Disciplina Nazionale e Comunitaria del trasporto bagaglio al

Transcript

Disciplina Nazionale e Comunitaria del trasporto bagaglio al
DISCIPLINA
NAZIONALE E COMUNITARIA
DEL TRASPORTO BAGAGLIO
AL SEGUITO DEL PASSEGGERO
►
►
►
►
►
►
►
QUADRO NORMATIVO
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER LA SOTTRAZIONE DEL BAGAGLIO
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER IL FURTO DEL BAGAGLIO
IL RISARCIMENTO
IL BAGAGLIO RIPOSTO NELLE CAPPELLIERE
IL REGOLAMENTO RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI
CENNI DI GIURISPRUDENZA NAZIONALE
1
►
QUADRO NORMATIVO
La specifica responsabilità del vettore per il trasporto di persone, collettame e bagagli è disciplinata
agli articoli 1681 e seguenti del codice civile.
In particolare, con il contratto di trasporto il vettore si obbliga non solo a trasportare una persona da
un luogo ad un altro, ma assume su di sé il rischio della incolumità fisica del viaggiatore nonché
della perdita (o del danno) delle cose che il viaggiatore stesso porta con sé.
Tale responsabilità si ricollega, più in generale, all’obbligo di diligenza nella esecuzione della
prestazione di cui all’articolo 1218 c.c. ai sensi del quale “il debitore che non esegue esattamente la
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il
ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non
imputabile”.
Al momento del pagamento del titolo di viaggio, il passeggero conclude un c.d. “contratto di
adesione” in quanto le condizioni generali sono predisposte unilateralmente dal vettore, sempre
ritenuto contraente più forte rispetto all’utenza/consumatore. In merito, l’art. 1341 c.c. prevede
l’inefficacia di tutte le condizioni non specificamente approvate per iscritto che stabiliscano, a
favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità in quanto considerate clausole
vessatorie. Nella prassi a questa norma si deroga spesso per quanto concerne i servizi pubblici di
linea in quanto si ritiene che la sottoposizione a concessione amministrativa nonché l’obbligo di
rendere pubbliche e facilmente conoscibili le condizioni generali di contratto, siano oneri sufficienti
a tutelare l’utente. Tuttavia, una clausola simile, benché non si possa con certezza definirla
vessatoria, potrebbe facilmente dirsi generatrice di squilibrio tra la posizione del contraente forte e
quella del contraente debole, operando una palese riduzione della responsabilità del vettore rispetto
a quanto previsto dalla normativa del codice civile.
Con riguardo alla responsabilità relativa alle cose trasportate, il legislatore non fornisce una
definizione di “bagaglio” civilisticamente rilevante, mentre la dottrina prevalente riferisce tale
locuzione al complesso di oggetti di carattere personale il cui trasporto sia in funzione di quello
del viaggiatore. In particolare, nell’ambito della nozione in esame, è possibile distinguere a seconda
della situazione di fatto in cui le cose trasportate si trovano durante il viaggio:
a) se le cose trasportate rimangono nella detenzione del viaggiatore (c.d. bagaglio a mano) si è in
presenza di un’obbligazione accessoria al trasporto delle persone, che costituisce, invece,
l’obbligazione principale;
b) se le cose trasportate vengono affidate alla custodia esclusiva del vettore si concreta, invece, un
autonomo contratto di trasporto di cose.
****
2
►
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER LA PERDITA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o di avaria “delle cose che il viaggiatore porta con sé” si applica la disciplina di
cui all’art. 1681 c.c., relativa alla responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la persona
del passeggero.
Art. 1681 c.c.:
"Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore
risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o
dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di aver adottato tutte le misure
idonee a evitare il danno. Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i
sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti
di trasporto gratuito."
La responsabilità del vettore, lungi dall’essere insuperabile, è in tal caso esclusa dal corretto
assolvimento dell’onere probatorio. La prova che il vettore deve fornire per sottrarsi alla
responsabilità per i danni subiti dal viaggiatore è pertanto quella di “aver adottato tutte le misure
idonee a evitare il danno”. Tale onere della prova non si esaurisce nella generica assenza di colpa
del conducente del veicolo, ma deve comprendere la dimostrazione dell’osservanza, da parte
dell’Azienda, di ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta situazione in
cui il trasporto si è svolto.
Nel caso, invece, in cui il viaggiatore consegna le cose al vettore per il trasporto, trova applicazione
l’art. 1693 c.c. che regola la responsabilità del vettore per la perdita o per l’avaria delle cose
consegnategli, dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario.
Art. 1693 c.c.:
“Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal
momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o
l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio,
o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare
senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio”.
La distinzione tra bagaglio consegnato e bagaglio non consegnato (bagaglio a mano) è stata
chiarita dalla giurisprudenza 1 nel senso che il bagaglio collocato nella stiva dell'autobus deve
considerarsi come bagaglio consegnato, mentre quello collocato all'interno dell'autobus rileva
come bagaglio consegnato o non a seconda che resti, oppure no, sotto la diretta sorveglianza
del viaggiatore.
Quando il bagaglio rimane nella sfera di controllo del passeggero, la responsabilità del vettore è
accessoria a quella relativa al trasporto del passeggero e trova applicazione il citato art. 1681 c.c..
Quando il bagaglio viene consegnato al vettore trova, invece, applicazione il richiamato art. 1693
c.c. che presume la colpa del vettore se quest’ultimo non prova che il fatto è derivato da caso
fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose trasportate, dal loro imballaggio o dal fatto del mittente o
da quello del destinatario.
Tale presunzione comporta che il vettore deve fornire la prova del “caso fortuito” ossia della
circostanza che il danno verificatosi è stato dovuto ad un evento a lui estraneo e non imputabile: un
1
Cass. Civ. n. 508 del 17.1.1966.
3
"quid" imponderabile, imprevisto ed imprevedibile inseritosi nell’iter di svolgimento del
servizio di trasporto. Deve quindi trattarsi di un evento estraneo ai mezzi e alle persone
dell'azienda, causato dalla natura (eventi atmosferici sfavorevoli improvvisi ed eccezionali), dai
pubblici poteri (requisizioni, sequestri civili e penali, guerre, ecc.) o da fatto dei terzi (scioperi,
sommosse, rapine, incendi, ecc.).
Sulla ravvisabilità nel caso concreto di tali eventi quali causa di esonero da responsabilità per il
vettore, la giurisprudenza si è mostrata particolarmente severa. Il vettore professionale, pur godendo
di ampia autonomia nello scegliere tempi, modalità e itinerario del trasporto, infatti, è stato
considerato in giurisprudenza comunque tenuto a compiere tali scelte in modo da ridurre al minimo
il rischio di perdita od avaria del carico 2 .
L’accertamento della sussistenza nel caso concreto dei presupposti della inevitabilità e
imprevedibilità dell’evento - idonei ad escludere la responsabilità del vettore - è rimesso alla
valutazione del giudice con apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, in quanto
sorretto da adeguata motivazione.
►
RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER IL FURTO DEL BAGAGLIO
Fermo restando quanto fin qui considerato, si evidenzia che è stato escluso il furto ordinario come
causa di esonero di responsabilità, richiedendo l’aggravante della violenza o minaccia grave alle
persone nonché, per la rapina, che la stessa sia commessa in circostanze di tempo e di luogo non
prevedibili 3 e che non trovi una concausa in negligenze o inefficienze del vettore.
Secondo la recente giurisprudenza, “il mero verificarsi del furto o della rapina, rischi tipici delle
attività di autotrasporto, non consente di assolvere il vettore dalla responsabilità ex recepto,
essendo necessario a tal fine verificare che tali eventi si siano presentati o si siano svolti con
aspetti e modalità talmente atipici, abnormi ed inconsueti da doversi ritenere del tutto imprevedibili
e inevitabili a priori; o che, in ordine agli stessi, non è esigibile alcuna attività di prevenzione che
determinerebbe costi sproporzionati al rischio del loro verificarsi, od alla natura e alle dimensioni
dell'impresa” (Trib. Roma Sez. IX, 10.09.2010).
In questo senso si sottolinea come “l'art. 1693 c.c., pone a carico del vettore una presunzione di
responsabilità "ex recepto", che può essere vinta soltanto dalla prova specifica, che grava sul
vettore stesso, della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto
estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le
quali, per il furto, sussistono soltanto nel caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione
deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze da renderla imprevedibile ed
inevitabile” (Trib. Milano, Sez. XI, 14.07.2010; Cassazione Civ. Sez. III, 14.11.2006, n. 24209).
Il rigore probatorio emerge se si considera che, secondo la giurisprudenza di merito, “la semplice
produzione in giudizio di una denuncia per furto contro ignoti non può di per sé costituire prova
dell'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento dannoso consistente nel furto della merce
2Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 14397 del 21-12-1999 : nella specie, la Corte ha cassato la decisione di merito la
quale aveva ritenuto "insindacabile" la scelta del vettore terrestre di effettuare una sosta in ora notturna ed in zona
incustodita, nelle quali circostanze si era verificata la rapina del carico.
3
Così, per l'incendio, il vettore deve dimostrare che è stato provocato da causa improvvisa, imprevedibile, individuata
positivamente, ed estranea a sé, ai dipendenti, alla vigilanza ed all'efficienza dei veicolo. Ed i fenomeni atmosferici,
oltre all'eccezionale intensità, devono presentare carattere di assoluta imprevedibilità.
4
trasportata (...) né tantomeno, valere ad attribuire alle dichiarazioni in essa documentate una
presunzione di credibilità ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.. In tale contesto, anche la mancata
indicazione del valore della merce non costituisce una circostanza di per sé idonea ad attenuare il
grado di diligenza dovuta dal vettore nell'esecuzione della prestazione resa a suo carico, né può
esonerarlo in tutto od in parte dalla responsabilità per la perdita della merce ex art. 1693 c.c.”
(Corte di Appello, Roma, 21.05.2009).
►
RISARCIMENTO
Per quel che attiene al risarcimento, la norma di riferimento è quella dell’art. 412 del Codice della
Navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo 4 .
Articolo 412 (Responsabilità del vettore pel bagaglio).
"Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di Euro 6,20 per chilogrammo o della maggiore
cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che gli è
stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui non
imputabile.
La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena di decadenza, al momento della
riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro tre giorni, se trattasi di perdita
o di avarie non apparenti.
Per i bagagli e gli oggetti non consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita o delle
avarie, se non quando il passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile
al vettore".
In particolare il Codice stabilisce che il vettore è responsabile, entro il limite massimo di Euro 6,20
per chilogrammo, o della maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita o delle
avarie del bagaglio, che gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono
derivate da causa a lui non imputabile. La perdita o le avarie devono essere fatte constatare, a pena
di decadenza, al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o di avarie apparenti, ovvero entro
tre giorni, se trattasi di perdita o avarie non apparenti (art.1697 c.c.). Per i bagagli e gli oggetti non
consegnati al vettore, questi non è responsabile della perdita (o delle avarie), se non quando il
passeggero provi che le stesse sono state determinate da causa imputabile al vettore (v. infra
art. 1693 c. c.).
In altri termini, nel caso di perdita di bagagli trasportati, l’ordinamento prevede un limite di Euro
6,20 per chilogrammo o la maggior cifra risultante dalla dichiarazione di valore. Tale limite,
peraltro, si applica anche quando i bagagli consegnati si trovano nei locali di deposito del vettore, e
quindi anche presso le agenzie e gli uffici merci delle imprese concessionarie di autolinee, in attesa
del trasporto o della riconsegna, cosi come quando i bagagli vengono trasferiti sulle autovetture o
furgoni per consegna a domicilio.
La giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in merito, ha confermato che, “in caso di
smarrimento del bagaglio non trasportato a mano dal viaggiatore a bordo di autobus destinato a
4
Come modificato dal combinato disposto della L. 22 agosto 1985 n. 450 e della L. 16 aprile 1954 n. 202. La L. n.
450/1985 (Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate) in
particolare all’art. 2 stabilisce che "l'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai
veicoli destinati ad uso pubblico e dagli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli
consegnati, non può messere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla Legge 16 aprile
1954 n. 202 ".
5
pubblico servizio, il vettore è responsabile ove non provi che la perdita è derivata da causa a lui
non imputabile e il danno si può determinare in una somma di euro corrispondenti a “lire
dodicimila” per chilogrammo di peso del bagaglio o nella maggiore cifra risultante dalla
dichiarazione di valore del passeggero. Se il preciso ammontare di questi valori non può essere
provato, il danno può essere liquidato equitativamente dal giudice” (Cassazione Civ. 11.11.2003, n.
16938).
Come sopra ricordato, il limite del risarcimento dovuto dal vettore non è applicabile in caso di
responsabilità determinata da dolo o colpa grave del vettore stesso o dei suoi dipendenti o preposti,
circostanza che il viaggiatore deve dimostrare. Il danno, come indicato dal Protocollo di Visby del
1968, deve essere "risultato da un atto o da una omissione del vettore che ha avuto luogo, sia con
l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno
probabilmente ne sarebbe risultato" (cioè il caso di dolo o di colpa "con previsione").
I limiti per il risarcimento del danno conseguente alla perdita o all'avaria dei bagagli consegnati non
si applicano nell’ipotesi in cui, al momento della consegna al vettore, venga dichiarato il valore del
bagaglio stesso, nel qual caso il vettore risponde del valore dichiarato (artt. 412 e 423 del Codice
della Navigazione). Per tale dichiarazione non è richiesta alcune formalità dal Codice, per cui la
stessa può esser conseguita in qualunque forma. Si deve quindi ritenere che un documento
accompagnatore dei beni viaggianti, anche sotto forma di modulo, che rechi la firma del vettore,
possa valere quale dichiarazione di valore. La giurisprudenza sul punto è consolidata nel ritenere
che “L'omessa indicazione dell'elevato valore della merce trasportata, può determinare l'esclusione
dell'obbligo del vettore di adottare una cautela particolare nel custodirla, perché il suo
comportamento va valutato in concreto, e quindi esonerarlo da responsabilità, se il fatto è avvenuto
imprevedibilmente e inevitabilmente” e “Non si può esigere dal vettore stradale una cautela
eccezionale per merce di eccezionale valore, quando tale valore non è stato indicato dal mittente”
(Cassazione Cic, 28.05.1998, n. 5262).
►
BAGAGLIO RIPOSTO NELLE CAPPELLIERE
L’ordinamento nazionale non prevede una norma che disciplini puntualmente, per il settore del
trasporto passeggeri, le dimensioni ed il peso del bagaglio a mano ammesso a bordo né di quello da
riporre nelle cappelliere dei veicoli.
Il vettore, infatti, fissa di regola tali limiti nella carta dei servizi o con regolamento, spesso
applicando per analogia le dimensioni ed il peso del bagaglio a mano consentiti nel settore del
trasporto aereo (normalmente il bagaglio condotto a bordo deve avere dimensioni inferiori a cm
30x30x10).
Di regola è consentito che ogni viaggiatore possa trasportare gratuitamente sotto la propria
responsabilità un bagaglio a mano da sistemare nella apposita cappelliera o, se presente a bordo,
nell’apposita bagagliera. Le dimensioni chiaramente variano a seconda della capienza delle stesse.
Qualsiasi oggetto non sistemabile nelle cappelliere o bagagliere all'interno dell'autobus, deve
essere, obbligatoriamente, posto nelle bagagliere esterne, compatibilmente con la disponibilità di
spazio dell’apposito vano e, chiaramente sino a capienza dello stesso. L’eccedenza del bagaglio
viene eventualmente tassata.
Quanto sopra discende fondamentalmente dal fatto che la carta di circolazione fissa la ripartizione
6
tra gli assi dell’autoveicolo della massa massima a carico tecnicamente ammissibile.
Conseguentemente, il vettore deve preoccuparsi che il carico totale del mezzo, comprensivo
pertanto anche dei bagagli dei viaggiatori, non superi quel limite.
Il Codice della strada impone, infatti, il rispetto di norme di sicurezza concernenti la sistemazione
del carico sui veicoli (art. 164) e la massa limite ammissibile degli stessi (artt. 61 e 62) 1.
L’art. 164, comma 1 prevede che “Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la
caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la
libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non
mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i
segnali fatti col braccio.”. Ne deriva che la sistemazione di bagagli all’interno dell’autobus in
modo irregolare o aventi volume e/o peso superiore ai limiti consentiti può comportare la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 80 a euro 318.
I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le
dimensioni o le masse stabilite (dagli articoli 61 o 62) sono compresi tra i veicoli eccezionali e
trasporti in condizioni di eccezionalità disciplinati dall’art.10, comma 1. La norma prevede, in caso
di violazioni, sanzioni amministrative da euro 732 a euro 2.955. Il Codice prescrive, altresì, che il
veicolo non possa proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico
in modo adeguato. L’organo accertatore può, infatti, oltre ad applicare la sanzione di cui sopra,
procedere al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con
tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione.
7
► REGOLAMENTO RELATIVO AI DIRITTI DEI PASSEGGERI
Il Regolamento n. 181/2011 del 16 febbraio 2011 - relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto
con autobus, che modifica il Regolamento CE n. 2006/2004, entrerà in vigore il 1° marzo 2013. Si
applica a:

Servizi regolari di linea, nazionali, internazionali e transfrontalieri ad offerta
indifferenziata, il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato Membro
dell’Unione europea e la distanza prevista del servizio è pari o superiore a 250 km. I
passeggeri che effettuano solo una parte di questo percorso saranno anch'essi interessati dalle
disposizioni del Regolamento.

Servizi regolari di linea, nazionali, internazionali e transfrontalieri ad offerta
indifferenziata, il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato Membro
dell’Unione europea e la distanza prevista del servizio è inferiore a 250 km.
I servizi nazionali a prescindere dalla distanza percorsa, possono essere oggetto di esenzione, con
deroga di 4 anni rinnovabile solo una volta, approvata dall’ordinamento nazionale. In tal caso tali
servizi sarebbero soggetti esclusivamente ai diritti fondamentali
[diritto a non essere discriminati nell'accesso al trasporto (articolo 4, comma 2); diritto al trasporto (articolo 9);
eccezioni e condizioni speciali (articolo 10, comma 1); formazione (articolo 16, comma 1, lettera b); formazione
(articolo 16, comma 2) risarcimento per attrezzature per la mobilità (articolo 17, commi 1 e 2); diritto
all’informazione e al reclamo (articoli da 24 a 28)]

Servizi regolari di linea in ambito Extra Ue [con possibilità di deroga totale se approvata
dall’ordinamento nazionale]

Servizi occasionali : il Regolamento si applica limitatamente alle disposizioni in materia di
risarcimento e assistenza in caso di incidenti e le norme in materia di indennizzo in caso di
perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità, ad esclusione delle altre
disposizioni.
Disciplina relativa alla responsabilità per perdita o danneggiamento del bagaglio
Considerando n. 5 del Regolamento:
“Nella scelta della legislazione nazionale applicabile al risarcimento in caso di decesso, comprese
spese ragionevoli per le esequie, o lesioni personali, nonché per perdita o danneggiamento del
bagaglio dovuti a un incidente derivante dall'utilizzo di autobus, occorre tener conto del
regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla
legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), e del regolamento (CE) n. 593/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni
contrattuali (Roma I) .”
8
Articolo 7
Articolo 7 Decesso o lesioni dei passeggeri e perdita o danneggiamento del bagaglio
1. I passeggeri hanno diritto, secondo la legislazione nazionale applicabile, a un
risarcimento per il decesso, comprese spese ragionevoli per le esequie, o le lesioni
personali nonché per la perdita o il danneggiamento del bagaglio dovuti a un
incidente derivante dall'utilizzo di autobus. In caso di decesso di un passeggero, tale
diritto si applica come minimo alle persone verso le quali il passeggero, in virtù delle
disposizioni di legge, aveva o avrebbe avuto un'obbligazione alimentare.
2. L'importo del risarcimento è calcolato secondo la legislazione nazionale
applicabile. Per ogni singolo evento, l'importo massimo previsto dalla legislazione
nazionale per il risarcimento in caso di decesso e lesioni personali o perdita o
danneggiamento del bagaglio non è inferiore a:
a) 220.000 EUR per passeggero;
b) 1.200 EUR per bagaglio. In caso di danneggiamento di sedie a rotelle, altre
attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza, l'importo del risarcimento è
sempre pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura perduta o
danneggiata.
La norma si applica ai:



Servizi regolari di linea, nazionali, internazionali e transfrontalieri ad offerta
indifferenziata, il cui punto d’imbarco o sbarco è situato nel territorio di uno Stato Membro
dell’Unione europea e la distanza prevista del servizio è pari o superiore a 250 km.
Servizi occasionali
Servizi regolari di linea in ambito Extra Ue [con possibilità di deroga totale se approvata
dall’ordinamento nazionale]
La norma non si applica ai servizi regolari di linea, nazionali, internazionali e transfrontalieri la
cui distanza prevista è inferiore a 250 km.
9
►
GIURISPRUDENZA NAZIONALE
Giudice di pace Milano Sez. VIII, 04.02.2009
"Il vettore è responsabile, entro il limite massimo di Lire dodicimila per chilogrammo o della
maggiore cifra risultante dalla dichiarazione di valore, della perdita e delle avarie del bagaglio, che
gli è stato consegnato chiuso, se non prova che la perdita o le avarie sono derivate da causa a lui
non imputabile". E nel caso di impossibilità a stabilire il peso del bagaglio o non sia stata resa la
dichiarazione di valore, l'art. 423 dello stesso codice fissa in Lire 200.000 (Euro 103,30), il limite di
valore per ogni collo. Affermata pertanto la responsabilità dell'autista del pullman della società
convenuta per non aver usato la benché minima diligenza nella vigilanza e nel controllo del
bagaglio dell'attore e quindi del vettore, si tratta di vedere nel caso di specie se il limite della
responsabilità di questo sia quello previsto per il bagaglio consegnato, e sempre che non risulti una
maggiore cifra dalla dichiarazione del passeggero, dalla somma di Lire 12.000 al chilogrammo,
secondo quanto stabilito dal codice della navigazione, ovvero quello per il bagaglio non consegnato,
dalla somma di Lire 1.995.000 per ciascun passeggero.
Appello Roma Sez. II Sent., 22.10.2009
Il risarcimento del danno al bagaglio che viaggia al seguito della persona trasportata è disciplinato
dall’art. 2 della legge n. 450 del 1985 in forza del quale l’ammontare del risarcimento per danni
prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e dagli autobus destinati
ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non può essere superiore a quanto
stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge n. 202 del 1954.
Cass. civ. Sez. III, 11 novembre 2003, n. 16938
In caso di smarrimento del bagaglio trasportato non a mano dal viaggiatore a bordo di autobus
destinato a pubblico servizio, il vettore è responsabile ove non provi che la perdita è derivata da
causa a lui non imputabile e il danno si può determinare in una somma di euro corrispondenti a lire
dodicimila per chilogrammo di peso del bagaglio o nella maggiore cifra risultante dalla
dichiarazione di valore del passeggero. Se il preciso ammontare di questi valori non può essere
provato, il danno può essere liquidato equitativamente dal giudice.
Cass. civ. Sez. III, 7 dicembre 2000, n. 15536
In caso di perdita del bagaglio, cioè delle cose che viaggiano a seguito del viaggiatore, trasportato
su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e dagli autobus destinati ad uso privato, il limite della
responsabilità del vettore in virtù del rinvio operato dall'art. 2 della legge n. 450 del 1985, a quanto
stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge n. 202 del 1954 è dunque costituito: in caso
di bagaglio consegnato, e sempre che non risulti una maggiore cifra dalla dichiarazione di valore del
passeggero, dalla somma di lire 12.000 al chilogrammo, secondo quanto stabilito dall'art. 412,
comma 1, c.nav.; in caso di bagaglio non consegnato dalla somma di lire 1.995.000 per ciascun
passeggero, purchè in tale secondo caso, il danno non derivi da dolo o colpa grave del vettore o dei
suoi dipendenti e preposti, giusta quanto previsto dall'art. 944, comma 2, c.nav.
Cass. civ. Sez. III, 17 luglio 2003, n. 11194
Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni
10
"a causa" del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione
causale rispetto all'attività di trasporto) ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso
ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri
occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le
fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; mentre
incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex
art. 1681 cod. civ., provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con
la normale diligenza.
Cass. civ. n.10680/1993
La prova che il vettore deve fornire per sottrarsi alla responsabilità per i danni subiti dal viaggiatore
non si esaurisce nella generica assenza di colpa del conducente del veicolo, ma deve comprendere la
prova dell’osservanza di ogni cautela necessaria per evitare danni ai passeggeri nella concreta
situazione in cui il trasporto si è svolto
Corte di Cassazione, 28.05.1998, n. 5262
L'omessa indicazione dell'elevato valore della merce trasportata, può determinare l'esclusione
dell'obbligo del vettore di adottare una cautela particolare nel custodirla, perché il suo
comportamento va valutato in concreto, e quindi esonerarlo da responsabilità, se il fatto è avvenuto
imprevedibilmente e inevitabilmente” e “Non si può esigere dal vettore stradale una cautela
eccezionale per merce di eccezionale valore, quando tale valore non è stato indicato dal mittente”.
******
Per ogni ulteriore chiarimento e/o assistenza in merito Paola Galantino 0648793017 - [email protected]
11