T I T 0 L 0 II. §. 1192. La parola assassinio (1) si usurpò per indicare
Transcript
T I T 0 L 0 II. §. 1192. La parola assassinio (1) si usurpò per indicare
— 237 — T I T 0 L 0 II. A s s a s s i n i o . §. 1192. La parola assassinio (1) si usurpò per indicare qua lunque omicidio premeditato dal codice Francese ar ticolo 296 (2), e dal codice Sardo art. 526 ; che ne imita F inesatto linguaggio (3). Ma nel linguaggio clas sico della scuola la parola assassinio indica V omici dio commesso per ordine e conio altrui. (1) Bibliografia — K e m m e r i c k Synopsis juris crimi nalis tit. 4 , pag. 37 —■B o e h m e r o Elementa juris cri minalis cap. 18 — Mei s t e r Elementa ju ris criminalis §. 91 , pag. 52 ■ — C a r a v i t a Institutionum criminalium lib. 1 , cap. 37 — L a u t e r b a c Dissertationcs disc. 12 — S t r y k i o Dissert. de jure blanditiarum cap. 6; et dissert. de mandato delinquendi voi. 6 , diss. 1 6 , pt. — FI erri mi ng De mandato rei illicitae — K o c k Inst. lib. 2, cap. 35 — Rena zzi lib. 4, pars 4, cap. 3 — C r e m a n i lib. 2 , cap. 5, art. 4 —■ Pa o l e t ti lib. 3, tit. 10 — Pog gi lib. 3 , cap. 10 — C a r m i g n a n i § . 9 3 3 et seqq. — G i u l i a n i tom. 2 , pag. 239 e segg. (2) Nell’ antica pratica francese la parola assassinio f as sassinai J si usava nel suo proprio significato di omicidio per mandato, come osserva R o u s s e a u d de la Combe pag. 86. Pare secondo questo scrittore che 1’ applicazione della parola assassinio all’ omicidio premeditato (che oggi è divenuta comune in Francia, e che dalla Frància si è vo luta ricondurre fra noi dal codice Sardo) avesse origine dalla confusione dei due termini nella ordinanza criminale del 1670 ( tit. 1 , art. 12). Anche W a n Ha s s e l t ( dissertatio ad art. 295 pag. 8 , e 11 ) mentre ripete la storia della parola assassino, dimostra che anche in Francia ai tempi di Io us s e con la parola assassinai denotavasi 1’ omicidio per manda to. Il D’ A n e t h a n fd e meditato delieto pag. 43 ) va più per la diritta : egli sostiene che la parola francese assassi nai è radicalmente diversa dalla parola ussassinium. Cosic ché secondo questo scrittore il difetto sarebbe stato dei tra duttori che volsero la prima nella seconda voce. Del resto questa variata significazione della parola assassinio , è pas sata ancora in molti altri codici contemporanei. Così hanno abbandonato il significato classico della parola , il codice Parmense del 5 novembre 18 2 0 , art. 306 ; il traduttore francese del codice Bavaro del 1813 art. 1 4 6; e il tra duttore del codice Prussiano del 1851 , art. 175. Malgrado ciò noi ci atteniamo all’ originario significato di cotesta pa rola, in conformità della pratica costante delle scuole e tri bunali toscani. Nel linguaggio italiano colui che uccide altri a caso pensato, non si chiama assassino , se non per simi litudine. Dicesi mi ha assalito come un assassino ¿ e la si militudine denota appunto che il significato proprio della parola sarebbe diverso. (3) Fra i criminalisti contemporanei è piaciuto anche al P e s s i n a di rendere ecumenica la parola assassinio ; de signando con quella — 1.° 1! omicidio premeditato e con aguato: — 2.° V omicidio per mandato: — 3.° 1’ omicidio che ha per fine un altro reato — 4.° 1’ omicidio innoxii prò noxio. Io rispetto il piacimento di tutti : ma in articolo tecnologia preferisco rispettare piuttosto il linguaggio delle nostre scuole e degli antichi scrittori ; sì perchè ciò mi mette in più facile comunicazione coi miei maestri, come perchè lo attribuire ai diversi 'fatti un diverso nome che li distin gua , giova alla trattazione dei relativi problemi, e ne ren de spesso più facile la soluzione. Con molta esattezza il P e s s i n a delinea a pag. 26 la importante teorica dei — 239 — motivi proprii. Ma io non credo che l’ aumento della quan tità politica nell’ omicidio per mandato possa ragionarsi sul la duplicazione delle forze del delitto. E noi credo — 1.° per chè 1’ esecutore è sempre uno solo — 2.° perchè se in cotesta considerazione della duplicazione delle forze, stasse la ragione del criterio, bisognerebbe che 1’ omicidio commesso da due che insieme lo hanno concertato, si punisse più che 1’ omicidio concertato fra due ed eseguito dal solo sicario. La vera ragione della odiosità maggiore che incontra la stra ge conduttizia sta a mio giudizio unicamente nell’ aumenta to pericolo, perchè la vittima in faccia all’ omicidio per man dato non sa da chi guardarsi. §. 1193. Trovasi però divergenza nella scuola intorno alla circostanza della mercede. Avvegnaché i più defini scano i’ assassinio — 1’ omicidio commesso p er ordi ne e conto altrui in insta di una pattuita m ercede: e così applicano la denominazione di assassinio a quell’ omicidio che la lex quaero ff. de poenis chiamò omicidio condultizio. E fanno in tal guisa un criterio es senziale della pattuita mercede. Così 1’ Anton.Mat teo, Kemmer i c k, Boehmero, Rock, Poggi , Renazzi , Paol etti , Meister, Giuli ani , Puccioni . Al contrario Cremani e Carmignani tol sero quell’ adietto dalla definizione, e non tennero come estremo dell’ assassinio il patto di mercede. Laonde dissero assassinio semplice quello non prezzolalo ; e as sassinio qualificato quello ove il patto di mercede aveva mosso il braccio del sicario. Tale opinione potrà essere forse più vera in faccia alla etimologia storica della pa — 240 — rola (1 ). Ma è indubitato che la com une scuola trova nella mercede il criterio essenziale di questo titolo, e che se si m edita la ragione politica di tale aggravante, la m edesim a conduce ad esigere la m ercede. Infatti ciò ch e rende di gran lunga m aggiore lo spavento che genera 1’ omicidio com m esso per m andato, è la troppa facilità che può avere uno scellerato potente a trovare sicari mediante denaro; e quindi la difficoltà grande nella vittima a difendersi contro un assalto ch e non si sa da qual lato sarà per venirci. Un om icidio com m esso per conto a ltru i, m a senza veduta di p rem io , suppone uno straordinario legam e o benevolenza n el lo esecutore, che gli facciano dimenticare le leggi re ligiose , m orali, e p o litich e, e correre al proprio sacri fizio per soddisfare la passione di un altro. Tale abne gazione e tale eroism o in un delinquente sono difficili a verificarsi, e facili ad antivedersi ; perchè sapendo di avere un n em ico , potrò guardarmi non solo da lu i, ma anche da altro che conosca a lui legato di tanto stretta amicizia. Laddove il sicario prezzolato non so in quale individuo potrà realizzarsi ; e perciò tem o di tutti. Il mandato gratuitamente assunto ad uccidere può veri ficarsi facilmente in un settario, che uccida per ordine del suo superiore nella setta. Ma io dubiterei grande m ente che 1’ omicidio eseguito dal settario berazione della setta non potesse con per deli esattezza dirsi com m esso per conto a ltru i, m a piuttosto per conto proprio ; poiché si eseguisce in obbedienza ad una fe de com une per un sentim ento a sè proprio, e s" in tende a soddisfare la passione propria più che 1’ al trui. Sicché nelle ordinarie relazioni della vita, 1' uo — 241 — mo che genera m aggiore spavento è zolato. C a r m i g n a n i il sicario prez stesso ( §. 9 3 7 ) viene a dirci che quando non intervenne la mercede, la ragione della qualifica non sta nella causa, m a nella preme ditazione: e questo è verissim o. Ma con ciò parmi che egli m edesim o rinneghi la dottrina che preceden tem ente ha accolto nella sua definizione: perchè se la qualifica non sta nella causa, ciò vuol dire che non si abbia più un assassinio ; ossia ( lascisi la questione del n o m e ) non si abbia più un fatto che trovi sede in questa categoria di om icidii qualificati per la causa (2 ). (1) I Romani se conoscevano 1’ omicidio commesso per mandato e con mercede, come apparisce dalla leg. 39 , ff. de p oen is , non ebbero però un nome speciale per designar lo. La parola assassinio ebbe origine nel medio evo al1’ epoca delle Crociate. Esistevano a quel tempo certi popo li detti A ssassini , abitanti nei dintorni del Monte Libano, e dominati da un Re chiamalo Arsacide o Vecchio della Montagna. Costui allettava dei giovani a luì ciecamente som messi ai quali commetteva la strage dei principi suoi nemi ci. Durante le Crociate inviava i suoi sudditi travestiti alla europea nel campo dei cristiani, affinchè fingendosi del nu mero dei Crociati, li trafiggessero proditoriamente: e non gli fu difficile trovare tra cristiani stessi chi prestasse a lui F opera sua nella distruzione dei fedeli. Tanto fu il timore che per queste uccisioni si concepì dai cristiani, che molto se ne rallentò la bramosia di partire per le Crociate ; ed Innocenzo IV ( an. 1249) ad assicurar gli animi dovette mi nacciare severissime pene contro chi si fosse valso per uc cidere dell" opera degli assassini, come dal cap. 1 , de homicidio in X . Dal nome di quei popoli si chiamò quin- V ol. I. 16 — 242 — di assassinio qualunque uccisione commessa per mandato e per mercede: e coerentemente a tale etimologia nelle an tiche scuole si chiamava assassinio proprio quello che si commetteva da un infedele contro un cristiano , ed impro p rio quello che si commetteva tra cristiani. Tale etimo logia viene comunemente accettata: Pa o l o E m i l i o de reb. gestis F ra n cor. lib. 5 — B o e h m e r o ju s ecclesiast. lib. 5 , tit. 1 2 , ». 26 — Deciano tract. crim. pars 2 , lib. 9, cap. 50 — R e n a z z i lib. 4, p a r. 4 , cap. 3, §. 1 — C r e m a n i lib. 2 , cap. 5 , art. 4 , n. 1 et 2 — Gi ul i a- n i voi. 2 , pag. 241. (2) La mercede è tenuta come circostanza aggravante dal C a r p z o v i o quaest. 7, n. 31. Ciò porta alla conseguen za che il C a r p z o v i o riconosce titolo di assassinio , anche dove non intervenga la mercede. La stessa opinione si ac cetta da C r a m e r obs. ju ris. tom. 5 , obs. 1 3 2 9 , n. 6 , pag. 141 — L a u t e r b a c h diss. 1 2 , thes. 3 0 , n. 5. Inve ce il R i c h t e r (de homicidio th. 6) richiede la mercede co me estremo : seguendo la opinione del F a r i n a c c i o (quae st. 123, n. 19) e del Cl a r o , §. assassinium, et §. homicidiiim n. 1 1 . §. 1494. Non è peraltro im possibile a concepirsi che il man dato ad uccidere sia dato in un impeto di collera, ed eseguito istantaneam ente : e cosi senza prem editazione da nessun lato. Suppongasi che taluno venuto a dispu ta , ed insultato da un uom o a lui superiore di forze, si volga ad un astante, e gli dica — ti do cento scu di se tu F uccidi: e questi im mediatam ente brandisca il pugnale ed uccida, Cosa trovate d’ im possibile in codesta ipotesi ? D essa è anzi ben verosim ile. Ecco l’ im portanza di definire la ragione della qualifica. Se essa sta nella sola prem editazione, non vi è nella fatta ipo- — 243 — tesi alcuna qualifica; anzi può nel mandante esservi una degradazione, perchè provocato. Se invece la ra gione della qualifica sta nella m erced e, essa ricorre nella fattispecie. Si meditino dai giovani studiosi que ste combinazioni per farli persuasi che certe dispute di nozioni e di nomi non sono quisquilie accadem iche ; ma si verificano nel fòro in questioni palpitanti, che decidono spesso della vita di un uomo : e si persua dano che il diritto criminale non è tanto facile e pia no quanto a prima vista può sem brar loro. §. 1195. Tenuta com e criterio essenziale la m ercede nell’ a s sassin io, ripetesi qui ciò che notammo in proposito del lucro nel latrocinio. È indifferente che la m ercede sia gran de o p ic c o la ; in denaro o r o b a , o altra cosa appetibile (1 ) data o prom essa, a parola o in scritto. Può trovarsi anche nella condonazione di un d eb ito, o di un delitto. Non basta però che sia sperata sol tanto , nè vagamente congetturata dall’ uccisore. Vi vu o le la convenzione positiva. (1) La ut e r ba cb (diss. 12, n. 8 ) esemplifica la mercede nel promettere al sicario per moglie la sorella del mandante. §. 1196. L’ assassinio ha la sua consumazione nella s tr a g e ; non nel patto. Nel patto per quanto seriam ente con cluso non si ha neppure ten ta tiv o ; perchè col patto — 244 — non si comincia la esecuzione dell’ om icidio. Si avrà solo un conato quando gli alti esterni di esecuzione d ell’ om icidio. N el patto il sicario abbia incominciato potrà crearsi un titolo di reato di per sè stante com e in qualsiasi associazione o istigazione crim inosa, quan do il delitto a cui tendono sia di tale gravità (1 ) po litica da meritarlo. Ravvisare un conato nel patto fu la em anazione di un terrorism o errore della vecchia sistem atico ; o fu un pratica che non ebbe mai una id ea netta del tentativo. Così leggesi (non senza sorpresa) nell’ art. 1 9 5 della ordiuanza francese del 1 6 7 0 punita di m orte la sola accettazione del mandato di u ccid ere, benché non susseguita da nessun principio cuzione : così punto P a o l e t t i d ’ insegnare che spinse le di ese cose fino al si aveva tentativo nel p atto, ancorché il sicario avesse finto di accettare con inten zione però di non eseguire : qui 1’ esecutore designato, non solo non aveva mai com inciato la esec u z io n e, ma non ne aveva mai neppure avuto la intenzione. Con le parole non si comincia ad uccidere. Fu questo un er rore del codice Sardo ( art. 9 9 ) saviam ente corretto nella sua estensione alle provincie napoletane. (1) Il codice penale Toscano ha elevato al grado di de litto civile qualunque istigazione a delinquere non accolta dall’ istigato. Ma io credo che lo estender ciò anche alle is tigazioni che hanno per oggetto delitti minimi, sia esorbi tante ai bisogni della tutela giuridica, com’ è indubitata mente contrario alla comune dottrina di tutti i m igliori crim inalisti: i quali, purché si leggano, insegnano ad una voce che la istigazione non accolta si deve punire soltanto in atrocioribus. — 245 — §• 1197. Le questioni relative al all’ eccesso, le trattammo pentimento, revoca, alla e sotto un punto di vista g e nerale ( | . 4 8 5 a 5 0 4 ) alla teoria della complicità, nè crediam o dovervi ritornar sopra (1 ). Là trattammo del pari la questione se m andante e mandatario o no adeguarsi debbano nella p e n a ,o se questo debba punirsi più severam ente di quello. La regola della adequazio ne ha prevalso in generale nei codici contém poranei anche dove per m assim a si vuole il com p lice punito meno dello esecutore del delitto. Malgrado ciò il pro blem a non cessa di essere grave. Ed anche testé (de la revision du Code pénal en Belgique: Revue Crilique, Voi. 3 1 , pag. 4 5 2 ) m ostrò di T h e z ard apprezzare assai gli argomenti pei quali si sostiene da valenti criminalisti che chi dette m andato ad uccidere debba imputarsi m eno uccidere e poscia di chi accettò il m andato ad uccise. Tali argom enti specialm ente si traggono — 1.° dal principio ontologico che fu d eci sivo appo C a r m i g n a n i quando osservò ch e il m an dante volle il delitto m entre il mandatario lo volle e 10 esegu ì: laonde questi deve punirsi fece di più nel delitto — di più p erch è 2.° dal principio morale perchè il mandante ebbe sem pre una grande p assion e che lo spinse a volere la morte del n em ico ; lad dove 11 sicario non ebbe impulso che dalla propria scelle- raggine p dalla avidità di m eschin o guadagno corren do a trucidare un uom o e con cui non che niente lo aveva o ffeso , aveva nè odio nè rancore — 3 .° dal — 246 — principio politico posto innanzi da B e c c a r i a che considerò essere utile spargere la diffidenza fra i co l pevoli e con la m inaccia di m aggior pena distorre i sicarii dallo accettare mandati — 4 .° dal principio giu ridico, perchè se lo assassinio si considera com e om i cidio qualificato per ragione della causa, cosicché in contri lo estrem o supplizio anche indipendentemente dalla prem editazione ( quando il mandato ad uccidere siasi dato istantaneam ente per un’ offesa ricevuta, ed istantaneamente accettato, ed istantaneam ente eseguito ) è ch iaro'ch e la causa qualificante (vale a dire il fine di lucro o m ercede) è soltanto nello esecutore e non nel mandante, per Io che é forza confessare generarsi nei cittadini m aggiore spavento (e così m aggiore danno mediato) rispetto quella alla del m andante loro stesse. Un mai il coraggio persona del sicario che non a se isolatam ente si guardino in m andante è probabile che non avrà di uccidere di propria m ano il suo più fiero nem ico ; m entre il sicario che seppe uccidere chi a lui era o sconosciuto od in n ocu o, siam o certi che più alacremente ucciderà altre persone che a lui siano invise per grave considereranno inim icizia, e tutti i consociati costui com e un essere più nefasto e più pericoloso dell’ altro (2 ). (1) In proposito della prova del mandato vogliono essere ricordate le regole seguenti. l .° Che il mandato dev’ essere esplicito, e determinato al delitto di omicidio ; nè possono equivalervi le espressioni vaghe, o generiche : leg. si quis iniquum § . si procura- tor ff. quod quisque ju ris — D e c i a n o lib. 9 , cap. 31 , per tot.— F a r i n a c c i o quaest. 134, » . 37 ■ — R o s s i trai- — 247 — té de droil penai liv. 2 , chap. 36 — R o b e r t i Corso di diritto penale voi. 2 , pag. 275. 2.° Che è indispensabile -congiungere alla prova della commissione la prova ancora della positiva accettazione, nel modo stesso che si esigerebbe nel diritto civile per dichia rare concluso il contratto di mandato, ed anche con più stretto rigore: leg. 2 0 , ff. de his qui not. inf. — leg. 1 2 , § . 12, ff. mandali vel cantra — G o t h o f r e d o in d . leg. 20, ff. de his qui not. inf. — Rossi liv. 2 , chap. 36 — R o b e r t i traile de droit penai loc. cit. pag. 275 —•- C a s s a z i o n e di Firenze, Decreto del luglio 1865 : sul ricorso Birindelli. 3 ." Che con può condannarsi il mandante se non è co nosciuta la persona del mandatario. Questa regola, insegnata da! Ma r s i l i o ( consil. 49) dal G i u r b a fco n s. crim. 97, n. 3) e in precisi termini dal Na t t a ( consilio 422, n. 1 ) dal Ru i n o ( voi. 5, cons. 6 , n. 11 ) dal S u rd o f cons. 40, n. 9 et seqq.J e dal B o s s i o fd e delictis n. 3 5 ) , non po trebbe estendersi ad un precetto generale in tutti i casi di complicità, quasi che sempre sia per punire il complice ne cessario di conoscere l’ autore principale ; ma è verissima in tema di mandato, perchè onde portare a carico del man dante la strage commessa dal mandatario è assolutamente indispensabile provare che questi uccise in esecuzione del mandato. Ora ciò rimarrà sempre impossibile ad affermarsi quando rimanga incognito chi fu 1 ’ uccisore , perchè questi potendo essere un nemico mortale dello estinto, ed averlo spento per motivi esclusivamente suoi proprii la esistenza di cotesto dubbio rende divinatoria ed inaccettabile l’ affer mazione che 1 ’ omicidio risalga come a propria causa al mandato ; e senza avere assodato cotesto nesso la responsa bilità del mandante rimane incerta. Queste verità si proclama rono ancora dalla Corte di Cassazione di Napoli nel suo decreto del 2 marzo 1866, dove fissò la teorica nei seguenti termini : perchè il mandante possa tenersi responsabile dell’ omicidio commesso dal mandatario non basta che siasi fatto dichiarare — 248 — ai giurali — l.°c h e Io accusato diede al sicario il mandato di uccidere il nemico — 2 .° che il sicario lo uccise di fatto : se al tempo stesso non è posto in sodo — 3 .“ che il sicario accettò il mandato — e 4.° che 1’ omicidio consumò in ese cuzione del mandato. (2) La Carolina minacciava la pena della ruota ugualmen te contro il mandante come contro il mandatario. Ma al!a pratica germanica non persuase tale adequazione : e perciò mantenuto 1 ’ atroce supplizio contro il mandatario invalse 1 ’ uso che il mandante si condannasse soltanto alla poena gladii ponendolo alla ruota soltanto quando era fatto cada vere : K o c k insliluliones § . 503. T i t o l o III. Omicidio per libidine di sangue. §. H 98. La considerazione della causa nell’ omicidio si volle da alcuni allargare a più generali dettali. Alcuni (com e nel suo opuscolo de poenarum mensu ra pag. 2 8 ) credettero doversi accettare com e ragione Barbacovi politica di aum entare la pena la grandezza delle ca gioni che avevano spinto ad uccidere. E cotesta dot trina (che in sostanza altro non è tranne una em ana zione della teorica rom agnosiana della spinta crim ino sa) assisero appunto sopra l’ argomento del maggior tim ore e del più intenso pericolo derivante dall’ im pulso di una causa più potente. Se occorre (essi d is sero) una penalità del peso di dieci per farmi sicuro rimpetto ad una causa che spinge altri ad ucciderm i con la forza di dieci ; com e potrò io essere ugualmente al sicuro sotto il presidio di uguale penalità, in faccia