M. Zocchi NOVITA` SUI VIDEOGIOCHI
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M. Zocchi NOVITA` SUI VIDEOGIOCHI
LA NUOVA DISCIPLINA DEI VIDEOGIOCHI I giochi leciti ed i videogiochi sono un argomento alquanto difficile da trattare, soprattutto a causa dei numerosi interventi legislativi e regolamentari che si sono succeduti in questo ultimi anni. Interventi questi che sono stati effettuati per disciplinare il settore che risulta essere in bilico fra la necessità da parte dello Stato di prevenire il gioco d’azzardo, l’adeguamento degli apparecchi di intrattenimento alle tecnologie informatiche, che hanno aperto orizzonti infiniti per la creazione di nuovi giochi, e la possibilità di utilizzarlo come una nuova fonte di entrate per le finanze pubbliche. I giochi leciti (questa è la corretta definizione) sono disciplinati dagli articoli 86 e 110 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931 (T.U.L.P.S.). Cosa sono i giochi leciti? Sono tutti quei giochi (biliardi, carte, dama, scacchi, freccette, giochi di società …) e quelle apparecchiature (flippers, calciobalilla, videogiochi …) che vengono utilizzati per divertimento od intrattenimento, sia singolo sia collettivo, in appositi locali pubblici (sale gioco o da biliardo, pubblici esercizi di somministrazione, locali aperti al pubblico). Sono leciti in quanto l’aspetto della abilità e trattenimento è nettamente preponderante rispetto all’elemento aleatorio (dal latino alea: giocare ai dadi, tentare la sorte) e con possibilità o meno di erogazione di premi di modico valore. In questo settore ricadono anche quegli apparecchi distributori di prodotti alimentari (caramelle, dolciumi, chewingum) o di piccola oggettistica (palline, figurine, pupazzetti od altro) con annesso gioco di abilità o di trattenimento. Con l’emanazione della legge finanziaria 2001 (legge n. 238/2000) è iniziato l’intervento dello Stato al fine di ridisciplinare il settore, con particolare riguardo alle nuove tecnologie ed alla sempre più crescenti aspettative degli appassionati. Questa rivoluzione risulta momentaneamente terminata con l’emanazione della Finanziaria 2006 (dicembre 2005) e della Finanziaria 2007 (dicembre 2006) che hanno rivisto il dispositivo degli articoli 86 e 110 del TULPS e con un decreto di natura tecnica del gennaio 2007 che ha adeguato il numero di apparecchi installabili per diverse tipologie di attività. CHI PUO’ SVOLGERE L’ATTIVITA’ L’attività del gioco lecito e della installazione degli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici può essere svolta senza aver bisogno di una apposita licenza: - in tutti i pubblici esercizi di cui all’articolo 86 del TULPS compresi quelli per la somministrazione di alimenti e bevande (sale gioco, bar, ristoranti, circoli privati autorizzati alla somministrazione ma solamente nei locali dove detta attività avviene, stabilimenti balneari, strutture ricettive) - in tutti i pubblici esercizi di cui all’articolo 88 del TULPS (raccolta scommesse in appositi locali, sale corse, tabaccherie che svolgono la funzione di ricevitorie del lotto od altri giochi analoghi). L’apposita licenza di cui all’articolo 86 comma 3 del TULPS è invece sempre preventivamente necessaria per: - esercitare l’attività di produzione ed importazione degli apparecchi; - esercitare l’attività di distribuzione degli stessi e di gestione sia diretta sia indiretta; - per l’installazione in esercizi commerciali (negozi di ogni tipo e genere), presso le sedi di circoli privati, enti, associazioni di qualunque specie, in aree aperte al pubblico quali i locali di spettacolo ed intrattenimento oppure le gallerie dei centri commerciali o gli atri delle stazioni; - per l’utilizzo da parte delle attività dello spettacolo viaggiante. La suddetta licenza è un atto di polizia e quindi rilasciabile nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del TULPS. La competenza per il rilascio è in capo al Comune, ove ha sede la ditta distributrice oppure ove vi sono i locali in cui verranno installati gli apparecchi, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 616/77 punto 8). L’iter autorizzativo deve essere disciplinato all’interno dell’apposito Regolamento di Polizia Amministrativa, stabilendo l’assoggettamento alle procedure di cui all’art. 19 (d.i.a. differita 30 giorni) oppure alle procedure di cui all’art. 20 della legge n. 241/90 (domanda / autorizzazione) se risulta più opportuno o conveniente per la struttura comunale competente. Un passaggio propedeutico e vincolante è sicuramente la verifica, in capo al richiedente, del possesso del nulla osta per la distribuzione degli apparecchi, del nulla osta per la messa in esercizio e della scheda esplicativa, che vengono rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e che devono sempre accompagnare ogni singolo apparecchio. Un aspetto interessante è quello di verificare, durante i normali controlli, la provenienza dei videogiochi accertando se il dis tributore degli stessi è in possesso della licenza di distribuzione (art. 86 comma 3 lettera b) del TULPS). TIPOLOGIA DEGLI APPARECCHI Gli apparecchi o congegni si distinguono in diverse categorie: - quelli che vengono azionati con introduzione di una moneta metallica di valore non superiore ad un euro od appositi strumenti di pagamento elettronico (chiavi o tessere precaricate) e presentano contemporaneamente elementi di abilità ed aleatorietà; in caso di vincita i premi (in moneta metallica) vengono distribuiti immediatamente al termine della giocata e non devono essere superiori a cento euro; obbligatoriamente devono essere collegati alla rete telematica dell’AA.M.S (articolo 110 comma 6 lettera a) del TULPS); - quelli sono facente parte di una rete telematic a collegata ad un sistema di elaborazione centrale delle giocate ossia ogni apparecchio remoto fa capo ad un elaboratore che gestisce globalmente ed unitariamente le molteplici giocate effettuate in tutta la nazione (articolo 110 comma 6 lettera b) del TULPS) - quelli elettromeccanici privi di monitor ove emerge solamente l’abilità fisica, mentale o strategica del giocatore; il costo della partita non è superiore ad un euro; in caso di vincita vengano distribuiti immediatamente piccoli premi di valore esiguo (non superiore a venti volte il costo della partita) e non convertibili in somme di denaro (articolo 110 comma 7 lettera a) del TULPS) - quelli funzionanti sulla sola abilità fisica, mentale e strategica, non distribuiscono assolutamente premi e la durata del gioco dipenda esclusivamente dall’abilità (i cari vecchi flippers), funzionanti con una moneta da 50 centesimi di euro (articolo 110 comma 7 lettera c) del TULPS). Tutti gli apparecchi che non ricadono in alcuna delle fattispecie sopra riportate sono da considerarsi illegittimi e qualora dal loro funzionamento dovesse emergere la saliente caratteristica della vincita puramente aleatoria, indipendentemente da un premio o meno posto in palio, siamo di fronte ad un caso di gioco d’azzardo. INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI Con proprio decreto 27 ottobre 2003, integrato dal decreto 18 gennaio 2007, il Direttore Generale della AA.M.S. ha provveduto a determinare il numero massimo di apparecchi identificabili al comma 6 dell’art. 110 del TULPS, installabili nei locali delle varie tipologie di attività che possono detenere i videogiochi, nonché le prescrizioni da osservare. I casi possibili si possono così riassumere: 1) Bar e simili, circoli privati di somministrazione, esercizi commerciali, sedi di organizzazioni, associazioni ed enti, aree aperte al pubblico: un apparecchio ogni 15 mq. della superficie di somministrazione e comunque fino ad un massimo di quattro. Questi apparecchi non possono essere contigui a quelli di altre tipologie. 2) Ristorazione e simili, circoli privati ove avviene la ristorazione: un apparecchio ogni 30 mq. della superficie di somministrazione e comunque fino ad un massimo di quattro. Questi apparecchi non possono essere contigui a quelli di altre tipologie. 3) Stabilimento balneare: un apparecchio ogni 1.000 mq della superficie di concessione demaniale, comunque fino ad un massimo di quattro. Questi apparecchi non possono essere contigui a quelli di altre tipologie. 4) Strutture ricettive: un apparecchio ogni 20 camere, comunque fino ad un massimo di sei. Obbligo di collocazione in apposite aree. 5) Sale da gioco: un apparecchio, sia del comma 6 che del comma 7, ogni 5 mq. dell’area adibita al gioco con obbligo di non superare il doppio degli apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse ivi installati. 6) Agenzie di raccolta delle scommesse autorizzate ai sensi dell’art. 88 del TULPS: un apparecchio, sia del comma 6 che del comma 7, ogni 5 mq. dell’area aperta al pubblico, comunque fino ad un massimo di ventiquattro. 7) Sale destinate al gioco (tipo sale bing)o: un apparecchio, sia del comma 6 che del comma 7, ogni 20 mq. dell’area aperta al pubblico, comunque fino ad un massimo di settantacinque. Negli esercizi pubblici allocati all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, nelle pertinenze di luoghi di culto, nonché all’esterno dei locali autorizzati, vige il divieto di installazione. Codesti apparecchi inoltre non possono essere installati al di fuori delle aree identificate oggi come “superfici di vendita”. Divieto importantissimo è quello dell’utilizzo dei suddetti apparecchi di cui al comma 6 dell’art. 110, da parte di soggetti minorenni. Recentemente il Decreto 18 gennaio 2007 all’art. 3 ha introdotto, per i minorenni, il divieto di accesso e di permanenza nei locali ove vengono svolte le attività di cui all’art. 1 del decreto stesso: il comma 2 lettera c) tratta della sale gioco. Alla luce della succitata disposizione nascerebbe l’obbligo, per le sale gioco, di allestire appositi spazi ove installare le apparecchiature di cui all’art. 110 comma 6 ed impedire l’accesso ai minorenni effettuando controlli mediante esibizione di documento di riconoscimento. L’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE E’ una nuova tipologia di attività sottoposta a regime autorizzatorio. Il rilascio dell’autorizzazione è a carico del Comune previa valutazione dei requisiti morali del richiedente e strutturali dei locali che verranno utilizzati come sede e/o deposito. Qualora vi siano depositi, magazzini o locali di lavorazione/riparazione vi è una interconnessione con i procedimenti relativi all’inizio di attività produttive (S.U.A.P.). Durante i controlli nei locali ove sono installati i videogiochi è sempre importante verificare chi sia il distributore degli stessi ed effettuare i controlli incrociati interpellando gli uffici comunali della località ove risulta insediato o abbia la sede legale. SALE PUBBLICHE DA GIOCO Per sale pubbliche da gioco o sale gioco si intendono comunemente quei locali ove si svolgono giochi leciti anche mediante installazione di appositi apparecchi di divertimento ed intrattenimento;di conseguenza non sono da considerarsi locali di intrattenimento, da assoggettarsi alla disciplina dell’art. 68 del TULPS, ma pubblici esercizi ricadenti nella sfera di competenza dell’art. 86 del TULPS. La competenza del rilascio della licenza, come già enunciato, è a carico del Comune previo rispetto delle disposizioni sull’eventuale procedimento disciplinato ai sensi degli articoli 19 o 20 della legge n. 241/90. La scelta di un procedimento piuttosto che dell’altro è esclusivamente a carico del Comune, previa valutazione relativa alla economicità, efficienza e trasparenza della suddetta azione amministrativa. Personalmente ritengo più opportuno e veloce l’utilizzo del procedimento “domanda – autorizzazione” per i seguenti motivi: - allo stato attuale la d.i.a. produce effetti dopo il 30° giorno; la domanda può invece essere evasa in tempi più ristretti; - la d.i.a. sostituisce l’autorizzazione; ma in caso di rilascio di autorizzazione abbiamo la possibilità di inserire nella stessa prescrizioni e limitazioni (disciplina degli orari di esercizio o di funzionamento, numero massimo di apparecchi che si possono installare, numero di avventori massimo ammesso nei locali contemporaneamente) nonché avvertenze. Il Comune con proprio Regolamento di Polizia Amministrativa può anche determinare le caratteristiche strutturali, igienico-sanitarie e di sicurezza delle sale gioco (superfici minime, servizi igienici in numero adeguato per gli avventori ed il personale, presenza di impianti di ricambio dell’aria, strutture tecnologiche particolari per il contenimento del rumore, dispositivi ed uscite di sicurezza, orari di esercizio con particolare riguardo alle categorie ed alle fasce protette come per esempio durante l’orario delle lezioni scolastiche, distanze minime da particolari edifici quali istituti scolastici, luoghi di culto religioso, luoghi di ricovero) nonché i criteri di sorvegliabilità in attuazione all’art. 153 del Regolamento T.U.L.P.S. OBBLIGHI NELL’ ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ Ogni apparecchio deve essere in possesso del nulla osta per la distribuzione e del nulla osta per la messa in esercizio che vengono rilasciati dall’AAMS previa verifica tecnica. Gli apparecchi devono avere esposto su un lato, visibile dal pubblico, copia dei due nulla osta. Devono essere date al pubblico anche le seguenti informazioni (mediante videata oppure con cartello): il costo della partita, le regole del gioco, l’età minima del giocatore ammesso. In qualsiasi tipologia di locale ove sono installati gli apparecchi deve essere esposta la Tabella dei Giochi Proibiti emanata dal Questore e vidimata dal Sindaco, in modo ben visibile. Detta Tabella può essere integrata con le disposizioni di carattere locale, determinate dal Sindaco, quali: Ø altri giochi non ammessi Ø divieto allargato ai minorenni anche per i videogiochi di cui all’art. 110 comma 7 Ø disciplina degli orari di funzionamento, determinata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, nel rispetto delle procedure: indirizzi del Consiglio Comunale, ordinanza del Sindaco. L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E GLI ASPETTI SANZIONATORI I controlli sulle aperture delle sale giochi, sale da biliardo, sull’installazione delle apparecchiature e sul corretto esercizio delle stesse possono essere effe ttuati da tutti gli organi di polizia amministrativa statale e locale, nonché da coloro che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, così come prescritto dalla legge n. 689/81. Anche i controlli relativi al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 86 del TULPS (inizio attività per le varie tipologie ammesse) per la detenzione dei videogiochi possono essere effettuati da tutti gli organi di polizia amministrativa e giudiziaria. Premesso che l’art. 38 comma 7 della legge n. 388/2000 stabilisce che i cont rolli sugli apparecchi sono a carico degli organi di pubblica sicurezza e degli organi di polizia tributaria, è da ritenersi oramai consolidato il principio secondo il quale anche la Polizia Locale può effettuare detta attività ispettiva e repressiva (vengono svolte funzioni ausiliare di pubblica sicurezza ai sensi della legge quadro n. 65/86) con però legittimi dubbi sulla possibilità di partecipazione alla ripartizione delle somme riscosse derivanti dalle sanzioni pecuniarie (vedere art. 110 comma 9 ter e legge n.186/ 1951) a causa delle disposizioni contrattuali di settore vigenti. Gli aspetti sanzionatori sono stati rivisti nell’art. 110 ed adeguati alle nuove situazioni. Premesso che il gioco d’azzardo viene sempre punito penalmente (artt. 718, 719 e 720 del C.P.) con le procedure da attuarsi derivanti dal C.P.P., questi sono i passaggi salienti: q la mancata comunicazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione (distribuzione e/o gestione) viene punita ai sensi dell’art. 17 bis del TULPS (sanzio ne pecuniaria) ed applicando le disposizioni di cui all’art. 17 ter e quater per la sospensione dell’attività; autorità competente: il Prefetto; q il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nella licenza (di cui all’art. 9 del TULPS: orari di utilizzo dei videogiochi, presenza di un numero superiore di apparecchi rispetto a quelli permessi, …) è punito ai sensi dell’art. 17 bis comma 2 e richiede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17 ter e quater; autorità competente: il Prefetto; q l’utilizzo da parte dei minori di videogiochi di cui al comma 6 dell’art. 110 è punito con la sanzione pecuniaria di € 1.000 e la sanzione accessoria di chiusura dell’esercizio fino ad un massimo di giorni 15; autorità competente: il Prefetto; q tutti gli aspetti di non rispondenza delle apparecchiature alle norme tecniche vigenti (caratteristiche e funzionamento difforme, mancanza dei nulla osta, vincite irregolari) sono sanzionate dal comma 9 oltre che pecuniariamente anche con l’istituto della confisca previo sequestro cautelare; autorità competente: il Direttore Ufficio Regionale AAMS. E’ stata inoltre prevista la possibilità di applicare, in questi casi, le sanzioni accessorie della sospensione dell’attività (fino ad un massimo di giorni 30) e della revoca della autorizzazione di esercizio dell’attività (distribuzione/gestione, sala gioco, somministrazione alimenti e bevande) nel caso di reiterazione. Le due sanzioni accessorie, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 689/81, sono determinate dall’autorità competente (Prefetto oppure Direttore AAMS) che poi, ai sensi dall’articolo 19 comma 5 del DPR n. 616/77, provvedono a richiedere al Sindaco, quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (sentenza TAR Lombardia del 2004), l’emanazione di una ordinanza motivata esecutoria. In ogni caso di accertamento di violazione, ed a fronte di comportamenti illeciti di rilevante gravità ai fini della tutela dell’ordine pubblico, l’organo di polizia operante deve opportunamente segnalare l’accaduto al Questore il quale ha la facoltà di intervenire, con proprio atto amministrativo coercitivo, imponendo la sospensione della attività fino ad un massimo di quindici giorni. Per le violazioni effettuate da esercenti che operano ai sensi dell’art. 88 del TULPS le sopra menzionate incombenze sono esclusivamente a carico del Questore Un aspetto trascurato dal legisla tore risulta essere quello della previsione di sanzioni specifiche relativamente al mancato rispetto del numero massimo di apparecchi installabili, così come determinato dai decreti interministeriali del 2003 e del 2007. A fronte di un accertamento di questa natura i passaggi operativi possono essere: - prima ipotesi: se nell’autorizzazione sono richiamate dette prescrizioni si applica la sanzione per la violazione all’art. 9 del TULPS ossia quanto viene previsto dall’art. 17 bis; - seconda ipotesi: se non ricorre il caso sopra prospettato, il Sindaco (o il Questore per le attività di cui all’art. 88 TULPS) deve emettere un atto di diffida per la rimozione immediata delle apparecchiature in soprannumero; in caso di inottemperanza si procederà alla comunicazione di notizia di reato ai sensi dell’art. 650 del C.P. . Al di la dell’aspetto prettamente tecnico-giuridico, una attenta ed incisiva attività di controllo e repressione svolge sicuramente un ruolo di primaria importanza al fine di impedire la nascita di situazioni di abuso che alimentano un mercato criminale e la nascita di nuove “dipendenze” sfocianti in comportamenti lesivi degli interessi personali e collettivi (indebitamento, usura).