La legge di Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro
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La legge di Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro
La legge di Stabilità 2016: le novità in materia di lavoro LEGGE DI STABILITA’ 2016 A seguito della pubblicazione nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70, è in vigore dal 1° gennaio la Legge di Stabilità 2016. Si compone di un solo articolo e ben 999 commi. L. 28 dicembre 2015, n. 208 ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE 2016 Per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, al fine di promuovere forme stabili di occupazione, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo pari a €3.250 su base annua. Il periodo massimo della riduzione contributiva è pari a 24 mesi. Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro privati. L’esonero non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione (di cui al D.lgs. 165/2001. ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE 2016 L’esonero non spetta nei seguenti casi: • lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; • lavoratori per i quali il beneficio 2016, ovvero quello 2015, sia già stato fruito in relazione a precedente assunzione dello stesso datore di lavoro; • lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2539 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo steso soggetto hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti il 1° gennaio 2016; ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE 2016 L’esonero non spetta nei seguenti casi: • • lavoratori con contratto di apprendistato; contratti di lavoro domestico. Per il settore agricolo l’esonero ha una disciplina particolare, prevista dal comma 179, caratterizzata da uno stanziamento di risorse massimo, raggiunto il quale non vengono prese in considerazione nuove domande. ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE 2016 In caso di cambi appalto, con subentro e riassunzione di lavoratori impiegati nell’appalto per i quali i precedenti datori di lavoro fruivano dell’esonero, anche il nuovo datore di lavoro manterrà il diritto al beneficio per il periodo residuo, tenuto conto del precedente rapporto di lavoro. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. I CHIARIMENTI DELL’INPS L’Inps, con le circolari n. 178/2015 e n. 17/2015, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’esonero triennale, previsto dalla L. n.190/14 per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015. In linea generale le istruzioni sono compatibili con il nuovo esonero. I CHIARIMENTI DELL’INPS Non sono oggetto di esenzione i seguenti contributi: • premi Inail (circ. n.17/15); • Tfr devoluto al fondo di Tesoreria (circ. n.17/15); • contributo ai c.d. Fondi di solidarietà residuale ex L. n.92/12 (circ. n.17/15); • contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.; • il contributo pari allo 0,30% destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria. È esonerabile invece lo 0,50% quale contributo sul Tfr del dipendente. I CHIARIMENTI DELL’INPS Condizioni per il riconoscimento. Casi particolari. • L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo; • Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima; • Anche laddove il precedente rapporto di lavoro - intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione - sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell’esonero; I CHIARIMENTI DELL’INPS Condizioni per il riconoscimento. Casi particolari. • L’incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi regolate dalla contrattazione collettiva (dal 2016 diposizione specifica!); • nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art.1406 cod.civ. e di trasferimento d’azienda ex art.2112 cod.civ. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto. Circ. INPS 17/2015 Condizioni per il diritto all’esonero Si ritiene che l’esonero contributivo NON è da considerarsi «aiuto di stato» secondo la disciplina comunitaria, in quanto è una misura generalizzata che non determina un vantaggio a favore di alcune imprese, settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Per cui non trova applicazione il regime «de minimis» e, pertanto, l’assunzione non deve rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (calcolo ULA). Circ. INPS 17/2015 Condizioni per il diritto all’esonero Il diritto alla fruizione dell’esonero risulta subordinato al rispetto: dei principi stabiliti dalla Legge n. 92/2012 (ora, per effetto dell’abrogazione, si veda art. 31 D.Lgs. 150/2015; delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 296/2006). Circ. INPS 17/2015 Condizioni per il diritto all’esonero L’esonero NON spetta se: a) l’assunzione VIOLA il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine (anche nel caso di utilizzo della somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato); Circ. INPS 17/2015 Condizioni per il diritto all’esonero L’esonero NON spetta se: b) il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali (nella medesima unità produttiva); Circ. INPS 17/2015 Condizioni per il diritto all’esonero L’esonero NON spetta se: c) l’assunzione (o la somministrazione in capo all’utilizzatore) riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento; Circ. INPS 17/2015 Condizioni per il diritto all’esonero L’esonero NON spetta se: d) l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria (Unilav, Unisomm) inerente l’assunzione risulta effettuata oltre i termini di legge. In tal caso la perdita dell’esonero riguarda il periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria. Circ. INPS 17/2015 Condizioni per il diritto all’esonero L’obiettivo che l’esonero contributivo persegue è quello di «promuovere forme di occupazione stabile». In tale prospettiva la specifica regolamentazione della legge di stabilità reca disposizioni speciali che prevalgono sui principi generali dell’art. 4 della Legge n. 92/2012, con specifico riferimento alle condizioni previste dalla lett. a); ora art. 31, c. 1, lett. a), D.lgs. 150/2015. Di conseguenza le assunzioni a tempo indeterminato, a prescindere che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o contratto collettivo, fruiscono dell’agevolazione contributiva. Circ. INPS 17/2015 Condizioni per il diritto all’esonero L’esonero SPETTA se: a) l’assunzione avviene in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 24 D.lgs. 81/2015 (lavoratore che ha avuto uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivo superiore a 6 mesi); b) il rapporto di lavoro a tempo determinato, a prescindere dalla sua durata, viene trasformato a tempo indeterminato; c) in qualità di acquirente o affittuario, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, c. 6, della Legge 428/90, entro un anno dalla data del trasferimento d’azienda, vengano assunti a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alle sue dipendenze. Circ. INPS 178/2015 Condizioni per il diritto all’esonero In caso di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione del contributo addizionale (1,40%). Circ. INPS 17/2015 Condizioni per il diritto all’esonero Art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 296/2006 L’esonero spetta in caso di : a) regolarità degli obblighi di contribuzione ed assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (DURC); b) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali (nonché territoriali ed aziendali) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale; Circ. INPS 17/2015 Condizioni per il diritto all’esonero L’esonero NON spetta se: a) il lavoratore ha avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità, con lo STESSO datore di lavoro che assume. Viceversa, in caso di nuovo rapporto di lavoro con un soggetto terzo, il beneficio spetta nel momento in cui l’assunzione rispetta tutti i requisiti prevista dalla normativa (tra cui l’assenza, nei 6 mesi precedenti, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato). Circ. INPS 17/2015 Compatibilità con altri incentivi L’esonero NON è cumulabile con: - l’assunzione di soggetti con più di 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi; - l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi ed appartenenti a particolari aree. Circ. INPS 17/2015 Compatibilità con altri incentivi L’esonero è cumulabile con: - il contributo concesso dalle Regioni per l’assunzione di soggetti disabili (art. 13, Legge 68/99); - l’incentivo, pari ad € 5.000, per l’assunzione di giovani genitori (DM 19 novembre 2010); - l’incentivo per l’assunzione di lavoratori che beneficiano dell’indennità Aspi (50% dell’indennità spettante al lavoratore); - l’incentivo inerente il «Programma Garanzia Giovani»; - l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (limitatamente agli operai). Circ. INPS 17/2015 Compatibilità con altri incentivi L’esonero è cumulabile con: - l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età (art. 1 D.L. 76/2013, pari ad 1/3 della retribuzione imponibile entro il limite legale di € 650,00) entro il limite corrispondente all’importo dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro; - l’incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità (limitatamente all’incentivo di natura economica pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto all’indennità medesima). ESONERO CONTRIBUTIVO SUD Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 aprile 2016, è disposto l'utilizzo delle risorse disponibili per l'estensione dell'esonero contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna…eventualmente rimodulando la durata temporale e l'entità dell'esonero. DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO Viene reintrodotta, in via strutturale, la detassazione della produttività: salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti a una imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Nel DM saranno definite anche le modalità attuative della detassazione. Nb: rispetto alla precedente normativa il beneficio è circoscritto ai premi di risultato e non più, genericamente, agli emolumenti legati alla produttività (straordinari, lavoro a turni, monetizzazione permessi). DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO Le somme legate alla produttività devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 151/2015 i benefici contributivi o fiscali connessi con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati presso DTL. Il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini del riconoscimento del premio. DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO La detassazione è applicabile: - solo per il settore privato; - con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme detassate, ad euro 50.000. DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO L’importo massimo detassabile è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità da definirsi con DM. DETASSAZIONE PREMI SOCIALI Nel caso in cui, in sostituzione delle somme legate alla produttività, per scelta del lavoratore siano erogate somme e valori (benefit), le stesse non concorrono, nel rispetto dei € 2.000 lordi, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%. ONERI UTILITÀ SOCIALE Viene riscritta la lett. f), c.1, dell’art. 51 TUIR relativa ai c.d. oneri di utilità sociale. In particolare il nuovo testo prevede la non concorrenza dal reddito imponibile dell’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente, ovvero in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’art. 12 per le finalità indicate dall’art. 100 TUIR (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto). SERVIZI DI EDUCAZIONE Viene modificata anche la lett. f-bis), c.1, dell’art. 51 TUIR, estesa ora alle somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, ludoteche, centri estivi e invernali, borse di studio. ONERI UTILITÀ SOCIALE E SERVIZI EDUCAZIONE Infine, è stato aggiunto il comma 3 bis, sempre dell’art. 51 TUIR, in base al quale l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. AZZERAMENTO FINANZIAMENTO DECONTRIBUZIONE Il fondo per lo sgravio contributivo – parziale decontribuzione dei premi di risultato (25% contributi a carico datore di lavoro ed intera contribuzione del lavoratore) è stato azzerato per l’anno 2016. In pratica si rende inapplicabile nel 2016 tale agevolazione, anche per premi di produttività erogati nell’anno 2015. IRAP A decorrere dal 2016 è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca (non più soggetti passivi). Con pari decorrenza, il costo dei lavoratori stagionali è deducibile nel limite del 70%; tale deducibilità si calcola per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. Nb: Ad oggi i dubbi riguardano i 120 giorni, che si ritengono essere il cumulo dei due periodi d’imposta. L’IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) Le agevolazioni previste per le imprese nel periodo d’imposta 2016 dalla L.P. n. 21/2015 LE NUOVE AGEVOLAZIONI DIRETTE LE ALIQUOTE: • Per tutti i fabbricati di tipo produttivo (tranne la categoria D5 – Banche ed Assicurazioni, 0,895%) E’ CONFERMATA ANCHE PER IL 2016 L’ALIQUOTA AGEVOLATA STANDARD DELLO 0,79% • Per i fabbricati delle categorie A10 (studi professionali), C1 (negozi), C3 (laboratori artigianali) e D2 (alberghi e pensioni) E’ PREVISTA L’ALIQUOTA AGEVOLATA STANDARD DELLO 0,55% • Per i fabbricati strumentali all’attività agricola E’ CONFERMATA L’ALIQUOTA STANDARD DELLO 0,1%. Inoltre è prevista una deduzione della rendita catastale di € 1.500,00= (nel 2015 € 1.000,00=) • Si tratta di aliquote agevolate in senso oggettivo e non soggettivo (non è cioè rilevante chi sia il proprietario). L’ESENZIONE PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE SOCIALI E LE ONLUS Per il 2016 è prevista l’esenzione per: • I fabbricati posseduti da Società Cooperative “sociali” iscritte nello specifico albo provinciale, limitatamente ai fabbricati nei quali si svolgano attività (anche con modalità commerciali) di assistenza, sanità, educazione, didattica, cultura ecc. • I fabbricati con i medesimi requisiti posseduti dalle ONLUS, a condizione che tali soggetti abbiano stipulato Convenzioni con la Provincia, i Comuni, le Comuni o l’Azienda sanitaria per lo svolgimento delle attività medesime. • Entrambe le esenzioni devono rispettare i limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato “de minimis” (cioè € 200.000,00= complessivi nel triennio, compreso l’importo dell’esenzione IMIS). LE NUOVE AGEVOLAZIONI INDIRETTE La L.P. n. 21/2015 e la L. n. 208/2015 prevedono inoltre in favore delle Imprese: • • • La possibilità entro il 16 giugno 2016 di presentare domanda al catasto per la revisione della rendita dei fabbricati gruppi D in modo da togliere dalla rendita stessa la componente del valore c.d. “imbullonati” (macchinari, attrezzature ecc. funzionali all’attività). La nuova rendita ha validità dall’1.1.2016. La possibilità entro il 31 dicembre 2016 di presentare domanda per l’eventuale spostamento del fabbricato dalla categoria catastale D1 alla categoria C3 (se ne ricorrono i presupposti catastali). La nuova rendita ha validità dall’1.1.2016. Per i fabbricati D8 destinati ad impianti di risalita, anche nel 2016 i Comuni potranno decidere l’esenzione o un’aliquota agevolata (scelta autonoma di ogni singolo Comune). LE ALTRE NOVITA’ IMIS Sempre in base alla L.P. n. 21/2015 si segnalano: • L’esenzione per le abitazioni principali, pertinenze e fattispecie assimilate, tranne i fabbricati di lusso (categorie catastali A1, A8 ed A9). • La possibilità per i Comuni di prevedere (con scelta autonoma) un’aliquota agevolata per i fabbricati abitativi locati a canone concordato (L. n. 431/1998). • L’aliquota agevolata massima dello 0,2% per i fabbricati destinati a “scuole paritarie”. • L’esenzione per le aree edificabili derivanti da demolizione di edifici particolari fino alla ricostruzione. LE AREE EDIFICABILI La L.P. n. 21/2015 prevede per le aree edificabili: • Il rimborso D’UFFICIO di 10 anni di IMIS per le aree edificabili soggette ad espropriazione per pubblica utilità se negli stessi 10 anni l’esproprio non viene effettuato. • Il rimborso D’UFFICIO dell’IMIS versata se un’area edificabile soggetta ad espropriazione per pubblica utilità viene declassata a “non edificabile” con successivo PRG. • Il rimborso dell’IMIS SU RICHIESTA per qualsiasi area che il PRG definitivo declassi a “non edificabile”, partendo o dalla data di richiesta di declassamento del proprietario, o dalla prima adozione del PRG che poi declassa l’area. GLI ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI Fermo restando che nell’IMIS NON ESISTE ALCUN OBBLIGO DI DICHIARAZIONE, si segnala che: • L’esenzione prevista per le Cooperative Sociali e per le ONLUS deve essere richiesta con comunicazione entro il 31.12.2016 (efficacia retroattiva per tutto il 2016). SE LA DOMANDA NON VIENE PRESENTATA L’ESENZIONE NON SPETTA. La modulistica standard verrà fornita ai Comuni. • La richiesta al Catasto di revisione della rendita per gli “imbullonati” va presentata entro il 15 giugno 2016. Se presentata oltre tale data, non ha efficacia retroattiva dall’1.1.2016. La modulistica è quella catastale. RIFERIMENTI OPERATIVI ED INFORMATIVI Si ricorda che: • Nel 2016 i Comuni NON invieranno il modello di versamento precompilato per i fabbricati dei gruppi catastali D, vista la possibilità per i proprietari di chiedere la modifica della rendita entro il 15 giugno 2016. • La Provincia mette a disposizione la Guida Operativa IMIS per l’interpretazione e l’applicazione di tutte le fattispecie dell’imposta. Il documento è pubblicato sul sito www.autonomielocali.provincia.tn.it al link Tributi e tariffe->IMIS, ed aggiornato periodicamente. RIFINANZIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA È incrementato di 250 milioni di euro il finanziamento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Vengono dettate disposizioni per la concessione e la proroga per il 2016 del trattamento di integrazione salariale in deroga e del trattamento di mobilità in deroga. In particolare il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016, per un periodo NON superiore a tre mesi. AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN TRENTINO Tenuto conto della costituzione del Fondo di solidarietà territoriale ed in conformità al decreto ministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, nel limite delle risorse statali che residuano dagli anni 2013-2015 e quelle stanziate per l’anno 2016, sono finanziati interventi per la sola cassa integrazione guadagni in deroga (NO mobilità in deroga), per un periodo non superiore a 3 mesi. Le autorizzazioni possono essere concesse anche per periodi distinti, di almeno un mese. Ambito di applicazione: dipendenti di imprese che appartengono a settori coperti dai fondi di solidarietà, per il periodo intercorrente dal 1° gennaio alla data di operatività dei fondi medesimi; dipendenti di imprese non soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà; oppure dipendenti di imprese soggette alla precedente disciplina in casi di eccezionalità della situazione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali (in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività). Il fondo territoriale intersettoriale di solidarietà (art. 40, D.lgs 148/2015) LA DELEGA Le province di Trento e Bolzano hanno ricevuto nel 2009 la delega a gestire le indennità di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione, con la possibilità di disciplinare i requisiti di accesso. I vincoli sono: - interventi solo migliorativi - nessun onere finanziario a carico dello Stato - nessuna contribuzione figurativa aggiuntiva Gli interventi sono coordinati con quelli statali attraverso un accordo con il Ministero del Lavoro e la collaborazione con l’INPS. L’ATTUAZIONE DELLA DELEGA La Provincia di Trento ha dato attuazione alla delega secondo un preciso impianto di ammortizzatori sociali basato su 4 linee di intervento principali: 1) il reddito di attivazione, per i disoccupati; 2) il reddito di continuità, per i lavoratori sospesi; 3) il reddito di qualificazione, per aiutare i giovani lavoratori ad ottenere un titolo di studio; 4) il reddito di garanzia, per le famiglie povere. IL REDDITO DI CONTINUITA’ Il reddito di continuità è destinato a tutelare i lavoratori sospesi dal lavoro per motivi non imputabili al datore di lavoro. L’art. 40 del d. lgs 148/2015 aggiunge la possibilità di costituire un: FONDO TERRITORIALE INTERSETTORIALE DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO IL FONDO TERRITORIALE PERCHE’ UN FONDO TERRITORIALE INTERSETTORIALE valorizza la solidarietà del tessuto locale sull’esperienza dei fondi territoriali sanitari e previdenziali; è rivolto ai datori di lavoro, fuori CIG, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e Bolzano (in forza al 1 gennaio di ogni anno, con validità per tutto l’anno); può riguardare anche i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti; può essere integrato dalla Provincia Autonoma con risorse proprie; è consentita l’entrata e l’uscita da/verso i fondi di solidarietà bilaterali. IL FONDO TERRITORIALE PROVINCIALE Il 21 dicembre 2015, il Fondo è diventato realtà, attraverso la firma di un Accordo istitutivo, apposta dai rappresentanti provinciali delle associazioni datoriali e dei lavoratori: CONFINDUSTRIA TRENTO CONFCOMMERCIO CONFESERCENTI DEL TRENTINO ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE CONFPROFESSIONI CGIL, CISL e UIL TRENTINO Non ha aderito Associazione Artigiani FONDO TERRITORIALE: finanziamento cessione dello 0,45% dello stipendio del lavoratore, di cui: • • - 2/3 dell’importo totale a carico del datore di lavoro, ma la legge di stabilità provinciale prevede però una detrazione IRAP del 50%. 1/3 a carico del lavoratore. E’ prevista una raccolta complessiva di circa 4-5 milioni all’anno. • • • Contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione/riduzione dell’orario di lavoro; Contributo straordinario per le tutele integrative di durata e importo (Naspi) connesse alla perdita del posto di lavoro: da definire con successivo accordo Contributo straordinario per agevolare l’esodo dei lavoratori prossimi alla pensione (5 anni): pari agli assegni ed ai contributi correlati FONDO TERRITORIALE: finanziamento PAT La legge di stabilità provinciale per il 2016 - L.P. 30 dicembre 2015, n. 21 ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento possa sostenere il Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale in funzione dell’erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste: 2 milioni di euro sul bilancio 2016, Detrazione IRAP del 50% gli oneri contributivi a carico delle aziende aderenti (art. 1, commi 13 e 14 LP 21/2015). FONDO TERRITORIALE: beneficiari Il Fondo riguarda potenzialmente circa 50.000 lavoratori dipendenti, per lo più appartenenti ad imprese di piccole dimensioni escluse dall’ambito di applicazione della cig (anche quelle che impiegano tra 1 e 5 dipendenti, che altrimenti sarebbero “scoperti”). Beneficiari: occupati in imprese escluse dall’ambito di applicazione della cig, inclusi apprendisti professionalizzanti; con un’anzianità aziendale effettiva presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni alla data della domanda di concessione del trattamento (in caso di passaggio diretto per cessione dell’appalto, si fa riferimento alla prestazione in esecuzione dell’appalto) Esclusi: dirigenti,i dipendenti pubblici, lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa statale. FONDO TERRITORIALE: assegno ordinario Natura: sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale, escluse le intemperie stagionali durata: fino 13 settimane per ogni richiesta e fino a 26 settimane/6 mesi nel biennio mobile; Per ogni unità produttiva fino a 24 mesi nel quinquennio mobile. misura: come l’integrazione salariale, compresi contributi; sospensione in caso di lavoro autonomo o subordinato procedura: informazione e consultazioni sindacali come CIGO, anche presso ente bilaterale; domanda all’INPS di Trento tra i 30 gg prima e i 15 gg dopo l’inizio della sospensione; verifica utilizzo prioritario ferie e strumenti di flessibilità erogazione: da parte del datore di lavoro che si rivale sul Fondo, salvi i casi di pagamento diretto contribuzione addizionale: 4% delle retribuzioni perse per le prime 13 settimane nel biennio, poi 8%. FONDO TERRITORIALE: tutele integrative Natura: tutela integrativa di durata e importo (Naspi) connesse alla perdita del posto di lavoro Beneficiari: lavoratori stagionali e lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni Misura e durata: da definirsi con accordo successivo ispirandosi alla NASpI Contributo straordinario : da definire con successivo accordo FONDO TERRITORIALE: assegni straordinari Natura: assegni straordinari per processi di agevolazione all’esodo per i lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; Beneficiari: lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici nei successivi 5 anni durata: fino alla maturazione dei requisiti minimi per la pensione, max 60 mesi misura: importo netto del trattamento pensionistico spettante al momento del pensionamento oltre alle ritenute di legge ed ai contributi previdenziali, ridotto in caso di prestazioni pubbliche di sostegno al reddito. La contribuzione correlata è utile per il diritto alla pensione procedura: rinuncia al preavviso, accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza territoriali erogazione: da parte del Fondo contribuzione straordinario: pari agli assegni ed ai contributi correlati FONDO: contributi finanziari programmi formativi Natura: contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con i fondi nazionali e europei Beneficiari: imprese e lavoratori riorganizzazione aziendale coinvolti in processi di misura: non superiore alla retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotta dall’ev concorso di altri fondi prov, nazionali e europei erogazione: da parte del Fondo FONDO TERRITORIALE: vincoli di bilancio • OBBLIGO DI BILANCIO IN PAREGGIO, BILANCIO TECNICO A 8 ANNI, EROGAZIONI NEL LIMITE DELLA PROVVISTA • 70/80% del fondo destinato agli assegni ordinari per lavoratori sospesi • 20/30% del fondo destinato alle tutele integrative (NASpI) per stagionali e anziani vicini alla pensione • per 2016 e 2017: può erogare fino a 10 volte il contributo ordinario versato dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già erogate, poi a decrescere fino a 4 volte dal 2022 IL FONDO TERRITORIALE PROVINCIALE Il Fondo è istituito presso la sede provinciale INPS di Trento, ma sono esclusivamente le parti economico-sociali firmatarie a gestire le prestazioni erogate, attraverso un COMITATO DI GESTIONE, i cui membri rimangono in carica per 4 anni e la cui nomina non può avvenire per più di due volte consecutive. Il COMITATO si compone di: -6 esperti designati dai sindacati firmatari dell’accordo; -6 esperti designati dalle organizzazioni economiche stipulanti; -2 dirigenti (1 del MLPS e 1 MEF); -2 dirigenti PAT Partecipa il direttore Generale INPS o suo delegato (con voto consultivo) e il collegio sindacale dell’INPS. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. IL FONDO TERRITORIALE PROVINCIALE I PASSI ANCORA DA COMPIERE 1.Recepimento dell’accordo ed istituzione del Fondo con D.M. Lavoro e MEF, di concerto con le Province, da adottare entro 90 gg dall’accordo collettivo 2. Nomina degli organi ed avvio del Fondo presso l’INPS. CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DI TIPO B L’art. 46 del D.lgs. 148/2015 prevede, a decorrere dal 1/7/2016, l’abrogazione delle disposizioni che disciplinano i contratti di solidarietà difensivi per aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cigs. Con la Legge di Stabilità viene stabilito che tali disposizioni trovano applicazione per l’intera durata stabilita dai contratti collettivi, se stipulati prima del 15 ottobre 2015 o, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, negli altri casi (naturalmente l’accordo deve essere stipulato entro il 30 giugno 2016) – Nota ministero Prot. n. 40/524 del 11.01.2016 . TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE Viene stabilito che il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale. LE PRECISAZIONI INPS SUGLI AMMORTIZZATORI L’INPS, con circolare n. 197/2015, fornisce le prime indicazioni per l’applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs. 148/2015, in particolare relativamente alla CIGO: - Anzianità di effettivo lavoro pari ad almeno 90 giorni presso l’unità produttiva (vale anche per i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante; da quando?; viene esclusa la verifica per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, anche edile e lapideo; si potrebbe creare «una discriminazione» in relazione alla distribuzione di orario di lavoro in quanto si precisa giornate di effettiva prestazione lavorativa); - Nozione di unità produttiva (si veda anche msg. 7336/2015) - Durata massima complessiva (3 diversi limiti temporali da rispettare!); LE PRECISAZIONI INPS SUGLI AMMORTIZZATORI - - Computo degli eventi oggettivamente non evitabili; Procedimento e presentazione della domanda (neutralizzazione dei periodi intercorrenti sino alla data di pubblicazione della circolare); Riduzione contribuzione ordinaria (da settembre 2015); Emanando decreto sulle causali e relativi indici di valutazione, che guideranno le sedi nell’azione concessiva della Cigo; si veda circ. 7/2016 Compatibilità Cig e malattia. TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE È prorogato l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. CONGEDO DI PATERNITÀ Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Provincia autonoma di Trento: interventi per favorire la permanenza delle donne nel mercato del lavoro Intervento 15: Dal lavoro a papà. Interventi per favorire il coinvolgimento dei papà nelle attività di cura Ridurre lo sbilanciamento del carico di cura che attualmente grava sulla componente femminile, favorendo un maggiore coinvolgimento dei padri grazie ad un più diffuso utilizzo del congedo parentale • • • Contenuto: ai padri di bambini con meno di 13 anni, che richiedono un periodo di almeno 30 giorni di congedo parentale in alternativa alla madre lavoratrice si concede un sostegno economico pari al 30% della retribuzione entro il massimale di € 900 per un massimo di quattro mesi; il sostegno economico è del 40% se la domanda di contributo è presentata dopo la fruizione di congedo parentale di almeno 180 giorni da parte di entrambi i genitori Destinatari: padri occupati alle dipendenze presso datori di lavoro privati, anche in unità produttive localizzate fuori dalla provincia di Trento. Per coloro che sono occupati presso unità produttive localizzate fuori dalla provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza in provincia di Trento la richiesta deve essere presentata ad Agenzia del lavoro prima della fruizione del congedo oggetto di contributo e deve riguardare almeno 30 giorni continuativi di congedo VOUCHER BABYSITTING È prorogata per il 2016, ed è estesa alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, la possibilità per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati. L'importo massimo del contributo è pari a € 600 mensili, per una durata massima di sei mesi: a ogni quota mensile di contributo consegue la riduzione di un mese della durata massima del congedo parentale. PART TIME E PENSIONAMENTO Il datore di lavoro e il dipendente (con rapporto a tempo pieno ed indeterminato), che matura entro il 31 dicembre 2018 il diritto al pensionamento di vecchiaia, a condizione di avere conseguito i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico, possono concordare la trasformazione del rapporto di lavoro, con il riconoscimento della copertura pensionistica figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma (NON imponibile) pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). L’accordo deve essere comunicato all’INPS ed alla DTL che dovrà autorizzare la riduzione dell’orario. Le modalità di effettuazione dell’accordo saranno chiarite con apposito DM da emanarsi entro il 1° marzo 2016. Provincia autonoma di Trento INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE MEDIANTE MECCANISMI DI STAFFEETTA Meccanismi di staffetta sostenuti Finalità favorire contemporaneamente l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori prossimi al pensionamento, in un’ottica di solidarietà intergenerazionale e di passaggio di conoscenze ed esperienze tra generazioni. Agenzia del lavoro sostiene i seguenti meccanismi di solidarietà tra lavoratori: staffetta generazionale (riferito a lavoratori senior prossimi al pensionamento e a giovani neoassunti fino a 35 anni) contratti di solidarietà espansivi (senza limiti di età) altri accordi sindacali (senza limiti di età) Cosa sono Accordi sindacali* che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro di lavoratori in forza a fronte di contestuali nuove assunzioni a tempo indeterminato * in assenza di RSU/RSA, è sufficiente un accordo tra datore e lavoratore sottoscritto presso il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento. Campo di applicazione: escluso solo il pubblico impiego Ipotesi di utilizzo accompagnamento alla pensione inserimento giovani lavoratori conciliazione famiglia – lavoro stabilizzazione precari Sostegno economico per il lavoratore senior 1. delta contributivo delta retributivo fino al 50% 2. 85% delta retributivo massimo 10.000,00 € per tre anni Vantaggi per il datore di lavoro mantenimento incentivi all’assunzione agevolazioni contributive e fiscali (agevolazioni contributive previste per i cdse, agevolazioni contributive e fiscali previste per le assunzioni a tempo indeterminato, agevolazioni contributive e fiscali previste per gli apprendisti) passaggio graduale da lavoratori esperti a lavoratori giovani Agevolazioni contributive per i cdse Credito contributivo triennale 15% della retribuzione lorda per i primi 12 mesi 10% della retribuzione lorda per i successivi 12 mesi 5% della retribuzione lorda per gli ultimi 12 mesi in alternativa Contribuzione agevolata prevista per gli apprendisti per tre anni* se assume giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni NB! Anche se non apprendisti *Comunque non oltre il compimento dei 29 anni Agevolazioni per la staffetta generazionale Agevolazioni contributive previste per le assunzioni a tempo indeterminato 1. esonero contributivo (art. 1 commi da 178 a 181 L. n. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016) Esonero contributivo per le assunzioni del 2016 a tempo indeterminato, Durata: 24 mesi Importo: 40% dei contr. prev. a carico dei datori di lavoro nel limite di 3.250 € 2. deducibilità IRAP (art. 11, c. 4 octies, D. Lgs. 446/97) Agevolazioni per le assunzioni di apprendisti 1. Agevolazioni contributive (1,61% o 11,61% a seconda della dimensione aziendale) 2. Deducibilità IRAP (art. 11 c. 1 lett. a) n. 5, D. Lgs. 446/97) Agevolazioni IRAP specifiche per la staffetta 2016: Riduzione di 0,70 punti percentuali dell'aliquota applicata 2017 e 2018: Riduzione di 1,08 punti percentuali dell'aliquota applicata (art. 1 LP 30/12/2015, n. 21 – Legge di stabilità provinciale 2016) Saldo occupazionale positivo L'operazione (riduzione dell'orario di lavoro e nuova assunzione) deve portare ad un incremento dell'orario di lavoro di almeno un'ora. Il saldo occupazionale deve essere garantito per l'intera durata del sostegno, pena la sua revoca. Il saldo occupazionale si calcola con riferimento ai soli lavoratori coinvolti nel meccanismo di staffetta, con esclusione degli altri lavoratori dell'impresa. Casi trentini Staffetta generazionale n. accordi n. senior n. junior Saldo occ. settimanale 16 27 20 280 ore Contratti di solidarietà espansivi n. accordi n. senior n. junior Saldo occ. settimanale 3 10 4 45 ore Modalità di pagamento a) versamento diretto all'INPS della contribuzione volontaria e versamento della differenza retributiva al lavoratore (possibile solo per la staffetta generazionale); b) versamento diretto al Fondo di previdenza integrativa della contribuzione volontaria e versamento della differenza retributiva al lavoratore; c) rimborso al lavoratore dell'importo della contribuzione volontaria versata all'INPS (non è possibile per i cdse) d) pagamento di un contributo forfettario al lavoratore Part time agevolato e staffetta provinciale Il Documento dell’Agenzia prevede nelle disposizioni generali (pag. 11 "Limiti alla concessione dei contributi") la non cumulabilità tra le agevolazioni del documento e quelle previste da norme statali, regionali, provinciali, europee. Entrambi gli interventi prevedono l'accordo tra datore e lavoratore, quindi le parti potranno scegliere quale intervento attivare. DIFFERENZE -part time agevolato: il contributo è a carico di fiscalità generale e datore, ma non è previsto l'obbligo di assunzione; si fa riferimento alla pensione di vecchiaia; -intervento 22: il contributo è a carico della Provincia, il datore di lavoro beneficia di agevolazioni IRAP (solo per la staffetta) è obbligatoria l'assunzione, si fa riferimento indifferentemente alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata. PART TIME E PENSIONAMENTO Il lavoratore deve maturare entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (per il periodo 2016-2018, 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi, per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 20162017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018). La riduzione dell'orario di lavoro deve essere compresa tra il 40% e il 60% dell’orario di lavoro e deve riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto requisito anagrafico. Nb: rispetto alla «staffetta generazionale» non c’è un obbligo specifico di assunzione in relazione alle ore ridotte. LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI Sarà in vigore dal 12 marzo 2016: - - - le dimissioni o la risoluzione consensuale dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica; preventiva registrazione sul portale del Ministero del Lavoro e dell’INPS per ricevere credenziali di accesso; la registrazione, la conseguente compilazione del modulo di dimissioni e l’inoltro possono avvenire anche per il tramite dei soggetti abilitati (patronati, sindacati, enti bilaterali, commissioni di certificazione); il modulo prodotto dal sistema deve essere inoltrato all’indirizzo PEC del datore di lavoro e alla DTL competente; possibilità, da parte del lavoratore, di successiva revoca (entro 7 giorni dalla compilazione del modulo telematico) senza la necessità di giustificare la decisione. Le collaborazioni alla luce del D.lgs. 81/2015 e bozza Collegato Lavoro Fine del lavoro a progetto, non delle collaborazioni Lavoro a progetto Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. da 61 a 69 bis del D.Lgs. 276/2003 e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del decreto (25.6.2015). Resta salvo l’art. 409 c.p.c. (collaborazione coordinata e continuativa) Collaborazioni organizzate dal committente A far data dal 1^ gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative (non più prevista la ripetitività) e le cui modalità̀ di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Nb: possibilità di certificare l’assenza dei requisiti di eteroorganizzazione. Collaborazioni organizzate dal committente La disciplina del rapporto di lavoro subordinato NON si applica: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione di particolari esigenze produttive del settore; b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società; d) alle collaborazioni rese ai fini istituzionali prestate in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche Collaborazioni organizzate dal committente Fino al completo riordino della disciplina dell’utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni, la disposizione del comma 1 NON trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1. Collaborazioni genuine Bozza collegato Lavoro a modifica dell’art. 409 cpc Le collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa. Stabilizzazione collaboratori e titolari di p.ta IVA A decorrere dal 1^ gennaio 2016 i datori di lavoro che procedano ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e soggetti già titolari di p.ta IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione. Stabilizzazione collaboratori e titolari di p.ta IVA Le condizioni per poter accedere all’estinzione degli illeciti: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono atti di conciliazione, con riferimento a tutte le pretese riguardanti la qualificazione dei pregressi rapporti di lavoro, in sede «protetta» o davanti alle commissioni di certificazione; b) i datori di lavoro non possono recedere dal rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi all’assunzione, fatto salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Il lavoro agile (o smart «working») Definizione Consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità: - - esecuzione della prestazione lavorativa svolta SOLO in parte all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva; possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici (del datore o di proprietà del lavoratore) per lo svolgimento dell’attività lavorativa; assenza di una postazione fissa per i periodi di lavoro svolti fuori dai locali aziendali. La legge promuove le forme flessibili del lavoro agile allo scopo di incrementare la produttività del lavoro ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Condizioni - - Accordo scritto fra le parti, per la definizione delle modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali; Diritto del lavoratore a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati; Potere di controllo della prestazione resa in modalità agile nei limiti indicati dall’accordo individuale; Protezione dei dati, garanzia di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore; LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA di qualsiasi livello può integrare la disciplina legale allo scopo di agevolare i lavoratori e le imprese che intendono svolgere le prestazioni lavorative in modalità di LAVORO AGILE. Incentivi Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro, ferme restando le risorse stanziate dalla Legge di Stabilità, spettano anche sulle quote di retribuzioni pagate come controprestazione dell’attività in modalità di lavoro agile (comprese le quote di retribuzione oraria).