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IPOTESI DI ACCORDO
CONTRATTO
RELATIVO AL PERSONALE ASSUNTO LOCALMENTE
LICEO CHATEAUBRIAND DI ROMA E SCUOLA FRANCESE DI NAPOLI
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AMBITO DI APPLICAZIONE
IL PRESENTE CONTRATTO DISCIPLINA I RAPPORTI DI LAVORO DI TUTTI I
DIPENDENTI ASSUNTI LOCALMENTE PRESSO IL LICEO CHATEAUBRIAND DI ROMA
E LA SCUOLA FRANCESE “A. DUMAS” DI NAPOLI.
Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 2006 e scade il 31 dicembre 2009
PREAMBOLO
A)Leggi e testi di riferimento
1) Trattamento economico e retributivo: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL
comparto Ministero Affari Esteri) e suoi rinnovi
2) Indennità di anzianità: : Decreto 44 del 17.01.90
3) Maternità : D. Lgs. 151/2001
4) Congedi parentali: Legge 53/2000
5) Trattamento di Fine Rapporto (TFR): Legge 297/1982
6) Diritti sindacali: legge 300 del 20 maggio 1970
7) Legislazione italiana sul lavoro per quanto compatibile con quanto previsto dal presente
Contratto Collettivo.
B) Disposizioni generali
B1) Le norme del presente contratto sono conformi alle norme sul lavoro previste dalla legislazione
italiana, inoltre sono conformi alla legislazione scolastica francese. Inoltre si applicano anche le
disposizioni dell’Agenzia per le scuole francesi all’estero (detta A.E.F.E) qualora non in contrasto
con la legislazione italiana vigente e con il presente contratto.
B2) Qualora intervenissero modifiche della legislazione italiana sul lavoro o della legislazione
scolastica francese in tutti i suoi aspetti pedagogici ed accademici, le Parti si incontreranno per
verificarne le ricadute e l'applicazione.
B3) In caso di controversia è competente esclusivamente il giudice del foro locale. Il ricorso al
giudice avverrà solo dopo che sarà fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale
o amministrativa di cui al D. Lgs. 80/98
B4) Il Liceo Chateaubriand e la Scuola Francese “A. Dumas” non faranno ricorso in alcun modo al
principio di immunità di giurisdizione prevista dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961
sulle relazioni diplomatiche, e del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.
B5) Le Parti convengono che in caso di controversia sull'interpretazione del presente Contratto, fa
fede il testo redatto in lingua italiana .
I. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEGLI ASSUNTI IN LOCO
La selezione del personale avviene tramite l’inserzione dell' offerta di lavoro con avviso pubblico
sull’albo dell’Ambasciata, attraverso i Consolati e i Licei, e con ogni altro mezzo che il Liceo riterrà
opportuno. La Scuola avvisa preventivamente la CCPL ( Commissione Consultiva Paritaria Locale)
della disponibilità di posti vacanti e fornisce ai componenti della Commissione la documentazione
da esaminare in sede di riunione plenaria.
La CCPL esprime un parere sulla selezione e sui criteri di composizione delle graduatorie. La scelta
definitiva del candidato verrà effettuata per ordine di posizione in graduatoria. A parità di posizione
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in graduatoria avrà precedenza il personale già in servizio al Liceo e alla Scuola di Napoli. Le
condizioni di assunzione e di classificazione sono quelle previste nel presente contratto.
II. ASSUNZIONE
L’assunzione del personale viene effettuata dal Preside mediante sottoscrizione del contratto
individuale redatto in duplice copia, una per il lavoratore l’altra per la Scuola.
Il contratto individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del
presente Contratto.
Il contratto individuale deve contenere:
a) la natura del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato;
b) il livello di inquadramento, la qualifica, le mansioni;
c) l’orario di lavoro settimanale;
d) il trattamento economico;
e) la durata del periodo di prova;
f) la data di assunzione e nel caso di rapporto a termine la data di cessazione;
g) la sede di lavoro.
Entro 30 giorni dalla data di assunzione il datore di lavoro esplicita gli obblighi di cui al D.Lgs.
152/1997
III. PERIODO DI PROVA
La durata del periodo di prova, che deve risultare dall’atto scritto di assunzione, non può superare:
5 mesi per il personale docente;
3 mesi per il personale tecnico e amministrativo;
1 mese per il personale ausiliario;
1 mese per i rapporti a tempo determinato.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per
decisione di ciascuna delle Parti .
Il decorso del periodo di prova è sospeso da eventi che danno titolo alla conservazione del posto
(malattia, infortunio, maternità e altre assenze giustificate).
Durante il periodo di prova le Parti avranno tutti i diritti e i doveri derivanti dal presente Contratto,
compresi TFR, tredicesima mensilità e ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due Parti disdetta del rapporto
di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova verrà computato ad
ogni effetto.
Durante il periodo di prova il personale deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto.
IV. CLASSIFICAZIONE E INQUADRAMENTO
In considerazione della natura delle mansioni e delle responsabilità esercitate nell'ambito del Liceo
Chateaubriand di Roma e della Scuola francese di Napoli e in considerazione della legislazione
locale, il personale assunto in loco viene inquadrato secondo la tabella di riferimento che segue.
Nell’allegato 1 figurano i compiti relativi a ciascuna categoria e la descrizione delle rispettive
mansioni.
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PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
Bidello
A1
Portiere, addetto al ricevimento, al centralino
A1
Sorvegliante di mensa
A1
Operaio
B1
Assistente all’infanzia
B1
Addetto al laboratorio, 1° livello
A1
Addetto al laboratorio, 2° livello
B1
Bidello capo
B2
Tecnico diplomato
B2
Segretario
B2
Segretario capo ufficio
B3
Segretario di direzione
C1
Tecnico laureato
C1
Infermiere
B3
Sorvegliante
B1
PERSONALE INSEGNANTE
Bibliotecario
Docente di 1° livello con diploma
(scuola materna e elementare)
Docente di 1° livello con laurea
( scuola materna ed elementare)
Docente di 2° livello
Docente di 3° livello
B3
B3
C1
C1
C2
Solo ai fini della progressione economica all’interno di ogni categoria (A/B/C) viene introdotta la
posizione Super, e precisamente A1S, B3S, C1S e viene prevista la categoria C3. ( Tabella allegato
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V. ORARIO DI LAVORO
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario l’orario di servizio obbligatorio è di 36 ore
settimanali organizzati su cinque o sei giorni.
Per il personale insegnante, l’orario di servizio settimanale è di:
-
27 ore (26 + 1) per il personale insegnante nelle classi di primo grado;
18 ore per il personale insegnante nelle classi di secondo e terzo grado;
20 ore per gli insegnanti di educazione fisica;
36 ore per i bibliotecari/documentalisti.
Al personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) che svolge un orario giornaliero pari o
superiore a 6 ore viene riconosciuta all’interno del proprio orario di lavoro una pausa giornaliera di
30 minuti. Tale pausa è riconosciuta anche al personale assunto a part-time che abbia un orario
giornaliero pari o superiore a sei ore.
Al personale non docente che presta attività lavorativa per un orario inferiore a sei ore al giorno, la
scuola garantisce su richiesta dell’interessato una pausa giornaliera non retribuita di 30 minuti.
Per i docenti, a questo orario settimanale (con esclusione del personale docente nelle classi del
primo grado) si aggiunge il tempo delle riunioni necessarie per il funzionamento istituzionale di un
Liceo francese all’estero. La presenza a tali riunioni è obbligatoria. Gli insegnanti cui sono
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assegnate più di cinque classi possono scegliere, in funzione dell’interesse pedagogico, di
partecipare solo alle riunioni relative a cinque classi.
Qualora intervenissero modifiche nell’orario settimanale di insegnamento del personale docente a
seguito di interventi legislativi nell’ordinamento scolastico francese, i Licei applicheranno la
conseguente normativa.
Nell’ipotesi in cui, a seguito di interventi della legislazione scolastica francese, dovessero
intervenire riduzioni delle materie di insegnamento, le Parti si incontreranno per verificare le
ricadute occupazionali e le possibilità di ricollocazione del personale coinvolto in tali riduzioni.
VI. PART-TIME
Il personale assunto a tempo parziale ha gli stessi diritti ed obblighi del personale assunto a tempo
pieno e conformemente alle disposizioni del D. Lgs 61/2000.
E’ consentito solo il ricorso al part-time di tipo orizzontale.
Questo personale non può fare ore straordinarie annuali (dette H.S.A).
Nel lavoro a tempo parziale si definisce il lavoro supplementare come quello corrispondente alle
prestazioni lavorative svolte oltre l'orario concordato ed entro il limite dell'orario settimanale del
tempo pieno.
Per le ore di lavoro supplementare effettuate entro il predetto limite sarà riconosciuta la
maggiorazione retributiva del 15% calcolata in aggiunta alla retribuzione oraria.
Si dispone che le ore di lavoro supplementare siano contenute entro il limite massimo di 120 ore
annue.
Il lavoro supplementare sarà proposto al personale con contratto a tempo parziale prima di
procedere ad una nuova assunzione e compatibilmente con le esigenze didattiche ed organizzative
dell’Istituto e con le competenze corrispondenti al profilo dell’incarico.
Lo svolgimento del lavoro supplementare non è obbligatorio; l’eventuale rifiuto del lavoratore a
prestarlo non può essere considerato motivo di sanzione disciplinare o licenziamento.
VII. DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro del personale dipendente del Liceo Chateaubriand e della Scuola Francese “A.
Dumas” è a tempo indeterminato. Salvo i casi di ricorso al contratto a tempo determinato previsto
nel presente contratto.
VIII. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto di lavoro a tempo determinato è consentito per la sostituzione di personale con diritto
alla conservazione del posto, e nei seguenti casi:
- personale docente: per le attività di “groupements d’heures”;
- per il personale addetto alla sorveglianza alla mensa;
- per tutte le attività non ordinarie, limitate e preordinate nel tempo.
Le Parti concordano che le assunzioni di personale a tempo determinato, con esclusione di quelle
effettuate per motivi sostitutivi e di quelle effettuate per una durata inferiore a sette mesi degli
addetti alla sorveglianza degli alunni, sono consentite nel limite massimo del 10% dell’intero
organico assunto a tempo indeterminato di entrambe le sedi inquadrato con il contratto locale. Tale
percentuale è estensibile fino al limite massimo del 20% nell’ipotesi di “groupements d’heures”
delle materie previste dall’ordinamento scolastico francese.
Al personale assunto con le modalità di cui al precedente comma viene riconosciuto il diritto di
precedenza su eventuali posti di lavoro resisi disponibili.
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Tutte le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono
soggette, salvo quanto previsto dalla legge, all’approvazione dell’AEFE.
IX. COMPLETAMENTO D’ORARIO
Compatibilmente con le esigenze didattiche ed organizzative dell'Istituto, sarà proposto un
completamento di orario al personale già "part-time" prima di ricorrere ad una nuova assunzione.
Per il personale non docente l'offerta seguirà un criterio di precedenza basato sulla maggiore
anzianità di servizio nel profilo di appartenenza
Per il personale docente l'offerta seguirà un criterio di precedenza basato sul possesso dei titoli e, a
parità, sull'anzianità di servizio.
X. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico, equiparato a quello previsto dal CCNL Ministeri vigente è così
composto:
paga base comprensiva dell’indennità integrativa speciale (dall’1/1/2003)
indennità di amministrazione
scatto di anzianità
eventuale superminimo individuale non riassorbibile
Gli istituti applicheranno gli aumenti salariali stabiliti dallo Stato italiano.
Lo stipendio annuo è composto di tredici mensilità. La tredicesima mensilità viene erogata nel mese
di dicembre di ogni anno ed è costituita da tutti gli elementi sopra elencati .
XI. TRATTAMENTI ACCESSORI
Lavoro straordinario
Si definisce straordinario la prestazione lavorativa svolta oltre l’orario individuale giornaliero di
lavoro. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere autorizzate dal Preside o da un suo
sostituto.
I compensi per il lavoro straordinario sono calcolati in base alle seguenti maggiorazioni percentuali:
- Maggiorazione del 15% dello stipendio lordo per lavoro straordinario feriale diurno.
- Maggiorazione del 30% dello stipendio lordo per lo straordinario feriale notturno.
- Maggiorazione del 30% dello stipendio lordo per lo straordinario festivo diurno.
- Maggiorazione del 50% dello stipendio lordo per lo straordinario festivo notturno.
E’ considerato orario notturno la fascia tre le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Le maggiorazioni sopra definite saranno applicate al compenso orario complessivo lordo
comprendendo anche il rateo di tredicesima.
Per il personale di servizio, il numero di ore massimo di straordinario è di 120 ore ad anno
scolastico.
Prolungamento di orario
Il personale docente cui vengono affidati incarichi di prolungamento orario per l’intero anno
scolastico – ottobre/giugno (HSA), o incarichi per lo svolgimento di particolari attività didattiche
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(HSE) ha diritto al pagamento di dette ore maggiorate del 15% della quota oraria individuale
mensile lorda.
Scatti di anzianità
Dopo ogni tre anni di servizio presso il Liceo Chateaubriand e la Scuola Francese di Napoli i
dipendenti hanno diritto ad aumenti mensili periodici di anzianità secondo la seguente tabella:
Livello
A1
A1S
B1
B2
B3
B3S
C1
C1S
C2
C3
Quota mensile lorda
36,69 €
37,77 €
38,40 €
40,10 €
42,09 €
43,68 €
44,65 €
45,09 €
46,08 €
46,83 €
Gli importi sopra determinati vanno rivalutati triennalmente secondo i dati ISTAT e riconsiderati
nel prossimo rinnovo contrattuale.
Gli scatti triennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui
matura il triennio di anzianità computabile ai fini dello scatto stesso.
Nel caso in cui intervenga un passaggio di livello, il lavoratore avrà diritto al nuovo valore unitario
dello scatto, previsto per il nuovo livello acquisito, fermo restando la validità triennale dello scatto.
Norma di chiarimento:
Nella nuova tabella, gli scatti sono stati rivalutati e sono comprensivi delle precedenti rivalutazioni
ISTAT.
Norma transitoria:
Il nuovo valore dello scatto ai sensi del comma sopra riportato sarà applicato a decorrere dal 1°
gennaio 2006 e viene erogato alla maturazione dello scatto.
Nel caso in cui il lavoratore avesse maturato lo scatto di anzianità nel periodo a decorrere dal 1°
gennaio 2006 fino alla firma del presente Accordo, l’importo dello scatto già erogato verrà
riadeguato secondo la Tabella sopra riportata e verranno corrisposti i relativi arretrati.
Indennità di professore principale
I professori principali hanno diritto ad un’indennità di € 508,25 erogata nei mesi di ottobre, marzo e
giugno di ogni anno.
Tale indennità sarà rivalutata al successivo rinnovo del presente Contratto.
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Indennità di cassa:
Un’indennità di cassa e di trasporto valuta è riconosciuta al personale che maneggia denaro
contante, secondo la seguente tabella:
Tipo di cassa
Cassa principale Liceo
Cassa “Régie de Naples”
Cassa Banca
Cassa gite scolastiche
Mensa scolastica
Importo lordo mensile in €
€ 35,00
€ 30,00
€ 26,00
€ 15,00
€ 15,00
Altri vantaggi finanziari
I dipendenti del Liceo e della Scuola Francese di Napoli assunti localmente, a tempo pieno o
ridotto,purchè sia coperta la metà dell’orario di lavoro, hanno diritto per i propri figli ad una
riduzione dell’ottanta per cento sulla retta scolastica.
Nell’ipotesi di una revisione di tale istituto da parte dell’AEFE, le Parti si incontreranno per
concordare le modifiche del presente articolo.
XII. SERVIZIO FUORI SEDE
Il personale impegnato nell'accompagnamento e nella vigilanza fuori sede di lavoro (per gite di
istruzione, settimane bianche, scambi culturali con l’estero ecc.) ha diritto alla normale retribuzione
e al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione, ivi comprese le spese di
vitto e alloggio qualora non previste.
XIII. FERIE E PERMESSI
Ferie
Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie ad anno scolastico da usufruire con le seguenti
modalità:
•
•
•
Personale di servizio: 32 giorni lavorativi più 4 giorni lavorativi per un totale di 36 giorni
lavorativi, per il personale che lavora su sei giorni settimanali; 28 giorni lavorativi più 4
giorni lavorativi per un totale di 32 giorni lavorativi, per il personale che lavora su 5 giorni
alla settimana: in questa ipotesi il sabato viene considerato giorno non lavorativo.
Per gli assistenti all’infanzia e gli addetti ai laboratori, in considerazione della specificità
delle loro mansioni, il periodo di ferie coincide con le vacanze previste dal calendario
scolastico; detto personale, dopo la chiusura e prima della ripresa dei corsi dovrà garantire
comunque trenta ore complessive lavorative, ridotte a 15 ore in caso di rapporto part-time.
Personale amministrativo: il periodo di ferie coincide con le vacanze previste dal calendario
scolastico; detto personale garantisce una settimana di lavoro dopo la chiusura dei corsi e
una settimana prima del rientro degli alunni. Durante le vacanze brevi stabilite dal
calendario scolastico il personale dovrà comunque garantire a turno massimo 4 giorni di
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lavoro dalle ore 9.00 alle ore 13.00, salvo esigenze eccezionali e previa informazione della
RSA.
Il personale delle segreterie degli esami e delle iscrizioni del Liceo di Roma dovrà garantire
nella seconda settimana dopo la fine dei corsi una presenza di 4 ore giornaliere dalle ore
9.00 alle 13.00. Tale personale è esonerato dal prestare servizio durante le vacanze brevi di
al precedente punto.
• Per il personale sorvegliante il periodo di ferie coincide con le vacanze previste dal
calendario scolastico, meno una settimana o dopo la chiusura dei corsi o prima del rientro
degli alunni.
• Infermieri: il periodo di ferie coincide con le vacanze previste dal calendario scolastico.
• Personale insegnante: il periodo di ferie coincide con le vacanze previste dal calendario
scolastico.
Permessi
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ai seguenti permessi, retribuiti e autorizzati per
anno scolastico:
1) per partecipare a concorsi o esami:
8 giorni lavorativi
2) in occasione di comprovati e seri motivi familiari (lutti, infortuni,
ricoveri, nascite...) di un parente o affine entro il 2° grado :
5 giorni lavorativi
3) per motivi personali :
3 giorni lavorativi
4) per matrimonio :
15 giorni di calendario
I permessi di cui ai punti 2 e 3 non possono essere né cumulati né usufruiti in modo consecutivo fra
loro.
Per le assenze prevedibili (concorso, esami, matrimonio....) una richiesta di autorizzazione scritta
dovrà essere recapitata all’amministrazione almeno 5 giorni lavorativi prima dell’assenza.
Per le altre assenze l’amministrazione dovrà essere avvertita tempestivamente.
XIV. ASPETTATIVA
Il lavoratore con un’anzianità di servizio di almeno 4 anni può chiedere, per motivi familiari o
personali, un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 12 mesi.
La richiesta scritta dovrà essere presentata almeno 2 mesi prima della data dell’inizio
dell’aspettativa. In caso di particolare urgenza e gravità tale termine è ridotto a 15 giorni.
Tale periodo è considerato un’interruzione di carriera e di anzianità lavorativa, quindi non maturano
gli istituti contrattuali relativi (ferie, tredicesima, anzianità).
Terminato il periodo, il lavoratore può chiedere una nuova aspettativa solo dopo due ulteriori anni
di servizio.
XV. MALATTIA
Trattamento economico
In caso di malattia al dipendente viene assicurato il seguente trattamento economico:
100% della retribuzione, dal 1° al 3° giorno (100 % Scuola)
100% della retribuzione, dal 4° al 20° giorno (50% Scuola e 50% INPS)
100% della retribuzione, dal 21° al 180° giorno (33,33% Scuola e 66,66% INPS)
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Se l’assenza si protrae oltre il 180° giorno per anno solare, il lavoratore ha diritto al 50% della
retribuzione a carico della Scuola fino a 180 giorni.
Il lavoratore deve comunicare alla Scuola il giorno stesso la sua malattia per telefono o via fax.
Deve trasmettere per posta :
a) il certificato medico alla Scuola e più precisamente alla segreteria del preside, entro due giorni
dalla data di rilascio (modulo “attestato di malattia” per il datore di lavoro)
b) il certificato medico all’INPS di appartenenza con lettera raccomandata entro due giorni dalla
data di rilascio (modulo “attestato di malattia” per l’INPS)
Periodo di comporto per malattia:
Il comporto è il periodo di tempo durante il quale il dipendente malato ha diritto alla conservazione
del posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al :
- mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa per malattia fino ad un massimo di 12
mesi di calendario, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento dei 12 mesi, il
dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa senza retribuzione, fino ad un massimo di
ulteriori 6 mesi, dietro presentazione di certificato medico. In tal caso, il lavoratore dovrà presentare
la richiesta almeno 10 giorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è computabile
ad alcun effetto;
- mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 365
giorni di malattia nell’arco di 3 anni. In tal caso, il datore di lavoro dovrà informare il lavoratore
del termine del periodo di comporto. Nel computo delle assenze massime nell’arco dei 3 anni, non
saranno considerate le aspettative non retribuite per malattia di cui al comma precedente.
Qualora l’interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà della Scuola
risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al
T.F.R. e a quant’altro maturato.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a
mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di
assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day-hospital, di
assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria
Locale o Struttura Convenzionata.
In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.Tali giorni di assenza
sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato.
XV Bis. INFORTUNIO
In caso di infortunio sul lavoro al dipendente viene assicurato il seguente trattamento economico:
100% della retribuzione, il giorno dell’infortunio e fino al 3° giorno (100 % Scuola)
100% della retribuzione, dal 4° al 90° giorno (40% Scuola e 60% INAIL)
100% della retribuzione, dal 91° al 180° giorno (25% Scuola e 75% INAIL).
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al datore di
lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo di presentazione del
certificato medico relativo all’infortunio e della ulteriore documentazione prevista, il datore di
lavoro é esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità.
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Periodo di comporto per infortunio sul lavoro
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del
posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del
posto, fissato in 180 giorni. Trascorso tale termine, la Scuola può chiedere l’effettuazione della
visita medico-legale per accertare l’idoneità del dipendente alla prosecuzione del lavoro.
XV Ter. LAVORATORI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE
Ai sensi dell’articolo 12 bis del D.Lgs. n. 61/2000, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per
i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso la ASL territorialmente competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale così come
previsto dall’art. VI.
L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle
esigenze individuali specifiche del dipendente.
Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in ogni caso salve le disposizioni più
favorevoli per il lavoratore.
XV Quater. PERMESSI PER LAVORATORI INVALIDI
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono
riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure
mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 26 L. 118/1971 e art. 10
D.Lgs. 509/1988). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all’art. XV.
XVI. MATERNITA’ E CONGEDI PARENTALI
Durante l’assenza per maternità, della durata regolamentare di 5 mesi compresi tra il settimo mese
di gravidanza e il quarto mese dopo il parto, la lavoratrice percepirà un trattamento economico del
100% (80% dall’INPS e 20% dal datore di lavoro). Nei casi di congedi facoltativi e per tutti gli altri
casi previsti dalla legge si agirà in conformità alle leggi vigenti (D.Lgs. 151/2001).
Vengono riconosciuti ulteriori congedi per malattia dei figli fino a dodici anni di vita del bambino,
previsti in 5 giorni lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio; tali congedi sono considerati
retribuiti a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
XVII. DIRITTO ALLO STUDIO
1) Ai dipendenti assunti a tempo indeterminato sono concessi – in aggiunta alle attività formative
programmate dalla scuola – permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore
individuali per ciascun anno scolastico; tali permessi vengono concessi annualmente nel limite
massimo di una persona. Sarà garantita l’alternanza tra il personale di Roma (tre persone per tre
anni) e quello di Napoli (una persona ogni quattro anni) ; tali termini non vengono tenuti in
considerazione qualora non ci fosse alcuna richiesta da una delle due sedi.
2) I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al
conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria,
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secondaria e di qualificazione professionale, statale, pareggiate, paritarie, legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell’esame finale.
3) Il personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda un
tirocinio, ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la
preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro
nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4) Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo di cui al comma 1), la priorità per la
concessione dei permessi viene stabilita sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della
domanda, fermo restando che la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino
corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o postuniversitari.
La domanda va presentata al Preside.
5) Il personale interessato alle attività didattiche è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine
alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami sostenuti.
6) il Preside unitamente alle RSA con circolare interna stabilisce le modalità di applicazione del
presente articolo.
XVIII - PASSAGGIO DI CATEGORIA E PROMOZIONE
Ogni 8 anni di servizio il lavoratore, all’interno della propria area di appartenenza e pur mantenendo
le stesse mansioni, ha diritto a transitare dalla posizione economica iniziale alle successive per un
massimo di 3 passaggi (cf. Allegato 2). Tale numero di passaggi è comunque garantito anche per le
aree di appartenenza che prevedano un numero inferiore di posizioni economiche. Le proposte di
passaggio vengono sottoposte alla valutazione della CCPL. I lavori della Commissione sono
regolamentati dall’accordo allegato (cf. Allegato 3).
Tale commissione terrà conto delle capacità professionali, dei titoli di studio del personale e delle
compatibilità economiche della scuola.
XIX – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di licenziamento o di dimissioni dovrà esserne data comunicazione all’altra parte interessata
con un preavviso di tre mesi, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di licenziamento si applicano le norme previste dalla L. 604/66, L.300/70, L.108/90 e L.
223/91.
Nell’ipotesi in cui, a seguito di interventi della legislazione scolastica francese, dovessero
intervenire riduzioni delle materie di insegnamento, le Parti si incontreranno per verificarne le
ricadute occupazioni e le possibilità di ricollocazione del personale coinvolto in tali riduzioni.
In caso di licenziamento per riduzione di personale si procederà nell'individuazione degli esuberi,
secondo il criterio dell'anzianità di servizio per i corrispondenti livelli e mansioni di inquadramento
e nel caso dei docenti per le rispettive materie di insegnamento assegnate e a parità degli stessi per i
carichi di famiglia.
XX – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In applicazione della legge italiana vigente (legge 297/1982), al momento della cessazione del
rapporto di lavoro verrà corrisposta al lavoratore un’indennità di fine rapporto
.
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XXI – DIRITTI SINDACALI
I lavoratori potranno liberamente organizzarsi con i loro sindacati di appartenenza, ai sensi e per gli
effetti di quanto previsto dalla legislazione vigente. Con particolare riferimento alla normativa
contenuta nella Legge 20 maggio 1970 n. 300 al personale vengono garantite le libertà sindacali.
Alla RSA è garantito il diritto di informazione preventiva su tutte le materie che interessano il
rapporto di lavoro quali: assunzioni, completamento di orario, contratti a termine e organizzazione
del lavoro.
Oltre all’assemblea sindacale di cui all’art. 20 della L. 300/70 (10 ore individuali ad anno
scolastico), viene riconosciuto alla RSA e alle Organizzazioni sindacali francesi, previa
autorizzazione del Preside, il diritto ad utilizzare un’ora di lavoro al mese per l’informativa
intersindacale rivolta a tutti i lavoratori. Previo accordo col Preside, tali ore possono essere
cumulate su base trimestrale.
XXII - MISURE DISCIPLINARI
Il mancato rispetto del contratto in vigore può essere punito in funzione della gravità dell’errore
commesso, secondo la seguente scala di sanzioni disciplinari:
a) avvertimento verbale
b) avvertimento scritto
c) multa non superiore all’equivalente di 4 ore di retribuzione
d) sospensione dal lavoro da uno a sei giorni
e) licenziamento per motivi disciplinari
I suddetti provvedimenti devono essere notificati per iscritto al dipendente il quale può far pervenire
per iscritto le proprie giustificazioni entro dieci giorni dal ricevimento della notifica.
Il provvedimento disciplinare deve essere comunicato con lettera raccomandata entro i venti giorni
successivi alla notifica e dovrà specificare i motivi del provvedimento stesso.
Il lavoratore può farsi assistere dall’organizzazione sindacale a cui aderisce e conferisce mandato.
Trascoro tale termine senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate
dal dipendente si intendono accolte.
I provvedimenti comminati senza il rispetto delle disposizioni sopra richiamate sono inefficaci.
Trascorsi due anni gli effetti dei provvedimenti disciplinari decadono.
Per le controversie, in particolare per tutte le misure disciplinari e a richiesta dell’una o dell’altra
parte –lavoratore, datore di lavoro, può essere richiesto il parere dei rappresentanti del personale.
Ritardi
Per il personale insegnante non è ammesso alcun ritardo all’inizio del servizio. Per le altre categorie
sono ammessi quindici minuti di flessibilità, da recuperare nell’arco della stessa giornata.
XXIII – TRATTAMENTO FISCALE
Per il trattamento fiscale del personale con nazionalità francese si applica quanto previsto dalla
Convenzione franco-italiana del 5/10/1989.
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NORME TRANSITORIE ACCORDO COLLETTIVO 2002-2005
1) Al personale attualmente in forza viene riconosciuta l’anzianità precedentemente maturata
secondo il previdente sistema; gli anni di servizio non maturati ai fini dello scatto di
anzianità precedentemente in vigore sono rivalutati in misura triennale secondo la tabella
sopra riportata a partire dal 1 gennaio 2002.
Nel caso di cambiamento di categoria nell’arco della carriera, gli scatti di anzianità verranno
rivalutati sulla base della nuova categoria a partire dal 1/1/2002.
2) Al fine di rendere omogenei i trattamenti economici e normativi di tutto il personale assunto
in loco le parti concordano che al personale con un trattamento economico di tipo francese,
si applicano le disposizioni normative ed economiche di cui al presente accordo.
Il transito dalla precedente tipologia contrattuale a quella contemplata dal presente accordo
si realizza secondo le seguenti modalità:
1. inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni attualmente svolte
2. riconoscimento della retribuzione lorda annua percepita con il sistema precedente,
suddivisa per 13 mensilità e suddivisa secondo le voci stipendiali di cui al presente
accordo;
3. riconoscimento e riparametrazione dell’anzianità secondo quanto disposto dal
precedente articolo V;
4. riconoscimento dell’intera anzianità di servizio sia ai fini del calcolo del TFR, sia ai
fini giuridici;
5. eventuale superminimo riassorbibile dovuto al differenziale tra i due regimi.
Al fine di rendere più semplificata l’intera procedura vengono allegati i prospetti di ogni
singola posizione individuale che fanno parte del presente accordo e che vengono
sottoscritte dal personale interessato.
ALLEGATO N°1
POSIZIONI ECONOMICHE, CONTENUTI PROFESSIONALI, MANSIONI:
9 Posizione economica Al
Descrizione dei contenuti professionali:
Capacità manuale per eseguire un'attività semplice.
Complessità limitata dei problemi da affrontare.
Autonomia e responsabilità con riferimento unicamente all'esecuzione dei compiti assegnati.
Descrizione delle mansioni:
- Bidello:
Lavoratore addetto alla pulizia dei locali, alla distribuzione interna dei documenti e della corrispondenza.
- Portiere:
Lavoratore che provvede al ricevimento dei visitatori, indirizzandoli ai vari settori e avvertendo i servizi interessati della
loro venuta. E' tenuto a riferire, il più rapidamente possibile, eventuali problemi che si verifichino all'ingresso
dell'lstituto. Puo’ anche, su richiesta dei diretti superiori, svolgere altre mansioni (commissioni varie).
- Centralinista:
Lavoratore addetto al centralino telefonico. Riceve e smista le varie chiamate. Tale persona puo’
anche essere incaricata di fotocopiare documenti.
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- Adetto al laboratorio di 1° livello
Lavoratore incaricato della preparazione del materiale per lo svolgimento pratico dell’attività di
laboratorio di scienze naturali e fisiche. Provvedde a sistemarlo, pulirlo, riordinarlo e a tenerne
l’inventario. In nessun caso, tale persona può coadiuvare l’insegnante nell’attività pedagogica o
supplirlo nell’insegnamento durante la sua assenza.
- Sorvegliante di mensa:
Lavoratore incaricato di sorvegliare gli allievi durante il servizio di mensa.
9 Posizione economica Bl
Descrizione dei contenuti professionali:
Conoscenza delle tecniche di base per l'esecuzione dei compiti assegnati.
Capacità manuale o tecnica con riferimento alla propria qualifica o specializzazione.
Lavoratore che, nell'ambito del proprio campo professionale, puo’ riparare e costruire un prodotto manufatto usando
apparecchiature poco complicate.
Lavoratore che svolge attività di sorveglianza all'ingresso dei locali, regola l'afflusso del pubblico, fornisce
informazioni.
Lavoratore che svolge attività di vigilanza dei beni dell'lstituto, gestisce e controlla i dispositivi di
sicurezza, è addetto alla guida di veicoli per il trasporto di persone.
Descrizione delle mansioni:
- Operaio:
Lavoratore in grado di riparare materiali danneggiati, di eseguire lavori semplici e/o di sorvegliare gli accessi. Esegue
sotto l'autorità del suo diretto superiore, e provvede a renderne conto, gli svariati compiti che gli vengono affidati.
- Assistente all'infanzia:
Persona incaricata di coadiuvare il personale insegnante nell'assistenza materiale ai bambini, di provvedere al riordino
dei locali e alla pulizia del materiale scolastico. Provvede anche a preparare il materiale didattico necessario allo
svolgimento delle attività durante le lezioni. ln nessun caso puo’ coadiuvare l'insegnante nell'attività pedagogica o
supplire l'insegnante durante la sua assenza. Provvede inoltre ad accompagnare i bambini in occasione dei pasti o delle
uscite previste dall'Istituto.
- Sorvegliante:
Lavoratore incaricato di sorvegliare gli allievi all'entrata e all'uscita dall'Istituto, di dirigerli, di
sorvegliarli nell'aula di permanenza e di aiutare il personale non insegnante incaricato della cura degli allievi fuori
dell'orario delle lezioni, in particolare nel rilevamento delle assenze.
- Addetto al laboratorio di 2° livello:
Lavoratore incaricato di preparare il materiale per lo svolgimento dell'attività pratica del laboratorio di scienze naturali e
fisiche, di provvedere alla sua sistemazione, alla sua pulizia e al suo riordino, nonché di curarne l'inventario. Tale
persona provvede anche all'allestimento necessario allo svolgimento delle lezioni. ln nessun caso puo’ coadiuvare
l'insegnante nell'attività pedagogica o supplire l'insegnante durante la sua assenza.
9 Posizione economica B2
Descrizione dei contenuti professionali:
Discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire.
Lavoratore che interviene nelle varie fasi del processo di lavorazione, correggendo eventuali difetti del prodotto finito,
utilizzando apparecchiature di tipo complesso di cui verifica l'efficienza.
Lavoratore che svolge attività preparatoria di atti anche da notificare, predispone rendiconti e
situazioni contabili semplici, svolge attività di stenodattilografia, utilizza apparecchiature informatiche, cura la tenuta di
strumenti di registrazione e di archiviazione.
Lavoratore addetto alla sorveglianza dei locali e al coordinamento dell'attività di persone a lui
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subordinate.
Descrizione delle mansioni:
- Segretario:
Lavoratore che, utilizzando strumentazioni informatiche, cura l'esecuzione di attestati, elenchi e lettere necessari
all'attività dell'Istituto. Riceve i visitatori e risponde ai loro quesiti. Si occupa anche di problemi di contabilità semplici e
cura la tenuta dell'archivio.
- Bidello capo:
Lavoratore incaricato di coordinare l'attività di persone poste sotto la sua responsabilità. Puo’ anche essere incaricato
della gestione dell'inventario del magazzino e di curare i rapporti con i fornitori per quanto riguarda il suo campo di
attività. Nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni possono rendersi necessari spostamenti all' esterno dell'Istituto.
- Tecnico diplomato:
Lavoratore con competenze tecniche, in possesso del baccalauréat o di un diploma di stato
d’istruzione secondaria .
9 Posizione economica B3
Descrizione dei contenuti professionali:
Capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati.
Gestione delle relazioni dirette con gli utenti
Lavoratore che, nell'ambito delle sue capacità professionali, segue la realizzazione e il collaudo di apparecchiature
semplici, cura l'esecuzione e il coordinamento delle operazioni che gli sono affidate.
Lavoratore che, nell' ambito delle sue capacità professionali, e utilizzando strumentazioni informatiche, esplica attività
di segreteria nell'ambito di commissioni o di attività di istruttorie sulla base di procedure predefinite.
Lavoratore che, nell'ambito delle sua professionalità acquisita, cura l'esecuzione di procedure informatiche e della loro
elaborazione, assicura i flussi operativi e realizza i programmi.
Descrizione delle mansioni:
- Segretario capo ufficio:
Lavoratore incaricato della responsabilità della segreteria e dell'eventuale coordinamento dell'attività di persone poste
sotto la sua autorità. Cura la preparazione della corrispondenza e delle inchieste, sotto la diretta responsabilità deI sua
capo servizio, utilizzando apparecchiature informatiche. Puo’ essere incaricato di eseguire lavori di contabilità che
necessitino conoscenze tecniche. E' incaricato di ricevere gli utenti e di rispondere ai loro quesiti.
- Infermiere:
Lavoratore in possesso del diploma di infermiere rilasciato da uno dei due paesi. E' tenuto a parlare le lingue dei due
paesi. E' incaricato dell'assistenza sanitaria e di impartire insegnamenti in materia sanitaria agli alunni che frequentano
l'lstituto. Puo’ dare pareri e consigli nell'ambito delle sue competenze. Non puo’ sostituire il medico di famiglia.
- Docente di 1° livello (scuola materna ed elementare):
Lavoratore in possesso del diploma di Baccalauréat o di diploma di stato classico o scientifico. E'
incaricato dell'insegnamento nelle classi d'asilo e in quelle primarie, in lingua francese seconda i
programmi scolastici francesi, o in lingua italiana seconda le regole progettate dall'Istituto. Insegna
seguendo i metodi pedagogici riconosciuti dal Ministero francese per l'Educazione Nazionale. E'
responsabile di una classe ed è tenuto a rendere conto al capo dell'lstituto di ogni difficoltà
incontrata.
- Bibliotecario:
Lavoratore responsabile della gestione e della cura dell'archivio del centro di documentazione. Provvede a consigliare
gli allievi nelle loro ricerche ed eventualmente a preparare delle animazioni. Provvede, in collaborazione con gli
insegnanti, a costituire il fondo documentario
del centro.
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9 Posizione economica C1
Descrizione dei contenuti professionali:
I lavoratori assunti in tale posizione economica hanno l'obbligo di essere titolari di un diploma europeo di 2° grado,
corrispondente se possibile alla materia insegnata. Tali Iavoratori hanno altresi l'obbligo di avere un livello di
conoscenza deI francese tale da pennettere loro di insegnare in tale lingua. Il personale addetto alla segreteria deve
essere bilingue, sia per lo scritto che per l'orale.
Descrizione delle mansioni:
- Segretaria di direzione :
Lavoratore responsabile della segreteria di direzione. Coordina l’attività delle persone poste sotto la sua autorità. Cura
la preparazione della corrispondenza e delle inchieste sotto la responsabilità del Capo dell’ Istituto, del quale provvede a
tenere l’agenda. Ha il compito di prevedere e di istruire, per l’arco di tutto l’anno scolastico, le varie fasi della gestione
amministrativa di spettanza del capo dell’istituto
- Docente di 1 ° livello e di 2° livello fornito di Laurea.
Lavoratore incaricato dell'insegnamento dalla materna alla terminale, in lingua francese secondo i programmi francesi,
o in lingua italiana secondo le regole progettate dall'Istituto. Insegna seguendo i metodi pedagogici riconosciuti dal
Ministero francese dell'Educazione Nazionale. E' responsabile di varie classi per una sola materia ed è tenuto a render
conto al direttore o al capo dell'Istituto di ogni difficoltà incontrata.
- Tecnico laureato:
Lavoratore con competenze tecniche, in possesso di una maîtrise o di una laurea.
9 Posizione economica C2:
Descrizione dei contenuti professionali:
I lavoratori assunti in tale posizione economica hanno l'obbligo di essere titolari di un diploma
europeo di 1 ° grado, corrispondente se possibile alla materia insegnata. Tali lavoratori hanno altresi l'obbligo di avere
un livello di conoscenza del francese tale da permettere loro di insegnare in tale lingua.
Descrizione delle mansioni:
Docente di 3° livello (docente in corsi di specializzazione post-diploma).
ALLEGATO 2
TABELLA PER I PASSAGGI DI CATEGORIE E PROMOZIONE.
Reclutamento
Prima promozione seconda promozione terza promozione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A1
A1. S
A2 ( B1 )
A3 ( B2 )
B1
B2
B3
B3. S
B2
B3
B3. S
B4 ( C1 )
B3
B3. S
B4 ( C1 )
B5 ( C1. S )
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C1
C1. S
C2
C3
Tra parentesi livello di rimunerazione.
ALLEGATO N. 3
COMPOSIZIONE, RUOLO E REGOLAMENT O DELLA C. C. P. L.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo XVIII del presente Accordo aziendale viene definito come di seguito il
Regolamento attuativo della Commissione Consultativa Paritetica Locale avente il compito di esaminare il transito del
personale da una posizione economica alla successiva all’interno dell’Aerea di appartenenza, con possibili successive
integrazioni relativamente al budget disponibile ogni anno.
A – COMPOSIZIONE
a)
La Commissione è composta di 8 membri: 4 appartenenti all’Amministrazione (Preside, Intendente, Vice
Preside, Direttore della Scuola di Napoli) e 4 in rappresentanza del personale: 2 O.S. FLC CGIL della sede di
Roma, 1 O.S. della sede di Napoli (CGIL o sindacato francese su mandato del personale assunto in loco), 1
rappresentante delle OO.SS. francesi.
B – COMPETENZE
a)
La Commissione ha funzioni di carattere consultivo; le Parti firmatarie del Contratto aziendale verificheranno
la coerenza delle delibere assunte con quanto previsto dal Contratto stesso.
b) Le decisioni assunte all’unanimità diventano vincolanti per la Scuola per ciò che riguarda promozioni e
passaggi di categoria e sono soggette ad approvazione da parte dell’AEFE .
c)
La Commissione individuerà ogni anno per ogni sede il personale avente diritto al passaggio di posizione
stipendiale sulla base delle compatibilità economiche e del punteggio attribuito al dipendente sulla base
dell’anzianità di servizio e della valutazione delle capacità professionali in base ai criteri delle seguenti
tabelle.
Anzianità di servizio presso la sede:
5 anni = 10 punti
6 anni = 12 punti
7 anni = 14 punti
8 anni = 16 punti
9 anni = 18 punti
10 anni e oltre = 20 punti
Merito:
insufficiente
8 punti
mediocre
10 punti
medio
12 punti
abbastanza buono
14 punti
buono
16 punti
molto buono
18 punti
eccellente
20 punti
19
La graduatoria compilata sulla base del punteggio risultante dalle valutazioni di cui al punto c) sarà pubblicata nelle
sede di servizio.
d) La presente Commissione, composta ai sensi del precedente punto A) esprime proprio parere consultivo sulle
materie di cui all’art. 1 del presente contratto.
e)
La stessa Commissione potrà dotarsi di ulteriori regole di carattere operativo.
FIRME
Il Liceo Chateaubriand
Il preside : Erick BESSE
L’Intendente : Rosario LAROSA
La Scuola Francese di Napoli “Alexandre Dumas”
Il Direttore : Jean-Vincent REBAUDENGO
20
RSA FLC CGIL Liceo Chateaubriand
Danièle JOUAN
Josiane FIORINI
RSA FLC CGIL Scuola di Napoli
Fabienne CIPOLLARO
FLC CGIL nazionale
Massimo MARI
FLC CGIL di Roma e del Lazio
Maria Grazia ORFEI
FLC CGIL di Napoli
Pasquale AMATO
SNES
Patrizia DI DOMENICO