bonus irpef e detrazioni - OCC Commercialisti Novara

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bonus irpef e detrazioni - OCC Commercialisti Novara
BONUS IRPEF E DETRAZIONI
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Novara
BONUS IRPEF E DETRAZIONI
BONUS DIPENDENTI A REGIME
Il bonus è previsto a regime: viene modificato il
TUIR.
Normativa di riferimento: nuovo art. 13 co. 1-bis
TUIR.
Ambito soggettivo: titolari di redditi di lavoro
dipendente e di alcuni redditi assimilati, tra i quali,
quelli derivanti da collaborazioni continuative.
Condizione necessaria: IRPEF lorda > detrazioni per
lavoro dipendente, e redditi assimilati.
BONUS IRPEF E DETRAZIONI
IL BONUS È UN CREDITO DI IMPOSTA
Credito di imposta:
- rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
- non concorre alla formazione del reddito;
- di importo pari a:
€ 960, se il reddito complessivo (RC) non è
superiore a € 24.000;
€ 960, se RC è superiore a € 24.000 ma non a €
26.000. Il credito spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di €
26.000, diminuito di RC, e l’importo di € 2.000.
BONUS IRPEF E DETRAZIONI
IL BONUS È UN CREDITO DI IMPOSTA
Se il reddito
complessivo non è
superiore a 24.000
euro
Se il reddito
complessivo è
superiore a 24.000 €
ma non a 26.000 €
€ 960
(€ 80 euro mensili)
(26.000 - Reddito compl.)
2.000
x 960
BONUS IRPEF E DETRAZIONI
BONUS EROGATO DAL SOSTITUTO
Il sostituto di imposta:
- eroga il credito in via automatica, con gli
emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga,
rapportandolo al periodo stesso;
- recupera
le
somme
erogate
attraverso
la
compensazione, di cui all'art. 17 DLgs. 241/97;
- indica nella certificazione unica l’importo del credito
erogato.
5
BONUS IRPEF E DETRAZIONI
DETRAZIONI PER IMMOBILI
Detrazione per il risparmio energetico:
- anno 2015;
- detrazione del 65%.
Detrazione per le ristrutturazioni edilizie:
- anno 2015: detrazione del 50%, nei limiti di spesa
di € 96.000;
- anno 2016: detrazione del 36%, nei limiti di spesa
di € 48.000.
Detrazione
per
l’acquisto
di
mobili
e
elettrodomestici:
- anno 2015;
- detrazione del 50%;
- spesa massima agevolabile: € 10.000.
BONUS IRPEF E DETRAZIONI
BONUS BEBÉ: SINTESI
Obiettivo: incentivare la natalità, e contribuire alle spese per il suo
sostegno.
Bonus bebè: assegno di € 960 annui, erogato mensilmente a
decorrere dal mese di nascita o adozione.
Bebè agevolato: figlio nato o adottato,
-
tra l'1.1.2015 e il 31.12. 2017,
-
di cittadini italiani o di uno Stato UE o di uno Stato EXTRAUE con
permesso di soggiorno, residenti in Italia.
La fiscalità dell’assegno:
-
non concorre alla formazione del reddito complessivo;
-
anche ai fini della verifica del reddito complessivo per il bonus
IRPEF (art. 13 co. 1-bis TUIR), non si tiene conto del bonus bebè.
BONUS IRPEF E DETRAZIONI
BONUS BEBÉ: 3 ANNI
Erogazione dell’assegno: subordinata alla condizione
economica del nucleo familiare di appartenenza del
genitore che richiede l’assegno.
Durata dell’erogazione: fino al compimento del terzo
anno di età, ovvero del terzo anno di ingresso nel
nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Domanda: per la richiesta dell’assegno.
INPS: corrisponde l’assegno.
Decreto attuativo.
BONUS IRPEF E DETRAZIONI
Erogazioni liberali ONLUS
Viene innalzato a 30.000 euro (da 2.065 €) il
limite entro cui calcolare le detrazioni Irpef
per le erogazioni liberali alle Onlus.
Lo stesso adeguamento a 30.000 euro e'
previsto per l'importo massimo deducibile a
fini IRES.
Decorrenza dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31.12.2014
BONUS IRPEF E DETRAZIONI
Detrazione delle erogazioni liberali ai partiti
La detraibilità del 26% dei versamenti effettuati a favore di
partiti e movimenti politici, prevista all'art. 11 del D.l. 149/2013,
vale anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati tramite
donazioni dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche.
Decorrenza dal 1° gennaio 2015
BONUS IRPEF E DETRAZIONI
Credito imposta wi-fi strutture ricettive
Il credito di imposta per le spese inerenti ad impianti
wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al
settore turismo (previsto dall'art. 9, D.L. n. 83/2014) è
riconosciuto solo a condizione che l’esercizio stesso
metta a disposizione dei propri clienti un servizio
gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1
Megabit/s in download.
Decorrenza dal 1° gennaio 2015
REDDITI FABBRICATI
Rendita catastale immobili ad uso produttivo
In attesa della riforma del catasto, ai fini del calcolo dell'Imu sui beni strumentali ancorati
al suolo (strumenti di produzione che, per il solo fatto di essere ancorati al suolo, vengono
equiparati fiscalmente a un immobile), devono essere applicati i chiarimenti offerti
dall'Agenzia del Territorio con la circolare 6/2012.
Secondo tali delucidazioni sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti
dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo,
siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle
componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati).
Non saranno prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni
dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni contenute nella
circolare n. 6/T/2012.
Decorrenza dal 1° gennaio 2015
REDDITI FABBRICATI
Tasi aliquota massima
Si conferma, anche per l'anno 2015, il livello
massimo di imposizione della TASI già previsto
per l'anno 2014 (2,5 per mille).
Decorrenza dal 1° gennaio 2015
ASPETTI DICHIARATIVI
Il tramonto di UNICO (!?!)
Viene eliminata la possibilità di presentare la
dichiarazione Iva nel modello Unico (dichiarazione
unificata) e viene fissato a febbraio il termine per
presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma.
Di conseguenza viene eliminato anche l'obbligo di
presentare la comunicazione dati Iva.
Decorrenza a partire dalla dichiarazione Iva dovuta
per il 2015 (quindi dal 2016).
ASPETTI DICHIARATIVI
Ritenuta bonifici ristrutturazioni
Passa dal 4 all'8% la misura della ritenuta che
banche e poste devono operare sui bonifici del 5065% per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di risparmio energetico.
Decorrenza dal 1° gennaio 2015
ASPETTI DICHIARATIVI
Assicurazioni vita
Dal 2015 sono esenti dall'Irpef solo i capitali
percepiti in caso di morte in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita, a copertura
del "rischio demografico" (ossia la differenza tra la
durata della vita di una persona e la durata media
della vita della popolazione).
Decorrenza dal 1° gennaio 2015
ASPETTI DICHIARATIVI
Black list
Ai fini della deducibilità dei costi/spese derivanti da
operazioni con controparti residenti in paesi a
fiscalità privilegiata, l'individuazione di tali stati (in
attesa dell’emanazione della c.d. “white list”), sarà
effettuata facendo esclusivo riferimento alla
mancanza
di un
adeguato
scambio
di
informazioni.
Decorrenza dal 1° gennaio 2015
ASPETTI DICHIARATIVI
Lavoratori transfrontalieri
Passa da 6.700 a 7.500 Euro l'importo eccedente per la
formazione del reddito da lavoro dipendente prestato all'estero
dai residenti in Italia.
Viene introdotta una franchigia Irpef anche per i redditi da
pensione e da lavoro in euro di quanti sono iscritti nei registri
anagrafici del comune di Campione d'Italia, che concorreranno
a formare l'imponibile Irpef per l'importo eccedente i 6.700
euro.
Decorrenza dal 1° gennaio 2015
ALIQUOTE IVA
Iva 4% e-book
I libri in formato elettronico vengono inseriti tra i
prodotti sottoposti ad aliquota IVA del 4%
Si tratta delle pubblicazioni identificate da codice
Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico
o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
Decorrenza dal 1° gennaio 2015
ALIQUOTE IVA
Aumento aliquota Iva pellet
Aumenta dal 10 al 22% l'aliquota Iva applicabile
alle cessioni del prodotto pellet di legno.
Decorrenza dal 1° gennaio 2015
ALIQUOTE IVA
Salvaguardia aumento aliquote Iva
E' previsto l’innalzamento:
dell’aliquota IVA dal 10% al 12% a decorrere dal 2016 e al
13% dall’1.1.2017;
dell’aliquota IVA dal 22% al 24% a decorrere dal 2016, al
25% dall’1.1.2017 e al 25,5% dall’1.1.2018.
Tali incrementi non saranno disposti qualora vengano adottati
specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o
riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione
della spesa pubblica.
Decorrenza dal 1° gennaio 2016
IL NUOVO FORFAIT
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Novara
I REGIMI AGEVOLATI
Dal 2015 entra in vigore il nuovo
regime forfetario di determinazione del
reddito per le imprese individuali e i
lavoratori autonomi, al posto dei
regimi di favore attualmente vigenti
che sono pertanto abrogati.
I REGIMI AGEVOLATI
È IL REGIME NATURALE PER COLORO CHE RISPETTANO LE
CONDIZIONI
1
REGIME
DI VANTAGGIO
2
NUOVE INIZIATIVE
PRODUTTIVE
Abrogato
3
EX MINIMI
Abrogato
Abrogato ma può sopravvivere
fino a scadenza se attivato entro il
31.12.2014
I REGIMI AGEVOLATI
I contribuenti che al 31.12.2014 hanno
adottato il regime dei minimi possono
continuare
ad
applicarlo
(anche
se
legalmente soppresso) fino al termine del
quinquennio ovvero al compimento dei
35 anni d’età.
IL NUOVO FORFAIT
1
2
3
4
• interessa le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o
professioni
• opera come regime naturale, quindi i soggetti che possiedono
i requisiti previsti non sono tenuti ad effettuare alcuna opzione
per l'ingresso nel regime;
• resta salva la facoltà di optare per il regime ordinario dell'Iva
e delle imposte sui redditi;
• non ha un limite di durata, pertanto può essere applicato
finché permangono i requisiti richiesti.
ENTRATA IN VIGORE DAL 1.1.2015
Nuovo Forfait
NON HA LIMITE DI DURATA
PUÒ ESSERE APPLICATO
FINCHÉ PERMANGONO I REQUISITI RICHIESTI
ENTRATA IN VIGORE DAL 1.1.2015
È IL REGIME NATURALE PER COLORO CHE RISPETTANO LE
CONDIZIONI
1
Limiti di ricavi o
compensi
2
Limite del volume degli
investimenti
3
Limite del costo del
lavoro sostenuto
4
Limite del lavoro
dipendente
IN SEDE DI PRIMA
APPLICAZIONE OCCORRE AVER
RIGUARDO AI DATI DEL PERIODO
D’IMPOSTA 2014
NOVITÀ
LE REGOLE DI ACCESSO
Persone fisiche esercenti attività d'impresa o arte o
professione che nell'anno solare precedente abbiano
1
2
3
4
Limiti di ricavi o
compensi
Limite del volume degli
investimenti
Limite del costo del
lavoro sostenuto
Limite del lavoro
dipendente
NON > a determinate soglie che
variano a seconda del codice ATECO
specifico dell'attività svolta
Costo complessivo, al lordo degli
ammortamenti,
di
beni
mobili
strumentali al 31.12 non sia superiore
a 20.000 Euro
importi complessivamente non superiori
a 5.000 Euro lordi
Redditi conseguiti siano prevalenti
rispetto a quelli di lavoro dipendente e
assimilati
ENTRATA IN VIGORE DAL 1.1.2015
Forfait e lavoro dipendente
Nuova condizione per l’accesso al forfait
L’esistenza di redditi di lavoro dipendente non ostacola
l’accesso a patto che i redditi d’impresa o lavoro autonomo
siano prevalenti.
La prevalenza
NON
rileva:
nel caso di cessazione del rapporto di dipendenza;
la somma di tutti i REDDITI non eccede € 20.000.
PRECLUSIONE ALL’ACCESSO AL REGIME
NON può essere adottato
che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai
fini della determinazione del reddito;
non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti
residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in
Italia almeno il 75% del reddito;
che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di
fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10,
comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei
confronti di soggetti UE;
che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a
società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.
PRECLUSIONE ALL’ACCESSO AL REGIME
Sussistenza cause esclusione
Riferimento
al
momento
di
applicazione del regime, e non
all'anno antecedente all'ingresso
dello stesso => come per le
condizioni di accesso al regime
BENEFICI DALL’ACCESSO AL REGIME
Benefici & Semplificazioni
esonerati dal versamento dell'Iva (e di contro non
hanno diritto alla detrazione dell'Iva a credito),
tranne il caso di acquisti di beni intraUE di importo
annuo superiore a € 10.000 e di servizi ricevuti da
non residenti con applicazione del reverse charge
BENEFICI DALL’ACCESSO AL REGIME
Benefici & Semplificazioni
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
tenuta delle scritture contabili (sia ai fini Iva che ai
fini delle imposte dirette), ma sono tenuti a
numerare e conservare le fatture d'acquisto e le
bollette doganali e a certificare e conservare
corrispettivi
BENEFICI DALL’ACCESSO AL REGIME
Benefici & Semplificazioni
non sono soggetti all'IRAP
sono
esonerati
spesometro
dalla
comunicazione
dello
sono esonerati dalla comunicazione black list
non effettuano e non subiscono la ritenuta alla
fonte
BENEFICI DALL’ACCESSO AL REGIME
Benefici & Semplificazioni
sono tenuti alla
settore/parametri
compilazione
degli
studi
di
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
1. Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile
si ottiene applicando ai ricavi/compensi un
coefficiente di redditività differenziato a seconda
del codice ATECO
2. Il reddito non è più calcolato come differenza tra
componenti positivi e negativi
3. NON si terrà conto delle spese sostenute
nell'anno
4. Una volta determinato il reddito imponibile, si
scomputano da esso i contributi previdenziali
versati in base alla legge
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Gruppo di settore
Codici attività
ATECO 2007
Valore soglia dei
ricavi/compensi
Industrie alimentari
e delle bevande
(10 - 11)
35.000,00
Commercio
all’ingrosso e al
dettaglio
45 - (da 46.2 a 46.9) (da 47.1 a 47.7) 47.9
40.000,00
47.81
30.000,00
Commercio
ambulante
di prodotti
alimentari
e bevande
Commercio
ambulante
di altri prodotti
47.82 - 47.89
20.000,00
Redditività
40%
40%
40%
54%
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Gruppo di settore
Codici attività
ATECO 2007
Costruzioni e attività
immobiliari
(41 - 42 - 43) - (68)
Intermediari del
commercio
46.1
Attività dei Servizi di
alloggio e di
ristorazione
Attività Professionali,
Scientifiche, Tecniche,
Sanitarie, di Istruzione,
Servizi Finanziari ed
Assicurativi
(55 - 56)
(64 - 65- 66) (69 - 70 - 71 - 72 73 -74 - 75) - (85) (86 - 87 - 88)
Valore soglia dei
ricavi/compensi
Redditività
15.000,00
86%
15.000,00
62%
40.000,00
40%
15.000,00
78%
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Gruppo di settore
Altre attività
economiche
Codici attività
ATECO 2007
(01 - 02 - 03) - (05 06 - 07 - 08 - 09) (12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 - 23 - 24 - 25 - 26 27 - 28 - 29 - 30 - 31 32 - 33) - (35) - (36 37 - 38 - 39) - (49 - 50
- 51 - 52 - 53) - (58 59- 60 - 61 - 62 - 63) (77 - 78 - 79 - 80 - 81 82) - (84) - (90 - 91 92 - 93) - 94 - 95 - 96)
- (97 - 98) - (99)
Valore soglia dei
ricavi/compensi
20.000,00
Redditività
67%
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Reddito imponibile
15%
Imposta lorda
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Imposta sostitutiva dell'Irpef e
delle relative addizionali
Imposta sostitutiva dell'IRAP
Il
versamento
dell'imposta
sostitutiva segue le stesse regole
previste per l'Irpef.
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
NEWCO
Il nuovo regime forfetario presenta ulteriori
agevolazioni nel caso in cui ad applicarlo siano
dei soggetti che intraprendono una nuova
attività. In tal caso, infatti, per il periodo
d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi, al
sussistere di determinate condizioni, si gode di
una diminuzione del reddito di 1/3.
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
Sussistenza di determinate condizioni
PRIMI 3 PERIODI DI IMPOSTA
Iniziale
+ 2 successivi
REDDITO IMPONIBILE
=1/3
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
CONDIZIONI NEWCO
il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio
dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in
forma associata o familiare;
l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di
lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai
fini dell’esercizio di arti o professioni;
qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro
soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo
d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per
quell’attività sulla base della classificazione ATECO.
IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL
NUOVO REGIME
2014
2015
Contribuente ordinario
con ricavi superiori a
quelli del forfait
Contribuente
ordinario
Contribuente ordinario
con ricavi inferiori a
quelli del forfait
Contribuente forfettario
(possibile opzione per
l’ordinario)
IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL
NUOVO REGIME
2014
2015
Contribuente minimo
con ricavi superiori a
quelli del forfait
Contribuente
ordinario. Possibilità di
rimanere nel regime di
vantaggio
Contribuente minimo
con ricavi inferiori a
quelli del forfait
Contribuente
forfettario. Possibilità
di opzione per
l’ordinario o possibilità
di rimanere nel regime
di vantaggio
LE REGOLE DEI PASSAGGI
2014
2015
Contribuente
Contribuente
forfettario
N.I.P.
Contribuente
Minimo
Contribuente
forfettario
Il PASSAGGIO al nuovo regime forfetario da parte dei soggetti
provenienti dal regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 38/2000),
o dal regime dei minimi (art. 27 D.l. 98/2011) AVVERRÀ
“AUTOMATICAMENTE”, al sussistere delle condizioni previste.
LE REGOLE DEI PASSAGGI
2014
2015
Contribuente
Contribuente
forfettario
N.I.P.
Contribuente
Minimo
Contribuente
forfettario
I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle
nuove iniziative ovvero dei minimi possono
applicare, se in possesso dei requisiti, l'ulteriore
vantaggio della riduzione ad 1/3 del reddito
forfetario per i periodi d’imposta che residuano
al compimento del triennio in cui opera detta
riduzione.
LE REGOLE DEI PASSAGGI
2014
2015
Contribuente
ordinario
Contribuente
forfettario
Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario a un
periodo di imposta forfettario:
i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime
ordinario, hanno già concorso a formare il reddito non
assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni
successivi ancorché incassati in tali periodi;
i ricavi e i compensi che anche se incassati
non hanno
concorso a formare il reddito imponibile del periodo ordinario
assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi.
LE REGOLE DEI PASSAGGI
2014
2015
Contribuente
ordinario
Contribuente
forfettario
Nel caso di passaggio da un periodo di imposta ordinario
a un periodo di imposta forfettario:
le spese di competenza del regime ordinario non
pagate assumono rilevanza nel periodo ordinario;
le spese pagate nel periodo d’imposta ordinarie ma di
competenza di periodi successivi assumono rilevanza
nei periodi di imposta successivi.
LE REGOLE DEI PASSAGGI
2014
2015
Contribuente
ordinario
Contribuente
forfettario
Necessità di operare la rettifica della detrazione sui:
beni ammortizzabili;
rimanenze;
servizi acquisti ma non ancora utilizzati.
ASPETTI PREVIDENZIALI
Contribuente
forfettario
Agevolazioni INPS
Previsione:
determinazione del contributo a percentuale sul
reddito dichiarato, senza un livello minimo imponibile
NON risultano dovuti i contributi minimi
Il versamento dei contributi va effettuato entro i termini
previsti per il versamento delle somme dovute in base al
mod. UNICO
Il regime contributivo agevolato cessa a partire
dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle
condizioni previste per l'accesso al regime fiscale agevolato
CREDITO D'IMPOSTA PER
RICERCA E SVILUPPO
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
L’AGEVOLAZIONE IN SINTESI
Ambito soggettivo: tutte le imprese, a prescindere da forma
giuridica, settore economico, e regime contabile.
Ambito oggettivo: investimenti in ricerca e sviluppo (R&S).
Ambito temporale: periodo di imposta successivo a quello in corso
al 31.12.2014, fino a quello in corso al 31.12. 2019.
Agevolazione fiscale: credito di imposta, nella misura del 25%
delle spese sostenute in eccedenza rispetto:
-
alla media degli investimenti in R&S realizzati nei tre periodi di
imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015;
-
alla media degli investimenti in R&S realizzati nel minor periodo a
decorrere dal periodo di costituzione, per le imprese in attività da
meno di tre periodi di imposta.
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
SPESA MASSIMA E MINIMA
Ammontare massimo annuo del credito: 5 milioni di euro
per ciascun beneficiario; in termini quantitativi, ciò significa
che l’incentivo viene attribuito sino alla spesa incrementale
massima di 20 milioni di euro (spesa incrementale in R&S, a
cui applicare l’aliquota del 25%).
Spesa minima richiesta: per usufruire del credito, è
necessario che siano sostenute spese per R&S almeno pari a €
30.000.
Relazione illustrativa, in merito alla spesa minima:
chiarisce che il beneficio spetta “a condizione che siano
sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a
€ 30.000 in ciascuno dei periodi di imposta”.
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
ATTIVITÀ AMMISSIBILI E NON
Attività ammissibili al credito di imposta:
- lavori sperimentali o teorici, per l’acquisizione di nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili,
senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche
dirette;
- ricerca pianificata o indagini per acquisire nuove
conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi
prodotti, processi o servizi, o permettere un miglioramento
dei prodotti, processi o servizi esistenti;
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalità commerciali.
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
ATTIVITÀ AMMISSIBILI E NON
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo:
le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti,
linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti.
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
SPESE AMMISSIBILI PER IL CREDITO
Sono ammissibili le spese relative a:
1. personale altamente qualificato impiegato in R&S, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto
ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o
estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in
discipline di ambito tecnico o scientifico;
2. ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione
di strumenti e attrezzature di laboratorio (DM 1988), in
relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività
di R&S, e comunque con un costo unitario non inferiore a
€ 2.000 al netto dell’IVA;
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
SPESE AMMISSIBILI PER IL CREDITO
3. contratti di ricerca stipulati con università, enti di
ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese
comprese le start-up innovative;
4. competenze tecniche e privative industriali relative
a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una
topografia di prodotto a semiconduttori.
Per le spese 1 e 3: il credito di imposta spetta in
misura maggiore, pari al 50% delle medesime.
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
LA FISCALITÀ DEL CREDITO
Il credito di imposta:
- deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non concorre alla formazione della base imponibile
IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e
109 co. 5 TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione
orizzontale.
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
LA FISCALITÀ DEL CREDITO
Limiti alle compensazioni: non operativi.
Il credito di imposta non soggiace ai limiti di cui:
- all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (limite massimo
annuo compensabile, per i crediti di imposta indicati
nel quadro RU di UNICO, pari a € 250.000);
- all’art. 34 della L. 388/2000 (limite massimo annuo
compensabile in F24 per i crediti di imposta, pari a €
700.000).
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
I CONTROLLI DELL’AGENZIA
I controlli dell’Agenzia delle Entrate: sono svolti sulla base
di apposita documentazione contabile certificata:
- dal soggetto incaricato della revisione legale o
- dal collegio sindacale o
- da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
La certificazione: deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e
prive di un collegio sindacale: devono avvalersi della
certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di
revisione legale dei conti; le spese sostenute per l’attività di
certificazione contabile sono ammissibili per determinare il
credito di imposta, entro il limite massimo di € 5.000.
CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
DECRETO ATTUATIVO
Decreto attuativo Ministro Economia e Finanze +
Sviluppo Economico, per:
- l’adozione delle disposizioni applicative necessarie;
- le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese
sostenute;
- le cause di decadenza e revoca del beneficio;
- le modalità di restituzione del credito di imposta, di cui
l’impresa ha fruito indebitamente.
PATENT BOX
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
PATENT BOX
AMBITO SOGGETTIVO
Ambito soggettivo: soggetti titolari di reddito di impresa, che
svolgono attività di ricerca e sviluppo (R&S), anche mediante
contratti stipulati con università o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzate alla produzione di beni immateriali
(brevetti industriali, opere dell’ingegno, marchi, …),
- residenti in Italia;
- residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per
evitare la doppia imposizione, e con i quali lo scambio di
informazioni sia effettivo.
p.70
PATENT BOX
AMBITO SOGGETTIVO
Obiettivo: rendere appetibile la detenzione di beni
immateriali in Italia, e favorire l’investimento in ricerca
e sviluppo.
Regime opzionale: l’opzione ha durata per 5 esercizi,
ed è irrevocabile.
Decreto attuativo: Ministero Sviluppo Economico +
Economia e Finanze.
PATENT BOX
AMBITO OGGETTIVO
Ambito oggettivo: redditi (compresa concessione in
uso a terzi) derivanti:
- dall’utilizzo di opere dell’ingegno;
- da brevetti industriali;
- da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai
brevetti;
- da processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze
acquisite
nel
campo
industriale,
commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.
Relazione illustrativa: chiarisce che “sono esclusi
dall’agevolazione i marchi esclusivamente commerciali”.
PATENT BOX
AGEVOLAZIONE
Agevolazione IRES/IRPEF/IRAP: i redditi derivanti dai beni
immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo per:
- il 30% del loro ammontare, nel 2015;
- il 40% del loro ammontare, nel 2016;
- il 50% del loro ammontare, a regime, dal 2017 (IRES effettiva
13,75%).
Quota di reddito agevolabile: è determinata sulla base del
rapporto tra i costi di R&S per il mantenimento, l’accrescimento e lo
sviluppo del bene immateriale, e i costi complessivi sostenuti per
produrre tale bene.
Reddito del bene immateriale:
- concessione in uso a terzi: royalties stabilite per contratto;
- utilizzo diretto del bene: reddito quantificato con la procedura di
ruling, ex art. 8 DL 269/2003.
PATENT BOX
PROCEDURA DI RULING
Procedura di ruling in caso di utilizzo diretto del bene
immateriale: per determinare, in via preventiva e in
contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate:
- i componenti positivi di reddito impliciti;
- i criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili
ai predetti componenti positivi.
Procedura di ruling anche per i rapporti infragruppo: nel
caso in cui i redditi relativi ai beni immateriali siano realizzati
nell’ambito di operazioni infragruppo, l’agevolazione spetta a
condizione che i predetti redditi siano determinati sulla base
della stessa procedura di ruling richiamata in precedenza, per
l’utilizzo diretto.
PATENT BOX
PLUSVALENZE DETASSATE
Plusvalenze detassate: non concorrono a formare il reddito
complessivo, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni
immateriali, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo sia
reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta
successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella
manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali.
Reinvestimento del 90% del corrispettivo:
- la norma richiama il corrispettivo e non la plusvalenza;
- il valore della somma da reinvestire potrebbe eccedere l’ammontare
della plusvalenza detassata.
Ruling per le plusvalenze infragruppo: si applica la procedura di
ruling, se la transazione che ha determinato la plusvalenza è intercorsa
tra soggetti facenti parte del medesimo gruppo.
LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI
PARTECIPAZIONI E TERRENI
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
ENTRATA IN VIGORE DAL 1.1.2015
1/1/2015
Possesso
30/6/2015
Redazione
perizia
Saldo o
prima rata
30/6/2016
Seconda
rata
30/6/2017
Terza
rata
Nel caso di
pagamento rateale
interessi 3%
LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
LA NUOVA SOSTITUTIVA
PARTECIPAZIONI NON
QUALIFICATE
PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE
TERRENI
2%
4%
4%
8%
LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
TERRENI CASI PARTICOLARI
Risoluzione
395/E/2008: se un
fabbricato risulta inserito
in un piano di recupero
che
ne
prevede
la
demolizione,
il
fabbricato si ha per non
esistente, e quindi la sua
cessione
non
ha
a
oggetto un immobile ma
un’area edificabile
La cessione è
sempre
imponibile
(non rilevano i
5 anni)
È possibile
rideterminare
il valore del
terreno
LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
TERRENI CASI PARTICOLARI
Circolare
1/E
del
2013:
lo
ius
aedificandi
è
trascrivibile (diritto di
cubatura)
È possibile la
rideterminazione
del valore in modo
autonomo e
distinto da quella
concernente la
proprietà
LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
TERRENI CASI PARTICOLARI
Art. 2645-bis co. 6
c.c.:
“si
intende
esistente l'edificio nel
quale
sia
stato
eseguito il rustico,
comprensivo
delle
mura perimetrali delle
singole unità e sia
stata completata la
copertura”
R.M. 23/E/2009:
il fabbricato al rustico non
rappresenta un immobile
se non ha raggiunto la
copertura del tetto per cui
esso deve intendersi fino a
quel momento area
edificabile e quindi
rivalutabile
LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
TERRENI CASI PARTICOLARI
Il momento
di realizzo
Nel caso di cessione di terreno con valore rideterminato,
affinché abbia effetto l’operazione, occorre che lo stesso
sia assunto quale valore normale minimo di riferimento ai
fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Le perizie successive all’atto non hanno valore
LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
PARTECIPAZIONI CASI PARTICOLARI
Donazione di
partecipazioni
Le partecipazioni ricevute in donazione assumono come costo in
capo al donatario il medesimo valore che esse presentavano in
capo al donante. Ciò fa sì che se il donante ha eseguito una
rivalutazione delle partecipazioni con imposta sostitutiva, il
nuovo valore è riconosciuto anche in capo al donante
LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
PARTECIPAZIONI CASI PARTICOLARI
Donazione di
partecipazioni
Il donante ha rideterminato il valore.
Il donatario “riceve” il valore rideterminato.
Il donatario vuole accedere ad una seconda
rideterminazione.
Il donatario dovrebbe poter scomputare l’imposta
versata dal donante.
LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
PARTECIPAZIONI CASI PARTICOLARI
Partecipazioni cadute
in successione
Per le partecipazioni acquisite in successione il valore riconosciuto
è quello indicato nella dichiarazione di successione. L’eventuale
rideterminazione posta in essere dal de cuius non ha effetto per gli
eredi (????)
Qualora il de cuius, prima della morte, abbia
conferito mandato per la redazione della perizia,
gli eredi potrebbero beneficiare del maggior valore
risultante dalla perizia.
LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
IL DOPPIO ACCESSO ALLA
RIDETERMINAZIONE
Art. 7 co. 2 lett. ee) ff) gg) DL 70/2011
Ammessa la compensazione tra imposta sostitutiva versata
in occasione di precedente rivalutazione e imposta dovuta in
occasione di nuova rivalutazione.
NON ammesso rimborso
eccedente il secondo.
se
primo
versamento
LA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI
CESSIONE AD UN PREZZO INFERIORE
ALLA RIDETERMINAZIONE
Partecipazioni
Terreni
Non si ha nessuna particolare
conseguenza. Il valore
rideterminato rimane fiscalmente
rilevante ma solo parzialmente in
quanto la minusvalenza generata è
fiscalmente rilevante.
Nel caso di cessione di terreno con
valore rideterminato, affinché abbia
effetto l’operazione, occorre che lo
stesso sia assunto quale valore
normale minimo di riferimento ai fini
delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali
LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
SUI COSTI BLACK LIST
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI COSTI BLACK LIST
LE REGOLE DELLA LEGGE DI
STABILITÀ
Si prevede che ai fini della norma in tema di costi black list di cui
all’art. 110 co. 10 del TUIR, in attesa della emanazione del
Decreto contenente gli Stati white list, l’individuazione dei regimi
fiscali privilegiati è fatta con esclusivo riferimento alla mancanza
di un adeguato scambio di informazioni.
LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI COSTI BLACK LIST
LE REGOLE ATTUALI
La norma attuale individua gli Stati e territori a fiscalità
privilegiata in ragione di:
livello di tassazione sensibilmente inferiore;
mancanza di un adeguato scambio di informazioni;
individuazione effettuata con DM 23.1.2002.
Rimane dunque un solo requisito ai fini della black list.
LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI COSTI BLACK LIST
LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ DEI
COSTI
Non cambiano però i presupposti per la deducibilità che, in
relazione agli Stati o territori che saranno compresi nel nuovo DM,
saranno comunque:
prevalenza dello svolgimento di una attività effettiva da
parte del soggetto estero;
il fatto che le operazioni siano state effettuate per un
effettivo interesse economico e che le stesse abbiano
avuto concreta esecuzione.
LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI COSTI BLACK LIST
LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ DEI
COSTI
La norma concerne qualunque tipo di componente negativo
compresi, quindi, quelli di natura finanziaria nonché gli
ammortamenti o le perdite su crediti.
Le operazioni in questione riguardano le operazioni che
intercorrono tra:
imprese residenti in Italia
imprese e professionisti residenti o localizzati in Stati o
territori black list.
LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SUI COSTI BLACK LIST
LE REGOLE PER LA DEDUCIBILITÀ DEI
COSTI
Necessità di indicare i componenti negativi nella dichiarazione dei
redditi con SANZIONE in caso di inadempimento:
10 % dell’importo complessivo delle spese e dei
componenti negativi;
con un minimo di 500 e un massimo di 50 mila euro.
IL NUOVO CUNEO FISCALE IRAP
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
p.83
IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP
SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti di cui agli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs.
446/97:
società di capitali e enti commerciali;
società di persone e imprese individuali;
banche;
assicurazioni;
professionisti;
agricoltori.
IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP
IL CONTENUTO DELLA NORMA
La norma consente la deduzione integrale del costo
complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo
indeterminato, eccedente l’ammontare delle deduzioni –
analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo
IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP
LE DEDUZIONI DEL COSTO DEL LAVORO
IRAP
Art. 11 comma 1 lett. a):
deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro;
deduzione forfetaria di 4.600 o 9.200 euro, per ciascun dipendente
assunto a tempo indeterminato;
deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali;
IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP
LE DEDUZIONI DEL COSTO DEL
LAVORO IRAP
Art. 11 commi 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater:
deduzione spese di trasferta per le imprese di autotrasporto
deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il
personale assunto con contratto di formazione lavoro e per
addetti alla ricerca e sviluppo;
deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un
massimo di 5 dipendenti.
IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP
ESEMPIO DI CALCOLO
Costo complessivo per il personale
dipendente con contratto a tempo
indeterminato
A
MENO
Deduzioni già concesse
B
Se A è maggiore di B la differenza forma deduzione ai
fini IRAP
IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP
FINALITÀ
Considerando le modalità di calcolo della norma, la finalità della
stessa più che quella di detassare il lavoro è quella di favorire i
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
In presenza di poca forza lavoro a tempo indeterminato non si
verifica alcun risparmio
IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP
INCREMENTO DELL’ALIQUOTA
L’art. 2 del DL 24 aprile 2014 n. 66 aveva fissato l’aliquota
IRAP (ordinaria) al 3,5% dal periodo d’imposta 2014
Ora sono ripristinate dal 2014 le misure delle aliquote
IRAP precedenti (e maggiori) (aliquota ordinaria 3,9%)
IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP
INCREMENTO DELL’ALIQUOTA:
ACCONTI
Nel novembre 2014 verso acconto con
previsionale considerando un aliquota del 3,5%.
metodo
Presumibilmente l’acconto risulterà carente considerando
la nuova aliquota di 3,9%.
In sede di versamento del saldo avverrà il recupero della
minore imposta versata a titolo di acconto IRAP (per il
2014) calcolato in ragione delle minori aliquote (senza
alcuna conseguenza sanzionatoria)
IL NUOVO CUNEO FISCALE - IRAP
CREDITO D’IMPOSTA PMI
(2015 - 2016)
IMPRESE E PROFESSIONISTI
SENZA LAVORATORI DIPENDENTI
Credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP liquidata in
dichiarazione.
Il credito è utilizzabile solo in compensazione.
Il credito è riconosciuto dal 2015 ma può essere
utilizzato a partire dall’anno in cui è presentata la
dichiarazione (2016)
LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI
STABILITÀ
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI STABILITÀ
NUOVE IPOTESI DI INVERSIONE
CONTABILE
TIPOLOGIA OPERAZIONI
ENTRATA IN VIGORE
Servizi di pulizia,
demolizioni, installazione
di impianti e
completamento di edifici
Dal 1 gennaio 2015
Cessione di gas e energia
e certificati energetici
Dal 1 gennaio 2015
Grande distribuzione
Occorre deroga Consiglio UE
LE NOVITÀ IVA DELLA LEGGE DI STABILITÀ
SPLIT PAYMENT
Tipologia operazioni
Rapporti di fornitura con la PA
Modalità
La fattura è emessa con addebito
d’imposta. Il cliente PA non paga
l’IVA al fornitore ma provvede
direttamente
al
versamento
all’erario
Conseguenze
Incremento
creditorie
Entrata in vigore
1.1.2015
con
autorizzazione UE
delle
situazioni
successiva
IL NUOVO RAVVEDIMENTO
OPEROSO - LEGGE DI STABILITÀ
2015
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL NUOVO CORSO COLLABORATIVO
IL QUADRO NORMATIVO CAMBIA
Si punta su un modello di cooperazione tra AF e
contribuente
Obiettivo: perseguire il massimo adempimento
spontaneo degli obblighi tributari
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL NUOVO CORSO COLLABORATIVO
L’Agenzia mediante l’utilizzo di nuove tecnologie e
strumenti mette a disposizione del contribuente ovvero
del suo intermediario gli elementi e le informazioni di cui
è in possesso
Nell’ottica di fornire un servizio utile al contribuente affinché
possa evitare errori e omissioni che possono derivare anche
dalla complessità del sistema fiscale, in relazione ai propri
obblighi dichiarativi:
ricavi o compensi;
redditi;
volume d’affari e valore della produzione;
agevolazioni, deduzioni o detrazioni e crediti d’imposta che
dagli elementi di cui è in possesso risultino essere non
spettanti.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL NUOVO CORSO COLLABORATIVO
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Art. 2 co. 8 DPR 322/98
“……..ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del
DLgs. 472/97”
Possibile integrazione delle dichiarazioni “a favore” e
“sfavore” senza limiti di tempo
Effetti sui termini di prescrizione
delle integrazioni
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL NUOVO CORSO COLLABORATIVO
Si consente di integrare le dichiarazioni non oltre i termini per
l’accertamento beneficiando in caso di ravvedimento di una
riduzione delle sanzioni
Modifiche all’articolo 13 del DLgs. 472/97
Ampliato l’ambito
temporale entro il
quale è possibile
intervenire
spontaneamente
Eliminata la
preclusione in caso di
“accessi, ispezioni e
verifiche” resta il
blocco per gli avvisi
bonari e per gli
accertamenti notificati
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
1/10
OMESSO/CARENTE
VERSAMENTO
(entro 30gg)
NOVITÀ
1/9
(entro 90gg dal
termine di
presentazione della
dichiarazione)
QUALSIASI TIPOLOGIA
DI ERRORE
1/8
QUALSIASI TIPOLOGIA
DI ERRORE
(entro il termine di pres. della
dich. relativa all’anno in cui è
stata commessa la violazione)
NOVITÀ
QUALSIASI TIPOLOGIA
DI ERRORE
1/7
(entro il termine di pres. della dich.
relativa all’anno successivo a quello
in cui è stata commessa la
violazione)
QUALSIASI TIPOLOGIA
DI ERRORE
NOVITÀ
1/6
(oltre il termine di pres. della dich.
relativa all’anno successivo a quello in
cui è stata commessa la violazione)
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL RAVVEDIMENTO DEI PVC
NOVITÀ
QUALSIASI
TIPOLOGIA
DI ERRORE
1/5
Anche la singola violazione,
Salvo violazioni art. 6, co. 3 e art. 11, co. 5 DLgs. 471/97.
Calcolo “fai da te”.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
LE INIBITORIE NEL NUOVO RAVVEDIMENTO
IL RAVVEDIMENTO NON È POSSIBILE
Quando si ha la formale notifica di un atto di liquidazione o
accertamento o si ricevono le comunicazioni di irregolarità
di cui agli articoli 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 e degli
esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter DPR 600/73.
IL RAVVEDIMENTO È POSSIBILE
A prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata
constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di accertamento,
delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale
conoscenza.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
I CONTROLLI E IL RAVVEDIMENTO
Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non
precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di controllo e accertamento
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
ELIMINAZIONE DI ALCUNI ISTITUTI
DEFLATTIVI
ADESIONE
INTEGRALE PVC
ADESIONE
INTEGRALE
INVITI A
COMPARIRE
ACQUIESCENZA
RAFFORZATA
Continuano ad
applicarsi agli inviti al
contraddittorio in materia
di imposte sui redditi,
imposta sul valore
aggiunto e altre imposte
indirette, notificati entro
il 31 dicembre 2014 e ai
processi verbali di
constatazione in materia
di imposte sui redditi e di
imposta sul valore
aggiunto consegnati
entro la stessa data.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
INTEGRATIVE E TERMINI DI
PRESCRIZIONE
In tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione
integrativa e in tutti i casi di regolarizzazione dell’omissione o
dell’errore
Termini per accertamento
(art. 43 DPR 600/73 e art. 57
DPR 633/72)
Decorrono,
limitatamente agli
elementi oggetto
dell’integrazione
dall’anno successivo
a quello di
presentazione di tali
dichiarazioni.
Termini per notifica cartella
(art. 25 DPR 602/73)
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
OMESSI/CARENTI VERSAMENTI
Esempio: omesso versamento secondo acconto IRES 2015
sanzione 30%
Nuova lettera b-ter)
Sanzione ridotta a 1/6 = 5%
Nuova lettera b-bis)
Sanzione ridotta a 1/7 = 4,29%
Nuova lettera a-bis)
Sanzione ridotta a 1/9 = 3,33%
14gg
30/11/15
30gg
14/12/15
UNICO 2016
30/12/15
30/09/17
29/12/16
30/09/18
30/09/16
RAVVEDIMENTO LUNGO
Sanzione ridotta a 1/8 = 3,75%
RAVVEDIMENTO BREVE
Sanzione ridotta a 1/10 = 3%
RAVVEDIMENTO SPRINT
0,2% per ogni giorno di ritardo
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL COSTO DELLA CORREZIONE SPONTANEA
F24 CON SALDO ZERO
SANZIONE SPECIFICA
ENTRO 5 GG
154,94/3=
51,64
RAVVEDIMENTO
€ 6 (51,64 /8)
OLTRE 5 GG
154,94€
RAVVEDIMENTO
€ 19 (154,94 /8)
NOVITÀ
RIDUZIONE DELLA SANZIONE A 1/9 CON RAVVEDIMENTO ENTRO 90
GIORNI ovvero di avvalersi delle riduzioni di cui alle lett. b-bis) e b-ter)
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL COSTO DELLA CORREZIONE SPONTANEA
RAVVEDIMENTO SU CREDITI INESISTENTI
Sanzione base dal 100% al 200% (200% > € 50.000)
30% se rilevabile in sede di controllo formale di
UNICO
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL COSTO DELLA CORREZIONE SPONTANEA
Errori od omissioni rilevabili in sede
di liquidazione e controllo formale
Esempio su UNICO 2015 - Sanzione base 30%
Entro 90gg
Entro termine di
presentazione
dichiarazione
1/9 del 30% = 3,33% NOVITÀ
Relativa all’anno in cui è stata commessa violazione
1/8 del 30% = 3,75%
Relativa all’anno successivo a quello in cui è
stata commessa violazione
1/7 del 30% = 4,29% NOVITÀ
oltre
1/6 del 30% = 5% NOVITÀ
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL COSTO DELLA CORREZIONE SPONTANEA
Errori od omissioni che determinano
l’infedeltà della dichiarazione
Esempio su UNICO 2015 - Sanzione base 100%
Entro 90gg
Entro termine di
presentazione
dichiarazione
1/9 del 30% = 11,11% NOVITÀ
Relativa all’anno in cui è stata commessa violazione
1/8 del 100% = 12,50%
Relativa all’anno successivo a quello in cui è
stata commessa violazione
1/7 del 100% = 14,28% NOVITÀ
oltre
1/6 del 100% = 16,67% NOVITÀ
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL COSTO DELLA CORREZIONE
SPONTANEA: DICHIARAZIONE
TARDIVA
NON CAMBIA NULLA
SI APPLICA LA LETTERA C) DELL’ARTICOLO 13 D LGS. 472/97
RAVVEDIBILE ENTRO 90gg
Dichiarazione tardiva
Imposte non versate
Sanzione fissa
258 : 10 = 25,80
Sanzione base 30% : 8 = 3,75%
(se si regolarizza prima c’è la
possibilità di effettuare ravvedimento
sprint o breve)
CIRCOLARE 27/E DEL 2.8.2013
ERRATI VERSAMENTI
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO IN
PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI
Il contribuente effettua un versamento in misura inferiore al
dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non sono
commisurati all’imposta versata a titolo di ravvedimento
Il ravvedimento è perfezionato con riferimento alla
quota parte dell’imposta proporzionata al quantum
complessivamente corrisposto a vario titolo
È necessario che sul modello F24, si sia
provveduto ad imputare del versamento
all’assolvimento delle sanzioni, indicando
l’apposito codice tributo.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
EFFICACIA DEL RAVVEDIMENTO IN
PRESENZA DI VERSAMENTI CARENTI
Sulla differenza non sanata andranno irrogate le sanzioni in
misura ordinaria e/o recuperati gli interessi non versati, da
computare, anche in tal caso, con decorrenza dalla data
dell’originario versamento (16 giugno o 16 luglio).
Gli uffici provvederanno, ove occorra, a variare i codici
tributo e a suddividere gli importi versati a vario titolo
(imposta, interessi, sanzione) in modo da determinare
l’importo ancora da versare sulla base della percentuale di
completamento individuata
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
CIRCOLARE 21/E DEL 25.6.2013
Riconoscimento
delle
eccedenze
d’imposta per le annualità per le quali la
dichiarazione è omessa.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
IL PROBLEMA
Credito “anno n” € 20.000
Dichiarazione “anno n” omessa
Controllo automatizzato dichiarazione “anno n+1”
Mancato riconoscimento del riporto del credito “anno n”
Comunicazione irregolarità dichiarazione anno n+1 per recupero
Credito indebitamente fruito.
Interessi.
Sanzione 30%.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
CIRCOLARE 34/E
PRIMA
IL CREDITO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN
DETRAZIONE NELLA ANNUALITÀ SUCCESSIVE
qualora venga definita l’obbligazione mediante il pagamento
delle somme richieste dall’ufficio e il credito, ancorché non
dichiarato, risulti effettivamente spettante
il contribuente è ammesso al rimborso dell’eccedenza medesima,
attraverso la procedura di cui all’art. 21 DLgs. 546/92.
IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
CIRCOLARE 21/E
DOPO
A seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità se il
credito non dichiarato è effettivamente spettante.
Si può attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione
all’ufficio entro il termine di trenta giorni successivi, di idonea
documentazione.
L’Ufficio riscontrata l’esistenza del credito scomputa direttamente il
credito dalle somme dovute in base alla comunicazione di irregolarità.
È emessa una “comunicazione definitiva” con la rideterminazione delle
somme che residuano a seguito dello scomputo operato.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
IN TERMINI LUNGHI
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Novara
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IN TERMINI LUNGHI
LE NUOVE DISPOSIZIONI
SUL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Conseguenze derivanti dalla introduzione delle nuove
disposizioni in tema di ravvedimento operoso:
“riscrittura” dei termini di accertamento;
“riscrittura” dei termini per la notifica delle cartelle
esattoriali.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IN TERMINI LUNGHI
ACCERTAMENTO
I termini per l’accertamento ai fini delle imposte sui
redditi e dell’IVA (ed anche dell’IRAP) decorrono
dalla presentazione della dichiarazione integrativa,
LIMITATAMENTE ALL’OGGETTO
DELLA INTEGRAZIONE
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IN TERMINI LUNGHI
ESEMPIO DI ACCERTAMENTO
UNICO 2012 integrato nel corso del 2015 indicando 10
mila euro di reddito in più
Termine ordinario di accertamento: 31.12.2017.
Nuovo termine ordinario per l’accertamento del periodo
di imposta 2011 in relazione alla integrazione:
31.12.2019.
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IN TERMINI LUNGHI
RISCOSSIONE
I termini previsti dall’art. 25 co. 1 lett. a) e b) del DPR
602/73 ai fini della riscossione di imposte e di contributi,
DECORRONO dalla presentazione della dichiarazione
integrativa limitatamente agli elementi oggetto di
integrazione
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IN TERMINI LUNGHI
RISCOSSIONE
Somme dovute in base all’art. 36-bis del DPR 600/73
in relazione alla integrazione del modello UNICO 2013
effettuata nel 2015: 31.12.2018 anziché 31.12.2016.
Somme dovute in base all’art. 36-ter del DPR 600/73
in relazione alla medesima integrazione: 31.12.2019
anziché 31.12.2017.
VOLUNTARY DISCLOSURE:
COSTI E BENEFICI
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 1
Contribuente che non ha compilato il quadro RW per un
immobile con costo di € 100.000 negli USA.
Violazioni da sanare per tre periodi di imposta (2011, 2012 e
2013).
Costo della disclosure
Anno 2011
100.000,00 x 1,5% = 1500,00 (sanzione base ridotta alla metà)
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 1
Applicabilità del cumulo giuridico
Sanzione base € 1.500,00
Periodi di imposta oggetto di disclosure: tre
1.500,00 x 25% = 375,00
Sanzione base 1.875,00
Sanzione applicabile 2.812,50
Definibilità della sanzione ad un terzo 937,5
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 1
Confronto della sanzione
Terzo della somma dei minimi edittali previsti: 9.000,00 euro /3 =
3.000,00.
Terzo della somma dei minimi da disclosure : 4.500,00 euro /3=
1.500,00.
Per come è scritta la norma parrebbe che il costo della sanzione sia pari a
1.500,00 euro cioè il terzo delle sanzioni più gravi determinate ai fini della
disclosure.
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 1
In base alle nuove norme sul ravvedimento, ed in assenza di
contestazione, il costo potrebbe essere il seguente:
2011: sanzione base 3.000,00 euro / 6 = 500,00
2012: sanzione base 3.000,00 euro / 7 = 428,57
2013: sanzione base 3.000,00 euro / 8 = 375,00
Totale sanzioni 1.303,57
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 2
Contribuente che non ha compilato il quadro RW per un
immobile con costo di € 100.000 in Svizzera.
Violazioni da sanare per tre periodi di imposta (2011, 2012 e
2013).
Costo della disclosure
Primo aspetto: applicazione della presunzione di redditività
100.000,00 x 43% = 43.000,00 euro (imposta)
43.000 (sanzione) in caso di accordo con la Svizzera con
riduzione della sanzione di un quarto 30.947,00 e definibilità ad
un sesto (5.158,00).
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 2
Sanzioni da quadro RW
1) Senza accordo la sanzione è del 3 per cento
Con il cumulo materiale la sanzione è di 18.000,00.
Con il cumulo giuridico la sanzione è di 5.625,00.
Definibilità ad un terzo.
a) Sanzione con cumulo giuridico 1.875,00.
b) Confronto secondo la norma della disclosure
Somma dei minimi edittali ridotti ad un terzo: 6.000,00.
Somma dei minimi da disclosure ridotti ad un terzo:
3.000,00.
Somma che pare dovuta 3.000,00.
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 2
Sanzioni da quadro RW
1) Con accordo la sanzione è dell’1,5 per cento
Con il cumulo materiale la sanzione è di 18.000,00.
Con il cumulo giuridico la sanzione è di 5.625,00.
Definibilità ad un terzo.
a) Sanzione con cumulo giuridico 1.875,00.
b) Confronto secondo la norma della disclosure
Somma dei minimi edittali ridotti ad un terzo : 6.000,00.
Somma dei minimi da disclosure ridotti ad un terzo:
1.500,00.
Somma che pare dovuta 1.500,00.
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 2
Con il nuovo ravvedimento ed in assenza di contestazioni:
ipotizzabile che il contribuente non applichi la presunzione di
redditività:
sono da sanare i tre periodi di imposta 2011, 2012 e 2013;
la sanzione base applicabile rimane quella del 6% ridotta.
2011 : 6.000,00 / 6 = 1.000,00
2012 : 6.000,00 / 7 = 857,14
2013 : 6.000,00 / 8 = 750,00
Totale dovuto = 2.607,00
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 3
Contribuente che non ha compilato il quadro RW in relazione ad
investimenti finanziari per 1.000.000,00 euro in stato white list.
Se la media degli investimenti è inferiore a 2 milioni di euro si
stima un rendimento del 5 %.
3.000.000,00 x 5% = 150.000,00
Tassazione del 27% = 40.500,00
Sanzione 40.500,00 x 75% = 30.375,00 / 6= 5.062,50
Sanzioni da RW per i periodi di imposta 2011, 2012 e 2013
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 3
Sanzioni da quadro RW
a) Per i periodi di imposta 2011 e 2012 si deve prendere a
riferimento la consistenza di fine anno.
b) Ipotesi di 1.000.000,00 euro in entrambi i periodi di imposta.
c) Per il periodo di imposta 2013 doveva essere indicata la
consistenza all’inizio ed alla fine dell’anno. Problema della
base di riferimento per l’applicazione delle sanzioni.
d) Immaginando che anche per il 2013 la media sia stata di
1.000.000,00 la sanzione base è del 3%.
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 3
Sanzioni da quadro RW
a) Per effetto della disclosure è ridotta alla metà.
b) Sanzione applicata con il cumulo giuridico applicando le norme sulla
disclosure: 28.125,00.
c) Sanzione calcolata con il cumulo materiale sui minimi edittali:
90.000,00.
d) Sanzione calcolata con il cumulo materiale sui minimi da disclosure:
45.000,00.
e) Definizione ad un terzo: secondo il testo della norma la sanzione
sarebbe di 15.000,00 euro.
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 4
Contribuente che non ha compilato il quadro RW in relazione ad
investimenti finanziari per 1.000.000,00 euro in stato black list:
A. se si riesce a superare la presunzione di redditività, il risultato
sarà identico a quello del contribuente in stato white list;
B. se non si supera la presunzione di redditività l’imposta dovuta
è di 430.000,00 euro più la sanzione di una volta (laddove
intervenga l’accordo) ridotta di un quarto e definibile ad un
sesto. Un importo dunque pari a 53.750,00.
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 4
Sanzioni da quadro RW
a) Se interviene un accordo il costo delle sanzioni sarà pari a
quanto visto in relazione agli stati o territori white list.
b) Se non interviene un accordo il costo per la mancata
compilazione del quadro RW sarà sostanzialmente doppio
e dunque pari a 30.000,00 euro.
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 4
Nel caso in cui si decida di optare per il ravvedimento operoso, in
assenza di contestazioni:
è irrilevante il fatto che vi sia un accordo;
la sanzione base rimane quella del 6%;
Viene ridotta:
per il 2011 ad un sesto: 10.000,00;
per il 2012 ad un settimo: 8.571,00;
per il 2013 ad un ottavo: 7.500,00.
Totale a titolo di sanzioni: 26.071,00.
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 4
Con riferimento alle disponibilità di natura finanziaria laddove
non sia possibile fare ingresso nel forfait dovrà essere effettuato
un calcolo analitico dei singoli rendimenti applicando la
tassazione effettiva in relazione allo specifico rendimento.
Dovrà essere spiegato da parte dell’Amministrazione finanziaria
il ruolo degli apporti effettuati nel corso dell’anno in relazione
alla presunzione di redditività: ulteriore giustificazione pare
necessaria.
VOLUNTARY DISCLOSURE: COSTI E BENEFICI
VOLUNTARY DISCLOSURE: CASO 4
In relazione ai periodi di imposta 2012 e 2013 si dovrà
tenere conto anche di:
costo relativo ad IVIE ed IVAFE;
sanzioni relative a queste imposte che sono determinare in
misura pari a quelle previste per l’infedele dichiarazione ai fini
delle imposte sui redditi e possono essere dunque ridotte ad
un quarto con la definizione possibile ad un sesto nell’ambito
della disclosure;
imposte dovute anche in caso di ravvedimento operoso con
conseguente calcolo delle relative sanzioni.
TFR in busta paga
dott. Mauro Nicola
Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara
TFR in busta paga: condizioni
I lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori
domestici e quelli del settore agricolo), che abbiano un rapporto di
lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo
datore di lavoro
possono richiedere di percepire in busta paga, come parte
integrativa della retribuzione, le quote maturande del
trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all’articolo 2120 del
codice civile
Per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018
L'opzione, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30.06.2018
L'opzione può essere esercitata ANCHE per le quote destinate dal
lavoratore a forme di previdenza complementare
TFR in busta paga: fiscalità
La parte integrativa della retribuzione costituita dalla quota
di Tfr corrisposta è assoggetta a tassazione ordinaria
NON a tassazione sostituiva come accadrebbe in caso di
corresponsione del TFR al termine del percorso lavorativo
NON è imponibile ai fini previdenziali;
NON concorre alla formazione del reddito complessivo ai
fini della verifica della spettanza del bonus "80 euro".
TFR in busta paga: esclusioni
La disposizione NON si applica ai datori di lavoro
sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende
dichiarate in crisi (art. 4, Legge n. 297/1982).
TFR in busta paga: aiuti statali
Per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che non
intendono corrispondere immediatamente con risorse
proprie la quota del TFR in busta paga ai lavoratori che la
richiedono, è possibile accedere ad un finanziamento,
assistito da garanzia rilasciata dal Fondo istituito presso
l'Inps e da garanzia dello Stato di ultima istanza.
Sarà un apposito D.P.C.M. a definire le modalità
attuative del Fondo di garanzia e del suo accesso.