Versione 12.2012) Sector: Energy; Divisions: IC BT, IC LMV, IC SG di costruzione o di montaggio non eseguiti da noi, nonché da altri motivi per cui non dobbiamo rispondere. 13.5 In caso di programmi di software difettosi la garanzia viene concessa a condizione che il difetto sia documentato il più dettagliatamente possibile e che sia riproducibile nella versione originale inalterata sul hardware di referenza o su quello finale previsto nel contratto. In primo luogo i difetti di un software sono eliminati mediante un upgrade o un update, a condizione che ciò sia possibile a costi adeguati. Se il committente non dovesse più essere in grado di risolvere compiti importanti che richiedono una effettuazione in tempi brevi, sarà nostra premura cercare una soluzione di ricambio, nella misura in cui ciò sia possibile in tempi e con dispendio adeguati. In caso di perdita o danneggiamento di dati e / o di materiale di supporto dati la garanzia non include il dispendio per il ripristino di dati perduti. 13.6 Per forniture e prestazioni provenienti da sub-appaltatori prescritte dal committente e per macchine ad uso commerciale come calcolatrici, stampanti, ecc., provenienti dal sub-fornitore ci assumiamo la garanzia soltando nell'ambito degli obblighi di garanzia assunti da detti subappaltatori, risp sub-fornitori. 13.7 Sono considerati "difetti" e "vizi" quelle deviazioni nell'impianto, nei programmi di "software" e/o nella documentazione, che non corrispondono alle esigenze tecniche esplicitamente pattuite nel capitolato tecnico. 13.8 Il committente non può far valere altri diritti o pretese per difetti di materiale, di fabbricazione e d'esecuzione e per mancanza di caratteristiche garantite, eccezion fatta per quelli esplicitamente stabiliti ai capoversi dal 13.1 al 13.7. 13.9 Ci riserviamo il diritto di mettere in conto al committente le spese 14. 14.1 14.2 14.3 14.4 15. 15.1 relative alla ricerca dei difetti da lui reclamati, qualora nel corso di questa ricerca non fosse stato possibile constatare o riprodurre questi difetti. Se i difetti concernenti l'impianto o i programmi di "software" fossero stati causati dal committente, provvederemo, a sua richiesta, a rimediarvi contro pagamento di un' adeguata retribuzione ed a condizioni da convenire da caso a caso. Esclusione di altre responsabilità In tutti i casi non esplicitamente regolati dalle presenti Condizioni di fornitura, in particolare se iniziassimo senza motivo l'esecuzione delle forniture e prestazioni con un ritardo tale da non lasciar prevedere il loro compimento in tempo utile, oppure se per colpa nostra fosse assolutamente da prevedersi un'esecuzione della fornitura contraria al contratto, oppure se per colpa nostra fossero state eseguite delle forniture e prestazioni contrarie al contratto, il committente è autorizzato ad intimarci una proroga adeguata del termine di consegna concernente le rispettive forniture e prestazioni, con la comminatoria del recesso dal contratto in caso di non adempimento. Qualora questo termine scadesse per colpa nostra, il committente, riguardo alle forniture o prestazioni contrarie al contratto o la cui esecuzione non conforme è assolutamente da prevedersi, può recedere dal contratto ed esigere il rimborso dei pagamenti già effettuati per le relative forniture o prestazioni. In quel caso - per quanto riguarda eventuali pretese del committente per il risarcimento dei danni nonché per quanto riguarda l'esclusione di ulteriori responsabilità - sono applicabili le disposizioni del capoverso 14.2; il risarcimento è limitato al 10% del prezzo contrattuale delle forniture e delle prestazioni riguardanti il recesso dal contratto. Ulteriori pretese del committente, indipendentemente dal loro fondamento giuridico, non esplicitamente menzionate in questo contratto, sono escluse, in particolare tutte le pretese di risarcimento dei danni, di riduzione del prezzo, di risoluzione del contratto o di recesso dallo stesso, che non vi siano espressamente indicate. Il committente ha il diritto di pretendere il risarcimento dei danni non avvenuti all'impianto stesso, come dei danni dovuti a mancata produzione, mancato uso, mancate ordinazioni, lucro cessante, nonché per altri danni diretti o indiretti, soltanto se esplicitamente convenuto e fino ad un importo massimo di un milione di franchi svizzeri. Queste limitazioni della responsabilità non sono applicabili in caso di negligenza grave o di dolo o per quanto esse siano in contrasto con disposizioni di diritto imperativo. Se in seguito ad atti o omissioni del committente o del suo personale ausiliario venissero ferite delle persone o danneggiati degli oggetti appartenenti a terzi e per cui noi fossimo chiamati a rispondere, siamo autorizzati ad esercitare il diritto di regresso verso il committente. Per pretese del committente avanzate per consulenza insufficiente e simili o per violazione di eventuali obblighi accessori siamo responsabili soltando in caso di dolo o di negligenza grave. Diritti di protezione e pretese di terzi Per quanto possibile e ragionevole ci adopereremo affinché l'impianto, in quanto per noi riconoscibile, non danneggi diritti di protezione di terzi. Copyright Siemens Svizzera SA 2012. All rights reserved. 15.2 Qualora un terzo dovesse far valere pretese legittime basate su diritti di protezione (brevetti, ecc.) o in relazione a diritti di protezione concernenti la fornitura dell'impianto o dei relativi programmi di "software", procederemo, a nostro giudizio ed a nostre spese, con esclusione di ulteriori pretese, a - ottenere un diritto d'utilizzazione dal titolare del diritto di protezione in questione, o a - modificare le parti dell'impianto non conformi ai diritti di protezione, o a - sostituire le parti dell'impianto non conformi con parti conformi ai diritti di protezione, o a - riprendere l'impianto con i relativi programmi di "software" contro restituzione del prezzo di vendita. Le pretese di terzi sono considerate legittime soltanto se riconosciute da parte nostra o aggiudicate mediante decisione giudiziaria passata in giudicato. 15.3 Il committente dovrà informarci immediatamente se, per qualsiasi fondamento giuridico, un terzo dovesse far valere delle pretese nei nostri confronti. Il committente non è autorizzato a riconoscere tali pretese. Egli ci assisterà nella difesa contro queste pretese e le dispute con terzi, in particolare in vertenze giuridiche, procedendo esclusivamente secondo nostre istruzioni scritte. Provvederemo al rimborso delle spese relative incorse dal committente, per quanto esse siano provate. 16. Modifiche del contratto 16.1 Eventuali modificazioni tecniche supplementari dovranno essere richieste dal committente per iscritto. Esamineremo le relative richieste ricevute ed informeremo il committente entro un termine ragionevole delle conseguenze delle modificazioni per la retribuzione e per i termini di consigna convenuti. 16.2 Informeremo il committente per iscritto di eventuali modifiche tecniche necessarie dal nostro punto di vista e delle loro conseguenze per la retribuzione ed i termini di consegna convenuti. Il committente entro 10 giorni vi dovrà prendere una posizione scritta in proposito. 16.3 Le modifiche del contratto dovranno essere esplicitamente indicate come tali e necessitano del consenso scritto delle parti contraenti per essere valide (vedi paragrafo 1.4). 16.4 Qualora avvenimenti imprevisti modificassero notevolmente l'importanza economica o il contenuto delle forniture e prestazioni o influissero in modo rilevante sui nostri lavori, nonché in caso di impossibilità dell'esecuzione dei lavori sopravvenuta successivamente, il contratto sarà adattato in modo adeguato. Se questo dovesse risultare insostenibile dal punto di vista economico, ci riserviamo il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o della relativa parte del contratto. Qualora ci decidessimo per la risoluzione del contratto, ne informeremo il committente non appena avremo riconosciuto chiaramente la portata del fatto, e questo anche se prima fosse stata convenuta un proroga del termine di consegna. In caso di risoluzione del contratto abbiamo diritto ad un'indennizzazione per le forniture e prestazioni effettuate, conformemente al prezzo pattuito. Pretese di risarcimento dei danni avanzate dal committente in seguito ad una tale risoluzione del contratto sono escluse. 17. Fine del contratto 17.1 Per tutti i risultati ottenuti nel corso della durata del contratto ed in relazione a quest'ultimo, i diritti e gli obblighi di cui ai capoversi 9. e 10. continuano inalterati anche dopo la sua scadenza. 18. Conformità alle regole di Export Control 18.1 L’adempimento del contratto da nostra parte è subordinato all’assenza di impedimenti derivanti da normative nazionali o internazionali del diritto del commercio estero o di disposizioni di embargo o altre sanzioni, e sopratutto a disposizioni per il controllo dell’esportazione. 18.2 Nel caso l’Acquirente trasferisca verso terze parti beni (hardware e/o software e/o tecnologia, compresa la corrispondente documentazione, indipendentemente dalla modalità con cui avviene la fornitura) consegnati da Siemens, oppure opere e servizi (inclusi tutti i tipi di supporto tecnico) eseguiti da Siemens, l’Acquirente deve adempiere a tutte le leggi nazionali e internazionali in materia di Export (e RiExport) Control. Per tali trasferimenti di beni, opere e servizi, l’Acquirente deve osservare le normative di Export (e Ri-Export) Control della Repubblica Italiana, della Repubblica Federale di Germania, dell’Unione Europea e degli Stati Uniti d’America. 18.3 Se fosse necessario condurre delle verifiche di Export Control, l’Acquirente, in seguito alla richiesta di Siemens, deve prontamente fornire a Siemens stessa tutte le informazioni particolari riguardanti il cliente finale, la destinazione e l’utilizzo dichiarato dei beni / opere e servizi forniti da Siemens, così come ogni restrizione esistente in materia di Export Control. Pagina 4 di 5 Condizioni generali di fornitura per impianti realizzati secondo specificazioni del cliente – Siemens Svizzera SA (Versione 12.2012) Sector: Energy; Divisions: IC BT, IC LMV, IC SG 18.4 L’Acquirente assume l’obbligo di indennizzare e di tenere indenne Siemens da ogni pretesa, reclamo, procedimento, azione, penale, perdita, costo o danno derivante o correlato a qualsiasi violazione delle norme di Export Control da parte dell’Acquirente, restando inteso che l’Acquirente dovrà risarcire Siemens di tutte le perdite e i costi sostenuti in conseguenza di ciò, a meno che la violazione possa non ascriversi a negligenza dell’Acquirente, al quale rimane in carico comunque l’onere della prova. Pubblicazione della relazione commerciale e di dati e informazioni 19.1 Il committente acconsente alla possibilità di conservare tutti i dati e le informazioni necessari per i rapporti commerciali oppure da questi risultanti, in particolare atti e documenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali, del e sul committente e dei suoi ausiliari, anche all'esterno della Svizzera. Tutti questi dati e informazioni possono inoltre essere resi noti a Siemens AG e alle aziende del gruppo ad esse collegate, in particolare per l'adempimento delle prestazioni, l'adempimento dei requisiti di legge oppure per gli obiettivi di verifica e/o di sorveglianza interna di Siemens e per la corrispondente elaborazione; il tutto sempre nel rispetto di tutte le leggi applicabili sulla protezione dei dati. 19. 20. Diritto applicabile 20.1 Il rapporto contrattuale è soggetto al diritto materiale svizzero. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti internazionali di merci dell' 11 aprile 1980 non è applicabile per questo rapporto contrattuale. 21. Foro 21.1 Il foro competente sia per il committente che per noi è Zurigo. Ci riserviamo tuttavia il diritto di citare il committente in giudizio anche al foro della sua sede sociale. Copyright Siemens Svizzera SA 2012. All rights reserved. Pagina 5 di 5