comunicati enpaf - Ordine dei Farmacisti
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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO VIA SAFFI, N. 71 - 58100 Grosseto - Telefono 0564-29161 - Fax 0564-23321 www.ordinefarmacistigr.it - E-Mail : [email protected] e-mail certificata: [email protected] COMUNICATI ENPAF DA NEWSLETTER N. 40 DEL 27 GIUGNO 2013: Contributi – modifica regolamentare relativa ai termini di decadenza per la presentazione della domanda di riduzione ovvero del contributo di solidarietà; contratti “precari” e domanda di riduzione; operazione POSEIDONE Inps. CONTRIBUTI – modifica regolamentare relativa ai termini di decadenza per la presentazione della domanda di riduzione ovvero del contributo di solidarietà Con decorrenza 1° gennaio 2014 i termini di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la richiesta di contribuzione di solidarietà sono stati modifica. Non più il 30 settembre dell’anno precedente a quello a cui la riduzione stessa si riferisce bensì il 30 settembre dell’anno in cui l’iscritto si trovi nelle condizioni per poter godere dell’aliquota di riduzione ovvero del contributo di solidarietà. Qualora i 6 mesi ed un giorno necessari per poter usufruire dei benefici in parola si compiano successivamente al 30 settembre è possibile presentare la relativa domanda entro il 31 dicembre, sempre dell’anno in cui si è nelle condizioni di poter usufruire della riduzione ovvero del contributo di solidarietà. La richiesta produce effetto dall’anno in corso alla data della domanda. Ciò comporterà che le domande pervenute dopo il 30 settembre 2013 non verranno considerate fuori termine ma utili per il 2014. Nel caso dei titolari di farmacia, dei soci ovvero degli iscritti comunque associati agli utili di farmacia è necessario che tale posizione sia cessata l’anno precedente a quello di presentazione della domanda di riduzione ovvero del contributo di solidarietà. I nuovi iscritti possono presentare la relativa domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale. La stesura precedente stabiliva come termine il 30 settembre dell’anno in cui si richiedeva per la prima volta la contribuzione al nuovo iscritto. Con la dicitura attuale si è inteso rendere più chiaro il termine di decadenza, ancorandolo ad un evento perfettamente conoscibile dall’interessato (l’anno di iscrizione all’Ordine professionale). CONTRIBUTI – contratti “precari” e domanda di riduzione A partire dall’entrata in vigore della c.d. “riforma Biagi” (la legge n. 30/2013) le forme di lavoro, contrattuali e non, si sono moltiplicate, il che ha determinato il sorgere di problematiche complesse sia a livello di ricostruzione teorica degli istituti che di applicazione del Regolamento ENPAF, per lo specifico problema legato alla riduzione contributiva prevista dall’art. 21 del Regolamento stesso. In generale le diverse tipologie di rapporti vengono genericamente ricondotte al concetto di “precariato”, intendendo riferirsi con questa espressione a situazioni diverse nelle quali il lavoratore si trova in una condizione di minore garanzia o durata rispetto a quella del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Considerato il moltiplicarsi delle ipotesi si è tentato, in questa sede, di riepilogarle tutte, indicando per ognuna i peculiari problemi applicativi. Occorre evidenziare, quale premessa di carattere generale, che, per il caso di esercizio di attività professionale, ciò che consente all’iscritto di richiedere la riduzione contributiva fino alla misura dell’85% ovvero il contributo di solidarietà è la presenza di un obbligo di contribuzione a favore di un Ente di previdenza obbligatorio ulteriore rispetto all’ENPAF. Contratto di lavoro a tempo determinato. Si tratta di una forma giuridica tradizionale che conferisce il diritto alla riduzione contributiva fino alla scadenza del rapporto e consente di ottenerla per l’intero anno qualora la durata del contratto (o la sommatoria di più contratti) copra la maggior parte dell’anno o del periodo di iscrizione. È importante ricordare che successivamente al termine del contratto l’iscritto, per conservare la riduzione in atto, deve comunicare all’ENPAF, producendo la relativa documentazione, quale sia il proprio status lavorativo (ad esempio, se il contratto è stato prorogato o convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato). Nel caso in cui non vi sia stata prosecuzione lavorativa è preferibile l’iscrizione al Centro per l’impiego che consente di conservare la riduzione contributiva come disoccupato fino al momento in cui l’iscritto non trovi una nuova occupazione. Contratto di lavoro a progetto / contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Indipendentemente dalla forma contrattuale prescelta (progetto o collaborazione), si tratta di una tipologia di rapporto che, ove comporti lo svolgimento di attività professionale da parte dell’iscritto, determina l’applicazione della contribuzione previdenziale ENPAF in misura intera, considerato che non vi è obbligo di versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata INPS (tale posizione è stata confermata, da tempo, dall’INPS medesimo, nella circolare n. 124/1996 e ulteriormente ribadita dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, c. 12 del dl n. 98/2011). Occorre considerare che in alcuni casi il rapporto può avere una durata determinata, con la conseguenza che, ove l’iscritto, che già beneficia di una quota contributiva ridotta, stipuli in corso d’anno un contratto del genere, non subirà il reintegro a quota intera, ove la durata dello stesso non copra la maggior parte dell’anno. Contratto di lavoro autonomo con apertura di partita IVA Per quanto possa risultare problematica e al limite della violazione delle norme sul lavoro subordinato, la configurazione di un simile tipo di rapporto nel caso in cui esso venga inserito nell’ambito di un’organizzazione aziendale, tuttavia, esso comporta, ai fini ENPAF, l’applicazione della quota contributiva in misura intera ove, nell’ambito dello stesso, si configuri lo svolgimento di attività professionale, atteso che, in questa ipotesi, non è previsto il versamento di contribuzione previdenziale obbligatoria ulteriore alla Gestione Separata INPS. Nel caso in cui non vi sia svolgimento di attività professionale, invece, l’aliquota di riduzione contributiva massima applicabile è quella del 50%. Prestazione di lavoro occasionale Si tratta di una ipotesi che non è configurabile rispetto all’esercizio di attività professionale da parte di un soggetto iscritto in un Albo, incluso, dunque, il farmacista. Infatti dalla normativa vigente (art. 1 e 5 DPR n. 633/1972, art. 49. DPR n. 971/1986 e art. 61, DLGS n. 276/2003) si può dedurre che colui che esercita un’attività libera professionale, oggetto di riserva di legge, non può rendere prestazioni occasionali ma è tenuto ad aprire partita IVA, anche se intende svolgere una prestazione occasionale singola. L’iscrizione in albi professionali è, dunque, indice assoluto di abitualità. La prestazione di lavoro occasionale per il farmacista può configurarsi nell’ambito del contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio con voucher che si configura come una figura intermedia tra il lavoro subordinato e quello autonomo. Ne è ammesso l’utilizzo entro determinati limiti economici (5.000 euro rivalutati per anno solare, con tutti i committenti; in caso di imprenditori commerciali o professionisti il limite è di 2.000 euro annui). Ai fini ENPAF si tratta di una tipologia di rapporto che consente di accedere alla riduzione contributiva, in quanto il corrispettivo è obbligatoriamente assoggettato dalla legge al versamento alla Gestione Separata. Si tratta necessariamente di rapporti a tempo determinato, per i quali si ripropongono i medesimi aspetti illustrati rispetto al più tradizionale contratto di lavoro a tempo determinato. Contratto di lavoro in somministrazione. Si tratta di una figura che ai fini ENPAF non presenta problematiche particolari; la somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto (somministratore) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Si tratta di un rapporto caratterizzato dalla presenza di due contratti: un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore; un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore che può essere a tempo determinato o indeterminato. Contratto di lavoro intermittente Si tratta di una tipologia di contratto (disciplinato per la prima volta nel 2003, poi abrogato e successivamente reintrodotto dalla legge), in base alla quale il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, ove se ne presenti la necessità. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, implica il versamento di contribuzione previdenziale all’INPS, e viene trattato come se si configurasse lo svolgimento di attività professionale nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente part – time verticale (per tale tipo di contratto la prestazione viene resa a tempo pieno ma solo per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell’anno). La soluzione per il lavoro intermittente, dunque, è nel senso che, indipendentemente dalle giornate lavorate, che non vengono singolarmente computate, occorra tenere conto della mera durata del contratto che ove sia a tempo determinato e superiore (anche per sommatoria) a sei mesi e un giorno (ovvero alla metà più un giorno del periodo di iscrizione) consentirà di ottenere o conservare la riduzione contributiva. Non si pongono invece problemi di durata nel caso di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Borse di studio Per questa peculiare fattispecie è necessario fare una distinzione fondamentale: nel caso in cui si tratti di una borsa che ha la finalità di sostenere l’iscritto agli studi, come accade spesso nell’ambito delle scuole di specializzazione, la posizione contributiva dell’iscritto viene ricondotta a quella di un soggetto che non esercita attività professionale (tale viene considerata l’attività di studio e specializzazione) per cui la riduzione massima applicabile è quella del 50%. Tuttavia nel caso in cui il soggetto presenti la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e quindi assuma la posizione di disoccupato temporaneo e involontario questa viene considerata prevalente e, dunque, la riduzione contributiva applicabile è quella dell’85% o del contributo di solidarietà. Diverso il caso in cui la borsa di studio non abbia tale finalità di sostenere l’iscritto, bensì, nell’ambito della stessa, si configuri lo svolgimento di attività professionale. Ove per essa non sia prevista ulteriore copertura previdenziale obbligatoria, la quota contributiva applicata è in misura intera; nel caso in cui, invece, vi sia copertura ulteriore, l’iscritto può presentare domanda di riduzione (85% o contributo di solidarietà). In merito alla copertura previdenziale ulteriore rispetto all’ENPAF, l’obbligatorietà per le borse di studio non è prevista da alcuna norma generale, tuttavia, allo scopo di favorire l’iscritto, la riduzione contributiva viene riconosciuta qualora l’autorità che riconosce la borsa si sia unilateralmente imposta la contribuzione previdenziale obbligatoria (alla Gestione Separata INPS) attraverso una apposita previsione nel bando di assegnazione o in altra disposizione regolamentare interna. Ovviamente per le borse di studio è normalmente prevista una data di scadenza per cui nel caso in cui venga riconosciuta una riduzione contributiva si seguono le stesse regole previste per il contratto di lavoro a tempo determinato. Contratto di apprendistato E’ un particolare contratto di lavoro a tempo determinato, di durata massima triennale, caratterizzato da un contenuto formativo (l’età del lavoratore deve essere compresa tra i 18 e i 29 anni); il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per l’attività svolta, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda. Ai fini della contribuzione ENPAF la disciplina è identica a quella del contratto di lavoro a tempo determinato. Stage e tirocini formativi Lo scopo dell’istituto è quello di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro. E’ esclusa la corresponsione di retribuzione e dunque la presenza di copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto a quella dell’ENPAF. In presenza di una simile tipologia di rapporto deve ritenersi che, ai fini ENPAF, essendo preminente la finalità specifica dell’addestramento e dell’apprendimento, non si configuri esercizio di attività professionale. L’aliquota da applicarsi è, dunque, quella del 50%; tuttavia in caso di concomitanza con l’iscrizione al Centro per l’Impiego, o con lo svolgimento di attività professionale in regime di lavoro dipendente, può essere applicata la più favorevole aliquota dell’85% o il contributo di solidarietà. CONTRIBUTI – operazione POSEIDONE 2007 INPS L’Inps ha provveduto ad inviare una comunicazione di iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/1995, con decorrenza 1° gennaio 2007, ai soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel quadro RE del Modello Unico PF 2008, periodo di imposta 2007, in assenza di contribuzione alla suddetta Gestione, con la quantificazione della contribuzione omessa, comprensiva delle sanzioni civili, calcolate ai sensi dell’art. 116, comma 8 lett. b) della legge n. 388/2000. Vengono esclusi i soggetti in regola con la contribuzione soggettiva presso la propria Cassa professionale; a tale proposito l’Ente ha inviato, a tutti gli iscritti che ne abbiano fatto richiesta, l’attestazione della propria iscrizione presso questa Cassa, “risolvendo”, di conseguenza, tutte le posizioni contributive proprie di soggetti che svolgano attività professionale, sia nel caso in cui l’attività sia per legge riservata al farmacista, sia nel caso in cui l’attività sia comunque attratta nell’ambito di quella propria del farmacista. Secondo quanto appreso per le vie brevi dall’Inps, rimarrebbero, allo stato, oggetto di accertamento ancora circa 800 posizioni, relative a soggetti che, a quanto risulta dai dati presenti nella propria dichiarazione reddituale, hanno prodotto redditi non inerenti la sfera professionale del farmacista. Per questi soggetti rimane ferma la possibilità di comprovare, presso la competente sede Inps, sulla base di idonea documentazione (fatture/ ricevute emesse, oggetto dell’attività di lavoro autonomo prestata) che l’attività prestata sia riconducibile a quella professionale e che di conseguenza gli stessi non siano soggetti al versamento alla Gestione Separata Inps. Da ultimo giova rammentare che in caso di esclusivo esercizio di attività professionale, che non comporti l’obbligo di versare ad altro Istituto previdenziale, l’iscritto è tenuto alla contribuzione intera presso l’Enpaf. --------------------------------------- DA NEWSLETTER N. 41 DEL 26 LUGLIO 2013: CONTRIBUTI – lettera ai nuovi iscritti Atteso che dal 1° gennaio 2014 entreranno in vigore i nuovi termini di decadenza per la presentazione delle domande di riduzione ovvero per la richiesta del contributo di solidarietà è stata modifica la lettera di benvenuto per i nuovi iscritti è possibile scaricarla tramite questo LINK. CONTRIBUTI – attività professionale in ambito cosmetico In conseguenza dell’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1223/2009, che ha armonizzato le disposizioni relative alla produzione e vendita di prodotti cosmetici, contenute nella direttiva 76/768/CEE (recepita dalla legge n. 713/1986) ormai abrogata, non si configura più attività professionale propria del farmacista nel settore dei cosmetici. Infatti non è più prevista la figura del direttore tecnico, sostituita dalla “persona responsabile”, per la quale non è più richiesta né la necessità della laurea in farmacia né l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo professionale. Ne consegue che ai fini sia della possibilità di usufruire dell’aliquota di riduzione massima ovvero del contributo di solidarietà sia ai fini del requisito dell’attività professionale per l’erogazione dei trattamenti previdenziali l’Enpaf valuterà la data di decorrenza dell’incarico: qualora lo stesso sia stato assunto prima dell’entrata in vigore del Regolamento CE (luglio 2013) l’incarico stesso verrà valorizzato come esercizio di attività professionale sia ai fini contributivi che ai fini previdenziali. CONTRIBUTI - stato di disoccupazione Si ritiene opportuno segnalare che il recente decreto – legge n. 76/2013 all’art. 7 ha ripristinato i previgenti tetti di reddito in presenza dei quali (oltre ad un rapporto di lavoro di durata ininterrotta di otto mesi) si decade dalla condizione di disoccupato temporaneo e involontario. I suddetti limiti di reddito erano stati aboliti dalla legge n. 92/2012 (come indicato nella news di Aprile 2013). Allo stato attuale, dunque, lo stato di disoccupato viene meno in presenza di redditi di lavoro subordinato superiori a 8.000 euro annui e autonomo superiori a 4.800 euro annui. ERRATA CORRIGE: CONTRIBUTI – errata corrige stato di disoccupazione Contrariamente a quanto indicato nella news di luglio il periodo di lavoro subordinato che fa decadere dallo stato di disoccupazione non deve essere superiore a otto mesi bensì a sei (6) mesi. PRESTAZIONI – contributo di perequazione La Corte Costituzionale con la sentenza n. 116/2013 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina del contributo di perequazione. La normativa prevedeva un prelievo sulle pensioni, di importo complessivamente superiore a 90.000 euro lordi annui, erogate da enti di previdenza ad appartenenza obbligatoria. In presenza di una pluralità di pensioni il Casellario Centrale pensionati ha comunicato, a partire dal 2011, la quota parte del contributo di perequazione che ciascun Ente (incluso l’ENPAF), proporzionalmente alla pensione erogata, era tenuto a versare su di un conto di tesoreria. A partire dal mese di giugno dell’anno corrente l’ENPAF, quale conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale, ha sospeso il prelievo e il versamento del contributo di perequazione. Per quanto riguarda la restituzione dello stesso, si attendono le indicazioni dell’INPS e le istruzioni del Casellario; la restituzione del contributo di perequazione comporta infatti delle conseguenze di carattere fiscale per il pensionato e, per quanto riguarda l’ENPAF, la risoluzione di problematiche connesse al recupero, in compensazione, del contributo a suo tempo versato nelle casse dello Stato. PRESTAZIONI – contributo una tantum liberi professionisti ed assimilati Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf, con deliberazione n.29 del 24 luglio 2013, ha stabilito, come di consueto, di corrispondere un contributo una tantum a favore di quegli iscritti che svolgano attività professionale in regime di lavoro autonomo (con apertura di partita IVA), ovvero in base a contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero ancora nell’ambito di una borsa di studio. Si tratta di rapporti lavorativi per i quali a causa della mancanza di copertura previdenziale ulteriore rispetto a quella dell’Enpaf, l’iscritto è tenuto al versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria in misura intera. Come di consueto, una copia del relativo regolamento, una copia della modulistica che l’iscritto deve compilare per presentare domanda nonché una breve nota esplicativa, verranno trasmessi agli iscritti che, in base ai dati in possesso dell’Enpaf, risultino avere i requisiti previsti per poter richiedere il contributo una tantum. Anche gli Ordini provinciali riceveranno unitamente all’elenco dei propri iscritti coinvolti nell’iniziativa, una copia del regolamento e un facsimile della modulistica; l’invio ha lo scopo di consentire agli Ordini di fornire informazioni in merito agli iscritti che ne facciano richiesta. La principale novità rispetto all’anno precedente è che Il contributo in questione potrà essere richiesto dagli iscritti che per almeno un biennio (in precedenza si prevedeva un triennio), dall’anno 2012 fino alla data della delibera, abbiano svolto ininterrottamente l’attività professionale di farmacista nell’ambito di una delle suindicate figure contrattuali. È necessario che il richiedente sia in regola con il pagamento della contribuzione obbligatoria intera del biennio 2012/2013 e non presenti nelle annualità precedenti morosità significative (nei limiti della prescrizione quinquennale). Il criterio per la determinazione dell’importo del contributo che viene assegnato al richiedente è costituito dal reddito pro – capite calcolato sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare ripartito tra i componenti del nucleo stesso. Non possono richiedere l'assegnazione del contributo in argomento i farmacisti nel cui reddito familiare siano presenti proprietà immobiliari piene. Fanno eccezione la casa di abitazione (utilizzo 1) con relativa pertinenza (utilizzo 5). Nella delibera è prevista la possibilità di avere oltre all’immobile destinato a casa di abitazione anche un solo altro immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione del nucleo familiare (utilizzo 2), a condizione che la rendita catastale di quest'ultimo, rivalutata del 5%, non sia superiore ad euro 500,00. Nel caso in cui in un nucleo familiare siano presenti due immobili adibiti ad abitazione principale, per uno di essi si applica quest’ultimo criterio (rendita catastale rivalutata del 5% non superiore ad euro 500,00). La domanda e la documentazione allegata alla richiesta devono essere inviate all’Enpaf, tramite raccomandata a.r., entro il 30 novembre 2013. Le domande incomplete o irregolari nella documentazione allegata, come pure quelle trasmesse oltre il termine di decadenza o da parte di soggetti privi dei requisiti prescritti, non saranno esaminate. Le domande saranno esaminate nell’ordine cronologico di invio e saranno accolte fino all’esaurimento dello stanziamento stabilito dal Consiglio di amministrazione. PRESTAZIONI – perequazione 2013 A decorrere dal mese di agosto sulle pensioni erogate dall’ENPAF verrà corrisposta la perequazione 2013. L’operazione avviene con un po’ di ritardo rispetto ai tempi consueti a causa di alcuni problemi di carattere tecnico nell’invio del tracciato record da parte del Casellario Centrale pensionati. Si rammenta che per il 2013, come per l’anno precedente, l’ENPAF ha deciso di applicare la disciplina della perequazione, secondo il sistema generale obbligatorio, che per l’anno 2013 è previsto per i seguenti importi mensili di pensione. Dal 1° 2013: gennaio aumento del 3% fino a € 1.443,00 aumento fino al raggiungimento del limite massimo oltre € 1.443,00 e fino a € della fascia 1.486,29 Viene garantito l’importo di € 1.486,29 Nessun aumento oltre € 1.486,29 Per chi usufruisce di più di una pensione è stato considerato l’ammontare complessivo dei trattamenti.