REPUBBLICA ITALIANA iN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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REPUBBLICA ITALIANA iN NOME DEL POPOLO ITALIANO
rr o REPUBBLICA ITALIANA iN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO GIUDICE PER . LE INDAGINI PRELIMINARI Il giudice per l’udienza preliminare dott. Michele Alajmo all’udienza in camera di consiglio del giorno 11 aprile 2012 ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio con le forme del rito abbreviato nei confronti di 1. ALFANO Francesco, nato a Partinico 1’01.01.1962, detenuto e/o la Casa Circondariale di Agrigento, difeso di fiducia dall’avv.Nicolò Riccobene di Palerm o e Avv. Salvatore Gugino di Palermo; . 2. BOMMARITO Alfonso, nato a Borgetto il 30.09.1964, detenuto e/o la Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, difeso di fiducia dall’avv. Raffaele Bonsig nore e Avv. Carlo Ventimiglia; 3. CASSARA’ Damiano, nato a Palermo il 9.7.1978, e residen te in Partinico alla via del Sole nr°10, difeso di fiducia dall’avv. Vito Giovia del Foro di Palermo; 4. CORRAO Ambrogio, nato a Borgetto (PA) il 04.05.1959, detenuto e/o la Casa Circondariale di Caltanissetta, difeso di fiducia dall’avv. Bartolo meo Parrino, del foro di Palermo; 5. ORLANDO Piet t Baie tra e ilII19.51etenutoc/o laCaswCircendaria le-di Palermo-Pagliarelh, difeso di fiducia dall’Avv. Mina Rizzo, del foro di Palermo; 6. PARADISO Elviro, nato a Partinico (PA) il 23.01.1970, detenuto e/o la Casa Circondariale di Trapani, difeso di fiducia dall’avv. Nicolò Riccobene, e dalI’avv. Sergio Visconti del Foro di Palermo; 7. PITARRESI Roberto, nato a Palermo il 14.04.1968, detenuto e/o la Casa Circondarjale di Palermo-Pagliarelli, difeso di fiducia daIl’avv. Enrico Sanseverino e Avv. Gioacchino Berna del Foro di Palermo; 8. SALVAGGIO Santo Daniele, nato a Palermo il 01.05.1980, detenuto e/o la Casa Circondariale di Caltanissetta, difeso di fiducia dall’avv. Ursula Palmeri, del foro di . Palermo; 9. SCALICI Alfonso, nato a Balestrate (PA) i] 15.07.1951, detenuto e/o la Casa Circondariale di Trapani, difeso di fiducia daIl’avv. Marcello Montalbano del Foro di Palermo e dall’avv. Vito Di Graziano del Foro di Trapani; 10. TAGLIAVIA Francesco, nato a Partinico il 20.02.1962, detenuto e/o la Casa Circondariale di Benevento, difeso di fiducia dall’avv. Antonino Rubino, del foro di Palermo; . 11. TAGLiAVIA Giovanni Battista, nato ad Ivrea il 10.09.1983, detenuto e/o la Casa Circondariale di Caltanissetta, difeso di fiducia dall’ avv. Nicolò Riccobene, del foro di Palermo; 12. VITALE Giovanni, nato a Partinico il 27.09.1982, detenuto e/o la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, difeso di fiducia dall’avv. Alessandro Campo, del foro di Palermo; 13. VITALE Leonardo, nato a Partinico (PA) il 19.09. 1986, detenuto e/o la Casa Circondariale di Viterbo, difeso di fiducia dall’avv. Luigi Campagnuolo del foro di Palermo; IMPUTATI VITALE Leonardo del’ 86, VITALE Giovanni A) (n. 1 RRG) per avere fatto parte dell ‘organizzazione mafiosa Cosa Nostra, promuovendone, dirigendone ed organizzandone (art. 416 bis, commi I, Il, III, IV, VI, art. 7 L. 575/1965) le relative illecite attività in concorso con VITALE Vito, VITALE Leonardo, RACCUGLIA Domenico, SALTO Nicolò, CORRA O Salvatore, SEIDITA Michele, RICCOBONO Filippo, tutti giudicati in altri procedimenti, nonché con i soggetti indicati al capo nr °2 della rubrica, e per essersL insieme, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, 1 ‘incolumità individuale, la libertà personale, il • patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per intervenire sulle istiluzioni e la pubblica amministrazione, e più in particolare.’ VITALE Leonardo, per avere diretto e organizzato le famiglie mafiose del mandamento di Partinico sino al febbraio 2010, individuando di volta in volta gli uomini da considerare quali più affidabili per la gestione degli affari delle famiglie mafiose del mandamento; per avere provveduto alla raccolta del denaro proveniente da attività di estorsione; per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, in particolare cOfl ARCABASCIO Alessandro [per il quale si procede separatamente nelleforme ordinarie], SAL VAGGIO Daniele, DI GIUSEPPE Francesco Paolo e LAMBERTI • Salvatore [per Di Giuseppe Francesco Paolo e Lamberti Salvatore si procede separatamente nelle forme ordinarie], un costante collegamento con gli altri associati in libertà e con 1 ‘allora latitante RACCUGLIA Domenico, in tal modo, svolgendo funzioni direttive per l’organizzazione; ViTALE Giovanni, per avere svolto, tra l’altro, il ruolo di reggente del mandamento ma,/ì oso di Purtinico dal marzo 2010; per avere mantenuto, attraverso il continuo scambio di messaggi, tramite SAL VAGGIO Daniele, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, alfine di gestire gli affari illeciti del sodalizio mafioso, svolgendo, in tal modo. Jùnzioni direttive per 1 ‘organizzazione,’ Con / ‘aggravanie di cui all ‘articolo 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di associazione arirata; -- Con l’aggravante di cui all ‘articolo 416 bis comma quinto c.p., trattandosi di attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti. Con i ‘aggravante per VITALE Giovanni di cui all ‘art. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni nell ‘ambito del procedimento n° 97/03 del 29.1.2004 del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, notificato in data 11 marzo 2010. Con la recidiva generica per VITALE Leonardo e la recidiva specifica infraquinquennale per VITALE Giovanni In Partinico, Borgetto e zone lirnitrofe sino alla data odierna per VITALE Leonardo; per VITALE Giovanni con decorrenza dal marzo 2010 sino alla data odierna. . ALFANO Francesco, BOMMARITO Alfonso, CORRA O Ambrogio, PARADISO Elviro, PITARRES1 Roberto, SAL VA GGIO Daniele, TAGLIA VIA Francesco, TAGLIA VIA Giovanni, SCALICIAIJonso [ndr: per questo stesso capo ai iniputazione siprocde separata!nente nelle Jorme ordinarie nei confronti diArcabascio Alessandro, Brolo Gianfranco, Culcasi carmelo, Di Giuseppe Francesco Paolo, Lamberti salvatore, Lupo Lorenzo] B) (n. 2 RRG) per il delitto di partecipazione ad associazione mafìosa (art. 416 bis commi 1,111,1V, Ve VI c.p.), per avere, in concorso con numerose altre persone — fra cui quelle indicate al capo che precede e con CA TALDO Salvatore, GIÀ MBRONE Antonino dei ‘7i, LO BAlDO Giuseppe, deceduii. denominata - fallo parte dell ‘associazione mafiosa ‘Cosa Nostra”, o per risultare, comunque, stabilmente inseriti nella detta c’ssociazione, avvalendosi della /orza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione cii cissoggetlaìnenio e di omertà che ne deriva, per commettere reati contro la vita, i ‘incolumità individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, tra i quali quelli di cui ai capi che seguono e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti, nonché per intervenire sulle istituzioni e .suila pubblica amministrazione, Con l’cggr&”uute (li all ‘articolo 416 hi coìrma quarto cp., trattandosi di associazione Con i aggi avante di cui all artic olo 416 bis c omma quinto c p trattandosi di attzq economiche finanziate n 1 pai te con iìpi ezzo il prodotto ed il profitto di delitti In tarticolare: “-‘:: .: - 4 . ALFANO Francesco, per essere stato a totale disposizione della famigl ia mafiosa di Partinico: per avere mantenuto, attraverso riunioni ed incontri, in particolare con SALVAGGIO Daniele, TAGLiA ViA Giovanni, TAGLIA VIA France sco, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, al fine di gestire gli affari illeciti del sodalizio mafioso di Partinico, per avere provveduto al manten imento in carcere degli associati detenuti: per avere realizzato l’attività estorsi va di cui al capo di imputazione che segue: !ARcABASC’IO Alessandro, tra l’altro, per avere svolto funzioni relative alla gestione degli affari illeciti della famiglia maJìosa di Partinico, con particolare rijerinwnto al Settore della riscossione delle estorsioni. rezandcsipersar.a/nzente pro eso gli imprenditori es(orti;J > BOMMA RITO Alfop, tra 1 ‘altro, per avere mantenuto, attraverso incont ri e riunioni, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in partico lare VITA LE L conarde del ‘86, al fine di gestire gli affari illeciti della famigl ia ma,fìosa: per essere intervenuto nella controversia privata fra GIAM BRONE Antonino e FARACI Giovanni: per avere provveduto al mantenimento in carcere ViTALE Leonardo del ‘86, consegnando alla compagna TIMPA somme di denaro , per avere realizzato le attività estorsive indicate nei capi di imputa zione che seguono: > LBROLO Gianfranco. tra l’altro, per essere stato a totale disposizione della famiglia maJìosa di Partinico; per avere mantenuto, attraverso incontri e riunioni, un costante co/legamento con gli altri associati in libertà, in pardco/are cc’, P.4f?AL)ISC) E/viro, LuPO Io,’enzo. T.4GLIA VIA Giovanni, TAGLL4 VIA Francesco, alfine di gestire gli affuri illeciti della famig’ici ,na,fì osa: per avere provveduto al manteniment o degli associati detenuti; per essere intervenuto attivamente nel/a controversia privata/ra GATALDO Salvatore e LUJVETTO Rosario; pe, a’ere rea/usato gli atti intimidatori di cui ai capi di impiitazione che seguon o]; > GORRA O A,nbrogiQ, per avere svolto funzioni di collegamento tra il fratello (‘ORRAO Salvatore, detenuto, e gli altri associati in libertà, venend o anche utilizzato nella ricezione e trasmissione di messaggi per suo conto, appres i nei colloqui in carcere; per avere partecipato ad incontri e riunioni con il latitant e RACCUGLL4 Domenico, ricercato per il delitto di associazione per delinqu ere di slanipo na/Ìoso e per numerosi omicidi per i quali risulta condannato in via_-_ definitiva alla pena del? ci gastolo f JCULC’ASJ Carmela, per avere costituito (li riferimento ma//oso in territorio di Carini; per essere intervenuto attivamente ne/la controversia privata fra (‘A TALD() Salvatore e L UVETTO Rosario, partecipando ad dnc’onirI e riunioni anche a Palermo alfine di clirimere la predetta vicenda; > • DI GiuSEPPE Francesco Paolo, per avere costituito un punto di rferinz ento mafioso della famiglia di Partinico dapprima di l’i TALE Leonardo del ‘86 sino al suo arresto ne/febb raio 2010, poi da/marzo 2010 di VITALE Giovanni; per avere mantenuto, attraverso incontri e riunioni, un costante collegamento con gli altri associati in /fhertà, in particolare con SALI’AGGJO Daniele e VITALE Leonar do del 86, al fine di gestire gli affari illeciti (Iella famiglia n2afiosa, nonché in carcere con CORRA Salvat O ore; per essere intervenuto per la restituzione del Juoristrada Suzuki Santana. targato PA 878794 di proprie tà di CHL4 VELLO Pietro, rubato in dato 17 ottobre 0O9: per avere ricevuto, durante la detenzione, somme di denaro per se e la sua famiglia; per avere costituito un punto di rifèrimento mafi oso nella zona di Borgetto; per avere mantenuto, attraverso incontri e riunioni, un costante co/legamento con gli altri associati in libertà, in particolare con LUPO Lorenzo, alfine di gestire gli affari illeciti della famigl ia mafiosa; per avere, unitamente a L tIPO scooerto e rimosso dall ‘autovettura J”olkswagen Polo /000, targata PAB38402, in uso a LUPO, un apparecchio di rilevazione sate/litare (GPS,m: LUPO Lorenzo per avere costituito un punto di rifrrin!enlo ,nafìoso nella zona di Borgetto; per avere niantenuto, attrcverso incontri e riunioni, un costante collegamento con gli altri associati in libertà, in pa”tila”e con LAA/IBERTJ Salvatore, P,4RADJSO E/viro e BROLO Gianfranco, al fine di gestire gli affari illeciti della fomg/ia mafiosa: per avere, unitamente a LAMBERTI scoper to e rimosso dall ‘autovettura ‘olkswagen Polo /000, targata PAB38402, in USO a LUPO. un apparecchio di rilevazione satellit are (‘GPS); pe’ essere intervenuto attivamente nel/a controversia privata fra CAT.4LDO Salvatore e LUNETTORosari0J PARADISO Eh’iro, per essere stato a totale disposizione della famiglia maJìos a di Partinico; per avere mantenuto, attraverso incontri e riunioni, un costante collegame?lto COfl gli altri associati in libertà, in particolare con BROL O LUPO Lorenzo, TAGLiA VL4 Giovanni, TAGLiA VIA Francesco, al fIne di gestire gli affari illeciti della famiglia majìosa; per avere provveduto al mantenimento degli associati detenuti; per essere intervenuto attivamente nella Gianfranco, con froversLc, privata fra CA TALDO Salvatore e L UNETTO Rosario; per avere realizzato gli atti intimidatori di cui al capo di itnputazione che segue; > PITARRESI Roberto, per avere costituito un punto di riferimento mafios o della famiglia di Balestrate; per avere mantenuto, attraverso incontri e riunion i, un costante collegamento con gli altri associati in liberlà, in particolare con SAL VAGGIO Daniele e VITALE Leonardo del 86, ai/inc di gestire gli affari illeciti --dellafamigIittmufiosa, per cwereprovvedziio alla raccòita det dena,ùpròvehjente dalle attività di estorsione del territorio di Balestrate. recandosi per presso gli imprenditori esiorti; SZ4L VA GGIO Danij per essere stato a totale disposizione della famiglia ma/iosa di Partinico; per avere mantenuto, attraverso incontri e riunioni, un coslante collegamento con gli altri associati in libertà, in particolare con VITALE Leonardo del ‘86, Di GIUSEPPE Francesco Paolo, ALFANO Francesco, VITALE Giovanni, al fine di gestire gli a//in illeciti della famiglia mafiosa,’ per avere messo a disuosizione locali nella sua disponibilità per riunioni ed incontri; per avere provveduto al mantenimento degli associati detenuti; per avere provveduto alla raccolta del denaro proveniente da attività di estorsione; > SC4LI(’I Alfonso, per avere costituito un punto di riferimento mqfìoso nel territorio di Balestrate; per essere intervenuto attivamente nella controversia privata fra CA JALDO Salvatore e LUVETTO Rosario, partecipando ad incontri e riunioni,’ per avere mantenuto un rapporto di fiducia con TAGLIA VIA Francesco e 7AGLIAVL4 Giovanni: per avere messo a disposizione locali nella sua disnonibilità per incontri e riunioni; > avere ricevuto da PARADiSO E/viro e BROLO Gianfranco sostentamento economico durante il periodo di detenzione; per avere costituito Ufl punto di rferimento mafioso nel territorio di Partinico; per essere intervenuto attivamente, anche mediante la rappresentanza del figlio Giovanni, nella controversia privata fra C’A TALDO Salvatore e L UNETTO Rosario,’ per avere mantenuto, attraverso incontri e riunioni, un costante collegamento con gli uhni affiliati in libertà, in pariicolare PARADISO E/viro e BROLO Gianfranco; per avere posto in essere i ‘atto intimidatorio di cui al capo di imputazione che segue; > T4GLI4 VIA Giovanni, per avere rappresentato, anche in incontri e riunioni il padre Francesco nella controversia privata fra CA TALDO Salvatore e L UNETTO i?oanio. dando esecuzione alle direttive impartitegli: per avere mantenuto, attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento fra il padre e gli altri associati :n libertà, venendo anche utilizzato nella ricezione e trasmissione di nlessaggi per suo conto. in Pcicni Fartinico, Balestrate e zone limitro :‘ “ Con la recidiva geneHca per ALFA NO Francesco, BOMMARITO Alfnso, PARADISO Elviro, PITARRESI Roberto, SAL VAGGIO Daniele, SC’ALICI Alfonso, CORRA O Ambrogio sino alla data odierna Per TAGLIA ViA Giovanni sino alla data odierna Per TAGLIA VIA Francesco, con la recidiva, con decorrenza dal 1 7 aprile 2002 (a seguito della sentenza di primo grado del processo nr. 1715/1999 R. G.N.R,), sino alla data odierna VITALE Leonardo del ‘86, SAL VAGGIO Daniele, ALFANO Francesco, • C) (n. 4 RRG) del delitto di estorsione aggravata (ari’!. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rei. al n.3 co. 2 dell ‘art. 628 c.p. e or!. 7 DL. 13 maggio 199], n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi agendo VITALE Leonardo, quale mandante, con 1 ‘esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza alla associazione ma]losa denominata “C’osa IVostra “, segnatamente alla famiglia mafiosa di Partinico, ottenuto un ingiusto profitto ai danni di CASSARA ‘Damiano, gestore del distributore IP di Largo Modica di Partinico. costringendolo a versare, in due soluzioni, la somma complessiva di 800 e quale “messa aposto ‘, materialmente riscossa da ALFANO e consegnata in parte a £4L VAGGIO ed in parte a GUIDA. Con i ‘aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all ‘art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare l ‘organizzazione mafìosa Cosa Nostra in Partinico dal maggio al luglio 2009 CASSARA ‘Damiano D) 5 RRG) del delitto difcivoreggiamento (art. 378 c.p.), per avere aiutato VJT4LE Leonardo del 86, ALFANO Francesco eSAL VAGGIO Daniele, sottoposti (‘ix. ad indagine, in concorso tra loro, per il reato di estorsione aggravata in danno dello stesso CASSA RA ‘‘quale gestore del distributore IP di Largo Modica di Partinic’ ad eludere le investigazzoni dell autorita che li riguaì davano omettendo di rifi / alla Polizia Giudiziaria, in sede di sommarie informazioni circostanze decisive ai fini dell ‘accertamento deifani di rilevanza penale ai medesimi addebi tati. In Monreale 1110.12.2010 VITALE Leonardo del ‘86 . [in concorso con Arcabascio Alessandro per il quale si procede separatamente nei modi ordinari] E) 6 RRG) del delitto di tentata estorsione aggravata e continuata in concor so (110, 56. 81 cpv, 629 comma 2° in relazione al nr.3 comma 2 dell ‘art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203), per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimin oso (ii. - mediante minaccia e con / ‘utilizzazione della fòrza di intimidazione propria della consorteria criminale denominata C’osa Nostra posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere IMPASTATO Andrea Salvatore a consegnare una somma di denaro di 10.000 euro alla /amiglia di Partinico, in ragione delle fornitu re di calcestruzzo fatte in quel territorio dalle imprese allo stesso riconducibili (PRIME INIZIA T1VE MEDITOUR,), alfine di procurare un ingiusto profitto all ‘associ azione di stampo mafioso alla quale gli stessi appartengono, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. - Con la circostanza aggravante di avere commesso il Jatlo avvalendosi delle condizioni previste dall ‘ari’. 416 bis C. P. e di avere operato al /ìne di avvantaggiare l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra In Carini e Partinico nel luglio 2009 BQMM4RITQAlfrnsn, PITARESiRoberto--fin concorso con ,4rcahascio 11e,.’,;andro peri! quale si procede separatament e nelle forme ordinarieJ ‘‘ F) (‘n 7 RRG,) del delitto di estorsione a,ggravaia (aru. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rei. ain.3co. 2dell’art. 628 c.p. cari. 7D.L. 13maggio 1991, n. 152, COflV. nella legge 72 luglio 1991 n. 203), per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, con i ‘eserci zio di violenza e minaccia, derivante dalla loro appartenenza alla associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra ottenuto un ingiusto profitto ai danni dell ‘impre nditore LOMBARDO Salvatore, più volte avvicinato da PITARRESI Roberto, costrin gendolo ad acquistare il calcestruzzo dalla ditta EDIL Village srl, gestita di /àtto da AR€’ABASGIO Alessandro, ad un prezzo superiore rispetto a quanto in precedenza versato alla ditta di “ IMPASTA TO Luigi, fornitore originario. Con i ‘aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all ‘art. 416 bis c.p. Con la re’idiva genevica per entrambi In Balestrale dai gennaio alfe hbraio 2010 BOMM4 RITO Alfonso (in concorso con Jrc .1 ‘‘ sa,d”’ per il quale iprocedc separutamente nelle forme ordinari e/ G) (n. 8 RRG) del delitto di estorsione ag.gravata (arlt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rei. al n.3 2 dell’ail. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv, nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criininoso, anche in tempi diversi, con l ‘esercizio di violenza e minaccia, derivante dalla loro appartenenza alla associazione majìosa denominata “Cosa Nostra segnatamenie alla jùmiglia majìos a di Partinico, ottenuto un ingiusto protìtlo ai danni di CA TALDO Francesco Paolo, CO. “. amininisiratore unico della “CA TALDO C’ostruzioni Sri, costrin gendolo ad acquistare il calcestruzzo dalla ditta EDIL Village sri, gestita di fatto da ARCA BA 5(10 Alessandro, ad un prezzo superiore rispetto a quanto in precedenza versato ali impresa Geo Sistemi s. r. 1. di cui è amministratore unico D ‘ARRIGO Domenico. Con i ‘aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui aii’art. 416 bis c.p. Con la recidiva generica per entrambi lo In Balestrate nell ‘aprile 2010 BOMMARITO Alfonso fin concorso con Arcabascio A/esssandro peri! quale si proced e separatamente nelle farine ordinarie! H) (n. 9 RRG) del delitto di eslorsione aggravata (artt. 81 cpv, 110 e 629 Co. 2° in rei. al n. 3 Co. 2 dell ‘ari’. 628 c.p. e ari’. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio /991 n. 203), per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, COfl / ‘esercizio di violenza e minaccia, derivante dalla loro appartenenza alla associazi one mafiosa denominata ‘Cosa Nostra segnatamente alla fimiglia mqìosa di Parti nico, ottenuto un ingiusto profitto ai danni dell ‘imprenditore PALA ZZOLO Domenico, costringendolo ad acquistare il caicesiruz:o dalla ditta EDIL Vi/lage sri, gestita di fatto da ARCA BASCIO Alessandro, ad un prezzo superiore rispe tto a quanto in precedenza versato all ‘impresa Geo Sistemi s. i’. i. di cui è amminist ratore unico D ‘ARRIGO Domenico. “, Con i ‘aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all ‘art. 416 bis c.p. Con la recidiva generica per entrambi In Partinico nel gennaio-fr bbraio 2010 PITARRESI Robe to, ORLANDO Pietro I) (n. 10 RRG) dei delitto di e.storsicne aggravata (‘ortI. 81 cpv, 56, 110 e 629 co. 2° in rei. al n.3 co. 2 dell ‘ari. 628 c.j. e ari’. 7 DL. 73 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 199] n. 203), per avere ottenuto compiuto, in conc orso tra loro, con più azioni esec’-i li ei re(1?sirn) di.veg;’c C; i11i?v,), anche in tempi diversi , con l’esercizio di violenza e minaccia, derivaitte di1la loro appartenenza alla associazione mofiosa denominata “Cosa Nosira segnulan lente alla famiglia nafìosa di Bolesirate, atti idonei diretti in modo nonequivoeo a cÒsTh ei’i? i ‘imprenditore LOMBAI?DO Salv atore a versare la somma di mille E quale ‘messa a posto alfine di procurarsi un ingiu sto profitto, con corr’ “, “, i danno della predetta persona offèsa, evento non verifica/osi per cause indipendenti dalla loro volontà. Con i ‘aggravante di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all ‘art. 416 bis c.p. In Balestrate nel mese di luglio 2010 PITARRESI Roberto L,) 12 R1?G,) del delitto di estorsione aggravata (artt. 8] cpv, 629 co. 20 in rei. al n.3 co. 2 dell’art. 628 c.p. e ari. 7 DL. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno /n. cri.:iwso, anche in tempi diversi, con l’esercizio di violenza e minaccia, derivante dalla appartenenza alla associazione mafiosa denominata ‘Cosa Nostra segnatamente alla “, famiglia ma/ìosa di Balestrate, ottenuto un ingiusto profitto ai danni dell ‘imprenditore CATALDO Francesco Paolo, costringendolo a versare, in due occasioni, la somma complessiva di 5.500 E quale ‘messa a posto Con i ‘aggrn’a:#e (li m’ere agito avvalendosi delle condiziovu (li CUI all ‘art. 416 bis c.p. In Balestrate nei luglio e agosto 2010 • PITARRESI M) (n. 13 RRG,) del delitto di estorsione aggravata (ari. 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell’ari. 628 c.p. e ari. 7 DL. 13 maggio !991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, con l’esercizio di violenza e minaccia, derivante dalla cpj. ii’(e i:t ali:t associazione ma/iosa denominata “Cosa Nostra segnatamente alla famiglia ma/Ìo a di Baie s’trate, ottenuto un i1giz’sto profitto ai danni “, de/i ‘imprenditore GAMBJN() Francesco, costringendolo a versare somma di denaro quale “messa a posto una imprecisata “. Con I aggi m’unte di mi aflo uv (lknaos i d ile condizioni di cui all art 416 bis c p In Balestrate accertato nel luglio PITARRESI Roberto N) (n. 14 RRG) del delitto di estorsione aggravata (ari. 629 co. 2° in rei. al n.3 co. 2 dell ‘ari. 628 c.p. e ari. 7 DL. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, in concorso Ira loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimi;ioo anchc n enpi diversi, COfl / ‘esercizio di violenza e minaccia, derivante dalla loro appartenenza alla associazione inallosu denominata “Cosa Nostra “. segnatamente alla famiglia majìosu di Balestrute, ottenuto un ingiusto profì 110 ai danni dell imprenditore LO MONACO Giovanni, costringendolo a versare la somma complessiva di 4 mila € quale “messa a posto Con i ‘.i ì’i,’c nt di cn’’”e agito avvalendosi delle condizioni di cui all ‘ari. 416 bis c.p. In Bulestrate accertato nel luglio 2010 PARAIiISC iZ!vro fin concorso con Bro/o Giizjanco per i! qziak si procede separatamente nelle jiìrme ordùzarieJ . O,) (n. 15 RRG) Del delitto p. e p. dagli ai-tr. 110 c.p.. -124 c.p. in relazione all ‘a 23 ri. 1)1. 152/91, per amere, i;»i concorso tra loro, incendiato, alfine di danneggii”e. ‘nediante flc’cido iFlFìc!nimahile, / ‘(m/ove:iw-n Lancia Y targata DBJ3OMR di MONTALBANO Valentina, ma nella disponibilità di GAROFALO Maurizio, agendo con le modalità di cui ail’art. 416 bis cp. In Partinico il 2.12.2008 TAGLIAVIA Francesco, PARADISO Elviro fin concorso .on Bro’o Con[’oc’o per il q!1(Ik si procede separumainense iielle farine ordinariej P) (n. 16 RRG) Del delitto p. e p. dagli arti. 110, 635 c.p., arI. 7 D.L. 152/91, per avere in concorso tra loro, danneggiato, mediante la rigatura ad entrambe le fiancate laterali ed alla carrozzeria sia anteriore che posteriore, nonché tagliando tutti e quattro i copertoni, l’autovettura AUDIQ7DD493RYdI cATALD() c;iuseppc, agendo con le modalità di cui all irt. 416 bis c.p. In Borgetto il 20.8.2009 . SALVAGGIO Daniele Q) (n. 18 RRG) Del delitto p. e p. dagli artI. 8] cpv c.p., 73 bis D.P.R. 309/90, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, senza l’autorizzazione di cui all ‘ari. 1 7 e fuori dalL poIes.previstc dall’art. 75 stessa legge, detenuto, al fine di cedere a tale Toto’ non identificato, imprecisate quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana, nonché per avere detenuto, alfine di cedere a MADMOUNERachid, sostanza ;1upefucenie del tipo cocaina. In Partinico il 6 e 24 ottobre 2009. SALVAGGIO Daniele R) (n. 19 RRG} De! delitto p. e p. dagli arti. 8] cpv c.p., 73 bis D.P.R. 309/90, per avere, senza l’autorizzazione di cui all ‘ari. 17 e fiori dalle ipotesi previste dall’ari. 75 tessa legge. con più azioni esecutive di un medesimo disegno criT2inoso, a’ìche in tempi diversi, detenuto, alfine di cedere a Vito Scianna e Giarraffa Gaetano, sostanza stupefacente del tipo cocaina in cambio di una somma d denaro. In Partinico il 3 marzo 2009 il 2 maggio 2009 ed il 23 ottobre 2009 SALVAGGIO Daniele S,) (n. 20 RRG) Del delitto p. e p. dall’ari. 73 D.P.R. 309/90, per avere ceduto, senza / ‘autorizzazione di cui all ‘ari’. 1 7 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 stessa legge, in cambio di una somma di denaro, a Calvaruso Salvato ounza S’tzipe/aceflte (lei ti]o Cocaina. In Partinico il 24 aprile 2010 . SALVGGIO Daniele T) (o. 21 RRG) Del delitto p. e p. dall ‘art. 73 bis D.P.R. 309/90, per avere, senza l’autorizzazione di cui ali ‘un. 1 7 efliori dalle ipotesi previste dall’ari. 75 stessa legge, detenuto, al fine di cedere a Geraci Bernardo in cambio di una so imu it ci iciro. s.sc’iza slupefacenie del 111)0 cocaina. In Partinico il 30 maggio 2010 . SALìGGJì Daniele U,) (n. 22 RRG) Del delitto p. e p. da/I ‘ari. 73 bis D.P.R. 309/90, per avere, senza / ‘autorizzazione (li citi all ‘ari’. 1 7 e fuori dalle ipotesi previste dall’ari. 75 stessa legge, detenuto, al fine di cedere a Al/ano Antonino in cambio di una soErhu it LI? 1r(I ..‘;‘tza stupefacente del tipo cocaina. In Partinico nei primi giorni di maggio 2010 (:I e nei confronti di LUNETTO Rosario, nato a Palermo il 24.11.1970 e residente a Partinico via Vicenza n.3 rappresentato e difeso dall’avvocato Katia La Barbera del Foro di Sciacca: COMUNE DI PARTINICO, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Gianni Giacomo Palazzolo; , COMUNE DI BALESTRATE. in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall ‘avvocato Gianni Giacomo Palazzolo; , COMUNE DI CARINI, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Gianni Giacomo Palazzo lo; ASSOCÌAZONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianni Giacomo ialazzc’1o; CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL’AREA INDUSTRIALE in persona del legale rappresentante pro tempoore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianni Giacomo Palazzolo ASSOCIAZIONE ONLUS “COMITATO ADDIOPIZZO” in persona del leg.rapp. Forello Salvatore, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio D’Antoni del foro di Palermo; CENTRO STUDI PIO LA TORRE ONLUS in persona del presidente Vito Lucio Lo Monaco difeso daliavv. Fitore barcellona del Foro di Palermo; Confcommcrcio Palermo Federazione Provinciale del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese di Palermo, in persona del legale - — rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gaetano Fabio Lanfranca del Forod Paerrio; Associazione Antiracket” Coordinamento delle vittime di estorsione ,usura e mafia ONLUS, co sede in Palermo. rappresentata e difesa dall’avvocato Fausto Maria Amato d Foro di Palermo; ‘ Associazione Antiracket SOS Impresa Palermo, con sede in Palermo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fausto Maria Amato; Associazione Antiracket, Solidaria SCS — ONLUS. con sede in Palermo in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Maria Amato rta. IN QUALITA’ DI PARTI CIVILI COSTITUITE . come appresso: Lunetto Rosario, Associazione ONLUS Comitato Addiopizzo”, 11 Centro Studi ed iniziative Culturali Pio La Torre ONLUS Palermo. nei confronti di ciascun imputato; Associazione antiracket e antiusura “Coordinamento delle vittime di estorsione ,usura e mafia- ONLLS, Associazione Antiracket e Antiusura “S.O.S. PALERMO”, — Associazione Antiracket e Antiusura I 4 “SO DARIA I S.C.S. — ONLUS”, Confcommercio Palermo, nei confronti di ciascun imputato ad eccezione di Cassarà Damiano; • Il Comune di Balestrate nei confronti di ALFANO Francesco, BOMMARITO Alfonso, CORRA() Ambrogio, ORLANDO Pietro. PITARRESI Roberto. SALVAGGIO Santo Daniele, SCALICI Alfonso, TAGLIAVIA Francesco, TAGLIAVIA Giovanni Battista, VITALE Giovanni, VITALE Leonardo; Il Comune di Partinico nei confronti di ALFANO Francesco, BOMMARITO Alfonso, CORRAO Ambrogio. iITARRESI Roberto. SALVAGGIO Santo Daniele, SCALICI Alfonso, TAGLIAVIA Francesco, FAGLIAVIA Giovanni Battista, VITALE Giovanni, VITALE Leonardo; Il Comune di Carini nei confronti di: Paradiso Elviro e di Tagliavia Francesco; L’assocaz iie kdiistriili della pro incia di Palermo nei uwfronti di LFANO France BOMMARITO Alfonso, CORRAO Ambrogio, ORLANDO Pietro. P1TARRESI Roberto, SALVAGGI() Santo Daniele, SCALICI Alfonso, TAGLIAVIA Francesco. TAGLIAVIA Giovanni Battista, VTTALE Giovanni. VITALE Leonardo; Il Consorzio per lo sviluppo dell’Area Industriale nei confronti di Paradiso Elviro e Tagliavia Francesco; Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo nei confronti di ALFANO Francesco, BOMMARITO Alfonso. CORRAO Ambrogio, ORLANDO Pietro, PITARRESI Roberto. SALVAGGJ() Santo Daniele. SCALICI Alconso. TAGLIAVIA Francesco, TAGLIAVIA Giovanni Battista, VITALE Giovanni, VITALE Leonardo . COCOOCCOOC) D0000)00000000000000C D000000000 SVOLGIMENTO DEL PROCESO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con richest9 Palermo — leposta in can.’elleria il 17 gmgno 2011 la Procura della Repubblica di D.i). A. ha chiesto il rinvio a giudizio degli imputati emarginati esteso elenco, come si spcificherà — All’udienza l 21 luglio 2011 flssat3 indicati in più - per rispondere dei delitti loro ascritti in rubrica. COfl il decreto 22,’6/201 I di qJesto Ufficio costituvrno parte civ i soggetti persone fisiche, Enti e Associazioni , come si indicato. Con le ordinanze Jl 21/7 e el 30/9/2011. sulla opposizione delle difese degli imputati questo Giudice respingva le ccccioni iorinu1ate. All’udienza del 30 / 9 ha depositato memoria la difesa di Arc9basrio Al sandrc ordinaric -- per il quale si procede separatame:ite con le forme 9 qual ha erntestato l’utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per contrasto , con Fart. 203 C;cIrma i r.f).p. cc pone divieto dclI’utilizzazione delle fonti conflienziali ove gli infnrmator/ neri ‘;ano esaminati udienza come testunoni o asintiass. ii. Alla medesima la difesa di Paaiiso F!’iro h chiesto rrcliinarn’ete trascriversi le intercenazig telefoniche operate ne!l’autovetiira i uso dio stesso in for7a del decreto del l6/9/200k 2034 mt. Con successiva ordinanza del 7 ottobre 2011 il Giudice ha rigettato l’eccezione postulata nell’interesse di Arcabascio sul rilievo , sostanziale, che il divieto è scriminato là dove si tratti di un coacervo di fonti investigative o di elementi probatori che rivestano idoneità ai fini della valida attivazione dello strumento di indagine, a parte ogni diverso rilievo inerente la circostanza che quella di “riservata attività, investigativa” di polizia non è nozione coincidente con l’attività di ricezione della delazione. Con la stessa ordinanza del 7/10/2011 il Giudice in relazione alla ritenuta rilevanza dell’atto istruttorio richiesto dal Paradiso ha disposto perizia fonica allo scopo di trascrivere a stampa le intercettazioni remotizzate informaticamente dalla P.G. All’udienza del 21 ottobre 2011 , sulle richieste di giudizio con le forme del rito abbreviato postulate dai difensori e dagli imputati personalmente il Giudice ha ammesso al giudizio con le predette forme Vitale Giovanni, Corrao Ambrogio, Tagliavia Francesco, Salvaggio Santo Daniele, e Tagliavia Giovanni, fissando per il processo l’udienza del 16 dicembre 2011. Alla medesima udienza hanno altresì formulato richiesta di giudizio abbreviato : 1) lo Scalici Alfonso, il quale lo 15/4/1966) , ha condizionato all’audizione di Di Maria Vincenzo 2) il Bommarito Alfonso , (Terrasini, il quale lo ha condizionato all’audizione di Cataldo Francesco Paolo, di Gusmano Alessandro e di Timpa Vita; 3) il Cassarà Damiano il quale lo ha condizionato all’audizione del Cuccia Costantino, all’esame dell’inputato e a produzione documentale, consistente nella copia di un assegno bancario e nelle fotocopie di buoni benzina; 4) Pitarresi Roberto il quale lo ha condizionato all’audizione della persona offesa Lombardo Salvatore e alla trascrizione, nella quale ha insistito, delle intercettazioni telefoniche limitate al progressivo n. 60 e 512 del 6 e del 31/7/’ 11 e al progressivo n. 20 del 2/7/’lO; 5) Orlando Pietro il quale lo ha condizionato all’audizione del medesimo Lombardo Salvatore, 6) Vitale Leonardo il quale lo ha condizionato all acquisizione di documeiti \ \f depositati dalla difesa (pagg 270/326 del fascicolo dell’udienza), nonche all’audizione Cassarà, Damiano, di Solleva Antonio e Rizzo Giuseppe, testi cui ha parimenti condizionat 19 la richiesta di giudizio abbreviato condizionato 7) l’Alfano Francesco; 8) Paradiso Elviro il quale lo ha condizionato all’audizione di Mancino Maria Venera e alla trascrizione delle intercettazioni ambientali già richieste dal Pitarresi Roberto. Con l’ordinanza del 26/10/201 lil Giudice ha ammesso anche i predetti imputati al giudizio abbreviato, con le integrazioni istruttorie postulate , ha disposto il generale stralcio delle posizioni interessate al rito e fissato per questi imputati l’udienza del 16 dicembre 2011; mentre per gli imputati Arcabascio Alessandro, Brolo Gianfranco, Cataldo Salvatore, Culcasi Carmelo, Di Giuseppe Francesco Paolo, Guzzo Girolamo, Lamberti Salvatore, Lu Vito Antonio, Lupo Lorenzo e Rizzo Roberto l’udienza preliminare si concludeva con il rinvio a giudizio che veniva disposto con decreto letto all’udienza del 7/11/2011. Il giudizio nelle forme che sono state ammesse dal giudice con le ordinanze 21 e 26 ottobre 2011 si è svolto nelle udienze istruttorie del 16 dicembre 2011, del 13 gennaio 2012 e del 24 febbraio 2012; le parti hanno quindi discusso e precisato le conclusioni, ed esattamente la Procura della Repubblica alle udienze del 24 febbraio, 2 e 12 marzo, le parti civili all’udienza del 14 aprile, le difese degli imputati alle udienza del 26, 30 marzo, 4 e 5 aprile. Hanno reso dichiarazioni spontanee nel corso del processo Paradiso Elviro e Vitale Leonardo All’udienza del giorno 11 aprile il Giudice in esito alla camera di consiglio, ha emesso sentenza come da dispositivo di cui ha dato lettura. 00000000000000000000000000 I fatti e le responsabilità che si giudicano richiedono una premessa , inerente alle fonti di prova utilizzate. Le contestazioni elevate con la richiesta di rinviò a giudizio del 17/6/2011 sono suffragate dal P.M. attraverso un compendio probatorio che è individuato, dalle risultanze di intercettazioni telefoniche, attivate su impulso della P.G. 20 competente . La valenza processuale dei relativi atti oltrepassa i limiti della stessa funzione che ne è delineata ai sensi degli artt. 266 e segg. c.p.p; essa trova completamento nel compendio investigativo dei risultati d’indagine di P.G. dati da perquisizioni , rapporti di polizia, informazioni testimoniali o dichiarazioni accusatorie rese da imputati di reati connessi e collaboratori di giustizia aventi ad oggetto fatti di particolare criticità criminale che hanno contraddistinto il territorio di Partinico e dei Comuni limitrofi (Carini, Balestrate, Borgetto, Trappeto). Il predetto compendio, che si è esteso alle sentenze che hanno interessato negli anni quel territorio e che costituiscono la storia giudiziaria, alla cui luce poter leggere e giudicare i fatti, è stato integrato dall’attività istruttoria svolta con l’esame dei testi ammessi, e costituisce una fonte di valutazione di primaria importanza che permette — che ha permesso - di poter valutare e correttamente inquadrare l’elemento della “solidarietà associativa”, o di gruppo, quale connotazione del coagire criminale sul territorio di attività dell’associazione a delinquere, e cioè dei suoi soci, in adesione al pactum sceleris criminale che la Pubblica Accusa ha sostenuto nel chiedere il rinvio a giudizio, nella continuità epocale, storica, che sul piano fenomenico costituisce la matrice della stessa stanzialità delittuosa. Va precisato che si tratta di fenomeno la cui ricostruzione , prima ancora che sul piano giuridico, può apparire sofferta in relazione alle vicende investigative di polizia, agli arresti e alle decapitazioni che hanno compromesso la stessa identità monolitica dell’associazione a delinquere di stampo mafioso di Partinico. Tale identità, secondo la stessa storicizzazione dei modelli e delle ricostruzioni giudiziarie, acquisite oramai al patrimonio culturale e giurisprudenziale (oltre che al fascicolo), è disvelata da concetti ricorrrenti nelle fonti probatorie e negli atti processuali, e catalogabili nella nomenclatura di nozioni come di “strutturazione della organizzazione mafiosa”, di “competenze”, di “controllo del territorio”, referenziali e tipiche del fenomeno che è indagato, dalle sue stesse origini; oltre ad espressioni o a nozioni linguaggio significanti nella semantica mafiosa di “sodale”, “associato”, “sostituti”, di gruppo”, “elementi di comando”, “alleanze strategiche”, “combinato”. 21 Sul piano più strettamente giuridico, si tratta di fenomeno che necessita di una valutazione di coerenza ,o di correlazione normativa, che consenta la ricond uzione del fenomeno, siccome coagulatosi nelle odierne imputazioni, in adesione esclusiva agli elementi della fattispecie incriminatrice; tenendo conto del fatto che la stessa vitalità dei gruppi crimin ali appare contrassegnata da quell’ evoluzione (di costume, delle regole, degli obiettivi, che nell ‘ambito malavitoso attengono alle stesse ragioni ed esigenze della riservatezza criminale — o omertà — che sovrintende all’azione e all’attività penale illecita) e che consen te di potere riscontrare sul piano processuale della valutazione probatoria dei fatti, che la stessa “appartenenza” alla (ad una) associazione a delinquere di stampo mafioso passi non già necessariamente da una “combinazione” o cooptazione , di cui si debba dare testimonianza come avvenuta secondo particolari regole statutarie, ma che detta appartenenza sia viceversa caratterizzata propriamente, sul piano fenomenico , dalla tipicità di un modello o da indici di condotta, penalmente sanzionati che contraddistinguono la “partecipazione “del soggetto al programma criminoso e la cui prova ne fonda la responsabilità per il delitto . , Nella ricerca della peculiarità dei predetti elementi quale parametro del giudizio, è possibile , cogliere la ragione della stessa evoluzione legislativa che è conflu ita nella previsione della fattispecie di cui all’art. 416 bis quale specificazione, per la peculia rità del metodo che deve , contraddistingueme la condotta, dell’associazione a delinquere. Per quanto riguarda le risultanze delle intercettazioni telefon iche, depositate, trascritte e pubblicate nelle informative di polizia, in cui sono rassegnati i risultat i investigativi, si tratta di problema di non secondaria importanza, allorché si verta in giudizi o abbreviato, e quindi non sia possibile - al di là delle stesse integrazioni istruttorie disposte - un esame diretto dei protagonisti e autori delle dichiarazioni e dei dialoghi. Ne va precisa to, dunque, il criterio di valutazione e di utilizzazione Esso non si sottrae al nscontro di coerenza logica di sensi dell’art 192 conimi 1 e 2 c p,p deve rivestirsi qualsiasi elemen to o principio di pr ove si tenga conto del fatto che non si tratta di dichiarazioni rese nell’in dagine o nel 22 con le relative formalità o i vincoli del giudizio e gli effetti procedurali siccome sanzionati; e che quindi esse e rimangono assoggettate ad un vaglio critico che va ben oltre la verifica ,con applicazione dell’ordinario canone logico ned ermeneutico, della credibilità del dichiarante o del riscontro estrinseco della dichiarazione; ovvero , quando la dichiarazione coinvolge la responsabilità del terzo, la valutazione della dichiarazione va ben oltre la questione della semplice inapplicabilità delle regole processuali che sovrintendono alla validità della chiamata del terzo correo ex art. 192 comma 3 c.p.p, per la semplice ragione che non si tratta , di dichiarazioni rese nel processo. E non sempre o necessariamente, questo si traduce in un , vantaggio per il giudizio in forza di una (normalmente) ritenuta, o presunta, genuinità o sincerità della dichiarazione intercettata e raccolta. Il criterio di valutazione della prova documentale così ottenuta in sede di indagine, e costituita propriamente dalla trascrizione del tabulato operato dalla P.G, ovvero della dichiarazione propalata, è tuttavia idoneo, con i limiti evidenziati, a radicare una valutazione di concludenza probatoria dei fatti e dei comportamenti indizianti, delle condotte penali e, in specie, delle relazioni di gruppo e associative come fatti dichiarati e avvenuti e che non può sottrarsi al criterio della intellegibilità che costituisce da tempo principio sanzionato dalla Corte Suprema di Cassazione. Subentra, come comprimaria, la questione della interpretazione, che involge l’analisi del significato dei dialoghi, della loro conducenza cronologica e / o sistematica, e ciò in relazione alla specifica offesa giuridica o alla res illicita indagata, aspetto questo sul quale le difese in questo processo hanno spesso insistito nella discussione , al fine di criticare la base accusatoria della Procura della Repubblica, e sul quale vale spendere qualche riflessione. E’ noto infatti Corte — — per essere peraltro il punto materia della giurisprudenza della Suprema che la concludenza dei contenuti delle conversazioni intercettate vada assoggettat4C vaglio critico e serrato, essendo i dialoghi spesso criptici, per la stessa spec consapevolezza che hanno i soggetti dialoganti d’essere intercettati. Il che significa che ‘ soltanto occorre un’opera proficua di traduzione di parole o nozioni o concetti “idiomatici” ricorrenti nella specie, in quello che è il comune frasario o intercalare mafioso dei dialoghi , (come per esempio comprendere il significato dei termini “officina”, “andare in ferie”, “essere posato”, “messa a posto” “tingere”, “fabbricato”, “fondazione” ecc, ecc.) ma occorre darsi ; atto che a fronte della consapevolezza che spesso i mafiosi hanno, dissimulandola, dell’essere intercettati e dell’essere pertanto oggetto di investigazione, il collagene logico della valutazione critica probatoria, secondo il citato canone dell’art. 192 commi i e 2 c.p.p, va certamente dimensionato all’operazione del controllo del significato intrinseco delle parole e dei dialoghi utilizzati, per il fine di sottrarlo alla stessa possibile intenzione dei loro autori che sia volta ad una ricostruzione non veritiera ovvero deliberatamente fuorviante dei fatti e delle responsabilità. Questa è per certi versi, talora, la maggiore insidia del giudizio allo stato degli atti celebrato con il rito abbreviato. E’ questa, in generale, la regola principe del processo che i difensori degli imputati hanno , ben governato là dove, per i fini di difesa, non hanno esitato a denunciare l’inaffidabilità e l’inattendibilità dei propri assistiti e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni a loro carico intercettate, essi stessi, nell’evoluzione di tempi e di regole, portati ad esempio di millanteria, spocchia o falsità (vedasi, ad esempio, il vaglio critico relativo alle intercettazioni a carico del Pitarresi, in relazione al metodo suadente e persuasivo dallo stesso utilizzato per convincere le vittime delle sue estorsioni “. . .ma qui pagano tutti, tizio, caio ec.ecc...” , dalla difesa stigmatizzato come la condotta di un millantatore Né può omettersi il rilievo che, anche là dove in sede di interrogatori successivi agli arresti del novembre 2010 i “soggetti intercettati”hanno dimostrato di sapere ben governare gli strumenti processuali dell’ interlocuzione probatoria, ritrattando la veridicità del contenuto di taluna dichiarazione, ovvero ascrivendòla a spacconeria o ad opinione o ad altro, il quadro complessivo, secondo quanto si specificherà esaminando ciascun reato, ne resta Talora, infatti, in sede di interrogatorio il soggetto ammette di avere fatto una H dichiarazione per ischerzo (vedasi, per fare un esempio, l’interrogator io del Brolo con riferimento alla questione dell’appartenenza come referente mafios o del Lu Vito; ovvero a dichiarazioni del tenore “credo che queste vicende se le sia invent ate di sana pianta”: esemplificativamente, con riferimento al racconto del Paradiso, nell’au dizione del P.M. nel 2011, in cui si riferisce della posizione del Tagliavia Francesco nel 1998, come elemento praticamente sotto il tiro dell’associazione mafiosa; e che lo stesso, per via dell’amicizia con il Tagliavia, aveva rischiato di essere ucciso. Si tratta quindi spesso della valutabilità, in buona sostanza, o del vaglio critico della dichiarazione utilizzata, in applicazione dello stesso principio di scindib ilità,se ben si osserva, che regge la formazione della prova testimoniale formazione processuale orale e diretta — — benchè in quest’ultimo caso si tratti di che nel procedimento di acquisizione e valutazione della genuinità probatoria o rappresentativa di un evento consente di disting uere la certezza fattuale (nella sua stessa valenza concludente ex art. 192 comma 2 c.p.p.) dalla inidoneità rappresentativa di un certo fatto, per la caratura meramente opinionistica del contenuto della dichiarazione e la carenza di qualsiasi elemento di riscontro estrinseco che ne consenta una contestualizzazione o verifica; epurando quindi le predette acquisizioni, là dove si sottraggano al vaglio di conducenza normativa, di quelle aporie concretamente non significanti, o inidonee o inattendibili: ufficio, questo, che trova un primo valido e insostituibile riscontro elaborativo nelle informative di polizia. E là dove la ricostruzione logica di tutti gli elementi a disposizione del proces so, operata in esclusiva conformità del dettame codicistico in tema di prova, suggel li le ragioni di un giudizio di responsabilità, sussistono plausibili ragioni, coincidenti con la regola del libero convincimento del giudice, per reputare la ricostruzione del fatto che il P.M. ha offerto al giudizio prossima ad una certezza o verità storica (processuale). Può giovare al riguardo un’osservazione, individualizzante del criterio. Se gli organi inquirenti, attraverso l’attività di interpretazione delle frequentazioni, controllate con il metodo del pedinamento, del controllo dei dialoghi intercettati riescono a ottenere recte: sono riusciti ad ottenere - — un parametro di lettura che ha consentito loro di recepire, correttamente, il contenuto dei messaggi dialogati, e di procedere così a idonea e fruttuosa attività di polizia , è consequenziale che detto parametro interpretativo (comprensione dei dialoghi, delle intenzioni e imputazione psicologica delle condotte) debba valere nella stessa indagine (tra gli stessi concorrenti e coimputati) al fine di spiegare o di qualificare la matrice delle singole condotte penali o degli accordi associativi per commettere i reati in esame. • Questi parametri hanno implementato il successo dell’attività inquirente di rielaborazione dei dati acquisiti, di osservazione e di arresto che è confluita nella informativa di polizia , da ultimo Legione Carabinieri Sicilia, Gruppo di Monreale del 19 luglio 2010, che costituisce il capisaldo d’accusa fondante la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Pubblica Accusa. In questi termini, ed entro i limiti delle conclusioni che sono state rassegnate con la decisione di cui il G.u.p. ha dato lettura all’udienza del giorno 11/4/2012 può dirsi esatta e corretta l’affermazione dell’Ufficio di Procura là dove è precisato che, in considerazione della mole di intercettazioni svolte e di soggetti intercettati, deve dirsi che la situazione rappresentata da tali mezzi di prova è esattamente rispondente alla realtà dei fatti (richiesta di o.c.c. del 21/9/2010, pag. 34). ANCORA SULLA QUESTIONE DELLA UTILIZZABILITA’ DELLE PROVE - L’ECCEZIONE ARCABASCIO All’udienza preliminare del 7 ottobre 2011 la difesa di Arcabascio Alessandro, imputato per , il quale si procede separatamente con le forme ordinarie, ha eccepito l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazoni telefoniche nella parte in cui l’attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche e ambientali è stata perorata dalla P.G. sulla base di polizia avviatesi sulla base di riservate investigazioni, e ha invocato la Cassazione Penale, n. 830 del 3 1/5/2011. Deve essere qui richiamato il contenuto della ordinanza di questo G.u.p. del 7/10/20 11 nella parte in cui si afferma che la questione della valutazione dei gravi indizi di reato, per effetto del divieto di cui all’art. 203 siccome richiamato dal comma I bis dell’art. 267 c.p.p. non può porsi là dove la richiesta di autorizzazione all’ intercettazione non trovi fondamento nella propalazione del “confidente” di polizia ma investa un coacervo di risultanze investigative concernenti altresì l’acquisizione di servizi di osservazione di polizia in progressione investigativa, come nella fattispecie (vedasi pagina 5 della richiesta di emissione di O.C.C.C. stralcio n. I 847/’09 agli atti)). D’altra parte la nozione di “riservate acquisizioni”, che è già contestata dall’Arcabascio per assumerne l’inidoneità in funzione dell’attivazione dello strumento di investigazione, è cosa diversa da quella di informatore di polizia utilizzata dall’art. 203 c.p.p., che l’art. 267 c.p.p. esclude, Il concetto di “riservate acquisizioni” diversamente da quello di informatore di polizia, attinge a tutto quel complesso di attività di polizia, quali sono ad esempio i pedinamenti di polizia nei confronti di quei soggetti che i Carabinieri sospettino di reato che è suscettibile di proiettare sulle investigazioni un mosaico di spunti di indagine sul territorio, anche per fatti che appaiano collegati o connessi: ossia di tesaurizzare quel moltiplicatore di conoscenze che è dato possedere dall’attività istituzionalmente spiegata. Questo appare il significato più concludente da trarre dall’espressione che ha utilizzato la P.G. al capitolo Il della informativa 19/7/2010, pag. 10. La conclusione è altresì confortata dal rilievo che in nessuna delle informative in atti la P.G. ha mai richiamato la propalazione di un confidente di polizia. Ne deriva, pertanto, che nel giudizio de libertate , già portato alla cognizione della Corte Suprema di Cassazione, nel procedimento esitato con la menzionata pronunzia, può reputarsi finanche atteggiamento interpretativo estensivo della richiamata disciplina, là dove si muova presupposto che i gravi indizi legittimanti un’intercettazione telefonica o ambientale debbano 27 fondarsi su fonti di prova acclarate ; ma una volta che sia chiarito il significato dinamico del concetto di riservate investigazioni , per come riferito, non sussist ono ostacoli per una piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. La necessità di individuare il criterio ermeneutico e interpretativo , ovvero di definire il parametro valutativo dei documenti / fonti di prova, si allinea “palett ai i”, per così dire — che non sono derogabili nell’apprezzamento della metodologia d’inda gine e degli strumenti e dei mezzi istruttori utilizzati valutazione dell’Ufficio G.i.p. dall’Ufficio della Pubblica Accusa così come offerti alla - fissati dalla giurisprudenza di legittimità, in una materia nella quale il problema della corretta ricerca delle fonti di prova nell’ambito delle investigazioni e delle deleghe d’indagine deve trovare un punto di contemperamento che va individuato nella plausibile o razionale concludenza del materiale documentale così ottenuto: il quale deve rivestirsi di quella coerenza che i riscontri fattual i emergenti nell’indagine devono imprescindibilmente arrecare per definire l’antigiuridic ità e l’offensività delle condotte imputate, posto che l’indagine preliminare non è propria mente un processo sui dialoghi. Tale premessa consente di affermare con sicurezza che la forza probatoria dei predetti • documenti è suggellata, per così dire, non soltanto dagli esiti dell’is truttoria orale che la Procura della Repubblica ha svolto nei mesi successivi agli arresti chiesti e ottenuti a carico degli imputati ,con le audizioni dei mesi di dicembre 2010, gennai o 2011; ma altresì che la predetta forza o pregnanza probatoria è intimamente correlata ai risultati di indagine collegate o connesse, quali elementi di valenza imprescindibile, costitu e iti dagli interrogatori dei collaboratori di giustizia Seidita Michele, del quale sono stati allegati i verbali delle dichiarazioni rese all’inizio della sua collaborazione, sin dal novem bre 2002, nonché della deposizione come teste assistito innanzi alla data 7/7/2010 nel procedimento n. 3 80/’ 10 ; e da ultimo dell’in terrogatorio di 28 Andrea del 10 luglio 2011 che è stato depositato in forma riassuntiva dalla Procura della Repubblica in data 4/7/2012 e nel testo integralmente trascritto il 28/10/2011. Le testimonianze del Seidita, in particolare, contribuiscono a consentire una ricostruzione delle dinamiche, storicamente, dei conflitti malavitosi locali , delle ingerenze delinquenziali avutesi e sviluppatesi negli anni sul territorio in continuità con le vicende e la storia giudiziaria partinicese, come si è già osservato con il decreto 7/11/2011 di rinvio a giudizio a carico di alcuni dei coimputati: e in quest’ambito storico, comprensivo e territoriale, di giudicare oggi l’associazione mafiosa che è stata imputata, sul piano apicale, alla famiglia dei Vitale. Va del resto precisato che il lavoro dettagliato, particolareggiato ed esaustivo che ha impegnato in questi anni la Polizia Giudiziaria a cascata, e secondo le linee di sviluppo di una investigazione mai fermatasi con gli arresti operati in successione negli anni non può subire una diversa intellegibilità, entro i limiti già definiti dalla parte dispositiva della sentenza, resistendo con ogni ragionevole certezza al rischio di un travisamento della rappresentazione probatoria allorquando ,per esempio , nella materia di cui si tratta si versi in un’ipotesi di incontestabilità dei fatti che deriva da riscontri reali e indizianti, tipici della natura delle attività penali che sono state investigate: tali essendo le intimidazioni gli attentati incendiari, , i danneggiamenti riscontrati e testimoniati attraverso i quali ha operato la mafia che oggi è a giudizio (per un riferimento, Cassazione penale, n. 38915 del 17/1072007; e, sulla funzione di fonte diretta di prova della colpevolezza che è rivestita dagli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche, Cassazione Penale, n. 22391 del 2 / 4 / 2003). L’ASSOCIAZIONE MAFIOSA DI PARTINICO - EXCURSUS STORICO - PREMESSA 29 Il reato di associazione mafiosa che ai Vitale Leonardo e Vitale Giovanni è stato contestato - ai sensi del comma 2 della norma incriminatrice, in quanto artefici di una posizione dominante, ovvero di direzione e di reggenza del gruppo — è stato contestato a vari imputati, l’Alfano, il Bommarito, il Paradiso, il Pitarresi, il Selvaggio in riferim ento ad una varietà di condotte tipizzate, notoriamente sintomatiche, sulla base delle conosc enze relazionali che i processi di mafia hanno fino ad oggi consentito di acquisire, di quella specifica affectio societatis che costituisce l’espressione dell’appartenenza. Così, costitu iscono comportamenti oggetto di giudizio e di valutazione il sostentamento dei carcera ti e delle famiglie dei carcerati, attraverso le provvidenze materiali erogate, compo rtamento, individuerebbe una regola questo, che ferrea, scritta nel dna dei sodalizi, e dettata dalla “solidarietà , mafiosa” , che ad altro non può ridursi concettualmente se non alla sostituibilità relazionale dell’individuo. Al predetto principio di solidarietà corrispondere bbe (per il tempo della scarcerazione del detenuto mafioso) per regola sociale del gruppo l’obbli gazione morale che , si traduce nell’essere a disposizione del gruppo da parte del sogget to, e in perpetuazione, se si vuole,del vincolo del giuramento o di adesione: beninteso, si tratta di esperienza sostentamento dei carcerati - — quella del che al di là della questione della provenienza delittuosa dei denari che sono utilizzati e al di là della stessa psicologia o dell’in tenzione del soggetto di cultura mafiosa, non costituirebbe, in sé, ipotesi di reato; lo divien e all’atto stesso in cui il sostentamento alle famiglie esprima l’adesione a un modello di condot ta (la partecipazione per l’appunto al gruppo) volta alla tesaurizzazione di questi delitti, e costituisca contestualmente espressione ed esigenza di protezione, da parte del soggetto o della famiglia di appartenenza; e che nella sua ideale connotazione “caritatevole” da cui origina non può in se distinguersi, quale antitesi o contrapposizione, da ogni altra attivita o comportamento atto partecipativo specificamente indicativo di una sottoscrizione di accordi per commett4’ delitti, trattandosi pur sempre di un’associazione a delinquere. k 30 11 sostentamento della “famiglia” del carcerato diviene, pertanto, in generale, ove non sia disancorato dal delitto o dalla prassi malavitosa, fattore di copertura, con improbabili motivazioni di assistenza e di carità, di contesti culturali o di degrado criminale che detta provvidenza ricollegano al crimine. Tra le condotte sintomatiche della partecipazione alla associazione mafiosa si trovano così contestate altre attività di mediazione, tra i soggetti detenuti e quelli in libertà (funzionali alla cooptazione nel gruppo ovvero per la programmazione di specifiche attività illecite); l’essere stato punto di riferimento di una determinata area territoriale, o l’avere utilizzato la forza di intimidazione e dell’assoggettamento all’omertà che ne deriva per commettere reati contro la vita, l’incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio. Ora non vi è dubbio che dovendosi riscontrare la tendenziale svalutazione della testimonianza tout court quale prova avente ad oggetto l’appartenenza del reo all’associazione mafiosa e del suo formale inserimento nella compagine, devono reputarsi corroboranti dell’ipotesi accusatoria, sul piano deduttivo e come si preciserà oltre in motivazione, tutti quei comportamenti specificamente posti in essere dal reo che siano orientati alla programmazione, o ancora meglio alla sua presupposizione siccome riversata nell’accordo di società, avente ad oggetto la commissione di una serie di reati, che sono tipici o tipizzati , oramai, nel genoma delle associazioni criminali di stampo mafioso, e cioè le estorsioni, i danneggiamenti, e che sono stati parimenti contestati nella rubrica della richiesta di rinvio a giudizio come delitti fine del gruppo. L’espressione che vale a differenziare sul piano evolutivo della disciplina normativa , e sanzionatoria, l’associazione ex art. 416 bis dall’associazione a delinquere semplice ex art. 416 c.p. è data, in ogni caso, dalla centralità che nella fisionomia della associazione di stampo mafioso è data dal metodo mafioso , come avvalimento della forza di intimidazione di assoggettamento e di omertà che ne deriva perL commettere delitti, circostanza questa che identifica lo steso nucleo che aggrava ex art. 7 152 / 1991 convertito nella legge n. 203 / 1991 e si disvela espressamente, in relazione Nfla -‘ 31 modalità dell’approccio ai danni della vittima ; ovvero anche indirettamente, allorquando le modalità dell’ azione in relazione al tempo dell’esecuzione, all’oggetto o all’ ambito territoriale si rivestano, propriamente, della medesima pregnanza circostanziante che è il nucleo stesso del delitto di criminalità organizzata: deduttiva - e senza di che — sempre sul piano dell’inferenza lo stesso accordo per commettere delitti degrada alla fattispecie meno grave dell’associazione a delinquere semplice. LE IMPUTAZIONI E LE POSIZIONI APICALI DI VITALE LEONARDO E VITALE GIOVANNI NELLA CONTINUITA’ DELLA STORIA DEL MANDAMENTO DI PARTINICO La storia dl mandamento di Partinico è ben riassunta nella premessa della richiesta di emissione di ordinanza di custodia in carcere, che il P.M. ha operato con riferimento alla realtà del territorio (volume 1 del fascicolo), sulla base, innanzitutto, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Seidita, ascoltato nel corso degli anni e in vari procedimenti, come da interrogatori richiamati. L’attenzione delle forze dell’ordine alle dinamiche criminali sul territorio sono fatte risalire all’attività investigativa condotta sin dal 2004 dai Carabinieri del Comando di Monreale nel territorio di Partinico, Carini e dei Comuni limitrofi, aventi ad oggetto specificamente il monitoraggio di alcune imprese in odore di mafia e degli appalti pubblici che le stesse conducevano per la realizzazione del raddoppio elettrificato della tratta ferroviaria da Palermo / Centrale a Brancaccio e Carini. Si tratta di opere pubbliche la cui importanza, notoriamente, ha sempre attratto gli appetiti delle consorterie mafiose, o per l’imposizione di forme di “tassazione locale” , o per l’imposizione di modalità, fasi e tempi dello svolgimento dei lavori, in relazione ai quali le imprese hanno spesso operato, o sono state costrette ad operare, secondo organizzazione delle prestazioni del lavoro e degli appalti che hanno contestualizzazione e applicazione in aspro contrasto con le discipline di legge dello Stato, quasi si sia trattato di una sovranità del territorio del tutto separata dal resto dello Stato, come uno stato che opera all’interno dello stato. Storicamente il mandamento mafioso di Partinico è segnalato alle forze dell’ordine , alla direzione investigativa antimafia e alla Procura della Repubblica come uno dei più potenti presenti nel territorio della Sicilia. Ne sono stati capi storici Nenè Geraci, il vecchio, e Antonino Geraci il giovane entrambi deceduti (quest’ultimo è stato assassinato). , , La ricostruzione storica che gli organi di Giustizia Palermitani, con i citati collaboratori di giustizia Seidita Michele e, più di recente Manuel Pasta, hanno consentito di operare individua il predetto territorio di Partinico come teatro già nel passato di una lotta intestina segnata dall’aspra contrapposizione tra un’ala moderata, costituita dai predetti Geraci, dai fratelli Nania Filippo e Antonino, cIa Salvatore Lupo, Francesco Lo lacono e una fazione, che sarebbe risultata prevalente, facente capo alla famiglia Vitale, e in particolare, degli emergenti Leonardo (classe 55) e Vito, appoggiata dai corleonesi Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca, i quali avevano esteso la loro area di influenza nel predetto territorio con la longa manus della predetta famiglia (si fa integrale rinvio • , su questi aspetti, alla sentenza del Tribunale di Palermo sezione VII, del 917/1999 n. 31671’97 R.G.D.D.A. per il delitto di cui all’art. 416 , , bis c.p. a carico di Bonomo Giovanni, Nania Antonino, Vitale Michele classe 1957 e Vitale Vito). Che si sia trattato di un’ascesa e di un dominio sanguinano è riscontrato dalle pronunce giudiziarie versate nel fascicolo: in data 12 novembre 2005 la Corte d’Assise ha giudicato il predetto Vitale Leonardo clase ‘55 responsabile degli omicidi in danno di Barretta Giuseppe, Salvia Vito e Ortoleva Leonardo, tutti elementi vicini alla famiglia Geraci; in data 19/6/2000, la stessa Corte d’Assise di Palermo, III sezione penale, ha dichiarato la j, responsabilità penale in relazione all’uccisione di Geraci Antonio, il giovane, avvenuta IL *1N /11/1997, omicidio, questo, deliberato dal Vitale Vito 3—’ Con l’arresto dei predetti Vitale Leonardo e Vitale Vito nel febbraio 1995 ed aprile 1998, si sarebbe avuta una reggenza della sorella Vitale Giuseppa, la quale avrebbe retto le fila dell’organizzazione curandone gli interessi (si rinvia , su questi fatti, alla sentenza del Tribunale di Palermo, Il sezione penale del 14/6/2001, n. 1967/1998 R.G.D.D.A. a carico di Vitale Giuseppa e Vitale Leonardo per il delitto di cui all’art. 416 bis (versata agli atti del fascicolo ), e a cui sarebbe seguita, per espressa indicazione del Vitale Vito, la reggenza di Seidita Michele fino alla determinazione dello stesso di iniziare una collaborazione con la giustizia: collaborazione iniziata per come detto nel novembre 2002, che è seguita ad un fallito attentato alla sua vita (si rinvia alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo, VA sezione penale, n. 4158/’Ol R.G.D.D.A. a suo carico per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.), il quale si colloca nel contesto di altra contrapposizione accreditata nei rapporti con altra organizzazione armata , capeggiata dal Tagliavia Francesco e Alduino Francesco Paolo e Alduino Salvatore, questi ultimi due scomparsi , l’uno a seguito di omicidio, l’altro con il metodo della lupara bianca. Altro tassello significativo della ricostruzione della storia di questo mandamento è costituita dalla sentenza del Tribunale di Palermo, V” sezione del 27/10/2007 nel processo a carico di Vitale Leonardo + 26 per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p. e numerosi episodi di estorsione aggravata, che dimostra l’esistenza di un’organizzazione, senza soluzione di continuità, e di attività del sodalizio mafioso da parte di Vitale Leonardo e Vitale Vito attraverso l’appoggio e l’alleanza del Raccuglia Domenico, boss e pericoloso killer di Altofonte , detto il veterinario (di poi Shavè) , che è stato condannato per numerosi omicidi commessi nell’interesse di Cosa Nostra e per il delitto di cui all’art. 416 bis, e che è risultato avere svolto funzione di supervisione nel mandamento di Partinico (procedimento penale n. 10173/’02 N.R.) occupandosi della direzione del sodalizio, designando il reggente , indicando le attivita delittuose da compiere curando i rapporti con altre famiglie mafiose. La predetta sentenzi ricostruito l’organigramma del mandamento mafioso di Partinico sino al novembre 2004, 34 ruolo di vertice attribuito a Nania Francesco, nonché della famiglia mafiosa di Borgetto, retta da Rappa Francesco per designazione del Vitale Leonardo (classe ‘55) fino al novembre del 2004, epoca dell’arresto, quindi dal Corrao Salvatore fino al 15 aprile 2005 e, a seguire, dal Giambrone Giuseppe, tratto in arresto quest’ultimo il 27/10/2007. La sentenza G.u.p.Tribunale di Palermo del 14 /5/2010, emessa a seguito di giudizio abbreviato nel procedimento n. 10708/’08, ha per contro evidenziato che negli anni, in relazione al vuoto di potere realizzatosi tra il 2004 e il 2005 in detto mandamento si era occasionata altra faida mafiosa tra il gruppo Raccuglia Domenico, composto da Rappa Francesco, Corrao Salvatore, Salto Nicolò da un lato e la nuova fazione , emergente sul territorio, costituita da Giambrone Guseppe, Lo Baido Giuseppe e Giambrone Antonino, sostenuti dal Nania Francesco nonostante lo stato di latitanza negli U.S.A: faida che è stata contrassegnata dal predominio di Raccuglia Domenico, e sfociata in numerosi omicidi (Rappa Mario, Lo lacono Maurizio, Lo Baido Giuseppe, Giambrone Antonino). Questi gravissimi fatti di sangue dimostrano come il controllo del territorio costituisca espressione di un’egemonia o di un potere criminale la cui criticità si identifica nella stessa necessità - si potrebbe dire faatalistica - di corrispondere ad una vocazione, intrinseca allo stesso fenomeno indagato, e per la quale, in periodi di crisi, non può esistere sul territorio un’organizzazione malavitosa acefala, ovvero senza comando; oppure dimostrano che la criticità di questo stesso (stra)potere resta individuato in una sorta di fatale competizione anarchica, sanguinaria e sfrenata, insana e vendicativa che ha di mira il controllo dei profitti economici in aree industriali e commerciali particolarmente attrezzate ; e, come ultima derivazione ed effetto, il rapido rimpiazzo di sodali, gregari e capi a seguito dell’azione repressiva dello Stato (conformemente richiesta O.C.C. del P.M. 21/9/’ 10, pag. 30). L’organizzazione mafiosa oggi a giudizio è quel che resta degli organigrammi descritt--(t’\ i:; successivamente all’arresto di Shave Raccuglia Domenico avvenuto nel novembre del 209 - 1Àfp9: e fino alla riconquista del potere, come reggente , di Vitale Leonardo classe ‘86, figlio 35 Vitale Vito e nipote di Vitale Leonardo classe ‘55. Definisce il quadro del predetto organigramma mafioso il successivo arresto del Vitale Leonardo classe ‘86 nel marzo 2010 per rapina aggravata dall’uso delle armi e la reggenza da parte del fratello Vitale Giovanni fino al novembre 2010, epoca dell’esecuzione dell’ordinanza di custodia in carcere chiesta e ottenuta dal P.M. L’excursus storico /giurisprudenziale esposto introduce la rappresentazione di tutto quello che è accaduto in questo territorio; esso avvalora, nella progressione delle vicende, l’attività apicale di direzione e di responsabilità strategica che, nei fatti imputati, hanno assunto il . Vitale Leonardo prima, e quindi il Vitale Giovanni, quasi si tratti , propriamente, di una successione naturale che le stesse ferree regole della consorteria mafiosa tendono a legittimare iure sanguinis , ovverossia con la designazione del vincolo parentale; vieppiù quando essa designazione si appalesi sul piano funzionale e motivazionale delle aspirazioni associative quale scelta idonea nell’interesse del gruppo. Nei delitti imputati ai due Vitale, Leonardo classe ‘86 e Giovanni - ma, per derivazione, per tutti i soci di cui è stata dichiarata la responsabilità in questo giudizio - fanno dunque da raccordo ed elemento compattante le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia confluite nel fascicolo e sopra richiamate. . LA POSIZIONE DI VITALE LEONARDO CL. ‘86 Il Vitale Leonardo è stato giudicato responsabile del delitto di rapina aggravata dall’uso di armi con sentenza di primo grado confermata in Corte d’Appello di Palermo. La sua ascesa criminale è tratteggiata nella ricostruzione delle vicende del mandamento di Partinico dal Seidita Michele, già elemento di primo piano di Cosa Nostra arrestato nel maggio 2002, come detto, il quale, nel processo a suo carico per il delitto di associazione di,\ - stampo e mafioso e altro, si e autoaccusato sin dal 27 novembre 2002, di una serie di delitty \j’ (ì omicidiari Si tratta dei delitti che si collocano nel contesto della faida mafiosa cui si fl a,iv N accennato nella breve ricostruzione storica, operata in seno al processo a carico di Raccuglia Domenico + 10 . Il Seidita, in quelle dichiarazioni rese da teste assistito, ha dato atto della funzione “interlocutoria” svolta dal Vitale Leonardo, ancora minorenne, èfròa là indicazioni che il padrino del mandamento, Vitale Vito, manifestava dal carcere in ordine alla designazione del reggente, individuato nello stesso Seidita, e alla cooptazione del Vitale Giovanni, già emigrato in Germania, per incarichi di più elevata responsabilità nell’ambito dell’associazione. Queste dichiarazioni, al di là del vaglio critico sulla credibilità del teste che è, oramai suggellato nei processi in seno ai quali il collaboratore ha reso dichiarazioni, sono riscontrate nel contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche che dimostrano che sin dal 2003- 2004 il Vitale Leonardo era elemento di raccordo con i soggetti del sodalizio, sia dei liberi sia dei soggetti latitanti, come riproverebbe l’intercettazione della conversazione ambientale del 23 marzo 2003 tra il Vitale Giovanni e la cugina Vitale Maria nel corso della quale il primo rivela di avere consegnato al fratello un messaggio tramite un pizzino destinato al veterinario (Raccuglia Domenico), con il compito di recapitano al PRIMAVERA che a sua volta Io avrebbe dovuto portare al Corrao Salvatore. Ma la leadership del Vitale Leonardo classe ‘86 è fatto, per il vero, che trova attestazione, si può dire, e “certificazione” nei compendi probatori di accusa che hanno riguardato ogni indagine che, negli anni seguenti, ha avuto ad oggetto il territorio di Partinico, come nella sintesi della sua requisitoria il P.M. ha tenuto ad evidenziare all’udienza del 24/3/2012. Così ad esempio, nell’ambito dell’indagine preliminare n. 10708/2008, nelle conversazioni intrattenute tra il Corrao Salvatore e il Musso Santo (i cui contenuti sulle dinamiche territoriali appaiono prettamente conoscitivi e divulgativi) ricorre spesso il riferimento al “nico”, cioè il piccolo, identificato dalla P.G. appunto nel Vitale Leonardo di cui si discute, eisendo la sua posizfòne àorrelata per imrtanza a quella dél padre Vitale Vito. Ebbene, nelle predette conversazioni, il Vitale Leonardo è costantemente fatto segno, nell’opinione dei territorio e, in specie, nella funzione di raccordo con il latitante Raccuglia Domenico (in questo ultimo filone di indagine con il nuovo soprannome decriptato di Shave) che, storicamente, lo si è visto avere espletato una funzione reggente del mandamento. Nelle conversazioni ambientali del 1° settembre 2007 tra il Corrao Salvatore e il Musso Santo viene riferito di incontri tra il Vitale e il Raccuglia, e della disponibilità del primo ad aderire al sodalizio mafioso e a schierarsi al loro fianco. E’ questa la premessa, ovvero il primo esplicito riferimento a dichiarazione d’intenti o impegni di fedeltà, di tipo militare, che sono attribuite al Vitale Leonardo, e che si collocano nel sanguinoso contrasto che è stato fomentato tra la fazione di Partinico (in corso di riorganizzazione dopo gli arresti del 2003, 2004 e 2005) e la fazione interna dei Giambrone operante in Borgetto, contrapposizione che aveva generato una serie interminabile di omicidi. . Si tratta di un contrasto a tal punto cresciuto che nel colloquio del 30 dicembre 2008 il Corrao Ambrogio confidava al fratello Salvatore il sospetto che il tentato omicidio del Salto Nicolò, nel quale quest’ultimo malgrado le ferite riportate era rimasto miracolosamente vivo, fosse da ascrivere a Vitale Leonardo. Ad esso seguirà la incondizionata o formale cooptazione del Vitale Leonardo nella famiglia mafiosa. Ma non è tutto. La personalità criminale del Vitale Leonardo trova la significativa definizione di un quadro d’assieme nell’attività d’indagine che riguarda specificamente i fatti e le condotte che sono giudicate in questo processo. Le intercettazioni ambientali in carcere del 16 del 22 febbraio 2009 relative al Vitale Michele classe ‘57 riferiscono dell’attivismo del Vitale Leonardo e della matrice violenta che ne contraddistingueva l’azione , così come derivatagli dal padre, a dire del Vitale Michele; mentre in una conversazione intrattenuta tra il Leonardo classe ‘86 e il fratello Vitale Giovanni, all’epoca in carcere, emergeva come evidente il contrasto con lo zio Michele. E’ dai colloqui del 30 marzo 2009 e deI 4 aprile 2009 intrattenuti il primo al carcere di Spoleto tra il Vitale Leonardo classe 55 , Geraci Maria, la cognata Lo Baido Maria e il nipote Vitale Michele, e il secondo a la madre il Vitale Leonardo e il padre Vito che l’imputato ottiene il benestare della famiglia, ovvero l’investitura Alla pagina 70 dell’informativa di P.G. 19/7/2010 trova suggello la valutazione, convincente, dell’iniziazione “mafiosa”del giovane Leonardo ad opera del padre Vito, che appare attuarsi e concretizzarsi in termini certamente diversi rispetto alle comuni regole statutarie — Si rinvia ai documenti. Per il resto può affermarsi che la prova di questo delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso che è stato imputato al Vitale Leonardo sino all’arresto del novembre 2010 si trae dalle intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno fatto registrare il coinvolgimento altresì degli altri sodali, il Paradiso Elviro, il Brolo Gianfranco, il Pitarresi Roberto la cui prova dell’adesione all’associazione a delinquere di stampo mafioso di Partinico è altresì intimamente implicata dalla consumazione dei delitti che sono stati posti in essere quale esecuzione del pactum sceleris in cui si è sostanziato l’accordo di costituzione, e la cui dinamica ricostruttiva non può diversamente valutarsi che nei termini della presupposta adesione all’associazione a delinquere , come si specificherà (vedasi paragrafo pagina 104 e seguenti).. Nella conversazione ambientale del 15 novembre 2009 il Paradiso Elviro e il Brolo, commentando l’arresto del Raccuglia, dichiaravano che oramai Leonardo aveva il suo posto: e ciò perchè, avendo in precedenza operato sotto l’egida e la supervisione del Raccuglia, finchè lo stesso è stato libero, da quel momento esercitava il suo ruolo in esclusiva, e con speciali cautele: come nei rapporti con il Pitarresi Roberto, che il processo ha dimostrato essere un esponente dedito all’attività di raccolta del pizzo, e i cui incontri erano organizzati in maniera riservata dal Selvaggio Daniele. Questo è il risultato della lettura del passaggio significativo relativo alle intercettazioni 28, 30 maggio 2009, 10,11, 15,29 giugno 2009, 15, 18 luglio 2009, 16, 27 agosto, 2,5,8,12,15,23 settembre 2009, 7, 20, 27 ottobre 2009. Significativi appaiono altresì, per la valenza indiziante, i rapporti che il Vitale Leonardo ha intrattenuto con il Di Giuseppe Francesco Paolo, detto Ciccio Frisedda, soggetto che, imputato a conclusione di questa stessa indagine, e per il quale si procede con le forme ordinarie a seguito di decreto di rinvio a giudizio del 7/11/2011. è già stato condannato con , sentenza irrevocabile per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. E’ risultato essere persona di assoluta fiducia del dan, sia ai tempi del Vitale Vito che del Seidita Michele. 11 27 ottobre 2009 il Vitale Leonardo è stato intercettato in auto con Selvaggio Daniele con direzione di marcia Trapani. Viene registrato un dialogo nel quale il Vitale invita il Salvaggio Daniele a viaggiare in auto a velocità moderata temendo, lo dice esplicitamente, eventuali , controlli delle forze dell’ordine. La polizia dà la chiave di lettura: si tratta della festa del compleanno del Raccuglia Domenico, alla quale i due si stanno dirigendo, e il Vitale, che allo stato è del tutto incensurato, intende evitare qualsiasi pericolo Nel colloquio ambientale del 12 maggio 2009 tra il Salvaggio e l’Alfano si discute dell’organigramma della famiglia mafiosa di Partinico, viene esaltato il ruolo di prestigio e di leader impersonato dal Vitale Leonardo e viene espresso timore per gli effetti che la scarcerazione del Tagliavia Francesco, già protagonista di contrapposizioni violenti in seno al mandamento, e, nell’opinione dei dialoganti, aspirante all’egemonia. Si tratta di un ruolo di leader che il Vitale Leonardo ha continuato a impersonare anche a seguito dell’ arresto per il delitto di rapina nel febbraio del 2010. Nella conversazione del 23 febbraio 2010 la compagna Timpa lo rassicura sulla consegna di somme di danaro, anche se l’episodio ha costituito in udienza oggetto di precisazione e smentita da parte del teste; nella conversazione del 6 e del 13 aprile il Vitale apprende della ricezione della somma di settemila euro da Bommarito, per il tramite di Salvaggio, mentre il 25 maggio il Vitale chiede alla compagna Timpa duemilacinquecento euro da riscuotere con urgenza: somme per le intercettazioni del 25 maggio 2010 , del 4 ottobre 2010, in cui il Salvaggio si attivava praticando il traffico di stupefacenti, in particolar modo di cocaina, e precisava agli acquirenti della sostanza che si trattava di somme destinate a Vitale Leonardo. Sulle predette intercettazioni si tornerà oltre, trattando di ciascuna ipotesi accusatoria. A dimostrazione della conduzione del crimine in forma organizzata, o associata,, sono ancora di peculiare interesse le intercettazioni ambientali a carico del Pitarresi Roberto mentre questi a bordo dell’autovettura del Lombardo fa un’elencazione impressionante delle richieste estorsive “in cantiere”, per significare: guarda non sei solo tu che paghi, ma pagano pure tizio caio , sempronio e soprattutto precisando: questi mille euro me li devi dare perchè questi soldi devono essere recapitati alla convivente di Vitale Leonardo. Sul punto la compagna del Vitale Leonardo, Timpa Antonina, all’udienza del 13/1/2012 a domanda della difesa di Bommarito Alfonso ha dichiarato “non ho mai ricevuto denaro da Bommarito, né da lui nè da nessuno “. La testimonianza non smentisce però l’impianto di accusa che emerge dal sistema probatorio , in specie dalle richiamate intercettazioni , in specie dalle richiamate intercettazioni telefoniche. L’affermazione della Timpa di non avere ricevuto direttamente, o personalmente, danaro significa qualcosa d’altro infatti , semplice o mera antitesi o negazione rispetto delle condotte in esame testimoniate dalle intercettazioni — — che non la e che sarebbero coincidente, in buona sostanza, con il segreto della destinazione comunitaria, o di gruppo, o associativo cui sono assoggettate tutte le provvidenze e le liquidità criminose raccolte dai sodali per l’associazione mafiosa . Questo profilo del crimine appare fin troppo convincente; né sul tentativo di indurre chiarimenti ulteriori al tema da parte del P.M. su specifica domanda con la quale ,in merito ,si sollecitava il ricordo del teste su di un riscontro tavolare (costituito dal contatto telefonico con il Selvaggio Daniele del 5 ottobre 2009) l’opposizione della difesa del Bommarito, siccome accolta per la specificità del tema di ammissione dell’ esame del teste, ha consentito all’oralità della prova di contributi ulteriori a quelli già raccolti dalla P.G. e dalla Procura. Vale a concludere ancora sulla personalità del Vitale Leonardo una notazione relativa all’episodio del giorno 11/6/2009., in cui il soggetto, in concorso con il fratello Michele e con Rizzo Roberto, si è reso responsabile di rapina a mano annata perpetrata in S. Giuseppe Jato ai danni dell’agricoltore Palazzolo Carlo: dopo avere minacciato la vittima con un fucile si appropriava di un trattore agricolo che poi provvedeva ad occultare e ricettare (sentenza Gup Tribunale di Palermo del 5/7/20 10). L’episodio merita di essere evidenziato, per quanto riguarda la valutazione di pericolosità sociale del Vitale Leonardo e, soprattutto, per quanto riguarda la sua disponibilità di armi , lui , in posizione apicale nell’associazione. . LA POSIZIONE DI VITALE GIOVANNI La posizione processuale del Vitale Giovanni è differenziata, in quanto marcata, per così dire, dai precedenti specifici per associazione a delinquere di stampo mafiosa di cui è gravato. Il Vitale Giovanni è stato condannato, da minorenne, per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso commesso fino al 5/7/1999 in Partinico (condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione inflitta con sentenza della Corte d’Appello di Palermo, sezione per i minorenni del 16/12/2000 irrevocabile il 25/1/2001) . Lo stesso è stato condannato ancora una volta con sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 23/7/2009, irrevocabile il 21/10/2010, per il delitto di associazione mafiosa accertato fino al 2004 in Partinico e altrove, e condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione. La condotta imputata che oggi è giudicata deve essere valutata in continuazione con quella che è stata giudicata con la sentenza della Corte Palermitana. Si tratta, infatti, di un’adesione al crimine organizzato al sodalizio mafioso che l’espiazione penale non ha cancellato, malgrado l’astratto effetto penalistico derivante dalla estinzione del reato; tale adesione deve essere giudicata quale espressione del medesimo atteggiamento criminoso, o disegno, come recita l’art.’81 c.p., e in forza del quale il reo persiste nel delitto. <4Ø4 Al Vitale è sostanzialmente contestata per gli effetti del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis comma 2 c.p. una funzione di avvicendamento col fratello Leonardo nella direzione strategica del mandamento, che è coincisa con la sua scarcerazione nel 2010. La prova del reato di associazione mafiosa che gli è addebitato in questo processo riposa essenzialmente nelle risultanze delle intercettazioni ambientali e telefoniche e dei servizi di osservazione dinamica. Può dirsi che, come il fratello Leonardo, egli abbia respirato, da ragazzo, la cultura mafiosa, derivatagli dall’appartenenza familiare, o dinastica. Scarcerato il 9 marzo 2010, dopo avere scontato interamente la condanna da ultimo inflittagli, aveva già trascorso sei anni di detenzione. Anche nel caso del Vitale Giovanni, elemento catalizzatore, o trade union, risulta il Salvaggio, osservato in varie occasioni recarsi in contrada Vemazza di Partinico presso la stalla del Vitale (cosi nelle pagine 194 e 195 della informativa dei CC di Monreale del 19/7/2010) . In una prima intercettazione del 12 marzo 2012 il Paradiso e il Brolo parlano esplicitamente dell’avvicendamento in seno alla famiglia di Partinico della leadship dei fratelli Vitale, Narduzzo e Giovannello, avvicendamento che, nell’opinione dei dialoganti, non avrebbe mutato la posizione di referente privilegiato, in seno al mandamento, del Di Giuseppe Francesco Paolo. A delineare l’operatività del Vitale Giovanni e l’atteggiamento di particolare prudenza dello stesso è significativo il passo dell’intercettazione dove si reca: “ora Giovanni e suo zio Michele resteranno da parte, riservati, per come fanno e resteranno per come sono le cose “. Come dire, non è mutato nulla, cercheranno di non farsi notare. E poi è riferita una frase emblematica: “Però qualsiasi decisione tocca sempre a loro”, come per significare che tutte le decisioni relative alla gestione della famiglia mafiosa spetta comunque al Vitale Giovanni. Si tratta di conversazioni su opinioni concernenti fatti di mafia la cui valenza, sicco avallata dal criterio logico e critico che si è individuato in premessa, avvalora J/ l’accreditfr, (j •\ ‘ I..’, ambito locale, della figura del Vitale Giovanni come di una personalità carismatica, a fav’ 43 della quale viene espressamente manifestata dagli stessi interlocutori particolare deferenza. Il Vitale Giovanni, infatti, a differenza del fratello Leonardo, è definito come uno che “non ne fa passare una. Giovanni non gliene fa passare una, è una persona più matura” Come per dire : noi ci fidiamo di più di questa persona che è più matura, più esperta del ragazzino Leonardo (su questo ha insistito il P.M.). Nel colloquio in carcere tra Vitale Leonardo e la madre Lo Baido Maria, quest’ultima aggiorna il primo sulle dinamiche relazionali del Giovanni, riferendo dei rapporti epistolari, nonostante la detenzione, con il Salvaggio e precisando che in quel contesto si muoveva con • circospezione per timore d’essere arrestato ancora una volta. In un altro colloquio del 9 aprile 2010 il Paradiso e il Brolo rievocano la direzione del sodalizio da parte del Vitale Giovanni. Essa si era concretizzata in relazione agli aggiornamenti che il “Ciccio Frisedda - Giuseppe Francesco Paolo aveva offerto al Vitale - “, cioè il Di in una convocazione da parte del Vitale Giovanni del Tagliavia Francesco per discutere di una soluzione da lui stabilita, di cui si parla nella intercettazione telefonica tra il Paradiso e il Brolo del 9 aprile 2010, ma dalla quale non è dato evinceme i termini. L’incontro con il Tagliavia Francesco, dal Vitale Giovanni, era stato riferito in un’ altra precedente conversazione telefonica, del 7 aprile 2010 nel corso della quale Paradiso e Brolo rivelavano la preoccupazione di Tagliavia di recarsi dal Vitale; mentre in altra conversazione sempre del 7 aprile 2010 è intercettato il Tagliavia Francesco in persona mentre discute con il Paradiso della questione.. Si tratterebbe della risoluzione della controversia tra il Cataldo e il Lunetto, che costituisce articolazione specifica della condotta imputata a titolo di partecipazione ad associazione mafiosa che ha coinvolto lo Scalici Alfonso, il Tagliavia Francesco e il Tagliavia Giovanni, di cui si dirà oltre. Per quel che importa alla ricostruzione delle dinamiche sociali e relazionali dei sodali, va evidenziato che la condotta del Vitale Giovanni si accredita, agli occhi degli interlocut\ 44 come quella di uno che ci sa fare : “Giovannuzzu opera, mi, si muove... Giovanni ha chiamato Franco (il Tagliavia) perché a quanto pare glielo ha detto Ciccio questo discorso “Giovanni vedi, Giovanni dice sifa quello che dico io “. In altre intercetta.zioni telefoniche è tratteggiato il ruolo apicale del Vitale Giovanni. Nella conversazione del 2 luglio 2010 a bordo dell’autovettura dell’imprenditore Lombardo Salvatore il Pitarresi Roberto, per indurre la vittima alla “messa a posto” con l’organizzazione, rivelava che al vertice della famiglia mafiosa si trovava in quel momento il Vitale Giovanni. Il riferimento, inequivoco, si sostanzia nell’aggettivo utilizzato, il grande; “il grande è appena uscito “. Ancora nel prosieguo lo stesso Pitarresi, discorrendo di un soggetto menzionato come l’indiano, sottolineava il ruolo marginale ditale persona al cospetto della caratura criminale e dell’autorevolezza del Vitale Giovanni, appellato con il suo nome di battesimo, peraltro associato ad un riferimento certo che ne consente l’identificazione là dove si dice che è stato appena scarcerato. Il P.M. ha insistito , in requisitoria, sulle parole utilizzate dai dialoganti per trame elementi inequivoci in ordine alla personalità pericolosa del soggetto “ma dove devi andare, si devono stare tutti in un angolo, appena si muovono di una virgola, Giovanni quello che è uscito li arrostisce Persone non se ne devono maltrattare per nessuna cosa, se lo possono fare perché tu può esser che non lo puoi fare” Si tratta di espressioni che, obiettivamente e inequivocabilmente, evocano, nelle estemazioni o opinioni dei dialoganti, una sicura fama o mito di pericolosità, che persiste malgrado gli anni del carcere, e da cui è avvolta la persona nell’ambito dell’associazione.. Nella conversazione successiva del 6 luglio 2010 il Pitarresi Roberto ancora una volta rivolgendosi al Lombardo , per intimidirlo e costringerlo a versare il danaro a titolo di estorsione, precisava che i soldi non entravano nelle sue tasche ma che erano state alla famiglia mafiosa di Partinico in particolar modo al fratello di quel Vitale Leonardo , era stato arrestato di recente. 45 Si tratta dunque di una pericolosità, quella del Vitale Giovanni, che si allinea a quella del fratello Leonardo, del quale costituisce avvicendamento del ruolo e continuazione della reggenza o funzione apicale del mandamento. Fatti questi che sono in specie aggravati dall’essere stati commessi nel periodo in cui il Vitale era sottoposto a misura di prevenzione personale, ex lege n. 575/1965, e di cui aveva ricevuto la notifica all’indomani della scarcerazione, nel febbraio 2010. La questione della responsabilità per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, per quanto attiene alla condotta mantenuta dal Vitale Giovanni dopo la scarcerazione, per • espiazione per il medesimo delitto, non può, evidentemente, enuclearsi dal facile assioma, nella materia de qua, seme! reus sempre reus, che contrasterebbe, evidentemente, con i principi inviolabili della scienza penalistica che ricollegano alla esecuzione e alla espiazione l’estinzione del delitto. E’ piuttosto vero, che per quanto il debito carcerario soddisfi la potestà punitiva dello Stato, vulnerato dal crimine, possono residuare nella psiche del reo atteggiamenti volitivi e psicologie dell’agire che si attualizzano in comportamenti specifici dell’agire delittuoso (vedasi, per esempio, la richiesta di incontro con il Tagliavia Francesco per una spartizione di profitti), che siano altresì specificamente sintomatici di una personalità dell’individuo conformata nell’agire a contegni e comportamenti che esprimono permanenza o continuità della programmazione volitiva criminosa, in contraddizione, se si vuole, con l’effetto principe che è dato dalla estinzione del reato e della stessa cancellazione del disvalore storico, morale e sociale che la scienza penalistica riconduce all’espiazione della pena; e che nel caso del soggetto che sia già stato in espiazione per il delitto di cui all’ art. 416 bis c.p., e che per necessità abbia impersonato una posizione apicale eciuivale a volontà o continuità partecipativa: la quale non può diversamente contrastarsi se non attraverso quella sicura conversione degli atti, che siano sintomatici dell’bbandono di ogni atteggiamento / prevaricazione e connotazione tipicamente mafiosa (vedasi per esempio nel caso del Vi4l j1 Giovanm, ad esempio, la gestione della stessa questione Lunetto, di cui infra); o per 4 46 posizione apicale indiscussa, l’abbandono volontario dello stesso territorio, che per il mafioso partecipe dell’ organizzazione e che cessi di delinquere equivale ad abiura definitiva. Gli elementi finora esposti riprovano la sussistenza della responsabilità per il delitto ascritto ai fratelli Leonardo e Giovanni Vitale (per quest’ultimo con le precisazioni ulteriori che la valutazione degli specifici fatti che lo riguardano nei rapporti con altre frange mafiose esponenziali del territorio) sussistendone gli elementi costitutivi psicologico e materiale. In , ordine al quale ultimo elemento la giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che il delitto può ritenersi integrato non già dalla prova dell’essere il soggetto appartenente all’associazione • mafiosa, per esservi formalmente entrato , ed essere stato cooptato secondo le regole della famiglia ; ma che la partecipazione dello stesso all’associazione , quale condizione di reato, vada tratta bensì in funzione di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio e tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Cassazione , ss.uu. 12/7/2005 — 20/9/2005 n. 33748). Ne deriva che, al di là della dimostrazione della consistenza giuridica e della rilevanza penale dell’essere “uomo d’onore” per la dimostrazione del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. non occorrono prove formali o particolari dell’ingresso nell’associazione. Necessita però che il reo dia dimostrazione di avere arrecato il contributo concreto e apprezzabile sul piano causale dell’esistenza e del rafforzamento dell’associazione. Essa, infatti, può anche avvenire mediante un’adesione silente, ovvero un’approvazione del capo, che sia tuttavia indicativa dell’essere il soggetto divenuto parte dell’associazione; ovvero, nel caso del Leonardo e del Giovanni dell’essere rapidamente ascesi al ruolo di promozione, direzione ed organizzazione della stessa ‘associazione; allo stesso modo , e secondo la stessa metodologia di giudizio in fatto che haad oggetto l’osservazione di quanti,\\\ rispondono del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso con il semplice mo 47 di avvicinati, e cioè che, pur non compartecipando al patrimonio di conoscenze dell’organizzazione e non disponendo del potere deliberativo , si sono messi a disposizione del sodalizio e svolgono una sorta di apprendistato. (Cassazione penale, 18/272010 n. . . 246493 — abstract CED Corte Suprema di Cassazione). Le altre questioni, concernenti le aggravanti in contestazione, così come giudicate, saranno approfondite in correlazione alla posizione degli altri imputati di associazione mafiosa (si rionvia al paragrafo alle pagine 104 e successive). . I PARTECIPI DELL’ASSOCIAZIONE MAFIOSA SELVAGGIO DANIELE, PARADISO ELVIRO - : ALFANO FRANCESO, FATTI I criteri rassegnati dimostrano che l’appartenenza di un elemento ad una associazione mafiosa, nel ruolo attivo che individua la specifica funzione che al sodale è demandata dall’organizzazione (mantenere contatti con gli affiliati, mantenere contatti con i carcerati, curare le provvidenze economiche , deliberare atti di intimidazione, pianificarne modalità di esecuzione) costituisce valutazione che, quando non promana dalla propalazione accusatoria del collaboratore di giustizia, che sia assistita dai requisiti indefettibili di serietà, concordanza plausibilità, e riscontrabilità può scaturire dalla concordanza degli elementi di osservazione offerti all’indagine e da cui trarre il giudizio di sussistenza in ordine agli elementi costitutivi del reato. La storia giudiziaria dei soggetti imputati d’essere affiliati alla cosca mafiosa di Partinico dei Vitale, che si giudica in questo processo, si trae, specificamente, da un coacervo di intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno riguardato ciascuno degli imputati. Esse convergono, unitamente agli elementi di prova concernenti i delitti di estorsione, I danneggiamento, che ne costituiscono reati fine, a costituire un quadro probatorio certG, univoco e concordante in ordine al delitto di associazione mafiosa. 48 In una conversazione del 12 maggio 2009, nel corso della quale Selvaggio Daniele e Alfanio Francesco discutono dei possibili sviluppi degli equilibri mafiosi a Partinico in conseguenza della scarcerazione di Tagliavia Francesco mostrano una approfondita conoscenza degli scenari e delle dinamiche interne al gruppo criminale, effetto, a dire del P.M. di una lunga , pregressa militanza. Nel corso del dialogo i due rievocano le faide familiari sanguinarie che hanno interessato 11 territorio, nella contrapposizione tra il Seidita, che operava nell’interesse dei Vitale, e Tagliavia Francesco e Alduino Francesco Paolo, la cui identificazione è certa per il riferimento al suo omicidio (sentenza della WA sezione della Corte d’Assise di Palermo del 17/4/2002 nei confronti di Tagliavia e altri; sentenza Gup Tribunale di Paleremo del 19/3/2008 nei confronti di Seidita). Di peculiare importanza appare il passaggio della conversazione in cui Alfano rivelava che all’epoca della contrapposizione tra Seidita e Tagliavia aveva ricevuto sollecitazioni da quest’ultimo per essere inserito nel suo gruppo e precisava di avere rifiutato tale offerta ritenendo la fazione di Cosa Nostra più numerosa e più pericolosa, destinata a prevalere aveva estemato allo stesso Tagliuavia. nel sodalizio mafioso Paradiso Elviro (“Elviro) soggetti che però non erano stimati dal Vitale eonardo. i dialogo tra il Selvaggio e l’Alfano è rivelatore della particolare psicologia che governa la 4 e lazione tra gli interlocutori: il Salvaggio rassicura Alfano del rispetto che nutre nei suoi bnfronti Vitale Leonardo (Narduzzo) e Di Giuseppe Francesco; Alfano, da parte sua gerisce a Salvaggio di non cambiare schieramento rimanendo fedele al capo Vitale onardo alla luce anche del rafforzamento che allo stesso recheranno le scarcerazioni del fratello Giovanni e del Di Giuseppe Francesco Paolo. La specificità del dialogo è rilevante non già come una cui vaglio interpretativo potrebbe anche escludere in sé la presupposta valenza delittuosa 49 un accordo di partecipazione, ma è rivelatrice di precisi intenti programmatici e strategici e , costituisce sicuro elemento indiziante concludente con tutti gli altri elementi che ne provano l’appartenenza associativa: sono discorsi che non possono che essere fatti se non da soggetti partecipi. Numerose altre conversazioni ambientali sono confermative dell’assunto. E con riferimento ai menzionati soggetti la cui appartenenza appare già congruamente indiziata, vanno distinte a coerenza le conversazioni aventi un contenuto puramente conoscitivo da quelle che, viceversa, in relazione ai contenuti programmatori o valutativi delle dichiarazioni, appaiono • esplicative dell’animus socii. Le prime, infatti adeguatamente contestualizzate - a differenza delle seconde alle dinamiche personali del soggetto - ove non che dalla intercettazione resta implicato nell’ipotesi accusatoria, possono soltanto fungere da “rafforzamento” di elementi indizianti dell’accusa, che siano già sorretti e assistiti da conducenza probatoria. Questo criterio ha orientato, tra l’altro, il giudizio relativamente alla posizione del Corrao Ambrogio (per la quale si rinvia al paragrafo alla pagina 91) Nella conversazione ambientale intercettata il 24/8/2009 alle ore 18:53, per esempio, si confermava la contiguità del Salvaggio al Vitale Leonardo. Discutendo con tale Rigano Gioacchino il Salvaggio esprimeva rallegramenti per le imminenti scarcerazioni del Vitale Giovanni e del Corrao Giuseppe. Nel caso del Salvaggio, per quanto già detto, il colloquio registrato assumeva particolare rilevanza in quanto che per la conoscenza particolareggiata , delle vicende della famiglia mafiosa di Partinico (che propalava ad un estraneo) si evince una lunga appartenenza dello stesso alla predetta famiglia. : egli fa riferimento alle vicende di Lo Cricchio Ottavio, Cassarà Nunzio, Di Giuseppe Francesco Paolo, Riccobono Vitale, Vitale À\ ì.’\ Giovanni tutti condannati per il delitto di cui all’art 416 bis c p dalla IV sezione penale deV , Tribunale di Palermo (procedimento n 10173/2002) 50 In un colloquio del giorno 8 novembre 2009 tra Paradiso Elviro e Brolo Gianfranco (cugino quest’ultimo di Tagliavia Francesco) gli stessi commentano le confidenze del Salvaggio circa i possibili contrasti che la scarcerazione del Tagliavia avrebbe potuto creare con Raccuglia, in relazione alla supervisione del mandamento. La conversazione è indicativa della perfetta conoscenza da parte del Salvaggio delle dinamiche del mandamento mafioso e fatti della cosca, se così può dirsi, condotti, nello specifico, tra gli stessi soci del gruppo Brolo e Paradiso. Nella conversazione ambientale del 10/9/2009 tra Salvaggio Daniele e Fardella Giuseppe emergono i rapporti epistolari mantenuti dal Salvaggio con il Di Giuseppe Francesco Paolo, elemento quest’ultimo in esecuzione, all’epoca, della pena di anni 15 di reclusione per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso (processo n. 1715/’99 R.G.). Il Salvaggio riferisce, nella detta conversazione, che a proposito di una questione non meglio specificata, il Di Giuseppe ebbe a rimproverarlo del suo interessamento, avendo lui l’intenzione di risolvere la questione non appena fosse stato scarcerato. Nella conversazione del 24/9/2009 Paradiso Elviro e Brolo Gianfranco parlavano esplicitamente dell’appartenenza di Selvaggio al sodalizio mafioso • , prevedendone non solo l’arresto ma anche l’eventuale pena cui sarebbe stato condannato. Il 10 gennaio 2010 alle ore 22:46 Paradiso Elviro colloquiava in macchina con Tola Benedetto, imprenditore edile di Partinico, e dopo avere incontrato Salvaggio Daniele e scambiato con lo stesso qualche parola, riferiva del ruolo spiegato dallo stesso quale uomo fiduciario di Vitale Leonardo (‘86, Narduzzo) indicato come reggente del mandamento, e dal Di Giuseppe Francesco Paolo. Nella conversazione si tratta di una tipica attività di Cosa Nostra, la c.d. messa a posto di un esercizio commerciale (Conad, ditale Messina Francesco) proprietario e amministratore unico della Comediterraneo s.r.l. (Quelli voglio no pagare, che noni vogliono uscire i soldi che dicono loro, hai capito?). 51 La conversazione confermava il ruolo apicale ricoperto in quel contesto dal Vitale Leonardo, così come affiancato dal Di Giuseppe Francesco Paolo. Nella conversazione del 13/1/2010 con Morana Nicolò il Paradiso Elviro conferma il prestigio di cui gode attualmente il Salvaggio Daniele nell’organizzazione (questo è uno di quelli che comanda per ora in paese..). Particolarmente significativa è la conversazione che si svolge il 12/5/2009 alle ore 13:57 tra Selvaggio Daniele e Alfano Francesco, già citata. Essa dimostra la conoscenza che entrambi hanno dell’assetto organizzativo del sodalizio mafioso di Partinico. In particolare gli interlocutori , nel commentare una notizia resa dalla emittente locale Tele Jato relativa ad un attentato incendiario alla rivendita di imbarcazioni ed autovetture denominata Megauto S.r.l., si compiacciono del ruolo nel sodalizio mafioso di Vitale Leonardo e di Di Giuseppe Francesco Paolo. Approfondendo la verifica degli elementi probatori concernenti 1’ intraneità dei sodali Paradiso Elviro e Brolo Gianfranco è particolarmente significativo dar conto conversazione intercettata il giorno 8 novembre 2009 alle ore 11:11 due nel riferisi alla scarcerazione del Tagliavia Francesco , , della nel corso della quale i descrivevano un progetto del Vitale Vito , nel 1998, di far uccidere il Tagliavia, reo di non obbedire agli ordini impartitigli, sorte questa alla quale il Tagliavia si sarebbe sottratto perché arrestato il 19/3/1998. Si tratta di informazioni riguardanti con ogni evidenza l’evoluzione degli equilibri interni alla famiglia di Partinico che , coritestualizzate alle modalità della loro esternazione, e nella concordanza con gli altri elementi di prova indicati , non possono che appartenersi a un soggetto che sia partecipe; beninteso, non è neanche necessario che il soggetto dichiarante lo fosse già all’epoca dei fatti narrati, essendo per converso accreditabile e plausibile l’ipotesi che si tratti di storie del mandamento che i due sodali abbiano appreso a seguito dell’ingressy’ 52 La conversazione del 4 febbraio 2010 prova l’appartenenza formale del Paradiso e del Brolo, introdotti dall’Alfano, come si è sopra riferito, nel loro caso addirittura, secondo il codice e , le regole del rito, della punciuta con la santina. I due conversano, tra il serio e il faceto, meditando sulla affiliazione di Pietrino Sasizza, come l’occasione pi cafuddarisi na santina Di particolare concludenza probatoria, unitamente agli altri elementi che si esaminano, è il dialogo tra il Paradiso e il Brolo, registrato il 24/12/2009. In questo dialogo Paradiso svelava di avere messo a disposizione un suo immobile in occasione di una riunione in cui parteciparono tra gli altri Corrao Salvatore, Brigati Alessandro (detto Nardo: soggetto questo già condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., e nuovamente condannato, per il medesimo reato, nel procedimento n. 1017372002 R.G.) . In detto dialogo gli indagati ricostruivano l’ascesa criminale di Corrao Salvatore (Totò), dapprima a fianco di Rappa Francesco, poi in alleanza con Raccuglia Domenico di cui curava la latitanza. Ancora gli indagati rievocano di avere contattato Corrao al fine di invitarlo a darsi alla latitanza nell’aprile del 2005, in prossimità dell’esecuzione dell’arresto. I due riferivano, ancora, delle incomprensioni fra il predetto Corrao e i familiari dei Vitale (Fardazza) nella gestione del sodalizio mafioso , dimostrando così una conoscenza molto dettagliata, non altrimenti govemabile, come si è detto se non da intranei della famiglia mafiosa di Borgetto. La richiesta del P.M. di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, che prima della richiesta di rinvio a giudizio e delle escussioni a sommarie informazioni del dicembre 2010 e gennaio 2011 costituisce, si può dire, l’ultimo atto di assembiaggio istruttorio delle risultanze investigative della P.G. operante, contiene un capitolo, il n. 5, dalla pagina 101, che riporta le intercettazioni seguite alla scarcerazione del Tagliavia, alla contestata con lo Scalici di Borgetto e al contrasto con il Vitale Leonardo. Poiché alla Tagliavia Francesco sarà dedicato il paragrafo seguente della motivazione, ne giova 53 richiamo in relazione alla posizione dell’Alfano Francesco, e in particolar modo al ruolo di mediatore, promotore di incontri e di relazioni che quest’ultimo ha pianificato con il condannato scarcerato. Si tratta di ruolo, già approfondito nell’ informativa di P.G, che viene attribuito all’Alfano in quanto organizzatore dell’associazione e, in particolare, delle affihiazioni (quelle del Paradiso, del Brolo, o dello stesso tentativo di cooptazione, come intenzione di prospettiva, del Tagliavia Francesco) Nella già richiamata conversazione del 12/5/2009 l’Alfano dopo avere ricordato la faida che aveva caratterizzato il mandamento tra il gruppo di Tagliavia e la famiglia di Partinico, confermava la sua fedeltà a Vitale Leonardo del 1986, collocando a fianco di Tagliavia Francesco Paradiso Elviro, Brolo Gianfranco, ed estemando una nuova violenta contrapposizione fra le due fazioni. A conferma di ciò l’Alfano in una conversazione telefonica di poco succesiva datata 10/7/2009 comunicava a Paradiso Elviro e a Brolo Gianfranco l’avvenuta scarcerazione del Tagliavia, con invito a mantenere segreta la notizia (“Franco è uscito, vedi Elviro...! Franco vuole assolutamente che non lo sa nessuno vedi che... te lo sto dicendo a te per l’enorme rispetto e per quello che hai fatto pure tu con i ‘avvocato... La notizia della liberazione di Tagliavia costituiva il contenuto della conversazione telefonica 11/7/2009 nella quale Paradiso informava Alfano Francesco dell’uscita dal carcere del Tagliavia. Nella stessa data un’intercettazione telefonica rivelava che Salvaggio comunicava a Pitarresi Roberto un incontro prossimo con Tagliavia Francesco unitamente a Brolo Gianfranco. L’Alfano è ancora presente nella conversazione telefonica del 15 luglio 2009: il dialogo è intrattenuto tra Salvaggio e Alfano i due programmano un incontro con Tagliavia , Francesco e manifestano il timore di essere ripresi da una telecamera. Si tratta di una rete direlazioni che lega l’Alfano Brolo, Paradiso e Salvaggio univocamente , convergente alla prova della partecipazione dei soggetti alla organizzazione facente capo all famiglia Vitale. —‘‘ I DELITTI SATELLITE DELL’ASSOCIAZIONE MAFIOSA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI LEITTIMITA’ CONTENUTI IN CASSAZIONE PENALE SEZIONE 1” 25 FEBBRAIO I 6 GIUGNO 1991 E CONFORMI - IN PARTICOLARE LA POSIZIONE DI BOMMARITO ALFONSO E DI PITARRESI ROBERTO IN SENO . ALL’ASSOCIAZIONE DI PARTINICO. I DELITTI CONNESSI ALLA FORNITURE DI CEMENTO La produzione di cemento costituisce attività particolarmente redditizia in contesti territoriali nei quali l’edilizia fa registrare una certa vivacità di mercato. Quella della fornitura del cemento costituisce, pertanto, attività commerciale che riesce ad attrarre gli interessi dei gruppi criminali , come occasione di lucri e profitti, leciti e non. Le condotte penali poste in essere in tale contesto sono quelle che sono state consumate in danno di Impastato Andrea, capo E), in danno di Lombardo Salvatore, capo F), in danno di Cataldo Francesco Paolo , capo G) in danno di Palazzolo Domenico , capo H). Capo H) LA TENTATA ESTORSIONE AI DANNI DI PALAZZOLO IMPUTATA A BOMMARITO ALFONSO (e ad Arcabsascio Alessandro, per il quale si procede nelle forme ordinarie) — In Parttnico, gennaio febbraio 2010 Questo capo di imputazione deve essere innanzitutto corretto con ogni evidenza, e nei limiti della emendabilità motivazionale che è qui consentita in riqualificazione del titolo della condanna, e ricondotto al tentativo di estorsione ex art. 56 c.p, non essendo emersa la prova che l’estorsore abbia conseguito l’utilità per la quale ha esercitato la violenza e la minaccia. Si riferisce nell’informativa di P.g. del 19/7/2010, pag. 453, di una intercettazioneionicf\j... in data 28/1/2010 sull’autovettura Fiat Punto in uso a Bommarito Alfonso tra Arcabasc/ Alessandro e tale Lo Monaco Giovanni concernente il progetto, dei primi dtle, e con\\.. mediazione del Lo Monaco e la minaccia di ritorsioni, finalizzata all’imposizione di forniture di cemento alla ditta Palazzolo Domenico, imprenditore edile di Partinico. Questi aveva all’epoca un cantiere per la realizzazione di un immobile in c.da Bisaccia di Partinico come riferito dal Lo Monaco che era intervenuto nel cantiere per l’espletamento di lavori e operazioni di scavo e di riempimento, e provvedeva alle forniture del cemento della ditta Geo Sistem s.r.l. di D’Arrigo in Borgetto, cui il duo Bommarito Arcabascio riteneva di sostituire , con la persuasione della minaccia e della violenza della quale informavano il Lo Monaco ( “Ma ci puoi parlare? Gli dici, che dobbiamo fare mali discorsi? “) l’impresa Edil Village, • gestita di fatto dall’Arcabascio. Il Lo Monaco riferiva di essersi attivato con il Salvaggio Daniele (“gli abbiamo parlato io e Daniele pure”) con il quale aveva già accennato il discorso al ragioniere della ditta Palazzolo, il Causarano . Successivamente il Bommarito invitava nuovamente il Lo Monaco a riparlare al Causarano, ovvero di avvalersi della forza intimidatrice. Si tratta di dichiarazioni che provano in modo inequivoco il tentativo di estorsione, ovvero gli elementi costitutivi del eato. E’ significativa in tal senso la succesiva conversazione telefonica del 24/2/2010 tra il Salvaggio e il Lo Monaco. Essa oltre a confemare l’impiego nel cantiere di Palazzolo del Lo Monaco , rivela l’assolvimento dell’incarico da parte di quest’ultimo e per il tramite del ragioniere della ditta Causarano Giuseppe, volto al fine di spingere per favorire la fornitura da Arcabascio e Bommarito là dove si afferma: “dice tuo cugino mi disse, chissà, un viaggio di materiale prendilo là” fare il proprio lavoro.... “ovvero per tutto quello che serve per il cemento ognuno si deve “, a partire dalla prossima volta .. “gli ho detto la prossima volta mentre il Salvaggio, non soddisfatto dell’esito della vicenda , “, minacciava di intervenire personalmente “ora vengo io, e gli dico, vediamo se è li lui. Gli dico per una volta e per sempre...” J. ‘ 4 In ultima analisi, il tentativo estorsivo in danno della ditta Palazzolo e di poi riscontrato ne’ successive dichiaraziom rese a ss ii tt dal Causarano il 22/6/20 10 ,il quale ha confermato4 I 56 ‘ avere subito “inviti” (così come li ha definiti) da parte del Lo Monaco il quale, nel corso dei lavori, in un paio di circostanze lo aveva invitato a rifornirsi di cemento ad una ditta a lui nota (ditta che ha dichiarato di non conoscere) e che il Lo Monaco gli chiedeva di favorire il Paesano, cioè una ditta di Partinico anziché di Borgetto. Il delitto è rimasto consumato allo stadio del tentativo, in quanto come confermato dal Causarano il Palazzolo ha continuato a rifornirsi dalla Geo Sistem s.r.l. , suo abituale fornitore. Alla specifica domanda se la ditta , nell’occorso, avesse subito pressioni o minacce, il Causarano rispondeva di no. La risposta non può fuorviare. Premesso, infatti, che dalle intercettazioni richiamate si evince chiaramente, così come sopra è stato richiamato, la determinazione (aggressiva e minacciosa) con la quale il duo Bommarito Arcabascio intendeva imporre al Palazzolo la propria fornitura, deve pur rilevarsi che, stante anche la relazione di parentela esistente tra il Causarano e il Lo Monaco, si sia trattato di modalità di pressione leggere, non esplicite, o manifeste bensì larvate e indirette. E’ sufficiente, infatti, che l’esternazione, con valore di minaccia quale modalità della condotta del reato sia tale da , potere generare un timore o di coartare la volontà della vittima: così in Cassazione Penale, sezione VI, 26 gennaio 1999 — 12 marzo 1999 n. 3298, in cui è precisato che la connotazione di una condotta minacciosa e la sua idoneità a intergare l’elemento strutturale del delitto di estorsione va valuta in relazione a concrete circostanze oggettive , quali la personalità sopraffattrice dell’agente le circostanze ambientali in cui opera, l’ingiustizia della pretesa, , le particolari condizioni soggettive della vittima , vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto. E al riguardo, può essere utile a comprendere le ragioni di una certa reticenza dell’informatore, o le stesse ragioni della dinamica “espansiva” del reo nuncius Lo Monaco - - per il tramite la circostanza che dopo gli avvicinamenti mirati del Causarano (e le registrate esternazioni minacciose del Salvaggio “ora io vengo e gli dico, vediamo se 57 lui, Gli dico per una volta e per sempre “ è dato riscontrare, a seguito di sopralluogo della P.G. in cantiere in data 24/2/2010, l’impiego, nei lavori, del Selvaggio Santo Daniele: cosa che può spiegare, per un verso, le ragioni della mancata realizzazione della imposizione consentendo al sodale Salvaggio di trarre occasione di guadagno lavorando nel cantiere; ed è dimostrativa dell’unico obiettivo conseguito, estraneo alla descrizione della condotta di reato che è stata stilata e descritta nell’imputazione, e cioè il lavoro offerto al Santo Daniele, quale fatto che riusciva a smorzare le motivazioni insite nei propositi delittuosi dell’Arcabascio e del Bommarito, ugualmente e sia pure indirettamente soddisfatte con l’occasione di lavoro che veniva data all’amico. Per questo capo di imputazione , la cui qualificazione va dunque ricondotta al tentativo è provata la responsabilità del Bommarito Alfonso (per il concorrente Arcabascio si procede nelle forme ordinarie) I DELITTI IN DANNO DELL’IMPRENDITORE LOMBARDO SALVATORE - • CAPO F) L’ESTORSIONE AGGRAVATA IMPUTATA A BOMMARITO ALFONSO E A PITARRESI ROBERTO. In Balestrate, dal gennaio al febbraio 2010. - CAPO I ) IL TENTATIVO DI ESTORSIONE IMPUTATO A PITARRESI ROBERTO E ORLANDO PIETRO , In Balestrate nel mese di luglio 2010. L’imprenditore Lombardo Salvatore è stato esaminato all’udienza istruttoria del 16 dicembre 2011. Le dichiarazioni rese hanno confermato , a riscontro, la sussistenza degli elementi del reato di estorsione aggravata che è stata consumata in suo danno dal duo Bommarito / Pitarresi, tratti dalle risultanze di intercettazione telefonica, e aventi sostanzialmente oggetto, come per il Palazzolo, l’imposizione di una ditta per la fornitura di cemento (la 58 Village del Bommarito) diversa da quella abituale a servizio del Lombardo, e cioè la ditta Impastato Luigi. Nella conversazione del 18/1/2010 tra il Bommarito e il Pitarresi emerge un primo approccio tra l’imprenditore di Balestrate (il Lombardo) e il Pitarresi, su mandato del Bommarito. Il primo, su esplicita domanda di quest’ultimo, lo informava che a breve sarebbero subentrati nella fornitura di cemento all’impresa edile in questione segnalandogli che la ditta da cui si , serviva il Lombardo aveva fatto, forse, l’ultima fornitura: “vedi che forse o l’ultima bituniera la hanno finito perciò cominciamo noialtri... “(conversazione del 18/1/2010 alle ore 13:50. , Nella successiva conversazione del 25/1/20 10, ore 11:11 tra il Bommarito e l’Arcabascio emerge con ogni evidenza la personalità impulsiva del secondo il quale, avendo appreso che gli operai dell’imprenditore Lombardo stavano provvedendo a fare un’altra gettata di cemento rifornendosi come sempre dall’Impastato (... “Impastato glielo porta!... “) ,malgrado già il Pitarresi avesse spiegato i suoi uffici, si rivolge all’Arcabascio Alessandro invitandolo a minacciare sibillinamente il Lombardo rinfacciandogli il fatto di avere disatteso l’accordo, e di averli così traditi (“...Perché non ci chiami a Lombardo e glielo dici, gli dici LOMBARDO che è, mi hai tradito? E vedi che ti dice... “). Nel progressivo di pochi minuti successivo, ore 11:27, il Bommarito è perentorio con il Pitarresi: “ Eh! Dovevi andare dal Lombardo tu... .11 gelato squaglia “; mentre nella conversazione intrattenuta con l’Arcabascio alle ore 12:17, quest’ultimo, che aveva incontrato il Lombardo, riferisce delle perpiessità della vittima circa il cambio di fornitura per via di costi indicati dalla ditta Arcabascio e Bommarito, superiori a quelli delineati dal Pitarresi. Arcabascio in ogni caso rassicurava l’interlocutore Bommarito che aveva provveduto a minacciare espressamente il Lombardo nel corso dell’incontro. Il riferimento è all’espressione “che il cemento, alla fine, glielo avrebbero fornito loro “. 4,, Nelle conversazioni ambientali nel pomeriggio, alle ore 16:15, presso l’Officina meccani Bologna Gaspare sita a Partinico lungo SP presso lo svincolo autostradale di Balestr59 venivano notati i tre, Bommarito, Arcabascio e Pitarresi; l’occasione del dialogo consente di saggiare l’atteggiamento metodicamente aggressivo del Bommarito il quale, con riferimento alla fornitura di cemento da imporre al Lombardo, riferiva di dover ricorrere sempre alle maniere forti per affermarsi sul territorio (... “ma un po’ di belli elementi cioè uno deve fare sempre mali discorsi nella vita...” e, oltre “...a Partinico c ‘è da fare sempre mali discorsi, arrivati a questo punto!... “) con esplicito riferimento all’infastidimento che il Lombardo continuasse a rifornirsi dall’Impastato (Conversazione ambientale sull’autovettura Fiat Punto in uso a Bommarito Alfonso,progressivo 08 del 28/172010 — decreto n. 104/’ 10). Le espressioni riportate costituiscono indizio inequivocabile dell’atteggiamento aggresivo e minaccioso che ha animato il Bommarito nel “ caricare” il latore dell’estorsione Pitarresi Roberto. Sul piano della ricostruzione probatoria del fatto, assumono particolare valenza le intercettazioni del 08/02/2010 ore 12.25 (decr. mt. N. 453/’09 progressivo n. 1668) e quella del 10/02/2010 ore 18:04 (stesso decreto, progressivo 1830). Dalla prima conversazione, intrattenuta da Bommarito e Arcabascio si evince, infatti, che la pressione esercitata sul Lombardo aveva sortito l’effetto, ossia l’accaparramento della fornitura in relazione alle opere che il Lombardo aveva in cantiere per la costruzione dell’immobile in contrada Foce Alta, con erogazione del cemento da parte della Edi Village; nella seconda telefonata tra il Bommarito e il Pitarresi il primo sollecita il secondo al fine di attivarsi per ottenere il pagamento della fornitura di cemento apprestata al Bologna. Il Pitarresi, uomo di Partinico al quale Bonnarito si rivolgeva anche per il recupero dei crediti per operazioni di interesse del territorio di Balestrate, invitava quindi il Bommarito a passare dall’agriturismo in c.da Bosco Falconiera di Partinico di proprietà del Bologna, con le distinte del cemento fornito al Lombardo. , Tutte le circostanze della imposizione subita sono state attestate dal Lombardo in sede di 4’ fi rese il 10/6/2010 il quale, dopo avere confermato di avere avviato lavori per la realizzazI-1 , di un immobile in c da Foce Alta rifornendosi dall’Impastato, ha dichiarato di aver dov , ‘ :-.-1 60 » cambiare fornitore in corso d’opera, a favore della Edil Village di Bommarito e Arcabascio su “suggerimento” di Pitarresi, e che l’Arcabascio lo aveva redarguito in ordine alle titubanze a cambiare fornitore: titubanze che il Lombardo giustificava con un corrispettivo di fornitura più elevato rispetto a quello praticato dall’Impastato. E’ del resto illuminante oltre alle stesse dichiarazioni rese in sede di indagine, quanto il , Lombardo nella intercettazione dl 2 luglio ammetta, e cioè che il doversi rifornire alla diita Bommarito anziché alla ditta Impastato gli abbia comportato una eccedenza del costo del cemento di euro 7 a metro cubo, dall’Impastato acquistato per euro 63 e dall’Arcabascio Boammarito per euro 70. In questa occasione il Pitarresi affermava che la maggiorazione di . costo, siccome lamentata dal Lombardo, era destinata parte alla famiglia mafiosa di Partinico parte alla famiglia mafiosa di Balestrate. Sono discorsi evidentemente condotti sul filo delle rivelazioni, strategiche , o delle mezze verità, attraverso le quali si snoda per un verso l’atteggiamento dell’ estorsore che fornisce sui maggiori prezzi lamentati dal Lombardo — — e a coerenza dell’intrapresa, la sua causale tipicamente “mafiosa”) e che, per il vero, nulla aggiunge alla già consumata estorsione, che si è già perfezionata nel costringimento dell’imprenditore a scelte d’impresa obbligate per avvantaggiare l’attività commerciale di una ditta, che è quella dello stesso estorsore. . Deve infatti ritenersi che costituisce già un danno, sufficiente a integrare il facere coatto del delitto ex art. 629 c.p., l’essere costretti, da fattori estranei, a subire scelte produttive interne di espansione commerciale o di approviggionamento delle risorse, fenomeno questo che individua il nucleo dello stesso metodo mafioso di cui all’art. 416 bis c.p. Il predetto metodo là dove si manifesti attraverso una espressione suadente o raffinata dell’intimidazione, e della conseguente condizione di assoggettamento ad omertà, può finanche prescindere manifestazioni patenti di minaccia e di violenza , che costituiscono modahta necessarie fatto nella previsione della fattispecie normativa di estorsione, e la cui forza convincente re\’ del tutto assorbita nel timore e nella paura delle conseguenze (quale effetto normale degli 61 elementi che valgono a integrare la fattispecie). Questo dato esperienziale va ricollegato al contesto che il responsabile riesce a determinare attraverso modalità di imposizione che sono parimenti idoneee a integrare il delitto di estorsione e a determinbare quella particolare condizione di assoggettamento che costituisce il nucleo dell’aggravante contestata. E’ questa, dunque, la chiave con la quale leggere in positivo, le dichiarazioni rese dal teste , Gusmano all ‘udienza del 16/12/2011, imprenditore del calcestruzzo, il quale da imprenditore con buon governo della contabilità e delle strategie di impresa ha illustrato quale sia stata la natura della relazione commerciale con il Bommarito, precisando altresì prezziari del cemento, sulla base delle diverse tipologie, e sostanzialmente dichiarando , dal suo osservatorio imprenditoriale, la correttezza dei prezzi che venivano praticati alla ditta Arcabascio Bommarito (dall’epoca in cui essa ebbe a dovere subcommettere la fornitura per il cemento che veniva ad essa richiesto, dopo la chiusura dei loro impianti, riconducibili alla ditta Valenzia) con l’aggravio del costo del trasporto, che costituiva attività che continuava ad essere espletata dall’Arcabascio e non dal Gusmano; e la convenienza , per lui, delle commesse di cemento che gli derivavano dalla collaborazione d’impresa. Il Lombardo riveste, parimenti, la posizione di p.o. in relazione alla tentata estorsione che è imputata al Pitarresi e all’Orlando Pietro al capo I) della rubrica , e avente ad oggetto il costringimento a pagare la somma di euro 1000 quale “messa a posta”. Nella detta conversazione del 2 luglio 2012 il Lombardo si lamenta infatti di dovere, altre alla maggiorazione per l’acquisto del cemento, nel contempo la somma di euro 1000 richiestagli per sostenere economicamente il Vitale Leonardo, e avanzando serie perplessità sulle difficoltà finanziarie dei Vitale e tale da giustificarne il contributo. Il Pitarresi informava l’interlocutore che , a seguito dell’arresto del Leonardo, la reggenza del sodalizio era stata assunta dal Vitale Giovanni , scarcerato disponibile a contattare 1’ Arcabascio contattare Pietrino (l’imputato Pietro Orlando) per conteneme le richieste di natura estorsi’ 62 (ora io scendo da Pietrino, e gli sto andando a dire ma tu come gli hai parlato con Salvatore? Appena tu vedi a Salvatore nemmeno lo devi guardare più..) invitandolo a pagare la somma di euro 1000 (...vedi che l’unico che esce mille euro sei tu. Per questa volta, perché poi tu non ne esci più a vita ... vedi che loro pagano, Salvatore... “). La precisazione è chiara e del tutto plausibile nella strategia mafiosa: la “messa a posto” o pizzo, o contributo di euro mille , “una tantum”. Per il resto l’imprenditore avrebbe foraggiato l’organizzazione attraverso le forniture del cemento “obbligate”, e con gli arrotondamenti del caso. La conversazione è rilevante perché, oltre a costituire la prova del ruolo organico del Pitarresi introduce gli elementi di responsabilità a carico di Orlando Pietro per la tentata estorsione di cui al capo I) e per la quale va richiamato il dettaglio della conversazione ambientale intercettata il 6 luglio 2010 . Lombardo chiedeva a Pitarresi partecipe delle confidenze “esclusive” rivelategli — — facendosi attivamente se i mille euro richiestigli per il tramite dell’ Orlando fossero destinate alla famiglia di Balestrate , come da quet’ultimo affermato, ovvero alla famiglia di Partinico, per sostenere i Vitale. Qui il Lombardo rileva l’opportunità di un confronto con il Pietro Orlando il quale aveva sollecitato la dazione nell’interesse dello , stesso Pitarresi. Le perplessità della vittima dell’estorsione — che pure si era ricevuto la promessa e l’assicurazione dal Roberto Pitarresi che non sarebbe stato vessato oltre, a differenza degli altri - dimostra la diffusione informativa che può permeare l’attività del gruppo, a favore di elementi che ne siano estranei; in specie il Pitarresi, già prodigo col Lombardo di informative, precisa che la questione non è di rilevanza, perché il riferimento del danaro raccolto è sempre operato nell’interesse del “mandamento di Partinico”. Il senso della risposta del Pitarresi riposa sul significato seguente: egli dice al Lombardo, sostanzialmente, “non devi preoccuparti della destinazione, immediata, che hanno i danari che tu corrispondi, perché quello che conta è la supervisione della reggenza del mandamento (cioè, cioè stesso e? O li do a te o li do a lui ...vanno afinire sempre ad un posto...). 63 Nella intercettazione successiva del 9 luglio 2011 si registra una conversazione tra il Lombardo e il Pietro Orlando al quale il primo chiedeva spiegazioni. L’Orlando dimostra di , seguire l’azione (mi ha dettto che stavi preparando il danaro.). L’Orlando esplicita in questa conversazione il suo ruolo attivo nella riscossione del pizzo nel territorio di Balestrate (egli afferma “... io mi devo prendere i soldi per Balestrate) e precisa che il danaro da lui riscosso era consegnato a Pitarresi. In definitivo, l’assetto organico parrebbe chiaro: il gruppo di reggenza di Partinico, per il tramite di Pitarresi, coordina l’attività di taglieggiamento nel territorio limitrofo di Balestrate. • Qui opera un sottoposto, l’Orlando, il quale provvede a consegnare al suo superiore gerarchico i proventi delle riscossioni. La Corte Suprema di Cassazione, per il vero, nel processo cautelare non ha ravvisato nel coacervo degli elementi probatori e investigativi esaminati gravi indizi idonei a fondare la responsabilità dell”Orlando Pietro,er il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso; e l’ufficio di procura non ne ha richiesto il rinvio a giudizio per questo titolo. Per il resto, rimane provata la responsabilità in concorso del Pitarresi e dell’Orlando per il delitto di cui al capo I; il reato si è consumato come semplice tentativo, non essendo stata materialmente erogata la somma richiesta, come la p.o. ha confermato all’ udienza del 16/12/2011 in sede di esame, essendo del resto nel frattempo intervenuti gli ordini di arresto nei confronti di tutti i correi nel novembre 2010. In udienza il Lombardo Salvatore ha riferito della intimidazione della bottiglietta di benzina e dell’accendino avvolti in uno straccio che ha accompagnato l’attività estøiva in loro danno Sull’esame condotto dalla difesa di Pitarresi ha affermato: io non ho mai pensato di avere a che fare con un mafioso di alto calibro, pensavo che Pitarresifosse un comune malavitoso L’osservazione esprime quelle che sul territorio si affermano come le nuove dinamiche crimine organizzato. non sempre della minaccia come strumento di intimidazione Sono quei comportamenti criminali 64 valgono poi a sugellare, attraverso la funzione persuasiva, convincente e suadente, e che finisce con il fungere da strumento di proiezione , sulla stessa vittima, del consenso solidaristico, strumentale a promuoverne, in successione, finanche il contributo come soggetto esterno, o partecipe; e ad evolvere per la peculiarità che è insita nella predetta modalità di , relazione, in un cursus honorum della p.o. verso gli obiettivi che, più nascostamente, il crimine organizzatoi ha nei suoi programmi. I DELITTI IN DANNO DELL’IMPRENDITORE CATALDO FRANCESCO PAOLO . - CAPO G ) L’ESTORSIONE AGGRAVATA IMPUTATA A BOMMARITO ALFONSO (e Arcabascio Alessandro, per il quale si procede nelle forme ordinarie). In Balestrate, nell’aprile 2010 - CAPO L L’ESTORSIONE IMPUTATA A PITARRESI ROBERTO, In Balestrate nel mese di luglio e agosto 2010. In una prima intercettazione del 26/3/2010 alle ore 15:39 (decr. 104/’ 10, prog. 657) a bordo , della Fiat Punto risulta che Bommarito e Arcabascio si trovavano a Balestrate alla ricerca del cantiere del Cataldo Cataldo... , per verificarne i lavori (“vediamo a che punto è il lavoro di “) I due prospettavano l’intervento di Pitarresi Roberto, con Bommarito che invitava Arcabascio a contattarlo senza che questi, al momento riuscisse nell’intento. I due richiamavano quindi l’attenzione di un operaio, che incaricavano di contattare il Cataldo Cataldo?...Noo, digli che è passato Alfonso...Alfonso gli dici che è passato... In poco tempo, (... “Non e ‘è il “). Cataldo Francesco Paolo contatta il Bommarito per varie e consistenti forniture di cemento. In data 9 dicembre 2010 il Cataldo ha dichiarato al P.M, dopo avere riferito di sollecitazione dell’Alfonso a effettuare forniture di calcestruzzo presso la ditta da 65 rappresentata, la Edil Village — proposta formulata in maniera non minacciosa, con evidenza, ma certamente non gradita, coma lo stesso ha dichiarato a verbale di ss.ii. tt. Alfonso è tornato una terza volta sollecitandomi una fornitura , —: “Ricordo che visto che non lo avevo contattato, aggiungendo che il prezzo sarebbe stato quello di mercato, di 63-65 euro al metro cubo di cemento. Vista l’insistenza e i ‘improvvisa indisponibilità dello Geo Sistem ho deciso di rivolgermi all’impresa di Alfonso anche se non ero molto convinto A giugno 2010 Alfonso era venuto in cantiere assieme al suo socio, presentatosi come Arcabascio Alessando. Nel mese di Agosto mi ha presentato il conto finale delle forniture, pretendendo una ingente somma di danaro, da questo momento ho compreso che le forniture di cemento non erano di valore di mercato di 63-65 euro al metro cubo, ma molto più elevate raggiungendo più di 80 euro al metro cubo. “. Oltre è precisato a verbale che, a fronte delle contestazioni del Cataldo sul prezziario già concordato, il Bommarito riferiva che si trattava effettivamente di una maggiorazione “destinata ai picciotti di Partinico “, e che si trattava di situazione di cui avrebbe dovuto sapere dal Pitarresi Roberto. Qui per il vero non si coglie esattamente se la frase e il modo usati dal Bommarito “avrebbe dovuto sapere dal Pitarresi Roberto” abbiano, • nella intenzione del reo , la funzione di esprimere una forma di traslazione di responsabilità per quanto attiene alla destinazione delle somme, certamente insussistente per quanto si dirà nel paragrafo relativo ancora alla valutazione in fatto e in diritto della prova nel giudizio di responsabilkità, pagine 104 e seguenti).. Il Cataldo afferma: “Devo confessare che in questa circostanza l’atteggiamento arrogante e prevaricatore di Alfonso mi ha messo paura per cui ho deciso di versare la somma richiesta Esaminato come teste il Cataldo dichiarerà all’udienza: avevo chiesto le fatture lui ho visto che i “ “. a chiusura di quest fornitura gli che non mi erano state date nel frattempo e in questa occasione conti non quadravano che e era un qualcosa in piu saranno all ‘inczrc sulle due o tremila euro, una cosa del genere ...“ E a domanda affermerà “...quindi io ‘* ,rv?: sono... ho chiesto “ma guarda lefattuire?” Dice “Tu non l’hai capito, fatture non ce ne sono, questi servono per i picciotti dellafamiglia di Partinico” Con riferimento al “subitàneo “ ricorso alla fornitura di Bommarito Arcabascio P.M. (in richiesta) e G.i.p. in ordinanza hanno scritto che “la reticenza con la quale Cataldo il 14 giugno 2010 giustìcava i rapporti con Arcabascio e Bommarito , a suo dire limitati e occasionali a causa dell’impossibilità a provvedere da parte della GEO SISTEM s. r. i. di D ‘Arrigo evidenziava, invece, che il metodo mafioso aveva raggiunto il suo risultato generando quella condizione di assoggettamento dell ‘imprenditore , necessaria a favorire 1 ‘imposizione degli indagati. Dunque, anche in tale circostanza, Cataldo, dinnanzi a-lle pressioni degli imputati, sorretti dal vincolo associativo e dal contesto ambientale pervaso da Cosa Nostra, ha effettuato una scelta imprenditoriale integrando, anche in tal caso, il delitto di estorsione aggravata completamente irrazionale “. In realtà il contenuto delle intercettazioni telefoniche dalle quali si ricavano gli ordini effettuati reiteratamente dal Cataldo sono per il vero sintomatici di un atteggiamento, per necessità cauto, che l’imprenditore doveva mantenere con il Bommarito. Che si sia trattato non già di un’adesione incondizionata alla scelta imposta dal Bommarito, ma di un atteggiamento di necessitata prudenza, lo si ricava dall’episodio prima descritto, verificatosi nell’aprile del 2010, e di poco successivo all’incendio che l’azienda di Bommarito / Arcabascio aveva subito coevamente, il 19/4/20 10 Albachiara di Partinico, all’interno del deposito in contrada con la distruzione di due cabine di mezzi meccanici, nel quale l’imprenditore chiedeva conto al ragioniere , come si è visto, della maggiorazione delle fatture ricevendosene la dichiarazione sulla destinazione della maggiorazione, o tangente. In particolare il Cataldo, nell’episodio, mostrava l’intenzione di non figurare nella documentazione, per rimanere fuori da vicende giudiziarie in merito alle imposizioni del cemento, e sulle quali eventualmente riferire: intento evidentemente rafforzatosi con le richieste di chiarimenti all’ indomani dell’incendio e distruzione dei mezzi subiti dalla ditta Arcabasdcio e Bommarito.. La prova dell’azione di persuasione subita dal Cataldo trova riscontro nella conversazine intercettata il 2/7/2010 tra il Lombardo Salvatore e il Pitarresi Roberto in cui il primo racconta le confidenze del Cataldo in ordine al trattamento dell’Arcabascio : “...ma a te come di tratta Alessandro? “... “... Salvatore, dice, che dobbiamo fare dice, non che di fare che... tutti beddi sono!” Poco oltre il Pitarresi Roberto — nella medesima proiezione criminosa di cui si è riferito e caratterizzante la relazione con il Lomabardo Salvatore — riferiva di altra attività delttuosa cui era assoggettato il Cataldo. Egli ammetteva che il Cataldo versava la “messa a posto” anche in merito alla gestione dei suoi stabilimenti balneari di Balestrate, gestiti attraverso le società Beach service s.a.s.: “.. .ha i lidi per questo... .Paolo deve dare duemilacinquecento euro ora ....e tremila euro a fine agosto... cose... vedi che tu... “)“ io ti ho dato una confidenza.... chissà Paolo discorsi, In merito al riscontro orale su questi ultimi specifici episodi di estorsione, all’udienza del 16/12/2011 richiesto di chiarimenti sulla messa posto dei lidi ha ammesso “Non lo, è abbastanza oscura la cosa, ci siamo incontrati un paio di volte e mi ricordo che mi ha incontrato al rifornimento dell ‘Agip e mi ha chiesto dei lidi, e non ho capito se intendeva parlare, se è iniziata la stagione, come vanno, o se un ‘altra cosa, poi nella fine di luglio così incontrandolo in paese mi ha chiamato e mi ha detto “dobbiamo sistemare quella cosa dei lidi e...perché sai quelli hanno sentito caldo, c’è stato il fuoco nell ‘altro lido.., sono rimasto un poco stordito ...“ e a verbale di sommarie informazioni del 9/12/2010 ,sentito dal P.M. in relazione alle vessazioni estorsive in argomento, aveva dichiarato: “le richieste di Pitarresi mi sono apparse subito un vero e proprio sopruso, che mi ha ingenerato un forte sentimento di rabbia. Su specifico chiarimento in ordine al contenuto della conversazione (tra il Lombardo e il Pitarresi) in cui il Pitarresi dichiara pretendere euro 2500= a dichiarato Conosco Lombardo Salvatore come collega In me€J al colloquio intercettato preciso che nei due incontri avuti col Pitarresi Roberto questi non mi ha maifatto riferimento a specflche somme di danaro, ma esclusivamente alla messa a posto per gli stabilimenti , aggiungendo delle frasi inquietanti..., e alludendo all ‘incendio di un anno prima allo stabilimento balneare di Baia alla Grotte “di Balestrate. Devo ammettere che avrei dovuto, da subito, denunziare il comportamento sia di Alfonso Bommarito che di Roberto Pitarresi ma, in considerazione del contesto ambientale in cui lavoro e vivo, non me la sono sentita. Voglio precisare che con Lombardo Salvatore mi sono confrontato in merito alle forniture di cemento da parte dell ‘impresa di Bommarito, convenendo col Lombardo che non si trattava di preferire un ‘impresa ad un ‘altra, per consentire a tutti di lavorare, ma di una vera e propria imposizione a cui mi sono dovuto sottomettere. La prova dei delitti imputati ai capi G ed L è integrata, sia nellelemento psicologico del dolo che in quello materiale. L’ESTORSIONE TENTATA AI DANNI DELLA DITTA IMPASTATO Capo E) della rubrica di sentenza — In Carinio e Partinico luglio 2009 In data 9/7/2009 il servizio investigativo registra un incontro tra Impastato Giacomo, titolare della società prime iniziative s.r.l, con sede in Carini via Don Sturzo, il padre Impastato Andrea Salvatore e Arcabascio Alessandro, avvenuto all’interno del centro commerciale La Fontana. Il contenuto della intercettazione cui interamente si rinvia, esprime in modo certo , ed inequivocabile una richiesta estorsiva nei confronti dell’Impastato Andrea. Nella conversazione si fa riferimento a questioni di fatturazione di forniture e di approvvigionamenti effettuati nell’interesse della ditta Valenza (cui la ditta di Arcabascio e Bommarito si appoggiava, prima dell’arresto del titolare Valenza Benedetto, in esecuzione di O CCC nel procedimento n. 14925/’07 e del sequestro di diversi impianti di produzione di calcestruzzo); ma, in breve, emerge la natura dell’incontro: Vitale in persona vuole parlare con loro, e l’Arcabascio, nel riportare il messaggio dei referenti manifesta che gli stessi so - (> interessati a riceversi una tangente in virtù della quantità di calcestruzzo che le imprese ex Impastato avevano impiegato nel territorio. La richiesta veniva motivata con la circostanza che , in occasione delle difficoltà occorse alla Valenza, l’Impastato aveva potuto soddisfare i pregressi ordini accumulati dalla ditta Valenza; questi approvvigionamenti, però, l’Impastato erano oramai gestiti Andrea non intendeva continuarli visto che i relativi introiti dall’amministratore giudiziario , e invitava quindi l’Arcabascio a rivolgersi ad altri; ovvero ad attivarsi per l’apertura di un impianto autonomo, cosa che pare fasse già nelle intenzioni di Vitale. Dalla conversazione emerge ancora la causale, reale, in forza della quale l’Arcabascio proponeva la richiesta della dazione pretesa, assumendo che tale Carmelo (il Gusmano Carmelo, sentito all’udienza del 16 dicembre 2011 ) per evadere gli ordini di Valenza aveva concordato con l’Impastato Luigi, il figlio di Andrea, una fornitura al prezzo di euro 7,50 con il fine di ricavarne 8,50 e quindi applicando una maggiorazione di i euro, ragione per la quale i Vitale pretendevano, per averne il conto, la somma di euro 10.000, mai regolamentata, a suo dire, dal sig. Carmelo con la famiglia del Valenza. L’estorsione non si è consumata, non essendo seguito all’azione l’evento . della somma richiesta 10/7/20 11 , , cioè la dazione con danno della vittima e profitto dell’estorsore. Sentito dal P.M. il nel procedimento penale n. 14601/20065 R.G. l’lmpastatao Andrea, nell’ambito delle più estese investigazioni relative a tangenti per i lavori di Balestrate e del raddoppio ferroviario ha riferito di emissari della famiglia dei Vitale, di cui non ha saputo però dare specifiche indicazioni in ordine alla identificazione; e in relazione all’episodio dell’estorsione tentata, di cui al capo di imputazione. ha ricordato che, dopo la sollecitazione dell’Arcabascio fu chiamato dal Vitale Leonardo (il grande, così ha riferito, ) in un bar di Partinico al quale riferì di non potere pagare per via dell’amministrazione giudiziaria comprensione , , , ricevendosene atto di come indicativo, a conferma di quanto già esposto, della strutturazione e dell’articolazione che caratterizzato l’associazione mafiosa del mandamento capeggiato dal Vitale, prima del suo arresto, e della diversificazione dei ruoli esercitati da quanti vi hanno partecipato in adesione a uno spirito di gruppo governato dal capo.. L’IMPUTAZINE DI BOMMARITO ALFONSO DEL REATO DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO - ART. 416 BIS C.P. Il Bommarito Alfonso è chiamato a rispondere del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso che è indicato a! capo B) della rubrica. In particolare, dopo la contestazione, come per gli altri sod!i. di aver fatto parte dell’associazione mafiosa denoiminata Cosa Nostra o di esserne risultato stabilmente inserito (in Palermo, Parinico , Balestrate e paesi limitrofi, fino alla data dell’arresto) viene specificamente contestata la gestione degli affari illeciti per conto della famiglia mafiosa, d’essere intervenuto nella controversia tra Giambrone e Faraci e di aver corrisposto somme per il mantenimento in carcere di Vitale Leonardo. Secondo la Corte Suprema di Cassazione la prova del delitto, che può esser data con ogni mezzo, può anche trarsi dal giudizio di responsabilità penale che coinvolga il reo nella commissione di alcuno dei reati che rientri nel programma criminoso dell’associazione. La conclusione, però , non è generalizzata. E’ infatti necessario che la commissione dei delitti c.d. satellite sia indicativa di modalità tali che o sul piano della programmazione o su quello dell’esecuzione siano dimostrativi dell’accordo di partecipazione: ovvero di quella particolare affectio societatis che riprovi il ruolo funzionale spiegato dal reo in seno all’organizzazione e, specificamente, della sistematica pianificazione dell’attività criminosa in funzione dell’obiettivo sociale perseguito. Detti requisiti sono sussistenti nel giudizio che può trarsi dalle esaminate condotte di reato imputate al Bommarito a titolo di estorsione, consumati o tentati. Si tratta infatti di reati sono stati tutti commessi attraverso l’attività di mediazione di sodali dell’organizzazione - come il Pitarresi o il Salvaggio Daniele rispetto ai quali la stessa condotta del Bommarito si pone come quella dello stratega, o del socio d’affari, il quale pianifica l’attività di controllo delle imprese sul territorio del mandamento, e per certi versi ne costituisce addirittura gerarchia funzionale. Che si tratti del fenomeno associativo presupposto, che è stato imputato dall’Ufficio di Procura della Repubblica, è fatto palese peraltro dalla convergenza di numerosi elementi indizianti: il palese collegamento diretto che il Bommarito dimostra di avere con i vertici della associazione, il Vitale Leonardo e con i suoi più affidati sodali, i cui contatti o in occasione di sollecitazione di pagamenti per il sostentamento dei detenuti, ovvero per la risoluzione di controversie risultano attestati presso la stalla di Partimco di proprietà di quest’ultimo. Ma è lo stesso contenuto dei dialoghi intercettati a dimostrare, sul piano della concludenza probatoria l’appartenenza “solidaristica” dei soggetti al nucleo affectionis che sostanzia la partecipazione. Nella conversazione del 18/1/2010 per esempio, tra il Pitarresi e il Bommarito, il primo nell’informare il secondo delle fasi dell’estorsione in corso, e precisando che la ditta dove si riforniva il Lombardo aveva fatto, forse, l’ultima fornitura dichiarava: “ vedi che forse l’ultima betoniera l’hanno finita, perciò cominciamo noialtri” L’espressione del Pitarresi e l’uso del plurale sono indicativi e sintomatici: l’estorsione sulla fornitura è ascritta dal Pitarresi ad un interesse comune interessenza, , e cioè ad una che identifica uno degli effetti propriamente riconducibile alla solidarietà sociale che lega ciascuno dei partecipi: i soldi ricavati dal pizzo e dalla vessazione della maggiorazione sono destinati per i “picciotti”. Ma esiste ancora altro elemento indiziante della caratura mafiosa, in questo caso della “ditta” che si appartiene al Bommarito e all’Arcabascio, valutabile come espressione della cointeressenza d’impresa rilevante nel giudizio: esso riguarda in specie l’attività penale del socio Arcabascio dimostrativo, anche in questo caso, della contiguità degli interessi imprenditoriali con i ruoli apicali dell’associazione: il riferimento è alla tentata danni dell’Impastato (in specie ascritta all’Arcabascio con il còncorso del Vitale nell’ambito della quale — mediatiore in questo caso l’Arcabascio - la vittima fu addirittura convocata a Partinico dal Vitale (dichiarazioni Impastato del 10/7/2011).. Questa convergenza indiziaria — al di là della rilevanza strettamente “personale” di quest’ultimo episodio nella valutazione degli elementi di reità a carico di Arcabascio - e idonea a identificare il nucleo probatorio della partecipazione del Bommarito all’associazione mafiosa, basterebbe per l’imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso che gli è stata elevata. Senonchè la Procura della Repubblica con lo stesso capo d’imputazione dopo avere genericamente contestato il delitto per esserne l’appartenenza attestata dall’avvalimento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà per il fine di commettere Vitale, e in particolare con Vitale Leonardo — — in costante collegamento con i delitti contro l’incolumità personale, il patrimonio e per realizzare profitti ingiusti, ha specificato come condotta penale (recte: comportamenti che sono tipicamente sintomatici della partecipazione, secondo i canoni giurisprudenziali) l’essere intervenuto nella controversia fra Giambrone e Antonino e Faraci Giovanni. Ritiene questo G.u.p. che il fatto, nei termini che si vengono a precisare, costituisca elemento indiziario che possa valere a rinforzare le conclusioni probatoriamente già acquisite in ordine alla partecipazione dello stesso all’associazione mafiosa. La questione riguarda il danneggiamento e l’incendio dell’escavatore Fiat Itachi 150 subito dal Faraci Giovanni avvenuto in un cantiere di Borgetto, contrada Carrubbella Sottana, dove effettuavano lavori di scavo. L’atto intimidatorio origina dal contrasto tra il Faraci Giambrone Antonino . e il e risultato provocato da quest’ultimo, così come è emerso dalla conversazioni telefoniche intercettate , come ritorsione per non avere lo stesso ottenuto l’appalto per il lavoro che Faraci stava eseguendo nel terreno ditale Bono Aldo. In relazione a questo contrasto era stato sollecitato l’intervento del Bommarito Nella conversazione del febbraio 2010 il Salvaggio Daniele e il Bommarito si accordavano per incontrarsi in stalla non meglio precisata per caricare un cavallo. I servizi di osservazione dei carabinieri, correttamente interpretata l’intenzione, riuscivano a documentare un incontro presso la stalla in contrada Turriti di Partinico tra il Bommarito e il Vitale Leonardo , senza che vi fosse alcun trasporto di animali, che pure gli interessati hanno giustificato per la mancanza del gancio di traino. Nell’occasione, le ragioni dell’incontro venivano immediatamente comunicate ad un interlocutore, e di li a poco dallo stesso Bommarito all’Arcabascio Alessandro, al quale venivano spiegate le dinamiche dell’atto intimidatorio, delle pretese risarcitorie avanzate dal Faraci nei confronti del Giambrone e del Lo Biundo e del loro • parziale soddisfacimento da parte di quest’ultimo. Risulta dalla conversazione che il Bommarito per pervenire ad una rapida soluzione del proponeva di incontrare il Lo Biundo o di indirizzarvi il Salvaggio: “E’ sopra questo discorso noialtri ci dobbiamo andare a dire. Vado solo io o ci va Daniele e gli dico ... mannarino, (appellattivo di Lo Biundo)? Che glieli ndevi dare, non glieli devi dare, come sei combinato? Li avanzi, non li avanzi! E vediamo che dice! Io non ti ho detto niente! Io non ti ho detto niente, ti vuoi mettere su questa macchina? Ci vogliamo avvicinare cfrzque minuti? Vediamo com ‘è il discorso “. E’ significativo che il Lo Biundo sia elemento già condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., in quanto affiliato alla famiglia mafiosa di Partinico, mentre il Giambrone Antonino è figlio del Giambrone Giuseppe condannato in primo e secondo grado per il delitto di asociazione mafiosa nonché cugino di Giambrone Antonino, assassinato il 31 ottobre 2007 a seguito di omicidio di stampo mafioso all’interno della sua officina in Borgetto. Il fatto è indicativo della ingerenza della mafia e della sua funzione di mediazione dei conflitti sociali. Da scio esso non è in sé prova a parere di questo G.u.p. della partecipazione all’associazione mafiosa, ed inidoneo, in quanto tale, ad essere ascritto a condotta partecipativa, specifici che si sono analizzati, utili cioè a conformare, nella specifica direzione della sintomatica rilevanza penale di espressioni culturali o atteggiamenti relazionali — certamente di contiguità a Cosa Nostra, che si giustificano nel contesto delle relazioni di impresa e ambientali ai quali restano attratti — e che nelle dinamiche territoriali che si esaminano implicano altresì atteggiamenti referenziali o di rispetto verso gli elementi notoriamente maggiorenti, in specie la famiglia dei Vitale. Per il resto non hanno efficienza dimostrativa, in senso contrario, i rilievi che la difesa ha perorato: ma quale sarebbe l’associazione mafiosa? Quando si sarebbe costituita? Quando ha • iniziato a farvi parte il Bommarito? Sono sufficienti i mesi di osservazione del 2010 a ricavarne la conclusione dell’appartenenza del Bommarito all’associazione? Sono interrogativi, questi, ai quali la sentenza non deve dare risposte. La prova del reato, che può esser data con ogni mezzo, non deve dimostrare necessariamente “quando” il reo ha stipulato l’accordo sociale, ma semplicemente indurre gli elementi fattuali, materiali e psicologici dimostrativi della partecipazione. di cui deve essere data dimostrazione di vigenza, o permanenza - in questo caso essendo stato il reato contestato fino alla data dell’arresto - per non esserne stata interrotta prima la condotta partecipativa da abiura o recesso volontario del reo. Le condotte estorsive commesse dal Bommarito quale funzione di controllo delle attività economiche sul territorio, al fine di conseguire vantaggi per sé o per altri (il contributo per i picciotti di Partinico) con la mediazione dei sodali (il Piatarresi e il Salvaggio) concorrenti nell’azione si allinea e conforma ai principi di legittimità nella materia: essendo bensì rilevante, al di là della descrizione dell’azione che ne è specificata in rubrica e delle sue modalità , in specie indicative ,o della definizione che si dà allo stesso titolo, del reato che la condotta del reo sia dimostrativa e nel caso lo è senz’altro — dell’agire con la consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione del programma criminos. anche soltanto limitata all’ambito e al settore delle attività illecite che in specie sono corre$L4 ‘_Ii all’impresa del cemento e del calcestruzzo esercitata, in quanto si tratti di contributo che sotto il profilo dell’efficienza causale diretta e incondizionata del dolo, è recato dall’ agente in funzione della conservazione e del rafforzamento dell’associazione, e per potere esercitare al meglio la propria attività di impresa, così come descritto nella formulazione generale del capo 2 di imputazione, non essendone compromesso a parere di questo G.u.p. lo stesso titolo di reato. Tema questo, del concorso esterno, che neppure è stato sfiorato dalla discussione, e che pur appare conducente. (si rinvia alla giurisprudenza di legittimità in materia e alla più recente sofferta evoluzione. CAPO O) IL DANNEGGIAMENTO DELL’AUTOVETTURA DI MONTALBANO VALENTINA IN USO A GAROFALO MAURIZIO IMPUTATO A PARADISO ELVIRO In Partinico, 2 dicembre 2008 . Gli atti di intimidazione sono segni che l’associazione mafiosa tesaurizza, e attraverso i quali la stessa o persegue i prpri fini per risolvere controversie o per incutere timore e imporre il pizzo. Nel caso del danneggiamento imputato al Paradiso Elviro la responsabilità penale per il fatto resta dimostrata e imputata dai risultati della intercettazione della conversazione ambientale del 28/1/2010 tra il Paradiso Elviro, il Brolo Gianfranco e il Mulè Graziano che ne svelava movente ed esecutori materiali. Il contenuto della conversazione mostra come i primi due fossero coinvolti nel delitto al fine di sollecitare il Garofalo Maurizio al pagamento a saldo della somma di lire 1500 che era dovuta al Lunetto Rosario, per una fornitura, e il cui pagamento, ad un anno, era stato successivamente prorogato. Può ritenersi induttivamente ‘Né può trattarsi dlla mera questiorne (che sarebbe nominalistica) della esatta descrizione del fatto imputato, legittimante ,in astratto, l’ufficio ex art. 521 comma 2 c.p.p.-. Il fatto imputato al Bommarito, lo si qualifichi c “partecipazione” o di” concorso” sul piano ontologico o fenomenico, è identico a se stesso, e non ne può immutata la sostanza in funzione della opzione dicotomica sulla sua qualificazione (se a tiutolo di partecipazione o di , 76 provata la responsabilità del Paradiso . Nella conversazione emerge che il Brolo rappresenta l’intenzione di recarsi personalmente dal Garofalo Maurizio ambientale risultava non avere ancora saldato , che dalla conversazione (... “Gli dico Maurizio non ti seccare i frate... a te è piaciuto prendere le cose, quello ti ha dato un anno, tu ti sei presi altri sei mesi, i soldi gli devi restituire... “) Il Paradiso suggeriva, in caso contrario di ricorrere ad un’altra intimidazione (I soldi, senno gli dici c’è un altro danno”). Il fatto è indicativo che il soggetto di cultura mafiosa non esita ad esercitare la violenza, la vessazione, e la prevaricazione anche soltanto al fine di esercitare i propri diritti e riscuotere i • propri crediti di natura lecita. Il delitto può dirsi provato nei suoi elementi costitutivi , sul piano della concludenza probatoria che le riferite intercettazioni rivelano. E’ altresì conducente il rinvio alle dichiarazioni rese dal Paradiso Elviro all’udienza del 4/4/2012, di cui si è riferito. LE ALTRE ESTORSIONI, in danno di Gambino e Lo Monaco: capi M) ed N) della rubrica — In Balestrate, luglio 2010 Le indagini che il gruppo di Monreale ha sviluppato in relazione ad un incendio verificatosi allo stabilimento balneare “Baia le Grotte”, gestito dalla società Gabbiano di Gambino Francesco & C hanno consentito di accertare l’attività estorsiva condotta ancora dal Pitarresi Roberto in danno di questo imprenditore. Anche in relazione alla predetta imputazione l’attività di intercettazione ambientale condotta sull’autovettura del Lombardo Salvatore ha rivelato la responsabilità dell’imputato. Nella conversazione del 2 luglio 2010. riferendosi al predetto incendio, il Pitarresi rivelava al Lombardo che “a quello i ‘anno scorso gli hanno dato a fuoco”; confessava, esplicitamente, che il titolare dello stabilimento, il Gambino, gli versava una somma di danaro Per esplicitare, anzi, quale fosse la dimensione c.d. “solidaristica” in concorso) che derivi dall’adesione alla concezione penale che ne è fondante, non essendo “il fatto” suscettibile, 77 veniva a tradursi in ultima analisi tra gli stesi, e in termini quasi amicali, la relazione di assoggettamento contributivo al pagamento del pizzo, biandiva lo stesso Lombardo offrendogli gratuitamente l’accesso ai servizi del lido di Gambino (...anzi, vuoi un ombrellone per te e la bambina?). Il contenuto di questa intercettazione prova dunque la responsabilità del Pitarresi per l’estorsione imputata al capo m. dove si riferisce dell’ottenimento di un ingiusto profitto ai danni dell’imprenditore costringendolo a versare una imprecisata somma di danaro come messa a posto. D’altra parte, la relazione di illecito assoggettamento del Gambino emergeva altresì dalla conversazione del 19/8/20 10 nella quale il Pitarresi indicava ad Orlando Pietro (lo stesso soggetto imputato della estorsione in concorso ai danni del Lombardo) lo stabilimento balneare dove recarsi, che era identificabile per l’appunto in quello del Gambino in relazione al riferimento preciso al dissequestro del locale a seguito dell’ordinanza comunale del 19/8/2010). Sempre dalla medesima intercettazione del 2 luglio si evinceva altresì la condizione di taglieggiamento al quale era assoggettato l’imprenditore Lo Monaco Giovanni, che era costretto secondo quanto narrato dal Pitarresi al versamento di una somma di euro 4000 in due rate (... “Giovanni Lo Monaco deve prendere 4000 euro e li deve dare ! Giovanni Lo Monaco deve prendere duemila euro ora e duemila euro li deve prendere ad agosto.... vedi che — rivolgendosi sempre al Lombardo — i ‘uniico di tutti che sa questi discorsi sei tu Salvatore..). E al fine di giustificare i percorsi attraverso i quali, con i danneggiamenti, dell’estorsione erano perseguiti evidenziava, parlando del Lo Monaco, “ gli obiettivi hai sentito che gli hanno sfottuto tutto il ponte?...” L’informazione che il Pitarresi propalava al per il fine di indebolirne la resistenza e per un’adeguata lavorazione era riscontrato, normativamente, di una diversa qualificazione delittuosa. 78 effettivamente, in data 4/12/2008, epoca in cui la LOCAT s.n.c. aveva subito il furto di parte del ponteggio allestito in contrada Monostalla in Balestrate per lavori di ristrutturazione di un immobile: denuncia che era stata presentata da Cataldo Francesco Paolo all’epoca socio del Lo Monaco Giovanni. Può dunque dirsi integrata la prova dell’estorsione aggravata in danno del LO Monaco che è contestata al Pitarresi al capo N della rubrica che precede. Può evidenziarsi con il P.M. (pag. 365 della richiesta di O. C.C.C) che la conversazione del 2 luglio 2010 più volte richiamata costituisce altresì una fonte di valutazione fondamentale in ordine all’ attività di esazione del • pizzo svolta dal Pitarresi , il quale si riprometteva, come dichiarato nel corso del dialogo, di recarsi presso altri imprenditori per la riscossione, tale David Cesare dal quale riscuotere 2000, tale D’Aleo Vincenzo, oltre che dal falegname Saputo Vincenzo, cosa quest’ultima che suscitava addirittura l’incredulità dello stesso Lombardo Salvatore. Tale ultima circostanza. unitamente alle precisazioni che si riservano al paragrafo conclusivo sulla valutazione probatoria dei fatti, rivela la pericolosità del soggetto (pagine 104 e seguenti). . LA POSIZIONE DEL TAGLIAVIA FRANCESCO E DI SCALICI ALFONSDO IMPUTATA AI SESNI DELL’ART. 416 BIS C.P. NELL’AMBITO DELLA QUESTIONE LUNETTO LA QUESTIONE LUNETTO La questione del bar “ — Il Bar” 4 morsi snack di Cataldo Andrea & Company” 4 morsi snack di Cataldo Andrea & Company” nel centro commerciale Ferdico origina da u-ì contrasto civilistico tra il Lunertto Rosario e il Cataldo Salvatore, che vari personaggi del territorio partinicese hanno tentato di risolvere: e tra questi lo Alfonso e il Tagliavia Franc sco. ai quali (per quest’ultimo attraverso l’interposizione del figlio) l’attività di mediazione è stata specificamente imputata, come si è detto, quale espressione , o prova , della partecipazione all’associazione mafiosa capeggiata dal Vitale. Questo è l’inquadramento che lo stesso P.M. ne ha dato in sede di discussione e di conclusioni processuali; e al quale risulta avere parimenti conformato i chiarimenti richiesti lo stesso Lunetto Rosario, in data 22/12/2010 e successivamente, sulle dichiarazioni spontanee rese al P.M. ai sensi dell’art. 374 c.p.p. In realtà, il contenuto della predetta deposizione appare illuminante per la spiegazione degli usi, delle abitudini sociali di talune realtà familiari, e così dei rapporti di comparaggio, degli obblighi di natura parentale che ne derivano, degli interessi economici e commerciali, della loro condivisione e infine, quando a condizionare e alterare la normalità delle relazioni è l’interesse patrimoniale, del fallimento degli stessi. In sintesi, il dissidio tra il Lunetto Rosario e il Cataldo Salvatore ha avuto ad oggetto i diritti patrimoniali dei due. in quanto soci, sull’esercizio commerciale “4 morsi snack & bar s.a.s. di Cataldo Andrea & C s.n.c. “, ubicato all’interno del Centro Commerciale Ferdico Giuseppe & C s.n.c.” in Carini. Si tratta di società alla quale il LUNETTO aveva arrecato un apporto patrimoniale d’opera curando gli arredamenti dell’esercizio; ma che cessata la sua effettiva partecipazione quale socio (per il sostanziale recesso dello stesso) non aveva fatto registrare i conteggi e la liquidazione delle spettanze patrimoniali pretese. Questo è il nucleo della questione agitata, che gli stessi soggetti interessati avevano però sostanzialmente già chiuso come ammesso dallo stesso Lunetto, dopo che l’esercizio contabile, nel frattempo gestito in esclusiva dal Cataldo. aveva fatto segnare la maturazione di un debito per imposte sui redditi pari ad euro 36000 con una. silente rinunzia da parte Lunetto a far valere ulteriori pretese a seguito della cessione di quote, e con l’accollo del debito d’imposta da parte del socio.Cataldo La questione dei diritti patrirnoniali spettanti ha però interessato la “mafia” di Partinico; in particolare ha interessato il Brolo Gianfranco. compare del Lunetto procede nelle forme ordinarie — — soggetto per il quale si il quale si è adoperato nel senso di portare la all’attenzione di soggetti di Partinico. tecnici e non. Il tentativo di risoluzione del fallito , ha visto impegnati vari personaggi, e così oltre al Brolo il Paradiso Elviro, Lu Vito Antonino (architetto) , Culcasi Carmelo (per il quale si procede nelle forme ordinarie) lo Scalici Alfonso e Tagliavia Francesco e Di Maria Vincenzo. Il “20 agosto 2010 si è avuto innanzitutto il convito in pizzeria tra il Tagliavia Francesco, Mancino Vanessa, , Tagliavia Giovanni , Brolo Gianfranco e Paradiso Elviro; a questo incontro, cui si collega l’episodio di danneggiamento che è seguito all’auto del figlio del Cataldo , sono seguiti l’neontro a Balestrate del 16/9/2009 tra Scalici Alfonso, Paradiso Elviro, Brolo Gianfranco, Di Maria Vincenzo e Culcasi Carmelo; quindi l’incontro a Palermo in via Dante tra il Paradiso Eviro, Brolo Gianfranco, Li Vito Antonio, Lunetto Rosario, Tagliavia Giovanni, Cilcasi Carmelo, Cataldo Giuseppe, Di Maria Vincenzo, Scalici Alfonso e Guzzo Girolamo. E’ opportuno un rapido inquadramento delle vicende sulle quali si forma il tavolo di lavoro, benché non abbia costituito oggetto di discussione. I termini riguardanti i] nucleo delle assente pretese del Lunetto involgono , alla radice, gli stessi motivi che hanno fondato il contratto di società con il Cataldo, Salvatore, e che si possono ascrivere ai più articolati rapporti di commercio, d’impresa e di famiglia che il Lunetto aveva intrattenuto con il pregiudicato Ricccobono Filippo , soggetto in rapporti di comparaggio con lo stesso Cataldo Salvatore, e le cui sorti giudiziarie ne avevano compromesso sicurezza e stabilità economica Già in passato le parti avevano tentato di appianare i problemi economici con una proposta che era stata formulata al Lunetto dalla moglie del Riccobono. e che prevedeva il rilevamento e l’acquisto di un appartamento pignorato in pagamento dei debiti Ne sono derivate situazioni di interessi convergenti, stante per un verso il comparaggio tra il Cataldo e il Riccobono e per altro l’oggetto dell’attività imprenditoriale di fornitura di arredi aziendali esercitata dal Lunetto , che ha verosimilmente, ovvero semplicemente occasionato l’accordo di società e 81 dell’impresa con il Cataldo, il quale gli aveva per l’appunto richiesto la fornitura per gli arredi aziendali. La sostanza della soluzione, cui il gruppo partinicese si è dedicato nella riunione di via Dante, allargata ai c.d. appartenenti alla consorteria palermitana, è stata orientata al fine di consentire il sub ingresso di un imprenditore, che favorisse nel contempo la liquidazione della quota ancora pretesa o dei diritti eventualmente ancora spettanti al Lunetto e precisate nei rapporti con il socio in conflitto. Questa è la spiegazione e l’inquadramento che, convincentemente, ha dato il Di Maria, il quale (sentito all’udienza del 24/2/20 12) ha sostanzialmente descritto la sua partecipazione all’ultimo incontro in via Dante, a Palermo, per l’interesse commerciale di una eventuale operazione di credito commerciale. Ha affermato su domanda del G.u.p: “Commercialmente, se io riesco a entrare, gliel ‘ho detto poc ‘anzi, se io riesco a entrare nelle grazie di C’ataldo , è possibile che realizziamo questo progetto, qua ci va bene, io, Scalici Alfonso perché e ‘ha suo genero Sergio che è disastrato economicamente e suo figlio Vincenzo disastrato economicamente, se questo ci riesce io dico” Zino, aiutiamo, vediamo se riusciamo a calmare sti acque tra Cara/do e Lunetto e noi ci andiamo bene tutti e due, tu ti rientri a tuo genero nel bar in questione, e il bar che e ‘è da Ferdico, e tuo figlio Vincenzo vediamo se lo possiamo infilare nella ditta di C’ataldo Giuseppe come lavoro” E oltre, sui richiesti chiarimenti del G. up. “.., quello che ho capito io era solo un discorso economico però quando io ho capito che c ‘era un discorso di donne nel mezzo francamente mi sono tirato indietro alla riunione in via Dante abbiamo capito che Lunetto e C’ataldo erano tanto compari che si scambiavano amicizie donne, non so, per i fatti loro e noi abbiamo capito che non era non era il caso più di immischiarci perché erano cose compariate “. Per il vero, neanche il P.M. è riuscito a ricavare dalle dichiarazioni spontanee rese dal Lunetto in data 22/12/2010 ragioni, penalmente rilevanti, in ordine all’effettivo contrasto tra i due e—$ alla prepotente riaffermazione dell’egemonia aziendale presuntivamente esercitata dal Cat - 4. contro il Ltinetto nella gestione patrimoniale del bar, o alle reali causali - al di là dei moti , d:..4, , 4 I 82 \ O circostanza per i quali il Lunetto riteneva trattarsi di una attività non adatta per se e per la propria moglie, neppure nei limitati tempi della domenica cui poteva dedicare tempo - per i quali il secondo ebbe a decidere di affrancarsi dalla cointeressenza rimanendo a suo dire a credito; ovvero di ragioni ulteriori di interposizione relative al territorio di Carini e aventi ad oggetto le attività commerciali specificamente esercitate nel centro commerciale di Ferdico. In punto di diritto, per verificare se questi fatti siano idonei a implicare presupposizione - — in via di un accordo per delinquere di stampo mafioso, a carico per esempio del Tagliavia e dello Scalici per quel che importa a questo giudizio abbreviato, occorrerebbe, innanzitutto, trarre con certezza la matrice criminale della conduzione del predetto bar, sì da potere accreditare le predette riunioni dei presunti boss e degli altri soggetti ( malavitosi o meno che fossero sulla base delle certificazioni del casellario, come avvenute specificamente nelle predette date ) al contesto tipico delle riunioni o dei summit mafiosi nei quali si programmano crimini ovvero si cercano soluzioni , parimenti criminali, a contrasti tra le famiglie mafiose interessate: contesto che per i soggetti (la cui adesione associativa risulti almeno già provata) sui piano (Iella mera concludenza del contegno poteva anche ritenersi fatto del tutto cornnaturale. L’ affermazione impedisce però di intravedere specificamente nell’ interessamento del Tagliavia Francesco . e dello stesso Scalici Alfonso (il quale ultimo avrebbe dato la disponibilità della propria ahtazione per tino degli incontri ‘risolutori”, e specificamente riguardante le ragioni del danneggiamento della macchina del figlio del Cataldo) ripete , , come si la precondizione indiziante in fatto. che consenta di qualificare la predetta condotta come tipicamente accredit3bi]e ad una partecipazione ad associazione mafiosa ovvero alla stessa programmazione criminosa dalla quale resti dimostrata la condotta associativa e criminale dell’agente. Può ravvisarsi, per converso, un atteggiamento sintomatico di un metodo, volto a prevenire o a riconoscere le soluzioni dei contrasti nel ricorso alla legge, 83 fonte c.d.” profana”, quella che si sottrae cioè prepotentemente al metodo mafioso, e ne diviene essa stessa fattore di giustizia. LA POSIZIONE DI TAGLIAVIA FRANCESCO Del Tagliavia Francesco discutono in varie intercettazioni telefoniche Paradiso e Brolo, i quali riaffermano che anche per il Tagliavia è valsa la regola del vincolo solidaristico, tra gli affiliati in libertà , del sostentamento economico. Così precisa altresì il Paradiso Elviro al cugino Paradiso Vincerzo, i:i ana con’zrsazione ambientale del 20/10/2009, in relazione, in particolare, al ruolo primario ricoperto dallo stesso nell’ambito dell’organizzazione, e aggiungendo che quando il Tagliavia Francesco era libero, circa dodici anni prima, non aveva mai avuto problemi economici. Ora, al di là della generioità dcl contenuto di questo dialogo, ne appare piuttosto controversa l’interpretazione. In particolare può dubitarsi al di là della carenza di elementi di concretezza , inerente le modalità attraverso le quali sarebbe stata sostenuta la famiglia del Tagliavia che la famiglia di Partinico sostenesse la famiglia di un carcerato che si era reso responsabile con i , partenicesi, di fortissimi motivi di attrito derivanti dalla contrapposizione del suo gruppo di appartenenza; peraltro la circostanza che non è neanche provato, indiziariamente, che si tratti di un soggetto il Taglavia Francesco che sia già combinato nella cosca partinicese e che si - tratti di un soggetto semplicemente “ribelle” nelle relazioni familiari porta ad escludere, criticamente, che le riunioni, gli incontri e le relazioni dallo stesso intrattenuti forte già della , caratura criminale che ne accompagnava la fama di bandito violento, possano essere indizianti, da sole, dell’adesione all’associazione mafiosa che gli viene imputata: adesione che , viceversa, avrebbe trovato la sua matrice e ragion d’essere, con ogni verosimiglianza, nelle mire espansionistiche della famiglia partinicese verso i profitti che potevano derii dalla vicina Balestrate zona di riferimento altresì dello Scalici Alfonso, e quest’ultimo, di Tag1ivia (nella conversazione si riferisce di Balestrate come di una tetta che 84 non finisce mai, perché è i ‘unico paese babbo che porta i soldi a Partinico e Montelepre — cioè non ha autonomia). , L’espiazione della pena sofferta dal Tagliavia Francesco cessata nell’estate del 2009, in esecuzione della condanna inflittagli con sentenza della Corte d’Assise di Palermo del 19/12/2003, irrevocabile il 25/11/2004 ne ha estinto il reato. Le condotte cooptative di incontri conviviali e di “summit” con i sodali partinicesi, e gli atti di adesione prestati nelle , mutate condizioni “politiche” del mandamento di Partinico rispetto a quelle dell’inizio della sua carcerazione, non appaiono sufficienti a qualificare in termini di conducenza, e come partecipazione ad associazione mafiosa, la condotta imputatagli; anche per la precipua ragione che l’unico tentativo di riaffermazione nello spirito banditesco e malavitoso, se si vuole, che pure contraddistingue surnmit mafiosi allorquando essi abbiano a riferimento la risoluzione di contrasti tra le famiglie o tra soggetti estranei ma ad esse prossimi, innanzitutto non ha avuto alcun seguito (questione Lunetto); e. per le ragioni già esplicitate esso tentativo si è in pratica arenato senza affermazioni di soluzioni o decisioni delittuose che possano indurre a ritenere che per il Tagliavia l’incontro per affrontare e risolvere la questione tra Cataldo e Lunetto sia equivalso c sottoscrivere, ovvero a presupporre, un accordo associativo; ovvero ad acclarare la riaffermazione di un metodo, tipico dell’essere mafioso, e con valore specificamente indiziante se ‘anehino ulteriori elementi probatori e ricostruttivi di un’ipotesi accusatoria di partecipazione: né. comunque, si obiettivizza un diverso atteggiamento, che sia rilevante a parere di qesta Giustiza per la legge penale, che possa ricollegare del resto a tutti i soggetti che hanno preso parte ai predetti “summit” la caratura propria di boss componenti di un’agenzia di collocamento di pratiche extragiudiziali che sia eventualmente , rilevante per gli effetti dell’art. 416 c.p. Non esistono altri episodi dopo alcuni mesi trascorsi all’Isola d’Elba, in esecuzione della misura di prevenzione 85 fr era stata irrogata, per ritenere che il Tagliavia non diversamente accreditato alle alte sfere e gerarchie del sodalizio, abbia sottoscritto un patto criminale come gli viene contestato. Per questi motivi il Tagliavia va assolto dalla relativa imputazione. , LA POSIZIONE DELLO SCALICI L’imputazione di associazione mafiosa è derivata allo Scalici all’esito dei risultati di trascrizione delle intercettazioni ambientali e telefoniche tra il Paradiso Elviro e il Brolo Gianfranco. In particolare, si tratta di dialoghi attraverso i quali la figura dello Scalici risulta accreditata, nelle valutazioni dei suddetti imputati, quale elemento di riferimento e spicco di Balestrate, in buoni rapporti con il Tagliavia (definito un alleato) in relazione ai quali i due manifestano buoni propositi di favorire degli incontri (dei veri e propri tavoli di lavoro, secondo intenzione) al fine di chiarire i ruoli di ciascuno e le ragioni dell’alleanza per evitare possibili contrapposizioni con il gruppo di Vitale Leonardo. Si tratta di ragioni, come si è già illustrato, che si ricollegano ali’ anteatto scontro di potere, accreditato ai contrasti tra il Vitale e il Tagliavia prima che lo stesso venisse incarcerato ed espiasse la pena per l’associazione a delinquere per la quale era stato condannato: scontro al quale più volte gli interlocutori fanno richiamo, nelle conversazioni remotizzate e trascritte (allegati dell’informativa dei CC) evocando il ruolo arteatto svolto dal Tagliavia Francesco e il rapporto con l’allora latitante Raccuglia Domenico quale supervisore del mandamento mafioso di Partinico. Ebbene, al di là delle opinioni e delle valutazioni dei due dialoganti propensi a proiettare in , una prospettiva cruenta e criminale il rischio di una nuova contrapposizione di potere non , emerge a carico dello Scalici l’elemento indiziario differenziatore, per così dire, che consenta di elevare al grado della illicetà proprio della contestazione penale la condotta di mantenuta con il gruppo Dartenicese dei Paradiso e Brolo negli incontri conviviali 16/9/2009 a seguire, anche attraverso l’offerta della disponibilità di una propria abitazione 86 territorio di Tappeto, come è emerso dai risultati delle intercettazioni per dirimere la questione della responsabilità nel danneggiamento dell’auto del Cataldo avvenuta il 20 agosto 2009. Non ogni condotta di relazione con un soggetto (o gruppo ) di appartenenza o contiguità mafiosa può costituire elemento probante della partecipazione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, o della stessa premessa dell’accordo per esserne messo a parte; ovvero corroborarne sintomaticamente l’ipotesi accusatoria. Vero è che, come si è rilevato, l’intenzione armonica che ispirava i progetti della consorteria partinicese era propriamente quella non soltanto di promuovere una positiva evoluzione interna delle gerarchie del mandamento ma di espandere, propriamente, l’ambito degli interessi criminali e delle proprie attività ad un contesto territoriale contiguo al fine di avviare una intensa attività di riscossione del pizzo, nonché di controllo dei proventi illeciti ai quali sarebbe stato interessato Io stesso Tagliavia, di cui veniva ad un tempo sollecitata e stimolata la stessa aspirazione criminale. Tutto questo è dato evincerlo sul piano delle intenzioni dal contenuto dei dialoghi “ragionati” intercettati che sono depositati. Diversa questione è quella, viceversa, dello stesso valore semantico da attribuire al contenuto dei predetti dialoghi; e secondariamente, del valore indiziante e probatorio che in essi è contenuto. Deve qui essere esplietato e riaffermato il fondamento del giudizio di assoluzione pronunziato. L’associazione a delinquere di stampo mafioso costituisce , pur sempre, una sottospecie dell’associazione a delinquere, del quale deve possedere gli elementi informativi di base, e costituiti dall’accordo di tre o più persone al fine di commettere delitti. In essa l’accordo trova specifcazione e peculiarità nella caratterizzazione del metodo intorno al quale i partecipi sottoscrivono il pactum sceleris. Ora dal contenuto dei colloqui intercettati puo trarsi l’inserimento organico dello Scahci Alfonso (come per il Tagliavia, come si e nel sodalizio mafioso in questione; né dagli incontri tenutisi a Borgetto e in via Dante 4 settembre 2009 a seguire mai è mai risultato uno specifico accordo per commettere o programmare dei delitti nei territori comunali interessati, e tali da accreditare alla caratura malavitosa, reale o presunta, del soggetto la qualità di partecipe ad una associazione mafiosa. Né i precedenti penali dello Scalici per disobbedienza e insubordinazione ex art. 56 c.p. e 186 c.p. militare di pace ricettazione e tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni possono fungere da elementi qualificanti o criterio di valutazione cui ragguagliare gli elementi raccolti a suo carico che I’ imputazione che è stata elevata al capo B) della rubrica che precede non riesce a definire se non in termini di assoluta genericità: “l’aver costituito il punto di riferimento” senza che venga ulteriormente specificata giudizio penale qualificato - — in termini di efficienza causale e di la caratura dell’imputato come di mandante di delitti, o di gestore di risorse economiche dell’associazione nel territorio di Borgetto o altro, per un soggetto intonso, dopo la sua scarcerazione, e mai attinto fino all’arresto da imputazioni per delitti ascrivibili al catalogo delle comuni attività criminali. Quanto ai summjt dunoue è del tutto evidente che se mai si fosse trattato di riunioni in cui veniva intercettata . o decriptata. la decisione di commettere delitti l’autorità inquirente avrebbe sicuramente dovuto procedere al fermo dei soggetti gravemente indiziati del delitto (dei delitti) al fine di prevenire coinvolti — — a! di là della questione del pericolo di fuga dei soggetti l’ulteriore commissione di delitti, stroncando l’associazione in fieri. Lo Scalici va dunque assolto per iJ. capo di imputazione a suo carico e ne va disposta la scarcerazione. IL DANNEGGIAMENTO IM CUI AL CAPO P IMPUTATO A PARADISO ELVIRO E TAGLIA VL& FRANCESCO , in Borgetto il 20 agosto 2009 Diversa è viceversa la questione del delitto consumato dal Paradiso Elviro, dal Gianfranco (per il quale ultimo si procede separatamente) e dal Tagliavia Francesco la del 20/8/2009 in Borto, all’uscila dalla pizzeria, in danno di Cataldo Giuseppe, figlio 88 Cataldo Salvatore, con il danneggiamento della sua auto con rigatura, taglio di tutti e quattro i copertoni , contestato alla lettera P) della rubrica, del quale il Paradiso si è ampiamente vantato parlandone telefonicamente con la moglie. Si tratta di un delitto capriccioso, se così può dirsi, che si colloca. espressivamente, nella stessa ottica del contrasto dialettico tra il Cataldo e il Lunetto. che all’epoca era all’attenzione di questi soggetti. Di questo danneggiamento, così contestualizzato temporalmente — anche se la Mancino Vanessa Timpa, convivente del Tagliavia Francesco, nell’esame del 16 dicembre 2011 ha tenuto in special modo ad evidenziare che i soggetti dalla pizzeria erano andati via ebbri • — deve rispondere anche il Taglivvia Francesco, presente all’incontro e in pizzeria, il cui concorso ex art. 110 c.p. in comp’icit con Brolo e Paradiso deve ritenersi provato, in conformità delle conclusioni del P.M. Il Paradiso Elviro all’udienza del 4/4/20 12 ha reso spontanee dichiarazioni , e ha inteso scagionare il Tagliavia. aserivendo la responsabilità del fatto a sé. Il Tagliavia Francesco, però, è chiamato a risponderne (per quella che appare, persuasivamente, la condotta del reo conformata alle regole normative del concorso) sicuramente quale concorrente morale. Il Paradiso Elviro nella conversazione ambientale del 12/9/2009 con la quale aveva confessato alla moglie di avere realizzato cuella sera del 20/8/2009 all’uscita dalla pizzeria il rifugio insieme con Brolo Gianfranco e Tagliavia Francesco l’attentato ai danni del Cataldo Giuseppe. flglio di Salvatore (che quella stessa sera per la coincidenza del caso si era ritrovato nella stessa pizzeria del paese con amici suoi commensali) tagliando i copertoni e sfregiando la macchina, esplicitva la motivazione del danneggiamento con la stessa intenzione di intimidire il Cataldo: e ciò avveniva in una fase, quella iniziale della trattativa lo stesso tentativo di accordo naufragasse nei mesi successivi — — e prima che nella quale il Tagliavia impersonava una posizione più nettamente schierata con quella del cugino Brolo Gianfranco (e cioè favorevole al Lunetto), che io aveva coinvolto nella questione: e prima che una estesa comprensione delle vicende personali che legavano il Cataldo Salvatore e 89 pregiudicato Riccobono Filippo, e il Lunetto a entrambi, ne fondassero una più distaccata visione e partecipazione alle vicende esplorate, e cui seguì lo stesso fallimento del tentativo di intesa. La stessa dichiarazione che ha reso il Paradiso all’udienza del 4/4/20 12 appare soltanto un tentativo di scagionare l’amico e compare, come è facile evincere dalla stessa confusione che egli opera nelle dichiarazioni rese e nella sovrapposizione che egli spiega , nei ricordi, dell’attentato di cui si discorre e dell’altro attentato incendiario che pure richiama, e riguardante un’altra autovetiura quella del Garofalo, e al quale il Tagliavia Francesco è effettivamenrte del tutto estraneo (vedansi pagine 38 e 39 della trascrizione del verbale di udienza). Vero è piuttosto che il fatto, contestualizzato agli elementi rappresentativi esposti è ascrivibile alla condotta moralmente concorrente del Tagliavia: impedire infatti un evento che si ha la possibilità di impedire con un buon consiglio equivale, per lui e per un soggetto di quel calibro 1 crirnina e , e con i suoi precedenti penali e con la considerazione da cui era pur circondato negli ambienti della mala locali e dal cugino Brolo e dal Paradiso, a cagionarlo: con ogni derivazione evidentemente circa il significato e il senso di cui si carica i modello di condotta materiale tenuto dai di correi, che è quello stesso della motivazione che que11asera il Paradiso diede deIl’attntato alla moglie.. Per questo delitto pertanto deve essere dichiarata in questo processo la responsabilità sia del Paradiso che del Tagliavia Francesco. Sussiste l’aggravante contestata, trattandosi di metodo di reato oggettivamente mafioso sia in relazione al significato de 1 messaggio di cui si caricava l’azione contro la vittima, che delle intenzioni dei suoi autori LA POSIZIONE DEL TAGLIAVIA GIOVANNI Per quanto riguarda l’imputazione a carico del Tagliavia Giovanni, figlio del Francesco., un coacervo di intercettazioni tra soggetti presenti prova che il soggetto ha 90 partecipato a incontri anche in territorio di Balestrate in rappresentanza del padre, il quale, peraltro, dall’epoca della scarcerazione era assoggettato alla misura di prevenzione che lo vincolava al territorio comunale di Partinico. Secondo il P.M.la conversazione ambientale intercettata il 6 novembre 2009 risultava dimostrativa della partecipazione del Tagliavia Giovanni all’associazione a delinquere di stampo mafioso, I dialoganti (il Paradiso Elviro e il Brolo Gianfranco) criticano nelle predette conversazioni la scelta del Tagliavia Francesco di inviare agli incontri il figlio, esponendolo eccessivamente, e la stessa determinazione del Tagliavia Giovanni, le cui espressioni vengono sceneggiate dai dialoganti con mimica fonica (ci vengo io alle riunioni perché mio padre non ci può venire) Il dialogo è suggellato dal giudizio dei due: “se continua così Tagliavia Francesco finisce che glifa avere a stu picciutteddi! dieci anni di galera”. Devono valere per il Tagliavia Giovanni le medesime considerazioni svolte con riferimento al Tagliavia Francesco e allo Scalici. Al di là delle rapide conclusioni che un approccio valutativo sommario o la e1 ttura dei dialoghi può indurrei in ordine allo stesso significato delle opinioni espresse e delle nozioni utilizzate, questo G.u.p. non ravvisa negli incontri di cui si fa parola (e cui avrebbe partecipato il Tagliavia Giovanni) quell’ìncipit di natura indiziaria, siccome confluente in un coacervo teoremico di elementi fondanti l’ipotesi accusatoria, che sia idoneo alla dimostrazione dell’adesione ad un accordo per delinquere, nel che si sostanzi il delitto imputato; né il Tagliavia Giovanni è stato mai coinvolto in alcun reato specifico, rientrarnte n’l orogramma dell’associazione, che consenta di indurre, per il risalto che si velese riconoscere propriamente al “metodo” mafioso della condotta, la conclusione trattarsi di soggetto iscritto alla consorteria mafiosa. L’accusa di collegamenti tra il Tagliavia Giovanni e gli altri associati è pertanto parimenti troppo generica per elevare il comportamento tenuto alla ipotesi di contestazione imputata.’. 91 D’altra parte se è vero che il convincimento del giudice nell’ipotesi di compendio probatorio derivante da trascrizioni di intercettazioni può trarsi liberamente dalle stesse, come fonti documentali dotate di particolare valenza rappresentativa, non deve trascurarsi la circostanza che il predetto convincimento deve pur formarsi non già acriticamente, ma attraverso quegli elementi di 1 attendibi i tà esperienziale, ovvero di corrispondenza ad un criterio di concordanza dei dati fattuali acquisiti che siano idonei a rendere plausibile e credibile, per la valutazione ordinamentale. la dichiarazione dei dialoganti intercettati; ovvero il fatto che i medesimi intendano accreditare; ovvero ancora i programmi delittuosi che intendono dissimulare. Per questi motivi può dunque concludersi, anche per il Tagliavia Giovanni, che il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo b) della rubrica non è assistito da prova. Il Tagliavia va dunque asse!to per non aver commesso il fatto e se ne deve disporre la scarcerazione. iA POSIZIONE DEL CORRAO AMBROGIO Per il Corrao Ambrogio è stato richiesto il rinvio a giudizio per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. Gli è stata contestata una funzione di collegamento tra il • fratello Corrao Salvatore, detenuto, e gli altri associati in libertà, anche al fine della trasmissione e ricezione c’i messaggi e ‘i partecipazione a incontri e riunioni con il latitante Raccuglia Domerico. ricercato per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e per numerosi omicidi. Va premesso che il fratello Corrao Salvatore, è stato condannato per il delitto di associazione , a delinquere di stampo mafioso come reggente della famiglia mafiosa di Borgetto, e detenuto insieme con il Di Giuseppe Francesco, in esecuzione pena per il delitto p. e p. dall’art. 416 bis c.p, presso la Casa Circondariale di Messina. L’imputato Corrao Ambrogio ha invece precedenti per trasporti abusivi (decreto condanna del 20/7/1 989’ e per associazione a delinquere ex art. 74 d.p.r. n.309/’90 e 92 detenzione illecita di sostanza stupefacente in concorso (sentenza Corte d’Appello di Milano 6/3/2003 irrevocabile il giorno 8/6/2004). E’ stato liberato il 1° agosto 2006 dalla Casa Circondariale Ucciardone di Palermo. La sua posizione è esposta nelle pagine 155 e seguenti della richiesta di ordinanza custodiale del P.M. del 21/9/2010, e vi sono trasfuse le trascrizioni delle intercettazioni ambientali captate presso il carcere dove si trovava detenuto il. fratello Salvatore. La Pubblica Accusa ha tratto dal contenuto dei predetti dialoghi la prova inconfutabile della intraneità del Corrao Ambrogio, elevata a contestazione di reato fino alla data odierna • (21/9/2010, di deposit della richiesta O.C.C.C). L’elemento indiziante insito nei dialoghi è tratto dal P.M.sin dalla d’ta della prima intercettazione Ambrogio , che si registra a carico del Corrao del 7 ottobre 2006, nel corso della quale l’imputato rivolgendosi al fratello Salvatore riferisce di avere incontrato la sera precedente il D’Arrigo Andrea, soprannominato “bottiglia”, identificato per effetto dell’allusione all’acqua nonché per avere indicato e agitato più volte un bicchiere rempto d’acqua. Si tratta di soggetto che, successivamente, il 14 maggio 2010 è stato condwmato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. in quanto affiliato alla famiglia mafiosa di Partinico In una successiva eonversazione lelefonica del 13 gennaio 2007 il Corrao Ambrogio comunicava al fratello dell’avvenuto arresto del valigia, nomignolo con il quale l’imputato pare rifeiirsi inconfutabilmente, e come accertato dalla P.G, a tale Giambrone Giuseppe elemento effettivamente restato nei primi del 2007 per violazione delle norme sull’ immigrazione. Nella conversazione intercettata il 23 giugno 2007 i due fratelli, intercettati alla presenza del nipote Musso. si riferiscono alla latitanza del Raccuglia, così come soprannominato con il nomignolo di “Shavè” la conversazione è l’occasione che consente ai dialoganti di fare po’di ironia, specificamente sulla latitanza del soggetto, identificato come uso a lunghi periodi di ferie Con la famiglia prima dell’inizio della scuola. (se ne va in ferie eh 93 eh, e ride, ! Poi torna prima che comincia la scuola! — notizia evento per altro celebrata dal Giornale di Sicilia in un articolo pubblicato il 15/6/2006 intitolato “Caccia al capo di Altofonte” Giova subito una precisazione: al di là della mera questio facti in ordine alla serietà ovvero alla rilevanza “sintomatica” di un’appartenenza mafiosa che la conduzione sicura e agile di taluni discorsi può o meno implicare, così come ritenuto dalla Pubblica Accusa (là dove la trama e il filo della narrazione non si specifichi nella rappresentazione di eventi delittuosi che possano coinvolgere !a stessa diretta penale responsabilità del narrante) resta da osservare che, conformemente al criterio di giudizio applicato, un’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso non può diversamente ricavarsi, oltre la base di comportamenti o di meri contegni indizianti, che da condotte di reato cui l’associazione è funzionale e per la quale si costituisce. Così, in particolare, Cassazione penale, sezione lt’, 21 marzo 1989 1989, n. 8864. il ‘ui abstract reca — 27 giugno “che, per quanto può valere in considerazione dell’autonomia del reato ws’ociatìvo rispetto ai reati fine questi ultin oossono essere prohatoramente utilizzati va tenuto presente che seppure insieme ad altri elementi, alfine di ravvisare / ‘esistenza di va patto sociale criminoso, permanente, tuttavia 1 ‘assenza di imputazioni pe.r reati’ /ìne fa venir meno dal punto di vista logico la possibilità di utilizzare i relativi fatti ai fine dell ‘aserj”ihjljtà de’ delitto associativo”. Ma non soltanto: oltre alla questione della decriptazione del significato delle situazioni fattuali rappresentate, o dei nomi propri e comuni uti1izzai. che possono anche non avere alcuna inferenza reale sui significati che vengono attribuiti, e sinomaticamente imputati a condotta associativa, deve escludersi che “propalazioni” o confidenze in cattività discendenti da relazioni di parentela e di affinità possano costituire tout cnurt prova mdiziaria , autonomamente valutabile, dell’appartenenza di taluno aIl’3ssociazione mafiosa: mentre tale appartenenza. o partecipazione, una volta che sia individuata l’associazionc a delinquere di stampo criminosa spiegata da un soggetto che abbia vincoli di parentela con un associato di 94 (così Cassazione penale. sezione VI, 31 gennaio 1996 — 30 luglio 1996). Deve pur sempre trattarsi tuttavia di atttività criminosa. Nel caso del Corrao Ambrogio può ben dirsi che i dialoghi col fratello, intercettati nelle visite e nei colloqui visivi, denotano una vivace capacità del dialogante, e una buona conoscenza dei fatti della mafia locale; tale conoscenza è del tutto compatibile però sia con la relazione di parentela che lega l’imputato al fratello Salvatore, mafioso per sentenza dell’autorità giudiziaria. . e altresì con una perspicace informazione dalla cronaca delle vicende locali. E’ certo che, esclusa qualsiasi ipotesi di continuazione con i delitti per i quali il Corrao • Ambrogio è stato ristretto sino aI 10 agosto 2006, la condotta di partecipazione ad associazione a delinquere ex art. 416 bis c.p. accennata non possa farsi risalire, come è ovvio, all’indomani della scarce:razione, quasi che si tratti di un delitto “ status” (sul punto pertanto la stessa contestazone del teinplis commissi delicii appare effettivamente troppo generica per l’imputato: in Palermo. Partinico, Balestrate e zone limitrofe “sino alla data odierna”. Essa tradisce la stessa irnpossihiIit? di accreditare la data del commesso reato al settembre 2006, e cioè all’indomani della scarerazione, per la stessa difficoltà, in fondo, di individuare il fatto che sia espressione dell’intervenuto accordo di partecipazione; ed essendo evidente che i tempi d adesione ad una associazione a delinquere di stampo mafioso e di commissione del reato sono , possono essere diversi da soggetto a soggetto. così come è un dato che non tutti i membri deIVassociaione si debbano conoscere tra di loro. Detta partecipazione dunque, per i motivi esoosti, non è dato fare risalire, per certo, all’epoca della conversazione del 7 ottobre 2096; né !e successive, per la medesima genericità che connota la rilevanza della conoscenza da parte de! Corrao Ambrogio di fatti del mandamento di Partinco sono idonee, con riferimento ai principi mssimati. a individuare, induttivamente, una responsabilità ex art. 416 bis c.p. dell’imputato. Così ner quanto riguarda la conversazione del 1 settembre che rivela le ccnoscen7e del Corrao \mhrogio sulle dinamiche interne del ordine ai contrasti tra la fazione del fratello, appoggiata dal Raccuglia, e quella 95 Giambrone; quella del 23 giugno 2007 con la quale il Corrao critica con severità la condotta di salto Nicolò, accusato di agire con poca cautela e prudenza , ed esponendo, a suo dire, persone a lui vicine così come accaduto al D’Arrigo Andrea che in data 21/4/2007 aveva subito l’incendio della sua autovettura; quella del 26 gennaio 2008 , appena due mesi dopo l’arresto in territorio di Giardinello dei latitanti Sandro e Salvatore Lo Piccolo. Ebbene, nel corso ditale conversazione il detenuto Salvatore narra al fratello Ambrogio delle liti avute in cella con tale Capizzi Benedetto , già dichiaratamente schierato a fianco dei predetti, e successivamente, dirnostratos non più arrogante ma dimesso. Già nella conversazione del 10 novembre 2007 è supre il Corrao Salvatore che si dimostra soggetto prodigo di esternazioni con i suoi interlocutori. il già citato nipote Musso e il fratello Ambrogio. Nella interpretazione della P.G operante, nella frase che il Corrao Salvatore rivolge al Musso “Chi la vuole la piitìa se la prende per ora “ si radicherebbe l’ordine al nipote Musso di non assumere la r’ggenza della arnig!ia mafiosa di Borgetto, per tutelare la sua incolumità e temendo ritorsioni. In ogni caso , per quanto non appaia univoca l’interpetazione del frammento del dialogo, la confidenza dell’interlocuzione dimostrata dal carcerato non può implicare., da sola. che possa ritenersi provata l’accusa di delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso che stata contestata al Corrao Ambrogio. Nella stessa conversazione deI 19 aprile 2008 il Corrao Ambrogio porta i saluti al fratello da parte del Salto Nicolò. appena scarcerato (febbraio 2008); nella intercettazione del 3 maggio 2008 l’indagato aggiornava il fratello su un incontro di Musso con il Raccuglia, mentre nel colloquio d&. 20 settembre 2008 il detenuto, dopo avere illustrato la situazione di emarginazione del Di Giuse’ipe Francesco Paolo, invitava il fratello Ambrogio a contattare il Raccugla. al flne di rasscurarJn sul rentimento dello stesso per averlo abbandonato. Attraverso i medesimi dialoghi del 20 settembre 2008 intercettati che sono stati trascritti capitolo dedicato (laNa PG. alla scarcerazione del Di Giuseppe Francesco Paolo, (varie di pagine anteceder..ti al cepto dell’informativa 96 accreditata dagli inquirenti la prova che, mediante l’intermediazione di questo era stata favorita la riabilitazione del Di Giuseppe presso il latitante Raccuglia Domenico : questo il passaggio significativo : faccio arrivare ... “ ... dice se mi ci puoi fare arrivare i saluti. Gli ho detto che te li vedete se c la possibilità. Lo hai capito - fissa ilfratello Ambrogio.. - Shavè” aggiungendo ch ‘indagato era mortificato e ravveduto, evidentemente, per una scelta errata (“ .. inortifìcato li de’i drc’... “). Ora è evidente che il processo sulle responsabilità penali non può identificarsi con uno scrutinio sui dialoghi. ìà dove, trattandosi peraltro dello stesso soggetto sul quale si indaga, il caso non ahhia fatto reistrare altresì’ il concorrente elemento parimenti indiziante, costituito dalla prop2lazione o dichiarazione di avveramento di un fatto (suscettibile di riscontro) o dello stesso delitto fine dell’ssoeiazione. da parte del soggetto che è stato indagato e intercettato; ierordgjnecon i medesimi strumenti e stratagemmi investigativi di P.G, non abbia fornito hprova anche soltanto indiziaria, che un delitto (per esempio di yg.gg1amentopersonaIecrealeoajQ) sia stato effettivamente consumato, per indume ogni plajbileragjonedidiritto. Il Corrao Ambrogio va pertanto assolto per non aver commesso il fatto. . TJI .-\T.TRE ATTIVITA’ ILLECITE IMPUTATE L’IMPUTAZ!ONF IM ESTORSIONE AI DANNI DI CASSARA’ La mafia (pag. 433 informativa CC di Monreale) trae abitualmente la fonte dei profitti dallo sfruttamento delle atrivit’ Ji cn nrnerciD altrui. lucrando in maniera parassitaria di “tasse” e di imposizioni per lo “sdoganamento” di forniture di beni e servizi. I predetti profitti, quando non trovano (re)irtpigo in tvit: “pulie”. intraprese da esponenti imprenditoali di Nostra ovvero d esa cnntigu vengono reinvestiti in attivita criminali “proprie” costit) dallo spaccio di sostanze stuoehcenti 97 Nello specifico il mandamento mafioso di Partinico si è dimostrato impegnato nelle seguenti attività: estorsioni di danaro , o nella forma classica e tradizionale o del tentativo promosso con la minaccia e l’intimidazione tipicamente mafiosa; mancati esborsi di danaro in relazione a forniture ricevute dagli affiliati; imposizioni di forniture con corrispettivi che incameravano sovraprezzi sine titulo, spaccio di sostanze stupefacenti, ultima delle derivazioni delittuose: del resto anche naturale, trattandosi di attività altamente lucrativa che richiede, in relazione al regime di particolare sovraesposizione investigativa dei relativi commerci e di pericolosità • ordiiamentale, una condizione di assoggettamento ad attività di copertura criminale, e di omertoso spiegamento del crimine che le tecniche sofisticate già collaudate di Cosa Nostra riescono a garantire attraverso un know how professionale, potremmo dire, certificato. Per la realizzazione di questi delitti il direttorio del mandamento di Partinico si è avvalso dei suoi collaboratori più fidati: il Salvaggio. il Bommarito, il Pitarresi Roberto. Per quanto riguarda la posizione dell’Alfano Francesco, le fonti di prova lo hanno specificamente accreditato come imputato in un solo episodio di estorsione, quello ai danni dell’imprenditore Cassarà: per questo episodio, tuttavia, l’Alfano all’udienza del giorno 11/4/2012 è stato assolto, per i motivi che innanzi si spiegano. E’ tuttavia legittima e corretta l’asserzione contenuta nelle informative di polizia, l’essere l’Alfano un elemento attivo, in seno all’organizzazione, nella esazione del pizzo: e ciò in riferimento al significativo ruolo spiegato in seno ai quadri dell’organizzazione. Le imputazioni di estorsione aggravata in concorso a carico di Vitale Leonardo, Salvaggio Daniele e Aifano Francesco sub C) della rubrica della sentenza (ex n. 4 della richiesta di _ rinvio a giudizio nel P M traggono origine dal coacervo delle rntercettazioni telefomche s utenze in uso a Selvaggio Daniele (decreto n. 453/’09); intercettazioni ambientali autoriz con decreto n. 775/’09 4 remo z zate in progressione dal 25/5/2009 al 23/712009; men 98 l’accusa di favoreggiamento elevato nei confronti del Cassarà sub d) (ex n. 5 della R.R.G) si fonda sul contenuto altresì delle sommarie informazioni rese in data 10/12/2010 alla P.G. delegata dalla Procura della Repubblica. Il contenuto delle intercettazioni occupano le pagine 434/448 dell’informativa. Ora, non vi è dubbio che il contenuto delle predette intercettazioni può dare adito, fondatamente. al sospetto che. anche nei confronti di Cassarà Vitale, Alfano e Selvaggio (correo il Guida) abbiano inteso proporsi come estorsori di danaro, e ciò in in una prospettiva o ottica valutativa che, quasi per necessità, è improntata alle esigenze di un utile atteggiamento di prevenzione investigativa. diremmo quasi dovuto, perché riguardante, in specie, proprio un gruppo di professionisti dell’estorsione: e la cui indole e caratura criminale può condizionare la stessa interpretazione del dialogo, o dell’inequivoco stile di rappresentazione che rivela una psicologia del dialogo dalle modalità tipicamente malavitose, sicuramente sintomatiche della rozza attrazione verso il lucro e il profitto non lecito. Senonchè, gli element tavol3ri a disposizione del giudicante e l’integrazione istruttoria con l’esame del teste imputate Cassar?i Damiano non consentono di ritenere sufficiente , alla valutazione di sussistenza del reato di estorsione, il principio di prova o il mero fumus che è riconducibile al contenuto dei predetti dialoghi, i quali sono indicativi di un contatto dei predetti personaggi con il Cassarà; de] tergiversare della “presunta” vittima, che non avrebbe esitato a invocare problemi di natura economica per la corresponsione della somma richiesta e dovuta, e che avrebbe fatto registrare un’attività di primo piano e rilievo dell’Alfano; infine della condivisione, tra gli accoliti del sodalizio, e correi presunti della condotta estorsiva, del comune profitto conseguito con la dazione. Deve osservarsi che il teste Cassarà nell’interrogatorio condotto in sede di indagini, in relazione alle domande che gli giudizio - mai ha dimostrato il minimo cedimento nel assoluto di dominio e sicurezza delle dichiarazioni rese, di non avere subito alcuna 99 indebita di danaro da parte dell’Alfano e dei suoi sodali e di avere intrattenuto con lo stesso soltanto rapporti commerciali di fornitura di carburante: concretizzatisi, secondo la sua esposizione, nell’erogazione di benzina a “credito”, attestata sulla base di annotazione in buoni benzina dei quali veniva mantenuta matrice dal gestore e rilasciata copia all’interessato. I predetti rapporti commerciali venivano regolamentati dalle parti periodicamente, nel mese, con dazione di assegni. Il contenuto delle dichiarazioni rese dal Cassarà è pienamente credibile, trattandosi di usi pratici o prassi commerciali con clienti abituali che siano accreditati o affidati. La “giustificazione “ del rapporto di debito con l’Alfano in forza dell’assegno (del Rizzo) posdatato con scadenza ottohre,che dopo una circolazione gli era stato dato in pagamento, - e proveniente da potere del Vitale Leonardo che lo aveva ricevuto in compravendita di un cavallo - per forniture di importo minore è ienamente credibile, in mancanza di elementi, specifici, di segno contrario alle buone abitudini commerciali. La condotta del Cassarà Damiano. al riguardo, si dimostra come quella del buon imprenditore attento alla contabilità, il quale tergiversa sul pagamento della somma pretesa. — quale differenza tra la somma portata. sul titolo che gli era stato consegnato per forniture di minore importo e la somma effetivamene dovuta pe” la €rnitura di benzina — essendo peraltro il titolo con scadenza a termine e ncn potendosi pretendere, per gli usi contabili e per le pratiche d’impresa, che il Cassarà portasse subitc l’sse’no per la riscossione — essendo lo stesso pagabile a vista - creando palesemente un inutile dissidio con il cliente, dal quale lo aveva accettato in pagamento -- e con riserva, e’identemente. di compensarne la differenza a debito, in futuro, con le successive forniture, Si tratta dell’assegno che il Solleva Antonio ha rilasciato a Rizzo Giuseppe, con henefciario in bianco, unitamente ad altro assegno come pagamento per l’acquisto di una macchina: e che i! Rirzo aveva girato al Vitale Leonardo, allevatore, acquistare un cavallo. L’asse no cra quindi finito nelle mani di Alfano, che lo aveva in circolo e negoziato. 100 Non esiste alcun elemento in atti che lasci sottintendere che si tratti di giustificazione di comodo resa dal Cassarà, solo al momento del giudizio, con la storia dell’assegno che è stata esposta. Ciò lo si evince del resto in modo chiarissimo in quanto le risposte che il Cassarà ha reso alla P.G.in sede di ss.ii.tt. e in relazione alle quali il P.M. sospetta l’informatore di contraddizioni, e quindi di favoreggiamento agli estorsori di Partinico, sono assolutamente coerenti alle domande poste e formulate e non appaiono segnate da incertezza alcuna. Le dichiarazioni da lui rese appaiono assistite dal crisma della serietà, della coerenza, della univocità e non sono scalfite da alcun elemento di segno corario dell’indagine preliminare. Sono pertanto atendibili. Il Cassarà va pertanto asso!to dal delitto di favoreggiamento imputato, perchè in nessun passaggio delle dichiarazioni rese alla P.G. nel corso delle ss.ii. rese è possibile rinvenire anche soltanto un principio di prova che lo stesso abbia detto il falso, e quindi abbia inteso favorire la mafia che è riudizio. Giova, per il resto, evidenz-are he è persuasivo ritenere che, nelle intenzioni dei sodali operanti, l’Alfano. il Selvaggio e il Vitale (quest’ultimo quale longa manus) vi fosse quella di saggiare la stessa cap?cit dell’imprenditore Cassarà di resistere a pressioni intimidatorie e a prevaricazbni, quali e’fcttivarrente appaiono le ingiunzioni esercitate per pretendere la differenza su di un titolo rilasciato in pagamento ma postdatato al fine di conseguire anche da lui. bersaglio dNmpre’a. ii indebiti vantaggi dell’attività estorsiva, traendo 1 spunto e l’occasione —- ovvero l stura di una progressione crirninosa dalla partita di debito di Cassarà, - sia pure apparente e fonnale. derivante dal titolo in suo possesso. Conclusivarnente.. la causa sohitoria, della d.azione di danaro operata dal Cassarà nei confronti dell’Alfano dve condurre ad una declaratoria di insussistenza del reato di estorsione aggravata La for’mih dubitativa « art SO cOfl p 1 H 11 del titolo di assoluzione di Vitale Leonar1o Alfano Francesco e Salvaggin Daniele (nella quale trovano coagulo i dubbi sopra precisati) 101 probabilmente ingenerosa nei confronti degli imputati in punto di teoria della prova. Essa tuttavia trova giustificazione per i motivi che si sono esposti, in relazione alla collocazione , (in quello che è l’assunto accusatorio del P.M) che il dubbio di cui è gravata la condotta degli imputati — certamente contrassegnata da un metodo di prepotenza — viene ad assumere unitamente agli altri elementi di giudizio; e, nella valutazione di questo giudice, per la stessa insufficienza probatoria della condotta di reato che è materialmente ascrivibile agli imputati correi dell’Alfano. se del caso artatarnente istigati ad una estorsione, more solito, in specie impossibile (artt. 49 e 115 c.p.) Per converso, la questione (Iella maiiiera in cui gli stessi sodali dimostrano di profittare di qualsiasi provvidenza economica nella loro disposizione, lecita o meno che essa sia, e ne regolino l’assegnazione o la fruizione nei loro personali e reciproci rapporti (vedansi in tal senso ir intercettazioni telefoniche che impegnano le intenzioni e le volontà dei sodali, del Vitale, del Guida. dell’Alfano sul e somme corrisposte dal Cassarà) non incide sulla predetta 1 conclusione: essa rorova pttosto specificamente l’essenza de]la partecipazione degli stessi all’associazione a delinquere di stampo mafioso. e indiziariamente idoneo come fatto, sul piano della valutazione della tinicità degli effetti o delle condotte di relazione dell’associato, a • fondarne !‘acciisa per associazione mafiosa, e ciò unitamente e in correlazione imprescindibile cori gli aitri elementi di prova a loro carico. I DELITTI IM SPCCO DI SOSTANZE STUPEFACENTI Capi QI U Ai capi O - / SALVAGGIO DANIELE U sono rubricati i deiti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Si tratta di un ramo secondario, rispetto a quelle che sono le tradizionali attività delittuose che 1’asscc’z’cnr a 1 c e Jiicur ambito di operalivit (“ ztampo inifiosc ,erseuue ma che individuano, parimenti, un,’ dl’sociazioe , e che nell’organigramma di Partinico è stata esercitata dal Selvaggio Daniele 102 In data 4 ottobre 2009 veniva intercettata una conversazione ambientale nel corso della quale il Salvaggio rivolgendosi ad un acquirente tale E! ABBAR Tawfik detto Tofi si lamentava della intromissione di altri soggetti dediti all’attività di smercio di sostanza, pregiudicando gli interessi oltre che suoi di Guida Raffaele. Nel prosieguo il Selvaggia rivelava che tale attività era gestita dai Vitale, e che in tale attività vi era impegnato il Guida Raffaele: si tratta del figlio di Guida Francesco e fratello di Guida Gioacchino. tratti in arresto il 12/3/2010 per il delitto p. e p. dall’art. 73 d.p.r. n. 309 / ‘90. Ciò posto, nelle conversazioni telelòniche intercettate il 6 e il 24 ottobre 2009 (capo Q) il Selvaggio dimostravc di avere una buona disponibilità di varie sostanze droganti, marijuana destinata a certo Totò. non iderìtificato e cocaina da destinare a tale MADMOUNE Rachid. Dalle conversazioni del 23 ottobre 2009, 3 marzo 2009 e 2 maggio 2010 si evincono i luoghi in cui il Sal’7ago si incontrava con i suoi acquirenti antistante l lar I capricci di Nina . , ed esattamente lo spazio in Partinico Via Avellore. La telefonata del 23/10/2009 riguarda i! contatto con Scianna Vito: mentre la conversazione del 3 marzo 2009 e del 2 maggio 201.0 si ifersce al .D)rttt() on Giarraffo Gaetano. Nella conversazione de 24 aprile 2010 si rilevavano dei contatti tra il Salvaggio Daniele e il . Calvaruso Salvatore (‘ano S) n& corso del quale i due concordano un luogo di incontro per la consegna di qualccsa 1 irfc iesta dal Calvaruso, IJn controllo di P.G. nei confronti di quest’jilti.rao attestava ‘a src cHe ore ?2:O0. la disponibilità di una quantità di stupefacente del tipo cocaina : analcg deit s consumato in data 30/5/2010. Nella conversazione il Selvaggio e ii Geraci Bernardo preannunciavano in incontro presso il bar Geraci di Partinico, per la oonseg”a di qualcosa di imprecisato in cambio di una somma di danaro (si va rinvio agli aHegati 348 e 49 19/7/2010) dell’infnimativa del Comando del gruppo CC di Monreale del J.a pro’/a del delitto, in questo episodio, si caratterizza per la essenzialmente rndl7u ite e u t ttavia alla luce di tutti gli elementi in valutaziont 103 ne corroborano la forza, a fondare anche per questa imputazione di reato la responsabilità penale. Al capo u è attestato una cessione, ovvero un consumo, “interno” al gruppo della sostanza stupefacente. La conversazione telefonica intercettata rivela l’accordo tra gli interlocutori per la cessione di sostanze stupefacenti (...Passamene due dosi...), espressione che, cripticamente, non può che alludere a merce drogante, utilizzata dall’Alfano; dice lo stesso con il medesimo linguaggio criptico: “...fai una cosa, porta una bottiglia di birra “ in cambio del pagamento di un somma di danaro “e la porti direttamente da me che ti do i soldi...” ANCORA SULLA VALUTAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO DELLA PROVA DEI REATI IN RELAZIONE AL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA - LA CONDOTTA PARTFCIPATWA DI PITARRESI ROBERTO E DI SALVAGGIO DANIELE - LE CU1COSTANZE DEI REATI Uno deg .i aspetti sui quali la difesa degli imputati ha insistito, in punto di valutazione dei fatti 1 e delle rnputazi ni. statc qu&ln sostnziatos negli interrogativi seguenti: ma qual è questa associazione a delinquere di stampo mafioso? Come si chiama? Quando si è costituita? Chi ne fa pait.” Q’.iali seno rtio. dci singoli associati? Chi lo dice che il tale imputato di danneggiamonto ovve i tenrta estorsione aggravata sia un mafioso?. I rilievi soro condu.cert. e il in:o approfodirnento va ricondotto al paragrafo motivazionale di questa sentenza ne! quale i criteri ermeneutici sono delineati in funzione del suggello dinarnin clv l’inter etazkv dci risultati indizianti dell’ndagine, secondo il canone ex art. 192 c.p.p, dcve rinvenir’ nel’r sentenza attraverso il richiamo ai referenti della disciplina normatia idonei ad i ieu’ai i! vaglM d cussistenza del reato sia sotto il profilo soggettivo ‘? che ogg’ttlvo 104 L’approfondimento, che è imprescindibile nel processo, consente di dare altresì responso ai dubbi e alle perplessità riferite. L’associazione a delinquere di stampo mafioso che è stata giudicata in questo processo, riferita al mandamento mafioso siciliano di Partinico e dei territori subalterni di Carini, Borgetto, Tappeto , Balestrate, normativamente è nulla di diverso rispetto all’associazione a delinquere di stampo mafioso che mai si giudicasse in qualsiasi altra parte del territorio d’Italia ex art. 416 bis c.p. Costituisce, però, dato esperienziale , o acquisizione al notorio, anche sulla base della storia giudiziaria che ha riguardato il territorio siciliano. findato sulle descrizioni analitiche della strutturazione della mafia e della sua articolazione in famiglie, della composizione, dei mandamenti, delle province , delle commissioni o delle cupole, che costituisce oramai storia giudiziaria siciliana, l’indice o criterio con riferimento al quale deve essere giudicato il gruppo associativo di Partiricc. La valutazione che ne deriva è che, come già accennato in motivazione, la mafia come contesto associativo, o gruppo gerarchicamente strutturato, è un sistema di pote:-e che evolve, muta, cambia pelle, si rinnova soprattutto con il ricambio . generazionale. o naturale o cruento. Ne deriva che, in contesti siffalti. la rinnovazione “familiare” iure sanguinis costituisce criterio rilevante del oredetto prccesso di evoluzione: ad esso si affianca il criterio latamente qualificabile come di appartenenza familiare, e costituito dalla “iscrizione” alla consorteria che ubbidisce essa stesa a regole statutarie variabili nel tempo, per le stesse necessità o emergenze o criticità dei gruppi. Su questa premessa. dunque. va sviluppata la valutazione di merito avente ad oggetto i criteri ovvero gli indici di plausibilità e di riscontro degli elementi di prova. In punto di affermazione dei principi codicistici. la prova dell’appartenenza mafiosa di un soggetto ad un’associazione può costituirsi nella dichirazione avente direttamente ad oggetto: tizio appartiene alla (di...). E’ fin troppo ovvio che una dichiarazione di tal fatta non può sottrarsi alla necessità del vaglio critico, avente ad oggetto la fonte della dichiarazione e, pertanto, il credito che normativamente la stessa è suscettibile di ingenerare, nel convincimento del giudice, sul piano della verificabilità, della attendibilità e della credibilità. In tale contesto l’indagine del giudice non potrebbe mai sottrarsi a quell’approfondimento genetico. avente ad oggetto il gruppo e il il vaglio del contributo che il soggetto di dichiarata appartenenza abbia arrecato al sodalizio, anche al solo fine di accertarne l’elemento psicologico. Nel caso di un componente dell’associazione con funzione apicale per certi versi questa prova è più agevole, o facilitata : per un verso in quanto non chiunque può evidentemente attestame la partecipazione. soprattutto sul piano dei ruolo di vertice; e secondariamente in quanto là dove la collaborazione di giustizia, credibile. veritiera e attendibile abbia fatto luce sulle dinamiche proprie della consorteria, non può revocarsi in dubbio che il reato resta provato, e innanzitutto attraverso i riscontri fattuali, che riguardano i reati commessi sotto la supervisione, il controllo e la direzione di chi è accusato esserne promotore o organizzatore; secondariamente dalla evoca7ione storica del sodalizio di cui si tratta, e che è costituito dal patrimonio di pronunzie giud5ziarie. e dalla storia delle famiglie in loco, nel cui ambito e contesto s colloca la testimonianza. D talchè può affermarsi che le dichiarazioni e le testimonianze de collaboratore di giustizia SEIDITA MICHELE rese come teste assistito e suggellate dalle sentenze passate in cosa giudicata nei vari processi che hanno riguardato Partinico che sono alJegati al fascicolo sono fondanti . con tutti gli altri elementi di prova addotti da! P.M. della responsahiNà penale del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso sia del [eonarc!o che del Giovanni Vitale. siccome aggravata ai sensi del comma Il dell’ar. 4l bs c.p. ocr l’essere i medesimi soggetti di appartenenza apicale e promotori ed organizzatori della consortera. Il criterio logico fondante la detta responsabilità d’intercettaziorie ambientale sopra richiamate (quella del 1° settembre del 2007 relativa disponibilità del Vitale a schierarsi con il Raccuglia; quella del 16 e 22/2/2009 nella quale lo zio Vitale Michele (tra i vecchi patriarchi della famiglia mafiosa) accusa il nipote Leonardo d’essere un soggetto violento, come il padre; o quella del 4/4/2009 nel carcere di Parma in cui il padre Vito manifesta al figlio il testimone di comando. Ma hanno altresì valore probatorio nella loro conducenza rappresentativa del comune sentire degli affiliati in seno alla cosca -— pur con le precisazioni ancora da operare in generale — l’intercettazione ambientale del 1 5/11/2009 in cui è affermato,, in relazione all’intervenuto arresto del Raccuglia Domenico, boss reggente del manda:rnento, che oramai il Vitale Leonardo è rimasto un capo esclusivo. Per quanto riguarda l’aggravante di cui al comma 4, che è contestata a ciascuno dei soci deve valere questo rilievo. Cosa Nostra Siciliana individua un ambito associativo a delinquere che ben difficilmente l’esperienza storica, criminale e fenomenologica, nello steso approccio d’ordine sociologico al problema. può accreditare ad un ambito diverso dalla strategia armata; la norma incriminatrice, allineata alla ratio sanzionatrice dell’associazione a delinquere, prevede al comma 4 una pera pi rspra se si tratta di associazione mafiosa che è armata. • La valutazione storica e fe’iornenologica. però. deve trovare nel suggello ordinamentale, o normativo. la sua giustificazione. senza di che essa appare inutile. In fatto, la pericolosità sociale d?l Vitale Leonardo classe ‘86 e la disponibilità di pericolose armi sono state accertate in ocasione ‘Iella rapino a mano armata perpetrata in data 11/6/2009, tra le ore 00:30 e le ore 01:30 in contrada Piano d ‘Ohbes nel Comune di San Giuseppe Jato, ai danni dell ‘agricoltore Palazzo lo Carlo di San Cipirello. In tale circostanza Vitale Leonardo del 1986, in concorso con fratello minore Michele e Rizzo Roberto, dopo avere minacciato la vittima con un fi’cile si appropri ava di wi trattore agricolo che poi provvedeva ad occultare e ricettare (sentenza G U P. del Tribunale di Pa/eremo del 5 luglio 2010 O.C.C.C. dei P.M., pag. 70,), — Così L’aggravante, in relazione a quanto prescrive l’art. 59 comma 2 c.p. nel sancire che le circostanze che aggravano la pena sono valutate dall’agente soltanto se da lui conosc iute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa, deve trovare estensione, per quanto detto. a tutti i soggetti agenti e partecipi dell’associazione a delinquere di cui s tratta. Non si indulge oltre, essendo sufficiente che detta disponibilità di armi sia dimostrata in capo al Vitale Leonardo per inferirsene l’ascrivibilità a tutti sodali. Al solo fine di rafforzare questa conclusione può viceversa ben ritenersi che, in senso contrario e in astratto., per le stese regole che si esaminano, la condotta del sodale non personalmente “amato” possì dirsi scrirninata, in punto di ignoranza normativamente giustificale, ove sia dimostrato che l’uso di armi da parte dell’associazione (o la sua disponibilità) fosse derivata da un partecipe sconosciuto agli altri perché esso stesso segreto, o coperto e non conosciuto. Nella funzione di reggenza del m9ndamentn. dopo l’arresto del Vitale Leonardo, è subentrato il Vitale Giovanp. Gli elemnt indiziari dell ‘investi’azione convergono in maniera grave precisa e concordante nel senso d5 ritenere che , dopo l’avvenuta scarcerazione nel marzo del 2010 il Vitale Giovanni nan ha cessate d’essere mafiaso: anzi. più correttamente. non ha cessato di rapportarsi alle cose e alle Persone. al territorio e alla “famiglia”, o all’associazione nei termini di una consazevolezza mirata e maggiorente de mandamento. Lo intrattenuta on si strategica che è propria del hoss della famiglia ricava specificamente dalla relazione dallo stesso il Di Giueope, giì luogotenente e reggente del mandamento; ovvero dall’essere il rfermento dichiuaratio nelle intercettazioni della destinaziuone dei denari per il sostentamenta dei carcerali che venivano versati alle donne della famiglia; ovvero dalla esigenza che egli avvarte c incontrare il Tagliavia Francesco, bandito del versante d’ Borgetto tenuto dalla coca d Partinico in grande considerazione, al fine di spartizione di interessi e di denari (vedansi le intercettazioni del maggio 2010 tra il Brolo e il , Paradiso e tra il Paradiso e lo stesso Tagliavia): si tratta del tentativo che opera la cosca nell’assumere e orientare la gestione del caso Lunetto. E’ evidente che in questo caso il giudizio di appartenenza mafiosa, che per il Vitale Giovanni è un giudizio che va formulato in continuazione cx art. 81 cpv. c.p con la condanna già subita per Io stesso d&itto. h n specie come refirente il precedente specifico per associazione a delinquere di stampo mafioso (sentenza di condanna della Corte d’Appello di Palermo): alla luce del quale, e termiratare l’espiazione appena nel marzo 2010, può essere valutato quale • elemento fandante cl un giudizio di -esponsabilità funzione apicale spiegata -- -- e specificamente in relazione alla ogni atteggiamento e contegno relazionale che sia dimostrativo di un persistente ‘.iso del metodo associativo e della condizione di assoggettamento per comme’:tere delitti o per realizzare vantaggi e profitti ingiusti. Questa è peraltro ir dfetto del diverso e fatalistico abbandono del territorio, come si è già detto. la fama di cui il 7 i\ t&e Giovanni è accreditato tra i soci dell’associazione, e a cui si rinvia nella eposizioe dei fatti che si è operata. (Secondo Cassazione Penale sezione VI 21 , maggio 199S -- rr’arzo 1999 n 309 i precedenti penali specifici possono concorrere indizriarrerte a costituire la prova concludente della partecipazione alla associazione a delinquere di stampo mafioso aflnrqiando si tratti di fatti o reati che per titolo, modalità per oggetto e per concorso di persone o altre circostanze significative permettono l’aggancio a presuproti t: finalità denotarti un retaterra di criminalità — in specie il medesimo — di tipo mafioso. La condotta de1 Vitale è aggravata 1 d l a circostanza dell’avere commesso il fatto nel periodo in cui era sottonosto all? misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni, che gli era stata notificata dal Tribunale di Palermo, sezione di misure di prevenzione, in data 11 marzo 2010. Per il resto, e al di fuori del giudizio assolutorio così come formulato e motivato nelle pagine che precedono, deve concludersi che sussiste la responsabilità penale per il delitto di associazione a delinquere e i delitti fine del sodalizio in contestazione, in particolare per quanto riguarda l’Alfano Francesco, il Paradiso Elviro il Pitarresi Roberto, il Bommarito Alfonso il Selvaggio Daniele. L’Alfano impersona un ruolo gerarchicamente di rilievo sottoordinato a quello apicale dei Vitale ma di estrema contiguità. Egli ha l’ufficio principale di curare l’espansione del gruppo e le affiuiazioni (affiliati regolari sono , per esempio, il Brolo e il Paradiso: si rinvia alla intercettazione ambientale del 12/5/2009 e alle pagine 58 a seguire) al di là del folklore dei quale ad un tempo, gli elementi di prova sono indicativi. . In questa specifica appartenenza dell’Alfano come uomo d’onore, con soggezione alle sue regole e comandi, resta provato il contributo causale il quale è immanente all’obbligo di prestare og& 1 disponihi i tà alla cosca accrescendone operatività e pervasività sociale (per un riferimento in re 1 aziow al!a lichiarata adesione all’associazione che ne faccia la stessa parte vedasi cassazione Peraie. sezione VI. 28 gennaio 2000 -- 6 maggio 2000. n. 5343). Nel caso dell’ Alfano questa appartenenza. così come viene propalata dal Paradiso e dal Brolo con le richiamate conversazioni. è effettivamente riscontrata nel ruolo che egli nelle complessive vicende della cosca di Partinico viene ad impersonare. Egli è l’ispiratore delle strategie e dei programmi esnansivi delle influenze del mandamento, personalmente e con la longa manus d&la attività fiir’zionale del cugino Brolo Gianfranco: all’indomani della sua scarcerazione incontra subito il Taliavia. per saluto di compiacimento e deferenza; ma è evidente che s tratta ‘ snece di una aff’ctio tutt’altro che di circostanza, ma mirata, e volta con evidenza alla cooptazione del Tagliavia in una sfera d’influenza “politico” territoriale che assicuri al gupto di comando de! mandamento stabilità, profitto e benessere in quelle aree della provinci9. er oani tro indice probatorio dell’appartenenza dell’Alfano Francesco all’associazione a delinqer Partinicee si rinvia alle pagine della motivazione in segnalate nuo soltanto oui i ic hi imarsi a riprova della partecipazione deH’Alf all’associazione, e a riscontro dell’aj/èctio con la quale ciascun partecipe nell’associazione profitta e beneficia di ogni provvidenza comune, lecita o illecita, proveniente da attività di produzione e commerciale ovvero dal delitto la serie di intercettazioni telefoniche, involgenti la dazione dei danari pretesi al Cassarà, che dimostrano la dimensione sociale e comunitaria (quale è propriamente quella che si incentra nella condivisone dei beni) di cui in specie traevano beneficio i partecipi (il Salvaggio, il Guida) in particolare dai danari che , — in pratica si ricevevano per conto e nell’interesse dell’Alfano, chè erano suoi, e che avevano - contribuito a” recuperare”. Per il resto ‘appartenenza niaflosa del Pitarresi Roberto specificamente si evince dai numerosi reati di estorsione ‘cgravata e danneggiamenti contestati , le cui modalità di esecuzione e sistematicit?t del metodo utilizzato lo proiettano, in relazione ai moventi dallo stesso manifestati e alla sua ispirazione, nel quadro indiziante e probatorio in cui si individuaro le stesse f’a!it de’’associaziene secondo il criterio di concludenza ex art. 192 comma 2 ‘.n ‘. (per un riferimento al criterio ermeneutico si veda Cassazione Penale, 11 gennaio 2000. Ferone. CFD, 2l635). In t’l senso militano probatoriamente, in relazione alle estorsioni. il riferimentQ costante alla destinazione del finanziamento “estorto” alla famiglia di Partinco: ovvero il medesrno riferimento alla famiglia dei VItale, in relazione al danaro raccolto ner il sostentamento del!e famiglie dei carcerati: ovvero il ruolo di supervisore che lo steso dimostra di al/ere imiwrsonato ie1 raccordarsi quest’ultimo delle n’ire spaiisionisiche della a] territorio di Borgetto, oggetto cosca partinicese come si è visto, e nel dirigere per conto dei Vle I’attiità d raccolta dei profitti delle estorsioni consumate in loco. Si tratta di condotte ro gi semplicemente compatibili con il ruolo di partecipe, bensì sintomatiche soeifioarnentc e probatoriarnente concludenti dell’aziore di nìrtecipez Nei n’rJesin’i tmmi carico di sa 1 i (W( a’rci97jon( ex art. 192 comma 2 c.p.p. a delinquere di stampo mafioso che e imputata cnrJidenia probatoria de e pors’ il giudizio di responsabio1it a io Doniel pr il Jelitto p e p dall art 416 bis e p in esame Si tratta 111 condotta di relazione che è stata stabilmente intrattenuta con i vertici del mandamento funzionale al rafforzamento degli obiettivi della cosca , partecipe della condizione di solidarietà di cui si avvantaggia ciascuno dei soci (come nell’episodio, che va qui richiamato, e che lo lega alla relazione con i sodali Alfano e Guida nella richiesta ai danni di Cassarà) con la pronta corrispondenza ad ogni richiesta del capo, a raccogliere i denari per il sostentamento delle f3miglie e farsi mediatore di estorsioni che non può diversamente intendersi che come espressione dei tratti identificativ della partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso. . Tocca per il vero qui accennare alla questione che con intelligente realismo i difensori degli imputati hanno pesto per il sto e con riferimento alle singole condotte al fine di perorarne l’ass&uzione: “ma ci siamo chiesti se, per caso, ci troviamo difronte a dei millantatori, degli imbroglioni, dei bui/i senza alcun credito. attendibilità, credibilità ed onorabilità? “. Invero alcuni dei passi dei dialechi intercettati ed esaminati, e prirnieramente per esempio del dialoge tra il Lomhardo Salvatore e il PitalTesi Roberto del 2/7/2009, appaiono rivelatori di un atteggiame’to di spocchia, in cui il sodale fa il gradasso nell’affermare “pagano tutti, paga tizio, paga c&o paga sempronio”. L’mprcnditore David Cesare al riguardo a verbale di somrnarHe :flfrm)7ior)i del 4 dicembre 20IC, innanzi al Sostituto Procuratore della Repubblica, ha dichiarato 1i non avere ricevuto mai richieste estorsive dal Pitarresi ; e messo a parte del”intercettazione telefonica , in. cui si parla di lui come datore di un pizzo di euro 2000 dichiara che si tratta di una 1 propa a zione del Pitarresi, per farsi grande, e per convincere il Loni!ardo a cedere: rnetre il Gambino ha ammesso di avere ricevuto delle richieste estorsive, ma insignificanti. F!i narra solo dell’episodio in cui aveva erogato ad un soggetto presentaroi la somma euro 1 50=. ch aveva allo stesso consegnato con l’invito a non farsi rivedere. Io sesro Gambino. infatti. ron sa dare una spiegazione convincente, non mai avuto a s’io dire siarificative richieste estorsive. dell’attentato incendiario di 112 - dolosa nell’estate del 2009, che gli aveva procurato dei danni ingenti. Si tratta di dichiarazioni al limite del favoreggiamento, che certamente non è integrato in quanto il Gambino ha ammesso di avere pagato delle somme benché a suo dire insignificanti: il che si concilia con gli aspetti motivazionali già veduti (retro pagina 112, 113). Si tratta di condizioni ariahili delle relazioni umane e criminali, corrispondenti ad una strategia di adattamento al caso e alle circostanze: il reo è strategicamente talora spocchioso, talora suadente. talora renti1 ore e spaccone; quando 10 interroga il P.M. egli è pronto a dare il suo contributo di conoscenza accreditando una dichiarazione o una opinione a pura invenzione, ovvero menzogna Deve valere il criterio di scindibilità della dichiarazione. già indicato nel paragrafo introduttivo della moivazijne, che unicamente consenta il vaglio critico della dichiarazione sterilizzata da ogni apori o rnera opinicine su di un fatto distinguendola dalla dichiarazione di avveramento del fato. he deve essere assistita da! riscontro che è stato operato. E’ piuttosto corretto aermare dalla esperienza di questa indagine., e sulla base del contenuto delle stesse intercettazioni. che la mafia utilizzi modi anche diversificati per incutere la soggezione alla vittima, e cioè ‘ion soltanto con l’atto di intimidazione di violenza e minaccia aperta, ma altresì, sfntancn in situazioni e circostanze contingenti, modalità di azione e di pressione verso 1’nterlccuore ee possono anche erigersi ad atti di spocchia che generino nell’interiocutore il co oesso del 1 a vittima designata o di turno, ovvero, più sottilmente, pianificando nel corterno prog’ti di condotte detittuose per il futuro. Non soltanto: ma gli stessi atti di “cotrinenieoo” al facre, che integrano la fattispecie delittuosa del delitto di estorsione, sono stati sìrnoniat dal Lombardo Salvatore come “suggerimenti”, ovvero, dal Cataido Frarccsco Paolo, requisitoria: rdove U come la mn’u’cia ‘garbati consigli”. Pù volte si è chiesto il P.M. in lc vioIena? Essendo gli stessi elementi normali anz— — necesari rl{ mr’inn’ ‘i i”i te rio che ssen’nalmente rilea per la configurazi psicologica e materialc del delitto è funzione dell’obiettivo che la concreta modalità postiii 113 essere dal reo sodale della censoreria viene a determinare, e cioè la paura e l’intimidazione, ovverossia l’effetto rncdesirro della violenza e della minaccia, che è quello che rileva ai fini del facere coatto. o de! costringimento quale atto subito dalla vittima. Va ancora una volta richiamata quella giurisprudenza di legittimità per la quale la minaccia può essere manifestata in forme differenti. r,v’ io sua idcneiti o efficicrwa in maniera implicita, larvata indiretta e indeterminata traendo la . e 1 CCUSa , dalle Donerete circostanze oggettive e soggettive, che sono costituite dalla pers’nalit’i dell’agente. dalle condizioni soggettive della vittima, e dalle condizior ambientaH (per esempio. contiguità amica]e, d’impresa, parentale ecc: per un riferimen si veda Casazione penale, sezione V 26 gennaio 1999 Cassazione Penale se:ione I1 10 apri!e 2001 -- — 12 marzo 1999; 19 maggio 2001); ovvero essendo essa minaccia espressione della ingiustizia del!a pretesa allorché la vittima venga posta nella condizione di dovere subire la volontà dell’agente come rimedio atto ad evitare il paventato verificarsi di un niù grave preeudi7’r) (Cassazione sezione 1972”: ipotesi che A 1 30 novembre 1971 —21 aprile attaglia perfettamente. esemplificativamente, al comportamento “obh i 1 gato” subito da! (Thalda Fra9cescc Paolo in relazione alle maggiorazioni e alle causali con le c’uali li venivano riches+i i pagamenti. D’altra parte. Dome si rileva in ( ssazione Penale. sezione 1” 25 marzo 1982 1982 n 83 eendA la suoi ‘iodi di es’sere i,t” — 8 settembre qì’akow di raie e riconoscibile nei suoi atteggiamenti e nei i; [a arnhientc culturale geografico ed etnico comportamenti e costumi mafiosi po’se;’ cqlorare ali indi’i tratti aliunde ai/mi della prova del delitto. E assoggettarsi all’evo 1 lzirne che investe le stesse radici storiche e culturali delle sue manifestazioii. Quello che rnporta eviienziare in fatto è tuttavia che in relazione alle modalità dei delitti di estorsore le vittime sentie a sommaDie informazioni ed esaminate nel processo concordato nell’affermare che l’iraoosi7ione, suggerita o consigliata della ditta preso la 114 rifornirsi, faceva registrare delle maggiorazioni non giustificabili con i prezzi correnti di mercato. Il Lombardo riferisce, viceversa, di una maggiorazione del prezzo più contenuta, di circa due euro, oltre i 63 concordati. e oltre il pompaggio del cemento per euro 5,5; “Il Pitarresi mi ha riferito che il costo aggiuntivo era consegnato alla famiglia mafiosa”; e, poco prima nel medesimo verbale di sommarie informazioni ‘inizialmente io non ho raccolto l’invito di Pitarresi, poi nel giugno 2010 allorquando ho ritrovato una bottiglia contenente benzina con avvolto un accendino davanti a Ca s’a mia ho avuto paura e ho compreso che tale atto intirnidatorio era ‘onnesvo alle fòrniture di ‘emen!o, perché fino a quel momento non avevo avuto nessun problema “: mentre con riferimento alla tentata estorsione di mille euro, per le necessità di una bambina di Balestrate. il Lombardo ha riferito a verbale delle stesse ss.ii.tt. dell’avvicinamento ad. opera di Orlando Pietro, “ji quale mi ha sollecitato la dazione della som’w di daiuiro richiesfti»i al Pita”rcsi in quanto enrambi agivano d’accordo”. Le ipotesi delittuose contestate a titolo di estorsione sussistono con tutte le aggravanti imputate, e cioè l’esse’e sFate commesse da soggetto appartenente ad associazione a delinquere di stampo inaoso (art. 62’) comma 2 in relazione aJ]’art. 628 comma 2 n. 3 c.p. e ) avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis cp (art. 7 del di. 13 maggio 1991 n. 152 convertito ncfl3 ‘egge 12 hlgIro 1991 n ?03) essa aggravante si sostanzia, quando è riferita al socio della conscrteria, nella speciale forza dell’intimidazione esercitata sulla vittima e che resta indivJmt nel’effotto espa:sivo o moltiplicatore derivante dal vincolo associativo: ovverossia dal più irtense indce di SUCCeSSO di cui viene a rivestirsi l’azione, a causa della solidamietà del Tippo, e conseguentemente alla più inflessihile condizione di assoggettamento e di vessazione che 1 o vittima subisce. Per le regole del concorso essa trova applicazione anche all’Orlando, pur non essendo lo stesse imputato di far parte dell’organizzzione. Deve. pe’- convcso. es l’dems che nel delitto di associazione a delinquere di stampo che è stato irnnutato ricorra l’aagravante contestata di cui al comma 6. Si tratta, comunissimi delitti di estorsione aggravata rientranti nei normali obiettivi che si prefigge un’associazione a delinquere. e cioè Fimporre un’impresa per la massimizzazione dei profitti, imporre maggiorazioni di prezzo. estorcere somme ad imprenditori con le causali più varie. E’ l’attività di controllo che genericamente è riconducibile al d.n.a. proprio della comune associazione a delinquere di stampo mafioso. ai sensi del comma 2 dell’art. 416 bis c.p., e consistente 1 ncll’acqus z ioie in modo diretto o indiretto della gestione o del controllo di attività economiche. Non si ravvisa . piuttosto. un programma criminoso — sia pure attualizzat() attr.verso le intenzioni delittuose (proiettahili sull’intero gruppo) di singoli • sodali, in specie per quanto riguarda in particolare l’attività spiegata dal dall’Arcahasrio nella guerra. fallimentare, del cemento - Bommarito e volto ad assumere un controllo di attiviè economiche ati’averso il finanziamento derivante dal prezzo, dal prodotto o dal profito dci (complessivi delitti fine d&l’associazione a delinquere. La predela aagravarte pu? vce’zersa ir generale riconoscersi in quelle ipotesi associative nelle quali vi s un annorto pecif cc di captali illeciti per l’attività d’impresa che viene perseguita e assunta or nizzat o mantenuta, e assimilabile propriamente al fenomeno tipico dello stes reimpe o e riciclag)ic-’ de profitti iI’eciti, parimenti idonei ad imporre un primato d’impresa e di mprese sul territorio di operatività. Ma si tratterebbe di fenomeno non già ircescrvihifr i noli enisodi delittuosi estorsivi. ma riguardante più rilevanti operazioni comnwrcia’ e di mereato 1 da l a confonnazione lecita che già appaiono rilevanti sul p.arLo della stesse. eeion. La predetta a!arr’arte va d’incue esclusa. Alla sentenza di cnndanre per il rlelito di ciii ail’art. 416 bis c.p. deve seguire l’applicazione della misura d 3curezza delle. libertà viilata cer il tempo della cessata esecuzione penale, che è d gi.is1zia issare ir curi uno. come da dispositivo 116 Seguono gli effetti penali accessori della interdizione perpetua dei pubblici uffici e della interdizione legale come da dispositivo, nonché la condanna degli imputati penalmente responsabili al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere. Gli imputati assolti devono essere liberati se non detenuti per altro. W TRATTAMENTO SANZIONATORIO Un diritto veramente equo • ‘ quello che. contemperando tutii i criteri di valutazione della gravità del fatto. individua il trattamento sanzionatorio non già in quello che la legge stabilisce, sulla base della gravità dei reati, degli effetti che gli stessi hanno prodotto, e nello specifico disvalore soci 31e cult irale prpetrato. secondo un criterio di ragguaglio alla massima severità possibile, e oltrc la qale mancherebbe qualsiasi funzione nella pena; ma in quello la cui asprezza.. per quanto effetto della sanzione edittale normativizzata, si collochi nella prospettiva della centralità della esecuzione penale: senza la quale vengono meno la stessa fi1nzone della penr mafioso — e onere - auch: er l’appartenente a’la associazione a delinquere di stampo di progre:ìso morale sociale economico e istituzionale della società tutta. Tenuto conto dei crie previsti degli artt. 132 e 133 c.p., dei precedenti penali , della condotta anteotta e succes5iva si epu1a di Hstizia condannare ciascuno degli imputati la cui penale responsahilit? stata acclarata n questo processo alle pene appresso specificate e in relazione alle quali, per la determinazione e il calcolo deve intendersi sottinteso il richiamo relativo alla esclnsioue 1 ’de! ageravante di cui al comma 6 dell’art. 416 bis c.p; mentre si evider:riemnpo. per ciascuno d’gli inìnntati. le specifiche circostanze aggravanti soggettive, loro Pertinenti. VITALE GIOVANNJ Il Vitale Giovanni deve rispondere del delitto ascritto al capo A della rubrica, con l’aggravante del comma 2 delFaert. 416 bis c.p. (n. I RRG). A suo carico è contestata la recidiva specifica infraquinquennale, e va altresì valutata ai fini della determinazione della pena l’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 57571965. Il P.M. ha chiesto la pena di anni 1 5 di reclusione Ha precedenti per associazione a delinquere di stampo niafioso inosservanza dell’ordine di , deposito della cauzione e dell’offerta di garanzie patrimoniali. L’aggravante dei. comma IV dell’art. 416 bis c.p. in applicazione prevede per l’associato in • posizione apicale una nena da dodici a ventiquattro anni Tenuto conto dei criteri pe’:iti dagli alt. 132 e 133 c.p., deve reputarsi giusto calcolare la pena con una determinazione base d anni dodici di reclusione, aumentata ad anni 18 e mesi tre per effetto delle aggravanti e: art. 99 comma 3 c.p. e 7 della legge n. 575 / 1965 da ridurre per efeto della scelta d& rito pena d anni dodici e mesi due. Ciò nrmo. dovendo essere app!icato al Vitale Giovanni !‘istituto della continuazione con gli effetti della condarna inflitta dalla Corte d’Appello di Palermo il 23/7/2009, è equo condannare 1 ,l’iin utato ad una pena in continuazione, da individuare in via ordinaria in anni nove e es cinque in ontnua:’ione della pena di anni nove e mesi sei inflitta con la citata sentenza de!la (‘orte d’ ‘\nn&io a e nena per effetto della scelta del rito va abbattuta di 1 / 3 1 e detemina:Ea oella reclusione di anni sei e mesi dieci. Seguono e pene accesciia. l’appicazione d&la misura di sicurezza, la condanna alle spese processiiali e a quelle d rnntenirnento in carcere. la condanna agli effetti civili. VITALE. 4 1 F ON4PDfl Il Vitale Leonardo deva rispondere del delitto ascritto al capo A della rubrica, l’aggravante del ‘ornnia 2 rlfl’art. t16 bis c.p. (n. 1 RRG). E delitto sub C — n. 4 RRG) va assolto. - n. 6 RRG), mentre A suo carico è contestata la recidiva generica. Il P.M. ha chiesto la condanna alla pena di anni 12 di reclusione I reati per i quali è accalorata la penale responsabilità dell’imputato sono unificati dal vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81 capoverso c.p., essendo espressione del medesimo disegno criminoso. Il Vitale Leonardo ha precedenti penali per furto in abitazione, invasione di edifici. Essendo pii grave i delitto imputato sub A), a causa della maggiore asprezza del trattamento sanzionatorio. e tenuto conto dei criteri l)re’isti dagli artt. 132 e 133 c.p., deve reputarsi giusta la pena di anni undici e mesi quattro di reclusione ed euro 1200 di multa così calcolata : pena base anni dodici di reclusione aumentata per la recidiva ad anni sedici di reclusione, aumentata ex art. 81 c.n ad nn diciassette e multa di euro 1800, ridotta di 1/3 per la scelta del rito alla pena di anni undici c msi 4uattro dì reclusione e della multa di euro 1200. Seguono le pene accessorie. l’applicazione della misura di sicurezza, la condanna alle spese processali e a qielle c mantenimento in carcere, 12 condanna agli effetti civili. ALFANO FRANCFSCO L’Alfano Francesco deve rispondere del delitto ascritto al capo B — n. 2 RRG) della rubrica, con J’aravante de! c2rnrna 4 de!l’mt.. 416 bis c.p. mentre per il delitto sub C — n. 4 RRG) deve essere assolto. A suo CHC) : e(tes1a’.a 13 recidiva 2enerica. Il P.M. ha chiesto !a condarnc. Ha precedenti per furlo 2!!? pena di anni 12 di reclusione. in oworso. trasporti abusivi in concorso, detenzione illegale sdi armi e muniziorJ inconcorso, detenzione abusiva di munizioni, ricettazione. Il reato -3’r ! cu e 1 ac a 1 rata la ena1e responsabilità dell’imputato è punito con la pe ’., 5 della reolusore da nove a crindici anni (eomma IV in relazione al comma c.p.). JA dell’art. 41 Tenuto conto dei criteri previsti dagli artt. 132 e 133 c.p., è conforme a giustizia determinare la pena in anni otto e mesi nove di reclusione così calcolata : pena base anni dodici e mesi undici di reclusione ridotta di 1/3 per la scelta del rito alla pena finale di anni otto e mesi nove di reclusione. Seguono k’ pene accessorie, l’applicazione della misura di sicurezza, la condanna alle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere e la condanna agli effetti civili. BOMMARITO ALFONSO Bommarilo .‘\lonso de’e rispond’r dei delitti ascritti ai capi B n. 8 RRG). H- ‘i -- n. 2 RRG), F-n. 7 RRG), G 9 RG con l precisazione che è stata operata in sede motivazionale che trattasi Ln realtà, per quest’ultima imputazione, di tentativo di estorsione, con l’aggravante del comnw 4 (lll’aIt. 4l( Ss c A suo car.co è contes:a’a h reedi’a ecnerica Il P.M.u ha chiestc la nndann. ail.9 pena di anni 14 di reclusione I reati per i quali è accarata a pen1e responsabilità dell’imputato sono uniti dal vincolo della continuì ne x ait. ccv. cp., essendo espressione del medesimo disegno criminoso. Devono rt’nersi più cravi. il de!ir di storsi’r: isn1:to grca1a ( comina 3 n. 2 dcll’art. 28 (ar. 629 aventi anr al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, cui a c3pi F,G che in relazione all’aggravante di cui al comma 2 c.p.) è punito con la pena della reclusione da sei tr a euro 1032 ad euro 3098. 1 c’U ir:. Tenuto co’to dei criteri previsti agJ arti. 132 e 133 c.p., è conforme a giustizia determinare la pena in anni dieci rrsi ntte d reclusione così calcolata iena base per il reato più grave anni nove di reclusonc e mvita di euro 3000=: là predetta pena deve essere aumentata per la Constpti ar9,antc 1’ reclusione e 1jro etodo inaoo in dan9o de11aittima, in anni dodici e mesi oflo d 4200 d muft, che per effetto della recidiva, va aumentata alla pena di tredici e della multa ‘i e’.ro 4500. In applicazione del criterio di cui aII’art. 81 comma 2 c.p, 120 essa va aumentata alla pena di anni sedici di reclusione e della multa di euro 6000= ridotta di 1/3 per la scelta del rito alla pena finale di anni dieci e mesi otto di reclusione e della multa di euro 4000. Seguono le pene accessorie, l’applicazione della misura di sicurezza, la condanna alle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere e la condanna agli effetti civili. PARADISO ELVIRO Paradiso Flvro deve rispondere dei dehtti ascritti ai capi B rubrica, con l’grravace ciell’a’t.7 del d. n. 152/1991 n. 2 RRG), O-n.15 RRG) della convelito in legge n. 203/1991 A suo carico è contestata la recidiva generica. Il P.M.i hi cliisc condanna alla pena di anni 10 e mesi sei di reclusione. I reati per i quali è accls0ao a pen31e responsabilità deH’imputato sono uniti dal vincolo della continuazione cx art. 8] cov, cp,. essenclc espressione del medesimo disegno criminoso. Deve ritenersi più gre\ e. risi)etto al delitto di danneggiamento aggravato, quello di partccipazione ai ?c’czione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo B) Tenoc conto dei critei previsti ai nrt. 132 o 133 c ‘i, è confonne a giustizia determinare la pena in anni otto. ncs uno e ain-oi dieci di reclusione così calcolata pena base per il reato più grave anni nove di reclusE.ooe: la oredetta pena deve essere aumentata per la contestata recic’.iv r anni 12 d ccuone e, oo’ ofFotc della continoazione con il delitto sub O dodici e mesi uattrc d deterninati nella pen: tìnoo anni etto ) in anni Essa va ridotta di 1/3 per la scelta del rito e così si uno e giorni undici cii reclusione. Seguono le pene accesore. Vanplicazione della misura di sicurezza, la condanna alle spese process’i3’i e ouellc di !nnntcninIento in carcere e la condanna PIT.RRFSt RO!WVTO 121 Pitarresi Roberto deve rispondere dei delitti ascritti ai capi B — n. 2 RRG), F — n. 7 RRG) , I n. 10 RGG), L- n. 12 RGG). M- n. 13 RGG), N- n. 14 RGG) della rubrica, con l’aggravante dell’art.7 del d.l. n. 152/199 I convertito in legge n. 203/1991 A suo carico è contestata la recidiva generica. Il P.M.ne ia chiesto la condanna aUa pena di anni 15 di reclusione. Il Pitarresi ha un preceder.te penale per furto continuato in concorso. I reati per i ciuali è acclarata la pena1 responsabilità dell’imputato sono uniti dal vincolo della continuazione ex art. 8 cnv. cp., essendo espressione del medesimo disegno criminoso. Devono ritenersi più gravi. rispetto al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, il delitto di estorsione aggravata di cui ai capi F.G ed 11. che in relazione all’aggravante di cui al comma 3 n. 2 1 del ’ ai. (28 (at 629 comma 2 c.p.) è pc.nito con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1032 ad euro 3098. Tenuto coito d criteri previti agli artt 1 32 e 133 c’.p.. è conforme a giustizia determinare la penr in anni neve e ‘esi otto di reclusione e (Iella multa di euro 4000 così calcolata : pena base per il reao più rr’ze ami diec di reciusione e multa di euro 3000, aumentata per l’aggravante di cui aU’rt 7 del d.l. n. 152 /1992 convertito in legge n. 293/1992 in anni tredic e nesi etto di reclusinne e nella ruilta cli euro 4500; la predetta pena deve essere aumentata per effetto della centiruaione in anri quatordici e mesi sei di reclusione ed euro 6000 di multa ridttn di 1/3 ‘‘er a scelta dei rito alla oena finale della reclusione di anni nove e mes etto e delir nulta di euro 4000. Seguono ‘e pepe accessorie. Fapplicazone della misura di sicurezza, la condanna alle spese processu9li e a iLCiìC d ]1.ntenimento n carcere e !a condanna gli effetti civii. SALVA GO DANWLF 122 Salvaggio Daniele de:e rspondere dei delitti ascritti ai capi B — n. 2 RRG), Q- n. 18 RRG), E- n. 19 RGG) S- n. 20 RRG). T- n. 21 RGG) U- n. 22 RGG) A suo carico è contestata la recidiva generica. Il P.M.ne ha chiesto la condanna alla pena di anni 16 di reclusione. Il Salvaggic )aniele ha recec1eti penali per ricettazione I reati per i quali è acclarata la penale responsabili delF imputato sono ni1i dal vincolo (Iella continuazione ex art. 81 cpv. cp., essendo espressione del medesimo disegno criminoso. Devono ritenersi iù gravi. rspettc al dehtto d associazione a delinquere di stampo mafioso, i delitti i materia di vlaziore della discp’ina delle sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 !‘90, punho :or h pcia deHa reeusione da sei enti anni e con la multa da euro 26000 ad e’ro ?0.000= Tenute conto dci criteri previ dagli ar.. 132 e 133 c.p.. conforme a giustizia determinare la pena in ‘nni dieci e i’esi quattrc di reci’sione e V’ella multa di euro 18.000= così calcolata: pena base rer l reato ‘* grr’e cnii trcdc e iìesi quattro di reclusione ed euro 26000= di multa aumentata er fetto della continuazione delle condotte e per il reato di partecipazione ad associazone a d&ino’re di stampo mafioso mesi sei e della raulta di eoro 27000= , alla pena de1a reclusione di anni quindici e la predetta pena deve essere ridotta di 1/3 per la scelta del rito a’la rc-n firH ‘ie’h’. recbsione di anni dieci e mesi quattro di reclusione ed euro 1fl00= di rnha. Seguono ‘e’ neie aes’rie Vapr’azione della misura di sicurezza. la condanna alle spese processuali e “ e di nanamrncnto in carcere e la condanra agli effetti civili. 1 quei TAGLLVU ‘RNCESCO Tagliavia Francesco dve risnondre del delitto ascritto al capo P- n. 16 RGG) della con l’aggravanlc de’’a’t7 de dl r 1 52’] 9! convertito n legge n. 203/1991, mentre essere assolto col resto. 123 Ha precedenti nenali pr a a7inne a delinquere . violazione delle disposizioni sul controllo delle .rmi Tenuto conto dei criteri previsti dagli arlt. 1 32 e 133 c.p., è conforme a giustizia determinare la pena in rnes nc»e di reLusione così calcolata : pena base mesi otto di reclusione, aumentata a mefli dncici di recl’isione per la contestata aggravante e ridotta 1/3 per la scelta del rito alL’ rn finale di mesi nove di reclusione. Segue la condanna alLe spese processuali. cori esclusione delle spese di mantenimento durante la permanenza carceraria che. per essere ecceduta rispetto alla pena inflitta, l’ammir lra’ nell’Tsttb re c’erarie d2vrà iniputare nan a’1i r?ario tout cour sulla base della presenza ira rTcakolarla su a base dei giorni di sofferenza patita ed 11 effettivarrente (lovuta in finzione della potestà esercitata dallo Stato, in applicazione dei criteri roratvi di finllih ORLANDO 1!ETRO Orlando Pj+r r’ve ‘ispnde-e de! delitto asaritto al capi I — n. O RRG Il P.M.ne ha ehietc la camnna alla pena di anni 6 di reclusione. Tenuto co9to dei criteri orevisti dagli artt. 132 e 133 c.p, è conforme a giustizia determinare la pena ‘i ja’e ll’imnutato in anni quattro e mesi quattro ed euro 1000 di multa così calcolata ‘ra base vw sei il te]1ativm Pllr nen: aumentata ad anni r1 mei ei li reelusone ed eur 1 500 di multa ridotta di 1 /3 per arr’i quattro sei e nesi conteste 9;rrvrrte ridotta di anni iuattro e mi quattro e Segue a cone’mre alle spec ‘ mesi quattro di reclusione ed euro 1000 di multa, sei di reclusione ed euro 1500= di multa per effetto della 1/3 per la scelta del rito alla pena finale della reclusione di delle mi*Tta di euro 1 000= orocessuali e a ouelle di mantenimento in carcere, e la agli effetti civii. 124 I CAPI DI CONDANNA CIVILI Il reato obbliga il responsabile al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e alle restituzioni.. Deve qui essere richiamato il contenuto della ordinanza di questo ufficio del 30/10/2011 pronunziata all’esito della costituzione leHc paili civili d cui al preambolo della sentenza. Il delitto di associazione niafiosa e i reati che ne costituiscono esecuzione del programma criminoso sono espressione di criticità. per la società civile tutta che ne resta coinvolta, oltre che per i soggetti persone offese che ne sono direttamente colpiti attraverso il patimento di danneggiamenti. di violenze di ninace, di estorsioni e lo strapotere di un governo del territorio che pone l’antite alla disciplina di polizia e delle leggi. Ne sono dunque danneggiati. altresì, i soggetti persone giuridiche ed enti autarchici territoriali, municipalit?ì che a governo del territorio sono per legge preposti e che, anch’essi, subiscono la menomazone della loro ‘fera di competenze cui nella cura degli interessi esponenziali della Qomuni. sono preposP. Si rileva itlnanzituttc che in 4uesto largamente i proces’i di rnaia Lunetto Rosar2). le persone d’e -- processo ma si tratta di fenomeno caratterizzante ion risultano costituite (se si eccettua la posizione del da reati associativi hanno subito direttamente l’offesa e il danneggiamento. e così i vari imprenditori taglieggiati o i proprietari dei mezzi incendiati; essendo tendente l’atteggiamento volto a privilegiare l’istanza civilistica su impulso dei soggetti collettivi e superindividuali. associrzioni onlus e gruppi impegnati socialmente ed istituzior.almente 1 ne i a propacanda del orogresso sociale per contenere, contrastare e reprimere ogni forrr. di condiziorimento culturale che attinga alla violenza, sopraffazione c al delitto come metodo di relazione. Anche questi gruppi hanno accesso alla tutela civilistica cui è parimenti sotteso l’accertamento del reato. Con l’ordinaza di questo G.u.p. del 30/10/20 11 si è osservato che nel giudizio di sostanziale graduazione, per prossimità al fatto reato del danno prodotto dai delitti imputati - pur essendo apprezzabile il piano ideologico , oltre quello strettamente giuridico, che è stato prcp9sto dalle difse degli imputati nel richiederne 1 ‘esclusione ovvero una riqualificazione nei termini dei diritti processuali e della facoltà d’intervento nel processo penale consentita agli enti esponenziali ai sensi degli art. 91 e segg. c.p.p. questo - G. UP. reputa infatti conforme a giustizia / ‘adesione alla diversa prospettazione processuale assunta dai soggetti che ossurnono d ‘essere stati danneggiati dagli imputati oggi a giudizio e delP.M, considera infatti che sul piano strettamente ideologico, 1 ‘asserito appesantimento o la possibile deviazione del processo derivante dalla pretesa civile di soggetti ulteriori e diversi da coloro che, quali persone offese, risultano primieramente danneggiati dal reato deve ritenersi , in generale in contraddizione con le condizioni codicistiche per l’esercizio dell ‘azione civile da parte di q!ei soggetti giuridici che, in relazione al reato consumato, rivendichino una propria soggettività violata e la tutela di un Proprio e differenziato interesse siccome direitamente leo,” e che pertanto. alla stregua dei criteri indicati nella citata ordinanza emessa il 21/7’20 li nessun dubbio può sussistere , in tal senso, in ordine alla pretesa vantata dall ‘ente co,nt’nale che quale soggetto esponenziale degli interessi della collettività di grado più elevato ho il diritto di rivendicare la reintegrazione della propria soggetività volata nel diritto alla bitona amministrazione avente ad oggetto il proprio territorio, che i delitti di associazione inafìosa e di estorsione oggi in contestazione compromettono con ogni evidenza per i ‘illociro regime concorrenziale le diseconomie e i ‘imbarhorinento della civile convivenza che costituiscono primaria esigenza del governo locale. La medesima corc1usio’ie ‘uè assurners in linea di principio, per quei giuridici , enti. associazioni che henchè non dotati , in specie , di una rappresentanza degli intere.ssi delle persone o/fese dai reati, o perché esse non risultano nell ‘elenco dei soci ovvero per non essere stato conferito specifico mandato per la tutela dei propri interessi abbiano intrapreso, istituzionalmente e per norme statutarie e/o di legge un ‘attività specifìca di tutela e di promozione del valore della legalità e di diffusione della cultura d’impresa nel sistema d produzione (li beni e servizi che le attività delittuose in contestazzonc’ offendono specifìcanwnte e vuinerano parimenti. E’ stato evidenziaio con la citata ordinanza che il criterio giuridico per così dire individualizzante della legittimazione ad agire del soggetto superindividuale, ente o associazione che, statutariarner’,te, annoveri l’obiettivo del contrasto alla mafia e la promozione di una società civile libera come obiettivo tra i suoi fini e ne promuova con la propria attività ! 1 sr! e agoordl deve essere costituito dal collegamento con il territorio che è interessato dai delitti che sco stati perseguiti e dalla capacità, di cui deve essere data dimostrazione. dello stesse soggetto ente di subirne il diretto e potenziale effetto lesivo siccome correlabile alFattivtà stataria svolta. Sotto questo profilo non può dubitarsi che mentre nel caso degli enti autarchci si tratta di una dimostrazione di più agevole presunzione, trattdndosi dee eompetenze istituzionalmente ad essi riservati per legge, nel caso di comitati, enti. assoazioni ch crrisnoodonn ai rredetti criteri lesioni patr!ronj3li ad cper’ del ro -- e al di fuori di un diretto patimento di la pretesa reintegratoria. della lesione effettivamente patita de’interesse. di natiir nronriarnente non patrimoniale. del gruppo (e che si identifica nella menomazione dal diritto di ciascuno dei soci o componenti che deriva dall’offesa che il reato pone ai valori e atiii ideali tatutai nereguiti deve essere commisurata alla prova, che deve esse’e ‘arnita dl denn g:it del’a entità dell’attività statutaria specificamente svolta sul teritodo: e ciò in aononnità presupposti e reuisii civilistici del codice di rito. Al riuarde deve invere Hlevarsi cbe i vari comitati eh enti e le associazioni onlus costituiti , cosi cm i] fnsrz Confcommercio Palermo I di • lenno I vociazione degli Industriali di Palenn nmantenuto nel processo una posizione di parte meramte 127 / formale che, se anche ne ha legittimato l’interlocuzione processuale, non ne ha fondato da parte degli stessi alcuna specifica strategia processuale e probatoria, sia pure confmata agli interessi squisitamente cicilistici perorati, se non limitata, può dirsi in buona sostanza, alla richiesta conclusiva o al deposito di conclusioni scritte. Il riconoscimento dei danni, pertanto, deve essere limitato alle provvidenze monetarie risarcitorie che sono state riconosciute con il dispositivo pubblicato all’udienza del giorno 11 aprile 2012, con clausola di provvisoria esecuzione, e al ristoro delle spese così come liquidate, non essendo stata data prova concretamente di un danno superiore e sulla base degli indicati criteri che monetariamente corrisponda all’entità della lesione.lamentata: e che, nella, valutazione concreta di questo G.u.p. non potrebbe motivatamente in questa sede ragguagliarsi alle entità richieste dall’Associazione degli Industriali della Provincia di Palermo, nella misura di euro 100.000= nei confronti di ciascuno degli imputati contro i quali è stata proposta la costituzione; o dai Centro Studi e iniziative Pio La Torre, che ha chiesto un risarcimento non inferore ad euro 100.000=. o all’associazione Antirachet e Antiusura “Solidaria S.o O. Pnalerrno”, “S.O.S. Palermo dell’estorsione “ , o “ Coordinamento delle Vittime dell’Usura e della mafia” che hanno chiesto ciascuna un risarcimento non inferiore ad euro 50.000=.: sembrando giusto, a questo G.u.p.. che la quantifcazione del danno procurato dal delitto vada commisurata al grado di patimento o di pe.rturbamento o di lesione che l’ente superindi’.iduaie -- sempre sulla base degli indici e dei criteri specificati di avere subito (e per esso ciascur.o dei soci) - dimostra e che non puÒ identificarsi con la pecunia , do!cris che può viceversa vai ‘re a reintegrare la sofferenza della. persona fisica. La questione della commensurahilit d& valori giudicati , sul piano della extrapatrimonialità delle consegunzc d& reato. no può condursi in funzione di una reintegrazione della sofferenza o del ptim nm e de1ta ‘deni 1c moiie quindT del c d danno morale, matrattandosi pregiudizi non suscettibili di valutazione monetaria sulla base di criteri di funzione del diritto alla riparazione che è riconosciuto a questi soggetti (Cassazione Penale, sezione 3’, n. 29185 del 12/12/2008). Ciò posto, agli enti comunali di Partinico e Balestrate sulla base dei criteri di cui agli artt. 1223 e 1226 e per i motivi esposti può riconoscersi, equitativamente, la più consistente liquidazione rari ad uro 20.000=: al Comune di Carini, che con l’atto di costituzione ha lamentato una pi ccnteruta jncisi•one dei propri interessi patrimoniali e non patrimoniali in relazione ai delitti di associzicne mafiosa. di estorsione e di danneggiamento imputate può essere riconosciuta una !iuidazione pari ad euro 5000: pretesa dalla quale devono ritenersi esclusi sia il Taliavia Giova.iri Dhe conclusioni scritte del nredeio erte all’rt. 416 bis c.p si stato asso1to sia il Tagliavia Francesco —indicato nelle - che, oltre ad essere stato assolto per il delitto di cui eso respnsehile dei delitto di danneggiamento nel territorio comunale di Borgeto. A ciasciono de’ii altri enti. ciazioni un risarementc pro iorer ente soggetti costituti parte civile p’ò essere riconosciuto esecutivo pari viene tbite tenendo cnntc del feto che questi a complessivi soggetti non euro 6000. Questo importo hanno offerto dei criteri di liquida7iceie del “diritto alla riparazione” nei termini in cui ne è stato delineato il quadro in , motivazione, e cioè de!19 no cerahilit della mistira del danno. Esso può commisurarsi in atto al parametro di una puramente indicativo qii1a7ione nieda delle soese del processo penale (quale criterio ‘ ‘iifeto di qualsiasi diverso crrterio di determinazione e approssima7icne a!ìa ualuzione da compiere) : per il ristoro relativo ai danni eventualmente patiti in e”cedenza vnro rime’i rnanzi al giudice civile Segwe il riccnosc renin dele spese processual e la coridarna degli imputati al pagamento delle stcse, 1 cidate come da isposiivo. Per quaoo iene. viceersa. alla posizione processuale del Lunetto Rosario, la risarcitot-ia deve essee 129 Al riguardo appare invero singolare la circostanza che il soggetto abbia postulato la domanda, nei confronti di ciascuno di soggetti colpiti da imputazione per associazione a delinquere di stampo mafioso, nei termini e con le modalità processuali della costituzione di parte civile. Questo G.u.p. ha già rilevato che la partecipazione dei soggetti della “mafia” di Partinico ai “tavoli di lavorc” nelle ntniom di Borgetto e di Palermo individuano soltanto un contegno “soci&’, o di gruppo. ovvero un atteggiamento. bensì valutabile in relazione ai tempi della progressione oriminosa. quale catego-ia deia scienza penalistica che costituisce la stella polare. di noraìa. di una organizzazione crimina!e: ma inidonea a fondare, in sé, una valutazione d responsahilitì pciìac a carico di alcuno dei soggetti che vi ha preso parte, né a titolo autonomo. fl a titOfl di partecipazione ad associazione di stampo mafioso; né , sotto ques’ultimr: aspetto, la pretesa cie il Liinetto ha inteso azionare nel processo contro la “mafia di Partir ico”, e per essa ne con pronti di ciascuno degli imputati. può diversamente appre7zrsi rei confronti dei soaet1i condannati. la cui ‘fede mafiosa” ha trovato il positivo riscono del 2udizio ± esposh’à processuale, lavoro quanto si tratta di condotte — i tavoli di ia aa’auingono come specifica rerenza penale alla condotta di 1 (abortite) cie n partpazion.e del reo; ovvero che appaono esse stesse legitiimate dai consenso della stessa vittima , l Tunetto invito 1’c) che ne avcnte ad geetto a ricerca di una soluzione e di un accordo (nulla sia ‘vJre come lemento esterno all’associazione mafiosa, il fums di perisn’nsà. Per il mumero egli n’niati e ls ccmpessi1 dell’indagine, è di giustizia fissare in giorni novanta il ernaie per i ‘iensitc della molivazione P.Q.M. Visti gli artt. 442 comma I bis, 533 , 535 c.p.p. 130 Dichiara Vitale Giovanni, Vitale Leonardo, Alfano Francesco, Bommarito Alfonso, Paradiso Elviro, Pitarresi Roberto, Salvaggio Santo Daniele colpevoli del reato loro rispettivamente ascritto ai capi di imputazione sub a) e sub b) nn. i e 2 della richiesta di rinvio a giudizio esclusa per ciascun imputato la contestata aggravante di cui al comma VI dell’art. 416 bis c.p. - - Dichiara Vitale Leonardo colpevole del delitto di tentata estorsione aggravata in concorso ascritta al capo E della rubrica (n. 6 RRG); Bommarito Alfonso colpevole dei delitti di estorsione aggravata ascritti ai capi G (n 8 RRG) ed H (n. 9RRG) ) della rubrica e ai capo F (n. 7 RRG). quest’ultimo in concorso con Pitarresi Roberto; . Paradiso Elviro colpevole del delitto di dannegiamento di cui al capo O (n. 15 RRG) e di danneggiamento aggravato di cui al capo P (n 16 RRG), quest’ultimo in concorso con Tagliavia Francesco; Pitarresi Roberto colpevole dei delitti di estorsione aggravata di cui ai capi L (n. 12 RRG) ), M) (n. 13 RRG) N (n. 14 RRG) e di tentata esorsione aggravata di cui al capo di imputazione sub I (n. 10 RRG) cuest’ ultima in concorso con Orlando Petro: , Salvaggio Santo Daniele colpevole dei delitti cp. e m, daIi’art 73 d.p.r. n. 309/’90 di cui ai capi (n. 18 RRG) R (n. 19 RRG), S (n. 20 RRG), T (ti. 21 RRG), U (n. 22 RRG) della rubrica. Q Condanna Vitale Leonardo, ritenuti delitti aJ! stesso ascritti unifieti dal vincolo della continuazione , e ridotta la rerta pe i! rito. alla recJuione di rni Il e mesi 4 e alla multa di euro 1200; Vitale Giovanni ritenuto il ieljtto ascritto in continuazione con il delitto giudicato con sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 23/7/2009 irrevocabile il 21/10/2010, alla pena, ridotta per il rito prescelto, della reclusione di anni 6 e mesi 10. Alfano Francesco ridotta, per il rito, alla pena della reclusione di anni 8 e mesi 9; , lo stesso ascritti unificati dai vincolo della continuazione , e 1 Bommarito & .forsc riter.ut i delitti ‘i 1 ridotta la pena per il rito, alla reclusione di anni 10 e mesi 8 e della multa di euro 4000=; Paradiso Elviro rileriuti i delitti allc stesso aseritti unificati dal vincolo della continuazione, e ridotta la pena per il rito, alla reclusione di anni 8 mesi 1 e giorni 10 di reclusione; Pitarresi Roberto , ritenuti delitti unificati dal colo della continuazione, e ridotta la pena per il rito, alla reclusione di anni 9 e mesi 8 e della multa di euro 4000=; Salvaggio Santo Daniele i itenuti i dlitti umficatI dal vincolo della continuazione , e ridotta 14,’ pena per il rito, alla reclusione di anni dieci e mesi quattro e alla multa di euro 18.000=; Orlando Pietro, ridotta per il rito prescelto, alla pena della reclusione di anni quattro e mesi qua e della multa di euro 1000 131 —— Tagliavia Francesco alla pena ridotta per il rito prescelto della reclusione di mesi 9 Vi1 a 3 rt. 530 e.p.p Assolve Cassarà Damiano dal delitto ascritto sub D (n. 5 RRG) perché il fatto non sussiste. Visto l’art. 530 comma 2 c.p.p. Assolve . Vitale Leonardo, Salvaggio Santo Daniele e Alfano Francesco dal delitto loro ascritto in concorso al capo C della ruibrica (n. 4 RRG) perché il fatto non sussiste Assolve Tagliavia Francesco, Tagliavia Giovanni, Scalici Alfonso e Corrao Ambrogio dal delitto ascritto a capo B (n. 2 RRG) per non aver commesso il fatto Visto l’art. 417 c.p Applica a Vitale Giovaini, Vitale Leonardo. Alfano Francesco, Bommarito Alfonso, Paradiso Elviro, Pitarresi Roberto, Salvaggio Santo Daniele la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno da eseguirsi ad avvenuta esecuzione della pena . condanna altresì ciascuno degli imputati dichiaratj colpevoli al pagamento delle spese processuali a favore dell’eraro ivi comprese ouelle relative al mantenimento carcerario con l’esclusione, limitatamente a queste ultime, dei Tagliavia Francesco. , , dichiara Vitale Giovanni, Vitale Leonardo, Alfano Francesco, Bommarito Alfonso, Paradiso Elviro, Pitarresi Roberto, Salvagio Sarto Daniele interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e per il tempo della esecuzione penale interdeul legalmente dichiara Orlando Pietro interdetto legalmente per il temno dell’esecuzione penale 132 Visti gli artt. 539, 540 c.p.p. condanna Vitale Giovanni, Vitale Leonardo. Alfano Francesco, Bommarito Alfonso, Paradiso Elviro, Pitarresi Roberto. Salvaggio Santo Daniele e Orlando Pietro al risarcimento dei danni in solido fra di loro a favore delle costituire parti civili con f esclusione della parte civile Lunetto Rosario di cui rigetta la domanda , Visti gli artt. 1223 e 1226 C.C. liquida in provvisionale c)e dichiara csecutjva per legge al Comune di Partinico la somma di euro 20000= (ventimila) al Comune di Balestrate la somma di euro 20.000= (ventimila) al Comune di Carini la somma di euro 5000= (Jnqliemila) all’associazione ONLU CDntto adcio Pizo Il Centro Studi ed iniziative Culturali Pio La Torre Onius PaLrn. o, A soci azjne Artiraket e antiLsura Coordinamento delle vittime di estorsiorìe. 1jsua e mafia ONLUS. Asociazicre Antiracket e Antiusura ‘S.O.S. Palermo”, Associazione Antiracket e Antiusura SOLIDARIA S.C.S. ONLUS, Confcommercio Palermo, Consorzio per lo Sviluppo de’!’Area 1ndustriaI, Associazione degli Industriali della provincia di Palermo la soma di eurc 6000= (seimila) ciascuno. Rimette le parti innanzi al giudice civile per il istrro relativo ai danni eventualmente patito dalle parti civili in eccedenza rispetto all’importo così come liquidato. -- — — . Visto l’art. 41 CG n dan na Vitale Giovanii, Vitale Lccnro. lfano Franccc. Bcrnmarito Alfonso, Paradiso Elviro, Pitarresi Roberto. Salvaggb Santo Daniele e Orlando Pietro al pagamento delle spese di costituzione di parte civile +e si liciuidin ocr 1’9CU3 parte civile in complessivi euro 6500,00= di cui euro 1000 per diritti ed uo 5500 per onerri. oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore dei procuratori antisIatai che ne hanno fatto richiesta nelle conclusioni Visto l’art. 532 c.p p Orti in a la scarcerozione di Tagliavia aacesco., Taeliaia Giovanni, Scalici Alfonso, e Corrao se non deeniti p’i Visto 5.8 comma 2 c.pp. icica 133 indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione Il Giudice LLIERE LA SALA . I 134