Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di

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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di
Sentenza n. 1956/05
Pronunziata il 22.11.2005
Depositata il 22.11.2005
Competenza e giurisdizione civile – Giurisdizione italiana verso lo straniero – Beni
mobili – Vendita internazionale (stati membri CE) – Risoluzione del contratto e restituzione
del prezzo – Radicamento della controversia – Criterio della esecuzione della obbligazione del
venditore – Luogo di consegna al vettore – Difetto di giurisdizione del giudice italiano –
Obbligazioni – Luogo dell’adempimento – Vendita di autovetture CE – Legge
sostanziale dell’obbligazione dedotta in giudizio (ex diritto internazionale privato) –
Inapplicabilità – Diritto comunitario – Rif.Leg.art.5 L.804/7;artt.1,7,31 L.765/85; art.21
19.06.1980 L.975/84;art.57 L.218/95;art.5 Reg.CE 44/2001;
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Modena
Il Giudice
dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 4065/2002 R.G. promossa da:
XX Autoveicoli s.p.a.
con sede in Modena, in persona del Presidente M.B. con domicilio eletto in
Modena Viale Martiri della Libertà 18, nello studio dell'avv. Sergio Rocco,
rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale
apposta in calce all'atto di citazione
parte attrice
contro
YY Auto S.L.
con sede in Sant Just Desvern (Barcellona, Spagna) in persona
dell'amministratore e legale rappresentante J.C.P., con domicilio eletto in
Modena Via Fonteraso 20, nello studio dell'avv. Cecilia Ghittoni,
rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale
apposta in calce alla comparsa di risposta insieme agli avvocati Pier Luigi
Costa e Sandro Corona del Foro di Bologna, in virtù di procura rilasciata
con atto del Notaio Joan Berna I Xirgo di Sant Just Desvern in data
18.2.2003
parte convenuta
avente ad oggetto: pagamento somma
Conclusioni di parte attrice
Contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso e di ragione, voglia
l’illustrissimo Tribunale di Modena dire tenuta e condannare la YY Auto
S.L. in persona del legale rappresentante, e corrispondere alla XX
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Autoveicoli s.p.a. la somma di € 30.842,46 oltre interessi al tasso legale dal
4.12.2001 al saldo e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese,
competenze ed onorario. In via subordinata chiede ammettersi le prove
dedotte in atto di citazione e ribadite nella memoria dell’11.12.2003
opponendosi alla prova avversaria.
Conclusioni di parte convenuta
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed
eccezione: in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di giurisdizione
dell’autorità giudiziaria italiana a conoscere della presente controversia e
conseguentemente dichiarare l’inammissibilità della domanda proposta dalla
XX Autoveicoli s.p.a.; e/o comunque dichiarare la propria incompetenza
territoriale in favore del Tribunale di Genova; nel merito, in via principale,
rigettare le domande proposte dalla XX Autoveicoli s.p.a. perché infondate
in fatto e diritto; in ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre al
12,50% ex art. 14 T.P.; in via istruttoria ammettersi gli eventuali mezzi di
prova già richiesti dalla società convenuta e non ammessi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 5 settembre 2002 la società
per azioni XX Autoveicoli conveniva in giudizio la società spagnola YY
Auto S.L. assumendo: 1) di avere acquistato da quest’ultima nove
autovetture al prezzo di euro 69.275,46 interamente pagato in via anticipata;
2) di aver ricevuto soltanto sette autoveicoli, per un importo complessivo di
euro 39.311,00; 3) che soltanto tre delle sette vetture ricevute –
precisamente le Renault Clio Alize – corrispondevano a quelle ordinate; 4)
di aver pertanto diritto alla restituzione della somma corrispondente al
prezzo delle vetture non consegnate (euro 29.964,46) oltre ad euro 878,00
per interessi. Concludeva pertanto chiedendo la condanna della venditrice
spagnola alla restituzione della complessiva somma di € 30.842,46 oltre
interessi al tasso legale dal 4.12.2001 al saldo e rivalutazione monetaria ed
oltre al pagamento delle spese processuali.
Alla prima udienza del 26 febbraio 2003 si costituiva in giudizio la
società convenuta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano,
l’incompetenza del Tribunale di Modena e comunque chiedendo il rigetto
della domanda dell’attrice.
Fallito il tentativo di conciliazione, all’udienza fissata per
l’ammissione delle prove la difesa della società attrice dichiarava di
rinunciare alle prove orali richieste e chiedeva la fissazione dell’udienza di
precisazione delle conclusioni. Il difensore della società convenuta si
rimetteva alla decisione del giudice. La causa passava quindi in decisione
all’udienza del 8 giugno 2005 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
Motivi della decisione
La società per azioni XX Autoveicoli lamenta che la società spagnola
YY Auto S.L., pur avendo anticipatamente incassato il prezzo di euro
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69.275,46 per la vendita di nove autovetture, ne ha consegnate soltanto
sette e chiede pertanto la restituzione del prezzo delle vetture non
consegnate.
La società spagnola ha sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione
del giudice italiano.
Entrambe le parti invocano a proprio favore l’art. 5 del Regolamento
(CE) 22 dicembre 2000 n. 44/2001 quale norma utile al fine di individuare
il giudice al quale spetti la giurisdizione relativa alla presente causa.
Com’è noto la norma prevede che “La persona domiciliata nel territorio
di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in
materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in
giudizio è stata o deve essere eseguita; b) ai fini dell'applicazione della presente
disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione
dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base
al contratto, c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b).
Ora, <<Il termine "obbligazione" che figura all'art. 5, 1, della convenzione
27 settembre 1968 avente ad oggetto la competenza giurisdizionale e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile, e commerciale, si riferisce all'obbligazione
contrattuale che serve di base all'azione giudiziaria>> (Corte giustizia CE, 6
ottobre 1976 Soc. De Bloos c. Soc. Bouyer Riv. dir. internaz. 1977, 612).
Nel caso di specie, l’obbligazione contrattuale che serve di base
all’azione giudiziaria della società attrice è chiaramente, seppure
implicitamente, la risoluzione del contratto relativo alle vetture non
consegnate e, conseguentemente, la restituzione del prezzo anticipatamente
pagato.
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, <<Il "luogo in cui
l'obbligazione è stata o deve essere eseguita" ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va determinato in
conformità alla legge che, secondo, il diritto internazionale privato del giudice adito,
disciplina l'obbligazione controversa. (Corte giustizia CE, 6 ottobre 1976
Industr. it. Como c. Dunlop Riv. dir. internaz. 1977, 608, Corte giustizia
CE, 28 settembre 1999, n. 440 GIE Groupe Concorde e altro c.
Comandante nave Sahadiwarno Panjan e altro Foro it. 2000, IV, 431 nota
(SILVESTRI)
Rass. avv. Stato 2000, I, 364 nota (FIUMARA), Corriere giuridico 1999,
1558, Corte giustizia CE, 9 dicembre 1997, n. 440 Soc. G.I.E. Concorde c.
Suhadiwarno Panja Europa e dir. priv. 1998, 619, Corte giustizia CE, 6
ottobre 1976 Industr. it. Como c. Dunlop
Riv. dir. internaz. 1977, 608)
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Sennonché, <<Ove sia dedotta in giudizio un'obbligazione nascente da
vendita internazionale, nel procedere all'individuazione del luogo di adempimento
non è necessario determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le
norme del conflitto del giudice adito, ma può farsi direttamente riferimento alla
convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili 11 aprile 1980 (resa esecutiva
con la l. 765/85), che, dettando la disciplina sostanziale uniforme della vendita
internazionale, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato
dei due Stati contraenti (cfr. art. 1 e art. 7, comma 2, della convenzione), le quali
sono, pertanto, irrilevanti ai fini di individuare la disciplina applicabile alle
obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio. (Cassazione civile, sez. un., 15
febbraio 2005, n. 2983 - D&G - Dir. e Giust. 2005, f. 16, 34)
Ora, nel caso di specie in cui la causa ha per oggetto la risoluzione di
un contratto in cui viene dedotto l'inadempimento, di una società con sede
in Spagna, dell'obbligo di fornire ad una società, con sede in Italia, il
materiale che la società spagnola si era impegnata a consegnare sulla base di
un contratto di vendita internazionale di merci, va regolata sulla base della
convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell'11 aprile 1980,
ratificata con l. 11 dicembre 1985 n. 765, che detta una disciplina
sostanziale uniforme della vendita internazionale e si applica a prescindere
dalle norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti, le quali
sono irrilevanti ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alle
obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio.
In applicazione di tale principio la nostra Corte di Cassazione ha
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano atteso che, ai sensi
dell'art. 31 della convenzione di Vienna, il luogo di adempimento
dell'obbligazione di consegna della merce oggetto delle singole vendite era,
come nel caso di specie, un altro stato dell’Unione. (cf. Cassazione civile,
sez. un., 20 settembre 2004, n. 18902 Soc. Kling & Freitag c. Soc.
Reference Laboratory, Giust. civ. Mass. 2004, f. 9.).
Analogamente è stato stabilito che “La convenzione di Vienna sui
contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottata l'11 aprile 1980 e resa
esecutiva con la l. 11 dicembre 1985 n. 765, prevale sulla disciplina dettata, per le
obbligazioni contrattuali, dalla convenzione di Roma del 19 giugno 1980, in tal
senso deponendo tanto l'art. 21 di quest'ultima convenzione, quanto l'art. 57, ultima
parte, l. 31 maggio 1995 n. 218. Ne deriva che, ai fini della sussistenza o meno della
giurisdizione del giudice italiano nei confronti di straniero domiciliato in uno degli
Stati aderenti alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva
con la l. 21 giugno 1971 n. 804), il criterio di collegamento del luogo di esecuzione
dell'obbligazione va riscontrato, ove sia dedotto l'inadempimento all'obbligazione di
fornitura di merci, avendo riguardo all'art. 31 della convenzione di Vienna, il quale
prevede, come regola generale, che l'obbligazione di consegna del venditore
consiste, qualora il contratto di vendita implichi, come nella specie, il trasporto dei
beni, nel rimettere i beni al primo vettore per la trasmissione al compratore.
(Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato il difetto di
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giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di risoluzione del
contratto e di risarcimento del danno, per inesatto adempimento all'obbligazione di
fornitura della merce, promossa da un acquirente italiano nei confronti di venditore
domiciliato in Germania, trovandosi in Germania il luogo in cui, anche secondo le
clausole contrattuali, l'obbligazione di consegna della fornitura doveva essere
adempiuta, ed essendo perciò inapplicabile l'art. 5, comma 1, numero 1, della citata
convenzione di Bruxelles). (Cassazione civile, sez. un., 18 ottobre 2002, n.
14837 Janssen Cosmeceutical Care GmbH c. Munda Giust. civ. Mass. 2002,
1826).
Nel caso di specie non è contestato che l’obbligazione di consegna
delle vetture doveva essere adempiuta in Spagna; il contratto di vendita
implicava infatti il trasporto dei beni dalla Spagna, dove i beni sono stati
consegnati al primo vettore per la consegna al compratore in Italia.
Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice spagnolo.
Si ritiene sussistano giusti motivi – non da ultimo il riconoscimento
del debito che si evince dalla lettera 12.6.2002 di YY, doc. 7 attore - per
disporre la compensazione delle spese di lite.
Dispositivo della sentenza
Definitivamente decidendo,
ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito e compensa
integralmente le spese di lite.
Modena, 22 novembre 2005
Il Giudice
Roberto Cigarini
Depositato in Cancelleria il 22.11.2005
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