Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di
Sentenza n. 1956/05 Pronunziata il 22.11.2005 Depositata il 22.11.2005 Competenza e giurisdizione civile – Giurisdizione italiana verso lo straniero – Beni mobili – Vendita internazionale (stati membri CE) – Risoluzione del contratto e restituzione del prezzo – Radicamento della controversia – Criterio della esecuzione della obbligazione del venditore – Luogo di consegna al vettore – Difetto di giurisdizione del giudice italiano – Obbligazioni – Luogo dell’adempimento – Vendita di autovetture CE – Legge sostanziale dell’obbligazione dedotta in giudizio (ex diritto internazionale privato) – Inapplicabilità – Diritto comunitario – Rif.Leg.art.5 L.804/7;artt.1,7,31 L.765/85; art.21 19.06.1980 L.975/84;art.57 L.218/95;art.5 Reg.CE 44/2001; Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Modena Il Giudice dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 4065/2002 R.G. promossa da: XX Autoveicoli s.p.a. con sede in Modena, in persona del Presidente M.B. con domicilio eletto in Modena Viale Martiri della Libertà 18, nello studio dell'avv. Sergio Rocco, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce all'atto di citazione parte attrice contro YY Auto S.L. con sede in Sant Just Desvern (Barcellona, Spagna) in persona dell'amministratore e legale rappresentante J.C.P., con domicilio eletto in Modena Via Fonteraso 20, nello studio dell'avv. Cecilia Ghittoni, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce alla comparsa di risposta insieme agli avvocati Pier Luigi Costa e Sandro Corona del Foro di Bologna, in virtù di procura rilasciata con atto del Notaio Joan Berna I Xirgo di Sant Just Desvern in data 18.2.2003 parte convenuta avente ad oggetto: pagamento somma Conclusioni di parte attrice Contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso e di ragione, voglia l’illustrissimo Tribunale di Modena dire tenuta e condannare la YY Auto S.L. in persona del legale rappresentante, e corrispondere alla XX 1 Autoveicoli s.p.a. la somma di € 30.842,46 oltre interessi al tasso legale dal 4.12.2001 al saldo e rivalutazione monetaria. Con il favore delle spese, competenze ed onorario. In via subordinata chiede ammettersi le prove dedotte in atto di citazione e ribadite nella memoria dell’11.12.2003 opponendosi alla prova avversaria. Conclusioni di parte convenuta Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione: in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana a conoscere della presente controversia e conseguentemente dichiarare l’inammissibilità della domanda proposta dalla XX Autoveicoli s.p.a.; e/o comunque dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Genova; nel merito, in via principale, rigettare le domande proposte dalla XX Autoveicoli s.p.a. perché infondate in fatto e diritto; in ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre al 12,50% ex art. 14 T.P.; in via istruttoria ammettersi gli eventuali mezzi di prova già richiesti dalla società convenuta e non ammessi. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 5 settembre 2002 la società per azioni XX Autoveicoli conveniva in giudizio la società spagnola YY Auto S.L. assumendo: 1) di avere acquistato da quest’ultima nove autovetture al prezzo di euro 69.275,46 interamente pagato in via anticipata; 2) di aver ricevuto soltanto sette autoveicoli, per un importo complessivo di euro 39.311,00; 3) che soltanto tre delle sette vetture ricevute – precisamente le Renault Clio Alize – corrispondevano a quelle ordinate; 4) di aver pertanto diritto alla restituzione della somma corrispondente al prezzo delle vetture non consegnate (euro 29.964,46) oltre ad euro 878,00 per interessi. Concludeva pertanto chiedendo la condanna della venditrice spagnola alla restituzione della complessiva somma di € 30.842,46 oltre interessi al tasso legale dal 4.12.2001 al saldo e rivalutazione monetaria ed oltre al pagamento delle spese processuali. Alla prima udienza del 26 febbraio 2003 si costituiva in giudizio la società convenuta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, l’incompetenza del Tribunale di Modena e comunque chiedendo il rigetto della domanda dell’attrice. Fallito il tentativo di conciliazione, all’udienza fissata per l’ammissione delle prove la difesa della società attrice dichiarava di rinunciare alle prove orali richieste e chiedeva la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni. Il difensore della società convenuta si rimetteva alla decisione del giudice. La causa passava quindi in decisione all’udienza del 8 giugno 2005 sulle conclusioni trascritte in epigrafe. Motivi della decisione La società per azioni XX Autoveicoli lamenta che la società spagnola YY Auto S.L., pur avendo anticipatamente incassato il prezzo di euro 2 69.275,46 per la vendita di nove autovetture, ne ha consegnate soltanto sette e chiede pertanto la restituzione del prezzo delle vetture non consegnate. La società spagnola ha sollevato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano. Entrambe le parti invocano a proprio favore l’art. 5 del Regolamento (CE) 22 dicembre 2000 n. 44/2001 quale norma utile al fine di individuare il giudice al quale spetti la giurisdizione relativa alla presente causa. Com’è noto la norma prevede che “La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: - nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b). Ora, <<Il termine "obbligazione" che figura all'art. 5, 1, della convenzione 27 settembre 1968 avente ad oggetto la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, e commerciale, si riferisce all'obbligazione contrattuale che serve di base all'azione giudiziaria>> (Corte giustizia CE, 6 ottobre 1976 Soc. De Bloos c. Soc. Bouyer Riv. dir. internaz. 1977, 612). Nel caso di specie, l’obbligazione contrattuale che serve di base all’azione giudiziaria della società attrice è chiaramente, seppure implicitamente, la risoluzione del contratto relativo alle vetture non consegnate e, conseguentemente, la restituzione del prezzo anticipatamente pagato. Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, <<Il "luogo in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita" ai sensi dell'art. 5, comma 1, della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, va determinato in conformità alla legge che, secondo, il diritto internazionale privato del giudice adito, disciplina l'obbligazione controversa. (Corte giustizia CE, 6 ottobre 1976 Industr. it. Como c. Dunlop Riv. dir. internaz. 1977, 608, Corte giustizia CE, 28 settembre 1999, n. 440 GIE Groupe Concorde e altro c. Comandante nave Sahadiwarno Panjan e altro Foro it. 2000, IV, 431 nota (SILVESTRI) Rass. avv. Stato 2000, I, 364 nota (FIUMARA), Corriere giuridico 1999, 1558, Corte giustizia CE, 9 dicembre 1997, n. 440 Soc. G.I.E. Concorde c. Suhadiwarno Panja Europa e dir. priv. 1998, 619, Corte giustizia CE, 6 ottobre 1976 Industr. it. Como c. Dunlop Riv. dir. internaz. 1977, 608) 3 Sennonché, <<Ove sia dedotta in giudizio un'obbligazione nascente da vendita internazionale, nel procedere all'individuazione del luogo di adempimento non è necessario determinare la legge sostanziale applicabile al rapporto secondo le norme del conflitto del giudice adito, ma può farsi direttamente riferimento alla convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili 11 aprile 1980 (resa esecutiva con la l. 765/85), che, dettando la disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti (cfr. art. 1 e art. 7, comma 2, della convenzione), le quali sono, pertanto, irrilevanti ai fini di individuare la disciplina applicabile alle obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio. (Cassazione civile, sez. un., 15 febbraio 2005, n. 2983 - D&G - Dir. e Giust. 2005, f. 16, 34) Ora, nel caso di specie in cui la causa ha per oggetto la risoluzione di un contratto in cui viene dedotto l'inadempimento, di una società con sede in Spagna, dell'obbligo di fornire ad una società, con sede in Italia, il materiale che la società spagnola si era impegnata a consegnare sulla base di un contratto di vendita internazionale di merci, va regolata sulla base della convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell'11 aprile 1980, ratificata con l. 11 dicembre 1985 n. 765, che detta una disciplina sostanziale uniforme della vendita internazionale e si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato dei due Stati contraenti, le quali sono irrilevanti ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alle obbligazioni contrattuali dedotte in giudizio. In applicazione di tale principio la nostra Corte di Cassazione ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano atteso che, ai sensi dell'art. 31 della convenzione di Vienna, il luogo di adempimento dell'obbligazione di consegna della merce oggetto delle singole vendite era, come nel caso di specie, un altro stato dell’Unione. (cf. Cassazione civile, sez. un., 20 settembre 2004, n. 18902 Soc. Kling & Freitag c. Soc. Reference Laboratory, Giust. civ. Mass. 2004, f. 9.). Analogamente è stato stabilito che “La convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottata l'11 aprile 1980 e resa esecutiva con la l. 11 dicembre 1985 n. 765, prevale sulla disciplina dettata, per le obbligazioni contrattuali, dalla convenzione di Roma del 19 giugno 1980, in tal senso deponendo tanto l'art. 21 di quest'ultima convenzione, quanto l'art. 57, ultima parte, l. 31 maggio 1995 n. 218. Ne deriva che, ai fini della sussistenza o meno della giurisdizione del giudice italiano nei confronti di straniero domiciliato in uno degli Stati aderenti alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la l. 21 giugno 1971 n. 804), il criterio di collegamento del luogo di esecuzione dell'obbligazione va riscontrato, ove sia dedotto l'inadempimento all'obbligazione di fornitura di merci, avendo riguardo all'art. 31 della convenzione di Vienna, il quale prevede, come regola generale, che l'obbligazione di consegna del venditore consiste, qualora il contratto di vendita implichi, come nella specie, il trasporto dei beni, nel rimettere i beni al primo vettore per la trasmissione al compratore. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato il difetto di 4 giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, per inesatto adempimento all'obbligazione di fornitura della merce, promossa da un acquirente italiano nei confronti di venditore domiciliato in Germania, trovandosi in Germania il luogo in cui, anche secondo le clausole contrattuali, l'obbligazione di consegna della fornitura doveva essere adempiuta, ed essendo perciò inapplicabile l'art. 5, comma 1, numero 1, della citata convenzione di Bruxelles). (Cassazione civile, sez. un., 18 ottobre 2002, n. 14837 Janssen Cosmeceutical Care GmbH c. Munda Giust. civ. Mass. 2002, 1826). Nel caso di specie non è contestato che l’obbligazione di consegna delle vetture doveva essere adempiuta in Spagna; il contratto di vendita implicava infatti il trasporto dei beni dalla Spagna, dove i beni sono stati consegnati al primo vettore per la consegna al compratore in Italia. Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice spagnolo. Si ritiene sussistano giusti motivi – non da ultimo il riconoscimento del debito che si evince dalla lettera 12.6.2002 di YY, doc. 7 attore - per disporre la compensazione delle spese di lite. Dispositivo della sentenza Definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito e compensa integralmente le spese di lite. Modena, 22 novembre 2005 Il Giudice Roberto Cigarini Depositato in Cancelleria il 22.11.2005 5