il rimborso dell`iva assolta in altri paesi ue

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il rimborso dell`iva assolta in altri paesi ue
 Circolare N. 33
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
30 aprile 2010
IL RIMBORSO DELL’IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI UE
Le modalità per richiedere il rimborso dell’IVA assolta in altri Stati UE sono state completamente
modificate dalla Direttiva n. 2008/9/CE.
Tali nuove regole sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 18/2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.2010.
Con Provvedimento 1° aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha tra l’altro fornito le istruzioni
operative per richiedere il rimborso dell’imposta assolta in uno degli Stati membri dai soggetti
passivi nazionali.
LE DISPOSIZIONI NORMATIVE
Le modifiche concernenti le nuove regole per la territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA (si
veda la circolare n. 10/2010) sono accompagnate da una nuova procedura per la richiesta di
rimborso IVA, contenuta nella Direttiva n. 2008/9/CE.
Tali nuove disposizioni sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 18/2010 che ha
modificato il DPR 633/1972 introducendo:

l’art. 38-bis1, per le richieste di rimborso del’IVA assolta dai soggetti passivi nazionali in
altro Paese UE;

l’art. 38-bis2, concernente l’esecuzione dei rimborsi per l’IVA assolta in Italia da parte di
soggetti non residenti stabiliti in altro Paese UE;
e modificando l’art. 38-ter, riguardante i rimborsi dell’imposta in favore dei soggetti passivi residenti
in Paesi non appartenenti alla comunità europea con cui sussistono accordi di reciprocità
(Svizzera, Norvegia e Israele).
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 1° aprile 2010, ha fornito le relative modalità
operative.
IL RIMBORSO DELL’IVA ASSOLTA IN ALTRO PAESE UE DAI SOGGETTI NAZIONALI
In premessa pare opportuno evidenziare che la richiesta di rimborso non deve più essere
indirizzata direttamente all'Amministrazione estera interessata, ma alla nostra Agenzia delle
Entrate.
In particolare, l’istanza va presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di
riferimento (ossia al periodo in cui è stata assolta l’IVA richiesta a rimborso), nei limiti e con la
periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.
ISTANZA DI RIMBORSO IVA UE

entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento
L’Agenzia delle Entrate, una volta espletati alcuni controlli preliminari, trasmette la richiesta di
rimborso allo Stato UE interessato che deve provvedere, nel termine di 4 mesi (precedentemente
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6), a comunicare direttamente al contribuente l'esito della richiesta di rimborso e ad erogare le
somme spettanti nei 10 giorni successivi.
È possibile inviare delle istanze correttive per comunicare l'eventuale variazione dei dati inseriti
nella richiesta originaria. L'inserimento di nuove fatture o di bollette di importazione richiede,
invece, la presentazione di una nuova domanda (nel rispetto del termine generale anzidetto).
In caso di rifiuto di inoltro dell’istanza, l'Agenzia delle Entrate provvede a notificare al richiedente il
provvedimento di diniego all'invio dell'istanza (impugnabile secondo le ordinarie regole del
contenzioso tributario ex D.Lgs. 542/1996).
inoltro istanza a Stato UE
di rimborso
Presentazione
istanza di rimborso
Agenzia delle Entrate
verifiche preliminari
diniego all’inoltro dell’istanza
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Come anticipato, la richiesta di rimborso dell’IVA assolta in un altro Paese UE deve essere
presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre
dell’anno successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato
membro competente per il rimborso.
I requisiti richiesti da ciascun Paese UE sono resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate sul
proprio sito web (www.agenziaentrate.it).
La presentazione dell’istanza può essere effettuata dall’operatore italiano:
1)
2)
3)
4)
direttamente, tramite “Entratel” o “Fisconline”;
tramite un intermediario abilitato incaricato della trasmissione telematica;
tramite le Camere di Commercio italiane all’estero che hanno ottenuto il riconoscimento
governativo ex Legge 518/1970;
avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica, economica,
finanziaria ed organizzativa.
Entro il termine di presentazione dell’istanza di rimborso è possibile presentare un’istanza
correttiva purché non contenente nuove fatture o bollette di importazione (in tal caso
occorre presentare una nuova istanza).
L’istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui è completata, da parte dell’Agenzia
delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati della richiesta. L’avvenuta ricezione dell’istanza
viene attestata dall’Agenzia delle Entrate mediante apposita ricevuta, contenuta in un file munito
del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio
Fisconline.
Tale ricevuta, normalmente disponibile entro i 5 giorni lavorativi successivi al corretto invio
del file, contiene il numero di protocollo assegnato all’istanza, che la identifica in maniera
univoca anche presso lo Stato membro competente per il rimborso.
I DATI DA INDICARE
La richiesta di rimborso deve contenere i seguenti dati:
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
per le imprese individuali: il cognome ed il nome;

per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;

indirizzo dove si esercita l’attività, ovvero indirizzo postale dove si intende ricevere
eventuali comunicazioni;

indirizzi di posta elettronica;

numero di telefono;

descrizione dell’attività economica del richiedente per la quale i beni e servizi sono
acquisiti tramite i codici NACE di cui al regolamento CE n. 1893 del 20.12.2006;

periodo del rimborso;

numero di partita IVA del richiedente;

dati del conto corrente bancario (inclusi i codici IBAN e BIC);

per ciascuna fattura o documento di importazione:
 nome e indirizzo completo del cedente o prestatore;
 tranne il caso di importazione, numero di partita IVA o codice fiscale del
cedente/prestatore;
 tranne il caso di importazione, prefisso ISO dello Stato membro di rimborso;
 data e numero della fattura o del documento di importazione;
 base imponibile e importo dell’IVA espressi nella valuta dello Stato membro di
rimborso;
 importo dell’IVA detraibile espressa nella valuta dello Stato di rimborso;
 percentuale di detrazione;
 descrizione della natura di beni e servizi acquisiti, indicata mediante i codici e sub
codici di cui al regolamento CE n. 1174 del 30.11.2009;

percentuale di detrazione definitiva;

periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva;

comunicazione rilasciata dal richiedente nella quale, nel periodo d’imposta cui si riferisce
la domanda, in relazione alle diverse condizioni soggettive in cui si trova, comunica:
 che i beni o servizi elencati all’interno della richiesta sono stati acquistati in qualità di
soggetto passivo;
 di aver effettuato unicamente:
 prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni di servizi accessorie a tali
prestazioni di trasporto;
 cessioni di beni e prestazioni di servizi per cui il debitore dell’IVA è il committente
o il cessionario;
 di non aver effettuato, nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente operazioni
esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli
artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2, DPR 633/1972;
 di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime dei contribuenti
minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, Legge 244/2007;
 di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime speciale per i
produttori agricoli.
RIFIUTO DI INOLTRO
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L’Agenzia delle Entrate (o meglio il Centro Operativo di Pescara demandato a gestire i rimborsi ex
artt. 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter, DPR 633/1972 ed i relativi scambi di informazioni con le autorità
competenti degli altri Stati membri), in presenza di cause ostative, non inoltra l’istanza di rimborso
allo Stato UE e, entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, emette un motivato provvedimento di
rifiuto, da notificare al richiedente (anche tramite mezzi elettronici).
Di seguito le cause ostative indicate nell’art. 38-bis1, c. 2, DPR 633/1972, inerenti il richiedente:

DURANTE IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEL RIMBORSO
1)
2)
non ha svolto un’attività d’impresa, arte o professione;
ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla
detrazione IVA ai sensi degli articoli 19 e seguenti, DPR 633/1972;
si è avvalso del regime dei contribuenti minimi ex art. 1, commi da 96 a 117, L. 244/2007;
si è avvalso del regime speciale per i produttori agricoli.
3)
4)
L’Agenzia delle Entrate può altresì negare l’inoltro dell’istanza, se la stessa non risulta corretta in
base ai seguenti controlli:
a)
b)
c)
i codici utilizzati per la descrizione dell’attività e dei beni devono corrispondere a quelli
richiesti dallo Stato UE competente per il rimborso;
il periodo del rimborso non deve essere maggiore ad un anno solare e non deve essere
inferiore ad un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni
eseguite nella parte rimanente dell’anno o nei casi di cessazione o di inizio attività;
i requisiti espressi dallo Stato UE per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di
rimborso;
d)
l'importo del rimborso non deve essere inferiore al minimo consentito;
e)
in una o più fatture, che il pro-rata provvisorio è valido in base a quanto definito dagli artt.
174 e 175, Direttiva n. 2006/112/CE;
l’ammontare detraibile dell’IVA indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta
dall’applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.
f)
VARIAZIONE DEL PRO-RATA
Nel caso in cui il soggetto passivo nazionale abbia diritto a detrarre l'IVA secondo il pro-rata e
percentuale di detrazione alla fine dell'anno diverga da quella provvisoria indicata nella richiesta
rimborso, la percentuale di detrazione definitiva deve essere comunicata a tutti gli Stati membri
quali sia stata presentata l'istanza di rimborso, entro l'anno solare successivo a quello
presentazione dell'istanza.
la
di
ai
di
In particolare, la comunicazione di adeguamento della percentuale di detrazione va effettuata
contestualmente alla presentazione di una domanda di rimborso ovvero, nel caso in cui il
contribuente non effettui domande di rimborso, con un’apposita comunicazione contenente i
seguenti dati:

per le imprese individuali: il cognome ed il nome;

per le società: la denominazione, ovvero la ragione sociale;

indirizzo dove si esercita l’attività, ovvero indirizzo postale dove si intende ricevere
eventuali comunicazioni;

indirizzi di posta elettronica;
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numero di telefono;

numero di partita IVA del richiedente;

percentuale di detrazione provvisoria;

percentuale di detrazione definitiva;

periodo di riferimento della percentuale di detrazione definitiva.
BENI E SERVIZI PER I QUALI NON E’ AMMESSO IL RIMBORSO DELL’IVA
Di seguito, per alcuni Paesi UE, l’elenco dei principali beni e servizi oggettivamente indetraibili ai
fini IVA. Trattandosi di materia in continua evoluzione è bene avere conferma dalle relative autorità
competenti.
PAESE
Austria
IVA NON RIMBORSABILE



Belgio


Cipro


Repubblica Ceca
Danimarca
Finlandia
Francia















100430 CF
spese di rappresentanza
autoveicoli (esclusi autoveicoli delle scuole guida, taxi e autovetture da
noleggio)
bevande alcoliche, diverse da quelle destinate ad essere rivendute o ad essere
fornite ai fini di una prestazione di servizi
spese di rappresentanza
spese aziendali di rappresentanza, ove non destinate ai dipendenti del
soggetto passivo, ovvero se il soggetto passivo è una persona giuridica, ai
relativi dirigenti o alle persone a vario titolo responsabili dell’amministrazione
cessione, importazione o noleggio di un autoveicolo (autoveicolo da turismo),
ad eccezione dei seguenti casi: noleggio con autista per il trasporto passeggeri,
autonoleggio, utilizzo del veicolo per lezioni di guida, acquisto del veicolo
destinato alla rivendita
acquisto di autoveicoli per il trasporto passeggeri, compreso l’acquisto sotto
forma di leasing finanziario, e relativa ricostruzione tecnica, permuta, e
modernizzazione (ad eccezione degli acquisti destinati alla rivendita, al leasing
o all’esportazione)
ricostruzione tecnica, permuta e modernizzazione di beni in locazione e
riparazioni di beni in locazione effettuate dal locatario con l’autorizzazione del
locatore, qualora le riparazioni vengano eseguite nei 5 anni precedenti il
termine della locazione
acquisto di vuoti a rendere (se non acquistati a fini di esportazione)
acquisto di un autoveicolo per il trasporto di beni
prodotti alimentari per i titolari e i dipendenti d’impresa
acquisto e utilizzazione di alloggi per titolari e dipendenti
intrattenimenti, rappresentanza e omaggi
acquisto e utilizzazione di autovetture destinate al trasporto di non oltre 9
persone
spese di rappresentanza
noleggio auto, riparazioni auto e carburanti
motocicli, roulotte, aerei privati
beni e servizi relativi al trasporto del soggetto passivo o dei suoi dipendenti tra
l’abilitazione e il posto di lavoro
alloggio, sistemazione in hotel, spese di rappresentanza e ristorazione
trasporto passeggeri e operazioni accessorie
carburante (eccetto diesel, sul quale si può richiedere il rimborso per una parte
di IVA se utilizzato solo per motivi di lavoro)
beni e servizi forniti gratuitamente per un prezzo molto minore del normale,
eccetto beni di valore molto ridotto
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


Germania
Grecia
Irlanda
Lituania
Lussemburgo























Malta



Olanda
Polonia










Portogallo




Slovacchia
100430 CF

servizi relativi a beni non detraibili (ad esempio, riparazioni di auto)
veicoli e qualsiasi altro apparecchio motorizzato destinato al trasporto di
persone o multiuso
beni forniti a titolo gratuito (o dietro pagamento di un importo alquanto inferiore
al prezzo normale)
spese relative alla pubblicità vietata
servizi relativi a beni per i quali l’imposta non è detraibile
alcuni prodotti petroliferi
spese di rappresentanza
spese di trasloco
spese di vitto e alloggio o relative ai veicoli del personale
forniture che non hanno fini commerciali
cibo e bevande
sistemazione in hotel o di altro genere
spese di rappresentanza
acquisto, leasing o noleggio, modifiche, riparazioni o mantenimento di veicoli a
motore, barche e aerei privati per passeggeri
cibi e bevande
sistemazione in hotel o altro alloggio
spese di rappresentanza
acquisto o noleggio di veicoli a motore per passeggeri
carburante
beni e servizi destinati ad attività di rappresentanza
autovetture adibite al trasporto
servizio di trasporto passeggeri
spese di rappresentanza
bevande alcoliche
oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato
autoveicoli, natanti o aerei, compresa la relativa cessione a fini di noleggio o
leasing
beni e servizi destinati alla riparazione, manutenzione, rifornimento e
conservazione di uno dei mezzi di cui al punto sopra
energia elettrica
cibi e bevande serviti sul posto in hotel, ristoranti, e simili alle persone che si
trattengono per un breve periodo
spese di rappresentanza
beni o servizi per il proprio staff, quali la sistemazione, il trasporto e tutto ciò
che è di uso personale eccetto cibi e bevande
vitto e alloggio
carburanti, diesel e gas utilizzato per il trasporto di veicoli passeggeri e altri
veicoli con una capacità di carico massima fino a 500 Kg
fornitura, costruzione, importazione o noleggio di un veicolo privato
acquisto di benzina (l’IVA pagata sul gasolio viene rimborsata per il 50%)
trasporto, viaggi d’affari o pedaggi
sistemazione, cibo, bevande e spese di rappresentanza
divertimenti o beni di lusso
spese relative all’acquisto o alla fabbricazione, importazione, locazione,
utilizzazione, trasformazione o riparazione di autovetture, imbarcazioni da
diporto, elicotteri, aeromobili, ciclomotori e motocicli, salvo quando la vendita o
la gestione di tali mezzi di trasporto costituisce l’oggetto dell’attività del
soggetto passivo
spese relative ai carburanti normalmente usati negli autoveicoli (benzina),
escluso l’acquisto di gasolio, gas di petrolio liquefatto e gas naturale
spese relative a trasporti e viaggi aziendali sostenute dal soggetto passivo e
dai suoi dipendenti, compresi i pedaggi
spese relative ad alloggio, pasti, bevande e spese di rappresentanza
spese relative a svaghi e beni di lusso che non sono considerate, per natura o
importo, normali spese d’esercizio
acquisto e noleggio di una macchina privata
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
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


Slovenia
Spagna
Svezia

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
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

Regno Unito



Ungheria

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

acquisto di apparecchiature per macchine private, compresa l’installazione
acquisto di beni e servizi per la ristorazione
servizi di vitto e alloggio, a titolo di costi di viaggio del contribuente
acquisto di vuoti a rendere, a eccezione di quelli venduti dalla Repubblica
Slovacca in un altro Stato membro oppure esportati in un Paese terzo
yacht e imbarcazioni da diporto, aerei privati
autovetture e motocicli privati, combustibili e carburanti, pezzi di ricambio e
servizi ad essi strettamente collegati, ad eccezione di imbarcazioni o veicoli
utilizzati per il nolo, leasing e successiva vendita, veicoli per le scuole guida e
veicoli per il trasporto regolare di studenti o lavoratori
spese di rappresentanza, vitto e alloggio
sistemazione, pasti, viaggi
spese di rappresentanza
noleggio auto e carburante (tranne che esclusivamente ad uso lavorativo)
acquisto e locazione di immobili (con alcune eccezioni)
spese relative all’uso per la propria attività di beni a fini di rappresentanza
spese di rappresentanza
trasporti (esclusi quelli ad uso strettamente lavorativo)
noleggio auto (rimborsabile il 50% su usi strettamente lavorativi)
la fornitura o importazione di auto per affari (rimborso del 50% per l’IVA pagata
sul noleggio di auto ad uso in parte lavorativo ed in parte privato)
spese di ospitalità e rappresentanza
carburante
autoveicoli, motociclette con cilindrata superiore a 125 cc, imbarcazioni,
servizio di taxi
cibo e bevande
servizi di ristorazione, negozi di alimentari e altri servizi
parcheggi e pedaggi autostradali
acquisto di proprietà immobiliari non detraibili
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