nl 111-23 marzo

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nl 111-23 marzo
111
23 marzo 2016
Trattamenti di
integrazione salariale
In questo numero:
Importi massimi 2016
L’Inps, con la circolare n. 48 del 14 marzo 2016, comunica la
misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi
massimi dei trattamenti di integrazione salariale, della
mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per
l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI,
dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, nonché la
misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività
socialmente utili.
Tali importi sono limite da non superare (indennità più
eventuali stipendi) anche per l'esenzione dal pagamento dei
ticket sanitari in caso di cassa integrazione e mobilità.
Per il 2016 i massimali in oggetto non subiscono
variazioni rispetto al 2015.
Ciò è dovuto alla variazione negativa dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e alla
clausola di salvaguardia di cui alla legge 208/2015 che in
materia di prestazioni previdenziali e assistenziali ha previsto
che la rivalutazione annuale non può essere inferiore a 0
A seguire le tabelle degli importi massimi mensili e delle
retribuzioni di riferimento per il calcolo del massimale più alto.
Gli importi sono indicati al lordo e al netto nel caso operi la
riduzione del 5,84%.
Va ricordato che sull'importo in pagamento vanno applicate
anche le trattenute fiscali.
Segue a pag.2
Trattamenti di
integrazione salariale: i
massimali del 2016
pag.1-2
Retribuzioni di
riferimento prestazioni
di malattia e maternità:
circolare INPS 51/2016
pag.2-3-4
Notizie in breve
pag.4
Massimali indennità di mobilità
Per retribuzione mensile inferiore o uguale a 2.102,24, l’importo
massimo netto mensile è pari a 914,96 euro
Integrazione salariale- Indennità di Mobilità
(primi 12 mesi)DS speciale Edile (leggi 223/91 e 451/94)
Retribuzione
Tetto
Importo
Importo
max
max
lordo
netto
Inferiore o
Basso 971,71
914,96
uguale a
2.102,24
Superiore a
Alto
1.167,91
1.099,70
2.102,24
Integrazioni salariali relative a contratti di
solidarietà
il trattamento ammonta all’80% della
retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate con il limite dei massimali che,
quindi, si applicano anche ai trattamenti
relativi ai contratti di solidarietà sottoposti
alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.
Integrazione salariale- settore Edile –Lapideo
(interperie stagionali)
Retribuzione
Tetto
Importo
Importo
max
max
lordo
netto
Inferiore o
Basso 1.166,05
1.097,95
uguale a
2.102,24
Superiore a
Alto
1.401,49
1.319,64
2.102,24
Disoccupazione Speciale Edile (legge 427/75)
Importo max lordo
Importo max netto
635,34
598,24
NASpI- retribuzione per il calcolo indennità e
importo massimo mensile
Retribuzione
medie mensili
ultimi quattro
anni
Inferiore o
uguale a
1.195
Superiore a
1.195
Calcolo
Importo
75 %
retr.medie
quadriennio
75% di 1.195
+ 25%
eccedenza
Importo
max
erogabile
Riduzione
per NASpI
1.300
Dal 4 mese
ridotta del
3% ogni
mese
Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Come per la Naspi, anche per il calcolo
della indennità di disoccupazione DISCOLL
2
la retribuzione da prendere a riferimento è
pari, ad euro 1.195 per il 2016.
Così pure l’importo massimo mensile, per il
2016, euro1.300.
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai
lavoratori che svolgono attività socialmente
utili è pari, dal 1° gennaio 2016, ad euro
580,14.
Anche a tale prestazione non si applica la
riduzione del 5,84%.
INPS circolare
51/2016
Retribuzioni di riferimento
prestazioni di malattia e maternità
L'INPS, con la circolare n. 51 del 27 Marzo
2016, ai fini della liquidazione delle
indennità di malattia, maternità/paternità e
tubercolosi, la cui misura deve essere
calcolata con riferimento a periodi di paga
compresi nell’anno 2016, comunica gli
importi giornalieri sulla cui base vanno
determinate le prestazioni economiche per
particolari categorie di lavoratori.
Gli importi sono identici a quelli del 2015
stante la clausola di salvaguardia
contenuta nella legge di stabilità che
riconduce a zero la variazione negativa del
costo vita.
Nel dettaglio:
 Lavoratori soci di società e di enti
cooperativi (D.P.R. 30/1970, N°602,
art.4) le prestazioni di malattia,
maternità/paternità e tubercolosi
vanno calcolate su una retribuzione
che non può essere inferiore al
minimale giornaliero di legge, pari
nel 2016 a euro 47,68.
Segue a pag.3
INCA INFormazione – N111
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3
Lavoratori agricoli a tempo
determinato (OTD) le prestazioni di
malattia, maternità/paternità e
tubercolosi vanno calcolate su una
retribuzione che non può essere
inferiore al minimale giornaliero di
legge previsto per gli operai
dell’agricoltura, pari nel 2016 a euro
42,41.
Lavoratrici autonome (artigiane,
commercianti), le prestazioni di
malattia, maternità/paternità vanno
calcolate su una retribuzione che
non può essere inferiore al minimale
giornaliero di legge (qualifica
impiegato dell’artigianato o del
commercio) pari nel 2015 a euro
47,68, con riferimento agli eventi per
i quali il periodo indennizzabile abbia
avuto inizio nel 2016.
Coltivatrici dirette, mezzadre,
colone, le prestazioni di malattia,
maternità/paternità vanno
calcolate su una retribuzione minima
prevista nel 2014 per la qualifica di
operaio dell’agricoltura pari a euro
42,41, con riferimento alle
nascite/ingressi in famiglia avvenuti
nel 2015, anche se il periodo
indennizzabile abbia avuto inizio nel
2015
Lavoratori addetti ai servizi domestici
e familiari, per il calcolo
dell’indennità per congedo di
maternità /paternità, il cui inizio si
collochi nel 2016, devono essere
utilizzate le retribuzioni convenzionali
orarie in rapporto alle rispettive
retribuzioni orarie effettive (vedi
tabella allegata alla circolare).
Lavoratori iscritti alla gestione
separata (non già pensionati o non
già assicurati ad altra forma
previdenziale obbligatoria). Per gli
eventi insorti nel 2016 il limite di
reddito ai fini dell’erogazione
dell’indennità per la degenza
ospedaliera e dell’indennità di
malattia è pari a 70.266,80 € (70%
del massimale contributivo 2015 che
era pari a 100.324 €)
o
Indennità di malattia, l’importo
dell’indennità giornaliera è
rapportato al numero di mensilità
accreditate nei 12 mesi
precedenti l’evento. Con un
accredito pari o superiore a 9
mesi, per ogni giornata di
malattia l’indennizzo è pari a
21,99 €.
o
Degenza ospedaliera, anche in
questo caso l’importo
dell’indennità giornaliera è
rapportato al numero di mensilità
accreditato nei 12 mesi
precedenti l’evento. Con
accredito pari a o superiore a 9
mesi, l’indennità è pari a 43,98 €
(tabelle allegate alla circolare).
Altre prestazioni
Assegni di maternità concessi dai
Comuni
Per le nascite avvenute nel 2016 nonché
per gli affidamenti preadottivi e le
adozioni con ingresso in famiglia nel
2016, la misura dell’assegno di maternità
del Comune ed il valore dell’indicatore
della situazione economica equivalente
(I.S.E.E), sono quelli già riportati nella NL
InFormazione n°109 del 9 Marzo e a cui si
rinvia per un approfondimento.
Assegni di maternità dello Stato
concessi dall’INPS
Per le nascite avvenute nel 2016 nonché
per gli affidamenti preadottivi e le
adozioni con ingresso in famiglia nel
2016, la misura dell’assegno di maternità
è pari, nella misura intera a euro 2.086,24
Limiti di reddito per indennizzo congedo
parentale, il congedo parentale, come
risaputo, se usufruito entro i primi 6 anni di
età del bambino, viene indennizzato, nella
misura del 30%, per un periodo massimo
complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi
(180 giorni).
segue a pag.3
INCA INFormazione – N111
I periodi oltre i sei mesi entro i 6 anni e tra i 6
e gli otto anni di età del figlio/a vengono
indennizzati solo se il reddito individuale del
genitore richiedente risulti inferiore
all'importo annuo del trattamento minimo di
pensione nell'assicurazione generale
obbligatoria moltiplicato per 2,5.
Per il 2016 il limite provvisorio risulta quindi
pari a euro 16.311,43.
Indennità economica e accredito figurativo
congedo straordinario, importi massimi
anno 2016
Importo complessivo annuo
€ 47.445,82
Importo massimo annuo indennità
€ 35.674,00
(importo complessivo – contribuzione
figurativa)
Importo massimo giornaliero indennità
€ 97,47
riduzioni di orario (o i periodi di disoccupazione)
che legittimano l’utilizzo degli altri ammortizzatori
sociali
Settima salvaguardia
L’Inps, con la circolare n. 50 del 17 marzo
2016, a scioglimento della riserva formulata
nella circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016,
fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti
riguardanti le particolarità relative alle
singoletipologie di lavoratori potenziali
destinatari della salvaguardia, ai fini
dell’istruttoria delle istanze di accesso al
beneficio della salvaguardia.
Notizie in breve
Ammortizzatori in deroga
INPS ha pubblicato una interessante scheda
sugli ammortizzatori in deroga che si può
visualizzare al link
http://www.inps.it/portale/default.aspx?iIDLi
nk=878&bi=2_878&link=11%2f03%2f2016++Operazione+Porte+aperte
A differenza degli altri ammortizzatori sociali, gli
ammortizzatori sociali in deroga vengono
finanziati senza chiedere contributi alle aziende
e ai lavoratori. Introdotti per coprire settori per
cui la legge non assicurava copertura contro il
rischio di disoccupazione (di qui il termine in
deroga), sono stati spesso utilizzati per estendere
la durata dei trattamenti a chi già fruiva di
ammortizzatori sociali (dunque in proroga). In
non pochi casi questi strumenti sono stati utilizzati
come sussidi per le imprese anche senza le
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI)
Tel. 02-26254570
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/
Per informazioni e chiarimenti contattare:
[email protected]
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