disciplinare atcfr2 – selezione
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disciplinare atcfr2 – selezione
Corso Lazio,27 - 03100 Frosinone Tel/Fax: 0775/200404 DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NELL’ATC FR/2 STAGIONE VENATORIA 2016/2017 (consiglio Direttivo del 19.08.2016) Art. 1 - Accesso 1.1. L’accesso al piano di prelievo selettivo nei Distretti di caccia di selezione al cinghiale, è consentito ai cacciatori selettori in regola con la documentazione prescritta per l’esercizio venatorio, iscritti con residenza venatoria al medesimo A.T.C.FR/2 e che hanno frequentato uno specifico percorso formativo organizzato dallo stesso A.T.C. FR/2 sulla base delle Linee guida in materia dell’ISPRA, nonché in possesso di certificato di “superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata” rilasciato da un Poligono di tiro autorizzato. I selettori abilitati in altri corsi, ove sussistano le condizioni di recettività nel Distretto di selezione, possono essere iscritti dopo verifica della documentazione attestante quanto al punto precedente ovvero dopo il superamento di un test d’ingresso. In nessun caso l’ A.T.C.FR/2 sarà responsabile di eventuali danni a persone, a cose o animali causati dal selettore durante le attività di prelievo da Piano di selezione. 1.2. Il selettore che intenda svolgere la caccia di selezione al cinghiale in un Distretto di selezione al cinghiale dell’A.T.C.FR2 può dare la propria disponibilità presso l’ufficio dell’A.T.C. FR/2 per una maggiore efficienza di funzionamento l’A.T.C. FR/2 nomina un coordinatore responsabile del Distretto ed i selettori collaboratori che operano sul territorio del Distretto stesso, suddiviso in settori. Per le spese di funzionamento e per quelle impreviste necessarie a migliorare il funzionamento del Distretto, è ammesso l’auto finanziamento con la costituzione di un fondo a mezzo di quote annuali versate dai selettori. Il coordinatore del Distretto dovrà rendicontare annualmente l’utilizzo di tali quote all’A.T.C.FR/2. 1.3. In caso di mancato prelievo al termine del periodo autorizzato la quota di partecipazione versata non sarà restituita. 1.4. L’ammissione all’attuazione del Piano annuale di prelievo in selezione è rilasciata dall’A.T.C.FR/2 ed è costituita da: a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del selettore, i settori, il periodo e le giornate di caccia consentite; b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l’abbattimento; 1 c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia. Art. 2 - Territorio, periodi e orari di caccia 2.1. Il prelievo selettivo del cinghiale potrà essere attuato anche per settori dei Distretti di selezione di caccia al cinghiale ed esclusivamente nel territorio non zonizzato per la caccia a squadre. 2.2. La caccia di selezione può essere scelta dal selettore nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica (massimo 3 giornate a scelta a settimana, comprensive di quelle utilizzate per le altre forme di caccia). L’A.T.C. FR/2 può stabilire un numero massimo di giornate utilizzabili per la caccia di selezione al fine di consentire l’accesso al Piano anche ad altri selettori. 2.3. Per ogni Settore potrà essere autorizzato dall’A.T.C.FR/2 un numero massimo di selettori in ogni giornata di caccia. A tal fine il selettore deve obbligatoriamente comunicare all’A.T.C.FR/2 ed al coordinatore responsabile del Distretto l’uscita nel settore assegnato con un preavviso di norma di una settimana, indicando tre giornate per volta. La comunicazione abilita il selettore all’uscita salvo contraria disposizione dell’A.T.C. FR/2 o del coordinatore responsabile del Distretto. Art. 3 - Mezzi e modalità di caccia 3.1. Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente in forma singola con carabina a ripetizione singola manuale, dotata di ottica e di calibro non inferiore a 7 mm (è comunque consentito il calibro 270). 3.2. Il prelievo durante la giornata prescelta può essere esercitato esclusivamente all’aspetto negli orari consentiti dall’art. 18 della L. 157/’92 e da altre disposizioni, nella forma dell’appostamento temporaneo, che dovrà essere raggiunto con la carabina scarica e chiusa nella custodia. L’avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l’arma carica e in condizione tale da poter completare l’abbattimento. In qualunque altro caso, il soffermarsi o il vagare con l’arma carica al di fuori dell’appostamento verrà considerato un’infrazione al presente Regolamento e comporterà l’immediata esclusione per un anno dalla caccia di selezione. 3.3. L’appostamento di caccia assegnato dall’A.T.C.FR/2 al cacciatore selettore, è individuato di norma in prossimità di aree agricole sensibili e in aree esterne alle zone di caccia al cinghiale in braccata. 3.4. L’A.T.C.FR/2 assegna il capo secondo una graduatoria elaborata come da tabella allegata. Il selettore deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sia anteriormente che posteriormente (arancio, verde-mela ecc…) e deve procedere al tiro esclusivamente quando abbia la certezza che il proiettile, nel caso l’animale venga mancato, impatti al suolo o contro una barriera fisicamente naturale in grado di interromperne la traiettoria. 3.5. È consentito esclusivamente il prelievo del/i capo/i assegnato/i, con le modalità e sanzioni di cui all’art.4. 2 3.6. In caso di ferimento di un animale, il selettore dovrà darne immediata comunicazione all’A.T.C. FR/2 e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il selettore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero. 3.7. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente. Art. 4 - Controllo dei capi abbattuti 4.1. Ad abbattimento avvenuto il selettore deve immediatamente contrassegnare il capo con la fascetta autorizzativa e deve avvisare l’A.T.C. FR/2 per il controllo dello stesso e per il rilevamento dei dati biometrici. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito con l’esclusione di un anno dalla caccia di selezione. Il selettore è inoltre responsabile dell’osservanza delle norme sanitarie in materia di profilassi delle patologie contagiose per l’uomo. Art. 5 - Sanzioni e norme finali 5.1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal Calendario venatorio regionale. 5.2. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale e delle altre leggi vigenti in materia. Il Presidente ATC FR2 (dott. Alessandro Filippi) 3 ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI SELEZIONE AL CINGHIALE a) Voto dell’esame di abilitazione espresso in trentesimi c) Residenza anagrafica in uno dei Comuni dell’A.T.C.FR/1-FR/2 b) d) Per ogni anno di assegnazione al Distretto g) h) 4 5 10 In un Comune confinante 6 ovvero Fatte salve le altre sanzioni previste in materia si applicano, inoltre, le seguenti sanzioni: f) _______ Residenza in uno dei Comuni compresi nel Distretto, in alternativa al punto c) In un Comune del Distretto e) PUNTI 3 Per ogni infrazione comportamentale segnalata dal capo Distretto -3 Infrazione ripetuta per due anni consecutivi -6 Per ogni infrazione per erroneo abbattimento oggettivamente scusabile Per ogni infrazione segnalata dal capo Distretto e ritenuta grave a giudizio insindacabile dell’A.T.C.FR/1-FR/2 -3 -10 4