La legge di Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro

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La legge di Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro
La legge di Stabilità
2016: le novità in
materia di lavoro
LEGGE DI STABILITA’ 2016
A seguito della pubblicazione nella G.U. n. 302 del 30
dicembre 2015, S.O. n. 70, è in vigore dal 1° gennaio la Legge
di Stabilità 2016.
Si compone di un solo articolo e ben 999 commi.
L. 28 dicembre 2015, n. 208
ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE 2016
Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e
fino al 31 dicembre 2016, al fine di promuovere forme stabili di occupazione,
è riconosciuto l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL,
nel limite massimo pari a €3.250 su base annua.
Il periodo massimo della riduzione contributiva è pari a 24 mesi.
Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati.
L’esonero non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione (di cui
al D.lgs. 165/2001.
ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE 2016
L’esonero non spetta nei seguenti casi:
• lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo
indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
• lavoratori per i quali il beneficio 2016, ovvero quello 2015, sia già
stato fruito in relazione a precedente assunzione dello stesso datore di
lavoro;
• lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando
società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2539 c.c. o facenti capo,
anche per interposta persona, allo steso soggetto hanno comunque già
in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti
il 1° gennaio 2016;
ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE 2016
L’esonero non spetta nei seguenti casi:
•
•
lavoratori con contratto di apprendistato;
contratti di lavoro domestico.
Per il settore agricolo l’esonero ha una disciplina particolare, prevista dal comma
179, caratterizzata da uno stanziamento di risorse massimo, raggiunto il quale
non vengono prese in considerazione nuove domande.
ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE 2016
In caso di cambi appalto, con subentro e riassunzione di lavoratori impiegati
nell’appalto per i quali i precedenti datori di lavoro fruivano dell’esonero,
anche il nuovo datore di lavoro manterrà il diritto al beneficio per il periodo
residuo, tenuto conto del precedente rapporto di lavoro.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente.
I CHIARIMENTI DELL’INPS
L’Inps, con le circolari n. 178/2015 e n. 17/2015, ha fornito importanti
chiarimenti in merito all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione
dell’esonero triennale, previsto dalla L. n.190/14 per le assunzioni effettuate
entro il 31 dicembre 2015.
In linea generale le istruzioni sono compatibili con il nuovo esonero.
I CHIARIMENTI DELL’INPS
Non sono oggetto di esenzione i seguenti contributi:
• premi Inail (circ. n.17/15);
• Tfr devoluto al fondo di Tesoreria (circ. n.17/15);
• contributo ai c.d. Fondi di solidarietà residuale ex L. n.92/12 (circ.
n.17/15);
• contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.;
• il contributo pari allo 0,30% destinato, in relazione ai datori di lavoro
che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la
formazione continua;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza
complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria.
È esonerabile invece lo 0,50% quale contributo sul Tfr del dipendente.
I CHIARIMENTI DELL’INPS
Condizioni per il riconoscimento. Casi particolari.
• L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la
fruizione dell’esonero contributivo;
• Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato,
l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due
diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la
data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;
• Anche laddove il precedente rapporto di lavoro - intercorso nei sei mesi
precedenti l’assunzione - sia stato risolto per mancato superamento
del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha
diritto alla fruizione dell’esonero;
I CHIARIMENTI DELL’INPS
Condizioni per il riconoscimento. Casi particolari.
• L’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a
tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi
di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi regolate dalla
contrattazione collettiva (dal 2016 diposizione specifica!);
• nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex
art.1406 cod.civ. e di trasferimento d’azienda ex art.2112 cod.civ. con
passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già
riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al
subentrante per il periodo residuo non goduto.
Circ. INPS 17/2015
Condizioni per il diritto all’esonero
Si ritiene che l’esonero contributivo NON è da considerarsi
«aiuto di stato» secondo la disciplina comunitaria, in
quanto è una misura generalizzata che non determina un
vantaggio a favore di alcune imprese, settori produttivi o
aree geografiche del territorio nazionale.
Per cui non trova applicazione il regime «de minimis» e,
pertanto, l’assunzione non deve rappresentare un aumento
netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata
rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (calcolo ULA).
Circ. INPS 17/2015
Condizioni per il diritto all’esonero
Il diritto alla fruizione dell’esonero risulta
subordinato al rispetto:
dei principi stabiliti dalla Legge n. 92/2012 (ora,
per effetto dell’abrogazione, si veda art. 31 D.Lgs.
150/2015;
delle norme poste a tutela delle condizioni di
lavoro (art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 296/2006).
Circ. INPS 17/2015
Condizioni per il diritto all’esonero
L’esonero NON spetta se:
a) l’assunzione VIOLA il diritto di precedenza, fissato
dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di
un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a
tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a
termine (anche nel caso di utilizzo della somministrazione
senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore
licenziato);
Circ. INPS 17/2015
Condizioni per il diritto all’esonero
L’esonero NON spetta se:
b) il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di
somministrazione sia interessato da sospensioni dal
lavoro con interventi di integrazione salariale
straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui
l’assunzione
sia
finalizzata
all’acquisizione
di
professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei
lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali (nella
medesima unità produttiva);
Circ. INPS 17/2015
Condizioni per il diritto all’esonero
L’esonero NON spetta se:
c) l’assunzione (o la somministrazione in capo
all’utilizzatore) riguarda lavoratori licenziati, nei sei
mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla
data del licenziamento, presentava elementi di relazione
con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della
sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero
della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento;
Circ. INPS 17/2015
Condizioni per il diritto all’esonero
L’esonero NON spetta se:
d) l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria
(Unilav, Unisomm) inerente l’assunzione risulta effettuata
oltre i termini di legge. In tal caso la perdita dell’esonero
riguarda il periodo compreso fra la data di decorrenza del
rapporto agevolato e quella dell’inoltro tardivo della
comunicazione obbligatoria.
Circ. INPS 17/2015
Condizioni per il diritto all’esonero
L’obiettivo che l’esonero contributivo persegue è quello di
«promuovere forme di occupazione stabile».
In tale prospettiva la specifica regolamentazione della
legge di stabilità reca disposizioni speciali che prevalgono
sui principi generali dell’art. 4 della Legge n. 92/2012,
con specifico riferimento alle condizioni previste dalla lett.
a); ora art. 31, c. 1, lett. a), D.lgs. 150/2015.
Di conseguenza le assunzioni a tempo indeterminato, a
prescindere che costituiscano attuazione di un obbligo
stabilito da norme di legge o contratto collettivo,
fruiscono dell’agevolazione contributiva.
Circ. INPS 17/2015
Condizioni per il diritto all’esonero
L’esonero SPETTA se:
a) l’assunzione avviene in attuazione dell’obbligo previsto
dall’art. 24 D.lgs. 81/2015 (lavoratore che ha avuto uno o più
rapporti di lavoro a tempo determinato per un periodo
complessivo superiore a 6 mesi);
b) il rapporto di lavoro a tempo determinato, a prescindere
dalla sua durata, viene trasformato a tempo indeterminato;
c) in qualità di acquirente o affittuario, in attuazione
dell’obbligo previsto dall’art. 47, c. 6, della Legge 428/90, entro
un anno dalla data del trasferimento d’azienda, vengano
assunti a tempo indeterminato lavoratori a termine che non
siano passati alle sue dipendenze.
Circ. INPS 178/2015
Condizioni per il diritto all’esonero
In caso di trasformazione di rapporti a termine ovvero di
stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa
scadenza, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione del
contributo addizionale (1,40%).
Circ. INPS 17/2015
Condizioni per il diritto all’esonero
Art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 296/2006
L’esonero spetta in caso di :
a) regolarità degli obblighi di contribuzione ed assenza di
violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di
lavoro (DURC);
b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (nonché
territoriali ed aziendali) sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio
nazionale;
Circ. INPS 17/2015
Condizioni per il diritto all’esonero
L’esonero NON spetta se:
a) il lavoratore ha avuto un precedente rapporto di lavoro
agevolato, ai sensi della Legge di stabilità, con lo STESSO
datore di lavoro che assume.
Viceversa, in caso di nuovo rapporto di lavoro con un soggetto
terzo, il beneficio spetta nel momento in cui l’assunzione
rispetta tutti i requisiti prevista dalla normativa (tra cui
l’assenza, nei 6 mesi precedenti, di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato).
Circ. INPS 17/2015
Compatibilità con altri incentivi
L’esonero NON è cumulabile con:
- l’assunzione di soggetti con più di 50 anni, disoccupati
da almeno 12 mesi;
- l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da
almeno 6 mesi ed appartenenti a particolari aree.
Circ. INPS 17/2015
Compatibilità con altri incentivi
L’esonero è cumulabile con:
- il contributo concesso dalle Regioni per l’assunzione di
soggetti disabili (art. 13, Legge 68/99);
- l’incentivo, pari ad € 5.000, per l’assunzione di giovani
genitori (DM 19 novembre 2010);
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori che beneficiano
dell’indennità Aspi (50% dell’indennità spettante al
lavoratore);
- l’incentivo inerente il «Programma Garanzia Giovani»;
- l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli
(limitatamente agli operai).
Circ. INPS 17/2015
Compatibilità con altri incentivi
L’esonero è cumulabile con:
- l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i
29 anni di età (art. 1 D.L. 76/2013, pari ad 1/3 della retribuzione
imponibile entro il limite legale di € 650,00) entro il limite
corrispondente all’importo dei contributi previdenziali complessivi a
carico del datore di lavoro;
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità
(limitatamente all’incentivo di natura economica pari al 50%
dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo
periodo di diritto all’indennità medesima).
ESONERO CONTRIBUTIVO SUD
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30
aprile 2016, è disposto l'utilizzo delle risorse disponibili per l'estensione
dell'esonero contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato
effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti
nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna…eventualmente rimodulando la durata temporale e l'entità
dell'esonero.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO
Viene reintrodotta, in via strutturale, la detassazione della produttività:
salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a una
imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al
10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi,
i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia
legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con
decreto da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016, nonché le
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Nel DM saranno definite anche le modalità attuative della
detassazione.
Nb: rispetto alla precedente normativa il beneficio è circoscritto ai premi di risultato e
non più, genericamente, agli emolumenti legati alla produttività (straordinari, lavoro a
turni, monetizzazione permessi).
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO
Le somme legate alla produttività devono essere erogate in
esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 151/2015 i benefici contributivi
o fiscali connessi con la stipula di contratti collettivi aziendali
o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti
siano depositati presso DTL.
Il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato
ai fini del riconoscimento del premio.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO
La detassazione è applicabile:
- solo per il settore privato;
- con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente
di importo non superiore, nell'anno precedente quello di
percezione delle somme detassate, ad euro 50.000.
DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO
L’importo massimo detassabile è aumentato fino ad un
importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che
coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione
del lavoro, con le modalità da definirsi con DM.
DETASSAZIONE PREMI SOCIALI
Nel caso in cui, in sostituzione delle somme legate alla
produttività, per scelta del lavoratore siano erogate
somme e valori (benefit), le stesse non concorrono, nel
rispetto dei € 2.000 lordi, a formare il reddito di lavoro
dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del
10%.
ONERI UTILITÀ SOCIALE
Viene riscritta la lett. f), c.1, dell’art. 51 TUIR relativa ai c.d. oneri di
utilità sociale. In particolare il nuovo testo prevede la non concorrenza
dal reddito imponibile dell’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti
dal datore di lavoro volontariamente, ovvero in conformità a
disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale,
offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai
familiari indicati nell’art. 12 per le finalità indicate dall’art. 100 TUIR
(educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto).
SERVIZI DI EDUCAZIONE
Viene modificata anche la lett. f-bis), c.1, dell’art. 51 TUIR, estesa ora
alle somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla
generalità dei dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione e
istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di
mensa ad essi connessi, ludoteche, centri estivi e invernali, borse di
studio.
ONERI UTILITÀ SOCIALE
E SERVIZI EDUCAZIONE
Infine, è stato aggiunto il comma 3 bis, sempre dell’art. 51 TUIR, in base al
quale l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore
di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato
cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
AZZERAMENTO FINANZIAMENTO
DECONTRIBUZIONE
Il fondo per lo sgravio contributivo – parziale decontribuzione dei
premi di risultato (25% contributi a carico datore di lavoro ed intera
contribuzione del lavoratore) è stato azzerato per l’anno 2016.
In pratica si rende inapplicabile nel 2016 tale agevolazione, anche per
premi di produttività erogati nell’anno 2015.
IRAP
A decorrere dal 2016 è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i
settori dell'agricoltura e della pesca (non più soggetti passivi).
Con pari decorrenza, il costo dei lavoratori stagionali è deducibile nel limite
del 70%; tale deducibilità si calcola per ogni lavoratore stagionale impiegato
per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo
contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a
partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
Nb: Ad oggi i dubbi riguardano i 120 giorni, che si ritengono essere il cumulo dei due periodi
d’imposta.
L’IMPOSTA IMMOBILIARE
SEMPLICE (IM.I.S.)
Le agevolazioni previste per le imprese nel
periodo d’imposta 2016
dalla L.P. n. 21/2015
LE NUOVE AGEVOLAZIONI
DIRETTE
LE ALIQUOTE:
• Per tutti i fabbricati di tipo produttivo (tranne la categoria D5
– Banche ed Assicurazioni, 0,895%) E’ CONFERMATA
ANCHE PER IL 2016 L’ALIQUOTA AGEVOLATA
STANDARD DELLO 0,79%
• Per i fabbricati delle categorie A10 (studi professionali), C1
(negozi), C3 (laboratori artigianali) e D2 (alberghi e pensioni)
E’ PREVISTA L’ALIQUOTA AGEVOLATA STANDARD
DELLO 0,55%
• Per i fabbricati strumentali all’attività agricola E’
CONFERMATA L’ALIQUOTA STANDARD DELLO 0,1%.
Inoltre è prevista una deduzione della rendita catastale di €
1.500,00= (nel 2015 € 1.000,00=)
• Si tratta di aliquote agevolate in senso oggettivo e non
soggettivo (non è cioè rilevante chi sia il proprietario).
L’ESENZIONE PER LE SOCIETA’
COOPERATIVE SOCIALI E LE ONLUS
Per il 2016 è prevista l’esenzione per:
• I fabbricati posseduti da Società Cooperative “sociali” iscritte
nello specifico albo provinciale, limitatamente ai fabbricati nei
quali si svolgano attività (anche con modalità commerciali) di
assistenza, sanità, educazione, didattica, cultura ecc.
• I fabbricati con i medesimi requisiti posseduti dalle ONLUS, a
condizione che tali soggetti abbiano stipulato Convenzioni
con la Provincia, i Comuni, le Comuni o l’Azienda sanitaria
per lo svolgimento delle attività medesime.
• Entrambe le esenzioni devono rispettare i limiti previsti dalla
normativa europea in materia di aiuti di Stato “de minimis”
(cioè € 200.000,00= complessivi nel triennio, compreso
l’importo dell’esenzione IMIS).
LE NUOVE AGEVOLAZIONI
INDIRETTE
La L.P. n. 21/2015 e la L. n. 208/2015 prevedono inoltre in favore
delle Imprese:
•
•
•
La possibilità entro il 16 giugno 2016 di presentare domanda al
catasto per la revisione della rendita dei fabbricati gruppi D in
modo da togliere dalla rendita stessa la componente del valore c.d.
“imbullonati” (macchinari, attrezzature ecc. funzionali all’attività).
La nuova rendita ha validità dall’1.1.2016.
La possibilità entro il 31 dicembre 2016 di presentare domanda per
l’eventuale spostamento del fabbricato dalla categoria catastale D1
alla categoria C3 (se ne ricorrono i presupposti catastali). La nuova
rendita ha validità dall’1.1.2016.
Per i fabbricati D8 destinati ad impianti di risalita, anche nel 2016 i
Comuni potranno decidere l’esenzione o un’aliquota agevolata
(scelta autonoma di ogni singolo Comune).
LE ALTRE NOVITA’ IMIS
Sempre in base alla L.P. n. 21/2015 si segnalano:
• L’esenzione per le abitazioni principali, pertinenze e
fattispecie assimilate, tranne i fabbricati di lusso
(categorie catastali A1, A8 ed A9).
• La possibilità per i Comuni di prevedere (con scelta
autonoma) un’aliquota agevolata per i fabbricati
abitativi locati a canone concordato (L. n. 431/1998).
• L’aliquota agevolata massima dello 0,2% per i fabbricati
destinati a “scuole paritarie”.
• L’esenzione per le aree edificabili derivanti da
demolizione di edifici particolari fino alla ricostruzione.
LE AREE EDIFICABILI
La L.P. n. 21/2015 prevede per le aree edificabili:
• Il rimborso D’UFFICIO di 10 anni di IMIS per le aree
edificabili soggette ad espropriazione per pubblica utilità se
negli stessi 10 anni l’esproprio non viene effettuato.
• Il rimborso D’UFFICIO dell’IMIS versata se un’area
edificabile soggetta ad espropriazione per pubblica utilità
viene declassata a “non edificabile” con successivo PRG.
• Il rimborso dell’IMIS SU RICHIESTA per qualsiasi area che
il PRG definitivo declassi a “non edificabile”, partendo o dalla
data di richiesta di declassamento del proprietario, o dalla
prima adozione del PRG che poi declassa l’area.
GLI ADEMPIMENTI
DEI CONTRIBUENTI
Fermo restando che nell’IMIS NON ESISTE ALCUN
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE, si segnala che:
• L’esenzione prevista per le Cooperative Sociali e per le
ONLUS deve essere richiesta con comunicazione entro il
31.12.2016 (efficacia retroattiva per tutto il 2016). SE LA
DOMANDA NON VIENE PRESENTATA L’ESENZIONE
NON SPETTA. La modulistica standard verrà fornita ai
Comuni.
• La richiesta al Catasto di revisione della rendita per gli
“imbullonati” va presentata entro il 15 giugno 2016. Se
presentata oltre tale data, non ha efficacia retroattiva
dall’1.1.2016. La modulistica è quella catastale.
RIFERIMENTI OPERATIVI ED
INFORMATIVI
Si ricorda che:
• Nel 2016 i Comuni NON invieranno il modello di
versamento precompilato per i fabbricati dei gruppi
catastali D, vista la possibilità per i proprietari di
chiedere la modifica della rendita entro il 15 giugno
2016.
• La Provincia mette a disposizione la Guida Operativa
IMIS per l’interpretazione e l’applicazione di tutte le
fattispecie dell’imposta. Il documento è pubblicato sul
sito www.autonomielocali.provincia.tn.it al link Tributi
e tariffe->IMIS, ed aggiornato periodicamente.
RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN DEROGA
È incrementato di 250 milioni di euro il finanziamento del Fondo sociale
per l’occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga.
Vengono dettate disposizioni per la concessione e la proroga per il 2016 del
trattamento di integrazione salariale in deroga e del trattamento di
mobilità in deroga.
In particolare il trattamento di integrazione salariale in deroga alla
normativa vigente può essere concesso o prorogato, nel periodo 1°
gennaio – 31 dicembre 2016, per un periodo NON superiore a tre mesi.
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
IN TRENTINO
Tenuto conto della costituzione del Fondo di solidarietà territoriale ed in
conformità al decreto ministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, nel limite delle
risorse statali che residuano dagli anni 2013-2015 e quelle stanziate per
l’anno 2016, sono finanziati interventi per la sola cassa integrazione guadagni
in deroga (NO mobilità in deroga), per un periodo non superiore a 3 mesi.
Le autorizzazioni possono essere concesse anche per periodi distinti, di
almeno un mese.
Ambito di applicazione: dipendenti di imprese che appartengono a settori
coperti dai fondi di solidarietà, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla
data di operatività dei fondi medesimi; dipendenti di imprese non soggette
alla disciplina in materia di cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà;
oppure dipendenti di imprese soggette alla precedente disciplina in casi di
eccezionalità della situazione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali (in
presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività).
Il fondo territoriale intersettoriale di
solidarietà (art. 40, D.lgs 148/2015)
LA DELEGA
Le province di Trento e Bolzano hanno ricevuto nel 2009
la delega a gestire le indennità di disoccupazione, mobilità
e cassa integrazione, con la possibilità di disciplinare i
requisiti di accesso.
I vincoli sono:
- interventi solo migliorativi
- nessun onere finanziario a carico dello Stato
- nessuna contribuzione figurativa aggiuntiva
Gli interventi sono coordinati con quelli statali attraverso
un accordo con il Ministero del Lavoro e la
collaborazione con l’INPS.
L’ATTUAZIONE DELLA DELEGA
La Provincia di Trento ha dato attuazione alla delega
secondo un preciso impianto di ammortizzatori sociali
basato su 4 linee di intervento principali:
1) il reddito di attivazione, per i disoccupati;
2) il reddito di continuità, per i lavoratori sospesi;
3) il reddito di qualificazione, per aiutare i giovani
lavoratori ad ottenere un titolo di studio;
4) il reddito di garanzia, per le famiglie povere.
IL REDDITO DI CONTINUITA’
Il reddito di continuità è destinato a tutelare i
lavoratori sospesi dal lavoro per motivi non
imputabili al datore di lavoro.
L’art. 40 del d. lgs 148/2015 aggiunge la
possibilità di costituire un:
FONDO TERRITORIALE
INTERSETTORIALE DELLE PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO
IL FONDO TERRITORIALE
PERCHE’ UN FONDO TERRITORIALE INTERSETTORIALE
 valorizza la solidarietà del tessuto locale sull’esperienza dei fondi territoriali
sanitari e previdenziali;
 è rivolto ai datori di lavoro, fuori CIG, che occupano almeno il 75 per cento
dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province
di Trento e Bolzano (in forza al 1 gennaio di ogni anno, con validità per tutto
l’anno);
 può riguardare anche i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti;
 può essere integrato dalla Provincia Autonoma con risorse proprie;
 è consentita l’entrata e l’uscita da/verso i fondi di solidarietà bilaterali.
IL FONDO TERRITORIALE PROVINCIALE
Il 21 dicembre 2015, il Fondo è diventato realtà, attraverso la firma di un
Accordo istitutivo, apposta dai rappresentanti provinciali delle associazioni
datoriali e dei lavoratori:
CONFINDUSTRIA TRENTO
CONFCOMMERCIO
CONFESERCENTI DEL TRENTINO
ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
CONFPROFESSIONI
CGIL, CISL e UIL TRENTINO
Non ha aderito Associazione Artigiani
FONDO TERRITORIALE: finanziamento
cessione dello 0,45% dello stipendio del lavoratore, di cui:
•
•
- 2/3 dell’importo totale a carico del datore di lavoro, ma la legge di stabilità provinciale
prevede però una detrazione IRAP del 50%.
1/3 a carico del lavoratore.
E’ prevista una raccolta complessiva di circa 4-5 milioni all’anno.
•
•
•
Contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla
sospensione/riduzione dell’orario di lavoro;
Contributo straordinario per le tutele integrative di durata e importo (Naspi) connesse
alla perdita del posto di lavoro: da definire con successivo accordo
Contributo straordinario per agevolare l’esodo dei lavoratori prossimi alla pensione (5
anni): pari agli assegni ed ai contributi correlati
FONDO TERRITORIALE: finanziamento PAT
La legge di stabilità provinciale per il 2016 - L.P. 30 dicembre 2015, n. 21 ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento possa sostenere il Fondo di
solidarietà territoriale intersettoriale in funzione dell’erogazione ai lavoratori
delle prestazioni previste:
2 milioni di euro sul bilancio 2016,
Detrazione IRAP del 50% gli oneri contributivi a carico delle aziende
aderenti (art. 1, commi 13 e 14 LP 21/2015).
FONDO TERRITORIALE: beneficiari
Il Fondo riguarda potenzialmente circa 50.000 lavoratori dipendenti, per lo
più appartenenti ad imprese di piccole dimensioni escluse dall’ambito di
applicazione della cig (anche quelle che impiegano tra 1 e 5 dipendenti, che
altrimenti sarebbero “scoperti”).
Beneficiari: occupati in imprese escluse dall’ambito di applicazione della
cig, inclusi apprendisti professionalizzanti;
con un’anzianità aziendale effettiva presso l’unità produttiva per la
quale
è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni alla data della domanda di
concessione del trattamento (in caso di passaggio diretto
per cessione
dell’appalto, si fa riferimento alla prestazione in
esecuzione dell’appalto)
Esclusi: dirigenti,i dipendenti pubblici, lavoratori a domicilio e le altre
figure professionali escluse dalla normativa statale.
FONDO TERRITORIALE: assegno ordinario
Natura: sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in
materia di integrazione salariale, escluse le intemperie stagionali
durata: fino 13 settimane per ogni richiesta e fino a 26 settimane/6 mesi nel
biennio mobile; Per ogni unità produttiva fino a 24 mesi nel quinquennio
mobile.
misura: come l’integrazione salariale, compresi contributi; sospensione in
caso di lavoro autonomo o subordinato
procedura: informazione e consultazioni sindacali come CIGO, anche presso
ente bilaterale; domanda all’INPS di Trento tra i 30 gg prima e i 15 gg
dopo l’inizio della sospensione; verifica utilizzo prioritario ferie e
strumenti di flessibilità
erogazione: da parte del datore di lavoro che si rivale sul Fondo, salvi i casi
di pagamento diretto
contribuzione addizionale: 4% delle retribuzioni perse per le prime 13
settimane nel biennio, poi 8%.
FONDO TERRITORIALE: tutele integrative
Natura: tutela integrativa di durata e importo (Naspi)
connesse alla perdita del posto di lavoro
Beneficiari: lavoratori stagionali e lavoratori che
raggiungono i requisiti per il pensionamento di
vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni
Misura e durata: da definirsi con accordo successivo
ispirandosi alla NASpI
Contributo straordinario : da definire con successivo
accordo
FONDO TERRITORIALE: assegni straordinari
Natura: assegni straordinari per processi di agevolazione all’esodo per i
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
Beneficiari: lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici nei
successivi 5 anni
durata: fino alla maturazione dei requisiti minimi per la pensione, max 60 mesi
misura: importo netto del trattamento pensionistico spettante al momento del
pensionamento oltre alle ritenute di legge ed ai contributi previdenziali, ridotto in
caso di prestazioni pubbliche di sostegno al reddito. La contribuzione correlata è
utile per il diritto alla pensione
procedura: rinuncia al preavviso, accordo con le rappresentanze sindacali o, in
mancanza territoriali
erogazione: da parte del Fondo
contribuzione straordinario: pari agli assegni ed ai contributi correlati
FONDO: contributi finanziari programmi formativi
Natura: contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con i fondi nazionali e europei
Beneficiari: imprese e lavoratori
riorganizzazione aziendale
coinvolti
in
processi
di
misura: non superiore alla retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotta dall’ev
concorso di altri fondi prov, nazionali e europei
erogazione: da parte del Fondo
FONDO TERRITORIALE: vincoli di bilancio
• OBBLIGO DI BILANCIO IN PAREGGIO, BILANCIO TECNICO A 8
ANNI, EROGAZIONI NEL LIMITE DELLA PROVVISTA
• 70/80% del fondo destinato agli assegni ordinari per lavoratori
sospesi
• 20/30% del fondo destinato alle tutele integrative (NASpI) per
stagionali e anziani vicini alla pensione
• per 2016 e 2017: può erogare fino a 10 volte il contributo ordinario
versato dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni
già erogate, poi a decrescere fino a 4 volte dal 2022
IL FONDO TERRITORIALE PROVINCIALE
Il Fondo è istituito presso la sede provinciale INPS di Trento, ma
sono esclusivamente le parti economico-sociali firmatarie a gestire
le prestazioni erogate, attraverso un COMITATO DI GESTIONE, i
cui membri rimangono in carica per 4 anni e la cui nomina non può
avvenire per più di due volte consecutive.
Il COMITATO si compone di:
-6 esperti designati dai sindacati firmatari dell’accordo;
-6 esperti designati dalle organizzazioni economiche stipulanti;
-2 dirigenti (1 del MLPS e 1 MEF);
-2 dirigenti PAT
Partecipa il direttore Generale INPS o suo delegato (con voto consultivo) e il
collegio sindacale dell’INPS.
Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza
di disponibilità.
IL FONDO TERRITORIALE PROVINCIALE
I PASSI ANCORA DA COMPIERE
1.Recepimento dell’accordo ed istituzione del Fondo con
D.M. Lavoro e MEF, di concerto con le Province, da
adottare entro 90 gg dall’accordo collettivo
2. Nomina degli organi ed avvio del Fondo presso l’INPS.
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DI TIPO B
L’art. 46 del D.lgs. 148/2015 prevede, a decorrere dal 1/7/2016,
l’abrogazione delle disposizioni che disciplinano i contratti di solidarietà
difensivi per aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cigs.
Con la Legge di Stabilità viene stabilito che tali disposizioni trovano
applicazione per l’intera durata stabilita dai contratti collettivi, se stipulati
prima del 15 ottobre 2015 o, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016,
negli altri casi (naturalmente l’accordo deve essere stipulato entro il 30
giugno 2016) – Nota ministero Prot. n. 40/524 del 11.01.2016 .
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Viene stabilito che il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa
effettiva di almeno 90 giorni per la concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale è escluso per eventi oggettivamente
non evitabili in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore
industriale.
LE PRECISAZIONI INPS
SUGLI AMMORTIZZATORI
L’INPS, con circolare n. 197/2015, fornisce le prime indicazioni per
l’applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs. 148/2015, in particolare
relativamente alla CIGO:
- Anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giorni presso l’unità
produttiva (vale anche per i lavoratori con contratto di apprendistato
professionalizzante; da quando?; viene esclusa la verifica per eventi
oggettivamente non evitabili nel settore industriale, anche edile e
lapideo; si potrebbe creare «una discriminazione» in relazione alla
distribuzione di orario di lavoro in quanto si precisa giornate di
effettiva prestazione lavorativa);
- Nozione di unità produttiva (si veda anche msg. 7336/2015)
- Durata massima complessiva (3 diversi limiti temporali da
rispettare!);
LE PRECISAZIONI INPS
SUGLI AMMORTIZZATORI
-
-
Computo degli eventi oggettivamente non evitabili;
Procedimento e presentazione della domanda (neutralizzazione dei
periodi intercorrenti sino alla data di pubblicazione della circolare);
Riduzione contribuzione ordinaria (da settembre 2015);
Emanando decreto sulle causali e relativi indici di valutazione, che
guideranno le sedi nell’azione concessiva della Cigo; si veda circ.
7/2016
Compatibilità Cig e malattia.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
È prorogato l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari
di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL),
riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di
presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse,
valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della
prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande,
fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito
internet.
CONGEDO DI PATERNITÀ
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo
facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla
madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via
sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono prorogati
sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è
aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via
non continuativa.
Provincia autonoma di Trento: interventi per favorire la
permanenza delle donne nel mercato del lavoro
Intervento 15: Dal lavoro a papà. Interventi per favorire il
coinvolgimento dei papà nelle attività di cura
Ridurre lo sbilanciamento del carico di cura che attualmente grava sulla componente
femminile, favorendo un maggiore coinvolgimento dei padri grazie ad un più diffuso utilizzo
del congedo parentale
•
•
•
Contenuto: ai padri di bambini con meno di 13 anni, che richiedono un periodo di
almeno 30 giorni di congedo parentale in alternativa alla madre lavoratrice si concede un
sostegno economico pari al 30% della retribuzione entro il massimale di € 900 per un
massimo di quattro mesi; il sostegno economico è del 40% se la domanda di contributo è
presentata dopo la fruizione di congedo parentale di almeno 180 giorni da parte di
entrambi i genitori
Destinatari: padri occupati alle dipendenze presso datori di lavoro privati, anche in unità
produttive localizzate fuori dalla provincia di Trento. Per coloro che sono occupati presso
unità produttive localizzate fuori dalla provincia di Trento è richiesto il requisito della
residenza in provincia di Trento
la richiesta deve essere presentata ad Agenzia del lavoro prima della fruizione del
congedo oggetto di contributo e deve riguardare almeno 30 giorni continuativi di
congedo
VOUCHER BABYSITTING
È prorogata per il 2016, ed è estesa alle madri lavoratrici autonome o
imprenditrici, la possibilità per la madre lavoratrice dipendente di
richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un
contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o
per i servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici o da soggetti
privati accreditati. L'importo massimo del contributo è pari a € 600
mensili, per una durata massima di sei mesi: a ogni quota mensile di
contributo consegue la riduzione di un mese della durata massima del
congedo parentale.
PART TIME E PENSIONAMENTO
Il datore di lavoro e il dipendente (con rapporto a tempo pieno ed
indeterminato), che matura entro il 31 dicembre 2018 il diritto al
pensionamento di vecchiaia, a condizione di avere conseguito i
requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento
pensionistico, possono concordare la trasformazione del rapporto di
lavoro, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a
carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e con
la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una
somma (NON imponibile) pari alla contribuzione pensionistica che
sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione
lavorativa non effettuata).
L’accordo deve essere comunicato all’INPS ed alla DTL che dovrà
autorizzare la riduzione dell’orario. Le modalità di effettuazione
dell’accordo saranno chiarite con apposito DM da emanarsi entro il 1°
marzo 2016.
Provincia autonoma di Trento
INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE
MEDIANTE MECCANISMI DI
STAFFEETTA
Meccanismi di staffetta sostenuti
Finalità
favorire contemporaneamente l’ingresso dei giovani nel
mercato del lavoro e l’accompagnamento alla pensione dei
lavoratori prossimi al pensionamento, in un’ottica di solidarietà
intergenerazionale e di passaggio di conoscenze ed esperienze
tra generazioni.
Agenzia del lavoro sostiene i seguenti meccanismi di solidarietà tra lavoratori:
staffetta generazionale (riferito a lavoratori senior prossimi al pensionamento e
a giovani neoassunti fino a 35 anni)
contratti di solidarietà espansivi (senza limiti di età)
altri accordi sindacali (senza limiti di età)
Cosa sono
Accordi sindacali*
che prevedono
la
riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori in forza
a fronte di contestuali
nuove assunzioni a tempo indeterminato
* in assenza di RSU/RSA, è sufficiente un accordo tra datore e lavoratore sottoscritto
presso il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento.
Campo di applicazione: escluso solo il pubblico impiego
Ipotesi di utilizzo
accompagnamento
alla pensione
inserimento giovani lavoratori
 conciliazione famiglia – lavoro
 stabilizzazione precari
Sostegno economico per il lavoratore senior
1.
delta contributivo
delta retributivo fino al
50%
2.
85% delta retributivo
massimo 10.000,00 € per tre anni
Vantaggi per il datore di lavoro
mantenimento incentivi all’assunzione
agevolazioni contributive e fiscali (agevolazioni
contributive previste per i cdse, agevolazioni contributive e
fiscali previste per le assunzioni a tempo indeterminato,
agevolazioni contributive e fiscali previste per gli
apprendisti)
passaggio graduale da lavoratori esperti a
lavoratori giovani
Agevolazioni contributive per i cdse
Credito contributivo triennale
15% della retribuzione lorda per i primi 12 mesi
10% della retribuzione lorda per i successivi 12 mesi
5% della retribuzione lorda per gli ultimi 12 mesi
in alternativa
Contribuzione agevolata prevista per gli apprendisti per tre anni*
se assume giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni
NB!
Anche se non apprendisti
*Comunque non oltre il compimento dei 29 anni
Agevolazioni per la staffetta generazionale
Agevolazioni contributive previste per le assunzioni a tempo indeterminato
1. esonero contributivo
(art. 1 commi da 178 a 181 L. n. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016)
Esonero contributivo per le assunzioni del 2016 a tempo indeterminato,
Durata: 24 mesi
Importo: 40% dei contr. prev. a carico dei datori di lavoro nel limite di 3.250 €
2. deducibilità IRAP (art. 11, c. 4 octies, D. Lgs. 446/97)
Agevolazioni per le assunzioni di apprendisti
1. Agevolazioni contributive (1,61% o 11,61% a seconda della dimensione aziendale)
2. Deducibilità IRAP (art. 11 c. 1 lett. a) n. 5, D. Lgs. 446/97)
Agevolazioni IRAP specifiche per la staffetta
2016:
Riduzione di 0,70 punti percentuali dell'aliquota applicata
2017 e 2018: Riduzione di 1,08 punti percentuali dell'aliquota applicata
(art. 1 LP 30/12/2015, n. 21 – Legge di stabilità provinciale 2016)
Saldo occupazionale positivo
L'operazione (riduzione dell'orario di lavoro e nuova
assunzione) deve portare ad un incremento dell'orario
di lavoro di almeno un'ora.
Il saldo occupazionale deve essere garantito per l'intera
durata del sostegno, pena la sua revoca.
Il saldo occupazionale si calcola con riferimento ai soli
lavoratori coinvolti nel meccanismo di staffetta, con
esclusione degli altri lavoratori dell'impresa.
Casi trentini
Staffetta generazionale
n. accordi
n. senior
n. junior
Saldo occ. settimanale
16
27
20
280 ore
Contratti di solidarietà espansivi
n. accordi
n. senior
n. junior
Saldo occ. settimanale
3
10
4
45 ore
Modalità di pagamento
a) versamento diretto all'INPS della contribuzione volontaria e versamento della
differenza retributiva al lavoratore (possibile solo per la staffetta generazionale);
b) versamento diretto al Fondo di previdenza integrativa della contribuzione
volontaria e versamento della differenza retributiva al lavoratore;
c) rimborso al lavoratore dell'importo della contribuzione volontaria versata
all'INPS (non è possibile per i cdse)
d) pagamento di un contributo forfettario al lavoratore
Part time agevolato e staffetta provinciale
Il Documento dell’Agenzia prevede nelle disposizioni generali (pag. 11 "Limiti alla
concessione dei contributi") la non cumulabilità tra le agevolazioni del documento e quelle
previste da norme statali, regionali, provinciali, europee.
Entrambi gli interventi prevedono l'accordo tra datore e lavoratore, quindi le parti potranno
scegliere quale intervento attivare.
DIFFERENZE
-part time agevolato:
il contributo è a carico di fiscalità generale e datore, ma non è previsto l'obbligo di
assunzione;
si fa riferimento alla pensione di vecchiaia;
-intervento 22:
il contributo è a carico della Provincia,
il datore di lavoro beneficia di agevolazioni IRAP (solo per la staffetta)
è obbligatoria l'assunzione,
si fa riferimento indifferentemente alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata.
PART TIME E PENSIONAMENTO
Il lavoratore deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito
anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (per il
periodo 2016-2018, 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi,
per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 20162017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018).
La riduzione dell'orario di lavoro deve essere compresa tra il 40% e il
60% dell’orario di lavoro e deve riguardare un periodo di tempo non
superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in
esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico.
Nb: rispetto alla «staffetta generazionale» non c’è un obbligo specifico di
assunzione in relazione alle ore ridotte.
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI
Sarà in vigore dal 12 marzo 2016:
-
-
-
le dimissioni o la risoluzione consensuale dovrà avvenire
esclusivamente in modalità telematica;
preventiva registrazione sul portale del Ministero del Lavoro e dell’INPS
per ricevere credenziali di accesso;
la registrazione, la conseguente compilazione del modulo di dimissioni e
l’inoltro possono avvenire anche per il tramite dei soggetti abilitati
(patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione);
il modulo prodotto dal sistema deve essere inoltrato all’indirizzo PEC del
datore di lavoro e alla DTL competente;
possibilità, da parte del lavoratore, di successiva revoca (entro 7 giorni
dalla compilazione del modulo telematico) senza la necessità di
giustificare la decisione.
Le collaborazioni
alla luce del D.lgs.
81/2015 e bozza
Collegato Lavoro
Fine del lavoro a progetto, non delle collaborazioni
Lavoro a progetto
Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. da 61 a 69 bis del
D.Lgs. 276/2003 e continuano ad applicarsi esclusivamente per
la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in
vigore del decreto (25.6.2015).
Resta salvo l’art. 409 c.p.c. (collaborazione coordinata e
continuativa)
Collaborazioni organizzate dal committente
A far data dal 1^ gennaio 2016, si applica la disciplina del
rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di
collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative (non più prevista la
ripetitività) e le cui modalità̀ di esecuzione sono organizzate
dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro.
Nb: possibilità di certificare l’assenza dei requisiti di eteroorganizzazione.
Collaborazioni organizzate dal committente
La disciplina del rapporto di lavoro subordinato NON si applica:
a)
alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali
prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione di particolari esigenze produttive
del settore;
b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali
per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c) alle attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle società;
d) alle collaborazioni rese ai fini istituzionali prestate in favore di
associazioni e società sportive dilettantistiche
Collaborazioni organizzate dal committente
Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di
lavoro flessibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la
disposizione del comma 1 NON trova applicazione nei confronti delle
medesime.
Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al
comma 1.
Collaborazioni genuine
Bozza collegato Lavoro a modifica dell’art. 409 cpc
Le collaborazione che si concretano in una prestazione di opera
continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche
se non a carattere subordinato.
La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto
delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo
dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la
propria attività lavorativa.
Stabilizzazione collaboratori e titolari di p.ta IVA
A decorrere dal 1^ gennaio 2016 i datori di lavoro che procedano ad
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti già
parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, e soggetti già titolari di p.ta IVA con cui abbiano intrattenuto
rapporti di lavoro autonomo, godono dell’estinzione degli illeciti
amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione
del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di
accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.
Stabilizzazione collaboratori e titolari di p.ta IVA
Le condizioni per poter accedere all’estinzione degli illeciti:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono atti di
conciliazione, con riferimento a tutte le pretese riguardanti la
qualificazione dei pregressi rapporti di lavoro, in sede «protetta» o
davanti alle commissioni di certificazione;
b) i datori di lavoro non possono recedere dal rapporto di lavoro nei
12 mesi successivi all’assunzione, fatto salvo che per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo.
Il lavoro agile
(o smart
«working»)
Definizione
Consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le
seguenti modalità:
-
-
esecuzione della prestazione lavorativa svolta SOLO in parte
all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo
derivanti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva;
possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici (del datore o di
proprietà del lavoratore) per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
assenza di una postazione fissa per i periodi di lavoro svolti fuori dai
locali aziendali.
La legge promuove le forme flessibili del lavoro agile allo scopo di
incrementare la produttività del lavoro ed agevolare la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
Condizioni
-
-
Accordo scritto fra le parti, per la definizione delle modalità di
esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali;
Diritto del lavoratore a ricevere un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei
confronti degli altri lavoratori subordinati;
Potere di controllo della prestazione resa in modalità agile nei limiti
indicati dall’accordo individuale;
Protezione dei dati, garanzia di tutela della salute e della sicurezza
del lavoratore;
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA di qualsiasi livello può integrare la
disciplina legale allo scopo di agevolare i lavoratori e le imprese che
intendono svolgere le prestazioni lavorative in modalità di LAVORO
AGILE.
Incentivi
Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti
dalla vigente normativa in relazione agli incrementi di
produttività ed efficienza del lavoro, ferme restando le
risorse stanziate dalla Legge di Stabilità, spettano anche
sulle quote di retribuzioni pagate come controprestazione
dell’attività in modalità di lavoro agile (comprese le quote di
retribuzione oraria).