4.Imprenditore agricolo_commerciale_civile

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4.Imprenditore agricolo_commerciale_civile
L’imprenditore agricolo
Art. 2135, comma 1, cod. civ.
E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.
c.d. “doppio rischio” :
Regime agevolato
rischio economico
rischio ambientale
Le attività agricole essenziali
• Art. 2135, comma 2 cod. civ.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali
si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Opinione dominante La produzione di specie animali e vegetali è
sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola, anche in
assenza di sfruttamento della terra
Sono attività agricole essenziali, tra le altre:
• - orticultura
• - coltivazioni fuori terra (in serra e/o in vivai)
• - floricultura
• - allevamenti in batteria
Ma che dire delle coltivazioni idroponiche o della clonazione animale?
Le attività agricole per connessione
• le attività dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti
ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
• le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente
impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le
attività agrituristiche.
ma ….. si tratta di attività agricole solo a condizione che sussistano:
• (1) connessione soggettiva: soggetto che le svolge è lo stesso che
svolge attività agricole essenziali in forma di impresa e coerenti
con attività conesse (ma v. eccezione per cooperative e consorzi);
• (2) connessione oggettiva: le attività agricole connesse hanno ad
oggetto prodotti (animali o vegetali) ottenuti prevalentamente
con l’esercizio di attività agricole essenziali.
La rilevanza della nozione di imprenditore
agricolo
All’imprenditore agricolo si applicano le disposizioni sull’imprenditore
in generale (ad es., la disciplina della concorrenza sleale), ma non
• l’obbligo legale di iscrizione nel registro delle imprese (art. 2136 cod.
civ.; ma v. ora l’art. 2 d.lgs. n. 228/2001, che attribuisce alla
pubblicità anche per l’impresa agricola gli effetti dichiarativi previsti
per le imprese commerciali);
• la tenuta delle scritture contabili (art. 2214 cod. civ.; ma v. obbligo
documentazione a fini I.V.A. e sostegni eco.);
• le procedure concorsuali (artt. 2221 cod. civ. e 1 l. fall. ma v. oggi la
l.n. 3/2012 e l.n. ….) .
L’esonero dal fallimento persiste anche se l’impresa agricola assume
forma societaria, semplice o meno che sia;
UNA S.P.A. AGRICOLA NON FALLISCE!!
L’obbligo di iscrizione e di tenuta delle scritture contabili sono imposti
se l’impresa agricola è organizzata in forma societaria diversa dalla
società semplice
L’imprenditore commerciale
• art. 2195 cod. civ.: è soggetto all’iscrizione nel
registro delle imprese chi esercita:
1) un’attività industriale diretta alla produzione
di beni o servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei
beni (comprare per rivendere);
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua, o
per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti.
Alcune questioni interpretative
1) com’è interpretabile il requisito
dell’industrialità?
2) ...e dell’intermediazione nella circolazione dei
beni?
3) le attività di cui ai punti 3) e 4) sono
sottocategorie delle prime due?
4) le attività ausiliarie di attività non commerciali
(ad es. l’attività del mediatore in affari agricoli)
sono commerciali?
Il problema della c.d. impresa civile
Esiste uno “spazio vuoto” tra le imprese
commerciali e quelle agricole?
Esistono cioè attività che non rientrano né nella
definizione dell’art. 2135 cod.civ., né in quelle
dell’art. 2195 cod.civ.?
Ad esempio, le imprese minerarie, che producono
beni senza trasformare materie prime?
NO! Reductio ad absurdum
Lo statuto dell’imprenditore
commerciale
Pubblicità commerciale
Obbligo tenuta scritture contabili
Assoggettamento a fallimento e altre procedure
concorsuali
Rappresentanza commerciale
Si registra nell’evoluzione del sistema normativo
una tendenza ESPANSIVA nell’applicazione di
tale statuto anche a fattispecie originariamente
estranee