nl 111-23 marzo
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111 23 marzo 2016 Trattamenti di integrazione salariale In questo numero: Importi massimi 2016 L’Inps, con la circolare n. 48 del 14 marzo 2016, comunica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, della mobilità, dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. Tali importi sono limite da non superare (indennità più eventuali stipendi) anche per l'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari in caso di cassa integrazione e mobilità. Per il 2016 i massimali in oggetto non subiscono variazioni rispetto al 2015. Ciò è dovuto alla variazione negativa dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e alla clausola di salvaguardia di cui alla legge 208/2015 che in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali ha previsto che la rivalutazione annuale non può essere inferiore a 0 A seguire le tabelle degli importi massimi mensili e delle retribuzioni di riferimento per il calcolo del massimale più alto. Gli importi sono indicati al lordo e al netto nel caso operi la riduzione del 5,84%. Va ricordato che sull'importo in pagamento vanno applicate anche le trattenute fiscali. Segue a pag.2 Trattamenti di integrazione salariale: i massimali del 2016 pag.1-2 Retribuzioni di riferimento prestazioni di malattia e maternità: circolare INPS 51/2016 pag.2-3-4 Notizie in breve pag.4 Massimali indennità di mobilità Per retribuzione mensile inferiore o uguale a 2.102,24, l’importo massimo netto mensile è pari a 914,96 euro Integrazione salariale- Indennità di Mobilità (primi 12 mesi)DS speciale Edile (leggi 223/91 e 451/94) Retribuzione Tetto Importo Importo max max lordo netto Inferiore o Basso 971,71 914,96 uguale a 2.102,24 Superiore a Alto 1.167,91 1.099,70 2.102,24 Integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà il trattamento ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicano anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015. Integrazione salariale- settore Edile –Lapideo (interperie stagionali) Retribuzione Tetto Importo Importo max max lordo netto Inferiore o Basso 1.166,05 1.097,95 uguale a 2.102,24 Superiore a Alto 1.401,49 1.319,64 2.102,24 Disoccupazione Speciale Edile (legge 427/75) Importo max lordo Importo max netto 635,34 598,24 NASpI- retribuzione per il calcolo indennità e importo massimo mensile Retribuzione medie mensili ultimi quattro anni Inferiore o uguale a 1.195 Superiore a 1.195 Calcolo Importo 75 % retr.medie quadriennio 75% di 1.195 + 25% eccedenza Importo max erogabile Riduzione per NASpI 1.300 Dal 4 mese ridotta del 3% ogni mese Indennità di disoccupazione DIS-COLL Come per la Naspi, anche per il calcolo della indennità di disoccupazione DISCOLL 2 la retribuzione da prendere a riferimento è pari, ad euro 1.195 per il 2016. Così pure l’importo massimo mensile, per il 2016, euro1.300. Assegno per attività socialmente utili L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2016, ad euro 580,14. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione del 5,84%. INPS circolare 51/2016 Retribuzioni di riferimento prestazioni di malattia e maternità L'INPS, con la circolare n. 51 del 27 Marzo 2016, ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2016, comunica gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate le prestazioni economiche per particolari categorie di lavoratori. Gli importi sono identici a quelli del 2015 stante la clausola di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità che riconduce a zero la variazione negativa del costo vita. Nel dettaglio: Lavoratori soci di società e di enti cooperativi (D.P.R. 30/1970, N°602, art.4) le prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi vanno calcolate su una retribuzione che non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge, pari nel 2016 a euro 47,68. Segue a pag.3 INCA INFormazione – N111 3 Lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) le prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi vanno calcolate su una retribuzione che non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge previsto per gli operai dell’agricoltura, pari nel 2016 a euro 42,41. Lavoratrici autonome (artigiane, commercianti), le prestazioni di malattia, maternità/paternità vanno calcolate su una retribuzione che non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge (qualifica impiegato dell’artigianato o del commercio) pari nel 2015 a euro 47,68, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2016. Coltivatrici dirette, mezzadre, colone, le prestazioni di malattia, maternità/paternità vanno calcolate su una retribuzione minima prevista nel 2014 per la qualifica di operaio dell’agricoltura pari a euro 42,41, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2015, anche se il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2015 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per il calcolo dell’indennità per congedo di maternità /paternità, il cui inizio si collochi nel 2016, devono essere utilizzate le retribuzioni convenzionali orarie in rapporto alle rispettive retribuzioni orarie effettive (vedi tabella allegata alla circolare). Lavoratori iscritti alla gestione separata (non già pensionati o non già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria). Per gli eventi insorti nel 2016 il limite di reddito ai fini dell’erogazione dell’indennità per la degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è pari a 70.266,80 € (70% del massimale contributivo 2015 che era pari a 100.324 €) o Indennità di malattia, l’importo dell’indennità giornaliera è rapportato al numero di mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento. Con un accredito pari o superiore a 9 mesi, per ogni giornata di malattia l’indennizzo è pari a 21,99 €. o Degenza ospedaliera, anche in questo caso l’importo dell’indennità giornaliera è rapportato al numero di mensilità accreditato nei 12 mesi precedenti l’evento. Con accredito pari a o superiore a 9 mesi, l’indennità è pari a 43,98 € (tabelle allegate alla circolare). Altre prestazioni Assegni di maternità concessi dai Comuni Per le nascite avvenute nel 2016 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia nel 2016, la misura dell’assegno di maternità del Comune ed il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E), sono quelli già riportati nella NL InFormazione n°109 del 9 Marzo e a cui si rinvia per un approfondimento. Assegni di maternità dello Stato concessi dall’INPS Per le nascite avvenute nel 2016 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia nel 2016, la misura dell’assegno di maternità è pari, nella misura intera a euro 2.086,24 Limiti di reddito per indennizzo congedo parentale, il congedo parentale, come risaputo, se usufruito entro i primi 6 anni di età del bambino, viene indennizzato, nella misura del 30%, per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi (180 giorni). segue a pag.3 INCA INFormazione – N111 I periodi oltre i sei mesi entro i 6 anni e tra i 6 e gli otto anni di età del figlio/a vengono indennizzati solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore all'importo annuo del trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria moltiplicato per 2,5. Per il 2016 il limite provvisorio risulta quindi pari a euro 16.311,43. Indennità economica e accredito figurativo congedo straordinario, importi massimi anno 2016 Importo complessivo annuo € 47.445,82 Importo massimo annuo indennità € 35.674,00 (importo complessivo – contribuzione figurativa) Importo massimo giornaliero indennità € 97,47 riduzioni di orario (o i periodi di disoccupazione) che legittimano l’utilizzo degli altri ammortizzatori sociali Settima salvaguardia L’Inps, con la circolare n. 50 del 17 marzo 2016, a scioglimento della riserva formulata nella circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016, fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti riguardanti le particolarità relative alle singoletipologie di lavoratori potenziali destinatari della salvaguardia, ai fini dell’istruttoria delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia. Notizie in breve Ammortizzatori in deroga INPS ha pubblicato una interessante scheda sugli ammortizzatori in deroga che si può visualizzare al link http://www.inps.it/portale/default.aspx?iIDLi nk=878&bi=2_878&link=11%2f03%2f2016++Operazione+Porte+aperte A differenza degli altri ammortizzatori sociali, gli ammortizzatori sociali in deroga vengono finanziati senza chiedere contributi alle aziende e ai lavoratori. Introdotti per coprire settori per cui la legge non assicurava copertura contro il rischio di disoccupazione (di qui il termine in deroga), sono stati spesso utilizzati per estendere la durata dei trattamenti a chi già fruiva di ammortizzatori sociali (dunque in proroga). In non pochi casi questi strumenti sono stati utilizzati come sussidi per le imprese anche senza le Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N111