bonus irpef e detrazioni - OCC Commercialisti Novara
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bonus irpef e detrazioni - OCC Commercialisti Novara
BONUS IRPEF E DETRAZIONI dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara BONUS IRPEF E DETRAZIONI BONUS DIPENDENTI A REGIME Il bonus è previsto a regime: viene modificato il TUIR. Normativa di riferimento: nuovo art. 13 co. 1-bis TUIR. Ambito soggettivo: titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, tra i quali, quelli derivanti da collaborazioni continuative. Condizione necessaria: IRPEF lorda > detrazioni per lavoro dipendente, e redditi assimilati. BONUS IRPEF E DETRAZIONI IL BONUS È UN CREDITO DI IMPOSTA Credito di imposta: - rapportato al periodo di lavoro nell’anno; - non concorre alla formazione del reddito; - di importo pari a: € 960, se il reddito complessivo (RC) non è superiore a € 24.000; € 960, se RC è superiore a € 24.000 ma non a € 26.000. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 26.000, diminuito di RC, e l’importo di € 2.000. BONUS IRPEF E DETRAZIONI IL BONUS È UN CREDITO DI IMPOSTA Se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro Se il reddito complessivo è superiore a 24.000 € ma non a 26.000 € € 960 (€ 80 euro mensili) (26.000 - Reddito compl.) 2.000 x 960 BONUS IRPEF E DETRAZIONI BONUS EROGATO DAL SOSTITUTO Il sostituto di imposta: - eroga il credito in via automatica, con gli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso; - recupera le somme erogate attraverso la compensazione, di cui all'art. 17 DLgs. 241/97; - indica nella certificazione unica l’importo del credito erogato. 5 BONUS IRPEF E DETRAZIONI DETRAZIONI PER IMMOBILI Detrazione per il risparmio energetico: - anno 2015; - detrazione del 65%. Detrazione per le ristrutturazioni edilizie: - anno 2015: detrazione del 50%, nei limiti di spesa di € 96.000; - anno 2016: detrazione del 36%, nei limiti di spesa di € 48.000. Detrazione per l’acquisto di mobili e elettrodomestici: - anno 2015; - detrazione del 50%; - spesa massima agevolabile: € 10.000. BONUS IRPEF E DETRAZIONI BONUS BEBÉ: SINTESI Obiettivo: incentivare la natalità, e contribuire alle spese per il suo sostegno. Bonus bebè: assegno di € 960 annui, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Bebè agevolato: figlio nato o adottato, - tra l'1.1.2015 e il 31.12. 2017, - di cittadini italiani o di uno Stato UE o di uno Stato EXTRAUE con permesso di soggiorno, residenti in Italia. La fiscalità dell’assegno: - non concorre alla formazione del reddito complessivo; - anche ai fini della verifica del reddito complessivo per il bonus IRPEF (art. 13 co. 1-bis TUIR), non si tiene conto del bonus bebè. BONUS IRPEF E DETRAZIONI BONUS BEBÉ: 3 ANNI Erogazione dell’assegno: subordinata alla condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del genitore che richiede l’assegno. Durata dell’erogazione: fino al compimento del terzo anno di età, ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Domanda: per la richiesta dell’assegno. INPS: corrisponde l’assegno. Decreto attuativo. BONUS IRPEF E DETRAZIONI Erogazioni liberali ONLUS Viene innalzato a 30.000 euro (da 2.065 €) il limite entro cui calcolare le detrazioni Irpef per le erogazioni liberali alle Onlus. Lo stesso adeguamento a 30.000 euro e' previsto per l'importo massimo deducibile a fini IRES. Decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 BONUS IRPEF E DETRAZIONI Detrazione delle erogazioni liberali ai partiti La detraibilità del 26% dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici, prevista all'art. 11 del D.l. 149/2013, vale anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati tramite donazioni dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche. Decorrenza dal 1° gennaio 2015 BONUS IRPEF E DETRAZIONI Credito imposta wi-fi strutture ricettive Il credito di imposta per le spese inerenti ad impianti wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo (previsto dall'art. 9, D.L. n. 83/2014) è riconosciuto solo a condizione che l’esercizio stesso metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download. Decorrenza dal 1° gennaio 2015 REDDITI FABBRICATI Rendita catastale immobili ad uso produttivo In attesa della riforma del catasto, ai fini del calcolo dell'Imu sui beni strumentali ancorati al suolo (strumenti di produzione che, per il solo fatto di essere ancorati al suolo, vengono equiparati fiscalmente a un immobile), devono essere applicati i chiarimenti offerti dall'Agenzia del Territorio con la circolare 6/2012. Secondo tali delucidazioni sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati). Non saranno prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni contenute nella circolare n. 6/T/2012. Decorrenza dal 1° gennaio 2015 REDDITI FABBRICATI Tasi aliquota massima Si conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Decorrenza dal 1° gennaio 2015 ASPETTI DICHIARATIVI Il tramonto di UNICO (!?!) Viene eliminata la possibilità di presentare la dichiarazione Iva nel modello Unico (dichiarazione unificata) e viene fissato a febbraio il termine per presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma. Di conseguenza viene eliminato anche l'obbligo di presentare la comunicazione dati Iva. Decorrenza a partire dalla dichiarazione Iva dovuta per il 2015 (quindi dal 2016). ASPETTI DICHIARATIVI Ritenuta bonifici ristrutturazioni Passa dal 4 all'8% la misura della ritenuta che banche e poste devono operare sui bonifici del 5065% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico. Decorrenza dal 1° gennaio 2015 ASPETTI DICHIARATIVI Assicurazioni vita Dal 2015 sono esenti dall'Irpef solo i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del "rischio demografico" (ossia la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione). Decorrenza dal 1° gennaio 2015 ASPETTI DICHIARATIVI Black list Ai fini della deducibilità dei costi/spese derivanti da operazioni con controparti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, l'individuazione di tali stati (in attesa dell’emanazione della c.d. “white list”), sarà effettuata facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Decorrenza dal 1° gennaio 2015 ASPETTI DICHIARATIVI Lavoratori transfrontalieri Passa da 6.700 a 7.500 Euro l'importo eccedente per la formazione del reddito da lavoro dipendente prestato all'estero dai residenti in Italia. Viene introdotta una franchigia Irpef anche per i redditi da pensione e da lavoro in euro di quanti sono iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, che concorreranno a formare l'imponibile Irpef per l'importo eccedente i 6.700 euro. Decorrenza dal 1° gennaio 2015 ALIQUOTE IVA Iva 4% e-book I libri in formato elettronico vengono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota IVA del 4% Si tratta delle pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. Decorrenza dal 1° gennaio 2015 ALIQUOTE IVA Aumento aliquota Iva pellet Aumenta dal 10 al 22% l'aliquota Iva applicabile alle cessioni del prodotto pellet di legno. Decorrenza dal 1° gennaio 2015 ALIQUOTE IVA Salvaguardia aumento aliquote Iva E' previsto l’innalzamento: dell’aliquota IVA dal 10% al 12% a decorrere dal 2016 e al 13% dall’1.1.2017; dell’aliquota IVA dal 22% al 24% a decorrere dal 2016, al 25% dall’1.1.2017 e al 25,5% dall’1.1.2018. Tali incrementi non saranno disposti qualora vengano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica. Decorrenza dal 1° gennaio 2016 IL NUOVO FORFAIT dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara I REGIMI AGEVOLATI Dal 2015 entra in vigore il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, al posto dei regimi di favore attualmente vigenti che sono pertanto abrogati. I REGIMI AGEVOLATI È IL REGIME NATURALE PER COLORO CHE RISPETTANO LE CONDIZIONI 1 REGIME DI VANTAGGIO 2 NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Abrogato 3 EX MINIMI Abrogato Abrogato ma può sopravvivere fino a scadenza se attivato entro il 31.12.2014 I REGIMI AGEVOLATI I contribuenti che al 31.12.2014 hanno adottato il regime dei minimi possono continuare ad applicarlo (anche se legalmente soppresso) fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d’età. IL NUOVO FORFAIT 1 2 3 4 • interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni • opera come regime naturale, quindi i soggetti che possiedono i requisiti previsti non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione per l'ingresso nel regime; • resta salva la facoltà di optare per il regime ordinario dell'Iva e delle imposte sui redditi; • non ha un limite di durata, pertanto può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti. ENTRATA IN VIGORE DAL 1.1.2015 Nuovo Forfait NON HA LIMITE DI DURATA PUÒ ESSERE APPLICATO FINCHÉ PERMANGONO I REQUISITI RICHIESTI ENTRATA IN VIGORE DAL 1.1.2015 È IL REGIME NATURALE PER COLORO CHE RISPETTANO LE CONDIZIONI 1 Limiti di ricavi o compensi 2 Limite del volume degli investimenti 3 Limite del costo del lavoro sostenuto 4 Limite del lavoro dipendente IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE OCCORRE AVER RIGUARDO AI DATI DEL PERIODO D’IMPOSTA 2014 NOVITÀ LE REGOLE DI ACCESSO Persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o professione che nell'anno solare precedente abbiano 1 2 3 4 Limiti di ricavi o compensi Limite del volume degli investimenti Limite del costo del lavoro sostenuto Limite del lavoro dipendente NON > a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta Costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non sia superiore a 20.000 Euro importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi Redditi conseguiti siano prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati ENTRATA IN VIGORE DAL 1.1.2015 Forfait e lavoro dipendente Nuova condizione per l’accesso al forfait L’esistenza di redditi di lavoro dipendente non ostacola l’accesso a patto che i redditi d’impresa o lavoro autonomo siano prevalenti. La prevalenza NON rileva: nel caso di cessazione del rapporto di dipendenza; la somma di tutti i REDDITI non eccede € 20.000. PRECLUSIONE ALL’ACCESSO AL REGIME NON può essere adottato che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito; non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito; che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE; che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti. PRECLUSIONE ALL’ACCESSO AL REGIME Sussistenza cause esclusione Riferimento al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso => come per le condizioni di accesso al regime BENEFICI DALL’ACCESSO AL REGIME Benefici & Semplificazioni esonerati dal versamento dell'Iva (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito), tranne il caso di acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e di servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge BENEFICI DALL’ACCESSO AL REGIME Benefici & Semplificazioni sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette), ma sono tenuti a numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali e a certificare e conservare corrispettivi BENEFICI DALL’ACCESSO AL REGIME Benefici & Semplificazioni non sono soggetti all'IRAP sono esonerati spesometro dalla comunicazione dello sono esonerati dalla comunicazione black list non effettuano e non subiscono la ritenuta alla fonte BENEFICI DALL’ACCESSO AL REGIME Benefici & Semplificazioni sono tenuti alla settore/parametri compilazione degli studi di LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO 1. Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO 2. Il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi 3. NON si terrà conto delle spese sostenute nell'anno 4. Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 35.000,00 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) (da 47.1 a 47.7) 47.9 40.000,00 47.81 30.000,00 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 20.000,00 Redditività 40% 40% 40% 54% LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) Intermediari del commercio 46.1 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (55 - 56) (64 - 65- 66) (69 - 70 - 71 - 72 73 -74 - 75) - (85) (86 - 87 - 88) Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività 15.000,00 86% 15.000,00 62% 40.000,00 40% 15.000,00 78% LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Gruppo di settore Altre attività economiche Codici attività ATECO 2007 (01 - 02 - 03) - (05 06 - 07 - 08 - 09) (12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 - 23 - 24 - 25 - 26 27 - 28 - 29 - 30 - 31 32 - 33) - (35) - (36 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 59- 60 - 61 - 62 - 63) (77 - 78 - 79 - 80 - 81 82) - (84) - (90 - 91 92 - 93) - 94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) Valore soglia dei ricavi/compensi 20.000,00 Redditività 67% LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Reddito imponibile 15% Imposta lorda LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali Imposta sostitutiva dell'IRAP Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'Irpef. LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEWCO Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori agevolazioni nel caso in cui ad applicarlo siano dei soggetti che intraprendono una nuova attività. In tal caso, infatti, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi, al sussistere di determinate condizioni, si gode di una diminuzione del reddito di 1/3. LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Sussistenza di determinate condizioni PRIMI 3 PERIODI DI IMPOSTA Iniziale + 2 successivi REDDITO IMPONIBILE =1/3 LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO CONDIZIONI NEWCO il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO. IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME 2014 2015 Contribuente ordinario con ricavi superiori a quelli del forfait Contribuente ordinario Contribuente ordinario con ricavi inferiori a quelli del forfait Contribuente forfettario (possibile opzione per l’ordinario) IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME 2014 2015 Contribuente minimo con ricavi superiori a quelli del forfait Contribuente ordinario. Possibilità di rimanere nel regime di vantaggio Contribuente minimo con ricavi inferiori a quelli del forfait Contribuente forfettario. Possibilità di opzione per l’ordinario o possibilità di rimanere nel regime di vantaggio LE REGOLE DEI PASSAGGI 2014 2015 Contribuente Contribuente forfettario N.I.P. Contribuente Minimo Contribuente forfettario Il PASSAGGIO al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000), o dal regime dei minimi (art. 27 D.l. 98/2011) AVVERRÀ “AUTOMATICAMENTE”, al sussistere delle condizioni previste. LE REGOLE DEI PASSAGGI 2014 2015 Contribuente Contribuente forfettario N.I.P. Contribuente Minimo Contribuente forfettario I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative ovvero dei minimi possono applicare, se in possesso dei requisiti, l'ulteriore vantaggio della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d’imposta che residuano al compimento del triennio in cui opera detta riduzione. LE REGOLE DEI PASSAGGI 2014 2015 Contribuente ordinario Contribuente forfettario Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di imposta forfettario: i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché incassati in tali periodi; i ricavi e i compensi che anche se incassati non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo ordinario assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi. LE REGOLE DEI PASSAGGI 2014 2015 Contribuente ordinario Contribuente forfettario Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un periodo di imposta forfettario: le spese di competenza del regime ordinario non pagate assumono rilevanza nel periodo ordinario; le spese pagate nel periodo d’imposta ordinarie ma di competenza di periodi successivi assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi. LE REGOLE DEI PASSAGGI 2014 2015 Contribuente ordinario Contribuente forfettario Necessità di operare la rettifica della detrazione sui: beni ammortizzabili; rimanenze; servizi acquisti ma non ancora utilizzati. ASPETTI PREVIDENZIALI Contribuente forfettario Agevolazioni INPS Previsione: determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza un livello minimo imponibile NON risultano dovuti i contributi minimi Il versamento dei contributi va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle somme dovute in base al mod. UNICO Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni previste per l'accesso al regime fiscale agevolato CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO L’AGEVOLAZIONE IN SINTESI Ambito soggettivo: tutte le imprese, a prescindere da forma giuridica, settore economico, e regime contabile. Ambito oggettivo: investimenti in ricerca e sviluppo (R&S). Ambito temporale: periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, fino a quello in corso al 31.12. 2019. Agevolazione fiscale: credito di imposta, nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto: - alla media degli investimenti in R&S realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015; - alla media degli investimenti in R&S realizzati nel minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione, per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO SPESA MASSIMA E MINIMA Ammontare massimo annuo del credito: 5 milioni di euro per ciascun beneficiario; in termini quantitativi, ciò significa che l’incentivo viene attribuito sino alla spesa incrementale massima di 20 milioni di euro (spesa incrementale in R&S, a cui applicare l’aliquota del 25%). Spesa minima richiesta: per usufruire del credito, è necessario che siano sostenute spese per R&S almeno pari a € 30.000. Relazione illustrativa, in merito alla spesa minima: chiarisce che il beneficio spetta “a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a € 30.000 in ciascuno dei periodi di imposta”. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO ATTIVITÀ AMMISSIBILI E NON Attività ammissibili al credito di imposta: - lavori sperimentali o teorici, per l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; - ricerca pianificata o indagini per acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi, o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; - produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO ATTIVITÀ AMMISSIBILI E NON Non si considerano attività di ricerca e sviluppo: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO SPESE AMMISSIBILI PER IL CREDITO Sono ammissibili le spese relative a: 1. personale altamente qualificato impiegato in R&S, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico; 2. ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (DM 1988), in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di R&S, e comunque con un costo unitario non inferiore a € 2.000 al netto dell’IVA; CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO SPESE AMMISSIBILI PER IL CREDITO 3. contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative; 4. competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori. Per le spese 1 e 3: il credito di imposta spetta in misura maggiore, pari al 50% delle medesime. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO LA FISCALITÀ DEL CREDITO Il credito di imposta: - deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi; - non concorre alla formazione del reddito; - non concorre alla formazione della base imponibile IRAP; - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 TUIR; - è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO LA FISCALITÀ DEL CREDITO Limiti alle compensazioni: non operativi. Il credito di imposta non soggiace ai limiti di cui: - all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (limite massimo annuo compensabile, per i crediti di imposta indicati nel quadro RU di UNICO, pari a € 250.000); - all’art. 34 della L. 388/2000 (limite massimo annuo compensabile in F24 per i crediti di imposta, pari a € 700.000). CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO I CONTROLLI DELL’AGENZIA I controlli dell’Agenzia delle Entrate: sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata: - dal soggetto incaricato della revisione legale o - dal collegio sindacale o - da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. La certificazione: deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale: devono avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti; le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili per determinare il credito di imposta, entro il limite massimo di € 5.000. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO DECRETO ATTUATIVO Decreto attuativo Ministro Economia e Finanze + Sviluppo Economico, per: - l’adozione delle disposizioni applicative necessarie; - le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute; - le cause di decadenza e revoca del beneficio; - le modalità di restituzione del credito di imposta, di cui l’impresa ha fruito indebitamente. PATENT BOX dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara PATENT BOX AMBITO SOGGETTIVO Ambito soggettivo: soggetti titolari di reddito di impresa, che svolgono attività di ricerca e sviluppo (R&S), anche mediante contratti stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione di beni immateriali (brevetti industriali, opere dell’ingegno, marchi, …), - residenti in Italia; - residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione, e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. p.70 PATENT BOX AMBITO SOGGETTIVO Obiettivo: rendere appetibile la detenzione di beni immateriali in Italia, e favorire l’investimento in ricerca e sviluppo. Regime opzionale: l’opzione ha durata per 5 esercizi, ed è irrevocabile. Decreto attuativo: Ministero Sviluppo Economico + Economia e Finanze. PATENT BOX AMBITO OGGETTIVO Ambito oggettivo: redditi (compresa concessione in uso a terzi) derivanti: - dall’utilizzo di opere dell’ingegno; - da brevetti industriali; - da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti; - da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili. Relazione illustrativa: chiarisce che “sono esclusi dall’agevolazione i marchi esclusivamente commerciali”. PATENT BOX AGEVOLAZIONE Agevolazione IRES/IRPEF/IRAP: i redditi derivanti dai beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo per: - il 30% del loro ammontare, nel 2015; - il 40% del loro ammontare, nel 2016; - il 50% del loro ammontare, a regime, dal 2017 (IRES effettiva 13,75%). Quota di reddito agevolabile: è determinata sulla base del rapporto tra i costi di R&S per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Reddito del bene immateriale: - concessione in uso a terzi: royalties stabilite per contratto; - utilizzo diretto del bene: reddito quantificato con la procedura di ruling, ex art. 8 DL 269/2003. PATENT BOX PROCEDURA DI RULING Procedura di ruling in caso di utilizzo diretto del bene immateriale: per determinare, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate: - i componenti positivi di reddito impliciti; - i criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Procedura di ruling anche per i rapporti infragruppo: nel caso in cui i redditi relativi ai beni immateriali siano realizzati nell’ambito di operazioni infragruppo, l’agevolazione spetta a condizione che i predetti redditi siano determinati sulla base della stessa procedura di ruling richiamata in precedenza, per l’utilizzo diretto. PATENT BOX PLUSVALENZE DETASSATE Plusvalenze detassate: non concorrono a formare il reddito complessivo, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. Reinvestimento del 90% del corrispettivo: - la norma richiama il corrispettivo e non la plusvalenza; - il valore della somma da reinvestire potrebbe eccedere l’ammontare della plusvalenza detassata. Ruling per le plusvalenze infragruppo: si applica la procedura di ruling, se la transazione che ha determinato la plusvalenza è intercorsa tra soggetti facenti parte del medesimo gruppo. LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI ENTRATA IN VIGORE DAL 1.1.2015 1/1/2015 Possesso 30/6/2015 Redazione perizia Saldo o prima rata 30/6/2016 Seconda rata 30/6/2017 Terza rata Nel caso di pagamento rateale interessi 3% LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI LA NUOVA SOSTITUTIVA PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE TERRENI 2% 4% 4% 8% LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI TERRENI CASI PARTICOLARI Risoluzione 395/E/2008: se un fabbricato risulta inserito in un piano di recupero che ne prevede la demolizione, il fabbricato si ha per non esistente, e quindi la sua cessione non ha a oggetto un immobile ma un’area edificabile La cessione è sempre imponibile (non rilevano i 5 anni) È possibile rideterminare il valore del terreno LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI TERRENI CASI PARTICOLARI Circolare 1/E del 2013: lo ius aedificandi è trascrivibile (diritto di cubatura) È possibile la rideterminazione del valore in modo autonomo e distinto da quella concernente la proprietà LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI TERRENI CASI PARTICOLARI Art. 2645-bis co. 6 c.c.: “si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura” R.M. 23/E/2009: il fabbricato al rustico non rappresenta un immobile se non ha raggiunto la copertura del tetto per cui esso deve intendersi fino a quel momento area edificabile e quindi rivalutabile LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI TERRENI CASI PARTICOLARI Il momento di realizzo Nel caso di cessione di terreno con valore rideterminato, affinché abbia effetto l’operazione, occorre che lo stesso sia assunto quale valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali. Le perizie successive all’atto non hanno valore LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI PARTECIPAZIONI CASI PARTICOLARI Donazione di partecipazioni Le partecipazioni ricevute in donazione assumono come costo in capo al donatario il medesimo valore che esse presentavano in capo al donante. Ciò fa sì che se il donante ha eseguito una rivalutazione delle partecipazioni con imposta sostitutiva, il nuovo valore è riconosciuto anche in capo al donante LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI PARTECIPAZIONI CASI PARTICOLARI Donazione di partecipazioni Il donante ha rideterminato il valore. Il donatario “riceve” il valore rideterminato. Il donatario vuole accedere ad una seconda rideterminazione. Il donatario dovrebbe poter scomputare l’imposta versata dal donante. LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI PARTECIPAZIONI CASI PARTICOLARI Partecipazioni cadute in successione Per le partecipazioni acquisite in successione il valore riconosciuto è quello indicato nella dichiarazione di successione. L’eventuale rideterminazione posta in essere dal de cuius non ha effetto per gli eredi (????) Qualora il de cuius, prima della morte, abbia conferito mandato per la redazione della perizia, gli eredi potrebbero beneficiare del maggior valore risultante dalla perizia. LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI IL DOPPIO ACCESSO ALLA RIDETERMINAZIONE Art. 7 co. 2 lett. ee) ff) gg) DL 70/2011 Ammessa la compensazione tra imposta sostitutiva versata in occasione di precedente rivalutazione e imposta dovuta in occasione di nuova rivalutazione. NON ammesso rimborso eccedente il secondo. se primo versamento LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI CESSIONE AD UN PREZZO INFERIORE ALLA RIDETERMINAZIONE Partecipazioni Terreni Non si ha nessuna particolare conseguenza. Il valore rideterminato rimane fiscalmente rilevante ma solo parzialmente in quanto la minusvalenza generata è fiscalmente rilevante. Nel caso di cessione di terreno con valore rideterminato, affinché abbia effetto l’operazione, occorre che lo stesso sia assunto quale valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI COSTI BLACK LIST dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI COSTI BLACK LIST LE REGOLE DELLA LEGGE DI STABILITÀ Si prevede che ai fini della norma in tema di costi black list di cui all’art. 110 co. 10 del TUIR, in attesa della emanazione del Decreto contenente gli Stati white list, l’individuazione dei regimi fiscali privilegiati è fatta con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI COSTI BLACK LIST LE REGOLE ATTUALI La norma attuale individua gli Stati e territori a fiscalità privilegiata in ragione di: livello di tassazione sensibilmente inferiore; mancanza di un adeguato scambio di informazioni; individuazione effettuata con DM 23.1.2002. Rimane dunque un solo requisito ai fini della black list. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI COSTI BLACK LIST LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI Non cambiano però i presupposti per la deducibilità che, in relazione agli Stati o territori che saranno compresi nel nuovo DM, saranno comunque: prevalenza dello svolgimento di una attività effettiva da parte del soggetto estero; il fatto che le operazioni siano state effettuate per un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI COSTI BLACK LIST LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI La norma concerne qualunque tipo di componente negativo compresi, quindi, quelli di natura finanziaria nonché gli ammortamenti o le perdite su crediti. Le operazioni in questione riguardano le operazioni che intercorrono tra: imprese residenti in Italia imprese e professionisti residenti o localizzati in Stati o territori black list. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI COSTI BLACK LIST LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI Necessità di indicare i componenti negativi nella dichiarazione dei redditi con SANZIONE in caso di inadempimento: 10 % dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi; con un minimo di 500 e un massimo di 50 mila euro. IL NUOVO CUNEO FISCALE IRAP dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara p.83 IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP SOGGETTI INTERESSATI Soggetti di cui agli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 446/97: società di capitali e enti commerciali; società di persone e imprese individuali; banche; assicurazioni; professionisti; agricoltori. IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP IL CONTENUTO DELLA NORMA La norma consente la deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP LE DEDUZIONI DEL COSTO DEL LAVORO IRAP Art. 11 comma 1 lett. a): deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; deduzione forfetaria di 4.600 o 9.200 euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato; deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali; IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP LE DEDUZIONI DEL COSTO DEL LAVORO IRAP Art. 11 commi 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater: deduzione spese di trasferta per le imprese di autotrasporto deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo; deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti. IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP ESEMPIO DI CALCOLO Costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato A MENO Deduzioni già concesse B Se A è maggiore di B la differenza forma deduzione ai fini IRAP IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP FINALITÀ Considerando le modalità di calcolo della norma, la finalità della stessa più che quella di detassare il lavoro è quella di favorire i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato In presenza di poca forza lavoro a tempo indeterminato non si verifica alcun risparmio IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP INCREMENTO DELL’ALIQUOTA L’art. 2 del DL 24 aprile 2014 n. 66 aveva fissato l’aliquota IRAP (ordinaria) al 3,5% dal periodo d’imposta 2014 Ora sono ripristinate dal 2014 le misure delle aliquote IRAP precedenti (e maggiori) (aliquota ordinaria 3,9%) IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP INCREMENTO DELL’ALIQUOTA: ACCONTI Nel novembre 2014 verso acconto con previsionale considerando un aliquota del 3,5%. metodo Presumibilmente l’acconto risulterà carente considerando la nuova aliquota di 3,9%. In sede di versamento del saldo avverrà il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP (per il 2014) calcolato in ragione delle minori aliquote (senza alcuna conseguenza sanzionatoria) IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP CREDITO D’IMPOSTA PMI (2015 - 2016) IMPRESE E PROFESSIONISTI SENZA LAVORATORI DIPENDENTI Credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP liquidata in dichiarazione. Il credito è utilizzabile solo in compensazione. Il credito è riconosciuto dal 2015 ma può essere utilizzato a partire dall’anno in cui è presentata la dichiarazione (2016) LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI STABILITÀ dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI STABILITÀ NUOVE IPOTESI DI INVERSIONE CONTABILE TIPOLOGIA OPERAZIONI ENTRATA IN VIGORE Servizi di pulizia, demolizioni, installazione di impianti e completamento di edifici Dal 1 gennaio 2015 Cessione di gas e energia e certificati energetici Dal 1 gennaio 2015 Grande distribuzione Occorre deroga Consiglio UE LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI STABILITÀ SPLIT PAYMENT Tipologia operazioni Rapporti di fornitura con la PA Modalità La fattura è emessa con addebito d’imposta. Il cliente PA non paga l’IVA al fornitore ma provvede direttamente al versamento all’erario Conseguenze Incremento creditorie Entrata in vigore 1.1.2015 con autorizzazione UE delle situazioni successiva IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO - LEGGE DI STABILITÀ 2015 dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL NUOVO CORSO COLLABORATIVO IL QUADRO NORMATIVO CAMBIA Si punta su un modello di cooperazione tra AF e contribuente Obiettivo: perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL NUOVO CORSO COLLABORATIVO L’Agenzia mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e strumenti mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni di cui è in possesso Nell’ottica di fornire un servizio utile al contribuente affinché possa evitare errori e omissioni che possono derivare anche dalla complessità del sistema fiscale, in relazione ai propri obblighi dichiarativi: ricavi o compensi; redditi; volume d’affari e valore della produzione; agevolazioni, deduzioni o detrazioni e crediti d’imposta che dagli elementi di cui è in possesso risultino essere non spettanti. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL NUOVO CORSO COLLABORATIVO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA Art. 2 co. 8 DPR 322/98 “……..ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del DLgs. 472/97” Possibile integrazione delle dichiarazioni “a favore” e “sfavore” senza limiti di tempo Effetti sui termini di prescrizione delle integrazioni IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL NUOVO CORSO COLLABORATIVO Si consente di integrare le dichiarazioni non oltre i termini per l’accertamento beneficiando in caso di ravvedimento di una riduzione delle sanzioni Modifiche all’articolo 13 del DLgs. 472/97 Ampliato l’ambito temporale entro il quale è possibile intervenire spontaneamente Eliminata la preclusione in caso di “accessi, ispezioni e verifiche” resta il blocco per gli avvisi bonari e per gli accertamenti notificati IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 1/10 OMESSO/CARENTE VERSAMENTO (entro 30gg) NOVITÀ 1/9 (entro 90gg dal termine di presentazione della dichiarazione) QUALSIASI TIPOLOGIA DI ERRORE 1/8 QUALSIASI TIPOLOGIA DI ERRORE (entro il termine di pres. della dich. relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione) NOVITÀ QUALSIASI TIPOLOGIA DI ERRORE 1/7 (entro il termine di pres. della dich. relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione) QUALSIASI TIPOLOGIA DI ERRORE NOVITÀ 1/6 (oltre il termine di pres. della dich. relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione) IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL RAVVEDIMENTO DEI PVC NOVITÀ QUALSIASI TIPOLOGIA DI ERRORE 1/5 Anche la singola violazione, Salvo violazioni art. 6, co. 3 e art. 11, co. 5 DLgs. 471/97. Calcolo “fai da te”. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO LE INIBITORIE NEL NUOVO RAVVEDIMENTO IL RAVVEDIMENTO NON È POSSIBILE Quando si ha la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento o si ricevono le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter DPR 600/73. IL RAVVEDIMENTO È POSSIBILE A prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO I CONTROLLI E IL RAVVEDIMENTO Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO ELIMINAZIONE DI ALCUNI ISTITUTI DEFLATTIVI ADESIONE INTEGRALE PVC ADESIONE INTEGRALE INVITI A COMPARIRE ACQUIESCENZA RAFFORZATA Continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2014 e ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO INTEGRATIVE E TERMINI DI PRESCRIZIONE In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa e in tutti i casi di regolarizzazione dell’omissione o dell’errore Termini per accertamento (art. 43 DPR 600/73 e art. 57 DPR 633/72) Decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione dall’anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni. Termini per notifica cartella (art. 25 DPR 602/73) IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO OMESSI/CARENTI VERSAMENTI Esempio: omesso versamento secondo acconto IRES 2015 sanzione 30% Nuova lettera b-ter) Sanzione ridotta a 1/6 = 5% Nuova lettera b-bis) Sanzione ridotta a 1/7 = 4,29% Nuova lettera a-bis) Sanzione ridotta a 1/9 = 3,33% 14gg 30/11/15 30gg 14/12/15 UNICO 2016 30/12/15 30/09/17 29/12/16 30/09/18 30/09/16 RAVVEDIMENTO LUNGO Sanzione ridotta a 1/8 = 3,75% RAVVEDIMENTO BREVE Sanzione ridotta a 1/10 = 3% RAVVEDIMENTO SPRINT 0,2% per ogni giorno di ritardo IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL COSTO DELLA CORREZIONE SPONTANEA F24 CON SALDO ZERO SANZIONE SPECIFICA ENTRO 5 GG 154,94/3= 51,64 RAVVEDIMENTO € 6 (51,64 /8) OLTRE 5 GG 154,94€ RAVVEDIMENTO € 19 (154,94 /8) NOVITÀ RIDUZIONE DELLA SANZIONE A 1/9 CON RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GIORNI ovvero di avvalersi delle riduzioni di cui alle lett. b-bis) e b-ter) IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL COSTO DELLA CORREZIONE SPONTANEA RAVVEDIMENTO SU CREDITI INESISTENTI Sanzione base dal 100% al 200% (200% > € 50.000) 30% se rilevabile in sede di controllo formale di UNICO IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL COSTO DELLA CORREZIONE SPONTANEA Errori od omissioni rilevabili in sede di liquidazione e controllo formale Esempio su UNICO 2015 - Sanzione base 30% Entro 90gg Entro termine di presentazione dichiarazione 1/9 del 30% = 3,33% NOVITÀ Relativa all’anno in cui è stata commessa violazione 1/8 del 30% = 3,75% Relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa violazione 1/7 del 30% = 4,29% NOVITÀ oltre 1/6 del 30% = 5% NOVITÀ IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL COSTO DELLA CORREZIONE SPONTANEA Errori od omissioni che determinano l’infedeltà della dichiarazione Esempio su UNICO 2015 - Sanzione base 100% Entro 90gg Entro termine di presentazione dichiarazione 1/9 del 30% = 11,11% NOVITÀ Relativa all’anno in cui è stata commessa violazione 1/8 del 100% = 12,50% Relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa violazione 1/7 del 100% = 14,28% NOVITÀ oltre 1/6 del 100% = 16,67% NOVITÀ IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL COSTO DELLA CORREZIONE SPONTANEA: DICHIARAZIONE TARDIVA NON CAMBIA NULLA SI APPLICA LA LETTERA C) DELL’ARTICOLO 13 D LGS. 472/97 RAVVEDIBILE ENTRO 90gg Dichiarazione tardiva Imposte non versate Sanzione fissa 258 : 10 = 25,80 Sanzione base 30% : 8 = 3,75% (se si regolarizza prima c’è la possibilità di effettuare ravvedimento sprint o breve) CIRCOLARE 27/E DEL 2.8.2013 ERRATI VERSAMENTI IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI Il contribuente effettua un versamento in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non sono commisurati all’imposta versata a titolo di ravvedimento Il ravvedimento è perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo È necessario che sul modello F24, si sia provveduto ad imputare del versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO IN PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI Sulla differenza non sanata andranno irrogate le sanzioni in misura ordinaria e/o recuperati gli interessi non versati, da computare, anche in tal caso, con decorrenza dalla data dell’originario versamento (16 giugno o 16 luglio). Gli uffici provvederanno, ove occorra, a variare i codici tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo (imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare l’importo ancora da versare sulla base della percentuale di completamento individuata IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO CIRCOLARE 21/E DEL 25.6.2013 Riconoscimento delle eccedenze d’imposta per le annualità per le quali la dichiarazione è omessa. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO IL PROBLEMA Credito “anno n” € 20.000 Dichiarazione “anno n” omessa Controllo automatizzato dichiarazione “anno n+1” Mancato riconoscimento del riporto del credito “anno n” Comunicazione irregolarità dichiarazione anno n+1 per recupero Credito indebitamente fruito. Interessi. Sanzione 30%. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO CIRCOLARE 34/E PRIMA IL CREDITO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN DETRAZIONE NELLA ANNUALITÀ SUCCESSIVE qualora venga definita l’obbligazione mediante il pagamento delle somme richieste dall’ufficio e il credito, ancorché non dichiarato, risulti effettivamente spettante il contribuente è ammesso al rimborso dell’eccedenza medesima, attraverso la procedura di cui all’art. 21 DLgs. 546/92. IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO CIRCOLARE 21/E DOPO A seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità se il credito non dichiarato è effettivamente spettante. Si può attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio entro il termine di trenta giorni successivi, di idonea documentazione. L’Ufficio riscontrata l’esistenza del credito scomputa direttamente il credito dalle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità. È emessa una “comunicazione definitiva” con la rideterminazione delle somme che residuano a seguito dello scomputo operato. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IN TERMINI LUNGHI dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IN TERMINI LUNGHI LE NUOVE DISPOSIZIONI SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO Conseguenze derivanti dalla introduzione delle nuove disposizioni in tema di ravvedimento operoso: “riscrittura” dei termini di accertamento; “riscrittura” dei termini per la notifica delle cartelle esattoriali. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IN TERMINI LUNGHI ACCERTAMENTO I termini per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA (ed anche dell’IRAP) decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, LIMITATAMENTE ALL’OGGETTO DELLA INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IN TERMINI LUNGHI ESEMPIO DI ACCERTAMENTO UNICO 2012 integrato nel corso del 2015 indicando 10 mila euro di reddito in più Termine ordinario di accertamento: 31.12.2017. Nuovo termine ordinario per l’accertamento del periodo di imposta 2011 in relazione alla integrazione: 31.12.2019. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IN TERMINI LUNGHI RISCOSSIONE I termini previsti dall’art. 25 co. 1 lett. a) e b) del DPR 602/73 ai fini della riscossione di imposte e di contributi, DECORRONO dalla presentazione della dichiarazione integrativa limitatamente agli elementi oggetto di integrazione ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IN TERMINI LUNGHI RISCOSSIONE Somme dovute in base all’art. 36-bis del DPR 600/73 in relazione alla integrazione del modello UNICO 2013 effettuata nel 2015: 31.12.2018 anziché 31.12.2016. Somme dovute in base all’art. 36-ter del DPR 600/73 in relazione alla medesima integrazione: 31.12.2019 anziché 31.12.2017. VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 1 Contribuente che non ha compilato il quadro RW per un immobile con costo di € 100.000 negli USA. Violazioni da sanare per tre periodi di imposta (2011, 2012 e 2013). Costo della disclosure Anno 2011 100.000,00 x 1,5% = 1500,00 (sanzione base ridotta alla metà) VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 1 Applicabilità del cumulo giuridico Sanzione base € 1.500,00 Periodi di imposta oggetto di disclosure: tre 1.500,00 x 25% = 375,00 Sanzione base 1.875,00 Sanzione applicabile 2.812,50 Definibilità della sanzione ad un terzo 937,5 VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 1 Confronto della sanzione Terzo della somma dei minimi edittali previsti: 9.000,00 euro /3 = 3.000,00. Terzo della somma dei minimi da disclosure : 4.500,00 euro /3= 1.500,00. Per come è scritta la norma parrebbe che il costo della sanzione sia pari a 1.500,00 euro cioè il terzo delle sanzioni più gravi determinate ai fini della disclosure. VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 1 In base alle nuove norme sul ravvedimento, ed in assenza di contestazione, il costo potrebbe essere il seguente: 2011: sanzione base 3.000,00 euro / 6 = 500,00 2012: sanzione base 3.000,00 euro / 7 = 428,57 2013: sanzione base 3.000,00 euro / 8 = 375,00 Totale sanzioni 1.303,57 VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 2 Contribuente che non ha compilato il quadro RW per un immobile con costo di € 100.000 in Svizzera. Violazioni da sanare per tre periodi di imposta (2011, 2012 e 2013). Costo della disclosure Primo aspetto: applicazione della presunzione di redditività 100.000,00 x 43% = 43.000,00 euro (imposta) 43.000 (sanzione) in caso di accordo con la Svizzera con riduzione della sanzione di un quarto 30.947,00 e definibilità ad un sesto (5.158,00). VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 2 Sanzioni da quadro RW 1) Senza accordo la sanzione è del 3 per cento Con il cumulo materiale la sanzione è di 18.000,00. Con il cumulo giuridico la sanzione è di 5.625,00. Definibilità ad un terzo. a) Sanzione con cumulo giuridico 1.875,00. b) Confronto secondo la norma della disclosure Somma dei minimi edittali ridotti ad un terzo: 6.000,00. Somma dei minimi da disclosure ridotti ad un terzo: 3.000,00. Somma che pare dovuta 3.000,00. VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 2 Sanzioni da quadro RW 1) Con accordo la sanzione è dell’1,5 per cento Con il cumulo materiale la sanzione è di 18.000,00. Con il cumulo giuridico la sanzione è di 5.625,00. Definibilità ad un terzo. a) Sanzione con cumulo giuridico 1.875,00. b) Confronto secondo la norma della disclosure Somma dei minimi edittali ridotti ad un terzo : 6.000,00. Somma dei minimi da disclosure ridotti ad un terzo: 1.500,00. Somma che pare dovuta 1.500,00. VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 2 Con il nuovo ravvedimento ed in assenza di contestazioni: ipotizzabile che il contribuente non applichi la presunzione di redditività: sono da sanare i tre periodi di imposta 2011, 2012 e 2013; la sanzione base applicabile rimane quella del 6% ridotta. 2011 : 6.000,00 / 6 = 1.000,00 2012 : 6.000,00 / 7 = 857,14 2013 : 6.000,00 / 8 = 750,00 Totale dovuto = 2.607,00 VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 3 Contribuente che non ha compilato il quadro RW in relazione ad investimenti finanziari per 1.000.000,00 euro in stato white list. Se la media degli investimenti è inferiore a 2 milioni di euro si stima un rendimento del 5 %. 3.000.000,00 x 5% = 150.000,00 Tassazione del 27% = 40.500,00 Sanzione 40.500,00 x 75% = 30.375,00 / 6= 5.062,50 Sanzioni da RW per i periodi di imposta 2011, 2012 e 2013 VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 3 Sanzioni da quadro RW a) Per i periodi di imposta 2011 e 2012 si deve prendere a riferimento la consistenza di fine anno. b) Ipotesi di 1.000.000,00 euro in entrambi i periodi di imposta. c) Per il periodo di imposta 2013 doveva essere indicata la consistenza all’inizio ed alla fine dell’anno. Problema della base di riferimento per l’applicazione delle sanzioni. d) Immaginando che anche per il 2013 la media sia stata di 1.000.000,00 la sanzione base è del 3%. VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 3 Sanzioni da quadro RW a) Per effetto della disclosure è ridotta alla metà. b) Sanzione applicata con il cumulo giuridico applicando le norme sulla disclosure: 28.125,00. c) Sanzione calcolata con il cumulo materiale sui minimi edittali: 90.000,00. d) Sanzione calcolata con il cumulo materiale sui minimi da disclosure: 45.000,00. e) Definizione ad un terzo: secondo il testo della norma la sanzione sarebbe di 15.000,00 euro. VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 4 Contribuente che non ha compilato il quadro RW in relazione ad investimenti finanziari per 1.000.000,00 euro in stato black list: A. se si riesce a superare la presunzione di redditività, il risultato sarà identico a quello del contribuente in stato white list; B. se non si supera la presunzione di redditività l’imposta dovuta è di 430.000,00 euro più la sanzione di una volta (laddove intervenga l’accordo) ridotta di un quarto e definibile ad un sesto. Un importo dunque pari a 53.750,00. VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 4 Sanzioni da quadro RW a) Se interviene un accordo il costo delle sanzioni sarà pari a quanto visto in relazione agli stati o territori white list. b) Se non interviene un accordo il costo per la mancata compilazione del quadro RW sarà sostanzialmente doppio e dunque pari a 30.000,00 euro. VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 4 Nel caso in cui si decida di optare per il ravvedimento operoso, in assenza di contestazioni: è irrilevante il fatto che vi sia un accordo; la sanzione base rimane quella del 6%; Viene ridotta: per il 2011 ad un sesto: 10.000,00; per il 2012 ad un settimo: 8.571,00; per il 2013 ad un ottavo: 7.500,00. Totale a titolo di sanzioni: 26.071,00. VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 4 Con riferimento alle disponibilità di natura finanziaria laddove non sia possibile fare ingresso nel forfait dovrà essere effettuato un calcolo analitico dei singoli rendimenti applicando la tassazione effettiva in relazione allo specifico rendimento. Dovrà essere spiegato da parte dell’Amministrazione finanziaria il ruolo degli apporti effettuati nel corso dell’anno in relazione alla presunzione di redditività: ulteriore giustificazione pare necessaria. VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 4 In relazione ai periodi di imposta 2012 e 2013 si dovrà tenere conto anche di: costo relativo ad IVIE ed IVAFE; sanzioni relative a queste imposte che sono determinare in misura pari a quelle previste per l’infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e possono essere dunque ridotte ad un quarto con la definizione possibile ad un sesto nell’ambito della disclosure; imposte dovute anche in caso di ravvedimento operoso con conseguente calcolo delle relative sanzioni. TFR in busta paga dott. Mauro Nicola Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara TFR in busta paga: condizioni I lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo), che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro possono richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del codice civile Per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018 L'opzione, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018 L'opzione può essere esercitata ANCHE per le quote destinate dal lavoratore a forme di previdenza complementare TFR in busta paga: fiscalità La parte integrativa della retribuzione costituita dalla quota di Tfr corrisposta è assoggetta a tassazione ordinaria NON a tassazione sostituiva come accadrebbe in caso di corresponsione del TFR al termine del percorso lavorativo NON è imponibile ai fini previdenziali; NON concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del bonus "80 euro". TFR in busta paga: esclusioni La disposizione NON si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi (art. 4, Legge n. 297/1982). TFR in busta paga: aiuti statali Per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota del TFR in busta paga ai lavoratori che la richiedono, è possibile accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso l'Inps e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Sarà un apposito D.P.C.M. a definire le modalità attuative del Fondo di garanzia e del suo accesso.