INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI presso esercizi

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INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI presso esercizi
INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI
GIOCHI LECITI
presso esercizi non in possesso di
Autorizzazione ex artt.86 o 88 TULPS
AL SIG. SINDACO DEL
R.D.
COMUNE DI OTRANTO
18/6/1931 n.773SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI
INIZIO ATTIVITA'
PRIMA INSTALLAZIONE (non esistono altri apparecchi / giochi nell’esercizio)
LA PRESENTE DIA ANNULLA E SOSTITUISCE LA DIA O AUTORIZZAZIONE
PRESENTATA/RILASCIATA IL ______________________ Prot. n. __________________
(da barrare in caso di variazione del numero degli apparecchi da gioco, superficie, rappresentanti
della società - allegare vecchia Autorizzazione o D.I.A.)
dati relativi al soggetto
Il sottoscritto (in caso di ulteriori persone aventi titolo allegare i dati come qui di seguito indicati)
Cognome __________________________________Nome_____________________________
data di nascita ____/____/____ luogo di nascita ___________________________ (prov. ____ )
cittadinanza italiana ovvero ____________________________
Codice
Fiscale
(*obbligatorio ai sensi della legge 311/2004)
residenza: Comune di ________________________________ CAP __________ (prov. ______)
via/p.zza ____________________________________________________________ n. _______
Tel. ________________ cell. _________________________ Fax _________________________
E-mail _________________________@______________________ [ ] barrare se certificata
dati relativi all’ impresa
[ ] Titolare della impresa individuale
[ ] Proprietario/comproprietario
[ ] Presidente ____________________
C.Fisc.
[ ] Legale rappresentante della Società
[ ] Affittuario
[ ] _________________________________
P.IVA
(obbligatorio ai sensi della legge 311/2004)
denominazione o ragione sociale ___________________________________________________
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di _____________________ (prov. ____ )
via/p.zza _________________________________________________ n. _____ CAP ______ ___
Tel. __________________ Fax ________________E-mail _____________@_____________ [ ]
(barrare se certificata)
1
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________ al n. __________
Iscrizione al Tribunale di __________________________________ al n. __________(se previsto)
SEDE OPERATIVA
Via ___________________________________________________________ n. ____________
Superficie di vendita mq._____________
Superficie complessiva ____________
Intestatario di autorizzazione / D.I.A. n. ________________ del _________________
per attività di:
□ circolo privato (senza somministrazione)
□ esercizi commerciali
□ esercizi pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o
secondo comma dell’art. 86 T.U.L.P.S. o di cui all’art. 88 T.U.L.P.S.
___________________________________________________________________
(specificare)
SEGNALA, A FAR DATA DAL _________________, L’INIZIO DELL’ATTIVITA’
ai sensi e per gli effetti della l.122/10
l’installazione e la messa in esercizio dei seguenti apparecchi idonei al gioco lecito :
 n° ___________apparecchi art.110 comma 6 TULPS
 n° ___________apparecchi art.110 comma 7 lettera a) TULPS
 n°___________ apparecchi art.110 comma 7 lettera c) TULPS
 n° __________ altri giochi meccanici esenti da nulla osta AAMS
(calciobalilla, biliardo,
ping-pong, freccette, flipper, juke-box) e precisamente ___________________________________
 giochi di società (scacchi e simili)
 giochi a carte e da tavolo
 altro (specificare) ______________________________________________________
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ATTENZIONE:
L’installazione di giochi deve avvenire all’interno di una attività principale. Qualora i giochi siano
installati in locali con accesso separato dall’esterno l’attività potrebbe configurarsi come sala
giochi e pertanto vi invitiamo a contattare il Comune per ogni ulteriore informazione.
Gli apparecchi o congegni di cui all’art. 110, commi 6), del TULPS non possono in alcun caso
essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’interno di ospedali, luoghi
di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto.
In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali od aree
destinate alle attività degli esercizi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 27 ottobre 2003
Ministero dell’ Economia e delle Finanze
La descrizione dei giochi leciti e degli apparecchi da gioco ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S.,
ed Il numero massimo di apparecchi installabili è riportato in dettaglio nell’allegato A e B
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DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello
stesso DPR e la decadenza dai benefici conseguenti
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che impediscano ai sensi della normativa vigente
l’esercizio dell’attività (artt.11,12, 92 e 131 del TULPS R.D. 18/06/1931 n°773);
Che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art.10 della legge 31.5.1965 n°575 e successive modifiche;
Di essere a conoscenza di quanto previsto dalla vigente normativa in merito all’attività di
installazione e gestione dei giochi;
Di essere a conoscenza del Decreto interdirettoriale 27/10/2003 recante “Determinazione del
numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art.110 comma 6 (R.D. 773/1931) che
possono essere installati presso esercizi pubblici..” (allegato B);
Di essere consapevole dei limiti stabiliti dal Decreto 18.01.2007 MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE che individua il numero massimo di apparecchi da
intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. e delle prescrizione per
l’installazione degli apparecchi (allegato B);
Di essere a conoscenza che nei locali deve essere ben esposta la TABELLA DEI GIOCHI
PROIBITI vidimata dal Sindaco o suo delegato;
Di essere a conoscenza che gli apparecchi o congegni di cui al comma 6 e 7 non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
Di essere a conoscenza che l’ingresso, l’utilizzo e la permanenza nell’area riservata ad
apparecchi e congegni di cui al comma 6 é vietato ai minori di anni 18;
di essere in regola con i pagamenti dovuti ai Monopoli di Stato;
che gli apparecchi da trattenimento oggetto di denuncia ovvero installati sono conformi alle
disposizioni di cui agli artt.86 e 110 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) e dell’art. 38 della Legge
388/200 e ss.mm.ii. e dei Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11/3/2003 e
10/4/2003 ovvero sono in possesso di regolare nulla osta rilasciato dall’Amministrazione
Finanziaria (AAMS);
che l’attività è esercitata nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 9.1.89, n° 13
(Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche), dalle
norme che regolano la destinazione d’uso dei locali, da quelle vigenti in materia igienicosanitaria, urbanistica ed edilizia, prevenzione incendi e da quelle riguardanti l’agibilità dei
locali;
di essere consapevole che la presente denuncia di inizio attività può essere revocata o sospesa
in qualsiasi momento per abuso da parte della persona autorizzata, per motivi di ordine
pubblico e per inosservanza delle prescrizioni cui la stessa è vincolata (articoli 9 e 10 del
TULPS).
CHIEDE
contestualmente il rilascio della TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI che dovrà essere
obbligatoriamente esposta all’interno dell’esercizio.
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Allega:
[ ] fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
[ ] planimetria dei locali in scala 1:100 a firma di tecnico abilitato con indicazione e posizione delle
attrezzature ed arredi;
[ ] Visura aggiornata di iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di data non anteriore a
6 mesi;
[ ] autocertificazione antimafia e requisiti morali dei soci (in caso di società);
[ ] ______________________________________________________
_______________________ lì ________________
L' interessato
_______________________________________
N.B. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della
stessa all’Amministrazione competente.
Entro 60 giorni dal ricevimento, l’Amministrazione verifica la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi
effetti, con provvedimento motivato e notificato all’interessato entro il medesimo termine.
LA SEGNALAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN DUPLICE COPIA AL COMUNE.
UNA COPIA SARA' TRATTENUTA DALL'INTERESSATO COME RICEVUTA.
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Allegato A
Descrizione dei giochi leciti e degli apparecchi da gioco, ai sensi dell’art. 110 del T.U.L.P.S.,
Comma 6
lett. a): quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis,comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o
intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro,
ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le
vincite,computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non
più di 140.000 partite,devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni
caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
lett. a/bis): con provvedimento del Ministero dell’Economia e Finanze - AAMS può essere
prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera “a”;
lett. b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni, che si attivano
esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per
tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita,
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3)l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6)le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta
di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
 Attenzione: (comma 8) l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è
vietato ai minori di anni 18.
Comma 7 lettera A
apparecchi e congegni elettromeccanici privi di monitor attraverso il quale il giocatore esprime la
sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete
metalliche, di valore complessivo non superiore,per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono,
direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal
caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita
Comma 7 lettera C
quelli, basati sulla abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita
può essere superiore a 50 centesimi di euro.
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Allegato B
QUADRO RIASSUNTIVO RELATIVO AL NUMERO DEI GIOCHI INSTALLABILI
- bar e circoli con somministrazione di sole bevande: 1 apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 110 del
TULPS ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione.Fino a 50 mq di superficie il numero dei
giochi non può essere superiore a 2, elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 50 mq, fino ad numero
massimo di 4; (1) (2) (5)
- ristoranti, circoli con somministrazione soli pasti o senza alcuna somministrazione e esercizi
commerciali (rivendite di tabacchi ed altre attività non elencate nel presente quadro riassuntivo): 1
apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 110 del TUPLS ogni 30 mq di superficie destinata alla
somministrazione. Fino a 100 mq il numero dei giochi non può essere superiore a 2 elevabile di 1 unità
ogni ulteriori 100 mq, fino ad un numero massimo di 4; (1) (2) (5)
- stabilimenti balneari: 1 apparecchio di cui al comma 6 ogni dell’art. 110 del TULPS 1000 mq di
superficie di concessione demaniale. Fino a 2500 mq di superficie il numero non può essere superiore a 2
elevabile di 1unità per ogni ulteriore 2500 mq, fino ad un numero massimo di 4; (1) (2) (5)
- alberghi ed esercizi assimilabili: 1 apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS ogni 20
camere. Fino a 100 camere il numero non può essere superiore a 4, elevabile di 1 unità ogni ulteriore 100
camere. Fino ad un numero massimo di 6; (1) (4) (5)
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione
ai sensi dell’art. 88 del TULPS (per quanti siano ancora in vigore): 1 apparecchio del comma 6
dell’art. 110 del TULPS ogni 15 mq di superficie. Fino a 50 mq di superficie del locale il numero non può
essere superiore a 2, elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 50 mq, fino ad un massimo di 4; (1) (2) (5).
- agenzie di raccolta delle scommesse ed altri punti di vendita (agenzie ippiche e simili) aventi come
attività principale la commercializzazione di giochi pubblici : 1 apparecchio di cui ai commi 6 o 7 del
TULPS ogni 5 mq dell’area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l’area di
vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi;(5) (4)
- sale bingo è installabile un apparecchio di cui ai commi 6 o 7 dell’art. 110 del TULPS ogni 20 metri
quadrati dell’area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita sia
inferiore a 600 mq. è possibile comunque installare fino a 30 apparecchi; (5) (6) (4)
- sale pubbliche da gioco è installabile 1 apparecchio di cui al comma 6 o 7 del TULPS ogni 5 mq
dell’area di vendita (3) (5) (4)(1) intendendo per tali sia esercizi adibiti esclusivamente a tale attività, sia
locali facenti parte di altre attività ma allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati
di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad
eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
NOTE :
(1) In questi esercizi deve essere presente almeno un altro gioco diverso da quelli previsti all’art. 110
commi 6 del TULPS.
(2) In questi esercizi gli apparecchi o congegni di cui all’art. 110 commi 6 del TULPS devono essere
debitamente distanziati (a seconda delle dimensioni del locale).
(3) Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la
raccolta di gioco comunque non può superare il doppio del numero di apparecchi da trattenimento di
tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.
(4) I giochi di cui all’art. 110 commi 6 debbono essere posti in spazi appositamente dedicati.
(5) l’ingresso e la permanenza nelle aree nelle quali vi sono giochi che consentono vincite di denaro è
vietato l’ingresso ai minori di anni 18. Il punto vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche
mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
(6) gli apparecchi da trattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco.
- Nei suddetti esercizi qualora la superficie del locale sia inferiore a quella prevista per l’installazione di 1
6
gioco potrà essere installato ugualmente un solo gioco.
- In caso di attività inerenti lo stesso locale si applicano i limiti numerici previsti per l’attività prevalente.
- Gli apparecchi di cui ai commi 6 dell’art. 110 del TULPS non possono essere installati negli esercizi che
si trovino all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, pertinenze di luoghi di culto.
- In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi all’esterno dei locali o delle aree oggetto
dell’autorizzazione.
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