Precisazioni sulla base imponibile Iva Nel calcolo della base

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Precisazioni sulla base imponibile Iva Nel calcolo della base
Precisazioni sulla base imponibile Iva
Nel calcolo della base imponibile Iva rientra anche l’imposta (nella specifica
fattispecie si tratta dell’imposta portoghese sui veicoli) dovuta per la
fabbricazione, l’assemblaggio, l’ammissione e l’importazione di automobili.
Questa è la decisione alla quale è pervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza
28 luglio 2011, C-106/10.
Un’impresa portoghese ha acquistato due autovetture da un fornitore
comunitario. Le fatture emesse da quest’ultimo e pagate dalla società
comprendevano il corrispettivo, l’ISV e altre spese diverse. L’aliquota Iva del
21% è stata applicata sull’intero importo, includendo nella base imponibile anche
l’imposta sui veicoli (ISV). L’impresa ha proposto ricorso affermando che tale
tributo non avrebbe dovuto essere considerato ai fini della fatturazione, non solo
perché la società non era soggetto passivo di tale imposta, ma anche perchè l’ISV
non rientrava nella nozione di “imposte, dazi, tasse e prelievi” ai sensi dell’art.
78, primo comma, lett. a), direttiva 2006/112.
I Giudici lussemburghesi, tuttavia, hanno ritenuto che l’ISV sia un’imposta
“monofasica”, che viene pagata una volta sola quando un veicolo è introdotto nel
mercato portoghese e quando viene immatricolato, per la prima volta, in
Portogallo.
La Corte, in primis, ha precisato che, affinchè imposte, dazi, tasse e prelievi
possano rientrare nella base imponibile Iva devono presentare un legame diretto
con la cessione del bene.
Nel caso in commento, pertanto, i Giudici hanno rilevato che il fornitore del
veicolo ha versato l’imposta in nome e per conto proprio e questo costituisce un
aspetto determinante per l’inclusione dell’imposta nel valore del bene fornito. E
invero, il corrispettivo che è preso in considerazione per calcolare la base
imponibile deve ricomprendere anche l’imposta in questione.
La Corte di Giustizia ha concluso che l’ISV rientra nella nozione di “imposte,
dazi, tasse e prelievi” ex art. 78, primo comma, lett. a), direttiva 2006/112, giacchè
il fatto generatore è direttamente connesso alla cessione di un veicolo rientrante
nell’ambito di applicazione di tale imposta e, inoltre, l’ISV è stata versata dal
fornitore stesso, dovendo, dunque, essere inclusa nella base imponibile Iva della
cessione del veicolo.
Un altro aspetto rilevante della sentenza in commento riguarda la conferma, da
parte dei Giudici comunitari, che la base imponibile dell’Iva dovuta negli scambi
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intracomunitari e all’importazione è del tutto identica a quella relativa alla
cessione di beni nel territorio dello Stato, come riferisce lo stesso art. 83 della
direttiva 2006/1121.
E invero, se è evidente che l’Iva all’importazione ha un meccanismo applicativo
differente rispetto a quella sugli scambi interni, tuttavia il loro diverso sistema di
accertamento e riscossione non può indurre alla conclusione che si tratti di due
diversi e autonomi tributi, aventi diversa natura, giacchè il presupposto
impositivo è il medesimo.
Nello stesso senso si era già pronunciata la Corte di Giustizia2, la quale, proprio
con riferimento all’Iva all’importazione richiesta dallo Stato italiano, ha chiarito
che quest’ultima ha natura di tributo interno. E’ stata negata, pertanto, l’esistenza
di una dicotomia Iva all’importazione – Iva interna: l’imposta assolta e versata al
momento dell’importazione è un tributo nazionale e, come tale, non costituisce
un diritto doganale, né una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale.
Su tale orientamento comunitario, ripreso dalla decisione in commento, si è
conformata anche la Corte di Cassazione, la quale, con la nota sentenza 29
novembre 2010, n. 42161, ha ribadito che l’Iva conserva la propria natura e
funzione di imposta generale sul consumo, anche se dovuta all’atto
dell’introduzione
nel
territorio
(italiano).
L’imposta
ove
riscossa
all’importazione, si caratterizza semplicemente per le particolari modalità
operative, non assumendo invece la connotazione di un tributo distinto rispetto
all’imposta applicabile sugli scambi nazionali.
Lorenzo Ugolini
Ottobre 2011
Art. 83 della Direttiva 2006/112: “per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è costituita
dagli stessi elementi stabiliti per determinare, conformemente al capo 1, la base imponibile della cessione degli
stessi beni nel territorio dello Stato membro. In particolare, per le operazioni assimilate agli acquisti
intracomunitari di beni di cui agli articoli 21 e 22, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei
beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in
cui si effettuano tali operazioni”.
2 Corte di Giustizia, 25 febbraio 1988, causa C-299/86, Drexl, in Rass. Trib., 1988, 730. In senso
conforme, Id., 5 maggio 1982, causa C-15/81, Schul, in Bancadati BIG, IPSOA, la quale ha osservato
comel’Iva sia parte di un regime generale di tributi interni.
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